Ginevra,
8 novembre 2004
STATEMENT alla 33 sessione del
Comitato delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali,
Ginevra 8-26 Novembre 2004
in occasione dellesame del quarto
rapporto periodico del Governo italiano sullattuazione del Patto
Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali
ANGELA ORITI, MSF MEDICI SENZA FRONTIERE - ITALIA,
a nome del COMITATO PER LA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI
DIRITTI UMANI
In Italia chi presenta domanda di asilo attende pi di un
anno per vedere esaminata la propria domanda e, durante questo periodo, non gli
consentito lavorare. Il richiedente asilo ha diritto a ricevere un contributo
di circa 17 euro al giorno per quarantacinque giorni; allo stato attuale, per
carenza di fondi, il contributo non viene spesso erogato.
Al richiedente asilo viene rilasciato un permesso di
soggiorno rinnovabile ogni tre mesi fino al termine della procedura che termina
con laudizione davanti alla Commissione Centrale per il riconoscimento dello
status di rifugiato.
La Commissione, al termine dellaudizione individuale:
La situazione dellaccoglienza in
Italia piuttosto drammatica; il PNA (programma nazionale asilo), sistema
decentrato per laccoglienza e lintegrazione gestito dallANCI (associazione
nazionale comuni italiani) copre attualmente circa il 10% delle richieste di
accoglienza. Ci vuol dire che in Italia una percentuale altissima di
richiedenti asilo dorme in strada e versa in condizioni di assoluta precariet
e marginalit sociale.
Un caso emblematico quello del cd.
Hotel Africa un gruppo di edifici occupati (di propriet delle FS) nei pressi
della Stazione Tiburtina a Roma, dove vivono circa 500 richiedenti asilo in
condizioni igienico sanitarie particolarmente drammatiche.
In mancanza di una legge organica
sullasilo, (il DDL attualmente in fase di definizione) e del regolamento di
attuazione della 189/2002 che contiene due articoli atti a disciplinare la
procedura di asilo, la legge di riferimento rimane la 39/1990 (legge Martelli)
e il relativo regolamento di attuazione DPR 15 maggio 1990.
Appare necessaria una istituzionalizzazione del sistema
dellaccoglienza in Italia, con ci intendendosi sia una individuazione di
precise responsabilit statali, sia un apposito stanziamento di fondi. La
proposta di DDL 23 marzo 2004 non contiene al contrario alcun riferimento
preciso al tema dellaccoglienza, fatta eccezione per il PNA, con ci delegando
alliniziativa e alla disponibilit economica dei singoli Comuni la
predisposizione di politiche di accoglienza e integrazione per i richiedenti
asilo.
Normativa
di riferimento
Il sistema dei Centri di Permanenza Temporanea (Cpt)
stato creato nel 1998 con la legge 40 (Turco/Napolitano) e ribadito nel 2002
con la 189 (Bossi/Fini). Il sistema, cos come ideato nel 98, stato
confermato in toto dalla nuova legge eccetto per il periodo massimo di
trattenimento che stato esteso da 30 a 60 giorni.
Il sistema stato creato per consentire allo stato
italiano di rimpatriare i cittadini stranieri (extra UE) intercettati sul
territorio senza regolare permesso di soggiorno.
Gli stranieri vengono tradotti in un Cpt dove possono
essere trattenuti fino a 60 giorni. Questo periodo necessario alle autorit
per identificare lo straniero attraverso accertamenti congiunti con le
rappresentanze diplomatiche del paese di appartenenza e per preparare i
documenti necessari al rimpatrio.
Oltre allestensione del periodo di trattenimento la
Bossi-Fini ha introdotto altre novit. Infatti, secondo quanto previsto dalla
normativa precedente, lespulsione dello straniero non in regola con le norme
relative allingresso e al soggiorno avveniva generalmente con invito a
lasciare il territorio entro 15 giorni, mentre lordine ad
abbandonare il paese (espulsione con accompagnamento coattivo in frontiera)
veniva emesso solo in un numero limitato di casi legati a questioni di ordine
pubblico e sicurezza nazionale o nel caso in cui fosse presumibile un pericolo
di fuga. Oggi, secondo quanto previsto dalla legge Bossi-Fini, lordine a
lasciare il territorio divenuto lipotesi normale di esecuzione
dellespulsione.
Obiettivi
generali del rapporto di Medici Senza Frontiere
Medici Senza Frontiere (Msf) Missione Italia ha deciso
di monitorare in maniera approfondita le condizioni di assistenza, accoglienza
e rispetto dei diritti allinterno dei Cpt. Per questo nellestate 2003 Msf,
per un periodo di 3 mesi, ha condotto una ricerca per elaborare un rapporto
completo sul sistema dei Cpt.
Lobiettivo della ricerca stato quello di delineare un
quadro completo del sistema di trattenimento per stranieri irregolari. Questo
ha permesso a Msf di elaborare una visione chiara di: livello di assistenza
sanitaria fornita ai trattenuti; possibili violazioni della normativa in
termini di rimpatrio, trattenimento e procedura dasilo; livello di competenze
dellente gestore di ogni singolo centro
Conclusioni
del rapporto
criticit
e violazioni delle procedure sono stati riscontrati in tutti i centri
indipendentemente da struttura, servizi o ente gestore;
non
mai stata riscontrata la presenza di operatori delle Asl locali nei Cpt/Cid;
il
livello di assistenza psicologica fornita ai trattenuti generalmente basso;
mancano
strutture per lisolamento di categorie vulnerabili;
il
sistema Cpt attualmente funziona come uninformale estensione della detenzione
penale, in media il 60/70% della popolazione allinterno dei centri proviene
dal carcere;
in
alcuni centri lassistenza sanitaria pu dirsi di buon livello, in molti altri
tuttavia la professionalit degli operatori scarsa;
alcuni
centri hanno rilevato un uso eccessivo di psico-farmaci;
nessuno
dei centri ha rapporti diretti con i servizi locali del Sistema Sanitario
Nazionale (es Sert o Centri di Salute Mentale);
alcune
procedure, ad esempio quella per lasilo, vengono sistematicamente violate;
le
forze di polizia esercitano un eccessivo potere ed un ruolo non competente
nella gestione di alcuni centri;
il
numero ed il livello di casi di autolesione tra i trattenuti rivela
linsostenibile situazione allinterno dei centri;
lassistenza
legale per lo pi fornita da operatori non professionisti dellente gestore,
mentre dovrebbe essere gestita da membri competenti di organizzazioni
indipendenti;
manca
formazione e professionalit nello staff dei Cpt;
lAlto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati totalmente assente sia dai
Cpt che dai Cid;
la
selezione del personale dellente gestore spesso non trasparente;
la
mediazione culturale/interpretazione fornita in modo qualitativamente basso
in termini di staff e tempo disponibili, in molti casi questo servizio
fornito solo contestualmente alla visita del magistrato;
la
carta dei diritti e doveri viene consegnata ai trattenuti, in una lingua
comprensibile, solo in alcuni centri;
Msf
propone il commissariamento di 3 centri: Lamezia Terme, Trapani e Torino.
mancano
in toto procedure omogenee di gestione dei centri;
la
distribuzione dei fondi estremamente eterogenea e varia sensibilmente da
centro a centro.
Medici Senza Frontiere (Msf) ha riscontrato su tutto il
territorio nazionale molti casi di espulsione e diniego al rilascio del
permesso di soggiorno nei confronti di cittadini stranieri affetti da gravi
patologie (Hiv/Aids, insufficienze renali croniche e altre patologie renali che
richiedono dialisi, malattie oncologiche che richiedano un trattamento
chemioterapico e radioterapico, gravi patologie psichiatriche) e in trattamento
terapeutico presso strutture sanitarie italiane.
In base allarticolo 35, III comma
del T.U. 286/98, non modificato dalla legge 189/2002 (Bossi-Fini), agli
stranieri presenti in Italia non in regola con le norme relative
allingresso e al soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici ed
accreditati le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti ed essenziali,
ancorch continuative per malattia o infortunio..
Per cure continuative possono
senzaltro intendersi tutte quelle prestazioni sanitarie necessarie a non
vanificare i trattamenti intrapresi con la prestazione iniziale e la cui
interruzione potrebbe causare grave pregiudizio per la salute e per la vita del
malato.
Nonostante ci, la prassi dimostra
che lo straniero non in regola con le norme relative allingresso e al
soggiorno gode di una certa immunit da eventuali controlli solo
allinterno del presidio ospedaliero (T.U. art. 35, V comma), mentre al di
fuori della struttura sanitaria pu essere controllato, tradotto in Questura,
in quanto irregolarmente presente sul territorio, ed espulso.
Per queste ragioni, Medici Senza
Frontiere chiede che venga adeguatamente esplicitato il senso dellart. 35, III
comma e che siano a tal fine apportate alcune modifiche alla legge 189/2002 in
sede di regolamento di attuazione.
Gli stranieri affetti da gravi
patologie non diagnosticate, non diagnosticabili o non curabili adeguatamente
ed effettivamente nel loro Paese di origine:
Le modifiche proposte che dipendono
in modo consequenziale da una corretta interpretazione del termine
continuative riferito alle cure di cui possono godere gli stranieri
irregolarmente soggiornanti, non rischiano di ingenerare un fenomeno di
reazione a catena in quanto incidono su situazioni particolari e limitate e
sono volte unicamente a impedire il verificarsi di situazioni gravemente lesive
di diritti costituzionalmente garantiti (vd.art.32 Cost.)