Ginevra, 8 novembre 2004

 

STATEMENT alla 33 sessione del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali, Ginevra 8-26 Novembre 2004

 

in occasione dellesame del quarto rapporto periodico del Governo italiano sullattuazione del Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali

 

MASSIMO PASTORE, ASGI Associazione Studi Giuridici Immigrazione

a nome del COMITATO PER LA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

 

DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI DEI MIGRANTI

 

La condizione dei lavoratori migranti e delle loro famiglie stata oggetto negli ultimi 20 anni in Italia di diversi interventi legislativi. Attualmente la materia regolata dal Testo unico sullimmigrazione del 1998 (basato sulla legge di riforma n. 40 del 1998), che stato recentemente modificato dalla legge n. 189/2002 (c.d. legge Bossi-Fini).

Nel suo complesso, la riforma apportata dalla legge BossiFini risulta caratterizzata dalla preoccupazione di affrontare il fenomeno dell'immigrazione soprattutto come una questione di ordine pubblico, ponendo in primo luogo lesigenza di allontanare gli immigrati irregolari e di contrastare il traffico di clandestini. La nuova legge - oltre ad inasprire lapparato sanzionatorio - riduce fortemente le possibilit di ingresso legale per lavoro, accentuando la precariet dei lavoratori migranti, costretti di fatto allingresso clandestino o a limitate possibilit di ingresso per lavoro prevalentemente stagionale.

La riforma del 2002 ha lasciato pressoch inalterate le disposizioni del 1998 in materia di diritto alla salute, allistruzione, alla casa, allassistenza e allistruzione sociale, ma ha profondamente modificato la disciplina dei permessi di soggiorno, delle espulsioni e del ricongiungimento familiare.

Le restrizioni introdotte dalla legge 189/2002 hanno prodotto una pericolosa precarizzazione di tutti gli immigrati, anche di quelli in regola da anni nel nostro paese, e ne stanno di fatto riducendo leffettiva possibilit di fruire dei diritti economici, sociali e culturali sanciti dal Patto. Il godimento dei diritti umani fondamentali civili, culturali, economici, politici e sociali infatti per lo pi legato, per gli stranieri non-comunitari, alla effettiva titolarit del permesso o della carta di soggiorno.

I  principali punti critici da evidenziare sono i seguenti:

 

1) RINNOVO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO. Dopo lentrata in vigore della legge di riforma del 2002 i tempi impiegati dalle Questure per rinnovare i permessi di soggiorno, che gi erano molto lunghi, si sono enormemente dilatati. In molte citt, il periodo di attesa del rinnovo varia da 5-6 mesi a pi di un anno. Poich poi la riforma del 2002 ha stabilito che i permessi non possono comunque valere per pi di due anni (nella maggior parte dei casi sono per rilasciati per un anno), un numero crescente di lavoratori migranti si trova a vivere in Italia in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno. In molti casi, lo straniero ritira un permesso gi scaduto e lo deposita nuovamente in Questura per il successivo rinnovo. Nella fase di rinnovo del permesso, i diritti del lavoratore sono incerti e spesso lasciati alle diverse decisioni delle autorit locali. In ogni caso, i lavoratori non possono allontanarsi dallItalia e farvi rientro: in moltissimi casi quindi non riescono nemmeno a usufruire delle ferie.

Q: Che cosa intende fare il Governo italiano per ridurre drasticamente i tempi necessari per rinnovare i permessi di soggiorno e per mettere le Questure in condizione di rispettare il termine previsto dalla legge, che di 20 giorni?

 

2) PERMESSO DI SOGGIORNO, CONTRATTO DI SOGGIORNO E RINNOVO DEI PERMESSI.

 

Aspetto centrale della nuova disciplina introdotta nel 2002 (legge Bossi-Fini) il nuovo "contratto di soggiorno", la cui concessione legata all'esistenza di un contratto di lavoro, con la conseguenza che lo status giuridico dell'immigrato dipende dalla persistenza del rapporto di lavoro, quindi, in definitiva, dalla volont  del datore di lavoro. La stabilit lavorativa diventa quindi un requisito determinante per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. E possibile infatti affermare che gi dal 1998, e ancora di pi dal 2002, la maggior parte dei rigetti di domande di rinnovo sono dovuti alla precariet delle occupazioni e alla ritenuta insufficienza dei mezzi di sostentamento.

La riforma del mercato del lavoro introdotta con la legge Biagi nel 2003, con la forte differenziazione e flessibilit dei rapporti di lavoro che ne seguita, ha accresciuto le difficolt che incontrano gli immigrati in Italia nella stipula di rapporti di lavoro che - in base al T.U. sullimmigrazione, come modificato dalla legge 189/2002 - dovrebbero invece essere caratterizzati dalla stabilit e dalla durata nel tempo per garantire la possibilit di rinnovare il permesso per lavoro subordinato. Vi quindi un contrasto evidente tra quanto viene richiesto ai lavoratori migranti e la nuova disciplina generale del mercato del lavoro che invece promuove flessibilit e rapporti di lavoro diversi dal contratto a tempo indeterminato.

Il Comitato sottolinea con preoccupazione che legare la possibilit di soggiorno legale alla stipula (ed alla permanenza) di tipi contratti di lavoro che levoluzione del mercato tende a superare,  significa esporre gli immigrati ad ogni sorta di pressioni, che possono tradursi in comportamenti ricattatori a danno dei soggetti pi deboli. Significa inoltre porre le basi per un massiccio fenomeno di ritorno alla irregolarit da parte di lavoratori che, proprio perch costituiscono il settore pi debole della forza lavoro, pi difficilmente possono avere accesso ai contratti pi garantiti. La conseguenza pi evidente che ne deriva, anche tra gli immigrati regolarmente residenti, da una parte la diffusione delle diverse tipologie di lavoro informale, fino al vero e proprio lavoro nero, dallaltra la perdita del permesso di soggiorno da parte di soggetti che in molti casi sono regolarmente residenti in Italia da diversi anni.

3) RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE.

Ai richiedenti asilo non consentito, fino alla decisione della Commissione centrale sul riconoscimento dello status di rifugiato, di attuare il ricongiungimento con i familiari. Per i rifugiati riconosciuti invece previsto il diritto al ricongiungimento, con modalit agevolate rispetto a quanto previsto per i lavoratori migranti. Per i lavoratori migranti richiesto di dimostrare un reddito annuo suddiviso in tre scaglioni (a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare). I tre scaglioni sono calcolati sulla base dellimporto annuo dellassegno sociale. La conseguenza paradossale che tanto pi aumenta di anno in anno limporto dellassegno sociale (di cui usufruiscono quasi solo gli italiani), tanto pi diminuisce la possibilit per i migranti di attuare il ricongiungimento famigliare.

4) ASSISTENZA SOCIALE.

Le limitazioni introdotte con la legge finanziaria del 2001 (v. Supplementary Report, p. 48, lett. f) hanno escluso la possibilit per i titolari di permesso di soggiorno di usufruire della maggior parte delle prestazioni economiche di assistenza sociale, che sono ora riservate ai titolari di carta di soggiorno. Ci crea una grave violazione dei diritti fondamentali, soprattutto nel caso di persone che diventano invalide al lavoro. Questue ultime non possono ottenere la carta di soggiorno perch non possono dimostrare il reddito richiesto, e non possono ottenere lassistenza sociale perch non hanno la carta di soggiorno. Particolarmente grave la situazione dei figli portatori di handicap o gravi invalidit, che avranno diritto alle prestazioni di assistenza economica solo se i genitori ottengono la carta di soggiorno prima che essi diventino maggiorenni.

5) RAZZISMO E DISCRIMINAZIONE.

 

La normativa nazionale del 1998 contro gli atti di discriminazione razziale ha avuto unapplicazione molto limitata. Non sono stati neppure costituiti gli osservatori regionali contro la discriminazione razziale, pur previsti dalla legge 40 del 1998. Dopo lattuazione delle direttive comunitarie (decreti legislativi n. 215 e 216 del 2003), le prospettive sembrano ancora peggiori. I decreti attuativi infatti non prevedono espressamente la regola della inversione dellonere della prova, e contengono una clausola omnibus che rischia di costituire la giustificazione di molti comportamenti concretamente discriminatori, siano essi istituzionali e non (v. Supplementary Report, p.p. 44-45).

Mentre la Convenzione ONU sui diritti dei lavoratori migranti e il Piano di azione della Conferenza di Durban sollecitavano i diversi paesi firmatari a modificare le legislazioni interne che risultassero in contrasto con il divieto di discriminazione razziale, la clausola omnibus viola gli standard internazionali e afferma la intangibilit della legislazione interna in materia di condizione giuridica degli immigrati, anche quando questa risulta direttamente o indirettamente discriminatoria.

In questo modo si chiude quasi completamente la possibilit di perseguire tanto il cd. razzismo istituzionale, spesso nella forma di atti o comportamenti posti in essere da pubblici ufficiali, riconducibili al concetto di discriminazione indiretta, quanto le sempre pi diffuse discriminazioni verificate nellambito dei rapporti di lavoro.

A questo si aggiunga che il neo-istituito Ufficio per la promozione della parit di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, non essendo in alcun modo qualificabile come un organismo indipendente, non ha assolutamente le caratteristiche per poter garantire la imparzialit, la piena autonomia di giudizio, la eguaglianza di trattamento e la effettivit degli strumenti addottati per combattere le discriminazioni, come invece sostiene il Governo italiano (v. Replies by the Government of Italy, Point 15, p. 3)

 

6) LA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DEI LAVORATORI MIGRANTI E DELLE LORO FAMIGLIE.

LItalia non ha ancora neppure firmato la Convenzione ONU del 1990 sulla protezione dei lavoratori migranti e delle loro famiglie. La condizione dei migranti lavoratori in una condizione di irregolarit  rimane pertanto caratterizzata dalla massima precariet. In realt la presenza di lavoratori irregolari sul nostro territorio spesso tollerata, per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro. La persistenza di un folto numero di lavoratori migranti irregolari, e il loro assorbimento da parte del mercato del lavoroinformale costituiscono una caratteristica italiana, che si riflette sulla generale precarizzazione della condizione dei lavoratori nazionali. La ratifica della Convenzione del 1990 costituirebbe un indubbio passo avanti verso leffettiva possibilit da parte dei lavoratori migranti (sia regolari sia irregolari) di beneficiare dei diritti economici, sociali e culturali previsti dal Patto internazionale del 1966.

 

PROPOSTE DI INTERVENTO

1) modificare la disciplina legislativa del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rendendola compatibile con la riforma del mercato del lavoro introdotta con la legge Biagi quanto ai requisiti di stabilit e durata dei contratti di lavoro, e di idoneit dei mezzi di sostentamento. Escludere che la disciplina del contratto di soggiorno si applichi anche a chi gi autorizzato a lavorare in Italia, e non solo in occasione del primo ingresso;

2) introdurre modifiche legislative al Testo unico sullimmigrazione per definire chiaramente lo status del lavoratore in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, parificandolo completamente alla condizione di chi titolare di permesso non scaduto per quanto riguarda la possibilit di trovare una nuova occupazione, il diritto al ricongiungimento familiare, la possibilit di conseguire titoli di studio e licenze (per es. le patenti di guida), la possibilit di accedere agli alloggi di edilizia pubblica, la possibilit di lasciare il territorio nazionale con la sicurezza di farvi rientro, ecc. In altre parole, per garantire che anche nella fase del rinnovo il lavoratore abbia pieno accesso ai diritti civili, culturali, economici, politici e sociali;

 

3) prevedere la possibilit anche per i richiedenti asilo di attuare il ricongiungimento familiare alle stesse condizioni previste per i rifugiati, eventualmente previa concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 29 regolam. attuaz.) in tutti i casi in cui il richiedente asilo non pu comunque essere rimpatriato per il rischio di subire persecuzioni (principio di non refoulement, art. 33 Conv. di Ginevra, art. 3 C.E.D.U., art. 19 co. 1 Testo unico immigrazione);

 

4) rivedere la disciplina dei requisiti di reddito previsti per il diritto al ricongiungimento familiare, evitando che la possibilit di ricongiungimento si riduca ogni volta che viene aumentato limporto dellassegno sociale;

 

5) estendere le possibilit di  usufruire dei servizi di assistenza sociale, anche in forma di assistenza economica, anche agli stranieri titolari di permesso di soggiorno

 

6) dare effettiva e piena attuazione alle disposizioni contro le discriminazioni, rivedendo le norme che contrastano con le direttive comunitarie, istituendo unautorit nazionale effettivamente indipendente, istituendo i centri di osservazione previsti dallart. 44 del Testo unico, promuovendo capillari campagne di sensibilizzazione ecc. Prevedere per lattuazione delle norme contro la discriminazione adeguate risorse finanziarie

 

7) ratificare la Convenzione ONU del 1990 sulla protezione dei lavoratori migranti e delle loro famiglie