Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 535 del 27/10/2004
Back Index Forward

Pag. 94


...
Discussione del disegno di legge: S. 3107 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione (Approvato dal Senato) (5369) (Esame e votazione di questioni pregiudiziali) (ore 19,20).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge


Pag. 95

14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione.

(Esame di questioni pregiudiziali - A.C. 5369)

PRESIDENTE. Ricordo che sono state presentate le questioni pregiudiziali Castagnetti ed altri n. 1 e Violante ed altri n. 2 (vedi l'allegato A - A.C. 5369 sezione 1).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Bressa, che illustrerà la questione pregiudiziale Castagnetti ed altri n. 1, di cui è cofirmatario.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, ci troviamo di fronte alla conversione in legge di un decreto-legge a seguito di due sentenze della Corte costituzionale, nn. 222 e 223 del luglio del 2004, che hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale di due disposizioni del testo unico sull'immigrazione.
Con la prima di queste sentenze, la Consulta è intervenuta sulle previsioni dell'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico, ritenendo incostituzionale la possibilità per il questore di disporre l'accompagnamento alla frontiera prima di un controllo al fine della convalida da parte dell'autorità giudiziaria.
La Corte ha ritenuto che tale norma privi lo straniero di una effettiva tutela giurisdizionale, poiché risulta eliminato l'effettivo controllo del giudice sul provvedimento relativo alla libertà. Così viene vanificata la garanzia di cui all'articolo 13, terzo comma, della nostra Costituzione. Questa disposizione è ritenuta illegittima anche in quanto non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio e con le garanzie che devono essere assicurate alla difesa.
La seconda sentenza della Corte costituzionale colpisce con la pronuncia di incostituzionalità l'articolo 14, comma 5-quinquies, dello stesso testo unico. La norma che impone l'arresto obbligatorio, in flagranza di reato, per lo straniero che non abbia rispettato l'ordine del questore di lasciare il territorio italiano entro cinque giorni, secondo la Corte, non trova nessuna copertura costituzionale, anzi viola due articoli della Costituzione: l'articolo 3, che sancisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, e l'articolo 13, che legittima l'adozione da parte dell'autorità amministrativa di provvedimenti che incidono sulla libertà personale solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza.
A fronte di queste sentenze della Corte, il Governo ci presenta un decreto in cui si attribuisce al giudice di pace la competenza esclusiva in materia di libertà personale degli immigrati clandestini. A nostro avviso, questa soluzione è viziata dal punto di vista della costituzionalità.
Il ragionamento che svolgiamo è molto semplice e vorrei riassumerlo brevemente. La legge che ha istituito il giudice di pace, la n. 374 del 1991, ebbe a compiere una scelta di sistema, fissando nell'attribuzione della competenza penale al giudice di pace compiti essenzialmente conciliativi e solo residualmente sanzionatori, escludendo comunque che potesse definire il processo penale con provvedimenti che comportano la detenzione.
Tale scelta è peraltro coerente con il modello costituzionale di magistratura onoraria - come prevede l'articolo 106 della Costituzione - che ne individua la peculiarità nell'essere una giurisdizione non minore - come è stato definito nella sentenza n. 150 del 1993 da parte della Corte costituzionale -, ma sicuramente diversa e connotata da una prevalente funzione conciliativa e di tutela di un diritto più leggero.
Il diverso status del magistrato onorario rispetto a quello del magistrato professionale dovrebbe riflettersi sull'individuazione delle materie da assegnare alla competenza dell'uno o dell'altro. Così come a livello costituzionale esiste un collegamento tra riserva di giurisdizione in tema di tutela delle libertà fondamentali e garanzie ordinamentali di indipendenza e di autonomia dell'ordine giudiziario, a livello di normativa primaria l'attribuzione di determinate competenze al giudice di pace ovvero al giudice professionale deve essere orientata dalla valutazione della


Pag. 96

natura del bene affidato alla tutela giurisdizionale. E qual è il bene che vogliamo affidare alla tutela giurisdizionale? È il bene della libertà personale.
C'è un'altra sentenza fondamentale della Corte, la n.105 del 2001, secondo la quale veniva espressamente individuato nella misura del trattenimento quella mortificazione della dignità dell'uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all'altrui potere, concludendo che la libertà personale costituisce un diritto che spetta ai singoli in quanto esseri umani e non in quanto appartenenti ad una determinata comunità. Ne conseguirebbe, secondo questa impostazione, l'emersione di un profilo di diversità di trattamento, atteso che la nuova competenza del giudice di pace si fonda essenzialmente sulle condizioni soggettive più che sulla obiettività delle condotte tenute.
Occorre inoltre evidenziare un'ultima questione che, a nostro avviso, è viziata sul piano della corrispondenza alla nostra Costituzione, vale a dire la norma di cui al comma 5-ter dell'articolo 13 del testo unico, introdotta dal decreto-legge.
Tale norma attribuisce impropriamente ad organi dell'amministrazione dell'interno e non al ministro della giustizia, come vorrebbe invece l'articolo 110 della Costituzione, compiti di organizzazione dei servizi della giustizia ed appare idonea a condizionare l'esercizio della giurisdizione, pregiudicandone altresì l'immagine di imparzialità. Questa disposizione dovrebbe essere radicalmente ripensata, riportando all'interno degli uffici del giudice di pace o di locali ad esso riferibili lo svolgimento delle udienze ed approntando tutte le risorse necessarie perché ciò possa avvenire.
Se così non sarà, è del tutto evidente lo straordinario potere di condizionamento da parte degli organi di polizia nei confronti del giudice di pace.
Per tali motivi, riteniamo il provvedimento sottoposto all'esame di questa Assemblea chiaramente incostituzionale (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PUBLIO FIORI (ore 19,30)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Montecchi, che illustrerà la questione pregiudiziale Violante ed altri n. 2, di cui è cofirmataria.

ELENA MONTECCHI. Signor Presidente, vorrei chiedere un po' di silenzio, altrimenti non riesco a parlare.

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, onorevole Montecchi.
Onorevoli colleghi, vorrei che si sgombraste l'emiciclo per consentire il prosieguo del dibattito.

ELENA MONTECCHI. Signor Presidente, abbiamo sollevato la questione di costituzionalità perché, a nostro parere, il decreto in esame non risponde al problema puntualmente posto dalle pronunce della Corte costituzionale. Mi riferisco, in particolare, alla questione relativa all'equilibrio necessario in materia...

PRESIDENTE. Onorevole Montecchi, mi scusi un attimo.
Onorevoli colleghi, non è possibile proseguire in questo modo!
Mi scusi, onorevole Montecchi, prosegua pure.

ELENA MONTECCHI. Signor Presidente, la ringrazio.
Mi riferisco all'equilibrio necessario per affrontare questioni così rilevanti come quelle relative alla lotta all'immigrazione clandestina. L'equilibrio da salvaguardare riguarda la sicurezza di tutti e il rispetto delle garanzie fondamentali degli individui. Il legislatore non può ignorare che già nel 2001, come opportunamente ricordato nella questione pregiudiziale Castagnetti ed altri n.2, prima illustrata dall'onorevole Bressa, la Corte, con la sentenza n. 105, ha esortato a tener presente il quadro di garanzie costituzionali in tema di libertà personale e tutela giurisdizionale. Tali garanzie


Pag. 97

valgono per tutti gli individui, non solo in quanto cittadini, ma in quanto esseri umani.
A noi non pare che questo decreto abbia risposto a ciò. Infatti, esso interviene in larga misura su aspetti di natura ordinamentale e non agisce rispetto ai requisiti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione. Pare, invece, che questo decreto confermi con le sue norme il fallimento dell'organizzazione delle politiche relative all'immigrazione e, in particolare, alle necessarie misure di contrasto all'immigrazione clandestina.
Onorevoli colleghi, in quest'aula e sulla stampa abbiamo assistito ad esercitazioni demagogiche, allo sviluppo di paure, indulgendo ad atteggiamenti di stampo razzista. Non è possibile discutere rigorosamente di questi problemi!

PRESIDENTE. Non è possibile continuare con questo vocìo. Onorevoli colleghi, vi prego di consentire ai colleghi di parlare. Lo chiedo per cortesia. Vorrei che questi capannelli si sciogliessero. Onorevole Crosetto, onorevole Marinello, vi prego di prendere posto. Onorevole Alfonso Gianni, anche lei faccia lo stesso.
Onorevole Montecchi, continui pure.

ELENA MONTECCHI. Signor Presidente, questo decreto è il frutto di una legislazione voluta per ragioni puramente ideologico-propagandistiche.
Così si producono danni e, soprattutto, si produce ipocrisia. Mi riferisco all'ipocrisia che ha fatto stare insieme lo slogan «no alle sanatorie» con la più grande sanatoria che sia mai stata fatta in Italia, con la legge Bossi-Fini.
Sul piano del contrasto all'immigrazione clandestina, si va dalle enormi problematiche internazionali della criminalità organizzata, alla tratta e fino al pover'uomo che spera semplicemente di mangiare in un altro paese.
Ebbene, le necessarie misure di contrasto non possono mai perdere di vista quell'equilibrio fondamentale per i paesi democratici cui ho fatto precedentemente riferimento, costituito dal nesso tra sicurezza e garanzie personali. Pertanto, non può essere affidata al giudice di pace, supportato dall'organizzazione delle questure, la competenza sulla convalida dell'accompagnamento alla frontiera, così come non si comprende la ragione per cui si introducono numerose nuove norme, a partire dall'ambigua disposizione contenuta nell'articolo 1-bis. Cosa significa, per il nostro paese, accertando l'identità degli immigrati, agire con investimenti e sostegni in altri paesi di accertata provenienza? Significa strutture? E in tal caso, gestite da chi? Con quale forma di cooperazione a livello europeo sull'immigrazione illegale? Questo tema sarà posto a Tampere il prossimo 5 novembre? Oppure, significa avere un'esclusiva visione di carattere autarchico, limitata al rapporto con qualche paese dell'Africa settentrionale?
Ancora, non si comprende il significato dell'articolo 1-quinquies, relativo al ruolo di soggetti privati nell'accelerazione delle pratiche concernenti l'immigrazione. Tali integrazioni confermano che nella complessiva economia del decreto-legge in esame non sussistono i requisiti di necessità ed urgenza, ed anche per tale motivo abbiamo presentato la questione pregiudiziale di costituzionalità in esame. Intendiamo discutere nel merito delle misure che si intendono adottare, ma ci troviamo di fronte ad integrazioni introdotte dal Senato, grazie ad un regolamento che favorisce gli interventi su materie estranee. Tali interventi consentono anche di garantire la sicurezza ai consolati e agli istituti di cultura all'estero. Ci si è infatti dimenticati di prevedere un finanziamento per tale materia, che consideriamo rilevantissima, e si utilizza dunque a tal fine un intervento normativo straordinario sull'immigrazione.
Per tali ragioni, riteniamo pertanto che non si debba procedere all'ulteriore esame del decreto-legge (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Luciano Dussin. Ne ha facoltà.


Pag. 98

LUCIANO DUSSIN. Signor Presidente, auspico che le questioni pregiudiziali in esame siano respinte, in quanto riteniamo doveroso, nel rispetto del programma elettorale, proseguire nel nostro operato volto a mettere ordine nel fenomeno dell'immigrazione, che ha causato numerosi problemi non solo ai nostri cittadini, ma anche a molti immigrati che pensavano di poter vivere nel nostro paese in condizioni umane ma si sono accorti che così non era. Ciò è accaduto soprattutto per errori compiuti con l'approvazione di provvedimenti eccessivamente permissivi, che non consentivano alcun controllo, da parte del precedente Governo di sinistra.
Siamo costretti ad intervenire in base ad una sentenza della Corte costituzionale che, di fatto, ha bloccato uno dei punti cardine della legge: le espulsioni. È una sentenza che noi abbiamo aspramente criticato perché presentava aspetti più politici che tecnico-giuridici. È una sentenza che proviene da una Corte costituzionale che purtroppo, molto spesso, scende in politica. In quest'aula ho già definito la Corte come un secondo Parlamento abusivo: si conoscono - per nome e cognome - le simpatie politiche di ciascuno dei membri di quell'alta Corte, che purtroppo alta non è sotto il profilo della correttezza dell'operato.
Ebbene, costoro hanno attribuito ad altre figure gli stessi diritti che la Carta costituzionale, all'articolo 13, sancisce che spettano ai nostri cittadini italiani; parliamo proprio di Costituzione italiana, della parte sui diritti e doveri dei cittadini e sulle libertà personali. Ebbene, costoro hanno attribuito tali diritti a figure terze, che nulla hanno a che fare con la nostra cittadinanza e che, molto spesso, sono dei fantasmi per scelta. È gente che giunge nel nostro paese e getta i documenti per usufruire di un certo numero di aperture e di concessioni rilasciate. Si tratta di misure che trovano terreno fertile soprattutto tra coloro che entrano nel nostro paese per delinquere.
Dovremmo allora garantire dei contraddittori a chi entra nel nostro paese buttando i documenti? Dovremmo ascoltare le opinioni e le tesi di chi non si sa se sia algerino o tunisino, non si sa da quale paese provenga, di quelle persone di cui non conosciamo i trascorsi e non sappiamo se si tratti di un primario ospedaliero che cerca fortuna nel nostro paese oppure di un ergastolano fuggito dalle patrie galere? Non sappiamo assolutamente nulla di loro! E di queste cose si vantava la sinistra! Ricordo le due sanatorie per mezzo milione di persone attuate dal precedente Governo in base al nulla! Bastava dichiarare di essere presenti nel nostro territorio il giorno prima del varo della loro legge! Tutto ciò contrariamente alle regolarizzazioni approvate dall'attuale Governo che, ahimè, sono poco pubblicizzate e, quindi, sono poco note ai nostri cittadini. Erano misure ben fatte ma purtroppo non pubblicizzate. Erano misure presenti nel nostro programma elettorale.
Con il decreto di cui stiamo discutendo le questioni pregiudiziali, tentiamo di recuperare la possibilità di realizzare espulsioni certe. Voglio ricordare gli 1,3 milioni di immigrati regolari al 2001, il milione di irregolari presenti nel nostro territorio, che sono entrati grazie alle aperture cui facevo riferimento prima. Una possibilità di ingresso che, grazie alle sinistre, si basava su semplici richieste, come, ad esempio, quella di cercare lavoro nel nostro paese (le questure non potevano assolutamente dire di no a nessuno). Inoltre vi era la possibilità di ricongiungimenti fino al terzo grado, con soggetti provenienti da paesi nei quali non si sa nemmeno cosa sia un ufficio anagrafico.
Ebbene, questi soggetti hanno causato un terremoto nel nostro paese; molti di loro ne hanno approfittato, soprattutto i più delinquenti. Prima, tra l'altro, ho sentito far riferimento per l'ennesima volta ad atti di razzismo. Mi ricordo, diversi anni fa, quando la Lega chiedeva la raccolta di impronte digitali e di fotografie per sapere con certezza chi era presente nel nostro territorio: allora venivamo definiti nazisti. Adesso che tutti i ministri degli interni europei sollecitano questa misura - che addirittura dal prossimo anno sarà obbligatoria per tutti nei passaporti - non si è


Pag. 99

più razzisti. Questo testimonia la bontà delle previsioni del nostro movimento a tal riguardo.
Ben venga, allora, l'apporto dei giudici di pace, soprattutto con il trattenimento nei centri di accoglienza finché tutta la pratica sia espletata. Siamo sicuri di essere sulla strada giusta, e continueremo così.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà

MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, intervengo in merito alle questioni pregiudiziali, di cui sono primi firmatari gli onorevoli Castagnetti e Violante, per chiarire in primo luogo come il Governo mediante il decreto-legge in esame abbia inteso adeguare la disciplina recata dal testo unico in materia di immigrazione alle recenti sentenze n. 222 e n. 223 del 2004 della Corte costituzionale, con le quali è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 5-bis dell'articolo 13 e del comma 5-quinquies dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
In particolare, l'intervento normativo, novellando gli articoli del testo unico sull'immigrazione che disciplinano l'istituto della espulsione amministrativa e le procedure relative alla esecuzione di tale espulsione, è volto a ricondurre il regime giuridico dell'accompagnamento alla frontiera, di cui non è messa in discussione la fonte amministrativa, nell'ambito della giurisdizione, atteso che tale provvedimento interessi il bene della libertà personale dell'individuo.
A tale conclusione peraltro, come hanno ricordato i colleghi Bressa e Montecchi, era già pervenuta la Corte che, con la sentenza n. 105 del 2001, aveva sottolineato come l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, presenti quel carattere di immediata coercizione che qualifica la restrizione della libertà personale e che differenzia queste ultime dalle misure incidenti sulla libertà di circolazione.
In attuazione dei principi sanciti dalla Corte costituzionale, il decreto-legge in esame all'articolo 1 ha modificato la disciplina del controllo giurisdizionale sul provvedimento dell'allontanamento, stabilendo in primo luogo che l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino alle decisione sulla convalida e attribuendo inoltre la competenza in materia di convalida al giudice di pace.
Orbene, è stata proprio la scelta del giudice di pace, che ha costituito il principale motivo di rilievo critico contenuto nelle due questioni pregiudiziali. A tale proposito, obietto che la soluzione prescelta dal Governo appare conforme ai princìpi affermati dalla Corte costituzionale, in quanto volta ad attribuire ad uno dei soggetti (giudice di pace), che esercita la funzione giurisdizionale nell'ambito dell'ordinamento, la competenza in materia di convalida del provvedimento di trattenimento e di accompagnamento alla frontiera.
Sotto il profilo della individuazione dell'organo competente del giudice di pace è infatti da rilevare come l'ordinamento vigente già riconosca ai magistrati non togati un ampio ventaglio di competenze in materia penale (mi riferisco, in particolare, al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, che, in attuazione della legge delega 24 novembre 1999, n. 468, ha disposto la devoluzione al giudice di pace della competenza sui delitti previsti dal codice penale in relazione alle percosse, alle lesioni personali punibili a querela della parte offesa colpose, alle omissioni di soccorso e alle minacce, nonché alla competenza per alcuni reati previsti dalle leggi.

PRESIDENTE. Onorevole Marone... La prego...! Vi prego, colleghi!

MICHELE SAPONARA. Devo peraltro ricordare come la legge 21 novembre 1991, n.374, istitutiva del giudice di pace, non abbia escluso che a tale magistrato possa essere affidata la competenza su provvedimenti che abbiano ricadute sulla libertà personale.
I colleghi dell'opposizione hanno invocato un parere richiesto dal ministro al Consiglio superiore della magistratura ed


Pag. 100

hanno ritenuto che il Consiglio stesso avesse dato loro ragione.
Orbene, leggo la parte del parere che interessa noi. Il Governo si sofferma sulla scelta di attribuire al giudice di pace la competenza sui provvedimenti in questione, liberando conseguentemente di tale incombenza il tribunale; il Consiglio superiore della magistratura esprime una preoccupazione diffusa della magistratura, la quale non sembra in grado di offrire un servizio rapido ed efficiente, anche a causa di carichi di lavoro eccessivi e di competenze non sempre attribuite con criteri di omogeneità e funzionalità.
Aggiunge il Consiglio: «A questo proposito, una diversa opinione, pure emersa nel corso della discussione, ha rilevato che, per i rilevanti poteri riconosciuti sul piano processuale penale nell'ambito dei reati rimessi alla sua competenza, alla figura del giudice di pace, già prima di questo intervento di legislazione d'urgenza, non può essere più associata l'immagine di soggetto operante esclusivamente nell'ambito della giustizia minore, coi medesimi strumenti di intervento, dovendosi allo stesso riconoscere, ormai, una sua precisa connotazione ordinamentale operante in un quadro normativo predefinito per scelta del legislatore».
Quindi, il giudice di pace ha la stessa dignità del giudice togato; volerlo mettere in dubbio...

PRESIDENTE. Onorevole Saponara...

MICHELE SAPONARA. ...costituisce una mancanza di rispetto verso un giudice che avete voluto voi, un giudice al quale verranno riconosciute altre strutture ed altri compensi.
Quindi, chiedo che vengano respinte le questioni pregiudiziali di costituzionalità proposte dall'opposizione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cento, al quale ricordo che ha a disposizione tre minuti di tempo. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, ovviamente i Verdi voteranno a favore delle questioni pregiudiziali presentate.
Si vuole attribuire ai giudici di pace una competenza che non hanno: quella di decidere sulle misure restrittive della libertà degli immigrati; si vuole militarizzare il giudice di pace, che dovrà svolgere la sua attività dentro le caserme di polizia. La cosiddetta legge Bossi-Fini è costituzionalmente illegittima ed incita alla xenofobia ed al razzismo. Il decreto-legge in esame è in sintonia con quella legge.
Quelle sinteticamente indicate sono le ragioni per cui contrasteremo il provvedimento in Parlamento e nel paese, convinti dell'incostituzionalità anche delle disposizioni in esso contenute.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Landi di Chiavenna. Ne ha facoltà.

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA. Signor Presidente, francamente, non solo ho la sensazione che le questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate siano infondate, ma ritengo anche che la formulazione proposta dall'opposizione superi - lo dico con molta pacatezza - i limiti della decenza!
Si prospettano ragionamenti provocatori nei confronti del centrodestra, senza ricordare quello che i partiti dell'allora maggioranza hanno previsto nel testo unico n. 286 del 1998. L'articolo 14, comma 1, del menzionato provvedimento prescriveva, in relazione ai provvedimenti di espulsione in via amministrativa, che l'extracomunitario espellendo sarebbe dovuto rimanere trattenuto nei centri di permanenza temporanea il tempo necessario per poterne accertare le generalità e per potere sottoporre il provvedimento di espulsione disposto dall'autorità amministrativa al vaglio del giudice (a quel tempo, del pretore, il quale si limitava semplicemente a verificare i presupposti dell'atto ed a convalidarne l'efficacia).
Orbene, sulla base dei rilievi della Corte costituzionale, non abbiamo fatto altro che riproporre, in termini coerenti con i principi fondamentali affermati nella nostra


Pag. 101

Carta costituzionale, norme che voi avevate già introdotto nel 1998, con un'unica differenza: anziché attribuire la competenza al giudice togato monocratico (nel 1998, il pretore), per evidenti ragioni di compatibilità, di funzionalità e di celerità, abbiamo ritenuto di attribuirla al giudice di pace, al quale, come ha ricordato il collega Saponara, già spettano alcune competenze in materia penale, fermo restando che, nel caso di specie, stiamo esclusivamente parlando di convalida di provvedimenti in via amministrativa e, quindi, di mera convalida formale di provvedimenti di espulsione in ordine ai quali è necessaria la verifica dell'osservanza dei termini e la ricorrenza dei requisiti prescritti.
Al giudice di pace sono state già attribuite, da un provvedimento votato dal centrosinistra nel 2000, alcune competenze funzionali, anche di natura sanzionatoria, incentrate sulla pena pecuniaria e su misure alternative alla detenzione (obbligo di permanenza domiciliare e prestazione di lavoro di pubblica utilità).
Quindi, la pronuncia del giudice di pace va ad incidere sulla libertà personale. Ciò dimostra che non sono solo gli stranieri extracomunitari a ricadere sotto la giurisdizione del giudice di pace per quanto riguarda le pronunce che incidono sullo status libertatis e che, quindi, non vi è alcuna violazione a danno degli extracomunitari del principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione italiana. In sintesi, poiché è stato ricordato il parere del 21 ottobre del 2004 del Consiglio superiore della magistratura, vorrei rilevare che in questo parere, sotto il profilo dell'individuazione dell'organo giurisdizionale competente, il giudice di pace è stato ritenuto adeguato dallo stesso Consiglio superiore della magistratura e, quindi, funzionalmente in grado di adempiere queste funzioni, così come la stessa legge n. 274 del 2000, sempre nell'ambito di un tentativo di conciliazione, prevede che il giudice di pace possa avvalersi di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio.

PRESIDENTE. Onorevole Landi di Chiavenna...

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA. Quindi, questo decreto-legge, al quale avete presentato due questioni pregiudiziali di costituzionalità, non fa altro che mutuare quanto già previsto dal decreto legislativo n. 204 del 2000 in ordine alle competenze funzionali del giudice di pace. Inoltre, reitera il principio che il giudice di pace può utilizzare strutture pubbliche e private. Quindi, non vi è alcuna violazione della norma costituzionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Valpiana. Ne ha facoltà.

TIZIANA VALPIANA. Signor Presidente, vorrei preannunciare il nostro voto a favore; ovviamente, non poteva essere che così, visto che il gruppo di Rifondazione comunista ha sottoscritto entrambe le questioni pregiudiziali di costituzionalità. Infatti, non possiamo in alcuna maniera accettare che, attraverso questo decreto-legge, il cui unico scopo è di eludere quanto indicato dalla Corte costituzionale nelle sentenze ben note, venga decretata la possibilità di agire in modo discriminante verso i cittadini stranieri che, sottoponendoli al giudice di pace, di fatto, vengono distolti da un giudizio che deve essere uguale per tutti i cittadini.
Inoltre, non possiamo condividere in alcuna maniera la mancanza di contraddittorio e l'attribuzione di compiti di organizzazione dei servizi della giustizia al Ministero dell'interno. Per la discriminazione che il cittadino straniero riceve rispetto al cittadino italiano e per il fatto che al giudice di pace sia delegata la convalida di provvedimenti limitativi della libertà personale, non possiamo essere d'accordo.
Il collega Saponara, precedentemente, ha dichiarato che con le nostre questioni pregiudiziali si mette in forse la dignità del giudice di pace, ritenendolo inferiore a quello togato. Certamente, non sono queste le nostre intenzioni. Invece, intendiamo rimarcare la pari dignità e l'uguaglianza di


Pag. 102

tutti i cittadini, giacché non possiamo comprimere i diritti universali del cittadino. Dobbiamo ricordare che ogni essere umano ha lo stesso diritto di libertà personale e deve essere sottoposto allo stesso tipo di giudizio.
Esprimeremo, quindi, un voto favorevole sulle questioni pregiudiziali, perché pensiamo che il provvedimento in esame non risolva il vuoto posto dalle sentenze della Corte costituzionale che hanno messo in dubbio alcune disposizioni contenute nella legge Bossi-Fini (legge che, peraltro, contestiamo in toto) e forse aggravi la situazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali Castagnetti ed altri n. 1 e Violante ed altri n. 2.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 431
Maggioranza 216
Hanno votato
187
Hanno votato
no 244).

Avverto che la discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione avrà luogo in altra seduta.
In attesa delle determinazioni della Conferenza dei presidenti di gruppo, sospendo la seduta.

Back Index Forward