I Commissione - Resoconto di marted́ 26 ottobre 2004


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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 26 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 10.50.

Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione.
Esame emendamenti C. 26/A e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

Pierantonio ZANETTIN, presidente e relatore, fa presente che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 non presentano profili problematici in ordine alla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione. Formula quindi una proposta di parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 26 ottobre 2004 - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.15


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Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Donato BRUNO, presidente, comunica che, a seguito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 21 ottobre 2004, è stato predisposto, ai sensi degli articoli 23, comma 6, terzo periodo, e 25 del regolamento, il seguente programma dei lavori per il periodo ottobre-dicembre 2004:

PROGRAMMA DEI LAVORI PER IL PERIODO 28 OTTOBRE-DICEMBRE 2004

Sede referente:
Ddl 5330 - Conversione DL 238/2004 - Trattamento economico del personale delle Forze di polizia;
Ddl 5369 - Conversione DL 241/2004 - Disposizioni urgenti in materia di immigrazione;
Pdl 5141 - Carriera dirigenziale penitenziaria;
Ddl 3890/B - Azione amministrativa;
Ddl 2531 e abb. - Disposizioni in materia di libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi;
Pdl 4014 - Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati;
Ddl 3951 - Disciplina dei servizi di informazione e di sicurezza e segreto di Stato;
Pdl Cost. 1464 e abb. - Modifiche alla Costituzione in materia di diritto di voto degli stranieri;
Pdl 4562 e abb. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 in materia di cittadinanza;
Pdl Cost. 4786 - Modifica all'articolo 48 della Costituzione in materia di cittadinanza;
Pdl 301 e abb. - Disciplina degli istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate;
Pdl cost. 4457 - Indizione di un referendum per la ratifica del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa;
Pdl 4870 - Soppressione del divieto del terzo mandato dei sindaci nei comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti;
Pdl 4560 e abb. - Ordinamento della polizia locale;
Pdl 411 e abb. - Istituzione del difensore civico nelle carceri;
Pdl 4295 - Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di riunioni pubbliche;
Pdl 3372 e abb. - Istituzione del comparto autonomo per le forze di polizia e le forze armate (congiuntamente con la IV Commissione);
Pdl 3425 e abb. - Armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle forze armate e delle forze di polizia (congiuntamente con la IV Commissione);
Pdl 3400 - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla violenza politica negli anni 1944-1948;
Pdl 4348 - Disposizioni per l'inserimento nella carriera prefettizia di talune categorie di personale civile dell'interno;
Pdl cost. 4425 - Modifiche allo Statuto speciale delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta in materia di diritto di voto;
Pdl 377 - Modifica dell'articolo 33 della Costituzione in materia di parità scolastica;
Pdl 4439 - Assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile per i detentori di armi;


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Pdl 2271 - Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche;
Pdl 1426 - Istituzione Commissione d'inchiesta sui fatti accaduti a Genova in Occasione del G8;
Pdl 4296 - Status dei membri della Camera dei deputati;
Pdl 809 e abb. - Esercizio del diritto di voto dei dipendenti di pubbliche amministrazioni in servizio all'estero;
Pdl cost. 4523 - Modifiche all'articolo 8 della Costituzione;
Pdl. 585 - Cola ed altri - Norme per il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai conducenti di automezzi speciali dipendenti del Ministero della giustizia;
Pdl cost. 4782 - Modifiche all'articolo 80 della Costituzione in materia di partecipazione del Parlamento alla definizione delle politiche dell'Unione europea;
Pdl 4285 - Riordino della disciplina relativa al settore della pirotecnica;
Pdl 4242 - istituzione del garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Il Presidente si riserva di inserire nel calendario dei lavori i progetti di legge assegnati in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere, i disegni di legge di conversione di decreti legge e gli altri atti dovuti, nonché lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 26 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario per l'interno, Antonio D'Alì.

La seduta comincia alle 14.25.

Decreto-legge 241/2004: Misure urgenti in materia di immigrazione.
C. 5369 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Isabella BERTOLINI (FI), relatore, fa presente che il disegno di legge in oggetto concerne la conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante Disposizioni urgenti in materia di immigrazione. Rileva quindi che il decreto-legge adottato dal Governo era composto di due articoli e che, nel corso dell'esame al Senato, il testo è stato ampiamente emendato, con l'aggiunta di quattro nuovi articoli. Il provvedimento è principalmente volto a novellare alcune disposizioni del testo unico sull'immigrazione adottato con il decreto legislativo n. 286 del 1998, modificando l'attuale disciplina in materia di espulsioni di immigrati clandestini. In proposito, osserva che la modifica è apparsa necessaria in seguito a due sentenze della Corte costituzionale, la 222 e la 223 del 2004, con le quali, da un lato, la Corte è intervenuta sulle previsioni recate dall'articolo 13, comma 5-bis, del Testo Unico da ultimo menzionato, rilevando l'illegittimità costituzionale della norma che conferisce al questore la facoltà di disporre l'accompagnamento alla frontiera dello straniero prima che abbia luogo la convalida da parte dell'autorità giudiziaria, atteso che tale norma priverebbe lo straniero stesso di una effettiva tutela giurisdizionale, con una vanificazione, di fatto, del controllo del giudice sul provvedimento de libertate e, dall'altro, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale


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dell'articolo 14, comma 5-quinquies, dello stesso TU, laddove prevede l'arresto obbligatorio in flagranza di reato per lo straniero che non abbia rispettato l'ordine del questore di lasciare il territorio italiano entro cinque giorni. A tale ultimo proposito, ricorda che, ad avviso della Consulta la norma appare lesiva dell'articolo 3 della Costituzione, atteso che l'ordinamento consente l'arresto obbligatorio solo ove si proceda per un delitto, laddove, in questo caso, esso è consentito a fronte di un «reato contravvenzionale», e dell'articolo 13, che legittima l'adozione da parte dell'autorità amministrativa di provvedimenti che incidono sulla libertà personale solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza. Con riferimento al contenuto delle disposizioni recate dal decreto-legge, fa presente che l'articolo 1 interviene sull'articolo 13 del Testo Unico modificando la disciplina del controllo giurisdizionale sul provvedimento esecutivo della espulsione. In particolare, al comma 1, si prevede che il questore comunichi al giudice di pace competente territorialmente (e non più al tribunale in composizione monocratica), entro quarantotto ore dalla sua adozione, il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento di allontanamento è sospesa fino alla decisione sulla convalida. Il giudice decide sulla convalida, con decreto motivato, nelle 48 ore successive. In attesa della decisione del giudice, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea disponibili. Le ulteriori disposizioni introdotte sono volte ad assicurare il diritto di difesa e il contraddittorio, con la presenza necessaria di un difensore e l'applicazione degli istituti delle garanzie, del gratuito patrocinio e dell'interpretariato. In conseguenza della scelta di affidare le funzioni sopra dette ai giudici di pace, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1, modificano alcune disposizioni del Testo Unico per attribuire al giudice di pace ulteriori competenze che nel sistema previgente risultavano in capo al tribunale in composizione monocratica. Il comma 2-bis mantiene ferme le competenze del tribunale in composizione monocratica e del tribunale dei minori nei casi in cui siano in gioco il diritto all'unità familiare e la tutela dei minori. Il comma 5 sostituisce il comma 4 dell'articolo 14 del Testo Unico dedicato all'esecuzione dell'espulsione, dettando la nuova disciplina dell'udienza di convalida (innanzi al giudice di pace) del provvedimento con cui il questore dispone che lo straniero sia trattenuto presso un centro di permanenza temporanea e assistenza. I commi 5-bis e 6 novellano il comma 5-quinquies dell'articolo 14 del Testo Unico, censurato dalla già ricordata sentenza n. 223 del 2004 della Corte costituzionale, nella parte in cui stabiliva che, per il reato previsto dal precedente comma 5-ter, (trattenimento ingiustificato sul territorio nazionale dello straniero cui il questore abbia ordinato di lasciare il territorio nazionale), fosse obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto. A seguito delle ampie modifiche introdotte al Senato, è stato complessivamente riscritto il quadro delle sanzioni previste a carico degli stranieri che non osservino l'intimazione del questore di allontanarsi dal territorio nazionale e vi permangano illegalmente, stabilendosi un aggravamento della pena ed una modifica della natura del reato, da contravvenzione a delitto, e consente, quindi, l'imposizione di quelle misure coercitive considerate, dalla Corte Costituzionale, vigente la precedente formulazione, irragionevoli. Nel corso dell'esame in Assemblea, il Senato ha altresì aggiunto un comma 6-bis che modifica, a favore degli stranieri, quanto previsto dall'articolo 39 del Testo Unico sulla parità di trattamento in materia di istruzione universitaria. Per effetto della novella, si consente agli stranieri regolarmente soggiornanti e in possesso di determinati requisiti, l'accesso a parità di condizioni con gli studenti italiani anche alle scuole di specializzazione delle università, e non più solo ai corsi universitari come attualmente previsto. Il comma 6-ter, anch'esso introdotto al Senato, modifica la legge n. 374 del 1991,


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istitutiva dei giudici di pace, con particolare riguardo alle richieste di trasferimento ed al concorso di più domande per uno stesso posto vacante. Obiettivo della nuova disciplina è il tentativo di far fronte alle necessità derivanti dalle neointrodotte competenze dei giudici di pace, in attesa delle revisioni delle relative dotazioni organiche. Il successivo comma 7 novella l'articolo 11 della citata legge sui giudici di pace, per adeguarne le indennità alle nuove competenze attribuite. Il comma 7-bis estende agli Istituti italiani di cultura e alle istituzioni scolastiche all'estero il rafforzamento delle misure di sicurezza attive e passive già previste attualmente per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari dall'articolo 3, comma 159, della legge finanziaria per il 2004. L'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, novella il Testo unico sull'immigrazione per inserire, nell'articolo 11, relativo alle attività di potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera, un nuovo comma 5-ter, recante una misura di sostegno alle politiche di prevenzione dell'immigrazione clandestina: si prevede che il Ministero dell'interno contribuisca, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nei Paesi di accertata origine dei flussi migratori, di «strutture» utili al contrasto delle migrazioni irregolari verso il territorio italiano. L'articolo 1-ter, anch'esso introdotto al Senato, al comma 1, modifica l'articolo 12 del Testo Unico sull'immigrazione che reca specifiche disposizioni repressive dei reati di favoreggiamento e sfruttamento dell'ingresso clandestino nel territorio dello Stato, aggravando le sanzioni attualmente previste per chi rientri nelle citate fattispecie. Il comma 2 corregge la disposizione di cui all'articolo 10, comma 1 della legge n. 228 del 2003 che, per un errore materiale, sembrava limitare l'azione in materia di tratta delle persone soltanto ai poliziotti incaricati del terrorismo. L'articolo 1-quater interviene sulle disposizioni relative all'emersione del lavoro irregolare dei cittadini extracomunitari recate dall'articolo 33 della legge n. 189 del 2002, la così detta «legge Bossi-Fini», e dal decreto-legge n. 195 del 2002, per consentire a coloro che sono stati regolarizzati ai sensi dei summenzionati provvedimenti legislativi (colf, badanti e dipendenti delle imprese), di fruire degli stessi diritti di coloro che sono stati regolarizzati in base all'applicazione delle disposizioni del Testo unico sull'immigrazione, con particolare riguardo al rinnovo e alle possibilità di conversione del permesso di soggiorno. L'articolo 1-quinquies modifica la legge n. 3 del 2003, recante Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, per aggiungere, all'articolo 39, due nuovi commi, il 4-bis e il 4-ter. L'articolo 39 ha come oggetto la disciplina delle convenzioni in materia di sicurezza e prevede che per il potenziamento dell'attività di prevenzione, il Dipartimento della pubblica sicurezza possa stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica. Per effetto della novella, a tale facoltà si aggiunge ora la possibilità di stipulare, senza ulteriore aggravio per la finanza pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l'inoltro alla stessa amministrazione dell'interno delle domande o dichiarazioni dei privati, per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all'adozione dei provvedimenti, e per l'eventuale inoltro ai privati interessati degli atti rilasciati dall'amministrazione. L'articolo 2, ampiamente integrato dal Senato, reca la copertura finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 3 dispone in ordine all'entrata in vigore.

Carlo LEONI (DS-U), intervenendo nell'ambito della discussione di carattere generale, fa presente che illustrerà brevemente, in nome del suo gruppo, le ragioni che sorreggono un giudizio fortemente negativo sul provvedimento in esame. Ricorda che, alla luce del combinato disposto delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 195 del 2002 e dall'articolo 13 del


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Testo Unico sull'immigrazione, così come novellato dalla legge n. 189 del 2002, il nostro ordinamento conosceva, prima dell'intervento operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 222 del 2004, una disciplina contraddittoria in materia di espulsione di immigrati clandestini. Infatti, da un lato, la normativa richiamata prevedeva una convalida in sede giurisdizionale del provvedimento, di competenza del questore, volto a disporre l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, ma, dall'altro, il regime dell'immediata esecutività del suddetto provvedimento, nei fatti, inibiva il dispiegarsi di un'effettiva tutela giurisdizionale in favore dello straniero. Inoltre, il precedente regime appariva lesivo del disposto degli articoli 13 e 24 della Costituzione, per il mancato instaurarsi di un contraddittorio in presenza dell'interessato. Tali rilievi, più volte espressi in sede di discussione parlamentare da parte dei gruppi dell'opposizione, sono stati recepiti dalla Corte Costituzionale nel giudizio che ha portato alla censura del predetto articolo 13. Con riferimento alla normativa recata dal decreto-legge e preordinata a recepire quanto sancito dalla Consulta, fa presente che essa appresta una soluzione inadeguata, atteso che, pur essendo volta ad assicurare il diritto di difesa ed il contraddittorio, affida la cognizione dei procedimenti di convalida alla competenza del giudice di pace piuttosto che al tribunale in composizione monocratica. Tale opzione si rivela a suo avviso insoddisfacente, atteso che i poteri istruttori di cui dispone il giudice di pace appaiono del tutto inadeguati per pervenire all'adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, tanto più che l'adozione dei suddetti provvedimenti appare estranea alle competenze deferite al giudice di pace anche a seguito dell'estensione della sua cognizione alla materia penale. Sembra a suo avviso altresì insoddisfacente la ragione sottesa a tale scelta, quella di evitare un sovraccarico di lavoro per il tribunale, atteso che gli stessi uffici del giudice di pace appaiono privi degli strumenti logistici adeguati a far fronte alle nuove competenze. Tanto più che la stessa articolazione territoriale degli uffici del giudice di pace sembra incapace di far fronte ad esigenze di tutela che non sono dislocate sul territorio nazionale in modo uniforme. Appare infine metodologicamente scorretto anteporre valutazioni di tipo organizzativo alle scelte concernenti la garanzia di un'effettiva tutela giurisdizionale. Per tali ragioni, pur ribadendo l'opportunità di valorizzare il ruolo, indispensabile, svolto dai giudici di pace, ritiene che il predetto ufficio, non disponendo di adeguati poteri istruttori né potendo, per legge, beneficiare delle risultanze di atti di indagine, ed essendo altresì privo delle necessarie strutture logistiche necessarie allo svolgimento delle nuove competenze, non sia in grado di assicurare una tutela giurisdizionale adeguata allo straniero. Quanto alla novella recata all'articolo 14 del Testo Unico, fa presente che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2004, al legislatore si ponevano due alternative: far venir meno la possibilità di disporre l'arresto obbligatorio in flagranza per lo straniero che non abbia rispettato l'ordine del questore di lasciare il territorio italiano, ovvero configurare il suddetto illecito quale delitto piuttosto che come contravvenzione. Il Governo, nell'optare per la seconda alternativa, ha, a suo avviso, fornito una soluzione non curante della complessità dei fenomeni sociali e volta ad indebitamente omologare situazioni tra loro diverse, atteso che molte possono essere le motivazioni che sorreggono un ordine di lasciare il territorio nazionale, così come molteplici le ragioni per le quali uno straniero, intimato, non vi ottemperi. La predetta soluzione, in linea con l'atteggiamento repressivo, coronato, tra l'altro, da scarso successo, che connota l'azione del Governo nell'affrontare il tema dell'immigrazione clandestina, appare peraltro molto contraddittoria con gli orientamenti che la maggioranza parlamentare esprime ove si tratti di modificare il codice penale o comunque di sanzionare illeciti il cui soggetto attivo non sia uno straniero extra-comunitario. Per tali ragioni, preannuncia la presentazione di puntuali proposte


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emendative volte a modificare un testo che non appare condivisibile.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U), riservandosi di intervenire in un momento successivo, si associa alle considerazioni svolte dal deputato Leoni.

Il Sottosegretario Antonio D'ALÌ rileva l'idoneità delle disposizioni recate dal testo in esame a far fronte alle censure mosse dalla Consulta alla previgente normativa, nonché la loro congruità con le nuove esigenze che emergono in relazione al fenomeno migratorio.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 26 ottobre 2004.

Modifica all'articolo 9 della Costituzione.
C. 4307 cost. Sen. Specchia ed altri, approvata dal Senato, C. 705 cost. Rocchi, C. 2949 cost. Lion, C. 3591 cost. Schmidt, C. 3666 cost. Colucci, C. 3809 cost. Milanese, C. 4181 cost. Calzolaio, C. 4423 cost. Cima e C. 4429 cost. Mascia.

Il Comitato si è riunito dalle 15 alle 15.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria.
C. 3346 Molinari e C. 5141, approvata dal Senato.

COMITATO RISTRETTO

Libertà religiosa e culti ammessi.
C. 1576 Spini, C. 1902 Molinari e C. 2531 Governo.

COMITATO RISTRETTO

Incompatibilità e ineleggibilità dei magistrati.
C. 1949 Gazzara, C. 4014 Zanettin, C. 4778 Fanfani e C. 4779 Guido Rossi.

COMITATO RISTRETTO

Rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia.
C. 531 Carboni, C. 940 Rotundo, C. 1173 Merlo, C. 1755 Enzo Bianco, 1823 Fioroni, C. 1994 Mancini, C. 2054 Maggi, C. 2126 Paroli, C. 2230 Lion, C. 3557 Cossiga, C. 3837 Violante, C. 3871 Rotundo, C. 4536 Fontanini, C. 4780 Consiglio regionale del Piemonte, C. 4861 Consiglio regionale della Liguria, C. 4870 Sen. Pedrini ed altri, approvata, in un testo unificato, dal Senato e C. 5132 Osvaldo Napoli.