I Commissione - Resoconto di mercoledì 27 ottobre 2004


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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 27 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 9.25.

Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001.
C. 1773-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Pierantonio ZANETTIN, presidente e relatore, fa presente che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili problematici in ordine alla


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ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione. Formula quindi una proposta di parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

D.L. 240/2004: Accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo e integrazioni alla legge n. 431 del 1998.
C. 5350 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

Pierantonio ZANETTIN, presidente e relatore, fa presente che il provvedimento in esame reca misure in materia di locazioni ad uso abitativo, finalizzate, da un lato, ad agevolare i conduttori assoggettati a procedura esecutiva di rilascio che versano in condizioni di particolare disagio, dall'altro a modificare le norme procedurali relative al rilascio degli immobili. Relativamente alla prima finalità, l'articolo 1 definisce l'ambito soggettivo di applicazione delle nuove disposizioni, limitato esclusivamente ai conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio che abbiano, all'interno del proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare. L'articolo 2 istituisce cinque nuove tipologie contrattuali, oltre a quelle previste dalla legge n. 431 del 1998, tutte riservate agli inquilini «disagiati» di cui all'articolo 1, e per le quali sono previste sia agevolazioni fiscali che contributi diretti, indicati nei successivi articoli 3 e 4. Tre di queste nuove tipologie riguardano contratti che possono essere stipulati direttamente dai soggetti disagiati, mentre le altre due tipologie sono invece riservate agli enti locali, che possono pertanto stipulare contratti di locazione in qualità di conduttori con i proprietari degli immobili, facendosi al contempo garanti del puntuale pagamento del canone di locazione, del rilascio dell'immobile alla scadenza prevista, nonché del risarcimento al proprietario di eventuali danni all'immobile arrecati dall'inquilino disagiato. Per quest'ultimo l'immobile viene reso disponibile attraverso una concessione amministrativa. Ai sensi dell'articolo 4 è definita la misura del contributo, che è proporzionato al numero di abitanti del comune, mentre l'articolo 3 reca la vera e propria disciplina dei contributi e delle agevolazioni fiscali. L'articolo 5 reca la norma di copertura finanziaria ed ai sensi dell'articolo 6 si prevede un regime transitorio fino al 31 dicembre 2004, entro il quale il conduttore potrà dichiarare di avvalersi di una delle tipologie contrattuali previste dal decreto legge. L'articolo 7 introduce alcune modifiche di manutenzione normativa alla legge n. 431 del 1998, mentre l'articolo 7-bis, introdotto durante l'esame del provvedimento presso il Senato, novella la legge 27 luglio 1978, n. 392, relativamente alle modalità di rilascio dell'alloggio locato L'articolo 8 prevede che le disposizioni recate dagli articoli del decreto, ai fini dei contributi e delle agevolazioni fiscali negli stessi previste, abbiano efficacia fino al 31 marzo 2005. Infine, l'articolo 8-bis reca una clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Fa presente quindi che si evidenziano due profili problematici inerenti, in primo luogo, la definizione dei soggetti legittimati a stipulare i contratti di locazione di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, atteso che non appare sufficientemente chiaro se si tratti di tutte le realtà territoriali ricomprese nella locuzione «enti locali» o se, invece, debbano intendersi interessati al provvedimento in esame i soli comuni. In secondo luogo, non appare pienamente congrua la previsione recata dall'articolo 2, commi 3 e 4, nella parte in cui prevede che la destinazione in favore dei soggetti di cui all'articolo 1 degli alloggi oggetto dei contratti di locazione stipulati, in qualità di conduttori, dagli enti locali, abbia luogo mediante l'atto amministrativo della concessione, atteso che, nel caso di specie, non sembrerebbero


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ravvisabili i presupposti oggettivi che, in base alla normativa vigente, caratterizzano il rapporto concessorio. Alla luce di tali ultime considerazioni, propone di esprimere un parere favorevole con due osservazioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore (vedi allegato 1).

La seduta termina alle 9.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 ottobre 2004. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario per l'Interno Antonio D'Alì.

La seduta comincia alle 14.30.

D.L. 241/2004: Misure urgenti in materia di immigrazione.
C. 5369 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 26 ottobre 2004.

Donato BRUNO, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (vedi allegato 2) e che, ai sensi degli articoli 89 e 96-bis, comma 7, devono ritenersi inammissibili per estraneità di materia l'articolo aggiuntivo Bellillo 01.01, che introduce un nuovo articolo 3-bis al decreto legislativo n. 286 del 1998, volto a prevedere la possibilità di conversione in permesso di soggiorno per lavoro dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi diversi; Boato 1.42, che è volto ad estendere la durata dei permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro subordinato o autonomo o per ricongiungimento familiare; l'emendamento Bellillo 1.41, che è volto a modificare la procedura per il rilascio dei permessi di soggiorno pluriennali per lavoro stagionale; gli emendamenti Landi di Chiavenna 1.1, e Amici 1.40, volti a prevedere la proroga dell'efficacia dei permessi di soggiorno scaduti nelle more del rinnovo; l'emendamento Sinisi 1.34, che è volto a introdurre il rinnovo tacito del permesso di soggiorno, decorsi sessanta giorni dalla relativa richiesta; l'emendamento Bressa 1.50, che è volto ad inserire un nuovo articolo 18-bis al decreto legislativo n. 286 del 1998, con il quale è introdotta la nuova fattispecie del «permesso di soggiorno in attesa di rimpatrio»; l'emendamento Landi di Chiavenna 1.4, che è volto ad introdurre una nuova ipotesi di revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo per chi produca o commerci prodotti contraffatti; gli emendamenti Bellillo 1.46, Leoni 1.47 e 1.48, volti a modificare la disciplina dettata dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di ingresso per lavoro in casi particolari, nonché l'emendamento Sinisi 1-quinquies.1, volto a raddoppiare i termini di durata di tutte le tipologie di permessi di soggiorno previsti dal decreto legislativo n. 286 del 1998. Fa presente in proposito che l'unica disposizione inerente la disciplina dei permessi di soggiorno contenuta nel decreto-legge è quella recata dall'articolo 1-quater, introdotto dal Senato, che interviene sulle disposizioni relative alla regolarizzazione dei cittadini extracomunitari di cui all'articolo 33 della legge n. 189 del 2002 e al decreto-legge n. 195 del 2002, convertito dalla legge n. 222 del 2002, al solo fine di equipararne i destinatari a coloro che sono stati regolarizzati in base all'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998, con particolare riguardo alle modalità di rinnovo e alla conversione del permesso di soggiorno rilasciato in base alle predette disposizioni di regolarizzazione. Rileva quindi che sono altresì inammissibili, per estraneità di materia, taluni emendamenti ed articoli aggiuntivi, volti ad introdurre, nell'ambito del decreto legislativo n. 286 del 1998, la previsione di nuove fattispecie penali, atteso che le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 5-bis, e dall'articolo 1-ter si limitano ad intervenire su fattispecie penali già previste nell'ambito del decreto


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legislativo n. 286 del 1998, rispettivamente, modificandone la natura e aggravando le pene previste. In particolare, devono ritenersi inammissibili gli emendamenti Landi di Chiavenna 1.2, che è volto ad introdurre nell'ordinamento il reato di «ingresso clandestino» nel territorio dello Stato, Landi di Chiavenna 1.3, che introduce una nuova fattispecie penale volta a sanzionare gli stranieri che rifiutino di fornire o forniscano false indicazioni sulla propria identità, stato o qualità personali e Landi di Chiavenna 1-ter.1, in quanto volto a sanzionare penalmente chi consapevolmente trae profitto dalla condizione di schiavitù o coercizione fisica o morale in cui versi lo straniero. Fa inoltre presente che sono altresì inammissibili, per estraneità di materia, quegli emendamenti ed articoli aggiuntivi, volti a modificare o integrare la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 286 del 1998, con riferimento a disposizioni non oggetto di modifiche da parte del decreto-legge. Per tali ragioni, devono ritenersi inammissibili gli emendamenti Sinisi 1.44, volto a incidere sulla disciplina, dettata dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di facoltà e obblighi inerenti al soggiorno, Leoni 1.43 e Boato 1.45, volti a modificare la procedura per l'assunzione di lavoratori subordinati o stagionali extracomunitari recata dagli articoli 22 e 24 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e Sinisi 1.51 e Bellillo 1.49, che sono volti a modificare le disposizioni dettate dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998, concernenti i minori affidati al compimento della maggiore età. Alla luce delle medesime considerazioni, appaiono inoltre inammissibili gli articoli aggiuntivi Landi di Chiavenna 1.01, volto ad estendere anche alla fattispecie dell'apprendistato la disciplina recata dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 286 del 1998 in materia di lavoro stagionale e Landi di Chiavenna 1.02, 1.03, 1.04 e 1.06, volti ad introdurre nuovi articoli al decreto legislativo n. 286 del 1998, concernenti, rispettivamente l'istituzione dell'ufficio dell'anagrafe tributaria dei cittadini extracomunitari, la previsione di misure di integrazione economica, l'istituzione di un fondo di garanzia per l'integrazione e la cooperazione, nonché l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, del Ministro per l'immigrazione. Rileva infine l'inammissibilità, per estraneità di materia, dell'articolo aggiuntivo Landi di Chiavenna 1.05, che è volto ad introdurre procedure speciali per il reclutamento di personale delle forze di polizia da impiegare in compiti di contrasto del terrorismo e dell'immigrazione clandestina.

Carlo LEONI (DS-U), fa presente che alcune delle proposte emendative presentate dai gruppi dell'opposizione e dichiarate inammissibili per estraneità di materia, rivestono una particolare rilevanza, tanto per le questioni giuridiche che per quelle politiche che esse coinvolgono. Preannuncia pertanto, pur non intendendo contestare, allo stato, la valutazione di inammissibilità effettuata dal presidente, una loro ripresentazione nel corso dell'esame del disegno di legge in Assemblea. Ribadisce, infine, un giudizio fortemente negativo, nel merito, circa i contenuti recati dal decreto-legge, che, più che ottemperare alle esigenze richiamate dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 222 e 223 del 2004, sembra volerne eludere le pronunce, modificando, tra l'altro, la specie di reato e l'entità della pena irrogabile per il caso di permanenza in clandestinità dello straniero intimato dal questore a lasciare il Paese. Ciò sembra tanto più grave ove si consideri che, alla luce della suddetta normativa, lo status di straniero extra-comunitario non regolarizzato inevitabilmente conduce alla sua espulsione ovvero alla sua condanna, a prescindere da una valutazione circa le ragioni per le quali lo straniero, intimato, non abbia lasciato il Paese, né quelle per le quali lo straniero medesimo versi in una condizione di clandestinità. Stigmatizza, infine, l'ingiustificato trattamento parificatorio introdotto dal decreto-legge, tra clandestino delinquente e clandestino operante nella legalità che, a suo avviso, inevitabilmente porterà ad un incremento della criminalità.


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Marco BOATO (Misto-Verdi-U) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Leoni, sottolineando come dalla diversità dei criteri adottati presso i due rami del Parlamento con riferimento al vaglio di ammissibilità degli emendamenti riferiti ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge possa derivare una lesione del principio del bicameralismo perfetto ed una limitazione del potere di iniziativa legislativa dei deputati rispetto a quello riconosciuto ai senatori.

Donato BRUNO, presidente, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri di loro competenza.

Isabella BERTOLINI (FI), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati. Formula quindi, con riferimento all'emendamento Landi di Chiavenna 1.5, un invito al ritiro, motivato alla luce del rilievo che esso investe una materia attualmente all'esame del Governo e sulla quale il Ministro Pisanu ha già avuto modo di riferire alla Camera.

Il Sottosegretario Antonio D'ALÌ esprime parere conforme al relatore e, con riferimento all'emendamento Landi di Chiavenna 1.5, fa presente che il Governo ha già dato avvio all'iter che condurrà alla presentazione di un provvedimento in materia.

Gian Paolo LANDI di CHIAVENNA (AN), lamentando la rigidità dei criteri recati dal regolamento della Camera dei deputati in relazione al vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, nonché la loro discrasia rispetto a quelli adottati presso l'altro ramo del Parlamento, fa quindi presente che molti degli emendamenti ed articoli aggiuntivi da lui presentati, e dichiarati inammissibili per estraneità di materia, condividono la ratio delle modifiche apportate dal Senato in sede di conversione del decreto-legge. Essi sono infatti volti a garantire un'integrale recepimento delle istanze rappresentate dalla Corte Costituzionale ed a recare opportune modifiche alla disciplina in materia di immigrazione. In particolare, fa presente che talune delle proposte emendative da lui presentate perseguono la finalità di meglio precisare il diverso trattamento previsto per gli immigrati regolarizzati, da quello previsto per gli stranieri extra-comunitari clandestini e di garantire comunque a questi ultimi un'adeguata tutela giurisdizionale a fronte dell'adozione di un provvedimento amministrativo nei loro confronti. Alla luce di tali considerazioni, si riserva pertanto una ripresentazione delle proposte dichiarate inammissibili, eventualmente riformulate, nel corso dell'esame del disegno di legge in Assemblea.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U) preannuncia voto favorevole sugli emendamenti 1.16 Belillo, 1.17 Sinisi e 1.24 Bressa.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) si associa alla dichiarazione di voto del deputato Boato.

Carlo LEONI (DS-U), preannunciando voto favorevole sugli emendamenti 1.16 Belillo, 1.17 Sinisi e 1.24 Bressa, invita il relatore ed il rappresentante del Governo a rivedere il parere contrario testé espresso, quanto meno con riferimento alla previsione recata dall'ultima proposta emendativa. Essa, infatti, si limita a prevedere che il provvedimento del questore sia comunicato con atto scritto e motivato.

Il Sottosegretario Antonio D'ALÌ ribadisce il parere contrario testé formulato sull'emendamento 1.24 Bressa, atteso che la specificazione proposta appare pleonastica, in quanto implicita e suscettibile di generare dubbi interpretativi con riguardo alla necessaria motivazione di altri atti, pacificamente adottati per iscritto e motivati, per i quali tale precisazione non è contenuta espressamente in altre disposizioni di legge.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.16 Belillo, 1.17 Sinisi e 1.24 Bressa.


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Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) sottoscrive l'emendamento 1.19 Sinisi e preannuncia su di esso voto favorevole. Preannuncia quindi voto favorevole sugli emendamenti 1.18 Sinisi e 1.21 Coluccini.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U) si associa alla dichiarazione di voto del deputato Bressa.

Carlo LEONI (DS-U), associandosi alle dichiarazioni di voto testé formulate dai deputati Bressa e Boato, chiede di conoscere le motivazioni del parere contrario espresso dal relatore e dal Governo con riferimento all'emendamento 1.21 Coluccini. Esso, infatti, appare volto a correggere la scelta operata dal Governo di attribuire al giudice di pace la competenza in ordine alla convalida del provvedimento adottato dal questore, trasferendola al tribunale in composizione monocratica. Denuncia, in proposito, l'incongruenza della suddetta previsione, atteso che la legislazione vigente, pur avendo attribuito al giudice di pace competenze in materia penale, lo ha escluso dall'adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, anche alla luce dei limitati poteri istruttori di cui dispone il suddetto organo. Inoltre, l'assenza di strutture organizzative sufficienti presso gli uffici del giudice di pace e l'incremento delle competenze ad esso attribuite, possono determinare una lesione del principio della terzietà ed imparzialità del giudice, potendo il giudice competente, alla luce di quanto disposto dal decreto-legge in esame, in sede della convalida, usufruire dei locali disponibili presso la questura.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Leoni.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Leoni e precisa che la questione sottesa all'emendamento 1.21 Coluccini è di estremo rilievo e che fa sorgere dubbi in ordine alla legittimità costituzionale del decreto-legge.

Gian Paolo LANDI di CHIAVENNA (AN) si esprime in favore della scelta operata dall'esecutivo in ordine all'attribuzione di competenze al giudice di pace in materia di convalida e, ricordando i dati numerici relativi agli stranieri extra-comunitari espulsi in via amministrativa e riusciti a sottrarsi all'ordine del questore, rileva l'urgenza di una regolamentazione del fenomeno. Con riferimento alla denunciata inidoneità, anche a livello organizzativo e logistico, del giudice di pace a far fronte al nuovo carico di competenze, rileva che la devoluzione dei procedimenti di convalida alla cognizione del tribunale in composizione monocratica determinerebbe disfunzioni ancor più gravi. Né d'altro lato, comprende i motivi sottesi alla preoccupazione testé manifestata dal deputato Leoni in orine all'idoneità del giudice di pace ad esercitare le ulteriori funzioni ad esso attribuite.

Carlo LEONI (DS-U), replicando al deputato Landi di Chiavenna, precisa che le perplessità manifestate trovano il loro fondamento nei rilievi espressi dalla Corte Costituzionale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.19 e 1.18 Sinisi e 1.21 Coluccini.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U) sottoscrive l'emendamento 1.6 Mascia e preannuncia voto favorevole su di esso, nonché sull'emendamento 1.22 Bressa.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) si associa alla dichiarazione di voto del deputato Boato.

Carlo LEONI (DS-U), associandosi alle dichiarazioni di voto dei deputati Bressa e Boato, si interroga circa le ragioni sottese al parere contrario formulato con riferimento all'emendamento 1.22 Bressa, che si limita a prevedere che lo straniero, in sede di giudizio di convalida, sia assistito da un interprete.


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Isabella BERTOLINI, relatore, fa presente che la questione è già stata oggetto di dibattito presso l'altro ramo del Parlamento con riferimento ai profili di copertura finanziaria che essa coinvolge. Rileva, tuttavia, che la previsione recata dall'emendamento 1.22 Bressa appare superflua, atteso che, sulla base della normativa vigente, allo straniero è sempre assicurata in giudizio la presenza di un interprete.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.6 Mascia e 1.22 Bressa.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U) preannuncia voto favorevole sul suo emendamento 1.23, e sottoscrive gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9 Mascia. Dichiara quindi voto favorevole su di essi, nonché sugli emendamenti 1.25 Amici, 1.20 e 1.26 Leoni.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) si associa alla dichiarazione di voto del deputato Boato.

Carlo LEONI (DS-U), si associa alle dichiarazioni di voto dei deputati Bressa e Boato,

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.23 Boato, 1.7, 1.8 e 1.9 Mascia, 1.25 Amici, 1.20 e 1.26 Leoni.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U) sottoscrive gli emendamenti 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.29 Mascia, preannunciando voto favorevole su di essi, nonché sugli emendamenti 1.17 Bellillo, 1.27 Boato, 1.28 Sinisi.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) si associa alla dichiarazione di voto del deputato Boato.

Carlo LEONI (DS-U), si associa alle dichiarazioni di voto dei deputati Bressa e Boato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.10 Mascia, 1.17 Bellillo, 1.27 Boato, 1.28 Sinisi, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.29 Mascia.

Gian Paolo LANDI di CHIAVENNA (AN), aderendo all'invito formulato dal relatore e dal Governo, ritira il suo emendamento 1.15, preannunciando l'intenzione di ripresentarlo in Assemblea, eventualmente riformulandolo.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U) sottoscrive gli emendamenti 1.30 Bellillo, 1.14 e 1.15 Mascia, dichiarando voto favorevole sugli stessi, nonché sugli emendamenti 1.31 Amici, 1.32 Boato e 1.33 Montecchi.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) si associa alla dichiarazione di voto del deputato Boato.

Carlo LEONI (DS-U), si associa alle dichiarazioni di voto dei deputati Bressa e Boato e, con riferimento all'emendamento 1.33 Montecchi, fa presente che esso è volto a sopprimere quella disposizione, introdotta dal Senato, che modifica in delitto la natura attualmente contravvenzionale del reato e prevede l'aggravamento della pena comminabile allo straniero che abbia violato l'ordine impartito dal questore di abbandonare il territorio nazionale, ed è quindi volto a contrastare la politica repressiva e fallimentare, perseguita dal Governo per il contrasto dell'immigrazione clandestina.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.30 Bellillo, 1.31 Amici, 1.14 e 1.15 Mascia, 1.32 Boato e 1.33 Montecchi.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U) dichiara voto favorevole sugli emendamenti 1.35 Bellillo, 1.36 Boato, 1.37 Sinisi, che sottoscrive, 1.38 Leoni, 1-bis.1 Bressa,


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1-bis.3, 1-bis.4, 1-bis.2 e 1-bis.5 Sinisi, nonché sull'emendamento 1-ter.2 Mascia, che sottoscrive.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) si associa alla dichiarazione di voto del deputato Boato.

Carlo LEONI (DS-U), si associa alle dichiarazioni di voto dei deputati Bressa e Boato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.35 Bellillo, 1.36 Boato, 1.37 Sinisi, 1.38 Leoni, 1-bis.1 Bressa, 1-bis.3, 1-bis.4, 1-bis.2 e 1-bis.5 Sinisi e 1-ter.2 Mascia.

Donato BRUNO, presidente, fa presente che, non essendo ancora pervenuti i prescritti pareri da parte delle commissioni competenti in sede consultiva, non si procederà nella seduta odierna alla votazione sul conferimento del mandato al relatore. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 27 ottobre 2004.

Libertà religiosa e culti ammessi.
C. 1576 Spini, C. 1902 Molinari e C. 2531 Governo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 27 ottobre 2004.

Incompatibilità e ineleggibilità dei magistrati.
C. 1949 Gazzara, C. 4014 Zanettin, C. 4778 Fanfani e C. 4779 Guido Rossi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 27 ottobre 2004.

Rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia.
C. 531 Carboni, C. 940 Rotundo, C. 1173 Merlo, C. 1755 Enzo Bianco, 1823 Fioroni, C. 1994 Mancini, C. 2054 Maggi, C. 2126 Paroli, C. 2230 Lion, C. 3557 Cossiga, C. 3837 Violante, C. 3871 Rotundo, C. 4536 Fontanini, C. 4780 Consiglio regionale del Piemonte, C. 4861 Consiglio regionale della Liguria, C. 4870 Sen. Pedrini ed altri, approvata, in un testo unificato, dal Senato e C. 5132 Osvaldo Napoli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria.
C. 3346 Molinari e C. 5141 Governo, approvato dal Senato.