II Commissione - Resoconto di giovedì 28 ottobre 2004


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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 ottobre 2004. - Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Iole Santelli.

La seduta comincia alle 14.05.

Decreto-legge 241/04: Misure urgenti in materia di immigrazione.
C. 5369 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito esame e conclusione - Parere contrario).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 27 ottobre 2004.

Nino MORMINO, presidente, avverte che il relatore ha formulato una proposta di parere (vedi allegato).

Vittorio MESSA (AN), relatore, illustrando la proposta di parere presentata, si sofferma sulla attribuzione di nuove competenze al giudice di pace. In particolare, rileva che dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione del decreto in esame si desume che la scelta di attribuire al giudice di pace nuove competenze in materia di immigrazione è giustificata dalla condivisibile esigenza di evitare che il carico di lavoro dei tribunali sia ulteriormente aggravato dalle nuove competenze in materia di immigrazione previste dal decreto medesimo. A tale proposito, ritiene necessario sottolineare che tale scelta è pienamente coerente con l'impostazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2004, secondo cui deve essere


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ricondotto nell'ambito della giurisdizione ogni provvedimento restrittivo della libertà personale dell'individuo, in quanto viene comunque individuato un organo giurisdizionale. Pertanto, formula una proposta di parere favorevole.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) rileva che in realtà il provvedimento in oggetto, più che ottemperare alle esigenze richiamate dalla Corte Costituzionale, sembra volerne eludere le pronunce, legalizzando gli abusi che in forza della legislazione vigente subiscono gli immigrati, i quali per i reati contemplati dal decreto sono puniti con sanzioni più rigorose di quelle che l'ordinamento prevede per fattispecie sicuramente ben più gravi.
Evidenzia poi che la scelta di affidare ai giudici di pace la convalida dei provvedimenti di espulsione sembra contraddire un'opzione finora affermatasi in ordine ai limiti delle loro funzioni, che non dovrebbero mai incidere sulla sfera della libertà personale, come si evince dallo stesso decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 che attribuisce ai giudici di pace la competenza in materia penale.
Rileva poi che lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura, nel parere reso il 22 ottobre scorso, ha fatto riferimento ad una giurisprudenza costante che, nell'applicazione della legge Bossi-Fini, sarebbe orientata verso il favor libertatis del clandestino, per cui è da ritenere che la scelta del Governo di trasferire la competenza dal tribunale al giudice di pace sarebbe dettata unicamente dal tentativo di azzerare tale giurisprudenza, per crearne una nuova.
Ribadisce poi la assoluta inadeguatezza e sproporzione della pena prevista per il reato di cosiddetta immigrazione clandestina sia per quanto riguarda il minimo, fissato in un anno, sia per quanto riguarda il massimo fissato in quattro anni. Rileva infatti che tale pena risulta essere nel minimo superiore alla pena massima prevista in tre mesi dall'articolo 650 del codice penale in caso di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria; e nel massimo ben superiore a quelle previste per reati ben più gravi, come ad esempio quella del reato di furto punito ai sensi dell'articolo 624 del codice penale nel massimo a tra anni.
Conclude sottolineando l'incostituzionalità del decreto in esame il quale attribuisce ai giudici di pace la competenza sullo status libertatis solamente in relazione ad una categoria di persone, gli stranieri extracomunitari, in evidente contraddizione con il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3, primo comma, della Costituzione e senza che, per i tempi e per i modi previsti, sia effettivamente garantito quel nucleo incomprimibile del diritto di difesa sancito dall'articolo 24 della Costituzione e richiamato dalla citata sentenza n. 222 della Corte costituzionale.
Per tali motivi presenta una proposta di parere contrario alternativa a quella del relatore al provvedimento (vedi allegato).

Giuseppe FANFANI (MARGH-U), nell'evidenziare la non condivisibilità del provvedimento in oggetto con riferimento all'arresto in flagranza, alla attribuzione della competenza al giudice di pace ed alla sproporzione della pena prevista, annuncia il proprio voto favorevole alla proposta di parere alternativa formulata dall'onorevole Finocchiaro.

Pier Paolo CENTO (Misto-Verdi-U), nell'associarsi alle considerazioni svolte dai deputati Finocchiaro e Fanfani, annuncia il proprio voto favorevole al proposta di parere alternativo formulata dall'onorevole Finocchiaro.

Il sottosegretario Jole SANTELLI dichiara di non condividere le osservazioni dell'onorevole Finocchiaro, dalla quali si dovrebbe desumere che i tribunali abbiano finora applicato la legge Bossi-Fini in maniera favorevole agli immigrati anche in contrasto con lo stesso dettato normativo. Chiede, quindi, all'onorevole Finocchiaro


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chiarimenti, anche di natura politica, su tale questione.

Vittorio MESSA (AN), relatore, evidenzia che la giurisdizione del giudice di pace non può considerarsi una giurisdizione di carattere minore, come implicitamente sostenuto dagli interventi di opposizione, in quanto essa soddisfa in pieno le esigenze prospettate dalla citata sentenza n. 222 delle Corte Costituzionale che sia un giudice terzo ed imparziale a decidere sui provvedimenti di espulsione. Ricorda poi che tali provvedimenti non possono essere interamente ricondotti a quelli di limitazione della libertà personale. Pertanto ribadisce il proprio parere favorevole al provvedimento.

Nino MORMINO, presidente, ricorda che sono imminenti votazioni in Assemblea e che la I Commissione ha sospeso l'esame del disegno di legge C.5369 in attesa che la Commissione Giustizia esprima il parere di competenza. Avverte,pertanto, che sarà posta in votazione la proposta di parere del relatore, la cui eventuale approvazione precluderà la proposta di parere alternativa. Nel caso in cui la proposta di parere del relatore dovesse essere respinta si passerà alla votazione della proposta di parere alternativa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge la proposta di parere favorevole del relatore ed approva la proposta di parere alternativo contrario formulata dal deputato Finocchiaro.

La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 28 ottobre 2004.

Seguito dell'audizione del Direttore del Servizio della polizia postale e delle comunicazioni, in relazione all'esame dei progetti di legge C. 4599 Governo ed abbinati, recanti misure contro la pedofilia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale, concernente il reato di tortura.
C. 1483 Ruzzante, C. 1518 Piscitello, C. 1948 Biondi e C. 4990 Pecorella.

Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento.
C. 5163 Vitali.

Modifica all'articolo 438 del codice di procedura penale concernente i presupposti del giudizio abbreviato.
C. 2901 Onnis.

RISOLUZIONE

7-00436 Fanfani: Sull'assistenza tecnica nel processo tributario da parte dei consulenti del lavoro.