Allegato A
Seduta n. 535 del 27/10/2004


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DISEGNO DI LEGGE: S. 3107 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 SETTEMBRE 2004, N. 241, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (5369)

(A.C. 5369 - Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame attribuisce al giudice di pace la competenza esclusiva in materia di libertà personale degli immigrati clandestini, dal momento che assegna ai giudici di pace la convalida dell'accompagnamento alla frontiera e del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea;
la Corte costituzionale, già con la sentenza n. 105 del 2001, nel cercare un ragionevole contemperamento tra sicurezza pubblica e rispetto delle garanzie fondamentali degli individui, ha ricordato al legislatore che doveva tenere presente il quadro di garanzie costituzionali in tema di libertà personale e tutela giurisdizionale, valevoli per tutti gli individui, cittadini e stranieri, «non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani»: in materia di diritti di libertà di cui all'articolo 13 della Costituzione non si giustifica quindi la diversità di trattamento del cittadino, sottoposto al giudizio della magistratura professionale, e dello straniero, sottoposto al giudizio del giudice di pace, giudizio non «minore» ma sicuramente «diverso»;
il nuovo comma 5-ter dell'articolo 13 del Testo unico sull'immigrazione assegna alle questure il compito di fornire il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di espulsione amministrativa: tale norma pregiudica l'immagine di imparzialità ed attribuisce ad organi dell'amministrazione dell'interno, e non al Ministro della giustizia, compiti di organizzazione dei servizi della giustizia in violazione dell'articolo 110 della Costituzione,

delibera

di non procedere oltre nell'esame del disegno di legge n. 5369.
n. 1. Castagnetti, Violante, Boato, Giordano, Sinisi, Bressa, Montecchi, Leoni, Intini, Sgobio, Zanella, Russo Spena, Mascia.

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in questione trae origine, secondo la relazione governativa, dall'urgente necessità di colmare il vuoto normativo creato dalle sentenze nn. 222 e


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223 del 2004 della Corte costituzionale, che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui rispettivamente agli articoli 13, comma 5-bis, del Testo unico in materia di immigrazione, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida dell'espulsione si svolga in contraddittorio e con le garanzie della difesa e 14, comma 5-quinquies, del medesimo Testo unico nella parte in cui stabilisce l'obbligatorietà dell'arresto previsto dall'articolo 5-ter del medesimo articolo 14;
in realtà il provvedimento, più che ottemperare alle esigenze richiamate dalla Corte Costituzionale, sembra volerne eludere le pronunce, ridisegnando parte della materia e modificando la ripartizione di competenze degli organi giurisdizionali, con scelte di politica legislativa fortemente discutibili e, comunque, sicuramente né necessarie né urgenti, in considerazione del loro carattere strutturale e non emergenziale, non rispondendo così ai requisiti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione;
la scelta di affidare ai giudici di pace la convalida dei provvedimenti di espulsione sembra inoltre contraddire un'opzione finora affermatasi in ordine ai limiti delle loro funzioni, come si evince dallo stesso decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 che reca disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, laddove all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), esplicitamente esclude dal procedimento davanti a tale giudice le disposizioni del codice di rito relative all'arresto in flagranza ed al fermo di indiziato di delitto, nonché alle misure cautelari personali;
tale deroga all'equilibrio generale delle competenze giurisdizionali è resa ancor più palese dalla modificazione introdotta dal Senato che trasforma reati contravvenzionali di inosservanza di un provvedimento dell'autorità - fattispecie per la quale l'articolo 650 c.p. prevede una pena fino a tre mesi di arresto - in delitti di particolare gravità puniti con pene edittali superiori, per fare un solo esempio, a quella prevista dall'articolo 624 c.p. per il furto. In tal modo il giudice di pace è chiamato a convalidare un provvedimento già di per sé limitativo della libertà personale, che costituisce presupposto necessario alla consumazione di delitto considerato di particolare gravità;
in tal modo, una sola categoria di persone, gli stranieri extracomunitari, vede ricadere sotto la giurisdizione del giudice di pace pronunce che incidono sul loro status libertatis, in evidente contraddizione con il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3, primo comma, della Costituzione e senza che, per i tempi e per i modi previsti, sia effettivamente garantito quel nucleo incomprimibile del diritto di difesa sancito dall'articolo 24 della Costituzione e richiamato dalla citata sentenza n. 222 della Corte costituzionale;
le altre modificazioni introdotte dal Senato confermano e aggravano la natura ordinamentale del provvedimento,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 5369.
n. 2. Violante, Castagnetti, Boato, Giordano, Montecchi, Leoni, Bressa, Sinisi, Zanella, Intini, Sgobio, Russo Spena, Mascia.