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inserito in Diritto&Diritti nel ottobre 2004

Dubbi sulla competenza del Giudice di Pace a giudicare dei reati p. e p. dai commi 5 ter e 5 quater dell’art.14 del D.Leg.vo 25/7/1998/ n.286 (legge Bossi-Fini), come modificato dal DL 14.9.2004 n.241

 

***

Il DL 14.9.2004 n.241 ha introdotto la nuova competenza del Giudice di Pace in materia di convalida del provvedimento di espulsione in via amministrativa. Nel testo del DL si dispone che nel D. Leg.vo 286/98 (legge Bossi-Fini) le parole “tribunale in composizione monocratica” sono sostituite da “il giudice di pace”.

Con l’art.6 il detto DL ha sostituito il comma 5 quinquies dell’art. 14 del D.Leg.vo 286/98  disponendo che per i reati previsti ai commi 5 ter e 5 quater dello stesso articolo si procede con rito direttissimo. Alcuni autori hanno già ritenuto che detta norma debba essere valutata nel disegno complessivo della nuova competenza del Giudice di Pace e che, pertanto, sia detto Giudice a dover giudicare delle suddette due figure di reato.

“5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio  dello  Stato  in  violazione  dell'ordine  impartito dal questore  ai sensi del comma 5-bis è punito con l'arresto da sei mesi ad  un  anno.  In  tale  caso  si  procede  a  nuova  espulsione  con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica”.

“5-quater.  Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato,  in  violazione  delle  norme  del presente testo unico, nel territorio  dello  Stato  è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.

 

Le perplessità, già sorte da più parti, possono essere così sintetizzate:

le norme di legge in vigore possono essere abrogate soltanto da leggi successive per disposizione esplicita  o per la incompatibilità assoluta fra vecchie e nuove norme o perché la nuova legge disciplina completamente la materia (art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale).

la integrazione delle norme o la sostituzione di alcuni commi in particolare sono, in genere, espressamente indicati dalla legge di riforma o successiva.

Il DL 14.9.2004 n.241 espressamente menziona commi da sostituire ma, nel caso del comma 5 quinquies dell’art. 14, nulla dice in ordine alla incompatibilità con le precedenti norme che hanno stabilito la competenza penale del Giudice di Pace.

in particolare, per poter affermare che il Giudice di Pace sia competente a giudicare con rito direttissimo per i reati di cui ai commi 5 ter e 5 quater, occorrerebbe ritenere che:

 

il DL 14.9.2004 n.241, pur senza disporlo espressamente, avrebbe corretto ed integrato l’art. 15 n.3 della legge 24.11.1999 n. 468, che individuava i reati di competenza del Giudice di Pace in base al limite della pena detentiva non superiore nel massimo a quattro mesi (al contrario, il comma 5 ter prevede una pena massima di un anno e il comma 5 quater, un massimo di quattro anni).

 

il medesimo DL 241/04 avrebbe integrato e corretto, pur senza disporlo espressamente, anche l’art. 16 della legge 24.11.1999 n.468 che individua la tipologia delle sanzioni applicabili dal Giudice di Pace, fra le quali non sono compresi né l’arresto né la reclusione.

 

il detto DL 241/04 avrebbe, per gli stessi motivi, integrato e corretto l’art. 4 del D.Leg.vo 274/2000 che stabiliva la competenza in materia penale del Giudice di Pace, con elencazione tassativa dei reati.

 

sempre per gli stessi motivi, il detto DL avrebbe integrato e corretto l’art. 52 del D.Leg.vo 274/2000 in ordine alle sanzioni applicabili dal Giudice di Pace, includendo l’arresto e la reclusione ma solo con riferimento ai due reati sopradetti.

 

infine sarebbe stato abrogato, in modo implicito, l’art. 2 lett H del D.Leg.vo 274/2000 che dichiarava non applicabile al processo dinanzi al Giudice di Pace quanto disposto per il giudizio direttissimo.

 

A parere dello scrivente sorgono troppi ostacoli di ordine istituzionale per ritenere che i due reati p. e p. dai commi 5 ter e 5 quater dell’art. 14 siano di competenza del Giudice di Pace.

Molto dipenderà dal comportamento che sarà tenuto dalle Procure, che dovranno decidere a quale organo giudicante inoltrare i fascicoli concernenti i soli fatti previsti dai commi de quo; in caso di connessione con altri reati più gravi, infatti, la competenza sarà attratta dal Giudice superiore.

 

Qualora dovessero essere investiti di un processo per direttissima avente ad oggetto i reati di cui sopra, il Giudice di Pace dovrà decidere se pronunciarsi, oppure dichiarare la propria incompetenza per materia o sollevare il regolamento di competenza.

 

Dott. Renato Amoroso – Giudice di Pace in Monza

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