SENATO DELLA REPUBBLICA
—————— XIV LEGISLATURA ——————

677a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2004

(Pomeridiana)

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Presidenza del presidente PERA,

indi del vice presidente FISICHELLA

ea del vice presidente SALVI

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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 16,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 14 ottobre.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sulla nomina a senatore a vita di Mario Luzi

PRESIDENTE. Comunica che, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della Costituzione, il Presidente della Repubblica ha nominato senatore a vita il professor Mario Luzi, uno dei più grandi poeti viventi, fonte di prestigio per il Paese e conseguentemente per il Senato. Al senatore a vita Luzi rivolge, anche a nome dell'Assemblea, i migliori auguri. (Generali applausi).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3097-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale. Autorizza il senatore Malan a svolgere la relazione orale.

MALAN, relatore. Illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al decreto-legge, soffermandosi su quella inerente l'autorizzazione concessa al commissario straordinario della Croce rossa limitatamente alla solo ratifica - non più quindi anche alla modifica - di alcune dettagliate ordinanze commissariali relative alla nuova organizzazione centrale e periferica della struttura amministrativa dell'ente.

TURRONI (Verdi-U). Avanza una pregiudiziale di costituzionalità, sulla cui votazione chiede la verifica del numero legale, in ragione dell'evidente natura ordinamentale delle modifiche apportate dalla Camera, che appaiono quindi prive dei requisiti di straordinarietà e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione. Peraltro, con riguardo alla norma inerente il commissario della Croce rossa la limitazione alla mera ratifica configura in ogni caso i caratteri di una sanatoria, considerando che si tratta di ordinanze emesse dallo stesso commissario illegittime e non conformi alla legislazione vigente a causa della mancata approvazione da parte dei Ministri competenti.

PRESIDENTE. Dispone la verifica del numero legale prima della votazione della questione pregiudiziale. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,45, è ripresa alle ore 17,13.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato respinge la questione pregiudiziale, formulata dallo stesso senatore Turroni.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

RIPAMONTI (Verdi-U). Conferma la contrarietà del suo Gruppo al provvedimento già esplicitata in prima lettura, nonostante la Camera dei deputati abbia eliminato dal testo licenziato dal Senato il potere di sanatoria in capo al commissario straordinario della Croce rossa rispetto alla gestione commissariale degli ultimi vent'anni, in particolar modo a quella finanziariamente allegra del commissario Scelli nell'ultimo biennio. Ferma restando la necessità di scegliere per la Croce rossa tra un modello privatistico e un modello che si richiama alle ONG, è inopportuna l’introduzione in un provvedimento di urgenza della riforma dell’ente, peraltro senza il parere del Ministero della sanità.

CADDEO (DS-U). Al di là del contenuto delle modifiche apportate al decreto-legge dall'altro ramo del Parlamento, su cui pertanto ribadisce l'orientamento contrario del suo Gruppo, si pone è la necessità di una maggiore attenzione per le osservazioni critiche delle opposizioni.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale e avverte che il relatore Malan non intende intervenire in replica.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Anche il Governo non ha nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Dopo aver dato lettura del parere di nulla osta espresso dalla Commissione bilancio sul disegno di legge, passa all'esame dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emendamenti, che si intendono illustrati, sono riferiti al decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, e in particolare all’articolo 3-bis, introdotto dall’altro ramo del Parlamento.

MALAN, relatore. Esprime parere contrario.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Concorda con il relatore.

Il Senato, con distinte votazioni precedute dalle verifiche del numero legale, chieste dal senatore TURRONI (Verdi-U), respinge gli emendamenti 3-bis.101, 3-bis.102, 3-bis.104 e 3-bis.105. Con votazione nominale elettronica, chiesta sempre dal senatore TURRONI, è respinto l’emendamento 3-bis.103. È altresì respinto il 3-bis.100.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore TURRONI (Verdi-U), dispone la verifica sulla votazione dell’emendamento 3-bis.106 e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per 20 minuti.

La seduta, sospesa alle ore 17.26, è ripresa alle ore 17,50.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 3-bis.106.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

RIPAMONTI (Verdi-U). Pur giudicando positivamente le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, che recepiscono le critiche formulate dall'opposizione in Senato nel corso della prima lettura, conferma il voto negativo al disegno di legge di conversione, sottolineando la necessità di procedere al più presto ad una riforma organica della Croce rossa italiana. (Applausi dal Gruppo Verdi-U).

PETRINI (Mar-DL-U). La Camera dei deputati ha apportato modifiche non marginali al testo, sopprimendo un articolo e correggendone un altro proprio nel senso indicato dall'opposizione in Senato. A tale proposito, nel corso del dibattito alla Camera dei deputati è emersa la convinzione che il Regolamento del Senato renda possibile l'introduzione nei decreti-legge di norme estranee all'oggetto degli stessi: tale convinzione è errata dal punto di vista regolamentare, in quanto gli articoli 78 e 98 impediscono espressamente tale pratica, ma è suffragata dall'andamento effettivo dei lavori, nel corso dei quali viene sovente disattesa la norma regolamentare che attribuisce alla Presidenza il potere di dirigere la discussione e giudicare della ricevibilità dei testi. Significativa dell’andamento dei rapporti e della dialettica parlamentare è la constatazione che i rilievi formulati al Senato dall'opposizione e respinti dalla maggioranza sono stati invece accolti dal Governo e dal relatore di maggioranza alla Camera dei deputati. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato approva il disegno di legge n. 3097- B, composto del solo articolo 1.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3107) Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 12 ottobre si è svolta la discussione generale e ha avuto luogo la replica del relatore.

D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Si rimette alle valutazioni del relatore.

PRESIDENTE. lettura del parere della Commissione bilancio sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti. (v. Resoconto stenografico). Passa all'esame dell'ordine del giorno G1.

MARITATI (DS-U). L'ordine del giorno impegna il Governo ad interrompere i rimpatri immediati di immigrati provenienti dal Sud del Mediterraneo per mezzo di espulsioni collettive vietate dalla carta di Nizza e dall'articolo 33 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati; di rendere noti al Parlamento il contenuto degli accordi diplomatici con la Libia sulla base dei quali vengono effettuate queste espulsioni; infine di consentire al delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ed ai rappresentanti degli enti locali territorialmente competenti l'accesso ai centri di permanenza temporanea, per svolgere le loro legittime funzioni di controllo democratico e umanitario. (Applausi dal Gruppo DS-U).

BOSCETTO, relatore. Esprime parere contrario.

D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo non accoglie l'ordine del giorno G1. Il Ministero dell'interno, rispondendo a numerosi atti di sindacato ispettivo, ha nei giorni scorsi chiarito la legittimità della linea adottata nei confronti dei recenti massicci sbarchi di immigrati clandestini. Precisa infine che l'accessibilità ai centri di permanenza temporanea è disciplinata da una legge del 1999, che permette l'accesso soltanto ai parlamentari nazionali.

FALOMI (Misto). Annuncia un voto favorevole all'ordine del giorno che impegna il Governo a porre fine ai rimpatri immediati, perché privare qualunque persona della libertà personale senza che la stessa abbia commesso alcun reato e in assenza di una sentenza della magistratura equivale a porsi al di fuori dello Stato di diritto.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Anche la Margherita voterà a favore dell'ordine del giorno perché è inaccettabile rimpatriare gli immigrati in Paesi nei quali non sono garantite le libertà personali, senza che gli stessi possano esercitare il diritto della richiesta di asilo.

Presidenza del vice presidente SALVI

Il Senato respinge l'ordine del giorno G1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Invita quindi i presentatori ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 1, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere contrario sugli emendamenti 1.46, 1.2, 1.202, 1.203 e 1.0.2, nonché parere condizionato sugli emendamenti 1.0.14/1, 1.0.14/2, 1.0.14 e 1.0.13.

VIVIANI (DS-U). L'emendamento 01.1 prevede una procedura semplificata per la richiesta di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro da parte di quegli stranieri entrati regolarmente nel territorio italiano; tale procedura, integrativa rispetto alle quote annuali, consentirebbe la conoscenza diretta della persona prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro ed incentiverebbe l'ingresso regolare. L'emendamento 1.34 è una norma di etica sociale volta a consentire ai figli di immigrati irregolari nati in Italia, che una volta divenuti maggiorenni dovrebbero essere espulsi dal Paese, di beneficiare di un permesso di soggiorno di sei mesi rinnovabile.per illustrati i restanti emendamenti.

GUERZONI (DS-U). L'emendamento 1.18 dispone la proroga degli effetti del permesso di soggiorno in scadenza, risolvendo così il problema dei moltissimi immigrati regolari (quasi 300.000 nella sola città di Roma) che a causa della lentezza della procedura di rinnovo sono ridotti in una situazione di semiclandestinità perché perdono molti dei loro diritti. Con l'emendamento 1.32 si escludono le badanti e le collaboratrici familiari dal computo della quota annuale di ingressi, in quanto offrono prestazioni la cui richiesta non è programmabile. L'emendamento 1.118 propone di escludere dalla quota degli ingressi anche i lavoratori stagionali, la cui carenza, stimata quest'anno nell'ordine di 25.000 unità, ha determinato danni notevoli alle aziende agricole e turistiche. Inoltre, con l'emendamento 1.33 anche i minori vengono sottratti al computo delle quote annuali, mentre l'1.119 prevede un permesso di soggiorno in attesa di rimpatrio per quegli immigrati per cui non è possibile eseguire l'espulsione con accompagnamento alla frontiera. Dà per illustrati i restanti emendamenti.

FASSONE (DS-U). Ritira gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, mentre l'emendamento 1.240 si illustra da .

BOBBIO Luigi, relatore. Ritira gli emendamenti 1.100 e 1.203 e trasforma l'emendamento 1.202 nell'ordine del giorno G1.100 (v. Allegato A). Presenta il testo 2 dell'1.200 (v. Allegato A) che chiarisce i termini per la procedura di convalida, mentre l'emendamento 1.201 (testo corretto) prevede una specifica competenza del tribunale sui ricorsi in ordine al mantenimento dell'unità familiare. Illustra quindi sinteticamente gli emendamenti 1.112 e 1.114, mentre l'1.470/2 consente l'arresto al di fuori della tipologia codificata di flagranza. Con l'emendamento 1.204 viene potenziato l'organico del giudice di pace, anche grazie al riconoscimento del carattere prioritario dei trasferimenti, per adeguarlo alle maggiori esigenze derivanti dal provvedimento. per illustrati i restanti emendamenti.

ZANCAN (Verdi-U). Con l'emendamento 1.1 la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera viene riportata alla esclusiva competenza del tribunale, prevedendo inoltre la proponibilità del ricorso per motivi di merito. per illustrati i restanti emendamenti, sottolineando che le proposte del relatore Bobbio configurano una ribellione rispetto alle sentenze della Corte costituzionale.

MARITATI (DS-U). L'emendamento 1.108 estende le garanzie procedurali previste dalle sentenze della Corte costituzionale anche all'ipotesi di trattenimento nei centri di permanenza temporanea e quindi di respingimento differito. per illustrati i restanti emendamenti.

BOSCETTO, relatore. Ritira l'emendamento 1.301 e presenta il testo 2 dell'1.470 (v. Allegato A), in materia di sanzioni per il trattenimento in violazione dell'ordine del questore; l'emendamento 1.0.101 interviene sulle sanzioni a carico dei trasportatori di clandestini e contiene un comma sulle operazioni sotto copertura. L'emendamento 1.0.102 estende alle collaboratrici familiari e a chi presta assistenza alle persone la possibilità di convertire i rapporti di lavoro subordinato in lavoro autonomo. Illustra sinteticamente o dà per illustrati i restanti emendamenti.

MARTONE (Verdi-U). L'emendamento 1.105 è volto ad evitare l'internamento degli immigrati irregolari nei centri di permanenza temporanea. Sarebbe peraltro preferibile chiudere tali centri per la loro totale inutilità ai fini del contrasto del fenomeno, oltre che per le lesioni dei diritti della persona che vi si perpetrano, onde individuare nuove e più efficaci modalità di intervento.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

BOSCETTO, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.100, 1.22, 1.23, 1.430, 1.301, 1.200 (testo 2), 1.201 (testo corretto), 1.27, 1.115, 1.28, 1.112, 1.113, 1.114, 1.470/2, 1.470 (testo 2), 1.204, 1.121, 1.122, 1.0.13 (testo 3), 1.0.101, 1.0.102 e 1.0.14 (testo 2). E ' favorevole all'ordine del giorno G1.100, risultante dalla trasformazione dell'emendamento 1.202. Chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.450. Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.22, 1.430, 1.301, 1.200 (testo 2), 1.115, 1.114, 1.470 (testo 2), 1.350, 1.204, 1.121, 1.122, 1.0.13 (testo 3), 1.0.101, 1.0.102 e 1.0.14 (testo 2). Propone una riformulazione degli emendamenti 1.23, 1.27 e 1.470/2. Invita al ritiro degli emendamenti 1.28, 1.112 e 1.113. Ritiene ultroneo il contenuto dell'emendamento 1.201 (testo corretto), pur non facendo difficoltà se si insiste per l'accoglimento. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G1.100, purché si riferisca alle necessità dell'ufficio. Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MARTONE (Verdi-U), è respinto l'emendamento 01.1.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Dichiara il voto a favore dell'emendamento 1.8 che sostituisce la prevista competenza dei giudici di pace con quella del tribunale territorialmente competente organizzato in una sezione specializzata a rotazione bimestrale dei componenti. Il giudice di pace infatti fu istituito per dirimere questioni secondarie, sottraendole alle eccessive competenze del giudice ordinario, e non appare indicato per intervenire su provvedimenti inerenti la libertà personale. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore MARTONE (Verdi-U), dispone la verifica del numero legale prima della votazione dell’emendamento 1.8. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 19,23, è ripresa alle ore 19,43.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore MARTONE (Verdi-U), dispone nuovamente la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Rinvia quindi il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Sulla grave situazione dell'ordine pubblico a Castellammare di Stabia

BOBBIO Luigi (AN). Sollecita un intervento straordinario dei Ministri dell'interno e della giustizia in ordine alla grave situazione per l’ordine pubblico determinatasi recentemente a Castellammare di Stabia, a causa della ripresa della guerra di camorra per la quale è dato assistere ad uccisioni e sparatorie in pieno centro cittadino.

PRESIDENTE. La richiesta sarà trasmessa al Governo.

Per comunicazioni del Ministro dell’interno sul pericolo di azioni terroristiche nei confronti di parlamentari

MANZIONE (Mar-DL-U). Esprime solidarietà agli onorevoli Enrico Letta e Stefano Passigli che, secondo quanto emerso dai verbali del processo in corso ai brigatisti per l'uccisione di Massimo D’Antona, sarebbero stati oggetto di specifiche indagini in vista di possibili attentati ai loro danni. Dal momento che i diretti interessati sono venuti a conoscenza di tali notizie solo attraverso la stampa, sollecita comunicazioni del Ministro dell'interno affinché riferisca anche sull’adozione di contromisure.

CALVI (DS-U). Si associa alle espressioni di solidarietà e di forte preoccupazione nei confronti dei due parlamentari, che richiamano alla memoria minacce di terroristi che purtroppo nel passato sono state talvolta tragicamente attuate, e ritiene che il Governo debba doverosamente riferire all'Aula sulle notizie riportate dalle agenzie di stampa.

PAGLIARULO (Misto-Com). Nell'associarsi alla solidarietà espressa e nella consapevolezza della necessità di non abbassare la guardia nei confronti del pericolo del terrorismo, sottolinea la bizzarria del silenzio del Governo rispetto ad una richiesta già formulata in tarda mattinata e sostenuta da tutte le forze politiche.

PRESIDENTE. Si associa a sua volta, a nome del Senato e a titolo personale, alle espressioni di solidarietà e sollecita il rappresentante del Governo presente in Aula a riferire ai Ministri interessati.

Per la risposta scritta ad un’interrogazione

SODANO Calogero (UDC). Sollecita ancora una volta la risposta scritta all'interrogazione 4-03788, rivolta al Ministro dell'ambiente e relativa all'associazione Legambiente.

PRESIDENTE. La sollecitazione sarà trasmessa al Governo, il cui ritardo è sicuramente censurabile. Dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno della seduta del 20 ottobre.

La seduta termina alle ore 19,54.

 



RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).

Si dia lettura del processo verbale.

MUZIO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 14 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Andreotti, Antonione, Baldini, Barelli, Bosi, Chirilli, Cursi, Cutrufo, D'Alì, De Corato, Degennaro, Favaro, Mantica, Mugnai, Pellegrino, Saporito, Scarabosio, Sestini, Siliquini, Tomassini, Vegas, Ventucci e Zappacosta.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Pedrizzi, per attività della 6a Commissione permanente; Di Siena, Fabbri, Piloni, Tofani e Zanoletti, per attività della 11a Commissione permanente; Centaro, Cirami, Curto, Ferrara, Ruvolo e Vizzini, per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa e similare; Dato, Iovene, Pianetta e Sodano Calogero, per attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; Filippelli, Giovanelli e Michelini, per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti; De Zulueta, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Gaburro e Nessa, per attività dell'Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa occidentale; Trematerra, per attività dell'Unione interparlamentare; Flammia, per attività della Commissione per le ricompense al valore e merito civile.

 

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,36).

Sulla nomina a senatore a vita di Mario Luzi

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in data 14 ottobre il Presidente della Repubblica, avvalendosi della facoltà a lui spettante, ai sensi dell’articolo 59 della Costituzione, ha nominato senatore a vita della Repubblica il professor Mario Luzi, per aver illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo letterario ed artistico. (Generali applausi).

Grazie per il vostro applauso, colleghi. Tutti sanno che Mario Luzi è uno dei più grandi poeti italiani viventi, fondatore dell’ermetismo e di altre correnti, noto in tutto il mondo. Ha illustrato la Patria, come dice il Presidente della Repubblica, e certamente illustrerà il nostro Senato con la sua presenza.

Al senatore a vita Luzi, che non è qui presente ma nei prossimi giorni certamente lo sarà, invio il mio più cordiale saluto e augurio, associandomi a quello che voi già gli avete rivolto.

L’augurio è doppio perché domani (non so se sono autorizzato a dirlo) il senatore a vita Mario Luzi compie gli anni. (Generali applausi).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3097-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3097-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Malan, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MALAN, relatore. Signor Presidente, la mia relazione sarà certamente breve, poiché la Camera ha modificato in modo estremamente marginale il testo che avevamo approvato qui al Senato poche settimane fa.

In particolare, la Camera ha soppresso l’articolo 3-bis che recava una modifica all’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tendente ad eliminare le parole: "i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell’ENEA" nella classificazione del personale dello Stato contenuta appunto nell’articolo 40 del predetto decreto legislativo. Peraltro, l’articolo 3-bis era stato introdotto dal Senato e non era contenuto nel testo originario del decreto, ragion per cui si torna alla situazione di partenza in cui, per l’appunto, questo articolo non c’era.

L’altra modifica recata dalla Camera è all’articolo 3-ter del testo approvato dal Senato (che ora per la soppressione dell’articolo 3-bis del testo approvato dal Senato diventa esso stesso articolo 3-bis).

In tale articolo, che tratta dell’autorizzazione al commissario straordinario dell’ente associazione italiana della Croce Rossa a ratificare o modificare suoi provvedimenti assunti nel passato, la Camera ha ritenuto di specificare le ordinanze commissariali sulle quali il commissario stesso può intervenire, precisando inoltre che l’intervento del commissario deve limitarsi alla ratifica di tali provvedimenti, che sono tassativamente elencati, e non anche estendersi alla loro modificazione così come era invece previsto nel testo da noi approvato.

Il resto del provvedimento rimane immutato rispetto alla precedente lettura.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, intervengo per illustrare una pregiudiziale di costituzionalità.

Il provvedimento in esame, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del CNIPA, già nel suo testo originario si presentava disorganico e privo di qualsiasi omogeneità materiale.

Le modifiche apportate dal Senato hanno accentuato tale disomogeneità, introducendo norme riguardanti materie estranee a quelle già eterogenee del decreto-legge. Tra queste figurano quelle relative agli articoli 3-bis e 3-ter, di evidente natura ordinamentale e quindi prive dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione.

In particolare, con l'articolo 3-ter si autorizza, a posteriori, il commissario straordinario dell'ente associazione italiana della Croce Rossa a ratificare alcuni provvedimenti dallo stesso adottati a partire dal marzo 2003, al fine di risolvere problemi di legittimità dovuti alla mancata approvazione da parte dei Ministri competenti richiesta dall'articolo 29 della legge n. 75 del 1970.

Con il passaggio alla Camera si è tentato di limitare il danno riducendo i poteri del commissario straordinario alla "sola" ratifica di se stesso e non anche alla modifica, come previsto prima. Pur sempre di una sanatoria si tratta, dal momento che si chiede al Parlamento di autorizzare, ora per allora, tale commissario a sanare atti, nella fattispecie ordinanze, illegittimi e non conformi alla legislazione vigente emessi dallo stesso commissario.

Una sanatoria non riuscita con un precedente decreto-legge (il n. 136 del 2004, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, convertito con la legge n. 186 del 2004), che prevedeva norme non chiare che facevano salvi gli effetti giuridici ed economici di alcune ordinanze dell'associazione in oggetto.

Le quattro ordinanze riguardano la riforma dell'organizzazione centrale e periferica dell'ente e modificano profondamente le piante organiche della Croce Rossa, introducendo i dipartimenti nell'ambito dell'associazione ed incrementando il numero dei dirigenti da 18 a 40. Tali ordinanze precedono il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2004 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 agosto), che eleva di rango la Croce Rossa italiana, chiesto e ottenuto dallo stesso commissario Scelli. Di conseguenza, i direttori generali percepiscono il doppio delle retribuzioni.

Tale parte di questo nuovo decreto omnibus risulta privo, oltre che di legittimità giuridica, anche di legittimità economico-finanziaria, dal momento che non sembra dotata di un'adeguata copertura finanziaria, in violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Se, come recita il comma 2 dell’articolo 3-ter "dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica", ci si chiede come sono state pagate e verranno pagate le piante organiche e i nuovi livelli dirigenziali della Croce Rossa in un momento in cui da un lato si approva un federalismo deteriore, dall'altro si tagliano i fondi agli enti pubblici e allo Stato, enti locali compresi.

Dal momento che lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 2004 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 agosto) definisce ente di alto rilievo nazionale l'ente Croce Rossa e lo considera di rilevanza fondamentale oltre che nel campo internazionale per gli interventi di assistenza che tutti conosciamo, anche "quale partner privilegiato della protezione civile" in campo nazionale, non è accettabile dotare di prerogative assolute il commissario straordinario, fornendo legittimità giuridica ed economico-finanziaria al di fuori di qualsiasi contesto normativo.

Si tratta di una sanatoria a posteriori che attribuisce pieni poteri al commissario straordinario, senza dare effettive possibilità di controllo neppure ai Ministri competenti.

PRESIDENTE. Avverto che, a norma dell'articolo 93 del Regolamento, su tale proposta potrà prendere la parola un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare per non più di dieci minuti.

Poiché nessuno intende intervenire, passiamo alla votazione.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,45, è ripresa alle ore 17,13).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3097-B

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di scusare questo breve ritardo, dovuto ad un problema tecnico nel nostro sistema che è stato risolto.

Passiamo nuovamente alla votazione della questione pregiudiziale.

 

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo nuovamente la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3097-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata dal senatore Turroni.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, intervengo ovviamente solo sulla parte modificata dalla Camera, che ha soppresso la norma (da noi giudicata abominevole) con cui praticamente si trasformava il commissario della Croce Rossa in padrone della stessa. Infatti, i poteri speciali che gli venivano conferiti erano effettivamente troppo ampi: secondo il testo licenziato dal Senato, egli aveva la possibilità di ratificare e modificare gli atti delle sue gestioni, con effetti retroattivi sui due anni precedenti.

Nonostante questa modifica apportata dalla Camera, noi confermiamo il nostro voto contrario, perché in ogni caso viene sanata la gestione "allegra" del dottor Scelli, con il raddoppio delle posizioni dirigenziali e dei relativi stipendi e una sorta di avvio di riforma dell'ente.

Rimane comunque - questo è un aspetto positivo - la vigilanza esercitata dal Ministro della salute; anche la sanatoria degli atti compiuti nella gestione precedente deve avvenire di concerto con questo Ministro.

Rimane tuttavia sullo sfondo l'esame della riforma della Croce Rossa italiana. Non si comprende se si vuole procedere nella direzione di un modello privatistico: in tal caso, la Croce Rossa potrebbe concorrere alle gare d'appalto e stipulare convenzioni per le ambulanze nelle missioni internazionali. Ma tale procedura in questo momento è avversata dai militari e infatti l'iter del decreto-legge attuativo di tale impostazione è attualmente fermo. In alternativa, si dovrebbe adottare il modello delle organizzazioni non governative, che noi riteniamo più corretto.

In ogni caso, desidero rimanga agli atti la nostra contrarietà a procedere in questo modo, riformando la Croce Rossa italiana attraverso un decreto-legge, perché riteniamo che non vi siano le condizioni di urgenza. Sarebbe necessario un confronto ampio in Parlamento, attraverso l'esame di un apposito disegno di legge, perché la Croce Rossa italiana opera in gestione commissariale da ormai vent'anni circa.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caddeo. Ne ha facoltà.

CADDEO (DS-U). Signor Presidente, voteremo contro questo disegno di legge.

Non ci sarebbe molto da aggiungere a quanto è stato detto in quest'Aula in occasione della prima lettura del provvedimento in esame. Tuttavia, vorrei fare una considerazione sull'articolo 3-bis del decreto-legge, che riguarda la Croce Rossa.

Rispetto alla formulazione originaria, il provvedimento risulta ora circoscritto: è prevista, infatti, un'autorizzazione a ratificare i provvedimenti assunti anteriormente al 24 novembre 2003, ma non compare più l'autorizzazione a modificare quelle decisioni.

Inoltre, vi è un’operazione che circoscrive i provvedimenti allora assunti dal commissario. Credo che in questo modo risulti un po' più trasparente ciò che il Parlamento intende fare. C'è tuttavia un però, signor Presidente: sarebbe stato opportuno che il Senato facesse ciò che ha fatto la Camera. Abbiamo sollevato in Aula la questione come problema di rispetto dell'Assemblea, di garanzia, di trasparenza e di chiarezza in ordine a ciò che si delibera, ma non siamo stati ascoltati. Penso sia stato un errore e sia stato sbagliato attendere l'intervento della Camera.

In futuro, signor Presidente, una maggiore attenzione alle osservazioni che avanziamo in Aula potrà servire a deliberare meglio, nella consapevolezza dell'oggetto delle decisioni e nel rispetto delle funzioni del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore non intende intervenire, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere a quanto asserito dal relatore. Chiedo, a nome del Governo, che il decreto-legge sia convertito nei termini previsti.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta".

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge non sono stati modificati dalla Camera dei deputati, mentre l’articolo 3 è stato soppresso.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3-bis del decreto-legge, che si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti in esame poiché non comportano cambiamenti decisivi. Ricordo, altresì, che le ordinanze commissariali sono consultabili per eventuali controlli.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Condivido il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3-bis.100, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3-bis.101.

 

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3097-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3-bis.101, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3-bis.102.

 

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3097-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3-bis.102, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3-bis.103.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3-bis.103, presentato dai senatori Petrini e Baio Dossi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3097-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3-bis.104.

 

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3097-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3-bis.104, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3-bis.105.

 

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3097-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3-bis.105, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3-bis.106.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,26, è ripresa alle ore 17,50).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3097-B

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 3-bis.106.

 

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, chiedo ancora una volta che dodici colleghi appoggino la mia richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3097-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3-bis.106, presentato dai senatori Petrini e Baio Dossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, intervengo per confermare il nostro voto contrario, che abbiamo già motivato in sede di discussione generale. Riteniamo, infatti, che la norma modificata dalla Camera non sia sufficiente per mutare il nostro comportamento di voto; riteniamo, cioè, che comunque rimangano ancora troppi poteri in capo al commissario straordinario della Croce Rossa italiana.

Signor Presidente, se il Governo avesse ascoltato il Parlamento, e in particolare il Senato della Repubblica, non ci troveremmo a dover esaminare in fretta e furia, a poche ore dalla scadenza, questo provvedimento, perché le stesse modifiche apportate dalla Camera dei deputati erano già state sottoposte all’esame del Parlamento, al Governo e al relatore attraverso gli emendamenti che in quest’Aula avevamo presentato.

Sarebbe quindi opportuno (succede spesso, anche su altri provvedimenti) che il Governo fosse più attento e più disposto ad ascoltare e tenere in considerazione le proposte che emergono dal dibattito parlamentare.

Infine, signor Presidente, confermiamo il nostro voto contrario perché rimane sullo sfondo il problema generale della riforma della Croce Rossa italiana attraverso una procedura che non condividiamo, cioè attraverso il decreto-legge. Una riforma di questo tipo richiederebbe un dibattito parlamentare approfondito attraverso la presentazione di un apposito disegno di legge e la possibilità per tutti i Gruppi di presentare le proprie osservazioni e le proprie proposte. (Applausi dal Gruppo Verdi-U).

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, il decreto che giunge a noi per l’ultima lettura è stato variato dalla Camera in un modo che non ritengo, a differenza del relatore, marginale, quanto meno per il significato che hanno gli emendamenti apportati. Infatti, è stato soppresso un articolo che avevamo denunciato come estraneo alla materia del decreto ed è stato corretto un articolo, parimenti estraneo, che avevamo denunciato come assolutamente indebito dal punto di vista giuridico e legislativo. Le modifiche sono quindi assolutamente rilevanti, almeno per il significato che hanno.

Signor Presidente, rileggendo i resoconti dei lavori della Camera, ho rilevato una curiosità che è opportuno portare all’attenzione dell’Assemblea del Senato. Infatti, una collega alla Camera ha accusato ingiustamente il Governo di avere un comportamento malizioso, nel senso di presentare i decreti-legge in prima lettura al Senato perché il nostro Regolamento permetterebbe l’introduzione di materie estranee al decreto, ponendo quindi la Camera in seconda lettura con le spalle al muro e nella necessità di approvare il decreto-legge con tutto il fardello aggiunto nella prima lettura operata dal Senato.

Quest’accusa, colleghi, è assolutamente ingiusta, perché il Regolamento del Senato non permette affatto tale comportamento. L’articolo 97 del nostro Regolamento stabilisce chiaramente che possono essere presentati emendamenti soltanto se omogenei alla materia trattata e l’articolo 78, che regola la conversione in legge dei decreti-legge, rende ancora più cogente questo dettato, disponendo che gli emendamenti non soltanto - come stabilito dal parere della Giunta per il Regolamento - debbono essere omogenei alla materia del decreto, ma debbono avere anche quei requisiti che caratterizzano il decreto-legge, cioè i requisiti di necessità e di urgenza. Vi è quindi una doppia strettoia per la presentazione degli emendamenti, in base al nostro Regolamento.

Allora dobbiamo domandarci: quanto affermato da quella collega alla Camera dipende da una comprensibile ignoranza del Regolamento del Senato da parte sua, oppure è un’idea che in quella collega è stata in qualche modo indotta dal comportamento del Senato?

Purtroppo, dobbiamo dire che effettivamente questa seconda ipotesi è assolutamente suggestiva, se pensiamo che questa Camera ha fatto una controriforma sanitaria con un emendamento presentato in Aula ad un decreto-legge recante interventi urgenti relativamente all’epidemiologia della SARS. Dobbiamo dunque pensare che l’errore della collega della Camera sia assolutamente comprensibile e giustificato.

Ne consegue, signor Presidente, che in quest’Assemblea è anche disatteso l’articolo 8 del nostro Regolamento, il quale stabilisce (e mi dispiace dover rivolgere a lei, Presidente pro tempore, tali rilievi, ma purtroppo il destino ci mette sempre a confronto in queste situazioni) che i lavori vengono diretti dal Presidente sulla base del Regolamento stesso.

Ebbene, signori, fatta questa osservazione, viene da rilevare come la nostra Assemblea non abbia fatto assolutamente una bella figura nella situazione contingente, perché i rilievi accettati alla Camera dei deputati dal Governo e dal relatore di maggioranza erano gli stessi che avevamo avanzato al nostro relatore e al Governo nel corso della prima lettura al Senato.

Si faceva, cioè, osservare quanto fosse assurdo l’articolo 3-ter, che assegnava poteri straordinari e assoluti al commissario della Croce Rossa. La Camera ha ritenuto che effettivamente tali rilievi avessero fondamento, sicché ha limitato il potere del commissario straordinario alla sola ratifica e non anche alla modifica degli atti adottati dopo il 1° gennaio 2003, specificando, inoltre, puntualmente quali sono gli atti su cui il commissario straordinario può esercitare questo suo potere eccezionale. Siamo ritornati nell’ambito di una logica legislativa.

Non entro nel merito se sia giusto o meno ratificare questi atti che, come alcuni colleghi hanno evidenziato, comportano anche un onere economico di cui non si capisce bene quale sarebbe la copertura, fermo restando che l’articolo genericamente prevede che questa ratifica debba avvenire senza oneri. Se però la ratifica comporta un aumento delle erogazioni, è difficile capire come le due cose possano coesistere. Al di là del merito, comunque, è importante il principio che viene stabilito e cioè che il potere straordinario può esercitarsi soltanto entro limiti chiaramente definiti, ciò che appunto avevamo chiesto.

Allora, perché ci troviamo a dover fare questa terza lettura? Perché l’Assemblea del Senato, di fronte a questi rilievi, non è stata capace di legiferare secondo logica? Perché il Governo, che ha accolto questi rilievi alla Camera, non ha ritenuto in nessun modo di dover rispondere agli stessi rilievi nell’Aula del Senato? È stato a questo sollecitato, signor Presidente: io stesso e il collega Caddeo abbiamo chiesto al Governo di specificare esattamente per quali motivi venivano dati poteri straordinari al commissario della Croce Rossa.

Oggi troviamo finalmente soddisfazione, ma è una soddisfazione amara, signor Presidente, perché ritengo che il nostro lavoro non esca affatto qualificato da vicende come queste. Ritengo anche che un dialogo tra maggioranza e opposizione debba prevedere in primo luogo la sensibilità, da parte della maggioranza, di accogliere i rilievi dell’opposizione, soprattutto quando sono fondati in termini logici e in termini giuridici. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

 

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3097-B

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3107) Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3107.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 12 ottobre si è svolta la discussione generale e ha avuto luogo la replica del relatore.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, mi rimetto alle valutazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, incluse le ulteriori proposte 0.1.1, 1.8, 1.0.13 (testo 2), 1.0.101, 1.0.102, 1.300 (testo 2), 1.301 e 2.100, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sul testo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all'approvazione della proposta 2.100, su cui esprime parere di nulla osta, nel presupposto che residuino nell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale ivi richiamato ai fini della copertura risorse sufficienti per far fronte agli obblighi internazionali.

La Commissione esprime inoltre parere di nulla osta sui restanti emendamenti ad eccezione delle proposte 1.46, 1.0.2, xl.0.1, 1.2, 1.202, 1.203 e 2.1, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, delle proposte 1.0.14/1 e 1.0.14/2, sulle quali il parere di nulla osta è reso a condizione, ai sensi della suddetta norma costituzionale, che siano riformulate prevedendo anche che all'emendamento 1.0.14, capoverso 4-bis, le parole: "per il bilancio dello Stato", siano sostituite dalle seguenti: "per la finanza pubblica" e della proposta 1.0.13 (testo 2), sulla quale il parere di nulla osta è reso a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che al capoverso comma 1-bis, le parole: "valutati in 6.400.000 euro per l'anno 2004 e in 7.400.000 euro per l’anno 2005" siano sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo di 6.400.000 euro per l'anno 2004 e di 7.400.000 euro per l'anno 2005".

II parere di nulla osta sulla proposta 1.450, infine, è reso nel presupposto che residuino nell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale ivi richiamato ai fini della copertura risorse sufficienti per far fronte agli obblighi internazionali".

Passiamo all'esame dell’ordine del giorno G1, che invito i presentatori ad illustrare.

MARITATI (DS-U). Signor Presidente, abbiamo presentato un ordine del giorno sulla stessa linea di un’interrogazione cui è venuta una tardiva e del tutto insufficiente risposta da parte del Ministero.

Con questo ordine del giorno chiediamo che il Senato si esprima su fatti di estrema gravità che abbiamo in esso denunziato: sono stati, infatti, effettuati coattivamente trasporti aerei con un numero imprecisato di persone attraverso un ponte aereo attivato con la Libia.

Ci rendiamo perfettamente conto della necessità di procedere all’accompagnamento alla frontiera o all’espulsione nel rispetto delle leggi vigenti di stranieri che entrano nel nostro territorio senza appunto aver seguito la procedura prevista. Queste espulsioni, però, si verificano con metodologie a dir poco discutibili, anzi, riteniamo che siano contrarie al senso della legge e, soprattutto, ai princìpi della Costituzione. Sono state effettuate espulsioni collettive di un numero imprecisato di persone attraverso ponti aerei verso la Libia, in base ad un accordo internazionale, i cui termini ed il cui contenuto restano ancora tutti da definire.

Noi, in pratica, non siamo stati informati del contenuto di un accordo internazionale che rappresenta un punto nodale per eseguire questi trasferimenti. Non sappiamo cosa accadrà a questo numero enorme di cittadini di provenienza "sbagliata", da Paesi diversi dalla Libia.

Noi conosciamo il Paese in questione, ed anche se la Libia è stata di recente indicata addirittura come un Paese campione di libertà da parte del nostro Presidente del Consiglio dei ministri, abbiamo seri dubbi sul fatto che la libertà trovi grandi garanzie in quel Paese. Comunque, abbiamo la necessità di conoscere il contenuto di questo accordo internazionale.

Vi è, però, qualcosa di più grave: all’interno dei centri di permanenza temporanea è stato vietato l’ingresso al rappresentante internazionale delle Nazioni Unite, del Commissariato per i rifugiati che è un organismo legale internazionale, cui è riconosciuto per legge di poter adire nei centri di permanenza temporanea in qualsiasi momento. Oltre ad una violazione grave ed evidente del comportamento dei responsabili del centro, accade qualcosa che sa più di beffa.

Infatti, il diniego opposto al rappresentante delle Nazioni Unite è stato motivato sulla base della cosiddetta Carta dei diritti, un documento di grande importanza, redatto dal Viminale quando vi era il Governo di centro-sinistra. La Carta dei diritti non viene quasi mai rispettata, per non dire che è sistematicamente violata, e viene richiamata, signor Presidente, in questa circostanza, per opporre al rappresentante delle Nazioni Unite il divieto di accedere ai centri di permanenza temporanea.

Lei, signor Presidente, mi fa cenno di concludere e voglio rispettare il suo invito, però vorrei tanto che l’Assemblea …

PRESIDENTE. Senatore Maritati, come sa, i tempi sono contingentati.

MARITATI (DS-U). Sì, signor Presidente, ma almeno gradirei che qualcuno della maggioranza ascoltasse, dal momento che questo non è un ordine del giorno improvvisato; esso riguarda comportamenti del nostro Paese che vengono osservati, criticati e sanzionati a livello internazionale.

Chiediamo che il Senato impegni il Governo a interrompere la pratica dei rimpatri immediati almeno finché non siano chiarite le norme internazionali e il contenuto degli accordi con la Libia e a consentire, da oggi in avanti, al delegato delle Nazioni Unite, nonchè a tutti i consiglieri regionali, ai presidenti provinciali e ai sindaci l’accesso ai centri di permanenza temporanea. Questi ultimi, infatti, sono istituti delicatissimi, sono border line rispetto all’ospitalità che avrebbero dovuto garantire, sono un vero e proprio carcere.

Pertanto, a me sembra veramente inaudito che si continui a limitare il diritto di controllo democratico da parte di consiglieri, provinciali e regionali, e di quanti altri dovrebbero essere invece autorizzati, in ogni momento, ad accedere a tali centri, nei quali non si può far altro che ospitare e rifocillare persone che stanno per essere trasferite all’estero. Non sono e non devono diventare lager, né carceri. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull’ordine del giorno G1.

D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il parere del Governo sull’ordine del giorno in esame è contrario. Il Ministro dell’interno ha avuto modo di rispondere nei giorni scorsi a interrogazioni di contenuto analogo specificando la linea del Governo e come fosse assolutamente legittimo, a giudizio dell’Esecutivo, il comportamento adottato.

Per quanto riguarda l’accessibilità ai centri di temporanea permanenza, ricordo che essa è disciplinata da una legge del 1999, quindi non di questo Governo e della maggioranza che lo sostiene. Tale normativa non prevede la possibilità di accesso, se non per i parlamentari deputati nazionali.

Per queste ragioni, come ho detto, il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.

FALOMI (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Colgo l’occasione per ricordare ai colleghi di tutti i Gruppi che i tempi sono contingentati.

FALOMI (Misto). Signor Presidente, solo un minuto per dichiarare il voto favorevole a questo ordine del giorno. Non sono molto soddisfatto delle mancate risposte da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

Desidero segnalare all’Assemblea, che si accinge a votare l’ordine del giorno G1, che quando una persona, qualunque sia il colore della sua pelle, qualunque sia la sua religione o razza, viene privata della libertà personale senza che abbia commesso un reato e che sia intervenuta la sentenza di un giudice, vuol dire che siamo fuori dello Stato di diritto, che vengono violate la nostra Costituzione, le norme del diritto internazionale e le convenzioni sui diritti umani.

L’ordine del giorno G1 cerca di ricordare a quest’Assemblea tali problemi ed intende proporre al Governo un altro modo di trattare il fenomeno dei profughi che sbarcano nel nostro Paese.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei sostenere, a nome della Margherita, la richiesta di approvazione dell'ordine del giorno G1.

La Libia sarà anche divenuta improvvisamente un faro di libertà nel Mediterraneo, tuttavia credo che il diritto di asilo per gli immigrati dovrebbe stare in cima ai nostri pensieri.

Presidenza del vice presidente SALVI

(Segue DALLA CHIESA). Non penso sia opportuno procedere al rimpatrio immediato, senza dare la possibilità di chiedere asilo a chi proviene da Paesi in cui le libertà democratiche e civili non sono garantite, o comunque sono previste ad uno standard assai inferiore a quello che reputiamo necessario.

Pertanto, pur comprendendo le ragioni che possono indurre ad un rapido espletamento delle pratiche di rimpatrio di coloro che arrivano clandestinamente, ritengo sia necessario contemplare la richiesta di asilo tra i loro diritti.

Questo è il motivo per cui sosteniamo l'ordine del giorno G1, come già hanno fatto alcuni colleghi apponendovi la propria firma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G1, presentato dal senatore Falomi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

VIVIANI (DS-U). Signor Presidente, desidero illustrare innanzitutto l'emendamento 01.1, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo prima dell'articolo 1 del decreto-legge.

Con tale proposta modificativa si propone una semplificazione del processo di regolarizzazione di quei cittadini stranieri immigrati che entrano regolarmente - lo sottolineo - nel territorio del nostro Paese. Nel caso in cui costoro (durante il periodo di permanenza sul territorio italiano per motivi di studio, turismo o altro) instaurino un rapporto di lavoro, questo potrebbe essere regolarizzato direttamente, senza costringerli a seguire tutta la trafila che prevede il ritorno nel Paese d'origine, la presentazione della domanda all'ambasciata e così via.

In questo modo, si risolverebbe un problema rilevante, in particolare per i servizi alla persona, perché sarebbe possibile conoscere direttamente chi si assume, prima di instaurare il rapporto di lavoro. Si incentiverebbe inoltre l'ingresso regolare.

In Commissione è stata sollevata la preoccupazione che tale procedura sia alternativa rispetto a quella che prevede le quote di ingresso. Credo invece si tratti chiaramente di una misura integrativa rispetto alle quote, che rimangono lo strumento fondamentale per governare l'immigrazione attraverso intese con i Paesi di origine degli immigrati.

Invito quindi i relatori ed il rappresentante del Governo a valutare con particolare attenzione questo emendamento, che non reca maggiori oneri ed ha un contenuto solamente procedurale, ma contribuirebbe a risolvere parecchi casi che sono presenti nel nostro Paese.

Vorrei poi soffermarmi sull'emendamento 1.34, con il quale si intende sanare una situazione di ingiustizia che si determina, in base alla normativa vigente, a carico dei figli di immigrati irregolari, i quali dopo aver raggiunto la maggiore età vengono immediatamente espulsi dal nostro Paese. Questi giovani spesso sono nati e hanno vissuto nel nostro Paese, hanno frequentato le nostre scuole e tuttavia devono subire la conseguenza negativa dello stato di irregolarità dei genitori.

Impedire che le conseguenze dei comportamenti dei genitori ricadano sui figli è una norma etica universale, bisognerebbe rispettarla anche in questo caso; invito pertanto i relatori e il Governo ad una valutazione attenta della proposta.

Si tratta soltanto di concedere a questi ragazzi, una volta raggiunta la maggiore età, un permesso di sei mesi così come avviene per i figli maggiorenni di genitori regolari che non hanno il lavoro ma hanno la possibilità di trovarlo. Peraltro, sarebbe una disposizione di equità sociale rispetto a condizioni già esistenti nell'attuale normativa sull'immigrazione.

GUERZONI (DS-U). Signor Presidente, l'emendamento 1.18 intende affrontare e risolvere una questione acuta, gravissima.

Colleghe e colleghi senatori, signor Presidente, attualmente a Roma vi sono ben 300.000 immigrati regolari ridotti a livello di semiclandestinità poiché il rinnovo del permesso di soggiorno per il quale hanno fatto domanda richiede non soltanto venti giorni, come afferma la legge Bossi-Fini, ma addirittura un anno, in Italia occorrono mediamente otto mesi.

Durante quest’anno i 300.000 cittadini stranieri qui regolarmente residenti sono ridotti in condizioni di semiclandestinità perché molti dei loro diritti sono sospesi: possono perdere il lavoro, ma non possono accedere ad un nuovo contratto, non possono sottoscrivere un contratto per affittare la casa, perdono l'assistenza sanitaria, sono cittadini dimezzati.

L'emendamento prevede che durante il periodo di rinnovo del permesso di soggiorno siano vigenti i diritti che quel permesso di soggiorno sancisce. In questo modo, senza danno per i diritti delle persone, si può anche comprendere la difficoltà dell'amministrazione ad affrontare la questione, cercando nel frattempo di accorciare i tempi della burocrazia.

L'emendamento 1.32 si limita a compiere un'operazione molto semplice e ragionevolmente fondata per correggere una norma della Bossi-Fini del tutto irragionevole. La proposta inserisce le badanti e le colf tra le categorie speciali previste dal Testo unico che non ricadono sotto le condizioni della quota. Dal mese di febbraio a dicembre accade, infatti, che le famiglie italiane non possono assumere colf o badanti perché le quote, in cui sono inseriti anche questi ingressi, sono rapidamente esaurite e nulla garantisce che l'anno successivo vi sia in quota posto sufficiente per soddisfare la domanda.

Con la nostra proposta consentiamo a tutte le famiglie di poter soddisfare l'esigenza di un lavoro di cura per le persone allorché si presenta. Si tratta, tra l'altro, di un fabbisogno di lavoro non programmabile, spesso richiesto per soddisfare esigenze urgenti e immediate: la proposta ci pare quindi ragionevole.

Con l’emendamento 1.118, signor Presidente, proponiamo analogo discorso in merito all’ingresso degli stagionali, i quali fanno parte della quota, sempre sottodimensionata e soggetta ad esaurimento. Quest’anno sono mancati alle aziende agricole e turistiche italiane 25.000 stagionali e ciò ha arrecato un grande danno ai loro bilanci, danno che tutti possiamo ben immaginare.

Con l’emendamento 1.33 proponiamo una soluzione ad un problema urgente, ad una vera e propria emergenza. Da quando esiste la legge Bossi-Fini, quindi da tre anni a questa parte, i clandestini minorenni in Italia sono passati da 14.000 a 43.000. Proponiamo che per questi soggetti, che necessitano di attenzioni particolari da parte dei servizi sociali e dello Stato, i permessi di soggiorno siano sottratti alla quota annuale. Anche in tal caso si tratta di emergenze da fronteggiare secondo un’altra logica, peraltro presente per la stessa ragione nel Testo unico.

Con l’emendamento 1.119, signor Presidente, propongo la soluzione ad un problema che attiene alle irregolarità. Mi riferisco a quegli immigrati stranieri coinvolti in un procedimento di espulsione che non si sa dove rimpatriare, perché nessun Paese li riconosce come propri cittadini.

Si tratta di persone che hanno commesso una violazione dal punto di vista amministrativo, in quanto hanno il permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato. Ebbene, per questi casi proponiamo di concedere - ci sembra una soluzione realistica - un permesso di soggiorno in attesa di rimpatrio (anch’esso è presente nel Testo unico) e, allorché se ne presenti la possibilità, di procedere al rimpatrio dello straniero.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, do per illustrato l’emendamento 1.240 e, come già preannunciato, ritiro gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

BOBBIO Luigi, relatore. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 1.100.

Per quanto riguarda l’emendamento 1.200, propongo una nuova formulazione. In sostanza, si tratta di sopprimere - lo dico per gli Uffici - il secondo periodo dell’emendamento, dalle parole "La tempestività" sino a "verbale", e di sostituire nel testo la parola "notifica" con la seguente "comunicazione".

Il nuovo testo riformulato, quindi, recita nel modo seguente: Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla Cancelleria".

Si tratta di un emendamento che tende a chiarire ulteriormente, data la delicatezza della materia e l’importanza dei termini fissati per legge, quale sia la procedura da seguire. In sostanza, riproduce - nel caso specifico si tratta della competenza del giudice di pace - la stessa scansione temporale attualmente prevista per i giudizi di convalida dal codice di procedura penale.

L'emendamento 1.201 tende a fare chiarezza, introducendo una specifica competenza del tribunale in un settore abbastanza articolato e complicato, qual è quello dei provvedimenti che assicurano l'unità familiare e la tutela dei minori. Ci si propone, infatti, di prevedere che questa competenza rimanga ai tribunali, senza quindi essere trasferita ai giudici di pace, e che quindi i provvedimenti di convalida e i ricorsi, nei casi riguardanti i minori, siano e restino di competenza del tribunale. Si tratta, con questo come con alcuni emendamenti successivi, di introdurre dei momenti sia di chiarezza che di sostegno all'attività del giudice di pace, che viene ad essere gravata da questa nuova competenza.

Con il consenso del Governo, trasformerei l'emendamento 1.202 in un ordine del giorno. Ritengo che tale emendamento (e quindi l'ordine del giorno) sia importante perché è opportuno che si predispongano i mezzi (e che quindi il Governo si impegni in tal senso) affinché il personale amministrativo attualmente utilizzato dai tribunali sia trasferito agli uffici dei giudici di pace. Infatti, un mancato impegno del Governo, e quindi un mancato sostegno in questi termini, a mio avviso finirebbe per creare ostacoli difficilmente ovviabili per la tempestività delle pronunce.

L'emendamento 1.115 si illustra da sé. L'emendamento 1.112 si propone di evitare che il requisito della vicinanza al centro di trattenimento non venga ricompreso tra quelli di cui al comma 5 dell’articolo 1 del decreto in esame.

L'emendamento 1.114 si illustra da sé. Ritengo di particolare importanza l'emendamento 1.470 (testo corretto). Indubbiamente, l'introduzione, nella riformulazione, dell'espressione "anche fuori dei casi di flagranza" serve a chiarire, da un lato, che la normativa non si rifà, ai fini dell'arresto, al concetto di flagranza di cui al codice di procedura penale (viene considerato flagrante il reato che si commette attualmente, più quella che una volta era la cosiddetta quasi flagranza, e che oggi è ricompresa nel concetto di flagranza), ma serve a chiarire bene che ci si muove e si è autorizzati ad agire in via di arresto anche fuori dei casi di flagranza, ossia rifacendosi ad almeno due casi già presenti nel nostro ordinamento.

Mi riferisco alla normativa in tema di misure di prevenzione e alla recente legge, approvata nel corso di questa legislatura, sulla violenza negli stadi. Ritengo utile, con quest’emendamento, chiarire che la facoltà dell’arresto in questi casi è consentita anche oltre e al di fuori della tipologia codificata della flagranza di cui al codice di procedura penale.

L’emendamento 1.203 serve ad ovviare a un’altra esigenza importante. Essendovi però su di esso il parere contrario della Commissione bilancio, lo ritiro.

Anche l’emendamento 1.204 ha la funzione, come il precedente, di tentare di ovviare a una necessità nascente dalla neointrodotta competenza del giudice di pace. Sostanzialmente, cioè, con quest’emendamento si richiede una revisione degli organici dei giudici di pace per meglio tentare di adeguarli a tutte le esigenze funzionali che derivano - ripeto - dal disegno di legge che stiamo esaminando, in particolare quelle, particolarmente delicate, legate alla procedura di convalida e ai tempi strettissimi che la caratterizzano.

Con quest’emendamento, nel contempo, si prevede la possibilità di trasferimenti di sede, in modo tale da tentare di andare incontro alle esigenze che certamente si manifesteranno almeno fino alla definizione del nuovo organico dei giudici di pace e alle nuove nomine degli stessi.

Si tratta, sostanzialmente, di un emendamento che tende ad approntare le misure e gli strumenti per fronteggiare le emergenze che - è facile previsione - ricadranno principalmente su quegli uffici dei giudici di pace cosiddetti di frontiera, cioè situati nei luoghi dove avviene il maggior numero di ingressi di immigrati clandestini.

Gli emendamenti 1.121 e 1.122 si illustrano da sé.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, colleghi, con riferimento in particolare alla prima sentenza della Corte costituzionale, ovverosia alla normativa del capoverso dell’articolo 5-bis, i punti proposti nell’emendamento 1.1 sono - lo ripeto - i seguenti.

In primo luogo, il ritorno a un giudice non di pace, perché il giudice di pace non ha alcuna competenza in materia: investire con un’ondata di piena di procedimenti di convalida un giudice incompetente significa fare esperimenti in corpore vili. Quindi, insisto su quest’emendamento.

In secondo luogo, ho richiesto che il ricorso avverso il provvedimento di convalida, che involge delicatissime questioni (quale, per esempio, quella del diritto d’asilo), abbia anche profilo di merito. Infatti, altrimenti ragionando, se non rendiamo possibile un ricorso nel merito, questo giudice di pace è giudice unico. Segnalo che non è un precedente isolato nel sistema, perché l’articolo 706 del codice di procedura penale prevede che il ricorso nel merito sia possibile avverso i provvedimenti di estradizione, e questo mi sembra un precedente analogicamente valido.

Da ultimo, ho presentato tutta una serie di emendamenti rispetto alla seconda sentenza della Corte costituzionale, ma rinunzio ad illustrarli, signor Presidente e colleghi. Di fronte alla devastazione che opereranno gli emendamenti presentati dalle Commissioni riunite e dal relatore, con delle chicche giuridiche quale l’arresto fuori flagranza, citando, come misure di prevenzione, i casi (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente) di arresto nelle vicende degli stadi sportivi, che sono veramente un’aberrazione giuridica, e dopo che voi avete raddoppiato, triplicato o quadruplicato le pene, quando la sentenza della Corte costituzionale ha cassato la norma che prevedeva l’arresto al di fuori dei limiti edittali, riservo le mie parole e le mie energie per dire come questo provvedimento sia un autentico atto di ribellione al dictum della Corte costituzionale.

MARITATI (DS-U). Signor Presidente, do per illustrati i miei emendamenti, ad eccezione dell’1.108, che riveste una grande importanza. Credo che il relatore e la maggioranza dovrebbero soffermarsi su di esso e sul suo significato.

Con tale proposta chiedo che le disposizioni di cui al comma 5-bis si applichino anche nei casi in cui l’allontanamento dal territorio dello Stato riguardi uno straniero per il quale non sia stato possibile eseguire con immediatezza il respingimento.

È noto che questo decreto-legge interviene a seguito della sentenza della Corte costituzionale che ha richiamato il legislatore ad attenersi al rispetto dell’articolo 13 della Costituzione. Tale articolo prescrive che ogni limitazione della libertà individuale debba essere accompagnata da una garanzia di tipo giudiziario: deve intervenire il magistrato a garantire che l’atto di coazione previsto dalla legge, qualunque esso sia, risponda a determinati canoni. È necessaria, quindi, la procedura giudiziaria.

È chiaro che la norma incriminata, ritenuta illegittima costituzionalmente, è quella che è stata offerta all’esame del giudice delle leggi. In tale disposizione non vi era l’ipotesi, contemplata pure dalla legge sull’immigrazione, del respingimento alla frontiera. Il respingimento è una sorta di impedimento, per l’immigrato non dotato del permesso, di introdursi nel territorio dello Stato. È questa la ragione per cui il legislatore ha stabilito che nessuna procedura, se non quella dell’ordine del questore, debba essere prevista.

Ma nel momento in cui l’immigrato mette piede sul territorio nazionale, viene accolto nei centri di permanenza o di smistamento, è interrogato e trattato dall’autorità di pubblica sicurezza, viene rifocillato, assistito, passano giorni e talvolta settimane, è nel nostro territorio nazionale e non può più parlarsi di respingimento. E’ un’ipotesi identica a quella sottoposta al vaglio della Corte costituzionale.

Allora vi invito a riflettere, a non attendere un’altra sentenza, perché ciò significherebbe discredito per il Parlamento e a livello internazionale. Con questo emendamento noi non chiediamo altro che di conformarci alla sentenza della Corte costituzionale, che ha già previsto princìpi definiti che voi state rispettando - sia pure con la procedura del giudice di pace che noi non condividiamo - per l’ipotesi dell’espulsione.

Credo che questo sia il momento di riflettere, di fermarsi un attimo e di estendere le garanzie anche all’ipotesi del respingimento differito.

*BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti presentati dalle Commissioni riunite.

L’emendamento 1.22 è chiaro e quindi non mi soffermerò su di esso.

Altrettanto può dirsi per l’emendamento 1.23. Si tratta di norma garantista che aggiunge qualche diritto a colui che si troverà per la convalida davanti al giudice.

L’emendamento 1.430 riguarda la difesa e la necessità dell’interprete. L’emendamento 1.301, proposto da me all’Aula, recita: "salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili", cioè quando c’è la possibilità di un giudizio nell’immediatezza, senza dover ricorrere all’invio nei centri di permanenza.

L’emendamento 1.300 (testo 2), che è stato ritirato, riguardava il complesso problema del nulla osta, problema che rimane. Si è ritenuto meglio lasciare il testo unico così com’è, per la prevalenza della potestà punitiva dello Stato su quelle che possono essere esigenze pratiche di espulsione di alcuni imputati sottoposti a procedimenti per reati gravissimi o per reati contenuti nello stesso testo unico sull’immigrazione.

Gli emendamenti 1.27 e 1.28 non necessitano di illustrazione, si tratta sempre di garanzie.

L’emendamento 1.470 (testo 2), concerne il reato di permanenza dopo l’ordine del questore. Ci sono nuove prescrizioni di pene e l’ultima stesura migliora, o meglio corregge alcuni punti che risultavano non ben leggibili; soprattutto, quando si parla di permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni, aggiunge le parole "e non ne è stato chiesto il rinnovo". Si tratta di un concetto fondamentale perché la richiesta di rinnovo fa sì che non si materializzi alcun reato.

L’emendamento 1.450, presentato dalle Commissioni riunite, riguarda gli uffici consolari, gli Istituti italiani di cultura e le Istituzioni scolastiche all’estero. Ne parleremo più ampiamente al momento della votazione.

L’emendamento 1.0.101 riguarda la modifica dell’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e prevede una serie di aumenti delle sanzioni, soprattutto in relazione ai reati degli scafisti, cioè di coloro che portano gli stranieri clandestini. Viene prevista la possibilità di arresto e di imposizione della misura coercitiva anche a coloro che non agiscono per fini di lucro. Si tratta di coloro di cui al primo comma dell’articolo 12.

È poi prevista anche una correzione della legge Bossi-Fini: laddove il fatto commesso da tre o più persone in concorso tra loro viene collocato fra le aggravanti, come era chiaro. Probabilmente al momento della stesura della legge Bossi-Fini c’è stata una piccola mancanza di attenzione, ma non aveva senso mettere questa norma, che in precedenza era considerata un’aggravante, come completamento dell’azione del reato base. È ritornata tra le aggravanti.

Le aggravanti poi sanzionano anche il comportamento di chi agisce senza fini di lucro. È stato effettuato anche un intervento in materia di azioni sotto copertura che possono essere fatte anche per la prevenzione e l’accertamento dei maggiori reati in materia di immigrazione. Si corregge anche la norma che in materia di tratta sembrava limitare l’azione soltanto ai poliziotti incaricati del terrorismo con un evidente errore materiale. Oggi registriamo che oltre ai delitti contro la libertà individuale, allo sfruttamento della prostituzione, alla schiavitù, anche i delitti di immigrazione clandestina gravi possono essere sottoposti ad operazioni sotto copertura.

L’emendamento 1.0.102 è importante perché permette di estendere a coloro che sono stati regolarizzati in modo speciale (le colf, le badanti ed i dipendenti delle imprese, regolarizzati con legge a parte), di fruire eventualmente degli stessi diritti di coloro che si trovano sotto l’imperio della Bossi-Fini. Si prevede, quindi, la possibilità di conversione del lavoro subordinato in lavoro autonomo; norma di valore per equalizzare le posizioni di tutti coloro che sono in stato di regolarità, sia a seguito di provvedimenti specifici sia perché facenti parti normalmente dei flussi.

L’emendamento 1.0.14 è stato oggi riformulato nell’emendamento 1.0.14 (testo 2) soltanto per una precisazione, per sostituire cioè le parole :"il Ministero dell’interno può stipulare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, convenzioni con soggetti non pubblici o concessionari di pubblici servizi…" con le seguenti: "il Ministero dell’interno può altresì stipulare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici …".

MARTONE (Verdi-U). L’emendamento 1.105 è volto ad evitare l’internamento di coloro che, sottoposti a procedimento di convalida, sono destinati ai centri di permanenza temporanea. In tal modo intendiamo esprimere la nostra continua e radicale opposizione rispetto a questa istituzione non soltanto in quanto struttura ma anche in quanto fulcro delle modalità di gestione dei flussi di immigrazione clandestina in questo Paese.

Pensiamo che i centri di permanenza temporanea rappresentino non soltanto la negazione dello Stato di diritto, ma anche un approccio "securitario" ai temi dell’immigrazione che non fa altro che moltiplicare a dismisura il commercio ed il traffico illegale di esseri umani.

Se i colleghi della maggioranza fossero mai entrati in un centro di permanenza temporanea si sarebbero resi conto con i loro occhi di quanto siano degradanti le condizioni di vita di chi è obbligato a risiedervi contro la propria volontà, di quanto siano diffuse le violazioni per quanto riguarda il diritto di accesso all’assistenza legale e le violazioni delle normative e delle procedure sul diritto di asilo, di quanto sia impossibile per l’opinione pubblica, per i giornalisti ed i cittadini verificare di persona l’uso dei fondi stanziati per la gestione di questi centri.

Si renderebbero conto di quanto spesso e volentieri in questi centri ci siano persone che non dovrebbero esservi, creando una situazione ibrida che non permette certamente la riaffermazione della centralità dei diritti fondamentali della persona, nonché di quanto sia scarsa la trasparenza riguardo agli appalti e alle concessioni di gestione; scarsa trasparenza che deve, a nostro avviso, preoccupare il Parlamento e chi è chiamato, come noi, ad usare responsabilmente i fondi pubblici.

Riteniamo pertanto che i centri di permanenza temporanea debbano essere chiusi e che debba essere svolta una profonda riflessione, con l’apertura di modalità nuove, che possano tutelare la dignità della persona e gestire al contempo il problema in una maniera che però ponga il nostro Paese all’avanguardia a livello internazionale e non, come è oggi, al centro della preoccupazione delle organizzazioni internazionali, dall’ONU, all’ACNUR, ad Amnesty International, a Medici senza Frontiere.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, con l’emendamento 01.1, nonostante le argomentazioni del senatore Viviani siano state ottime, andiamo a porci contro l’attuale sistema e quindi esprimo parere contrario su di esso.

Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 1.8, relativo al tribunale territorialmente competente, 1.15, concernente il raddoppio dei termini previsti, 1.160, presentato dai senatori Guerzoni, Fassone e altri, 1.17, 1.18 e 1.20, riferito al diritto di asilo che non si tratta in questa sede.

Il parere è ovviamente favorevole sull’emendamento 1.100 del relatore.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.9, 1.1, 1.12, 1.25, 1.101, 1.11, 1.210, 1.240, 1.102, 1.103, 1.13, 1.104, 1.105, 1.106, 1.2, 1.260, 1.14 e 1.107.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.22, 1.23, 1.430, 1.301 e 1.200 (testo 2).

Con riferimento all’emendamento 1.108, credo che i concetti di respingimento e di espulsione siano ben chiari.

Il respingimento può avere una propria durata, ma non diventa mai espulsione. Quando ci troviamo di fronte ad un'espulsione, scattano tutte le norme di tutela previste e quindi credo che il pur commendevole ragionamento del senatore Maritati non vada condiviso. Esprimo pertanto parere contrario sull'emendamento 1.108.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 1.3 e 1.109. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 1.201 (testo corretto). L'emendamento 1.202 è stato trasformato in ordine del giorno e su di esso esprimo parere favorevole.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.4, 1.110, 1.5 e 1.111 e parere favorevole sugli emendamenti 1.27, 1.115, 1.28, 1.112 e 1.113 (poiché, come ha già detto il correlatore Bobbio, la vicinanza dal centro di trattenimento non è un requisito).

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.114 e parere contrario sugli emendamenti 1.116 e 1.470/1. Esprimo altresì parere favorevole sugli emendamenti 1.470/2 e 1.470 (testo corretto).

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.117, 1.6, 1.30, 1.29, 1.31, 1.32, 1.118, 1.33, 1.34, 1.350 e 1.119.

L'emendamento 1.203 è stato ritirato. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.204 e parere contrario sugli emendamenti 1.7, 1.10 e 1.20.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.121. Ritiro l'emendamento 1.450 per non coerenza dell'oggetto. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.122.

Gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 sono stati ritirati. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.0.13 (testo 2) e parere contrario sugli emendamenti 1.0.14/1 e 1.0.14/2. Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 1.0.14 (testo 2) e parere contrario sugli emendamenti 1.0.11 e 1.0.12.

D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 01.1, 1.8, 1.15, 1.160, 1.17, 1.18, 1.20, 1.9, 1.1, 1.12, 1.25, 1.101, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.22. Sull'emendamento 1.11 il parere è contrario, quanto all'emendamento 1.23 il parere è favorevole a condizione che siano soppresse le ultime parole "salva la sua espressa rinuncia", perché ciò potrebbe comportare un appesantimento della procedura e allungare di molto i tempi della sua definizione.

Il parere è contrario sull'emendamento 1.210, mentre è favorevole sull'emendamento 1.430. Sono contrario agli emendamenti 1.240, 1.102, 1.103, 1.13, 1.104, 1.105 e 1.46, mentre sono favorevole all'emendamento 1.301. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.106 e favorevole sull'emendamento 1.200 (testo corretto) con l'eliminazione del secondo periodo. Il parere è contrario sugli emendamenti 1.2, 1.260, 1.14, 1.107, 1.108, 1.3 e 1.109.

Il Governo considera ultroneo l'emendamento 1.201 (testo corretto), perché la materia è diversa e per noi è scontato che vi sia un differente regime per i minori, ma non ha difficoltà ad accoglierlo se il presentatore insiste per la votazione. Sono favorevole all'ordine del giorno risultante dalla trasformazione dell'emendamento 1.202, a condizione che esso si riferisca non già al numero degli addetti, bensì alle necessità dell'ufficio. Il parere è contrario sugli emendamenti 1.4, 1.110, 1.5 e 1.111.

Anche per l'emendamento 1.27 il parere è favorevole, a condizione che siano soppresse le ultime quattro parole: "salva sua espressa rinuncia". Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.115, mentre inviterei il presentatore a ritirare l'emendamento 1.28 perché lo ritengo superfluo rispetto alla normativa già esistente.

Invito il relatore a ritirare l'emendamento 1.112 perché crea problemi di gestione non indifferenti; diversamente, non può essere accolto anche perché è identico all'emendamento 1.113, che non è del relatore, sul quale il Governo esprime parere contrario. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.114 e parere contrario sugli emendamenti 1.116 e 1.470/1.

Quanto all'emendamento 1.470/2, il Governo accetta la seconda parte, ma per la prima, trattandosi di un reato permanente, considera difficile individuare il caso di flagranza. Sarebbe quindi opportuno limitare la proposta alla parte riferita al capoverso 13-ter.

Il parere è favorevole sull’emendamento 1.470 (testo corretto), mentre è contrario sugli emendamenti 1.117, 1.6, 1.30, 1.29, 1.31, 1.32, 1.118, 1.33 e 1.34.

Invito il relatore a rivedere il proprio parere espresso sull’emendamento 1.350, in quanto durante la sua discussione in Commissione è stato chiesto al senatore Guerzoni, che ha accettato, di riferirsi solo alle scuole di specializzazione delle università. Quindi, il Governo è favorevole a tale emendamento.

Il parere è contrario sull’emendamento 1.119, mentre è favorevole sull’emendamento 1.204, materia tipica della giustizia.

Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 1.7, 1.10 e 1.120, di contenuto identico, e parere favorevole sull’emendamento 1.121.

BOSCETTO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, mi scusi se intervengo, ma desidero cambiare la mia decisione in merito all’emendamento 1.450. Invece di ritirarlo, chiedo che venga accantonato.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e il Governo si pronuncerà al riguardo quando arriveremo al suo esame.

Sottosegretario D’Alì, può continuare il suo intervento.

D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.122 e 1.0.13 (testo 2), a condizione che si rispetti quanto chiesto dalla 5a Commissione, ossia che la parola "valutati" sia sostituita dalle parole "nel limite massimo di".

Il parere è favorevole sugli emendamenti 1.0.101 e 1.0.102, mentre è contrario sui due subemendamenti 1.0.14/1 e 1.0.14/2. Esprimo, infine, parere favorevole sulla riformulazione fatta dal relatore dell’emendamento 1.0.14 e parere contrario sugli emendamenti 1.0.11 e 1.0.12.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 01.1.

 

Verifica del numero legale

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 01.1, presentato dal senatore Viviani e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, l’emendamento 1.8 è volto a sostituire alla figura del giudice di pace quella del tribunale territorialmente competente e propone d'istituire una sezione specializzata del tribunale composta a rotazione bimestrale da due magistrati.

Questo emendamento, che riscrive l'articolo 1 del provvedimento, e il cui senso è proprio la contestazione dell'idea che possa essere il giudice di pace la figura alla quale viene demandato un provvedimento così delicato come quello che riguarda la libertà personale, cerca di ristabilire quella dialettica tra potere esecutivo e potere giudiziario che è prevista nel nostro ordinamento costituzionale.

La Corte costituzionale ha tentato (a questo punto non si può che dire "ha tentato") di sottoporre al Parlamento un rilevante problema di garanzie e di richiamarci alla necessità di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, nelle forme previste dalla Costituzione, sulla libertà personale dell'individuo. Non si tratta in questo caso di cittadini, si tratta di immigrati clandestini, e purtuttavia rientrano anch'essi nella categoria generale delle persone per le quali vale la necessità di un provvedimento giudiziario nelle forme costituzionalmente previste.

Ora, credo che sia necessaria da parte dei colleghi una riflessione su questo punto perché, come potranno osservare, il testo che è stato predisposto dai senatori della Margherita non è meno esigente o meno attento alle ragioni di ordine pubblico o di contrasto dell'immigrazione clandestina di quanto non sia il provvedimento della maggioranza.

Riteniamo, però, che qui ci sia uno snodo rispetto al quale occorre esercitare la massima attenzione ed avere anche il massimo scrupolo. Il giudice di pace è una figura che è stata istituita per regolare questioni che vengono per definizione considerate secondarie.

Si usa parlare dei reati bagattellari per esprimere il confinamento in una categoria secondaria delle questioni sulle quali il giudice di pace è chiamato ad intervenire in una posizione supplente. Il giudice di pace, cioè, interviene su quei reati e su quelle questioni che si è ritenuto di sottrarre ad un giudice ordinario particolarmente gravato dalla necessità di affrontare una serie di temi delicati e importanti.

Io credo però che la libertà personale sia uno dei beni supremi che vengono tutelati dalla Costituzione. Non si può parlare di funzioni supplenti, non si può parlare di questioni bagattellari nel momento in cui si è chiamati ad intervenire sulla libertà personale, lo ricordo, su sollecitazione della Corte costituzionale, la quale presumibilmente ha ritenuto che questo intervento, questa soglia di garanzia dovesse essere in perfetta armonia con il dettato dell’articolo 102 della Costituzione, il quale prevede che non vi siano giudici speciali, come di fatto i giudici di pace finiscono per essere quando soltanto loro sono chiamati ad intervenire sulla libertà personale degli immigrati clandestini.

Mi pare che non possiamo non renderci conto della qualità del problema. Noi riteniamo che il giudice di pace che interviene sia un giudice meno preparato, pensiamoci bene; e lo abbiamo voluto come giudice capace di intervenire su questioni secondarie. È un giudice che, stando alla lettera del provvedimento in esame, viene chiamato anche ad esercitare le proprie funzioni in locali che vengono forniti dal questore, che viene chiamato ad intervenire nell’arco di quarantotto ore; e allora non potrà che rappresentare un prolungamento dell'autorità di pubblica sicurezza.

Altro è chiamare ad intervenire il giudice ordinario, e chiamarlo ad intervenire dentro il tribunale o, in ogni caso, a portare nei locali approntati dal questore tutta l'autorità e l'autorevolezza che gli vengono dall'essere sezione speciale (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente) del tribunale territorialmente competente.

Anche da questo, signor Presidente, si evince come il richiamo che autorevolmente la Corte costituzionale ci ha rivolto a intervenire in senso più garantista su questa legge trovi il Parlamento meno attento, meno sensibile di quanto sarebbe stato necessario. Probabilmente è il clima che ci porta a ritenere che l’importante sia aggiustare la norma dal punto di vista meramente formale, ma io credo che, per le caratteristiche che ha questo provvedimento, neanche formalmente aggiustiamo la legge.

Ci accontentiamo di poco, non ci rendiamo conto che di fatto rimane un provvedimento di pubblica sicurezza, nel momento stesso in cui il locale può essere allestito dentro la questura e non è il giudice ordinario che viene chiamato a intervenire.

Se fosse una sezione specializzata del tribunale (certo, composta a rotazione bimestrale, come noi indichiamo), se fossero magistrati ordinari a intervenire svolgendo queste funzioni giudicanti, sarebbe molto diverso, sarebbe più tutelata l’azione di garanzia che ci è stato chiesto di prevedere e vi sarebbe anche una dialettica più naturale e più equilibrata tra potere esecutivo e potere giudiziario.

Questo è ciò che abbiamo cercato di garantire con il nostro emendamento. Lo ripeto, è un emendamento che tiene conto di tutte le esigenze che la maggioranza ci ha posto, che tiene conto della complessità e anche della vastità del fenomeno dell’immigrazione clandestina.

Noi abbiamo ritenuto che si potesse operare anche nelle quarantott’ore, che pure sono un tempo estremamente ristretto per prendere in considerazione le ragioni dell’immigrato clandestino, con tutte le difficoltà logistiche a cui facciamo riferimento, prima di tutto quella di un interprete; insomma, accogliamo tutte le ragioni dell’urgenza. Tuttavia, nel momento in cui la Corte costituzionale ci dice di stare attenti perché la libertà personale non è un bene che può essere regolato con un provvedimento di pubblica sicurezza, su un punto riteniamo che non si possa deflettere: quel giudice dev’essere un giudice ordinario. La libertà personale è un bene sul quale può essere chiamato a giudicare un giudice ordinario, sia pure in una sezione specializzata. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

MARTONE (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Senatore Del Pennino, ci dà una mano a far spegnere qualche luce? Cortesemente, collabori con la Presidenza.

Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,23, è ripresa alle ore 19,43).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 1.8.

Verifica del numero legale

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sulla grave situazione dell'ordine pubblico a Castellammare di Stabia

BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, vorrei chiedere che il Ministro dell’interno riferisca sulla situazione che si è venuta a creare - non da oggi - e che sta diventando drammatica, nella città di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli.

Non più tardi di ieri sera abbiamo contato altri due morti ammazzati e la serie minaccia di diventare lunga. Sono ormai tre i morti di una guerra di camorra riaccesasi dopo alcuni mesi di stasi; in meno di venti giorni siamo già a tre omicidi in pieno centro cittadino.

Se i colleghi lo consentono, vorrei richiamare l’attenzione su un problema che sta diventando sempre più allarmante e drammatico e chiedere un forte e deciso intervento del Ministro dell’interno e anche del Ministro della giustizia, preannunciando a questi fini un’interrogazione parlamentare.

Castellammare di Stabia è un grande centro, devastato, purtroppo, da decenni di malgoverno e una sua pur incerta ripresa è drammaticamente impedita da una criminalità dilagante che blocca ogni ipotesi di sviluppo e scoraggia ogni pianificazione di investimenti. (Commenti della senatrice Pagano).

Le forze di polizia presenti sul territorio operano con inimmaginabili sacrifici. Credo siano necessari interventi straordinari ed eccezionali. (Commenti della senatrice Pagano).

PRESIDENTE. Senatore Bobbio, appena sarà depositato lo strumento parlamentare, la Presidenza solleciterà il Governo per un’immediata risposta.

PAGANO (DS-U). Perché non sei intervenuto quando eri magistrato?

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, la prego, siamo in fine seduta.

Per comunicazioni del Ministro dell'interno sul pericolo
di azioni terroristiche nei confronti di parlamentari

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei ricordare a tutti i colleghi che tra i verbali agli atti del processo che ricomincerà il 17 febbraio prossimo per l’omicidio del professor Massimo D’Antona c’è un voluminoso incartamento che riporta il lavoro compiuto dall’organizzazione terroristica nei confronti dell’onorevole Enrico Letta.

La cosiddetta inchiesta da parte delle Brigate rosse sull’esponente della Margherita sarebbe cominciata all'incirca nel 2001. Quindi, Enrico Letta era nel mirino delle BR e questo è un dato assolutamente incontestabile. Questa notizia dimostra, se ve ne fosse ancora bisogno, come non sia assolutamente possibile abbassare la guardia.

Nel rappresentare la mia personale solidarietà all’onorevole Enrico Letta e al senatore Stefano Passigli, il cui nome ugualmente risulta negli atti dell’attività criminosa che le Brigate rosse tentavano di mettere in campo, dopo aver riscontrato l’ampia solidarietà da parte di tutte le forze politiche e quella espressa dai Capigruppo della Grande alleanza democratica qui in Senato, a nome anche di tutti i colleghi vorrei chiederle, signor Presidente, di invitare il Ministro dell’interno in Aula per riferire su questo gravissimo episodio che è stato purtroppo scoperto soltanto attraverso le agenzie di stampa, dopo che alcune notizie sono emerse automaticamente dagli atti del processo in corso.

Non c’è stato, infatti, nessun avvertimento preventivo, non è stato preso nessun provvedimento, per quanto il Parlamento possa conoscere, da parte del Ministro dell’interno. Soltanto dai documenti diffusi dopo l’apertura del processo a carico delle Brigate rosse e del processo per la barbara uccisione del professor D’Antona si sono scoperte queste circostanze.

Vorremmo allora che su questo il Ministro dell’interno venisse a riferire direttamente in Aula.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, esprimo innanzitutto la solidarietà non solo mia personale ma di tutto il Senato ai colleghi che sono stati minacciati dai terroristi e appena sarà depositato lo strumento parlamentare al quale ella ha fatto riferimento sarà cura della Presidenza sollecitare il Governo a rispondere in modo assolutamente tempestivo.

CALVI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Esprimo, signor Presidente, innanzitutto la mia solidarietà nei confronti dei due illustri colleghi, ma anche la mia forte preoccupazione per quanto sta accadendo. Ricordo, in passato, altri episodi di elenchi davvero terribili nei quali venivano indicati personaggi che successivamente ebbero a subire aggressioni, cui spesso è seguita anche la morte.

Credo che il Ministro dell’interno, al di là della richiesta di risposta ad atti di sindacato ispettivo, debba avvertire ed abbia il dovere di venire in Aula per dare delucidazioni su quanto accaduto, in quanto il solo fatto che i colleghi hanno dovuto apprendere dalle agenzie di stampa fatti di questa gravità credo rappresenti già un motivo per il quale il Ministro abbia il dovere, naturalmente politico, istituzionale e morale, di riferire al Parlamento le condizioni effettive, oggettive e documentate di quanto è accaduto.

PRESIDENTE. Il Governo è qui autorevolmente rappresentato dal senatore D’Alì che, sono certo, si farà tramite di queste preoccupazioni.

PAGLIARULO (Misto-Com). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARULO (Misto-Com). Signor Presidente, mi consenta di aggiungere ancora una nota alle considerazioni fatte dai colleghi perché trovo davvero bizzarro il silenzio del Governo sulle informazioni di cui hanno riferito i colleghi, relative al pericolo di azioni terroristiche nei confronti dei colleghi Letta, Passigli ed altri, ai quali va naturalmente la mia solidarietà e certamente quella di tutta l’Assemblea.

Trovo questo silenzio davvero bizzarro perché, seppure in chiave politica e non istituzionale, la richiesta di una immediata presenza del Ministro al Senato è stata avanzata alle ore 12 di oggi e su questo argomento sono intervenute tutte o quasi tutte le forze politiche.

Aggiungo, infine, una nota di particolare preoccupazione che si collega alle considerazioni avanzate dal collega Calvi perché, se non erro, ho letto sulle agenzie che al termine di una conferenza stampa fatta da Enrico Letta, questi è andato via sulla sua Vespa 125. Credo che il momento sia tale per cui, da una parte, vi è necessità d'informare il Parlamento di quanto è accaduto e sta accadendo, dall’altra, di tenere alta la guardia rispetto alle questioni inerenti la sicurezza in particolare delle personalità indicate dalle agenzie di stampa di questa mattina.

PRESIDENTE. Raccogliendo le preoccupazioni dei colleghi, non posso che ribadire quanto ho già avuto modo di dire in precedenza.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

SODANO Calogero (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Calogero (UDC). Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta alla mia interrogazione 4-03788, presentata il 5 febbraio 2003; se non vado errato, è la quinta volta che faccio tale sollecito, che intendo rinnovare ad ogni fine seduta.

Conoscendo la sua sensibilità la pregherei, signor Presidente, di farsi tramite presso il ministro dell’ambiente, onorevole Matteoli, affinché risponda per iscritto a tale interrogazione. Mi rendo conto della forza lobbistica di Legambiente, ma chiedo semplicemente di conoscere, come un qualunque cittadino, i bilanci di suddetta associazione.

PRESIDENTE. La Presidenza ha più volte sollecitato la risposta a questa interrogazione e naturalmente tornerà a farlo. Non si può non censurare questo ritardo del Governo nel dare seguito al suo dovere di rispondere ad uno strumento di ispezione parlamentare.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 20 ottobre 2004

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi mercoledì 20 ottobre 2004, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 19,54).



Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali (3097-B)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

    1. Il decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 2004, N. 220

        Dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 1-bis. - (Ulteriori interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994). – 1. All’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, concernente la concessione di un contributo in conto capitale a favore dei soggetti dichiarati danneggiati per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, le parole: ’’pari al 30 per cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’fino al 75 per cento’’ e le parole: ’’nel limite massimo complessivo di lire 300 milioni’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nel limite massimo complessivo di euro 259.000’’.

        2. Ai soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1 che hanno beneficiato, oltre che del contributo in conto capitale, anche dei finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell’articolo 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell’articolo 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ovvero ai sensi dell’articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, ovvero ai sensi dell’articolo 52, comma 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la quota residua del contributo spettante ai sensi del comma 1 è corrisposta mediante riduzione di pari importo della quota capitale del finanziamento qualora lo stesso sia ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che nei loro confronti non sia avvenuto, per effetto della risoluzione dei relativi contratti per inadempimento nel rimborso delle rate, il recupero delle somme insolute da parte delle banche o il pagamento, anche parziale, a carico dei fondi di garanzia. Nel caso in cui la quota residua del contributo risulti superiore alla quota capitale del finanziamento in essere la differenza è corrisposta al beneficiario da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.

        3. Le somme impegnate sui fondi di garanzia gestiti da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa, e che verranno disimpegnate per effetto dell’attuazione della disposizione di cui al comma 2, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

        4. Ai soggetti di cui al comma 2 che hanno beneficiato soltanto del contributo in conto capitale o che hanno rimborsato anticipatamente il finanziamento ottenuto ai sensi delle disposizioni di cui allo stesso comma, nonché ai soggetti di cui all’articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, che siano in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la quota residua è corrisposta da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.

        5. La durata dei finanziamenti di cui all’articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, concessi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1, è fissata in quindici anni, compreso il periodo di tre anni di preammortamento.

        6. La data di decorrenza delle disposizioni di cui al presente articolo è fissata al 1ş gennaio 2005. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di attuazione delle disposizioni medesime.

        7. All’attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.

        8. Mediocredito centrale spa è autorizzata a versare ad Artigiancassa spa, a valere sulle risorse di cui al comma 7, la somma di 27,1 milioni di euro per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

        Art. 1-ter. - (Assunzioni di personale a tempo determinato delle università). – 1. All’articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’Per l’anno 2004 per le università sono fatte salve inoltre, nel limite di spesa di 500.000 euro, da ripartire secondo le procedure di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni a tempo determinato già in essere alla data del 1ş gennaio 1998, esclusivamente finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento e la funzionalità di servizi di supporto all’attività di laboratorio e di ricerca dei medesimi atenei; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2004, dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 54 del presente articolo’’.

        Art. 1-quater. - (Personale in servizio all’estero presso talune istituzioni scolastiche). – 1. Il personale docente e il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) di ruolo in servizio all’estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee e presso i lettorati di italiano, in servizio all’11 dicembre 1996, beneficiario della fase transitoria di cui all’articolo 9, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle scuole italiane all’estero del 14 settembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2001, che non abbia superato i dodici anni di servizio entro il 31 agosto 2005 nelle sopracitate istituzioni può, a domanda, completare senza soluzione di continuità il periodo massimo di quindici anni di servizio all’estero.

        Art. 1-quinquies. - (Differimento di termini). – 1. All’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: ’’30 settembre 2004’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’30 settembre 2005’’;

            b) al comma 1, lettera b), decimo periodo, le parole: ’’30 settembre 2004’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’30 settembre 2005’’ e le parole: ’’31 ottobre 2004’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’31 ottobre 2005’’».

        All’articolo 2:

            dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

        «1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, trovano applicazione anche con riferimento alle operazioni di mutuo relative all’acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti ed iscritti. La disposizione del periodo precedente si applica ai mutui erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        1-ter All’onere derivante dall’attuazione del comma 1-bis, valutato in 2 milioni di euro per il 2004 ed in 6 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente ’’Fondo speciale’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

        1-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

        1-quinquies. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, le parole: ’’chiuso entro il 31 dicembre 2002’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’in corso alla data del 31 dicembre 2002’’»;

        nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ed altre disposizioni in materia di imposte sui mutui».

        All’articolo 3, al comma 1, le parole: «Il termine di cui all’articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «I termini di cui agli articoli 1 e 2» e le parole: «è differito» sono sostituite dalle seguenti: «sono differiti».

        Dopo l’articolo 3 sono inseriti i seguenti:

        «Art. 3-bis. - (Autorizzazione al commissario straordinario dell’associazione italiana della Croce Rossa). – 1. Il commissario straordinario dell’ente associazione italiana della Croce Rossa, a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004, che qualifica la predetta associazione ente di alto rilievo ai sensi dell’articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, è autorizzato a ratificare, previo parere dei Ministri vigilanti, le ordinanze commissariali n. 430 del 3 marzo 2003, n. 1541 del 23 luglio 2003, n. 1657 dell’8 settembre 2003 e n. 1996 del 24 novembre 2003, relative alla nuova organizzazione centrale e periferica della struttura amministrativa dell’ente.

        2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        Art. 3-ter. - (Modifica all’articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191). – 1. All’articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il comma 12 è abrogato.

        Art. 3-quater. - (Disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari). – 1. All’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

        ’’1-bis. Gli apporti ai fondi immobiliari chiusi disciplinati dall’articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall’articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell’apporto, si considerano compresi, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, tra le operazioni di cui all’articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell’articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell’articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, e nell’articolo 4 della tariffa allegata al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 347 del 1990. La disposizione recata dal presente comma ha effetto dal 1ş gennaio 2004’’.

        2. All’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 123 è abrogato.

        Art. 3-quinquies. - (Proroga di termine in materia di aggiornamento professionale). – 1. Il termine di cui all’articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è prorogato al 31 dicembre 2007».

        Al titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché di personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di gestione commissariale della associazione italiana della Croce Rossa e di disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 1.

(Proroga dei contratti di lavoro presso il CNIPA)

        1. Il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è autorizzato a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza entro il 31 dicembre 2004 ed in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. La predetta proroga non può comunque superare la data del 31 dicembre 2004.

Articolo 2.

(Interpretazione autentica dell’articolo 1-bis, comma 6 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168)

        1. Il comma 6 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, si interpreta nel senso che l’aliquota dell’imposta sostitutiva nella misura del 2 per cento, di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica ai soli finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 3.

(Termini per imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994)

        1. Il termine di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, è differito al 31 dicembre 2004.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

        1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 3-BIS, INTRODOTTO IN SEDE DI CONVERSIONE DOPO L'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

3-BIS.100

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «previo parere di ministri vigilanti» con le seguenti: «, previa autorizzazione dei ministri cui compete la vigilanza sull’ente e del ministro dell’economia e delle finanze».

3-bis.101

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «previo parere» con le seguenti: «, previa autorizzazione».

3-bis.102

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «parere», aggiungere la seguente: «vincolante» e, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La validità delle suddette ordinanze è subordinata all’approvazione dei ministri cui compete la vigilanza sull’ente e del ministro dell’economia e delle finanze».

3-bis.103

PETRINI, BAIO DOSSI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «previo parere», inserire la seguente: «vincolante».

3-bis.104

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «n. 430 del 3 marzo 2003,».

3-bis.105

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e n. 1996 del 24 novembre 2003».

3-bis.106

PETRINI, BAIO DOSSI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle disposizioni relative alla rideterminazione dei livelli retributivi del personale dirigente originariamente adottate in carenza di potere».

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione (3107)

ORDINE DEL GIORNO

G1

FALOMI, MARITATI, DE PETRIS, COVIELLO, DATO, BOCO, BONFIETTI, SODANO TOMMASO, LIGUORI

Respinto

Il Senato,

        premesso che:

            da alcune settimane gli sbarchi di immigrati provenienti dal Sud del Mediterraneo sono pesantemente aumentati, superando in pochi giorni la soglia dei 2.600 arrivi;

            in questi ultimi giorni il Governo ha provveduto a trasferire coattivamente un numero imprecisato di persone attraverso un ponte aereo attivato con la Libia, in virtù di un accordo internazionale sul quale non esiste nessuna forma di trasparenza;

            nel centro di permanenza temporanea ed assistenza di Lampedusa, dove si sono concentrati gran parte degli sbarchi è stato vietato l’ingresso al delegato dell’Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite (UNHCR), invocando la clausola di salvaguardia delle «esigenze di sicurezza e di regolare funzionamento della struttura» riportata nella circolare ministeriale sull’organizzazione dei CPTA;

            le operazioni di riconoscimento, trattenimento e respingimento appaiono per modalità e tempistica superficiali e lesive dei diritti fondamentali della persona, così come stabilito dalla Costituzione Italiana, con particolare riferimento agli articoli 3 (sulla pari dignità sociale di tutti i cittadini), 10 (sul diritto d’asilo), 13 (sull’inviolabilità della libertà personale), 24 (sulla difesa e tutela dei propri diritti, ricorso in giudizio), 29 (sull’integrità dei nuclei familiari) e 32 (sul diritto alla Salute), nonché la recente sentenza della Corte Costituzionale dove si stabilisce che ogni tipo di limitazione della libertà anche per stranieri esige un provvedimento del giudice, mentre tutti i rimpatri fin ora compiuti sono avvenuti senza controllo giudiziario;

            le espulsioni collettive sono espressamente vietate dalla carta di Nizza e contravvengono in modo palese l’articolo 33 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati che fa esplicito divieto di respingimento (refoulement);

        considerato che:

            vari esponenti del Governo hanno più volte fatto riferimento alla possibilità di allestire centri di permanenza sullo stile dei CTPA italiani in Libia;

            l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha segnalato che «Vi sono preoccupazioni in merito alle effettive intenzioni del governo libico di garantire standard minimi di trattamento alle persone che potrebbero avere bisogno di protezione internazionale», anche in relazione al fatto che Libia è tra quei paesi che non hanno mai aderito alla Convenzione ONU sui rifugiati del 1951 e che non hanno siglato accordi che prevedano formalmente la presenza dell’UNHCR nel paese,

        impegna il Governo a:

            interrompere la pratica dei rimpatri immediati almeno fino a che non siano stabilite norme che assicurino la possibilità di esercitare il diritto della richiesta di asilo da parte degli immigrati che giungono sulle nostre coste;

            rendere noti il contenuto degli accordi diplomatici italo-libici e gli elementi definiti in tema di rispetto dei diritti umani e circa le condizioni di trattamento ed, eventuale, effettivo rimpatrio verso i paesi di provenienza;

            rendere accessibile al delegato dell’UNHCR, nonché a tutti i Consiglieri Regionali, ai Presidenti di Provincia ed ai Sindaci (territorialmente competenti) l’accesso ai centri di permanenza temporanea.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 1.

    1. È convertito in legge il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INTRODURRE UN ARTICOLO PRIMA DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

01.1

VIVIANI, GUERZONI, FASSONE, MARITATI, VITALI

Respinto

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

        1. Dopo l’articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        Art. 3-bis. – 1. In aggiunta a quanto previsto dal decreto di programmazione annuale sul limite di quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato di cui all’articolo 3, comma 4, i cittadini provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea, entrati regolarmente nel territorio dello Stato secondo le modalità previste dall’articolo 4, in caso di stipula di un regolare contratto di lavoro subordinato, hanno la possibilità di convertire l’originario permesso di soggiorno, rilasciato per i motivi previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, ovvero altro documento di ingresso regolare, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di cui all’articolo 5, comma 3-bis, e di stipulare il relativo contratto di soggiorno di cui all’articolo 5-bis.

        2. La conversione del permesso di soggiorno di cui al comma 1, si richiede tramite la presentazione, da parte del datore di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione, della documentazione prevista dall’articolo 22, comma 2. L’attestazione della presentazione della suddetta documentazione costituisce titolo per ottenere un permesso provvisorio per l’avvio del rapporto di lavoro, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

        3. Lo sportello unico per l’immigrazione, sentito il questore, rilascia, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, il nulla osta sulla conversione del permesso di soggiorno originario in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, della durata prevista dall’articolo 5, comma 3.

        4. Qualora il lavoratore che ha ottenuto la conversione del permesso di soggiorno di cui al comma 1 perda il posto di lavoro, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 22, comma 11"».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 1.

        1. All’articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni», il comma 5-bis è sostituito dai seguenti:

        «5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso fino alla decisione sulla convalida. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l’interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all’articolo 14. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale.

        5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all’articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo».

        2. Al comma 8 dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole: «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace».

        3. Al comma 1 dell’articolo 13-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «il tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice di pace».

        4. Al comma 3 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «al tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida».

        5. Il comma 4 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        «4. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di trattenimento di cui al comma 1, e sentito l’interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione».

        6. Il comma 5-quinquies dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        «5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Il questore, per assicurare l’esecuzione dell’espulsione, dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per il reato previsto dal comma 5-quater è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto».

        7. All’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-quater, per ciascuna delle quali è dovuta una indennità di euro 20»;

            b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

        «3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis e 8, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, è corrisposta una indennità di euro 10»;

            c) al comma 4, dopo le parole: «di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter» sono inserite le seguenti: «, nonché 3-quater,».

EMENDAMENTI

1.8

BATTISTI, PETRINI, DALLA CHIESA

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1.

        1. All’articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni", il comma 5-bis è sostituito dai seguenti:

    "5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al tribunale territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso fino alla decisione sulla convalida. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore, innanzi ad una sezione specializzata del tribunale composta a rotazione bimestrale da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti in materia penale nel circondario. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l’interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all’articolo 14. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale.

        5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all’articolo 14, comma 1, le questure forniscono ai tribunali territorialmente competenti nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo, nel caso in cui ciò risulti necessario".

        2. Al comma 8 dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole: "tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "una sezione specializzata del tribunale composta a rotazione bimestrale da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti in materia penale nel circondario".

        3. Al comma 1 dell’articolo 13-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "il tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "una sezione specializzata del tribunale composta a rotazione bimestrale da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti in materia penale nel circondario".

        4. Al comma 3 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "al tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "alla sezione specializzata del tribunale composta a rotazione bimestrale da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti in materia penale nel circondario territorialmente competente, per la convalida.".

        5. Il comma 4 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "4. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di trattenimento di cui al comma 1, e sentito l’interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.".

        6. Il comma 5-quinquies dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Il questore, per assicurare l’esecuzione dell’espulsione, dispone i provvedimenti di cui al comma 1"».

1.15

GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, VITALI

Prima del comma 1, inserire il seguente:

        «01. All’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3-bis, alla lettera b) le parole: "un anno", sono sostituite dalle seguenti: "due anni" e alla lettera c) le parole: "due anni", sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni";

            b) al comma 3-quater, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni";

            c) al comma 3-sexies, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni"».

1.160

GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, VITALI

Prima del comma 1, inserire il seguente:

        «01. Al comma 3-ter dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia per prestare lavoro stagionale deve essere rilasciato, a richiesta del datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità"».

1.17

GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, CALVI, VITALI

Prima del comma 1, inserire il seguente:

        «01. Al comma 4 dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, secondo periodo, le parole "non superiore a quella stabilita" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al doppio di quella stabilita"».

1.18

GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, VITALI

Prima del comma 1, inserire il seguente:

        «01. Al comma 4 dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dal momento della presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e fino al momento del rilascio del permesso di soggiorno rinnovato sono prorogati gli effetti e l’efficacia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto"».

1.20

FASSONE

Prima del comma 1, inserire il seguente:

        «01. Al comma 4 dell’articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39,"».

1.100

IL RELATORE BOBBIO LUIGI

Al comma 1 premettere il seguente:

        «01. All’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 3 l’ultimo periodo è soppresso;

            b) al comma 3-bis dopo la lettera a) è inserita la seguente:

            "a-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente detenuti"».

1.9

BATTISTI, PETRINI, DALLA CHIESA

Sopprimere i commi da 1 a 4.

1.1

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Al comma 1, sostituire il capoverso «5-bis» con il seguente:

        «5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il Questore comunica immediatamente e, comunque, entro 48 ore dalla sua adozione, al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del Questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso fino alla decisione sulla convalida. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore d’ufficio se non è stato nominato o non è presente un difensore di fiducia. Il Tribunale provvede alla convalida, con decreto motivato entro le 48 ore successive verificata l’osservanza delle condizioni di legge e, se comparso, sentito l’interessato. Quando la convalida è concessa il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per decidere, il provvedimento del Questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso, anche nel merito, per Cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale».

1.12

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, dopo la parola: «questore», inserire le seguenti: «, con atto scritto e motivato,».

1.25

MARITATI, GUERZONI

Al comma 1, capoversi 5-bis e 5-ter, sostituire le parole: «giudice di pace», con le parole: «tribunale in composizione monocratica», ovunque esse ricorrano.

1.101

MALABARBA, SODANO TOMMASO

Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole: «giudice di pace», con le seguenti: «tribunale in composizione monocratica».

1.22

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, capoverso «5-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso», con le seguenti: «L’esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa».

1.11

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore d’ufficio se non è stato nominato o non è presente un difensore di fiducia. Il difensore deve essere avvertito immediatamente e, comunque, entro dodici ore. Gli atti compiuti in sede di convalida devono essere tradotti nella lingua ufficiale dello Stato dell’interessato».

1.23

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, capoverso «5-bis», terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza, salva la sua espressa rinuncia».

1.210

MARITATI, GUERZONI

Al comma 1, capoverso 5-bis, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di un interprete di una lingua conosciuta dallo straniero ovvero, ove non sia possibile, di lingua francese, inglese o spagnolo, nominato dal giudice».

        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:

            a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento:

            b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

1.430

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, capoverso «5-bis», dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili».

1.240

FASSONE, MARITATI, GUERZONI, CALVI, VIVIANI, VITALI

Al comma 1, capoverso 5-bis, quarto periodo, dopo le parole: «Il giudice» inserire le seguenti: «nominato un interprete, se necessario».

        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:

            a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento:

            b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

1.102

MALABARBA, SODANO TOMMASO

Al comma 1, capoverso 5-bis, quarto periodo, sostituire le parole: «se comparso» con le seguenti: «se non ha espressamente rinunciato a comparire».

1.103

MALABARBA, SODANO TOMMASO

Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere il quinto e il sesto periodo.

1.13

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere il quinto periodo.

1.104

MALABARBA, SODANO TOMMASO

Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole da: «in attesa» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione».

1.105

MARTONE, TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI

Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire il quinto periodo con il seguente: «Lo straniero non può essere trattenuto in uno dei centri di permanenza e assistenza di cui all’articolo 14».

1.46

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, capoverso «5-bis», quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, in uno dei locali previsti dal comma 5-ter del presente articolo, per le finalità di cui al medesimo comma».

1.301

IL RELATORE BOSCETTO

Al comma 1, capoverso «5-bis», quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili».

1.106

MALABARBA, SODANO TOMMASO

Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere l’ultimo periodo.

1.200 (testo corretto)

IL RELATORE BOBBIO LUIGI

V. testo 2

Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il termine di 48 ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento della notifica del provvedimento alla Cancelleria. La tempestività della pronuncia del giudice deve valutarsi con riferimento all’ora di inizio dell’udienza, o all’ora di apertura del verbale o all’ora di chiusura del verbale».

1.200 (testo 2)

IL RELATORE BOBBIO LUIGI

Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine di 48 ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla Cancelleria.».

1.2

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Al comma 1, sopprimere il capoverso 5-ter.

1.260

MARITATI, GUERZONI

Al comma 1, sostituire il capoverso 5-ter con il seguente:

            «5-ter. Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nei procedimenti di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all’articolo 14, comma 1, il Ministero della giustizia fornisce agli uffici del giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di locali idonei aggiuntivi».

        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:

            a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento;

            b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

1.14

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Al comma 1, capoverso 5-ter sostituire le parole da: «le questure» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «viene fornito al tribunale, presso gli ordinari uffici giudiziari, il supporto occorrente e un locale idoneo».

1.107

MALABARBA, SODANO TOMMASO

Al comma 1, capoverso 5-ter sostituire le parole: «giudice di pace» con le seguenti: «tribunale in composizione monocratica».

1.108

MARITATI, IOVENE, GUERZONI, VITALI, VIVIANI

Al comma 1, dopo il capoverso 5-ter aggiungere il seguente:

            «5-quater. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche nei casi in cui l’allontamento dal territorio dello Stato riguarda uno straniero per il quale non sia stato possibile eseguire con immediatezza il respingimento».

        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:

            a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento:

            b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

1.3

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Sopprimere il comma 2.

1.109

MALABARBA, SODANO TOMMASO

Sopprimere il comma 2.

1.201 (testo corretto)

IL RELATORE BOBBIO LUIGI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Rimane ferma la competenza del Tribunale in composizione monocratica e del Tribunale dei minori ai sensi del comma 6 dell’articolo 30 e del comma 3 dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 e l’esame dei relativi ricorsi sono di competenza del Tribunale in composizione monocratica».

1.202

IL RELATORE BOBBIO LUIGI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Il Ministro della giustizia trasferisce agli uffici dei giudici di pace tutto il personale amministrativo precedentemente utilizzato dai Tribunali per le funzioni assegnate ai giudici di pace ai sensi del presente decreto».

1.4

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Sopprimere il comma 3.

1.110

MALABARBA, SODANO TOMMASO

Sopprimere il comma 3.

1.300 (testo 2)

IL RELATORE BOSCETTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Al comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "il questore prima di eseguire l’espulsione, richiede il nulla osta all’autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all’accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi" inserire le seguenti: "ovvero qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dall’articolo 12 del presente testo unico».

        Conseguentemente, il comma 3-sexies dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è soppresso.

1.5

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Sopprimere il comma 4.

1.111

MALABARBA, SODANO TOMMASO

Sopprimere il comma 4.

1.27

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 5, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza, salva sua espressa rinuncia».

1.115

IL RELATORE BOBBIO LUIGI

Al comma 5, capoverso, dopo primo periodo, inserire il seguente: «Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell’articolo 13».

1.28

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 5, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «Il giudice», inserire le seguenti: «nominato un interprete, se necessario».

1.112

IL RELATORE BOBBIO LUIGI

Al comma 5, al capoverso 4, sopprimere le parole: «escluso il requisito della vicinanza del centro di trattenimento di cui al comma 1».

1.113

MALABARBA, SODANO TOMMASO

Al comma 5, sopprimere le parole da: «escluso il requisito» fino a: «al comma 1».

1.114

IL RELATORE BOBBIO LUIGI

Al comma 5, al capoverso 4, sostituire le parole: «del centro di trattenimento di cui al comma 1» con le seguenti: «del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1».

1.116

MALABARBA, SODANO TOMMASO

Al comma 5, capoverso, sostituire le parole: «se comparso» con le seguenti: «se non ha espressamente rinunciato a comparire».

1.470/1

GUERZONI, MARITATI

All’emendamento 1.470, al comma 6, capoverso 5-quinquies, sopprimere l’ultimo periodo.

1.470/2

IL RELATORE BOBBIO LUIGI

All’emendamento 1.470, al capoverso 5-quinquies, ivi richiamato, dopo le parole: «autore del fatto» aggiungere le seguenti: «anche fuori dei casi di flagranza» e conseguentemente al capoverso 13-ter dopo le parole: «autore del fatto» inserire le seguenti: «anche fuori dei casi di flagranza».

1.470 (testo corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

V. testo 2

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

        «5-bis. Il comma 5-ter dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e c) ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno se l’espulsione è stata disposta ai sensi del comma 5-bis per essere il permesso di soggiorno scaduto da più di sessanta giorni. In ogni caso si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica".

        5-ter. Il comma 5-quater dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "5-quater. Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5-ter, lettera a), che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l’ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, lettera b), la pena è la reclusione da uno a quattro anni"».

        Conseguentemente sostituire il comma 6 con i seguenti:

        «6. Il comma 5-quinquies dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l’esecuzione dell’espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi 5-ter, lettera a), e 5-quater è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto"»,

        E conseguentemente, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. All’articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "con l’arresto da sei mesi ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a quattro anni"».

        «2-ter. All’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legisaltivo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale", sono sostituite dalle seguenti: "Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni"».

        2-quater. L’articolo 13, comma 13-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        «13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto e si procede con rito direttissimo».

1.470 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

        «5-bis. Il comma 5-ter dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e c) ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno se l’espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica".

        5-ter. Il comma 5-quater dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "5-quater. Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l’ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena è la reclusione da uno a quattro anni"».

        Conseguentemente sostituire il comma 6 con i seguenti:

        «6. Il comma 5-quinquies dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l’esecuzione dell’espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto"»,

        E conseguentemente, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. All’articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "con l’arresto da sei mesi ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a quattro anni"».

        «2-ter. All’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale", sono sostituite dalle seguenti: "Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni"».

        2-quater. L’articolo 13, comma 13-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        «13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto e si procede con rito direttissimo».

1.117

MALABARBA, SODANO TOMMASO

Sopprimere il comma 6.

1.6

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Al comma 6, sostituire il capoverso «5-quinquies» con il seguente: «5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo».

1.30

GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, VITALI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all’articolo 22, comma 4, il terzo e il quarto periodo sono abrogati;

            b) all’articolo 24, comma 1, il secondo periodo è abrogato».

1.29

GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, VITALI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. Al comma 11 dell’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un anno".

1.31

VIVIANI, GUERZONI, FASSONE, MARITATI, VITALI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. All’articolo 27, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "per lavoro subordinato", sono inserite le seguenti: "e parasubordinato"».

1.32

GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, VITALI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. All’articolo 27, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

            "e-bis) stranieri che svolgano uno o più rapporti di lavoro domestico ovvero rapporti di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, sulla base di uno o più contratti di lavoro, aventi una durata di almeno 12 mesi ciascuno, rinnovabili alla scadenza, e per almeno ventiquattro ore settimanali complessive, i quali complessivamente assicurino al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio;"».

1.118

GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, VITALI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all’articolo 27, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

            "e-bis) lavoratori che dimostrino di essere venuti in Italia per prestare lavoro stagionale;";

            b) all’articolo 3, comma 4, al primo e al terzo periodo le parole: "anche per esigenze di carattere stagionale" sono soppresse».

1.33

GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, VITALI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. All’articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, i commi 1-ter e 1-quater sono abrogati.».

1.34

VIVIANI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. All’articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

        "1-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato ed autonomo, al compimento della maggiore età, allo straniero nato in Italia, che dimostri una permanenza continuativa nel territorio nazionale negli ultimi dieci anni. Tale permesso ha una validità di sei mesi, è rinnovabile, consente l’accesso ai servizi assistenziali, allo studio nonché all’iscrizione nelle liste di collocamento e alla prestazione di attività lavorative e può essere trasformato in permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro ai sensi degli articoli 5 e seguenti del presente testo unico e degli articoli 9 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394"».

1.350

GUERZONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. Al comma 5 dell’articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "ai corsi universitari", sono inserite le seguenti: "e alle scuole di specializzazione delle Università"».

1.119

GUERZONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Dopo l’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"Art. 18-bis.

        (Permesso di soggiorno in attesa di rimpatrio)

        1. Quando non è possibile eseguire l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera perchè in seguito ad accertamenti in ordine alla identità o nazionalità dello straniero non risulta esserci alcun Paese di origine o di provenienza dello stesso, e qualora lo straniero non abbia subito sentenze penali di condanna e non abbia procedimenti penali in corso, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di rimanere sul territorio nazionale.

        2. Il permesso di soggiorno in attesa di rimpatrio, rilasciato a norma del presente articolo, ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato di sei mesi in sei mesi per il periodo occorrente al rimpatrio dello straniero. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell’ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

        3. Per il periodo occorrente al rimpatrio, lo straniero in possesso del permesso di soggiorno di cui al comma 1, è autorizzato a stipulare un contratto di lavoro"».

1.203

IL RELATORE BOBBIO LUIGI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. L’articolo 10-bis della legge 21 novembre 1991 n. 374 è sostituito dal seguente:

        "I Presidenti dei tribunali e ove necessario i Presidenti delle Corti di appello, su richiesta dei Presidenti dei Tribunali interessati, dispongono l’applicazione temporanea ad altra sede di giudici compresi nelle sedi del circondario o del distretto per assicurare il tempestivo assolvimento delle competenze istituzionali e di quelle relative alla legge sulla disciplina dell’immigrazione"».

1.204

IL RELATORE BOBBIO LUIGI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. Il secondo comma dell’articolo 10-ter della legge 21 novembre 1991 n. 374 è sostituito dal seguente:

        "Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis della presente legge. In attesa delle revisioni delle dotazioni organiche delle sedi del giudice di pace le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis anche in corso di definizione, sono sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorità non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti vacanti nelle nuove dotazioni».

1.7

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Sopprimere il comma 7.

1.10

BATTISTI, PETRINI, DALLA CHIESA

Sopprimere il comma 7.

1.120

MALABARBA, SODANO TOMMASO

Sopprimere il comma 7.

1.121

IL RELATORE BOBBIO LUIGI

Al comma 7, lettera b), capoverso 3-quater, sostituire le parole: «del decreto legislativo» con le seguenti: «del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo».

1.450

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        «7-bis. All’articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "e degli uffici consolari" sono sostituite dalle seguenti; ", degli uffici consolari, degli Istituti Italiani di Cultura e delle Istituzioni Scolastiche all’estero".

        7-ter. Al fine di fare fronte alle maggiori nuove esigenze di potenziamento della sicurezza attiva e passiva del Ministero degli affari esteri, il fondo di cui all’articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è integrato, per l’anno 2004, di ulteriori 3,9 milioni di euro».

        Conseguentemente, all’articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, comma 7-ter, pari a 3,9 milioni di euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

1.122

IL RELATORE BOBBIO LUIGI

All’articolo 1 premettere la seguente rubrica: «(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché. alla legge 21 novembre 1991, n. 374)».

ORDINE DEL GIORNO

G1.100 (già em. 1.202)

IL RELATORE BOBBIO LUIGI

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3107,

            impegna il Governo affinché sia trasferito agli uffici dei giudici di pace tutto il personale amministrativo precedentemente utilizzato dai Tribunali per le funzioni assegnate ai giudici di pace ai sensi del presente decreto.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

FASSONE

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di asilo)

        1. All’articolo 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall’articolo 32 della legge 30 luglio 2002 n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti "Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è attuato nei centri di identificazione secondo le norme di apposito regolamento. Il trattenimento è tuttavia effettuato presso i centri di permanenza temporanea, di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quando la richiesta di asilo politico, avuto riguardo allo stato di provenienza, è manifestamente infondata. In tal caso si applica la procedura di convalida di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il regolamento di cui al primo periodo determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d’Europa e dall’Unione europea.";

            b) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: "Nei centri di identificazione" sono inserite le seguenti: ", nonché nei centri di permanenza temporanea nei casi di cui al secondo periodo,";

            c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

        «5-bis. Il Ministero dell’interno invia mensilmente alle questure l’elenco degli Stati ai cui cittadini, richiedenti asilo, non può essere opposta una valutazione di manifesta infondatezza della richiesta, ai sensi del comma 3"».

1.0.2

FASSONE

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Commissioni territoriali)

        1. All’articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall’articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "con il regolamento di cui all’articolo 1-bis, comma 3", sono inserite le seguenti: "e comunque in ogni città capoluogo di distretto giudiziario"».

1.0.13 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

V. testo 3

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di sostegno alle politiche di contrasto dell’immigrazione clandestina)

        1. All’articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

        "5-bis. Il Ministero dell’interno, nell’ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all’immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano».

        Conseguentemente, all’articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1-bis, valutati in 6.400.000 euro per l’anno 2004 e in 7.400.000 euro per l’anno 2005, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

1.0.13 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di sostegno alle politiche di contrasto dell’immigrazione clandestina)

        1. All’articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

        "5-bis. Il Ministero dell’interno, nell’ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all’immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano».

        Conseguentemente, all’articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1-bis, nel limite massimo di 6.400.000 euro per l’anno 2004 e di 7.400.000 euro per l’anno 2005, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

1.0.101

IL RELATORE BOSCETTO

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modificazioni all’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

        1. All’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole "fino a tre anni" sono sostituite dalle parole "da uno a cinque anni";

            b) al comma 3, le parole "da quattro a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a quindici anni" e il secondo periodo è soppresso;

            c) al comma 3-bis, le parole "al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 3" e, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.";

            d) al comma 3-ter, le parole "si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona" sono sostituite dalle seguenti: "la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona";

            e) dopo il comma 3-sexies, inserire il seguente:

            "3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell’articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228. L’esecuzione delle operazioni è disposta d’intesa con la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere.".

        2. All’articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dell’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni dell’articolo 4, commi 1, 2, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4 sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle loro competenze"».

1.0.102

IL RELATORE BOSCETTO

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di rinnovo dei permessi di soggiorno)

        1. Al comma 5 dell’articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto previsto dall’articolo 5, commi 5 e 9, e dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni"».         2. Al comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, all’ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto previsto dall’articolo 5, commi 5 e 9, e dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni"».

1.0.14/1

GUERZONI

V. testo 2

All’emendamento 1.0.14, al comma 1, capoverso «4-bis» sostituire le parole: «soggetti non pubblici o concessionari di pubblici servizi» con le seguenti: «i Comuni».

1.0.14/1 (testo 2)

GUERZONI

All’emendamento 1.0.14, al comma 1, capoverso «4-bis» sostituire le parole: «soggetti non pubblici o concessionari di pubblici servizi» con le seguenti: «i Comuni».

Nel medesimo capoverso 4-bis, sostituire le parole: «per il bilancio dello Stato» con le seguenti: «per la finanza pubblica».

1.0.14/2

GUERZONI

V. testo 2

All’emendamento 1.0.14, al comma 1, capoverso «4-bis» dopo le parole: «soggetti non pubblici o concessionari di pubblici servizi» inserire le seguenti: «o i Comuni».

1.0.14/2 (testo 2)

GUERZONI

All’emendamento 1.0.14, al comma 1, capoverso «4-bis» dopo le parole: «soggetti non pubblici o concessionari di pubblici servizi» inserire le seguenti: «o i Comuni».

Nel medesimo capoverso 4-bis, sostituire le parole: «per il bilancio dello Stato» con le seguenti: «per la finanza pubblica».

1.0.14

LE COMMISSIONI RIUNITE

V. testo 2

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno)

        1. All’articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

        "4-bis. Nell’ambito delle direttive impartite dal Ministro dell’interno per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dell’interno può altresì stipulare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, convenzioni con soggetti non pubblici o concessionari di pubblici servizi per la raccolta e l’inoltro agli uffici dell’Amministrazione dell’interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonché per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all’adozione dei provvedimenti richiesti e per l’eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro dell’interno, si determina l’importo dell’onere a carico dell’interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti.

        4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, gli incaricati del pubblico servizio, addetti alle procedure definite dalle convenzioni, possono essere autorizzati a procedere all’identificazione degli interessati, con l’osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni"».

1.0.14 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno)

        1. All’articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

        "4-bis. Nell’ambito delle direttive impartite dal Ministro dell’interno per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dell’interno può altresì stipulare, senza oneri aggiuntivi perla finanza pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l’inoltro agli uffici dell’Amministrazione dell’interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonché per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all’adozione dei provvedimenti richiesti e per l’eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro dell’interno, si determina l’importo dell’onere a carico dell’interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti.

        4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, gli incaricati del pubblico servizio, addetti alle procedure definite dalle convenzioni, possono essere autorizzati a procedere all’identificazione degli interessati, con l’osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni"».

1.0.11

MICHELINI, KOFLER, BETTA

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All’articolo 1, comma 8, lettera a) del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito in legge, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222 sono soppresse le parole: "ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica"».

1.0.12

MICHELINI, KOFLER, BETTA

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All’articolo 1, comma 8, lettera a) del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, dopo le parole: "a mezzo della forza pubblica", sono aggiunte le seguenti: "emesso per motivi di pericolosità sociale"». Art. 2.



Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Iovene Antonio, Occhetto Achille, De Zulueta Tana, Martone Francesco

Modifiche alla legge n. 374 del 29 ottobre 1997 recante "Norme per la messa al bando delle mine antipersona" (3152)

(presentato in data 19/10/2004 )

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Concessione di un contributo volontario alla Fondazione Asia-Europa (ASEF), con sede in Singapore (3153)

(presentato in data 19/10/2004 )

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1Ş Commissione permanente Aff. cost.

Modifiche alla Parte II della Costituzione (2544-B)

previ pareri delle Commissioni 2° Giustizia, 3° Aff. esteri, 4° Difesa, 5° Bilancio, 6° Finanze, 7° Pubb. istruz., 8° Lavori pubb., 9° Agricoltura, 10° Industria, 11° Lavoro, 12° Sanita', 13° Ambiente, 14° Unione europea, Commissione parlamentare questioni regionali S.2544 approvato,in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica (assorbe S.252, S.338, S.420, S.448, S.617, S.992, S.1238, S.1350, S.1496, S.1653, S.1662, S.1678, S.1888, S.1889, S.1898, S.1914, S.1919, S.1933, S.1934, S.1998, S.2001, S.2002, S.2030, S.2117, S.2166, S.2320, S.2404, S.2449, S.2507, S.2523);

C.4862 approvato con modificazioni,in prima deliberazione, dalla Camera dei Deputati (assorbe C.260, C.72, C.113, C.376, C.468, C.721, C.582, C.877, C.875, C.874, C.966, C.1162, C.1218, C.1287, C.1403, C.1415, C.1608, C.1617, C.1725, C.1805, C.1964, C.2027, C.2116, C.2123, C.2168, C.2320, C.2413, C.2568, C.2909, C.2994, C.3058, C.3489, C.3523, C.3531, C.3541, C.3572, C.3573, C.3584, C.3639, C.3684, C.3707, C.3885, C.4023, C.4393, C.4451, C.4805, C.5044);

(assegnato in data 19/10/2004 )

7Ş Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. Danieli Paolo

Disposizioni in merito ai punteggi attribuiti per le manifestazioni effettuate dalla Fondazione Arena di Verona (3112)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio

(assegnato in data 19/10/2004 )

Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori

Sen. Manzione Roberto

Nuova disciplina del cognome parentale (3133)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 2° Giustizia, 5° Bilancio

(assegnato in data 19/10/2004 )

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettere in data 5 ottobre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le comunicazioni concernenti le nomine:

del dott. Aldo Cosentino e del dott. Silvio Vetrano, rispettivamente, a Commissario straordinario e Sub Commissario dell'Ente parco nazionale dei Monti sibillini (n. 137);

del dott. Ruggero Barbetti a Commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano (n. 138).

Tali comunicazioni sono state trasmesse, per competenza, alla 13a Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 ottobre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione concernente la conferma dell'incarico conferito al dott. Guido Bertolaso di Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative volte a realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione relativamente al cosiddetto rischio SARS.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 12a Commissione permanente (Igiene e sanità).

 

 

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettera in data 13 ottobre 2004, ha inviato un documento di osservazioni e proposte sul disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" (Doc. XXI, n. 7).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente.

 

Interrogazioni

DONATI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

la tratta ferroviaria Mantova-Milano soffre di una generale carenza, derivante dalla vetustà della linea e del materiale rotabile, con locomotori che in qualche caso sono in circolazione da oltre 40 anni (locomotive 646: età media 36 anni; automotrici 668: età media 42 anni). Solo per citare l’ultimo disservizio domenica scorsa, 17 ottobre 2004, un guasto ha fermato in aperta campagna i treni partiti in mattinata, uno da Milano e l’altro da Mantova. Poco più tardi, nella stessa mattinata, un altro treno partito da Mantova alle ore 11,30 è stato bloccato nei pressi di Lodi, anch’esso per un guasto al locomotore;

per i motivi appena tratteggiati risulta che i treni della tratta ferroviaria Mantova-Milano nel mese di settembre 2004 abbiano accumulato ritardi record, che arrivano a circa 90 ore totali per le due direzioni di marcia (più esattamente 47 ore e 42 minuti di ritardo per i treni della tratta Milano-Mantova e 40 ore e 9 minuti nella tratta Mantova-Milano);

il disservizio, perdurante da tempo, si è ulteriormente acuito negli ultimi mesi. I ritardi sono la manifestazione più evidente, ma vanno annoverate anche soppressioni di corse e lacune nelle pulizie dei convogli;

almeno una parte delle ragioni sembra potersi individuare nel basso livello di innovazione tecnologica dell'infrastruttura ferroviaria a binario unico, che in quella tratta è inoltre costellata da circa ottanta passaggi a livello. A questo va sommata la vetustà del parco rotabile, che non assicura un efficiente livello di servizio ai passeggeri;

considerato che:

il risultato è un grave stato di disagio per i passeggeri che diventa una cronica incertezza sui tempi di percorrenza per i pendolari, con conseguenti ripercussioni sull’organizzazione degli orari lavorativi;

la Regione Lombardia ha espresso la volontà di intervenire per migliorare il servizio, che ritiene fortemente insoddisfacente, con l’acquisto nel prossimo futuro di nuovo materiale rotabile. Ma per ora rimangono solo i bonus elargiti agli abbonati, quale contropartita per i disservizi subiti, come previsto dal contratto Regione-Trenitalia nel caso non sia rispettato lo standard minimo di affidabilità nello svolgimento del servizio;

in seguito alle ulteriori carenze conseguenti all’abbandono delle stazioni, che risultano molto spesso impresenziate, o al taglio di alcuni servizi, come quello del deposito bagagli, l’associazione Utenti Trasporto Pubblico (UTP) della provincia di Mantova ha proposto di gestire un servizio biglietteria nelle stazioni di Romanore e Castellucchio e ripristinare, e anche in questo caso gestire autonomamente, il servizio bagagli della stazione di Mantova;

la riattivazione di tali servizi raccoglie esigenze molto marcate, che nel caso del deposito bagagli di Mantova rappresenta una fortissima necessità in special modo nei periodi relativi a manifestazioni molto seguite in città. Tali manifestazioni richiamano consistenti flussi turistici cui la mancanza del servizio deposito bagagli pone problemi logistici che limitano la mobilità, dovendo quindi visitare la città con valigie al seguito,

si chiede di sapere:

se il Ministro delle infrastutture e dei trasporti ritenga di dover adottare interventi urgenti presso Trenitalia affinché sia assicurata una maggiore affidabilità al servizio passeggeri nella linea Mantova-Milano;

se intenda intraprendere azioni presso Trenitalia affinché sia migliorata la condizione infrastrutturale e del materiale rotabile della stessa linea;

se intenda adottare azioni presso Trenitalia affinché siano ripristinati i servizi di stazione presso gli scali intermedi della linea Mantova-Milano, ed in particolare il servizio deposito bagagli nella stazione di Mantova.

(3-01777)

CADDEO, MURINEDDU, NIEDDU - Al Ministro delle politiche agricole e forestali - Premesso che:

a Villasor, in Provincia di Cagliari, opera lo zuccherificio della Sadam Isz a cui fa riferimento l'intero comparto bieticolo-saccarifero della Sardegna;

l'industria saccarifera occupa 83 dipendenti stabili e 200 stagionali, ma gli addetti al settore bieticolo, dalle 400 aziende fino ai trasportatori, arrivano a 6.000;

lo stabilimento ha vissuto recentemente difficoltà gestionali, ma nell'ultima annata agraria, anche per la regolarizzazione dell'utilizzo degli impianti irrigui, si sono avuti buoni risultati:

nonostante le prospettive di stabilizzazione del settore il deficit di bilancio della Sadam Isz non sarà ripianato e la società verrà messa in liquidazione a causa della decisione della Fin Bieticola, socio detentore del 50 per cento delle quote azionarie;

alla base della decisione della Fin Bieticola di cui sono proprietarie le tre associazioni dei bieticoltori, la Cnb, l'Anb e l'Abi, ci sarebbe la volontà di disimpegnarsi della Sardegna;

si prospetta la cancellazione dell'intero comparto bieticolo-saccarifero isolano, che travolgerebbe i lavoratori dello stabilimento, i produttori che hanno effettuato cospicui investimenti in impianti irrigui ed in macchinari, e tutti gli addetti dell'indotto;

una simile prospettiva non è sopportabile da parte dell'agricoltura isolana,

si chiede di conoscere se e quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per salvaguardare il settore bieticolo-saccarifero della Sardegna ed in particolare se non intenda convocare presso il Ministero un incontro con tutti i soggetti interessati, l'impresa, i lavoratori, le associazioni dei produttori e la Regione sarda per individuare la via per scongiurare la chiusura dello stabilimento di Villasor ed il rilancio della bieticoltura sarda.

(3-01778)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MALABARBA - Al Ministro della difesa - Premesso che:

i quotidiani "Il Resto del Carlino", cronaca di Modena, e la "Gazzetta di Modena", in data 15 ottobre 2004 hanno riportato la notizia di casi di vessazioni psicologiche e fisiche avvenute all'interno dell'Accademia militare della città;

in particolare risultano essersi verificati un episodio di ricovero in ospedale di un'allieva albanese, che avrebbe subito uno choc psico-fisico, e di un ufficiale che avrebbe obbligato ad una corsa con il fucile, durante la quale alcuni allievi sono caduti a terra svenuti. E mentre l'ambulanza li soccorreva, l'ufficiale intimava ai pochi rimasti in piedi di continuare a correre;

inoltre risulterebbe che vi siano stati allievi obbligati a pulire le loro stanze con la gomma da cancellare e puniti per avere starnutito,

si chiede di conoscere:

qualora quanto sopra risponda al vero, come sia possibile che vengano posti in essere da parte di personale che si considera "professionale" - non quindi da allievi anziani o da personale di leva - simili comportamenti, che denoterebbero una completa assenza di professionalità, di doti civiche, morali ed umane;

come sia possibile che le gerarchie militari non siano intervenute tempestivamente di fronte a quello che oggi è un reato di nonnismo, ma abbiano affermato che si è trattato di "una normale marcia per capire (...) se uno è in grado di camminare";

se risponda al vero, inoltre, che si sono verificati casi di tentato suicidio di cui non è stata data notizia né è stata fornita assistenza psicologica agli allievi, ma solamente la concessione di un paio di giorni di licenza (in data 1° ottobre 2004), e ricoveri presso l'ospedale psichiatrico; tutto ciò tenendo presenti i precedenti tentativi di suicidio e i suicidi di cadetti (cadetto Ciampa il 26/1/2004, Ermir Haxhiaj il 15/3/2004, Luigi Chirdo e Pier Paolo Signudi nel 1966), che sono stati già oggetto di interrogazioni parlamentari;

quali siano gli intendimenti del Ministro della difesa in ordine all'istituzione di una commissione di indagine all'interno dell'Accademia militare di Modena per appurare:

a ) se il personale ‘di governo', che ha il dovere di seguire nella formazione gli allievi, abbia sufficienti titoli per eseguire questi delicati compiti;

b) se sia stato istituito nell'Accademia un sistema di vita eccessivamente stressante e competitivo, se non addirittura "rambistico";

quali siano gli intendimenti del Ministro, infine, in ordine all'istituzione degli appositi corsi di formazione per il personale destinato alle caserme e scuole militari per dare almeno elementari cognizioni di psicologia e sociologia, e se non reputi opportuno adottare dei provvedimenti drastici nei riguardi di eventuali responsabili, diretti o indiretti, di quanto accaduto, per dare un chiaro segnale di mutamento di indirizzo nella gestione del personale militare.

(4-07501)

FLORINO - Al Ministro dell'interno - Premesso:

che il livello etico e il senso delle istituzioni sembrano allo scrivente del tutto assenti nell’esercizio di pubbliche funzioni da parte degli amministratori comunali di Massa di Somma (Napoli), fiorente comune dell’hinterland napoletano, posto alle falde del Vesuvio;

che, infatti, organi di stampa locale riportano la notizia che in Massa di Somma, in Via Paparo, nella zona rossa rientrante nella perimetrazione del Parco nazionale del Vesuvio, è stata realizzata una "palazzina fuorilegge" con annessa attività di somministrazione di cibi e bevande alcoliche denominata "Brasserie Edelweiss", nonché un ampio parcheggio. Il tutto sarebbe stato realizzato in dispregio delle disposizioni normative vigenti in materia urbanistica, delle norme poste a tutela dei beni pubblici, essendo stato il manufatto realizzato su un’area pubblica di proprietà comunale ed, infine, in violazione della normativa recante disposizioni per l’attività di pubblici esercizi ed in particolare dell’art. 3, comma 7, della legge 287/91, che fa espresso divieto di rilascio di autorizzazioni comunali per l’esercizio di attività in locali realizzati in assenza di concessione edilizia;

che autore di tale grave scempio ambientale risulterebbe essere tale Sebastiano Impegno, noto imprenditore edile, conosciuto nel piccolo centro vesuviano per essere l’autore di numerosi manufatti abusivi che sarebbero stati realizzati, così come avvenuto per i locali della "Brasserie Edelweiss", grazie alla supina complice acquiescenza dell’attuale amministrazione comunale, che si sarebbe limitata, per contrastare tali abusi, alla sterile e simulata adozione di provvedimenti sanzionatori, risultati, infatti, inefficaci a produrre la concreta demolizione dei manufatti abusivi in questione;

che le coperture da parte dell’ente locale di cui beneficerebbe Sebastiano Impegno per svolgere le proprie illecite attività imprenditoriali sarebbero garantite sia dai partiti di maggioranza che da quelli di minoranza, di cui fa parte il consigliere comunale Luigi Parise della lista civica "La Ginestra", legato da rapporti di parentela con il menzionato Sebastiano Impegno, essendo quest’ultimo il patrigno del medesimo consigliere comunale;

che la persistente e reiterata violazione delle leggi da parte di soggetti collegati ad amministratori comunali non si circoscrive al solo caso degli abusi relativi a Sebastiano Impegno. Infatti la sig.ra Sebastianina Filosa, figlia di Pasquale, consigliere comunale della lista civica "Le Ginestre" nonché parente di un componente della commissione edilizia, ha eretto un grosso manufatto abusivo presso una traversa privata del corso Tullio Boccarusso in Massa di Somma. Anche in questo caso la realizzazione del manufatto abusivo sarebbe stata favorita dall’assenza di concreti provvedimenti sanzionatori da parte degli amministratori comunali. L’incapacità dell’ente locale di contrastare le reiterate violazioni di sigillo cui la signora Filosa ha fatto frequente ricorso per completare l’opera abusiva ha costretto il GIP presso il Tribunale di Nola, in assenza di attività di demolizione dell’opera da parte del Comune, a sottoporre la medesima alla misura cautelare dell’obbligo di firma presso la locale stazione dei carabinieri;

che il servizio di prelievo e trasporto dei rifiuti solidi urbani risulta affidato e più volte prorogato dagli amministratori di Massa di Somma alla società Pomigliano Ambiente senza previamente esperire alcuna procedura di gara che l’ente era tenuto ad eseguire ai sensi dell’art. 35 della legge 28/12/2001, n. 448, e dell’art. 6 della legge 537/1993 poiché detentori di appena l’1,0633% del capitale sociale della stessa società. Né risulta che tale singolare affidamento sia stato approvato dal Commissario straordinario per l’emergenza rifiuti in Campania;

che appare alquanto anomalo affidare la presidenza della commissione edilizia del suddetto Comune ad un consigliere comunale di maggioranza, nonché imprenditore edile;

che le sopra delineate inquietanti commistioni appaiono costituire la conferma di un diffuso convincimento tra i cittadini onesti di Massa di Somma che oramai il Comune sia preda di un’invasiva e consolidata devianza nell’azione amministrativa, tale da far apparire gli uffici dell’ente luogo privilegiato dell’insediamento e della rappresentanza, diretta o indiretta, degli interessi personali, affaristici e criminali;

che il clima di degenerazione amministrativa che caratterizza l’azione degli amministratori di Massa di Somma espone inconfutabilmente l’ente locale al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;

che l’articolo 15-bis della legge 55/90 sancisce lo scioglimento dei Consigli comunali all’emergere di elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle Amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati. L’uso del termine "elementi" indica la volontà, contenuta nella legge, di ammettere il provvedimento di scioglimento sul presupposto della presenza di fatti avvaloranti il collegamento e il condizionamento anche al di fuori della pienezza probatoria. La norma, quindi, ha carattere essenzialmente preventivo, più che sanzionatorio, mirando ad eliminare le situazioni in cui obiettivamente - a prescindere, cioè, da ogni accertamento circa il grado di responsabilità individuale - l’esercizio del governo locale è sottoposto al pericolo di anomale interferenze rilevabili da elementi indiziari che ne alterano la capacità di conformare la propria azione ai canoni fondamentali della legalità;

che la legge affida al Prefetto il compito dell’avvio del procedimento, della sua istruttoria e della formulazione della proposta di scioglimento;

che presso il Comune di Massa di Somma appaiono essersi concretizzate le condizioni per l’applicazione della misura di rigore di cui alle predette norme antimafia,

l’interrogante chiede di conoscere quali siano gli intendimenti del Ministro dell'interno in ordine all'invio di una commissione di accesso presso il Comune di Massa di Somma e nelle more, accertata la fondatezza dei fatti denunciati, in ordine all'adozione di provvedimenti di sospensione cautelare degli amministratori comunali per impedire la reiterazione di eventi delittuosi.

(4-07502)

DE PAOLI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio - Premesso:

che l'ARPA (Agenzia regionale per la prevenzione ambientale) ha competenza per la materia di che trattasi;

che il Comune di Cortemaggiore (Piacenza) ha adottato, in data 25-2-2003, ed approvato, in data 17-2-2004, una variante al piano regolatore generale notevolmente sovradimensionata per la superficie classificata ad uso produttivo, con buona parte delle aree con vincoli PAI (limite progetto tra fascia B e C) e priva di valutazioni di sostenibilità ambientale;

che altre problematiche di natura ambientale sono emerse nel comune di Cortemaggiore,

si chiede di conoscere se consti al Governo:

sulla base di quali valutazioni l'ARPA, sezione di Piacenza, chiamata ad esprimere parere a seguito dell'adozione della variante di cui sopra, nonostante le criticità in premessa cui va aggiunta la delicata situazione atmosferica documentata dalle misurazioni della centralina in loco, non abbia rilevato controindicazioni di carattere ambientale;

quali segnalazioni o controlli la medesima sezione ARPA abbia attivato sui piani particolareggiati di iniziativa privata e pubblica presentati e approvati in difformità del PAI;

quali segnalazioni o controlli l'ARPA abbia attivato per il piano particolareggiato "Residenza Pallavicino", che ricade in fascia con vincolo PAI, in area a rischio idrogeologico molto elevato (PS 267), a circa 50 metri dal torrente Arda e oggetto di interventi di cittadini e associazioni;

quali misure l'ARPA abbia adottato sull'area ex Saipem di Cortemaggiore, oggetto di intervento edilizio in corso, ai fini dell'esecuzione della prescritta bonifica ambientale - bonifica che non risulterebbe effettuata - in quanto area derivante da dismissione di base logistica ex Eni ed ai fini della verifica dei vincoli PAI.

(4-07503)

STANISCI - Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio - Premesso che:

il Presidente della Provincia di Brindisi nei giorni scorsi ha fatto eseguire prelievi di campioni del carbone usato per l’alimentazione della centrale Edipower, che ha sottoposto all’esame dell’ARPA - Puglia DAP di Brindisi;

dall’esame risulterebbe che il carbone utilizzato dalla centrale presenta un contenuto di zolfo superiore di circa 10 volte ai limiti del decreto di autorizzazione, che stabilisce un tenore di zolfo non superiore allo 0,1-0,2 %;

in precedenti, numerose interrogazioni si è fatto presente lo stato di grave rischio rappresentato dall’uso del carbone a Brindisi, in quanto la centrale è priva di impianti di desolforazione. Sono stati denunciati i danni all’ambiente ed alla salute dei cittadini ed in numerosi emendamenti al decreto salva centrali, presentati dall’interrogante, non solo sono stati evidenziati i rischi, ma si è chiesto al Ministro di effettuare le dovute valutazioni d’impatto ambientale, in una centrale che dal 1° gennaio 2005 dovrebbe funzionare in parte a carbone con gli impianti di abbattimento degli inquinanti (denitrificatori) ed in parte a ciclo combinato;

di fronte alla gravità della situazione più volte denunciata, all’ultimo grave riscontro effettuato dall’ARPA - Puglia DAP di Brindisi che acclarerebbe la pericolosità delle emissioni inquinanti ed all’approssimarsi della trasformazione della centrale a ciclo combinato,

l’interrogante chiede di sapere:

se si stiano predisponendo azioni ispettive per il controllo sulla trasformazione, che dovrebbe essere, ormai, in fase avanzata di allestimento;

quali provvedimenti si intenda adottare in considerazione del fatto che, ad oggi, la Centrale viene alimentata con carbone il cui contenuto di zolfo risulterebbe di 10 volte superiore ai limiti stabiliti dal decreto autorizzativo;

se siano stati effettuati, in questi anni, controlli sui combustibili utilizzati, atteso che tale competenza è rimasta in capo allo Stato ai sensi del decreto legislativo 112/98 e che lo stesso può avvalersi delle strutture periferiche per le analisi chimico-fisiche, compresa la stessa ARPA – Puglia DAP;

se non si ritenga che si debba, di fronte alle colpevoli inadempienze dell’azienda e per la tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini di Brindisi, giungere all’attivazione di provvedimenti finalizzati al rispetto delle prescrizioni previste nel decreto autorizzativo ovvero, in presenza di eventuali inadempienze, all’emissione di provvedimenti definitivi di natura restrittiva che potrebbero comportare anche la chiusura della stessa centrale.

(4-07504)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01777, della senatrice Donati, sulla tratta ferroviaria Mantova-Milano.