SENATO DELLA REPUBBLICA
—————— XIV LEGISLATURA ——————

678a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2004

(Antimeridiana)

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Presidenza del vice presidente MORO,

indi del vice presidente DINI

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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente MORO

La seduta inizia alle ore 9,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sull'emendamento 1.0.100 e sui relativi subemendamenti presentati al disegno di legge n. 3104, una volta conclusa la discussione del disegno di legge n. 3107 l'Assemblea passerà all'avvio delle discussioni generali previste dall'ordine del giorno. Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3107) Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1 e che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, parere contrario sugli emendamenti 1.46, 1.2, 1.202, 1.203 e 1.0.2 e parere condizionato sugli emendamenti 1.0.14/1, 1.0.14/2, 1.0.14 e 1.0.13.

Poiché il senatore MANZIONE (Mar-DL-U), a nome del prescritto numero di senatori, chiede che l’emendamento 1.8 sia votato mediante procedimento elettronico, sospende la seduta in attesa della decorrenza del termine di preavviso.

La seduta, sospesa alle ore 9,36, è ripresa alle ore 9,56.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 1.8.

GUERZONI (DS-U). Si rammarica della pregiudiziale contrarietà dei relatori e del Governo sui rilevanti emendamenti presentati, alcuni dei quali riprendono le proposte di modifica alla Bossi-Fini avanzate dal Ministro dell’interno nel settembre scorso. In particolare, l'emendamento 1.15 prevede il raddoppio della durata dei permessi di soggiorno, allineandola a quella dei Paesi europei dove si indirizzano gli immigrati più professionalizzati, mentre la precarietà della normativa italiana finisce per attirare esclusivamente l'immigrazione meno qualificata.

PRESIDENTE. Avverte che il Gruppo DS-U ha esaurito il tempo a sua disposizione e che il Gruppo FI gli ha concesso quattro minuti.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MARTONE (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 1.15. E' inoltre respinto l'emendamento 1.160. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore MARTONE, il Senato respinge l'emendamento 1.17.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore MARTONE (Verdi-U), dispone la verifica. del numero legale prima della votazione dell'emendamento 1.18. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,06, è ripresa alle ore 10,26.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore MARTONE (Verdi-U), sono respinti gli emendamenti 1.18 e 1.20. Respinto anche l’emendamento 1.9.

PRESIDENTE. Ricorda che l’emendamento 1.100 è stato ritirato.

ZANCAN (Verdi-U). Chiede la votazione per parti separate dell'emendamento 1.1.

Sono quindi respinte la prima parte dell'emendamento 1.1 (fino alle parole "ogni effetto") e, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MARTONE (Verdi-U), la restante parte. Previe verifiche del numero legale, chiesta dal senatore MARTONE, sono respinti gli emendamenti 1.12, 1.25 (con la conseguente preclusione degli emendamenti 1.101, 1.14 e 1.107) 1.210, 1.102 e 1.13 mentre, con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore MARTONE, sono approvati gli emendamenti 1.22 e 1.430 (con il conseguente assorbimento dell'emendamento 1.240). E' quindi approvato l’emendamento 1.23 (testo 2), mentre risultano respinti gli emendamenti 1.11 e 1.103.

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 1.46 e 1.300 (testo 2) sono stati ritirati e che l'emendamento 1.202 è stato trasformato nell'ordine del giorno G1.100 (testo 2) (v. Allegato A), accolto dal Governo.

BOBBIO Luigi, relatore. Ritira l'emendamento 1.112.

Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale chieste dal senatore MARTONE (Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti 1.104, 1.106, 1.3 (identico all'1.109), 1.113, 1.116 e 1.470/1. Anche gli emendamenti 1.105, 1.260, 1.108, 1.4 (identico all'1.110) e 1.5 (identico all'1.111) vengono respinti. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MARTONE ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, viene respinto l'emendamento 1.2.

Il Senato approva gli emendamenti 1.301, 1.200 (testo 2), 1.201 (testo corretto), 1.27 (testo 2), 1.115 (con conseguente assorbimento del 1.28) e 1.114.

ZANCAN (Verdi-U). Segnala che l'emendamento 1.470/2 contiene un errore giuridico.

BOBBIO Luigi, relatore. Dell'emendamento è in votazione un testo modificato.

ZANCAN (Verdi-U). L'errore si riproduce anche nella nuova versione.

Il Senato approva l'emendamento 1.470/2 (testo 2).

ZANCAN (Verdi-U). L’emendamento 1.470 (testo 2) è una risposta arrogante ed inaccettabile ai rilievi della Corte costituzionale in ordine alla costituzionalità della previsione dell'arresto da sei mesi ad un anno dello straniero che senza giustificato motivo si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di abbandonarlo impartito dal questore. Anziché prendere atto di questi rilievi, la maggioranza aumenta in modo esagerato e fuori da ogni proporzione le pene ai danni degli immigrati. Si tratta di misure lontane da qualunque criterio di equità processuale. (Applausi dal Gruppo Verdi-U e della senatrice Bonfietti).

FASSONE (DS-U). Dichiara il voto contrario dei Democratici di sinistra all'emendamento, che rappresenta il cardine del decreto-legge. Con una tecnica ormai non inconsueta, il testo del decreto, che si limitava a porre rimedio alle incostituzionalità segnalate dalla Corte sopprimendo la previsione dell'arresto obbligatorio, viene modificato nelle Aule parlamentari dalla maggioranza individuando pene severissime anche per fatti non considerati reato dalla legge Bossi- Fini. Peraltro, questa iperbole del diritto sanzionatorio viene applicata ad uno straniero espulso perché non si è riusciti a compiere gli accertamenti necessari nei centri di permanenza temporanea, situazione che non può che riproporsi a conclusione della detenzione e quindi innescare un moto perpetuo detentivo. (Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-U e dei senatori Amato e Pagliarulo).

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Dichiara il voto contrario della Margherita, rilevando innanzi tutto l'alterazione dei rapporti istituzionali tra Parlamento e Corte costituzionale: il Parlamento sbaglia e si delegittima aggirando le indicazioni di incostituzionalità delle norme anziché prenderne atto e così facendo introduce modifiche materiali alla Costituzione. Ma l'aspetto più assurdo è che per aggirare le pronunce della Corte costituzionale si innalzano le sanzioni penali a livelli così elevati che risultano molto più gravi le pene nei confronti di persone che entrano clandestinamente in Italia per cercare un lavoro che non nei confronti di chi falsifica i bilanci di imperi economici come quelli della Cirio e di Parmalat creando guasti rilevantissimi per l'economia e gettando sul lastrico migliaia di risparmiatori. Questa assurda disparità di trattamento è frutto di follia legislativa. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U. Commenti dai banchi della maggioranza).

BOSCETTO, relatore. L'emendamento 1.470, così come modificato, non elude la sentenza n. 223 del 2004 della Corte costituzionale ma ne segue gli indirizzi individuando una base normativa (effettivamente non prevista dalla legge Bossi-Fini) per l'imposizione delle misure coercitive ai soggetti di cui al comma 5-ter dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

BOBBIO Luigi, relatore. Nel corso delle dichiarazioni di voto sono state svolte argomentazioni inaccettabili. Se il legislatore persegue un obiettivo in quello che ritiene essere un interesse della collettività, è legittimo che tenti di realizzarlo modificando un precedente strumento legislativo e tenendo conto dei rilievi formulati su quest'ultimo dalla Corte costituzionale. In tale contesto, l'emendamento apporta alla legge Bossi-Fini aggiustamenti necessari a garantirne la piena applicazione, oggi resa difficile dalla reticenza o dalla dichiarazione mendace dell'immigrato, quindi del reo. Invita l'opposizione ad evitare toni populistici: la legge in esame affronta un problema di ordine pubblico dal momento che l’immigrazione clandestina non interessa soltanto persone che cercano lavoro ma, nella grande maggioranza, delinquenti che cercano in Italia spazi per delinquere; per altro verso, vi sono esempi ben più eclatanti di differenze di trattamento, se solo si consideri la legislazione che consente ad un pluriomicida come Brusca di usufruire di permessi premio, ed i casi Cirio e Parmalat sono nati da forme di gestione e regolazioni dei rapporti tra sistema bancario ed impresa certamente non avallati dall'attuale maggioranza, che ora si trova a dover correggere gli errori del passato. (Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC e LP. Vivaci commenti dai banchi dell'opposizione).

MARTONE (Verdi-U). Invita il senatore Bobbio a visitare un centro di permanenza temporanea per immigrati per averne effettivamente cognizione. (Applausi del senatore Malabarba).

Con distinte votazioni precedute da verifiche del numero legale, chieste dal senatore MARTONE (Verdi-U), il Senato approva l’emendamento 1.470 (testo 2), nel testo emendato, (con conseguente preclusione degli emendamenti 1.117 e 1.6) e respinge gli emendamenti 1.29, 1.31 e 1.34. Sono altresì respinti gli emendamenti 1.30, 1.32, 1.118 e 1.33.

BOSCETTO, relatore. Modificando il parere precedentemente reso e uniformandosi a quello del Sottosegretario, si esprime in senso favorevole all'emendamento 1.350.

Il Senato approva l’emendamento 1.350.

GUERZONI (DS-U). Sollecita l’approvazione dell’emendamento 1.119, che esclude l’espulsione dello straniero per il quale, non per sua responsabilità, non vi sia un Paese disposto ad accoglierlo.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MARTONE (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 1.119.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.203 è stato ritirato.

Con distinte votazioni, il Senato approva gli emendamenti 1.204 e 1.121 e respinge l’emendamento 1.7 (identico all’1.10 e all’1.120).

BOSCETTO, relatore. Chiede l’approvazione dell’1.450, precedentemente accantonato, poiché il finanziamento delle misure di sicurezza attiva delle sedi all’estero (uffici consolari o istituti italiani di cultura), di cui alla legge Bossi-Fini, appare congruo anche per le finalità di regolazione dei flussi migratori. In caso di approvazione, viene modificato il successivo emendamento 1.122 con il richiamo espresso alla stessa legge.

D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Esprime parere favorevole.

Il Senato approva gli emendamenti 1.450 e 1.122 (testo 2).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 sono stati ritirati.

Il Senato approva gli emendamenti 1.0.13 (testo 3), 1.0.101 e 1.0.102.

D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Invita il senatore Guerzoni a ritirare i due subemendamenti all'1.0.14, poiché è allo studio una complessiva rivisitazione della materia del rilascio e del rinnovo dei permessi di soggiorno.

GUERZONI (DS-U). Ritira gli emendamenti 1.0.14/1 (testo 2) e 1.0.14/2 (testo 2), per evitare che l’acritica e pregiudiziale reiezione di tutti gli emendamenti dell'opposizione da parte della maggioranza impedisca al Governo di recepire una proposta condivisibile.

BOSCETTO, relatore. Respinge l'affermazione del senatore Guerzoni, dal momento che i relatori hanno valutato uno per uno gli emendamenti dell'opposizione, esprimendo parere contrario quando gli stessi stravolgevano la ratio della legge Bossi-Fini. (Applausi dai Gruppi FI, AN e LP).

Il Senato approva l’emendamento 1.0.14 (testo 2 corretto). Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MARTONE (Verdi-U), è respinto l’emendamento 1.0.11. E’ altresì respinto l’1.0.12.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, ricordando che sul 2.1 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ZANCAN (Verdi-U). Proprio dalle considerazioni dei relatori emerge una grande distanza tra la visione politica della maggioranza e la realtà del fenomeno dell'immigrazione. Pertanto insiste sulla soppressione dell'articolo 2. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Misto-Com e Misto-RC).

PRESIDENTE. L’emendamento 2.100 (testo corretto), ritenuto necessario dalla Commissione bilancio, si intende illustrato.

D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. E’ favorevole all'emendamento 2.100 (testo corretto) e contrario al 2.1.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.1 è improcedibile.

Il Senato approva l’emendamento 2.100 (testo corretto).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3 del decreto-legge, che si intende illustrato.

D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Esprime parere favorevole.

Il Senato approva l’emendamento 3.100.

BOSCETTO, relatore. Ritira l'emendamento x1.0.1 riferito al disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

PAGLIARULO (Misto-Com). L'affidamento al giudice di pace della procedura di convalida del provvedimento amministrativo di espulsione di cui alla legge Bossi- Fini, deciso a seguito della dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale, si inserisce nel pacchetto di provvedimenti che l'Italia ha assunto nei giorni scorsi, insieme a Germania, Spagna, Francia e Gran Bretagna, per presunte finalità antiterroristiche, ma che in realtà tendono a contrastare in maniera repressiva il fenomeno dell'immigrazione, anche a costo di annullare le garanzie e i diritti stratificati in Occidente nel corso dei secoli. Per tali ragioni, dichiara il voto contrario dei Comunisti italiani al provvedimento.

MALABARBA (Misto-RC). Pur consapevole dell'incostituzionalità della legge Bossi-Fini riguardo alla sottrazione del diritto di difesa in contraddittorio agli stranieri sottoposti a provvedimento di espulsione, il Governo ha deciso con arroganza di affidare tale competenza ai giudici di pace, per non affrontare il nodo politico interno alla maggioranza determinato dalla ormai incontestabile inefficacia della stessa legge. Oltre ad annullare di fatto la sentenza della Corte costituzionale e ad ignorare le perplessità del Consiglio superiore della magistratura e delle associazioni di magistrati, il Governo sancisce il rispetto dei diritti e delle garanzie fondamentali solo per i cittadini italiani. Con un sentimento di vergogna per alcune affermazioni udite dai banchi della maggioranza, dichiara il voto contrario dei senatori di Rifondazione comunista.

STIFFONI (LP). Il provvedimento mira a colmare la lacuna determinatasi nella normativa sull'immigrazione di cui alla legge Bossi-Fini dopo la sentenza della Corte costituzionale dello scorso mese di luglio, evitando nel contempo la paralisi dell'attività giudiziaria ordinaria con l'affidamento di tale competenza al giudice di pace. Durante l'esame in Commissione, il decreto-legge è stato ulteriormente migliorato, con la possibilità di trattenere i clandestini nelle questure in attesa della convalida dell'espulsione, e il conseguente risparmio di risorse economiche e di personale per il mancato trasferimento nei centri di permanenza temporanea, o con l’inasprimento delle pene per coloro che rientrano in Italia dopo un provvedimento di espulsione. E’ stata completamente ribaltata la filosofia della precedente normativa Turco-Napolitano, che apriva indiscriminatamente le porte del Paese senza alcuna programmazione dei flussi migratori, mentre adesso, grazie alla forza propulsiva della Lega Padana, vige il principio che soltanto chi ha un lavoro ha il diritto di stare in Italia. E’ auspicabile che anche in sede di Unione Europea si presti maggiore attenzione al territorio italiano che, per configurazione geografica, rappresenta la naturale porta d’ingresso dai Paesi africani verso il continente europeo. (Applausi dal Gruppo LP).

ZANCAN (Verdi-U). L'aumento indiscriminato delle pene, l'affidamento al giudice di pace di competenze estranee al suo profilo professionale e addirittura i richiami del relatore Bobbio ad un arresto che troverebbe in sé le proprie motivazioni configurano una follia giuridica, un provvedimento incivile che costituisce un’aperta ribellione alle sentenze della Corte costituzionale e che sarà senz'altro nuovamente censurato sotto il profilo della costituzionalità. (Applausi dal Gruppo Verdi-U e del senatore Fabris).

BATTISTI (Mar-DL-U). Il provvedimento aggrava ulteriormente gli effetti negativi della Bossi-Fini sull'immigrazione, che il Governo è stato incapace di gestire politicamente e amministrativamente: non è stato infatti in grado di realizzare una politica della solidarietà e dell'integrazione, fino al punto di impedire i ricongiungimenti familiari, di violare il riconoscimento del diritto d'asilo e addirittura di ipotizzare la realizzazione di campi di permanenza in Paesi che non garantiscono le libertà fondamentali della persona. Il Gruppo voterà quindi contro la conversione del decreto-legge, riconoscendosi in una diversa politica dell'immigrazione. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

GUERZONI (DS-U). Nonostante il recepimento di due specifici emendamenti, la valutazione negativa del provvedimento è consequenziale al rifiuto della maggioranza di prendere atto del fallimento della politica dell'immigrazione perseguita dalla Bossi-Fini. Il Gruppo, nonostante ritenga tale provvedimento sciagurato e da abrogare, anche perché sta determinando insormontabili difficoltà a numerose questure a causa della previsione di assurdi adempimenti amministrativi, è tuttavia disponibile a correggerne gli effetti più negativi per dotare il Paese di una legislazione in materia di immigrazione effettivamente adeguata alle necessità. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

SEMERARO (AN). Il Gruppo voterà con convinzione a favore di un provvedimento che modifica la legislazione sull'immigrazione coerentemente ai rilievi avanzati dalla Corte costituzionale, affidando al giudice di pace la convalida di un provvedimento amministrativo, mentre le critiche dell'opposizione evidenziano una strumentale e pregiudiziale critica alla legislazione sull'immigrazione, che ha invece risposto in modo adeguato ad una sentita esigenza sociale. Infatti, mentre l'opposizione ritiene che la maggioranza sia prevenuta nei confronti dell'immigrato, la Bossi-Fini non condanna in alcun modo l'immigrazione, ma ha consentito di ridurre il fenomeno dell'immigrazione clandestina disciplinando un fenomeno sociale che desta preoccupazione, anche attraverso sanzioni per l'inottemperanza ad ordini dello Stato. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

MALAN (FI). Anche Forza Italia voterà convintamente a favore di un provvedimento che risponde alla pronuncia di incostituzionalità di alcune parti della legislazione in materia di immigrazione. E' un provvedimento che risponde ai dettami della Costituzione ed in grado di esplicare positivi effetti; sono pertanto da respingere le critiche pretestuose dell'opposizione, mentre sarebbe folle e disastroso se lo Stato italiano tollerasse comportamenti illegali. Ribadisce pertanto il favore rispetto agli immigrati che intendono integrarsi e lavorare in Italia e la contrarietà a chi invece intende danneggiare il Paese. (Applausi dal Gruppo FI e della senatrice Boldi).

TAROLLI (UDC). Annuncia il voto favorevole del Gruppo in quanto il disegno di legge apporta una necessaria correzione ad un legge come la Bossi-Fini che ha esplicato effetti positivi anche sull'ordine pubblico. (Applausi dal Gruppo UDC).

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MARTONE (Verdi-U), il Senato approva il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione", autorizzando la Presidenza a procedere al coordinamento eventualmente necessario.

Discussione dei disegni di legge:

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo unico (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(1262) COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l’istituzione dell’assistente legale-giuridico

(2457) MAGNALBO’ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario

(2629) COSSIGA. - Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell’ordine giudiziario

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

CARUSO Antonino (AN). In qualità di Presidente riferisce sui lavori svolti dalla Commissione giustizia, che pur dedicando all'argomento 18 sedute non è riuscita a completare l'esame del disegno di legge, di cui sono stati votati gli emendamenti riferiti all'articolo 1 ed illustrati i circa 150 emendamenti relativi all'articolo 2. Ringrazia il relatore Bobbio per la costante attenzione ai temi sollevati negli interventi nel corso di un dibattito lungo ed articolato, non perché strumentalmente ostruzionistico, ma in ragione della complessità del tema.

PRESIDENTE. Pertanto, non essendosi concluso l'esame in Commissione, il disegno di legge sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, neppure orale, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

CALVI (DS-U). Avanza una questione pregiudiziale distinguendo tra l'incostituzionalità cosiddetta d'impianto da quella motivata da specifiche norme del disegno di legge. La prima è conseguente al vulnus che gli effetti della combinazione di diversi elementi del provvedimento determinano sul principio di autogoverno della magistratura e quindi sulla sua indipendenza di cui è garante il CSM, che non a caso è il principale bersaglio del provvedimento. Nel dettaglio è evidente l'incostituzionalità della disposizione di cui all'articolo 2, lettera m), n. 11) laddove si riconosce quale titolo preferenziale nei concorsi per il conferimento di incarichi direttivi lo svolgimento di funzioni presso il Ministero della giustizia, cosicché il Ministro svolge nei fatti un ruolo determinante nella progressione in carriera dei magistrati. Benché indiscrezioni di stampa assicurino che il maxiemendamento in via di presentazione dovrebbe cancellare questa disposizione che affievolisce la separazione tra i poteri esecutivo e giudiziario, il fatto stesso di averla proposta è segno dell'incultura istituzionale della maggioranza e del Governo. (Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-U).

ZANCAN (Verdi-U). Illustra sinteticamente alcuni dei numerosissimi aspetti di incostituzionalità del disegno di legge, esprimendo una protesta per l'annunciata presentazione di un maxiemendamento non preventivamente vagliato dalla Commissione giustizia. Il sistema dei concorsi è eccessivamente meritocratico e discrezionale e la valutazione dei procedimenti ai fini della promozione lede l'indipendenza del magistrato; la figura del sostituto viene subordinata gerarchicamente al capo della procura, che può revocare gli incarichi affidati senza alcun controllo da parte del CSM; nel sistema disciplinare e sanzionatorio è previsto un invasivo intervento del Ministro della giustizia, estraneo alle sue competenze costituzionali, così come è estranea ai compiti dello stesso Ministro l’indicazione delle linee di politica giudiziaria. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U).

AYALA (DS-U). Avanza una pregiudiziale di costituzionalità per la violazione delle attribuzioni assegnate al Ministro della giustizia dagli articoli 107, secondo comma, e 110 della Costituzione. Il disegno di legge infatti conferisce al Guardasigilli la legittimazione a ricorrere davanti alla giustizia amministrativa contro le delibere del CSM, concernenti incarichi direttivi, adottate in difformità dal cosiddetto concerto del Ministro o dal suo parere, con ciò palesemente superando le funzioni di tipo strutturale e organizzativo assegnate al Ministro della giustizia dalle suddette norme costituzionali. Analoga violazione dei limiti di cui all'articolo 110 è ravvisabile nella norma concernente la comunicazione che il Ministro della giustizia dovrà presentare annualmente al Parlamento sulle linee di politica giudiziaria, che lede altresì i principi costituzionali dell'autonomia e dell'indipendenza del pubblico ministero, oltre che dell'obbligatorietà dell'azione penale, laddove rischia di coartare gli indirizzi delle singole Procure della Repubblica. Sempre con riguardo alle funzioni del Ministro della giustizia, si ravvisa una violazione del principio fondamentale della parità delle parti davanti al giudice, di cui all'articolo 111 della Costituzione, laddove si consente al Ministro, in caso di archiviazione del provvedimento disciplinare da parte del CSM, di instaurare una sorta di contraddittorio, nonostante sia già assicurata la presenza del pubblico ministero. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).

CAVALLARO (Mar-DL-U). Avanza una questione pregiudiziale attinente non al merito del disegno di legge ma al mancato completamento dell'iter procedurale previsto dall'articolo 72 della Costituzione con particolare riguardo all'esame del disegno di legge da parte della Commissione. A nulla vale infatti la motivazione secondo cui il provvedimento giunge in Aula essendo scaduto il termine regolamentare di due mesi dall'assegnazione alla Commissione senza che sia stato ultimato l'esame del provvedimento. Il disegno di legge infatti riveste peculiari caratteristiche, in primo luogo per il fatto che interviene in una materia di grande delicatezza, l'ordinamento giudiziario, inerente un organo di rango costituzionale; in secondo luogo, il testo è stato oggetto di significative modifiche da parte della Camera dei deputati introdotte mediante il ricorso alla fiducia e quindi con una limitazione del dibattito parlamentare. Inoltre, la forma prescelta della delega impone al Parlamento un approfondito esame dei contenuti, così come richiesto dall'articolo 72 della Costituzione. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Il provvedimento contiene una serie di previsioni che limitano fortemente l'indipendenza del pubblico ministero, che, come tutti i magistrati, è soggetto soltanto la legge. Si assegna infatti al procuratore capo non solo un potere di orientamento ma una dettagliata potestà di intervenire nell'attività dei singoli sostituti procuratori tale da pregiudicare il libero svolgimento dell'attività investigativa, rischiando di compromettere il buon esito delle indagini. Peraltro tale scelta non sembra motivata dalla volontà di eliminare le cosiddette zone d'ombra, considerato che altrove si operano scelte in profonda contraddizione. Si ravvisa inoltre nel provvedimento la violazione di principi generali della Costituzione con particolare riguardo alla comprensibilità delle leggi, stante la farraginosità dell'articolato che non offre certo un servizio di chiarezza e trasparenza ai cittadini. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni. Commenti del ministro Castelli).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

PETERLINI (Aut). In considerazione delle tensioni che determina nella Provincia di Bolzano la costruzione della galleria del Brennero, sollecita la risposta scritta all'interrogazione 4-07006 al riguardo presentata.

PRESIDENTE. Dà annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,04.

 



RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente MORO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

MUZIO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Barelli, Bosi, Callegaro, Cherchi, Chirilli, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Degennaro, Maffioli, Mantica, Mugnai, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Moro, per attività di rappresentanza del Senato (dalle ore 10,30); De Petris e Piatti, per attività della 9a Commissione permanente; Di Siena, Fabbri, Piloni, Tofani e Zanoletti, per attività della 11a Commissione permanente; Tredese, per attività della 12a Commissione permanente; Centaro, Cirami, Curto, Ferrara, Ruvolo e Vizzini, per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa e similare; Filippelli, Giovanelli e Michelini, per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti; Dato, Iovene, Pianetta e Sodano Calogero, per attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; De Zulueta, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Gaburro, Iannuzzi e Nessa, per attività dell'Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa occidentale; Caddeo, D’Ippolito, Petrini, Trematerra e Tunis, per attività dell'Unione interparlamentare.

 

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,34).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché non è ancora pervenuto il parere della 5a Commissione permanente sull'emendamento 1.0.100 e sui relativi subemendamenti riferiti al decreto-legge sull'aviazione civile, una volta terminata la discussione del decreto-legge in materia di immigrazione si passerà all'avvio delle discussioni generali sui disegni di legge in calendario e quindi al seguito della discussione del predetto decreto sull'aviazione civile.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3107) Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3107.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.8.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, trattandosi di un emendamento particolarmente significativo, sulla cui votazione ieri è mancato il numero legale, ritengo che sarebbe preferibile procedere alla votazione elettronica e quindi aspettare i venti minuti previsti dal Regolamento per il preavviso. Ho l'impressione che il provvedimento in esame sia stato un po’ trascurato, per cui è bene che la votazione avvenga con una presenza in Aula abbastanza considerevole.

Per questo motivo, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,36, è ripresa alle ore 9,56).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.15.

GUERZONI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERZONI (DS-U). Signor Presidente, vorrei rilevare un’attitudine singolare del Governo e della maggioranza: hanno respinto tutti i nostri emendamenti senza alcuna motivazione, senza mai entrare nel merito, ancor peggio che in sede di Commissione; e ciò nonostante si tratti di problemi molto seri. Non mi sembra sia questo un buon modo di condurre il confronto parlamentare.

Voglio ricordare che alcuni dei nostri emendamenti, i quattro o cinque ai quali teniamo di più, contengono esattamente le modifiche alla legge Bossi-Fini avanzate ripetutamente dal Ministro dell’interno in quest’Aula nel luglio scorso e sulla stampa fino alla settimana scorsa con dichiarazioni e articoli; basta leggere i numeri di settembre del quotidiano "Il Sole 24 Ore" per trovare la conferma di quanto sto dicendo.

Orbene, cinque dei nostri emendamenti, quelli a cui più teniamo, vogliono risolvere quei problemi che il Ministro affermò essere necessario risolvere appunto attraverso un "tagliando" alla legge Bossi-Fini. Ma di tutto ciò in questo decreto non c’è nulla. Potrebbe anche essere logico, se il Governo e la maggioranza non avessero emendato loro la legge Bossi-Fini, naturalmente in tutt’altra direzione.

L’emendamento 1.15, signor Presidente, propone di raddoppiare i tempi di durata dei permessi di soggiorno. I nostri sono i più brevi d’Europa; li avete dimezzati con la Bossi-Fini, con conseguenze gravissime per gli immigrati, sempre con la valigia in mano.

Teniamo conto del fatto che con la Bossi-Fini avete decurtato ulteriormente la durata di questi permessi di soggiorno, addirittura anticipando di tre mesi la presentazione della domanda per il rinnovo del permesso di soggiorno, laddove magari poi occorre un anno, come accade a Roma, per ottenerlo; ebbene, nonostante questo, avete introdotto tale anticipo, ragion per cui il permesso di soggiorno diventa giuridicamente di nove mesi, con disagi per le imprese e per le famiglie, con un immigrato sempre con la valigia in mano, che quindi certamente è poco proteso ad inserirsi in Italia…

PRESIDENTE. Senatore Guerzoni, mi corre l’obbligo di avvertirla che il tempo assegnato al suo Gruppo sta per scadere e che Forza Italia vi ha ceduto quattro minuti.

GUERZONI (DS-U). La ringrazio, signor Presidente. Avrei forse evitato di intervenire se il Governo fosse stato più costruttivo.

Noi chiediamo di riportare i permessi di soggiorno nei termini che la direttiva dell’Unione Europea prescrive. L’Europa non la si deve invocare strumentalmente, quando c’è bisogno, ad esempio per gli sbarchi in Sicilia, ma bisogna avere un comportamento consono se si vuole avere l’autorità di poter invocare l’impegno dell’Unione Europea su questo tipo di problematiche. Dunque, noi chiediamo di riportare i permessi di soggiorno alla durata precedente.

Tenete conto - e concludo - che alcune vostre proposte, come quella di professionalizzare nel Paese d’origine i giovani africani che emigrano in Italia, in questa condizione risultano essere del tutto velleitarie perché noi li professionalizzeremo là, ma non verranno a lavorare in Italia in queste condizioni di precarietà e andranno a lavorare in Germania, in Francia, in altri Paesi, ovunque le condizioni sono migliori. Pensate che in Germania, con la nuova legge, si può entrare senza limite di durata, basta essere laureati o diplomati; in Inghilterra avviene altrettanto per coloro che frequentano i cinquanta master maggiori del mondo.

Ebbene, noi con questa scelta avremo l’immigrazione peggiore, la più anziana, la meno professionalizzata, alla faccia della competitività della nostra economia!

MARTONE (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.15, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.160.

MARTONE (Verdi-U). Signor Presidente, chiedo ai miei colleghi senatori di appoggiare la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Martone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.160, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.17.

 

Verifica del numero legale

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (La senatrice Pagano segnala la presenza di luci accese nei banchi del Gruppo di Forza Italia, cui non corrisponderebbero senatori presenti).

PRESIDENTE. Prego i senatori segretari di verificare la regolarità della votazione.

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.18.

Verifica del numero legale

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,06, è ripresa alle ore 10,26).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.18.

 

Verifica del numero legale

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.20.

 

Verifica del numero legale

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.20, presentato dal senatore Fassone.

Non è approvato.

L’emendamento 1.100 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9.

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, chiedo la votazione per parti separate dell’emendamento 1.1, nel senso di votare in primo luogo la parte fino alle parole "perde ogni effetto", e successivamente la parte restante dell'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, la sua richiesta si intende accolta.

Metto pertanto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, fino alle parole "perde ogni effetto".

Non è approvata.

Passiamo alla votazione della restante parte dell’emendamento 1.1.

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Martone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della restante parte dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12.

 

Verifica del numero legale

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.25.

 

Verifica del numero legale

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.25, presentato dai senatori Maritati e Guerzoni.

Non è approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.101, 1.14 e 1.107.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.22.

 

Verifica del numero legale

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.22, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11.

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.23 (testo 2).

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, desidero assicurarmi del fatto che il relatore abbia accolto la proposta del Governo di stralciare le ultime parole dell’emendamento.

PRESIDENTE. Sì, sottosegretario D’Alì; infatti, sarà messo in votazione il testo riformulato, nel quale risultano soppresse le parole "salva la sua espressa rinuncia".

Domando al relatore se conferma il suo parere favorevole precedentemente espresso.

BOBBIO Luigi, relatore. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.23 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.210.

 

Verifica del numero legale

MARTONE (Verdi-U). Chiedo ai colleghi di sostenere la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.210, presentato dai senatori Maritati e Guerzoni.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.430.

 

Verifica del numero legale

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.430, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Risulta pertanto assorbito l’emendamento 1.240.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.102.

 

Verifica del numero legale

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.103.

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.103, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13.

 

Verifica del numero legale

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.104.

Presidenza del vice presidente DINI

 

Verifica del numero legale

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

Nella seconda fila dei banchi del Gruppo di Forza Italia c'è una luce in più accesa. Bisogna togliere la scheda.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.104, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.105.

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Martone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.105, presentato dal senatore Martone e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.46 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.301, presentato dal relatore Boscetto.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.106.

 

Verifica del numero legale

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

Nella seconda fila dei banchi del Gruppo di Forza Italia, se non è presente il senatore bisogna togliere la scheda, per favore. In ogni caso c'è una luce in più accesa.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.106, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.200 (testo 2), presentato dal relatore Bobbio Luigi.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 1.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MARTONE (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Martone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.260, presentato dai senatori Maritati e Guerzoni.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.14 e 1.107 sono preclusi dalla reiezione dell'emendamento 1.25.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.108.

MARTONE (Verdi-U). Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.108, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3, identico all'emendamento 1.109.

 

Verifica del numero legale

MARTONE (Verdi-U). Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.3, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all’emendamento 1.109, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.201 (testo corretto), presentato dal relatore Bobbio Luigi.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.202 è stato trasformato nell'ordine del giorno G1.100 (testo 2), il quale, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4, identico all'emendamento 1.110.

MARTONE (Verdi-U). Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 1.4, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all’emendamento 1.110, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.300 (testo 2) è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 1.5, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico all’emendamento 1.111, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

L’emendamento 1.27 è stato modificato; nel nuovo testo non sono più presenti le seguenti ultime parole "salva sua espressa rinuncia".

Metto pertanto ai voti l'emendamento 1.27 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.115, presentato dal relatore Bobbio Luigi.

È approvato.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 1.28.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1.112 e 1.113, c’è un invito al ritiro da parte del Governo.

BOBBIO Luigi, relatore. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 1.112.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non intendono ritirarlo, passiamo alla votazione dell'emendamento 1.113.

 

Verifica del numero legale

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.113, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.114, presentato dal relatore Bobbio Luigi.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.116.

 

Verifica del numero legale

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.116, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.470/1.

 

Verifica del numero legale

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.470/1, presentato dai senatori Guerzoni e Maritati.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.470/2 (testo 2).

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto a titolo di cortesia nei confronti del relatore: difatti questo emendamento contiene un grave errore tecnico-giuridico che non vorrei mai il relatore facesse e che è assolutamente inutile.

La sanzione dell’espulsione è una sanzione istantanea con effetti permanenti; ne consegue che qualsiasi arresto di un espulso non ottemperante avviene sempre in flagranza e, dunque, prevedere l’arresto anche fuori dei casi di flagranza è un errore e rende assolutamente inutile l’emendamento in votazione.

Per queste ragioni, visto che Forza Italia ci ha concesso dieci minuti del proprio tempo, per ringraziamento ho svolto questo intervento, onde evitare un errore giuridico del relatore.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se mantiene l’emendamento o lo ritira.

BOBBIO Luigi, relatore. Signor Presidente, il senatore Zancan è rimasto un po’ indietro. Infatti, il testo dell’emendamento 1.470/2 è stato corretto proprio eliminando la parte alla quale egli stesso faceva riferimento poco fa. Quindi, il testo prevede un arresto istantaneo senza effetti permanenti.

PRESIDENTE. Ricordo che il testo 2 dell’emendamento 1.470/2 è il seguente: "All’emendamento 1.470, al capoverso 13-ter, dopo le parole: "autore del fatto" inserire le seguenti: "anche fuori dei casi di flagranza"". Questo è il testo sottoposto a votazione.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, il testo continua a contenere un errore giuridico, perché quando si arresta una persona è sempre in flagranza e cessano gli effetti permanenti del reato istantaneo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.470/2 (testo 2), presentato dal relatore Bobbio Luigi.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.470 (testo 2), nel testo emendato.

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, questo è l’emendamento più importante sul quale dobbiamo intervenire.

Infatti, in risposta alla sentenza della Corte costituzionale, la quale ha detto che non si poteva applicare la pena dell’arresto perché erano stati violati i minimi e i massimi edittali per l’arresto, qui si è proceduto ad un aumento straordinario della sanzione, si sono moltiplicate le pene, si è fatta una vera mattanza sanzionatoria: questo è l’unico modo per qualificare tale operato in dispetto alla Corte costituzionale e alla sua giusta osservazione. Ormai state legiferando, in risposta a una diversa opinione di altri poteri dello Stato, veramente per dispetto e non per ragione.

Tra l’altro, questa mattanza sanzionatoria ingolferà i tribunali; forse voi avete interesse a che i tribunali siano intasati, per la corruzione, la concussione, la bancarotta, riempiti da questo sale della terra, da questi miserabili della terra che saranno sanzionati con una pena da uno a cinque anni, ma rispondere in tal modo al dictum della Corte costituzionale è veramente un atto di arroganza, di ribellione inaccettabile…

FORTE (UDC). Basta!

ZANCAN (Verdi-U). È veramente inaccettabile; guardate le pene, signori senatori, prima di commentare: sono veramente pene esagerate, fuori da qualsiasi rapporto di proporzione tra entità del fatto e persona, con la previsione dell’arresto obbligatorio sempre e comunque, perché, secondo l’osservazione che ho fatto, l’arresto è obbligatorio comunque.

Il mio pensiero su questo emendamento lo posso anche riconfermare in sede di dichiarazione di voto finale, conta poco, conta la sostanza, e cioè che in questo caso siete veramente lontani da qualsiasi criterio di equità processuale. (Applausi dal Gruppo Verdi-U e della senatrice Bonfietti).

FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, il nostro Gruppo voterà contro questo emendamento, che rappresenta veramente il cardine del decreto-legge e - se così posso dire - il cuore amaro dell’intervento riformatore.

I motivi sono quelli già addotti dal senatore Zancan, a cui aggiungo solo due brevi considerazioni.

La prima osservazione attiene al metodo: il decreto-legge si è presentato con l’atteggiamento dimesso e pulito del testo che assolve semplicemente l’obbligo di porre rimedio a due interventi della Corte costituzionale. Con la sentenza n. 222 del 2004, la Corte aveva detto che era illegittimo il procedimento di convalida del provvedimento di accompagnamento dello straniero alla frontiera: il decreto-legge ha posto rimedio su questo punto, con una procedura per qualche verso criticabile, quanto alla competenza del giudice di pace, ma certamente legittima.

Con la sentenza n. 223 del 2004, la Corte aveva detto che non è consentito l’arresto obbligatorio per una contravvenzione: il decreto-legge ha ripulito questo aspetto sopprimendo l’arresto obbligatorio. Si è fatto tutto ciò per passare il vaglio della Presidenza della Repubblica, sancito dall’articolo 87 della Costituzione.

Successivamente, con una tecnica non inconsueta, la Commissione ha introdotto una vera iperbole di diritto penale sanzionatorio (oltre ciò che ha detto il senatore Zancan), addirittura punendo situazioni che la stessa legge Bossi-Fini non considerava reato. Oggi abbiamo una costellazione di reati, tutti puniti con pena gravissima e quasi tutti con arresto obbligatorio.

Vorrei inoltre sottolineare la situazione prevista, attraverso l’inasprimento della pena (con l’innalzamento della sanzione da uno a quattro anni), per l’immigrato che si sottrae all’ordine di espulsione del questore perché non si è potuto condurre a termine gli accertamenti durante il periodo di trattenimento nel centro di permanenza temporanea.

Si tratta, in sostanza, dell’immigrato che non si sa dove mandare: siccome egli non vuol dire da dove proviene o per qualsiasi altro motivo non si è in grado di realizzare l’espulsione, poiché egli non ottempererà all’ordine del questore, lo si punisce con la reclusione da uno a quattro anni. Una volta sofferta questa espiazione di pena, il soggetto tornerà nella stessa situazione: gli si intimerà di allontanarsi, non sapendo dove mandarlo, quello tornerà ad essere inosservante del provvedimento e subirà un’ulteriore carcerazione. Abbiamo cioè indicato il moto perpetuo detentivo, una forma di pressione che oserei avvicinare alla tortura, per fargli dire da quale Paese proviene.

Per questa e altre ragioni che il tempo avaro non mi permette di illustrare, il nostro voto è fermamente contrario. (Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e dei senatori Amato e Pagliarulo).

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, anche il Gruppo della Margherita esprime il suo dissenso nei confronti di questo emendamento, essenzialmente per due motivi.

Innanzitutto, vi è una ragione di metodo, che attiene ai rapporti di rispetto che il Parlamento deve intrattenere nei confronti della Corte costituzionale. Se la Corte sollecita il Parlamento a introdurre delle innovazioni rispetto alle leggi che produce, perché ritiene che alcuni parti di quelle leggi siano in contrasto con i princìpi costituzionali, credo che il Parlamento faccia cattiva cosa e finisca anche per delegittimare se stesso se, invece di rispondere a quelle sollecitazioni, tenta di aggirarle, nelle modalità che sono state ricordate adesso dai colleghi Zancan e Fassone. Sono intervenuto anche ieri su tale aspetto per sottolineare che questo atteggiamento, che è ormai maturato all’interno della nostra Assemblea, non ci fa onore e modifica materialmente la nostra Costituzione.

Nel momento in cui noi ci comportiamo in questo modo, cambiamo materialmente la Costituzione perché partiamo dal principio che la Corte costituzionale non sia un organo alle cui direttive attenersi, bensì un organo le cui direttive possono essere aggirate o addirittura sbeffeggiate.

La seconda ragione per la quale esprimo il nostro dissenso è che noi ci troviamo nella condizione assurda che, per aggirare le direttive della Corte costituzionale, innalziamo le sanzioni penali previste per un immigrato clandestino al punto tale, cari colleghi, che qui dentro abbiamo stabilito il principio che sono molto più gravi le pene per un disperato che viene nel nostro Paese a cercare lavoro che per chi falsifica il bilancio della Cirio o della Parmalat producendo guasti enormi alla credibilità dell’economia e danneggiando centinaia e migliaia di risparmiatori. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

Noi questo stiamo sanzionando! Questa non è demagogia, questa è follia legislativa! È quello che si insegna, purtroppo, al bambino che chiede cosa sia la giustizia, quando gli si vuole dire che la giustizia non funziona: chi ruba una mela va in galera, chi ruba dei miliardi, invece, se la spassa.

Devo dire, in verità, che noi qui non abbiamo affermato il principio in modo così volgare, ma lo abbiamo fatto in forma più raffinata e per noi comprensibile, perché abbiamo memoria della legge che abbiamo prodotto con riferimento al falso in bilancio. Voi stessi avete giustamente stigmatizzato l’accaduto, ciò che è stato fatto in aziende importanti per la nostra economia.

Nelle vostre polemiche ho sentito che spesso vi rifate alla Parmalat e alla Cirio. A tali questioni ci richiamiamo però anche noi quando facciamo riferimento alla disparità di trattamento che abbiamo introdotto in questa legislatura tra chi produce quei guasti per l’economia e chi, singola persona, arriva qui in cerca di un lavoro, quale che sia, che gli viene dato anche clandestinamente, tra l’altro, con pene molto minori per il datore di lavoro.

La legge Bossi-Fini, infatti, prevede una pena fino a tre mesi per il datore di lavoro che impiega queste persone clandestine; noi invece prevediamo che i clandestini, che per bisogno entrano in un’azienda, subiscano una pena fino a cinque anni. Se questa non è follia legislativa, io non so che cosa sia. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U. Commenti dai banchi della maggioranza).

BOSCETTO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, vorrei ricordare che stiamo discutendo non del testo corretto dell’emendamento 1.470, che ritroviamo a pagina 17 dello stampato, ma dell’emendamento 1.470 (testo 2) che è stato depositato e distribuito ieri in una formulazione diversa. Pertanto, in votazione verrà messo il testo 2.

Per quanto riguarda le osservazioni sul fatto che si sia elusa la sentenza della Corte costituzionale, ne abbiamo già parlato, non possiamo quindi continuare ad insistere su questo argomento.

Noi non abbiamo eluso alcunché: la Corte costituzionale, di fronte ad una norma che prevedeva l’arresto, ma non aveva alla base la possibilità di imposizione di misure coercitive, ha detto che quell’arresto si nutriva di se stesso e non aveva nessuna possibilità poi di permettere al giudice l’imposizione di una misura coercitiva e quindi finiva per essere un arresto del tutto gratuito. La Corte costituzionale ha detto che neppure si può seguire la tesi secondo la quale quell’arresto serve ai fini delle espulsioni, perché per questi fini ci sono altri mezzi e non si può invece usare un arresto che non permetta al giudice di imporre una misura coercitiva.

Cosa si è fatto seguendo l’indirizzo della Corte? Si è detto: stabiliamo una pena, cioè la reclusione da uno a quattro anni, che permetta l’imposizione di una misura coercitiva e quindi l’arresto diventi legittimo, né più né meno. Come si possa continuare a dire che si è fatta un’operazione di elusione della sentenza della Corte costituzionale, noi non riusciamo a comprenderlo.

Questo è un punto chiaro: tutto può essere discutibile, come l’inasprimento delle pene, ma non si può continuare a sostenere una tesi che nei fatti è smentita in toto.

BOBBIO Luigi, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi, relatore. Signor Presidente, le dichiarazioni di voto dei colleghi, essendo l’1.470 (testo 2) un emendamento presentato dalle Commissioni riunite, credo consentano una dichiarazione di voto anche da parte dei relatori.

Ritengo necessario segnalare e puntualizzare alcuni aspetti e passaggi fondamentali per evitare che dai Resoconti parlamentari possa trasparire una sorta di acquiescenza della maggioranza e dei relatori ad argomentazioni che ritengo francamente inaccettabili e totalmente fuori luogo, come quelle che ho ascoltato poco fa da alcuni colleghi. In particolare, vorrei sottolineare con forza che la modifica proposta (mi riferisco, in particolare, alle argomentazioni del collega Fassone circa l’innalzamento delle pene per una tipologia di reato) non è assolutamente - e credo che il collega lo sappia bene - un modo per aggirare la sentenza della Corte costituzionale. Tali sentenze, infatti, non si aggirano. È di tutta evidenza che se ne tiene conto nel modificare il quadro normativo, e doverosamente, aggiungo io.

Se il legislatore mira all’obiettivo - ciò che credo sia nella sua legittima facoltà, costituzionalmente prevista - di tutelare con una legge un interesse - o quello che ritiene essere un interesse - della collettività, nel momento stesso in cui prende atto che la Corte costituzionale ha dichiarato che il primo tentativo, quello originario, non era conforme alla Costituzione, è legittimo - il collega me lo consentirà - che salvaguardi quello stesso interesse dei cittadini, come individuato da una parte politica, con altra norma legislativa.

Ciò è nella facoltà del Parlamento e non significa affatto aggirare la sentenza della Corte, la quale - è bene ricordarlo - sulla parte "arresto per contravvenzione" mirava (e non poteva fare altro) ad altro testo di legge, e non poteva contestare la bontà della finalità legislativa, che è discrezione del Parlamento, se non nel quadro dei princìpi costituzionali. Questo dunque si cerca di fare con il testo al nostro esame. Quindi, nessun aggiramento: ritengo giusto dirlo chiaramente.

Cosa si cerca di fare e si fa con questo emendamento, se sarà approvato? Si cerca di apportare al complesso normativo e ad alcune parti del testo originario della cosiddetta legge Bossi-Fini aggiustamenti indispensabili per consentire che la norma, in taluni passaggi sottoposta a frizioni applicative nel confronto con la realtà, possa trovare piena ed integrale applicazione sia nella lettera, sia nello spirito, sia nella ratio legis.

Nella fattispecie, oggi ci si trova di fronte oggi ad una perversa situazione, sul piano legislativo ed applicativo, per cui la reticenza, il mendacio, il rifiuto di fornire dichiarazioni corrispondenti al vero da parte di un soggetto (nella fattispecie un immigrato clandestino) rende di fatto la legge inapplicata o, comunque, non applicata nel senso pienamente voluto dal legislatore.

Con questi interventi poniamo rimedio nella legittimità - ritengo - delle scelte parlamentari. Non credo sia nelle intenzioni di nessuno consentire che una legge che può essere corretta non lo sia nella parte in cui è l’interessato passivo (chiamiamolo così), cioè il reo, l’immigrato clandestino, ad impedire con il suo comportamento reticente che la legge trovi applicazione. Penso che dovremmo tentare di smetterla di fare ricorso ad una sorta di populismo, sia esso parlamentare o giudiziario.

Ritengo ormai datato il richiamo al povero ladro di mele che va in galera, mentre il grande ladro di capitali gira libero. Non dovremmo mai dimenticare (facciamo bene a ricordarlo e lo faccio ora in questa sede) se vogliamo parlare in termini non dico populistici, ma un filo qualunquistici, che una norma non approvata dal Parlamento in questa legislatura consente al signor Brusca di essere fuori del carcere per farsi le sue passeggiate dopo aver ammazzato un bambino. (Vivaci commenti dai banchi dell’opposizione. Richiami del Presidente).

MARITATI (DS-U). Che cosa vuole dire con questo?

BOBBIO Luigi, relatore. Credo sia anche il caso di sottolineare che non esiste e non può essere seriamente proposto ai cittadini italiani un paragone con questa legislazione, che - non dimentichiamolo - è di settore, di ordine pubblico e mira a garantire il quadro generale dell’ordine pubblico nazionale di fronte ad un fenomeno altamente invasivo qual è quello dell’immigrazione clandestina, che (è bene ricordarlo) non interessa solo poveri cristi che vengono a cercare lavoro, ma purtroppo, come le cronache dimostrano, nella grande maggioranza delinquenti, che vengono a cercare spazi per delinquere in Italia. Questo, pure, va detto! (Commenti dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U. Richiami del Presidente).

Non dobbiamo neanche dimenticare che il caso Parmalat e il caso Cirio non nascono grazie a leggi emanate dal Parlamento in questa legislatura, né sotto il controllo di questa maggioranza politica, bensì nell’ambito e grazie a forme di gestione e considerazione dei rapporti tra sistema bancario e impresa che certo questa maggioranza non ha avallato e che oggi ci troviamo a dover correggere con altre fonti normative. (Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC e LP. Commenti dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

MARITATI (DS-U). Questa è mistificazione!

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). L’impunità l’avete inventata voi!

PRESIDENTE. Colleghi, abbiamo ascoltato le osservazioni del senatore Fassone, del senatore Zancan e del senatore Dalla Chiesa e le risposte dei relatori.

Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.470 (testo 2), nel testo emendato.

 

Verifica del numero legale

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale. Colgo l’occasione per invitare il relatore ad andare a visitare un centro di permanenza temporaneo per rendersi conto di persona della situazione di cui stiamo parlando. (Applausi del senatore Malabarba).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.470 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite, nel testo emendato.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.117 e 1.6.

Metto ai voti l'emendamento 1.30, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.29.

 

Verifica del numero legale

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.29, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.31.

 

Verifica del numero legale

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.31, presentato dal senatore Viviani e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.32.

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.32, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.118, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.33, presentato dal senatore Guerzoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.34.

 

Verifica del numero legale

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.34, presentato dal senatore Viviani.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.350.

BOSCETTO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, a fronte di un parere contrario espresso dai relatori sull'emendamento 1.350, il Sottosegretario ha espresso parere favorevole.

In realtà, durante la discussione nelle Commissioni riunite si era deciso di valutare meglio l'emendamento presentato dal senatore Guerzoni anche per capire quali fossero le scuole di specializzazione di cui si parlava allora. Poiché adesso si parla correttamente di scuole di specializzazione delle università, i relatori esprimono parere conforme a quello del Sottosegretario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.350, presentato dal senatore Guerzoni.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.119.

GUERZONI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERZONI (DS-U). Signor Presidente, voglio prendere in parola i due relatori su quanto detto rispetto all'emendamento 1.470 (testo 2), votato qualche minuto fa.

Ebbene, con l'emendamento 1.119 si tende giustamente a sottrarre al circuito permanente - una vera tortura - che si propone per quei poveracci che incappano in questa norma.

Sottrarre chi? Sottrarre chi non può essere espulso non per propria responsabilità ma perché non vi è alcun Paese che lo riconosca come suo cittadino e che sia disponibile ad accoglierlo come rimpatriato. Io propongo che si sottraggano a quell'inferno che voi volete almeno quelli che, non per colpa loro, non possono lasciare il Paese, per i quali l’emendamento prevede uno speciale permesso di soggiorno in attesa di rimpatrio; poi, allorché sarà possibile, verranno rimpatriati.

MARTONE (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.119, presentato dal senatore Guerzoni.

Non è approvato.

L'emendamento 1.203 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.204, presentato dal relatore Bobbio Luigi.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.7, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.10, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori, e 1.120, presentato dai senatori Malabarba e Sodano Tommaso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.121, presentato dal relatore Bobbio Luigi.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.450, precedentemente accantonato.

BOSCETTO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 1.450 è stato accantonato, ma un esame approfondito del testo mi induce a chiederne la votazione.

Esistevano problemi per l'oggetto dell'emendamento in relazione alla materia trattata sia nel decreto-legge sia nella legge di conversione. Quando si parla di uffici consolari, di Istituti italiani di cultura e del potenziamento della loro sicurezza, va ricordato che una parte della procedura della legge Bossi-Fini viene attivata all'estero e si avvale delle ambasciate e degli uffici consolari italiani.

Se prendiamo in considerazione la legge 24 dicembre 2003, n. 350, che parla di rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, rileviamo come l'ulteriore finanziamento previsto per dette misure possa permettere anche di far fronte alle esigenze relative alla materia dell'immigrazione.

Quindi, ribadisco la richiesta di porre in votazione l'emendamento 1.450, su cui i relatori esprimono parere favorevole. Conseguentemente, chiedo anche che sia modificato l’emendamento 1.122, inserendovi il richiamo alla legge n. 350 del 2003.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere favorevole sull’emendamento 1.450, nonché sulle modifiche richieste.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.450, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.122 (testo 2), presentato dal relatore Bobbio Luigi.

È approvato.

Gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.13 (testo 3), presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.101, presentato dal relatore Boscetto.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.102, presentato dal relatore Boscetto.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.14/1 (testo 2).

D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, intervengo per invitare il senatore Guerzoni a ritirare i due subemendamenti 1.0.14/1 (testo 2) e 1.0.14/2 (testo 2).

La materia trattata nell'emendamento delle Commissioni riunite riguarda attività dal carattere puramente burocratico e transitorio. Credo non sia il caso di introdurre una tematica molto più ampia, quale quella relativa all'affidamento di attività non previste dall'emendamento in questione.

Quindi, la facoltà che il Ministero dell’interno riceve è esclusivamente quella di affidare un’attività burocratica di documentazione a soggetti privati, o in ogni caso non pubblici, ovvero a concessionari di pubblici servizi. Escluderei pertanto di aprire una discussione su una materia più vasta quale può essere quella, che è allo studio, di un’eventuale riformulazione a regime dell’attività di rilascio dei permessi di soggiorno.

PRESIDENTE. Senatore Guerzoni, il Governo l’ha invitata a ritirare gli emendamenti 1.0.14/1 (testo 2) e 1.0.14/2 (testo 2). Cosa intende fare?

GUERZONI (DS-U). Signor Presidente, ritiro questi emendamenti anche perché, a quanto ho capito, il Governo si riserva di approfondire la questione e di fatto non esclude che si possa andare verso la previsione in essi contenuta.

Li ritiro, signor Presidente, perché una maggioranza che vota sempre e comunque contro gli emendamenti dell’opposizione, dando spesso l’impressione di non averli neanche letti, è evidentemente pericolosa anche per lo stesso Governo, perché potrebbe votare contro emendamenti ragionevoli legando le mani all’Esecutivo.

BOSCETTO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, non possiamo consentire che si faccia un’affermazione di questo tipo. (Commenti dai banchi dell’opposizione).

Chiedo scusa, ma lo dico con serenità. Affermare che i relatori non hanno approfondito tutti gli emendamenti dell’opposizione è una bugia. Li abbiamo approfonditi, abbiamo dimostrato di conoscerli uno per uno, ne abbiamo discusso in Commissione e anche in Aula e su taluni siamo intervenuti.

GUERZONI (DS-U). Non avete mai detto una parola nel merito, né in Commissione né qui.

BOSCETTO, relatore. Abbiamo espresso motivatamente pareri negativi per una serie di ragioni.

GUERZONI (DS-U). Non li abbiamo ascoltati e non li abbiamo letti.

BOSCETTO, relatore. La ragione di fondo è che molti emendamenti vanno contro le linee guida della legge Bossi-Fini, che noi allo stato intendiamo conservare. Non è molto che questa normativa è entrata in vigore e non possiamo permetterci di turbarne e modificarne le linee fondamentali, giuste o sbagliate che siano. A nostro avviso, sono giuste. (Applausi dai Gruppi FI, AN e LP).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.14 (testo 2 corretto), presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.11.

 

Verifica del numero legale

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.11, presentato dal senatore Michelini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.12, presentato dal senatore Michelini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti ai successivi articoli del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, abbiamo appreso dai relatori che stiamo discutendo delle vacanze estive dei figli dei reali dell’Arabia Saudita, che per spirito di avventura vengono a fare i lavavetri in Italia. Abbiamo appreso che i centri di assistenza sono degli alberghi a quattro o cinque stelle. Rispondendo alle vostre affermazioni, vi dico: vergognatevi! Per cortesia, ritornate alla realtà.

Questa è la ragione per cui chiedo che sia approvato l’emendamento 2.1, soppressivo dell’intero articolo 2. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Misto-Com e Misto-RC. Commenti dai banchi della maggioranza).

PRESIDENTE. Colleghi, non ci scaldiamo troppo.

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento x1.0.1.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

D'ALI', sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere contrario all’emendamento 2.1 e favorevole agli emendamenti 2.100 (testo corretto) e 3.100.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.1 è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 2.100 (testo corretto), presentato dal relatore Boscetto.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.100, presentato dal relatore Bobbio Luigi.

È approvato.

Passiamo pertanto alla votazione finale.

PAGLIARULO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARULO (Misto-Com). Signor Presidente, l’altro ieri i Ministri dell’interno di Germania, Spagna, Francia, Italia e Gran Bretagna hanno adottato un pacchetto di provvedimenti definiti "antiterrorismo" in cui si prevede, fra l'altro, la possibilità di espellere le persone sospette. L'espulsione - sembra - potrà avvenire in base a un atto amministrativo, cioè senza la sentenza di un giudice.

In Italia la Consulta aveva dichiarato incostituzionale il provvedimento di espulsione per via amministrativa. Questo decreto ha modificato la legge Bossi-Fini, affidando la procedura di convalida dell'espulsione al giudice di pace, che non ha alcuna competenza in materia e che sarà "incentivato" da un’indennità per ogni convalida di espulsione.

Il clandestino in Italia, il "sospetto" in Europa, si potrà espellere in base a un provvedimento sostanzialmente di polizia, in deroga ai princìpi costitutivi dello Stato di diritto.

Il decreto affronta, inoltre, un altro giudizio di incostituzionalità della Consulta: allo straniero che rimane in Italia nonostante il provvedimento di espulsione viene comminata una contravvenzione, con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno. Per una contravvenzione - ha obiettato la Corte - non si può prevedere l'arresto immediato. Il decreto prevede di trasformare il reato in delitto. Ergo, essendo un delitto, lo straniero può subire una condanna fino a quattro anni di reclusione. Una mostruosità.

Il nuovo millennio si apre con un tarlo nello Stato di diritto. Un tarlo che sta scavando in Occidente, ma in particolare in Italia, consumando giorno per giorno quella stratificazione di garanzie e diritti accumulatasi in secoli di storia. (Richiami del Presidente).

Viviamo nel tempo del paradosso. C'è gente che dichiara di voler esportare a tutti i costi diritti e democrazia, compreso il massacro dei beneficiari dei medesimi; sono gli stessi che stanno conculcando diritti e democrazia nei propri Paesi.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Pagliarulo.

PAGLIARULO (Misto-Com). Anche per questo vale la pena di non arrendersi, anche per questo i Comunisti italiani votano contro il provvedimento in esame.

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, il decreto di modifica della legge Bossi-Fini sanziona che i cittadini non sono tutti uguali di fronte alla legge, rendendo operativa la scelta del Governo di affidare ai giudici di pace la decisione sull’adozione di eventuali misure restrittive della libertà dei cittadini stranieri.

In risposta alla sentenza della Corte costituzionale, che chiedeva garanzie uguali per tutti, italiani e stranieri, così come previsto dalla nostra Costituzione, il Governo risponde confermando la scelta dei giudici di pace: non si affida, cioè, alla magistratura ordinaria, come avrebbe dovuto essere, la competenza in materia di espulsioni e persino la decisione sul trattenimento nei CPT, ulteriore novità negativa.

In questo modo si vanifica lo spirito con cui la Corte ha richiamato il Governo al rispetto di quanto previsto nella nostra Carta costituzionale e si ratifica l’esistenza di due categorie di cittadini diverse davanti alla legge: i cittadini italiani, che godono delle garanzie previste dalla Costituzione e dal nostro ordinamento giudiziario, e i cittadini stranieri, per i quali le misure restrittive della libertà personale vengono equiparate a sanzioni di carattere amministrativo e dunque di competenza del giudice di pace.

L’Associazione nazionale magistrati non ha mancato di rilevare che ai giudici di pace è estranea una competenza esclusiva in materia di libertà personale e anche i magistrati del Consiglio superiore della magistratura hanno espresso serie perplessità per questo delicatissimo provvedimento, che tocca gli equilibri fondamentali della giurisdizione e dei diritti dei cittadini.

Con i nostri emendamenti, respinti senza argomenti accettabili, abbiamo chiesto invece che sia il tribunale in composizione monocratica a convalidare l’espulsione dello straniero. Ma il Governo, consapevole dell’incostituzionalità del provvedimento adottato, è andato avanti con arroganza, incurante delle critiche che aveva sollevato, teso unicamente a risolvere i problemi interni alla propria maggioranza.

La legge Bossi-Fini, a due anni dalla sua approvazione, ha mostrato tutto il suo carattere demagogico, perché non ha prodotto risultati significativi e positivi per gli immigrati e si è dimostrata, anzi, sbagliata e dannosa. Bisogna cancellarla e procedere rapidamente anche alla chiusura dei CPT.

Nel corso del dibattito e in occasione dello svolgimento delle interpellanze sulla vicenda dei rimpatri forzati da Lampedusa, nei giorni scorsi, abbiamo avuto occasione di denunciare violazioni dei più elementari diritti umani, della Costituzione e delle Convenzioni internazionali che per ragioni di tempo non posso ricordare in questa sede.

Mi vergogno per quest’Aula, avendo sentito da parte della maggioranza affermazioni veramente indegne. Ce n’è abbastanza per esprimere un voto nettamente contrario su questo decreto da parte di Rifondazione Comunista.

STIFFONI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (LP). Signor Presidente, colleghi senatori, la legge che ci accingiamo ad approvare appartiene a quei provvedimenti che mi sento di definire di buon senso.

L’introduzione di tali norme nel nostro ordinamento si è resa necessaria e indifferibile a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale dello scorso luglio, che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 13, comma 5-bis, della legge Bossi-Fini, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del provvedimento emesso dal questore per l’accompagnamento dello straniero alla frontiera debba svolgersi in contraddittorio e con le garanzie della difesa. In pratica, la pronuncia della Corte critica la suddetta legge per quanto attiene alla disciplina delle espulsioni. Prima di questa modifica, infatti, il provvedimento di accompagnamento coattivo era immediatamente esecutivo e la convalida interveniva di fatto in un momento successivo, frustrando il diritto di difesa.

Il decreto al nostro esame, però, oltre a colmare le lacune venutesi a creare in seguito alla suddetta sentenza, prevede contestualmente adeguate misure affinché i provvedimenti di convalida e di esecuzione delle espulsioni avvengano con la massima celerità possibile. A tal fine, si affida la competenza dei suddetti giudizi al giudice di pace, sottraendoli al giudice monocratico, come precedentemente previsto dalla Bossi-Fini, per sgravare questo organo da un carico di lavoro tale che ne avrebbe paralizzato l’attività ordinaria.

Durante il passaggio in Commissione il decreto è stato ulteriormente migliorato. Ad esempio, si è prevista la possibilità di trattenere i clandestini in locali delle questure, in attesa della convalida dell’espulsione. Ciò comporterà un risparmio di risorse economiche e di personale, necessarie per trasferire gli immigrati presso i centri di permanenza temporanea, presenti solo in determinate Regioni. Conseguentemente, ci sarà maggiore certezza di espulsione, evitando che in mancanza di posti i clandestini vengano lasciati andare, come di recente è accaduto.

Un’ulteriore modifica proposta dalla Commissione è quella relativa all’inasprimento delle pene previste per coloro che - già colpiti da provvedimento di espulsione - rientrino in Italia, per coloro che non richiedono il permesso di soggiorno nel termine previsto, in assenza di cause di forza maggiore, e per coloro che si sono visti revocare o annullare il permesso di soggiorno. Per tutti la pena va da uno a quattro anni, accogliendo in tal modo ulteriori rilievi formulati dalla Corte costituzionale in merito alla possibilità di arresto per pene inferiori ai tre anni. Di conseguenza, vengono aumentate anche le pene per i recidivi.

Al di là delle considerazioni fin qui svolte, che attengono all’analisi tecnico-giuridica del decreto in questione e, più in generale, delle norme che regolano l’immigrazione nel nostro Paese, non posso non considerare positivamente il notevole cambiamento di rotta rispetto al passato.

Nella precedente legge Turco-Napolitano, ad esempio, l’espulsione dei clandestini che arrivavano in qualsiasi modo nel nostro Paese - il più delle volte su carrette del mare condotte da malavitosi, che dietro lauto pagamento assicuravano loro un posto a bordo - era un’eccezione ammissibile solo in caso di persone particolarmente pericolose, mentre per tutti gli altri il nostro Paese apriva le sue porte e non importava a nessuno se queste persone, nella migliore delle ipotesi, finivano a mendicare o a pulire i vetri ai semafori; l’importante era entrare, entrare, entrare, senza una programmazione dei flussi, senza una strategia per assicurare a questi sventurati un lavoro ed un futuro dignitosi, senza creare le condizioni per l’integrazione, la tranquilla convivenza e il rispetto reciproco tra popoli.

Per fortuna l’attuale Governo, grazie soprattutto all’impegno ed alla forza propulsiva della Lega Nord, ha dato a questo Paese una normativa sull’immigrazione basata sul principio cardine che soltanto chi ha un lavoro ha il diritto di stare nel nostro Paese.

Assicurare all'Italia una nuova disciplina dell'immigrazione che ponesse fine allo scempio perpetrato dai vari Governi di centro-sinistra è stato uno dei principali motivi che ci hanno fatto vincere le elezioni e, in linea di massima, il Governo si sta muovendo in quel solco. E' di questi giorni l'accordo con la Libia finalizzato alla cooperazione internazionale nella lotta all'immigrazione clandestina. In quest'ottica la legge Bossi-Fini prevede la possibilità di concludere accordi con i Paesi di origine, nonché la previsione di quote d'ingresso per motivi di lavoro, assegnate in via preferenziale agli Stati non appartenenti all'Unione Europea. In questa linea si muove la norma, introdotta in occasione dell'esame in Commissione del testo in oggetto, che prevede un contributo finanziario del nostro Paese per la realizzazione di strutture ricettive nei Paesi interessati, per contrastare l'immigrazione irregolare verso il nostro Paese.

Speriamo che anche l'Unione Europea voglia prestare più attenzione all'Italia su questo fronte, Paese che per configurazione geografica risulta essere il crocevia d'ingresso per i Paesi africani verso l'Europa. Proprio per questo l'Italia non può essere abbandonata a se stessa nella gestione di questa emergenza, ma va supportata da una precisa politica europea in materia, anche sotto l'aspetto finanziario. Ci preoccupano (e non poco), però, certe affermazioni provenienti da qualche ex esponente del Governo da poco "migrato" in Europa, il quale vorrebbe prevedere, tra i motivi che giustificano la concessione del diritto di asilo, anche quello economico; ciò significherebbe aprire le porte del nostro Paese praticamente a tutti! Ci stiamo muovendo nella linea giusta di condotta e gestione del fenomeno migratorio, anche se sarebbe auspicabile una maggiore determinazione.

Purtroppo, non posso fare a meno di rilevare come, malgrado i notevoli sforzi anche economici che il nostro Governo sta mettendo in atto per contrastare l’immigrazione clandestina, ci sia una schiera di soggetti, tutti legati alla sinistra, anche la più estrema, che vuole ostacolare questo progetto, celando, dietro un finto buonismo, un reale interesse di tipo economico e politico (ed in seguito sarà più chiaro cosa intendo con questa affermazione).

Ma la cosa che più mi indigna è constatare come giudici organici alla sinistra, attraverso lo strumento dell’interpretazione giuridica, spesso aberrante, possano sovvertire lo svolgersi della vita democratica del nostro Paese.

Mi spiego meglio: nei giorni scorsi, leggendo un quotidiano, ho appreso che un giudice del tribunale di Milano ha revocato il decreto di espulsione del prefetto a carico di 15 rom che avevano pensato bene di occupare uno stabile in Via Adda, nel pieno centro di Milano, con la motivazione che mandarli via sarebbe stata "pulizia etnica" e che il decreto avrebbe avuto carattere razzista, perché in contrasto con l'articolo 4 del IV Protocollo allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che vieta espressamente le espulsioni collettive di stranieri.

Innanzitutto, non si tratta di espulsione collettiva, perché i decreti di espulsione sono individuali, così come è avvenuto per gli immigrati sbarcati a Lampedusa e come è stato dichiarato l'altro giorno dal ministro Pisanu, nel corso di una informativa alla Camera dei deputati. Siamo alla follia: il popolo italiano si è scelto un Governo, questo Governo ha fatto delle leggi sulla base di un programma premiato dagli elettori ed un giudice qualsiasi, che non rappresenta nessuno e che nessuno ha eletto, ma che con le sue sentenze stabilisce pericolosi precedenti che potrebbero accendere la fantasia di altri Soloni del diritto, si permette di porre nel nulla, attraverso una interpretazione sbagliata, i princìpi di una legge votata dal Parlamento.

"Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?", si domandava Dante. La risposta era "nessuno", perché colui che dovrebbe saper interpretare le leggi non sa discernere il bene dal male. Anche oggi nulla è cambiato! Qual è, infatti, il sommo bene civile, se non il benessere della collettività? Mi chiedo: ha tutelato il bene della collettività il giudice di sorveglianza che ha dato i permessi ad un individuo come Brusca?

Evidentemente, quel giudice milanese non la pensa così, visto che ha dato ragione agli avvocati dei centri sociali paladini dei rom. Già, i centri sociali: quanto ci sarebbe da dire su questi covi di terroristi, sui quali qualche giudice di buona volontà dovrebbe indagare. Perché qualche giudice adesso non volge la sua attenzione all’individuazione dei finanziatori dei centri sociali?

Morale della favola, gli zingari che infastidivano la popolazione della zona di Via Adda, oltre ad occupare abusivamente le case dei milanesi, ritorneranno in Italia, in barba alle nostre leggi. Addirittura, i solerti legulei dei centri sociali propongono un permesso di soggiorno premiale e un alloggio popolare a giusto e sacrosanto risarcimento dei danni subìti, alla faccia delle migliaia di cittadini italiani sfrattati che aspettano un alloggio da anni! Questi no, non interessano a nessuno, perché, ormai disillusi, probabilmente non voteranno più per una certa classe politica in cerca di un nuovo sottoproletariato da sfruttare politicamente.

Tutta questa attenzione e benevolenza dei partiti del centro-sinistra verso l'immigrazione clandestina appare incomprensibile e non può che destare sospetti. Non si perde occasione per criminalizzare l'attuale politica riguardo al fenomeno. Giorni fa il Senato, con tutti i gravi problemi che opprimono la nostra società e l'economia, è stato bloccato da un inutile e sterile dibattito sull'opportunità o meno di mantenere i Centri di accoglienza temporanea per clandestini in attesa di espulsione. Sono stati dipinti come lager, quando poi scopriamo che ci sono pure in Francia e sono denominati "zone di attesa" (vicino a porti, stazioni ed aeroporti) e che in Spagna sono detti lugares de internamiento; scopriamo anche che la Francia punisce l'immigrazione clandestina con un anno di reclusione e con una cospicua ammenda e che in Gran Bretagna chi entra clandestinamente nel Paese commette reato, e non mi sembra che i Paesi citati abbiano Governi di destra!

Più semplicemente, tutta la classe politica di quei Paesi ha a cuore il futuro dei propri cittadini e la salvaguardia del proprio equilibrio sociale, mentre il nostro Paese forse sta morendo per un eccesso di diritti.

Il provvedimento che stiamo per approvare naturalmente avrà il voto favorevole del Gruppo Lega Padana. (Applausi dal Gruppo LP).

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, colleghi, prendo atto che aumentare la pena della reclusione da sei mesi ad uno e quattro anni, raddoppiando quindi il minimo e quadruplicando il massimo, non è, come io penso, una dissennata mattanza sanzionatoria.

Prendo atto che far decidere il giudice di pace, che non ha nessuna competenza in materia, non è un esperimento in corpore vili.

Prendo ancora atto che disporre quell’aumento di pena a seguito di una sentenza della Corte costituzionale che aveva detto che non si poteva restare sulla pena da sei mesi ad un anno non è un’arrogante ribellione alla Corte costituzionale.

Sono molto preoccupato, signor Presidente, signori colleghi, perché avendo di ciò sostenuto l’incostituzionalità (e sono certo che questa legge sarà censurata per incostituzionalità), ci ritroveremo ancora in Aula e la pena diventerà da due a otto anni di reclusione. Altro che un non nesso causale rispetto alla sentenza della Corte!

Prendo atto di tutto questo, della suprema inciviltà di tutto questo, ma una cosa non posso tollerare: quella notazione del senatore Bobbio, che ha parlato - sic! - dell’arresto "che si nutre da sé". In quarant’anni non avevo mai sentito una tale affermazione: l’arresto che si nutre da sé. Per questi dannati della Terra, cosa vuol dire che l’arresto si nutre da sé? Me lo spieghi, senatore Bobbio; mi dica quale sistema di alimentazione ha inventato per parlare di arresto che si nutre da sé!

Concluderò ripetendo l’espressione usata dal senatore Stiffoni: siamo, colleghi, alla follia. (Applausi dal Gruppo Verdi-U e del senatore Fabris).

BATTISTI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, gli effetti della legge Bossi-Fini e di questa normativa sull’immigrazione sono sotto gli occhi di tutti: incapacità politica, incapacità amministrativa, mancanza di visione generale, incapacità di incidenza sulla costruzione di una politica europea, demagogia, assenza di cultura innovativa, politiche integrative e solidarietà. Questa è la vostra politica in tema di immigrazione.

Siete i primi in Europa a sbandierare moralismi fuori luogo in quella sede, ma gli ultimi nel difendere e praticare solidarietà, integrazione e innovazione.

Ci sono complessi, puntuali e documentati studi sui flussi migratori nel mondo e sulle loro cause e forse nemmeno lo sapete. Dite di volere l’integrazione e non consentite neppure i ricongiungimenti familiari, che sostengono proprio l’integrazione. Dovremmo rivedere le quote per allargare la fascia di immigrazione legale e non lo fate; dovremmo affrontare una burocrazia almeno degna di questo nome e non siete capaci neppure di fornire un timbro a chi ne ha diritto; dovremmo rispettare e far rispettare le norme internazionali in materia di asilo e di diritti umani e non lo fate. (Richiami del Presidente). Un minuto, signor Presidente, e concludo.

Dovremmo procedere a passo spedito con accordi bilaterali e invece preparate campi in Nord Africa affidandone la competenza a Paesi che non hanno gli standards minimi di riconoscimento dei diritti universalmente garantiti; lo proponete e in Europa perdete, per fortuna!

Dovremmo chiedere il sostegno delle organizzazioni internazionali, l’ONU in prima fila, e impedite loro di vedere e controllare; siete costretti dalla Corte costituzionale a modificare le vostre pessime leggi e le peggiorate ulteriormente; affidate a giudici di pace, non togati, il controllo giurisdizionale che non volete e fate finta di non conoscere le reali difficoltà di gestione degli uffici dei giudici di pace. (Richiami del Presidente).

Concludo, signor Presidente, dicendo semplicemente che noi abbiamo un’idea diversa sull’immigrazione e su come si governa: voteremo contro il provvedimento in esame. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

GUERZONI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERZONI (DS-U). Signor Presidente, non sottovalutiamo le due questioni sulle quali vi è stata comprensione da parte della maggioranza e del Governo, ossia l’impegno del Governo a trovare una soluzione per coloro che non era stato possibile regolarizzare lo scorso anno (non per loro responsabilità, ma perché oggetto di truffe) e l’accesso alle scuole di specializzazione degli stranieri che si laureino in Italia.

Tuttavia, non c’è dubbio sul nostro voto contrario, sia per la soluzione sbagliata che si dà al problema sollevato dalla Corte, sia per quello che c’è d’altro in questo decreto e, soprattutto, per quello che non c’è.

Abbiamo sentito dal relatore che i problemi esistono (non lo ha detto esplicitamente, ma lo ha lasciato intendere), però la bandiera della legge Bossi-Fini non si tocca, nonostante i guasti e il fallimento da essa prodotti, come abbiamo dimostrato dati alla mano.

Ebbene, colleghi della maggioranza, attenzione: né con le leggi di polizia, né con l’inasprimento del carcere si fa una politica dell’immigrazione, di cui da tre anni, da quando governate, questo Paese è di fatto privo.

Concludo dicendo al Governo e ai colleghi della maggioranza che consideriamo la legge Bossi-Fini un provvedimento sciagurato e da abrogare. Di fronte alle emergenze che il suo fallimento ha prodotto, signor Presidente, ci sono almeno 60 questure in Italia che stanno scoppiando proprio per gli adempimenti assurdi imposti dalla legge.

Ebbene, nonostante la nostra opinione, siamo disponibili - come dimostrano i nostri emendamenti - a correggere a breve quella legge laddove i suoi effetti sono più negativi. Ne tenga conto il Governo.

Volete continuare così, nell'impotenza, avvitandovi su voi stessi senza risolvere le questioni? Fatelo. In ogni caso, in quella eventualità, continueremo la nostra battaglia affinché si creino le condizioni per dare finalmente al Paese una legge sull'immigrazione adeguata ai suoi bisogni. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

SEMERARO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEMERARO (AN). Signor Presidente, il Gruppo Alleanza Nazionale voterà a favore del provvedimento in esame con grande determinazione ed assoluta convinzione, ringraziando i relatori per l'ottimo lavoro svolto soprattutto in considerazione del comportamento dei nostri avversari dell'opposizione che, per la verità, non hanno certamente risparmiato affermazioni negative. Le affermazioni sono state tanto negative, e d'altra parte molteplici, diversificate, che già danno l'idea della loro stessa strumentalità. Non è assolutamente possibile, infatti, che si possa parlare di follia legislativa; non è assolutamente possibile che si possa parlare di incapacità politica, di incapacità legislativa, di incapacità gestionale, né tanto meno è possibile che si affermi con tanta superficialità l'incapacità di questa maggioranza di introdurre modifiche ad una legge seguendo il dettato della Corte costituzionale.

Pertanto, ribadisco che queste affermazioni (ripeto: tanto diversificate e tanto gravi) danno il significato preciso dell’atteggiamento dell'opposizione, strumentale, teso a far apparire all'esterno disastrosa questa legge; invece, è una legge che in realtà rispecchia fedelmente una situazione sociale e dà una risposta adeguata.

La verità è che ogni volta che in quest'Aula si è parlato di immigrazione e si è fatto riferimento alla legge Bossi-Fini si è voluta vedere una forma di avversione della maggioranza alla figura dell'immigrato. Invece, così non è. L'impegno è sempre stato quello a dare una regolamentazione organica e precisa ad un fenomeno sociale che, soprattutto negli ultimi tempi, ci ha preoccupati; ma ci ha preoccupati non già perché si voleva bandire, ma soltanto perché vi era la necessità, l'opportunità e la volontà di dotarsi di una struttura legislativa che consentisse di muoversi secondo binari ben delineati e soprattutto adeguati alle necessità del nostro territorio.

La Corte costituzionale ci ha portati a rivalutare due questioni che, secondo me, sono state riviste nella maniera più opportuna e adeguata. Infatti, non credo si possa parlare con tanta leggerezza di assoluta incompetenza del giudice di pace in riferimento alle fattispecie che, in virtù di questo provvedimento, sono devolute alla sua cognizione. Il giudice di pace, difatti, non è chiamato a decidere sulla libertà personale di un individuo o meno, ma soltanto a valutare l'attendibilità e quindi l'eventuale convalida di un provvedimento amministrativo, che è cosa assolutamente diversa da ogni decisione circa la libertà personale.

Lo stesso riferimento all'eventuale arresto dell'immigrato che non rispetti l'ordine di uscire dal territorio italiano non si configura come una condanna nei confronti dell'immigrato. In sostanza, con questa previsione non si va a condannare l'immigrazione in quanto tale, ma soltanto la disobbedienza e l'inottemperanza ad un ordine dello Stato. Mi pare che sia perfettamente legittimo. Se si dovesse, infatti, arrivare all'assurdo di far passare inosservata l'inottemperanza ad un ordine dello Stato, ciò significherebbe svuotare di contenuto i provvedimenti dello Stato stesso. Vorrebbe dire non dare alcun significato all'ordine di tornare indietro e di lasciare il territorio nazionale.

Per questi motivi ci sembra che la legge, così come è stata modificata, sia perfettamente adeguata e soprattutto idonea a far fronte ad un fenomeno che, proprio grazie alla legge Bossi-Fini, ha fatto registrare negli ultimi tempi una fortissima riduzione in termini concreti; una riduzione che ha comportato anche maggiore adeguatezza nel sopperire alle esigenze che l'immigrazione determina e ha in passato determinato. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

MALAN (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia voterà convintamente a favore di questa legge, che ha permesso, attraverso la forma d'urgenza del decreto-legge emanato dal Governo, di porre immediatamente rimedio alla dichiarazione di incostituzionalità di una sua parte. È, questa, una legge che rispetta la Costituzione ed ha la possibilità di funzionare in modo efficace.

Sono assolutamente da respingere le accuse secondo cui si tratta di una legge folle o di un vero disastro. A mio giudizio, sarebbe invece folle e disastroso non prestare particolare attenzione nel disciplinare il fenomeno dell'immigrazione nel nostro Paese. Chi entra clandestinamente e contro la legge nel nostro territorio deve essere rimandato nel Paese di provenienza. Sarebbe folle e disastroso non fare ciò, perché vorrebbe dire selezionare nella direzione peggiore l'immigrazione nel nostro Paese, nonché incoraggiare chi fin dal suo ingresso non intende rispettare la nostra legge.

Siamo sempre a favore di chi viene in Italia per lavorare e per dare il proprio apporto alla vita del nostro Paese, ma saremo sempre contro tutti coloro che non intendono rispettare la legge e danneggiano il nostro territorio.

La legge in esame è necessaria e positiva e pertanto voteremo convintamente a favore. (Applausi dal Gruppo FI e della senatrice Boldi).

TAROLLI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI (UDC). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole dell'UDC. Il provvedimento in esame completa una riforma che ha lasciato un segno importante nel Paese: ha portato maggiore ordine e maggiore certezza nel campo della sicurezza dei nostri cittadini e, pertanto, meritava di essere adeguata anche ai dibattiti e alle recenti pronunce.

Signor Presidente, il nostro sarà un voto di sostegno e di condivisione del disegno di legge al nostro esame. (Applausi dal Gruppo UDC).

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione.

 

Verifica del numero legale

MARTONE (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Senatori, per cortesia, ad ogni luce accesa deve corrispondere la presenza di un senatore.

Invito gli assistenti parlamentari a togliere dai banchi quelle tessere cui non corrisponde la presenza di un senatore. Dietro il senatore Del Pennino e vicino al senatore Fasolino ci sono luci accese, ma non vi è alcun senatore.

PAGANO (DS-U). Gli assistenti parlamentari non devono chiedere il permesso ai senatori per togliere le schede.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, stiamo per passare alla votazione finale, per cui è necessaria una certa correttezza.

Bisogna togliere le tessere da alcuni banchi della Lega e dai primi banchi.

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3107

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione".

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

(1296-B) Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo unico (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(1262) COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l’istituzione dell’assistente legale-giuridico

(2457) MAGNALBO’ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario

(2629) COSSIGA. - Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni di magistrato dell’ordine giudiziario

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1296-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, 1262, 2457 e 2629.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ha facoltà di parlare il presidente della 2a Commissione permanente, senatore Antonino Caruso, per riferire sui lavori della Commissione.

CARUSO Antonino (AN). Signor Presidente, la Commissione giustizia del Senato ha iniziato ad esaminare il disegno di legge, ad essa pervenuto in seconda lettura dopo l’esame da parte della Camera dei deputati, nella seduta del 15 luglio 2004.

La Commissione ha impiegato per i propri lavori complessivamente 18 sedute, di cui quattro in seduta notturna, con un tempo complessivo dedicato alla discussione di circa venticinque ore. Essa non è tuttavia riuscita a completare l’esame istruttorio del disegno di legge che ad essa compete, avendo potuto votare solo l’articolo 1 e recepire le osservazioni dei colleghi relativamente all’illustrazione dei circa 150 emendamenti presentati dai vari Gruppi all’articolo 2. Dunque, l’articolo 2 non è stato votato, né sono stati votati gli emendamenti ad esso relativi.

Nel corso dell’esame di questo disegno di legge la Commissione ha voluto garantire a se stessa, in primo luogo ai colleghi che hanno in particolare atteso all’esame di questo disegno di legge, la massima disponibilità alla discussione ma, come dicevo, non ha completato i propri lavori (e di ciò me ne dispiaccio), che oggi sono affidati all’esame dell’Assemblea del Senato.

Non posso che concludere ringraziando il relatore Bobbio per l’assiduità con cui ha seguito i lavori in queste 18 sedute, per la puntigliosa relazione che ha svolto sul testo pervenuto dalla Camera dei deputati e per la costante attenzione che ha prestato a tutti gli interventi svolti dai senatori.

Devo dire - proprio per consegnare nei suoi termini generali la questione all’Aula - che il dibattito è stato molto lungo e molto articolato, esclusivamente in ragione della complessità e dell’articolazione del disegno di legge in esame. Non vi sono stati interventi banalmente ostruzionistici; tutti i colleghi dell’opposizione e della maggioranza si sono impegnati in un’illustrazione puntuale degli argomenti a sostegno delle modifiche da introdurre o da non introdurre, quindi da respingere, sul testo all’esame.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal Presidente della 2ª Commissione permanente, senatore Caruso Antonino, il disegno di legge n. 1296-B, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo del proponente senza relazione, neppure orale, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento, e ciò conformemente alle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

In conformità a quanto avvenuto in analoghe circostanze, non esiste, nel caso in questione, un relatore all'Assemblea, tale non potendosi considerare il relatore alla 2a Commissione permanente. Quest’ultima, infatti, come è stato detto, non avendo concluso i propri lavori, non ha conferito specifico mandato di fiducia.

Il testo all’esame dell’Assemblea sarà quindi quello trasmesso dall’altro ramo del Parlamento e in Aula non avranno luogo né la replica del relatore al termine della discussione generale, né l'espressione del parere da parte del relatore su emendamenti e ordini del giorno.

*CALVI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, intervengo per illustrare una pregiudiziale di costituzionalità. Essa attiene all’articolo 2, comma 1, lettera m), numero 11), e sarà posta in relazione agli articoli 3, 105 e 107, terzo comma, della nostra Carta costituzionale.

Da più parti sono stati sollevati dubbi sulla legittimità costituzionale di questo disegno di legge. Il Consiglio superiore della magistratura, in un suo documento inviato alla Commissione giustizia, ha sollevato ben otto profili di incostituzionalità; altri sono stati indicati da studiosi, da ex presidenti della Corte costituzionale (primo fra tutti, per lucidità di analisi e rigore argomentativo, il professor Elia) e poi anche da magistrati e avvocati.

Dunque, non si può eludere questo tema e noi dell’opposizione lo affronteremo nel modo più esauriente e rigoroso possibile. (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente). Pregherei di ascoltarmi, se possibile, altrimenti credo che lo stare in silenzio sia l’atteggiamento più corretto.

Partirei da una distinzione. La dottrina è solita distinguere tra incostituzionalità specifiche ed incostituzionalità generali, più correttamente definite incostituzionalità di impianto.

Credo occorra necessariamente partire da questa riflessione di carattere dottrinale, cioè dalla cosiddetta incostituzionalità di impianto, perché essa appare uno degli elementi più nuovi anche nella nostra prassi parlamentare.

In questa legge vi è una serie di segmenti che sono di dubbia costituzionalità; certamente alcuni potranno essere più forti, più rigorosi, più seri, altri forse meno, ma credo che tutti abbiano una loro valenza.

Tuttavia, se colleghiamo questi segmenti, vediamo quale effetto provochino non tanto su una norma, ma su un disegno di istituto e cogliamo allora in tutta la sua evidenza l’incostituzionalità del disegno di legge.

Noi possiamo - come faremo, ovviamente - sollevare questioni specifiche, ma se al termine di quest’analisi ci domandiamo se, collegando tutti questi elementi, il Titolo IV della nostra Carta costituzionale ha subìto modifiche, credo che nessuno potrà rispondere in modo negativo.

Osservando con attenzione le modifiche proposte con il disegno di legge al nostro esame, coglierete un elemento di fondo, e cioè che il vulnus principale al Titolo IV della nostra Carta costituzionale riguarda il principio di autogoverno della magistratura, quindi la sua autonomia e indipendenza e, ancora, il principio di eguaglianza.

Se cogliamo il disegno costituzionale (uso questa espressione come ha già fatto la commissione Paladin nel 1991: non è un’invenzione occasionale, ma un istituto già citato da più di venticinque anni) del Titolo IV, potremo vedere come il disegno di legge in esame vìoli proprio quel disegno costituzionale. Questo è il cosiddetto principio della costituzionalità di impianto.

Il Consiglio superiore della magistratura è l'istituto che viene vulnerato in modo più radicale dal provvedimento. Questa credo sia la premessa da cui muovere, prima di affrontare le singole questioni di incostituzionalità.

Noi dell’opposizione consideriamo questo disegno di legge nel suo complesso una violazione del disegno costituzionale attraverso un’incostituzionalità di impianto, perché viene vulnerato il principio di autogoverno della magistratura attraverso il suo istituto fondante (il Consiglio superiore della magistratura), quindi il principio di autonomia e di indipendenza e, di conseguenza, il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

Questo è il tema generale sul quale si innesteranno poi le singole eccezioni. Considerato il tempo assai breve assegnato per illustrare le nostre questioni pregiudiziali, procederò velocemente.

Ho detto che il problema specifico che intendo sollevare è relativo al numero 11) dell’articolo 2, comma 1, lettera m). Questa norma prevede che l’esercizio di funzioni direttive o semidirettive, o comunque di incarichi di diretta collaborazione con il Ministro della giustizia, determina un titolo preferenziale. Dico subito, in via del tutto sintetica, che se fossimo ancora prima del 1990 avrei definito questa norma un tipico caso di interesse privato in atti di ufficio. Questa è la definizione più forte che si possa dare a tale elaborazione, ad un’invenzione che, prima ancora di porre problemi di carattere politico e giuridico, credo ponga problemi di ordine morale.

È assolutamente inconcepibile pensare che il Ministro della giustizia possa chiamare a sé un magistrato e che poi questi soggetti, magari in sede di concorso per procuratore della Repubblica di Roma o di Milano, solo per essere stato chiamato dal Ministro, abbia un titolo preferenziale (sebbene a parità di altri titoli) per essere nominato procuratore della Repubblica.

Ritengo non sia possibile non cogliere la gravità di questa situazione. A questo punto, il Ministro della giustizia (ne sto parlando in termini assolutamente generali, non mi riferisco al Ministro attualmente in carica) ha un potere determinante nella scelta del procuratore della Repubblica o di altri capi degli uffici: soltanto in virtù della sua chiamata, un determinato magistrato avrà un titolo preferenziale per assumere un incarico direttivo di grande rilevanza, come può essere quello di procuratore della Repubblica di Roma.

Trovo questa scelta scandalosa. Ho sentito dire che forse la norma sarà ritirata, che ci saranno emendamenti del Governo, ma ciò non toglie nulla alla legittimità della mia richiesta, perché questa è la norma che ora abbiamo di fronte. In ogni caso è grave il solo fatto di averla pensata, presentata e mantenuta fino ad oggi e addirittura di revocarla dopo le critiche ricevute per la sua distonia dal punto di vista sistematico. Tutto ciò è il segno di quella che io stesso ho definito la "incultura" istituzionale con cui questo Governo e questa maggioranza hanno governato la politica del diritto.

Come si può pensare di indebolire l’organo di autogoverno? Tout se tient: si indebolisce l’organo di autogoverno, si indeboliscono l’autonomia e l’indipendenza e quindi si vanificano i poteri del CSM, che è organo di autogoverno, è non solo tutore dell’indipendenza, ma soprattutto tutore della separazione dei poteri tra Esecutivo e giudiziario: tutore, dunque, dell'assetto costituzionale. Indebolendo il principio di autogoverno, è chiaro che prevale l’Esecutivo, che addirittura non governerà soltanto gli indirizzi di politica, come peraltro è suo dovere e sua facoltà, per il bene del Paese perseguendo non interessi particolari e individuali, come invece abbiamo visto in questa legislatura.

Ciò che voglio dire è che si conferisce all’Esecutivo e addirittura al Ministro la possibilità di scegliere in modo decisivo un magistrato che dovrà essere ai vertici di una procura importante.

Dunque siamo di fronte ad una chiara, evidente e solare questione di incostituzionalità. Voglio aggiungere che, prima di essere di fronte ad una norma incostituzionale, ad un grave vulnus politico, siamo di fronte all’esercizio di una "incultura" istituzionale che sfiora veramente l’immoralità politica. (Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-U).

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Ministro, colleghi, intervengo per illustrare una questione pregiudiziale. Il disegno di legge in titolo trasuda incostituzionalità da ogni poro e l’incostituzionalità è la malta con cui il Governo e la maggioranza vogliono costruire una catapecchia.

Per cercare di illustrare brevemente tutta l’incostituzionalità della legge debbo non respirare e non perdere un secondo! È incostituzionale in primo luogo il sistema dei concorsi. L’articolo 107, comma secondo, della Costituzione prevede che i giudici si distinguano soltanto per funzioni. Voi instaurate un sistema meritocratico attraverso un meccanismo farraginoso e complesso di concorsi che contrasta con questo articolo. Rispetto ai concorsi scelgo due autentiche prelibatezze giuridiche di incostituzionalità: l’articolo 2, comma 1, lettera c), prevede i test psico-attitudinali. Vorrei sapere chi decide quali sono i test, i modelli, chi li valuta e con quali criteri, visto che le commissioni di concorso sono composte da magistrati e professori. Ciò significa che la discrezionalità insita nel test psico-attitudinale contrasta con il principio costituzionale (articolo 106) con cui i magistrati sono assunti per concorso.

Ancora: nella valutazione dei magistrati si tiene conto degli esiti dei procedimenti, signori colleghi. Chi deciderà qual è la sentenza giusta? Sarà giusta quella di primo grado, di appello, della Cassazione? Entrando anche questa valutazione, non ci sarà una pesante, pesantissima aggressione al principio che il magistrato è soggetto soltanto alla legge - articolo 101, comma secondo, della Costituzione - e quindi al principio dell'indipendenza del magistrato? Questa è l’indipendenza che voi difendete a parole e contrastate positivamente con ogni norma che cercate di introdurre!

L’organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero vìola qualsiasi minimale principio di indipendenza del sostituto, il quale diventa un ectoplasma cieco, muto e sordo che non soltanto deve adottare i criteri generali del suo capo ufficio nell’impiego della polizia giudiziaria, nell’utilizzo delle risorse finanziarie e tecnologiche e nell'impostazione delle indagini (nell’impostazione delle indagini! Il capo dirà di seguire la pista rossa piuttosto che la pista nera, e il sostituto sarà obbligato a seguire tale pista!), ma al quale potrà anche essere revocato l’incarico ad nutum da parte del suo capo.

Eppure, la Corte costituzionale nel lontano 18 luglio 1973, con la sentenza n. 143, aveva affermato che la revoca dell’incarico è un indiretto sindacato del modo in cui in concreto sono state svolte le funzioni e, conseguentemente, che fosse necessario dare la possibilità del ricorso al Consiglio superiore della magistratura rispetto a tale revoca. Voi neppure ponete la possibilità di conoscenza del Consiglio superiore della magistratura rispetto alla revoca!

Con riferimento al sistema disciplinare e a quello sanzionatorio, con l’obiettivo di dare specificità, avete conservato alcune nozioni assolutamente generiche: continua ad essere provvedimento disciplinare il provvedimento abnorme, continua ad essere suscettibile di procedimento disciplinare l’appannamento dell’immagine. Si tratta di normative che, nella loro genericità, mettono a rischio il principio di indipendenza.

Il sistema procedurale disciplinare prevede l’intervento del Ministro. Signor Ministro, questo suo intervento invasivo, onnipresente in campi non suoi! Il fatto che ci siano due pubblici ministeri nel processo, non coordinati e senza gerarchia l’uno rispetto all’altro è in patente violazione del principio della parità delle parti recentemente introdotto nell’articolo 111 della Costituzione. Ma il Ministro ci vuole essere! E ci vuole anche essere per fare opposizione alla richiesta di archiviazione che verrà giudicata da quel Consiglio superiore della magistratura che diventa così incompatibile. Guardate quanti vulnus costituzionali in un punto solo della vostra disciplina!

Il Ministro tenta in tutti i modi di limitare i poteri del Consiglio superiore della magistratura, eppure l’articolo 110 della Costituzione è chiarissimo: "Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia". Eppure, il Ministro della giustizia di questo Governo vuole sostituire l’articolo 86 dell’ordinamento giudiziario vigente con un nuovo testo, secondo il quale il Ministro rende comunicazioni alle Camere non soltanto sull’amministrazione della giustizia - e sin lì sarebbe suo dovere - ma anche sulle linee di politica giudiziaria per l’anno in corso. Signor Ministro, la Costituzione le vieta di dare le linee della politica giudiziaria! Si rilegga l’articolo sui suoi poteri, signor Ministro, nel quale sono definiti in modo chiarissimo: lei ha il potere di disporre l’organizzazione e il funzionamento dei servizi, non già la politica giudiziaria.

Se ne è parlato sin troppo, e forse leggeremo stasera un superemendamento o un maxiemendamento per l’ennesima volta approvato fuori dai lavori della Commissione parlamentare. Debbo protestare, siccome ho diligenza e passione, che i giochi mi si facciano sopra la testa: io voglio partecipare ai lavori parlamentari e credo di averlo dimostrato! Non accetto allora, essendo sempre presente in Commissione, che ad un certo punto mi si dica: tu non lavori più, tu vieni in Aula, ma per valutare qualcosa che è stata decisa in qualche serata romana, di ottobre o di estate.

Questo è disprezzo del Parlamento, signor Presidente; è disprezzo del Parlamento, signor Presidente della Commissione giustizia, e mi rincresce che lei, che è una degna persona, acconsenta al disprezzo del Parlamento.

Allora si pongono i titoli preferenziali per chi va al Ministero così dicendo: se tu partecipi all'attività dell'Esecutivo fai carriera nel giudiziario. Ma io non posso ripetere tutte le volte - Montesquieu si ribalta nella tomba - che voi fate strame della divisione dei poteri di uno Stato democratico e civile. Questi signori, illuminati dalla vicinanza con il Ministro, fanno salti anche in materia di legittimità. (Richiami del Presidente).

Ne avrei ancora per molti minuti, signor Presidente, ma rispetto il tempo tiranno e il suo cortese ammonimento a concludere.

Mi rimane un ultimo interrogativo, signori della maggioranza e signori del Governo: dove pensate di arrivare facendo strame della Costituzione? Pensate che queste siano vittorie? La sconfitta, ancora una volta, ve la darà il popolo italiano. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U).

*AYALA (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA (DS-U). Signor Presidente, anch’io intervengo per illustrare una questione pregiudiziale.

Volendo procedere per sintesi, nel rispetto del tempo che mi viene assegnato, mi aggancio in particolare all'intervento del collega Calvi che ha illustrato quella che viene definita, da studiosi assai più autorevoli di noi, una sorta di incostituzionalità diffusa, direi sistemica, all'interno del provvedimento in esame. Nell'ambito di questa riconosciuta incostituzionalità concentrerò la mia attenzione in particolare su alcune attribuzioni che il disegno di legge riconosce in capo al Ministro della giustizia, senza assolutamente fare un riferimento personale al ministro Castelli.

Le istituzioni vanno sempre guardate e anche tutelate a prescindere dalle persone che pro tempore le occupano, naturalmente. D'altra parte mi è difficile pensare che i Padri costituenti, a proposito dell'unico Ministro di cui si occuparono in Costituzione, cioè proprio del Ministro della giustizia, potessero immaginare che un giorno tale carica potesse essere ricoperta dall’ingegner Castelli. Per quanto lungimiranti potessero essere e con tutto il rispetto che ribadisco ancora una volta per la persona, si fa fatica ad immaginarlo.

Cosa prevede la Costituzione a proposito del Ministro della giustizia, ripeto l’unico Ministro citato in quella Carta? L'articolo 110 recita: "Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia". Se ne parla anche nell'articolo 107, comma secondo, dove si prevede: "Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare". E qui finisce la dignità costituzionale del Ministro della giustizia.

Se pensiamo a quella che è l'incidenza nella vita istituzionale del Paese dell'amministrazione della giustizia, potremmo dire che il Ministro ha degli incarichi di tipo strutturale e organizzativo. Così vollero i Padri costituenti. Può anche essere sbagliato, ma questa è la Carta costituzionale rispetto alla quale ogni norma di legge ordinaria deve essere compatibile.

Chiedo retoricamente ai colleghi se di compatibilità si possa parlare, rispetto alla figura così delineata, quando il disegno di legge conferisce al Ministro della giustizia la legittimazione a ricorrere - udite, udite - avanti la giustizia amministrativa contro le delibere del Consiglio superiore della magistratura, concernenti incarichi direttivi, che sono state adottate in difformità dal cosiddetto concerto del Ministro o dal suo parere previsto in altra norma del presente disegno di legge.

Quindi, per le delibere di un organo di rilevanza costituzionale, qual è certamente il Consiglio superiore della magistratura, essendo l'azione promossa da un altro organo di rilevanza costituzionale, qual è certamente il Ministro della giustizia (ne parla la Costituzione), sarà il TAR del Lazio, cui va tutto il mio rispetto istituzionale, a pronunciarsi, ad occuparsi della fondatezza o meno della scelta operata dal CSM, da un organo di rilevanza costituzionale.

Ebbene, credo davvero che non si debbano spendere molte parole in proposito, e qui la sintesi mi trova, diciamo così, in discesa. Basti per esempio citare non il modesto pensiero del senatore Ayala, che notoriamente assai poco vale, ma, guarda caso, proprio in tema di incarichi direttivi, due ordinanze (tra le altre, io ho trovato queste, ma ce ne sono altre) della Corte costituzionale: la n. 112 del 2003 e la n. 184 del 1992. Esse stabiliscono che in questi casi (in tema di incarichi direttivi) è l'articolo 134 della Costituzione che va azionato, vale a dire il conflitto di attribuzione. Giammai chiamare un tribunale amministrativo a giudicare sull'operato del Consiglio superiore della magistratura. Quindi, siamo di fronte ad un caso di incostituzionalità patente, non perché chi vi parla così ritiene, ma perché la Corte costituzionale in almeno due ordinanze così ha stabilito.

Seconda questione, ancora più grossolana (ma qui è tutta una gara alla grossolanità, si fa fatica ad assegnare il primo premio): il Ministro della giustizia - che è sempre quello che si deve occupare dell'organizzazione dei servizi - diventa parte processuale, a determinate condizioni che non specifico perché non voglio perdere tempo e perché qualche collega che mi ha preceduto vi ha accennato.

Il Ministro, quello che si deve occupare - lo ricordo ancora una volta - dei servizi e dell'organizzazione giudiziaria e che ha la facoltà di promuovere l'azione disciplinare, nell'ipotesi in cui la sezione disciplinare che dovrà giudicare su quell'azione ritenga di archiviare il provvedimento, ha la legittimazione ad instaurare una sorta di contraddittorio (sempre davanti alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura) nel quale, per le norme stesse che prevedono tutto ciò nel disegno di legge, il pubblico ministero è e rimane il Procuratore generale della Cassazione o un suo magistrato delegato, e in più vi è il delegato del Ministro che agisce ovviamente in un ruolo anch'esso di pubblico ministero, perché è stato il Ministro stesso che ha promosso l'insorgere della questione.

Allora, quante norme della Costituzione vengono violate? Ne scelgo una: l'articolo 111 della Costituzione, il vanto di tutti noi che eravamo qui nella precedente legislatura, che stabilisce il principio fondamentale della parità delle parti in qualunque procedimento; e il procedimento disciplinare è assimilato nella sua disciplina al procedimento penale. Quindi, avremo l'unico caso nella storia giudiziaria italiana (ma mi allargherei, quanto meno anche europea) in cui ci sarà un incolpato che, ad onta della previsione costituzionale della parità delle parti nel processo, dovrà confrontarsi non con un pubblico ministero, come sarebbe fisiologico e normale, ma con due. Grossolanità? È un termine eufemistico.

Vi è poi un'altra bella novità alla quale accenno sinteticamente. Il Ministro della giustizia ogni anno darà comunicazione al Parlamento sull'andamento dell'amministrazione della giustizia; e fin qui, nulla quaestio, potrà presentarsi in Parlamento e offrire dei dati statistici sull'andamento della giustizia; nessun problema (Brusìo in Aula). Se qualche collega, soprattutto della mia parte politica, non dico mi prestasse attenzione, perché escludo che ciò possa avvenire, ma facesse silenzio lo gradirei. Le sarei grato, signor Presidente, se glielo volesse ricordare lei avvalendosi dei suoi poteri.

Ma la cosa più grave è che il Ministro darà comunicazione al Parlamento (cito testualmente) "sulle linee di politica giudiziaria per l'anno in corso". Se io un giorno dovessi diventare Ministro della giustizia (siccome ho rischiato di diventarlo già due volte, escludo che ciò possa mai avvenire, la terza volta l'autobus non passa), non verrei in Parlamento, per rispetto nei confronti della mia persona e del Parlamento stesso. Io Ministro della giustizia, che devo occuparmi dell'organizzazione e dei servizi, vengo a dare le linee di politica giudiziaria al Parlamento? Ma quali linee?

Qual è però il rischio presente in questa norma, che è palesemente incostituzionale perché viola i limiti di cui all'articolo 110 della Costituzione sulle attribuzioni del Ministro della giustizia?

C’è un pericolo che mi auguro sia sfuggito a chi ha concepito questa norma. Chi in realtà fa la politica di contrasto alla criminalità in Italia, avendo l’obbligo di esercitare l’azione penale quanto meno come previsione costituzionale, sono i procuratori della Repubblica. Cosa accadrà allora? Una volta lette le linee di politica giudiziaria che il Ministro illustra al Parlamento ci saranno alcuni procuratori della Repubblica che - a mio parere correttamente - se ne fregheranno totalmente, non avendo il Ministro alcun potere per condizionare la loro attività, essendo soltanto la Carta costituzionale e le norme del codice a guidare l’azione dei procuratori della Repubblica come di tutti i magistrati.

Ma il rischio serio qual è? Che qualche procuratore della Repubblica decida invece di muoversi (per questioni caratteriali o perché magari è uno di quelli gratificati dal privilegio avuto ai fini della carriera per essere stato chiamato per uno o due mesi soltanto, presso quel Ministro) e di prestare ossequio alle indicazioni del Ministro. Quindi, spacchiamo in quattro, in otto, in sedici o in trentadue (scegliamo il numero) due cardini fondamentali della Carta costituzionale: l’autonomia e l’indipendenza del pubblico ministero e l’obbligatorietà dell’azione penale. Questa è una norma eversiva del sistema.

Signor Presidente, devo dire che forse per la prima volta in vita mia sono riuscito a dire tutto quanto intendevo nel tempo che lei cortesemente mi ha assegnato. In conclusione, vorrei sottolineare all’attenzione dei colleghi almeno queste tre a mio parere monumentali questioni di incostituzionalità, che si inseriscono, lo voglio ribadire, in un’incostituzionalità che tale disegno di legge fa divenire sistemica e che lo coinvolge sostanzialmente tutto. (Applausi dei Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).

CAVALLARO (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei illustrare una questione pregiudiziale di costituzionalità che non attiene al merito del disegno di legge ma al procedimento della sua formazione. Mi permetto di ritenere che, sebbene si tratti di questione non afferente al merito, essa non sia meno rilevante e significativa rispetto ad altre, che pure sono state o saranno affacciate dai colleghi dell’opposizione.

Come ha riferito il Presidente della 2a Commissione permanente all’inizio della seduta, noi oggi giungiamo all’esame dell’Aula senza che sia terminato l’esame del disegno di legge da parte della competente Commissione. Ha riferito altresì il presidente Caruso - addirittura come se citasse un "tempario", ma comunque credo apprezzando il lavoro che è stato fatto - che abbiamo celebrato l’esame di questo disegno di legge nel corso di 18 sedute, per una durata complessiva di 25 ore, esaminando, se non ricordo male, circa 135 emendamenti. Ovviamente, molti di questi emendamenti non sono stati trattati e, intendo precisarlo, molti di essi sono stati ritirati da parte dell’opposizione nel corso di tale esame.

L’impostazione che in Commissione è stata data da tutti i rappresentanti dell’opposizione non è stata infatti orientata ad un ostruzionismo sistematico, che comunque, per quanto dirò in appresso non sarebbe a mio parere rilevante, ma ad una trattazione di merito responsabile del disegno di legge assegnatoci. Ciononostante, e anche qui tengo a precisarlo a futura memoria affinché rimanga agli atti parlamentari, non per ragioni endogene di urgenza dei lavori della Commissione o per necessità di occuparsi di altri provvedimenti e neanche per una specifica urgenza ornamentale rispetto al tema in trattazione, ma perché la maggioranza ha stabilito una priorità di carattere politico-propagandistico, che è nota anche dalle dichiarazioni dei suoi massimi esponenti, si è deciso di avviare l’esame dell’Aula senza che fosse terminato l’esame del provvedimento in Commissione e senza relatore.

E’ scaduto il termine di due mesi previsto dall’articolo 44 del Regolamento, ne diamo atto, ma dobbiamo qui richiamare come norma fondamentale e di riferimento l’articolo 72 della Costituzione, che non credo di dover ricordare se non nella parte in cui stabilisce che ogni disegno di legge è esaminato da una competente Commissione parlamentare.

Dunque, ogni disegno di legge non "può essere esaminato", bensì "è esaminato" e quindi l’esame di una Commissione è un elemento essenziale, costitutivo del procedimento di formazione delle leggi.

Aggiungo che l’ultimo comma dell’articolo 72 della Costituzione dice che "La procedura normale" - così la definisce - "di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale" e per altri che non sto qui ad elencare, insomma per una serie di testi normativi che sono ritenuti di particolare pregnanza e significato.

Pertanto, l’intervenuta scadenza di questo termine regolamentare (che, fra l’altro, al di là di un principio di gerarchia delle fonti fra Costituzione e Regolamento parlamentare, è comunque un termine sussidiario rispetto al principio enunciato dalla Costituzione) certamente non giustifica la avocazione del disegno all’esame dell’Assemblea, per una serie di ragioni che, in considerazione del tempo, enuncio brevemente senza spiegarle, anche perché si spiegano da sole.

Intanto il provvedimento è di una delicatezza e di un’ampiezza significative, di grande rilievo: stiamo parlando dell’ordinamento giudiziario e di un testo che nel nostro Paese addirittura è precostituzionale e quindi meriterebbe un esame così pregnante e così incisivo da parametrarsi direttamente alla nuova Costituzione.

Sono state apportate significative modifiche al testo, nella trattazione innanzi alla Camera dei deputati, tant’è che è stata persino posta una questione di fiducia. Cioè, anche in quel ramo del Parlamento si è in qualche modo spezzato il dibattito parlamentare perché si è portato direttamente all’esame dell’Assemblea soltanto quanto determinato dalla volontà della maggioranza e del Governo.

Vi è poi la questione del carattere nominale del termine dei due mesi; fra l’altro, nel caso specifico, vi è stata anche la pausa estiva. È ben vero che noi riconosciamo la correttezza del Presidente, lo abbiamo sempre fatto, e questa è un'altra di quelle occasioni nelle quali il termine per la presentazione degli emendamenti non è stato serrato, ma alla fine ci siamo trovati comunque con una costrizione dei tempi parlamentari e comunque con una compressione immotivata dei tempi posti a disposizione della Commissione per l’esame di un così significativo provvedimento, così radicalmente modificato anche dall’intervento della Camera e comunque così controverso e critico, come sempre noi lo abbiamo definito nei vari passaggi parlamentari.

Vi è poi un rilievo, se non costituzionale diretto, paracostituzionale riguardante l’ordinamento della magistratura. Anche di questo non occorre dare dimostrazione, perché si tratta non di uno dei poteri, ma certamente di una significativa presenza costituzionale nella nostra Carta fondamentale; la magistratura svolge una funzione di rango costituzionale e il suo ordinamento entra in qualche misura, se non in maniera diretta, almeno in maniera indiretta, nell’applicazione dei princìpi costituzionali.

Infine, vi è la natura di legge delega di questo testo, la quale richiede un ancora più pregnante e significativo controllo. Infatti, il Parlamento, nel momento in cui delega e quindi si spoglia della funzione legislativa, deve approfondire quant’altri mai tutta la materia, sapendo che poi non potrà e non dovrà, se non in sede di modifica e di parere sui decreti legislativi delegati, intervenire nuovamente su di essa; deve quindi averne una piena, ampia, approfondita cognizione, così come, del resto, postula l’articolo 72 della Carta costituzionale.

La mancanza di rispetto di questo procedimento è stata ritenuta un vizio nell’ordinamento generale dello Stato, secondo costante giurisprudenza della Corte costituzionale. Ricordo qui per memoria la sentenza n. 9 del 1959, i cui princìpi sono stati ribaditi dalla sentenza n. 178 del 1984, e ricordo, anzi dico a futura memoria, che questo vizio grave del procedimento parlamentare potrebbe essere sindacato dalla stessa Corte in sede di esame del provvedimento, quando e se qualunque giudice rilevasse una questione di costituzionalità che riguardi anche il vizio di formazione del provvedimento.

Dico questo non per una minaccia a futura memoria, ma anzi perché la questione diventa ancora più robusta e significativa e vi è un interesse diretto ed immediato del Parlamento a resipiscere, se possibile, cioè a rientrare nei suoi poteri, rimettendo alla Commissione la trattazione di questo provvedimento finché essa non sarà conclusa.

Peraltro, proprio per le ragioni di merito esposte precedentemente e per quelle formali rappresentate dal Presidente della Commissione giustizia, la definitiva e compiuta trattazione di merito sarebbe di pochissimo momento, di poca sostanza e di non lunghissima trattazione. In tal modo, si completerebbe il percorso costituzionale di trattazione rispettoso dell’articolo 72 della Costituzione e si consentirebbe di emendare un pericolosissimo vizio formale di questo provvedimento. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch’io intendo presentare una questione pregiudiziale.

Il tema che voglio sollevare è legato all’indipendenza del pubblico ministero. Si tratta di uno di quegli aspetti che il senatore Calvi faceva rientrare fra le questioni di costituzionalità cosiddette di impianto.

In sostanza, ci troviamo di fronte non ad una violazione specifica dell’indipendenza del pubblico ministero, ma ad una sua fortissima limitazione, attraverso una serie di indicazioni e di previsioni di questo provvedimento. Il pubblico ministero - voglio ricordarlo - è soggetto soltanto alla legge e nella Costituzione è parificato sotto questo profilo al giudice.

Credo che dobbiamo condurre una discussione, come abbiamo cercato di fare in Commissione su questo punto, che non escluda - com’è ragionevole che sia - la presenza di un procuratore capo che fornisce dei consigli, degli orientamenti, che cerca di introdurre un punto di vista, una cultura giuridica all’interno del suo ufficio e cerca di formare a questi orientamenti, in base alla sua esperienza e alla sua sapienza giuridica, i propri collaboratori, i propri sostituti. Ma un conto è pensare ad un procuratore capo che fornisca consigli ed orientamenti e un conto è pensare a un procuratore capo che abbia i poteri previsti all’interno di questo provvedimento, che intervengono in radice sulla capacità di orientamento e di decisione autonoma del pubblico ministero, al punto da limitarne fortemente l’indipendenza in più occasioni.

È previsto ad esempio che i magistrati addetti all’ufficio si attengano ad una serie di criteri determinati (e non suggeriti) da parte del procuratore della Repubblica, nell’adempimento della delega ricevuta, con facoltà di revoca in caso di divergenza o inosservanza dei criteri stessi. Si tratta di criteri generali a cui i sostituti devono attenersi nell’impiego della polizia giudiziaria, nell’utilizzo delle risorse finanziarie e tecnologiche dell’ufficio e nelle impostazioni delle indagini.

Concordo che, nell’utilizzo delle risorse finanziarie e tecnologiche, debbano essere rispettati dei criteri di compatibilità con le esigenze di altri sostituti. Condivido che il sostituto procuratore venga invitato ad operare all’interno di un quadro di compatibilità generali nell’impiego delle risorse finanziarie e tecnologiche. Ma l’impiego della polizia giudiziaria e le impostazioni delle indagini attengono squisitamente alla cultura, all’orientamento e alla capacità di valutazione sul momento del pubblico ministero.

Il sostituto procuratore deve poter liberamente esplicare il suo intuito, la sua capacità investigativa, la sua competenza professionale, maturata magari attraverso una biografia e delle esperienze che sono diverse da quelle del procuratore capo e che possono portarlo, ad un certo momento, a disporre indagini in una direzione o nell’altra, ad avvalersi in un modo o nell’altro della polizia giudiziaria. Quale ragione può portare a pensare che il sostituto debba, su questo, obbedire tassativamente a dei criteri direttivi che vengono fissati dal procuratore capo?

Quante sono le fattispecie reali di decisioni che si vengono a creare all’interno di un’indagine, nell’individuazione di una pista, come diceva prima anche il senatore Zancan? Sono cose che possono maturare anche nel giro di un’ora. Come si fa a pensare che il sostituto procuratore debba su questo attenersi a criteri che sono stati prefissati? Come fa il procuratore ad immaginare tutte le concrete fattispecie e come fa il sostituto procuratore a chiedere l’autorizzazione ogni volta? Viene previsto anche questo: chiedere il previo assenso del procuratore della Repubblica o del procuratore aggiunto delegato, laddove le misure che egli deve adottare incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà personale.

Ci rendiamo conto che nelle grandi sedi giudiziarie questo implicherebbe, da parte del procuratore capo, una consapevolezza degli atti o una informazione sugli atti tale che a questo punto potrebbe essere perfino di pregiudizio ad un procedere spedito ed adeguato della giustizia? Il procuratore capo che deve dare il previo assenso: ma in sedi come quelle di Milano, Roma, Napoli o Palermo come farebbe il procuratore capo, o un suo procuratore aggiunto, ad avere tutti gli elementi in mano per dare il proprio assenso? Questo assenso si deve presupporre informato, altrimenti sarebbe soltanto di autorità. È questa la nostra perplessità, perché il procuratore capo non può dare un consenso informato su tutti gli atti che non soltanto limitano ma possono incidere sulla libertà personale o sui diritti reali.

Apro una parentesi: evidentemente la libertà personale viene considerata un bene così alto da richiedere che ci sia il previo assenso del procuratore capo, ma noi abbiamo appena discusso una legge in cui si può intervenire sulla libertà personale attraverso il giudice di pace. Questa è una bella contraddizione, ed è anche uno scherzo del destino che noi siamo chiamati a discutere uno dopo l’altro due provvedimenti informati a principi radicalmente contrastanti e contraddittori.

Credo che non possiamo accettare l’idea che il procuratore capo oltre ad esercitare quelle normali facoltà di orientamento che gli devono essere riconosciute in funzione del suo ruolo, in funzione della sua esperienza, possa intervenire in maniera così dettagliata e precisa nel fissare criteri e nel dare autorizzazioni.

Abbiamo, nella nostra memoria, l’esperienza di sostituti che hanno agito di testa loro in modo cervellotico, ma mi sembra che in questa legge abbiamo fissato tanti di quei paletti - a dire della maggioranza - che non dovrebbe più scapparci il magistrato pazzo. Io penso che ci sarà lo stesso, nonostante i test psico-attitudinali, anzi, forse grazie a questi test qualche magistrato pazzo in più ci sarà. Ma non è sicuramente questo il criterio, quello del controllo da parte del procuratore su tutti gli atti dei pubblici ministeri.

Abbiamo l’esperienza dei "porti delle nebbie", dove ogni tanto qualche sostituto procuratore riusciva a rendere giustizia e a fare qualche indagine proibita. In questo modo, però, i "porti delle nebbie" saranno un blocco assoluto, magari in una grande sede giudiziaria, per impedire ad ogni sostituto procuratore di intraprendere la propria azione investigativa in piena libertà, tanto più se accadrà quello che è previsto in questo provvedimento, ma si dice che forse non accadrà più, e cioè che i ruoli di massima responsabilità andranno a coloro che avranno avuto il privilegio di obbedire al Ministro della giustizia in qualche stanza del Ministero.

Credo davvero che queste norme, così come previste, cozzino contro il principio dell’indipendenza del pubblico ministero. Sono norme costituzionalmente rilevanti, scritte in Costituzione e costituzionalmente protette.

Non credo che possiamo privarci di questo principio che è di garanzia per tutti i cittadini; è un principio che si ricollega anche strettamente con quello dell’obbligatorietà dell’azione penale previsto nell’articolo 112 della Costituzione. Per questo ho parlato di una questione di costituzionalità di impianto.

Inoltre, vi è una questione di costituzionalità che forse non siamo abituati a sollevare. Ci sono anche princìpi generali che la nostra Costituzione non fissa perché non può nemmeno immaginare che vengano violati. E uno di tali principi è quello della comprensibilità delle leggi. Questa legge sembra scritta da un pazzo che abita in una stanza del Ministero e che si è divertito a gettare i semi della sua pazzia su coloro che devono operare nella giustizia.

CASTELLI, ministro della giustizia. Sia più rispettoso dei colleghi!

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Basta leggerla! È scritta da un pazzo...

PRESIDENTE. Per favore, senatore Dalla Chiesa. Concluda il suo intervento.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Le lettere dell’alfabeto e i numeri si inseguono vorticosamente, impedendo anche agli specialisti di capire che cosa stanno facendo.

CASTELLI, ministro della giustizia. Lei è analfabeta; non è colpa di chi scrive!

PAGANO (DS-U). Silenzio!

PRESIDENTE. Fate finire il senatore Dalla Chiesa.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Lo ribadisco: è una legge scritta da un pazzo. Imparate a scrivere!

CASTELLI, ministro della giustizia. Impari a leggere!

PRESIDENTE. Il Ministro risponderà successivamente.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Un demente ha scritto questa roba e qualche complice di questa pazzia ha pensato di portarla in Parlamento. Sfido a portarla in televisione e a dire che questa è una legge che serve a fare chiarezza e limpidezza nella giustizia ed è al servizio dei cittadini. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Per la risposta scritta ad un’interrogazione

*PETERLINI (Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (Aut). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi è altissima attenzione ed agitazione nella provincia di Bolzano per la costruzione della galleria del Brennero. Mi permetto, pertanto, di chiedere con la massima urgenza una risposta scritta alla interrogazione 4-07006, sulla Galleria del Brennero e le vie di accesso ed in modo speciale sulle tratte di accesso a sud di Bolzano al ministro Lunardi.

Infatti, in base allo Statuto di autonomia e le rispettive norme di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974) lo Stato deve trovare intesa con le province autonome interessate per la realizzazione delle opere di viabilità ed in special modo per le ferrovie. La provincia ha concesso l’intesa sotto chiare condizioni, tra l’altro, la progettazione e la realizzazione contemporanee delle tratte di accesso con la galleria stessa e la realizzazione in galleria a Sud di Bronzolo. Secondo le informazioni delle RFI invece sarebbe prevista la realizzazione del tunnel entro il 2015 mentre mancherebbero le priorità, i mezzi e le progettazioni per il tratto di accesso a Sud di Bolzano. Questo comporterebbe un grave impatto per le popolazioni, ma anche per la stessa funzionalità della nuova ferrovia.

Con il tunnel del Brennero la potenzialità aumenterà da circa 180 treni a 400 giornalieri, permettendo anche l’alta velocità. Si chiede pertanto che il Governo rispetti le condizioni poste dalla provincia autonoma di Bolzano per l’intesa e in special modo che la progettazione e la costruzione del tunnel del Brennero avvengano contestualmente con le tratte di accesso anche a Sud di Bronzolo e che per quel tratto si scelga, secondo i pareri dei Comuni, delle valutazioni ambientali e secondo la delibera della Giunta provinciale di Bolzano la costruzione in galleria.

PRESIDENTE. Prendiamo atto della sua richiesta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione, un’interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,04).



Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione (3107)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione (3107)

(Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

ART. 1.

    1. È CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO-LEGGE 14 SETTEMBRE 2004, N. 241, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE.

    2. LA PRESENTE LEGGE ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE.

________________

(*) APPROVATO, CON MODIFICAZIONI AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE, IL DISEGNO DI LEGGE COMPOSTO DEL SOLO ARTICOLO 1

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 1.

        1. All’articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni», il comma 5-bis è sostituito dai seguenti:

        «5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso fino alla decisione sulla convalida. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l’interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all’articolo 14. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale.

        5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all’articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo».

        2. Al comma 8 dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole: «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace».

        3. Al comma 1 dell’articolo 13-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «il tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice di pace».

        4. Al comma 3 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «al tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida».

        5. Il comma 4 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        «4. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di trattenimento di cui al comma 1, e sentito l’interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione».

        6. Il comma 5-quinquies dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        «5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Il questore, per assicurare l’esecuzione dell’espulsione, dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per il reato previsto dal comma 5-quater è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto».

        7. All’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-quater, per ciascuna delle quali è dovuta una indennità di euro 20»;

            b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

        «3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis e 8, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, è corrisposta una indennità di euro 10»;

            c) al comma 4, dopo le parole: «di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter» sono inserite le seguenti: «, nonché 3-quater,».

EMENDAMENTI

1.8

BATTISTI, PETRINI, DALLA CHIESA

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1.

        1. All’articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni", il comma 5-bis è sostituito dai seguenti:

    "5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al tribunale territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso fino alla decisione sulla convalida. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore, innanzi ad una sezione specializzata del tribunale composta a rotazione bimestrale da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti in materia penale nel circondario. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l’interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all’articolo 14. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale.

        5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all’articolo 14, comma 1, le questure forniscono ai tribunali territorialmente competenti nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo, nel caso in cui ciò risulti necessario".

        2. Al comma 8 dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole: "tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "una sezione specializzata del tribunale composta a rotazione bimestrale da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti in materia penale nel circondario".

        3. Al comma 1 dell’articolo 13-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "il tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "una sezione specializzata del tribunale composta a rotazione bimestrale da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti in materia penale nel circondario".

        4. Al comma 3 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "al tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "alla sezione specializzata del tribunale composta a rotazione bimestrale da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti in materia penale nel circondario territorialmente competente, per la convalida.".

        5. Il comma 4 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "4. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di trattenimento di cui al comma 1, e sentito l’interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.".

        6. Il comma 5-quinquies dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Il questore, per assicurare l’esecuzione dell’espulsione, dispone i provvedimenti di cui al comma 1"».

1.15

GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, VITALI

Respinto

Prima del comma 1, inserire il seguente:

        «01. All’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3-bis, alla lettera b) le parole: "un anno", sono sostituite dalle seguenti: "due anni" e alla lettera c) le parole: "due anni", sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni";

            b) al comma 3-quater, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni";

            c) al comma 3-sexies, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni"».

1.160

GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, VITALI

Respinto

Prima del comma 1, inserire il seguente:

        «01. Al comma 3-ter dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia per prestare lavoro stagionale deve essere rilasciato, a richiesta del datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità"».

1.17

GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, CALVI, VITALI

Respinto

Prima del comma 1, inserire il seguente:

        «01. Al comma 4 dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, secondo periodo, le parole "non superiore a quella stabilita" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al doppio di quella stabilita"».

1.18

GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, VITALI

Respinto

Prima del comma 1, inserire il seguente:

        «01. Al comma 4 dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dal momento della presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e fino al momento del rilascio del permesso di soggiorno rinnovato sono prorogati gli effetti e l’efficacia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto"».

1.20

FASSONE

Respinto

Prima del comma 1, inserire il seguente:

        «01. Al comma 4 dell’articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39,"».

1.100

IL RELATORE BOBBIO LUIGI

Ritirato

Al comma 1 premettere il seguente:

        «01. All’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 3 l’ultimo periodo è soppresso;

            b) al comma 3-bis dopo la lettera a) è inserita la seguente:

            "a-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente detenuti"».

1.9

BATTISTI, PETRINI, DALLA CHIESA

Respinto

Sopprimere i commi da 1 a 4.

1.1

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto. Votato per parti separate

Al comma 1, sostituire il capoverso «5-bis» con il seguente:

        «5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il Questore comunica immediatamente e, comunque, entro 48 ore dalla sua adozione, al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del Questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso fino alla decisione sulla convalida. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore d’ufficio se non è stato nominato o non è presente un difensore di fiducia. Il Tribunale provvede alla convalida, con decreto motivato entro le 48 ore successive verificata l’osservanza delle condizioni di legge e, se comparso, sentito l’interessato. Quando la convalida è concessa il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per decidere, il provvedimento del Questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso, anche nel merito, per Cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale».

1.12

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, dopo la parola: «questore», inserire le seguenti: «, con atto scritto e motivato,».

1.25

MARITATI, GUERZONI

Respinto

Al comma 1, capoversi 5-bis e 5-ter, sostituire le parole: «giudice di pace», con le parole: «tribunale in composizione monocratica», ovunque esse ricorrano.

1.101

MALABARBA, SODANO TOMMASO

Precluso

Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole: «giudice di pace», con le seguenti: «tribunale in composizione monocratica».

1.22

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, capoverso «5-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso», con le seguenti: «L’esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa».

1.11

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore d’ufficio se non è stato nominato o non è presente un difensore di fiducia. Il difensore deve essere avvertito immediatamente e, comunque, entro dodici ore. Gli atti compiuti in sede di convalida devono essere tradotti nella lingua ufficiale dello Stato dell’interessato».

1.23

LE COMMISSIONI RIUNITE

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «5-bis», terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza, salva la sua espressa rinuncia».

1.23 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, capoverso «5-bis», terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza».

1.210

MARITATI, GUERZONI

Respinto

Al comma 1, capoverso 5-bis, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di un interprete di una lingua conosciuta dallo straniero ovvero, ove non sia possibile, di lingua francese, inglese o spagnolo, nominato dal giudice».

        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:

            a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento:

            b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

1.430

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, capoverso «5-bis», dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili».

1.240

FASSONE, MARITATI, GUERZONI, CALVI, VIVIANI, VITALI

Assorbito

Al comma 1, capoverso 5-bis, quarto periodo, dopo le parole: «Il giudice» inserire le seguenti: «nominato un interprete, se necessario».

        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:

            a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento:

            b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

1.102

MALABARBA, SODANO TOMMASO

Respinto

Al comma 1, capoverso 5-bis, quarto periodo, sostituire le parole: «se comparso» con le seguenti: «se non ha espressamente rinunciato a comparire».

1.103

MALABARBA, SODANO TOMMASO

Respinto

Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere il quinto e il sesto periodo.

1.13

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere il quinto periodo.

1.104

MALABARBA, SODANO TOMMASO

Respinto

Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole da: «in attesa» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione».

1.105

MARTONE, TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire il quinto periodo con il seguente: «Lo straniero non può essere trattenuto in uno dei centri di permanenza e assistenza di cui all’articolo 14».

1.46

LE COMMISSIONI RIUNITE

Ritirato

Al comma 1, capoverso «5-bis», quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, in uno dei locali previsti dal comma 5-ter del presente articolo, per le finalità di cui al medesimo comma».

1.301

IL RELATORE BOSCETTO

Approvato

Al comma 1, capoverso «5-bis», quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili».

1.106

MALABARBA, SODANO TOMMASO

Respinto

Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere l’ultimo periodo.

1.200 (testo 2)

IL RELATORE BOBBIO LUIGI

Approvato

Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine di 48 ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla Cancelleria.».

1.2

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 1, sopprimere il capoverso 5-ter.

1.260

MARITATI, GUERZONI

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso 5-ter con il seguente:

            «5-ter. Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nei procedimenti di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all’articolo 14, comma 1, il Ministero della giustizia fornisce agli uffici del giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di locali idonei aggiuntivi».

        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:

            a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento;

            b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

1.14

TURRONI, ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.25

Al comma 1, capoverso 5-ter sostituire le parole da: «le questure» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «viene fornito al tribunale, presso gli ordinari uffici giudiziari, il supporto occorrente e un locale idoneo».

1.107

MALABARBA, SODANO TOMMASO

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.25

Al comma 1, capoverso 5-ter sostituire le parole: «giudice di pace» con le seguenti: «tribunale in composizione monocratica».

1.108

MARITATI, IOVENE, GUERZONI, VITALI, VIVIANI

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso 5-ter aggiungere il seguente:

            «5-quater. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche nei casi in cui l’allontanamento dal territorio dello Stato riguarda uno straniero per il quale non sia stato possibile eseguire con immediatezza il respingimento».

        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:

            a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento:

            b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

1.3

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

1.109

MALABARBA, SODANO TOMMASO

Id. em. 1.3

Sopprimere il comma 2.

1.201 (testo corretto)

IL RELATORE BOBBIO LUIGI

Approvato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Rimane ferma la competenza del Tribunale in composizione monocratica e del Tribunale dei minori ai sensi del comma 6 dell’articolo 30 e del comma 3 dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 e l’esame dei relativi ricorsi sono di competenza del Tribunale in composizione monocratica».

1.202

IL RELATORE BOBBIO LUIGI

Ritirato e trasformato nell'odg G1.100

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Il Ministro della giustizia trasferisce agli uffici dei giudici di pace tutto il personale amministrativo precedentemente utilizzato dai Tribunali per le funzioni assegnate ai giudici di pace ai sensi del presente decreto».

1.4

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

1.110

MALABARBA, SODANO TOMMASO

Id. em. 1.4

Sopprimere il comma 3.

1.300 (testo 2)

IL RELATORE BOSCETTO

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Al comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "il questore prima di eseguire l’espulsione, richiede il nulla osta all’autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all’accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi" inserire le seguenti: "ovvero qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dall’articolo 12 del presente testo unico».

        Conseguentemente, il comma 3-sexies dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è soppresso.

1.5

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Sopprimere il comma 4.

1.111

MALABARBA, SODANO TOMMASO

Id. em. 1.5

Sopprimere il comma 4.

1.27

LE COMMISSIONI RIUNITE

V. testo 2

Al comma 5, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza, salva sua espressa rinuncia».

1.27 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 5, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza».

1.115

IL RELATORE BOBBIO LUIGI

Approvato

Al comma 5, capoverso, dopo primo periodo, inserire il seguente: «Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell’articolo 13».

1.28

LE COMMISSIONI RIUNITE

Assorbito

Al comma 5, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «Il giudice», inserire le seguenti: «nominato un interprete, se necessario».

1.112

IL RELATORE BOBBIO LUIGI

Ritirato

Al comma 5, al capoverso 4, sopprimere le parole: «escluso il requisito della vicinanza del centro di trattenimento di cui al comma 1».

1.113

MALABARBA, SODANO TOMMASO

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole da: «escluso il requisito» fino a: «al comma 1».

1.114

IL RELATORE BOBBIO LUIGI

Approvato

Al comma 5, al capoverso 4, sostituire le parole: «del centro di trattenimento di cui al comma 1» con le seguenti: «del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1».

1.116

MALABARBA, SODANO TOMMASO

Respinto

Al comma 5, capoverso, sostituire le parole: «se comparso» con le seguenti: «se non ha espressamente rinunciato a comparire».

1.470/1

GUERZONI, MARITATI

Respinto

All’emendamento 1.470, al comma 6, capoverso 5-quinquies, sopprimere l’ultimo periodo.

1.470/2

IL RELATORE BOBBIO LUIGI

V. testo 2

All’emendamento 1.470, al capoverso 5-quinquies, ivi richiamato, dopo le parole: «autore del fatto» aggiungere le seguenti: «anche fuori dei casi di flagranza» e conseguentemente al capoverso 13-ter dopo le parole: «autore del fatto» inserire le seguenti: «anche fuori dei casi di flagranza».

1.470/2 (testo 2)

IL RELATORE BOBBIO LUIGI

Approvato

All’emendamento 1.470, al capoverso 13-ter dopo le parole: «autore del fatto» inserire le seguenti: «anche fuori dei casi di flagranza».

1.470 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato con un subemendamento

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

        «5-bis. Il comma 5-ter dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e c) ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno se l’espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica".

        5-ter. Il comma 5-quater dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "5-quater. Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l’ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena è la reclusione da uno a quattro anni"».

        Conseguentemente sostituire il comma 6 con i seguenti:

        «6. Il comma 5-quinquies dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l’esecuzione dell’espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto"»,

        E conseguentemente, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. All’articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "con l’arresto da sei mesi ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a quattro anni"».

        «2-ter. All’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale", sono sostituite dalle seguenti: "Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni"».

        2-quater. L’articolo 13, comma 13-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        «13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto e si procede con rito direttissimo».

1.117

MALABARBA, SODANO TOMMASO

Precluso

Sopprimere il comma 6.

1.6

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Precluso

Al comma 6, sostituire il capoverso «5-quinquies» con il seguente: «5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo».

1.30

GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, VITALI

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all’articolo 22, comma 4, il terzo e il quarto periodo sono abrogati;

            b) all’articolo 24, comma 1, il secondo periodo è abrogato».

1.29

GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, VITALI

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. Al comma 11 dell’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un anno".

1.31

VIVIANI, GUERZONI, FASSONE, MARITATI, VITALI

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. All’articolo 27, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "per lavoro subordinato", sono inserite le seguenti: "e parasubordinato"».

1.32

GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, VITALI

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. All’articolo 27, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

            "e-bis) stranieri che svolgano uno o più rapporti di lavoro domestico ovvero rapporti di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, sulla base di uno o più contratti di lavoro, aventi una durata di almeno 12 mesi ciascuno, rinnovabili alla scadenza, e per almeno ventiquattro ore settimanali complessive, i quali complessivamente assicurino al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio;"».

1.118

GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, VITALI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all’articolo 27, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

            "e-bis) lavoratori che dimostrino di essere venuti in Italia per prestare lavoro stagionale;";

            b) all’articolo 3, comma 4, al primo e al terzo periodo le parole: "anche per esigenze di carattere stagionale" sono soppresse».

1.33

GUERZONI, FASSONE, VIVIANI, MARITATI, VITALI

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. All’articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, i commi 1-ter e 1-quater sono abrogati.».

1.34

VIVIANI

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. All’articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

        "1-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato ed autonomo, al compimento della maggiore età, allo straniero nato in Italia, che dimostri una permanenza continuativa nel territorio nazionale negli ultimi dieci anni. Tale permesso ha una validità di sei mesi, è rinnovabile, consente l’accesso ai servizi assistenziali, allo studio nonché all’iscrizione nelle liste di collocamento e alla prestazione di attività lavorative e può essere trasformato in permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro ai sensi degli articoli 5 e seguenti del presente testo unico e degli articoli 9 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394"».

1.350

GUERZONI

Approvato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. Al comma 5 dell’articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "ai corsi universitari", sono inserite le seguenti: "e alle scuole di specializzazione delle Università"».

1.119

GUERZONI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Dopo l’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"Art. 18-bis.

        (Permesso di soggiorno in attesa di rimpatrio)

        1. Quando non è possibile eseguire l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera perchè in seguito ad accertamenti in ordine alla identità o nazionalità dello straniero non risulta esserci alcun Paese di origine o di provenienza dello stesso, e qualora lo straniero non abbia subito sentenze penali di condanna e non abbia procedimenti penali in corso, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di rimanere sul territorio nazionale.

        2. Il permesso di soggiorno in attesa di rimpatrio, rilasciato a norma del presente articolo, ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato di sei mesi in sei mesi per il periodo occorrente al rimpatrio dello straniero. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell’ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

        3. Per il periodo occorrente al rimpatrio, lo straniero in possesso del permesso di soggiorno di cui al comma 1, è autorizzato a stipulare un contratto di lavoro"».

1.203

IL RELATORE BOBBIO LUIGI

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. L’articolo 10-bis della legge 21 novembre 1991 n. 374 è sostituito dal seguente:

        "I Presidenti dei tribunali e ove necessario i Presidenti delle Corti di appello, su richiesta dei Presidenti dei Tribunali interessati, dispongono l’applicazione temporanea ad altra sede di giudici compresi nelle sedi del circondario o del distretto per assicurare il tempestivo assolvimento delle competenze istituzionali e di quelle relative alla legge sulla disciplina dell’immigrazione"».

1.204

IL RELATORE BOBBIO LUIGI

Approvato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. Il secondo comma dell’articolo 10-ter della legge 21 novembre 1991 n. 374 è sostituito dal seguente:

        "Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis della presente legge. In attesa delle revisioni delle dotazioni organiche delle sedi del giudice di pace le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis anche in corso di definizione, sono sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorità non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti vacanti nelle nuove dotazioni».

1.7

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Respinto

Sopprimere il comma 7.

1.10

BATTISTI, PETRINI, DALLA CHIESA

Id. em. 1.7

Sopprimere il comma 7.

1.120

MALABARBA, SODANO TOMMASO

Id. em. 1.7

Sopprimere il comma 7.

1.121

IL RELATORE BOBBIO LUIGI

Approvato

Al comma 7, lettera b), capoverso 3-quater, sostituire le parole: «del decreto legislativo» con le seguenti: «del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo».

1.450

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        «7-bis. All’articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "e degli uffici consolari" sono sostituite dalle seguenti; ", degli uffici consolari, degli Istituti Italiani di Cultura e delle Istituzioni Scolastiche all’estero".

        7-ter. Al fine di fare fronte alle maggiori nuove esigenze di potenziamento della sicurezza attiva e passiva del Ministero degli affari esteri, il fondo di cui all’articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è integrato, per l’anno 2004, di ulteriori 3,9 milioni di euro».

        Conseguentemente, all’articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, comma 7-ter, pari a 3,9 milioni di euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

1.122 (testo 2)

IL RELATORE BOBBIO LUIGI

Approvato

All’articolo 1 premettere la seguente rubrica: «(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchè alla legge 21 novembre 1991, n. 374 e alla legge 24 dicembre 2003, n. 350)».

ORDINE DEL GIORNO

G1.100 (già em. 1.202) (TESTO 2)

IL RELATORE BOBBIO LUIGI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3107,

            impegna il Governo affinché sia trasferito agli uffici dei giudici di pace, secondo le rispettive necessità degli uffici stessi, il personale amministrativo precedentemente utilizzato dai Tribunali per le funzioni assegnate ai giudici di pace ai sensi del presente decreto.

________________

(*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate che sostituiscono l'altra: «tutto».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

FASSONE

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di asilo)

        1. All’articolo 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall’articolo 32 della legge 30 luglio 2002 n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti "Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è attuato nei centri di identificazione secondo le norme di apposito regolamento. Il trattenimento è tuttavia effettuato presso i centri di permanenza temporanea, di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quando la richiesta di asilo politico, avuto riguardo allo stato di provenienza, è manifestamente infondata. In tal caso si applica la procedura di convalida di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il regolamento di cui al primo periodo determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d’Europa e dall’Unione europea.";

            b) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: "Nei centri di identificazione" sono inserite le seguenti: ", nonché nei centri di permanenza temporanea nei casi di cui al secondo periodo,";

            c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

        «5-bis. Il Ministero dell’interno invia mensilmente alle questure l’elenco degli Stati ai cui cittadini, richiedenti asilo, non può essere opposta una valutazione di manifesta infondatezza della richiesta, ai sensi del comma 3"».

1.0.2

FASSONE

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Commissioni territoriali)

        1. All’articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall’articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "con il regolamento di cui all’articolo 1-bis, comma 3", sono inserite le seguenti: "e comunque in ogni città capoluogo di distretto giudiziario"».

1.0.13 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure di sostegno alle politiche di contrasto dell’immigrazione clandestina)

        1. All’articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

        "5-bis. Il Ministero dell’interno, nell’ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all’immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano».

        Conseguentemente, all’articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1-bis, nel limite massimo di 6.400.000 euro per l’anno 2004 e di 7.400.000 euro per l’anno 2005, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

1.0.101

IL RELATORE BOSCETTO

Approvato

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modificazioni all’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

        1. All’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole "fino a tre anni" sono sostituite dalle parole "da uno a cinque anni";

            b) al comma 3, le parole "da quattro a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a quindici anni" e il secondo periodo è soppresso;

            c) al comma 3-bis, le parole "al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 3" e, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.";

            d) al comma 3-ter, le parole "si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona" sono sostituite dalle seguenti: "la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona";

            e) dopo il comma 3-sexies, inserire il seguente:

            "3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell’articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228. L’esecuzione delle operazioni è disposta d’intesa con la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere.".

        2. All’articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dell’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni dell’articolo 4, commi 1, 2, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4 sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle loro competenze"».

1.0.102

IL RELATORE BOSCETTO

Approvato

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di rinnovo dei permessi di soggiorno)

        1. Al comma 5 dell’articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto previsto dall’articolo 5, commi 5 e 9, e dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni"».         2. Al comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, all’ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto previsto dall’articolo 5, commi 5 e 9, e dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni"».

1.0.14/1 (testo 2)

GUERZONI

Ritirato

All’emendamento 1.0.14, al comma 1, capoverso «4-bis» sostituire le parole: «soggetti non pubblici o concessionari di pubblici servizi» con le seguenti: «i Comuni».

Nel medesimo capoverso 4-bis, sostituire le parole: «per il bilancio dello Stato» con le seguenti: «per la finanza pubblica».

1.0.14/2 (testo 2)

GUERZONI

Ritirato

All’emendamento 1.0.14, al comma 1, capoverso «4-bis» dopo le parole: «soggetti non pubblici o concessionari di pubblici servizi» inserire le seguenti: «o i Comuni».

Nel medesimo capoverso 4-bis, sostituire le parole: «per il bilancio dello Stato» con le seguenti: «per la finanza pubblica».

1.0.14 (testo 2 corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3)

        1. All’articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

        "4-bis. Nell’ambito delle direttive impartite dal Ministro dell’interno per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dell’interno può altresì stipulare, senza oneri aggiuntivi perla finanza pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l’inoltro agli uffici dell’Amministrazione dell’interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonché per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all’adozione dei provvedimenti richiesti e per l’eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro dell’interno, si determina l’importo dell’onere a carico dell’interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti.

        4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, gli incaricati del pubblico servizio, addetti alle procedure definite dalle convenzioni, possono essere autorizzati a procedere all’identificazione degli interessati, con l’osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni"».

1.0.11

MICHELINI, KOFLER, BETTA

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All’articolo 1, comma 8, lettera a) del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito in legge, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222 sono soppresse le parole: "ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica"».

1.0.12

MICHELINI, KOFLER, BETTA

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All’articolo 1, comma 8, lettera a) del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, dopo le parole: "a mezzo della forza pubblica", sono aggiunte le seguenti: "emesso per motivi di pericolosità sociale"». Art. 2.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 2.

(Norma di copertura finanziaria)

        1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, determinati nel limite massimo di euro 1.397.458 per l’anno 2004 e di euro 4.192.373 a decorrere dall’anno 2005, si provvede:

            a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall’anno 2004, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

            b) quanto ad euro 819.721 per l’anno 2004 ed euro 2.459.163 a decorrere dall’anno 2005, mediante riduzione della autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

            c) quanto ad euro 1.155.473 a decorrere dall’anno 2005, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

        2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

2.1

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Improcedibile

Sopprimere l’articolo.

2.100 (testo corretto)

IL RELATORE BOSCETTO

Approvato

All’articolo 2, apportare le seguenti modifiche:

            a) sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, commi da 1 a 7, valutati in euro 7.597.458 per l’anno 2004 e in euro 22.792.373 a decorrere dall’anno 2005, si provvede:

            a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall’anno 2004, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

            b) quanto ad euro 819.721 per l’anno 2004 ed euro 2.459.163 a decorrere dall’anno 2005, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

            c) quanto ad euro 6.200.000 per l’anno 2004, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a 19.755.473 a decorrere dall’anno 2005, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 18.600.000, l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro e delle politiche sociali e quanto ad euro 1.155.473 l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

            b) aggiungere il seguente comma 1-bis.

        «1-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all’articolo 1, commi da 1 a 7, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 3.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO

3.100

IL RELATORE BOBBIO LUIGI

Approvato

Premettere la seguente rubrica: «(Entrata in vigore)».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

X1.0.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Al fine di coordinare l’attività concernente i ricorsi in materia di emigrazione è istituito un posto di avvocato generale presso la Procura generale della Corte suprema di cassazione e, contestualmente, è soppresso un posto di sostituto procuratore generale. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, è conformemente modificata» .



Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 ottobre 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, le relazioni di inchiesta relative ad incidenti aerei avvenuti:

in data 18 marzo 2002 in località Campo Viola, Comune di Broni (PV)(atto n. 569);

in data 21 febbraio 2002 in località Paladon, San Pietro in Cariano (VR) (atto n. 570).

Detti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente.

 

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettere in data 18 ottobre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del sig. Fabio Ortolani e del rag. Eligio Boni a componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP (n. 139).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 11a Commissione permanente.

 

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 ottobre 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, la relazione sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze Armate, relativa all'anno 2003 (Doc. XXXVI, n. 4).

Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a Commissione permanente.



ERRATA CORRIGE

 

Nel Resoconto sommario e stenografico della 676a seduta pubblica del 19 ottobre 2004, a pagina 62, sotto il titolo :"Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati" sostituire le parole "in testo unificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei Deputati (TU con" con le seguenti: "assorbe".