AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª) 

 

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2004

427ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente

PASTORE 

 

            Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito, per l'interno D'Alì e Mantovano e per le comunicazioni Baldini.            

 

 

            La seduta inizia alle ore 15,05.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(3097) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n.  220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ( CNIPA ), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali

(Seguito dell'esame e rinvio)  

 

            Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’8 settembre.

 

      Il senatore EUFEMI (UDC) esprime apprezzamento per il pronto intervento del Governo che con il decreto-legge n. 220, fra l’altro, chiarisce legislativamente che il regime fiscale agevolato dell’imposta sostitutiva per le operazioni di concessioni di mutuo si applica esclusivamente ai finanziamenti erogati con riguardo agli immobili ad uso abitativo diversi dalla prima casa.

            Osserva, in proposito, che il regime di favore non trova applicazione per le operazioni di mutuo generalmente finalizzate all’acquisto della prima casa poste in essere dagli enti previdenziali a favore dei dipendenti e degli iscritti. L'esclusione, a suo avviso, non appare giustificata sul piano dell’equità e può risultare svantaggiosa in relazione al conseguimento dei risultati attesi per le operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, che spesso sono assistite con l’erogazione di finanziamenti agli acquirenti da parte degli enti previdenziali. A tal fine l’emendamento 2.1, a sua firma, intende eliminare la disparità di trattamento con limitati effetti sul piano del gettito che sarebbero compensati da un più agevole conseguimento dei programmi di dismissione. Precisa, tuttavia, che la proposta è fornita della prescritta copertura finanziaria.

 

            Il relatore MALAN (FI) illustra l’emendamento 2.7.

 

            Il sottosegretario SAPORITO dà conto dell’emendamento 3.0.1, tendente a ricomporre unitariamente il comparto della ricerca, attualmente incluso in un’area contrattuale che ricomprende altri professionisti degli enti pubblici, secondo quanto unanimemente richiesto anche dai presidenti delle istituzioni e degli enti di ricerca.

Illustra quindi l’emendamento 3.0.2, che autorizza il Commissario straordinario della Croce Rossa a ratificare o modificare i provvedimenti adottati in data successiva al 2003, a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 179 del 2 agosto 2004, che qualifica l’Associazione italiana Croce Rossa come ente di alto rilievo.

 

Il senatore BONGIORNO (AN) dà per illustrati gli emendamenti presentati a sua firma.

 

I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(3102) Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse

(Parere, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio) 

 

      Il presidente PASTORE (FI), relatore, illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 233, tendente a rettificare gli erronei riferimenti normativi derivanti da un vizio di coordinamento formale del testo dell’articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, concernente le funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi. Dà conto, inoltre, della necessità e urgenza di integrare il contenuto dell’articolo 4, comma 2, della medesima legge n. 215, concernente l’abuso di posizione dominante.

            Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

 

            Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(3102) Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 2004, n. 233, recante modificazioni alla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse

(Esame e rinvio) 

 

      Il presidente PASTORE (FI), relatore, richiamate le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, illustra il contenuto normativo del decreto-legge n. 233.

 

            La Commissione conviene quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di giovedì 30 settembre.

 

            Il seguito dell’esame è infine rinviato.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(3106) Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l’ accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonche’ integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431

(Parere alle Commissioni 2ª e 13ª riunite, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio) 

 

      Il presidente PASTORE (FI), relatore, illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 240, recante misure per favorire l’accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, con riguardo a determinate categorie di locatari particolarmente svantaggiati.

            Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

 

            Il vice ministro MARTINAT ricorda il recente orientamento della Corte costituzionale, contrario all’ulteriore proroga dei termini per la esecuzione delle procedure di rilascio di immobili urbani per finita locazione. Il Governo ha inteso quindi intervenire con un provvedimento di urgenza che, fra l’altro, favorisce nuove tipologie di contratti di locazione che incentivino il proprietario ad accordarsi con categorie di inquilini disagiati. Il provvedimento prevede, tra l’altro, che i contributi siano concessi direttamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da evitare gli ostacoli burocratici che hanno caratterizzato tradizionalmente quelle procedure.

 

            Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 

(3104) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell’aviazione civile

(Parere alla 8ª Commissione, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio) 

 

      Il presidente PASTORE (FI) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 237. Ricorda il recente regolamento europeo relativo all’istituzione di un "cielo unico europeo", che dispone che ciascuno Stato membro individui al proprio interno un’autorità nazionale di vigilanza indipendente, con l’obiettivo di rafforzare il livello di sicurezza ed efficienza globale del traffico aereo. Il decreto-legge individua quindi l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) quale autorità nazionale di vigilanza indipendente dai fornitori dei servizi di navigazione aerea, con poteri di verifica della conformità dei sistemi e componenti.

            Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

 

            Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 

(3105) Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia

(Parere, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio) 

 

      Il presidente PASTORE (FI), relatore, riferisce sui motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 238, recante disposizioni per eliminare le situazioni di squilibrio nelle posizioni di carriera del personale proveniente dai ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato e dei ruoli corrispondenti delle altre Forze di polizia.

            Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

 

            Il sottosegretario MANTOVANO sottolinea la necessità di dare corso al principio di equiordinazione, tenendo conto dei recenti provvedimenti di riordino delle Forze armate, dell’avvio del nuovo sistema dei parametri stipendiali di cui al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e della definizione del nuovo accordo di concertazione per il biennio economico 2004-2005.

 

            Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 

(3103) Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 2004, n.234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario

(Parere alla 2ª Commissione, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio) 

 

      Il presidente PASTORE (FI), relatore, riferisce sui motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 234, che si propone di ampliare la rosa dei candidati esonerati dalla prova preliminare del concorso per uditore giudiziario, anche in ottemperanza a pronunce degli organi di giustizia amministrativa, nonché di consentire, conseguentemente, la riapertura dei termini di partecipazione ai bandi di concorso indetti nel corrente anno.

            Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

 

            Il senatore GUERZONI (DS-U) domanda se gli effetti del provvedimento riguardino eventuali concorsi già banditi e in atto.

 

            Il presidente PASTORE (FI), relatore, si riserva di fornire chiarimenti al riguardo nel prosieguo dell’esame, che si svolgerà nella seduta di domani, auspicabilmente con l'intervento di un rappresentante del Governo competente in materia.

 

            Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 

(3107) Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio) 

 

      Il presidente PASTORE (FI), relatore, riferisce sui motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 241, emanato dal Governo a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 222, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 5-bis, del testo unico sull'immigrazione, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida per provvedimento del questore di accompagnamento dello straniero alla frontiera debba svolgersi in contraddittorio e con le garanzie della difesa. Si pone quindi l’esigenza di assicurare la piena efficacia delle garanzie previste dall’articolo 13 della Costituzione e di prevedere adeguate misure per assicurare la massima celerità dei provvedimenti di convalida e di esecuzione delle espulsioni.

            Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

 

            Il sottosegretario D’ALI’, a nome del Governo, conferma la necessità e l'urgenza di adeguare la normativa alla pronuncia della Corte costituzionale, ribadendo le garanzie costituzionali per l’intimato all’espatrio.

 

            Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 15,45.

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3097

al testo del decreto-legge

 

Art. 1.

1.1

Castagnetti

        Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «1-bis. I dirigenti di ricerca, i dirigenti tecnologi, i primi ricercatori e i primi tecnologi sono collocati fuori ruolo a decorrere dall’inizio dell’anno successivo al compimento del sessantasettesimo anno di età e a riposo tre anni dopo il collocamento fuori ruolo. Ai dirigenti di ricerca, ai dirigenti tecnologi, ai primi ricercatori e ai primi tecnologi degli enti di ricerca si applicano le stesse norme previste per il personale di ruolo. La loro partecipazione all’attività scientifica e agli organi degli Enti di ricerca resta regolata dalle norme attualmente in vigore».

 

1.0.1

Magnalbò, Bongiorno

        Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

        1. All’articolo 23, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla fine del comma 1, dopo le parole: "pari almeno a", la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre"».

 

1.0.2

Manfredi

        Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ulteriori interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994)

        1. All’articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, come novellato dall’articolo 1-ter, comma 1, lettera d), del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni ed integrazioni concernente la concessione di un contributo in conto capitale a favore dei soggetti dichiarati danneggiati per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, le parole: "pari al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 75 per cento" e le parole: "nel limite massimo complessivo di lire 300 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo complessivo di euro 259.000,00".

        2. Ai soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1 che hanno beneficiato, oltre che del contributo in conto capitale, anche dei finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni ovvero ai sensi dell’articolo 4-quinquies del decerto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, così come novellato dall’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74 ovvero ai sensi dell’articolo 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 ovvero ai sensi dell’articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni ed integrazioni ovvero ai sensi dell’articolo 52, comma 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 la quota residua del contributo spettante ai sensi del comma 1 è corrisposta mediante riduzione di pari importo della quota capitale del finanziamento qualora lo stesso sia ancora in essere alla data dell’entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei loro confronti non sia avvenuto, per effetto della risoluzione dei relativi contratti per inadempimento nel rimborso delle rate, il recupero delle somme insolute da parte delle banche o il pagamento, anche parziale, a carico dei fondi di garanzia. Nel caso in cui la quota residua del contributo risulti superiore alla quota capitale del finanziamento in essere la differenza è corrisposta al beneficiario da MCC spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.
        3. Le somme impegnate sui fondi di garanzia gestiti da MCC spa e da Artigiancassa spa e che verranno disimpegnate per effetto dell’attuazione della disposizione di cui al comma 2, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
        4. Ai soggetti di cui al comma 2 che hanno beneficiato soltanto del contributo in conto capitale o che hanno rimborsato anticpatamente il finanziamento ottenuto ai sensi delle disposizioni di cui allo stesso comma, nonché ai soggetti di cui all’articolo 4-bis, comma 5, del decerto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, che siano in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota residua è corrisposta da MCC spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.
        5. La durata dei finanziamenti di cui all’articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni, concessi a favore dei soggetti danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1, è fissata in 15 anni, compreso il periodo di tre anni di preammortamento.
        6. La data di decorrenza delle disposizioni di cui al presente articolo è fissata al 1º gennaio 2005. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le codnizioni e le modalità di attuazione delle disposizioni medesime.
        7. All’attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1994, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni.
        8. MCC SpA è autorizzata a versare ad Artigiancassa SpA, a valere sulle risorse di cui al comma 7, la somma di 27,1 milioni di euro per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo».

 

1.0.3

Ferrara

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Al comma 68 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l’anno 2004 per le Università sono fatte salve, inoltre, le assunzioni a tempo determinato già in essere alla data del 1º gennaio 1998, esclusivamente finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento e la funzionalità di servizi di supporto all’attività di laboratorio e di ricerca dei medesimi Atenei».

 

Art. 2.

2.2

Bergamo, Maffioli

        Al comma 1, dopo le parole: di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131», inserire le seguenti: «ovvero che siano destinati alla locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni».

 

2.3

Tarolli, Maffioli

        Al comma 1, dopo le parole: «si applica ai soli finanziamenti erogati», inserire le seguenti: «a persone fisiche non eserventi attività commerciale».

 

2.5

Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 1, dopo le parole: «soli finanziamenti», inserire le seguenti: «dichiarati dal mutuatario ed».

 

2.4

Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Zancan

        Al comma 1, dopo le parole: «relative pertinenze», inserire le seguenti: «, contratti da persone fisiche che non esercitano attività di impresa».

 

2.6

Ferrara

        Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con esclusione di quelli contratti per l’esercizio dell’attività d’impresa».

 

2.7

Malan, relatore

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Alla fine del comma 1, dell’articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: «chiuso entro il 31 dicembre 2002», sono sostituite dalle seguenti: «in corso alla data del 31 dicembre 2002».

 

2.1

Eufemi

        Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, trovano applicazione anche con riferim nto alle operazioni di mutuo relative all’acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituli, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti ed iscritti. La disposizione del periodo precedente si applica ai mutui erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        1-ter. All’onere derivante dall’attuazione del precedente comma 1-bis, valutato in 2,5 milioni di euro per il 2004 ed in 5 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

 

Art. 3.

3.1

Boldi, Brignone, Stiffoni

        Al comma 1, sostituire le parole: «Il termine di cui all’articolo 2» con le seguenti: «I termini di cui agli articoli 1 e 2» e le parole: «è differito» con le seguenti: «sono differiti».

 

3.0.1

Il Governo

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. All’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al terzo periodo sono soppresse le seguenti parole: "i ricercatori e i tecnologici degli enti di ricerca, compresi quelli dell’ENEA"».

 

3.0.2

Il Governo

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. Il Commissariamento straordinario dell’ente Associazione italiana Croce Rossa, a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004, che qualifica la predetta Associazione ente di alto rilievo ai sensi dell’articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, è autorizzato a ratificare o modificare i provvedimenti dallo stesso adottati in data successiva al 1º gennaio 2003».

 

3.0.3

Magnalbò

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Termini per le disposizioni relative al pronto soccorso aziendale)

        1. L’applicazione delle disposizioni relative al pronto soccorso aziendale emanate dal Ministro della salute con il decreto 15 luglio 2003, n. 388, in attuazione del decreto legislativo 269 del 1994, articolo 15, comma 3, è differita al 1º gennaio 2005».