BILANCIO    (5ª) 

 

MARTEDÌ 28 SETTEMBRE 2004

545ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI 

 

            Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e per l'interno D'Ali'.

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

 

(3107) Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione  

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

 

Il relatore GRILLOTTI (AN), in merito al disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, fa presente che - come osservato dal Servizio del bilancio con riferimento ai commi 1 e 5 dell’articolo 1 - l’assistenza legale necessaria in favore dello straniero, implicando l’ammissione al gratuito patrocinio, potrebbe determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, quasi non indicati nella relazione tecnica. Oneri aggiuntivi per l’Erario potrebbero altresì derivare dall’esigenza di assicurare interpreti allo straniero durante l’udienza di convalida, posto che a legislazione vigente lo straniero accompagnato coattivamente alla frontiera non partecipa a tale udienza. Con riferimento al medesimo articolo 1, comma 1, capoverso 5-ter, comunica che occorre acquisire chiarimenti sulla congruità delle risorse disponibili per le questure posto che debbono offrire il supporto occorrente nonché un locale idoneo al giudice di pace. Ove tali risorse disponibili non fossero sufficienti si potrebbe, infatti, verificare l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri.

Per quanto attiene ai profili di quantificazione degli oneri recati dal trasferimento al giudice di pace della competenza per i procedimenti di espulsione amministrativa o di esecuzione dell’espulsione, come segnalato dal Servizio del bilancio, occorre acquisire chiarimenti in merito al fatto che l’onere giornaliero per la gestione del cittadino extracomunitario ospitato nei centri, indicato nella relazione tecnica, risulta inferiore a quello indicato originariamente nella relazione tecnica della legge n. 189 del 2002. Appare altresì opportuno conoscere il procedimento attraverso il quale si è giunti all’individuazione di una platea di soggetti trattenuti nei centri pari a circa 12.000 unità, specificando la quota degli stranieri attualmente accompagnati alla frontiera senza transitare per i centri di permanenza nell’ambito degli stranieri complessivamente espulsi dal territorio nazionale. Fa presente, infine, che appare opportuna l'acquisizione di informazioni circa l’adeguatezza delle strutture attualmente esistenti, onde escludere che l'accresciuto afflusso di presenze nei suddetti centri determini la necessità di ulteriori strutture o l'ampliamento di quelle esistenti, al di là dei nuovi dieci centri programmati sulla base delle esigenze determinate dalla previgente normativa, nonché appare necessaria l'acquisizione di ulteriori informazioni sul numero di espulsioni amministrative complessivamente eseguite (ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998) e di quelle relative agli stranieri trattenutisi nel territorio nazionale con permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni ed espulsi senza procedere all'accompagnamento alla frontiera.

Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, di cui all’articolo 2, rileva che in parte si provvede con riduzioni di autorizzazioni di spesa ed in parte con ricorso all’accantonamento del Fondo speciale relativo al Ministero degli affari esteri. Per quanto attiene alle riduzioni di autorizzazioni di spesa occorre verificare che sussistano sufficienti risorse non ancora impegnate trattandosi di norme che decorrono dall’anno 2004. In particolare, con riferimento alla lettera a) dell’articolo 2, rileva che l’autorizzazione di spesa che si intende ridurre è relativa ad un fondo unico di amministrazione istituito presso il Ministero della giustizia per il riconoscimento al personale delle aree funzionali dell’amministrazione penitenziaria preposto alla direzione degli istituti penitenziari di uno specifico emolumento inteso a compensare i rischi e le responsabilità connesse all’espletamento delle attività stesse. Pertanto, la copertura operata attraverso la riduzione dell’autorizzazione di spesa non appare idonea a garantire la neutralità finanziaria del provvedimento ove tale emolumento sia stato già riconosciuto utilizzando tutte le maggiori risorse stanziate. In tal caso, si renderebbe, invece, necessaria anche una modifica della norma sostanziale. In merito all’utilizzo dell’accantonamento del Ministero degli esteri, occorre, infine, acquisire conferma che, al netto delle risorse impiegate dal provvedimento in esame, sussistano risorse sufficienti per la ratifica di accordi internazionali.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO chiede di disporre di un tempo aggiuntivo per fornire i chiarimenti richiesti.

 

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene, pertanto, di rinviare il seguito dell’esame.

 

 

(3097) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2004, n.  220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l' informatica nella pubblica amministrazione ( CNIPA ), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali  

(Parere all’Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

 

Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 23 settembre scorso.

 

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la Commissione deve esaminare i rimanenti e gli ulteriori emendamenti trasmessi dall’Assemblea sul disegno di legge in esame, avendo nella precedente seduta reso parere su alcune delle  suddette proposte.

 

Il relatore FERRARA (FI), in ordine ai restanti emendamenti trasmessi dall'Assemblea in relazione al provvedimento in titolo, per quanto di competenza, segnala che la Commissione ha già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su proposte recanti disposizioni identiche o analoghe a quelle recate dai seguenti emendamenti: 2.102, 2.103, 2.104, 2.105 e  2.2.

In relazione alla proposta del Governo 1.100, identica all’emendamento 1.200, osserva che occorre acquisire conferma che l'invarianza finanziaria dell'elevazione della quota di personale con contratto a tempo indeterminato del CNIPA, di cui al capoverso comma 1, da 35 a 80 unità sia assicurata nel presupposto del carattere permanente (a legislazione vigente) dello stanziamento attualmente utilizzato per le assunzioni a tempo determinato verificando, tuttavia, che le modalità di articolazione del personale tra le varie qualifiche non diano luogo a nuovi o maggiori oneri ed escludendo che la trasformazione del rapporto, per ciascuna qualifica, da tempo determinato a tempo indeterminato dia luogo a emolumenti o altri oneri aggiuntivi. Analogamente, occorre acquisire conferma che non diano luogo a nuovi o maggiori oneri sia le modalità di ripartizione tra le varie qualifiche delle assunzioni a tempo determinato (che peraltro non superano in termini di unità quelle previste a legislazione vigente) autorizzate nel medesimo comma 1, sia la previsione, di cui al comma 1-bis, dell'attribuzione al personale in posizione di distacco, comando o fuori ruolo di un'indennità equivalente a quella riconosciuta al personale operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sia l'adeguamento, riconosciuto dal comma 1-ter, della retribuzione del personale a tempo determinato al tasso di inflazione programmato.

In merito alla proposta 1.100/2, rileva che occorre valutare i possibili effetti finanziari della disposizione che prevede che i dipendenti pubblici già comandati o distaccati presso il CNIPA possano transitare, a domanda, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere assegnati permanentemente al CNIPA. Fa presente che occorre altresì acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti derivanti dalla proposta 1.0.100 (in relazione alla quale occorre comunque precisare l'accantonamento dal Fondo speciale cui è riferita la copertura).

Segnala altresì che sembrano recare maggiori oneri non coperti le proposte 1.0.101 (di cui occorre peraltro verificare la compatibilità con le norme sulla programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 3, comma 60 della legge n. 350 del 2003), in quanto autorizza l'adeguamento delle dotazioni organiche delle amministrazioni interessate; 1.0.102, giacché riconosce un diritto soggettivo a proseguire il servizio all'estero al personale ivi richiamato a prescindere dalle esigenze delle amministrazioni interessate; 2.101 (di cui occorre altresì acquisire una quantificazione degli effetti), posto che richiama un accantonamento in relazione al quale non sussistono risorse disponibili. Segnala poi che occorre verificare gli effetti finanziari della proposta del Governo 1.0.103, concernente la proroga dell'attività dell'Alta Commissione di studio per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui è prevista, a legislazione vigente, la soppressione, in base all'articolo 2, comma 20, della legge n. 350 del 2003.

Comunica poi che occorre valutare se derivino eventuali effetti finanziari dalle seguenti proposte: 2.107, concernente la modifica delle disposizioni della legge finanziaria 2004 in materia di regolazione di pendenze tributarie; 2.0.100 e 2.0.101, che estendono all'IVA le norme sull'abbuono dell'accisa per la perdita o la distruzione di prodotti in regime sospensivo; 3.0.100, che riapre i termini per l'esercizio della delega in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (al riguardo segnala che la delega originaria, di cui all'articolo 55 della legge n. 144 del 1999 prevedeva, al comma 3, una clausola di invarianza finanziaria, di cui occorrerebbe riverificare i presupposti, senza, peraltro, contemplare che i relativi schemi dei decreti legislativi siano corredati da relazione tecnica). Ricorda, inoltre, che, in relazione all'emendamento 3.0.5, già accantonato nelle precedenti sedute, occorre valutare se derivino minori entrate o maggiori oneri per le imposte applicabili all'apporto di beni immobili ai fondi di investimento immobiliari, tenuto anche conto dell'effetto retroattivo ivi previsto. Rileva, altresì, che la proposta 2.106 recepisce la condizione posta dalla Commissione in sede di espressione del parere alla Commissione di merito.

Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte trasmesse, tenuto anche conto del parere già reso alla Commissione di merito.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in ordine alla proposta 1.100, identica alla 1.200, deposita agli atti della Commissione la relativa relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, dalla quale si evince l’assenza di oneri conseguenti all’emendamento. Illustra inoltre una nota tecnica predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, facendo presente che, come attestato anche nella relazione tecnica, la previsione di un nucleo di ottanta unità a tempo indeterminato contro le attuali trentacinque che il CNIPA ha ereditato dal Centro Tecnico della Presidenza del Consiglio dei Ministri non altera l’onere annuale. Infatti, rileva che negli anni passati, sia per l’ex Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) che per l’ex Centro Tecnico (le strutture poi confluite nel CNIPA) la spesa per i dipendenti in servizio al 1° gennaio è sempre stata, in sede di definizione dello stanziamento annuale per le spese di funzionamento, "annualizzata" dalla legge finanziaria. Ciò nella considerazione che nella particolare situazione del CNIPA – date le sue caratteristiche di ente ancora privo di un ruolo del personale, legittimato ad avvalersi, per il proprio fabbisogno di funzionamento ordinario ed entro il contingente massimo autorizzato dal decreto legislativo n. 39 del 1993 e dalla legge n. 127 del 1997, pressoché solo di personale comandato e a termine – la dotazione di dipendenti a tempo determinato e comandato deve essere considerata, sotto il profilo quantitativo, quale dotazione stabile, nel senso che ogni unità in uscita deve essere compensata con una in entrata, pena il rapido azzeramento del contingente di personale in servizio e la conseguente impossibilità di funzionamento del CNIPA.

Fa poi presente che, in base al testo dell’emendamento in esame, l’incremento del numero di rapporti di lavoro a tempo indeterminato non modifica in alcun modo la ripartizione tra qualifiche del personale attualmente in servizio. L’emendamento non prevede processi di riarticolazione delle qualifiche che possano comportare nuovi o maggiori oneri. La disposizione si limita a distinguere – fermo il contingente totale di centonovanta unità di personale già stabilità dal decreto legislativo n. 343 del 2003 – fra professionalità per le quali è possibile il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e professionalità per le quali sono attivabili rapporti di lavoro a termine. La logica della norma, di carattere esclusivamente ordinamentale, è quella di riservare la modalità del rapporto di lavoro a termine soltanto a professionalità la cui natura giustifichi la precarietà del rapporto: professionalità Information and Comunication Technology e professionalità manageriali. In ogni caso si dichiara favorevole all’eventuale apposizione di una clausola di invarianza finanziaria in relazione alla suddetta ridefinizione dell’articolazione del personale tra le varie qualifiche.

Evidenzia inoltre che, in base alle norme vigenti, l’eventuale trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato non determina alcuna variazione negli emolumenti spettanti al dipendente, né variano gli oneri riflessi (quali quelli di tipo previdenziale). L’emendamento non muta questa situazione normativa.

   Circa la norma che prevede la corresponsione al personale comandato di un’indennità equivalente all’indennità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rileva che essa non comporta maggiori oneri ma, piuttosto, un risparmio di spesa. Infatti – come attestato nella relazione tecnica depositata – l’importo della citata indennità è inferiore a quello delle indennità oggi corrisposte al personale comandato presso il CNIPA (in particolare, è inferiore sia all’importo dell’indennità di funzione corrisposta, in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 609 del 1994, al personale comandato presso l’ex AIPA, sia a quello della indennità di funzione perequativa corrisposta, in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2001, al personale già comandato presso l’ex Centro tecnico).

   In merito alla disposizione del comma 1-ter della proposta emendativa in esame, concernente l’adeguamento, in via transitoria, delle retribuzioni del personale CNIPA al tasso di inflazione programmato (TIP), osserva che la norma non comporta oneri aggiuntivi ma, piuttosto, lievi risparmi di spesa. Infatti già oggi, in base ai contratti individuali in essere stipulati negli anni passati, i dipendenti percepiscono aumenti annuali commisurati all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), e tale valore è in taluni contratti individuali incrementato di 1 o 2 punti percentuali. Pertanto l’emendamento, facendo riferimento al TIP anziché al FOI e precludendo incrementi ulteriori rispetto al TIP, riduce l’onere e avvia un processo di rientro dall’attuale sistema retributivo eccessivamente frammentato, che potrà essere completato, a regime, dal primo contratto collettivo applicabile al personale del CNIPA, previsto dal comma 1-bis.

Sulla proposta 3.0.5 ribadisce l’avviso favorevole del Governo già espresso nella nota tecnica presentata nella precedente seduta, richiamando le considerazioni ivi svolte.

 

Il senatore CADDEO (DS-U) esprime insoddisfazione per le risposte fornite nella relazione tecnica sull’emendamento 1.100. Rileva in particolare, la necessità di chiarire se il limite di centonovanta unità del contingente massimo di personale del CNIPA, ivi richiamato, sia riferito all’organico di diritto ovvero a quello di fatto, tenuto conto che gli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente vengono sempre determinati con riferimento alle unità di personale effettivamente in servizio.

Osserva poi che l’aumento fino ad ottanta unità, previsto dall’emendamento in esame, del personale con contratto a tempo indeterminato, sembra introdurre oneri di natura permanente, in luogo di quelli a cadenza annuale connessi alla legislazione vigente, che prevede solo contratti a tempo determinato in scadenza entro il 2004. Un ulteriore aspetto è quello dell’aumento del numero dei contratti a tempo determinato entro il limite di settanta unità, nonché la possibilità per il CNIPA, confermata anche con la proposta emendativa in questione, di sottoscrivere ulteriori contratti di consulenza. Tali disposizioni, a suo avviso, sono suscettibili di produrre rilevanti oneri per il bilancio dello Stato, su cui però la relazione tecnica non fornisce adeguate indicazioni.

Segnala, inoltre, che l’aumento del numero dei contratti a tempo determinato del CNIPA contrasta con la limitazione, espressamente prevista nella legge finanziaria 2004, a tale tipologia di spese, che sono state tagliate nei vari ministeri per un ammontare pari al dieci per cento della spesa sostenuta nel 2003. Non si capisce, pertanto, perché tale vincolo non debba riguardare anche il CNIPA in quanto amministrazione dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Esprime, inoltre, il proprio disappunto sul contenuto della proposta 3.0.100, posto che, conformemente ad analoghi precedenti sempre più frequenti, viene proposta una proroga di una delega legislativa all’interno di un decreto-legge.

Sulla proposta 3.0.5 esprime, infine, forti perplessità sull’assenza di effetti onerosi a carico del bilancio dello Stato.

 

Il senatore GRILLOTTI (AN), in merito alle osservazioni del senatore Caddeo sull’emendamento 1.100, precisa che la legge finanziaria 2004 ha stabilito delle limitazioni numeriche alle nuove assunzioni solo per il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni, rispetto al quale ha rilevanza la distinzione tra organico di fatto e di diritto. Per quanto concerne i contratti a tempo determinato e i contratti di consulenza, non sono stati invece previsti limiti di tipo numerico ma il vincolo più generale del contenimento entro le risorse finanziarie disponibili. Di conseguenza, gli adeguamenti di personale del CNIPA indicati nel citato emendamento 1.100, indipendentemente dal numero delle unità coinvolte, potrebbero essere compatibili con le prescrizioni della legge finanziaria, ove i relativi oneri rientrino nei limiti degli stanziamenti predisposti allo scopo.

 

Il senatore MORO (LP) chiede chiarimenti sul testo vigente dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993 modificato dall’emendamento 1.100 in esame, al fine di valutarne più compiutamente gli effetti finanziari.

 

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver espresso avviso contrario sulle proposte analoghe ad altre sulle quali la Commissione ha già reso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in merito alla proposta 1.100, illustra quindi il testo vigente dell’articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 39 del 1993, il quale prevede che, nella fase di prima attuazione, il CNIPA si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, di personale dipendente da amministrazioni o enti pubblici, da società od organismi a prevalente partecipazione pubblica, in posizione di comando, di distacco o, nel limite massimo del contingente previsto dalle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, di fuori ruolo, in conformità ai rispettivi ordinamenti, nonché di personale con contratti a tempo determinato, disciplinati dalle norme di diritto privato, fino ad un limite massimo complessivo di centocinquanta unità. Il CNIPA inoltre, secondo la norma richiamata, può avvalersi di consulenti o di società di consulenza. A titolo di ulteriore chiarimento, precisa che, a seguito della modifica apportata dall’articolo 10, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1997, il limite massimo dei suddetti contratti a tempo determinato del CNIPA è stato elevato da centocinquanta a centonovanta unità.

 

Il senatore MORANDO (DS-U), con riferimento all’emendamento 1.100 e all’identico 1.200, osserva che le ulteriori delucidazioni offerte dal rappresentante del Governo non chiariscono se vi sia un’adeguata corrispondenza tra la cadenza temporale degli oneri introdotti dagli emendamenti stessi e quella della copertura finanziaria richiamata, ovvero quella apprestata annualmente nella legge finanziaria mediante lo stanziamento per il funzionamento del CNIPA. Gli emendamenti in esame, infatti, determinano nuovi oneri di natura permanente (con particolare riferimento ai nuovi contratti a tempo indeterminato previsti per il CNIPA), mentre la copertura della legge finanziaria sembrerebbe avere cadenza solo annuale (ed infatti la nota tecnica della Presidenza del Consiglio dei ministri fa riferimento ad una copertura "annualizzata"). Ove ciò fosse confermato, vi sarebbe un’ovvia discrasia tra oneri e copertura, in violazione dell’articolo 81 della Costituzione, in quanto si porrebbe a carico delle prossime finanziarie un onere inderogabile connesso alle spese dei contratti a tempo indeterminato.

 

Il relatore FERRARA (FI) osserva che la definizione annuale degli stanziamenti per il CNIPA, come risulta nella nota illustrata dal Governo, sembra attestare il carattere non permanente degli stessi e, pertanto, l’onerosità della trasformazione dei contratti a tempo determinato indicati nella proposta 1.100 in contratti a tempo indeterminato.

 

Il senatore MICHELINI (Aut) prende la parola in merito alle proposte 2.0.100 e 2.0.101 per rilevare che esse non determinano effetti finanziari in termini di competenza giuridica, in quanto sono finalizzati a riallineare il regime di riscossione dell’IVA con quello di riscossione delle accise in alcune particolari fattispecie. Dopo aver richiamato l’attenzione sul merito delle suddette proposte che a suo giudizio risolvono alcuni problemi di equità, precisa che anche sotto i profili finanziari di cassa le suddette proposte non presentano profili problematici.

 

Il senatore MORO (LP) conviene con le considerazioni svolte dal senatore Michelini sulle proposte 2.0.100 e 2.0.101, auspicando l’approvazione di tali emendamenti in quanto ne condivide pienamente le finalità.

 

Il senatore EUFEMI (UDC), intervenendo in merito alla proposta 2.107, rileva che essa determina effetti positivi per il bilancio dello Stato, risolvendo peraltro una questione di iniquità attualmente pendente nei confronti di quelle organizzazioni che non chiudono il bilancio al 31 dicembre, anziché in corso d’anno. Sottolinea, peraltro, che la Commissione di merito ha approvato un emendamento analogo recante misure a favore della stessa platea di soggetti interessati dalla proposta in questione. Auspica, pertanto, che la Commissione bilancio possa rendere un parere favorevole sulla proposta 2.107.

 

Il PRESIDENTE, considerato il presupposto in base al quale è stato reso parere non ostativo sul testo, rileva che la finalità perseguita con la proposta 1.100 differisce sostanzialmente dal testo del provvedimento in esame in quanto trasforma un onere annuale, la cui scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2004, in un onere permanente. Conviene, pertanto, con i rilievi del relatore sulla suddetta proposta e sull’emendamento 1.100/2 di analoga portata.

Con riferimento all’emendamento 1.0.100 condivide l’osservazione del relatore sui profili critici connessi alla copertura finanziaria della medesima proposta. Ritiene, poi, che l’emendamento 1.0.101 presenta elementi di criticità analoghi a quelli connessi alla proposta 1.100. Dichiara, inoltre, l’avviso favorevole sulle proposte 1.0.102, 1.0.103, 2.106 e 3.0.100 in quanto prive di problemi di natura finanziaria. Rileva, quindi, che la proposta 2.101 presenta una copertura finanziaria inidonea e che sulla proposta 2.107, nonostante il Governo non abbia fornito sufficienti elementi, non si può escludere l’insussistenza di effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato. Con riferimento alle proposte 2.0.100 e 2.0.101, ritiene che possano sussistere effetti finanziari negativi in termini di cassa, sebbene condivida pienamente la finalità delle suddette proposte. Auspica, pertanto, che il Governo possa fornire in tempi ristretti una quantificazione degli oneri connessi alle suddette proposte al fine di predisporre una congrua copertura finanziaria che ne faciliti la pronta approvazione. In relazione, infine, alla proposta 3.0.5, dopo aver dichiarato il proprio avviso favorevole, avverte che è stata predisposta una nota informale curata dal Servizio del bilancio e messa a disposizione dei componenti della Commissione.

 

Con riferimento alla proposta 3.0.5 il senatore MORANDO (DS-U) esprime forti perplessità sulla non onerosità della stessa, considerato, peraltro, che il Servizio del bilancio segnala una possibile diminuzione del gettito IVA conseguente all’esclusione dal campo IVA delle operazioni di cessione di immobili a fondi immobiliari chiusi. In presenza dell’attuale bolla speculativa nel mercato immobiliare ed in assenza di puntuali argomentazione offerte dal Governo, rileva il concreto rischio di determinare significativi effetti negativi per il bilancio dello Stato, anche in considerazione dei possibili comportamenti che gli operatori del settore potrebbero attuare nel caso in cui la norma in questione diventasse legge dello Stato. In ragione delle perplessità testé evidenziate, preannuncia il proprio voto di astensione su una proposta di parere non ostativo sull’emendamento in esame.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che le finalità sottese alla proposta 3.0.5 sono volte a superare alcuni problemi emersi nelle operazioni di apporto di immobili da parte di soggetti di imposta ai fini dell’IVA. Con l’emendamento si riconosce che le operazioni in questione sono irrilevanti agli effetti dell’IVA quando gli apporti al Fondo sono costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati. Conclude, infine, confermando che l’emendamento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Preso atto delle considerazioni emerse nel dibattito, il relatore FERRARA (FI) illustra, quindi, una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti trasmessi relativi al disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.2, 1.100, 1.200, 1.100/2, 1.0.100, 1.0.101, 2.101, 2.107, 2.0.100 e 2.0.101 e parere di nulla osta sui restanti emendamenti.".

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole sulla proposta avanzata dal relatore, rimettendosi alle determinazioni della Commissione per quanto concerne le proposte, identiche, 1.100 e 1.200.

 

La Commissione approva infine la proposta di parere del relatore.

 

 

SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE NOTTURNE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

 

            Il presidente AZZOLLINI avverte che le odierne sedute notturne della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate, rispettivamente, alle ore 20,30 e alle ore 20,45, non avranno luogo.

 

            Prende atto la Commissione.

 

 

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

 

            Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata, alle ore 15,15, non avrà più luogo.

 

            La Commissione prende atto.

 

 

La seduta termina alle ore 16,45.