COMMISSIONI1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) 

2ª (Giustizia)  

 

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 2004

13ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

PASTORE 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Ali'.   

 

 

La seduta inizia alle ore 8,45.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(3107) Conversione in legge del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione

(Esame e rinvio) 

 

Riferisce il senatore Luigi BOBBIO (AN), relatore per la 2a Commissione, il quale illustra il contenuto del provvedimento in titolo reso necessario e urgente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2004 che, come era stato anche previsto da alcuni durante il dibattito parlamentare, ha censurato l'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico sull'immigrazione nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del provvedimento del questore di accompagnamento dello straniero alla frontiera debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione e con le garanzie della difesa.

            Intervenendo per ribadire le garanzie di cui all'articolo 13 della Costituzione, il decreto-legge, a suo avviso correttamente, riconduce la procedura per la convalida dei provvedimenti in materia di immigrazione clandestina a quella attualmente prevista per la convalida del cosiddetto fermo di polizia, di cui all'articolo 13, terzo comma, della Costituzione, attribuendone la competenza al giudice di pace. Il pieno rispetto delle garanzie costituzionali è quindi assicurato dalla previsione che l'esecuzione del provvedimento abbia luogo solo all'esito, formale e sostanziale, del giudizio di convalida, dalla partecipazione necessaria di un difensore, e dall'obbligo per il giudice di sentire l'interessato, se comparso.

            I dubbi circa la competenza del giudice di pace in materia di libertà personale, a suo avviso, non hanno fondamento, poiché egli non emette provvedimenti restrittivi della libertà personale e svolge esclusivamente una verifica sulla validità del provvedimento amministrativo di accompagnamento dello straniero alla frontiera. Peraltro, la scelta di affidare al giudice di pace la competenza in esame è giustificata, a suo avviso, dalla comparazione fra la rilevante mole dei fatti di immigrazione clandestina e l'attuale carico di lavoro dell'autorità giudiziaria togata che non consentirebbe l'assorbimento di questa ulteriore e assai gravosa incombenza.

            Il decreto provvede alla riscrittura della norma dichiarata incostituzionale, prevedendo un procedimento cadenzato, nel rigoroso rispetto dei termini previsti dall'articolo 13 della Costituzione, attraverso lo svolgimento di un'udienza in camera di consiglio cui partecipa - come già accennato - il difensore e nel corso della quale lo straniero viene ascoltato, se comparso. La nuova competenza del giudice di pace, comporta anche la riscrittura di alcune disposizioni della disciplina sull'immigrazione, che vengono adeguate sostituendo alla competenza del tribunale in composizione monocratica, appunto, quella del giudice di pace. Infine, si provvede ad adeguare le indennità spettanti ai giudici di pace tenendo conto delle nuove competenze ad essi spettanti per effetto del decreto-legge, e quindi dei provvedimenti di convalida dell'accompagnamento alla frontiera e di trattenimento e delle decisioni a seguito dei ricorsi avverso le espulsioni.

            Si sofferma poi sull'ulteriore modifica prevista dal decreto-legge a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2004, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5-quinquies, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter dello stesso articolo 14 (violazione dell'ordine allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di 5 giorni) è obbligatorio l'arresto. In proposito il decreto-legge interviene sul citato comma 5-quinquies conservando il rito direttissimo per entrambi i reati di cui ai commi 5-ter e 5-quater dell'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 e prevedendo però l'arresto obbligatorio solo per l'ipotesi delittuosa di cui al predetto comma 5-quater.

Più in generale, il relatore ritiene che la sede delle Commissioni riunite 1ª e 2ª, in cui si esaminano alcune modifiche alla disciplina dell'immigrazione volte a completare e a rendere coerente tale normativa, dovrebbe suggerire la possibilità o utilità di introdurre il reato di immigrazione clandestina, già punito penalmente in altri ordinamenti assimilabili a quello italiano, ispirandosi, fra l'altro, anche ad alcuni spunti contenuti in recenti pronunce della Corte di cassazione in materia di autorizzazione all'ingresso sul territorio nazionale.

            Riservandosi di svolgere ulteriori considerazioni in sede di replica dopo la discussione generale e in sede di esame di eventuali emendamenti, il relatore rileva inoltre l'opportunità di precisare alcuni aspetti delle disposizioni del decreto-legge, ad esempio specificando che il difensore presente può essere di fiducia o di ufficio, facendo un espresso rinvio alle norme del codice di procedura penale che prevedono la presenza di un interprete per agevolare la comunicazione dinanzi al giudice, e autorizzando formalmente i giudici di pace a tenere le udienze di convalida nei locali messi a disposizione dalle questure.

           

            Il presidente PASTORE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di mercoledì 29 settembre. Propone inoltre di tenere sedute delle Commissioni riunite martedì 5 ottobre, alle ore 20,30, nonché mercoledì 6 ottobre alle ore 8,30 e, se necessario, alle ore 20,30.

 

            Le Commissioni riunite convengono.

 

            Il seguito dell'esame è infine rinviato.

 

SUL SEGUITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 414-B

 

            Il presidente PASTORE propone di differire il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge n. 414-B (mutilazioni genitali femminili) alle ore 18 di martedì del 12 ottobre prossimo.

 

            Le Commissioni riunite convengono.

 

            La seduta termina alle ore 9,25.