COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari costituzionali)
2ª (Giustizia)

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2004
14ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PASTORE


Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Ali'.

La seduta inizia alle ore 20,40.


IN SEDE REFERENTE
(3107) Conversione in legge del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 settembre.

Si procede alla discussione generale.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) manifesta forti perplessità sulla scelta effettuata con il decreto-legge in conversione, di attribuire al giudice di pace la competenza in ordine alla convalida dei provvedimenti di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera e di trattenimento. Al riguardo sottolinea che si tratta di una competenza anomala rispetto a quelle - peraltro assai limitate e circoscritte - attualmente attribuite al giudice di pace in materia penale. In tal modo provvedimenti di estrema delicatezza che incidono pesantemente sullo status libertatis vengono rimessi ad un giudice non adeguatamente "attrezzato" e per di più secondo un modulo procedimentale in cui, essendo il ricorso per cassazione limitato ai soli profili di legittimità, il giudizio sulla convalida diventa in realtà l'unico vero giudizio sulla vicenda in questione.
Per quanto attiene poi al secondo profilo su cui è intervenuto il decreto-legge in conversione, conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2004, egli non condivide la previsione del trattenimento nelle ipotesi di cui ai commi 5-ter e 5-quater dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286, alla luce del fatto che la predetta sentenza della Corte avrebbe mutato la natura del provvedimento di espulsione.

Il senatore BATTISTI (Mar-DL-U) osserva che la nuova e inedita competenza attribuita al giudice di pace per la convalida di provvedimenti restrittivi della libertà personale costituisce una palese lesione costituzionale poiché dà luogo a un giudice speciale in materia di libertà personale e solo per i cittadini extracomunitari da espellere. Vi è dunque il rischio, a suo avviso, di un'ennesima censura da parte della Corte costituzionale che potrebbe determinare effetti anche più gravi di quelli venuti dalle sentenze che hanno preceduto il provvedimento di urgenza del Governo.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente PASTORE dichiara chiusa la discussione generale.

Si procede quindi all'esame e alla votazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge e a quello del disegno di legge, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il senatore VIVIANI (DS-U) illustra l'emendamento 01.1 volto a prevedere la conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi turistici o di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in modo da incentivare ingressi regolari e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il senatore BOSCETTO (FI), relatore per la Commissione affari costituzionali, pur condividendo lo spirito dell'emendamento, ritiene che esso incida eccessivamente sull'impianto della legge vigente e sia comunque disomogeneo rispetto ai contenuti del decreto-legge in esame. Sarebbe preferibile, pertanto, valutare la proposta in altra sede.

Il senatore Luigi BOBBIO (AN), relatore per la Commissione giustizia, invita il senatore Viviani a ritirare l'emendamento 01.1, rimettendo alla discussione in Assemblea la valutazione della proposta e, in caso contrario, rimettendosi al Governo. La tematica sottesa al predetto emendamento, infatti, appare senz'altro meritevole di attenzione, ma necessita di un ulteriore approfondimento.

Il sottosegretario D'ALI' giudica interessante la proposta di cui all'emendamento 01.1. Tuttavia osserva che essa comporta una deroga al sistema delle quote. Invita pertanto i proponenti a ritirarlo in vista di una possibile riconsiderazione durante la discussione in Assemblea.

A una obiezione del senatore ZANCAN (Verdi-U) sulla pertinenza dell'emendamento 01.1, come di molti altri, al contenuto del decreto-legge, il presidente PASTORE replica che le valutazioni circa l'ammissibilità degli emendamenti sono state compiute dalla presidenza delle Commissioni riunite anche sulla base del contesto in cui si colloca il provvedimento del Governo.

Il senatore VIVIANI (DS-U) accoglie l'invito del relatore Bobbio e del rappresentante del Governo e ritira l'emendamento 01.1, riservandosi di presentarlo nuovamente in occasione della discussione in Assemblea.
Illustra, quindi, l'emendamento 1.34 tendente a prevedere che il permesso di soggiorno può essere rilasciato al compimento della maggiore età allo straniero nato in Italia che dimostri una presenza continuativa nel territorio nazionale negli ultimi dieci anni.

Il senatore BATTISTI (Mar- DL-U) illustra l'emendamento 1.8, che prevede il ripristino della competenza del tribunale in composizione monocratica in luogo del giudice di pace.
Quindi dà per illustrato l'emendamento 1.9.

Il senatore STIFFONI (LP) ritira l'emendamento 1.36.

Il senatore FASSONE (DS-U) illustra gli emendamenti a sua firma, sottolineando come alcuni di questi abbiano prevalentemente natura tecnica e siano volti a prevedere in modo esplicito tutte le garanzie inerenti al diritto di difesa per quanto riguarda i procedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998; gli emendamenti 1.20 e 1.0.1, invece, intendono sottoporre all'attenzione delle Commissioni riunite alcune modifiche alla normativa vigente in materia di diritto d'asilo, volte essenzialmente a porre rimedio all'uso strumentale che, come testimoniato dalla prassi, si sta facendo delle richieste d'asilo.

Il senatore GUERZONI (DS-U) illustra l'ordine del giorno 0/3107/1ª e 2ª/1, che impegna il Governo a prevedere le misure necessarie affinché quei lavoratori extracomunitari vittime di truffe che assicuravano il buon esito della pratica per la legalizzazione del lavoro irregolare abbiano la possibilità di richiedere il permesso di soggiorno per la ricerca di un lavoro.
Dà conto, quindi, degli emendamenti da lui presentati, che sollecitano l'attenzione verso urgenze ulteriori rispetto a quelle conseguenti alle pronunce della Corte costituzionale, nell'intento di una verifica della disciplina sull'immigrazione annunciata più volte anche dal ministro Pisanu.
L'emendamento 1.15 propone il raddoppio della durata dei permessi di soggiorno. L'emendamento 1.16 consente di prolungare il permesso di soggiorno fino a tre anni senza i condizionamenti attualmente previsti dalla legge, per i lavoratori stagionali. L'emendamento 1.17 prevede il raddoppio della durata del permesso in caso di rinnovo, mentre l'emendamento 1.18 prolunga i termini di efficacia dei diritti connessi ai permessi di soggiorno fino all'ottenimento del nuovo permesso. L'emendamento 1.19 prevede che il questore stipuli convenzioni con i Comuni per la raccolta delle richieste di rinnovo e di rilascio dei permessi e di nulla-osta per i ricongiungimenti familiari.
L'emendamento 1.30 propone di abolire la verifica che deve essere compiuta dalle prefetture sulla disponibilità di un cittadino italiano o comunitario a svolgere il lavoro proposto all'immigrato regolare che abbia precedentemente perso il lavoro, con inutile e dispendioso gravame burocratico, mentre l'emendamento 1.29 prolunga i termini del periodo consentito al lavoratore regolare per cercare un nuovo lavoro. L'emendamento 1.32 propone di escludere le cosiddette badanti e le collaboratrici familiari del computo delle quote annuali, consentendo la chiamata nominativa e rendendone più flessibile l'impiego, considerate anche le esigenze delle famiglie. Infine, l'emendamento 1.33 prevede che si escludano dalle quote annuali i minori soli, mentre l'emendamento 1.35 intende consentire agli stranieri extracomunitari di accedere ai corsi delle scuole di specializzazione universitarie.

Il relatore BOBBIO (AN) ritira gli emendamenti 1.42, 1.41, 1.38, 1.39, 1.44, 1.0.10, 1.0.9, 1.0.8, 1.0.7, 1.0.6, 1.0.3 e 1.0.5, mentre trasforma in ordine del giorno l'emendamento 1.0.4. Dopo aver brevemente sottolineato che l'emendamento 1.42, appena ritirato, mirava a spostare ulteriormente in avanti la linea di difesa apprestata dalla legge "Bossi-Fini" nei confronti del fenomeno dell'immigrazione clandestina, si sofferma sull'emendamento 1.43 (che riformula in 1.43 testo 2), sottolineando come lo stesso abbia finalità analoghe a quelle sottese agli emendamenti 1.23 e 1.24 del senatore Fassone, mentre l'emendamento 1.37 è volto a prevedere l'istituzione di un centro di permanenza temporanea in ciascuna regione, in modo da agevolare l'esecuzione dei provvedimenti di trattenimento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1988.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) illustra gli emendamenti a sua firma e, soffermandosi in particolare sull'emendamento 1.1, si rifà alle considerazioni già svolte nel suo precedente intervento, sottolineando inoltre come nella riformulazione da lui proposta per il comma 5-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 scompaia la possibilità del trattenimento finalizzato all'espulsione. Si tratta di una scelta voluta che, come già accennato, è motivata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del corrente anno che ha, di fatto, cambiato la natura del provvedimento di espulsione. In ordine all'emendamento 1.2 il senatore Zancan osserva poi come lo stesso intenda eliminare la previsione, a suo avviso inutile e pericolosa, relativa alla possibilità che la convalida da parte del giudice di pace avvenga in un locale messo a disposizione dello stesso dalla questura.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) illustra gli emendamenti a sua firma. L'emendamento 1.12 propone che la comunicazione del questore circa il proprio provvedimento avvenga con atto scritto e motivato, mentre l'emendamento 1.11 prevede la partecipazione del difensore di fiducia, se nominato, che deve essere avvertito immediatamente. L'emendamento 1.13 elimina la possibilità di trattenimento nei centri di permanenza temporanea in attesa della definizione del procedimento di convalida e l'emendamento 1.14 esclude la possibilità che il procedimento possa svolgersi in locali messi a disposizione dalle questure.

Il senatore MALAN (FI) dà per illustrati gli emendamenti a sua firma.

Il senatore MICHELINI (Aut) dà conto degli emendamenti 1.011 e 1.0.12.

Gli altri emendamenti si intendono illustrati.

Il relatore BOSCETTO (FI) commenta positivamente alcune delle proposte emendative appena illustrate, che a volte propongono una ragionevole revisione della disciplina dell'immigrazione ma, a suo avviso, incidono su parti decisive dell'impianto, come ad esempio la deroga al sistema delle quote annuali.
Si rivolge quindi al rappresentante del Governo affinché chiarisca la disponibilità ad accogliere, e in quale misura, quegli emendamenti.
Esprime un parere contrario sulla proposta di eliminazione del trattenimento nei centri di permanenza temporanei, vista l'impossibilità di evitare altrimenti che lo straniero si sottragga all'espulsione.
Dà quindi conto dell'emendamento 1.100, volto a prevedere che il nuovo provvedimento di espulsione non necessiti della effettiva fuoriuscita e ricomparsa dello straniero nel territorio nazionale.

Il relatore BOBBIO (AN) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.22, 1.23, 1.24, 1.46, 1.27, 1.28, 1.47, 1.45, 1.0.13, 1.0.14, 2.2 e x1.0.1. Invita poi il senatore Fassone a ritirare gli emendamenti 1.20 e 1.0.1, sottolineando come le proposte in essi contenute siano senz'altro meritevoli di attenzione ma come le stesse richiedano un ulteriore approfondimento problematico, ed esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti, nonché sull'ordine del giorno 0/3107/1a e 2a/1.

Il sottosegretario di Stato D'ALI' accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno 0/3107/1a e 2a/1.

Il senatore GUERZONI non insiste per la votazione dell'ordine del giorno.

Il sottosegretario D'ALI' invita il senatore Fassone a ritirare gli emendamenti 1.20 e 1.0.1, osservando come la materia del diritto d'asilo sia in questo momento all'attenzione della Camera dei deputati. Invita poi il relatore Bobbio a ritirare gli emendamenti 1.37 e 1.40.

Il relatore BOBBIO (AN) ritira l'emendamento 1.40 e trasforma anche l'emendamento 1.37 in un ordine del giorno di contenuto analogo, sul quale il rappresentante del Governo manifesta la disponibilità ad accoglierlo come raccomandazione, così come per l'ordine del giorno derivante dall'emendamento 1.0.4 dello stesso relatore.

Il relatore BOBBIO non insiste per la loro votazione.

Il senatore FASSONE ritira gli emendamenti 1.20 e 1.0.1.

Il sottosegretario di Stato D'ALI' esprime poi un parere conforme a quello espresso dal relatore Bobbio sui restanti emendamenti, nonché parere favorevole sull'emendamento 1.43 (testo 2) e sull'emendamento 1.100, da intendersi quale subemendamento all'emendamento 1.47, nonché sugli emendamenti residui del relatore Bobbio.

Dopo che il presidente PASTORE ha constatato la presenza del numero legale posto ai voti è respinto l'emendamento 1.8.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 e 1.9.

A seguito di una breve discussione sull'ordine dei lavori, nella quale prendono la parola i senatori GUERZONI (DS-U), ZANCAN (Verdi-U) e PETRINI (Mar-DL-U), nonché il presidente PASTORE, le Commissioni riunite convengono di procedere nella votazione degli emendamenti e di terminare la seduta alle ore 23,30.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.1, rifacendosi ancora una volta alla problematica del trattenimento e sottolineando come la stessa non possa essere ricondotta entro i limiti imposti dalla Costituzione in virtù della pura e semplice applicazione dello schema procedimentale contenuto nel terzo comma dell'articolo 13 della Costituzione, in quanto è di tutta evidenza che tale disposizione costituzionale fa riferimento ad un'ipotesi che nulla ha a che vedere con la tematica dell'espulsione.

E' quindi posto ai voti, e respinto, l'emendamento 1.1.

Il senatore TURRONI (Verdi-U), tenendo conto del parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo, propone una riformulazione dell'emendamento 1.12, nel senso di inserire al capoverso 5-bis, primo periodo, dopo le parole "il provvedimento" l'altra "motivato" (1.12 testo 2).

Il relatore BOBBIO (AN) ribadisce il suo parere contrario, osservando che si tratta di un provvedimento assimilabile alla convalida del cosiddetto fermo di polizia, che , a suo avviso, può essere anche non motivata o motivata in modo solo formale o comunque molto succinto.

Il sottosegretario D'ALI' ribadisce il parere contrario del Governo sull'emendamento 1.12 (testo 2) poiché a suo avviso la norma sarebbe comunque superflua.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) insiste per la votazione dell'emendamento 1.12 (testo 2).

Il presidente PASTORE avverte che l'emendamento dovrà essere posto in votazione, con la nuova formulazione, dopo l'emendamento 1.25.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.25 e 1.12 (testo 2), mentre l'emendamento 1.22 risulta approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


La seduta termina alle ore 23,30.

ORDINE DEL GIORNO
ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3107
0/3107/1ª e 2ª/1
Guerzoni
        Il Senato,
        considerato che:
            alcune migliaia di lavoratori extracomunitari, non per loro responsabilità, pur avendo ottemperato agli obblighi previsti dal decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, in materia di legalizzazione del lavoro irregolare, non hanno potuto usufruire dei benefici previsti dalla c.d. sanatoria perché vittime di truffe (da parte di datori di lavoro, agenzie professionali), che assicuravano loro il buon esito della pratica anche in cambio di esborso di denaro;

            sono tuttora in corso indagini e processi a carico di queste persone che, approfittando della buona fede e della disperazione di molti lavoratori extracominutari, hanno tolto loro l’unica possibilità di rimanere nel nostro Paese in modo regolare;
            molte di queste persone hanno perso il lavoro in seguito alle suddette vicende non essendo stati regolarizzati;
        impegna il Governo
            a prevedere le necessarie misure affinché questi lavoratori extracomunitari raggirati possano rimanere nel nostro Paese ed abbiano la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno per la ricerca di un lavoro.
 
al testo del decreto-legge
Art. 1.
01.1
Viviani, Guerzoni, Fassone, Maritati, Vitali
        Premettere il seguente articolo:
«Art. 01.
        1. Dopo l’articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
        Art. 3-bis. – 1. In aggiunta a quanto previsto dal decreto di programmazione annuale sul limite di quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato di cui all’articolo 3, comma 4, i cittadini provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea, entrati regolarmente nel territorio dello Stato secondo le modalità previste dall’articolo 4, in caso di stipula di un regolare contratto di lavoro subordinato, hanno la possibilità di convertire l’originario permesso di soggiorno, rilasciato per i motivi previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, ovvero altro documento di ingresso regolare, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di cui all’articolo 5, comma 3-bis, e di stipulare il relativo contratto di soggiorno di cui all’articolo 5-bis.
        2. La conversione del permesso di soggiorno di cui al comma 1, si richiede tramite la presentazione, da parte del datore di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione, della documentazione prevista dall’articolo 22, comma 2. L’attestazione della presentazione della suddetta documentazione costituisce titolo per ottenere un permesso provvisorio per l’avvio del rapporto di lavoro, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
        
3. Lo sportello unico per l’immigrazione, sentito il questore, rilascia, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, il nulla osta sulla conversione del permesso di soggiorno originario in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, della durata prevista dall’articolo 5, comma 3.
        
4. Qualora il lavoratore che ha ottenuto la conversione del permesso di soggiorno di cui al comma 1 perda il posto di lavoro, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 22, comma 11“».
 
1.8
Battisti, Petrini, Dalla Chiesa
        Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1.
        1. All’articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: “decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni“, il comma 5-bis è sostituito dai seguenti:
    “5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al tribunale territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso fino alla decisione sulla convalida. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore, innanzi ad una sezione specializzata del tribunale composta a rotazione bimestrale da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti in materia penale nel circondario. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l’interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all’articolo 14. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale.
        5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all’articolo 14, comma 1, le questure forniscono ai tribunali territorialmente competenti nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo, nel caso in cui ciò risulti necessario“.
        2. Al comma 8 dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole: “tribunale in composizione monocratica“ sono sostituite dalle seguenti: “una sezione specializzata del tribunale composta a rotazione bimestrale da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti in materia penale nel circondario“.
        3. Al comma 1 dell’articolo 13-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: “il tribunale in composizione monocratica“ sono sostituite dalle seguenti: “una sezione specializzata del tribunale composta a rotazione bimestrale da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti in materia penale nel circondario“.
        4. Al comma 3 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: “al tribunale in composizione monocratica“ sono sostituite dalle seguenti: “alla sezione specializzata del tribunale composta a rotazione bimestrale da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti in materia penale nel circondario territorialmente competente, per la convalida.“.
        5. Il comma 4 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        “4. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di trattenimento di cui al comma 1, e sentito l’interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.“.
        6. Il comma 5-
quinquies dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
        “5-
quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Il questore, per assicurare l’esecuzione dell’espulsione, dispone i provvedimenti di cui al comma 1“».
 
1.36
Stiffoni
        Prima del comma 1, inserire il seguente:
        «01. All’articolo 4 del disegno legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
        “4-
bis. I cittadini extracomunitari che entrano illegalmente nel territorio nazionale commettono il reato di immigrazione clandestina punito con l’immediata espulsione disposta dal questore“».
 
1.15
Guerzoni, Fassone, Viviani, Maritati, Vitali
        Prima del comma 1, inserire il seguente:
        «01. All’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            
a) al comma 3-bis, alla lettera b) le parole: “un anno“, sono sostituite dalle seguenti: “due anni“ e alla lettera c) le parole: “due anni“, sono sostituite dalle seguenti: “quattro anni“;
            b) al comma 3-quater, le parole: “due anni“ sono sostituite dalle seguenti: “quattro anni“;
            
c) al comma 3-sexies, le parole: “due anni“ sono sostituite dalle seguenti: “quattro anni“».
 
1.16
Guerzoni, Fassone, Viviani, Maritati, Vitali
        Prima del comma 1, inserire il seguente:
        «01. Al comma 3-ter dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia per prestare lavoro stagionale deve essere rilasciato, a richiesta del datore di lavoro regolarmente soggiornante in Italia, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità“».
 
1.17
Guerzoni, Fassone, Viviani, Maritati, Calvi, Vitali
        Prima del comma 1, inserire il seguente:
        «01. Al comma 4 dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, secondo periodo, le parole “non superiore a quella stabilita“ sono sostituite dalle seguenti: “non superiore al doppio di quella stabilita“».
 
1.18
Guerzoni, Fassone, Viviani, Maritati, Vitali
        Prima del comma 1, inserire il seguente:
        «01. Al comma 4 dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Dal momento della presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e fino al momento del rilascio del permesso di soggiorno rinnovato sono prorogati gli effetti e l’efficacia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto“».
 
1.19
Guerzoni, Fassone, Viviani, Maritati, Calvi, Vitali
        Prima del comma 1, inserire il seguente:
        «01. All’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
        “9-
bis. Il questore può stipulare con i comuni convenzioni per lo svolgimento da parte degli stessi delle operazioni di raccolta delle richieste di rinnovo del permesso di soggiorno di cui al comma 4, delle operazioni di rilascio di cui al comma 9 e delle richieste e del rilascio dei nulla osta ai ricongiungimenti familiari di cui all’articolo 29“».
 
1.20
Fassone
        Prima del comma 1, inserire il seguente:
        «01. Al comma 4 dell’articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: “Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39,“».
 
1.42
Bobbio, relatore
        Prima del comma 1 inserire i seguenti:
        01. All’articolo 12 del decreto legisaltivo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, prima del comma 1, sono inseriti i seguenti:
        «01. Lo straniero che entra nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che, fuori dall’ipotesi di cui al comma 1, si trattiene nel territorio dello Stato, dopo avervi fatto ingresso clandestinamente. Per i reati di cui ai commi 1 e 2 è obbligatorio l’arresto in flagranza e si procede con rito direttissimo. In caso di sentenza di condanna, ovvero emessa ai sensi dell’articolo 444, comma 2 del codice di procedura penale di primo grado, il giudice contestualmente, trasmette al Prefetto copia del dispositivo per i provvedimenti di cui agli articoli 13 e 14. Il Prefetto dispone l’espulsione con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell’interessato, ovvero anche se avverso la sentenza di cui al comma che precede è proposta impugnazione. Nel caso di sentenza di assoluzione si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14. L’espulsione viene eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Si applicano l’articolo 13, comma 5-
bis, e l’articolo 14. La pena è estinta alla scadenza del termine di anni quindici dall’esecuzione dell’espulsione, purché lo straniero non sia illegittimamente rientrato nel territorio dello Stato.
        02. Lo straniero che, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità personali rifiuta le indicazioni o le fornisce false ad un pubblico ufficiale od ad un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle funzioni o del servizio, al fine di impedire il suo allontamento dal territorio nazionale italiano è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma si procede con un rito direttissimo. Con la sentenza di condanna il giudice ordina l’espulsione del condannato dal territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 16 del presente testo unico. Durante il tempo necessario ad accertare le esatte generalità del reo, questi è trattenuto presso il più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza».
        02. Al comma 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, la lettera a) è abrogata.
        03. All’articolo 16 del decreto legisaltivo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 1, le parole: «due anni» sono sostituite con le altre: «quattro anni» e le parole: «cinque anni» sono sostituite con le altre: «dieci anni»;
            b) al comma 3, le parole da: «ovvero i delitti previsti», fino alla fine del periodo, sono soppresse.».
 
1.41
Bobbio, relatore
        Prima del comma 1, inserire il seguente:
        «01. All’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni al comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Chi, consapevolmente, trae profitto dalla condizione di schiavitù o coercizione fisica o morale in cui versi lo straniero anche minore, è punito con la reclusione da tre a sei anni e la multa da 5.164,57 a 15.493,71 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato“».
 
1.38
Bobbio, relatore
        Prima del comma 1, inserire il seguente:
        «01. All’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
        “
d) ha subito la revoca del permesso di soggiorno in base al comma 7-bis dell’articolo 26 del presente testo unico“».
 
1.9
Battisti, Petrini, Dalla Chiesa
        Sopprimere i commi da 1 a 4.
 
1.1
Zancan, Turroni
        Al comma 1, sostituire il capoverso «5-bis» con il seguente:
        «5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il Questore comunica immediatamente e, comunque, entro 48 ore dalla sua adozione, al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del Questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso fino alla decisione sulla convalida. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore d’ufficio se non è stato nominato o non è presente un difensore di fiducia. Il Tribunale provvede alla convalida, con decreto motivato entro le 48 ore successive verificata l’osservanza delle condizioni di legge e, se comparso, sentito l’interessato. Quando la convalida è concessa il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per decidere, il provvedimento del Questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso, anche nel merito, per Cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale».
 
1.12
Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti
        Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, dopo la parola: «questore», inserire le seguenti: «, con atto scritto e motivato,».
 
1.25
Maritati, Guerzoni
        Al comma 1, capoversi 5-bis e 5-ter, sostituire le parole: «giudice di pace», con le parole: «tribunale in composizione monocratica», ovunque esse ricorrano.
 
1.12 (testo 2)
Turroni
        Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, dopo la parola: «provvedimento», inserire la parola: «motivato».
 
1.22
Fassone, Maritati, Guerzoni, Calvi, Viviani, Vitali
        Al comma 1, capoverso «5-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso», con le seguenti: «L’esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa».
 
1.11
Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti
        Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore d’ufficio se non è stato nominato o non è presente un difensore di fiducia. Il difensore deve essere avvertito immediatamente e, comunque, entro dodici ore. Gli atti compiuti in sede di convalida devono essere tradotti nella lingua ufficiale dello Stato dell’interessato».
 
1.23
Fassone, Maritati, Guerzoni, Calvi, Viviani, Vitali
        Al comma 1, capoverso «5-bis», terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza, salva la sua espressa rinuncia».
 
1.21
Maritati, Guerzoni
        Al comma 1, capoverso «5-bis», terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di un interprete di una lingua conosciuta dallo straniero ovvero, ove non sia possibile, di lingua francese, inglese o spagnolo, nominato dal giudice».
 
1.43
Bobbio, relatore
        Al comma 1, capoverso 5-bis, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8».
 
1.43 (testo 2)
Bobbio, relatore
        Al comma 1, capoverso 5-bis, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili».
 
1.24
Fassone, Maritati, Guerzoni, Calvi, Viviani, Vitali
        Al comma 1, capoverso «5-bis», quarto periodo, dopo le parole: «Il giudice», inserire le seguenti: «nominato un interprete, se necessario».
 
1.13
Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti
        Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere il quinto periodo.
 
1.46
Maffioli, Malan, Stiffoni, Valditara
        Al comma 1, capoverso «5-bis», quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, in uno dei locali previsti dal comma 5-ter del presente articolo, per le finalità di cui al medesimo comma».
 
1.2
Zancan, Turroni
        Al comma 1, sopprimere il capoverso 5-ter.
 
1.26
Maritati, Guerzoni
        Al comma 1, sostituire il capoverso 5-ter con il seguente:
        «5-ter. Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nei procedimenti di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, e all’articolo 14, comma 1, il Ministero della giustizia fornisce agli uffici del giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di locali idonei aggiuntivi».
 
1.14
Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortina, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti
        Al comma 1, capoverso 5-ter sostituire le parole da: «le questure» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «viene fornito al tribunale, presso gli ordinari uffici giudiziari, il supporto occorrente e un locale idoneo».
 
1.3
Zancan, Turroni
        Sopprimere il comma 2.
 
1.39
Bobbio, relatore
        Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il comma 13 è sostituito dal seguente:
        “13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno. In caso di trasgressione la pena prevista dall’articolo 12, comma 01, è aumentata di un terzo“».

 
1.4
Zancan, Turroni
        Sopprimere il comma 3.
 
1.37
Bobbio, relatore
        Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. All’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
        “2-
bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo individua in ciascuna Regione una struttura territoriale idonea sotto il profilo della capienza, dell’ubicazione e della sicurezza da destinare a Centro regionale di permanenza temporanea. Ai fini dell’accertamento di conformità previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, le opere di edilizia previste dal presente comma sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare“».
 
1.5
Zancan, Turroni
        Sopprimere il comma 4.
 
1.27
Fassone, Maritati, Guerzoni, Calvi, Viviani, Vitali
        Al comma 5, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza, salva sua espressa rinuncia».
 
1.28
Fassone, Maritati, Guerzoni, Calvi, Viviani, Vitali
        Al comma 5, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «Il giudice», inserire le seguenti: «nominato un interprete, se necessario».
 
1.40
Bobbio, relatore
        Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Al comma 5, secondo periodo, dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole da: “il giudice“ fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine per due volte; ogni proroga avrà la durata di trenta giorni“».
 
1.47
Maffioli, Malan, Stiffoni, Valditara
        Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
        «5-bis. Il comma 5-ter dell’articolo 14 del decreto legisaltivo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
        “5-
ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito:
            
a) con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e c) ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato;
            b) con l’arresto da sei mesi ad un anno se l’espulsione è stata disposta ai sensi del comma 5-bis per essere il permesso di soggiorno scaduto da più di sessanta giorni.
        In ogni caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica“.
        5-
ter. Il comma 5-quater dell’articolo 14 del decreto legisaltivo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
        “5-quater. Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5-ter, lettera a), che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l’ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, lettera b), la pena è la reclusione da uno a quattro anni“».
        Conseguentemente sostituire il comma 6 con i seguenti:
        «6. Il comma 5-quinquies dell’articolo 14 del decreto legisaltivo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
        “5-
quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede col rito direttissimo. Al fine di assicurare l’esecuzione dell’espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi 5-ter, lettera a), e 5-quater è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto“»,
        E conseguentemente, dopo il comma 2, inserire i seguenti:
        «2-bis. All’articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: “con l’arresto da sei mesi ad un anno“ sono sostituite dalle seguenti: “con la reclusione da uno a quattro anni“».
        «2-
ter. All’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legisaltivo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: “La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale“, sono sostituite dalle seguenti: “Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni“».
        2-quater. L’articolo 13, comma 13-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
        «13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l’arresto in flagranza dell’autore del fatto e si procede con rito direttisimo».
 
1.100
Boscetto, relatore
        Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. All’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, al comma 5-ter, secondo periodo, le parole: “si procede a nuova espulsione“ sono sostituite dalle seguenti: “si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione“».
 

1.44
Bobbio, relatore
        Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Al comma 5-ter dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: “da sei mesi ad un anno“ sono sostituite dalle seguenti: “da uno a quattro anni“».
        Conseguentemente, al comma 6, capoverso 5-quinquies, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto».
 
1.6
Zancan, Turroni
        Al comma 6, sostituire il capoverso «5-quinquies» con il seguente: «5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo».
 
1.30
Guerzoni, Fassone, Viviani, Maritati, Vitali
        Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            
a) all’articolo 22, comma 4, il terzo e il quarto periodo sono abrogati;
            b) all’articolo 24, comma 1, il secondo periodo è abrogato».
 
1.29
Guerzoni, Fassone, Viviani, Maritati, Vitali
        Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. Al comma 11 dell’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: “sei mesi“ sono sostituite dalle seguenti: “un anno“.
 
1.31
Viviani, Guerzoni, Fassone, Maritati, Vitali
        Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. All’articolo 27, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: “per lavoro subordinato“, sono inserite le seguenti: “e parasubordinato“».
 
1.32
Guerzoni, Fassone, Viviani, Maritati, Vitali
        Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. All’articolo 27, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
            “e-
bis) stranieri che svolgano uno o più rapporti di lavoro domestico ovvero rapporti di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, sulla base di uno o più contratti di lavoro, aventi una durata di almeno 12 mesi ciascuno, rinnovabili alla scadenza, e per almeno ventiquattro ore settimanali complessive, i quali complessivamente assicurino al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio;“».
 
1.33
Guerzoni, Fassone, Viviani, Maritati, Vitali
        Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. All’articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, i commi 1-ter e 1-quater sono abrogati.».
 
1.34
Viviani
        Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. All’articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
        “1-
quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato ed autonomo, al compimento della maggiore età, allo straniero nato in Italia, che dimostri una permanenza continuativa nel territorio nazionale negli ultimi dieci anni. Tale permesso ha una validità di sei mesi, è rinnovabile, consente l’accesso ai servizi assistenziali, allo studio nonché all’iscrizione nelle liste di collocamento e alla prestazione di attività lavorative e può essere trasformato in permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro ai sensi degli articoli 5 e seguenti del presente testo unico e degli articoli 9 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394“».
 
1.35
Guerzoni
        Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. Al comma 5 dell’articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: “ai corsi universitari“, sono inserite le seguenti: “e alle scuole di specializzazione“».
 
1.7
Zancan, Turroni
1.10
Battisti, Petrini, Dalla Chiesa
        Sopprimere il comma 7.
 
1.45
Maffioli, Malan, Stiffoni, Valditara
        Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. All’articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: “e degli uffici consolari“ sono sostituite dalle seguenti; “, degli uffici consolari, degli Istituti Italiani di Cultura e delle Istituzioni Scolastiche all’estero“.
        7-ter. Al fine di fare fronte alle maggiori nuove esigenze di potenziamento della sicurezza attiva e passiva del Ministero degli affari esteri, il fondo di cui all’articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è integrato, per l’anno 2004, di ulteriori 3,9 milioni di euro».
 
1.0.1
Fassone
        Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di asilo)
        1. All’articolo 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall’articolo 32 della legge 30 luglio 2002 n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 3, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti “Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è attuato nei centri di identificazione secondo le norme di apposito regolamento. Il trattenimento è tuttavia effettuato presso i centri di permanenza temporanea, di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quando la richiesta di asilo politico, avuto riguardo allo stato di provenienza, è manifestamente infondata. In tal caso si applica la procedura di convalida di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il regolamento di cui al primo periodo determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d’Europa e dall’Unione europea.“;
            b) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: “Nei centri di identificazione“ sono inserite le seguenti: “, nonché nei centri di permanenza temporanea nei casi di cui al secondo periodo,“;
            
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
        «5-bis. Il Ministero dell’interno invia mensilmente alle questure l’elenco degli Stati ai cui cittadini, richiedenti asilo, non può essere opposta una valutazione di manifesta infondatezza della richiesta, ai sensi del comma 3“».
 
1.0.2
Fassone
        Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Commissioni territoriali)
        1. All’articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall’articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: “con il regolamento di cui all’articolo 1-bis, comma 3“, sono inserite le seguenti: “e comunque in ogni città capoluogo di distretto giudiziario“».
 
1.0.13
Maffioli, Malan, Stiffoni, Valditara
        Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure di sostegno alle politiche di contrasto
dell’immigrazione clandestina)
        1. All’articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
        “5-bis. Il Ministero dell’interno, nell’ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all’immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, nei limiti delle compatibilità finanziarie dello stato di previsione del Ministero dell’interno, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano».
 
1.0.10
Bobbio, relatore
        Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
        1. All’articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 1, dopo le parole: “a carattere stagionale“, sono inserite le seguenti: “o di apprendistato»;
            b) al comma 3, dopo le parole: “al lavoro stagionale“ sono inserite le seguenti: “o di apprendistato“;
            
c) al comma 4, primo periodo, dopo le parole “di lavoratore stagionale“ sono inserite le seguenti: “o l’apprendista“ e dopo le parole: “di lavoro stagionale“ sono inserite le seguenti: “o di apprendistato“;
            
d) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: “per lavoro stagionale“ sono inserite le seguenti: “o per apprendistato“;
            
e) al comma 5, dopo le parole: “di lavoro stagionale“ sono inserite le seguenti: “o di apprendistato“;
            
f) al comma 6, dopo le parole: “per lavori di carattere stagionale“ sono inserite le seguenti: “o di apprendistato“ e dopo le parole: “per lavoro stagionale“ sono inserite le seguenti: “o di apprendistato“;
            
g) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le parole: “e di apprendistato“.
        2. All’articolo 25 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: “per lavoro stagionale“ sono inserite le seguenti: “o per apprendistato“».
 
1.0.9
Bobbio, relatore
        Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
        1. All’articolo 26 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
        “7-bis. Salvo quanto disposto dalla legge penale, il lavoratore extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo che produca, commerci e/o distribuisca prodotti contraffatti subisce la revoca del permesso di soggiorno con conseguente applicazione del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all’articolo 13“».
 
1.0.8
Bobbio, relatore
        Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
        1. Dopo l’articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
“Art. 27-bis.
(Istituzione dell’Ufficio dell’Anagrafe Tributaria dei
cittadini extracomunitari)
        1. Salva l’applicazione delle disposizioni che disciplinano l’istituzione ed il funzionamento dell’anagrafe dei rapporti di conto e di deposito di cui all’articolo 20 comma 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, presso il Ministero delle Finanze è istituito l’Ufficio dell’Anagrafe Tributaria dei cittadini extracomunitari-A.T.E.
        2. I compiti e le modalità operative di tale ufficio sono disciplinati con apposito regolamento da emanarsi, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno.
        3. Il regolamento di attuazione previsto dal precedente comma 2, recepisce gli scopi e le finalità istitutivi dell’Ufficio dell’Anagrafe Tributaria dei cittadini extracomunitari, così come disciplinati dagli articoli successivi.
        4. L’A.T.E. (Anagrafe tributaria cittadini extracomunitari) assolve alla finalità di:

            a) verificare la regolare predisposizione delle dichiarazioni annuali dei redditi percepiti dai cittadini extracomunitari dimoranti in Italia;
            b) accertare e verificare la regolarità sotto l’aspetto delle leggi fiscali e valutarie, delle rimesse di valuta effettuate dai cittadini extracomunitari verso paesi non appartenenti all’Unione europea.
        5. Al fine di attuare le proprie finalità di scopo, l’A.T.E. effettua riscontri incrociando i dati relativi ai cittadini extracomunitari desumibili  da:
            
a) permesso di soggiorno;
            b) contratto di lavoro;
            
c) conti correnti e libretti di risparmio bancari e postali;
            
d) partite IVA;
            
e) posizione INPS/INAIL;
            
f) dichiarazioni dei redditi;
            
g) iscrizione ad albi;
            
h) ogni fonte di informazione a cui l’A.T.E. ha diritto di accedere in conformità alle e nei limiti delle leggi in vigore applicabili.
        6. L’esito degli accertamenti di cui ai precedenti commi 4 e 5 è comunicato agli organi competenti per l’applicazione dei provvedimenti sanzionatori conseguenti.
        7. I cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi sono iscritti d’ufficio all’A.T.E. contestualmente al rilascio del permesso di soggiorno.
        8. Entro il termine di novanta giorni dal rilascio del permesso di soggiorno il cittadino extracomunitario dovrà indicare all’A.T.E. un proprio conto corrente bancario e/o postale e/o valutario che lo stesso dovrà utilizzare per ogni forma di movimento di danaro verso l’estero.
        9. Chiunque rimette somme di denaro all’estero in violazione delle vigenti disposizioni valutarie e fiscali nonchè della presente legge, è punito con la confisca dell’intera somma rimessa oltre ad una sanzione amministrativa pari a cinque volte la somma illegalmente inviata all’estero e nei casi più gravi e/o di reiterazione della infrazione è revocato il permesso di soggiorno“».

 
1.0.7
Bobbio, relatore
        Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
        1. Dopo l’articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
“Art. 42-bis.
(Misure di integrazione economica)
        1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentite le regioni e gli enti locali interessati, nonché le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), le maggiori organizzazioni non governative che si occupano di immigrazione e le fondazioni bancarie italiane, promuove ogni opportuna attività economica organizzata da soggetti giuridici pubblici e/o privati, anche in forma di consorzio cooperativo, di associazione in partecipazione e di joint-venture, finalizzata all’impiego di manodopera nazionale ed extracomunitaria sul territorio nazionale.
        2. Con riferimento a quanto disposto dal comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissa le misure di sostegno per:
            a) politiche di incentivazione fiscale e contributiva;
            b) politiche per la mobilità e la flessibilità del lavoro;
            
c) politiche per la redistribuzione quantitativa e qualitativa sul territorio nazionale della forza lavoro extracomunitaria;
            
d) politiche per lo sviluppo di iniziative economiche tra cittadini italiani e cittadini extracomunitari nei paesi di provenienza di questi ultimi.
        3. In particolare, le politiche di cui al comma 2 sono prevalentemente orientate allo sviluppo di iniziative nei seguenti ambiti:
            
a) consorzi e cooperative per la qualificazione e riqualificazione del territorio urbano e demaniale;
            b) consorzi e cooperative per l’assistenza sociale, sanitaria, culturale e didattica ai minori ed agli anziani;
            
c) consorzi e cooperative per l’attività di sviluppo turistico da e per i paesi degli emigranti, per il commercio di importazione e di esportazione da e per i paesi degli emigranti, per l’insediamento di attività produttive e commerciali nei paesi degli emigranti;
            
d) consorzi e cooperative per la promozione di attività rieducative, per lo sport, per il tempo libero e per la tutela del patrimonio artistico ed ambientale nazionale e dei paesi degli emigranti;
            
e) consorzi e cooperative per l’attività di edilizia residenziale.
        4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per il commercio con l’estero, promuove la conclusione di accordi con i Paesi dell’Unione europea, e con gli organismi dell’Unione europea, volti a favorire la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo a livello di cooperazione internazionale“».
 
1.0.6
Bobbio, relatore
        Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
        1. Dopo l’articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
“Art. 45-bis.
(Fondo di Garanzia per l’integrazione e la cooperazione ed il rientro volontario ed assistito)
        1. È istituito entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro per l’immigrazione di cui al successivo articolo 46-bis, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministero degli affari esteri, il Fondo di Garanzia per l’integrazione e la cooperazione. Tale Fondo è istituito mediante apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400.
        2. Il Fondo ha come scopo quello di promuovere e realizzare, sia in Italia che nei paesi di origine, progetti volti a promuovere il processo di integrazione sul suolo nazionale dei cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, nonché progetti di sviluppo e cooperazione nei paesi di loro provenienza.
        3. Le aree di attività del Fondo comprendono:

            a) edilizia popolare: onde garantire ai cittadini italiani ed extracomunitari alloggi conformi alle vigenti normative sanitarie e di pubblica sicurezza;
            b) progetti di formazione e qualificazione professionale: onde favorire l’inserimento dei cittadini italiani ed extracomunitari nel tessuto socio-economico nazionale;
            
c) progetti di prevenzione ed educazione sanitaria;
            
d) progetti di apprendimento della lingua e della cultura nazionale;
            
e) progetti di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, sanitario, professionale, infrastrutturale, di edilizia e riqualificazione del territorio, da realizzarsi nei paesi di orgine dei cittadini extracomunitari;
            
f) progetti per il rientro volontario ed assistito di cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale.
        4. Il regolamento di cui al comma 1 del presente articolo indica dettagliatamente le condizioni e i requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni che verranno previste dal Fondo.
        5. La dotazione del Fondo viene stabilita annualmente con apposito provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri e viene garantita dal gettito fiscale acquisito attraverso la tassazione di legge dei conti correnti di cui al successivo comma 6 nonché dal capitale raccolto in forza della sottoscrizione di tali conti correnti.
        6. Allo scopo di coinvolgere nella realizzazione degli obiettivi del Fondo, attraverso il finanziamento dello stesso, la comunità dei cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative, le istituzioni, gli enti pubblici e privati, le fondazioni
no profit, i cittadini italiani e i residenti in Italia in genere, il Ministero dell’economia e delle finanze stipula con primari istituti di credito italiani apposite convenzioni in base alle quali queste ultime si obbligano ad incentivare la propria clientela ad avvalersi di due forme particolari di conti correnti, denominati rispettivamente «conto corrente integrazione» e «conto corrente cooperazione».
        7. Le somme depositate su ciascuno di tali conti correnti sono vincolate, per il periodo di tempo indicato nei commi successivi e sono utilizzate per finanziare gli obiettivi di integrazione e cooperazione del Fondo. A fronte di tale vincolo, i correntisti beneficiano di un tasso di interesse annuo pari al tasso di remunerazione medio dei buoni ordinari del tesoro semestrali, maggiorato sino ad un massimo dell’1 per cento in più in valore assoluto.
         8. Qualora il correntista sia un cittadino italiano o comunitario, o soggetto giuridico italiano o comunitario, il vincolo della somma progressivamente depositata in conto corrente avrà durata di 3 anni, decorrente dall’apertura del conto corrente.
        9. Qualora il correntista sia un cittadino extracomunitario o soggetto giuridico extracomunitario, il predetto vincolo della somma progressivamente depositata in conto corrente cesserà al verificarsi del primo, in ordine temporale, dei seguenti eventi:

            a) il ritorno al paese d’origine o comunque l’emigrazione in altro Stato;
            b) il decorso di un periodo di 6 anni, decorrente dall’apertura del conto corrente.
        10. Qualora, prima del verificarsi di uno di questi due eventi, il cittadino extracomunitario ottenga la cittadinanza italiana, potrà avvalersi dello svincolo triennale previsto per i cittadini italiani. In ogni caso, a fronte del versamento nel conto vincolato di cui al presente articolo di un importo non inferiore complessivamente a 20.000 euro, il cittadino italiano e/o extracomunitario ha in pari quota diritto di prelazione per l’acquisto degli alloggi di edilizia popolare che vengono costruiti con i finanziamenti del Fondo. Tale diritto è esercitato in conformità con le diverse disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano l’assegnazione in proprietà, o in locazione, delle case popolari.
        11. Gli interessi su base trimestrale possono essere liberamente prelevati dal correntista.
        12. Gli interessi sui depositi in conto corrente di cui al presente articolo sono soggetti alla medesima tassazione applicata agli interessi applicati sui titoli di Stato.
        13. A fronte della concessione ai correntisti da parte degli istituti di credito convenzionati del tasso di interesse maggiorato di cui al comma 7, il Ministero dell’economia e delle finanze corrisponde agli istituti di credito la differenza tra tale tasso di interesse e il tasso medio normalmente praticato per depositi in conto corrente di durata annuale.
        14. La maggiorazione del tasso di interesse di cui ai commi 7 e 13 è a valere sui capitoli di spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, che determina ogni anno, con proprio provvedimento, l’ammontare massimo dell’impegno di spesa finalizzato a finanziare tale maggiorazione ed i criteri per calcolare la quota parte degli interessi che è in carico allo Stato. Il Ministero dell’economia e delle finanze, con proprio provvedimento, determina altresì annualmente il limite massimo del costo fiscale relativo alla tassazione agevolata di cui al comma 12.
    15. Durante i sei mesi successivi all’accensione di ciascun conto corrente «integrazione» e «cooperazione», le banche utilizzano le somme depositate su detti conti. Allo scadere dei sei mesi, le banche trasferiscono tali somme al Ministero dell’economia e delle finanze che, a sua volta, le mette a disposizione del fondo con apposito provvedimento. Il Ministero dell’economia e delle finanze riconosce alle banche un interesse sulle somme ricevute pari a quello di cui al comma 7.“».

 
1.0.3
Bobbio, relatore
        Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
        1. Dopo l’articolo 46 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
“Art. 46-bis.
(Ministro dell’immigrazione)
        1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato, presso la Presidenza del Consiglio, il Ministro dell’immigrazione.
        2. Il Ministro dell’immigrazione coordina le politiche in materia di immigrazione e di integrazione degli stranieri, di concerto con i ministeri competenti. In particolare, il Ministro dell’immigrazione promuove e coordina la piena attuazione delle misure contro l’immigrazione clandestina, delle misure per la determinazione e la gestione dei flussi di ingresso, e delle misure per l’integrazione degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
        3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministro dell’immigrazione promuove altresì iniziative di coordinamento politico ed operativo con le omologhe istituzioni dei Paesi dell’Unione europea e con gli organismi dell’Unione europea.“».

 
1.0.5
Bobbio, relatore
        Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Rinnovo del permesso di soggiorno)
        1. All’articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Per il rinnovo del permesso di soggiorno si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, comma 1, e 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni“.
        2. Al decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 5 dell’articolo 1, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Il permesso di soggiorno è rinnovato presso il medesimo ufficio anche con ricorso alle convenzioni previste dall’articolo 39, commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3, osservate le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, comma 1, e 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni“;
            b) al comma 4 dell’articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5, ultimo periodo.“.
        3. All’articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
        “4-
bis. Nell’ambito delle direttive impartite dal Ministro dell’interno per la semplificazione delle procedure amministrative, il Ministero dell’interno può altresì stipulare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, convenzioni con soggetti pubblici o concessionari per la raccolta e l’inoltro, agli uffici dell’amministrazione dell’Interno, delle richieste, ivi comprese quelle per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno, dichiarazioni o atti di privati indirizzati ai medesimi uffici, nonché per lo svolgimento di altre operazioni preliminari e per l’eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati, prevedendo che le relative spese siano a carico dell’interessato.
        4-ter. Per le finalità di cui a comma 4-bis gli incaricati del pubblico servizio addetti alle procedure definite dalle convenzioni possono essere autorizzati a procedere alla identificazione degli interessati con l’osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle richieste, dichiarazioni o atti oggetto della convenzione“».
 
1.0.14
Maffioli, Malan, Stiffoni, Valditara
        Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di rilascio e rinnovo
dei permessi di soggiorno)
        1. All’articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
        “4-bis. Nell’ambito delle direttive impartite dal Ministro dell’interno per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dell’interno può altresì stipulare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, convenzioni con soggetti non pubblici o concessionari di pubblici servizi per la raccolta e l’inoltro agli uffici dell’Amministrazione dell’interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonché per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all’adozione dei provvedimenti richiesti e per l’eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro dell’interno, si determina l’importo dell’onere a carico dell’interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti.
        4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, gli incaricati del pubblico servizio, addetti alle procedure definite dalle convenzioni, possono essere autorizzati a procedere all’identificazione degli interessati, con l’osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni“».
 
1.0.11
Michelini, Kofler, Betta
        Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
        1. All’articolo 1, comma 8, lettera a) del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito in legge, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222 sono soppresse le parole: “ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica“».
 
1.0.12
Michelini, Kofler, Betta
        Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
        1. All’articolo 1, comma 8, lettera a) del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, dopo le parole: “a mezzo della forza pubblica“, sono aggiunte le seguenti: “emesso per motivi di pericolosità sociale“».
 
1.0.4
Bobbio, relatore
        Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
        1. Allo scopo di accelerare le procedure per il reclutamento del personale da impiegare in compiti di controllo del territorio e di prevenzione, di contrasto del terrorismo anche internazionale e di contrasto all’immigrazione clandestina, i concorsi per il reclutamento del personale dei gradi o qualifiche iniziali delle Forze di polizia presumibilmente occorrente per il ripianamento delle vacanze nel triennio 2004-2006, possono essere banditi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le altre disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
        2. Per le finalità di cui al comma 3, i concorsi per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato da effettuarsi negli anni 2004-2006 possono essere banditi utilizzando, per non oltre tremila unità, le vacanze esistenti negli altri ruoli nella stessa Forza di polizia.
        3. Alla copertura dei posti di cui al comma 2 si provvede prioritariamente attraverso l’immissione in ruolo, con l’osservanza delle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, di coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliario nella Polizia di Stato, e, per non oltre il 45 per cento dei posti complessivi, dei volontari di truppa delle Forze armate in servizio o in congedo vincitori o idonei ai concorsi per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti della stessa Polizia di Stato, sempre che gli stessi abbiano concluso o concludano il periodo di trattenimento di ferma prefissata entro il primo semestre 2006».

 
Art. 2.
2.1
Zancan, Turroni
        Sopprimere l’articolo.
 
2.2
Maffioli, Malan, Stiffoni, Valditara
        Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, comma 7-ter, pari a 3,9 milioni di euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 
al testo del disegno di legge
x1.0.1
Maffioli, Malan, Stiffoni, Valditara
        Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
        1. Al fine di coordinare l’attività concernente i ricorsi in materia di emigrazione è istituito un posto di avvocato generale presso la Procura generale della Corte suprema di cassazione e, contestualmente, è soppresso un posto di sostituto procuratore generale. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, è conformemente modificata».