Alla cortese attenzione degli onorevoli
Silvio Berlusconi
Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370
00186 Roma
Giuseppe Pisanu
Ministro dellInterno
Ministero dellInterno
Via A. Depretis
00184 Roma
Egregio Presidente Berlusconi, Egregio Ministro
Pisanu,
Vi scriviamo in relazione alla
grave vicenda delle deportazioni di cittadini stranieri da Lampedusa, per
ricevere con urgenza chiarimenti rispetto ad alcuni importanti aspetti.
Dallo scorso 3 ottobre diverse
associazioni non-governative (tra cui le scriventi) e lAlto Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) hanno manifestato le proprie
preoccupazioni e le propria contrariet circa la rapida e poco trasparente gestione
dellarrivo e del respingimenti di numerosi cittadini stranieri da Lampedusa.
Fortemente preoccupati per la
drammaticit della situazione e in assenza di notizie certe, gli operatori
delle organizzazioni non governative e lACNUR hanno pi volte chiesto di
visitare il campo in cui erano trattenute le persone arrivate. LACNUR ha
ottenuto lautorizzazione solo dopo 5 giorni, quando ormai oltre mille persone
erano gi state rinviate in aereo in Libia e altre 500 erano state invece
trasferite nei centri di Caltanisetta e Crotone.
Nonostante le forti critiche al
Suo operato e le richieste di chiarimenti, il Governo italiano deve ancora
rispondere a importanti interrogativi sulle modalit dei rinvii forzati da
Lampedusa.
Presidente Berlusconi, Ministro Pisanu,
vi chiediamo di rispondere pubblicamente alle seguenti domande:
1)
quali
provvedimenti amministrativi o giudiziali - siano stati adottati nei
confronti dei cittadini stranieri sbarcati nelle ultime settimane a Lampedusa e
di cui la stampa ha dato ampia notizia?
2)
risulta
che inequivocabilmente le persone in oggetto sono state private della libert
personale e sottoposte a trattenimento nel centro di Lampedusa, e considerato
che larticolo 14 del D. Lgs. n. 286/1998 prevede che tale
trattenimento debba avvenire negli
appositi centri di permanenza e
temporanea assistenza e sottoposto a convalida da parte dellautorit
giudiziaria, con presenza del difensore e previa audizione dello straniero. Il
questore ha formalmente disposto e
con quali tempi e modalit intervenuta la convalida da parte dellautorit
giudiziaria? Se e in che modo (con ausilio di interprete) sono stati sentiti i
cittadini stranieri? Se e in che modo sono stati avvisati e hanno presenziato
gli avvocati difensori?
3)
In
ogni caso il provvedimento di allontanamento disposto, provvedimento
amministrativo di espulsione da eseguirsi con accompagnamento immediato alla
frontiera (essendo i soggetti allinterno del territorio nazionale), deve
essere preceduto, prima della sua esecuzione, ai sensi della sentenza 222/04
della Corte Costituzionale, dalla convalida da parte della autorit
giudiziaria, con la prevista partecipazione del difensore e previa audizione
dellinteressato. intervenuta, ed eventualmente con quali modalit e
tempi, tale convalida? Sono stati sentiti, ed eventualmente in che modo, i
soggetti? Sono stati avvisati, ed eventualmente in che modo, e hanno
presenziato gli avvocati difensori? Si chiede inoltre di conoscere i testi
integrali di tutti i decreti del Ministro dellInterno che dal 1998 hanno
istituito i singoli centri di permanenza temporanea ed assistenza ai sensi
dellart. 14 D. Lgs. n. 286/1998, anche al fine di conoscere la natura
giuridica del centro di Lampedusa.
4)
Qualora
venisse invece ritenuta nella situazione in esame lipotesi di respingimento di
cui allarticolo10 comma 2 del D. Lgs. n. 286/1998, essendo la medesima avvenuta
tramite accompagnamento alla frontiera si ricadrebbe nuovamente sotto i dettami
della Corte. La sentenza 222/04,
richiamando la sentenza 105 del 2001, ha affermato il principio
ineludibile per cui laccompagnamento alla frontiera investe la libert
personale e dunque misura che deve essere assistita dalle garanzie previste
dallarticolo 13 Costituzione italiana alla pari del trattenimento. Lo
straniero che viene infatti allontanato senza che il giudice abbia potuto
pronunciarsi su tale provvedimento restrittivo della sua libert personale
subisce violazione della
libert personale nonch del
diritto di difesa nel suo nucleo incomprimibile. Perci lart. 20, comma
5 del regolamento di attuazione adottato con D.P.R. n. 394/1999 che prevede che
lo svolgimento della procedura di convalida non pu essere motivo del ritardo
dellesecuzione del respingimento deve ritenersi oggi inapplicabile dopo la
pronuncia della Corte costituzionale. intervenuta, ed eventualmente con quali modalit e quali
tempi, la convalida? I soggetti sono stati sentiti? Con quali modalit? In che
modo sono stati avvisati e hanno presenziato i difensori?
5)
Larticolo
33 della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati e larticolo 3 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libert fondamentali sanciscono il principio
del non refoulement (divieto di respingimento), proprio al fine di permettere la
presentazione della istanza di asilo ai sensi della predetta convenzione. I
cittadini stranieri sono stati informati, ed eventualmente con quali modalit e
tempistica, nella loro lingua o in lingua a loro comprensibile della possibilit
di richiedere asilo? Sono stati posti nella condizione di poter esercitare tale
diritto?
6)
In
particolare, larticolo 3 della Convenzione di Ginevra relativa allo status
dei rifugiati,
larticolo 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e larticolo 21 della Carta
dei diritti fondamentali dellUnione Europea vietano le discriminazioni fra
rifugiati, richiedenti asilo e profughi in base alla provenienza. Con
quali modalit e tempi si proceduto allidentificazione dei cittadini
stranieri?
7)
Larticolo
4 del Protocollo 4 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
umani e delle libert fondamentali e larticolo 19 della Carta dei diritti
fondamentali dellUnione Europea vietano espressamente le espulsioni collettive di
stranieri. Poich nel linguaggio di quella norma internazionale la nozione di
espulsione intesa in senso ampio ed atecnico, volendosi cio riferire a
qualsiasi tipo di allontanamento, inclusi eventuali respingimenti, deve
ritenersi che qualsiasi provvedimento di allontanamento deve essere rigorosamente
individuale, con lindicazione delle modalit di impugnazione e con la
traduzione in una lingua conosciuta dal soggetto e quando questo non sia
possibile, in lingua francese inglese o spagnola, cos come prescrive lart. 3, comma 3 del regolamento di attuazione
adottato con D.P.R. n. 394/1999. Sono state osservate, ed eventualmente con
quali modalit, tali prescrizioni nei confronti dei soggetti citati?
8)
Larticolo
19 del D. Lgs. n. 286/1998 pone il divieto assoluto di espulsione o
respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di
persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali ovvero
possa rischiare di essere rinviato verso un altro stato nel quale non sia
protetto dalla persecuzione: alla luce delle nazioni di provenienza delle
persone sbarcate e soprattutto dalla circostanza che le medesime siano state
trasportate con vettore aereo in un paese come la Libia, i cui standard sui
diritti umani sono purtroppo carenti (fra le altre cose, non firmataria della
Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati), quali accertamenti sono
stati effettuati dalle competenti autorit per non violare il precetto di cui
allart. 19 del D. Lgs. n. 286/1998?
9)
Larticolo
3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle
libert fondamentali prevede che nessuno possa essere sottoposto a torture o a
pene o a trattamenti inumani e degradanti: lesecuzione del provvedimento di
allontanamento verso la Libia ha
determinato linternamento dei medesimi in strutture tali che, a quanto
ricavato dai servizi giornalistici televisivi, appaiono essere istituite in
spregio delle pi elementari norme di civilt ed in piena violazione del citato
articolo 3 della Convenzione stessa: quali verifiche e quali strumenti sono stati
adottati per non incorrere da parte della autorit italiane nella violazione del predetto articolo?
10)
Il rimpatrio di centinaia di cittadini stranieri, in esame, avvenuto verso la
Libia: in forza di quale accordo internazionale detto rimpatrio stato
effettuato? Perch esso non stato n pubblicato, n sottoposto alle Camere
per la legge di autorizzazione alla ratifica come prescrive lart. 80 Cost.?
11)
Alla luce di quanto al punto 10) e
fermo restando che non legittima alcuna pre-selezione sulla verosimiglianza
delle domande di asilo sulla base della mera appartenenza (vera o presunta) di
ogni persona respinta o espulsa ai medesimi paesi, in ipotesi ritenuti
sicuri, poich il diritto dasilo costituzionalmente garantito presuppone
laccertamento della situazione di ciascuno di impedimento alleffettivo
esercizio delle libert democratiche garantite dalla Costituzione italiana quali
sono le nazionalit di ciascuno dei cittadini stranieri sbarcati a Lampedusa e
oggetto di rimpatrio collettivo?
Le associazioni scriventi
sono ben consce della difficile situazione che il Governo italiano si trovato
a gestire. Pur non di meno, ritengono che in nessun caso le situazioni di
emergenza possano diventare freno allapplicazione delle norme del diritto
interno e internazionale. In particolare, in caso di emergenza, sollecitano in
futuro il Governo Italiano a richiedere la solidariet della comunit
internazionale, o comunque ad usare gli strumenti che il diritto interno e
dellUnione Europea mettono a disposizione, quale la Direttiva 2001/55/CE
del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della
protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla
promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli
sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.
Certi di un sollecito
riscontro da parte del Governo Italiano, porgiamo cordiali saluti.
Associazione Studi
Giuridici sullImmigrazione
Amnesty International
Sezione Italiana