Alla cortese attenzione degli onorevoli

 

Silvio Berlusconi

Presidente del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370

00186 Roma

 

Giuseppe Pisanu

Ministro dellInterno

Ministero dellInterno

Via A. Depretis

00184 Roma

 

 

 

 

Egregio Presidente Berlusconi, Egregio Ministro Pisanu,

 

Vi scriviamo in relazione alla grave vicenda delle deportazioni di cittadini stranieri da Lampedusa, per ricevere con urgenza chiarimenti rispetto ad alcuni importanti aspetti.

 

Dallo scorso 3 ottobre diverse associazioni non-governative (tra cui le scriventi) e lAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) hanno manifestato le proprie preoccupazioni e le propria contrariet circa la rapida e poco trasparente gestione dellarrivo e del respingimenti di numerosi cittadini stranieri da Lampedusa.

 

Fortemente preoccupati per la drammaticit della situazione e in assenza di notizie certe, gli operatori delle organizzazioni non governative e lACNUR hanno pi volte chiesto di visitare il campo in cui erano trattenute le persone arrivate. LACNUR ha ottenuto lautorizzazione solo dopo 5 giorni, quando ormai oltre mille persone erano gi state rinviate in aereo in Libia e altre 500 erano state invece trasferite nei centri di Caltanisetta e Crotone.

 

Nonostante le forti critiche al Suo operato e le richieste di chiarimenti, il Governo italiano deve ancora rispondere a importanti interrogativi sulle modalit dei rinvii forzati da Lampedusa.

 

Presidente Berlusconi, Ministro Pisanu, vi chiediamo di rispondere pubblicamente alle seguenti domande:

 

1)   quali provvedimenti amministrativi o giudiziali - siano stati adottati nei confronti dei cittadini stranieri sbarcati nelle ultime settimane a Lampedusa e di cui la stampa ha dato ampia notizia?

 

2)   risulta che inequivocabilmente le persone in oggetto sono state private della libert personale e sottoposte a trattenimento nel centro di Lampedusa, e considerato che larticolo 14 del D. Lgs. n. 286/1998 prevede che tale trattenimento  debba avvenire negli appositi centri di permanenza  e temporanea assistenza e sottoposto a convalida da parte dellautorit giudiziaria, con presenza del difensore e previa audizione dello straniero. Il questore ha  formalmente disposto e con quali tempi e modalit intervenuta la convalida da parte dellautorit giudiziaria? Se e in che modo (con ausilio di interprete) sono stati sentiti i cittadini stranieri? Se e in che modo sono stati avvisati e hanno presenziato gli avvocati difensori?

 

3)   In ogni caso il provvedimento di allontanamento disposto, provvedimento amministrativo di espulsione da eseguirsi con accompagnamento immediato alla frontiera (essendo i soggetti allinterno del territorio nazionale), deve essere preceduto, prima della sua esecuzione, ai sensi della sentenza 222/04 della Corte Costituzionale, dalla convalida da parte della autorit giudiziaria, con la prevista partecipazione del difensore e previa audizione dellinteressato. intervenuta, ed eventualmente con quali modalit e tempi, tale convalida? Sono stati sentiti, ed eventualmente in che modo, i soggetti? Sono stati avvisati, ed eventualmente in che modo, e hanno presenziato gli avvocati difensori? Si chiede inoltre di conoscere i testi integrali di tutti i decreti del Ministro dellInterno che dal 1998 hanno istituito i singoli centri di permanenza temporanea ed assistenza ai sensi dellart. 14 D. Lgs. n. 286/1998, anche al fine di conoscere la natura giuridica del centro di Lampedusa.

 

4)   Qualora venisse invece ritenuta nella situazione in esame lipotesi di respingimento di cui allarticolo10 comma 2 del D. Lgs. n. 286/1998, essendo la medesima avvenuta tramite accompagnamento alla frontiera si ricadrebbe nuovamente sotto i dettami della Corte. La sentenza 222/04,  richiamando la sentenza 105 del 2001, ha affermato il principio ineludibile per cui laccompagnamento alla frontiera investe la libert personale e dunque misura che deve essere assistita dalle garanzie previste dallarticolo 13 Costituzione italiana alla pari del trattenimento. Lo straniero che viene infatti allontanato senza che il giudice abbia potuto pronunciarsi su tale provvedimento restrittivo della sua libert personale subisce violazione della   libert personale nonch del  diritto di difesa nel suo nucleo incomprimibile. Perci lart. 20, comma 5 del regolamento di attuazione adottato con D.P.R. n. 394/1999 che prevede che lo svolgimento della procedura di convalida non pu essere motivo del ritardo dellesecuzione del respingimento deve ritenersi oggi inapplicabile dopo la pronuncia della Corte costituzionale.   intervenuta, ed eventualmente con quali modalit e quali tempi, la convalida? I soggetti sono stati sentiti? Con quali modalit? In che modo sono stati avvisati e hanno presenziato i difensori?

 

5)   Larticolo 33 della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati e larticolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libert fondamentali sanciscono il principio del non refoulement (divieto di respingimento), proprio al fine di permettere la presentazione della istanza di asilo ai sensi della predetta convenzione. I cittadini stranieri sono stati informati, ed eventualmente con quali modalit e tempistica, nella loro lingua o in lingua a loro comprensibile della possibilit di richiedere asilo? Sono stati posti nella condizione di poter esercitare tale diritto?

 

6)   In particolare, larticolo 3 della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, larticolo 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e larticolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dellUnione Europea vietano le discriminazioni fra rifugiati, richiedenti asilo e profughi in base alla provenienza. Con quali modalit e tempi si proceduto allidentificazione dei cittadini stranieri?

 

7)   Larticolo 4 del Protocollo 4 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libert fondamentali e larticolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dellUnione Europea vietano espressamente le espulsioni collettive di stranieri. Poich nel linguaggio di quella norma internazionale la nozione di espulsione intesa in senso ampio ed atecnico, volendosi cio riferire a qualsiasi tipo di allontanamento, inclusi eventuali respingimenti, deve ritenersi che qualsiasi provvedimento di allontanamento deve essere rigorosamente individuale, con lindicazione delle modalit di impugnazione e con la traduzione in una lingua conosciuta dal soggetto e quando questo non sia possibile, in lingua francese inglese o spagnola, cos come prescrive lart. 3, comma 3 del regolamento di attuazione adottato con D.P.R. n. 394/1999. Sono state osservate, ed eventualmente con quali modalit, tali prescrizioni nei confronti dei soggetti citati?

 

8)   Larticolo 19 del D. Lgs. n. 286/1998 pone il divieto assoluto di espulsione o respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione: alla luce delle nazioni di provenienza delle persone sbarcate e soprattutto dalla circostanza che le medesime siano state trasportate con vettore aereo in un paese come la Libia, i cui standard sui diritti umani sono purtroppo carenti (fra le altre cose, non firmataria della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati), quali accertamenti sono stati effettuati dalle competenti autorit per non violare il precetto di cui allart. 19 del D. Lgs. n. 286/1998?

 

9)   Larticolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libert fondamentali prevede che nessuno possa essere sottoposto a torture o a pene o a trattamenti inumani e degradanti: lesecuzione del provvedimento di allontanamento verso la  Libia ha determinato linternamento dei medesimi in strutture tali che, a quanto ricavato dai servizi giornalistici televisivi, appaiono essere istituite in spregio delle pi elementari norme di civilt ed in piena violazione del citato articolo 3 della Convenzione stessa: quali verifiche e quali strumenti sono stati adottati per non incorrere da parte della autorit italiane nella  violazione del predetto articolo?

 

10) Il rimpatrio di centinaia di cittadini stranieri, in esame, avvenuto verso la Libia: in forza di quale accordo internazionale detto rimpatrio stato effettuato? Perch esso non stato n pubblicato, n sottoposto alle Camere per la legge di autorizzazione alla ratifica come prescrive lart. 80 Cost.?

                                                                               

11)                  Alla luce di quanto al punto 10) e fermo restando che non legittima alcuna pre-selezione sulla verosimiglianza delle domande di asilo sulla base della mera appartenenza (vera o presunta) di ogni persona respinta o espulsa ai medesimi paesi, in ipotesi ritenuti sicuri, poich il diritto dasilo costituzionalmente garantito presuppone laccertamento della situazione di ciascuno di impedimento alleffettivo esercizio delle libert democratiche garantite dalla Costituzione italiana quali sono le nazionalit di ciascuno dei cittadini stranieri sbarcati a Lampedusa e oggetto di rimpatrio collettivo?

 

Le associazioni scriventi sono ben consce della difficile situazione che il Governo italiano si trovato a gestire. Pur non di meno, ritengono che in nessun caso le situazioni di emergenza possano diventare freno allapplicazione delle norme del diritto interno e internazionale. In particolare, in caso di emergenza, sollecitano in futuro il Governo Italiano a richiedere la solidariet della comunit internazionale, o comunque ad usare gli strumenti che il diritto interno e dellUnione Europea mettono a disposizione, quale la Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

 

Certi di un sollecito riscontro da parte del Governo Italiano, porgiamo cordiali saluti.

 

 

Associazione Studi Giuridici sullImmigrazione

Amnesty International Sezione Italiana