Consiglio regionale

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

 

 

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IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI

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DISEGNO DI LEGGE N. 84

 

 

Presentato dalla Giunta regionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentato il 1 luglio 2004

 

 

 


Signor Presidente, signore/i consigliere/i,

 

con il presente disegno di legge si intende affrontare in maniera organica il fenomeno dellimmigrazione caratterizzato anche nella nostra regione dallinserimento strutturale delle cittadine e dei cittadini immigrati nel tessuto economico-sociale, superando cos una legislazione carente e frammentaria a cui si sopperito spesso con provvedimenti di carattere amministrativo, riconoscendo a queste e questi nuovi cittadini effettive condizioni di uguaglianza. La relazione che accompagna il disegno di legge sullimmigrazione vuole fornire un quadro esaustivo sia della presenza degli immigrati in regione sia dei possibili sviluppi, illustrare quanto stato realizzato dal punto di vista legislativo ed amministrativo ed il percorso originale che si voluto seguire per lelaborazione del provvedimento che presenta aspetti del tutto innovativi.

 

 

 

La presenza delle cittadine e dei cittadini immigrati in Friuli Venezia Giulia

 

I dati finora disponibili dalle diverse fonti statistiche ci permettono una serie di considerazioni sulle caratteristiche assunte dal fenomeno migratorio nel contesto della nostra regione. La prima quella relativa alle presenze basate sui dati delle residenze fornite dalle anagrafi comunali; il dato delle residenze molto significativo, perch relativo al segmento pi stabile dellimmigrazione, a differenza del dato dei permessi di soggiorno che non sempre corrispondono a presenze effettive sul territorio, ma solo al rilascio di tale permesso da parte della Questura di una certa provincia.

 

Il primo elemento che va messo in rilievo che le residenze degli stranieri al 31.12.2003 si attestano ormai attorno alle 52mila unit, con unincidenza percentuale sulla popolazione totale residente che supera il 4% (in crescita rispetto al 2000, anno in cui era pari al 2,7%).

 

Tabella 1: Stranieri residenti in Friuli Venezia Giulia per provincia al 31.12.2003, distribuzione percentuale per provincia e percentuale femmine

 

Fonte: Anagrafi Comunali


Tabella 2: Primi 10 paesi di provenienza dei residenti stranieri in Friuli Venezia Giulia, dati al 31.12.2003

 

Fonte: Anagrafi Comunali

 

Considerando la distribuzione degli stranieri residenti nelle quattro province, Udine, come nel 2000, continua a mantenere il primo posto per numero di stranieri iscritti allanagrafe (oltre 18mila registrazioni, pari al 36% del totale), mentre al secondo posto sale la provincia di Pordenone con quasi 17mila residenti (concentrando quasi un terzo del totale); la provincia di Trieste scende al terzo posto con 11mila stranieri residenti (21% circa del totale) e infine troviamo Gorizia con circa 5.500 unit, corrispondente all11% degli stranieri residenti.

 

molto interessante proiettare nel prossimo futuro landamento delle residenze degli stranieri in Friuli Venezia Giulia registrato finora, sulla base della serie storica delle residenze a disposizione e dei tassi di crescita realmente registrati, al fine di ottenere una previsione della consistenza della presenza di cittadini immigrati nel breve termine.

 

Una progressione basata sul trend delle residenze registrate dal 1995 (anno in cui si contavano poco pi di 18mila unit) al 2003, quando tale valore si attesta ormai attorno alle 52mila unit, ci permette di ipotizzare un andamento che vedrebbe le residenze raggiungere in pochi anni un valore di circa 80mila unit nel 2006, 100mila unit nel 2008 e 130mila unit nel 2010.

 

Si tratta di dati che ovviamente sono stimati alla luce di quanto avvenuto fino ad ora e che non possono ovviamente tenere conto di eventuali modifiche future dellattuale impianto legislativo o di altri fattori per ora non prevedibili (quali ad esempio gli effetti della libera circolazione dei lavoratori dei nuovi paesi U.E. che si attuer di qui a qualche anno e che saranno profondamente influenzati dalla situazione sociale ed economica di tali paesi in quel momento).

 

Dal punto di vista degli immigrati presenti sul nostro territorio si conferma la peculiarit del Friuli Venezia Giulia che vede ancora una netta prevalenza delle presenze di soggetti provenienti dallarea Est Europea e una relativamente bassa incidenza del continente africano.

 

I dati relativi alla fine del 2003 vedono per la prima volta la nazionalit albanese al primo posto per numero di residenti (oltre 8mila presenze in larga parte concentrate in provincia di Udine e Pordenone), superando i cittadini provenienti dalla Jugoslavia (circa 7mila, di cui 4mila a Trieste).

 

I dati per pi significativi sono quelli relativi agli effetti della recente regolarizzazione con la crescita esponenziale delle provenienze dallUcraina (circa 1.400 residenze concentrate in Provincia di Udine e Pordenone) che entra tra le prime dieci nazionalit e con laumento molto evidente di alcune nazionalit come ad esempio Romania (oltre 4mila residenti) oppure la presenza pi limitata ma con una crescita molto significativa di Polonia o Moldavia (si registrano circa 400 residenze per entrambi i paesi), strettamente collegata allemersione del fenomeno delle cosiddette badanti.

 

Per quanto concerne la distribuzione e la concentrazione di alcune comunit in particolari aree del territorio regionale i fenomeni pi evidenti sono, oltre alla presenza storica dei cittadini jugoslavi a Trieste, lesistenza di una forte comunit bengalese nel monfalconese (circa 400 persone pari a oltre il 50% del totale regionale) e la massiccia presenza dei Ghanesi in provincia di Pordenone (2mila su 3mila presenze totali in regione).

 

Se dal punto di vista generale la distribuzione delle registrazioni anagrafiche abbastanza equamente ripartita tra maschi e femmine, lanalisi per nazionalit evidenzia lesistenza di comunit allinterno delle quali la presenza femminile largamente prevalente: tra queste la componente femminile supera il 70% per lUcraina, la Polonia, la Moldavia, la Colombia, la Repubblica Dominicana, il Brasile, Cuba, Repubblica Ceca, Slovacchia e la Russia.

 

Per contro alcune comunit come quella del Bangladesh vedono una presenza femminile estremamente ridotta (16%) con Senegal (18%) e Algeria (23%) che presentano valori percentuali di poco superiori. Sebbene le proporzioni non siano quelle della nazionalit appena citate, anche Croati e Macedoni si fanno notare per una certa preponderanza della componente maschile (61% i primi e 66% i secondi): si tratta di casi in cui una certa prossimit geografica e la possibilit di pi frequenti rientri in patria giocano indubbiamente a favore di percorsi migratori a pi basso impatto, dal momento che spesso non prevedono flussi di interi nuclei familiari e probabilmente in molti casi possono essere percorsi di medio o breve periodo con previsione di rientro in patria, mentre nel caso di altre comunit pi frequente il caso di progetti migratori di lungo periodo e che prevedono una stabilizzazione dellintero nucleo familiare sul territorio regionale. La presenza di queste differenti traiettorie che si possono identificare attraverso la lettura dei dati ha logicamente un impatto molto significativo sugli equilibri del sistema sociale ed economico dal momento che implica la necessit di politiche di intervento e di integrazione diversificate a seconda delle caratteristiche assunte dai diversi flussi.

 

Volendo andare a quantificare limpatto della componente immigrata nelle diverse aree territoriali della regione di estrema utilit risulta lanalisi dei dati degli iscritti al Sistema Sanitario Nazionale: se si va ad analizzare lincidenza percentuale degli iscritti extracomunitari sul totale della popolazione residente al 31 dicembre 2003 si pu notare come la massima incidenza quella raggiunta nel territorio dellASS 6 Friuli Occidentale dove tale rapporto del 5,9%. Per lASS 5 Bassa Friulana, lASS 4 Medio Friuli, lASS 2 Isontina e lASS 1 Triestina i valori oscillano tra il 3,8 e il 4,4%. Solo nel caso dellASS 3 Alto Friuli il dato molto pi contenuto attestandosi sul 2%.

 

Tabella 3: extracomunitari iscritti al servizio sanitario nazionale per azienda sanitaria, dati al 31.12.2003

 

Fonte: Agenzia Regionale della Sanit

 

Da un rapido controllo effettuato stato verificato che per il 2003 sono stati generati 547 codici STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) Questo dato va quindi aggiunto a quelli sopra riportati. In questi numeri sono comprese evidentemente anche posizioni che successivamente possono essere state regolarizzate o che sono scadute.

 

Per quanto attiene la presenza sul mercato del lavoro di estremo interesse lanalisi delle previsioni di assunzione da parte delle imprese locali fornite dal sistema informativo Excelsior di Unioncamere. Innanzi tutto tali dati ci fanno vedere come rispetto al totale generale le previsioni di assunzione di lavoratori extracomunitari sono pari al 38,1%, un dato che colloca la regione Friuli Venezia Giulia ai vertici della graduatoria nazionale superata solo dallEmilia Romagna che presenta un valore pari al 38,2%. I dati scorporati per provincia mettono in rilievo come le aree territoriali che presentano valori superiori alla media regionale siano quella di Udine e quella di Pordenone, mentre Gorizia e Trieste si situano al di sotto del valore medio indicato.

 

I dati per settore mettono in evidenza un peso molto forte nellambito dei servizi alle imprese (1.486 assunzioni previste), delle costruzioni (1.064 assunzioni previste), del commercio (1.153 assunzioni previste), ma anche dellindustria dei metalli, della meccanica e del turismo. E indicativo che anche nei settori che ormai da diverso tempo manifestano segnali di crisi la richiesta rimanga comunque alta, a testimonianza ulteriore di un mercato del lavoro che presenta croniche difficolt di reperimento di una serie di professionalit tra la manodopera locale.

 

Per quanto concerne le professionalit il dato pi interessante, oltre al peso assunto allinterno del personale non qualificato (78,5%), degli operai specializzati (39,8%) e dei conduttori di impianti (44,4%), sicuramente laumento progressivo dellimportanza anche nellambito delle professioni tecniche (17,5% delle previsioni di assunzione totali), indice di un primo ma significativo mutamento di atteggiamento da parte del sistema produttivo che comincia a rivolgere la sua attenzione a questa componente anche in ambiti fino ad ora riservati esclusivamente alla manodopera locale. Per le professionalit a pi elevata qualificazione i valori assoluti sono ancora limitati, ma la comparsa allinterno di ambiti che fino a pochi anni fa erano di fatto preclusi va segnalata dal momento che in tali nicchie che si colgono elementi di forte novit e che devono essere oggetto di riflessione.

 

Il trend del numero di avviamenti al lavoro di cittadini extracomunitari registrati dal 1998 al 2001 evidenzia, oltre allaumento del dato assoluto e del peso percentuale rispetto agli avviamenti totali, anche la crescita progressiva della presenza delle donne immigrate sul mercato del lavoro (si passa da 29,3% nel 1998 a 32,1% degli avviamenti al 2001), indice anche questo di un processo di integrazione e di stabilizzazione dei nuclei familiari sul territorio regionale.

 

Tabella 4: Avviamenti al lavoro di cittadini extracomunitari per provincia dal 1998 al 2001

 

Fonte: Servizio per il Lavoro della Regione FVG

 

Altro elemento di sicuro interesse per lo sviluppo di politiche di intervento adeguate quello relativo alla presenza di minori stranieri sul territorio regionale: oltre ai dati sulle residenze, da cui si evince che in media lincidenza percentuale dei minori sul totale stranieri residenti sta aumentando progressivamente e ha superato il 18% alla fine del 2003, molto significativi risultano essere anche i dati sulle presenze negli istituti scolastici.

Nellanno scolastico 2003/2004 secondo i dati del MIUR risultano iscritti oltre 7mila studenti (erano 5.785 nellanno scolastico 2002/2003) con la seguente ripartizione: 1.411 alle scuole materne, 2.675 alle elementari, 1.668 alle medie e 1.313 alle superiori.

Alle scuole elementari e alle scuole medie lincidenza degli allievi stranieri sulla popolazione studentesca pari al 6%, alle materne corrisponde al 5%, mentre alle superiori risulta uguale al 3%; tra i dati provinciali spicca quello di Pordenone dove lincidenza media degli studenti stranieri sul totale nel 2003 pari al 7%.

Di sicuro interesse anche la variazione percentuale delle iscrizioni straniere tra lanno scolastico 2002/2003 e 2003/2004 che pari al 22,2% (con punte del 38,3% nelle scuole materne e del 38,6% nelle scuole superiori). La crescita degli studenti stranieri un altro indice di stabilizzazione generale della componente immigrata, ma porta sicuramente con s la necessit di interventi importanti per favorire lintegrazione delle giovani generazioni allinterno del sistema scolastico cercando di garantire condizioni di pari opportunit nellapprendimento e prevenire eventuali fenomeni di dispersione e di abbandono precoce degli studi.

 

Tabella 5: Studenti stranieri per provincia e per ordine di scuola, anno scolastico 2003/2004

 

Fonte: MIUR

 

 

Il quadro legislativo di riferimento

 

Il presente disegno di legge si muove nellambito delle competenze riconosciute alle Regioni in materia di integrazione sociale (art. 36 del Testo Unico sullimmigrazione, D. Lgs. n, 286 del 25.07.1998, cos come modificato dalla L. 30.07.2002 n. 189) ed in particolare allart. 1, comma 4 dove previsto che le Regioni a Statuto speciale per le materie di competenza hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociali della Repubblica.

 

Nella stesura del disegno di legge si altres tenuto conto delle iniziative provenienti dalle altre Regioni italiane. Il testo di riferimento stato quello approvato dal Consiglio Regionale dellEmilia Romagna nella seduta del 17 marzo 2004, unica Regione italiana ad aver legiferato in maniera organica sulla materia.

 

Sono stati inoltre utili basi di confronto i progetti di legge della Provincia di Trento e della Regione Campania, nonch le proposte di legge presentate in Consiglio Regionale nella passata legislatura.

 

I sono tenute, altres, in considerazione le principali convenzioni internazionali e la normativa comunitaria applicandone lo spirito e le precise disposizioni in materia di protezione, sostegno e supporto alle situazioni meritorie di interventi specifici.

 

 

Levoluzione delle politiche a favore degli immigrati nel Friuli Venezia Giulia

 

La normativa e la successiva formulazione dei programmi di interventi in materia di immigrazione nella nostra Regione nascono dallincontro fra le leggi quadro dello Stato entrate in vigore nel 1990 e nel 1998 e la peculiarit del territorio regionale che, per la sua collocazione geografica, propone problematiche uniche nel panorama delle Regioni italiane.

 

La prima delle leggi quadro in materia di immigrazione, alla quale hanno fatto riferimento tutte le normative regionali di recepimento, stata la Legge 39/1990 (legge Martelli) che, pur non avendo ancora i caratteri di organicit del successivo ddl Contri, poi sfociato nella Legge 40/1998, nota come Turco-Napolitano, introdusse una serie di innovazioni giuridiche e organizzative:

 

-                per la prima volta in Italia vennero codificati lo status di rifugiato e quello di profugo;

-                il riconoscimento della pari dignit fra lavoratori extracomunitari e lavoratori comunitari, sancito nella Legge 943/1986, venne ricompreso in una legge di riforma economico-sociale;

-                vennero finanziati con risorse pubbliche i centri di accoglienza;

-                si cerc di gestire lemergenza dellimmigrazione clandestina, legata anche alle crisi internazionali in atto, con il coinvolgimento delle Regioni, istituendo le Consulte dellImmigrazione e introducendo la programmazione dei flussi dingresso.

 

Nella legge regionale 46/1990 vennero recepiti i principi della legge Martelli introducendo nellordinamento regionale la normativa in materia di immigrazione. Furono pertanto istituiti:

 

a)         la Consulta regionale dellImmigrazione;

b)         una rete di centri per la prima e la seconda accoglienza, nonch dei Centri Servizi presso i Comuni maggiormente interessati;

c)         lEnte regionale per i problemi dei migranti (suddiviso nel Servizio Immigrazione e nel Servizio Emigrazione), ente strumentale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia aveva, tra le proprie finalit, la realizzazione della programmazione regionale di interventi in materia di immigrazione.

 

 

 

Le esperienze dellEnte regionale per i problemi dei migranti

 

La L.R. 46/1990 ha definito i programmi in materia di immigrazione ed ha tracciato le linee guida dellattivit del nascente Servizio per lImmigrazione nel periodo delle crisi geopolitiche che hanno scosso i Balcani, dopo la caduta della cortina di ferro.

 

Il Friuli Venezia Giulia fu direttamente interessato, come lo tuttora, dai movimenti migratori che riguardavano lAlbania, il disfacimento della Jugoslavia ed i successivi conflitti interetnici, primo fra tutti quello bosniaco e, successivamente, del Kossovo.

 

I primi provvedimenti di spesa riguardarono le situazioni di emergenza umanitaria verificatesi nei Centri di accoglienza e campi profughi di Cervignano e Purgessimo. Il volontariato locale si organizz inizialmente affrontando i problemi di rifugiati, profughi e richiedenti asilo; solo pi tardi assistendo i nuovi lavoratori che giungevano sempre pi numerosi a rispondere alle offerte di occupazione del settore produttivo regionale.

 

I programmi dellERMI risentivano di questo clima, del volontariato cattolico e laico e nacquero gli interventi nel campo :

 

-           sostegno scolastico;

-           mediazione culturale nelle scuole;

-           mediazione culturale in provincia di Udine;

-           centri di accoglienza.

 

Si svilupparono, inoltre, sinergie fra ERMI ed Enti locali e Associazioni che dettero luogo ad esperienze originali e modelli di intervento validi quali quello della mediazione culturale nelle scuole.

 

Il convegno di Villa Manin del 1998, avente per oggetto la valutazione delle esperienze di mediazione culturale nelle scuole della regione, sanc il coronamento di unesperienza positiva ed originale sviluppatasi in una piccola regione di confine alle prese con significative presenze di immigrati extracomunitari.

 

 

 

Servizio autonomo per lImmigrazione

 

La legge regionale 26.02.2001 n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, ha istituito il Servizio autonomo per lImmigrazione, al quale sono state attribuite le competenze previste dallart. 17 della L.R. 03.07.2000, n. 13, commi 2 e 3: Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria 2000.

 

Successivamente, la L.R. 15.05.2002, n. 13 Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria 2002 ha previsto la disciplina di interventi per la promozione e finanziamento di progetti di sostegno scolastico e di corsi di alfabetizzazione per adulti e minori; finanziamento di iniziative per una civile convivenza; inserimento abitativo e approvvigionamento di alloggi; inserimento occupazionale.

 

Infine, la L.R. 29.01.03, n. 1 Disposizioni per la predisposizione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione ha previsto la possibilit di interventi di Comuni, Province ed Aziende per i Servizi Sanitari, Ospedaliere ed Universitarie di Ricerca, nellambito della programmazione annuale delle attivit del Servizio autonomo per lImmigrazione.

 

Come si evince dal quadro legislativo sopra descritto, lazione di adeguamento legislativo ed organizzativo succedutosi negli anni e resosi necessario dalle esigenze crescenti del fenomeno migratorio e dalle modifiche normative nazionali fino a quelle che hanno interessato il Testo Unico DLGS 286/98, stata costante ma priva di quella organicit che richiede un tema di grande attualit come quello dellimmigrazione.

 

Nonostante la mancanza di una normativa organica del settore e grazie agli atti dei vari governi, in particolare lapposito Fondo nazionale, ed i Programmi annuali della Giunta regionale si sono potute realizzare iniziative importanti in molti settori dellimmigrazione:

 

 

STRUTTURE PER LACCOGLIENZA:

 

PROVINCIA

CENTRI

POSTI LETTO

TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI

TRIESTE

1 Centro attivo

1 Centro sospeso

 

16

30

404.468,31

GORIZIA

1 Centro

 

15

175.214,55

UDINE

10 Centri attivi

1 lavori in via di completamento

160

7 alloggi

2.495.381,05

PORDENONE

4 Centri attivi

2 lavori in via di completamento

2 vincolo scaduto

38

41

(23)

845.502,50

 

 

 

3.920.567,41

 


PROGETTO DI MEDIAZIONE CULTURALE NELLA REGIONE: NUMERO ORE

 

 

A/S

93/94

94/95

95/96

96/97

97/98

98/99

99/00

2000/01*

01/02*

02/03*

PROVINCIA. UDINE

 

360

900

800

1.155

1.500

1.354

1.639

1.236 +

450

1.991

2.057

PROVINCIA

GORIZIA

 

 

 

 

 

 

150

180

210

300

360

PROVINCIA

TRIESTE

 

 

 

 

 

 

300

390

510

600

600

PROVINCIA

PORDENONE

scuole

 

 

 

 

 

 

300

300

500

600

PROV.

PORDENONE

istituzioni

 

 

 

 

 

 

400

400

500

600

 

 

               * Lattivit viene realizzata dalla Provincia di Udine e finanziata dallAmministrazione regionale.

               Lattivit viene svolta nelle scuole e nelle istituzioni (questure, consultori, etc..)

 

 

PROGETTO CORSI DI SOSTEGNO SCOLASTICO

ANNO SCOLASTICO 2002/2003 E 2003/2004

 

 

 

N. SCUOLE RICHIEDENTI

N.ALLIEVI BENEFICIARI

IMPORTO CONCESSO

ANNO SCOLASTICO 2002/2003

173

949

622.651,08

ANNO SCOLASTICO 2003/2004

221

1412

874.455,16

 


PAESI MAGGIORMENTE INTERESSATI

 

 

ANNO SCOLASTICO

2002/2003

ANNO SCOLASTICO

2003/2004

Albania

184

Albania

177

ex Yugoslavia

89

ex Yugoslavia

93

Gana

83

Gana

85

Bosnia

63

Bosnia

44

Romania

62

Romania

101

Marocco

54

Marocco

57

Macedonia

48

Macedonia

21

Croazia

46

Croazia

24

Cina

42

Cina

58

India

11

India

29

 

 

 

PROGETTO SAM STRANIERI ACCOGLIENZA E MEDIAZIONE

 

 

PROGETTO SAM

N. SCUOLE BENEFICIARIE I

IMPORTO CONCESSO

ANNO SCOLASTICO 2002/2003

10

220.000,00

ANNO SCOLASTICO 2003/2004

10

230.000,00


 

QUADRO RIEPILOGATIVO DEGLI SPORTELLI NELLA REGIONE F.V.G.

Sportelli informativi

Sportelli casa

 

Sportelli rifugiati

Sportelli scuola

Sportelli sicurezza lavoratori

Sportelli lavoro femminile

PROVINCIA DI

TRIESTE (1)

PROVINCIA

DI TRIESTE (1)

PROVINCIA DI TRIESTE (1)

PROVINCIA DI TRIESTE (1)

PROVINCIA DI TRIESTE (1)

PROVINCIA DI TRIESTE (1)

Trieste

Trieste

Trieste

Trieste

Trieste

Trieste

PROVINCIA

DI GORIZIA (2)

PROVINCIA

DI GORIZIA (2)

PROVINCIA DI GORIZIA (1)

PROVINCIA DI GORIZIA (1)

PROVINCIA DI GORIZIA (2)

PROVINCIA DI GORIZIA (2)

Gorizia

Gorizia

Gorizia

Gorizia

Gorizia

Gorizia

Monfalcone

Monfalcone

 

 

monfalcone

Monfalcone

PROVINCIA DI

PORDENONE (4)

PROVINCIA DI PORDENONE (4)

PROVINCIA DI PORDENONE (1)

PROVINCIA DI PORDENONE (1)

PROVINCIA DI PORDENONE (1)

PROVINCIA DI PORDENONE (1)

Pordenone

Pordenone

Pordenone

Pordenone

Pordenone

Pordenone

Maniago

Ambito San Vito al Tagliamento

 

 

 

 

San Vito al Tagliamento

Ambito Sacile

 

 

 

 

Spilimbergo

Ambito Azzano Decimo

 

 

 

 

PROVINCIA

DI UDINE (8)

PROVINCIA

DI UDINE (8)

PROVINCIA

DI UDINE (2)

PROVINCIA

DI UDINE (1)

PROVINCIA

DI UDINE (3)

PROVINCIA

DI UDINE (2)

Udine

Ambito Udine

Udine

Udine

Udine

Udine

Cividale

Ambito Cividale

Cividale

 

Alto Friuli

Codroipo

Cervignano

Ambito Cervignano

 

 

Manzano

 

Codroipo

Ambito Codroipo

 

 

 

 

Gemona

Ambito Gemona

 

 

 

 

Latisana

Ambito Latisana

 

 

 

 

Manzano

Ambito Tarcento

 

 

 

 

Tarvisio

Ambito Tolmezzo

 

 

 

 

N.B.

Sportelli attivi in tutte le localit summenzionate dal 1998

la spesa anno di circa euro 275.000,00

N.B.

Dal 98 comuni capoluogo di provincia.

La spesa di circa 340.000,00 euro comprensiva dei fondi di rotazione prestiti

La spesa della sperimentazione negli ambiti di circa 130.000,00

N.B.

Sportelli attivi dal giugno 2001

Spesa annua

180.000,00 di circa euro

N.B.

Sportelli attivi dallanno scolastico 2002/03

Spesa annua di circa 70.000,00

 

N.B.

Spesa annua di circa 40.000,00

N.B.

Spesa annua di circa 90.000,00

 

Limmigrazione una risorsa

 

Le dichiarazioni programmatiche rese in Consiglio Regionale dal Presidente della Regione allinizio della 9^ legislatura hanno evidenziato come limmigrazione sia una risorsa per la vita economica, sociale e culturale della nostra regione. In quelloccasione limpegno del Presidente stato quello di elaborare al pi presto una legge organica di settore.

 

Di conseguenza, si ritenuta opportuna uniniziativa giuntale che portasse allelaborazione di un nuovo testo normativo, organico e non pi straordinario e/o isolato, ma tendente a riportare la materia dellimmigrazione dentro linsieme dei provvedimenti ed iniziative regionali, senza cio costituire dei canali esclusivi.

 

Vista la complessit e linterdesciplinariet della materia che interessa molteplici campi dellattivit amministrativa, nonch la sensibilit politica che accompagna il fenomeno migratorio, si ritenuto di adottare un metodo partecipativo che coinvolgesse tutti gli attori interessati, al fine di recepirne le istanze e quindi creare i presupposti per lelaborazione di un testo innovativo e adeguato al grado di maturit che tale fenomeno ha raggiunto in regione.

 

Per questi motivi con la delibera n. 2790 del 19 settembre 2003 stato costituito il Comitato ristretto per lelaborazione di un disegno di legge organica sullimmigrazione. Tale Comitato composto da persone interne e da esperti esterni allAmministrazione regionale. La durata in carica prevista di sei mesi stata prorogata di ulteriori tre mesi; durante questo periodo il Comitato ha organizzato innumerevoli incontri con il mondo associativo, gli enti locali e organismi comunque operanti nel settore dellimmigrazione. Questo lavoro preparatorio ha avuto anche due momenti assembleari il 17 ottobre 2003 e, soprattutto, il 7 febbraio 2004 al Castello di Udine che ha segnato il punto pi alto di coinvolgimento con una giornata di lavoro divisa in una parte generale ed in una sessione caratterizzata da quattro gruppi divisi per aree tematiche. Oltre ai predetti incontri ed assemblee un gruppo stabile di immigrate ed immigrati, indicati da varie associazioni e loro coordinamenti provinciali, ha partecipato periodicamente ai lavori del Comitato. Sono giunte numerose memorie scritte, a carattere generale o tematico, da parte di associazioni ed enti, di rappresentanze sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, di singole persone; pi di cinquanta scuole della Regione hanno risposto ad uno specifico questionario aperto proposto in collaborazione con lUfficio scolastico regionale.

 

Il Comitato si avvalso della fattiva collaborazione delle Direzioni regionali interessate nonch dellinsostituibile supporto del Servizio per la progettazione e consulenza legislativa dellAvvocatura della Regione.

 

Il lavoro prodotto dal Comitato si sostanziato in una prima relazione sottoposta alla Giunta Regionale il 5 novembre 2003, nella quale venivano evidenziate problematiche ed obiettivi del provvedimento ed una relazione finale conclusasi il 3 marzo 2004 - e consegnata alla Giunta Regionale che, oltre a raccogliere le proposte e le problematiche pervenute durante liter partecipativo, servita come punto di riferimento programmatico per la stesura vera e propria dellarticolato da parte degli Uffici regionali competenti.

 

 

 

Una legge innovativa

 

Pur tenendo conto della potest esclusiva statale e della complessit del fenomeno migratorio, la legge ha senzaltro affrontato in maniera innovativa la materia e, pur rinviando allillustrazione degli articoli, pare opportuno evidenziare:

 

Il ruolo centrale di regolazione/programmazione e controllo affidato alla Regione nellottica di introdurre uno strumento operativo pluriennale dove si definiscono priorit e risorse nonch unattivit di valutazione dellefficacia ed omogeneit sul territorio degli interventi previsti;

 

-                a fronte delle sempre pi diffuse necessit di istituzionalizzare lattenzione ai risultati delle politiche pubbliche in coerenza con la formulazione del sistema di programmazione in capo alla Regione, si introdotta nel disegno di legge in questione - per la prima volta nellordinamento regionale - una previsione in merito alla valutazione delle politiche regionali, attraverso una specifica clausola valutativa degli interventi attuati;

 

-                il completamento del sistema normativo che prevede principi e regole di carattere generale, viene rinviato a regolamenti regionali, ad accordi di programma e atti degli Enti locali evidenziando quindi la volont di delegificare la materia al fine di rendere flessibile e adeguata lazione amministrativa volta al perseguimento dellobiettivo primario dellintegrazione sociale di cittadine e cittadini stranieri. Per quanto riguarda gli atti degli Enti locali in primo luogo spiccano gli statuti comunali, ai quali affidato il compito di delineare misure istituzionali volte a garantire alle cittadine ed ai cittadini stranieri immigrati la partecipazione alla vita locale;

 

-                il riconoscimento dellattivit svolta dalle associazioni ed enti dedicate allimmigrazione o costituite da immigrati ed immigrati, garantendo loro adeguati spazi diniziativa in sinergia con listituzione pubblica o in sua supplenza nel caso in cui questultima risulti rinunciataria, nonch adeguata ed accresciuta partecipazione alla ricostituita Consulta regionale e sostegno alle loro azioni di partecipazione ed aggregazioni;

 

-                lassunzione di unottica di genere indispensabile prerequisito del riconoscimento delle diversit di una societ multiculturale e delle differenti posizioni e condizioni tra i generi;

 

-                il perseguimento di effettive condizioni di parit nellaccesso ai servizi e la conseguente rimozione di ogni ostacolo al suo esercizio, con idonee iniziative ed interlocutori che sappiano esercitare azioni contro qualsiasi discriminazione;

 

-                lindividuazione di percorsi di sostegno a condizioni di vulnerabilit, garantendo a tutte e tutti le immigrate ed immigrati presenti sul territorio regionale elementari norme di accoglienza e protezione in sintonia con precise direttive comunitarie.

 

 

Nel dettaglio il disegno di legge prevede :

 

Articolo 1 : vengono definite le finalit e i principi della legge richiamando in particolare tutte le convenzioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e statale al fine di garantire alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati condizioni di uguaglianza, in termini di diritti e doveri. I Comuni e le Province concorrono per le rispettive attribuzioni a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri.

 

Articolo 2 : vengono individuati i destinatari, compresi gli apolidi, i richiedenti asilo ed i rifugiati presenti sul territorio regionale, nonch i figli nati in Italia.

 

Articolo 3 : vengono sancite le funzioni di regolazione, programmazione, monitoraggio, controllo e valutazione in capo alla Regione, nonch la prerogativa di promuovere forme di coordinamento tra i soggetti istituzionali che operano nel settore. Inoltre ai sensi dei decreti legislativi 16/9/96 n. 514 e 25/7/98 n. 286 la Regione provvede allesercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro inerenti lingresso di lavoratori extracomunitari.

 

Articolo 4 : prevede che le Province ed i Comuni adottino misure a livello istituzionale per costituire organi consultivi di rappresentanza, garantendo lutilizzo degli strumenti di consultazione non elettivi al fine di promuovere uneffettiva integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati e la loro partecipazione ai temi della politica locale.

 

Articolo 5 : al Piano regionale integrato per limmigrazione attribuito il compito di definire gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi dellintegrazione sociale degli immigrati nei diversi settori oggetto della legge. Esso ha validit triennale ed predisposto e aggiornato in armonia con il piano strategico regionale, dalla direzione centrale competente con le altre direzioni centrali interessate e tenuto conto delle proposte formulate dalla Consulta regionale e dallAssemblea per le autonomie locali, dei rapporti dellOsservatorio sullimmigrazione e della valutazione triennale delle azioni attuate in precedenza prevista dallart. 6. Allattuazione del Piano partecipano tutti gli enti ed i soggetti istituzionali interessati, comprese le associazioni iscritte allAlbo regionale che possono altres sostituirsi agli Enti locali nei casi di inerzia.

 

Articolo 6: essendo la formulazione del sistema di programmazione nel settore dellimmigrazione e i sistemi di valutazione ex post della legge tra loro collegati, si prevede linserimento della clausola valutativa, in quanto la realizzazione degli interventi in materia di immigrazione affidata allazione di una pluralit di soggetti istituzionali e non ed i settori dintervento sono molteplici. Con la previsione della presentazione da parte dellEsecutivo della valutazione triennale alla competente Commissione Consiliare, si prende atto del dibattito in corso relativamente alle funzioni di controllo del Consiglio Regionale.

 

Articolo 7 : si prevede che lAmministrazione regionale possa realizzare unattivit di Osservatorio sullimmigrazione avente per oggetto il monitoraggio e lanalisi dellattuazione delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale, in stretta collaborazione con Universit, Istituti di ricerca ed altri soggetti pubblici e privati, nonch Enti locali che dovranno fornire informazioni utili relativamente allo svolgimento delle loro competenze. LOsservatorio istituito presso la direzione centrale competente.

 

Articolo 8 : viene istituita la Consulta regionale per limmigrazione e vengono definite le funzioni di proposta in materia di integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati. La Consulta formula proposte ed esprime pareri sulla stesura del Programma regionale cos come su iniziative nelle aree tematiche che interessano limmigrazione, compresi studi ed approfondimenti; collabora allattivit dellosservatorio e formula alla Regione proposte di intervento presso il Governo ed il Parlamento ed in base allart. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 esprime pareri sui provvedimenti sottoposti allesame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni o della Conferenza Unificata. Collabora con i consigli territoriali per limmigrazione ed esprime parere sulliscrizione e cancellazione dallAlbo regionale delle associazioni e degli enti per limmigrazione.

 

Articolo 9 : con decreto del Presidente della Regione viene prevista la costituzione, la composizione ed il funzionamento della Consulta con sede presso la Direzione centrale competente. E composta oltre che dallAssessore competente che la presiede e dal Direttore centrale competente, da rappresentanti degli stranieri designati congiuntamente dalle associazioni iscritte allAlbo regionale, dalle organizzazioni sindacali, dei datori di lavoro, dallUnione regionale delle Camere di Commercio e dagli Enti locali. Si riunisce almeno due volte allanno, le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

Articolo 10 : viene istituito presso la direzione centrale competente lAlbo regionale delle associazioni e degli enti per gli immigrati. Possono iscriversi in base allarticolo 42 del decreto legislativo 286/98 le associazioni e gli enti che hanno una sede permanente nel territorio regionale ed operino localmente da almeno un anno. Liscrizione condizione necessaria per la stipulazione di convenzioni con la Regione e per laccesso a incentivi regionali. Liscrizione e la cancellazione sono disposte dallAssessore regionale competente previo parere della Consulta regionale.

 

Articolo 11 : prevede che la Regione in collaborazione con gli Enti locali, le associazioni e gli enti iscritti allAlbo promuove e sostiene azioni di monitoraggio, di assistenza e consulenza legale contro ogni forma di discriminazione, comprese le vittime delle situazioni di grave violenza e sfruttamento di cui allart. 18 del decreto legislativo 286/1998. Un ruolo di effettiva garanzia per lattuazione delle misure contro la discriminazione viene assegnato ai servizi territoriali nonch alle associazioni e agli enti iscritti allAlbo regionale in collaborazione con il Difensore civico e il Tutore dei minori.

 

Articolo 12 : viene previsto il concorso della Regione alla tutela del diritto dasilo attraverso lattivazione di specifici interventi a favore dei richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di forme di protezione per motivi umanitari. Prioritari sono quegli interventi posti in essere dagli Enti locali anche in attuazione di programmi finanziati dallo Stato o dallUnione Europea. Per lattuazione di tali interventi prevista la concessione da parte della Regione di appositi finanziamenti.

 

Articolo 13 : viene prevista la facolt dellAmministrazione regionale di concedere finanziamenti a Enti locali, enti pubblici, nonch ad associazioni ed enti iscritti nellAlbo regionale per interventi mirati di accoglienza e tutela a favore dei minori non accompagnati.

 

Articolo 14 : vengono previste iniziative per la realizzazione di progetti per interventi di protezione sociale e supporto al rientro volontario e reinserimento nel Paese dorigine, a persone vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei casi previsti dallarticolo 18 del D.Lgs 286/98. In questi casi lAmministrazione regionale autorizzata a concedere incentivi ai Comuni e ad enti e associazioni iscritti allAlbo regionale.

 

Articolo 15 : previsto il sostegno da parte della Regione di progetti specifici per ladozione di misure alternative alla detenzione e gli interventi di reinserimento sociale realizzati da Comuni, associazioni ed enti iscritti allAlbo regionale, con priorit per quelli riguardanti linserimento sociale di minori e soggetti infraventunenni.

 

Articolo 16 : si prevede che lamministrazione locale autorizzata a sostenere spese dirette, ovvero a stipulare e finanziare convenzioni con le associazioni ed enti iscritti allAlbo in attuazione di progetti ed interventi di sostegno al rientro volontario e al reinserimento degli immigrati.

 

Articolo 17 : viene affrontata in maniera sistematica tutta la problematica relativa al diritto alla casa con riferimento alla normativa di settore, agli accordi di programma tra Regione Province e Comuni per la realizzazione di programmi integrati finalizzati ad esigenze abitative correlate ad azioni di inserimento lavorativo e di formazione, agli incentivi che lAmministrazione regionale pu concedere fino al novanta per cento della spesa ammissibile ad associazioni e Comuni per la realizzazione e gestione di strutture dedicate allospitalit temporanea, nonch ai Comuni per lattivazione e lo sviluppo di servizi di agenzie sociali per la casa. In questo caso i contributi vengono dati con priorit ai Comuni convenzionati con associazioni ed enti iscritti allAlbo regionale, in particolare qualora abbiano gi attivato analoghi servizi in convenzione con lAmministrazione regionale.

 

Articolo 18 : si prevede che i Comuni capoluogo di Provincia e i Comuni a rilevante presenza di popolazione immigrata organizzino direttamente o attraverso le associazioni ed gli enti iscritti allAlbo regionale, i servizi territoriali che provvedano ad una serie di attivit: informazione su diritti, doveri ed opportunit, attivit sui temi del dialogo interculturale, realizzazione di interventi di prima accoglienza, erogazione di servizi di mediazione linguistico-culturale e iniziative antidiscriminazione. I Comuni svolgono tali servizi nei confronti degli immigrati detenuti qualora siano sede di Case Circondariali. La Regione sostiene lattivazione e gestione dei servizi territoriali con appositi incentivi nellambito della finanza locale. Qualora i Comuni non attivino i servizi previsti, lamministrazione regionale sostiene le associazioni e gli enti iscritti allAlbo regionale che li attuino.

 

Articolo 18 : sono previsti incentivi ai soggetti attuatori delle politiche sociali per interventi che favoriscano lintegrazione socio-assistenziale.

 

Articolo 20 : vengono garantiti i servizi sanitari previsti dalla normativa e dai piani regionali vigenti, anche agli immigrati non in regola con le norme relative allingresso e al soggiorno nei casi di malattie urgenti o comunque essenziali, ancorch continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva e di riabilitazione postinfortunistica, nonch i programmi di tutela della salute mentale.

 

E prevista la realizzazione da parte dellAmministrazione regionale di iniziative e programmi di prevenzione degli infortuni sul lavoro e la promozione di tutte le iniziative atte a garantire in ogni ente del servizio sanitario regionale le prestazioni previste per i cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario regionale.

 

Presso la direzione centrale competente istituito lOsservatorio regionale per la salute dei migranti che concorre alle attivit svolte ai sensi dellart. 7 e contribuisce con una serie di iniziative specifiche alla programmazione degli interventi assistenziali e socio-sanitari.

 

In ogni ente del servizio sanitario sono organizzati servizi di mediazione culturale, con particolare attenzione al genere.

 

Ai sensi dellarticolo 36 del D.Lgs. 286/1998, lAmministrazione regionale finanzia prestazioni di alta specializzazione soprattutto a favore dei minori che provengono da Paesi dove non vengono trattate particolari patologie e in assenza di accordi di reciprocit relativi allassistenza sanitaria.

 

Articolo 21 : riguarda listruzione degli stranieri e leducazione interculturale, garantendo pari condizioni di accesso ai vari servizi , con particolare attenzione alla tutela dei diritti dei minori stranieri, nonch in attuazione dei principi dellarticolo 38 del decreto legislativo 286/1998. Sono previsti incentivi alle istituzioni scolastiche statali e paritarie e agli Enti locali per la realizzazione di una serie di interventi volti alla formazione, apprendimento della lingua, mediazione e in generale alleducazione interculturale.

 

Sono altres previsti incentivi per interventi per leducazione interculturale riguardanti dirigenti, docenti e personale non docente; vengono anche promossi interventi a favore degli adulti. Parit di trattamento viene garantita in materia di istruzione universitaria e sono previsti specifici protocolli interistituzionali per coordinare gli interventi previsti nel presente articolo.

 

Articolo 22 : si prevede che la Regione favorisca in tutte le forme possibili la formazione professionale nei vari campi in cui si esplica ( legislazione in materia di sicurezza, assistenza sanitaria) nonch lorganizzazione delle attivit svolte dalle associazioni ed enti iscritti allAlbo. Le varie attivit promosse o sostenute dalla Regione vengono realizzate con la collaborazione di enti ed istituti di riferimento siano essi previdenziali, assistenziali,sanitari, di vigilanza, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, enti di formazione accreditati presso la Regione, Enti locali ed associazioni ed enti iscritti allAlbo regionale. In attuazione dellart. 23 del decreto legislativo 286/1998 la Regione sostiene i costi dellistruzione e formazione linguistica nei Paesi dorigine finalizzata all inserimento lavorativo in Italia.

 

Articolo 23 : si riferisce alle pari opportunit di inserimento lavorativo presso i datori di lavoro sia pubblici che privati , nonch al sostegno ad attivit autonome.

 

Le Province provvedono agli adempimenti previsti dalla legge in materia di lavoro ed in particolare quelli previsti dallart. 2 ter della legge regionale 12 gennaio 1998, n.1 (rilascio dei nulla osta e autorizzazioni previste).

 

LEsecutivo determina i criteri di determinazione dei fabbisogni di lavoratori; la Regione pu stipulare convenzioni con le associazioni sindacali per garantire idonee condizioni ai lavoratori immigrati anche nel trattamento economico e promuove iniziative per favorire la mobilit dei lavoratori frontalieri e provenienti da stati dellEuropa orientale anche per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso.

 

E previsto che la Regione ai sensi dellart. 21, comma 4 ter, del decreto legislativo 286/1998, trasmetta un rapporto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che contenga, tra laltro, le previsioni sui flussi sostenibili nel triennio successivo.

 

Alle Province spetta lindividuazione dei Centri per limpiego presso i quali istituire servizi di mediazione culturale.

 

Articolo 24 : in applicazione dei principi di uguaglianza di diritti e di trattamento dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti rispetto a quelli italiani, riconosciuti nel decreto legislativo 286/1998, in considerazione delle diverse sentenze recentemente espresse da T.A.R. regionali ed anche da una Corte dappello che sanciscono la piena equiparazione nellaccesso ai pubblici uffici (con modalit concorsuali e non) di tali lavoratori ed anzi ipotizzando, qualora non dovessero essere riconosciuto tali diritti il ricorso alla iniziativa contro atti di discriminazione, riconosciuto il diritto di partecipare agli stranieri legalmente soggiornanti, a concorsi per laccesso al pubblico impiego ad esclusione di posti ed incarichi che la legge specificatamente assegna a quanti siano in possesso della cittadinanza italiana come indicato nel regolamento di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174.

 

Articolo 25 : sono previsti interventi di integrazione e comunicazione interculturale direttamente promossi dalla Regione o tramite gli Enti locali, associazioni ed enti iscritti allAlbo regionale.

 

E prevista listituzione dellElenco regionale dei mediatori culturali presso la Direzione centrale della salute e della protezione sociale; per liscrizione allElenco necessario aver partecipato ad un corso di formazione gratuito organizzato dalle Province, secondo le modalit e i criteri stabiliti con regolamento, che definir anche i requisiti e le funzioni del mediatore, i percorsi formativi e di aggiornamento.

 

LAmministrazione regionale assicura lorganizzazione in tutte le zone della regione di corsi di formazione e di aggiornamento a tutti gli operatori interessati.

 

Articolo 26 : prevista la concessione da parte della Regione di contributi per attivit istituzionali e di gestione di centri di aggregazione alle associazioni ed enti iscritti allAlbo regionale; per le associazioni non iscritte lattuazione degli interventi pu essere disposta dalle Province e dai Comuni.

 

Articolo 27 : prevista in attuazione dei principi di cui alla legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 unattivit da parte della Regione nellambito della cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale scientifico, sostenendo prioritariamente la realizzazione di programmi e progetti che abbiano tra i soggetti attuatori associazioni di immigrati.

 

Articolo 28 : vengono indicate le disposizioni che saranno attuate mediante regolamento regionale.

 

Articolo 29 : si modifica la legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 sopprimendo la frase di cui allarticolo 18 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46.

 

Articolo 30 : si tratta di una norma transitoria che in sede di prima applicazione regola liscrizione allAlbo regionale delle associazioni e degli enti e prevede lemanazione di un regolamento che lo disciplini; sino alla costituzione della Consulta, per liscrizione allAlbo regionale si prescinde dal previsto parere. Entro novanta giorni dallentrata in vigore della legge costituita la Consulta.

 

Articolo 31 : prevista la pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione, del testo normativo preceduto da un sommario con levidenza delle partizioni interne.

 

Articolo 32 :sono previste le abrogazioni di una serie di disposizioni.

 

Articolo 33 : la norma finanziaria prevede anche lutilizzo di un quota del Fondo nazionale per le politiche sociali ai sensi dellart. 46 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003), nella medesima percentuale applicata alla destinazione del fondo medesimo effettuata ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004).

 

Si confida nel voto favorevole di codesto Consiglio regionale.


Indice

 

 

CAPO I

Finalit e destinatari

 

Art. 1 -            Finalit e principi

 

Art. 2 -            Destinatari e definizioni

 

 

CAPO II

Assetto istituzionale e programmazione regionale

 

Art. 3 -            Funzioni della Regione

 

Art. 4- Rappresentanza e partecipazione a livello locale

 

Art. 5 -            Piano regionale integrato per l'immigrazione

 

Art. 7 -            Osservatorio sullimmigrazione

 

Art. 8 -            Consulta regionale per l'immigrazione

 

Art. 9 -            Composizione e funzionamento

 

Art. 10 -          Albo regionale delle associazioni e degli enti per limmigrazione

 

 

 

CAPO III

Discriminazione e protezione sociale

 

Art. 11 -          Misure contro la discriminazione

 

Art. 12-           Programmi di protezione a favore di richiedenti asilo e rifugiati

 

Art. 13-           Interventi per i minori stranieri non accompagnati

 

Art. 14-           Programmi di protezione sociale

 

Art. 15-           Sostegno alle misure alternative della pena

 

Art. 16 -          Iniziative di rientro e reinserimento nei paesi di origine

 

 

 

CAPO IV

Interventi di settore

 

Art. 17 -          Politiche abitative

 

Art. 18-           Servizi territoriali

 

Art. 19-           Interventi socio-assistenziali

 

Art. 20-           Assistenza sanitaria

 

Art. 21-           Istruzione ed educazione interculturale

 

Art. 22 -          Formazione professionale

 

Art. 23 -          Inserimento lavorativo e sostegno ad attivit autonome e imprenditoriali

 

Art. 24 -          Accesso al pubblico impiego

 

Art. 25 -          Interventi di integrazione e comunicazione interculturale

 

Art. 26 -          Contributi ad associazioni per attivit dedicate ai cittadini stranieri immigrati

 

Art. 27 -          Cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale scientifico

 

 

CAPO V

Norme finali e transitorie

 

Art. 28 -          Regolamenti

 

Art. 29 -          Modifica allart. 9 della LR 7/2002

 

Art. 30 -          Disposizioni transitorie

 

Art. 31 -          Pubblicazione

 

Art. 32 - Abrogazioni

 

Art. 33 -          Norme finanziarie


CAPO I

 

Finalit e destinatari

 

 

Art. 1

(Finalit e principi)

 

1.         Nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana ed in armonia con la Costituzione, i principi e le convezioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e statale, la Regione riconosce alle cittadine e cittadini stranieri immigrati condizioni di uguaglianza con le cittadine e i cittadini italiani, attivandosi per rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione.

 

2.         Le politiche della Regione e la legislazione regionale sono finalizzate a:

 

a)         eliminare ogni forma di discriminazione;

 

b) garantire l'accoglienza e l'effettiva integrazione sociale delle cittadine e cittadini stranieri immigrati nel territorio regionale;

 

c) garantire pari opportunit di accesso ai servizi;

 

d) promuovere la partecipazione alla vita pubblica locale;

 

e) favorire il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle identit culturali, religiose e linguistiche;

 

f) garantire forme di tutela dei diritti con riferimento a particolari situazioni di vulnerabilit.

 

3.         Con la presente legge la Regione concorre, nellambito delle proprie competenze, allattuazione in particolare dei principi espressi:

 

a)         dallarticolo 10 della Costituzione;

 

b)         dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951);

 

c)         dalla convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989);

 

d)         dalla Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, adottata dal Consiglio dEuropa e ratificata con la legge 8 marzo 1994, n. 203 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B);

 

e)         dalla Carta dei diritti fondamentali dellUnione Europea del 7 dicembre 2000;

 

f)         dalla Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione, del 15 gennaio 2004.

 

4.         Le Province e i Comuni, nellambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, perseguono lobiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti alle politiche abitative e del lavoro, alla valorizzazione e tutela della diversit linguistica, allintegrazione sociale, nonch alla partecipazione alla vita pubblica locale.

 

Art. 2

(Destinatari e definizioni)

 

1.         Sono destinatari della presente legge le cittadine e i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, gli apolidi, i richiedenti asilo ed i rifugiati, presenti sul territorio regionale.

 

2.         Gli interventi regionali sono estesi anche alle figlie ed ai figli, nati in Italia, dei destinatari della presente legge ed ai cittadini dell'Unione Europea, laddove non siano gi destinatari di benefici pi favorevoli, in conformit ai principi di cui allarticolo 1, comma 2, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

 

 

 

CAPO II

 

Assetto istituzionale e programmazione regionale

 

 

Art. 3

(Funzioni della Regione)

 

1.         La Regione svolge funzioni di regolazione, programmazione, monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi di cui alla presente legge.

 

2.         La Regione promuove forme di coordinamento tra i soggetti istituzionali che operano in materia di immigrazione sul territorio regionale.

 

3.         Ai sensi del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro) e dellarticolo 22, comma 16, del decreto legislativo 286/1998, la Regione provvede all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro.

 

 

Art. 4

(Rappresentanza e partecipazione a livello locale)

 

1.         Le Province e i Comuni, al fine di promuovere leffettiva partecipazione delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati, adottano misure a livello istituzionale per costituire organi consultivi di rappresentanza dei medesimi, garantendo lutilizzo degli strumenti di consultazione non elettivi.

 

 

Art. 5

(Piano regionale integrato per l'immigrazione)

 

1.         Il Piano regionale integrato per l'immigrazione, di seguito denominato Piano regionale, definisce gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi dell'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati nei settori oggetto della presente legge.

 

2.         Il Piano regionale approvato dalla Giunta regionale, su proposta dellAssessore regionale competente in materia di immigrazione, di concerto con gli altri assessori regionali competenti nei settori oggetto della presente legge, ha validit triennale e viene aggiornato annualmente.

 

3.         Il Piano regionale predisposto e aggiornato in armonia al piano strategico regionale, dalla direzione centrale competente in materia di immigrazione in collaborazione con le altre direzioni centrali interessate, tenuto conto delle proposte formulate dalla Consulta regionale per l'immigrazione di cui allarticolo 8 e dall'Assemblea per le autonomie locali, dei rapporti dellOsservatorio sullimmigrazione e della valutazione triennale delle azioni attuate in precedenza prevista dallarticolo 6.

 

4.         Il Piano regionale orienta la programmazione regionale nei singoli settori e costituisce riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie degli Enti Locali.

 

5.         Partecipano allattuazione del Piano regionale gli Enti Locali, il sistema scolastico regionale, gli enti del servizio sanitario regionale, gli ambiti socio-assistenziali, le aziende pubbliche per i servizi alla persona, gli enti di patronato e tutela sindacale, le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e le associazioni ed enti iscritti allAlbo regionale delle associazioni e degli enti per limmigrazione di cui allarticolo 10. A questi ultimi pu essere demandata la realizzazione degli interventi di competenza degli Enti Locali, qualora non siano realizzati.

6.         Il Piano regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Art. 6

(Clausola valutativa)

 

1.         Lefficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge sono oggetto di valutazione triennale da parte dellAmministrazione regionale.

 

2.         In particolare gli interventi sono valutati, mediante analisi costi benefici, sotto il profilo finanziario, economico, culturale, sanitario, socio-assistenziale e formativo, al fine di verificare gli effetti derivanti dalla loro attuazione nei confronti delle cittadine e cittadini stranieri immigrati in Regione, in relazione a fenomeni di discriminazione e sfruttamento, allaccesso ai servizi e agli alloggi, allinserimento lavorativo, allinformazione e partecipazione alla vita pubblica locale.

 

3.         La valutazione triennale presentata alla competente commissione consiliare e costituisce riferimento per laggiornamento del Piano regionale.

 

 

Art. 7

(Osservatorio sullimmigrazione)

 

1.         E istituito lOsservatorio sullimmigrazione, di seguito denominato Osservatorio, avente ad oggetto il monitoraggio e lanalisi dellattuazione delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale anche ai fini della valutazione di cui allarticolo 6. LOsservatorio realizzato dalla direzione centrale competente in materia di immigrazione; partecipa e si coordina con altre iniziative di osservatorio promosse dalla Regione.

 

2. Nellambito dellOsservatorio sono raccolti ed elaborati dati e informazioni al fine della valutazione dellefficacia degli interventi attuati in materia di immigrazione, nonch dati ed informazioni sulle situazioni di discriminazione, sulla presenza delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati, al fine dellanalisi dell'evoluzione del fenomeno migratorio sul territorio regionale .

 

3.         Per lo svolgimento delle attivit dellOsservatorio lamministrazione regionale autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con Universit degli studi, istituti di ricerca ed altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di immigrazione.

 

4.         Gli Enti locali forniscono periodicamente tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, nonch ai diversi aspetti del fenomeno immigratorio sul proprio territorio. Collaborano altres allOsservatorio le direzioni centrali per quanto attiene agli interventi di competenza in materia di immigrazione.

 

5.         I risultati dellattivit di Osservatorio costituiscono oggetto di un rapporto periodico pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e diffuso con strumenti telematici.

 

 

Art. 8

(Consulta regionale per l'immigrazione)

 

1.         E' istituita la Consulta regionale per l'immigrazione, di seguito denominata Consulta.

 

2.         La Consulta svolge funzioni di proposta in materia di integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati. In particolare:

 

a)         formula proposte propedeutiche alla stesura del Programma regionale ed esprime su di esso parere;

 

b)         esprime parere sulle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l'immigrazione e proposte di intervento;

 

c)         formula proposte per lo svolgimento di studi ed approfondimento sull'immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati e delle loro famiglie, anche tenendo conto della prospettiva di genere, che risiedono nella Regione per promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti ed interessi;

 

d)         collabora all'Osservatorio, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche sul fenomeno migratorio;

 

e)         formula alla Regione proposte di intervento presso il Parlamento ed il Governo per l' adozione di opportuni provvedimenti per la tutela dei destinatari della presente legge e delle loro famiglie;

 

f)         esprime parere sui provvedimenti in materia di immigrazione e di condizione giuridica dello straniero sottoposti all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano o della Conferenza Unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citt ed autonomie locali);

 

g)         collabora con i consigli territoriali per limmigrazione;

 

h)         esprime parere sulliscrizione e la cancellazione dallAlbo regionale delle associazioni e degli enti per limmigrazione di cui allarticolo 10.

 

Art. 9

(Composizione e funzionamento)

 

1.         La Consulta costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dellAssessore competente in materia di immigrazione. Ha sede presso la direzione centrale competente in materia di immigrazione, rimane in carica per la durata della legislatura ed composta da:

 

a) l'Assessore regionale competente in materia di immigrazione, con funzioni di presidente;

 

b) il direttore centrale competente in materia di immigrazione;

 

c) un esperto nominato dallAssessore regionale competente in materia di immigrazione;

 

d) due rappresentanti per ogni provincia delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati designati congiuntamente dalle associazioni degli immigrati iscritte alla sezione seconda dellAlbo regionale delle associazioni e degli enti per limmigrazione di cui allarticolo 10;

 

e) quattro rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni, enti che svolgono attivit particolarmente significative nel settore dellimmigrazione sul territorio regionale iscritti alla sezione prima dellAlbo regionale delle associazioni e degli enti per limmigrazione di cui allarticolo 10;

 

f) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;

 

g) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro, maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale;

 

h) un rappresentante designato dall' Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

 

i) un rappresentante dei Comuni e uno delle Province, designati dall'Assemblea per le autonomie locali;

 

l) un rappresentante della scuola indicato dallUfficio scolastico regionale.

 

2.         Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, lettere da d) a l) nominato un membro supplente per i casi di assenza o decadenza.

 

3.         La Consulta elegge tra i suoi componenti un vice Presidente tra i componenti previsti al comma 1, lettera d).

 

4.         Il Presidente pu far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli Enti locali, di amministrazioni ed enti interessati alle problematiche del settore, dirigenti regionali ed esperti.

 

5.         La Consulta si riunisce almeno due volte all' anno, ed ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro venti giorni dalla presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti e pu essere articolata in sotto commissioni per aree tematiche.

 

6.         Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

7.         La partecipazione alle riunioni e' gratuita. Ai componenti della Consulta che non siano dipendenti pubblici e che risiedano in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori della Consulta, riconosciuto il trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali.

 

8.         Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale nominato dal direttore centrale.

 

 

Art. 10

(Albo regionale delle associazioni e degli enti per limmigrazione)

 

1.         La Regione riconosce la funzione sociale e culturale svolta a favore degli stranieri immigrati da associazioni ed enti.

 

2.         E istituito l' Albo regionale delle associazioni e degli enti per limmigrazione, di seguito denominato Albo regionale, presso la direzione centrale competente in materia di immigrazione.

 

3.         NellAlbo regionale sono iscritte le associazioni o gli enti che hanno una sede permanente nel territorio della Regione e operano localmente con continuit a favore degli immigrati stessi da almeno un anno. LAlbo regionale suddiviso in due sezioni:

 

a)         nella prima sezione sono inserite le associazioni e gli enti iscritti al registro di cui allarticolo 42 del decreto legislativo 286/1998, aventi sede nel territorio regionale, e le associazioni e gli enti costituiti a livello regionale che svolgano attivit particolarmente significative nel settore dellimmigrazione;

 

b) nella seconda sezione sono inserite le associazioni degli immigrati iscritte al registro di cui allarticolo 42 del decreto legislativo 286/1998, aventi sede nel territorio regionale, e quelle costituite a livello regionale, i cui organismi dirigenti siano composti da oltre il sessanta per cento da cittadine e cittadini stranieri immigrati.

 

4.         Liscrizione allAlbo regionale condizione necessaria per la stipulazione di convenzioni con la Regione e per laccesso a incentivi regionali.

 

5.         Liscrizione allAlbo regionale e la cancellazione sono disposte dallAssessore regionale competente in materia di immigrazione, previo parere della Consulta regionale.

 

 

 

CAPO III

 

Discriminazione e protezione sociale

 

 

Art. 11

(Misure contro la discriminazione)

 

1.         La Regione in collaborazione con gli Enti Locali, le associazioni e gli enti, con le parti sociali, promuove e sostiene azioni di monitoraggio, assistenza e tutela legale per le vittime di discriminazioni dirette ed indirette per motivi di genere, di orientamento sessuale, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o culturale, per motivi razziali, etnici o religiosi, nonch per le vittime delle situazioni di grave violenza e sfruttamento di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 286/1998.

 

2.         Le azioni di cui al comma 1 sono realizzate, garantendo iniziative per agevolare leffettiva possibilit di esercizio dei diritti di difesa e tutela legale, dai servizi territoriali e dalle associazioni ed enti iscritti allAlbo regionale e ad esse concorrono il Difensore civico e il Tutore dei minori.

 

3.         Nell'accesso ai servizi delle pubbliche amministrazioni, alle scuole, alle strutture socio-assistenziali non sono consentite limitazioni all'espressione delle specifiche identit culturali e religiose diverse da quelle espressamente previste dalla legislazione statale vigente.

 

 

Art. 12

(Programmi di protezione a favore di richiedenti asilo e rifugiati)

 

1.         La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, concorre alla tutela del diritto d'asilo promuovendo interventi specifici per laccoglienza, consulenza legale ed integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime e beneficiari di forme di protezione per motivi umanitari presenti nel territorio regionale, con particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili quali minori, donne, vittime di tortura.

 

2.         Gli interventi regionali sono prioritariamente mirati alla promozione, al supporto e al coordinamento di interventi territoriali di protezione per richiedenti asilo e rifugiati posti in essere dagli Enti Locali, anche in attuazione di programmi finanziati dallo Stato o dallUnione Europea.

 

3.         Lamministrazione regionale autorizzata a concedere ad associazioni ed enti iscritti allAlbo regionale finanziamenti per lattuazione di interventi di cui al comma 1, nonch a concedere finanziamenti, anche integrativi, agli Enti locali a sostegno degli interventi di cui al comma 2.

 

 

Art. 13

(Interventi per i minori stranieri non accompagnati)

 

1.         Al fine di assicurare forme efficaci di tutela dei minori stranieri non accompagnati, lamministrazione regionale autorizzata a concedere finanziamenti a Enti locali, enti pubblici, nonch ad associazioni ed enti iscritti allAlbo regionale per interventi mirati di accoglienza e tutela a favore dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio regionale.

 

2.         Gli interventi di cui al comma 1 sono volti ad assicurare livelli adeguati di accoglienza, protezione e inserimento sociale dei minori accolti in programmi di assistenza.

 

3.         Al fine di sostenere la conclusione dei percorsi di integrazione, gli interventi avviati durante la minore et ai sensi dei commi 1 e 2 proseguono successivamente al raggiungimento della maggiore et.

 

 

Art. 14

(Programmi di protezione sociale)

 

1.         Lamministrazione regionale concede incentivi ai Comuni, ad associazioni ed enti iscritti allAlbo regionale per la realizzazione di progetti per interventi di protezione, assistenza, integrazione sociale e supporto al rientro volontario e reinserimento nei paesi di origine, rivolti a persone vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento di cui allarticolo 18 del decreto legislativo 286/1998.

 

 

Art. 15

(Sostegno alle misure alternative della pena)

 

1.         Lamministrazione regionale autorizzata a sostenere progetti specifici che favoriscano lapplicazione degli istituti previsti dallordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva e gli interventi di reinserimento sociale, realizzati da Comuni, associazioni ed enti iscritti allAlbo regionale.

 

2.         Nellambito degli interventi di cui al comma 1 data priorit ai progetti di protezione e inserimento sociale di minori e soggetti infraventunenni.

Art. 16

(Iniziative di rientro e reinserimentonei paesi di origine)

 

1.         Lamministrazione regionale, anche nellambito di programmi nazionali, comunitari o internazionali, attua progetti ed interventi di sostegno al rientro volontario e al reinserimento di cittadini e cittadine stranieri immigrati presenti sul territorio regionale.

 

2.         Ai fini di cui al comma 1, lamministrazione regionale autorizzata a sostenere spese dirette, ovvero a stipulare e finanziare convenzioni con le associazioni ed enti iscritti allAlbo regionale.

 

 

 

CAPO IV

 

Interventi di settore

 

 

Art. 17

(Politiche abitative)

 

1.         La Regione favorisce lacquisizione della prima casa in propriet e laccesso alle locazioni ad uso abitativo per le cittadine e cittadini stranieri immigrati a parit di condizioni con gli altri cittadini, ai sensi della normativa regionale di settore.

 

2.         Con accordo di programma, Regione, Province e Comuni disciplinano la realizzazione di programmi integrati finalizzati a soddisfare esigenze abitative correlate ad azioni di inserimento lavorativo e di formazione.

 

3.         Lamministrazione regionale autorizzata a concedere contributi, sino alla misura massima del novanta per cento della spesa ammissibile, a Comuni e associazioni ed enti iscritti allAlbo regionale per la costruzione, acquisto, riqualificazione, arredamento e gestione di strutture dedicate allospitalit temporanea di cittadine e cittadini stranieri immigrati. In deroga allarticolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), gli immobili oggetto di finanziamenti sono soggetti a vincolo di destinazione decennale. In conformit allarticolo 40 del decreto legislativo 286/1998, con regolamento regionale sono definiti i requisiti gestionali e strutturali delle strutture dedicate allospitalit temporanea di cittadine e cittadini stranieri immigrati. Tali strutture possono essere parzialmente destinate anche a garantire lalloggio a quanti necessitino di soccorso e assistenza o siano in condizioni di disagio.

 

4.         La Regione promuove attraverso la concessione di contributi ai Comuni, lattivazione e lo svolgimento di servizi di agenzia sociale per la casa, finalizzati a favorire laccesso allalloggio da parte di cittadine e cittadini stranieri immigrati che siano in condizioni di disagio. Tali servizi sono erogati anche a favore di cittadine e cittadini italiani, che si trovino nelle medesime condizioni.

 

5.         Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 4, viene data priorit ai Comuni convenzionati con associazioni ed enti iscritti allAlbo regionale, con particolare riguardo alle associazioni che abbiano gi attivato servizi analoghi in regime di convenzione con lamministrazione regionale.

 

 

Art. 18

(Servizi territoriali)

 

1.         I Comuni capoluogo di provincia e i Comuni a rilevante presenza di popolazione immigrata organizzano, anche in forma associata, direttamente o tramite le associazioni e gli enti iscritti allAlbo regionale, i servizi territoriali i quali provvedono:

 

a)         all'erogazione di attivit di informazione sui diritti, doveri e opportunit verso i destinatari della presente legge;

 

b)         alla promozione di attivit di sensibilizzazione sui temi del dialogo interculturale;

 

c)         alla realizzazione di interventi di assistenza e di prima accoglienza per coloro che versano in situazioni di bisogno;

 

d)         alla erogazione di servizi di mediazione linguistico-culturale;

 

e)         allorganizzazione di attivit di assistenza e tutela legale e alla segnalazione delle situazioni di discriminazione di cui all'articolo 11.

 

2.         I Comuni sede di case circondariali svolgono i servizi di cui al comma 1 nei confronti degli immigrati detenuti.

 

3.         La Regione sostiene lattivazione e gestione dei servizi territoriali attraverso appositi incentivi

 

4.         Sino a quando i Comuni di cui ai commi 1 e 2 non attivano i servizi ivi previsti, lamministrazione regionale sostiene i medesimi interventi attuati da associazioni ed enti iscritti allAlbo regionale.

 

 


Art. 19

(Interventi di politica sociale)

 

1.         Sono garantiti alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati gli interventi di politica sociale previsti dalla normativa vigente in condizione di parit con gli altri cittadini.

 

2.         Lamministrazione regionale, al fine di favorire lintegrazione sociale, concede incentivi ai soggetti attuatori delle politiche sociali per progetti di supporto allaccesso ai servizi sociali da parte dei destinatari della legge.

 

 

Art. 20

(Assistenza sanitaria)

 

1.         Sono garantiti alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati presenti nel territorio regionale i servizi sanitari previsti dalla normativa e dai piani regionali vigenti.

 

2.         Alle cittadine e cittadini stranieri immigrati presenti nel territorio regionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati di ogni azienda sanitaria, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorch continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva e di riabilitazione postinfortunistica, nonch i programmi di tutela della salute mentale.

 

3.         Sono, in particolare, garantiti:

 

a) la tutela della gravidanza e della maternit, compreso laccesso ai consultori familiari, a parit di condizioni con le cittadine italiane;

 

b) la tutela della salute del minore;

 

c) le vaccinazioni previste dai piani sanitari;

 

d) gli interventi di profilassi internazionale;

 

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive;

 

f) la prevenzione e cura del disagio psicologico.

 

4.         Lamministrazione regionale realizza iniziative e programmi di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonch interventi di prevenzione e di riduzione del danno rispetto a comportamenti a rischio, nei confronti dei destinatari della presente legge comunque presenti nel territorio.

 

5.         Lamministrazione regionale promuove tutte le misure organizzative finalizzate a rendere concretamente fruibili, in ogni ente del servizio sanitario regionale tutte le prestazioni previste per le cittadine e i cittadini stranieri immigrati non iscritti al servizio sanitario regionale.

 

6.         Presso la struttura regionale competente in materia di sanit e politiche sociali costituito lOsservatorio regionale per la salute dei migranti, quale gruppo di lavoro tecnico, composto da operatori designati da ciascun ente del servizio sanitario regionale e da ciascun ambito socio-assistenziale. Allo stesso possono partecipare rappresentanti di associazioni ed enti che collaborano alle iniziative in campo socio-sanitario.

 

7.         LOsservatorio regionale per la salute dei migranti svolge il compito di fornire elementi informativi utili ad una efficace programmazione degli interventi socio-sanitari e assistenziali a favore dei destinatari della presente legge. In particolare svolge attivit finalizzate a:

 

a)         monitorare la situazione sanitaria e sociale, in riferimento alla popolazione immigrata, nonch gli interventi attuati dagli enti del servizio sanitario regionale e dagli ambiti socio-assistenziale, al fine della diffusione omogenea delle prassi pi efficaci;

 

b)         attuare progetti ed interventi di informazione e sensibilizzazione sui temi della salute e della sicurezza sociale, nonch di formazione degli operatori ad un approccio multiculturale e pluridisciplinare;

 

c)         coordinare progetti specifici di tutela e promozione della salute, della sicurezza sociale con particolare riferimento alle situazioni vulnerabili e alle problematiche emergenti.

 

8.         LOsservatorio regionale per la salute dei migranti concorre alle attivit svolte ai sensi dellarticolo 7 e fornisce elementi per la stesura del Piano regionale.

 

9.         In ogni ente del servizio sanitario regionale, e comunque presso i principali servizi socio-sanitari e ospedalieri, sono organizzati servizi di mediazione culturale, con particolare attenzione al genere.

 

10.       Ai sensi dellarticolo 36 del decreto legislativo 286/1998, lamministrazione regionale finanzia gli enti del servizio sanitario regionale autorizzati ad erogare prestazioni di alta specializzazione a favore di cittadine e cittadini stranieri immigrati, con particolare riguardo ai minori, provenienti da Paesi nei quali non esistono o non sono accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche patologie, in assenza di accordi di reciprocit relativi allassistenza sanitaria. Il direttore centrale competente in materia di sanit, in conformit ai parametri definiti dalla Giunta regionale, autorizza i ricoveri.

 


Art. 21

(Istruzione ed educazione interculturale)

 

1.         Sono garantite alle cittadine e ai cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale pari condizioni di accesso ai servizi per linfanzia, ai servizi scolastici ed agli interventi in materia di diritto allo studio, e sono altres favorite relazioni positive tra le comunit scolastiche e le famiglie immigrate.

 

2.         Le azioni poste in essere al fine dellattuazione dei principi di cui al comma 1 sono specificamente finalizzate alla promozione e tutela dei diritti dei minori stranieri comunque presenti sul territorio regionale, al fine di contrastare qualsiasi forma di discriminazione.

 

3.         In attuazione dei principi di cui allarticolo 38 del decreto legislativo 286/1998, le comunit scolastiche accolgono le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture; a tale fine promuovono e favoriscono iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attivit interculturali comuni.

4.         Nel quadro della programmazione territoriale degli interventi, la Regione, gli enti locali e le istituzioni scolastiche, concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate alleducazione interculturale, al superamento delle iniziali difficolt linguistiche e formative, nonch a contrastare labbandono e la dispersione scolastica.

 

5.         Lamministrazione regionale concede incentivi alle istituzioni scolastiche statali e paritarie e agli enti locali per la realizzazione di interventi concernenti:

 

a)         la formazione alla cittadinanza e lapprendimento della lingua italiana;

 

b)         lattivit di mediazione linguistica e culturale;

 

c)         la sperimentazione e la diffusione di buone pratiche di educazione interculturale;

 

d)         la costruzione di reti di scuole che promuovano lintegrazione culturale formativa;

 

e)         la promozione del tempo pieno e prolungato, nonch di progetti di integrazione con il territorio;

 

f)         la creazione e lampliamento di biblioteche scolastiche interculturali, comprendenti testi plurilingui.

 

6.         Ai fini di cui al comma 1 lamministrazione regionale concede incentivi per interventi di formazione riguardante leducazione interculturale di dirigenti, docenti e personale non docente, nonch per corsi di formazione di docenti per linsegnamento della lingua italiana come lingua seconda.

 

7.         Lamministrazione regionale promuove interventi di formazione degli adulti volti a favorire l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana per adulti, nonch iniziative volte a favorire il conseguimento di titoli di studio, anche mediante percorsi integrativi degli studi sostenuti nei Paesi di provenienza.

 

8.         In materia di istruzione universitaria, alle cittadine e cittadini stranieri immigrati assicurata parit di trattamento rispetto ai cittadini italiani negli interventi e misure previste in favore degli studenti universitari.

 

9.         La Regione, al fine del coordinamento degli interventi di cui al presente articolo promuove specifici protocolli interistituzionali.

 

 

Art. 22

(Formazione professionale)

 

1.         Le cittadine e i cittadini stranieri immigrati hanno diritto alla formazione professionale in condizione di parit con gli altri cittadini.

 

2.         La Regione favorisce tutte le forme di informazione, orientamento, tirocinio, formazione e formazione continua, finalizzate all'acquisizione delle necessarie competenze e professionalit, nonch corsi di formazione per l'organizzazione delle attivit svolte dalle associazioni ed enti iscritti allAlbo regionale.

3.         La Regione favorisce e promuove le attivit formative che tengano conto del livello formativo e delle esperienze lavorative acquisite rispetto alle attivit lavorative di inserimento e al livello formativo da acquisire, nonch quelle che prevedano una formazione mirata alla conoscenza sulla legislazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro e di assistenza sanitaria, realizzate in collaborazione con enti e istituti previdenziali, assistenziali, sanitari, di vigilanza, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

 

4.         La Regione promuove e sostiene progetti formativi e di riqualificazione promossi in coordinamento tra enti locali, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, associazioni ed enti iscritti allAlbo regionale, enti di formazione accreditati presso la Regione per lacquisizione delle specifiche competenze professionali necessarie ai fini dellinserimento nel mondo del lavoro.

 

5.         Nell ambito dellattuazione dellarticolo 23 del decreto legislativo 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni, la Regione sostiene i costi dellistruzione e formazione linguistica e professionale di lavoratrici e lavoratori stranieri immigrati nei Paesi di origine finalizzata al loro inserimento lavorativo in Italia, nei soli casi in cui la stessa sia inserita nellambito di un progetto integrato concordato tra Province, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, singoli datori di lavoro, organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia (OIM), associazioni ed enti iscritti allAlbo regionale, operanti in Italia da almeno tre anni, enti di formazione accreditati.


Art. 23

(Inserimento lavorativo e sostegno ad attivit autonome e imprenditoriali)

 

1.         Le cittadine e i cittadini stranieri immigrati hanno diritto a condizioni di pari opportunit nell'inserimento lavorativo presso datori di lavoro, sia pubblici che privati, e al sostengo ad attivit autonome, anche in forma imprenditoriale e cooperativa.

 

2.         Le Province, ai sensi dellarticolo 2 ter della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politiche attive del lavoro, collocamento e servizi allimpiego nonch norme in materia di formazione professionale e personale regionale), provvedono al rilascio dei nulla osta e autorizzazioni previste dagli articoli 22, 24 e 27 del decreto legislativo 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni, nonch agli altri adempimenti previsti dalla legge in materia di lavoro.

 

3.         La Giunta regionale fissa i criteri per la determinazione del fabbisogno di lavoratori stranieri sul territorio regionale, anche in funzione dell'assegnazione delle quote di ingresso da parte dello Stato.

4.         La Regione stipula convenzioni con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro e con gli enti locali dirette ad assicurare idonee condizioni di lavoro, di accoglienza dei lavoratori stagionali con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonch allindividuazione del trattamento economico e normativo comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani.

 

5.         La Regione promuove iniziative per favorire la mobilit dei lavoratori frontalieri e di quelli provenienti da Stati dellEuropa orientale, anche al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, dando attuazione ad accordi internazionali ovvero proponendo la stipulazione di nuovi accordi con i suddetti o loro Regioni.

 

6.         La Regione predispone in coordinamento con Enti locali, enti di formazione accreditati, associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, sentita la Consulta, progetti volti ad assicurare sostegno, orientamento, formazione e informazione ai privati datori di lavoro a domestici e al personale domestico straniero immigrato.

 

7.         Ai sensi dellarticolo 21, comma 4 ter, del decreto legislativo 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni, la Regione trasmette, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacit di assorbimanto del tessuto sociale e produttivo.

 

8.         Le Province individuano i Centri per limpiego presso i quali istituire servizi di mediazione culturale per i destinatari della presente legge, tramite mediatori culturali iscritti allElenco regionale dei mediatori culturali di cui allarticolo 25, comma 3, ed in possesso della specializzazione in materia di lavoro.

 

 

Art. 24

(Accesso al pubblico impiego)

 

1.         In conformit ai principi di cui allarticolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 286/1998, riconosciuto alle cittadine e cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti, il diritto di partecipare a concorsi per laccesso al pubblico impiego, indetti nellambito dellordinamento regionale, che per esplicita previsione normativa non siano riservati in via esclusiva a cittadini italiani.

 

 

Art. 25

(Interventi di integrazione e comunicazione interculturale)

 

1.         La Regione, anche tramite gli Enti locali, associazioni ed enti iscritti allAlbo regionale, promuove lintegrazione e lo sviluppo di relazioni interculturali mediante:

a)         luso di spazi pubblici in via continuativa od occasionale per iniziative di incontro o quali sedi di centri interculturali;

 

b)         iniziative di informazione pubblica sui temi connessi all'immigrazione, che favoriscano una corretta conoscenza delle cause del fenomeno migratorio ed il migliore sviluppo delle relazioni interculturali tra la comunit locale e le cittadine e cittadini stranieri immigrati;

 

c)         iniziative di tipo artistico, religioso, culturale e sportivo finalizzate alla valorizzazione delle diverse culture;

 

d)         lutilizzo di adeguati strumenti di comunicazione plurilingue, anche realizzati per via telematica.

 

2.         La Regione sostiene la realizzazione di interventi di mediazione socio-culturale.

 

3.         E istituito lElenco regionale dei mediatori culturali, presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale. Liscrizione allElenco subordinata alla frequenza di un percorso formativo organizzato dalle Province o da enti di formazione accreditati, realizzato secondo modalit e criteri stabiliti con apposito regolamento regionale, che tenga conto dei livelli formativi e delle esperienze gi acquisite. Con il medesimo regolamento sono definiti i requisiti e le funzioni del mediatore culturale, i percorsi formativi e di aggiornamento.

 

4.         Lamministrazione regionale assicura lorganizzazione sistematica e periodica in tutte le zone della Regione di corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori regionali, provinciali, comunali, degli enti del servizi sanitario regionale e di quello scolastico, nonch per gli operatori di altre amministrazioni, pubbliche o private, competenti in materia di immigrazione.

 

 

Art. 26

(Contributi ad associazioni per attivit dedicate aicittadini stranieri immigrati)

 

 

1.         Lamministrazione regionale concede alle associazioni ed enti iscritti allAlbo regionale contributi per le seguenti finalit:

 

a)         attivit istituzionali;

 

b)         attivit di gestione di centri di aggregazione.

 

2.         Le Province e i Comuni possono disporre lattuazione di interventi analoghi a quelli previsti dal comma 1 anche nei confronti di associazioni non iscritte allAlbo regionale.

 

3.         Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili entro il limite della spesa ammissibile.

 

 

Art. 27

(Cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale scientifico)

 

1.         La Regione in attuazione dei principi di cui alla legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale dellattivit di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale) promuove programmi di sostegno al diritto allo studio e di valorizzazione delle competenze rivolti agli studenti e ricercatori stranieri immigrati operanti nelle universit e negli istituti di ricerca aventi sede nella regione. A tal fine la Regione, anche attraverso accordi interuniversitari, sostiene altres programmi volti a favorire il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti allestero.

 

2.         Dopo il comma 7 dellarticolo 2 della legge regionale 19/2000 aggiunto, in fine, il seguente:

 

<<7 bis.          La Regione sostiene prioritariamente la realizzazione di programmi e progetti che abbiano tra i soggetti attuatori associazioni di cittadini e cittadine stranieri immigrati.>>.

 

 

 


CAPO V

 

Norme finali e transitorie

 

 

Art. 28

(Regolamenti)

 

1.         La Giunta, acquisito il parere della Commissione regionale competente, d attuazione con regolamento regionale agli articoli 10, 23, 25 e sono definiti i criteri e le modalit di erogazione degli incentivi previsti dalla presente legge.

 

 

Art. 29

(Modifica allart. 9 della LR 7/2002)

 

1.         Al comma 1 dellarticolo 9 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali allestero e rimpatriati), dopo le parole <<Consulta regionale dellimmigrazione>>, le parole <<di cui allarticolo 18 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46>> sono soppresse.

 

 

 

Art. 30

(Disposizioni transitorie)

 

1.         In sede di prima applicazione, sono iscritte allAlbo regionale le associazioni e gli enti gi iscritti allalbo di cui allarticolo 5 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46 (Istituzione dellEnte regionale per i problemi dei migranti).

 

2.         Il regolamento che disciplina lAlbo regionale emanato entro venti giorni dallentrata in vigore della presente legge. Sino alla costituzione della Consulta per liscrizione allAlbo regionale si prescinde dal parere di cui allarticolo 8, comma 2, lettera h)

 

3.         La Consulta costituita entro novanta giorni dallentrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 31

(Pubblicazione)

 

1.         Il testo della presente legge pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, preceduto da un sommario contenente il numero e la rubrica degli articoli e delle partizioni interne.

 

 

Art. 32

(Abrogazioni)

 

1.         Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

 

a)         articolo 21 legge regionale 9 luglio 1990, n. 29 (Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);

 

b)         legge regionale 10 settembre 1990, n. 46 (Istituzione dell' Ente regionale per i problemi dei migranti);

 

c)         articolo 7 legge regionale 26 aprile 1999, n. 11 (Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonch disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali);

 

d)         commi 54, 55, 56, 57, 58, articolo 8 legge regionale 22 febbraio 2000, n 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000));

 

e)         articolo 17 legge regionale 3 luglio 2000, n.13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);

f)         articoli 3, comma 26, e 8, commi da 31 a 37, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001));

 

g)         articolo 13, commi 23, 24 e 25, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

 

h)         commi 46, 47, 48 e 49, articolo 4 legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003).

 

 

Art. 33

(Norme finanziarie)

 

1.         Il finanziamento degli interventi della presente legge assicurato anche attraverso lutilizzo di una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali ai sensi dellarticolo 46 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni ed integrazioni, nella medesima misura percentuale applicata alla destinazione del fondo medesimo effettuata ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004).

 

2.             Per le finalit previste dagli articoli 12, comma 3, 13 comma 1, 14, 15 comma 1, 16, relativamente al finanziamento delle convenzioni di cui al comma 2, 17 comma 4, 18, 19 comma 2, e 21 commi 5 6 e 7 autorizzata la spesa complessiva di euro 3.871.523,06 a carico dellunit previsionale di base 8.5.300.1.958 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per lanno 2004, alla funzione obiettivo 8 programma 8.5 Rubrica n. 300 spese correnti - con la denominazione Interventi a favore di cittadini stranieri immigrati con riferimento ai capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi come di seguito indicato:

 

- capitolo 4500 (2.1.152.2.08.07) - Rubrica n. 300 Servizio Politiche della pace, della solidariet e dellassociazionismo - con la denominazione Contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni ed enti iscritti allAlbo regionale delle associazioni e degli enti per limmigrazione, per la realizzazione nellambito del Piano regionale integrato per limmigrazione, di progetti di intervento a favore dei cittadini stranieri immigrati - Fondi Regionali - per complessivi euro 1.904.000,00 suddivisi in ragione di euro 200.000,00 per lanno 2004 di euro 1.077.000,00 per lanno 2005 e di euro 627.000,00 per lanno 2006;

 

- capitolo 4505 (2.1.152.2.08.07) - Rubrica n. 300 Servizio Politiche della pace, della solidariet e dellassociazionismo - con la denominazione Contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni ed enti iscritti allAlbo regionale delle associazioni e degli enti per limmigrazione, per la realizzazione nellambito del Piano regionale integrato per limmigrazione, di progetti di intervento a favore dei cittadini stranieri immigrati Fondi Statali - per complessivi euro 1.967.523,06, suddivisi in ragione di euro 983.761,53 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

 

3.         Per le finalit previste dallarticolo 16, relativamente a quelle perseguite con spese dirette, autorizzata la spesa complessiva di euro 100.000,00, suddivisi in ragione di euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 a carico dellunit previsionale di base 8.5.300.1.958 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 4501 (2.1.141.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla Rubrica n. 300 Servizio Politiche della pace, della solidariet e dellassociazionismo - con la denominazione Spese per interventi di sostegno al rientro volontario nei paesi dorigine di cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale.

 

4.         Per le finalit previste dallarticolo 26, comma 1, autorizzata la spesa complessiva di euro 400.000,00, suddivisi in ragione di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 a carico dellunit previsionale di base 8.5.300.1.958 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006, con riferimento al capitolo 4502 (2.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla Rubrica n. 300 Servizio Politiche della pace, della solidariet e dellassociazionismo - con la denominazione Contributi alle associazioni ed enti iscritti allAlbo regionale delle associazioni e degli enti per limmigrazione, per lo svolgimento della propria attivit istituzionale e per la gestione di centri di aggregazione per cittadini stranieri immigrati.

5.         Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi da 2 a 4 si provvede mediante storno ovvero prelevamento dei rispettivi stanziamenti dalle unit previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per lanno 2004 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, a fianco di ciascuna indicati:

 

a)         storno dallunit previsionale di base 8.5.300.2.938 - capitolo 4949 di complessivi euro 1.754.000,00, suddivisi in ragione di euro 877.000,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006;

 

b)         storno dallunit previsionale di base 8.5.300.2.938 - capitolo 4951 di complessivi euro 1.967.523,06, suddivisi in ragione di euro 983.761,53 per ciascuno degli anni 2005 e 2006;

 

c)         prelevamento di complessivi euro 650.000,00 suddivisi in ragione di euro 200.000,00 per lanno 2004 e di euro 450.000,00 per lanno 2005, dallapposito fondo globale iscritto sullunit previsionale di base 8.5.250.2.759 capitolo 9710 (partita n. 846 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento conseguentemente ridotto di pari importo.

Corrispondentemente agli storni di cui alle lettere a) e b) si intendono revocate le relative autorizzazioni di spesa, in relazione al disposto di cui allarticolo 32, comma 1, lettere g) e h).

 

6.         Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono istituiti per memoria a decorrere dallanno 2005, le unit previsionali di base e rispettivamente i capitoli come di seguito indicati, per le seguenti finalit, che saranno finanziate con la legge finanziaria :

 

-           per le finalit previste dallarticolo 17, comma 3, alla funzione obiettivo n.5. - programma 5.3 - Rubrica n. 340 spese dinvestimento - istituita lunit previsionale di base 5.3.340.2.493 con la denominazione <<Oneri per strutture di ospitalit temporanea per cittadini stranieri>>, con riferimento al capitolo 3005 (1.1.232.3.08.07) che si istituisce alla Rubrica 340 Servizio delledilizia residenziale - con la denominazione Contributi a Comuni, Associazioni ed Enti iscritti allAlbo regionale per la realizzazione di strutture per lospitalit temporanea di cittadini stranieri immigrati;

 

-           per le finalit previste dallarticolo 20, comma 10, alla funzione obiettivo n.7 programma 7.1 Rubrica n. 310 spese correnti - istituita lunit previsionale di base 7.1.310.1.491 con la denominazione <<Oneri per prestazioni di alta specializzazione nel campo dellassistenza sanitaria >> con riferimento al capitolo 3003 (1.1.157.2.08.07) che si istituisce alla Rubrica 310 - Servizio per leconomia sanitaria - con la denominazione Finanziamenti agli Enti del servizio sanitario regionale per lerogazione di prestazioni di alta specializzazione a favore di cittadini stranieri;

 

-           per le finalit previste dallarticolo 22, comma 5, alla funzione obiettivo n.10 programma 10.1.- Rubrica n. 320 spese correnti- istituita lunit previsionale di base 10.1.320.1.496 con la denominazione <<Attivit di istruzione e formazione linguistica e professionale per cittadini immigrati>> con riferimento al capitolo 3004 (2.1.145.2.08.02) che si istituisce alla Rubrica 320 - Servizio per la gestione degli interventi del sistema formativo - con la denominazione Spese per listruzione e formazione linguistica e professionale di lavoratori stranieri immigrati nei Paesi di origine finalizzata al loro inserimento lavorativo in Italia;

 

-           per le finalit previste dallarticolo 25 comma 2, alla funzione obiettivo n.8 programma 8.6. - Rubrica n. 300 spese correnti - istituita lunit previsionale di base 8.6.300.1.492 con la denominazione <<Interventi di integrazione e comunicazione interculturale>> con riferimento al capitolo 200 (1.1.153.2.08.05) che si istituisce alla Rubrica 300 Servizio Politiche della pace, della solidariet e dellassociazionismo - con la denominazione Interventi di sostegno della mediazione socio-culturale.

 

7.         Gli interventi di cui alla presente legge, gi resi alla collettivit regionale, estesi in condizione di parit ai cittadini immigrati, gravano sulle pertinenti unit previsionali di base e sui pertinenti capitoli del bilancio regionale.

 


NOTE

 

 

Avvertenza

 

 

Il testo delle note qui pubblicate stato redatto ai sensi dellarticolo 2 della legge regionale13 maggio 1991, n.18, come da ultimo modificato dallarticolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali operato il rinvio.

 

            Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

 

Nota allarticolo 1

 

 

Il testo dellarticolo 10 della Costituzione il seguente:

 

 

10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero regolata dalla legge in conformit delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libert democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

 

 

Nota allarticolo 2

 

 

            Il testo dellarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il seguente:

 

 

Articolo 1

 

Ambito di applicazione

(Legge 6 marzo1998, n.40, art.1)

 

-OMISSIS-

 

2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme pi favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n.40.

 

-OMISSIS-

 

 

Nota allarticolo 3

 

 

Il testo dellarticolo 22, comma 16, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il seguente:

 

 

Articolo 22

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

 

OMISSIS

 

 

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

 

 

Nota allarticolo 8

 

 

            Il testo dellarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il seguente:

 

 

8 Conferenza Stato-citt ed autonomie locali e Conferenza unificata

 

1. La Conferenza Stato-citt ed autonomie locali unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunit montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-citt ed autonomie locali presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altres il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanit, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunit ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citt individuate dall'articolo 17 della legge .8 giugno 1990, n.142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonch rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-citt ed autonomie locali convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessit o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non conferito, dal Ministro dell'interno.

 

 

Nota allarticolo 10

 

 

Il testo dellarticolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il seguente

 

 

Articolo 42

Misure di integrazione sociale.

(Legge 6 marzo 1998, n.40, art. 40; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 2)

 

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonch in collaborazione con le autorit o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:

a) le attivit intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella societ italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunit di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonch alle possibilit di un positivo reinserimento nel Paese di origine;

c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;

d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualit di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;

e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una societ multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.

2. Per i fini indicati nel comma 1 istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.

3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di attivit volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sulla applicazione del presente testo unico.

4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui all'articolo 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonch dell'esame delle problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che svolgono attivit particolarmente significative nel settore dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci;

b) rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni pi rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei;

c) rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore a quattro;

d) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore a tre;

e) otto esperti designati rispettivamente dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidariet sociale e delle pari opportunit ,

f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore a dieci.

5. Per ogni membro effettivo della Consulta nominato un supplente.

6. Resta ferma la facolt delle regioni di istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle loro materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalit di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali.

8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti organi.

 

Nota allarticolo 11

 

 

Il testo dellarticolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il seguente:

 

 

Articolo 18

Soggiorno per motivi di protezione sociale.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)

 

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumit, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorit, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravit ed attualit del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalit di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacit di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonch la disponibilit di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e pu essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalit dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonch l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di et. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso pu essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo a tempo indeterminato, con le modalit stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu essere altres convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu essere altres rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore et, e gi dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

7. L'onere derivante dal presente articolo valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

 

 

Nota allarticolo 14

 

 

Per il testo dellarticolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 vedi nota allarticolo 11

 

 

Note allarticolo 17

 

 

Il testo dellarticolo 32,comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 il seguente:

 

 

Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.2

(Vincolo di destinazione dei beni immobili)

 

1. Il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.

 

OMISSIS

 

 

Il testo dellarticolo 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il seguente:

 

 

Articolo 40

Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38)

 

1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. [Il sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza, pu disporre l'alloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sull'allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni].

1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.

2. I criteri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel pi breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.

3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonch, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante pu accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.

5. [Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro propriet o di cui abbiano la disponibilit legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo sull'alloggio all'ospitalit temporanea o alla locazione a stranieri regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi cos strutturati effettuata sulla base dei criteri e delle modalit previsti dalla legge regionale].

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attivit di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parit con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

 

 

Nota allarticolo 20

 

 

Il testo dellarticolo 36 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il seguente:

 

 

Articolo 36

Ingresso e soggiorno per cure mediche.

(Legge 6 marzo 1998, n.40, art. 34)

 

1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalit stabilite dal regolamento di attuazione, nonch documentare la disponibilit in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso pu anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.

2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche altres consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanit, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.

3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed rinnovabile finch durano le necessit terapeutiche documentate.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.

 

 

Nota allarticolo 21

 

 

Il testo dellarticolo 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il seguente:

 

 

 

Articolo 38

Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36)

(Legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5)

 

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunit scolastica.

2. L'effettivit del diritto allo studio garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.

3. La comunit scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attivit interculturali comuni.

4. Le iniziative e le attivit di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:

a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;

b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;

c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;

d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;

e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.

6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.

7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:

a) delle modalit di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonch dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;

b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonch dei criteri e delle modalit di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;

c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attivit di sostegno linguistico;

d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.

 

 

Nota allarticolo 22

:

 

Il testo dellarticolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il seguente:

 

 


Articolo 23

Titoli di prelazione.

 

1. Nell'mbito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'universit e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonch organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attivit di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.

2. L'attivit di cui al comma 1 finalizzata:

a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;

b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;

c) allo sviluppo delle attivit produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.

3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attivit di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attivit si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalit previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.

4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1.

 

 

Note allarticolo 23

 

 

Il testo dellarticolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il seguente:

 

 

Articolo 22

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30 dicembre 1986, n.943, artt. 8, 9 e 11; legge 8 agosto 1995, n.335, art. 3, comma 13)

 

1. In ogni provincia istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avr luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalit di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia pu richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o pi persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altres al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validit per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorit consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione competente il prefetto.

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altres il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, pu essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validit del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalit di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorit rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e pu goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocit al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di et, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n.335.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivit di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalit di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario pu inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

 

 

Il testo dellarticolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il seguente:

 

 

Articolo 24

Lavoro stagionale.

( Legge 6 marzo 1998; n. 40, art. 22)

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalit previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale disponibilit di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3.

2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validit da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di pi breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Pu, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.

5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonch eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o pi stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12.

 

 

Il testo dellarticolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il seguente:

 

 

Articolo 27

Ingresso per lavoro in casi particolari.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)

 

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'mbito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalit e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

a) dirigenti o personale altamente specializzato di societ aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di societ estere che abbiano la sede principale di attivit nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societ italiane o di societ di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;

c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incaricato accademico o un'attivit retribuita di ricerca presso universit, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;

d) traduttori e interpreti;

e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;

g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;

h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalit stabilite nel regolamento di attuazione;

i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;

l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;

m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;

n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;

o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;

p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attivit sportiva professionistica presso societ sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;

q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;

r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attivit di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilit di giovani o sono persone collocate alla pari;

r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private .

2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorit provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attivit lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attivit n la qualifica di assunzione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con le Autorit di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo, determina le procedure e le modalit per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.

3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivit.

4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altres norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.

5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.

5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivit culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attivit sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.

 

 

Il testo dellarticolo 21, comma 4 ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il seguente:

 

 

Articolo 21

Determinazione dei flussi di ingresso.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, comma 3, e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art.3, comma 13)

 

OMISSIS

 

4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacit di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.

 

OMISSIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota allarticolo 24

 

 

Il testo dellarticolo 2, commi 2 e 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il seguente:

 

 

Articolo 2

Diritti e doveri dello straniero.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)

 

OMISSIS

2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocit, essa accertata secondo i criteri e le modalit previste dal regolamento di attuazione.

3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parit di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

 

OMISSIS

 

 

Nota allarticolo 27

 

 

Il testo dellarticolo 2 della legge regionale 19/2000, come modificato dallarticolo 7 della legge regionale 1/2004, e ulteriormente modificato dalla presente legge, il seguente:

 

 

Art. 2

(Interventi di cooperazione e di partenariato internazionale)

 

1. La Regione si rivolge prioritariamente ai Paesi che occupano le ultime posizioni in base ai criteri e agli indici di sviluppo, quantitativi e qualitativi, elaborati dagli Organismi internazionali; i programmi hanno come soggetti attivi le popolazioni della Regione Friuli-Venezia Giulia e quelle del Paese partner direttamente coinvolte nella realizzazione di progetti.

2. Le azioni concernono:

a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi e la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative, anche a carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalit di cui all'articolo 1;

b) l'impiego, anche attraverso convenzioni con associazioni o strutture finanziarie quali la Finanziaria regionale del Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA e la Societ finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - Finest SpA, ed il Centro di Servizi e di Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest, di personale qualificato con compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attivit di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale;

c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini di PVS, in loco e in Friuli-Venezia Giulia, anche al fine di favorirne il rientro nei Paesi di origine, nonch la formazione di personale residente in Italia destinato a svolgere attivit di cooperazione allo sviluppo;

d) il sostegno alla realizzazione di progetti e di interventi ad opera di organizzazioni non governative, associazioni, gruppi di associazioni e/o cooperative anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei PVS;

e) l'attuazione di interventi specifici per il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo sociale e culturale della donna con la sua diretta partecipazione ai programmi;

f) la promozione e il sostegno al commercio equo e solidale, riconoscendolo parte integrante della cooperazione;

g) l'incentivazione di iniziative volte a realizzare scambi con i produttori dei Paesi partner che valorizzano le produzioni autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e a basso impatto ambientale;

h) l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei PVS;

i) la promozione di esperienze di microcredito per uno sviluppo endogeno sul lungo periodo;

l) la partecipazione a programmi di cooperazione umanitaria, di ricostruzione e riabilitazione e a programmi di rafforzamento dei processi di pace e di rafforzamento democratico;

m) la promozione e il sostegno di gemellaggi tra istituzioni locali finalizzati a una evoluzione in accordi di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, nel rispetto della vigente normativa nazionale;

n) la promozione di rapporti di collaborazione tra le associazioni degli immigrati presenti nel proprio territorio e i loro Stati di origine.

3. Non sono finanziabili nell'ambito di applicazione della presente legge i programmi e i progetti che abbiano come fine la promozione del commercio e degli investimenti italiani all'estero.

4. I finanziamenti regionali per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui alla presente legge non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attivit di carattere militare.

5. Non hanno diritto ai finanziamenti previsti dalla presente legge, con revoca immediata della concessione in corso, gli enti e le imprese - italiani e dei Paesi partner - che si rendano responsabili di violazioni delle norme di tutela del lavoro, dell'ambiente e della salute, nonch di falso in bilancio e nelle comunicazioni sociali.

6. Non possono essere destinatari dei programmi e dei progetti previsti dalla presente legge, con decadenza immediata della concessione in corso, i Governi che si rendano responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, o che destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del Paese, individuati dai competenti organi statali ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185.

7. Le azioni progettuali devono essere rispettose delle finalit di cui all'articolo 1 e in particolare:

a) essere volte al sostegno delle azioni di autosviluppo delle popolazioni destinatarie degli interventi;

b) garantire la partecipazione attiva della popolazione locale;

c) ricorrere prioritariamente a professionalit locali, a tecnologie e metodologie rispettose delle culture, degli usi e delle situazioni locali, nonch a beni e attrezzature reperibili nei PVS destinatari degli interventi o viciniori.

7 bis. La Regione sostiene prioritariamente la realizzazione di programmi e progetti che abbiano tra i soggetti attuatori associazioni di cittadini e cittadine stranieri immigrati.

 

 

Nota allarticolo 29

 

 

Il testo dellarticolo 9, comma 1, della legge regionale 7/2002, come modificato dalla presente legge, il seguente:

 

 

Art. 9

(Coordinamento permanente per i migranti)

 

1. Il Comitato dei corregionali allestero e dei rimpatriati e la Consulta regionale dellimmigrazione eleggono i membri della propria segreteria permanente.

 

OMISSIS

 

 

Nota allarticolo 30

 

 

Il testo dellarticolo 5 della legge regionale 46/1990, il seguente:

 

 

Art. 5

Associazioni degli immigrati

 

1. La Regione riconosce la funzione sociale e culturale svolta dalle organizzazioni ed associazioni, a servizio degli immigrati, a carattere nazionale e dalle associazioni degli immigrati che abbiano una sede permanente nel territorio del Friuli - Venezia Giulia ed operino localmente con comunit a favore degli immigrati stessi da almeno un anno.

2. In considerazione della particolare situazione etnico - geografica della Regione, possono essere riconosciute anche organizzazioni ed associazioni a carattere regionale, purche' rispondano alle caratteristiche previste al comma 1.

3. A tal fine presso la Giunta regionale e' istituito l' Albo delle Associazioni degli immigrati di cui ai commi 1 e 2.

4. Per ottenere l' iscrizione, che e' subordinata ad un' apposita deliberazione di Giunta, previo parere della Consulta di cui all' articolo 18, le associazioni debbono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale corredando la stessa con:

a) copia autentica dell' atto costitutivo;

b) idonea documentazione comprovante lo svolgimento di attivit a favore degli immigrati e conformi alle indicazioni della presente legge;

c) elencazione dei soci iscritti, modalit d' iscrizione e composizione degli organi direttivi;

d) indicazione circa la sede principale o secondaria in Friuli - Venezia Giulia.

 

Note allarticolo 32

 

 

Il testo dellarticolo 8 della legge regionale 2/2000, come ulteriormente modificato dalla presente legge, il seguente:

 

 

Art. 8

(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

 

1. Al fine di attuare il programma di cooperazione decentrata in area subdanubiana-croata promosso dal Ministero degli affari esteri, e' istituito presso il Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale Informest ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, un fondo speciale, da gestire con contabilit separata da parte della predetta societ in regime di mandato. Al fondo fanno carico le spese dirette, connesse e conseguenti all'attuazione degli interventi relativi al predetto programma.

2. Il fondo di cui al comma 1 e' costituito dalle risorse all'uopo destinate dallo Stato, nonch dalla Regione. La Regione e' autorizzata ad anticipare i fondi destinati dallo Stato. In tal caso il rimborso e' fatto direttamente alla Regione.

3. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale stipula con il Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale Informest una convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, per il conferimento del mandato, la definizione delle modalit di funzionamento e di utilizzazione del fondo, nonch di controllo sulla gestione dello stesso.

4. L'attivit esecutiva e di controllo concernente gli interventi a carico del fondo e' delegata, nella sua veste di mandataria, al Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale - Informest, che la esercita attraverso i suoi organi sociali. La Giunta regionale esercita attraverso il Servizio autonomo per i rapporti internazionali la vigilanza sulla gestione del fondo.

5. Nell'ambito delle finalit previste dall'articolo 1 della legge regionale 4 aprile 1986, n. 12, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'Istituto regionale Euromediterraneo "Euromed" per la realizzazione della conferenza euro-mediterranea e a sostegno di attivit finalizzate allo sviluppo della cooperazione tra il Friuli- Venezia Giulia e i paesi del bacino del Mediterraneo.

6. Il finanziamento e' concesso dal Servizio autonomo per i rapporti internazionali con le modalit previste dall'articolo 2 della legge regionale 12/1986, previa deliberazione della Giunta regionale che approva la convenzione con la quale e' stabilito dettagliatamente il programma delle attivit previste e il relativo preventivo di spesa, nonch le modalit, i tempi ed i termini per l'erogazione e la rendicontazione del finanziamento. La rendicontazione delle spese sostenute, in relazione al finanziamento di cui al comma 5, e' presentata all'Amministrazione regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo alla concessione del medesimo.

7. Per le finalit di cui al comma 5 e' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unit previsionale di base 3.1.15.1.166 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 721 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

8. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a promuovere l'istituzione della Commissione denominata "Via Maris" per il sostegno di attivit promozionali anche a livello internazionale.

9. Le modalit di concessione ed erogazione dell'intervento di cui al comma 8 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

10. Per le finalit previste al comma 8 e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unit previsionale di base 3.1.15.1.166 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 722 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

11. All'articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 26, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

<<2. Al fine di assicurare il massimo utilizzo delle risorse comunitarie relative ai programmi transfrontalieri e transnazionali, il coordinamento dei programmi INTERREG II Italia/Slovenia, INTERREG II Italia/Austria, INTERREG II C "CADSES" ed articolo 10 FESR "Spazio Alpino", di cui all'articolo 99 septies, comma 1, lettera d), della legge regionale 7/1988, come aggiunto dal comma 1, e l'attuazione degli interventi gi attribuiti alla Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni sono posti in capo al Servizio per la promozione dell'integrazione europea della Direzione regionale degli affari europei sino al 30 giugno 2002 e comunque sino al completamento delle procedure di rendicontazione agli organismi comunitari.>>.

12. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo straordinario di lire 500 milioni per l'avvio della realizzazione degli interventi previsti nel "Progetto di riconciliazione tra Gorizia e Nova Gorica".

13. Il contributo di cui al comma 12 e' erogato in unica soluzione e in via anticipata su domanda del Sindaco del Comune di Gorizia, da presentarsi al Servizio degli affari amministrativi e contabili dell'Ufficio di piano, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e degli obiettivi da perseguire.

14. Per le finalit previste al comma 12 e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unit previsionale di base 3.1.7.2.335 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 879 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

15. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare il premio "Senza confini" da destinare a personalit di rilievo internazionale. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalit di concessione del premio medesimo. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

16. Per le finalit di cui al comma 15 e' autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unit previsionale di base 3.1.15.1.175 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 720 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

17. (comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

18. (comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

19. (comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

20. (comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).

21. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a rimborsare ai componenti delle Commissioni di gara per l'aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico locale, costituite per le finalit di cui all'articolo 34 bis della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, come aggiunto dall'articolo 13 della legge regionale 3 maggio 1999, n. 12, gli oneri relativi ai premi assicurativi per le polizze stipulate dai componenti stessi in relazione al rischio professionale per l'attivit connessa allo svolgimento delle gare concernenti l'affidamento delle gestioni dei trasporti pubblici locali ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 20/1997, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 12/1999. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio degli affari generali della Segreteria Generale della Giunta regionale.

22. Per le finalit di cui al comma 21, e' autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unit previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 181 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

23. Al fine di favorire la realizzazione di programmi di informazione e diffusione delle iniziative istituzionali della Regione e degli Enti regionali nonch di avvenimenti rilevanti sul piano sociale, economico, turistico e culturale, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare una convenzione con la sede RAI del Friuli-Venezia Giulia per la diffusione delle notizie stesse anche attraverso le trasmissioni transfrontaliere prodotte dalla RAI. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati all'Ufficio stampa e pubbliche relazioni.

24. Per le finalit previste dal comma 23 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unit previsionale di base 3.3.3.1.53 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 416 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

25. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad effettuare conferimenti al "Fondo per la gestione degli immobili" istituito presso la Societ di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, ai sensi del comma 5 del citato articolo 3 della legge regionale 3/1998, come sostituito dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 11/1999. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio della gestione degli immobili della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

26. Per le finalit previste dal comma 25 e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unit previsionale di base 52.3.9.2.490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1494 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

27. Al fine di realizzare la nuova struttura funzionale, da destinare a sede degli uffici regionali, di cui all'articolo 70, comma 4, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, in un quadro complessivo di interventi coordinati di adeguamento e risanamento del contesto urbano, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a definire con il Comune di Udine le necessarie iniziative attraverso apposito accordo di programma.

28. La progettazione e la realizzazione delle opere di cui all'articolo 70, comma 4, della legge regionale 9/1996, nonch l'attuazione degli interventi specificatamente individuati nell'ambito dell'accordo di programma di cui al comma 27 sono affidate ad un commissario straordinario nominato dall'Amministrazione regionale previa intesa con il Comune di Udine.

29. La nomina del commissario di cui al comma 28 e' disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, per un periodo di tre anni, ed e' prorogabile di anno in anno in relazione alle esigenze di completamento dell'incarico affidato.

30. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il commissario dispone di personale distaccato dalla Regione ovvero di personale a contratto, si avvale della collaborazione, anche a tempo parziale, di personale del Comune di Udine a tale scopo individuato dal Comune medesimo e non necessariamente assegnato in via esclusiva all'espletamento del predetto incarico e pu far ricorso a consulenze ed incarichi professionali esterni. Il commissario provvede alle spese generali di funzionamento con fondi messi a disposizione dallAmministrazione regionale.

31. Le spese per il personale distaccato dal Comune di Udine sono integralmente a carico dell'Amministrazione regionale.

32. Al commissario straordinario sono attribuiti, per la durata dell'incarico, un compenso mensile ragguagliato alla retribuzione spettante al personale regionale con qualifica di dirigente con le funzioni di cui all'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, nonch i rimborsi e le indennit di missione previsti per il personale regionale.

33. Per l'attuazione degli interventi di competenza regionale di cui al comma 28, e' istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 7/1999, presso il tesoriere regionale, un fondo speciale da gestire in regime di mandato da parte del commissario di cui al comma 28 medesimo.

34. Al fondo affluiscono i finanziamenti previsti dal bilancio regionale per l'attuazione dell'articolo 70, comma 4, della legge regionale 9/1996, nonch ulteriori fondi stanziati per l'attuazione delle opere di competenza regionale previste dall'accordo di programma di cui al comma 27, per le spese per il personale e per il ricorso a professionisti esterni, nonch per le spese generali di funzionamento.

35. Entro sessanta giorni all'entrata in vigore della presente legge e' emanato apposito regolamento per l'amministrazione del fondo. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento di cui ai commi da 27 a 34 sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio per la gestione degli immobili.

36. In sostituzione del personale distaccato ai sensi del comma 30, l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad assumere personale con contratto a tempo determinato di durata pari a quella prevista dal comma 29. Al personale assunto e' attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di assunzione e si applicano le disposizioni legislative previste dall'ordinamento vigente per il personale regionale, tenuto conto della durata limitata del rapporto di impiego.

37. Per le finalit di cui al comma 30 e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unit previsionale di base 52.3.9.1.949 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1502 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

38. Per le finalit di cui al comma 32 e' autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unit previsionale di base 52.3.9.1.949 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1510 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

39. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a prestare fidejussioni a garanzia dei mutui stipulati dalla Promotur SpA per le finalit previste dall'articolo 4, comma 11, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, fino alla concorrenza di lire 44.500 milioni.

40. Le domande di concessione della fidejussione di cui al comma 39, specificamente motivate dal legale rappresentante in riferimento all'impossibilita' di produrre proprie garanzie a copertura dei mutui richiesti, sono presentate al Servizio del commercio della Direzione regionale del commercio e del turismo, corredate della deliberazione del Consiglio di amministrazione della Promotur SpA con cui e' disposta l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. La concessione della fidejussione e' disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al commercio e al turismo, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze.

41. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a prestare garanzia fideiussoria, fino all'importo massimo di lire 4.000 milioni, ai fini della concessione di anticipazioni bancarie alla Fondazione Teatro comunale "Giuseppe Verdi" di Trieste, nelle more dell'erogazione dei contributi ad essa assegnati per il sostegno della propria attivit da parte dello Stato ai sensi delle vigenti norme sul Fondo Unico per lo Spettacolo.

42. La domanda per la concessione della garanzia e' presentata alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari corredata della delibera con la quale il Consiglio di amministrazione della Fondazione dispone il ricorso all'anticipazione bancaria, dichiarando motivatamente l'impossibilita' di fornire proprie garanzie a fronte della stessa e dell'atto di adesione della banca concedente. La concessione della garanzia fideiussoria e' disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle finanze.

43. L'Amministrazione regionale, in qualita' di socio fondatore e sostenitore dell'Associazione per il Mittelfest, e' autorizzata a prestare garanzia fideiussoria, fino all'importo massimo di lire 300 milioni, ai fini della concessione all'Associazione stessa di anticipazioni bancarie, nelle more dell'erogazione dei contributi ad essa assegnati per il sostegno della propria attivit da parte dello Stato e di altri enti pubblici.

44. La domanda per la concessione della garanzia di cui al comma 43 e' presentata alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari e' corredata della delibera con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Associazione dispone il ricorso all'anticipazione bancaria, dichiarando motivatamente l'impossibilita' di fornire proprie garanzie a fronte della stessa e dell'atto di adesione della banca concedente. La concessione della garanzia e' disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle finanze.

45. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione di garanzie previste dal comma 39 fanno carico all'unit previsionale di base 53.1.9.1.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1540 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

46. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione di garanzie previste dai commi 41 e 43 fanno carico all'unit previsionale di base 53.1.9.1.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1541 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

47.

 

( ABROGATO )

 

48.

( ABROGATO )

 

49. All'articolo 174, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 14/1994, le parole lt;<unitamente a quelli del sostituto di dichiarazione di imposta dovuti ai sensi dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413>> sono sostituite dalle parole <<nonch per le esigenze connesse all'attivit di consulenza giuscontabile, economica e finanziaria>> e dopo le parole <<moduli e formulari>> sono inserite le parole <<ed altres di libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line>>.

50. Per le finalit di cui al comma 48 e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2000, a carico dell'unit previsionale di base 52.3.2.1.924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 302 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

51. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere spese dirette per esigenze operative dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale relativamente all'acquisto di coppe, medaglie, pubblicazioni e realizzazioni artistiche da assegnare per esigenze di rappresentanza della Presidenza. Tali spese possono essere disposte anche tramite apertura di credito a favore di un dipendente regionale, con qualifica non inferiore a consigliere, assegnato alla medesima struttura.

52. Per le finalit di cui al comma 51 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell'unit previsionale di base 52.1.2.1.648 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 303 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

53. Per il versamento agli aventi diritto delle somme indebitamente introitate a titolo di contributi sanitari e' autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l'anno 2000 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a carico dell'unit previsionale di base 53.1.41.1.694 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5002 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio della finanza sanitaria della Direzione regionale della sanit e delle politiche sociali.

 

54.

( ABROGATO )

 

55.

( ABROGATO )

 

56.

( ABROGATO )

 

57

( ABROGATO )

 

58.

( ABROGATO )

 

59. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, le parole <<in tale eventualit al dipendente compete il trattamento dirigenziale di maggiore importo.>> sono sostituite con le parole <<in tale eventualit il Commissario liquidatore mantiene il trattamento in godimento per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali espletate, qualora pi favorevole. L'incarico pu essere svolto anche contestualmente all'esercizio delle funzioni alle quali il dipendente e' ordinariamente preposto.>>.

60. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere in via straordinaria "una tantum" la somma di lire 250 milioni al Consorzio intercomunale per lo sviluppo economico e sociale, con sede a San Vito al Tagliamento, a titolo di rimborso delle spese del personale assunto ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, relativamente agli anni 1997, 1998, 1999 e 2000. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale delle autonomie locali - Servizio finanziario e contabile.

61. Per le finalit di cui al comma 60 e' autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 2000, a carico dell'unit previsionale di base 1.3.10.1.19 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1670 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

62. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concorrere al finanziamento del completamento dei lavori di difesa e vivificazione delle acque nelle valli da pesca di Carlino ed in alcune valli di Marano Lagunare - Progetti PIM 1 e 2 - definiti di rilevante interesse nazionale con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 1997, in presenza di contestuale intervento finanziario di fonte statale e/o comunitaria.

63. Per i fini di cui al comma 62, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 31 gennaio 1989 n. 6, anche in pendenza della sospensione dei procedimenti amministrativi correlati agli impegni assunti dalle competenti Direzioni, gi disposta dalla Giunta medesima per intervenuta carenza della copertura finanziaria degli oneri relativi al trattamento e smaltimento dei fanghi, autorizza l'adeguamento dei progetti agli indirizzi di tutela ambientale imposti dal competente Ministero dell'ambiente in attuazione del decreto ministeriale del 24 gennaio 1996.

64. Restano fermi agli effetti contabili gli impegni gi assunti dalle competenti Direzioni regionali dell'agricoltura e dell'ambiente con i decreti di concessione/delegazione amministrativa.

65. Per le finalit previste dal comma 62 e' autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni, cosi' suddivisi:

a) per il progetto PIM 1, di competenza del Servizio della bonifica e della irrigazione della Direzione regionale dell'agricoltura, complessive lire 5.000 milioni suddivise in ragione lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a carico dell'unit previsionale di base 22.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 6739 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

b) per il progetto PIM 2, di competenza del Servizio dell'idraulica della Direzione regionale dell'ambiente, complessive lire 5.000 milioni suddivise in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a carico dell'unit previsionale di base 5.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 2549 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

66. Per le finalit previste dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, relativamente ad ulteriori somme da rimborsare per l'anno 1999, e' autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per l'anno 2000 a carico della unit previsionale di base 31.1.13.1.634 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 919 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Corrispondentemente e' prevista la maggiore entrata di pari importo per l'anno 2000 sull'unit previsionale di base 1.2.511 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 123 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto.

67. Al fine di attuare liniziativa comunitaria INTERREG III di cui allarticolo 20 del Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999, per il periodo di programmazione 2000-2006 per la cooperazione transeuropea, per il consolidamento della coesione e dello sviluppo economico, lAmministrazione regionale e autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le proprie societ partecipate nelle quali vengono definiti i programmi delle attivit, nonch le modalit di attuazione.

68. Gli adempimenti connessi con l'attuazione degli interventi di cui al comma 67 sono demandati al Servizio autonomo per i rapporti internazionali. Il finanziamento e' concesso previa deliberazione della Giunta regionale che approva la convenzione di cui al comma 67, che fissa le modalit di erogazione di tale finanziamento e di rendicontazione delle spese sostenute.

69. Per le finalit di cui al comma 67, e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unit previsionale di base 30.5.15.2.953 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 750 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

70.

( ABROGATO )

71.

( ABROGATO )

72. Per le finalit di cui al comma 70, e' autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unit previsionale di base 3.1.15.1.166 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 723 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

73. Al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni comunitarie e di rafforzare la partecipazione del Friuli-Venezia Giulia al processo di integrazione europea, la Regione istituisce a Bruxelles, ai sensi dell'articolo 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, un Ufficio di collegamento.

74. L'Ufficio opera quale strumento di collegamento tecnico, amministrativo, informativo ed operativo tra le strutture regionali e gli uffici, gli organismi e le istituzioni comunitarie; provvede inoltre all'organizzazione e al coordinamento di stages ed iniziative formative e di aggiornamento del personale regionale presso le istituzioni europee; assicura altres il pi efficiente collegamento della Regione con la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea.

75. L'Ufficio opera inoltre quale strumento di collegamento con le strutture e gli Uffici comunitari per il mondo delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia.

76. Per le finalit previste dai commi 73 e 74, l'Amministrazione regionale pu promuovere opportune forme di collaborazione e di coordinamento con le altre Regioni e con le Province autonome di Trento e Bolzano.

77. Per assicurare la funzionalita' dell'Ufficio, l'Amministrazione regionale pu avvalersi:

a) di personale regionale, tra cui il coordinatore, fornito della necessaria preparazione professionale e della conoscenza almeno delle lingue inglese e francese;

b) di personale regionale temporaneamente assegnato per missioni specifiche;

c) di personale appositamente assunto in loco, con contratto di diritto privato a tempo determinato, rinnovabile, con conoscenza, oltre che della lingua italiana, almeno dell'inglese e del francese;

d) di consulenti laureati, con comprovata esperienza e competenza internazionale ed in particolare comunitaria.

78. Allo scopo di garantire un adeguato supporto operativo nello svolgimento dei compiti e delle attivit, comprese l'organizzazione e l'attuazione delle correlate iniziative e la realizzazione di attivit di ricerca, di studio e di elaborazione progettuale, l'Ufficio pu stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dotati della idonea esperienza operativa nel settore.

79. Al fine di dotare la struttura di cui al comma 73 della necessaria agilita' operativa, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere le spese connesse all'attivit dell'Ufficio, e in particolare quelle relative al personale assunto in loco, alle consulenze e convenzioni di cui ai precedenti commi, all'acquisizione di materiale informativo e documentale, alle eventuali spese di rappresentanza, tramite aperture di credito a favore del responsabile dell'Ufficio medesimo. Con successivo regolamento saranno specificate le modalit operative e le spese che potranno essere sostenute dal funzionario delegato.

80. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a definire la struttura dell'Ufficio e a formulare le opportune direttive operative.

81. Al personale assegnato all'Ufficio e' corrisposta, per il periodo di durata dell'incarico, un'indennita' mensile a titolo di rimborso forfetario delle spese per la permanenza nella sede di servizio all'estero, da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale in misura non superiore a quella spettante, per analoga qualifica professionale, al personale in servizio presso la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea.

82. Per le finalit di cui al comma 79 e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unit previsionale di base 3.1.6.2.951 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 830 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio per gli affari comunitari della Direzione regionale degli affari europei.

83.

( ABROGATO )

84. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 83 e' presentata al Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa di massima. Il decreto di concessione del contributo, da erogare in via anticipata ed in unica soluzione, stabilisce i termini e le modalit di rendicontazione. Il beneficio e' cumulabile con altre provvidenze regionali.

85. Per le finalit di cui al comma 83 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a carico dell'unit previsionale di base 9.1.24.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 3432 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

86. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere annualmente alla Delegazione regionale del Club Alpino Italiano un finanziamento finalizzato alla manutenzione di rifugi e bivacchi di proprieta' del Club Alpino Italiano e delle sue sezioni locali, nonch alla manutenzione dei sentieri alpini e delle vie attrezzate, secondo programmi annuali di manutenzione predisposti dalla Delegazione regionale del Club Alpino Italiano ed approvati dalla Giunta regionale.

87. Il finanziamento viene concesso a totale copertura della spesa ammissibile e all'erogazione dello stesso si provvede, a richiesta del beneficiario, mediante un primo anticipo del quaranta per cento al momento della concessione del finanziamento, un secondo anticipo del quaranta per cento al raggiungimento di una spesa di importo pari al cinquanta per cento del primo acconto e un saldo finale pari al venti per cento dopo la presentazione del rendiconto. A rendiconto del finanziamento, la Delegazione regionale del Club Alpino Italiano pu presentare la documentazione relativa alle spese sostenute dalle sezioni locali per gli interventi da esse eseguiti.

88. Alla determinazione delle modalit di concessione del finanziamento non previste nel comma 87 provvede la Giunta regionale con proprio atto di indirizzo programmatico.

89. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 86 e' presentata al Servizio autonomo per lo Sviluppo della Montagna entro il 31 marzo di ogni anno.

90. Per le finalit previste dal comma 86 e' autorizzata la spesa decennale di lire 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 600 milioni relativo alle quote autorizzate per gli anni 2000-2002, a carico dell'unit previsionale di base 2.2.14.2.784 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1043 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualita' dal 2003 al 2009 a carico delle corrispondenti unit previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

91. La Giunta regionale, sulla base dei programmi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/1996, assume, ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto, le scelte di gestione delle risorse finanziarie, salvo quanto previsto dal comma 92.

92. Nell'adozione dei programmi la Giunta regionale pu individuare le unit previsionali di base e i capitoli di spesa per i quali le scelte di gestione delle risorse finanziarie sono delegate ai Direttori regionali e ai Direttori di Servizio autonomo.

93. Le disposizioni dei commi 91 e 92 si applicano anche agli organi collegiali di amministrazione e ai Direttori degli Enti regionali di cui all'articolo 199 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 10, della legge regionale 11/1999.

94. In relazione a quanto previsto dai commi 91, 92 e 93, sono abrogate tutte le norme della legge regionale 18/1996 incompatibili con l'attribuzione alla Giunta regionale e agli organi collegiali di amministrazione degli Enti regionali delle funzioni attinenti alla gestione finanziaria, individuate dai commi medesimi.

95.

( ABROGATO )

96. Al fine di assicurare la pi ampia conoscenza della composizione, dell'andamento e dell'efficacia della spesa regionale, la Giunta regionale presenta relazioni periodiche al Consiglio regionale e alle componenti interessate alle procedure della concertazione: le autonomie locali, le parti sociali, le autonomie funzionali.

97. Le relazioni ricognitive di cui al comma 96 sono predisposte dall'Ufficio di piano, con riferimento, di norma, alle date del 31 gennaio, 30 giugno e 15 ottobre. Le relazioni sono articolate secondo le funzioni obiettivo definite dal Piano regionale di sviluppo. La relazione del mese di giugno forma parte integrante della Nota programmatica.

98. All'articolo 184 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

<<2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, la Giunta regionale stabilisce le priorit ed emana le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione per quanto concerne l'affidamento degli incarichi di cui al comma 1.>>.

99. Allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento dei prestiti contratti, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a procedere alla ristrutturazione totale o parziale del debito esistente.

100. Per le finalit di cui al comma 99, l'Amministrazione regionale e' autorizzata, in alternativa:

a) a rinegoziare i mutui gi contratti, anche prevedendo maggiori durate dei periodi di ammortamento ed applicazione di diverse condizioni per la determinazione del tasso d'interesse;

b) a procedere all'estinzione anticipata dei mutui gi contratti in funzione della contrazione di uno o pi nuovi mutui con applicazione di pi favorevoli condizioni, ovvero dell'emissione di prestiti obbligazionari, per importi comprensivi del residuo debito nonch delle penali per estinzione anticipata.

101. L'Amministrazione regionale e' altres autorizzata ad avvalersi in via continuativa di un soggetto, scelto tra banche ed intermediari finanziari, per la gestione attiva del debito regionale attraverso l'uso di strumenti finanziari da attivare, di volta in volta, in relazione alle condizioni del mercato finanziario, ai fini dell'ottimizzazione nel tempo della posizione complessiva dell'indebitamento della Regione.

102. L'Amministrazione regionale e' autorizzata, avvalendosi del soggetto di cui al comma 101, alla ristrutturazione, totale o parziale, dei debiti contratti dai soggetti beneficiari di contributi regionali a totale sollievo dei relativi oneri di ammortamento.

103. Per le finalit di cui al comma 102 lAmministrazione regionale e' autorizzata:

a) a rinegoziare le condizioni dei mutui per conto dei mutuatari;

b) ad attivare operazioni con utilizzo di strumenti finanziari derivati sulla base di specifici progetti volti a ridurre gli oneri complessivi a diretto carico dellAmministrazione regionale in relazione allammortamento dei mutui di cui al comma 102;

c) a seguito della rinegoziazione di cui alla lettera a), a rideterminare i contributi a suo tempo concessi a fronte dei corrispondenti mutui.

104.

( ABROGATO )

105.

( ABROGATO )

106. All'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, come da ultimo sostituito dall'articolo 30, comma 15, della legge regionale 10/1997, al comma 1, dopo le parole <<a favore di>> sono aggiunte le parole <<Enti strumentali della Regione,>>.

107. All'articolo 5 della legge regionale 57/1971, come da ultimo sostituito dall'articolo 30, comma 15, della legge regionale 10/1997, al comma 5, dopo la parola <<agevolazioni,>> sono aggiunte le parole <<terreni, edifici

e>>.

108. Al fine di supportare la realizzazione di programmi di edilizia abitativa da parte delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad integrare gli interventi finanziari a favore delle ATER medesime mediante cessione gratuita di beni immobili disponibili del patrimonio regionale disposta con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare.

109. All'articolo 82, comma 1, della legge regionale 75/1982 le parole <<venti anni>> sono sostituite dalle parole <<trenta anni>>.

110. La competenza alla gestione degli interventi previsti dalle leggi regionali resta attribuita alle strutture amministrative regionali, ai sensi della legge regionale 7/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, quali individuate per ciascuna unit previsionale di base, con riferimento ai capitoli di spesa che la compongono, dal Documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio pluriennale per gli anni 2000- 2002 e del bilancio per l'anno 2000.

111. Fermo restando il disposto dell'articolo 59 della legge regionale 7/1999, si intende che i criteri dalla stessa legge previsti per le variazioni connesse alla contabilizzazione delle risultanze d'esercizio, si applicano sui dati risultanti al 31 dicembre 1999.

112. L'Amministrazione regionale interviene nell'ambito della solidariet internazionale, a favore delle Comunit regionali che hanno sede nello stato del Venezuela, colpito dagli eccezionali eventi calamitosi del dicembre 1999. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale della protezione civile - Servizio degli affari amministrativi e contabili.

113. Per le finalit previste dal comma 112 e' autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 2000 a carico della unit previsionale di base 15.1.26.1.891 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000 - 2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4180 del Documento Tecnico allegato al bilanci medesimi.

114. L'Amministrazione regionale interviene a favore della Associazione "Medici senza frontiere" per il progetto che si propone di fornire le medicine di base ai Paesi del Terzo Mondo. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

115. Per le finalit di cui al comma 114 e' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2000 a carico della unit previsionale di base 15.1.15.1.889 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000 - 2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 770 del Documento Tecnico allegato al bilanci medesimi.

116. Per le finalit previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella H allegata alla presente legge, nelle unit previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unit previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.

117. In relazione all'articolazione della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici negli uffici periferici delle Direzioni provinciali, con le attribuzioni previste dall'articolo 123, comma 2, della legge regionale 7/1988, la spesa iscritta nell'unit previsionale di base 8.1.24.2.178 nonch i limiti di impegno iscritti nelle unit previsionali di base 8.1.24.2.159, 8.1.24.2.163 e 8.1.24.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli 3435, nonch rispettivamente 3251, 3254, 3259, 3281, 3282, 3284, 3285 e 3436 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, sono rideterminati nelle unit previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti, indicate nella Tabella I allegata alla presente legge, per gli importi annui ivi indicati, avuto riguardo alle attribuzioni di competenza in merito di ciascuna Direzione provinciale. Le variazioni di spesa successive al triennio gravano sulle corrispondenti unit previsionali di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.



 

Il testo dellarticolo 3 della legge regionale 4/2001, come ulteriormente modificato dalla presente legge, il seguente:

 

 

Art. 3

(Trasferimento al sistema delle Autonomie locali)

 

1. La Regione concorre al finanziamento dei bilanci degli Enti locali mediante devoluzione delle quote fisse delle compartecipazioni, indicate al comma 2, ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale.

2. Per lanno 2001 le quote delle compartecipazioni sono come di seguito determinate:

a) due decimi della compartecipazione regionale al gettito dellimposta sul reddito delle persone fisiche di cui allarticolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dallarticolo 1 della legge 457/1984, e modificato dallarticolo 1, comma 146, della legge 662/1996;

b) due decimi della compartecipazione regionale al gettito dellimposta sul reddito delle persone giuridiche di cui allarticolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dallarticolo 1 della legge 457/1984, e modificato dallarticolo 1, comma 146, della legge 662/1996;

c) due decimi della compartecipazione regionale al gettito dellimposta sul valore aggiunto di cui allarticolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dallarticolo 1 della legge 457/1984, e modificato dallarticolo 1, comma 146, della legge 662/1996.

3. La devoluzione delle quote di compartecipazione di cui al comma 2, il cui ammontare per lanno 2001 e determinato in lire 734.000 milioni, incrementata dellassegnazione straordinaria di lire 30.412.753.599, e disposta:

a) per lire 643.012.753.599 a titolo di assegnazione di fondi ai sensi dellarticolo 9, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, in attuazione dellarticolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dallarticolo 5 della legge costituzionale 2/1993; a titolo di assegnazione di fondi in attuazione dellarticolo 54 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e per le finalit della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali; di tale somma, limporto di lire 21.655.463.851 e assegnato quale riconoscimento dellaumento dei costi dovuti allinflazione, e quale compensazione delle operazioni di commutazione di cui ai commi 16 e 17;

b) per lire 10.000 milioni a titolo di concorso negli oneri derivanti dallistituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, ai sensi dellarticolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, relativamente al contratto gi stipulato;

c) per lire 10.000 milioni a titolo di concorso negli oneri derivanti dallistituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, ai sensi dellarticolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente ai contratti da stipularsi;

d) lire 75.000 milioni, alle Province e ai Comuni, a titolo di compartecipazione al gettito IRAP;

e) lire 4.400 milioni, ai Comuni, per lincentivazione della costituzione di unioni;

f) lire 5.000 milioni, ai Comuni, per il finanziamento di progetti per lelaborazione di una strategia di rassicurazione della comunit civica;

g) lire 9.000 milioni, ai Comuni, per il finanziamento degli interventi di competenza comunale in materia di diritto allo studio nella scuola dellobbligo;

h) lire 2.000 milioni, ai Comuni ad economia turistica;

i) lire 2.000 milioni, ai Comuni, per far fronte a situazioni particolari;

l) lire 4.000 milioni, alle Provincie, per il finanziamento previsto dallarticolo 32 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come da ultimo sostituito dal comma 53.

4. Le assegnazioni di cui al comma 3, lettere a), b) e da d) a l), sono attribuite agli Enti locali, per lanno 2001, nella seguente misura:

a) alle Province lire 125.387.987.103;

b) ai Comuni lire 613.712.635.336;

c) alle Comunit montane lire 13.743.010.210, di cui lire 5.000 milioni accantonate per il loro riordino;

d) alla Comunit collinare del Friuli lire 1.569.120.950.

5. Le assegnazioni attribuite alle Province, ai sensi del comma 4, lettera a), sono suddivise nei seguenti fondi:

a) un fondo di lire 115.250.674.053, da ripartire in misura proporzionale alle somme trasferite alle stesse per lanno 2000 ai sensi dellarticolo 2, comma 4, lettera a), della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, e dellarticolo 2, comma 40, della stessa legge regionale 2/2000, come sostituito dallarticolo 1, comma 6, della legge regionale 13/2000, detratta la quota assegnata alle medesime ai sensi dellarticolo 2, comma 6, della legge regionale 2/2000, con vincolo di commutazione in entrata del pagamento di un ammontare pari al gettito, per lanno 1998, della soppressa imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al Pubblico registro automobilistico (PRA) di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, al netto dei compensi riconosciuti allACI, con vincolo, altres, di commutazione in entrata del pagamento di un ammontare pari al maggior gettito, per lanno 2000, derivante dallapplicazione dellaliquota di lire 18 per kWh delladdizionale provinciale sul consumo di energia elettrica di cui allarticolo 6, comma 2, lettera c), del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 20/1989, come sostituito dallarticolo 10, comma 9, della legge 133/1999; limporto di lire 4.274.406.684 e assegnato quale riconoscimento dellaumento dei costi dovuti allinflazione, e quale compensazione delle operazioni di commutazione di cui al comma 16;

b) un fondo di lire 1.137.313.050, da assegnare, per lanno 2001, a titolo di concorso negli oneri derivanti dallistituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui allarticolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente al contratto gi stipulato; il riparto e determinato in misura pari allassegnazione attribuita, ai sensi dellarticolo 2, commi 31 e 32, della legge regionale 2/2000, agli Enti medesimi nellanno 2000; lerogazione e disposta in ununica soluzione;

c) un fondo di lire 5.000 milioni, relativo alle quote del gettito dellIRAP, da ripartire in misura pari alle somme trasferite alle medesime Province, nellanno 2000, allo stesso titolo, ai sensi dellarticolo 11, comma 3, della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, con lincremento del tasso programmato di crescita del prodotto interno lordo nazionale riferito allanno 2001, come indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria; lerogazione e disposta in ununica soluzione;

d) un fondo di lire 4.000 milioni, da assegnare per lanno 2001, per le finalit di cui allarticolo 32, comma 1, della legge regionale 30/1987, come da ultimo sostituito dal comma 53, da ripartirsi tra le Province con i criteri di cui al medesimo articolo 32, comma 2, della legge regionale 30/1987, come da ultimo sostituito dal comma 53.

6. Le assegnazioni attribuite ai Comuni, ai sensi del comma 4, lettera b), sono suddivise nei seguenti fondi:

a) un fondo di lire 512.623.343.846, da ripartire in misura proporzionale alle somme trasferite agli stessi per lanno 2000, ai sensi dellarticolo 2, comma 7, lettere a) e b), e comma 40, della legge regionale 2/2000, detratta la quota assegnata ai medesimi ai sensi dellarticolo 2, comma 10, della legge regionale 2/2000, con vincolo di commutazione in entrata del pagamento di un ammontare pari al maggior gettito derivante dallapplicazione delle aliquote di cui allarticolo 6, comma 2, lettere a) e b), del decreto legge 511/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 20/1989, come sostituito dallarticolo 10, comma 9, della legge 133/1999, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui allarticolo 10, comma 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133, diminuita del mancato gettito derivante dallabolizione delladdizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni; nel riferimento alle somme trasferite per lanno 2000 a ciascun Comune, quelle disposte per le finalit di cui al punto 1 della deliberazione della Giunta regionale 23 giugno 2000, n. 1854, adottata in attuazione dellarticolo 2, comma 7, lettera b), della legge regionale 2/2000, sono considerate limitatamente alle quote pertinenti lanno 2000; limporto di lire 17.381.057.167 e assegnato quale riconoscimento dellaumento dei costo dovuti allinflazione, e quale compensazione delle operazioni di commutazione di cui al comma 17;

b) un fondo di lire 8.689.291.490, da assegnare, per lanno 2001, a titolo di concorso negli oneri derivanti dallistituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui allarticolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente al contratto gi stipulato; il riparto e determinato in misura pari allassegnazione attribuita, ai sensi dellarticolo 2, commi 31 e 32, della legge regionale 2/2000, agli Enti medesimi nellanno 2000; lerogazione e disposta in ununica soluzione;

c) un fondo di lire 70.000 milioni, relativo alle quote del gettito dellIRAP, da ripartire in misura pari alle somme trasferite ai medesimi, nellanno 2000, allo stesso titolo, ai sensi dellarticolo 11, comma 2, della legge regionale 4/2000, con lincremento del tasso programmato di crescita del prodotto interno lordo nazionale riferito allanno 2001, come indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria; lerogazione e disposta in ununica soluzione;

d) un fondo di lire 4.400 milioni, da assegnare a titolo dincremento dei trasferimenti di cui allarticolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 2/2000, per i Comuni che hanno costituito, entro il 31 ottobre 2000, ununione ai sensi dellarticolo 16, commi 36, 37, 38, 39 e 40, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, nel rispetto delle condizioni indicate dallarticolo 2, comma 19, della legge regionale 2/2000, come sostituito dallarticolo 1, comma 5, della legge regionale 13/2000; il riparto e determinato, previa trasmissione dellatto costitutivo e dello statuto dellunione alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile, con priorit per i Comuni che hanno costituito ununione entro il 31 marzo 2000, ai sensi dei commi 20, 21 e 22; lerogazione e disposta in ununica soluzione;

e) un fondo di lire 5.000 milioni, a titolo di concorso per il perseguimento dellobiettivo dellelaborazione di una moderna strategia di rassicurazione della comunit civica a fronte di una crescente alterazione e degrado del tessuto sociale, da ripartire ai sensi dei commi 24, 25 e 29; lerogazione e disposta in ununica soluzione e a domanda da parte degli Enti interessati;

f) un fondo di lire 9.000 milioni, da ripartire in base alla popolazione scolastica riferita allanno scolastico 1999/2000, riservato al finanziamento degli interventi di competenza comunale in materia di diritto allo studio nella scuola dellobbligo, come previsto ai sensi dellarticolo 2, primo comma, lettera a), della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, come da ultimo modificato dallarticolo 84, comma 1, della legge regionale 1/1998; lerogazione e disposta in ununica soluzione; la quota di tale fondo, assegnata a ciascun Comune, eventualmente residuata dopo aver soddisfatto tutti gli interventi previsti, pu essere destinata a finanziare altre spese di competenza comunale;

g) un fondo di lire 2.000 milioni, da assegnare ai Comuni ad economia turistica, nei quali si registri un numero di turisti residenziali, nellanno, pari ad almeno dieci volte il numero della popolazione residente nel territorio comunale; il riparto e determinato in proporzione alla popolazione turistica riferita allanno 2000; lerogazione e disposta in ununica soluzione entro il mese di giugno 2001;

h) un fondo di lire 2.000 milioni per le situazioni particolari; le finalit e i criteri per la ripartizione del fondo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi ai sensi dellarticolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come sostituito dallarticolo 71, comma 1, della legge regionale 7/2000.

7. Le assegnazioni attribuite alle Comunit montane, ai sensi del comma 4, lettera c), sono suddivise nei seguenti fondi:

a) un fondo di lire 8.664.725.570, da attribuire in misura proporzionale allammontare delle assegnazioni concesse a ciascuna di esse ai sensi dellarticolo 1, comma 5, lettera c), e comma 28, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, nonch ai sensi dellarticolo 9, comma 8, della legge regionale 25/1999;

b) un fondo di lire 78.284.640, da assegnare, per lanno 2001, a titolo di concorso negli oneri derivanti dallistituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui allarticolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente al contratto gi stipulato; il riparto e determinato in misura pari allassegnazione attribuita, ai sensi dellarticolo 2, commi 31 e 32, della legge regionale 2/2000, agli Enti medesimi nellanno 2000; lerogazione e disposta in ununica soluzione.

8. LAmministrazione regionale e autorizzata a operare, sulle assegnazioni di cui al comma 7, lettera a), gli aumenti e le detrazioni necessarie per compensare rispettivamente le minori e maggiori assegnazioni, attribuite nel 2000 a ciascuna Comunit montana, rispetto a quanto sarebbe spettato alle stesse, qualora fosse stato applicato, anche per il citato anno 2000, il criterio di riparto previsto dal comma 7, lettera a).

9. Le assegnazioni attribuite alla Comunit collinare del Friuli, ai sensi del comma 4, lettera d), sono suddivise nei seguenti fondi:

a) un fondo di lire 1.552.294.760, limitatamente allassegnazione di cui al comma 3, lettera a), relativa allattuazione dellarticolo 54 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e per le finalit della legge regionale 10/1988, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali;

b) un fondo di lire 16.826.190, da assegnare, per lanno 2001, a titolo di concorso negli oneri derivanti dallistituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui allarticolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente al contratto gi stipulato; il riparto e determinato in misura pari allassegnazione attribuita, ai sensi dellarticolo 2, commi 31 e 32, della legge regionale 2/2000, agli Enti medesimi nellanno 2000; lerogazione e disposta in ununica soluzione.

10. Le assegnazioni di lire 10.000 milioni, di cui al comma 3, lettera c), a favore delle Province, dei Comuni, delle Comunit montane e della Comunit collinare del Friuli, sono concesse, in ununica soluzione, secondo i criteri e le modalit stabilite con deliberazione della Giunta regionale, avuto riguardo al personale in ruolo presso gli Enti medesimi alla data di entrata in vigore della presente legge e alle relative qualifiche funzionali di appartenenza.

11. Ai Comuni, la cui popolazione sia inferiore a quindicimila abitanti, nonch alle Comunit montane, le somme trasferite ai sensi dei commi precedenti, qualora non diversamente disposto, sono erogate in due rate, di cui la prima entro il mese di marzo e la seconda entro il mese di giugno; agli altri Enti locali, qualora non diversamente disposto, lerogazione e disposta in quattro rate, di cui lultima entro il mese di novembre.

12. Ai Comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti, i trasferimenti determinati ai sensi del comma 6, lettera a), sono decurtati del 10 per cento in sede di liquidazione dellultima rata per quelli che non svolgano in modo coordinato e continuativo almeno tre tra le funzioni e i servizi di loro competenza, attraverso convenzioni con altri Comuni, ai sensi dellarticolo 30 del testo unico delle leggi sullordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o attraverso altri Enti locali, intendendosi che le funzioni e i servizi sono svolti in modo continuativo qualora le relative forme di collaborazione risultino operanti prima del 31 marzo di ciascun anno.

13. Per le finalit previste dal comma 3, lettere da a) ad e) e da g) a l), e autorizzata la spesa di lire 759.412.753.599 per lanno 2001, a carico dellunit previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per lanno 2001, con riferimento al capitolo 1607 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

14. Per le finalit previste dal comma 3, lettera f), e autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per lanno 2001, a carico dellunit previsionale di base 33.1.10.1.394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per lanno 2001, con riferimento al capitolo 4140 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

15. Con riferimento allanno 2001, lAmministrazione regionale procede al recupero della quota dellimposta provinciale sulle formalit di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli di cui allarticolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dallarticolo 1 del decreto legislativo 506/1999, e dei conseguenti maggiori gettiti affluiti ai bilanci provinciali, corrispondente al gettito, per lanno 1998, della soppressa imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al Pubblico registro automobilistico (PRA) di cui alla legge 952/1977, al netto dei compensi riconosciuti allACI, sulle assegnazioni di cui al comma 4, lettera a), disposte a valere sullautorizzazione di spesa, di cui al comma 13, destinate alle Province. A tal fine, a valere sullautorizzazione medesima, il pagamento dellimporto di lire 21.960.855.640 e disposto, con vincolo di commutazione in entrata, sullunit previsionale di base 3.6.834 dello stato di previsione dellentrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per lanno 2001, con riferimento al capitolo 1040 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

16. Con riferimento allanno 2001, lAmministrazione regionale procede al recupero della quota delladdizionale provinciale sul consumo di energia elettrica, corrispondente al maggior gettito per il 2000, derivante dallapplicazione dellaliquota di 18 lire per kWh delladdizionale provinciale sul consumo di energia elettrica di cui allarticolo 6, comma 2, lettera c), del decreto legge 511/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 20/1989, come sostituito dallarticolo 10, comma 9, della legge 133/1999, sulle assegnazioni di cui al comma 4, lettera a), disposte a valere sullautorizzazione di spesa di cui al comma 13, destinate alle Province. A tal fine, a valere sullautorizzazione medesima, il pagamento, sino a concorrenza dellimporto accertato al 31 dicembre 2000, e disposto con vincolo di commutazione in entrata sullunit previsionale di base 3.6.834 dello stato di previsione dellentrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per lanno 2001, con riferimento al capitolo 1041 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

17. Con riferimento allanno 2001, lAmministrazione regionale procede al recupero della quota delladdizionale comunale sul consumo di energia elettrica, corrispondente alla somma del maggior gettito, per lanno 2000, derivante dallapplicazione delle aliquote di cui allarticolo 6, comma 2, lettere a) e b), del decreto legge 511/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 20/1989, come sostituito dallarticolo 10, comma 9, della legge 133/1999, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui allarticolo 10, comma 10, della legge 133/1999, diminuita del mancato gettito derivante dallabolizione delladdizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni, sulle assegnazioni di cui al comma 6, lettera a), disposte a valere sullautorizzazione di spesa di cui al comma 13, destinate ai Comuni. A tal fine, a valere sullautorizzazione medesima, il pagamento, sino a concorrenza dellimporto accertato al 31 dicembre 2000, e disposto con vincolo di commutazione in entrata sullunit previsionale di base 3.6.834 dello stato di previsione dellentrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per lanno 2001, con riferimento al capitolo 1042 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

18. Le commutazioni in entrata di cui ai commi 15, 16 e 17 sono applicate in sede di erogazione dellultima rata.

19. Le annualit relative ai limiti di impegno a favore delle Province, previsti dallarticolo 1, comma 8, lettera b), della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, dallarticolo 1, comma 7, lettera b), della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, dallarticolo 1, commi 21 e 23, della legge regionale 4/1999 e dallarticolo 2, comma 35, della legge regionale 2/2000, sono erogate in ununica soluzione.

20. Lincremento dei trasferimenti ai Comuni, previsto dal comma 6, lettera d), e determinato nella misura del 12 per cento per i Comuni montani, con priorit per quelli facenti parte di unioni costituite almeno per il 50 per cento da Comuni montani aventi popolazione inferiore o pari a 1000 abitanti, e nella misura del 10 per cento per i Comuni non montani, con priorit per quelli facenti parte di unioni costituite almeno per il 50 per cento da Comuni non montani aventi popolazione inferiore o pari a 1500 abitanti, ferma restando la priorit di cui al comma 6, lettera d).

21. Per le finalit di cui al comma 20, il fondo di lire 4.400 milioni, e destinato, per lire 3.580 milioni, a favore dei Comuni montani e, per lire 820 milioni, a favore di quelli non montani.

22. In caso di insufficienza del fondo di cui al comma 21, lincremento da assegnare a ciascun Comune, nel rispetto delle prefissate priorit, e proporzionalmente ridotto.

23. Con la legge finanziaria del 2002 sono definiti gli stanziamenti relativi allincentivazione delle unioni che si costituiranno entro il 31 ottobre 2001.

24. Il fondo di cui al comma 6, lettera e), e concesso alle Amministrazioni che hanno individuato aree territoriali a rischio per la sicurezza dei cittadini, con lelaborazione di piani mirati alla prevenzione, anche sulla base di microprogetti presentati da enti, istituzioni, associazioni di volontariato e comitati presenti sul territorio comunale fatti propri dal Comune stesso, che prevedono lutilizzo di solo personale volontario, adeguatamente preparato, che non dovr essere dotato di armi di alcun genere e tipo.

25. Il finanziamento e destinato alla formazione dei volontari, allacquisto di strumenti di riconoscimento degli stessi, di strumenti di rilevazione e di comunicazione, e di mezzi di trasporto, necessari per lo svolgimento delle attivit programmate, da assegnare in comodato al personale volontario, nonch per il concorso, da parte dei Comuni nelle spese che i cittadini meno abbienti incontrano per la riparazione di eventuali danni materiali, derivanti da fatti di microcriminalit e per il sostegno psicologico ai cittadini danneggiati dai fatti medesimi. Le attivit dei volontari saranno svolte in coordinamento con quelle della polizia municipale.

26

(ABROGATO)

27. Le spese derivanti dalla convenzione a carico dellAmministrazione regionale sono gestite mediante funzionario delegato. Gli adempimenti connessi con lattuazione dellintervento di cui al comma 26 sono demandati alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio ispettivo e della polizia locale.

28. Per le finalit previste dal comma 26 e autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per lanno 2001 a carico della unit previsionale di base 15.1.10.1.2300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per lanno 2001, con riferimento al capitolo 1735 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

29. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le priorit del riparto delle assegnazioni, nonch il termine di presentazione dellistanza di contributo da parte degli Enti interessati.

30. Qualora gli stanziamenti sui fondi, di cui al comma 5, lettera c), e al comma 6, lettere c), d) ed e), dovessero risultare residuali dopo il riparto, previsto dai commi medesimi, sono assegnati, rispettivamente alle Province e ai Comuni, in proporzione alla popolazione, ed erogati in ununica soluzione entro il mese di novembre.

31. Ai Comuni elencati nella Tabella H allegata alla presente legge sono assegnate, per lanno 2001, le somme indicate a fianco di ciascuno di essi a titolo di concorso negli oneri per il personale inquadrato nei ruoli organici e soprannumerari, ai sensi dellarticolo 10 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, come da ultimo modificato dallarticolo 73, comma 4, della legge regionale 9/1999, e dellarticolo 11 della stessa legge regionale 40/1996, come modificato dallarticolo 138, comma 36, della legge regionale 13/1998, nonch dellarticolo 73 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9.

32. Lutilizzazione delle somme trasferite agli Enti locali non e soggetta a rendicontazione, ma solo a verifica in sede desame del conto consuntivo di ciascun Ente da parte dellorgano regionale preposto al controllo sugli atti degli Enti. Gli adempimenti connessi allattuazione dellintervento sono demandati alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile.

33. Per le finalit previste dal comma 31 e autorizzata la spesa complessiva di lire 557.725.000 per lanno 2001 a carico dellunit previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per lanno 2001, con riferimento al capitolo 1601 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

34. A favore del Comune di Visco viene disposta lassegnazione di lire 68.069.000, in ununica soluzione, quale rideterminazione dei trasferimenti previsti dallarticolo 1, comma 2, e dallallegato A della legge regionale 10/1997.

35. Qualora i trasferimenti previsti ai sensi dalla norma richiamata al comma 34 siano stati determinati in modo errato, non si fa luogo ad alcuna riduzione dei trasferimenti spettanti agli Enti locali. Gli adempimenti connessi allattuazione dellintervento sono demandati alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile.

36. Per le finalit previste dal comma 34 e autorizzata la spesa di lire 68.069.000 per lanno 2001, a carico dellunit previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per lanno 2001, con riferimento al capitolo 1606 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

37. Al fine di sostenere lazione delle Autonomie locali nella politica di sviluppo del territorio, la Regione promuove la realizzazione di programmi di opere pubbliche da parte di Comuni e Province, tramite il finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti, di seguito denominata Cassa.

38. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 37 lAssessore regionale alle finanze stipula con la Cassa un protocollo dintesa per assicurare alle Autonomie locali della regione, le cui opere siano inserite nei programmi, labbattimento dei tassi di interesse praticati dalla Cassa nelle operazioni di mutuo. Convenzioni esecutive del protocollo dintesa provvedono, con riferimento ai programmi finanziati, a determinare il tasso di abbattimento dei tassi praticati e ulteriori modalit esecutive.

39. LAmministrazione regionale e autorizzata, in esecuzione delle convenzioni di cui al comma 38, a corrispondere alla Cassa la somma complessiva di lire 202.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 13.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2016.

40. Per laccesso ai programmi di cui al comma 37 gli Enti locali interessati devono inoltrare apposita richiesta, corredata dal progetto di massima e dalla dichiarazione che lopera e inserita nel programma triennale di cui allarticolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, alla Direzione regionale delle autonomie locali - Servizio finanziario e contabile, entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della legge finanziaria regionale.

41. Gli interventi oggetto dei programmi di cui al comma 37 sono individuati, con propria deliberazione, su proposta dellAssessore alle autonomie locali, di concerto con lAssessore alle finanze, dalla Giunta regionale, che approva il programma di opere pubbliche ammesse al finanziamento e lo trasmette alla Cassa per la successiva erogazione dei finanziamenti.

42. Lindividuazione delle opere effettuate con il programma e vincolante ai fini della concessione del finanziamento.

43. La rinuncia al mutuo ad avvenuta erogazione ovvero lanticipata estinzione del medesimo comportano per lEnte locale lobbligo di restituzione alla Regione del beneficio fruito, come quantificato e comunicato alla Regione e allEnte locale dalla Cassa.

44. Nellambito dei programmi di finanziamento:

a) (ABROGATA);

b) e riservato a favore dei Comuni limporto complessivo di lire 250.000 milioni.

45. Gli adempimenti connessi allattuazione degli interventi previsti dal comma 39, sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari.

46. Per le finalit previste dal comma 39 e autorizzata la spesa complessiva di lire 202.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 13.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2016, con lonere relativo alle annualit autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dellunit previsionale di base 1.1.9.1.2850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per lanno 2001, con riferimento al capitolo 1600 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con lonere relativo alle annualita autorizzate dal 2004 al 2016 a carico delle corrispondenti unit previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

47. Ai Comuni che hanno costituito, entro il 31 gennaio 2000, ununione, ai sensi dellarticolo 16, commi 36, 37, 38, 39 e 40, della legge regionale 25/1999, e assegnato per lattivit svolta nellanno 2000, un trasferimento di lire 215 milioni; il riparto e determinato secondo le percentuali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2000, n. 2879, al netto di quanto gi assegnato ai medesimi in sede di riparto del fondo di cui allarticolo 2, comma 7, lettera c), della legge regionale 2/2000. Gli adempimenti connessi con lattuazione dellintervento sono demandati alla Direzione regionale per le Autonomie locali - Servizio finanziario e contabile.

48. Per le finalit previste dal comma 47 e autorizzata la spesa di lire 215 milioni per lanno 2001 a carico dellunit previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per lanno 2001, con riferimento al capitolo 1604 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

49. Il comma 2 dellarticolo 3 e il comma 5 dellarticolo 7 della legge regionale 12 luglio 1999, n. 21, sono abrogati.

50. Nel bilancio di previsione, o nel corso dellesercizio, gli Enti locali possono applicare lavanzo di amministrazione presunto derivante dallesercizio immediatamente precedente. Limpegno delle spese con tali fondi finanziate pu avvenire dopo lapprovazione del conto consuntivo dellesercizio finanziario precedente. Le quote dellavanzo anche presunto, aventi specifica destinazione e/o derivanti da accantonamenti effettuati con lultimo consuntivo approvato, possono essere immediatamente utilizzate.

51. Gli Enti locali deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dallapprovazione da parte del Consiglio regionale del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Per il periodo successivo allinizio dellesercizio finanziario di riferimento, viene automaticamente autorizzato lesercizio provvisorio con le modalit previste dallarticolo 163, comma 3, del decreto legislativo 267/2000.

52. Le Province e i Comuni iscrivono le assegnazioni previste dai commi 5, lettera c), e 6, lettera c), ai sensi dellarticolo 11 della legge regionale 4/2000, nel titolo I, Entrate tributarie, dei propri bilanci.

53. Larticolo 32 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, e sostituito dal seguente:

<<Art. 32

(Competenze provinciali in materia di contribuzioni per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e relativa sensibilizzazione)

1. Compete alle Amministrazioni provinciali concedere contribuzioni ai Comuni, loro Consorzi e Comunit montane e Collinare, finalizzate allacquisto di automezzi speciali, contenitori stradali e altre attrezzature necessarie per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani e/o per la raccolta differenziata degli stessi, alla copertura delle spese relative alla predisposizione di apposite aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti ingombranti di provenienza domestica e/o di altre tipologie di rifiuti per i quali e prevista la raccolta differenziata, nonch alla sensibilizzazione in materia della popolazione, con particolare riferimento a quella scolastica.

2. Con legge finanziaria regionale sara determinata annualmente lentita del trasferimento alle Amministrazioni provinciali, da ripartirsi tra le stesse nella misura del 40 per cento in relazione alla popolazione residente e del 60 per cento in proporzione alla rispettiva estensione territoriale.>>.

54. Allarticolo 2, comma 37, della legge regionale 2/2000, le parole <<Servizio finanziario e contabile>> sono sostituite dalle parole <<Servizio ispettivo e della polizia locale>>.

55. Per le finalit previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella B, allegata alla presente legge, nelle unit previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per lanno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unit previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.

 

Il testo dellarticolo 8 della legge regionale 4/2001, come ulteriormente modificato dalla presente legge, il seguente:

Art. 8

(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

 

1. Al fine di sostenere liniziativa per il rafforzamento e lo sviluppo del porto di Trieste quale scalo di traffici di interesse internazionale a servizio del sistema economico regionale, nazionale ed europeo, lAmministrazione regionale e autorizzata a promuovere laffidamento di uno studio che, a partire dallapprofondimento degli istituti giuridici che disciplinano lattivit del porto stesso, individui i necessari strumenti di natura giuridica e fiscale per lattivazione e la piena valorizzazione dei "Punti franchi" in esso ubicati e riconosciuti dai trattati internazionali.

2. A tal fine la Giunta regionale provvede, entro trenta giorni dallentrata in vigore della presente legge, ad affidare apposito incarico di consulenza ad esperti di chiara fama, nel quadro delle disposizioni di cui allarticolo 1, punto 4, lettera c), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23.

3. Gli adempimenti connessi allattuazione dellintervento sono demandati al Servizio degli affari amministrativi e contabili dellUfficio di piano.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico alla unit previsionale di base 4.1.7.1.69 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli 2001-2003 e del bilancio per lanno 2001, con riferimento al capitolo 885 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

5. LAmministrazione regionale e autorizzata a partecipare, attraverso la concessione di appositi finanziamenti nella misura prevista dal comma 7, al progetto proposto dal Consiglio dEuropa nel quadro del Patto di stabilita per i Balcani diretto alla costituzione e funzionamento nella regione di un Campus UNIDEM per la formazione giuridica di funzionari e amministratori dei Paesi del Sud-est europeo.

6. Il finanziamento regionale viene corrisposto alla Commissione europea per la Democrazia attraverso il diritto del Consiglio dEuropa previa domanda, da presentarsi entro 120 giorni dallentrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto. Agli adempimenti connessi allattuazione dellintervento provvede il Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

7. Per le finalit previste dal comma 5 e autorizzata la spesa di lire 500 milioni per lanno 2001 a carico dellunit previsionale di base 3.1.15.1.765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per lanno 2001, con riferimento al capitolo 718 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

8. La Regione aderisce al Forum europeo per la sicurezza urbana, associazione con sede a Parigi, avente la finalit di riunire le collettivita locali dEuropa che, nel proprio ambito di competenza, attuano programmi e azioni di prevenzione della delinquenza e dellinsicurezza delle citta. I diritti conseguenti alladesione al Forum sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Gli adempimenti connessi allattuazione dellintervento sono demandati al Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

9. Gli oneri derivanti dal comma 8, valutati in complessive lire 30 milioni, suddivise in ragione di lire 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, fanno carico alla unit previsionale di base 3.1.15.1.58 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per lanno 2001, con riferimento al capitolo 739 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

10. In attuazione del Protocollo dintesa firmato in data 26 luglio 1999 tra i Presidenti delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, e al quale hanno successivamente aderito le Province autonome di Trento e di Bolzano, lAmministrazione regionale e autorizzata a contribuire a sostenere le spese per lattivit della Task Force del Nord Est.

11. Lattivit della Task Force, quale organismo di coordinamento del sistema economico-produttivo del Triveneto, e volta a promuovere nei Paesi dellEuropa centrale e orientale e nei Paesi del Mediterraneo le iniziative delle imprese aventi sede legale nel Triveneto.

12. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua annualmente gli ambiti di intervento e le spese a carico della Regione Friuli-Venezia Giulia a supporto dellattivit della Task Force del Nord Est. Gli adempimenti connessi allattuazione dellintervento sono demandati al Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

13. Per le finalit previste dal comma 10 e autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico dellunit previsionale di base 3.1.15.1.962 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per lanno 2001, con riferimento al capitolo 789 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

14.

( ABROGATO )

15. Per le finalit previste dal comma 70 dellarticolo 8 della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 14, e autorizzata la spesa complessiva di lire 2.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 900 milioni per lanno 2001 e di lire 850 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dellunit previsionale di base 3.1.15.1.166 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per lanno 2001, con riferimento al capitolo 723 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

16. LAmministrazione regionale e autorizzata a disporre finanziamenti per concorrere allattivazione di specifici programmi finalizzati ad incoraggiare la diffusione dellapprendimento delle lingue nel quadro della decisione dellUnione Europea di proclamare lanno 2001 "Anno europeo delle lingue". Gli adempimenti connessi con lattuazione dellintervento sono demandati al Servizio per la promozione dellintegrazione europea della Direzione regionale degli affari europei.

17. Per le finalit previste dal comma 16 e autorizzata la spesa complessiva di lire 1 milione per lanno 2001 a carico dellunit previsionale di base 3.1.6.1.61 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per lanno 2001, con riferimento al capitolo 749 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

18. Allarticolo 134 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, al comma 18 le parole da <<"la Finfidi SpA - Societ finanziaria per la concessione di garanzie e fidi">> a <<estero.>> sono sostituite dalle parole <<la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia Locazioni Industriali di Sviluppo-Friulia-Lis SpA di mezzi finanziari da utilizzare attraverso forme di collaborazione con la Societ Finanziaria di Promozione della Cooperazione Economica con i Paesi dellEst europeo - Finest SpA per:

a) la prestazione di garanzie alle attivit di investimento e finanziamento riguardanti larea balcanica;

b) la prestazione di garanzie a copertura dei rischi connessi alle esportazioni verso i Paesi dellarea balcanica;

c) la partecipazione ad iniziative finalizzate a finanziare o garantire investimenti e/o accordi di collaborazione industriali o commerciali nellarea balcanica.>>.

19. Allarticolo 134 della legge regionale 13/1998, dopo il comma 18 e aggiunto il seguente:

<<18 bis. Le forme di collaborazione di cui al comma 18 sono realizzate attraverso apposita convenzione da stipularsi tra la Friulia-Lis SpA e la Finest SpA per la disciplina dei reciproci rapporti, con particolare riguardo allattivazione da parte della Finest stessa dello sportello unico per linternazionalizzazione in funzione delle attivit di cui alle lettere a), b) e c) del comma 18 medesimo.>>.

20. LAmministrazione regionale e autorizzata a disporre contributi per complessive lire 100 milioni da erogare alle Universita degli Studi della regione per la concessione di borse di studio per lo svolgimento di stage formativi da effettuarsi presso il Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

21. LAmministrazione regionale e autorizzata, altres, a stipulare apposite convenzioni con le citate Universita degli Studi per la definizione dei requisiti e dei criteri di individuazione dei soggetti destinatari, nonch delle condizioni e delle modalit di concessione delle borse di studio.

22. Per le finalit previste dal comma 20 e autorizzata la spesa di lire 100 milioni per lanno 2001 a carico dellunit previsionale di base 4.1.15.1.573 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per lanno 2001, con riferimento al capitolo 726 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

23. In attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 3641 del 24 novembre 2000 concernente la destinazione per lanno 2000 delle risorse del Fondo di cui allarticolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 nonch la individuazione del parco progetti ammissibili al finanziamento comunitario nel quadro dellobiettivo 2 dei fondi strutturali per il periodo 2000-2006, di cui allarticolo 23, comma 5, della medesima legge regionale 7/1999, il Presidente della Giunta regionale e autorizzato, ai fini dellaccelerazione degli interventi, ad adottare i conseguenti decreti di iscrizione degli stanziamenti, come previsto dal citato articolo 23, commi 5 e 6, della legge regionale 7/1999, a valere sulle risorse del Fondo stanziate per lesercizio 2000 e trasferite allesercizio 2001.

24. Il patrocinio della Regione Friuli-Venezia Giulia e attestazione di apprezzamento e di adesione ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalit sociali, culturali, artistiche, storiche, sportive, scientifiche e umanitarie ed e concesso dal Presidente della Giunta regionale. Con apposito regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sono stabiliti i criteri e le modalit di concessione.

25. In attesa della emanazione di un nuovo provvedimento organico concernente gli interventi della Regione a favore dei corregionali allestero, e al fine di dare continuita agli stessi, la competenza relativa alle iniziative di politica attiva in materia di emigrazione, di cui alla legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni, e attribuita al Servizio autonomo per i corregionali allestero.

26. E istituito il Servizio autonomo per i corregionali allestero, con sede nella citta di Udine. Tale Servizio svolge i compiti di cui allarticolo 8, primo comma, della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, come modificato dallarticolo 7 della legge regionale 43/1986.

27.

( ABROGATO )

28. Per lanno 2001 e confermata la validita del programma degli interventi e delle modalit attuative approvati dalla Giunta regionale per lanno 2000, compresi, con riferimento allanno 2001, i termini ivi previsti per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi al predetto Servizio autonomo per lattuazione degli interventi previsti dal programma.

29. In attuazione a quanto disposto dallarticolo 7, comma 11, della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, e trasferita al Servizio autonomo per i corregionali allestero la trattazione dei procedimenti in corso gi di competenza del disciolto ERMI o di altri Servizi regionali per quanto attiene alle competenze in materia di emigrazione.

30. Per il finanziamento dei programmi di cui ai commi 25 e 28 e autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni nellanno 2001 a carico dellunit previsionale di base 3.2.18.1.937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per lanno 2001 con riferimento al capitolo 5580 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

31.

( ABROGATO )

32.

( ABROGATO )

33.

( ABROGATO )

34.

( ABROGATO )

35.

( ABROGATO )

36.

( ABROGATO )

37.

( ABROGATO )

38. Per lattuazione delle iniziative di politica attiva in materia di immigrazione, di cui al titolo I della legge regionale 46/1990 e allarticolo 17, comma 2, della legge regionale 13/2000, ivi compresi gli oneri relativi allattuazione dei commi da 33 a 37, e autorizzata la spesa di lire 1.700 milioni per lanno 2001, a carico dellunit previsionale di base 15.1.17.2.938 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per lanno 2001, con riferimento al capitolo 4949 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

39. Gli articoli 12 e 13 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 sono sostituiti dai seguenti:

<<Art. 12

(Fondo speciale per il volontariato)

1. Nella Regione Friuli-Venezia Giulia la costituzione del Fondo speciale per il volontariato ha luogo secondo le disposizioni della legge 266/1991 e del decreto ministeriale di attuazione.

2. Il Fondo e amministrato dal Comitato di gestione previsto dalla normativa statale citata dal comma 1.

Art. 13

(Comitato di gestione)

1. La rappresentanza della Regione nel Comitato di gestione di cui allarticolo 12 e assicurata dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

2. I rappresentati delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui allarticolo 6, sono eletti dallAssemblea di cui allarticolo 7 secondo le modalit stabilite con il regolamento di esecuzione. A tal fine, ciascuna organizzazione esprime un voto.

3. Alla scadenza biennale prevista si provvede al rinnovo del Comitato di gestione con decreto del Presidente della Giunta regionale.>>.

40. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati sulla base della normativa regionale previgente.

41.

( ABROGATO )

42. In relazione alle competenze attribuite alle Regioni in materia di addizionale regionale allimposta sul reddito delle persone fisiche, lAmministrazione regionale e autorizzata a disporre i rimborsi delladdizionale regionale allimposta sul reddito delle persone fisiche richiesti dagli interessati, previo conforme avviso dellAmministrazione finanziaria, ai sensi di quanto disposto dallarticolo 50, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni.

43. Lattivit relativa alla gestione dei rimborsi di cui al comma 42 e demandata al Servizio autonomo delle imposte e dei tributi.

44. Per le finalit previste dal comma 42, e autorizzata la spesa di lire 10 milioni per lanno 2001, a carico dellunit previsionale di base 53.1.16.1.2211 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per lanno 2001, con riferimento al capitolo 766 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; il precitato capitolo 766 e inserito nellElenco 1 - "Spese obbligatorie" annesso al Documento tecnico precitato.

45. Allarticolo 52, comma 3, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dallarticolo 5, comma 6, della legge regionale 10/1997, e aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Il Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio approva i contratti stipulati dal Direttore del Servizio autonomo delle imposte e dei tributi.>>.

46. Larticolo 4 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 56, come modificato dallarticolo 64, commi 2 e 3, della legge regionale 19/1987, e cosi sostituito:

<<Art. 4

1. Il Conservatore della Villa e autorizzato a provvedere alle spese di manutenzione ordinaria e di restauro, alle spese per lacquisto di materiali occorrenti per lesecuzione di lavori in economia, alle spese per lacquisto di attrezzature e servizi necessari allorganizzazione di attivit espositive che si svolgono nella Villa, nonch per le prestazioni fornite per i medesimi fini, previo parere della Direzione regionale competente.

2. Tutti i pagamenti afferenti alle predette spese possono essere effettuati in via ordinaria e generale mediante apertura di credito da disporre da parte del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, senza alcun limite di importo, a favore del medesimo Conservatore della Villa.

3. Ai sensi degli articoli 60 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il Conservatore deve presentare trimestralmente alla Ragioneria generale della Regione il rendiconto delle spese effettuate.

4. Le spese autorizzate per le finalit del presente articolo fanno capo ad apposito capitolo del bilancio. Il relativo importo e determinato annualmente in sede di approvazione della legge finanziaria e del bilancio di previsione.>>.

47. Per le finalit previste dallarticolo 4 della legge regionale 56/1975, come sostituito dal comma 46, e autorizzata la spesa di lire 120 milioni per lanno 2001 a carico dellunit previsionale di base 52.3.9.1.674 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003 e del bilancio per lanno 2001, con riferimento al capitolo 1461 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

48. Nel quadro di unazione volta alla valorizzazione delle risorse ambientali, forestali e naturalistiche e ad una sempre maggiore conoscenza e diffusione delle relative tematiche, lAmministrazione regionale e autorizzata a concedere allAssociazione culturale e sportiva del Corpo forestale regionale un contributo nellimporto massimo di lire 50 milioni e fino al 90 per cento della spesa ammissibile per il funzionamento e per lattivit svolta nellambito della ricerca, della documentazione e della didattica.

49. La richiesta di concessione del contributo di cui al comma 48 e presentata al Servizio delle attivit ricreative e sportive entro 90 giorni dallentrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dellattivit da realizzare nellanno di riferimento e dal relativo preventivo di spesa. Lerogazione del contributo pu avvenire in via anticipata e in ununica soluzione.

50. Per le finalit previste dal comma 48 e autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivise in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico dellunit previsionale di base 3.3.44.1.566 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per lanno 2001 con riferimento al capitolo 2800 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

51. In relazione al disposto di cui allarticolo 2, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, relativamente alle spese sostenute sui capitoli ordinari di funzionamento per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato nei limiti del triennio previsto dalla normativa statale, il Servizio dellidraulica della Direzione regionale dellambiente assume, al fine della corretta contabilizzazione, il corrispondente impegno di spesa sullunit previsionale di base 5.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per lanno 2001, con riferimento al capitolo 2552 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, disponendone il pagamento con commutazione in entrata sulla unit previsionale di base 3.6.483 dello stato di previsione dellentrata dei bilanci predetti, con riferimento al capitolo 1047 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

52. Per le proprie esigenze operative correnti, le Direzioni regionali e i Servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per lacquisto di materiali e attrezzature dufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso laccesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e allaggiornamento professionale. Tali spese possono essere disposte tramite apertura di credito ad un dipendente regionale di qualifica non inferiore a consigliere, assegnato alla medesima struttura.

53. Per le finalit di cui al comma 52 e autorizzata la spesa complessiva di lire 6.960 milioni suddivisa in ragione di lire 2.320 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 a carico delle unit previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per lanno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuno indicati nella Tabella I allegata alla presente legge.

54. Allarticolo 8 della legge regionale 2/2000, i commi 47 e 48 sono abrogati.

55. Allarticolo 10 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, al comma 5 le parole <<, le spese continuative e ricorrenti>> sono abrogate.

56. Allarticolo 18 della legge regionale 7/1999, al comma 1 le parole <<anche con riferimento alle risultanze di rendiconto dellesercizio precedente per quanto riguarda la consistenza dei residui attivi e passivi e delle somme trasferite ai sensi dellarticolo 17,>> sono abrogate.

57. Allarticolo 17 della legge regionale 7/1999, al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, avuto riguardo, in particolare, al disposto di cui allarticolo 23, comma 3.>>.

58. Allarticolo 23 della legge regionale 7/1999, dopo il comma 6 e inserito il seguente:

<<6 bis. Nel caso previsto dal comma 6, il Presidente della Giunta regionale e altres autorizzato, pur nelle more delliter di predisposizione e/o di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, liscrizione delle quote comunitaria e statale ai sensi dellarticolo 22, nonch liscrizione della quota di cofinanziamento regionale mediante prelevamento dal Fondo di cui allarticolo 9, comma 1, lettera d), relativamente allintera estensione temporale del piano finanziario approvato dallo Stato e dalla Commissione europea, nel limite dellimporto previsto dal corrispondente piano finanziario approvato dalla Giunta regionale nellambito della procedura di presentazione dei programmi e progetti medesimi allapprovazione comunitaria e statale nel rispetto del disposto di cui al comma 3, anche relativamente allaspetto di conservazione nel tempo della copertura medesima ai sensi dellarticolo 17, comma 7.>>.

59. Allarticolo 46 della legge regionale 7/1999, come modificato dallarticolo 8, comma 17, della legge regionale 18/2000, il comma 3 e sostituito dal seguente:

<<3. I finanziamenti alla cui gestione provvedano, in applicazione della normativa vigente, con autonomi provvedimenti di impegno, le Direzioni provinciali dei servizi tecnici, ai fini del bilancio di previsione sono unitariamente autorizzati e iscritti nelle unit previsionali di base di riferimento e nei pertinenti capitoli del Documento tecnico allegato al bilancio. In corso desercizio, ai fini della gestione e della rendicontazione, i finanziamenti sono attributi alla disponibilita delle singole Direzioni provinciali nei pertinenti capitoli di spesa, allo scopo dellassunzione degli impegni di spesa, mediante decreto dellAssessore regionale alle finanze, previa autorizzazione alliscrizione disposta dalla Giunta regionale con latto di riparto delle risorse finanziarie.>>.

60. Allarticolo 46 della legge regionale 7/1999, il comma 3 bis e sostituito dal seguente:

<<3 bis. Le somme attribuite alla disponibilita delle Direzioni provinciali, di cui si accerti in corso di esercizio la non utilizzabilita, riaffluiscono alle unit previsionali di base ed ai capitoli di provenienza mediante decreto dellAssessore regionale alle finanze, previa autorizzazione alliscrizione disposta dalla Giunta regionale con latto di revoca delle risorse finanziarie a suo tempo assegnate.>>.

61. Agli interventi relativi a opere idro-geologiche, idrauliche ed igienico-sanitarie finanziate con fondi statali, si applica il disposto di cui allarticolo 14, commi 4 e 5, della legge regionale 7/1999, avuto riguardo agli atti statali di riparto dei fondi.

62. La misura delle indennita che competono ai Presidenti, ai Vicepresidenti, ad altri organi monocratici, ai membri degli organi di Amministrazione nonch a quelli dei Collegi sindacali o dei Collegi dei Revisori dei conti, in tutti i casi in cui la nomina dellorgano spetti alla Giunta regionale o al Consiglio regionale, e stabilita annualmente con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare per gli affari della Presidenza.

63. Allarticolo 4 della legge regionale 2/2000, al comma 22, le parole <<annualita dal 2003 al 2015>> sono sostituite dalle parole <<annualita dal 2003 al 2010>>.

64. Gli oneri per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dellarticolo 9, comma 9, della legge regionale 13/2000, fanno carico alle unit previsionali di base 52.2.4.1.1, 52.2.8.1.659 e 52.5.8.1.687 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per lanno 2001, con riferimento rispettivamente ai capitoli 550, 9630 e 9631, nonch 9650 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

65. In attesa della normativa di recepimento organico dei principi desumibili dalle disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, per i lavori eseguiti in economia con la forma dellamministrazione diretta, limporto complessivo della spesa ammessa non pu essere superiore a 200.000 euro, esclusa la spesa per il personale eventualmente assunto e al netto dellIVA.

66. Dopo larticolo 11 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, e inserito il seguente:

<<Art. 11 bis

1. Per perseguire le finalit di cui allarticolo 1, lAmministrazione regionale e autorizzata a promuovere ed assumere iniziative di formazione e divulgazione degli strumenti previsti dalla presente legge per la realizzazione e la gestione di opere pubbliche.

2. Il programma degli interventi e approvato dalla Giunta regionale che individua modalit e termini di realizzazione.

3. Gli adempimenti connessi alla attuazione degli interventi di cui al comma 2, sono demandati al Servizio dellOsservatorio degli appalti e degli affari giuridici in materia di lavori pubblici della Direzione regionale delledilizia e dei servizi tecnici.>>.

67. Per le finalit di cui allarticolo 11 bis della legge regionale 20/1999, come inserito dal comma 66, e autorizzata la spesa di lire 100 milioni per lanno 2001 a carico dellunit previsionale di base 4.1.24.2.1405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per lanno 2001, con riferimento al capitolo 9406 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

68. In via di interpretazione autentica, le anticipazioni di cui allarticolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 17 luglio 1995, n. 28, come sostituito dallarticolo 53, comma 2, della legge regionale 13/1998, sono cumulabili con altre provvidenze regionali o statali, ivi comprese quelle della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, concesse a diverso titolo per lo stesso immobile.

69. Gli adempimenti connessi allattuazione dellarticolo 5, comma 58, della legge regionale 4/1999 sono demandati al Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dellagricoltura.

70.

( ABROGATO )

71. Nellambito della razionalizzazione degli interventi sul patrimonio immobiliare relativo al territorio provinciale di Trieste, al fine dellistituzione della "Casa comune della Mitteleuropa", prevista dalla legge regionale 8 maggio 2000, n. 10, lAmministrazione regionale, nel quadro del progetto organico di cui allarticolo 9, comma 3, della medesima legge 10/2000, e autorizzata ad utilizzare, per lacquisto del compendio del Castello di Duino, le risorse finanziarie derivanti dalla vendita o dalla permuta di "Villa Hausbrandt", e da eventuali alienazioni di altri beni immobili, con esclusione dellHotel Europa, fino alla concorrenza di lire 10.000 milioni.

72. Limitatamente allanno 2001, il termine per il versamento delle tasse di concessione regionale di cui allarticolo 27, commi 2 e 3, della legge regionale 30/1999, e differito al 30 aprile. Conseguentemente, a tale data e altres prorogato il termine di presentazione delle domande di cui allarticolo 40, comma 7, della predetta legge regionale 30/1999 e lobbligo di cui allarticolo 12, comma 1, lettera c), della predetta legge regionale 30/1999 e differito di mesi dodici decorrenti dalla data dellautorizzazione.

73. In ottemperanza agli obblighi di competenza e in prima applicazione delle disposizioni di cui allarticolo 28, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 136, il termine per il versamento dei canoni di concessione e fissato al 30 settembre 2001. Conseguentemente, a tale data e altres differito il termine per la presentazione delle denunce di cui allarticolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 e successive modificazioni ed integrazioni.

74. I capitoli 584, 588, 591, 592, 1545, 1546, 1547, 2060, 2476, 2967, 2968, 3630, 4060, 7530 e 9669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per lanno 2001 con riferimento al Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono inseriti nellElenco 1 - "Spese obbligatorie" annesso al Documento tecnico precitato.

75. I capitoli 68, 97, 304, 431, 589, 591, 592, 595, 610, 765, 820, 882, 995, 1515, 1605, 1780, 1953, 2065, 2253, 2969, 3187, 4104, 4245, 4262, 4720, 4890, 4948, 5005, 5018, 5795, 6030, 6200, 7700, 7780, 8520, 9005, 9405 e 9825 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per lanno 2001 con riferimento al Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono inseriti nellElenco 3 - "Spese di funzionamento" annesso al Documento tecnico precitato.

76. Per le finalit previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella G allegata alla presente legge, nelle unit previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per lanno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unit previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.



 

 

Il testo dellarticolo 13 della legge regionale 13/2002, come ulteriormente modificato dalla presente legge, il seguente:

 

 

Art. 13

(Disposizioni in materia di politiche sociali e immigrazione)

 

1. In attuazione dellarticolo 8, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dall1 gennaio 2003, sono trasferite ai Comuni le funzioni previste dal regio decreto legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dallarticolo 1, comma 2, della legge 18 marzo 1993, n. 67.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni capofila e dalle Aziende per i servizi sanitari regionali in conformita allarticolo 41 bis della legge regionale 49/1996, come inserito dallarticolo 12, comma 1, della legge regionale 32/1997, e modificato dal comma 7, lettera a), del presente articolo.

3. Al fine di garantire congrua copertura agli oneri derivanti dallesercizio delle funzioni trasferite ai sensi dei commi 1 e 2, e tenuto conto della necessita di assicurare la continuita dei servizi, le Province trasferiscono ai Comuni le risorse umane, finanziarie e patrimoniali entro l1 gennaio 2003. Tali risorse sono individuate, entro l1 luglio 2002, nel rispetto del disposto di cui al comma 4 e previo parere conforme dellAssemblea delle Autonomie locali, di cui allarticolo 9 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15, anche in riferimento alle quote delle compartecipazioni ai proventi dello Stato riscosse nel territorio regionale e devolute a Province e Comuni dalla legge finanziaria regionale a decorrere dallanno 2003.

3 bis. Ai Comuni capofila e alle Aziende per i servizi sanitari regionali sono assicurati finanziamenti non inferiori a quelli destinati dalle singole Province per le funzioni e gli importi come rilevati in applicazione dei precedenti commi.

4. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 3 assicura lassenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione, nel rispetto degli equilibri di bilancio di Regione, Province e Comuni.

5. A decorrere dall1 gennaio 2003, la Regione trasferisce ai Comuni capofila e alle Aziende per i servizi sanitari regionali di cui al comma 2 le risorse finanziarie necessarie allesercizio delle funzioni di cui al comma 1, assegnate alle Province sino allesercizio 2002, con le modalit previste dallarticolo 4 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, come da ultimo modificato dallarticolo 10, comma 1, della legge regionale 8/2001.

6. A decorrere dall1 gennaio 2003, allarticolo 1 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, come da ultimo modificato dallarticolo 7, comma 19, della legge regionale 13/2000, il comma 3 e abrogato.

7. Alla legge regionale 49/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) allarticolo 41 bis, come inserito dallarticolo 12, comma 1, della legge regionale 32/1997, il comma 4 e sostituito dal seguente:

<<4. Il personale che nei Comuni di un distretto svolge funzioni proprie dei servizi socio-assistenziali e inserito in una dotazione organica aggiuntiva a quella del Comune capofila, corrispondente per numero e per profilo professionale al fabbisogno programmato. Il Comune capofila stabilisce la sede di servizio di ogni singolo operatore del distretto, secondo esigenze organizzative coerenti con la programmazione annuale e pluriennale. Il Comune capofila, sentita lassemblea dei sindaci di distretto, definisce, con regolamento, le modalit di utilizzo del personale inserito nella dotazione organica aggiuntiva. Il personale messo a disposizione dai Comuni del distretto conserva a ogni effetto lo stato giuridico e il trattamento economico proprio del profilo e della posizione funzionale rivestiti presso lente di appartenenza.>>;

b) allarticolo 41 quater, come inserito dallarticolo 12, comma 1, della legge regionale 32/1997, il comma 1 e sostituito dal seguente:

<<1. Al coordinamento di cui allarticolo 41 bis, comma 3, e preposto un responsabile, nominato dallente gestore del servizio sociale, dintesa con lassemblea dei sindaci di distretto, tra il personale a disposizione dello stesso ente gestore che abbia svolto attivit almeno direttiva o di coordinamento per un periodo non inferiore a cinque anni, e scelto in base a requisiti di comprovata professionalit e qualificata esperienza, maturata nel settore socio-assistenziale. Lente gestore provvede, altres, dintesa con lassemblea dei sindaci di distretto, alla nomina del coordinatore o dei coordinatori delle equipe in cui pu articolarsi il servizio, scegliendoli, con riguardo a requisiti di capacita professionale ed esperienza organizzativa, tra il personale dipendente degli enti dellambito distrettuale, in possesso del titolo di assistente sociale e che abbia svolto le relative funzioni per almeno tre anni.>>.

8. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui allarticolo 5, commi 24 e 26, della legge regionale 3/2002, sono estese alle Province interessate alla realizzazione di strutture per disabili. Tali enti presentano le istanze di finanziamento per lanno 2002, corredate della documentazione prevista dallarticolo 5, comma 27, della legge regionale 3/2002, entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Per effetto di quanto disposto dal comma 8, nella denominazione del capitolo 4856 dellunit previsionale di base 8.3.41.2.253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per lanno 2002, dopo le parole: <<senza fini di lucro>> sono inserite le seguenti: <<e Province>>.

10. Fino alladozione delle disposizioni regionali previste dallarticolo 11 della legge 328/2000, in materia di requisiti minimi strutturali e organizzativi per lautorizzazione allesercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, continuano ad applicarsi le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. In attesa delladozione di una normativa regionale organica in tema di servizi per la prima infanzia, con lindividuazione di standard qualitativi uniformi per lautorizzazione al funzionamento e laccreditamento delle strutture pubbliche e private, lAmministrazione regionale, al fine di promuovere il miglioramento qualitativo dei servizi di asili nido, e autorizzata a concedere a soggetti privati senza finalit di lucro, in via sperimentale per due esercizi finanziari, contributi commisurati al numero dei bambini accolti.

12. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo di cui alla legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, determina, con propria deliberazione, i requisiti pedagogici, organizzativi e strutturali per accedere ai contributi di cui al comma 11, individuando anche specifici indicatori di qualita che diano diritto a una maggiorazione dei contributi medesimi.

13. Con il provvedimento di cui al comma 12 sono altres determinati i criteri di assegnazione e le modalit di richiesta, concessione ed erogazione dei contributi, nonch le modalit per la verifica e il controllo del rispetto dei requisiti e degli indicatori di qualita.

14. Al fine di consentire lacquisizione dei dati necessari alla predisposizione di una normativa organica in materia di servizi per la prima infanzia, la Direzione regionale della sanita e delle politiche sociali, in collaborazione con il Centro regionale di documentazione e di analisi sullinfanzia e ladolescenza, di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, sentito il comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo, promuove iniziative rivolte alla rilevazione e al monitoraggio delle strutture operanti in ambito pubblico e privato e allanalisi delle caratteristiche dei servizi offerti.

15. Per le finalit previste dal comma 11 e autorizzata la spesa complessiva di 1.600.000 euro, suddivisa in ragione di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dellunit previsionale di base 8.4.41.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per lanno 2002, con riferimento al capitolo 4924 (2.1.242.3.08.07) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 41 - Servizio per le attivit socioassistenziali - con la denominazione <<Contributi a soggetti privati senza finalit di lucro per promuovere in via sperimentale il miglioramento qualitativo dei servizi di asili nido>> e con lo stanziamento complessivo di 1.600.000 euro, suddiviso in ragione di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

16. Allonere complessivo di 1.600.000 euro, suddiviso in ragione di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, derivante dal comma 11, si provvede mediante prelevamento di pari importo dallunit previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per lanno 2002, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 162 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).

17. Allarticolo 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, come da ultimo sostituito dallarticolo 4, comma 60, della legge regionale 4/2001, il comma 4 e sostituito dal seguente:

<<4. Ai fini e per gli effetti dellapplicazione del presente articolo, ladozione di un bambino di eta non superiore a 10 anni e equiparata alla nascita di un figlio.>>.

18. In attesa delladozione di una disciplina organica regionale dellassociazionismo di promozione sociale, e istituito il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dellarticolo 7, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

19. Il Servizio del volontariato provvede alla tenuta del Registro di cui al comma 18, suddiviso in una sezione regionale e in sezioni provinciali. Possono iscriversi nel Registro i soggetti in possesso dei requisiti di cui allarticolo 2 della legge 383/2000.

20. Liscrizione nel Registro dei cui al comma 18 e alternativa alliscrizione nel Registro generale delle organizzazioni di volontariato, di cui allarticolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, come modificato dallarticolo 6, comma 1, della legge regionale 42/1995.

21. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina con regolamento la tenuta del Registro di cui al comma 18 e, in particolare, i procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione periodica dello stesso.

22. Il regolamento di cui al comma 21 e approvato previo parere della competente Commissione consiliare permanente, da esprimere entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il parere si considera reso favorevolmente.

23.

(ABROGATO)

24

(ABROGATO)

25.

(ABROGATO)

 

26. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 24 e 25 fanno carico allunit previsionale di base 8.5.17.2.938 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per lanno 2002, con riferimento ai capitoli 4949 e 4951 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.



 

Il testo dellarticolo 4 della legge regionale 1/2003, come modificato dalla presente legge, il seguente:

 

 

Art. 4

(Interventi in materia di tutela della salute e di politiche sociali)

 

1. LAmministrazione regionale e' autorizzata a concedere allEnte nazionale protezione animali sezione provinciale di Trieste, un contributo straordinario per lacquisto delle attrezzature necessarie allambulatorio veterinario e per la ristrutturazione delledificio di via Marchesetti 10/4, destinati allospitalita' in strutture protette, alla cura e al ricovero di animali domestici e della fauna selvatica.

2. La domanda di contributo e' presentata entro il 20 febbraio 2003 alla Direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali Servizio della sanita' pubblica veterinaria, corredata di una relazione illustrativa dellintervento. Il decreto di concessione del contributo stabilisce i termini e le modalit di erogazione e rendicontazione.

3. Per le finalit previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa di 50.000 euro per lanno 2003, a carico dellunit previsionale di base 7.2.41.2.4005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per lanno 2003, con riferimento al capitolo 4552 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. LAmministrazione regionale e' autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'Area science park di Trieste, per la redazione di un progetto preliminare per l'istituzione del Dipartimento di Medicina molecolare, mediante lutilizzo di strutture gi esistenti e collaudate, compresa lipotesi progettuale dell'edificio sede dell'istituto da erigersi nel comprensorio di Cattinara o, in alternativa, in uno dei due campus dellArea.

5. La richiesta per la concessione del finanziamento di cui al comma 4 e' presentata alla Direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per le finalit previste dal comma 4 e' autorizzata la spesa di 36.000 euro per l'anno 2003, a carico dellunit previsionale di base 7.3.41.1.227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4510 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

7. LAmministrazione regionale e' autorizzata a concedere allAzienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" un contributo di 100.000 euro, finalizzato ad attuare, dintesa con gli enti locali interessati, uno studio inerente alla presenza dei disordini della memoria (demenze senili) nella popolazione assistita, al fine di rilevare, nellambito delle fasce di eta' comprese tra cinquantacinque e novantanove anni, lincidenza dei fattori di rischio e le iniziative socio-sanitarie da attuare per dare risposte conseguenti.

8. Per le finalit previste dal comma 7 e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per lanno 2003, a carico dellunit previsionale di base 7.3.41.1.227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per lanno 2003, con riferimento al capitolo 4517 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

9. LAmministrazione regionale e' autorizzata a concedere ai Comuni, nel cui territorio si manifestano infestazioni di simulidi, finanziamenti fino al 100 per cento delle spese relative alle operazioni di disinfestazione effettuate direttamente dai Comuni o tramite ditte specializzate ovvero attraverso lintervento, con personale e attrezzature proprie, delle Aziende sanitarie competenti per territorio.

10. La richiesta per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 9 e' presentata alla Direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali Servizio della sanita' pubblica veterinaria.

11. Per le finalit previste dal comma 9 e' autorizzata la spesa di 75.000 euro per lanno 2003, a carico dellunit previsionale di base 7.3.41.1.657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per lanno 2003, con riferimento al capitolo 4555 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

12. Qualora con sentenza sia stata o venga accertata linsussistenza del diritto alla somministrazione gratuita di medicinali impiegati secondo il cosiddetto "multitrattamento Di Bella", disposta con provvedimento giurisdizionale emanato precedentemente allentrata in vigore della presente legge, il costo dei farmaci erogati sino alla data di deposito della sentenza resta, in via eccezionale, a carico delle Aziende sanitarie regionali.

13. LAmministrazione regionale e' autorizzata a concedere agli enti gestori del servizio sociale dei Comuni un finanziamento straordinario fino a 3.930.000 euro, al fine di fare fronte ai maggiori oneri relativi allanno 2001 per la corresponsione dellassegno di cura e assistenza, di cui allarticolo 32 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonch modifiche allarticolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali).

14. Per le finalit previste dal comma 13 e' autorizzata la spesa di 3.930.000 euro per lanno 2003, a carico dellunit previsionale di base 8.1.41.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per lanno 2003, con riferimento al capitolo 4712 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

15. LAmministrazione regionale e' autorizzata a concedere, per lanno 2003, allAssociazione regionale dei Club degli alcolisti in trattamento (ARCAT) di Udine un contributo straordinario, fino a un massimo di 30.000 euro, a sostegno delle spese relative allorganizzazione e gestione dei corsi di formazione e aggiornamento dei servitori - insegnanti nel sistema ecologico sociale. Lassociazione presenta alla Direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata del programma dei corsi da effettuare nellanno 2003 e del relativo preventivo di spesa.

16. Per le finalit previste dal comma 15 e' autorizzata la spesa di 30.000 euro per lanno 2003, a carico dellunit previsionale di base 8.2.41.1.245 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per lanno 2003, con riferimento al capitolo 4766 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

17. Ai sensi dellarticolo 5, comma 2, della legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dellassicurazione contro gli infortuni domestici), lAmministrazione regionale e' autorizzata a promuovere programmi informativi e formativi finalizzati alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.

18. La realizzazione del servizio di cui al comma 17, qualora il valore di stima sia inferiore alla soglia comunitaria, pu essere affidata mediante ricorso a trattativa privata, previo esperimento di una gara ufficiosa tra un numero di soggetti non inferiore a cinque.

19. Per le finalit previste dal comma 17 e' autorizzata la spesa di 150.000 euro per lanno 2003, a carico dellunit previsionale di base 8.2.41.1.250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per lanno 2003, con riferimento al capitolo 4749 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

20. In relazione alle funzioni di carattere sanitario gi svolte, in regime convenzionale con il servizio sanitario regionale, dallAssociazione italiana riabilitazione reinserimento invalidi per il Friuli Venezia Giulia sezione di Trieste, lAmministrazione regionale e' autorizzata a concedere alla medesima un contributo straordinario fino a un massimo di 250.000 euro per concorrere al ripianamento dei disavanzi derivanti dalla gestione dellattivit di riabilitazione sanitaria svolta fino al 31 dicembre 1999. Al fine della concessione e dell'erogazione del contributo, l'associazione presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda alla Direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali Servizio della finanza sanitaria, corredata del bilancio dellesercizio chiuso al 31 dicembre 1999 e del relativo atto di approvazione del competente organo deliberante.

21. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dellAssessore regionale alle finanze, sono disposti i termini e le condizioni per la concessione del contributo previsto dal comma 20, ivi comprese le modalit per la verifica della regolarita' della gestione connessa allattivit svolta dallassociazione.

22. Per le finalit previste dal comma 20 e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per lanno 2003, a carico dellunit previsionale di base 7.3.41.1.233 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per lanno 2003, con riferimento al capitolo 4770 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

23. Per lattivit di carattere socio-assistenziale svolta a favore degli utenti residenti nella regione Friuli Venezia Giulia dalla Fondazione "Bambini e Autismo" - onlus, con sede in Pordenone, lAmministrazione regionale e' autorizzata a concedere alla medesima un contributo straordinario per lanno 2003 di 200.000 euro.

24. Al fine della concessione ed erogazione del contributo, la fondazione di cui al comma 23 presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda alla Direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali Servizio per le attivit socio-assistenziali, corredata del programma delle attivit di carattere socio-assistenziale per lanno 2003 e del relativo quadro economico di spesa.

25. Contestualmente alla concessione del contributo di cui al comma 23 e' autorizzata lerogazione in via anticipata nella misura dell80 per cento dellimporto concesso. Alla presentazione del rendiconto di cui allarticolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), corredato di relazione sullattivit svolta di carattere socio-assistenziale, viene erogato il saldo di tale contributo.

26. Per le finalit previste dal comma 23 e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per lanno 2003, a carico dellunit previsionale di base 8.2.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per lanno 2003, con riferimento al capitolo 4774 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

27. LAmministrazione regionale e' autorizzata a concedere allAssociazione "I ragazzi della panchina" di Pordenone un contributo una tantum di 20.000 euro per le finalit proprie dellassociazione.

28. Per le finalit previste dal comma 27 e' autorizzata la spesa di 20.000 euro per lanno 2003, a carico dellunit previsionale di base 8.2.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per lanno 2003, con riferimento al capitolo 4765 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

29. LAmministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo una tantum allAssociazione "Spyraglio" - Assistenza malati terminali di Monfalcone, per le finalit proprie dellassociazione.

30. Per le finalit previste dal comma 29 e' autorizzata la spesa di 15.000 euro per lanno 2003, a carico dellunit previsionale di base 8.2.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per lanno 2003, con riferimento al capitolo 4757 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

31. LAmministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo una tantum allAssociazione problematiche sociali di Trieste, Comunit alloggio, per interventi di carattere socio-assistenziale a favore di minori e di adulti portatori di handicap psichici.

32. Per le finalit previste dal comma 31 e' autorizzata la spesa di 15.000 euro per lanno 2003, a carico dellunit previsionale di base 8.2.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per lanno 2003, con riferimento al capitolo 4795 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

33. LAmministrazione regionale e' autorizzata a concedere allAssociazione di solidarieta' internazionale Jobel onlus, di San Vito al Torre, un finanziamento a sostegno delle attivit istituzionali di solidarieta' internazionale.

34. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 33 e' presentata alla Direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Il finanziamento e' concesso ed erogato in unica soluzione. Il decreto di concessione ne stabilisce i termini e le modalit di rendiconto.

35. Per le finalit previste dal comma 33 e' autorizzata la spesa di 10.000 euro per lanno 2003, a carico dellunit previsionale di base 8.2.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per lanno 2003, con riferimento al capitolo 4776 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

36. LAmministrazione regionale e' autorizzata a concedere allAssociazione italiana Parkinson - sezione di Trieste, un contributo straordinario a sostegno delle finalit istituzionali.

37. Per le finalit previste dal comma 36 e' autorizzata la spesa di 10.000 euro per lanno 2003, a carico dellunit previsionale di base 8.2.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per lanno 2003, con riferimento al capitolo 4775 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

38. LAmministrazione regionale e' autorizzata a concedere allAssociazione "Bambini in ospedale" - onlus (ABIO) un contributo straordinario a sostegno delle finalit istituzionali.

39. Per le finalit previste dal comma 38 e' autorizzata la spesa di 10.000 euro per lanno 2003, a carico dellunit previsionale di base 8.2.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per lanno 2003, con riferimento al capitolo 4780 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

40. LAmministrazione regionale e' autorizzata a concedere allAssociazione Solidarmondo onlus, di Casarsa della Delizia, una sovvenzione straordinaria per il completamento, lallestimento e lavvio del Centro di prevenzione e cura "S. Luigi Scrosoppi", a Kouve' in Togo.

41. La domanda per la concessione della sovvenzione di cui al comma 40 e' presentata alla Direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. La sovvenzione e' concessa ed erogata in unica soluzione. Il decreto di concessione ne stabilisce i termini e le modalit di rendiconto.

42. Per le finalit previste dal comma 40 e' autorizzata la spesa di 21.000 euro per lanno 2003, a carico dellunit previsionale di base 8.3.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per lanno 2003, con riferimento al capitolo 4938 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

43. LAmministrazione regionale e' autorizzata a concedere allAssociazione regionale disabili del Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario di 250.000 euro a parziale sollievo degli oneri derivanti dal mutuo assunto dallassociazione medesima per fare fronte alle spese sostenute per lacquisto, la ristrutturazione e larredamento di una struttura alberghiera destinata, prevalentemente, a ospitare le persone portatrici di handicap che devono effettuare cure balneo/termali a Grado.

44. La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 43 e' presentata alla Direzione regionale di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione connessa, dellelenco analitico delle spese sostenute e di eventuali altri contributi ricevuti.

45. Per le finalit previste dal comma 43 e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per lanno 2003, a carico dellunit previsionale di base 8.3.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per lanno 2003, con riferimento al capitolo 4673 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

46

( ABROGATO )

47.

( ABROGATO )

48.

( ABROGATO )

49.

( ABROGATO )

50. A riconoscimento dellattivit svolta nellanno 2002 nel settore della scuola e delle comunicazioni in campo interculturale, il Servizio autonomo per limmigrazione e' autorizzato a concedere alle Province di Udine e Pordenone, rispettivamente, un contributo forfetario di 130.000 euro e di 40.000 euro. A riconoscimento delle attivit svolte nellanno 2002 per facilitare laccesso ai servizi agli immigrati e alle loro famiglie, il Servizio autonomo per limmigrazione e' altres autorizzato a concedere un contributo forfetario ai seguenti Comuni, nelle misure sottoindicate:

a) Udine, 50.000 euro;

b) Trieste, 40.000 euro;

c) Pordenone, 40.000 euro;

d) Monfalcone, 10.000 euro.

51. Gli oneri derivanti dallapplicazione dei commi da 46 a 49 fanno carico allunit previsionale di base 8.5.17.2.938 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per lanno 2003, con riferimento al capitolo 4951 del documento tecnico ai bilanci medesimi.

52. Per le finalit previste dal comma 50 e' destinata la spesa di 310.000 euro per lanno 2003, a carico dellunit previsionale di base 8.5.17.2.938 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per lanno 2003, con riferimento al capitolo 4951 del documento tecnico ai bilanci medesimi.

53. In relazione allattivit svolta dallAssociazione "Progetto aggregazione giovanile", promotrice del gruppo di sostegno regionale alle donne afgane "Dalla parte delle donne" che, facendo capo al Coordinamento europeo di sostegno ai diritti delle donne in Afghanistan, lavora per laffermazione e promozione dei diritti violati delle donne e dei bambini afgani, e' destinata la spesa di 40.000 euro per lanno 2003 a valere sullautorizzazione disposta con il comma 66, tabella C, a carico dellunit previsionale di base 8.5.45.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per lanno 2003, con riferimento al capitolo 5010 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

54. LAmministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Collegio delle Missioni africane di Verona, filiale di Cordenons, per il finanziamento di due interventi attinenti alla realizzazione di pozzi dacqua potabile in Kenia e in Etiopia.

55. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 54 e' presentata alla Direzione regionale dellagricoltura - Servizio degli affari amministrativi e contabili, corredata della relazione tecnica e del progetto definitivo degli interventi da realizzare. Il contributo pu essere anticipato nella misura dell80 per cento.

56. Il collaudo delle opere di cui al comma 54, con certificazione, deve essere effettuato da un tecnico professionista, ingegnere o geologo, riconosciuto dai governi locali del Kenia e dellEtiopia, tecnico comunque diverso dal progettista delle opere e dal direttore dei lavori, e non collegato professionalmente ne' economicamente, in modo diretto o indiretto, allimpresa costruttrice.

57. Per le finalit previste dal comma 54 e' autorizzata la spesa di 184.000 euro per lanno 2003, a carico dellunit previsionale di base 8.5.61.2.570 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per lanno 2003, con riferimento al capitolo 6799 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

58. Il comma 3 dellarticolo 9 della legge regionale 16 agosto 2000, n. 17 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficolta'), e' sostituito dal seguente:

<<3. I contributi sono erogati, contestualmente al provvedimento di concessione, per una somma pari al 90 per cento dellimporto complessivo; il restante 10 per cento viene erogato ad avvenuta rendicontazione dellimporto complessivo, da effettuarsi entro il termine stabilito dal decreto di concessione.>>.

59. Dopo il comma 2 dellarticolo 12 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), come sostituito dallarticolo 7, comma 14, della legge regionale 13/2000, e' inserito il seguente:

<<2 bis. La Regione, nellambito delle azioni di sostegno allo sviluppo economico e sociale e alla famiglia, sostiene il potenziamento della rete degli asili nido esistenti anche attraverso listituzione, per iniziativa di enti pubblici, di consorzi industriali, di soggetti privati singoli o associati, di servizi educativi per bambini da 3 mesi a 3 anni in prossimita' o nellambito dellambiente di lavoro dei genitori.>>.

60. Nelle more della definizione della rete di strutture per anziani accreditate per diversi livelli di intensita', delle modalit di accesso dellutenza a tali strutture nonch dei criteri di qualificazione degli oneri sanitari e di rilievo socio-sanitario da porre a carico dei diversi soggetti istituzionali e dellutenza, di cui allarticolo 6, comma 1, lettera c), punti 2) e 3), della legge regionale 10/1998, le rette in vigore alla data dell1 gennaio non possono essere aggiornate nel corso dellanno solare.

61. Il rispetto di quanto disposto dal comma 60 e' condizione per la fruizione, diretta o indiretta, da parte dei soggetti gestori di strutture di accoglienza residenziale, dei benefici di cui allarticolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), ovvero di prestazioni sanitarie dirette o indirette facenti carico al servizio sanitario regionale per lanno 2003. A tal fine, i soggetti gestori inviano specifica dichiarazione alle Aziende sanitarie competenti per territorio entro il 28 febbraio 2003.

62. Al comma 8 dellarticolo 32 della legge regionale 10/1998, primo periodo, le parole: <<ed i soggetti>> sono soppresse; alla fine del comma, dopo le parole: <<con deliberazione della Giunta regionale.>> sono aggiunte le seguenti: <<Ai fini del calcolo del reddito di riferimento si prende in considerazione il solo reddito dellassistito.>>.

63.

( ABROGATO )

64. Il comma 47 dellarticolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e' sostituito dal seguente:

<<47. Per il conseguimento delle finalit di cui al comma 46, lAmministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino a un massimo dell80 per cento della spesa dichiarata ammissibile, a soggetti pubblici o privati per la parziale trasformazione o lampliamento di strutture protette per anziani non autosufficienti gi funzionanti, nonch per lacquisto di arredi e attrezzature, al fine di ricavare nelle stesse specifici moduli dedicati.>>.

65. Per la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili nellanno 2003, relativamente agli interventi di cui al comma 47 dellarticolo 4 della legge regionale 4/2001, come sostituito dal comma 64, sono tenute prioritariamente in considerazione le istanze presentate nellanno 2002.

66. Per le finalit previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella C, allegata alla presente legge, nelle unit previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per lanno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unit previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.

 

 

Nota allarticolo 33

 

 

Il testo dellarticolo 46, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 il seguente:

 

 

46. Fondo nazionale per le politiche sociali. Finanziamento della federazione maestri del lavoro.

 

1. Il fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al fondo senza vincolo di destinazione.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 per le finalit legislativamente poste a carico del fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalit.

3. Nei limiti delle risorse ripartibili del fondo nazionale per le politiche sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali e nel rispetto delle compatibilit finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.

4. Le modalit di esercizio del monitoraggio, della verifica e della valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 3 sono definite, secondo criteri di semplificazione ed efficacia, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. In caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state assegnate, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al fondo di cui al comma 1.

6. Per far fronte alle spese derivanti dalle attivit statutarie della federazione dei maestri del lavoro d'Italia, consistenti nell'assistenza ai giovani al fine di facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro e nella collaborazione volontaristica con gli enti preposti alla difesa civile, alla protezione delle opere d'arte, all'azione ecologica, all'assistenza ai portatori di handicap ed agli anziani non autosufficienti, conferito alla federazione medesima, per il triennio 2003-2005, un contributo annuo di 260.000 euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.