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Gratuito patrocinio limitato ai legali in elenco contrasta con il diritto comunitario
Tribunale di Catanzaro, decreto 30.08.2004
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L'indagato ha diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche nel caso in cui il legale nominato non risulta iscritto nello specifico elenco degli abilitati al patrocinio.

Lo ha stabilito il Tribunale di Catanzaro, con provvedimento del 30 agosto 2004, disapplicando il combinato disposto di cui agli artt. 80 e 81 DPR 115/02 (T.U. sulle spese di giustizia) in quanto in contrasto con le succitate norme di Diritto Internazionale, pattizio e comunitario.

(Altalex, 22 ottobre 2004. Si ringrazia l'avv. Concetta Nunnari)



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

Sezione feriale


Il presidente,

letta l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato formulala, nell'ambito del procedimento penale n- 2722/04 RGNR Mod. 21 e n. 2394/04 RG GIP, da omissis nato a Catanzaro il omissis ed ivi residente;

dato atto:

- che, nel corpo dell'istanza, il richiedente, oltre alle dichiarazioni impegnative nei termini e nei modi di legge, designa come difensore e procuratore speciale l'avv. Concetta NUNNARI, del foro di Catanzaro;

- che all'istanza è allegato l'atto di nomina difensiva e di procura speciale;

letta la richiesta difensiva:

di disapplicazione dell'art 81 DPR 115/ 02, disposizione che precluderebbe la designazione del difensore mede­simo, sul pacifico presupposto che il legale nominato non risulta iscritto nello specifico elenco degli abilitali al patrocinio;

di ammissione al beneficio ferma restando la avvenuta designazione del difensore, tanto in virtù del delineato preminente principio di diritto comunitario di "libera scelta difensiva", con ogni ulteriore statuizione in ordine alla futura corresponsione degli onorari;

disposta la acquisizione degli atti del procedimento;

dato atto che il fascicolo procedimentale è pervenuto in data 25 agosto 2004;

valutate le risultanze degli atti ed interpretate le disposizioni normative richiamate;

OSSERVA e RILEVA

1. omissis, indagato nel procedimento penale n. 2722/04 RGNR Mod. 21 e n. 2394/04 RG GIP/ ha formulato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed ha designato l'avv. Concetta Nunnari, dei Foro di Ca­tanzaro, quale proprio difensore e procuratore speciale presso il cui studio/ sito in Catanzaro, Vico II Corso Mazzini, 2, egli ha eletto domicilio ai soli fini delle comunicazioni inerenti il patrocinio a spese dello Stato.

Il legale nominato non è iscritto nell'elenco degli abilitati alla specifica difesa, situazione che, intendendosi la iscrizione come requisito legittimante, precluderebbe, secondo rigorosa interpretazione, l'accesso al beneficio e/ per quel che interessa in questa sede, la liquidazione degli onorari difensivi a carico dello Stato.

Al riguardo, le disposizioni di diritto interno sono note. Ai sensi dell'art. 80 del D.P.R. 30 inaggio 2002 n, 115»(T.U. in materia di spese di giustizia) chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un di­fensore "scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di cor­te di appello" nel quale ha sede il magistrato competente.

Il successivo articolo 81 prescrive che l'elenco debba esser formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso di particolari requisiti tra i quali (comma 2-c) "l'anzianità professionale non inferiore a sei anni".

Tanto chiarito, in fatto ed in diritto il difensore pone l'interrogativo circa la conformità o mena della normativa in parola alle norme internazionali e, segnatamente, al parametro fornito dall'art. 189 Trattato CEE, lo stesso le­gale par altro, aggiunge, risolutivamente, che il giudicante, prima di sollevare una questione di costituzionalità nei termini dianzi profilati, ha l'obbligo di verificare la possibilità di attribuire alle stesse un significato diverso da quello censurato, avvalendosi di tutti gli strumenti ermeneutici a disposizione, primi fra tutti i trattati internazionali (richiamando, anche, Corte cost., 4 luglio 2002, n. 315).

2. E' noto che la questione sulla legittimità costituzionale della normativa in esame, sollevata relativamente alla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da un imputato che aveva indicato, quale di­fensore di fiducia un avvocato iscritto all'albo da meno di sei anni e quindi non in possesso di uno dei requisiti per l'iscrizione allo speciale elenco (ex art. 17-bis della legge 30 luglio 1990 n. 217 introdotto dallart. 17 della legge 29 marzo 2001, n. 134), è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale in relazione agli artt. 3 (sot­to il profilo delle parallele discipline sulla difesa nel processo penale e, segnatamente, m materia di difesa d'uffi­cio) e 24 Cost (sotto il profilo della limitazione al diritto di difesa, inteso come diritto di scegliere liberamente il difensore).

La questione è stata dichiarata manifestamente infondata con sentenza n. 299/02, in virtù:

a) dell'esigenza di particolare dignità e qualità professionale secondo parametri . rientranti nella discrezionalità legislativa, nella prospettiva dell'esercizio di una prestazione avente connotazioni e riflessi peculiari di carattere pubblicistico, connessi alla natura del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, in relazione al quale, per un verso, vengono impiegate risorse economiche della collettività e la cui necessità, sotto altro profilo, origina da una situazione di debolezza economica del singolo;

b) del rispetto del diritto di difesa, assicurato comunque dall'ampia possibilità di scelta.

3. La prima questione, di rilevanza strettamente giuridica, si pone in tema di rapporti tra diritto comunitario e di­ritto interno. Essa va risolta nel senso che il giudice nazionale, nel concorso conflittuale tra disposizioni di dirit­to comunitario ed interno, ha l'obbligo di garantire la piena efficacia delle prime, disapplicando, all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza do­verne chiedere o attendere la previa rimozione »in via legislativa o mediante revisione costituzionale (cfr. art. 189 del Trattato CEE e costante giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, tra le quali, Corte di Giustizia sent. 106/77).

In tal senso è ormai consolidatamente orientata anche la Suprema Corte, la quale ha stabilito che l'adattamento dell'ordinamento nazionale alle norme contenute nei regolamenti comunitari è immediato ed automatico, tanto perché le norme comunitarie godono di una particolare forma di resistenza nei confronti della legislazione na­zionale (cfr., tra le prime, Cass. sez. I 1200 del 25.2.1986), alla stregua dei principi fissati dalle sentenza della Corte Costituzionale nr. 170 del 1984 e 113 del 1985; Cass. SS.UU. 10.3.1987 n. 2461, Rv 451615; più di re­cente, Cass., sez. III Sent 6/8/1999 n. 9983, Rv 214344).

4. Tanto chiarito, la seconda questione concerne la interpretazione e la portata delle regole comunitarie richia­mate nell'istanza.

Dette regole, non solo rimarcano la inviolabilità del diritto di difesa (principio di 'notoria rilevanza costituziona­le interna, concernente il profilo impersonale ' e funzionale dell'istituto) ma esplicitano l'altro principio (perso­nale e soggettivo) della "libera scelta" distinguendo la difesa di fiducia dalla prestazione d'ufficio gratuita, in si­tuazione di non abbienza ("se non ha i mezzi per ricompensare un difensore") e "quando lo esigano gli interessi della giustizia" (testualmente art 6, comma 3, leti. e) della Convenzione per la salvaguardi dei diritti del dell'Uo­mo e delle libertà fondamentali).

Analogamente dispone il Patto internazionale dei diritti civili e politici, che, all'art.. 14 c.3, lett. d), ribadisce la prerogativa della scelta difensiva e la surrogatoria assegnazione di un difensore d'ufficio, a titolo gratuito "se egli non dispone dei mezzi sufficienti per compensarlo".

5. In breve, in tutte le Convenzioni recepite con leggi dello Stato si vuole che la difesa tecnica sia affidata ad av­vocato insindacabilmente scelto dal soggetto interessato, non rinvenendosi, invero, alcuno sbarramento o' limi­tazione all'accesso alla difesa gratuita (specie in sede penale) del non abbiente, che sia correlato a parametri di "anzianità professionale" del difensore od all'iscrizione di quest'ultimo in "speciali elenchi". Il principio di liber­tà di scelta esclude la presenza di delimitazioni o di condizionamenti che siano aggiuntivi alla qualità di avvoca­to iscritto nell'albo ed abilitato all'esercizio professionale.

Rileva, invece, la scelta del difensore quale atto personalissimo e fiduciario dell'individuo, il quale deve essere messo in condizione di affidare la propria difesa a professionista di suo gradimento indipendentemente dall'iscrizione di quest'ultimo in appositi e selettivi elenchi (tanto più, si nota incidentalmente, allorché, la materia da decidere sia, come nel caso m esa­me, di comune rilievo processuale).

Non può sottacersi che, mentre il cittadino europeo non abbiente e residente in altri Paesi Membri, che si trova nella condizione di dover ricorrere allo Stato per il pagamento dei proprio avvocato, vede garantito il proprio di­ritto sul presupposto che la Nazione di appartenenza ha recepito le disposizioni convenzionali e comunitarie, il cittadino italiano viene invece privato di tale prerogativa, sulla base di una legge che regolamenta l'accesso al beneficio della difesa gratuita, ponendo il soggetto di fronte a condizioni limitative, come tali contrastanti con il Diritto Internazionale Pattizio.

Sotto tale profilo la normativa, ora riprodotta negli artt. 80 e 81 del T.U. sulle spese di Giustizia (DPR n. 115/02) appare in contrasto con le succitate norme di Diritto Internazionale, pattizio e comunitario.

Pertanto, alla luce di quanto esposto ed argomentato, in applicazione della normativa richiamala, previa dichia­razione di disapplicazione del comb. disp. artt. 80 e 81 DPR 115/02, l'indagato va ammesso al beneficio richie­sto e con il patrocinio del difensore designato, con ogni consequenziale provvedimento di legge, anche in ordine alla futura corresponsione degli onorari al difensore della persona ammessa al beneficio.

P.Q.M.

ammette , omissis, indagato nel procedimento penale nr. 2722/04 RGNR mod. 21 e nr. 2394/04 RG GIP, al be­neficio del patrocinio a spese dello Stato e, previa dichiarazione di disapplicazione del comb. disp. artt. 80 e 81 DPR 115/02. con il patrocinio del difensore designato, avv. Concetta Nunnari, del foro di Catanzaro, alla quale specificamente compete, alle condizioni legali, la corresponsione degli onorari dovuti.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Catanzaro, 30 agosto 2004




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