MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 agosto 2004
Regole  tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di
soggiorno.
Capo I PRINCIPI GENERALI
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           di concerto con
            IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

  Visti gli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  recante  il  «testo  unico  delle  disposizioni  concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello
straniero in Italia», e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visti  gli  articoli 11  e  16  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica   31 agosto  1999,  n.  394,  recante  il  regolamento  di
attuazione del predetto testo unico;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
  Visto  il  regolamento  CE  n.  1030/2002  del  13 giugno  2002 che
istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati
a cittadini di Paesi terzi;
  Visto  il  proprio decreto ministeriale 3 aprile 1986, con il quale
e' stato approvato il vigente modello del permesso di soggiorno;
  Rilevata l'esigenza di provvedere alla modifica del vigente modello
del  permesso  di  soggiorno conformemente alle previsioni introdotte
dal regolamento CE n. 1030/2002 e dai citati articoli 5, comma 9, del
decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e 11 e 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

                     Adotta il seguente decreto:

               Regole tecniche e di sicurezza relative
               al permesso ed alla carta di soggiorno

                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai sensi del presente decreto si intende:
    a) per  «documento  di  soggiorno»: il permesso di soggiorno o la
carta   di  soggiorno  di  cui  all'art.  5,  comma  8,  del  decreto
legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  costituito  dall'insieme del
supporto fisico e del supporto informatico;
    b) per  «SSCE-PSE»:  il  sistema  di  sicurezza  del  circuito di
emissione dei permessi di soggiorno;
    c) per «Istituto»: l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
    d) per  «Enti»:  le  amministrazioni competenti per l'attivazione
informatica e la consegna dei documenti di soggiorno;
    e) per  «dati»:  i  dati  identificativi  dello  straniero  e  di
eventuali figli minorenni;
    f) per   «codice  cifrato»:  la  coppia  di  codici  alfanumerici
contenuti   nel  microprocessore  che  identificano  univocamente  il
documento di soggiorno;
    g) per  «chiavi  di  sicurezza»: la coppia di chiavi asimmetriche
che  consentono  l'autenticazione  del  mittente e la cifratura delle
informazioni durante una sessione di lavoro;
    h) per   «chiave   biometrica»:  la  trasformazione  in  sequenza
numerica   dell'immagine   dell'impronta   digitale   o   altro  dato
biometrico;
    i) per  «copia elettronica»: la trasposizione in formato digitale
del documento di soggiorno;
    l) per  «PIN»:  il  numero  identificativo  personale  necessario
all'utilizzo telematico del documento di soggiorno;
    m) per  «CIE»:  la  carta  d'identita' elettronica o il documento
d'identita' elettronico di cui all'art. 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    n) per  «testo unico»: testo unico delle disposizioni concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero  di  cui  al  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive  modificazioni,  apportate  con la legge 7 giugno 2002, n.
106,  con  il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115 e con la legge 30 luglio 2002, n. 189.

      
                               Art. 2.
                       Documento di soggiorno
  1. Il documento di soggiorno per i cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti  nel  territorio  dello  Stato,  che  si  trovano  nelle
condizioni  previste  degliarticoli 5  e  9  del  decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286,  cosi'  come  modificati  dalla  legge del
30 luglio  2002,  n.  189, e' rilasciato su modelli conformi a quelli
individuati  nell'allegato A,  che  fa  parte integrante del presente
decreto.
  2.  Il  documento  di  soggiorno e' prodotto con le caratteristiche
individuate  nell'allegato  B  che  ne  stabilisce  le  modalita'  di
compilazione e che fa parte integrante del presente decreto.
  3.  Il documento di soggiorno contiene i dati richiesti dall'Azione
Comune   del   97/11/GAI   del   Consiglio  dell'Unione  europea  del
16 dicembre 1996 nonche', in formato digitale, per l'accesso da parte
dei  soli organi pubblici autorizzati, quelli acquisiti in attuazione
dell'art.  5,  commi 2-bis e 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio
1998,  n.  286,  cosi' come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n.
189.  Lo  stesso puo' altresi' contenere, in formato digitale, i dati
occorrenti per le funzionalita' di cui all'art. 4.

      
                               Art. 3.
                   Trattamento dei dati personali
  1. Ai fini della produzione, del rilascio, dell'aggiornamento e del
rinnovo dei documenti di soggiorno, il trattamento dei dati personali
e'  effettuato  nel  rispetto  dell'art.  31  del decreto legislativo
30 giugno  2003, n. 196 nonche' delle ulteriori prescrizioni tecniche
descritte nell'allegato B.
  2. Il documento di soggiorno puo' contenere dati, anche biometrici,
in  conformita'  al  regolamento  (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del
13 giugno 2002, e successive modificazioni, e, in formato digitale, i
dati occorrenti per le funzionalita' di cui all'art. 4.

      
                               Art. 4.
                      Interoperabilita' con CIE
  1. La   compatibilita'   e  l'interoperabilita'  del  documento  di
soggiorno  con la CIE, ai fini dell'autenticazione e dell'utilizzo in
rete,  e'  assicurata  con una coerente struttura fisica e logica del
microprocessore   e  con  la  condivisione  delle  infrastrutture  di
verifica telematica dei codici cifrati relativi ai dati comuni.

      
Capo II REGOLE TECNICHE DI BASE E NORME PROCEDURALI
                               Art. 5.
                   Supporto fisico ed informatico
  1.  Il  supporto fisico del documento di soggiorno e' costituito da
una  carta  plastica  conforme  alle  norme  ISO/IEC 7816-1, 7816-2 e
ISO/ID-001 ed e' integrato da un supporto informatico.
  2.  Il  supporto  fisico  e' stampato con le tecniche tipiche della
produzione  di  carte  valori  ed  e' dotato degli elementi fisici di
sicurezza  atti  a  consentire  il  controllo  dell'autenticita'  del
documento  di  soggiorno visivamente e mediante strumenti portatili e
di laboratorio.
  3.  Il  supporto  fisico  e'  dotato  di  una  banda  ottica per la
memorizzazione,  con  modalita'  informatiche  di sicurezza, dei dati
riportati graficamente sul documento, nonchedi un microprocessore per
la  memorizzazione  delle  informazioni  necessarie  alle  operazioni
connesse  alle  procedure  di autenticazione in rete del documento di
soggiorno ed alla verifica della presenza del titolare durante il suo
utilizzo  telematico. Gli standard internazionali, le caratteristiche
tecniche  e  l'architettura  logica  del  supporto  informatico  sono
conformi alle specifiche indicate nell'allegato B.

      
                               Art. 6.
                    Produzione, inizializzazione
                     e formazione del documento
  1. La   produzione   del   documento   di  soggiorno  e'  riservata
all'Istituto che vi provvede ottemperando alle norme che disciplinano
la  produzione  delle carte valori e dei documenti di sicurezza della
Repubblica  italiana  e  agli  standard  internazionali  di sicurezza
previsti per l'emissione delle carte di pagamento.
  2.  Nella  fase  di produzione dei documenti di soggiorno di cui al
presente  decreto,  l'Istituto, nell'ambito del proprio stabilimento,
costituisce  uno  speciale settore con accesso limitato ai dipendenti
addetti  alle  specifiche  lavorazioni  e  sorvegliato dalle Forze di
polizia, dotato altresi' delle sicurezze fisiche antieffrazione e dei
sistemi   di   sorveglianza  elettronici  definiti  d'intesa  con  il
Ministero dell'interno ed il Ministero dell'economia e delle finanze.
  3.  Nella  fase  di  inizializzazione  dei  documenti di soggiorno,
l'Istituto  provvede  a  strutturare  il  supporto  fisico  e  quello
informatico secondo le procedure di sicurezza descritte nell'allegato
B.
  4. Nella fase di formazione dei documenti di soggiorno, l'Istituto,
ricevuta  la  necessaria  abilitazione  ad  emettere  i  documenti di
soggiorno da parte di SSCE-PSE, utilizzando le chiavi di sicurezza di
cui  all'art. 7, comma 1, lettera c), memorizza, secondo le modalita'
indicate  nell'allegato  B,  i  dati  identificativi  della persona e
quelli   relativi  ai  figli  minorenni  nella  banda  ottica  e  nel
microprocessore,   in   quest'ultimo   memorizza   anche   la  chiave
biometrica.   L'Istituto,   garantendo   l'allineamento  con  i  dati
memorizzati   nel   microprocessore,  effettua  la  personalizzazione
grafica  del  documento di soggiorno riportando i dati identificativi
della persona e quelli relativi ai figli minorenni.
  5.  L'Istituto,  utilizzando  le  chiavi  di sicurezza, comunica al
SSCE-PSE il completamento delle attivita' di cui ai precedenti commi.
L'Istituto non conserva traccia dei dati utilizzati per la formazione
e personalizzazione del documento di soggiorno.

      
                               Art. 7.
                  SSCE-PSE e software di sicurezza
  1.  Per  l'attuazione degli articoli 2 e 4 del presente decreto, il
Ministero  dell'interno  - Dipartimento della pubblica sicurezza, con
l'utilizzo  dell'infrastruttura  informatica  gia'  operante  per  il
sistema   di   sicurezza   del  circuito  di  emissione  della  carta
d'identita' elettronica:
    a) assicura  la  realizzazione, la gestione e la manutenzione del
SSCE-PSE;
    b) fornisce  alle questure il software di sicurezza finalizzato a
garantire   l'integrita'   e  la  riservatezza  di  dati  durante  la
trasmissione   delle  informazioni  necessarie  alla  formazione  dei
documenti di soggiorno;
    c) fornisce  all'Istituto  le  chiavi  di sicurezza finalizzate a
garantire   l'integrita'  e  la  riservatezza  dei  dati  durante  la
trasmissione  delle  copie  elettroniche dei documenti di soggiorno e
durante le fasi di formazione;
    d) fornisce  agli enti il software di sicurezza per l'attivazione
ed il rilascio del documento di soggiorno.
  2.  Le questure, nei casi di furto, smarrimento o revoca, procedono
all'interdizione dell'operativita' del documento di soggiorno secondo
le modalita' descritte nell'allegato B.

      
                               Art. 8.
                Trasmissione e custodia del documento
  1. La   trasmissione  agli  Enti  dei  documenti  di  soggiorno  e'
effettuata   dall'Istituto   in  condizioni  di  sicurezza,  mediante
affidamento  dei  plichi  a  vettori  specializzati nel trasporto dei
valori.
  2.  L'Istituto  assicura  livelli  di  servizio  che  consentano la
disponibilita' presso gli Enti dei documenti formati entro i quindici
giorni successivi alla ricezione della abilitazione di cui al comma 4
dell'art. 6.
  3.  L'Istituto, in attesa della trasmissione agli Enti, e gli Enti,
in attesa della consegna ai titolari, adottano ogni idonea misura per
la custodia dei documenti di soggiorno in condizioni di sicurezza.

      
                               Art. 9.
               Procedure di sicurezza per la consegna
                    e l'attivazione del documento
  1.  L'attivazione  informatica  e  la  consegna  del  documento  di
soggiorno   avvengono   nel  rispetto  della  seguente  procedura  di
sicurezza:
    a) l'Ente, utilizzando le funzionalita' del software di sicurezza
di  cui  all'art.  7,  comma 1, lettera d), identificato il titolare,
secondo   le  modalita'  indicate  nell'allegato  B,  e  ricevuta  la
necessaria abilitazione da parte del SSCE-PSE, attiva il documento di
soggiorno;
    b) l'Ente  genera  il PIN, lo stampa su carta chimica retinata in
grado  di  garantire la riservatezza dell'informazione e lo consegna,
insieme al documento di soggiorno, al titolare.

      
Capo III MODALITA' E TEMPI DI ATTUAZIONE
                              Art. 10.
                    Avvio della fase di rilascio
  1. Ai  fini  del  rilascio del documento di soggiorno, le modalita'
per  la  sostituzione  del  permesso  di  cui al decreto ministeriale
3 aprile   1986   saranno  stabilite  con  decreto  dirigenziale  del
Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali.
    Roma, 3 agosto 2004

                                           Il Ministro dell'interno
                                                    Pisanu
Il Ministro per l'innovazione
      e le tecnologie
           Stanca

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 9 Interno, foglio n. 215

      
                                                           Allegato A

 PERMESSO DI SOGGIORNO ELETTRONICO E CARTA DI SOGGIORNO ELETTRONICA

                               Modelli

          ----> vedere allegato a pag. 27 della G.U. <----

      
                                                           Allegato B
REGOLE TECNICHE PER L'EMISSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO ELETTRONICO
                               - PSE -

     ----> vedere allegato da pag. 28 a pag. 45 della G.U. <----

      

07.10.2004
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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