DPR 54/2002 - TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Titolo I

Diritto di ingresso e di soggiorno per i cittadini degli Stati membri

 

Art. 1. (L)

Ingresso nel territorio dello Stato

 

1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea hanno libero

ingresso nel territorio della Repubblica, fatte salve le limitazioni

derivanti dalle disposizioni in materia penale e da quelle a tutela

dell'ordine pubblico, della sicurezza interna e della sanita'

pubblica in vigore per l'Italia, conformemente ai Trattati, alle

Convenzioni e agli Accordi fra Stati membri dell'Unione europea e

alle relative disposizioni di attuazione.

2. Salvo che sia diversamente disposto in attuazione dei Trattati,

delle Convenzioni e degli Accordi fra Stati membri dell'Unione

europea in vigore per l'Italia, i cittadini di cui al comma 1 devono

essere in possesso di un documento di identificazione, valido secondo

la legge nazionale almeno all'atto dell'ingresso nel territorio dello

Stato, e sono tenuti ad esibirlo ad ogni richiesta degli ufficiali e

degli agenti di pubblica sicurezza.

 

Art. 2. (L)

Soggiorno nel territorio dello Stato

 

1. I cittadini di cui all'articolo 1 hanno diritto a stabilirsi o a

soggiornare nel territorio della Repubblica secondo le disposizioni

di cui all'articolo 3.

2. Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i cittadini di

cui all'articolo 1 sono tenuti a richiedere la carta di soggiorno di

cui all'articolo 5.

3. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi alla

normativa comunitaria, per i soggiorni di durata non superiore a tre

mesi, i cittadini di cui all'articolo 1 sono tenuti unicamente agli

altri eventuali adempimenti richiesti ai cittadini italiani per

l'esercizio di particolari attivita'.

 

Art. 3. (L)

Diritto di soggiorno

 

1. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i

cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che:

a) desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi

un'attivita' autonoma;

b) appartengano alla categoria dei lavoratori ai quali si

applicano le disposizioni dei regolamenti adottati dal Consiglio dei

Ministri dell'Unione europea, in conformita' agli articoli 39 e 40

del Trattato istitutivo della Comunita' europea;

c) desiderino entrare nel territorio della Repubblica per

effettuarvi una prestazione di servizi o in qualita' di destinatari

di una prestazione di servizi;

d) siano studenti, iscritti a un istituto riconosciuto per

conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale,

ovvero iscritti ad universita' o istituti universitari statali o

istituti universitari liberi abilitati a rilasciare titoli aventi

valore legale;

e) abbiano o meno svolto un'attivita' lavorativa in uno Stato

membro.

2. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica senza

che sia necessario il rilascio della carta di soggiorno di cui all'

articolo 5:

a) i lavoratori che esercitano un'attivita' subordinata di durata

non superiore a tre mesi; il documento in forza del quale gli

interessati sono entrati nel territorio, corredato da una

dichiarazione del datore di lavoro che indica il periodo previsto

dell'impiego, costituisce titolo valido per il soggiorno;

b) i lavoratori stagionali quando siano titolari di un contratto

di lavoro vistato dal rappresentante diplomatico o consolare o da una

missione ufficiale di reclutamento di manodopera dello Stato membro

sul cui territorio il lavoratore viene a svolgere la propria

attivita'.

3. Per i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, il

soggiorno e' altresi' riconosciuto, quale che sia la loro

cittadinanza, ai coniugi, ai figli di eta' minore e agli ascendenti e

discendenti di tali cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro

carico, nonche' in favore di ogni altro membro della famiglia che,

nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge,

degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge.

4. Per i soggetti indicati alle lettere d) ed e) del comma 1, il

soggiorno e' riconosciuto a condizione che:

a) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o

siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia,

infortunio e per maternita';

b) i soggetti indicati alla lettera d) dispongano di risorse

economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale

in Italia, i soggetti indicati alla lettera e), dispongano di un

reddito complessivo, che non sia inferiore all'assegno sociale di cui

all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; tale

reddito puo' essere comprensivo anche di pensione di invalidita' da

lavoro, di trattamento per pensionamento anticipato o di pensione di

vecchiaia, ovvero di una rendita per infortunio sul lavoro o per

malattia professionale.

Il diritto di soggiorno e' inoltre riconosciuto ai familiari a

carico del titolare del diritto di soggiorno, come individuati

dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286, a condizione che:

1) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o

siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia,

infortunio e per maternita';

2) il nucleo familiare di cui fanno parte abbia risorse tali da

non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia, ovvero

goda di un reddito annuo non inferiore a quello definito ai sensi

dell'articolo 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25

luglio 1998, n. 286.

5. Per l'accesso alle attivita' lavorative dipendenti o autonome

trovano applicazione, per i familiari di tutte le categorie dei

titolari del diritto di soggiorno, le disposizioni vigenti in materia

per i cittadini italiani, fatte salve quelle afferenti il pubblico

impiego nei termini previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165.

6. Ai lavoratori frontalieri, che hanno la loro residenza in un

altro Stato membro dell'Unione europea nel cui territorio di norma

ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana, verra'

rilasciata una carta speciale valida per cinque anni e rinnovabile

automaticamente, conforme al modello stabilito con decreto del

Ministro dell'interno.

 

Art. 4. (L)

Permanenza del diritto di soggiorno

 

1. Il diritto di soggiorno per i soggetti di cui all'articolo 3,

comma 1, lettere d) ed e), sussiste finche' i beneficiari soddisfino

le condizioni ivi previste.

 

 

Titolo II

Documenti di soggiorno per i cittadini degli Stati membri

 

Art. 5 (R)

Richiesta della carta di soggiorno

 

1. La domanda per il rilascio della carta di soggiorno per i

cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea deve essere

presentata, entro tre mesi dall'ingresso nel territorio della

Repubblica, alla questura competente per il luogo in cui

l'interessato si trova, utilizzando una scheda conforme al modello

predisposto dal Ministero dell'interno, nel quale siano riportati:

a) le complete generalita' dell'interessato;

b) gli estremi del documento di riconoscimento in corso di

validita';

c) la data d'ingresso nel territorio della Repubblica;

d) i motivi e la durata del soggiorno in relazione alle

fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1;

e) il domicilio eletto nel territorio della Repubblica;

f) l'eventuale indicazione dei familiari o altre persone a carico

per le quali l'interessato ha diritto di richiedere un documento di

soggiorno.

2. La domanda deve essere corredata della fotografia

dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari; in luogo

della fotografia in piu' esemplari, all'interessato puo' essere

richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il

trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio.

3. All'atto della presentazione della domanda il cittadino

dell'Unione europea e' tenuto ad esibire il passaporto o documento di

identificazione valido, rilasciato dalla competente autorita'

nazionale, nonche':

a) le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento nel territorio

della Repubblica delle attivita' che si intendono svolgere;

b) per i lavoratori subordinati, un attestato di lavoro o

dichiarazione di assunzione del datore di lavoro, ovvero, per i

lavoratori stagionali, di copia del contratto di lavoro;

c) negli altri casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e

c), la documentazione attestante che l'interessato rientri in una

delle suddette categorie;

d) per gli altri cittadini dell'Unione europea, non rientranti

nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente comma,

l'attestazione dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale

italiano o della titolarita' di una polizza assicurativa sanitaria

per malattia, infortunio e per maternita' e la prova della

sufficienza dei mezzi di sostentamento di cui all'articolo 3, comma

4, lettera b). Detta prova e' fornita da documentazione comunque

idonea a dimostrare la disponibilita' del reddito stesso, con

l'indicazione del relativo importo, ovvero di apposita dichiarazione,

resa ai sensi dell'articolo 46, lettera o), del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la

disponibilita' del reddito medesimo o da altro documento che attesti

che tale condizione e' comunque soddisfatta;

e) per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),

oltre alla documentazione indicata alla lettera d), il certificato

d'iscrizione al corso di formazione professionale o corso di studi

universitari e il certificato di durata del corso.

4. Con la domanda, l'interessato puo' richiedere il rilascio della

relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui all'articolo

3, commi 3 e 4, lettera b), quale che sia la loro cittadinanza:

a) il coniuge non legalmente separato ed i figli di eta'

inferiore agli anni diciotto;

b) i figli di maggiore eta' a carico, gli ascendenti e

discendenti delle persone di cui alla lettera a) e del coniuge che

siano a loro carico.

5. Nei casi previsti dal comma 4, la domanda, contenente

l'indicazione delle generalita' complete, della nazionalita', e del

rapporto di parentela o coniugio delle persone interessate, deve

essere corredata delle relative fotografie e delle certificazioni

attestanti le relazioni di parentela o coniugio e le altre condizioni

di cui al comma 3, nonche', se si tratta di cittadini di uno Stato

non appartenente all'Unione europea, della documentazione richiesta

dall'articolo 16, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della

Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. All'atto della domanda deve essere

esibito, per ciascuna delle persone interessate, il documento di

identificazione o, se si tratta di persone non appartenenti ad uno

Stato membro dell'Unione europea, il passaporto o documento

equipollente.

6. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti

allegati o esibiti, di cui puo' trattenere copia, ed accertata

l'identita' dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di

cui al comma 1, munita di fotografia dell'interessato e del timbro

datario dell'ufficio e della propria sigla, quale ricevuta, indicando

il giorno in cui potranno essere ritirati la carta e gli altri

documenti di soggiorno richiesti. Analogo esemplare e' rilasciato

alle persone di cui al comma 4 di eta' maggiore.

7. I documenti di soggiorno, nonche' i documenti ed i certificati

necessari per il loro rilascio o rinnovo, vengono rilasciati e

rinnovati gratuitamente.

 

Art. 6. (R)

Rilascio della carta di soggiorno

 

1. La carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro

dell'Unione europea e' rilasciata su modello conforme a quello

approvato con decreto del Ministro dell'interno, entro centoventi

giorni dalla richiesta. L'interessato puo' dimorare provvisoriamente

sul territorio, fino a quando non intervenga il rilascio ovvero il

diniego della carta di soggiorno. Decorso un congruo periodo di

studio e sperimentazione, si prevede il rilascio della carta mediante

utilizzo di mezzi di tecnologia avanzata, sulla base delle

indicazioni formulate dal Dipartimento per l'innovazione e le

tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. La carta di soggiorno di cui sopra e' valida per tutto il

territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data

del rilascio ovvero, per i soggiorni inferiori all'anno, per la

durata occorrente in relazione ai motivi del soggiorno. Per i

soggiorni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), la carta non

puo' avere durata superiore alla durata del corso di studi, salvo

rinnovo.

3. La carta e' rinnovabile:

a) per altri cinque anni, nel caso di carta rilasciata per lavoro

frontaliero;

b) a tempo indeterminato, negli altri casi in cui e' rilasciata

per la durata di cinque anni;

c) per ciascun anno successivo alla durata del corso di studi,

occorrente per completare le verifiche di profitto richieste;

d) alle condizioni e per la medesima durata prevista per il primo

rilascio negli altri casi.

4. La carta di soggiorno costituisce documento d'identificazione

personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del

rinnovo. Il rinnovo e' effettuato a richiesta dell'interessato, con

l'indicazione aggiornata del luogo di residenza, corredata di nuove

fotografie.

5. Fatte salve le disposizioni piu' favorevoli del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del relativo regolamento di

attuazione, le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi

consecutivi o le assenze dal territorio della Repubblica motivate

dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validita'

della carta di soggiorno. La carta di soggiorno in corso di validita'

non puo' essere ritirata ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1,

lettera a), per il solo fatto che non esercitino piu' un'attivita' in

seguito ad incapacita' temporanea dovuta a malattia o infortunio.

 

Art. 7. (L)

Presupposti e limiti del potere di allontanamento

 

1. Alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6, concernenti

l'ingresso o il soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri

della Unione europea nel territorio della Repubblica, nonche' al loro

allontanamento dal territorio stesso, puo' derogarsi solo per motivi

di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica. I

provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono

essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento

personale dell'individuo.

2. La sola esistenza di condanne penali non puo' automaticamente

giustificare l'adozione di tali provvedimenti.

3. La scadenza del documento di identita' che ha permesso

l'ingresso nel territorio della Repubblica delle persone indicate

agli articoli 1, 2 e 3 non puo' giustificare il loro allontanamento

dal territorio nazionale.

4. Salvo il caso che vi si oppongono motivi inerenti alla sicurezza

dello Stato, i motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di

sanita' pubblica, sui quali si basa il provvedimento che lo concerne,

sono portati a conoscenza dell'interessato.

5. Le malattie o infermita' che possono giustificare il rifiuto

d'ingresso o di soggiorno sul territorio della Repubblica sono quelle

menzionate nell'allegato A al presente decreto.

6. Le malattie o infermita' che insorgono successivamente al

provvedimento di ammissione al soggiorno, adottato nei termini di cui

all'articolo 6, non possono giustificare l'allontanamento dal

territorio della Repubblica del cittadino di altro Stato membro

dell'Unione.

 

 

 

Art. 8 (L)

Allontanamento dal territorio

 

1. Salvo motivi di urgenza il termine concesso al cittadino di uno

Stato membro dell'Unione europea per abbandonare il territorio

nazionale non puo' essere inferiore a quindici giorni, nel caso di

diniego di ammissione al soggiorno, e ad un mese nel caso di diniego

del rinnovo del soggiorno o del provvedimento di allontanamento dal

territorio della Repubblica.

2. Scaduto il termine concessogli, l'autorita' di pubblica

sicurezza provvedera' all'avviamento dell'interessato alla frontiera

mediante il foglio di via obbligatorio.

 

 

 

Art. 9. (R)

Procedimento in caso di determinazione negativa per l'interessato

 

1. Il provvedimento di diniego del rilascio o del rinnovo della

carta di soggiorno, ovvero il provvedimento di allontanamento dal

territorio della Repubblica della persona gia' autorizzata a

soggiornare su questo stesso, e' adottato, salvo motivi di urgenza,

dopo aver sentito il parere di apposita Commissione, dinanzi alla

quale l'interessato puo' farsi assistere o rappresentare da persone

di sua fiducia che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza di uno degli Stati dell'Unione europea e il

godimento dei diritti civili e politici;

b) buona condotta morale;

c) titolo finale di studio di scuola media di secondo grado, di

qualsiasi tipo.

2. Il responsabile del procedimento di rilascio della carta di

soggiorno ovvero di adozione del provvedimento di allontanamento dal

territorio avvisa l'interessato della facolta' di essere ascoltato

davanti, alla Commissione, comunicandogli la data dell'audizione ed

il termine entro il quale puo' depositare difese scritte. Il parere

della Commissione e' richiesto dal responsabile del procedimento

entro trenta giorni dall'avvio del procedimento stesso e la

Commissione si pronuncia nei successivi quarantacinque giorni dalla

richiesta del parere.

3. La Commissione di cui ai commi 1 e 2 e' istituita presso il

Ministero dell'interno, e' nominata con decreto del Ministro

dell'interno ed e' composta da un prefetto, che la presiede, da un

questore e da altri tre membri, con qualifica non inferiore a quella

di direttore di divisione o equiparata, designati, rispettivamente,

dai Ministeri degli affari esteri, del lavoro e delle politiche

sociali e della salute. Un funzionario della carriera prefettizia

adempie alle funzioni di segretario della Commissione.

 

Art. 10. (L)

Validita' per l'espatrio della carta d'identita'

 

1. Il terzo comma dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1963,

n. 224, e' sostituito dal seguente: "La carta d'identita' e' titolo

valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri

dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque,

particolari accordi internazionali.".

 

Art. 11. (L)

Condizioni particolari per l'espatrio

 

1. Per i minori degli anni diciotto l'espatrio e' subordinato

all'assenso del genitore esercente la patria potesta', o della

persona che esercita la tutela.

2. Per gli interdetti o gli inabilitati, l'espatrio e' subordinato

all'assenso di chi esercita, rispettivamente, la tutela o la

curatela.

3. Non puo' respingersi alla frontiera il titolare di regolare

documento di espatrio, rilasciato dalle autorita' italiane, anche se

questo e' scaduto di validita' o quando la cittadinanza del titolare

medesimo sia contestata.

 

 

 

Art. 12. (L)

Validita' quinquennale dei passaporti

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, la validita' dei passaporti rilasciati ai cittadini italiani

per recarsi negli Stati membri dell'Unione europea, al fine di

esercitarvi una attivita' indipendente oppure subordinata, e'

stabilita in anni cinque.

 

 

 

Art. 13. (L)

Esenzione da diritti o imposte per i documenti di espatrio

 

1. I passaporti e le carte d'identita' concessi o rinnovati ai

cittadini che si recano ad esercitare una attivita' indipendente

oppure subordinata sul territorio di un altro Stato membro

dell'Unione europea sono rilasciati, con esenzione di qualsiasi

diritto o tassa, salvo il rimborso del costo dello stampato.

2. Le stesse disposizioni si applicano ai documenti e certificati

necessari per il rilascio o il rinnovo dei documenti stessi.

 

Art. 14. (R)

Documentazione necessaria per attivita' disciplinate da norme di

pubblica sicurezza

 

1. Gli agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti di

cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,

nonche' gli institori ed i rappresentanti di case estere di cui

all'articolo 243 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo

unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, qualora

siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, sono tenuti

a munirsi della sola copia della licenza concessa alla ditta

rappresentata provando la loro qualita' mediante certificato,

rilasciato dalle competenti autorita' del luogo dove ha sede la

ditta.

 

Art. 15. (L)

Abrogazioni

 

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30

dicembre 1965, n. 1656.