I Commissione - Mercoledì 27 ottobre 2004


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ALLEGATO 1

D.L. 240/2004: Accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo e integrazioni alla legge n. 431 del 1998. (C. 5350 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
Le comunico che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, da me presieduto, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:
esaminato il disegno di legge C. 5350, di conversione in legge del decreto-legge, n. 204 del 2004, recante accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo e integrazione alla legge n. 431 del 1998,
rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono nel loro complesso riconducibili alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» e «determinazioni dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e m) della Costituzione,
considerato che mediante le disposizioni recate dal presente provvedimento sono conferite, con legge statale, funzioni amministrative agli enti locali, ai sensi di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione, ed è conseguentemente disposta la destinazione delle necessarie risorse aggiuntive in favore degli stessi enti locali;
ricordato che la materia è stata oggetto di precedenti decreti-legge, che hanno interessato, in particolare, la proroga della sospensione dell'esecuzione dello sfratto nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti di cui al comma 20 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e, richiamato, in proposito, quanto da ultimo affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 155 del 2004,
considerato, infine, che l'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del provvedimento in esame prevede che gli enti locali possono stipulare, in qualità di conduttori, contratti di locazione al fine di destinare i relativi alloggi ai soggetti di cui all'articolo 1 mediante apposita «concessione amministrativa» e che tra gli atti tipici posti in essere dalla pubblica amministrazione viene ordinariamente qualificato come «concessione amministrativa» l'atto mediante il quale l'amministrazione costituisce o trasferisce in capo al privato la titolarità di situazioni giuridiche afferenti a beni pubblici, opere pubbliche o servizi pubblici,
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare se, legittimati a stipulare i contratti di locazione di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 e indi a destinare, mediante concessione amministrativa,


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i relativi alloggi ai soggetti indicati all'articolo 1, debbano effettivamente intendersi tutti gli enti territoriali ricompresi nella locuzione «enti locali» ivi richiamata, ovvero se, come parrebbe evincersi dal tenore dell'articolo 2, comma 7. lettera a), che subordina l'erogazione del contributo di cui all'articolo 3, comma 1, alla trasmissione, da parte dei comuni competenti, degli elenchi recanti i dati relativi a ciascun contratto stipulato, la facoltà di stipula dei predetti contratti di locazione debba intendersi in realtà limitata ai soli comuni;
b) valuti la Commissione di merito, l'opportunità di verificare la congruità della previsione recata dall'articolo 2 commi 3 e 4, nella parte in cui prevede che la destinazione in favore dei soggetti di cui all'articolo 1 degli alloggi oggetto dei contratti di locazione stipulati, in qualità di conduttori, dagli enti locali, abbia luogo mediante l'atto amministrativo della concessione, atteso che, nel caso di specie, non sembrano ravvisabili i presupposti oggettivi che, in base alla normativa vigente, caratterizzano il rapporto concessorio.


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ALLEGATO 2

D.L. 241/2004: Misure urgenti in materia di immigrazione. (C. 5369 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

Art. 3-bis.
1.
In aggiunta a quanto previsto dal decreto di programmazione annuale sul limite di quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato di cui all'articolo 3, comma 4, i cittadini provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, entrati regolarmente nel territorio dello Stato secondo le modalità previste dall'articolo 4, in caso di stipula di un regolare contratto di lavoro subordinato, hanno la possibilità di convertire l'originario permesso di soggiorno, rilasciato per i motivi previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, ovvero altro documento di ingresso regolare, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di cui all'articolo 5, comma 3-bis, e di stipulare il relativo contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis.
2.
La conversione del permesso di soggiorno di cui al comma 1, si richiede tramite la presentazione, da parte del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione, della documentazione prevista dall'articolo 22, comma 2. L'attestazione della presentazione della suddetta documentazione costituisce titolo per ottenere un permesso provvisorio per l'avvio del rapporto di lavoro, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3.
Lo sportello unico per l'immigrazione, sentito il questore, rilascia, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, il nulla osta sulla conversione del permesso di soggiorno originario in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, della durata prevista dall'articolo 5, comma 3.
4.
Qualora il lavoratore che ha ottenuto la conversione del permesso di soggiorno di cui al comma 1 perda il posto di lavoro, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22, comma 11.
01. 01. Bellillo, Boato, Leoni, Bressa, Sinisi, Mascia, Coluccini, Amici.

Sopprimerlo.
1. 16. Bellillo, Boato, Sinisi, Bressa, Leoni, Amici, Montecchi, Coluccini, Mascia.

Prima del comma 1, inserire il seguente:
01. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, alla lettera b) le parole: «un anno», sono sostituite dalle seguenti: «due anni» e alla lettera c) le parole: «due anni», sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;


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b) al comma 3-quater, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;
c) al comma 3-sexies, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
1. 42. Boato, Bellillo, Leoni, Bressa, Sinisi, Amici, Mascia, Coluccini, Montecchi.

Prima del comma 1, inserire il seguente:
01. Al comma 3-ter dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia per prestare lavoro stagionale deve essere rilasciato, a richiesta del datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità».
1. 41. Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi, Bressa, Mascia, Coluccini, Amici, Montecchi.

Prima del comma 1, inserire il seguente:
01. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In attesa del rinnovo del permesso di soggiorno scaduto si intendono prorogati gli effetti del precedente permesso di soggiorno, purché non sussistano gli elementi ostativi al rinnovo di cui alla presente legge».
1. 1. Landi di Chiavenna.

Prima del comma 1, inserire il seguente:
01. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dal momento della presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e fino al momento del rilascio del permesso di soggiorno rinnovato sono prorogati gli effetti e l'efficacia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto».
1. 40. Amici, Sinisi, Montecchi, Bressa, Leoni, Bellillo, Coluccini, Mascia.

Prima del comma 1, è inserito il seguente:
01. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, prima del comma 1 è inserito il seguente comma:
01. Lo straniero che entra nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma, si procede al fermo della persona ai sensi dell'articolo 384 del codice di procedura penale e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna il giudice ordina l'espulsione del condannato dal territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 16 del presente Testo unico. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria dispone che lo straniero in attesa di giudizio sia trattenuto in idoneo luogo di custodia, ivi compresi i centri di permanenza temporanea e di assistenza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano allo straniero che dimostri di avere i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico o quelli per l'accesso alle misure di protezione sociale o temporanea.

Conseguentemente, dopo il comma 01, inserire il seguente:
02. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, la lettera a) è soppressa.


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Conseguentemente, dopo il comma 01, inserire il seguente:
02. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 12, comma 01, del presente Testo unico, per il reato di cui all'articolo 14, comma 5-ter, del presente Testo unico, per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, sempre che per il reato sia prevista una pena edittale non superiore a quattro anni e non ricorrano le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale né le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a dieci anni;
b) al comma 3 le parole da: «ovvero i delitti previsti» fino alla fine del periodo sono soppresse.

Conseguentemente, dopo il comma 02, inserire il seguente:
03. All'articolo 384 del codice di procedura penale, al comma 1 dopo le parole: «e gli esplosivi» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dei delitti di cui agli articoli 12, commi 01 e 02, e 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni.
1. 2. Landi di Chiavenna.

Prima del comma 1, inserire il seguente:
01. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, prima del comma 1, è inserito il seguente:
01. Lo straniero che, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità personali, rifiuta le indicazioni o le fornisce false a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio, al fine di impedire il suo allontanamento dal territorio nazionale italiano, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma, si procede al fermo della persona ai sensi dell'articolo 384 del codice di procedura penale e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna il giudice ordina l'espulsione del condannato dal territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 16 del presente Testo unico. Durante il tempo necessario ad accertare le esatte generalità del reo, questi è trattenuto presso il più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza.

Conseguentemente, dopo il comma 01, inserire il seguente:
02. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 12, comma 01, del presente Testo unico, per il reato di cui all'articolo 14, comma 5-ter, del presente Testo unico, per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, sempre che per il reato sia prevista una pena edittale non superiore a quattro anni e non ricorrano le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale né le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a dieci anni;


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b) al comma 3 le parole da: «ovvero i delitti previsti» fino alla fine del periodo sono soppresse.

Conseguentemente, dopo il comma 02, inserire il seguente:
03. All'articolo 384 del codice di procedura penale, al comma i dopo le parole «e gli esplosivi» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dei delitti di cui agli articoli 12, commi 01 e 02, e 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni».
1. 3. Landi di Chiavenna.

Sopprimere il comma 1.
1. 17. Sinisi, Boato, Bressa, Leoni, Amici, Montecchi, Coluccini, Mascia, Bellillo.

Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, dopo la parola: questore inserire le seguenti: con atto scritto e motivato.
1. 24. Bressa, Boato, Bellillo, Sinisi, Leoni, Amici, Coluccini, Montecchi, Mascia.

Al comma 1, capoverso comma 5-bis, primo periodo, dopo la parola: immediatamente sostituire le parole da: , e comunque, fino alla fine del comma con le seguenti: al pubblico ministero presso il tribunale ordinario territorialmente competente il quale richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione all'accompagnamento.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5-ter.
1. 19. Sinisi.

Al comma 1, capoverso comma 5-bis, primo periodo, dopo la parola: immediatamente sostituire le parole da: e comunque fino alla fine del periodo, con le seguenti: al pubblico ministero presso il tribunale ordinario territorialmente competente il quale, entro quarantotto ore, richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5-ter.
1. 18. Sinisi, Leoni, Boato, Amici, Bressa, Montecchi, Coluccini, Bellillo.

Al comma 1, capoversi 5-bis e 5-ter, sostituire le parole: giudice di pace, con le parole: tribunale in composizione monocratica, ovunque esse ricorrano.
1. 21. Coluccini, Sinisi, Leoni, Bressa, Boato, Montecchi, Amici, Mascia, Bellillo.

All'articolo 1, comma 1, capoverso 5-bis, primo e ultimo periodo, sostituire le parole: giudice di pace con le seguenti: tribunale in composizione monocratica.
1. 6. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, capoverso 5-bis, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di un interprete di una lingua conosciuta dallo straniero ovvero, ove non sia possibile, di lingua francese, inglese, spagnola o araba nominato dal giudice.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1-quater, inserire il seguente:
1-quinquies. Ai relativi maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 5-bis, terzo periodo, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno


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2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento;
b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
1. 22. Bressa, Bellillo, Sinisi, Boato, Leoni, Amici, Coluccini, Montecchi, Mascia.

Al comma 1, capoverso 5-bis, quarto periodo, dopo le parole: Il giudice inserire le seguenti: nominato un interprete, se necessario.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1-quater, inserire il seguente:
1-quinquies. Ai relativi maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 5-bis, quarto periodo, determinati nel limite massimo di. 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento:
b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
1. 23. Boato, Leoni, Bellillo, Sinisi, Bressa, Mascia, Coluccini, Montecchi.

Al comma 1, capoverso 5-bis, sesto periodo, sostituire le parole: se comparso con le seguenti: se non ha espressamente rinunciato a comparire.
1. 7. Mascia, Pisapia, Boato.

Al comma 1, capoverso 5-bis, settimo periodo, sostituire le parole da: In attesa fino a: territorio nazionale con le seguenti: Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione.
1. 8. Mascia, Pisapia, Boato.

Al comma 1, capoverso 5-bis settimo periodo, sopprimere le parole da: In attesa fino a: diventa esecutivo.
1. 9. Mascia, Pisapia, Boato.

Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere le parole da: In attesa della definizione fino alla fine del periodo.
1. 25. Amici, Bressa, Boato, Leoni, Coluccini, Sinisi, Mascia, Montecchi, Bellillo.

Al comma 1, capoverso 5-bis, penultimo periodo, sopprimere le parole da: Il relativo ricorso fino alla fine del periodo.
1. 20. Leoni, Boato, Mascia, Bressa, Bellillo, Sinisi, Coluccini, Amici, Montecchi.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 5-ter.
1. 26. Leoni, Boato, Mascia, Coluccini, Bellillo, Bressa, Amici, Sinisi, Montecchi.

Al comma 1, capoverso 5-ter, sostituire le parole: giudice di pace con le seguenti: tribunale in composizione monocratica.
1. 10. Mascia, Pisapia, Boato.


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Al comma 1, dopo il capoverso 5-ter aggiungere il seguente:
5-quater. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche nei casi in cui l'allontamento dal territorio dello Stato riguarda uno straniero per il quale non sia stato possibile eseguire con immediatezza il respingimento.

Conseguentemente all'articolo 2, dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
1-quinques. Ai relativi maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 5-quater, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
a) le aliquote di base di cui all'articolo della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo, dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nei territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento;
b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
1. 17. Bellillo, Sinisi, Leoni, Bressa, Montecchi, Amici, Coluccini, Boato.

Sopprimere il comma 2.
1. 27. Boato, Leoni, Mascia, Amici, Bellillo, Coluccini, Sinisi, Montecchi, Bressa.

Sopprimere il comma 2-ter.
1. 28. Sinisi, Amici, Bressa, Leoni, Bellillo, Montecchi, Boato, Coluccini, Mascia.

Al comma 2-ter, sopprimere la lettera a).
1. 11. Mascia, Pisapia, Boato.

Al comma 2-ter, sopprimere la lettera b).
1. 12. Mascia, Pisapia, Boato.

Al comma 2-ter, sopprimere la lettera c).
1. 13. Mascia, Pisapia, Boato.

Sopprimere il comma 3.
1. 29. Mascia, Leoni, Boato, Montecchi, Bressa, Amici, Sinisi, Coluccini.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, il Governo individua in ciascuna Regione una struttura territoriale idonea sotto il profilo della capienza, dell'ubicazione e della sicurezza da destinare a Centro regionale di permanenza temporanea. Ai fini dell'accertamento di conformità previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, le opere di edilizia previste dal presente comma sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare».
1. 5. Landi di Chiavenna.

Sopprimere il comma 4
1. 30. Bellillo, Leoni, Bressa, Coluccini, Amici, Mascia, Montecchi, Sinisi.


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Al comma 5, capoverso 4, al quarto periodo sopprimere le parole da: escluso il requisito fino alle parole: di cui al comma 1.
1. 31. Amici, Boato, Sinisi, Leoni, Bressa, Montecchi, Bellillo, Coluccini, Mascia.

Al comma 5, capoverso 4, quarto periodo, sostituire le parole: se comparso con le seguenti: se non ha espressamente rinunciato a comparire.
1. 14. Mascia, Pisapia, Boato.

Sopprimere il comma 5-bis.
1. 15.Mascia, Pisapia, Boato.

Al comma 5-bis, sopprimere il capoverso 5-ter.
1. 32. Boato, Sinisi, Leoni, Bressa, Amici, Bellillo, Coluccini, Mascia, Montecchi.

Al comma 5-bis, capoverso 5-ter, sopprimere le parole da: Si applica la pena fino alla fine del comma.
1. 33. Montecchi, Boato, Sinisi, Leoni, Bellillo, Coluccini, Bressa, Amici.

Al comma 5-bis, sopprimere il capoverso 5-quater.
1. 35. Bellillo, Boato, Leoni, Mascia, Amici, Bressa, Montecchi, Sinisi, Coluccini.

Al comma 5-bis, sostituire il comma 5-quater con il seguente:
5-quater. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno senza che intervenga il provvedimento della pubblica amministrazione, lo stesso si intende rinnovato.
1. 34. Sinisi, Leoni, Boato, Amici, Bressa, Coluccini, Bellillo, Montecchi.

Sopprimere il comma 6.
1. 36. Boato, Sinisi, Leoni, Bressa, Amici, Bellillo, Montecchi, Coluccini.

Al comma 6, capoverso 5-quinquies, sopprimere le parole: e 5-quater.
1. 37. Sinisi, Leoni, Montecchi, Amici, Coluccini, Bressa.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6.1. Al comma 2 dell'articolo 6 del Testo unico di cui al decreto legislativo 286 del 1998, dopo le parole: «i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8,» sono inserite le seguenti: «o le ricevute relative alla richiesta di rinnovo dei medesimi documenti».
1. 44. Sinisi, Leoni, Boato, Bressa, Amici, Coluccini, Bellillo, Montecchi.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6.1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6.1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

«Art. 18-bis.
(Permesso di soggiorno in attesa di rimpatrio).

1. Quando non è possibile eseguire l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera perché inseguito ad accertamenti in ordine alla identità o nazionalità dello straniero non risulta esserci alcun Paese di origine o di provenienza dello stesso, e qualora lo straniero non abbia subito sentenze penali di condanna e non abbia procedimenti penali in corso, il questore, anche su proposta del Procuratore


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della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di rimanere sul territorio nazionale.
2. Il permesso di soggiorno in attesa di rimpatrio, rilasciato a norma del presente articolo, ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato di sei mesi in sei mesi per il periodo occorrente al rimpatrio dello straniero. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
3. Per il periodo occorrente al rimpatrio, lo straniero in possesso del permesso di soggiorno di cui al comma 1, è autorizzato a stipulare un contratto di lavoro».
1. 50. Bressa, Leoni, Montecchi, Boato, Amici, Sinisi, Coluccini, Mascia, Bellillo.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6.1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 4, il terzo e il quarto periodo sono abrogati;
b) all'articolo 24, comma 1, il secondo periodo è abrogato.
1. 43. Leoni, Boato, Sinisi, Montecchi, Bressa, Coluccini, Bellillo, Amici.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6.1 Al comma 11 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
1. 45. Boato, Amici, Bressa, Leoni, Bellillo, Montecchi, Sinisi, Coluccini, Mascia.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6. All'articolo 26 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:
7-ter. Salvo quanto disposto dalla legge penale, il lavoratore extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo che produca, commerci e/o distribuisca prodotti contraffatti subisce la revoca del permesso di soggiorno con conseguente applicazione del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13.

Conseguentemente, dopo il comma 6.1, aggiungere il seguente:
6. 2. All'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente: « d) ha subito la revoca del permesso di soggiorno in base al comma 7-ter dell'articolo 26 del presente testo unico.
1. 4. Landi di Chiavenna.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
All'articolo 27, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «per lavoro subordinato,» sono inserite le seguenti: «e parasubordinato».
1. 46. Bellillo, Leoni, Bressa, Montecchi, Mascia, Boato, Amici, Sinisi, Coluccini.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6. 1. All'articolo 27, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
e-bis) stranieri che svolgano uno o più rapporti di lavoro domestico ovvero rapporti di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, sulla base di uno o più contratti di lavoro, aventi una durata


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di almeno 12 mesi ciascuno, rinnovabili alla scadenza, e per almeno ventiquattro ore settimanali complessive, i quali complessivamente assicurino al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio.
1. 47. Leoni, Sinisi, Amici, Mascia, Montecchi, Bressa, Coluccini, Bellillo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6. 1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 27, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) lavoratori che dimostrino di essere venuti in Italia per prestare lavoro stagionale;
b) all'articolo 3, comma 4, al primo e al terzo periodo le parole: «anche per esigenze di carattere stagionale" sono soppresse».
1. 48. Leoni, Amici, Bressa, Coluccini, Mascia, Montecchi, Sinisi, Bellillo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. All'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, i commi 1-ter e 1-quater sono abrogati.
1. 51. Sinisi, Amici, Boato, Leoni, Bellillo, Coluccini, Bressa, Montecchi, Mascia.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6. 1. All'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
« 1-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato ed autonomo, al compimento della maggiore età, allo straniero nato in Italia, che dimostri una permanenza continuativa nel territorio nazionale negli ultimi dieci anni. Tale permesso ha una validità di sei mesi, è rinnovabile, consente l'accesso ai servizi assistenziali, allo studio nonché all'iscrizione nelle liste di collocamento e alla prestazione di attività lavorative e può essere trasformato in permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro ai sensi degli articoli 5 e seguenti del presente testo unico e degli articoli 9 e seguenti del regolamento di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394».
1. 49. Bellillo, Leoni, Amici, Bressa, Coluccini, Montecchi, Sinisi.

Sopprimere il comma 7.
1. 38. Leoni, Boato, Sinisi, Amici, Bressa, Coluccini, Bellillo, Montecchi, Mascia.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

Art. 1.1.

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le parole: «e di apprendistato»;
b) al comma 1, dopo le parole «a carattere stagionale» sono inserite le seguenti: «o di apprendistato»;
c) al comma 3, dopo le parole «al lavoro stagionale» sono inserite le seguenti: «o di apprendistato»;
d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole «il lavoratore stagionale» sono inserite le seguenti: «o l'apprendista» e dopo le parole «di lavoro stagionale» sono inserite le seguenti «o di apprendistato»;


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e) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole «per lavoro stagionale» sono inserite le seguenti: «o per apprendistato»;
f) al comma 5, dopo le parole «di lavoro stagionale» sono inserite le seguenti: «o di apprendistato»;
g) al comma 6, dopo le parole «per lavori di carattere stagionale» sono inserite le seguenti: «o di apprendistato» e dopo le parole «per lavoro stagionale» sono inserite le seguenti: «o di apprendistato».

2. All'articolo 25 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, al comma 1, dopo le parole «per lavoro stagionale» sono inserite le seguenti: «o per apprendistato».
1. 01. Landi di Chiavenna.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1.1.

Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

Art. 27-bis.
(Istituzione dell'Ufficio dell'Anagrafe Tributaria dei cittadini extracomunitari).

1. Salva l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'istituzione ed il funzionamento dell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito di cui all'articolo 20 comma 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 4133, presso il Ministero delle Finanze è istituito l'Ufficio dell'Anagrafe Tributaria dei cittadini extracomunitari - A.T.E..
2. I compiti e le modalità operative di tale ufficio sono disciplinati con apposito regolamento da emanarsi, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno.
3. Il regolamento di attuazione previsto dal precedente comma 2, recepisce gli scopi e le finalità istitutivi dell'Ufficio dell'Anagrafe Tributaria dei Cittadini Extracomunitari, così come disciplinati dagli articoli successivi.
4. L'A.T.E. (Anagrafe Tributaria Cittadini Extracomunitari) assolve alla finalità di:
a) verificare la regolare predisposizione delle dichiarazioni annuali dei redditi percepiti dai cittadini extracomunitari dimoranti in Italia;
b) accertare e verificare la regolarità sotto l'aspetto delle leggi fiscali e valutarie, delle rimesse di valuta effettuate dai cittadini extracomunitari verso paesi non appartenenti all'Unione Europea.

5. Al fine di attuare le proprie finalità di scopo, l'A.T.E. effettua riscontri incrociando i dati relativi ai cittadini extracomunitari desumibili da:
a) permesso di soggiorno;
b) contratto di lavoro;
c) conti correnti e libretti di risparmio bancari e postali;
d) partite IVA;
e) posizione INPS/INAIL;
f) dichiarazioni dei redditi;
g) iscrizione ad albi;
h) ogni fonte di informazione a cui l'A.T.E. ha diritto di accedere in conformità alle e nei limiti delle leggi in vigore applicabili.

6. L'esito degli accertamenti di cui ai precedenti commi è comunicato agli organi competenti per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori conseguenti.
7. I cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi sono iscritti d'ufficio all'A.T.E. contestualmente al rilascio del permesso di soggiorno.


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8. Entro il termine di novanta giorni dal rilascio del permesso di soggiorno il cittadino extracomunitario dovrà indicare all'A.T.E. un proprio conto corrente bancario o postale o valutario che lo stesso dovrà utilizzare per ogni forma di movimento di danaro verso l'estero.
9. Chiunque rimette somme di denaro all'estero in violazione delle vigenti disposizioni valutarie e fiscali nonché della presente legge, è punito con la confisca dell'intera somma rimessa oltre ad una sanzione amministrativa pari a cinque volte la somma illegalmente inviata all'estero e nei casi più gravi o di reiterazione della infrazione è revocato il permesso di soggiorno.
1. 02. Landi di Chiavenna.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1.1.

1. Dopo l'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni è inserito il seguente:

Art. 42-bis
(Misure di integrazione economica)

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle Attività produttive, sentite le regioni e gli enti locali interessati, nonché le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), le maggiori organizzazioni non governative che si occupano di immigrazione e le fondazioni bancarie italiane, promuove ogni opportuna attività economica organizzata da soggetti giuridici pubblici e/o privati, anche in forma di consorzio cooperativo, di associazione in partecipazione e di joint-venture, finalizzata all'impiego di manodopera nazionale ed extracomunitaria sul territorio nazionale.
2. Con riferimento a quanto disposto dal comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissa le misure di sostegno per:
a) politiche di incentivazione fiscale e contributiva;
b) politiche per la mobilità e la flessibilità del lavoro;
c) politiche per la redistribuzione quantitativa e qualitativa sul territorio nazionale della forza lavoro extracomunitaria;
d) politiche per lo sviluppo di iniziative economiche tra cittadini italiani e cittadini extracomunitari nei Paesi di provenienza di questi ultimi.

3. In particolare, le politiche di cui al comma 2 sono prevalentemente orientate allo sviluppo di iniziative nei seguenti ambiti:
a) consorzi e cooperative per la qualificazione e riqualificazione del territorio urbano e demaniale;
b) consorzi e cooperative per l'assistenza sociale, sanitaria, culturale e didattica ai minori ed agli anziani;
c) consorzi e cooperative per l'attività di sviluppo turistico da e per i Paesi degli emigranti, per il commercio di importazione e di esportazione da e per i Paesi degli emigranti, per l'insediamento di attività produttive e commerciali nei Paesi degli emigranti;
d) consorzi e cooperative per la promozione di attività rieducative, per lo sport, per il tempo libero e per la tutela del patrimonio artistico ed ambientale nazionale e dei Paesi degli emigranti;
e) consorzi e cooperative per l'attività di edilizia residenziale.

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per il


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commercio con l'estero, promuove la conclusione di accordi con i Paesi dell'Unione europea, e con gli organismi dell'Unione europea, volti a favorire la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo a livello di cooperazione internazionale.
1. 03. Landi Di Chiavenna.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1.1.

1. Dopo l'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

Art. 45-bis.
(Fondo di Garanzia per l'integrazione e la cooperazione ed il rientro volontario ed assistito)

1. È istituito entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro per l'immigrazione di cui al successivo articolo 46-bis, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministero degli affari esteri, il Fondo di Garanzia per l'integrazione e la cooperazione. Tale fondo è istituito mediante apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il Fondo ha come scopo quello di promuovere e realizzare, sia in Italia che nei Paesi di origine, progetti volti a promuovere il processo di integrazione sul suolo nazionale dei cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, nonché progetti di sviluppo e cooperazione nei Paesi di loro provenienza.
3. Le aree di attività del Fondo comprendono:
a) edilizia popolare: onde garantire ai cittadini italiani ed extracomunitari alloggi conformi alle vigenti normative sanitarie e di pubblica sicurezza;
b) progetti di formazione e qualificazione professionale: onde favorite l'inserimento dei cittadini italiani ed extracomunitari nel tessuto socioeconomico nazionale;
c) progetti di prevenzione ed educazione sanitaria;
d) progetti di apprendimento della lingua e della cultura nazionale;
e) progetti di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, sanitario professionale, infrastrutturale di edilizia e riqualificazione del territorio, da realizzarsi nei paesi di origine dei cittadini extracomunitari;
f) progetti per il rientro volontario ed assistito di cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale.

4. Il regolamento di cui al comma 1 del presente articolo indica dettagliatamente le condizioni e i requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni che verranno previste dal Fondo.
5. La dotazione del Fondo viene stabilita annualmente con apposito provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri e viene garantita dal gettito fiscale acquisito attraverso la tassazione di legge dei conti correnti di cui al successivo comma 6 nonché dal capitale raccolto in forza della sottoscrizione di tali conti correnti.
6. Allo scopo di coinvolgere nella realizzazione degli obiettivi del Fondo, attraverso il finanziamento dello stesso, la comunità dei cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative, le istituzioni, gli enti pubblici e privati, le fondazioni no profit, i cittadini italiani e i residenti in Italia in genere, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con primari istituti di credito italiani apposite convenzioni in base alle quali queste ultime si obbligano ad incentivare la propria clientela ad avvalersi di due forme particolari di conti


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correnti, denominati rispettivamente «conto corrente integrazione» e «conto corrente cooperazione».
7. Le somme depositate su ciascuno di tali conti correnti sono vincolate, per il periodo di tempo indicato nei commi successivi e sono utilizzate per finanziare gli obiettivi di integrazione e cooperazione del Fondo. A fronte di tale vincolo, i correntisti beneficiano di un tasso di interesse annuo pari al tasso di remunerazione medio dei buoni ordinari del tesoro semestrali, maggiorato sino ad un massimo dell'i per cento in più in valore assoluto.
8. Qualora il correntista sia un cittadino italiano o comunitario, o soggetto giuridico italiano o comunitario, il vincolo della somma progressivamente depositata in conto corrente avrà durata di 3 anni, decorrente dall'apertura del conto corrente.
9. Qualora il correntista sia un cittadino extracomunitario o soggetto giuridico extracomunitario, il predetto vincolo della somma progressivamente depositata in conto corrente cesserà al verificarsi del primo, in ordine temporale, dei seguenti eventi:
a) il ritorno al Paese d'origine o comunque l'emigrazione in altro Stato;
b) il decorso di un periodo di 6 anni, decorrente dall'apertura del conto corrente.

10. Qualora, prima del verificarsi di uno di questi due eventi, il cittadino extracomunitario ottenga la cittadinanza italiana, potrà avvalersi dello svincolo triennale previsto per i cittadini italiani. In ogni caso, a fronte del versamento nel conto vincolato di cui al presente articolo di un importo non inferiore complessivamente a 20.000 euro, il cittadino italiano e/o extracomunitario ha in pari quota diritto di prelazione per l'acquisto degli alloggi di edilizia popolare che vengono costruiti con i finanziamenti del Fondo. Tale diritto è esercitato in conformità con le diverse disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano l'assegnazione in proprietà, o in locazione, delle case popolari.
11. Gli interessi su base trimestrale possono essere liberamente prelevati dal correntista.
12. Gli interessi sui depositi in conto corrente di cui al presente articolo sono soggetti alla medesima tassazione applicata agli interessi applicati sui titoli di Stato.
13. A fronte della concessione ai correntisti da parte degli istituti di credito convenzionati del tasso di interessi maggiorato di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde agli istituti di credito la differenza tra tale tasso di interessi e il tasso medio normalmente praticato per depositi in conto corrente di durata annuale.
14. La maggiorazione del tasso di interesse di cui ai commi 7 e 13 è a valere sui capitoli di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, che determina ogni anno, con proprio provvedimento, l'ammontare massimo dell'impegno di spesa finalizzato a finanziare tale maggiorazione ed i criteri per calcolare la quota parte degli interessi che è in carico allo Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio provvedimento, determina altresì annualmente il limite massimo del costo fiscale relativo alla tassazione agevolata di cui al comma 12.
15. Durante i sei mesi successivi all'accensione di ciascun conto corrente «integrazione» e «cooperazione», le banche utilizzano le somme depositate su detti conti. Allo scadere dei sei mesi, le banche trasferiscono tali somme al Ministero dell'economia e delle finanze che, a sua volta, le mette a disposizione del Fondo con apposito provvedimento. Il Ministero dell'economia e delle finanze riconosce alle banche un interesse sulle somme ricevute pari a quello di cui al comma 7.
1. 04. Landi Di Chievenna.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1.1.

1. Dopo l'articolo 46 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive


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modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

Art. 46-bis.
(Ministro dell'immigrazione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato, presso la Presidenza del Consiglio, il Ministro dell'immigrazione.
2. Il Ministro dell'immigrazione coordina le politiche in materia di immigrazione e di integrazione degli stranieri, di concerto con i Ministeri competenti. In particolare, il Ministro dell'immigrazione promuove e coordina la piena attuazione delle misure contro l'immigrazione clandestina, delle misure per la determinazione e la gestione dei flussi di ingresso, e delle misure per l'integrazione degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministero dell'immigrazione promuove altresì iniziative di coordinamento politico ed operativo con le omologhe istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e con gli organismi dell'Unione europea.»
1. 06. Landi Di Chievenna.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

Art. 1.1.

1. Allo scopo di accelerare le procedure per il reclutamento del personale da impiegare in compiti di controllo del territorio e di prevenzione, di contrasto del terrorismo anche internazionale e di contrasto all'immigrazione clandestina, i concorsi per il reclutamento del personale dei gradi o qualifiche iniziali delle Forze di polizia presumibilmente occorrente per il ripianamento delle vacanze nel triennio 2004-2006, possono essere banditi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le altre disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato da effettuarsi negli anni 2004-2006 possono essere banditi utilizzando, per non oltre tremila unità, le vacanze esistenti negli altri ruoli nella stessa Forza di polizia.
3. Alla copertura dei posti di cui al comma 2 si provvede prioritariamente attraverso l'immissione in ruolo, con l'osservanza delle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, di coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliario nella Polizia di Stato, e, per non oltre il 45 per cento dei posti complessivi, dei volontari di truppa delle Forze armate in servizio o in congedo vincitori o idonei ai concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti della stessa Polizia di Stato, sempre che gli stessi abbiano concluso o concludano il periodo di trattenimento o di ferma prefissata entro il primo semestre 2006.»
1. 05. Landi Di Chievenna.

ART. 1-BIS

Sopprimerlo.
1-bis. 1. Bressa, Amici, Boato, Leoni, Bellillo, Montecchi, Sinisi, Coluccini, Bressa.

Al comma 1, capoverso, al comma 5-bis, sostituire le parole: di strutture sino alla fine del periodo con le seguenti: di progetti per la formazione e l'addestramento delle forze di Polizia deputata al contrasto dei flussi irregolari di migranti verso il territorio italiano.
1-bis. 3. Sinisi, Boato, Leoni, Bressa, Amici, Coluccini, Montecchi.

Al comma 1, capoverso, al comma 5-bis, sostituire le parole: di strutture sino alla


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fine del periodo, con le seguenti: di progetti di sensibilizzazione per la salvaguardia dei diritti umani, l'accoglienza e la protezione umanitaria, anche di collaborazione di organizzazioni non governative.
1-bis. 4. Sinisi, Leoni, Bellillo, Boato, Amici, Mascia, Coluccini, Bressa, Montecchi.

Al comma 1, capoverso, al comma 5-bis, sostituire le parole: di strutture sino alla fine del periodo, con le seguenti: di presidi di polizia attrezzati con le tecnologie necessarie, anche di comunicazione, utili per il rafforzamento dell'azione di contrasto di flussi migratori illegali verso il territorio italiano.
1-bis. 2. Sinisi, Amici, Boato, Leoni, Coluccini, Bressa, Montecchi.

Al comma 1, capoverso, al comma 5-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: sempre che abbiano sottoscritto le convenzioni internazionali in materia di diritti umani e si impegnino espressamente a rispettarli. Nell'accordo di cooperazione il Ministero dell'interno è tenuto a provvedere la possibilità di accesso alle strutture delle organizzazioni internazionali per la tutela dei diritti umani e dei rappresentanti del parlamento italiano».
1-bis. 5. Sinisi, Leoni, Boato, Bressa, Amici, Coluccini, Montecchi.

ART. 1-ter

All'articolo 1-ter, comma 1, sopprimere lettera a).
1-ter. 2. Mascia, Pisapia, Boato.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Chi, consapevolmente, trae profitto dalla condizione in stato di schiavitù o coercizione fisica o morale in cui versi lo straniero anche minore, è punito con la reclusione da tre a sei anni e la multa da 5.164,57 a 15.493,71 euro.
1-ter. 1. Landi Di Chiavenna.

ART. 1-quinquies

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. I termini di durata dei permessi di soggiorno previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sono raddoppiati.
1-quinquies. 1. Sinisi, Boato, Leoni, Bressa, Amici, Bellillo, Coluccini, Mascia, Montecchi.