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DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione (3107)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

    1. È convertito in legge il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

        1. All’articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni", il comma 5-bis è sostituito dai seguenti:

        "5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso fino alla decisione sulla convalida. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l’interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all’articolo 14. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale.

        5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all’articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo".

        2. Al comma 8 dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole: "tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "giudice di pace".

        3. Al comma 1 dell’articolo 13-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "il tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "il giudice di pace".

        4. Al comma 3 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "al tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida".

        5. Il comma 4 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "4. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di trattenimento di cui al comma 1, e sentito l’interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione".

        6. Il comma 5-quinquies dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Il questore, per assicurare l’esecuzione dell’espulsione, dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per il reato previsto dal comma 5-quater è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto".

        7. All’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-quater, per ciascuna delle quali è dovuta una indennità di euro 20";

            b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

        "3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis e 8, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, è corrisposta una indennità di euro 10";

            c) al comma 4, dopo le parole: "di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter" sono inserite le seguenti: ", nonché 3-quater,".

Articolo 2.

(Norma di copertura finanziaria)

        1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, determinati nel limite massimo di euro 1.397.458 per l’anno 2004 e di euro 4.192.373 a decorrere dall’anno 2005, si provvede:

            a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall’anno 2004, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

            b) quanto ad euro 819.721 per l’anno 2004 ed euro 2.459.163 a decorrere dall’anno 2005, mediante riduzione della autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

            c) quanto ad euro 1.155.473 a decorrere dall’anno 2005, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

        2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

BOZZE DI STAMPA

13 ottobre 2004

N. 3

Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004,
n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione
(3107)

ORDINE DEL GIORNO

G1

Falomi, Maritati, De Petris, Coviello, Dato

Il Senato,

        premesso che:

            da alcune settimane gli sbarchi di immigrati provenienti dal Sud del Mediterraneo sono pesantemente aumentati, superando in pochi giorni la soglia dei 2.600 arrivi;

            in questi ultimi giorni il Governo ha provveduto a trasferire coattivamente un numero imprecisato di persone attraverso un ponte aereo attivato con la Libia, in virtù di un accordo internazionale sul quale non esiste nessuna forma di trasparenza;

            nel centro di permanenza temporanea ed assistenza di Lampedusa, dove si sono concentrati gran parte degli sbarchi è stato vietato l’ingresso al delegato dell’Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite (UNHCR), invocando la clausola di salvaguardia delle "esigenze di sicurezza e di regolare funzionamento della struttura" riportata nella circolare ministeriale sull’organizzazione dei CPTA;

            le operazioni di riconoscimento, trattenimento e respingimento appaiono per modalità e tempistica superficiali e lesive dei diritti fondamentali della persona, così come stabilito dalla Costituzione Italiana, con particolare riferimento agli articoli 3 (sulla pari dignità sociale di tutti i cittadini), 10 (sul diritto d’asilo), 13 (sull’inviolabilità della libertà personale), 24 (sulla difesa e tutela dei propri diritti, ricorso in giudizio), 29 (sull’integrità dei nuclei familiari) e 32 (sul diritto alla Salute), nonché la recente sentenza della Corte Costituzionale dove si stabilisce che ogni tipo di limitazione della libertà anche per stranieri esige un provvedimento del giudice, mentre tutti i rimpatri fin ora compiuti sono avvenuti senza controllo giudiziario;

            le espulsioni collettive sono espressamente vietate dalla carta di Nizza e contravvengono in modo palese l’articolo 33 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati che fa esplicito divieto di respingimento (refoulement).

        Considerato che:

            vari esponenti del Governo hanno più volte fatto riferimento alla possibilità di allestire centri di permanenza sullo stile dei CTPA italiani in Libia;

            l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha segnalato che "Vi sono preoccupazioni in merito alle effettive intenzioni del governo libico di garantire standard minimi di trattamento alle persone che potrebbero avere bisogno di protezione internazionale", anche in relazione al fatto che Libia è tra quei paesi che non hanno mai aderito alla Convenzione ONU sui rifugiati del 1951 e che non hanno siglato accordi che prevedano formalmente la presenza dell’UNHCR nel paese.

        Il Senato della Repubblica impegna il Governo a:

            interrompere la pratica dei rimpatri immediati almeno fino a che non siano stabilite norme che assicurino la possibilità di esercitare il diritto della richiesta di asilo da parte degli immigrati che giungono sulle nostre coste;

            rendere noti il contenuto degli accordi diplomatici italo-libici e gli elementi definiti in tema di rispetto dei diritti umani e circa le condizioni di trattamento ed, eventuale, effettivo rimpatrio verso i paesi di provenienza;

            rendere accessibile al delegato dell’UNHCR, nonché a tutti i Consiglieri Regionali, ai Presidenti di Provincia ed ai Sindaci (territorialmente competenti) l’accesso ai centri di permanenza temporanea.

EMENDAMENTI

al testo del decreto-legge

Art. 1.

01.1

Viviani, Guerzoni, Fassone, Maritati, Vitali

Premettere il seguente articolo:

"Art. 01.

        1. Dopo l’articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        Art. 3-bis. – 1. In aggiunta a quanto previsto dal decreto di programmazione annuale sul limite di quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato di cui all’articolo 3, comma 4, i cittadini provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea, entrati regolarmente nel territorio dello Stato secondo le modalità previste dall’articolo 4, in caso di stipula di un regolare contratto di lavoro subordinato, hanno la possibilità di convertire l’originario permesso di soggiorno, rilasciato per i motivi previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, ovvero altro documento di ingresso regolare, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di cui all’articolo 5, comma 3-bis, e di stipulare il relativo contratto di soggiorno di cui all’articolo 5-bis.

        2. La conversione del permesso di soggiorno di cui al comma 1, si richiede tramite la presentazione, da parte del datore di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione, della documentazione prevista dall’articolo 22, comma 2. L’attestazione della presentazione della suddetta documentazione costituisce titolo per ottenere un permesso provvisorio per l’avvio del rapporto di lavoro, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

        3. Lo sportello unico per l’immigrazione, sentito il questore, rilascia, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, il nulla osta sulla conversione del permesso di soggiorno originario in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, della durata prevista dall’articolo 5, comma 3.

        4. Qualora il lavoratore che ha ottenuto la conversione del permesso di soggiorno di cui al comma 1 perda il posto di lavoro, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 22, comma 11"".

1.8

Battisti, Petrini, Dalla Chiesa

Sostituire l’articolo con il seguente:

"Art. 1.

        1. All’articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni", il comma 5-bis è sostituito dai seguenti:

    "5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al tribunale territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso fino alla decisione sulla convalida. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore, innanzi ad una sezione specializzata del tribunale composta a rotazione bimestrale da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti in materia penale nel circondario. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l’interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all’articolo 14. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale.

        5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all’articolo 14, comma 1, le questure forniscono ai tribunali territorialmente competenti nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo, nel caso in cui ciò risulti necessario".

        2. Al comma 8 dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole: "tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "una sezione specializzata del tribunale composta a rotazione bimestrale da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti in materia penale nel circondario".

        3. Al comma 1 dell’articolo 13-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "il tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "una sezione specializzata del tribunale composta a rotazione bimestrale da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti in materia penale nel circondario".

        4. Al comma 3 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "al tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "alla sezione specializzata del tribunale composta a rotazione bimestrale da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti in materia penale nel circondario territorialmente competente, per la convalida.".

        5. Il comma 4 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "4. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di trattenimento di cui al comma 1, e sentito l’interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.".

        6. Il comma 5-quinquies dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Il questore, per assicurare l’esecuzione dell’espulsione, dispone i provvedimenti di cui al comma 1"".

1.15

Guerzoni, Fassone, Viviani, Maritati, Vitali

Prima del comma 1, inserire il seguente:

        "01. All’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3-bis, alla lettera b) le parole: "un anno", sono sostituite dalle seguenti: "due anni" e alla lettera c) le parole: "due anni", sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni";

            b) al comma 3-quater, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni";

            c) al comma 3-sexies, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni"".

1.160

Guerzoni, Fassone, Viviani, Maritati, Vitali

Prima del comma 1, inserire il seguente:

        "01. Al comma 3-ter dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia per prestare lavoro stagionale deve essere rilasciato, a richiesta del datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità"".

1.17

Guerzoni, Fassone, Viviani, Maritati, Calvi, Vitali

Prima del comma 1, inserire il seguente:

        "01. Al comma 4 dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, secondo periodo, le parole "non superiore a quella stabilita" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al doppio di quella stabilita"".

1.18

Guerzoni, Fassone, Viviani, Maritati, Vitali

Prima del comma 1, inserire il seguente:

        "01. Al comma 4 dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dal momento della presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e fino al momento del rilascio del permesso di soggiorno rinnovato sono prorogati gli effetti e l’efficacia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto"".

1.20

Fassone

Prima del comma 1, inserire il seguente:

        "01. Al comma 4 dell’articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39,"".

1.100

Bobbio, relatore

Al comma 1 premettere il seguente:

        "01. All’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 3 l’ultimo periodo è soppresso;

            b) al comma 3-bis dopo la lettera a) è inserita la seguente:

            "a-bis) se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente detenuti"".

1.9

Battisti, Petrini, Dalla Chiesa

Sopprimere i commi da 1 a 4.

1.1

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti

Al comma 1, sostituire il capoverso "5-bis" con il seguente:

        "5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il Questore comunica immediatamente e, comunque, entro 48 ore dalla sua adozione, al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del Questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso fino alla decisione sulla convalida. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore d’ufficio se non è stato nominato o non è presente un difensore di fiducia. Il Tribunale provvede alla convalida, con decreto motivato entro le 48 ore successive verificata l’osservanza delle condizioni di legge e, se comparso, sentito l’interessato. Quando la convalida è concessa il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per decidere, il provvedimento del Questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso, anche nel merito, per Cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale".

1.12

Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti

Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, dopo la parola: "questore", inserire le seguenti: ", con atto scritto e motivato,".

1.25

Maritati, Guerzoni

Al comma 1, capoversi 5-bis e 5-ter, sostituire le parole: "giudice di pace", con le parole: "tribunale in composizione monocratica", ovunque esse ricorrano.

1.101

Malabarba, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole: "giudice di pace", con le seguenti: "tribunale in composizione monocratica".

1.22

Le Commissioni riunite

Al comma 1, capoverso "5-bis", secondo periodo, sostituire le parole: "Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso", con le seguenti: "L’esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa".

1.11

Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti

Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire il terzo periodo con i seguenti: "L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore d’ufficio se non è stato nominato o non è presente un difensore di fiducia. Il difensore deve essere avvertito immediatamente e, comunque, entro dodici ore. Gli atti compiuti in sede di convalida devono essere tradotti nella lingua ufficiale dello Stato dell’interessato".

1.23

Le Commissioni riunite

Al comma 1, capoverso "5-bis", terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza, salva la sua espressa rinuncia".

1.210

Maritati, Guerzoni

Al comma 1, capoverso 5-bis, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e di un interprete di una lingua conosciuta dallo straniero ovvero, ove non sia possibile, di lingua francese, inglese o spagnolo, nominato dal giudice".

        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:

            a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento:

            b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

1.430

Le Commissioni riunite

Al comma 1, capoverso "5-bis", dopo il terzo periodo, inserire il seguente: "Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili".

1.240

Fassone, Maritati, Guerzoni, Calvi, Viviani, Vitali

Al comma 1, capoverso 5-bis, quarto periodo, dopo le parole: "Il giudice" inserire le seguenti: "nominato un interprete, se necessario".

        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:

            a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento:

            b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

1.102

Malabarba, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso 5-bis, quarto periodo, sostituire le parole: "se comparso" con le seguenti: "se non ha espressamente rinunciato a comparire".

1.103

Malabarba, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere il quinto e il sesto periodo.

1.13

Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti

Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere il quinto periodo.

1.104

Malabarba, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole da: "in attesa" fino alla fine del capoverso, con le seguenti: "se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione".

1.105

Martone, Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Ripamonti

Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire il quinto periodo con il seguente: "Lo straniero non può essere trattenuto in uno dei centri di permanenza e assistenza di cui all’articolo 14".

1.46

Le Commissioni riunite

Al comma 1, capoverso "5-bis", quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", ovvero, in uno dei locali previsti dal comma 5-ter del presente articolo, per le finalità di cui al medesimo comma".

1.301

Boscetto, relatore

Al comma 1, capoverso "5-bis", quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili".

1.106

Malabarba, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere l’ultimo periodo.

1.200 (testo corretto)

Bobbio, relatore

Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il termine di 48 ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento della notifica del provvedimento alla Cancelleria. La tempestività della pronuncia del giudice deve valutarsi con riferimento all’ora di inizio dell’udienza, o all’ora di apertura del verbale o all’ora di chiusura del verbale".

1.2

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti

Al comma 1, sopprimere il capoverso 5-ter.

1.260

Maritati, Guerzoni

Al comma 1, sostituire il capoverso 5-ter con il seguente:

            "5-ter. Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nei procedimenti di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all’articolo 14, comma 1, il Ministero della giustizia fornisce agli uffici del giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di locali idonei aggiuntivi".

        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:

            a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento;

            b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

1.14

Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortina, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti

Al comma 1, capoverso 5-ter sostituire le parole da: "le questure" fino alla fine del capoverso, con le seguenti: "viene fornito al tribunale, presso gli ordinari uffici giudiziari, il supporto occorrente e un locale idoneo".

1.107

Malabarba, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso 5-ter sostituire le parole: "giudice di pace" con le seguenti: "tribunale in composizione monocratica".

1.108

Maritati, Iovene, Guerzoni, Vitali, Viviani

Al comma 1, dopo il capoverso 5-ter aggiungere il seguente:

            "5-quater. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche nei casi in cui l’allontamento dal territorio dello Stato riguarda uno straniero per il quale non sia stato possibile eseguire con immediatezza il respingimento".

        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:

            a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento:

            b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

1.3

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti

Sopprimere il comma 2.

1.109

Malabarba, Sodano Tommaso

Sopprimere il comma 2.

1.201 (testo corretto)

Bobbio, relatore

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        "2-bis. Rimane ferma la competenza del Tribunale in composizione monocratica e del Tribunale dei minori ai sensi del comma 6 dell’articolo 30 e del comma 3 dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 e l’esame dei relativi ricorsi sono di competenza del Tribunale in composizione monocratica".

1.202

Bobbio, relatore

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        "2-bis. Il Ministro della giustizia trasferisce agli uffici dei giudici di pace tutto il personale amministrativo precedentemente utilizzato dai Tribunali per le funzioni assegnate ai giudici di pace ai sensi del presente decreto".

1.4

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti

Sopprimere il comma 3.

1.110

Malabarba, Sodano Tommaso

Sopprimere il comma 3.

1.300 (testo 2)

Boscetto, relatore

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        "3-bis. Al comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "il questore prima di eseguire l’espulsione, richiede il nulla osta all’autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all’accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi" inserire le seguenti: "ovvero qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dall’articolo 12 del presente testo unico".

        Conseguentemente, il comma 3-sexies dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è soppresso.

1.5

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti

Sopprimere il comma 4.

1.111

Malabarba, Sodano Tommaso

Sopprimere il comma 4.

1.27

Le Commissioni riunite

Al comma 5, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza, salva sua espressa rinuncia".

1.115

Bobbio, relatore

Al comma 5, capoverso, dopo primo periodo, inserire il seguente: "Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell’articolo 13".

1.28

Le Commissioni riunite

Al comma 5, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: "Il giudice", inserire le seguenti: "nominato un interprete, se necessario".

1.112

Bobbio, relatore

Al comma 5, al capoverso 4, sopprimere le parole: "escluso il requisito della vicinanza dal centro di trattenimento di cui al comma 1".

1.113

Malabarba, Sodano Tommaso

Al comma 5, sopprimere le parole da: "escluso il requisito" fino a: "al comma 1".

1.114

Bobbio, relatore

Al comma 5, al capoverso 4, sostituire le parole: "del centro di trattenimento di cui al comma 1" con le seguenti: "del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1".

1.116

Malabarba, Sodano Tommaso

Al comma 5, capoverso, sostituire le parole: "se comparso" con le seguenti: "non ha espressamente rinunciato a comparire".

1.470/1

Guerzoni, Maritati

All’emendamento 1.470, al comma 6, capoverso 5-quinquies, sopprimere l’ultimo periodo.

1.470/2

Bobbio, relatore

All’emendamento 1.470, al capoverso 5-quinquies, ivi richiamato, dopo le parole: "autore del fatto" aggiungere le seguenti: "anche fuori dei casi di flagranza" e conseguentemente al capoverso 13-ter dopo le parole: "autore del fatto" inserire le seguenti: "anche fuori dei casi di flagranza".

1.470 (testo corretto)

Le Commissioni riunite

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

        "5-bis. Il comma 5-ter dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e c) ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno se l’espulsione è stata disposta ai sensi del comma 5-bis per essere il permesso di soggiorno scaduto da più di sessanta giorni. In ogni caso si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica".

        5-ter. Il comma 5-quater dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "5-quater. Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5-ter, lettera a), che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l’ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, lettera b), la pena è la reclusione da uno a quattro anni"".

        Conseguentemente sostituire il comma 6 con i seguenti:

        "6. Il comma 5-quinquies dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l’esecuzione dell’espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi 5-ter, lettera a), e 5-quater è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto"",

        E conseguentemente, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        "2-bis. All’articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "con l’arresto da sei mesi ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a quattro anni"".

        "2-ter. All’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legisaltivo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale", sono sostituite dalle seguenti: "Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni"".

        2-quater. L’articolo 13, comma 13-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto e si procede con rito direttissimo".

1.117

Malabarba, Sodano Tommaso

Sopprimere il comma 6.

1.6

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti

Al comma 6, sostituire il capoverso "5-quinquies" con il seguente: "5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo".

1.30

Guerzoni, Fassone, Viviani, Maritati, Vitali

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        "6-bis. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all’articolo 22, comma 4, il terzo e il quarto periodo sono abrogati;

            b) all’articolo 24, comma 1, il secondo periodo è abrogato".

1.29

Guerzoni, Fassone, Viviani, Maritati, Vitali

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        "6-bis. Al comma 11 dell’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un anno".

1.31

Viviani, Guerzoni, Fassone, Maritati, Vitali

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        "6-bis. All’articolo 27, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "per lavoro subordinato", sono inserite le seguenti: "e parasubordinato"".

1.32

Guerzoni, Fassone, Viviani, Maritati, Vitali

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        "6-bis. All’articolo 27, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

            "e-bis) stranieri che svolgano uno o più rapporti di lavoro domestico ovvero rapporti di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, sulla base di uno o più contratti di lavoro, aventi una durata di almeno 12 mesi ciascuno, rinnovabili alla scadenza, e per almeno ventiquattro ore settimanali complessive, i quali complessivamente assicurino al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio;"".

1.118

Guerzoni, Fassone, Viviani, Maritati, Vitali

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        "6-bis. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all’articolo 27, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

            "e-bis) lavoratori che dimostrino di essere venuti in Italia per prestare lavoro stagionale;";

            b) all’articolo 3, comma 4, al primo e al terzo periodo le parole: "anche per esigenze di carattere stagionale" sono soppresse".

1.33

Guerzoni, Fassone, Viviani, Maritati, Vitali

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        "6-bis. All’articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, i commi 1-ter e 1-quater sono abrogati.".

1.34

Viviani

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        "6-bis. All’articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

        "1-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato ed autonomo, al compimento della maggiore età, allo straniero nato in Italia, che dimostri una permanenza continuativa nel territorio nazionale negli ultimi dieci anni. Tale permesso ha una validità di sei mesi, è rinnovabile, consente l’accesso ai servizi assistenziali, allo studio nonché all’iscrizione nelle liste di collocamento e alla prestazione di attività lavorative e può essere trasformato in permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro ai sensi degli articoli 5 e seguenti del presente testo unico e degli articoli 9 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394"".

1.350

Guerzoni

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        "6-bis. Al comma 5 dell’articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "ai corsi universitari", sono inserite le seguenti: "e alle scuole di specializzazione delle Università"".

1.119

Guerzoni

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        "6-bis. Dopo l’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"Art. 18-bis.

        (Permesso di soggiorno in attesa di rimpatrio)

        1. Quando non è possibile eseguire l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera perchè in seguito ad accertamenti in ordine alla identità o nazinalità dello straniero non risulta esserci alcun Paese di origine o di provenienza dello stesso, e qualora lo straniero non abbia subito sentenze penali di condanna e non abbia procedimenti penali in corso, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di rimanere sul territorio nazionale.

        2. Il permesso di soggiorno in attesa di rimpatrio, rilasciato a norma del presente articolo, ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato di sei mesi in sei mesi per il periodo occorrente al rimpatrio dello straniero. Esso è revocato in caso di condotta imcompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell’ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

        3. Per il periodo occorrente al rimpatrio, lo straniero in possesso del permesso di soggiorno di cui al comma 1, è autorizzato a stipulare un contratto di lavoro"".

1.203

Bobbio, relatore

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        "6-bis. L’articolo 10-bis della legge 21 novembre 1991 n. 374 è sostituito dal seguente:

        "I Presidenti dei tribunali e ove necessario i Presidenti delle Corti di appello, su richiesta dei Presidenti dei Tribunali interessati, dispongono l’applicazione temporanea ad altra sede di giudici compresi nelle sedi del circondario o del distretto per assicurare il tempestivo assolvimento delle competenze istituzionali e di quelle relative alla legge sulla disciplina dell’immigrazione"".

1.204

Bobbio, relatore

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

        "6-bis. Il secondo comma dell’articolo 10-ter della legge 21 novembre 1991 n. 374 è sostituito dal seguente:

        "Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis della presente legge. In attesa delle revisioni delle dotazioni organiche delle sedi del giudice di pace le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis anche in corso di definizione, sono sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorità non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti vacanti nelle nuove dotazioni".

1.7

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti

Sopprimere il comma 7.

1.10

Battisti, Petrini, Dalla Chiesa

Sopprimere il comma 7.

1.120

Malabarba, Sodano Tommaso

Sopprimere il comma 7.

1.121

Bobbio, relatore

Al comma 7, lettera b), capoverso 3-quater, sostituire le parole: "del decreto legislativo" con le seguenti: "del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo".

1.450

Le Commissioni riunite

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        "7-bis. All’articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "e degli uffici consolari" sono sostituite dalle seguenti; ", degli uffici consolari, degli Istituti Italiani di Cultura e delle Istituzioni Scolastiche all’estero".

        7-ter. Al fine di fare fronte alle maggiori nuove esigenze di potenziamento della sicurezza attiva e passiva del Ministero degli affari esteri, il fondo di cui all’articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è integrato, per l’anno 2004, di ulteriori 3,9 milioni di euro".

        Conseguentemente, all’articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        "1-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, comma 7-ter, pari a 3,9 milioni di euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri".


1.122

Bobbio, relatore

All’articolo 1 premettere la seguente rubrica: "(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchè alla legge 21 novembre 1991, n. 374)".


1.0.1

Fassone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di asilo)

        1. All’articolo 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall’articolo 32 della legge 30 luglio 2002 n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti "Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è attuato nei centri di identificazione secondo le norme di apposito regolamento. Il trattenimento è tuttavia effettuato presso i centri di permanenza temporanea, di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quando la richiesta di asilo politico, avuto riguardo allo stato di provenienza, è manifestamente infondata. In tal caso si applica la procedura di convalida di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il regolamento di cui al primo periodo determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d’Europa e dall’Unione europea.";

            b) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: "Nei centri di identificazione" sono inserite le seguenti: ", nonché nei centri di permanenza temporanea nei casi di cui al secondo periodo,";

            c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

        "5-bis. Il Ministero dell’interno invia mensilmente alle questure l’elenco degli Stati ai cui cittadini, richiedenti asilo, non può essere opposta una valutazione di manifesta infondatezza della richiesta, ai sensi del comma 3"".

1.0.2

Fassone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Commissioni territoriali)

        1. All’articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall’articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "con il regolamento di cui all’articolo 1-bis, comma 3", sono inserite le seguenti: "e comunque in ogni città capoluogo di distretto giudiziario"".

1.0.13 (testo 2)

Le Commissioni riunite

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Misure di sostegno alle politiche di contrasto
dell’immigrazione clandestina)

        1. All’articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

        "5-bis. Il Ministero dell’interno, nell’ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all’immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano".

        Conseguentemente, all’articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        "1-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1-bis, valutati in 6.400.000 euro per l’anno 2004 e in 7.400.000 euro per l’anno 2005, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289".

1.0.101

Boscetto, relatore

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Modificazioni all’articolo 12 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286)

        1. All’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole "fino a tre anni" sono sostituite dalle parole "da uno a cinque anni";

            b) al comma 3, le parole "da quattro a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a quindici anni" e il secondo periodo è soppresso;

            c) al comma 3-bis, le parole "al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 3" e, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.";

            d) al comma 3-ter, le parole "si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona" sono sostituite dalle seguenti: "la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona";

            e) dopo il comma 3-sexies, inserire il seguente:

            "3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell’articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228. L’esecuzione delle operazioni è disposta d’intesa con la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere.".

        2. All’articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dell’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni dell’articolo 4, commi 1, 2, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4 sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle loro competenze"".

1.0.102

Boscetto, relatore

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di rinnovo dei permessi di soggiorno)

        1. Al comma 5 dell’articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto previsto dall’articolo 5, commi 5 e 9, e dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni"".

        2. Al comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, all’ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto previsto dall’articolo 5, commi 5 e 9, e dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni"".

1.0.14/1

Guerzoni

All’emendamento 1.0.14, al comma 1, capoverso "4-bis" sostituire le parole: "soggetti non pubblici o concessionari di pubblici servizi" con le seguenti: "i Comuni".

1.0.14/2

Guerzoni

All’emendamento 1.0.14, al comma 1, capoverso "4-bis" dopo le parole: "soggetti non pubblici o concessionari di pubblici servizi" inserire le seguenti: "o i Comuni".

1.0.14

Le Commissioni riunite

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di rilascio e rinnovo
dei permessi di soggiorno)

        1. All’articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

        "4-bis. Nell’ambito delle direttive impartite dal Ministro dell’interno per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dell’interno può altresì stipulare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, convenzioni con soggetti non pubblici o concessionari di pubblici servizi per la raccolta e l’inoltro agli uffici dell’Amministrazione dell’interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonché per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all’adozione dei provvedimenti richiesti e per l’eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro dell’interno, si determina l’importo dell’onere a carico dell’interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti.

        4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, gli incaricati del pubblico servizio, addetti alle procedure definite dalle convenzioni, possono essere autorizzati a procedere all’identificazione degli interessati, con l’osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni"".

1.0.11

Michelini, Kofler, Betta

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

        1. All’articolo 1, comma 8, lettera a) del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito in legge, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222 sono soppresse le parole: "ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica"".

1.0.12

Michelini, Kofler, Betta

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

        1. All’articolo 1, comma 8, lettera a) del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, dopo le parole: "a mezzo della forza pubblica", sono aggiunte le seguenti: "emesso per motivi di pericolosità sociale"".



Art. 2.

2.1

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti

Sopprimere l’articolo.

2.100

Boscetto, relatore

All’articolo 2, apportare le seguenti modifiche:

            a) sostituire il comma 1 con il seguente:

        "1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, valutati in euro 7.597.458 per l’anno 2004 e in euro 22.792.373 a decorrere dall’anno 2005, si provvede:

            a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall’anno 2004, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

            b) quanto ad euro 819.721 per l’anno 2004 ed euro 2.459.163 a decorrere dall’anno 2005, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

            c) quanto ad euro 6.200.000 per l’anno 2004, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a 19.755.473 a decorrere dall’anno 2005, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 18.600.000, l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro e delle politiche sociali e quanto ad euro 1.155.473 l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri".

            b) aggiungere il seguente comma 1-bis.

        "1-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all’articolo 1, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative".

Art. 3.

3.100

Bobbio, relatore

Premettere la seguente rubrica: "(Entrata in vigore)".

EMENDAMENTI

al testo del disegno di legge di conversione

x1.0.1

Le Commissioni riunite

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

        1. Al fine di coordinare l’attività concernente i ricorsi in materia di emigrazione è istituito un posto di avvocato generale presso la Procura generale della Corte suprema di cassazione e, contestualmente, è soppresso un posto di sostituto procuratore generale. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, è conformemente modificata".

 

 

 

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell’aviazione civile (3104)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

    1. È convertito in legge il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell’aviazione civile.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Vigilanza sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea e di traffico aereo)

        1. L’Ente nazionale per l’aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, in applicazione dell’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 549/2004, le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 552/2004. Sono salve le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale, nonché quelle di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

        2. Restano attribuite all’Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV s.p.a.) e all’Aeronautica militare le funzioni di istruzione, addestramento e aggiornamento professionale del proprio personale. ENAV s.p.a. assicura la conformità degli apparati e dei sistemi di radio-navigazione alle regolamentazioni tecniche internazionali e nazionali vigenti, nonché il loro mantenimento in efficienza, anche mediante controlli e misurazioni in volo. Le attività di radiomisure, salvo quelle svolte direttamente dall’Aeronautica militare, devono essere effettuate da soggetti certificati dall’E.N.A.C.

        3. Per il corretto esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l’E.N.A.C. promuove la stipula di appositi atti di intesa, rispettivamente con ENAV s.p.a. e con l’Aeronautica militare, da sottoporre all’approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa per le intese con l’Aeronautica militare e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Articolo. 2.

(Fornitura dei servizi di navigazione aerea in ambito aeroportuale)

        1. ENAV s.p.a., sotto la vigilanza dell’E.N.A.C. e previo raccordo con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull’area di manovra ed assicura l’ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali.

        2. Il gestore aeroportuale, sotto la vigilanza dell’E.N.A.C. e coordinandosi con ENAV s.p.a., assegna le piazzole di sosta agli aeromobili ed assicura l’ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l’attività di movimentazione degli aeromobili.

        3. L’E.N.A.C., su proposta del gestore aeroportuale e sentiti gli enti e gli organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento di aeroporto e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di aeroporto disciplina anche l’esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2.

        4. Il gestore aeroportuale fornisce tempestivamente notizie all’E.N.A.C., ad ENAV s.p.a. ed agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio e ad interventi sull’area di movimento dell’aeroporto, nonché in ordine alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea.

Articolo 3.

(Soppressioni)

        1. All’articolo 2, comma 3, della legge 21 dicembre 1996, n. 665, sono soppresse:

            a) alla lettera c) le parole: ", ed al rilascio delle relative abilitazioni per il personale da esso direttamente impiegato";

            b) alla lettera e) le parole: ", nonché alla certificazione degli impianti".

Articolo 4.

(Disposizioni attuative e finanziarie)

        1. L’attuazione del presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

        2. Al fine di assicurare l’invarianza della spesa, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, determina, sulla base del sistema tariffario di ENAV s.p.a. e, comunque, sulla base dei criteri di cui all’articolo 15 del Regolamento (CE) n. 550/2004, gli importi corrispondenti ai costi delle attività di regolazione e certificazione inerenti alle funzioni da trasferire all’E.N.A.C. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità e i tempi per il concreto esercizio, da parte dell’E.N.A.C., delle funzioni di autorità nazionale di vigilanza.

        3. In sede di prima applicazione e nelle more degli adempimenti previsti dal comma 2, l’E.N.A.C. può avvalersi del personale di ENAV s.p.a., con oneri a carico della società medesima alla quale il personale viene restituito al termine di detto utilizzo, in base ad accordo di servizio tra i due enti, da sottoporre all’approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell’economia e delle finanze.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

BOZZE DI STAMPA

20 ottobre 2004

N. 5

Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell’aviazione civile (3104)


EMENDAMENTI

al testo del decreto-legge


Art. 1.

1.1

Brutti Paolo, Donati, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Prima dell’articolo 1 è inserito il seguente:

"Art. 01.

(Direttive in materia di trasporto aereo e di sistema
aeroportuale nazionale)

        1. Il Dipartimento della Navigazione aerea del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esercita le seguenti funzioni relative al sistema dell’aviazione civile:

            a)    garantisce il rispetto dei Regolamenti emanati dall’Unione Europea;

            b)    fornisce direttive in materia di capacità del sistema aeroportuale nazionale e della circolazione aerea ed esercita il controllo su Assoclearance a cui è affidata l’assegnazione degli slots;

            c)    definisce, su proposta dell’ENAC, sentiti i vettori aerei, la collocazione del sistema aeroportuale italiano nel sistema europeo;

            d)    sottopone all’approvazione del Governo il sistema tariffario nazionale predisposto da ENAC (diritti, tasse aeroportuali, di assistenza al volo in rotta e terminali) nel rispetto delle disposizioni emanate con la legge 537/1993 e vigila sulle tariffe commerciali;

            e)    partecipa alla definizione degli accordi bilaterali in materia di trasporto aereo;

            f)    esegue l’istruttoria dei piani industriali predisposti dai singoli operatori del trasporto aereo;

            g)    fornisce al Governo il supporto in materia legislativa;

            h)    verifica la conformità delle convenzioni sottoscritte dall’ENAC con i gestori aeroportuali alle direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché alle nuove esigenze di regolamentazione del settore".

1.2

Brutti Paolo, Donati, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1.

(Vigilanza sulla fornitura delle infrastrutture, degli impianti aeroportuali, dei servizi di navigazione aerea e di traffico aereo)

        1. L’Ente Nazionale per l’aviazione Civile (ENAC) svolge, anche in applicazione dell’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 549/2004, le seguenti funzioni:

            a)    provvede alla stipula delle concessioni di gestione aeroportuale e alla stipula delle relative convenzioni, sotto la vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

            b)    determina, in coordinamento con ENAV le infrastrutture e gli impianti aeroportuali, compresi quelli operativi di assistenza al volo, adeguati alle capacità dell’aeroporto, nel rispetto delle norme ICAO;

            c)    ha la responsabilità sulla funzionalità e l’efficienza operativa degli impianti luminosi aeroportuali, individuati nell’Annesso 14 delle norme ICAO, e della segnaletica orizzontale e verticale, anche attraverso la fornitura diretta degli impianti e il relativo inserimento nei beni affidati in concessione alle società di gestione aeroportuale;

            d)    adotta il regolamento di aeroporto ed il piano di emergenza aeroportuale;

            e)    affida in concessione le gestioni aeroportuali nel rispetto delle norme vigenti;

            f)    esercita la vigilanza sulle Società concessionarie aeroportuali per il rispetto delle disposizioni contenute nelle relative convenzioni e sottopone al Governo, tramite il Dipartimento della Navigazione Aerea, le relative sanzioni;

            g)    esercita le funzioni di regolamentazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di autorizzazioni e licenze in materia aeronautica, riferite a materiali e personale, ivi compresi i servizi di navigazione aerea attribuiti ad ENAV s.p.a.;

            h)    istituisce in ogni aeroporto il sistema di gestione sistematica dei rischi associati alle operazioni aeronautiche in volo e a terra (di seguito Safety Management System o SMS) e ne assicura l’esercizio;

            i)    istituisce negli aeroporti il sistema (di seguito Apron Management Service o AMS) che controlla la circolazione dei mezzi aerei e dei mezzi di rampa che si muovono sui piazzali e sulle aree adiacenti, al di fuori delle aree operative delle piste e dei raccordi, secondo i criteri definiti con ENAV s.p.a. con apposito atto d’intesa;

            j)    esercita i controlli degli aeromobili di uno stato estero sul territorio italiano, secondo le modalità stabilite nel programma europeo SAFA (Safety Assestment Foreing Aircraft) dell’ECAC (European Civil Aviation Conference);

            k)    approva i programmi di ampliamento ed ammodernamento degli aeroporti, predisposti dalle società di gestione e ne garantisce l’esecuzione;

            l)    sottopone al Governo, tramite il Dipartimento della Navigazione Aerea, programmi per la realizzazione di infrastrutture di nuovi aeroporti e la modifica del ruolo di quelli esistenti che richiedono interventi finanziari dello Stato;

            m)    partecipa alle riunioni tecniche in sede ICAO ed in sede europea e alla definizione degli accordi bilaterali;

            n)    predispone il sistema tariffario nazionale (diritti, tasse aeroportuali di assistenza al volo in rotta e terminale);

            o)    emette la carta dei Diritti del passeggero e ne sorveglia l’applicazione".

1.100

Brutti Paolo, Donati, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Sostituire l’articolo con il seguente:

"Art. 1.

(Vigilanza sulla fornitura delle infrastrutture, degli impianti aeroportuali, dei servizi di navigazione aerea e di traffico aereo)

        1. L’Ente Nazionale per l’aviazione Civile (ENAC) svolge, anche in applicazione dell’articolo 4 del Regolamento (CE) n. 549/2004, le seguenti funzioni:

            a)    provvede alla stipula delle concessioni di gestione aeroportuale e alla stipula delle relative convenzioni, sotto la vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

            b)    determina, in coordinamento con ENAV le infrastrutture e gli impianti aeroportuali, compresi quelli operativi di assistenza al volo, adeguati alle capacità dell’aeroporto, nel rispetto delle norme ICAO;

            c)    ha la responsabilità sulla funzionalità e l’efficienza operativa degli impianti luminosi aeroportuali, individuati nell’Annesso 14 delle norme ICAO, e della segnaletica orizzontale e verticale, anche attraverso la fornitura diretta degli impianti e il relativo inserimento nei beni affidati in concessione alle società di gestione aeroportuale;

            d)    adotta il regolamento di aeroporto ed il piano di emergenza aeroportuale;

            e)    affida in concessione le gestioni aeroportuali nel rispetto delle norme vigenti;

            f)    esercita la vigilanza sulle Società concessionarie aeroportuali per il rispetto delle disposizioni contenute nelle relative convenzioni e sottopone al Governo, tramite il Dipartimento della Navigazione Aerea, le relative sanzioni;

            g)    esercita le funzioni di regolamentazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di autorizzazioni e licenze in materia aeronautica, riferite a materiali e personale, ivi compresi i servizi di navigazione aerea attribuiti ad ENAV s.p.a.;

            h)    istituisce in ogni aeroporto il sistema di gestione sistematica dei rischi associati alle operazioni aeronautiche in volo e a terra (nel seguito Safety Management System o SMS) e ne assicura l’esercizio;

            i)    istituisce negli aeroporti il sistema (nel seguito Apron Management Service o AMS) che controlla la circolazione dei mezzi aerei e dei mezzi di rampa che si muovono sui piazzali e sulle aree adiacenti, al di fuori delle aree operative delle piste e dei raccordi, secondo i criteri definiti con ENAV s.p.a. con apposito atto d’intesa fermo restando che ad ENAV s.p.s. compete la separazione degli aeromobili dall’avvio fino alla conclusione del volo e del movimento a terra;

            j)    esercita i controlli degli aeromobili di uno stato estero sul territorio italiano, secondo le modalità stabilite nel programma europeo SAFA (Safety Assestment Foreing Aircraft) dell’ECAC (European Civil Aviation Conference);

            k)    approva i programmi di ampliamento ed ammodernamento degli aeroporti, predisposti dalle società di gestione e ne garantisce l’esecuzione;

            l)    sottopone al Governo, tramite il Dipartimento della Navigazione Aerea, programmi per la realizzazione di infrastrutture di nuovi aeroporti e la modifica del ruolo di quelli esistenti che richiedono interventi finanziari dello Stato;

            m)    partecipa alle riunioni tecniche in sede ICAO ed in sede europea e alla definizione degli accordi bilaterali;

            n)    predispone il sistema tariffario nazionale (diritti, tasse aeroportuali di assistenza al volo in rotta e terminale);

            o)    emette la carta dei Diritti del passeggero e ne sorveglia l’applicazione".

1.1000

La Commissione

Al comma 1, dopo la parola "svolge" aggiungere le parole: "Quale unico ente regolatore e garante dell’uniforme applicazione delle norme".

1.3

La Commissione

Al comma 1, sostituire le parole: "Regolamento (CE) n. 549/2004" con le seguenti: "regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004" e dopo le parole: "regolamento (CE) n. 552/2004" inserire le seguenti: "del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004".

1.4

La Commissione

Al comma 1, dopo le parole "in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea", sopprimere le parole: "fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 552/2004".

1.2000/3

Brutti Paolo

All’emendamento 1.2000 aggiungere in fine le seguenti parole: "diritti, tasse aeroportuali di assistenza al volo in rotta e terminale".

1.2000 (testo corretto)

La Commissione

Al comma 1, nell’ultimo periodo, sostituire le parole "indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti" con le parole: "indirizzo, vigilanza, controllo, normazione generale e programmazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, compresa la stipula dei contratti di programma e di servizio con Enac e Enav S.p.A. e l’approvazione delle tariffe".

1.3000 (testo corretto)

La Commissione

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        "1.bis: Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la fornitura dei servizi di navigazione aerea deve avvenire in garanzia di qualità".

1.5

Veraldi, Zanda, Scalera

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: "ENAV s.p.a certifica ed abilita il personale addetto ai servizi di assistenza al volo tramite proprio personale appositamente certificato dall’E.N.A.C.".

        Conseguentemente all’art. 3, comma 1, sopprimere la lettera a).

1.0.3

Veraldi, Zanda, Scalera

Dopo l’articolo 1 aggiungere i seguenti:

"Art. 1-bis.

(Attribuzioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)

        1. Compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato " Ministro ", la funzione di indirizzo politico-economico, di coordinamento e di alta vigilanza sul sistema dell’aviazione civile italiano, nonché di assicurare la completa attuazione, nel settore, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

        2. Sono riservati al Ministro:

            a) i rapporti con enti ed organizzazioni internazionali e comunitari che operano nel settore dell’aviazione civile, nonché la rappresentanza presso gli stessi;

            b) l’adozione del Piano aeroportuale nazionale, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni, nonché l’allocazione delle risorse economiche statali per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali;

            c) l’adozione del Piano nazionale di radionavigazione, nonché la determinazione della strategia per la pianificazione delle radioassistenze e dei radioaiuti per la navigazione aerea, ivi compreso l’utilizzo delle tecnologie satellitari;

            d) la predisposizione e la stipula del contratto di programma con l’Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV spa);

            e) l’approvazione delle tariffe, dei diritti e delle tasse aeroportuali in applicazione delle delibere CIPE;

            f) la definizione delle linee guida per l’assegnazione degli slot;

            g) il rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze e l’approvazione delle relative convenzioni, nonché l’esercizio dei poteri di sospensione, di decadenza e di revoca;

            h) le funzioni di gestione e operative già attribuite all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) e riservate allo Stato, nonché, ove necessario e in via provvisoria, quelle da trasferire alle regioni, alle province, ai comuni e alle città metropolitane."

            i) l’indirizzo politico in tema di ricerca e di sviluppo nel settore dell’aviazione civile;

            j) l’allocazione delle risorse economiche pubbliche per attuare le condizioni disposte dal Governo in materia di politica del trasporto aereo;

            k) la verifica del rispetto dell’applicazione dei contratti collettivi nazionali nei settori di sua competenza.

Art. 1-ter.

(Ente nazionale per l’aviazione civile)

        1. All’ENAC sono attribuiti i compiti e le funzioni di autorità nazionale di regolamentazione, controllo e vigilanza del sistema dell’aviazione civile italiano. L’Ente esercita in particolare le seguenti funzioni:

            a) la regolamentazione, la certificazione e i controlli relativamente  a:

                1) progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli aeroporti;

                2) progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli aeromobili;

                3) espletamento del servizio di trasporto aereo, di attività aerea privata, di attività aerea ricreativa e sportiva;

                4) formazione e abilitazione del personale addetto ai servizi di navigazione aerea;

                5) formazione, abilitazione ed attività del personale di terra e di volo impiegato nel lavoro aeronautico e qualificazione dei relativi addetti;

                6) impianti, infrastrutture e sistemi per l’assistenza al volo;

                7) servizio di radiomisure;

                8) rispondenza agli standard ICAO delle radioassistenze e degli aiuti luminosi;

                9) infrazioni alla normativa sull’assistenza al volo ed irrogazione delle relative sanzioni;

                10) affidamento delle concessioni ai gestori aeroportuali e dei servizi aeroportuali;

                11) ogni altra attività di regolamentazione e di certificazione nel settore dell’aviazione civile che non sia riservata per legge ad altri soggetti;

            b) il controllo, la vigilanza e i connessi poteri sanzionatori:

                1) relativamente alle attività regolamentate, su tutti i soggetti che operano nel settore della navigazione aerea;

                2) per quanto riguarda i gestori aeroportuali, limitatamente alla regolamentazione e al controllo in materia di qualità dei servizi resi;

            c) l’espressione di pareri, per gli aspetti concernenti la tutela della sicurezza e della qualità, relativamente all’attività ministeriale di indirizzo e di programmazione per lo sviluppo dell’aviazione civile e dell’industria aeronautica nazionale, nonché per la pianificazione del sistema aeroportuale e del Piano nazionale di radionavigazione;

            d) la verifica del sistema di gestione della sicurezza, attraverso ispezioni e controlli delle installazioni e delle apparecchiature aeroportuali, secondo le modalità e i criteri previsti dalle norme vigenti in materia, allo scopo verbalizzando i risultati di tale attività;

            e) l’istruttoria relativa alla determinazione delle tariffe, delle tasse e dei diritti aeroportuali;

            f) l’esame delle problematiche del trasporto aereo, attività di ricerca e studio nel settore dell’aviazione civile e promozione dell’evoluzione tecnologica;

            g) la certificazione dei sistemi di qualità nel settore dell’aviazione civile;

            h) la cura e la tenuta del Registro aeronautico nazionale e la pubblicazione del Registro degli aeromobili civili;

            i) la cura e la tenuta dei registri e degli albi professionali del personale e degli altri operatori del settore, nelle forme previste dalle leggi vigenti;

            l) i rapporti con enti e organizzazioni comunitari relativamente alle materie di propria competenza.

        2. Il direttore di aeroporto, quale struttura periferica dell’ENAC, oltre ai compiti ad esso attribuiti dal codice della navigazione e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari in materia, svolge le seguenti funzioni:

            a) esercita il controllo sull’ottemperanza dei gestori aeroportuali ai contratti di programma, nonche’ alla normativa nazionale e internazionale in tema di aerodromi;

            b) per garantire la sicurezza dell’aeroporto, dispone in qualsiasi momento le ispezioni sulle installazioni aeroportuali, i servizi, le apparecchiature, le documentazioni scritte e registrate del gestore aeroportuale; a tale scopo, il gestore aeroportuale deve consentire l’accesso a qualsiasi impianto od ufficio in ogni luogo dell’aeroporto e a qualsiasi tipo di documentazione al personale incaricato a tale scopo dal direttore di aeroporto;

            c) obbliga tutti gli operatori aeroportuali, che effettuano attività indipendenti connesse con i voli, ad ottemperare alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e ne controlla l’ottemperanza.

Art. 1-quater.

(Ente nazionale di assistenza al volo spa)

        1. All’ENAV spa è attribuito in via esclusiva il compito di svolgere tutti i servizi di assistenza al volo nello spazio aereo di competenza, ivi compresa la gestione del controllo del traffico aereo sui piazzali aeroportuali, dalla chiusura delle porte dell’aeromobile in partenza sino all’apertura delle porte dell’aeromobile in arrivo.

        2. L’ENAV spa ha inoltre i seguenti compiti:

            a) l’organizzazione e l’esercizio dei servizi, oltre che del traffico aereo generale, delle telecomunicazioni aeronautiche, delle informazioni aeronautiche, dei servizi meteorologici aeroportuali, nonché dei servizi del traffico aereo inerenti ai movimenti degli aeromobili sulle aree di manovra;

            b) il rilievo, la compilazione e la pubblicazione delle carte ostacoli aeroportuali degli aeroporti di propria competenza;

            c) la ricerca e la promozione di studi e di esperienze di carattere tecnico-scientifico inerenti l’assistenza al volo;

            d) i rapporti con enti ed organizzazioni comunitarie o internazionali del settore, previa autorizzazione o delega del Ministro;

            e) l’elaborazione del Piano nazionale di radionavigazione;

            f) la predisposizione degli elementi tecnico-economici delle tariffe dei propri servizi, nonché la registrazione, la contabilizzazione e l’imputazione dei corrispettivi dovuti per la tassa di sorvolo;

            g) la determinazione delle esigenze tecnico-operative relative all’assistenza al volo in occasione della costruzione di nuovi aeroporti civili o della ristrutturazione di quelli esistenti;

            h) la formazione e l’aggiornamento professionale del personale, sia servendosi di strutture proprie che di strutture esterne appositamente certificate dalla competente autorità nazionale.

Art. 1-quinquies.

(Gestioni aeroportuali)

        1. Il gestore aeroportuale svolge funzioni di coordinamento tecnico dei diversi soggetti privati operanti in aeroporto e di tutti i servizi da essi svolti in ambito aeroportuale.

        2. Il gestore aeroportuale ha l’obbligo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, di:

            a) attuare la regolamentazione in materia di sicurezza;

            b) impiegare personale qualificato e dotato di esperienza per effettuare tutte le attività sensibili per la manutenzione e le operazioni dell’aeroporto;

            c) operare e mantenere l’aeroporto in conformità alle procedure stabilite nel manuale di aeroporto nonché assicurare una appropriata ed efficiente manutenzione delle installazioni aeroportuali;

            d) predisporre un sistema volto a garantire la sicurezza dell’aeroporto, indicando organizzazione, compiti, poteri e responsabilità all’interno della struttura.

        3. Ai fini del coordinamento dei servizi in ambito aeroportuale, il gestore aeroportuale puo emanare direttive di carattere tecnico-organizzativo. Qualora gli operatori aeroportuali non si adeguino alle direttive del gestore, questi può adire l’ENAC, che decide, nel contraddittorio tra le parti, entro un mese.

Art. 1-sexies.

(Agenzia nazionale per le investigazioni aeronautiche)

        1. L’Agenzia nazionale per le investigazioni aeronautiche, di seguito Agenzia, e dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Essa opera con indipendenza di giudizio e di valutazione rispetto agli enti, alle amministrazioni pubbliche e ai soggetti privati che operano nel settore aeronautico.

        2. L’Agenzia conduce le investigazioni tecniche con il solo obiettivo di prevenire incidenti aeronautici, escludendo ogni valutazione di colpa e di responsabilità. Essa provvede alla diffusione dei risultati delle investigazioni ai soggetti interessati e alla pubblicità degli atti relativi alle inchieste.

        3. L’Agenzia fornisce periodica informazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alle competenti commissioni parlamentari in merito all’adozione delle raccomandazioni di sicurezza contenute nei risultati delle investigazioni tecniche di cui al comma 2".

1.0.1

Veraldi, Zanda, Scalera

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente articolo:

"Art. 1-bis.

(Attribuzioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)

        1. Compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato "Ministro", la funzione di indirizzo politico-economico, di coordinamento e di alta vigilanza sul sistema dell’aviazione civile italiano, nonché di assicurare la completa attuazione, nel settore, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

        2. Sono riservati al Ministro:

            a) i rapporti con enti ed organizzazioni internazionali e comunitari che operano nel settore dell’aviazione civile, nonché la rappresentanza presso gli stessi;

            b) l’adozione del Piano aeroportuale nazionale, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni, nonché l’allocazione delle risorse economiche statali per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali;

            c) l’adozione del Piano nazionale di radionavigazione, nonché la determinazione della strategia per la pianificazione delle radioassistenze e dei radioaiuti per la navigazione aerea, ivi compreso l’utilizzo delle tecnologie satellitari;

            d) la predisposizione e la stipula del contratto di programma con l’Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV s.p.a.);

            e) l’approvazione delle tariffe, dei diritti e delle tasse aeroportuali in applicazione delle delibere CIPE;

            f) la definizione delle linee guida per l’assegnazione degli slot;

            g) il rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze e l’approvazione delle relative convenzioni, nonché l’esercizio dei poteri di sospensione, di decadenza e di revoca;

            h) le funzioni di gestione e operative già attribuite all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) e riservate allo Stato, nonché, ove necessario e in via provvisoria, quelle da trasferire alle regioni, alle province, ai comuni e alle città metropolitane."

            i) l’indirizzo politico in tema di ricerca e di sviluppo nel settore dell’aviazione civile;

            j) l’allocazione delle risorse economiche pubbliche per attuare le condizioni disposte dal Governo in materia di politica del trasporto aereo;

            k) la verifica del rispetto dell’applicazione dei contratti collettivi nazionali nei settori di sua competenza."

1.0.2

Veraldi, Zanda, Scalera

Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Ente nazionale per l’aviazione civile)

        1. All’E.N.A.C. sono attribuiti i compiti e le funzioni di autorità nazionale di regolamentazione, controllo e vigilanza del sistema dell’aviazione civile italiano. L’Ente esercita in particolare le seguenti funzioni:

            a) la regolamentazione, la certificazione e i controlli relativamente a:

                1) progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli aeroporti;

                2) progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli aeromobili;

                3) espletamento del servizio di trasporto aereo, di attività aerea privata, di attività aerea ricreativa e sportiva;

                4) formazione e abilitazione del personale addetto ai servizi di navigazione aerea;

                5) formazione, abilitazione ed attività del personale di terra e di volo impiegato nel lavoro aeronautico e qualificazione dei relativi addetti;

                6) impianti, infrastrutture e sistemi per l’assistenza al volo;

                7) servizio di radiomisure;

                8) rispondenza agli standard ICAO delle radioassistenze e degli aiuti luminosi;

                9) infrazioni alla normativa sull’assistenza al volo ed irrogazione delle relative sanzioni;

                10) affidamento delle concessioni ai gestori aeroportuali e dei servizi aeroportuali;

                11) ogni altra attività di regolamentazione e di certificazione nel settore dell’aviazione civile che non sia riservata per legge ad altri soggetti;

            b) il controllo, la vigilanza e i connessi poteri sanzionatori:

                1) relativamente alle attività regolamentate, su tutti i soggetti che operano nel settore della navigazione aerea;

                2) per quanto riguarda i gestori aeroportuali, limitatamente alla regolamentazione e al controllo in materia di qualità dei servizi resi;

            c) l’espressione di pareri, per gli aspetti concernenti la tutela della sicurezza e della qualità , relativamente all’attività ministeriale di indirizzo e di programmazione per lo sviluppo dell’aviazione civile e dell’industria aeronautica nazionale, nonché per la pianificazione del sistema aeroportuale e del Piano nazionale di radionavigazione;

            d) la verifica del sistema di gestione della sicurezza, attraverso ispezioni e controlli delle installazioni e delle apparecchiature aeroportuali, secondo le modalità e i criteri previsti dalle norme vigenti in materia, allo scopo verbalizzando i risultati di tale attività;

            e) l’istruttoria relativa alla determinazione delle tariffe, delle tasse e dei diritti aeroportuali;

            f) l’esame delle problematiche del trasporto aereo, attività di ricerca e studio nel settore dell’aviazione civile e promozione dell’evoluzione tecnologica;

            g) la certificazione dei sistemi di qualità nel settore dell’aviazione civile;

            h) la cura e la tenuta del Registro aeronautico nazionale e la pubblicazione del Registro degli aeromobili civili;

            i) la cura e la tenuta dei registri e degli albi professionali del personale e degli altri operatori del settore, nelle forme previste dalle leggi vigenti;

            l) i rapporti con enti e organizzazioni comunitari relativamente alle materie di propria competenza.

        2. Il direttore di aeroporto, quale struttura periferica dell’ENAC, oltre ai compiti ad esso attribuiti dal codice della navigazione e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari in materia, svolge le seguenti funzioni:

            a) esercita il controllo sull’ottemperanza dei gestori aeroportuali ai contratti di programma, nonché alla normativa nazionale e internazionale in tema di aerodromi;

            b) per garantire la sicurezza dell’aeroporto, dispone in qualsiasi momento le ispezioni sulle installazioni aeroportuali, i servizi, le apparecchiature, le documentazioni scritte e registrate del gestore aeroportuale; a tale scopo, il gestore aeroportuale deve consentire l’accesso a qualsiasi impianto od ufficio in ogni luogo dell’aeroporto e a qualsiasi tipo di documentazione al personale incaricato a tale scopo dal direttore di aeroporto;

            c) obbliga tutti gli operatori aeroportuali, che effettuano attività indipendenti connesse con i voli, ad ottemperare alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e ne controlla l’ottemperanza".

1.0.100/1

Pedrini

All’emendamento 1.0.100 sopprimere il comma 1.

1.0.100/2

Brutti Paolo, Donati, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

All’emendamento 1.0.100, sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

        "1. L’ENAC applica il regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, tenendo altresì conto delle esigenze di cui al comma 3, per l’affidamento delle gestioni totali aeroportuali nei confronti dei soggetti gestori parziali, anche in regime precario, che ne fanno richiesta entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per la regolazione dei rapporti di gestione totale stabiliti con legge speciale anche per l’ipotesi di estensione della durata del rapporto fino al massimo di 40 anni decorrenti dalla sottoscrizione della relativa convenzione.

        2. Sono riconosciute le estensioni dei rapporti di gestione totale aeroportuale cui ha provveduto l’ENAC in data antecedente della presente legge.

        3. Entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, l’ENAC adegua le convenzioni sottoscritte alle esigenze di regolazione e di vigilanza e controllo del settore, anche attraverso la previsione di verifiche periodiche sullo stato di attuazione del programma di intervento approvato e di sanzioni per l’inottemperanza alle disposizioni vigenti, anche in materia di tutela dell’ambiente, provvedendo, ove del caso, alle conseguenti integrazioni e modifiche.

        4. I soggetti gestori aeroportuali in ogni caso corrispondono all’ENAC il canone annuo nella misura del 10 per cento dell’importo complessivo dei diritti accertati per l’uso degli aeroporti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni, nonché delle tasse di sbarco e imbarco delle merci di cui al decreto legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e per l’espletamento dei servizi di controllo di sicurezza di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1999, recante il regolamento di attuazione dell’articolo 5 del decreto legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217".

1.0.100/3

Pedrini

All’emendamento 1.0.100 sopprimere il comma 2.

1.0.100/4

Pedrini

All’emendamento 1.0.100, al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: ", mantenendo all’interno dell’ENAC la titolarità giuridica della concessione e trasferendo su base contrattuale la gestione organizzativa delle strutture ai soli fini commerciali".

1.0.100/5

Pedrini

All’emendamento 1.0.100 sopprimere il comma 3.

1.0.100/6

Pedrazzini

All’emendamento 1.0.100, al comma 3, dopo le parole: "qualità di servizio" aggiungere le seguenti: "la rispondenza alle normative nazionali ed europee in tema di predisposizione del bilancio".

1.0.100/7

Pedrazzini

All’emendamento 1.0.100, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "la prima verifica per la concessione in essere deve essere effettuata entro 12 mesi".

1.0.100/8

Pedrazzini

All’emendamento 1.0.100 sopprimere il comma 4.

1.0.100/9

Pedrazzini

All’emendamento 1.0.100, sostituire il comma 4 con il seguente:

        "4. L’affidamento delle gestioni totali aeroportuali, nonché l’estensione delle concessioni sono da vincolare alla definizione di quanto stabilito al comma 1, in ordine alla competenza. Il periodo di concessione non può superare il limite di trentanni e l’assegnazione deve essere effettuata con bando pubblico".

1.0.100/20

Il Relatore

All’emendamento 1.0.100, sostituire il comma 4 con il seguente:

        "4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 in relazione alle competenze, fino all’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 si può provvedere, secondo la normativa vigente e comunque in conformità a quanto prescritto dal comma 3, all’affidamento delle gestioni totali aeroportuali nei confronti dei gestori parziali che abbiano presentato istanza alla data del 9 settembre 2004".

        Dopo il comma 5 inserire il seguente:

        "5-bis. Ai gestori totali in base a legge speciale si applicano le disposizoni di cui ai commi 3 e 5".

1.0.100/10

Pedrini

All’emendamento 1.0.100, al comma 4, sostituire le parole: "in conformità" con le seguenti: "previo rispetto della conformità".

1.0.100/11

Pedrini

All’emendamento 1.0.100 sopprimere il comma 5.

1.0.100/12

Pedrini

All’emendamento 1.0.100 sopprimere il comma 6.

1.0.100

Il Relatore

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Disposizioni sulle gestioni aeroportuali)

        1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previo parere delle competenti commissioni Parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall’assegnazione, sono individuati gli aeroporti di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per l’esercizio delle competenze esclusive dello Stato.

        2. Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti di rilevanza nazionale di cui al precedente comma, nel limite massimo di durata quarantennale, si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, ove del caso, del Ministro della difesa. Il provvedimento concessorio è adottato su proposta dell’E.N.A.C. che, verificato il possesso dei requisiti e delle condizioni stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni Parlamentari da esprimere nel termine di trenta giorni dall’assegnazione, stipula la convenzione ed il contratto di programma con il soggetto gestore individuato mediante procedura di evidenza pubblica.

        3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le convenzioni approvate e rese esecutive dai decreti di concessione della gestione aeroportuale, devono contenere il termine, almeno quinquennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dei piani di investimento all’effettivo sviluppo e alla qualità del servizio, le modalità di definizione e approvazione dei programmi quinquennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, nonché le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.

        4. Fino all’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, si provvede, secondo la normativa vigente e comunque in conformità a quanto prescritto dal comma 3, all’affidamento delle gestioni totali aeroportuali, nonché all’estensione della concessione, fino al massimo di quaranta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione, nei confronti dei gestori parziali e dei gestori totali ex lege che abbiano presentato istanza alla data del 9 settembre 2004.

        5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’E.N.A.C adegua le convenzioni già stipulate alle prescrizioni, anche sanzionatorie, di cui al comma 3, provvedendo alle conseguenti integrazioni e modifiche.

        6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 costituiscono norme di principio ai fini dell’esercizio della potestà legislativa concorrente delle regioni".

Art. 2.

2.1

Brutti Paolo, Donati, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2.

(Fornitura dei servizi di navigazione aerea)

        1. L’Ente Nazionale di Assistenza al Volo (ENAV s.p.a.) svolge le seguenti funzioni:

            a)    Esercita la funzione di istruzione, addestramento e aggiornamento del proprio personale.

            b)    Assicura la conformità degli apparati e dei sistemi di radio navigazione e radar in rotta e terminale ai regolamenti tecnici internazionali e nazionali vigenti, nonché il loro mantenimento in efficienza, anche mediante controlli e misurazioni in volo riferiti alla qualità e all’affidabilità dei segnali irradiati.

            c)    Fornisce il servizio di navigazione aerea e di traffico aereo sia in rotta che terminale utilizzando apparati e sistemi propri, incluse le radio e radar assistenze istallate negli aeroporti e poste al servizio delle procedure terminali, con l’esclusione degli impianti individuati ed affidati ad ENAC.

            d)    Assicura il servizio di radio misure riferito a tutti gli apparati e sistemi sia in rotta che terminali, svolgendolo in condizione di certificazione dell’ENAC e con la presenza di personale qualificato dell’ENAC stesso che attesti la qualità dei controlli eseguiti.

            e)    Fornisce all’ENAC proposte per l’adeguamento delle tasse di sorvolo e terminali per la predisposizione del sistema tariffario nazionale.

            f)    Definisce accordi di programma con l’Aeronautica Militare relativi ai servizi di assistenza al volo in aeroporti promiscui, alla disciplina del traffico civile e militare, al servizio radio misure;

            g)    Verifica, in coordinamento con ENAC, le procedure di avvicinamento e decollo che insistono su aree densamente abitate per rendere minimo l’impatto ambientale.

            h)    Partecipa, in accordo con l’ENAC, alle attività di EURO CONTROL.

        2. Tutte le attività di radio misure, anche quelle non effettuate direttamente da ENAV, devono essere realizzate in regime di certificazione ENAC e con la presenza di personale qualificato ENAC, tranne le attività di radio misure compiute direttamente dall’Aeronautica Militare".

2.2

Veraldi, Zanda, Scalera

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        "1. ENAV s.p.a, sotto la vigilanza dell’E.N.A.C. e in raccordo con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla per gli aeroporti di competenza:

            a) la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull’area di manovra;

            b) la movimentazione degli aeromobili sui piazzali."

2.3

Fabris

Al comma 1 sopprimere le parole: "e previo raccordo con il gestore aeroportuale,".

2.4

Pedrini, Rollandin, Michelini, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Cossiga

Alla fine del comma 1, dopo la parola "piazzali." aggiungere le seguenti: "Il servizio è assicurato "gate to gate" dall’ENAV.".

2.5

Fabris

Sopprimere il comma 2.


2.6

Fabris

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        "2. ENAV s.p.a., sotto la vigilanza dell’E.N.A.C., assegna le piazzole di sosta agli aeromobili ed assicura l’ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l’attività di movimentazione degli aeromobili.".


2.7

Fabris

Sopprimere il comma 3.

2.8

Fabris

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        "3. L’E.N.A.C., sentiti gli enti e gli organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento di aeroporto e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di aeroporto disciplina anche l’esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2".

2.9

Fabris

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        "3. L’E.N.A.C., sentita ENAV S.p.a. per le materie di propria competenza, nonché gli enti e gli organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento di aeroporto e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di aeroporto disciplina anche l’esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2".

2.500/1

Brutti Paolo

All’emendamento 2.500 sostituire le parole: "il gestore aeroportuale propone" con le seguenti: "l’Enac adotta".

2.500/2

Brutti Paolo

All’emendamento 2.500 sostituire le parole: "che sono approvati dall’Enac" con le seguenti: "sentito il gestore aeroportuale".

2.500/3

Brutti Paolo

All’emendamento 2.500 sostituire le parole: "sentita ENAV S.p.a. per le materie di propria competenza, nonché", con le seguenti: "d’intesa con ENAV S.p.a. per le materie di propria competenza, sentiti".

2.500/4

Brutti Paolo

All’emendamento 2.500 sopprimere le parole da: "entro 60 giorni" alle parole: "pubblico interesse".

2.500/8

Brutti Paolo

All’emendamento 2.500 aggiungere il seguente comma:

        "3.bis. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ENAC istituisce l’"Apron Management System" per ogni aeroporto.".

2.500/9

Brutti Paolo

All’emendamento 2.500, aggiungere in fine il seguente comma:

        "3.bis. L’Enac ha la responsabilità della funzionalità e dell’efficienza operativa degli impianti luminosi aeroportuali e della segnaletica orizzontale e verticale".

2.500 (testo 2)

La Commissione

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        "3. L’E.N.A.C., sentiti il gestore aeroportuale ENAV S.p.a. per le materie di competenza, nonché gli altri Enti e organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di scalo disciplina anche l’esercizio delle attività di cui ai commi 1, 2 e 4".

2.10

Veraldi, Zanda, Scalera

Al comma 3, dopo le parole: "su proposta del gestore aeroportuale", inserire le seguenti: "e dell’ENAV S.p.A".

2.11

Fabris

Al comma 3 sostituire le parole "di aeroporto" con "di scalo".

2.12

Fabris

Sopprimere il comma 4.

2.13

Fabris

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        "4. ENAV s.p.a. fornisce tempestivamente notizie all’E.N.A.C. ed agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio e ad interventi sull’area di movimento dell’aeromobile, nonché in ordine alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea".

2.501

La Commissione

Al comma 4, dopo le parole: "o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea", aggiungere le seguenti: "afferenti alla struttura aeroportuale".

2.14

Pedrini, Rollandin, Michelini, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Cossiga

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        "4-bis. Tutte le funzioni autoritative all’interno dell’aeroporto sono riservate all’autorità periferica dell’ENAC, Direttore dell’aeroporto.".

 

2.15 (testo 2)

La Commissione

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        "4-bis. L’E.N.A.C. stabilisce i casi di vincolo alla proprietà che derivano dalle necessità di installazione e di funzionamento di apparecchiature e impianti destinate ai servizi di controllo del traffico aereo e di telecomunicazioni aeronautiche, disponendo, su richiesta di ENAV S.p.A., l’imposizione delle relative servitù".

2.101

Pedrini

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        "4-bis. L’ENAC provvede all’affidamento della gestione totale degli aeroporti a gestione diretta (aeroporti minori) iscritti al demanio statale, previo accertamento dei requisiti necessari ad ottenere la certificazione di operatore aeroportuale, con Convenzioni approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a Società di capitali costituite dagli Enti territoriali competenti, individuati con atti di indirizzo delle Regioni da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge; decorso inutilmente il predetto termine, l’ENAC procede all’affidamento con procedure di gara ad evidenza pubblica".

2.102

Brutti Paolo, Donati, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        "4-bis. L’ENAV s.p.a. ha la facoltà di affidare il servizio di informazione di volo AFIS ai gestori degli aeroporti minori che dispongono delle attezzature tecniche e di personale in possesso delle previste certificazioni".

2.16

Fabris

Sostituire la rubrica dell’articolo 2 con la seguente:

        "Fornitura dei servizi di controllo di navigazione aerea in ambito aeroportuale".

2.4000

La Commissione

La rubrica è così sostituita:

        "Fornitura dei servizi di controllo del traffico aereo in ambito aeroportuale".

2.0.5

Fabris

Dopo l’articolo 2 aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis.

        1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea l’ENAC determina nelle aree limitrofe agli aeroporti, in armonia con le normative internazionali e comunitarie, le zone da sottoporre a vincolo sulla edificabilità, nonché le attività industriali e commerciali e le caratteristiche del territorio che costituiscono pericolo per la navigazione aerea, e stabilisce le relative limitazioni. Parimenti le aree limitrofe all’aeroporto sono soggette a vincolo sulla edificabilità per il contenimento dell’inquinamento acustico, nel rispetto delle prerogative degli enti territoriali e delle autorità competenti. Tutte le limitazioni sono comunicate agli enti territoriali interessati per l’esercizio delle rispettive attribuzioni.".

2.0.102

Pedrazzini

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

        1. Previa intesa con gli Enti territoriali interessati ed in armonia con le normative internazionali e comunitarie, l’ENAC determina, nelle aree limitrofe agli aeroporti, le zone da sottoporre a vincolo sulla edificabilità, nonchè le attività industriali, commerciali e le caratteristiche del territorio che costituiscono pericolo per la navigazione aerea, stabilendo le relative limitazioni.

        2. Le aree limitrofe all’aeroporto sono soggette a vincolo sulla edificabilità per il contenimento dell’inquinamento acustico, nel rispetto delle prerogative degli enti territoriali e delle autorità competenti.

        3. Tutte le limitazioni sono comunicate agli Enti territoriali interessati per l’esercizio delle rispettive attribuzioni".

2.0.1

Veraldi, Zanda, Scalera

Dopo l’articolo 2 aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis.

(Ente nazionale di assistenza al volo s.p.a.)

        1. All’E.N.A.V. s.p.a. é attribuito in via esclusiva il compito di svolgere tutti i servizi di assistenza al volo nello spazio aereo di competenza, ivi compresa la gestione del controllo del traffico aereo sui piazzali aeroportuali, dalla chiusura delle porte dell’aeromobile in partenza sino all’apertura delle porte dell’aeromobile in arrivo.

        2. L’ENAV spa ha inoltre i seguenti compiti:

            a) l’organizzazione e l’esercizio dei servizi, oltre che del traffico aereo generale, delle telecomunicazioni aeronautiche, delle informazioni aeronautiche, dei servizi meteorologici aeroportuali, nonché dei servizi del traffico aereo inerenti ai movimenti degli aeromobili sulle aree di manovra;

            b) il rilievo, la compilazione e la pubblicazione delle carte ostacoli aeroportuali degli aeroporti di propria competenza;

            c) la ricerca e la promozione di studi e di esperienze di carattere tecnico-scientifico inerenti l’assistenza al volo;

            d) i rapporti con enti ed organizzazioni comunitarie o internazionali del settore, previa autorizzazione o delega del Ministro;

            e) l’elaborazione del Piano nazionale di radionavigazione;

            f) la predisposizione degli elementi tecnico-economici delle tariffe dei propri servizi, nonché la registrazione, la contabilizzazione e l’imputazione dei corrispettivi dovuti per la tassa di sorvolo;

            g) la determinazione delle esigenze tecnico-operative relative all’assistenza al volo in occasione della costruzione di nuovi aeroporti civili o della ristrutturazione di quelli esistenti;

            h) la formazione e l’aggiornamento professionale del personale, sia servendosi di strutture proprie che di strutture esterne appositamente certificate dalla competente autorità nazionale".

2.0.2

Veraldi, Zanda, Scalera

Dopo l’articolo 2 aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis.

(Gestioni aeroportuali)

        1. Il gestore aeroportuale svolge funzioni di coordinamento tecnico dei diversi soggetti privati operanti in aeroporto e di tutti i servizi da essi svolti in ambito aeroportuale.

        2. Il gestore aeroportuale ha l’obbligo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, di:

            a) attuare la regolamentazione in materia di sicurezza;

            b) impiegare personale qualificato e dotato di esperienza per effettuare tutte le attività sensibili per la manutenzione e le operazioni dell’aeroporto;

            c) operare e mantenere l’aeroporto in conformità alle procedure stabilite nel manuale di aeroporto nonché assicurare una appropriata ed efficiente manutenzione delle installazioni aeroportuali;

            d) predisporre un sistema volto a garantire la sicurezza dell’aeroporto, indicando organizzazione, compiti, poteri e responsabilità all’interno della struttura.

        3. Ai fini del coordinamento dei servizi in ambito aeroportuale, il gestore aeroportuale puo emanare direttive di carattere tecnico-organizzativo. Qualora gli operatori aeroportuali non si adeguino alle direttive del gestore, questi può adire l’ENAC, che decide, nel contraddittorio tra le parti, entro un mese".

2.0.3

Veraldi, Zanda, Scalera

Dopo l’articolo 2 aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis.

(Agenzia nazionale per le investigazioni aeronautiche)

        1. L’Agenzia nazionale per le investigazioni aeronautiche, di seguito Agenzia, è dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Essa opera con indipendenza di giudizio e di valutazione rispetto agli enti, alle amministrazioni pubbliche e ai soggetti privati che operano nel settore aeronautico.

        2. L’Agenzia conduce le investigazioni tecniche con il solo obiettivo di prevenire incidenti aeronautici, escludendo ogni valutazione di colpa e di responsabilità. Essa provvede alla diffusione dei risultati delle investigazioni ai soggetti interessati e alla pubblicità degli atti relativi alle inchieste.

        3. L’Agenzia fornisce periodica informazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alle competenti commissioni parlamentari in merito all’adozione delle raccomandazioni di sicurezza contenute nei risultati delle investigazioni tecniche di cui al comma 2".

2.0.4

Fabris

Dopo l’articolo 2 aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis.

        1. Per gli aeroporti con traffico significativo siti in aree ad alta urbanizzazione, l’ENAC conduce uno studio aeronautico per la valutazione dell’impatto di rischio delle attività aeronautiche sul territorio. Gli enti locali preposti alla gestione del territorio tengono conto delle risultanze dello studio effettuato dall’Enac nell’adottare i provvedimenti di competenza.".

2.0.101

Pedrazzini

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

        1. Per gli aeroporti con traffico significativo siti in aree ad alta urbanizzazione, l’ENAC conduce uno studio aeronautico per la valutazione dell’impatto di rischio delle attività aeronautiche sul territorio.

        2. Gli enti locali, preposti alla gestione del territorio, tengono conto delle risultanze dello studio effettuato dall’ENAC nell’adottare i provvedimenti di competenza".

2.0.6

Fabris

Dopo l’articolo 2 aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis.

        1. Ferma restando la competenza attribuita al Ministero dell’Interno, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la regolamentazione tecnica dei servizi di soccorso e lotta antincendio, l’applicabilità di detti servizi agli aeroporti ed eliporti nazionali è disciplinata con la regolamentazione degli aeroporti ed eliporti adottata secondo l’articolo 26, della legge 1 agosto 2002, n. 166".

2.0.100

Pedrazzini

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

        1. Fermo restando la competenza attribuita al Ministero dell’interno e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per la regolamentazione tecnica dei servizi di soccorso e lotta antincendio, l’applicabilità di detti servizi è disciplinata dalle disposizioni previste per gli aeroporti ed eliporti adottata ai sensi dell’articolo 26 della legge 1º agosto 2002, n. 166".

2.0.7

Fabris

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis.

(Delega al Governo per il riassetto del sistema dell’aviazione civile
mediante emanazione di disposizioni correttive ed integrative del
codice della navigazione)

        1.    Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi per il riassetto organico della legislazione vigente in materia di aviazione civile e la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.

        2.    I decreti di cui al comma 1 sono emanati senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

        3.    Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti possono essere comunque emanati.

        4.    Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati e con le medesime procedure stabilite dal presente articolo, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi sopra indicati.

        5.    I decreti legislativi devono essere informati ai principi ed ai criteri direttivi di seguito definiti, garantendo altresì il necessario coordinamento con la normativa comunitaria ed internazionale e, in particolare, con gli obblighi assunti con la ratifica della convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 (di seguito denominata "convenzione di Chicago"), di cui alla legge 17 aprile 1956, n. 561.

        6.    I decreti legislativi di cui al comma 1 perseguono le seguenti finalità:

            a) miglioramento del livello di sicurezza del trasporto aereo;

            b) razionalizzazione dell’assetto normativo nel settore dell’aviazione civile;

            c) chiara ed univoca attribuzione delle funzioni e delle relative responsabilità dei soggetti pubblici e privati operanti nel settore.

        7.    La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi nelle materie sotto indicate:

            a) ricognizione dell’organizzazione nazionale dell’aviazione civile;

            b) disciplina delle fonti e recepimento delle norme tecniche internazionali, anche in via amministrativa e mediante regolamenti degli enti aeronautici preposti;

            c) proprietà e gestione degli aeroporti, nel rispetto delle prerogative costituzionali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; in particolare individuazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, degli aeroporti di rilevanza nazionale quali nodi essenziali per l’esercizio delle competenze esclusive dello Stato; differenziazione del regime della proprietà degli aeroporti dal regime del loro uso; affidamento della gestione totale degli aeroporti di rilevanza nazionale, previa sottoscrizione della relativa convenzione da parte dell’E.N.A.C. che vi provvede all’esito dell’apposita istruttoria, a società di capitali individuate mediante l’espletamento di procedure concorrenziali; definizione con contratto di programma degli investimenti, delle strategie e delle politiche di sviluppo dell’aeroporto e con contratto di servizio dei servizi resi dal gestore e dei relativi livelli di qualità; verifiche periodiche sullo stato di attuazione del programma di intervento approvato e attribuzione di potere sanzionatorio all’E.N.A.C. nei confronti dei gestori aeroportuali per inottemperanza alle disposizioni vigenti, anche in materia di tutela ambientale; previsione di un regime transitorio che garantisca agli attuali gestori, anche a titolo di precariato, il mantenimento e l’estensione della gestione secondo le disposizioni vigenti ed in particolare in conformità al regolamento attuativo della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

            d) vincoli alla proprietà limitrofe agli aeroporti, con la semplificazione e l’adeguamento della normativa alle regole tecniche di cui all’Annesso XIV ICAO;

            e) determinazione dei canoni di concessione, dei diritti e, ove previsto, delle tariffe aeroportuali sulla base di criteri generali di programmazione e di agganciamento ai costi; parametrazione dei canoni concessori ai diritti aeroportuali;

            f) semplificazione del regime di controllo degli aeromobili alla partenza e all’arrivo e di esercizio delle funzioni di polizia della navigazione e degli aerodromi; in particolare previsione di un controllo a campione dell’E.N.A.C. sugli aeromobili su basi programmatiche nazionali e internazionali e del divieto obbligatorio di partenza degli aeromobili per motivi di sicurezza emersi durante il controllo effettuato;

        g) abrogazione esplicita di tutte le disposizioni incompatibili con le previsioni riformate del codice della navigazione".

2.0.8

Fabris

Dopo l’articolo 2 aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di gestioni aeroportuali)

        1.    L’E.N.A.C. applica il regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n.537, tenendo altresì conto delle esigenze di cui al comma 3, per l’affidamento delle gestioni totali aeroportuali nei confronti dei soggetti gestori parziali, anche in regime precario, che ne fanno richiesta entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per la regolazione dei rapporti di gestione totale stabiliti con legge speciale anche per l’ipotesi di estensione della durata del rapporto fino al massimo di quaranta anni decorrenti dalla sottoscrizione della relativa convenzione.

        2.    Sono riconosciute le estensioni dei rapporti di gestione totale aeroportuale cui ha provveduto l’E.N.A.C. in data antecedente l’entrata in vigore della presente legge.

        3.    Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, l’E.N.A.C. adegua le convenzioni sottoscritte alle esigenze di regolazione e di vigilanza e controllo del settore, anche attraverso la previsione di verifiche periodiche sullo stato di attuazione del programma di intervento approvato e di sanzioni per l’inottemperanza alle disposizioni vigenti, anche in materia di tutela dell’ambiente, provvedendo, ove del caso, alle conseguenti integrazioni e modifiche.

        4.    I soggetti gestori aeroportuali in ogni caso corrispondono all’E.N.A.C. il canone annuo nella misura del dieci percento dell’importo complessivo dei diritti accertati per l’uso degli aeroporti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni, nonché delle tasse di sbarco e imbarco delle merci di cui al decreto legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e per l’espletamento dei servizi di controllo di sicurezza di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1999, recante il regolamento di attuazione dell’articolo 5 del decreto legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217".

2.0.9

Brutti Paolo, Donati, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Dopo l’articolo 2 aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis.

(Le Società di gestione degli aeroporti)

        1. Le Società di gestione degli aeroporti esercitano le seguenti competenze e attribuzioni:

            a)    Forniscono i servizi affidati in concessione, garantendo il piano rispetto dei Regolamento comunitari sulla liberalizzazione dei mercati, ed assumendone la totale responsabilità.

            b)    Garantiscono l’efficienza delle infrastrutture e degli impianti nel rispetto delle Norme vigenti nazionali, emanate dall’ENAC, ed internazionali ICAO.

            c)    Forniscono supporto tecnico al Direttore dell’Aeroporto per l’esercizio della propria attività.

            d)    Garantiscono con contabilità separata, l’impiego delle risorse finanziarie che le norme legislative hanno destinato ad interventi di ammodernamento degli aeroporti ed alla sicurezza del volo.

            e)    Sottopongono all’approvazione dell’ENAC programmi per la prevenzione in materia di sicurezza dell’utente aeroportuale, delle installazioni aeroportuali e delle operazioni a terra, riferiti sia al passeggero che alle merci circolanti.

            f)    Garantiscono la piena attuazione delle condizioni stabilite nella carta dei servizi.

            g)    Assicurano l’esecuzione dei progetti finanziati dallo Stato in materia di infrastrutture ed impianti aeroportuali.

            h)    Forniscono supporto al Direttore dell’Aeroporto per l’attuazione dei piani di emergenza aeroportuale.

            i)    Forniscono i servizi specifici richiesti dai vettori, assumendone la responsabilità.

            j)    Trasferiscono all’ENAC tutti i dati relativi per la statistica del traffico aereo.

            k)    Gestiscono l’Apron Management Service preventivamente approvato dall’ENAC".

2.0.11

Brutti Paolo, Donati, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Dopo l’articolo 2 aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis.

(Esercizio della Vigilanza)

        1.    Ai Fini dell’esercizio della vigilanza sull’attività delle società affidatarie delle gestioni aeroportuali, prevista dall’art. 11 del Regolamento approvato con decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, l’ENAC, nelle convenzioni per l’affidamento della gestione aeroportuale, prevede l’obbligo per i concessionari di fornire informazioni e documenti relativi anche ai rapporti di natura commerciale. Le informazioni e documenti acquisiti nell’esercizio della vigilanza sono coperti dal segreto di ufficio".

2.0.10

Brutti Paolo, Donati, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Dopo l’articolo 2 aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis.

(L’Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo)

        1. L’Agenzia Nazionale per la sicurezza al volo esercita i seguenti compiti e adempie alle relative funzioni.

            a)    Esegue inchieste tecniche su incidenti aerei e mancati incidenti.

            b)    Trasmette all’ENAC le raccomandazioni derivanti dall’inchiesta per il recepimento degli Enti competenti nelle rispettive materie. In caso di disaccordo la decisione finale è assunta dal Dipartimento della Navigazione Aerea.

            c)    Fornisce annualmente al Dipartimento della Navigazione Aerea lo stato della sicurezza del trasporto aereo, derivante dall’analisi dell’attività svolta, indicando gli interventi regolamentari e/o legislativi riferiti ai sistemi ove sono apparse eventuali carenze".

2.0.13

Brutti Paolo, Donati, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Dopo l’articolo 2 aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis.

(Il Direttore dell’Aeroporto)

        1. Il Direttore dell’Aeroporto ha le seguenti funzioni e prerogative:

            a)    Assicura compiti e funzioni contemplati dal vigente codice della navigazione aerea.

            b)    E’ il garante, dei diritti dell’utente, stabiliti nella carta dei servizi.

            c)    Segnala a tal fine all’ENAC eventuali inadempienze del gestore per l’applicazione delle relative sanzioni.

            d)    Predispone il piano di emergenza aeroportuale e ne gestisce l’esecuzione, con il supporto della Società di gestione.

            e)    Presiede il controllo operativo del Safety Management System nominando un proprio diretto collaboratore su proposta dalla Società di gestione e segnala all’ENAC le eventuali correzioni e/o integrazioni al sistema.

            f)    Promuove indagini su eventi ripetuti che incidono sulla regolarità del servizio di trasporto aereo".

2.0.104

Brutti Paolo, Donati, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Dopo l’articolo 2 aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis.

        1. L’ENAC provvede all’affidamento della gestione totale degli aeroporti a gestione diretta (aeroporti minori) iscritti al demanio statale, previo accertamento dei requisiti necessari ad ottenere la certificazione di operatore aeroportuale, con convenzioni approvate dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, a Società di capitali costituite dagli Enti territoriali competenti, individuati con atti di indirizzo delle Regioni da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; decorso inutilmente il predetto termine, l’ENAC procede all’affidamento con procedure di gara ad evidenza pubblica".

Art. 3.

3.0.100 (testo corretto)

La Commissione

Dopo l’articolo 3 aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis.

(Controllo e divieto di partenza degli aeromobili)

        1. Gli articoli 801 e 802 del Codice della Navigazione, emanato con R. D. 30 marzo 1942, n. 327, sono così sostituiti:

            a)    "Art. 801. Controllo degli aeromobili.

        1. L’E.N.A.C. effettua visite di controllo, in base ai programmi nazionali e comunitari sugli aeromobili di ogni nazionalità e verifica i documenti di bordo ritenuti obbligatori dalla normativa vigente".

            b)    "Art. 802. Divieto di partenza.

        1. L’E.N.A.C. vieta la partenza degli aeromobili quando, una volta effettuati i controlli previsti dall’articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonché qualora risultino violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero qualora risulti accertato dalle Autorità competenti che l’esercente e il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale"".

Art. 4.

4.1

Brutti Paolo, Donati, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4.

(Disposizioni attuative e finanziarie)

        1.    L’attuazione del presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

        2.    Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica e con quello dell’Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, stabilisce con proprio decreto:

            a)    il nuovo piano organico dell’ENAC per assumere le nuove attribuzioni;

            b)    la ripartizione delle tasse di avvicinamento terminale tra ENAC ed ENAV s.p.a. per compensare il costo degli apparati e sistemi aeroportuali affidati ad ENAC e del relativo servizio attribuito ad ENAV s.p.a.;

            c)    la composizione del Safety Management Control (SMC);

            d)    la costituzione dell’Apron Management Service (AMS).

        3.    Il decreto ministeriale di cui al comma 2 assicurerà l’invarianza della spesa determinando, sulla base del tariffario di ENAV s.p.a. e del regolamento (CE) n. 550/2004, gli importi corrispondenti ai costi delle attività di regolazione, certificazione e vigilanza inerenti alle funzioni trasferite ad ENAC.

        4.    Nella prima applicazione della presente legge l’ENAC è autorizzato ad assumere personale, dai ruoli pubblici e da quelli dell’ENAV, entro i limiti stabiliti nel decreto, di cui al comma 1, tramite concorso pubblico per titoli riferiti alla specifica conoscenza dei sistemi di controllo del traffico aereo e senza limitazione di età".

4.2

La Commissione

Al comma 2, sostituire le parole: "Regolamento (CE) n. 550/2004" con le seguenti: "regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004".

4.1000

La Commissione

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", e per il trasferimento in capo allo stesso ente della titolarità dei corrispondenti diritti tariffari, già di pertinenza di ENAV s.p.a".

4.3

Veraldi, Zanda, Scalera

Al comma 3, sopprimere le parole: " In sede di prima applicazione e".

4.4

Veraldi, Zanda, Scalera

Al comma 3, sostituire le parole: "può avvalersi", con le seguenti: "si avvale".

4.6

Fabris

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        "3-bis. Per l’assolvimento delle funzioni di cui all’art. 1, comma 1, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l’ENAC alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, nel numero di 50 unità, nei ruoli del personale dell’ENAC, nelle categorie e nei profili corrispondenti".

4.101

Pedrini

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        "3-bis. Per l’assolvimento delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 1, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l’ENAC alla data di entrata in vigore della presente legge, e che attualmente copre vacanze nella pianta organica già approvata è inquadrato, con effetto immediato nel numero di 50 unità, nei ruoli del personale dell’ENAC, nelle categorie e nei profili PI 1, C1, B1 corrispondenti".

4.8

Veraldi, Zanda, Scalera

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

        "3-bis. Per l’assolvimento delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 1, l’ENAC si avvale anche del personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica e già in servizio presso l’ENAC alla data di entrata in vigore della presente legge. Tale personale è inquadrato nel numero di 50 unità nei ruoli del personale dell’ENAC nelle categorie e nei profili corrispondenti.".

4.102

Veraldi, Scalera, Zanda

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        "3-bis. Per l’assolvimento delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 1, l’ENAC si avvaler anche del personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica e già in servizio presso l’ENAC alla data di entrata in vigore della presente legge. Tale personale è inquadrato nel numero di 50 unità nei ruoli del personale dell’ENAC nella categoria e nei profili corrispondenti".

4.5

Brutti Paolo, Donati, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        "3-bis. In deroga all’art. 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l’assolvimento delle funzioni di cui all’art. 1, comma 1, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l’ENAC alla data del 31 dicembre 2003, che attualmente copre vacanze nella pianta organica già approvata, è inquadrato, con effetto immediato e nel numero di 60 unità, nei ruoli del personale dell’ENAC, nelle categorie e nei profili PI 1, C1, B1 corrispondenti, ivi compreso il personale appartenente all’allora Ente Poste Italiane in posizione di comando presso l’ENAC nelle categorie e nei profili corrispondenti nonché il personale di cui all’articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 250.

        3-ter. I costi relativi all’attuazione del precedente comma sono a totale carico del bilancio dell’ENAC.".

4.7

Fabris

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        "3-bis. In deroga all’art. 3, co. 53 L. 24 dicembre 2003 n. 350 per l’assolvimento delle funzioni di cui all’art. 1, comma 1, il personale con contratto a tempo determinato, assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l’Enac alla data del 31 dicembre 2003, è inquadrato, nel numero massimo di 60 unità, nei ruoli del personale dell’Enac, nelle categorie e nei profili corrispondenti, ivi compreso il personale appartenente all’allora Ente Poste Italiane attualmente in posizione di comando presso l’Enac.".

4.100

Brutti Paolo, Donati, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        "3-bis. In deroga all’articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, per l’assolvimento delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 1, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l’ENAC alla data del 31 dicembre 2003, è inquadrato, nel numero massimo di 50 unità, nei ruoli del personale dell’ENAC, nelle categorie e nei profili corrispondenti".

4.500

Greco, Guasti, Pessina, Agogliati, Ponzo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        "3-bis. In deroga all’art. 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l’assolvimento delle funzioni di cui all’art. 1, comma 1, il personale a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l’ENAC alla data del 31 dicembre 2003 e con contratto in scadenza al 30 ottobre 2006, che attualmente copre vacanze nella pianta organica già approvata, è inquadrato, con effetto immediato, nel numero di 50 unità, nei ruoli del personale dell’ENAC, nelle categorie e nei profili PI1, C1, B1 corrispondenti.

        L’ENAC, per garantire che la trasformazione del rapporto di lavoro del personale già in servizio non generi alcuna ricaduta nei saldi di finanza pubblica, darà piena applicazione a quanto previsto dall’art. 15 comma 2, lettera b) del regolamento CE n. 550/2004 e, anche a tal fine, adeguerà il proprio regolamento tariffario (decreto interministeriale 60/T 27-3-2001) adottando il meccanismo di totale compensazione dei costi, onde assicurare l’adeguata copertura degli oneri relativi al personale chiamato a svolgere le nuove funzioni dell’Ente".

4.2000 (testo corretto)

La Commissione

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        "3-bis. All’articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 5, primo periodo, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni";

            b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

        "5-bis. Gli organi di cui al comma 1 sono rinnovati, in ogni caso, alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione".

        3-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti promuove la revisione dello statuto dell’E.N.A.C. secondo le previsioni di cui all’articolo 13 del decreto legisaltivo 29 ottobre 1999, n. 419".

4.0.3

Brutti Paolo, Donati, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Dopo l’articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Estensione delle convenzioni vigenti)

        1.    L’ENAC applica il regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, tenendo altresì conto delle esigenze di cui al comma 3, per l’affidamento delle gestioni totali aeroportuali nei confronti dei soggetti gestori parziali, anche in regime precario, che ne fanno richiesta entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per la regolazione dei rapporti di gestione totale stabiliti con legge speciale anche per l’ipotesi di estensione della durata del rapporto fino al massimo di 40 anni decorrenti dalla sottoscrizione della relativa convenzione.

        2.    Sono riconosciute le estensioni dei rapporti di gestione totale aeroportuale cui ha provveduto l’ENAC in data antecedente della presente legge.

        3.    Entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, l’ENAC adegua le convenzioni sottoscritte alle esigenze di regolazione e di vigilanza e controllo del settore, anche attraverso la previsione di verifiche periodiche sullo stato di attuazione del programma di intervento approvato e di sanzioni per l’inottemperanza alle disposizioni vigenti, anche in materia di tutela dell’ambiente, provvedendo, ove del caso alle conseguenti integrazioni e modifiche.

        4.    I soggetti gestori aeroportuali in ogni caso corrispondono all’ENAC il canone annuo nella misura del 10 per cento dell’importo complessivo dei diritti accertati per l’uso degli aeroporti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni, nonché delle tasse di sbarco e imbarco delle merci di cui alla legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e per l’espletamento dei servizi di controllo di sicurezza di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1999 recante il regolamento di attuazione dell’articolo 5 del decreto legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217".

4.0.1

Brutti Paolo, Donati, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Dopo l’articolo 4 aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis.

(Sanzioni)

        1.    L’ENAC ha il potere di sanzionare i soggetti concessionari per le violazioni accertate al Regolamento e per il mancato rispetto dei compiti affidati con la convenzione di affidamento della gestione e dei principi stabiliti dalla carta dei servizi.

        2.    Le sanzioni comminate alla Società aeroportuale, per il mancato rispetto delle convenzioni e per le violazioni regolamentari sono definite da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 100.000 euro; gli importi relativi costituiscono entrata propria dell’ENAC a norma del decreto legislativo 250/1997.

        3.    L’entità delle sanzioni pecuniarie per le differenti violazioni e il mancato rispetto delle convenzioni è determinata dal Consiglio di Amministrazione dell’ENAC che entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge approva il codice delle sanzioni.

        4.    Alla sanzione della revoca della convenzione di gestione provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell’ENAC".

4.0.2

Brutti Paolo, Donati, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Dopo l’articolo 4 aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis.

(Privatizzazione delle società di gestione aeroportuale)

        1.    La privatizzazione di quote di capitale pubblico delle Società di gestione aeroportuale dovrà avvenire con procedure concorrenziali europee riferite a soggetti in possesso di capacità e preparazione in gestioni aeroportuali di aeroporti di analoga consistenza.

        2.    I ricavi derivanti dalla privatizzazione delle quote di capitale pubblico delle Società di gestione dovranno essere destinati, entro l’aliquota minima dell’80% ad interventi di ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione dei rispettivi aeroporti, tenendo anche in considerazione la sicurezza del sistema, la protezione ambientale ed i collegamenti della struttura al territorio".

 

EMENDAMENTI

al testo del disegno di legge di conversione

x 1.0.2 (testo 2 corretto)

La Commissione

Dopo l’articolo 1 del disegno di legge di conversione aggiungere il seguente:

"Articolo 2.

        1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, di razionalizzare e semplificare l’assetto normativo e regolamentare nel settore dell’aviazione civile e delle gestioni aeroportuali, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.

        2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, al Parlamento per l’espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. Ciascuna commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo, entro i successivi sessanta giorni, esaminati i pareri delle commissioni ed acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ritrasmette al Parlamento, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro trenta giorni dall’assegnazione.

        3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati e con le medesime procedure stabilite dal presente articolo, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi sopra indicati.

        4. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono conformarsi ai principi ed ai criteri direttivi di seguito definiti, garantendo altresì il necessario coordinamento con la normativa comunitaria ed internazionale e, in particolare, con gli obblighi assunti con la ratifica della convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, di cui alla legge 17 aprile 1956, n. 561.

        5. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a) disciplina delle fonti e recepimento delle norme tecniche internazionali, anche in via amministrativa e mediante regolamenti degli enti aeronautici preposti;

            b) disciplina della proprietà degli aeroporti e dell’imposizione di vincoli alle proprietà limitrofe agli aeroporti, con la semplificazione e l’adeguamento della normativa alle regole tecniche di cui all’Annesso XIV ICAO;

            c) fissazione delle modalità per l’esercizio efficiente delle funzioni di polizia della navigazione e degli aerodromi;

            d) armonizzazione e semplificazione della disciplina inerente ai titoli professionali aeronautici;

            e) adeguamento alla normativa comunitaria ed internazionale della disciplina in materia di servizi aerei nonché di contratto di trasporto aereo, con riguardo anche alla tutela degli utenti;

            f) semplificazione del regime amministrativo degli aeromobili e della pubblicità degli atti ad essi relativi;

            g) abrogazione esplicita di tutte le disposizioni incompatibili con le modifiche del codice della navigazione adottate nell’esercizio della delega;

            h) salvaguardia delle attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale".

        Conseguentemente, nel titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Delega al Governo per l’emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione".

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo unico (1296-B)

ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Contenuto della delega)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, uno o più decreti legislativi diretti a:

        a) modificare la disciplina per l’accesso in magistratura, nonché la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari;

        b) istituire la Scuola superiore della magistratura, razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;

        c) disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei consigli giudiziari, nonché istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione;

        d) riorganizzare l’ufficio del pubblico ministero;

        e) modificare l’organico della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati applicati presso la medesima;

        f) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione, nonché modificare la disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d’ufficio.

        g)  prevedere forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado.

    2. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 divengono efficaci dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2.

    3. Il Governo è delegato ad adottare, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2, comma 8, la necessaria disciplina transitoria, prevedendo inoltre l’abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 2.

    4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi all’espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

    5. Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano anche per l’esercizio della delega di cui al comma 3, ma in tal caso il termine per l’espressione dei pareri è ridotto alla metà.

    6. Il Governo, con la procedura di cui al comma 4, entro due anni dalla data di acquisto di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi)

    1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere per l’ingresso in magistratura:

            1) che sia bandito annualmente un concorso per l’accesso in magistratura e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente;

            2) che il concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie indicate dall’articolo 123-ter, commi 1 e 2, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché nelle materie attinenti al diritto dell’economia;

            3) che la commissione di concorso sia unica e che sia nominata dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e che sia composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un magistrato che eserciti da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di legittimità; che il numero dei componenti sia determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell’esigenza di rispettare le scadenze indicate al numero 1) della lettera d); che il numero dei componenti professori universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati;

            4) che, al momento dell’attribuzione delle funzioni, l’indicazione di cui al numero 1) costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell’ambito della funzione prescelta;

        b) prevedere che siano ammessi al concorso per l’accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti coloro che:

            1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

            2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

            3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense;

            4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;

            5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

            6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

        c) prevedere che per essere ammessi a sostenere le prove orali del concorso di cui alla lettera a), numero 2), il candidato debba essere positivamente valutato nei test di idoneità psico-attitudinale all’esercizio della professione di magistrato anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione;

        d) prevedere che:

            1) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l’intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l’inizio del tirocinio il 15 settembre dell’anno successivo;

            2) non possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati già dichiarati non idonei per tre volte;

        e) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti:

            1) funzioni giudicanti di primo grado;

            2) funzioni requirenti di primo grado;

            3) funzioni giudicanti di secondo grado;

            4) funzioni requirenti di secondo grado;

            5) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado;

            6) funzioni semidirettive requirenti di primo grado;

            7) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado;

            8) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado;

            9) funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;

            10) funzioni direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;

            11) funzioni giudicanti di legittimità;

            12) funzioni requirenti di legittimità;

            13) funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità;

            14) funzioni direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità;

            15) funzioni direttive superiori apicali di legittimità;

        f) prevedere:

            1) che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura, fino al compimento dell’ottavo anno dall’ingresso in magistratura debbano essere svolte effettivamente le funzioni requirenti o giudicanti di primo grado;

            2) che, dopo otto anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli, possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado;

            3) che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo concorso per titoli, ovvero dopo diciotto anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, possano essere svolte funzioni di legittimità; che al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per le funzioni di legittimità possano partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado;

            4) che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le funzioni di secondo grado e di legittimità all’esito dei concorsi di cui ai numeri 2) e 3) e le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli;

            5) le modalità dei concorsi per titoli e per titoli ed esami, scritti ed orali, previsti dalla presente legge, nonché i criteri di valutazione, stabilendo, in particolare, che le prove d’esame consistano nella redazione, anche con l’impiego di prospettazioni e di materiali forniti dalla commissione, di più provvedimenti relativi alle funzioni richieste e in una discussione orale sui temi attinenti alle stesse;

            6) che i magistrati che in precedenza abbiano subìto una sanzione disciplinare superiore all’ammonimento siano ammessi ai concorsi di cui ai numeri 2), 3) e 4) dopo il maggior numero di anni specificatamente indicato nella sentenza disciplinare definitiva, comunque non inferiore a due e non superiore a quattro rispetto a quanto previsto dai numeri 1), 2) e 3) e dalle lettere h) e i);

        g) prevedere che:

            1) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2;

            2) la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera l), numero 6);

            3) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l’assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2;

            4) la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera l), numero 5);

            5) il Consiglio superiore della magistratura individui, con priorità assoluta, i posti vacanti al fine di consentire il passaggio di funzione nei casi indicati ai numeri 1) e 3);

            6) fuori dai casi indicati ai numeri 1) e 3), e, in via transitoria, dal comma 8, lettera c), non sia consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa;

            7) il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa debba avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale;

        h) prevedere che:

            1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza;

            2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

            3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di appello;

            4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia;

            5) funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di consigliere della Corte di cassazione;

            6) funzioni requirenti di legittimità siano quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;

            7) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

            8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica aggiunto, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

            9) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

            10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

            11) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

            12) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

            13) funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato siano quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

            14) funzioni direttive requirenti di primo grado elevato siano quelle di procuratore della repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

            15) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

            16) funzioni direttive requirenti di secondo grado siano quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

            17) le funzioni indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) e 16) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni semidirettive o direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;

            18) i magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità possano partecipare ai concorsi per le funzioni semidirettive e direttive indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), e 14); che l’avere esercitato funzioni di legittimità giudicanti o requirenti costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi direttivi indicati rispettivamente al numero 13) e al numero 14);

        i) prevedere che:

            1) le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni;

            2) le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni;

            3) le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

            4) le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano quelle di Procuratore generale presso la Corte di cassazione e di Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità;

            5) le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano quelle di primo Presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

            6) le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e 5) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;

        l) prevedere che:

            1) annualmente i posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell’esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 3), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di primo grado, vengano assegnati, secondo l’anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 3), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l’accesso in magistratura;

            2) annualmente i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell’esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 1), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado, vengano assegnati, secondo l’anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 1), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l’accesso in magistratura;

            3) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

                3.1) per il 40 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte;

                3.2) per il 60 per cento i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte;

                3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno;

                3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;

                3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) secondo l’ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità di servizio;

                3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

                3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

                3.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);

            4) annualmente tutti i posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

                4.1) per il 40 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte;

                4.2) per il 60 per cento i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte;

                4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;

                4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 4.1) ed espletato nello stesso anno;

                4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) secondo l’ordine di graduatoria di cui rispettivamente al concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, o al concorso per soli titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità di servizio;

                4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

                4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

                4.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);

            5) ai fini di cui al numero 3), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            6) ai fini di cui al numero 4), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità ovvero le funzioni direttive requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            7) annualmente i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell’incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

                7.1) per il 60 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 3);

                7.2) per il 40 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3);

                7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno;

                7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso anno;

                7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) secondo l’ordine di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l’anzianità di servizio;

            8) ai fini di cui al numero 7), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            9) annualmente i posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità, come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni requirenti di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell’incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

                9.1) per il 60 per cento, i posti siano assegnati, prioritariamente, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado, che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e che risultino positivamente valutati nel concorso per titoli previsto dalla lettera f), numero 3);

                9.2) per il 40 per cento i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni, abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e risultino positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 3);

                9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno;

                9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati positivamente valutati nel concorso per titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno;

                9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) secondo l’ordine di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli o del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni di secondo grado ovvero secondo l’anzianità di servizio;

            10) ai fini di cui al numero 9), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            11) nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, si tenga conto prevalentemente, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, dell’attività prestata dal magistrato nell’ambito delle sue funzioni giudiziarie, desunta da specifici e rilevanti elementi e da verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti dallo stesso adottati nonché dell’eventuale autorelazione e, in particolare, della complessità dei procedimenti trattati, degli esiti dei provvedimenti adottati, delle risultanze statistiche relative all’entità del lavoro svolto, tenuto specificamente conto della sede e dell’ufficio presso cui risulta assegnato il magistrato, con loro proiezione comparativa rispetto a quelle delle medie nazionali e dei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio; i titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i componenti della commissione esaminatrice non conoscano il nominativo del candidato; nei concorsi per titoli ed esami si proceda alla valutazione dei titoli solo in caso di esito positivo della prova di esame e la valutazione dei titoli incida in misura non inferiore al 50 per cento sulla formazione della votazione finale sulla cui base viene redatto l’ordine di graduatoria; nella valutazione dei titoli ai fini dell’assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall’articolo 76-bis, comma 4, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

        m) prevedere che:

            1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano nella valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi gli esiti del concorso e l’ordine di graduatoria al Consiglio superiore della magistratura, il quale, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, propone le nomine al Ministro della giustizia per il concerto; sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; il Ministro della giustizia sia legittimato a ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi adottate in contrasto con il concerto o con il parere previsto al numero 3);

            2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano nella valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; la commissione comunichi l’esito delle valutazioni e l’ordine di graduatoria dei candidati al Consiglio superiore della magistratura che, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, assegna l’incarico semidirettivo secondo l’ordine di graduatoria risultante all’esito del concorso per titoli, salvo che vi ostino specifiche e determinate ragioni delle quali deve fornire dettagliata motivazione e, a parità di graduatoria, secondo l’anzianità nelle funzioni di legittimità ovvero in quelle di secondo grado ovvero secondo l’anzianità di servizio;

            3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella lettera i), abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni;

            4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale; ai fini di quanto disposto dal presente numero si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato;

            5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

            6) gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di sei anni;

            7) il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui al numero 6), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale;

            8) alla scadenza del termine di cui al numero 6), il magistrato che abbia esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

            9) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            10) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

            11) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive; fermo restando il possesso dei requisiti indicati dalle lettere h) ed i) per il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, il pregresso esercizio di funzioni direttive o semidirettive, degli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, costituisce titolo preferenziale; in ogni caso si applichino le disposizioni di cui alla lettera l), numero 11); per le funzioni semidirettive giudicanti si tenga adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla sezione di tribunale o di corte di appello la cui presidenza è messa a concorso; nella valutazione dei titoli ai fini dell’assegnazione delle funzioni direttive di procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall’articolo 76-bis, comma 2, primo periodo, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

        n) prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3), 5) e 10) della lettera m) si applichino anche per il conferimento dell’incarico di Procuratore nazionale antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato numero 3), il magistrato che abbia esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale;

        o) prevedere che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparato all’esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avvenga nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto; prevedere che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare e per i magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratra, il collocamento fuori ruolo non possa superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

        p) prevedere che:

            1) le commissioni di cui alle lettere l) e m) siano nominate per due anni e siano automaticamente prorogate sino all’esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento;

            2) i componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità, non siano immediatamente confermabili e non possano essere nuovamente nominati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell’incarico;

        q) prevedere che:

            1) la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

                1.1) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;

                1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni;

                1.3) terza classe: da due a cinque anni;

                1.4) quarta classe: da cinque a tredici anni;

                1.5) quinta classe: da tredici a venti anni;

                1.6) sesta classe: da venti a ventotto anni;

                1.7) settima classe: da ventotto anni in poi;

            2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui alla lettera f), numero 2), prima parte, conseguano la quinta classe di anzianità;

            3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui alla lettera f), numero 3), conseguano la sesta classe di anzianità;

        r) prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell’ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine; prevedere che non possano essere assegnati ai magistrati per i quali è in scadenza il termine di permanenza di cui sopra procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di scadenza;

        s) prevedere che:

            1) siano attribuite al magistrato capo dell’ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell’ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l’organizzazione dell’attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

            2) siano indicati i criteri per l’assegnazione al dirigente dell’ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l’espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;

            3) sia assegnata al dirigente dell’ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell’ufficio e con il programma annuale delle attività e gli sia attribuito l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

            4) entro trenta giorni dall’emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente dell’ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell’anno; il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente dell’ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell’anno; nell’ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell’ufficio giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali circa le rispettive competenze.

        t) prevedere che:

            1) presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, l’organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale siano affidate a un direttore tecnico, avente la qualifica di dirigente generale, nominato dal Ministro della giustizia, al quale sono attribuiti i compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonché i compiti di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia;

            2) per ciascuna corte di appello di cui al numero 1):

                2.1) sia istituita una struttura tecnico-amministrativa di supporto all’attività del direttore tecnico, composta da 11 unità, di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2 e che, nell’ambito di dette posizioni economiche, in sede di prima applicazione, sia possibile avvalersi di personale tecnico estraneo all’Amministrazione;

                2.2) le strutture di cui al numero 2.1) siano allestite attraverso il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.

    2. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere l’istituzione come ente autonomo della Scuola superiore della magistratura quale struttura didattica stabilmente preposta:

            1) all’organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

            2) all’organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

            3) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;

            4) all’offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria;

        b) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale ed utilizzi personale dell’organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;

        c) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia articolata in due sezioni, l’una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l’altra all’aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati;

        d) prevedere che il tirocinio abbia la durata di ventiquattro mesi e che sia articolato in sessioni della durata di sei mesi quella presso la Scuola superiore della magistratura e di diciotto mesi quella presso gli uffici giudiziari, dei quali almeno nove in un collegio giudicante e nove in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione;

        e) prevedere modalità differenti di svolgimento del tirocinio che tengano conto della diversità delle funzioni, giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno chiamati a svolgere;

        f) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola superiore della magistratura gli uditori giudiziari ricevano insegnamento da docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo princìpi di ampio pluralismo culturale, e siano seguiti assiduamente da tutori scelti tra i docenti della scuola;

        g) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell’uditore giudiziario;

        h) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata da parte della Scuola, tenendo conto di tutti i giudizi espressi sull’uditore nel corso dello stesso, una valutazione di idoneità all’assunzione delle funzioni giudiziarie sulla cui base il Consiglio superiore della magistratura delibera in via finale;

        i) prevedere che, in caso di deliberazione finale negativa, l’uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a un anno, e che da un’ulteriore deliberazione negativa derivi la cessazione del rapporto di impiego;

        l) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia diretta da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal primo Presidente della Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, da due magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell’ambito del comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comitato, diversi dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la stessa e dai loro eventuali delegati, non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario;

        m) prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all’esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola selezionando i tutori nonché i docenti stabili e quelli occasionali; prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un congruo numero di componenti, comunque non superiore a cinque, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera l);

        n) prevedere che, nella programmazione dell’attività didattica, il comitato direttivo di cui alla lettera l) possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;

        o) prevedere l’obbligo del magistrato a partecipare ogni cinque anni, se non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e a quelli di formazione con conseguente riconoscimento di un corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi di formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori con facoltà del capo dell’ufficio di rinviare la partecipazione al corso per un periodo non superiore a sei mesi;

        p) stabilire che, al termine del corso di aggiornamento professionale, sia formulata una valutazione che contenga elementi di verifica attitudinale e di proficua partecipazione del magistrato al corso, modulata secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura;

        q) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno;

        r) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi della Scuola superiore della magistratura a competenza interregionale;

        s) prevedere che, al settimo anno dall’ingresso in magistratura, i magistrati che non abbiano effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa, previsto dal comma 1, lettera g), numeri 1) e 3), debbano frequentare presso la Scuola superiore della magistratura il corso di aggiornamento e formazione alle funzioni da loro svolte e, all’esito, siano sottoposti dal Consiglio superiore della magistratura, secondo i criteri indicati alla lettera t), a giudizio di idoneità per l’esercizio in via definitiva delle funzioni medesime; che, in caso di esito negativo, il giudizio di idoneità debba essere ripetuto per non più di due volte, con l’intervallo di un biennio tra un giudizio e l’altro; che, in caso di esito negativo di tre giudizi consecutivi, si applichi l’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo;

        t) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo avere frequentato con esito positivo l’apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della magistratura, siano sottoposti da parte del Consiglio superiore della magistratura a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall’attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall’equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dalle valutazioni di cui alla lettera p); prevedere che le valutazioni di cui alla presente lettera debbano avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall’ingresso in magistratura e che il passaggio rispettivamente alla quinta, alla sesta ed alla settima classe stipendiale possa essere disposto solo in caso di valutazione positiva; prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non più di due volte, con l’intervallo di un biennio tra una valutazione e l’altra; prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi l’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo;

        u) prevedere che, per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità e non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di concorso comunichi al Consiglio superiore della magistratura l’elenco di coloro i quali, per inidoneità, non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità.

    3. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere l’istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera c), da un magistrato che eserciti funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitino effettive funzioni giudicanti di legittimità in servizio presso la Corte di cassazione, da un magistrato che eserciti effettive funzioni requirenti di legittimità in servizio presso la Procura generale della Corte di cassazione, da un professore ordinario di università in materie giuridiche e da un avvocato con venti anni di esercizio della professione che sia iscritto da almeno cinque anni nell’albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all’articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

        b) prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano designati, rispettivamente, dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense;

        c) prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano il primo Presidente, il Procuratore generale della medesima Corte e il Presidente del Consiglio nazionale forense;

        d) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia presieduto dal primo Presidente ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

        e) prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate alle lettere n), o), r), u) e z) per i consigli giudiziari presso le corti d’appello;

        f) prevedere che i consigli giudiziari presso le corti d’appello nei distretti nei quali prestino servizio fino a trecentocinquanta magistrati ordinari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, di cui uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al consiglio medesimo, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

        g) prevedere che nei distretti nei quali prestino servizio oltre trecentocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da sette magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, dei quali uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno nominato tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

        h) prevedere che i componenti supplenti del consiglio giudiziario siano cinque, due dei quali magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni requirenti e giudicanti nel distretto e tre componenti non togati nominati con lo stesso criterio di cui alle lettere f) e g), riservandosi un posto per ciascuna delle tre categorie non togate indicate nelle medesime lettere f) e g);

        i) prevedere che i componenti avvocati e professori universitari siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale forense ovvero dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto e dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione;

        l) prevedere che membri di diritto del consiglio giudiziario siano il presidente, il procuratore generale della corte d’appello ed il presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

        m) prevedere che il consiglio giudiziario sia presieduto dal presidente della corte d’appello ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

        n) prevedere che il consiglio giudiziario duri in carica quattro anni e che i componenti non possano essere immediatamente confermati;

        o) prevedere che l’elezione dei componenti togati del consiglio giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo sistema vigente per l’elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibile, così da attribuire tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e due seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono fino a trecentocinquanta magistrati, quattro seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e tre seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono oltre trecentocinquanta magistrati;

        p) prevedere che dei componenti togati del consiglio giudiziario che esercitano funzioni giudicanti uno abbia maturato un’anzianità di servizio non inferiore a venti anni;

        q) prevedere che la nomina dei componenti supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari presso le corti d’appello avvenga secondo i medesimi criteri indicati per la nomina dei titolari;

        r) prevedere che al consiglio giudiziario vengano attribuite le seguenti competenze:

            1) parere sulle tabelle proposte dai titolari degli uffici, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla legge;

            2) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, sull’attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell’equilibrio nell’esercizio delle funzioni, e comunque nelle ipotesi previste dal comma 1 e nei periodi intermedi di permanenza nella qualifica. Ai fini sopra indicati, il consiglio giudiziario dovrà acquisire le motivate e dettagliate valutazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel luogo ove il magistrato esercita le sue funzioni e, se non coincidente, anche del consiglio dell’ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

            3) vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di segnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell’azione disciplinare;

            4) vigilanza sull’andamento degli uffici giudiziari nel distretto, con segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al Ministro della giustizia;

            5) formulazione di pareri e proposte sull’organizzazione ed il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;

            6) adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, con particolare riferimento a quelli relativi ad aspettative e congedi, dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi;

            7) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine all’adozione da parte del medesimo Consiglio di provvedimenti inerenti collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall’impiego, concessioni di titoli onorifici, riammissioni in magistratura;

        s) prevedere che i consigli giudiziari formulino pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite;

        t) coordinare con quanto previsto dalla presente legge le disposizioni vigenti che prevedono ulteriori competenze dei consigli giudiziari;

        u) prevedere la reclamabilità innanzi al Consiglio superiore della magistratura delle delibere adottate dal consiglio giudiziario nelle materie di cui alla lettera r), numero 1);

        v) prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni ed alle deliberazioni inerenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5);

        z) prevedere che gli avvocati, i professori ed il rappresentante dei giudici di pace che compongono il consiglio giudiziario possano prendere parte solo alle discussioni e deliberazioni concernenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5). Il rappresentante dei giudici di pace, inoltre, partecipa alle discussioni e deliberazioni di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

    4. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere che il procuratore della Repubblica, quale preposto all’ufficio del pubblico ministero, sia il titolare esclusivo dell’azione penale e che la eserciti sotto la sua responsabilità nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;

        b) prevedere che il procuratore della Repubblica possa delegare un procuratore aggiunto alla funzione del vicario, nonché uno o più procuratori aggiunti ovvero uno o più magistrati del proprio ufficio perché lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o nella gestione dell’attività di un settore di affari;

        c) prevedere che il procuratore della Repubblica determini i criteri per l’organizzazione dell’ufficio e quelli ai quali si uniformerà nell’assegnazione della trattazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti o ai magistrati del proprio ufficio, precisando per quali tipologie di reato riterrà di adottare meccanismi di natura automatica; di tali criteri il Procuratore della Repubblica deve dare comunicazione al Consiglio superiore della magistratura; prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri cui i procuratori aggiunti o i magistrati delegati ai sensi della lettera b) devono attenersi nell’adempimento della delega, con facoltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri; prevedere che il procuratore della Repubblica trasmetta al Procuratore generale presso la Corte di cassazione il provvedimento di revoca della delega alla trattazione di un procedimento e le eventuali osservazioni formulate dal magistrato o dal procuratore aggiunto cui è stata revocata la delega; che il provvedimento di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli personali; prevede che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri generali cui i magistrati addetti all’ufficio devono attenersi nell’impiego della polizia giudiziaria, nell’utilizzo delle risorse finanziarie e tecnologiche dell’ufficio e nella impostazione delle indagini;

        d) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), sia abrogato l’articolo 7-ter, comma 3, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall’articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

        e) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato eventualmente delegato ai sensi della lettera b); prevedere tuttavia che le disposizioni della presente lettera non si applichino nelle ipotesi in cui la misura cautelare personale o reale è richiesta in sede di convalida del fermo o dell’arresto o del sequestro ovvero, limitatamente alle misure cautelari reali, nelle ipotesi che il procuratore della Repubblica, in ragione del valore del bene o della rilevanza del fatto per cui si procede, riterrà di dovere indicare con apposita direttiva;

        f) prevedere che il procuratore della Repubblica tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell’ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso; prevedere che il procuratore della Repubblica segnali obbligatoriamente al consiglio giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma 3, lettera r), numero 3), i comportamenti dei magistrati del proprio ufficio che siano in contrasto con la disposizione di cui sopra;

        g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale, nonché il rispetto dell’adempimento degli obblighi di cui alla lettera a), acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga necessario, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

        h) prevedere, relativamente ai procedimenti riguardanti i reati indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, che sia fatto salvo quanto previsto dall’articolo 70-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

    5. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d’appello previsti in organico presso la Corte di cassazione nonché di tutti i posti di magistrato d’appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici;

        b) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d’appello previsti in organico presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di tribunale;

        c) prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a prestare servizio presso l’ufficio del massimario e del ruolo;

        d) prevedere che il servizio prestato per almeno otto anni presso l’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale nell’attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità;

        e) prevedere l’abrogazione dell’articolo 116 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e prevedere che all’articolo 117 e alla relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n.12 del 1941 siano soppresse le parole: "di appello e".

    6. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti l’esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonché all’individuazione delle relative sanzioni;

        b) prevedere:

            1) che il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio;

            2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato debba rispettare la dignità della persona;

            3) che anche fuori dall’esercizio delle sue funzioni il magistrato non debba tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell’istituzione;

            4) che la violazione dei predetti doveri costituisca illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere c), d) ed e);

        c) salvo quanto stabilito dal numero 11), prevedere che costituiscano illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni:

            1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; l’omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera p); la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

            2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato; l’omessa comunicazione al capo dell’ufficio delle avvenute interferenze da parte del magistrato destinatario delle medesime;

            3) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l’emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l’adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l’indebito affidamento ad altri del proprio lavoro; l’inosservanza dell’obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l’ufficio, se manca l’autorizzazione prevista dalle norme vigenti e ne sia derivato concreto pregiudizio all’adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;

            4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni; il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato al lavoro giudiziario; per il dirigente dell’ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l’omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti; l’inosservanza dell’obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell’organo competente;

            5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui; pubbliche dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione e che non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato;

            6) il tenere rapporti in relazione all’attività del proprio ufficio con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste al comma 4, lettera f); il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l’utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati; il rilasciare dichiarazioni e interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura;

            7) l’adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

            8) l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell’ufficio, della sezione o del collegio; l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera p), ovvero delle situazioni che possono dare luogo all’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati ai sensi delle lettere n) e o);

            9) l’adozione di provvedimenti abnormi ovvero di atti e provvedimenti che costituiscano esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero ad altri organi costituzionali;

            10) l’emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile;

            11) fermo quanto previsto dai numeri 3), 7) e 9), non può dar luogo a responsabilità disciplinare l’attività di interpretazione di norme di diritto in conformità all’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale;

        d) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari al di fuori dell’esercizio delle funzioni:

            1) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

            2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subìto condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l’intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;

            3) l’assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell’organo competente;

            4) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri indicati nella lettera b), numeri 1), 2) e 3);

            5) l’ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere indagati, parti offese, testimoni o comunque coinvolti in procedimenti penali o civili pendenti presso l’ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di corte d’appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro;

            6) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo;

            7) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie;

            8) l’iscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di centri politici o affaristici che possano condizionare l’esercizio delle funzioni o comunque appannare l’immagine del magistrato;

            9) ogni altro comportamento tale da compromettere l’indipendenza, la terzietà e l’imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell’apparenza;

            10) l’uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l’esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

        e) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari conseguenti al reato:

            1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;

            2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

            3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell’arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

            4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita;

        f) prevedere come sanzioni disciplinari:

            1) l’ammonimento;

            2) la censura;

            3) la perdita dell’anzianità;

            4) l’incapacità temporanea ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;

            5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;

            6) la rimozione;

        g) stabilire che:

            1) l’ammonimento consista nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all’osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all’illecito commesso;

            2) la censura consista in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione;

            3) la sanzione della perdita dell’anzianità sia inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni;

            4) la sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo sia inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l’esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l’ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna;

            5) la sospensione dalle funzioni comporti altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima o seconda o terza classe stipendiale; alla metà, se alla quarta o quinta classe; ad un terzo, se alla sesta o settima classe;

            6) la rimozione determini la cessazione del rapporto di servizio;

            7) quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applichi altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile;

            8) la sanzione di cui al numero 6) sia eseguita mediante decreto del Presidente della Repubblica;

        h) prevedere che siano puniti con la sanzione non inferiore alla censura:

            1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

            2) la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

            3) l’omissione, da parte dell’interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati ai sensi della lettera p);

            4) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;

            5) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera c);

            6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

            7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni;

            8) la scarsa laboriosità, se abituale;

            9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

            10) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

            11) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio superiore della magistratura, qualora per l’entità e la natura dell’incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità;

        i) prevedere che siano puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell’anzianità:

            1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

            2) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

            3) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera d);

        l) stabilire che:

            1) sia punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo l’interferenza nell’attività di altro magistrato da parte del dirigente dell’ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave;

            2) sia punita con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l’accettazione e lo svolgimento di incarichi ed uffici vietati dalla legge ovvero l’accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non è stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l’entità e la natura dell’incarico il fatto si appalesi di particolare gravità;

            3) sia rimosso il magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dalla lettera d), numero 5), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’articolo 168 dello stesso codice;

        m) stabilire che, nell’infliggere una sanzione diversa dall’ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dal numero 1) della lettera c), ad eccezione dell’inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e dell’inosservanza dell’obbligo della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, dal numero 1) della lettera d), ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni;

        n) prevedere che, nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall’ammonimento, su richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, possa essere disposto dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in via cautelare e provvisoria, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni; modificare il secondo comma dell’articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che, fermo quanto previsto dalla lettera m) e dalla prima parte della presente lettera, in sede di procedimento disciplinare, il trasferimento ad altre sede o la destinazione ad altre funzioni possano essere disposti con procedimento amministrativo dal Consiglio superiore della magistratura solo per una causa incolpevole tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza e imparzialità; prevedere che alla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), i procedimenti amministrativi di trasferimento di ufficio ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, pendenti presso il Consiglio superiore della magistratura, per fatti astrattamente riconducibili alle fattispecie disciplinari previste dal presente comma siano trasmessi al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per le sue determinazioni in ordine all’azione disciplinare;

        o) prevedere la modifica dell’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;

        p) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, salvo eccezioni specificatamente disciplinate con riferimento all’entità dell’organico nonché alla diversità di incarico, l’incompatibilità per il magistrato a svolgere l’attività presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo grado, affini in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano la professione di magistrato o di avvocato o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria;

        q) equiparare gli effetti della decadenza a quelli delle dimissioni.

    7. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene, per quel che riguarda la procedura per l’applicazione delle sanzioni disciplinari, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere che le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare siano esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto, e che all’attività di indagine relativa al procedimento disciplinare proceda il pubblico ministero;

        b) stabilire che:

            1) l’azione disciplinare sia promossa entro due anni dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia;

            2) entro due anni dall’inizio del procedimento debba essere richiesta l’emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare; entro due anni dalla richiesta debba pronunciarsi la sezione disciplinare. Se la sentenza è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio è di un anno e decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del procedimento. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l’incolpato vi consenta;

            3) il corso dei termini sia sospeso:

            3.1) se per il medesimo fatto è iniziato il procedimento penale, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;

            3.2) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale;

            3.3) se l’incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario;

            3.4) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell’incolpato o del suo difensore o per impedimento dell’incolpato o del suo difensore;

        c) prevedere che:

            1) il Ministro della giustizia abbia facoltà di promuovere l’azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell’iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede;

            2) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione abbia l’obbligo di esercitare l’azione disciplinare dandone comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giustizia, se ritiene che l’azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al Procuratore generale, ed analoga richiesta può fare nel corso delle indagini;

            3) il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici debbano comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l’attività dei magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare;

            4) la richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al Procuratore generale o la comunicazione da quest’ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai sensi del numero 2) determinino a tutti gli effetti l’inizio del procedimento;

            5) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possa contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l’azione è stata promossa dal Ministro della giustizia, salva la facoltà del Ministro di cui al numero 2), ultimo periodo;

        d) stabilire che:

            1) dell’inizio del procedimento debba essere data comunicazione entro trenta giorni all’incolpato con l’indicazione del fatto che gli viene addebitato; analoga comunicazione debba essere data per le ulteriori contestazioni di cui al numero 5) della lettera c). L’incolpato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell’addebito, nonché, se del caso, da un consulente tecnico;

            2) gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all’incolpato o dall’avviso al difensore, se già designato, siano nulli, ma la nullità non possa essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare;

            3) per l’attività di indagine si osservino, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che comportano l’esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell’imputato, delle persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti; si applica comunque quanto previsto dall’articolo 133 del codice di procedura penale. Alle persone informate sui fatti, ai periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale; prevedere che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo ritenga necessario ai fini delle sue determinazioni sull’azione disciplinare, possa acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto; prevedere altresì che nel caso in cui il Procuratore generale acquisisca atti coperti da segreto investigativo ed il procuratore della Repubblica comunichi motivatamente che dalla loro pubblicizzazione possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore generale disponga con decreto che i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi e sospenda il procedimento disciplinare per un analogo periodo;

            4) per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero possa richiedere altro magistrato in servizio presso la procura generale della corte d’appello nel cui distretto l’atto deve essere compiuto;

            5) al termine delle indagini, il Procuratore generale con le richieste conclusive di cui alla lettera e) invii alla sezione disciplinare il fascicolo del procedimento e ne dia comunicazione all’incolpato; il fascicolo sia depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell’incolpato, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti;

        e) prevedere che:

            1) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formuli l’incolpazione e chieda al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell’atto;

            2) il Ministro della giustizia, in caso di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere, abbia facoltà di proporre opposizione entro dieci giorni, presentando memoria. Il Consiglio superiore della magistratura decide in camera di consiglio, sentite le parti;

            3) il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 1), possa chiedere l’integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

            4) il presidente della sezione disciplinare fissi, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti;

            5) il decreto di cui al numero 4) sia comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all’incolpato nonché al difensore di quest’ultimo se già designato e al Ministro della giustizia;

            6) nel caso in cui il Procuratore generale ritenga che si debba escludere l’addebito, faccia richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data comunicazione al Ministro della giustizia, con invio di copia dell’atto;

            7) il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 6), possa richiedere copia degli atti del procedimento e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi, possa richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell’udienza di discussione orale, formulando l’incolpazione;

            8) decorsi i termini di cui al numero 7), sulla richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare decida in camera di consiglio. Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai numeri 4) e 5). Sulla richiesta del Ministro della giustizia di fissazione della discussione orale, si provvede nei modi previsti nei numeri 4) e 5) e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto;

            9) della data fissata per la discussione orale sia dato avviso al Ministro della giustizia, il quale può esercitare la facoltà di partecipare all’udienza delegando un magistrato dell’Ispettorato generale;

            10) il delegato del Ministro della giustizia possa presentare memorie, esaminare testi, consulenti e periti e interrogare l’incolpato;

        f) prevedere che:

            1) nella discussione orale un componente della sezione disciplinare nominato dal presidente svolga la relazione;

            2) l’udienza sia pubblica; tuttavia la sezione disciplinare, su richiesta di una delle parti, possa comunque disporre che la discussione non sia pubblica se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all’ufficio che l’incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi;

            3) la sezione disciplinare possa assumere anche d’ufficio tutte le prove che ritiene utili, possa disporre o consentire la lettura di rapporti dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonché delle prove acquisite nel corso delle indagini; possa consentire l’esibizione di documenti da parte del pubblico ministero, dell’incolpato e del delegato del Ministro della giustizia. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano l’esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell’imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti; resta fermo quanto previsto dall’articolo 133 del codice di procedura penale. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;

            4) la sezione disciplinare deliberi immediatamente dopo l’assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero, del delegato del Ministro della giustizia e della difesa dell’incolpato; questi debba essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio;

            5) se non è raggiunta prova sufficiente dell’addebito, la sezione disciplinare ne dichiari esclusa la sussistenza;

            6) i motivi della sentenza siano depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione;

            7) dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare sia data comunicazione al Ministro della giustizia con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro può richiedere copia degli atti del procedimento;

        g) stabilire che:

            1) l’azione disciplinare sia promossa indipendentemente dall’azione civile di risarcimento del danno o dall’azione penale relativa allo stesso fatto, fermo restando quanto previsto dal numero 3) della lettera b);

            2) abbiano autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare la sentenza penale irrevocabile di condanna, quella prevista dall’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, che è equiparata alla sentenza di condanna, e quella irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso;

        h) prevedere che:

            1) a richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sezione disciplinare sospenda dalle funzioni e dallo stipendio e collochi fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale;

            2) la sospensione permanga sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento; la sospensione debba essere revocata, anche d’ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza; la sospensione possa essere revocata, anche d’ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare;

            3) al magistrato sospeso sia corrisposto un assegno alimentare nella misura indicata nel secondo periodo del numero 5) della lettera g) del comma 6;

            4) il magistrato riacquisti il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale. Tale disposizione si applica anche se è pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per ragioni diverse o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, lo stesso si sia concluso con la pronuncia indicata nel numero 3) della lettera m);

        i) prevedere che:

            1) quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l’esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano chiedere la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima dell’inizio del procedimento disciplinare;

            2) la sezione disciplinare convochi il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provveda dopo aver sentito l’interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato anche nel corso del procedimento di sospensione cautelare;

            3) la sospensione possa essere revocata dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d’ufficio;

            4) si applichino le disposizioni di cui alla lettera h), numeri 3) e 4);

        l) prevedere che:

            1) contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere h) ed i) e contro le sentenze della sezione disciplinare, l’incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti dei provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere h) ed i) il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato;

            2) la Corte di cassazione decida a sezioni unite penali, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso;

        m) prevedere che:

            1) il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelarmente sospeso abbia diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l’assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti;

            2) la sospensione cautelare cessi di diritto quando diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento;

            3) se è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se l’incolpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, siano corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno alimentare;

        n) prevedere che:

            1) in ogni tempo sia ammessa la revisione delle sentenze divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando:

                1.1) i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;

                1.2) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l’insussistenza dell’illecito;

                1.3) il giudizio di responsabilità e l’applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile;

            2) gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbano, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l’addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento d’ufficio;

            3) la revisione possa essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale;

            4) l’istanza di revisione sia proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;

            5) nei casi previsti dai numeri 1.1) e 1.3), all’istanza debba essere unita copia autentica della sentenza penale;

            6) la revisione possa essere chiesta anche dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2) e con le modalità di cui ai numeri 4) e 5);

            7) la sezione disciplinare acquisisca gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro della giustizia, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l’istante ed il suo difensore, dichiari inammissibile l’istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al numero 2), o senza l’osservanza delle disposizioni di cui al numero 4) ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, disponga il procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare;

            8) contro la decisione che dichiara inammissibile l’istanza di revisione sia ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione;

            9) in caso di accoglimento dell’istanza di revisione la sezione disciplinare revochi la precedente decisione;

            10) il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione abbia diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati;

    8. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 3, il Governo definisce la disciplina transitoria attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), siano ammessi anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all’anno accademico 1998-1999;

        b) prevedere che il requisito della partecipazione al corso, previsto dalla lettera g), numeri 1) e 3), dalla lettera h), numero 17), dalla lettera i), numero 6), e dalla lettera l), numeri 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) del comma 1, possa essere richiesto solo dopo l’entrata in funzione della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2;

        c) prevedere che i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), entro il termine di tre mesi dalla predetta data, possano richiedere il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti e viceversa; l’effettivo mutamento di funzioni, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, si realizzerà nel limite dei posti vacanti individuati annualmente nei cinque anni successivi; che, ai fini del mutamento di funzioni, il Consiglio superiore della magistratura formerà la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base dell’eventuale anzianità di servizio nelle funzioni verso le quali si chiede il mutamento e, a parità o in assenza di anzianità, sulla base dell’anzianità di servizio; che la scelta nell’ambito dei posti vacanti avvenga secondo l’ordine di graduatoria e debba comunque riguardare un ufficio avente sede in un diverso circondario nell’ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado e un ufficio avente sede in un diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale, nell’ipotesi di esercizio di funzioni di secondo grado; che il rifiuto del magistrato richiedente ad operare la scelta secondo l’ordine di graduatoria comporti la rinuncia alla richiesta di mutamento nelle funzioni;

        d) prevedere che le norme di cui ai numeri 3.1), 3.2), 4.1) e 4.2) della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

        e) prevedere che le norme di cui ai numeri 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

        f) prevedere che ai magistrati di cui alle lettere d) ed e), per un periodo di tempo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l’effettivo conferimento rispettivamente delle funzioni di appello giudicanti o requirenti e di quelle giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte nell’ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda previsti dal comma 1, lettera l), numeri 3), 4), 7) e 9), e sul 40 per cento dei posti che dovessero rendersi vacanti a seguito dell’accoglimento delle domande di tramutamento presentate dai magistrati che già esercitano funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che, decorso tale periodo, ai magistrati di cui alla lettera e), fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegnazioni per l’effettivo conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte, previo concorso per titoli ed a condizione che abbiano frequentato con favorevole giudizio l’apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, nell’ambito dei posti vacanti di cui al comma 1, lettera l), numeri 7.1) e 9.1); prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alle lettere d) ed e) il compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di secondo grado; prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici direttivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 15) e 16), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alla lettera e) il compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di legittimità; prevedere che i magistrati di cui alla lettera e) per un periodo di tempo non superiore a cinque anni e fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, possano ottenere il conferimento degli incarichi direttivi di cui al comma 1, lettera i), numeri 1), 2), 3), 4) e 5), anche in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità rispettivamente previsti nei predetti numeri;

        g) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), esercitano funzioni direttive ovvero semidirettive requirenti mantengano le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni, decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadano restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazioni dell’organico complessivo della magistratura;

        h) prevedere che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera r), i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza nell’incarico nello stesso ufficio, possano permanervi, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai commi 31 e 32, fermo restando che, una volta ottenuto il passaggio ad altro incarico o il tramutamento eventualmente richiesto, si applicano le norme di cui al citato comma 1, lettera r);

        i) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettere a) e b), siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 5 e che ad essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura le funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio se in possesso dei seguenti requisiti:

            1) necessaria idoneità precedentemente conseguita;

            2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta data delle funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;

        l) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettera b), siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), per i quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi della lettera i) del presente comma;

        m) prevedere per il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultino fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a):

            1) che i magistrati in aspettativa per mandato elettorale vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera o);

            2) che i magistrati fuori ruolo che, all’atto del ricollocamento in ruolo, non abbiano compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera o), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

            3) che i magistrati fuori ruolo che, all’atto del ricollocamento in ruolo, abbiano compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo la disciplina in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

            4) che per i magistrati fuori ruolo che abbiano svolto per non meno di tre anni gli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, ovvero di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, e che, all’atto del ricollocamento in ruolo, rivestano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione, lo svolgimento di detti incarichi costituisca titolo preferenziale per l’attribuzione, a loro domanda, da parte del Consiglio superiore della magistratura, delle funzioni di legittimità e per il conseguente ricollocamento in ruolo nei posti vacanti di consigliere della Corte di cassazione o di sostituto Procuratore generale della Procura generale presso la Corte di cassazione, ovvero per l’attribuzione delle funzioni di cui al comma 1, lettera e), numeri 5), 6), 7) e 8), e, se all’atto del ricollocamento in ruolo, rivestano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, anche delle funzioni di cui al comma 1, lettera e), numeri 9), 10) e 13), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

            5) resta fermo per il ricollocamento in ruolo dei magistrati fuori ruolo in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

        n) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a):

            1) ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettera m), numeri 5) e 8), e lettera o), e in via transitoria dalla lettera m), numeri 1), 2) e 3), non sia consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale;

            2) che la disposizione di cui al numero 1) non si applichi in caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza;

            3) che nel caso in cui venga disposto il tramutamento per le ragioni indicate al numero 2) non sia consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.

    9. È abrogato l’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, introdotto dall’articolo 34, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

    10. I magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, continuano a prestare servizio nella stessa sede e nelle stesse funzioni svolte fino al settantacinquesimo anno di età.

    11. In deroga ai vigenti limiti temporali di durata dell’incarico previsti dall’articolo 76-bis, comma 3, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato fino al compimento del settantaduesimo anno di età nell’esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

    12. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità nonché degli incarichi direttivi e semidirettivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente all’entrata in vigore delle norme di cui alla lettera h), numero 17), e alla lettera i) numero 6), del comma 1, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

        b) prevedere che detta disciplina sia adottata sulla base delle ordinarie vacanze di organico dei medesimi uffici direttivi e, comunque, entro il limite di spesa di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006.

    13. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 12 si applica la disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 1.

    14. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 si applicano anche ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonché agli avvocati e procuratori dello Stato.

    15. Dall’attuazione dei commi 9, 10, 11 e 14 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

    16. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia. Nell’attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) istituzione di direzioni generali regionali o interregionali dell’organizzazione giudiziaria;

        b) competenza delle direzioni regionali o interregionali per le aree funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche;

        c) istituzione presso ogni direzione generale regionale o interregionale dell’organizzazione giudiziaria dell’ufficio per il monitoraggio dell’esito dei procedimenti, in tutte le fasi o gradi del giudizio, al fine di verificare l’eventuale sussistenza di rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertata della pretesa punitiva manifestata con l’esercizio dell’azione penale o con i mezzi di impugnazione ovvero di annullamento di sentenze per carenze o distorsioni della motivazione, ovvero di altre situazioni inequivocabilmente rivelatrici di carenze professionali;

        d) riserva all’amministrazione centrale:

            1) del servizio del casellario giudiziario centrale;

            2) dell’emanazione di circolari generali e della risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;

            3) della determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

            4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;

            5) dei provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali;

            6) del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni;

            7) dei passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del rapporto di impiego e delle riammissioni;

            8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;

            9) dei provvedimenti disciplinari superiori all’ammonimento e alla censura;

          10) dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici.

    17. Per gli oneri di cui al comma 16 relativi alla locazione degli immobili, all’acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e impiantistica e alle spese di gestione, è autorizzata la spesa massima di euro 2.640.000 per l’anno 2005 e di euro 5.280.000 a decorrere dall’anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

    18. Per gli oneri di cui al comma 16 relativi al personale valutati in euro 3.556.928 per l’anno 2005 e in euro 7.113.856 a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente comma, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

    19. In ogni caso, le disposizioni attuative della delega di cui al comma 16 non possono avere efficacia prima della data del 1º luglio 2005.

    20. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 16 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 1.

    21. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica della disciplina dell’articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e dell’articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere che i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei conti durino in carica quattro anni;

        b) prevedere che i componenti elettivi di cui alla lettera a) non siano eleggibili per i successivi otto anni;

        c) prevedere che per l’elezione dei magistrati componenti elettivi del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore abbia la facoltà di votare per un solo componente titolare e un solo componente supplente.

    22. Ai fini dell’esercizio della delega di cui al comma 21 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 1.

    23. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui al comma 1 dell’articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.

    24. Per l’emanazione del decreto legislativo di cui al comma 23 si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 1.

    25. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 23, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.

    26. Il trasferimento a domanda di cui all’articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e di cui al comma 5 dell’articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, si applica anche ai magistrati ordinari compatibilmente con quanto previsto dal comma 6, lettera p), con trasferimento degli stessi nella sede di servizio dell’appartenente alle categorie di cui al citato articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza.

    27. Le disposizioni di cui al comma 26 continuano ad applicarsi anche successivamente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 1.

    28. Le disposizioni di cui al comma 26 si applicano anche se, alla data della loro entrata in vigore ovvero successivamente alla data del matrimonio, il magistrato, esclusivamente in ragione dell’obbligo di residenza nella sede di servizio, non è residente nello stesso luogo del coniuge ovvero non è con il medesimo stabilmente convivente.

    29. Il trasferimento effettuato ai sensi dei commi 26 e 28 non dà luogo alla corresponsione di indennità di trasferimento.

    30. Dalle disposizioni di cui ai commi 26 e 28 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

    31. All’articolo 7-bis, comma 2-ter, primo periodo, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall’articolo 57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni".

    32. All’articolo 57, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e successive modificazioni, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni".

    33. All’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) l’articolo 86 è sostituito dal seguente:

    "Art. 86. (Relazioni sull’amministrazione della giustizia). 1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, Il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull’amministrazione della giustizia nel precedente anno e sulle linee di politica giudiziaria per l’anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle Corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione dei procuratori generali e dei rappresentanti dell’avvocatura, per ascoltare la relazione sull’amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello";

        b) l’articolo 89 è abrogato;

        c) il comma 2 dell’articolo 76-ter è abrogato.

    34. Nella provincia autonoma di Bolzano restano ferme le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, in particolare il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

    35. Ai magistrati in servizio presso gli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni contenenti le previsioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché sulla durata massima dello svolgimento di un identico incarico presso il medesimo ufficio, in quanto compatibili con le finalità dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, anche tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano. I predetti magistrati possono comunque concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi e semidirettivi, di uguale o superiore grado, nonché mutare dalla funzione giudicante a requirente, e viceversa, in sedi e uffici giudiziari posti nel circondario di Bolzano alle condizioni previste dal comma 1, lettera g), numeri da 1) a 6).

    36. Alle funzioni, giudicanti e requirenti, di secondo grado, presso la sezione distaccata di Bolzano della corte d’appello di Trento, nonché alle funzioni direttive e semidirettive, di primo e secondo grado, giudicanti e requirenti, presso gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano, si accede mediante apposito concorso riservato ai magistrati provenienti dal concorso speciale di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

    37. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, alla voce relativa alla corte di appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano/Bozen – tribunale di Bolzano/Bozen;

        a) nel paragrafo relativo al tribunale di Bolzano, le parole: "Lauregno/Laurein" e "Proves/Proveis" sono soppresse;

        b) nel paragrafo relativo alla sezione di Merano, sono inserite le parole: "Lauregno/Laurein" e "Proves/Proveis".

    38. Dopo l’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133, è inserito il seguente:

    "Art. 1-bis. – 1. È istituita in Bolzano una sezione distaccata della corte d’assise di appello di Trento, con giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano".

    39. Per le finalità di cui al comma 1, lettera q), numeri 2) e 3), la spesa prevista è determinata in euro 1.231.449 per l’anno 2005 ed euro 2.462.899 a decorrere dall’anno 2006; per l’istituzione e il funzionamento delle commissioni di concorso di cui al comma 1, lettera l), numeri 5), 6), 8) e 10), nonché lettera m), numeri 9) e 10), è autorizzata la spesa massima di euro 323.475 per l’anno 2005 e euro 646.950 a decorrere dall’anno 2006.

    40. Per le finalità di cui al comma 1, lettera t), è autorizzata la spesa massima di euro 1.000.529 per l’anno 2004 e di euro 2.001.058 a decorrere dall’anno 2005, di cui euro 968.529 per l’anno 2004 ed euro 1.937.058 a decorrere dall’anno 2005 per il trattamento economico del personale di cui al comma 1, lettera t), numero 2.1), nonché euro 32.000 per l’anno 2004 ed euro 64.000 a decorrere dall’anno 2005 per gli oneri connessi alle spese di allestimento delle strutture di cui al comma 1, lettera t), numero 2.2). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

    41. Per l’istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa massima di euro 6.946.950 per l’anno 2005 ed euro 13.893.900 a decorrere dall’anno 2006, di cui euro 858.000 per l’anno 2005 ed euro 1.716.000 a decorrere dall’anno 2006 per i beni da acquisire in locazione finanziaria, euro 1.866.750 per l’anno 2005 ed euro 3.733.500 a decorrere dall’anno 2006 per le spese di funzionamento, euro 1.400.000 per l’anno 2005 ed euro 2.800.000 a decorrere dall’anno 2006 per il trattamento economico del personale docente, euro 2.700.000 per l’anno 2005 ed euro 5.400.000 a decorrere dall’anno 2006 per le spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale, euro 56.200 per l’anno 2005 ed euro 112.400 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento del comitato direttivo di cui al comma 2, lettera l), euro 66.000 per l’anno 2005 ed euro 132.000 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento dei comitati di gestione di cui al comma 2, lettera m).

    42. Per le finalità di cui al comma 3, la spesa prevista è determinata in euro 303.931 per l’anno 2005 ed euro 607.862 a decorrere dall’anno 2006, di cui euro 8.522 per l’anno 2005 ed euro 17.044 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettera a), ed euro 295.409 per l’anno 2005 ed euro 590.818 a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettere f) e g).

    43. Per le finalità di cui al comma 5, la spesa prevista è determinata in euro 629.000 per l’anno 2005 ed euro 1.258.000 a decorrere dall’anno 2006.

    44. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 13.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e quanto a 8.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2006, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

    45. Agli oneri indicati nei commi 39, 41, 42 e 43, pari a euro 9.434.805 per l’anno 2005 ed euro 18.869.611 a decorrere dall’anno 2006, si provvede:

        a) quanto a euro 9.041.700 per l’anno 2005 ed euro 18.083.401 a decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

        b) quanto a euro 393.105 per l’anno 2005 ed euro 786.210 a decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

    46. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

    47. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    48. In ogni caso, le disposizioni attuative dei princìpi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, lettere l), m) e q), 2, 3 e 5 non possono avere efficacia prima della data del 1º luglio 2005.

    49. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale che prospetta analiticamente gli effetti derivanti dai contratti di locazione finanziaria stipulati in attuazione della presente legge.

    50. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2958)

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

Art. 1.

(Disposizioni di principio e definizioni)

    1. La presente legge attua, nell’ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata "decisione quadro", relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell’Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i princìpi supremi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali.

    2. Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell’Unione europea, di seguito denominato "Stato membro di emissione", in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato "Stato membro di esecuzione", di una persona, al fine dell’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

    3. L’Italia darà esecuzione al mandato d’arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia adeguatamente motivato, anche in relazione all’articolo 27, secondo comma, della Costituzione, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.

    4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un’attuazione dell’azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull’Unione europea, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Garanzie costituzionali)

    1. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull’Unione europea e dal punto (12) dei consideranda del preambolo della decisione quadro, l’Italia darà esecuzione al mandato d’arresto europeo nel rispetto dei seguenti diritti e princìpi stabiliti dai trattati internazionali e dalla Costituzione:

        a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare dall’articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dall’articolo 6 (diritto ad un processo equo), nonché dai Protocolli addizionali alla Convenzione stessa;

        b) i princìpi e le regole contenuti nella Costituzione della Repubblica, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonché quelli relativi alla responsabilità penale e alla qualità delle sanzioni penali.

    2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere richieste idonee garanzie allo Stato membro di emissione.

    3. L’Italia rifiuterà la consegna dell’imputato o del condannato in caso di grave e persistente violazione, da parte dello Stato richiedente, dei princìpi di cui al comma 1, lettera a), constatata dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi del punto (10) dei consideranda del preambolo della decisione quadro.

Art. 3.

(Applicazione della riserva parlamentare)

    1. Le modifiche dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sono sottoposte dal Governo a riserva parlamentare.

    2. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere i relativi progetti di modifica, unitamente ad una relazione con la quale illustra lo stato dei negoziati e l’impatto delle disposizioni sull’ordinamento italiano, chiedendo di esprimersi al riguardo.

    3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica è vincolante e non consente l’adesione dello Stato italiano alle modifiche proposte.

Art. 4.

(Autorità centrale)

    1. In relazione alle disposizioni dell’articolo 7 della decisione quadro l’Italia designa come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti il Ministro della giustizia.

    2. Spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d’arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.

    3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d’arresto europeo da uno Stato membro di emissione, lo trasmette all’autorità giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un mandato d’arresto europeo dall’autorità giudiziaria italiana lo trasmette allo Stato membro di esecuzione.

    4. In condizione di reciprocità è consentita la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In tale caso, l’autorità giudiziaria italiana informa immediatamente il Ministro della giustizia.

TITOLO II

NORME DI RECEPIMENTO INTERNO

Capo I

PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA

Art. 5.

(Garanzia giurisdizionale)

    1. La consegna di un imputato o di un condannato all’estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.

    2. La competenza a dare esecuzione a un mandato d’arresto europeo appartiene, nell’ordine, alla corte di appello nel cui distretto l’imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall’autorità giudiziaria.

    3. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 2, è competente la corte di appello di Roma.

    4. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione europea a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 2, è competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non è possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.

    5. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 11, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l’arresto.

Art. 6.

(Contenuto del mandato d’arresto europeo nella procedura passiva di consegna)

    1. Il mandato d’arresto europeo deve contenere le seguenti informazioni:

        a) identità e cittadinanza del ricercato;

        b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell’autorità giudiziaria emittente;

        c) indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge;

        d) natura e qualificazione giuridica del reato;

        e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;

        f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;

        g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

    2. Se il mandato di arresto europeo non contiene le informazioni di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1, l’autorità giudiziaria provvede ai sensi dell’articolo 16.

    3. La consegna è consentita, se ne ricorrono i presupposti, soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa.

    4. Al mandato d’arresto devono essere allegati:

        a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l’indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;

        b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l’indicazione del tipo e della durata della pena;

        c) ogni documento necessario al fine degli accertamenti che l’autorità giudiziaria italiana dovrà compiere per verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 e 19;

        d) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l’identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna.

    5. Se lo Stato membro di emissione non provvede, il presidente della corte di appello o il magistrato da questi delegato richiede al Ministro della giustizia l’acquisizione del provvedimento dell’autorità giudiziaria in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso, nonché la documentazione di cui al comma 4, informandolo della data della udienza camerale fissata. Il Ministro della giustizia informa l’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione che la ricezione del provvedimento e della documentazione costituisce condizione necessaria per l’esame della richiesta di esecuzione da parte della corte di appello. Immediatamente dopo averli ricevuti, il Ministro della giustizia trasmette al presidente della corte di appello il provvedimento e la documentazione unitamente ad una loro traduzione in lingua italiana.

    6. Se l’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta del Ministro della giustizia, di cui al comma 5, la corte di appello respinge la richiesta.

    7. Il mandato d’arresto europeo dovrà pervenire tradotto in lingua italiana.

Art. 7.

(Casi di doppia punibilità)

    1. L’Italia darà esecuzione al mandato d’arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale.

    2. Il comma 1 non si applica nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione. Tuttavia, deve trattarsi di tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia, a tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni.

    3. Il fatto dovrà essere punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a dodici mesi. Ai fini del calcolo della pena o della misura di sicurezza non si tiene conto delle circostanze aggravanti.

    4. In caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi.

Art. 8.

(Consegna obbligatoria)

    1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d’arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre anni:

        a) partecipare ad una associazione di tre o più persone finalizzata alla commissione di più delitti;

        b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale, al fine di sovvertire l’ordine costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali;

        c) costringere o indurre una o più persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all’interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all’accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali;

        d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di una persona di età infantile al fine di produrre, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui è riprodotto un minore;

        e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope;

        f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione vigente;

        g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra utilità in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico ufficio;

        h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle Comunità europee o nei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico;

        i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza illecita;

        l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso o alterarle in qualsiasi modo dando l’apparenza di un valore superiore;

        m) commettere, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti;

        n) mettere in pericolo l’ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l’emissione di sostanze pericolose nell’atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l’eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette;

        o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l’ingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;

        p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali della medesima gravità di quelle previste dall’articolo 583 del codice penale;

        q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio;

        r) privare una persona della libertà personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione;

        s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione professata, ovvero dell’origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro l’umanità;

        t) impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, facendo uso delle armi o a seguito dell’attività di un gruppo organizzato;

        u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d’arte;

        v) indurre taluno in errore, con artifizi o raggiri, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;

        z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un’alienazione o una quietanza;

        aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne profitto;

        bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di documenti falsi;

        cc) falsificare mezzi di pagamento;

        dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori della crescita;

        ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

        ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto;

        gg) costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;

        hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l’incolumità pubblica;

        ii) commettere reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

        ll) impossessarsi di una nave o di un aereo;

        mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica.

    2. L’autorità giudiziaria italiana accerta quale sia la definizione dei reati per i quali è richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato membro di emissione, e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma 1.

    3. Se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana, non si dà luogo alla consegna del cittadino italiano se risulta che lo stesso non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale è stato emesso il mandato d’arresto europeo.

Art. 9.

(Ricezione del mandato di arresto. Misure cautelari)

    1. Salvo i casi previsti dall’articolo 11, il Ministro della giustizia, ricevuto il mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità competente di uno Stato membro, lo trasmette senza ritardo al presidente della corte di appello, competente ai sensi dell’articolo 5. Il presidente della corte di appello dà immediata comunicazione al procuratore generale del mandato d’arresto europeo, procedendo direttamente, o tramite delega ad altro magistrato della corte, agli adempimenti di sua competenza. Il presidente della corte di appello procede con le stesse modalità nelle ipotesi in cui il mandato d’arresto e la relativa documentazione di cui all’articolo 6 sono stati trasmessi direttamente dall’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione.

    2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall’autorità giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.

    3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell’articolo 5, commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d’arresto ricevuto.

    4. Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la corte di appello che, sentito il procuratore generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di nullità, all’applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell’esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa.

    5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, commi 1 e 1-bis, 274, comma 1, lettere a) e c), e 280.

    6. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.

Art. 10.

(Inizio del procedimento)

    1. Entro cinque giorni dall’esecuzione delle misure di cui all’articolo 9, e alla presenza di un difensore di ufficio nominato a norma dell’articolo 97 del codice di procedura penale, in mancanza di difensore di fiducia, il presidente della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola, in una lingua alla stessa conosciuta, del contenuto del mandato d’arresto europeo e della procedura di esecuzione, nonché della facoltà di acconsentire alla propria consegna all’autorità giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata della libertà personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa è stata disposta.

    2. Della data fissata per il compimento delle attività di cui al comma 1 è dato avviso al difensore almeno ventiquattro ore prima.

    3. Della ordinanza di cui all’articolo 9 è data comunicazione, a richiesta della persona arrestata, ai familiari ovvero, se si tratta di straniero, alla competente autorità consolare.

    4. Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa con decreto l’udienza in camera di consiglio per la decisione entro il termine di venti giorni dall’esecuzione della misura coercitiva e dispone contestualmente il deposito del mandato d’arresto europeo e della documentazione di cui all’articolo 6. Il decreto è comunicato al procuratore generale e notificato alla persona richiesta in consegna e al suo difensore, almeno otto giorni prima dell’udienza. Si applicano le disposizioni dell’articolo 702 del codice di procedura penale.

Art. 11.

(Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria)

    1. Nel caso in cui l’autorità competente dello Stato membro ha effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede all’arresto della persona ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il fermo è stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale, e dando immediata informazione al Ministro della giustizia.

    2. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo Stato membro richiedente l’avvenuto arresto ai fini della trasmissione del mandato d’arresto e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 6.

Art. 12.

(Adempimenti conseguenti all’arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria)

    1. L’ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all’arresto ai sensi dell’articolo 11 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all’autorità giudiziaria emittente e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistito da un interprete. Nel caso in cui l’arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell’articolo 97 del codice di procedura penale.

    2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell’arresto al difensore.

    3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell’arrestato.

    4. All’attuazione del presente articolo si provvede mediante l’utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.

Art. 13.

(Convalida)

    1. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato, informato il procuratore generale, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui l’arresto è stato eseguito, il presidente della corte di appello può delegare per gli adempimenti di cui all’articolo 10 il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2.

    2. Se risulta evidente che l’arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in libertà. Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell’arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 9 e 10.

    3. Il provvedimento emesso dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 2 perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato d’arresto europeo o la segnalazione della persona nel SIS effettuata dall’autorità competente. La segnalazione equivale al mandato d’arresto purché contenga le indicazioni di cui all’articolo 6.

Art. 14.

(Consenso alla consegna)

    1. Quando procede a sentire la persona della quale è stata richiesta la consegna, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, raccoglie l’eventuale consenso alla consegna, alla presenza del difensore e, se necessario, dell’interprete. Del consenso e delle modalità con cui è stato prestato si dà atto in apposito verbale.

    2. Il consenso può essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata al direttore della casa di reclusione e dallo stesso immediatamente trasmessa al presidente della corte di appello, anche a mezzo telefax, ovvero con dichiarazione resa nel corso dell’udienza davanti alla corte e fino alla conclusione della discussione.

    3. Il consenso è irrevocabile. La persona arrestata è preventivamente informata della irrevocabilità del consenso e della rinuncia.

    4. Nel caso che il consenso sia stato validamente espresso, la corte di appello provvede con ordinanza emessa senza ritardo e, comunque, non oltre dieci giorni, alla decisione sulla richiesta di esecuzione, dopo avere sentito il procuratore generale, il difensore e, se comparsa, la persona richiesta in consegna.

    5. L’ordinanza emessa dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 4 è depositata tempestivamente in cancelleria e del deposito è dato avviso al difensore e alla persona richiesta in consegna nonché al procuratore generale. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

Art. 15.

(Provvedimenti provvisori in attesa della decisione)

    1. Se il mandato d’arresto europeo è stato emesso nel corso di un procedimento penale, il presidente della corte di appello, su richiesta dell’autorità giudiziaria emittente e al fine di consentire le indagini urgenti dalla stessa ritenute necessarie, autorizza l’interrogatorio della persona richiesta in consegna, ovvero ne dispone il trasferimento temporaneo nello Stato membro di emissione.

    2. Quando concede l’autorizzazione all’interrogatorio della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all’autorità giudiziaria richiedente e per ogni necessaria intesa anche in ordine alla data di assunzione dell’atto. L’interrogatorio è effettuato da un magistrato della corte di appello designato dal presidente, con l’assistenza della persona eventualmente designata dall’autorità richiedente in conformità alla legge dello Stato membro di emissione e dell’interprete eventualmente necessario. Sono osservate le forme e le garanzie previste per l’interrogatorio dagli articoli 64, 65, 66 e 294, comma 4, del codice di procedura penale. Dell’interrogatorio è redatto verbale.

    3. Quando dispone il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all’autorità giudiziaria richiedente anche ai fini delle necessarie intese in ordine alle condizioni e alla durata del trasferimento. Si tiene in ogni caso conto della necessità che la persona sia fatta rientrare in modo da potere partecipare alle udienze relative alla procedura di esecuzione del mandato d’arresto.

Art. 16.

(Informazioni e accertamenti integrativi)

    1. Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, può richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto. Se l’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta, si applica il comma 6 dell’articolo 6.

    2. La corte di appello, d’ufficio o su richiesta delle parti, può disporre altresì ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario al fine della decisione.

Art. 17.

(Decisione sulla richiesta di esecuzione)

    1. Salvo quanto previsto dall’articolo 14, la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonché, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.

    2. La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni dall’esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 9 e 13. Ove, per cause di forza maggiore, sia ravvisata l’impossibilità di rispettare tali termini il presidente della corte di appello informa dei motivi il Ministro della giustizia, che ne dà comunicazione allo Stato richiedente, anche tramite l’Eurojust. In questo caso i termini possono essere prorogati di trenta giorni.

    3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità riconosciuta dall’ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello è stata informata del fatto che l’immunità non opera più. Se la decisione sulla esclusione dell’immunità compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta.

    4. In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna.

    5. Quando la decisione è contraria alla consegna, la corte di appello con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari applicate.

    6. Della sentenza è data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento.

    7. La sentenza è immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione ed altresì, quando la decisione è di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

Art. 18.

(Rifiuto della consegna)

    1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

        a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d’arresto europeo è stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalità, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

        b) se il diritto è stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporne;

        c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;

        d) se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione;

        e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;

        f) se il mandato d’arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall’articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall’articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall’articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;

        g) se vi è ragione di ritenere che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d’arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell’accusato previsti dall’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall’articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;

        h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;

        i) se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena non inferiore nel massimo a 9 anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l’ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell’ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l’accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere;

        l) se il reato contestato nel mandato d’arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;

        m) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell’Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

        n) se i fatti per i quali il mandato d’arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;

        o) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d’arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l’ipotesi in cui il mandato d’arresto europeo concerne l’esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell’Unione europea;

        p) se il mandato d’arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l’azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;

        q) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all’articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;

        r) se il mandato d’arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno;

        s) se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d’arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell’autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità;

        t) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione;

        u) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità che limitano l’esercizio o il proseguimento dell’azione penale;

        v) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.

Art. 19.

(Garanzie richieste allo Stato membro di emissione)

    1. L’esecuzione del mandato d’arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria italiana, nei casi sottoelencati, è subordinata alle seguenti condizioni:

        a) se il mandato d’arresto europeo è stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata in absentia, e se l’interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell’udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna è subordinata alla condizione che l’autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d’arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio;

        b) se il reato in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l’esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure l’applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite;

        c) se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale è cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

Art. 20.

(Concorso di richieste di consegna)

    1. Quando due o più Stati membri hanno emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati d’arresto deve essere eseguito, tenuto conto di ogni rilevante elemento di valutazione e, in particolare, della gravità dei reati per i quali i mandati sono stati emessi, del luogo in cui i reati sono stati commessi e delle date di emissione dei mandati d’arresto e considerando, in questo contesto, se i mandati sono stati emessi nel corso di un procedimento penale ovvero per l’esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà personale.

    2. Ai fini della decisione di cui al comma 1 la corte di appello può disporre ogni necessario accertamento nonché richiedere una consulenza all’Eurojust.

    3. Quando, nei confronti della stessa persona, sono stati emessi un mandato d’arresto europeo e una richiesta di estradizione da parte di uno Stato terzo, la corte di appello competente per il mandato d’arresto, sentito il Ministro della giustizia, decide se va data precedenza al mandato d’arresto ovvero alla richiesta di estradizione tenendo conto della gravità dei fatti, dell’ordine di presentazione delle richieste e di ogni altro elemento utile alla decisione.

Art. 21.

(Termini per la decisione)

    1. Se non interviene la decisione nei termini di cui agli articoli 14 e 17 la persona ricercata è posta immediatamente in libertà.

Art. 22.

(Ricorso per cassazione)

    1. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 14, comma 5, e 17, comma 6.

    2. Il ricorso sospende l’esecuzione della sentenza.

    3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all’articolo 127 del codice di procedura penale. L’avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell’udienza.

    4. La decisione è depositata a conclusione dell’udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia.

    5. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.

    6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione.

Art. 23.

(Consegna della persona. Sospensione della consegna)

    1. La persona richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato membro di emissione entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui è data esecuzione al mandato d’arresto europeo ovvero dall’ordinanza di cui all’articolo 14, comma 4, nei modi e secondo le intese nel frattempo intercorse tramite il Ministro della giustizia.

    2. Quando ricorrono cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il termine previsto nel comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, sospesa l’esecuzione del provvedimento, ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia, che informa l’autorità dello Stato membro di emissione.

    3. Quando sussistono motivi umanitari o gravi ragioni per ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, può con decreto motivato sospendere l’esecuzione del provvedimento di consegna, dando immediata comunicazione al Ministro della giustizia.

    4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, venuta meno la ragione della sospensione, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dà tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia che concorda con l’autorità dello Stato membro di emissione una nuova data di consegna. In tale caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla nuova data concordata.

    5. Scaduto il termine di dieci giorni di cui ai commi 1 e 4, la custodia cautelare perde efficacia e il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dispone la liberazione dell’arrestato, sempre che l’ineseguibilità della consegna non sia imputabile a quest’ultimo. In tale caso, i termini sono sospesi sino alla cessazione dell’impedimento.

    6. All’atto della consegna, la corte di appello trasmette all’autorità giudiziaria emittente le informazioni occorrenti a consentire la deduzione del periodo di custodia preventivamente sofferto in esecuzione del mandato d’arresto europeo dalla durata complessiva della detenzione conseguente alla eventuale sentenza di condanna ovvero per la determinazione della durata massima della custodia cautelare.

Art. 24.

(Rinvio della consegna o consegna temporanea)

    1. Con la decisione che dispone l’esecuzione del mandato d’arresto europeo la corte di appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto.

    2. Nel caso di cui al comma 1, su richiesta dell’autorità giudiziaria emittente, la corte di appello, sentita l’autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l’esecuzione della sentenza di condanna, può disporre il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna alle condizioni concordate.

Art. 25.

(Divieto di consegna o di estradizione successiva)

    1. La consegna della persona è subordinata alla condizione che la stessa non venga consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso per un reato anteriore alla consegna medesima senza l’assenso della corte di appello che ha disposto l’esecuzione del mandato d’arresto né estradata verso uno Stato terzo senza l’assenso all’estradizione successiva accordato a norma delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dell’articolo 711 del codice di procedura penale.

    2. Ove richiesta dall’autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, la corte di appello accorda il proprio assenso alla consegna della persona ad altro Stato membro quando il reato per cui l’assenso è richiesto dà luogo a consegna a norma della presente legge. Sulla richiesta di assenso, completa degli elementi di cui all’articolo 6, la corte di appello decide, sentito il procuratore generale, entro trenta giorni dal ricevimento.

    3. La condizione di cui al comma 1 relativa alla consegna ad un altro Stato membro non è applicabile:

        a) quando la persona, pur avendo avuto la possibilità di farlo, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stata consegnata entro quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva ovvero, dopo averlo lasciato, vi ha fatto ritorno;

        b) quando la persona ha consentito, con dichiarazione resa davanti all’autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, e raccolta a verbale, alla consegna ad altro Stato membro;

        c) quando la persona richiesta in consegna non beneficia del principio di specialità ai sensi dell’articolo 26, comma 2, lettere a), e) ed f), e comma 3.

Art. 26.

(Principio di specialità)

    1. La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale.

    2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:

        a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;

        b) il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale;

        c) il procedimento penale non consente l’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

        d) la persona è soggetta a una pena o a una misura che non implica la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;

        e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all’articolo 14;

        f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, con forme equivalenti a quelle indicate all’articolo 14.

    3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d’arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L’assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l’assenso quando ricorre uno dei casi di cui all’articolo 18.

Art. 27.

(Transito)

    1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata sono ricevute dal Ministro della giustizia.

    2. Il Ministro della giustizia può rifiutare la richiesta quando:

        a) non ha ricevuto informazioni circa l’identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d’arresto europeo, l’esistenza di un mandato d’arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione;

        b) il ricercato è cittadino italiano o residente in Italia e il transito è richiesto ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

    3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o una persona residente in Italia, il Ministro della giustizia può subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

Capo II

PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA

Art. 28.

(Competenza)

    1. Il mandato d’arresto europeo è emesso:

        a) dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari;

        b) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all’articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l’ordine di esecuzione della pena detentiva di cui all’articolo 656 del medesimo codice, sempre che si tratti di pena di durata non inferiore a un anno e che non operi la sospensione dell’esecuzione;

        c) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell’articolo 658 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.

    2. Il mandato d’arresto europeo è trasmesso al Ministro della giustizia che provvede alla traduzione del testo nella lingua dello Stato membro di esecuzione e alla sua trasmissione all’autorità competente. Della emissione del mandato è data immediata comunicazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

Art. 29.

(Emissione del mandato d’arresto europeo)

    1. L’autorità giudiziaria competente ai sensi dell’articolo 28 emette il mandato d’arresto europeo quando risulta che l’imputato o il condannato è residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.

    2. Quando il luogo della residenza, del domicilio o della dimora non è conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea, l’autorità giudiziaria dispone l’inserimento di una specifica segnalazione nel SIS, conformemente alle disposizioni dell’articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel SIS equivale a un mandato d’arresto europeo corredato delle informazioni di cui all’articolo 30.

    3. Nel caso in cui la persona ricercata benefìci di una immunità o di un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero da un organismo internazionale, l’autorità giudiziaria provvede a inoltrare la richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell’immunità.

Art. 30.

(Contenuto del mandato d’arresto europeo nella procedura attiva di consegna)

    1. Il mandato d’arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello di cui all’allegato annesso alla decisione quadro:

        a) identità e cittadinanza del ricercato;

        b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell’autorità giudiziaria emittente;

        c) indicazione dell’esistenza dei provvedimenti indicati dall’articolo 28;

        d) natura e qualificazione giuridica del reato, tenuto anche conto dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;

        e) descrizione del fatto contestato, compresi l’epoca e il luogo di commissione, nonché, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;

        f) pena inflitta, se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge;

        g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

Art. 31.

(Perdita di efficacia del mandato d’arresto europeo)

    1. Il mandato d’arresto europeo perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso è stato revocato o annullato ovvero è divenuto inefficace. Il procuratore generale presso la corte di appello ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia ai fini della conseguente comunicazione allo Stato membro di esecuzione.

Art. 32.

(Principio di specialità)

    1. La consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di specialità, con le eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna, dall’articolo 26.

Art. 33.

(Computabilità della custodia cautelare all’estero)

    1. Il periodo di custodia cautelare sofferto all’estero in esecuzione del mandato d’arresto europeo è computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale.

Capo III

MISURE REALI

Art. 34.

(Richiesta in caso di sequestro o di confisca di beni)

    1. Con il mandato d’arresto europeo emesso ai sensi dell’articolo 28 il procuratore generale presso la corte di appello richiede all’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione la consegna dei beni oggetto del provvedimento di sequestro o di confisca eventualmente emesso dal giudice competente, trasmettendo, nel contempo, copia dei provvedimenti di sequestro.

Art. 35.

(Sequestro e consegna di beni)

    1. Su richiesta dell’autorità giudiziaria che ha emesso il mandato d’arresto europeo, o d’ufficio, la corte di appello può disporre il sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo del reato nella disponibilità del ricercato e nei limiti di cui ai commi seguenti.

    2. La richiesta di cui al comma 1 contiene la precisazione se la consegna necessita ai soli fini della prova ovvero ai fini della confisca. Ove tale precisazione non risulti contenuta nella richiesta, il presidente della corte di appello invita l’autorità giudiziaria richiedente a trasmetterla.

    3. La corte di appello provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

    4. La consegna delle cose sequestrate all’autorità giudiziaria richiedente ha luogo secondo le modalità e le intese con la stessa intervenute tramite il Ministro della giustizia.

    5. Quando la consegna è richiesta ai fini della prova, la corte di appello dispone che la consegna resta subordinata alla condizione che i beni siano restituiti una volta soddisfatte le esigenze processuali.

    6. Quando la consegna è richiesta ai fini della confisca, la corte di appello dispone il sequestro salvaguardando i diritti previsti dal comma 9 e le esigenze dell’autorità giudiziaria italiana di cui all’articolo 36. In ogni caso, concedendo il sequestro, la corte dispone che la consegna resti subordinata alla condizione che successivamente non risultino diritti acquisiti ai sensi del comma 9.

    7. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d’arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.

    8. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 322, 324 e 325 del codice di procedura penale.

    9. Sono sempre fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 dallo Stato italiano o da terzi.

Art. 36.

(Concorso di sequestri)

    1. Nel caso in cui i beni richiesti di sequestro dall’autorità giudiziaria dello Stato membro costituiscano già oggetto di sequestro disposto dall’autorità giudiziaria italiana nell’ambito di un procedimento penale in corso e di essi sia prevista dalla legge italiana la confisca, la consegna può essere disposta ai soli fini delle esigenze probatorie e previo nulla osta dell’autorità giudiziaria italiana procedente con il limite di cui all’articolo 35, comma 9.

    2. Alle stesse condizioni di cui al comma 1 è subordinata la consegna quando si tratta di beni già oggetto di sequestro disposto nell’ambito di un procedimento civile a norma degli articoli 670 e 671 del codice di procedura civile.

Capo IV

SPESE

Art. 37.

(Spese)

    1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo o delle misure reali adottate. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro la cui autorità giudiziaria ha emesso il mandato d’arresto o richiesto la misura reale.

    2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38.

(Obblighi internazionali)

    1. La presente legge non pregiudica gli obblighi internazionali dello Stato italiano qualora la persona ricercata sia stata estradata da uno Stato terzo e sia tutelata dalle norme relative al principio di specialità contenute nell’accordo in base al quale ha avuto luogo l’estradizione. In tale caso il Ministro della giustizia richiede tempestivamente l’assenso allo Stato dal quale la persona ricercata è stata estradata ai fini della consegna allo Stato membro.

    2. Nel caso previsto dal comma 1, secondo periodo, i termini di cui al capo I del titolo II decorrono dal giorno in cui il principio di specialità cessa di operare.

Art. 39.

(Norme applicabili)

    1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

    2. Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Art. 40.

(Disposizioni transitorie)

    1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle richieste di esecuzione di mandati d’arresto europei emessi e ricevuti dopo la data della sua entrata in vigore.

    2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, salvo per quanto previsto dal comma 3, restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione.

    3. Le disposizioni di cui all’articolo 8 si applicano unicamente ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

BOZZE DI STAMPA

15 ottobre 2004

N. 1

Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2958)

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere le parole: "nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i princìpi supremi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali".

1.2

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti

Al comma 1, sostituire le parole: "con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali", con le altre: "con i princìpi dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti di libertà e del giusto processo".

1.100

Caruso Antonino

Al comma 1, dopo le parole: "diritti fondamentali", aggiungere le altre: ", nonché in tema di diritti di libertà e del giusto processo".

1.40

Calvi, Fassone

Al comma 3, sopprimere le parole da: "sia adeguatamente motivato", fino a: "della Costituzione".

1.101

Caruso Antonino

Al comma 3, sopprimere la parola: "adeguatamente" e le parole da "anche" sino a "della Costituzione".

1.50

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 3, sopprimere le parole: "anche in relazione all’articolo 27, secondo comma, della Costituzione".

Art. 2.

2.1

Fassone, Calvi

Sopprimere l’articolo.

2.2

Fassone, Calvi

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.3

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sopprimere il comma 2.

2.5

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti

Al comma 3 sostituire le parole: "in caso di grave e persistente violazione" con le seguenti: "in caso di rilevanti e plurime violazioni".

Art. 3.

3.1

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sopprimere l’articolo.

3.2

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 3. – (Informativa parlamentare). – 1. Le proposte di modifiche dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sono sottoposte dal Governo all’esame delle Camere, ogni qualvolta ciò sia possibile.

        2. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere i progetti di modifica, unitamente ad una relazione con la quale illustra lo stato dei negoziati e l’impatto delle disposizioni sull’ordinamento italiano.

        3. La pronuncia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica impegna il Governo a presentare proposte in sede di negoziato sulla modifica della decisione quadro".

3.3

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 3. - (Informazione parlamentare). – 1. Nel caso in cui si proceda a modifiche dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro, il Governo informa tempestivamente le Camere per l’eventuale adozione di provvedimenti di competenza di queste".

3.4

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 2, sostituire le parole: "chiedendo di esprimersi al riguardo", con le seguenti: "affinché le Camere possano adottare, se ritenuto opportuno, i necessari provvedimenti".

3.5

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sopprimere il comma 3.

3.6

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        "3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica non è vincolante e consente comunque l’adesione dello Stato italiano alle modifiche proposte".

Art. 4.

4.1

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sopprimere l’articolo.

4.2

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 4. - (Trasmissione dei mandati di arresto europei). – 1. Al fine della trasmissione e della ricezione dei mandati di arresto europei, si procede alla corrispondenza diretta tra l’Autorità giudiziaria italiana e l’Autorità competente dell’altro Stato membro".

4.3

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "per il solo disbrigo dell’attività amministrativa volta al più celere esame, da parte dell’Autorità giudiziaria competente, dei mandati d’arresto europei".

4.4

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ai soli fini di assistenza amministrativa dell’Autorità giudiziaria competente all’adozione delle decisioni sui mandati di arresto europei".

4.5

Fassone, Calvi

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

4.6

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 3, primo e secondo periodo dopo le parole: "lo trasmette", aggiungere le seguenti: "senza indugio".

4.100

Caruso Antonino

Al comma 3, primo e secondo periodo, dopo le parole: "lo trasmette" inserire le altre: "senza indugio".

Art. 5.

5.2

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 5. - (Garanzia giurisdizionale). – 1. La consegna di un imputato o di un condannato all’estero non può essere concessa senza la decisione favorevole del tribunale.

        2. La competenza a dare esecuzione a un mandato d’arresto europeo appartiene, nell’ordine, al tribunale nel cui circondario l’imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall’autorità giudiziaria.

        3. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 2, è competente il tribunale di Roma.

        4. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione europea a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 2, è competente il tribunale del circondario in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non è possibile determinare la competenza, il tribunale di Roma.

        5. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 11, la competenza a decidere sulla consegna appartiene al tribunale del circondario in cui è avvenuto l’arresto".

5.100

Borea

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", ovvero dal giudice per le indagini preliminari indicato nell’articolo 328, comma 1-bis del codice di procedura penale se il mandato d’arresto è emesso in base ad un provvedimento cautelare.".

        Conseguentemente:

        Al comma 2, sostituire le parole: "alla Corte d’appello" con le seguenti: "al giudice determinato ai sensi del comma 1".

        Al comma 3, sostituire le parole: "la Corte" con le altre: "al giudice determinato ai sensi del comma 1 in relazione al distretto di corte".

        Al comma 4, sostituire le parole: "la Corte d’appello del distretto" con le seguenti: "il giudice determinato ai sensi del comma 1 in relazione al distretto", al medesimo comma 4 sostituire le parole: "la Corte" con le altre: "il giudice determinato ai sensi del comma 1 in relazione al distretto di Corte".

        Al comma 5, sostituire le parole: "La Corte d’appello" con le altre: "il giudice determinato ai sensi del comma 1".

5.10

Calvi, Fassone

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

        "5. La corte d’appello informa il Ministero della giustizia di ogni procedura passiva di consegna.

        6. Il Ministero della giustizia assiste l’autorità giudiziaria e provvede alla traduzione degli atti, se richiesto.

        7. In caso di conflitto tra un mandato d’arresto europeo ed una richiesta di estradizione presentata da uno Stato terzo, il Ministro della giustizia decide in ordine alla precedenza da dare alle richieste, sentiti i presidenti di corte di appello rispettivamente competenti".

Art. 6.

6.1

Calvi, Fassone

Sopprimere l’articolo.

6.2

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 6. - (Contenuto del mandato di arresto europeo nella procedura passiva di consegna). – 1. Il mandato di arresto europeo deve soddisfare i requisiti formali previsti dall’articolo 8 della decisione quadro".

6.3

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: "che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge".

6.4

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

6.5

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: "qualificazione giuridica", aggiungere la seguente: "essenziale".

6.6

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

6.7

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

6.8

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sopprimere il comma 2.

6.100

Caruso Antonino

Al comma 2, sostituire le parole: "ed e)" con le seguenti: "e) e f)".

        Al comma 2, aggiungere infine, le seguenti parole: "Analogamente provvede quando ritiene necessario acquisire ulteriore elementi al fine di verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 e 19".

        Conseguentemente al comma 4 sopprimere la lettera c).

6.10

Fassone, Calvi

Sopprimere il comma 3.

6.12

Calvi, Fassone

Al comma 4, sopprimere le lettere: "a), b) e c)".

6.13

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

6.14

Calvi, Fassone

Sopprimere il comma 5.

6.15

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        "5. Se lo Stato membro di emissione non provvede, il presidente del tribunale o il magistrato da questi delegato richiede direttamente o attraverso il Ministro della giustizia l’acquisizione del provvedimento dell’autorità giudiziaria in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso".

6.16

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sostituire il comma 6 con il seguente:

        "6. Se l’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta di cui al comma 5, il presidente del tribunale valuta se si possa procedere comunque all’esecuzione del mandato di arresto europeo".

6.17

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sopprimere il comma 7.

Art. 7.

7.2

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sopprimere l’articolo.

7.3

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sopprimere il comma 1.

7.10

Calvi, Fassone

Al comma 1, premettere le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dall’articolo 8,".

7.4

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

7.5

Calvi, Fassone

Sopprimere il comma 3.

7.6

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 3, sopprimere l’ultimo periodo.

Art. 8.

8.1

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 8. - (Consegna obbligatoria). – 1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d’arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione per i reati i cui elementi costitutivi siano riconducibili, in modo totale o prevalente, all’elenco del comma 2 dell’articolo 2 della decisione quadro, sempre che il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa dalla libertà personale sia pari o superiore a tre anni per i reati".

8.100

Malabarba, Sodano Tommaso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.101

Malabarba, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: "di minaccia".

8.2

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti

Al comma 1, lettera s), dopo la parola: "esaltare" sopprimere le parole: "per razzismo o xenofobia".

8.3

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 2, dopo le parole: "e se la stessa corrisponda", aggiungere le seguenti: "nei suoi elementi costitutivi essenziali".

8.4

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sopprimere il comma 3.

8.5

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti

Al comma 3, sopprimere le parole: "senza propria colpa".

Art. 9.

9.1

Fassone, Calvi

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 9. - (Ricezione del mandato di arresto). – 1. Il presidente della corte di appello, quando riceve la richiesta di esecuzione di un mandato d’arresto europeo, se non deve provvedere ai sensi dei commi 2 e 3, ne dispone senza indugio con ordinanza l’esecuzione.

        2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall’autorità giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.

        3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell’articolo 5, comma 3 e 4, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d’arresto ricevuto".

9.2

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sostituire le parole: "presidente della corte d’appello" con le seguenti: "presidente del tribunale", ovunque ricorra.

9.3

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sostituire le parole: "procuratore generale" con le seguenti: "procuratore della Repubblica", ovunque ricorra.

9.4

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 3, sostituire le parole: "altra corte di appello" con le seguenti: "altro tribunale".

9.5

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        "4. Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, assegna la questione ad apposita sezione del tribunale denominata "sezione specializzata per l’esame dei mandati di arresto europei" che, sentito il procuratore della Repubblica, procede, con ordinanza motivata, a pena di nullità, all’applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell’esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa.

        4-bis. La sezione specializzata per l’esame dei mandati di arresto europei è composta da un numero di tre magistrati individuati dal presidente del tribunale tra quelli assegnati alle funzioni giudicanti in materia penale nel circondario del tribunale, secondo un criterio di rotazione trimestrale".

9.100

Caruso Antonino

Sostituire il comma 6, con i seguenti:

        "6. Le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che sussistono cause ostative alla consegna.

        6-bis. Si applicano le disposizioni dell’articolo 719 del codice di procedura penale".

9.8

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sostituire il comma 6 con il seguente:

        "6. Nessuna misura può essere applicata nelle ipotesi di cui all’articolo 3 della decisione quadro".

9.9

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti

Al comma 6, sostituire la parola: "irrogata" con la seguente: "applicata".

Art. 10.

10.1

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sostituire le parole: "presidente della corte d’appello" con le seguenti: "presidente del tribunale", ovunque ricorra.

10.2

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti

Al comma 2, dopo la parola: "difensore" aggiungere le parole: "senza ritardo".

10.3

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 4, sostituire le parole: "procuratore generale" con le seguenti: "procuratore della Repubblica".

Art. 11.

11.1

Fassone, Calvi

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 11. - (Arresto eseguito dalla polizia giudiziaria). – 1. Fuori dei casi di cui all’articolo 9, comma 1, la polizia giudiziaria che abbia proceduto all’arresto di una persona segnalata come ricercata nel Sistema di informazione Schengen (SIS) in forza di un mandato d’arresto europeo, ne informa immediatamente il presidente della corte di appello nel cui distretto l’arresto è avvenuto e al più presto, e comunque non oltre ventiquattro ore, pone l’arrestato a sua disposizione mediante la trasmissione del relativo verbale".

11.2

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 11. - (Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria). – 1. Nel caso in cui l’autorità competente dello Stato membro ha effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede all’arresto della persona ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente del tribunale nel cui circondario il fermo è stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale".

11.100

Caruso Antonino

Al comma 1, sostituire le parole: "il fermo" con le altre: "il provvedimento".

Art. 12.

12.1

Calvi, Fassone

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 12. - (Adempimenti esecutivi). – 1. L’ufficiale di polizia giudiziaria che esegue il mandato d’arresto ai sensi dell’articolo 9, comma 1, ovvero che abbia comunque proceduto all’arresto ai sensi dell’articolo 11, informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all’autorità giudiziaria emittente e lo avverte della facoltà di nomina e un difensore di fiducia e del diritto di essere assistito da un interprete. Nel caso in cui l’arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell’articolo 97 del codice di procedura penale.

        2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell’arresto al difensore.

        3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati nei commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell’arrestato che possono consistere, ove occorra, in rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici".

Art. 13.

13.1

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 13. - (Convalida). – 1. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente del tribunale o un magistrato della corte da lui delegato, informato il procuratore della Repubblica, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia.

        2. Se risulta evidente che l’arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente del tribunale, o il magistrato da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in libertà. Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell’arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 9 e 10, assegnando la questione alla sezione specializzata del tribunale per l’esame dei mandati di arresto europei.

        3. Il provvedimento emesso dal presidente del tribunale ai sensi del comma 2 perde efficacia se nel termine di venti giorni non perviene il mandato d’arresto europeo o la segnalazione della persona nel SIS effettuata dall’autorità competente. La segnalazione equivale al mandato d’arresto purché contenga le indicazioni di cui all’articolo 6".

Art. 14.

14.1

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1 e ovunque ricorra, sostituire le parole: "presidente della corte d’appello" con le seguenti: "presidente del tribunale".

14.2

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 4, sostituire le parole: "procuratore generale" con le seguenti: "procuratore della Repubblica".

Art. 15.

15.1

Fassone, Calvi

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 15. - (Misure cautelari) – 1. Dopo gli adempimenti di cui all’articolo 17, commi 3, 4 e 5, la corte di appello, sentite le parti, decide immediatamente, con ordinanza motivata a pena di nullità e letta in udienza, sull’applicazione di una misura coercitiva nei confronti della persona di cui è richiesta la consegna.

        2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione per gli articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo III del titolo III del libro III del medesimo codice. Nell’applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell’esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa in caso di decisione favorevole".

15.2

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sostituire le parole: "presidente della corte d’appello" con le seguenti: "presidente del tribunale", ovunque ricorra.

15.3

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

15.4

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 2, sostituire le parole: "corte d’appello" con le seguenti: "tribunale".

15.5

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sopprimere il comma 3.

Art. 16.

16.1

Calvi, Fassone

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 16. - (Informazioni complementari) – 1. Le eventuali informazioni complementari vengono richieste senza ritardo direttamente all’autorità giudiziaria che ha emesso il mandato dal presidente della corte d’appello competente, anche a mezzo del servizio per la cooperazione internazionale di polizia. a tale fine, può essere stabilito un termine entro il quale l’autorità giudiziaria che ha emesso il mandato dovrà far pervenire le informazioni, tenuto conto dell’esigenza di rispettare i termini di cui all’articolo 21".

16.2

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sostituire le parole: "corte d’appello" con le seguenti: "sezione specializzata del tribunale per l’esame dei mandati di arresto europei" ovunque ricorra.

16.100

Caruso Antonino

Al comma 1, dopo le parole: "per la ricezione di quanto richiesto" inserire le seguenti: "non superiore a trenta giorni".

16.30

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, dopo le parole: "per la ricezione di quanto richiesto" aggiungere le seguenti: "non superiore a venti giorni".

Art. 17.

17.1

Fassone, Calvi

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 17. - (Procedimento per la decisione sulla richiesta di consegna). – 1. Il presidente della corte, ricevuto il verbale, fissa l’udienza per la comparizione dell’arrestato al più presto e comunque non oltre cinque giorni dall’arresto dandone avviso, senza ritardo, al procuratore generale e al difensore.

        2. Fino all’udienza le parti hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti e di presentare memorie.

        3. L’udienza si svolge in camera di consiglio con la presenza necessaria del difensore. La corte identifica l’arrestato e lo informa del contenuto del mandato emesso nei suoi confronti; provvede quindi a chiedere allo stesso se consenta o meno alla propria consegna all’autorità che ha emesso il mandato e se intenda rinunciare al beneficio della regola della specialità. Delle risposte è fatta menzione nel verbale.

        4. Il consenso può essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata al direttore dell’istituto penitenziario e dallo stesso immediatamente trasmessa al presidente della corte d’appello, anche a mezzo telefax. Si applica l’articolo 205-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

        5. Nel caso in cui l’arrestato consente alla consegna, la corte d’appello decide con ordinanza motivata di cui viene data immediata lettura. La lettura equivale a notificazione per le parti. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

        6. Se l’arrestato non consente alla consegna, il presidente lo informa che fino al termine del procedimento egli ha facoltà di rendere le dichiarazioni che ritiene opportune, purché attinenti alla decisione sulla richiesta di consegna.

        7. La corte di appello decide con sentenza dopo avere assunto le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie.

        8. Il presidente della corte d’appello dà immediata lettura della sentenza. La lettura equivale a notificazione per le parti. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

        9. Con la decisione favorevole alla consegna è disposta la custodia cautelare se la persona non è già detenuta a tale fine. La misura coercitiva disposta prima della decisione perde immediatamente efficacia nel caso di rifiuto della consegna".

17.2

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sostituire le parole: "corte d’appello" con le seguenti: "sezione specializzata del tribunale per l’esame dei mandati di arresto europei" ovunque ricorrano.

17.3

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sostituire le parole: "procuratore generale" con le seguenti: "procuratore della Repubblica".

17.100

Caruso Antonino

Al comma 4, sostituire la parola: "gravi" con l’altra: "sufficienti".

17.4

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sopprimere il comma 7.

Art. 18.

18.1

Calvi, Fassone

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 18. – (Decisione sulla consegna). – 1. La corte rifiuta la consegna solo nei seguenti casi:

            a) se la richiesta e la documentazione allegata non soddisfino i requisiti previsti dall’articolo 30 della presente legge e dall’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro ed in particolare se, in uno dei casi di cui al paragrafo 2, il fatto descritto non è riconducibile ad una delle categorie di reati ivi indicate;

            b) se il reato contestato nel mandato d’arresto è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi fosse la giurisdizione dello Stato sul fatto;

            c) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell’Unione Europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

            d) se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo è minore degli anni 14 o 18, se l’ordinamento dello Stato emittente non prevede un accertamento giudiziale in ordine alla capacità di intendere e di volere;

            e) se, in uno dei casi di cui all’articolo 2, paragrafo 4, della decisione quadro il fatto che è alla base del mandato d’arresto europeo non costituisse reato ai sensi della legge italiana; non ricorre tale situazione nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro emittente;

            f) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d’arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l’ipotesi in cui il mandato d’arresto europeo concerna l’esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro;

            g) se il mandato d’arresto europeo riguarda reati che secondo la legge italiana sono commessi in tutto sul territorio italiano,

            h) se il mandato d’arresto europeo riguarda reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente, in assenza di reciprocità;

            i) se sussistono elementi oggettivi per ritenere che il mandato d’arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

        2. Nel caso in cui la consegna è rifiutata per l’esistenza di giurisdizione italiana, la corte d’appello trasmette gli atti al pubblico ministero per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale".

18.2

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 18. – (Rifiuto della consegna). – 1. La sezione specializzata del tribunale per l’esame dei mandati di arresto europei rifiuta la consegna nelle ipotesi dei considerata 12 e 13, nonchè dell’articolo 3 della decisione quadro".

18.3

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: "tendenze sessuali" aggiungere l’espressione: "manifestate nei confronti di maggiorenni consenzienti".

18.5

Fassone, Calvi

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

18.6

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

18.7

Calvi, Fassone

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

18.8

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

18.9

Fassone, Calvi

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

18.10

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

18.11

Calvi, Fassone

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

18.12

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "carcerazione preventiva" aggiungere le altre: "con termini distinti per la fase delle indagini preliminari e per quella fra il rinvio a giudizio ed il giudizio stesso".

18.13

Fassone, Calvi

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

18.14

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

18.15

Calvi, Fassone

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

18.100

Caruso Antonino

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: "se vi è ragione di ritenere" con le seguenti: "se dagli atti risulta".

18.16

Fassone, Calvi

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

18.17

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: "ovvero se la persona oggetto del mandato di arresto europeo era minore di 18 anni quando il reato per cui si procede è punito con una pena non inferiore nel massimo a 9 anni".

18.101

Caruso Antonino

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: "con una pena non inferiore nel massimo di nove anni" con le altre: "con una pena inferiore nel massimo a nove anni".

18.19

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: "o quando la restrizione della libertà personale risulti incompatibile con i processi educativi in atto", con le seguenti: "o quando l’ordinamento dello Stato membro di emissione non preveda per il detenuto minorenne processi educativi volti al recupero dello stesso".

18.20

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

18.22

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

18.23

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

18.26

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, lettera s), sostituire le parole da: "salvo che, trattandosi di mandato di arresto" fino alla fine della lettera con le seguenti: "salvo che l’ordinamento dello Stato membro di emissione non preveda specifiche misure atte a salvaguardare le esigenze del bambino".

18.27

Calvi, Fassone

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

18.28

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

18.29

Fassone, Calvi

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

18.30

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere la lettera v).

18.0.1

Calvi, Fassone

Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

"Art. 18-bis.

(Casi particolari)

        1. Nel caso in cui il mandato d’arresto sia stato emesso per esercitare un’azione penale, la corte è tenuta ad accettare che si proceda all’audizione del ricercato, ai sensi dei commi 3 e 4, oppure ad accettare il trasferimento temporaneo del ricercato.

        2. Le condizioni e la durata del trasferimento temporaneo sono definite di comune accordo tra l’autorità giudiziaria che ha emesso il mandato e la corte d’appello. Alla persona destinataria del mandato deve essere assicurata la facoltà di tornare nel territorio dello Stato per assistere alle udienze del procedimento relativo alla decisione sulla consegna.

        3. La corte procede alla audizione di cui al comma 1 delegando uno dei suoi componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto. Il giudice è assistito da un pubblico ufficiale designato dallo Stato membro richiedente la consegna.

        4. Si osservano gli articoli 64 e 65 del codice di procedura penale.

        5. Nel caso in cui la persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale è cittadina o residente in Italia. la consegna è subordinata alla condizione che la stessa, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato che ha emesso il mandato.

        6. Nel caso in cui il reato in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita, l’esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che la legge dello Stato richiedente preveda norme di mitigazione del regime di espiazione al più tardi dopo venti anni oppure norme che consentano alla persona di proporre istanza affinché la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite".

Art. 19.

19.1

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: "nuovo processo" aggiungere le altre: "con nuova assunzione delle prove".

Art. 20.

20.1

Fassone, Calvi

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 20. - (Decisione in caso di concorso di richieste). – 1. Se due o più Stati membri hanno emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati debba essere eseguito; a tal fine, tiene conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, della data di ricezione dei mandanti, della gravità e del luogo di commissione del reato o dei reati, nonché del fatto che i mandati siano stati emessi durante un procedimento penale ovvero per l’esecuzione di una pena o misura di sicurezza privativa della libertà personale.

        2. Ai fini della decisione di cui al comma 1, la corte può chiedere una consulenza all’Eurojust".

20.2

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sostituire le parole: "corte d’appello" con le seguenti: "sezione specializzata del tribunale per l’esame dei mandati di arresto europei", ovunque ricorra.

20.3

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "sentito il Ministro della giustizia".

Art. 21.

21.1

Calvi, Fassone

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 21. – (Termini per la decisione). – 1. La corte di appello decide entro cinque giorni dalla dichiarazione con cui il ricercato consente alla consegna.

        2. Nel caso in cui il ricercato non consenta alla consegna, la corte di appello decide entro trenta giorni dall’arresto.

        3. Nei casi di rifiuto della consegna, qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia. L’avviso di deposito della sentenza è immediatamente notificato al difensore e all’interessato e comunicato al procuratore generale.

        4. Nel caso in cui non sia possibile provvedere sul mandato d’arresto entro il termine di dieci giorni dalla dichiarazione del consenso ovvero di sessanta giorni dall’arresto, il giudice che procede ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria che ha emesso il mandato, indicandone i motivi. In tal caso, i termini di cui al presente comma sono prorogati di trenta giorni.

        5. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità riconosciuta dall’ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte d’appello è stata informata del fatto che l’immunità non opera più. Se la decisione sulla esclusione dell’immunità compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta".

Art. 22.

22.1

Fassone, Calvi

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 22. - (Ricorso per cassazione). – 1. Contro i provvedimenti che hanno deciso sulla consegna e contro quelli che hanno deciso sull’applicazion di misura coercitiva, può essere proposto ricorso per cassazione, per violazione di legge, dal procuratore generale, dall’interessato e dal suo difensore entro cinque giorni dalla lettura del provvedimento in udienza, nel caso previsto dall’articolo 21, comma 3, dalla notifica o comunicazione dell’avviso di deposito.

        2. Il ricorso sospende l’esecuzione della sentenza. La Corte di cassazione decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall’articolo 127 del codice di procedura penale. L’avviso dell’udienza è comunicato o notificato almeno cinque giorni prima delludienza. La decisione è immediatamente depositata con la contestuale motivazione.

        3. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della decisione, la Corte di cassazione vi provvede non oltre il quinto giorno da quello della pronuncia.

        4. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, il presidente della corte d’appello fissa l’udienza per la decisione entro il termine massimo di venti giorni dal ricevimento degli atti".

22.2

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sostituire le parole: "procuratore generale presso la corte d’appello" con le seguenti: "procuratore della Repubblica", ovunque ricorra.

22.3

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti

Al comma 1, sopprimere le parole: "anche per il merito".

22.4

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sopprimere il comma 5.

Art. 23.

23.1

Calvi, Fassone

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 23. - (Termini per la consegna). – 1. Il ricercato è consegnato al più presto, in una data concordata tra le autorità interessate, al più tardi entro dieci giorni dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d’arresto europeo.

        2. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al comma 1 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri, l’autorità giudiziaria italiana e l’autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

        3. La corte di appello può, con ordinanza ricorribile per cassazione, differire la consegna quando ricorrano circostanze oggettive che facciano ritenere che dalla immediata esecuzione della stessa derivi un concreto pericolo per la vita o la salute del ricercato. Il differimento è disposto per il tempo strettamente necessario; il mandato è comunque eseguito non appena le circostanze che hanno determinato il differimento cessano di sussistere. Della ordinanza che differisce la consegna la corte informa immediatamente l’autorità giudiziaria emittente, con la quale concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data per la consegna.

        4. Allo scadere dei termini previsti ai commi che precedono cessa di avere efficacia la misura della custodia cautelare.

        5. All’atto della consegna, l’autorità giudiziaria italiana specifica la durata del periodo di custodia cautelare sofferto dal ricercato in esecuzione del mandato d’arresto europeo".

23.2

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere le parole: "nei modi e secondo le intese nel frattempo intercorse tramite il Ministro della giustizia".

23.3

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sostituire le parole: "presidente della corte d’appello" con le seguenti: "presidenti del tribunale", ovunque ricorrano.

23.4

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 2, sopprimere le parole: "ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia che".

23.5

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 4, sopprimere le parole: ", dà tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia che".

Art. 24.

24.1

Fassone, Calvi

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 24. - (Consegna rinviata o condizionale). – 1. La corte di appello può rinviare la consegna quando nei confronti del ricercato sia in esecuzione una misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari nell’ambito di un procedimento penale pendente in Italia, ovvero quando sia concretamente eseguibile nei suoi confronti una pena detentiva e lo stesso abbia richiesto il rinvio al fine di espiarla in Italia.

        2. Fuori dal caso di cui alla prima parte del comma 1, e comunque in alternativa al rinvio della consegna, la corte d’appello, ove nulla osta da parte della autorità giudiziaria competente per il procedimento penale già pendente, può procedere alla consegna a titolo temporaneo, secondo condizioni da concordare per iscritto con l’autorità giudiziaria emittente".

24.2

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sostituire le parole: "corte d’appello" con le seguenti: "sezione specializzata del tribunale per l’esame dei mandati di arresto europei", ovunque ricorrano.

Art. 25.

25.1

Calvi, Fassone

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 25. - (Consegna successiva). – 1. Nei rapporti con gli Stati membri che abbiano adottato analoga disposizione, e salvo che la corte d’appello non disponga diversamente in relazione a un singolo procedimento, la persona consegnata potrà ulteriormente essere consegnata ad un altro Stato membro, a seguito di un mandato d’arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna.

        2. Fuori dai casi di cui al comma 1, la consegna ad un altro Stato membro potrà avvenire con l’assenso della corte d’appello che dispose l’esecuzione del mandato d’arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L’assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l’assenso quando ricorra uno dei casi di cui all’articolo 18, comma 2.

        3. L’assenso di cui al comma 2 non è necessario quando:

            a) il soggetto ricercato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;

            b) il soggetto ricercato abbia espressamente consentito ad essere consegnato ad un altro Stato membro. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall’autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato d’arresto europeo, con forme equivalenti a quelle indicate all’articolo 17, commi 3 e 4;

            c) il soggetto ricercato non beneficia del principio di specialità ai sensi dell’articolo 26, comma 2, lettere a), e) e f), e comma 3.

        4. Nel caso in cui la persona consegnata sia richiesta in estradizione verso uno Stato terzo, si applicano le disposizioni delle convenzioni in vigore con lo Stato estero e l’articolo 711 del codice di procedura penale".

25.2

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 2, sostituire le parole: "procuratore generale" con le seguenti: "procuratore della Repubblica".

Art. 26.

26.1

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sopprimere l’articolo.

Art. 27.

27.1

Fassone, Calvi

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 27. - (Transito). – 1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata vengono ricevute dal Ministro della giustizia.

        2. Il Ministro può rifiutare la richiesta quando:

            a) non ha ricevuto informazioni circa la identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d’arresto europeo, la esistenza di un mandato d’arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione;

            b) il ricercato è cittadino italiano o residente in Italia e il transito è richiesto ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà.

        3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o una persona residente in Italia, il Ministro può subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato che ha emesso il mandato".

27.2

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 27. - (Transito). – 1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata sono trasmesse alla Sezione specializzata del tribunale per l’esame dei mandati di arresto europei presso il tribunale di Roma.

        2. La Sezione specializzata può rifiutare la richiesta quando:

            a) non ha ricevuto informazioni circa l’identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d’arresto europeo, l’esistenza di un mandato d’arresto europeo, le informazioni essenziali circa la natura e la qualificazione giuridica del reato.

        3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o una persona residente in Italia, la Sezione specializzata può subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione".


Art. 28.

28.1

Calvi, Fassone

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 28. - (Competenza). – 1. Autorità competente per l’emissione del mandato d’arresto europeo è il procuratore generale presso la corte d’appello del distretto in cui si procede, o cui appartiene il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l’ordine di esecuzione della pena detentiva ovvero presso il giudice che ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare. A tal fine il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la misura cautelare della custodia in carcere e quello che ha emesso l’ordine di esecuzione ne fanno richiesta al procuratore generale del distretto, allegando la documentazione necessaria.

        2. Il procuratore generale informa il Ministero della giustizia di ogni procedura attiva di consegna.

        3. Il Ministero della giustizia assiste l’autorità giudiziaria e provvede alla traduzione degli atti, se richiesto.

        4. Il Ministro della giustizia, quando nei confronti della stessa persona sono richiesti un mandato d’arresto europeo ed una di estradizione da parte di due autorità giudiziarie diverse, decide in ordine alla precedenza da dare alle richieste, sentiti i procuratori generali rispettivamente competenti".

Art. 29.

29.1

Fassone, Calvi

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 29. - (Emissione del mandato d’arresto europeo). – 1. L’autorità giudiziaria competente ai sensi dell’articolo 28 emette il mandato d’arresto europeo quando risulta che l’imputato o il condannato sia residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea.

        2. Quando il luogo della residenza, domicilio o dimora non sia conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea, l’autorità giudiziaria dispone l’inserimento di una specifica segnalazione nel Sistema di informazione Schengen, conformemente alle disposizioni dell’articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel Sistema di informazione Schengen equivale a un mandato d’arresto europeo corredato delle informazioni di cui all’articolo 30.

        3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità o di un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero da un organismo internazionale, l’autorità giudiziaria provvede a inoltrare la richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell’immunità".

Art. 30.

30.1

Calvi, Fassone

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 30. - (Contenuto del mandato d’arresto europeo). – 1. Il mandato d’arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello allegato alla decisione quadro:

            a) identità e cittadinanza del ricercato;

            b) il nome, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax, l’indirizzo di posta elettronica dell’autorità giudiziaria emittente;

            c) indicazione dell’esistenza di uno dei provvedimenti indicati nell’articolo 28;

            d) natura e qualificazione giuridica del reato, anche tenendo conto dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;

            e) descrizione del fatto contestato, compresa l’epoca e il luogo di commissione, nonché, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;

            f) pena inflitta, se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri, casi, pena minima e massima stabilita dalla legge;

            g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

        2. Il mandato d’arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui deve essere eseguito, ovvero nella lingua o nelle lingue nelle quali lo Stato stesso abbia dichiarato di accettare la traduzione.

        3. L’autorità giudiziaria provvede, ove necessario, a richiedere il sequestro dei beni indicati dall’articolo 35, comma 1".

Art. 33.

33.1

Fassone, Calvi

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 33. - (Computo della custodia cautelare espletata). – 1. Ai fini dell’articolo 657 del codice di procedura penale, si computa il periodo di custodia cautelare espiata in esecuzione del mandato d’arresto europeo prima della consegna".

Art. 34.

34.1

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 1, sostituire le parole: "procuratore generale presso la corte di appello", con le seguenti: "procuratore della Repubblica presso il tribunale".

Art. 35.

35.1

Calvi, Fassone

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 35. - (Sequestro e consegna dei beni). – 1. La corte di appello competente per l’esecuzione del mandato d’arresto europeo, a richiesta dell’autorità giudizia emittente o di propria iniziativa, provvede anche a sequestrare i beni che possono essere necessari a fini di prova ovvero costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato.

        2. La corte provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260 commi 1 e 2 del codice di procedura penale. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 322, 324 e 325 del codice di procedura penale.

        3. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d’arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.

        4. Nel caso in cui gli stessi beni siano già oggetto di un provvedimento di sequestro nell’ambito di un procedimento penale pendente in Italia, la consegna allo Stato membro richiedente avviene previo nulla osta dell’autorità giudiziaria procedente, eventualmente condizionato alla restituzione dei beni stessi. In caso negativo, si fa luogo alla consegna quando il provvedimento di sequestro cessi comunque la sua efficacia.

        5. Restano salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 acquisiti dallo Stato italiano ovverro da terzi".

35.2

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sostituire le parole: "corte di appello", con le seguenti: "sezione specializzata del tribunale per l’esame dei mandati di arresto europei" ovunque ricorrano.

35.3

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Al comma 3, sostituire le parole: "procuratore generale", con le seguenti: "procuratore della Repubblica".

35.4

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli

Sopprimere il comma 4.

35.5

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti

Al comma 5, dopo le parole: "esigenze processuali" aggiungere le altre: "e comunque non oltre il termine del giudizio".

35.100

Caruso Antonino

Sostituire il comma 8 con il seguente:

        "8. Si applicano le disposizioni dell’articolo 719 del codice di procedura penale".

Art. 37.

37.1

Calvi, Fassone

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 37. - (Spese). – 1. Restano a carico dello Stato italiano le spese sostenute sul proprio territorio per l’esecuzione del mandato d’arresto europeo.

        2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

            a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati".

Art. 40.

40.10

Fassone, Calvi

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        "3-bis. Nelle more della piena operatività del SIS per quanto concerne la trasmissione delle informazioni prescritte per il mandato di arresto europeo, il presidente della corte di appello, nell’ipotesi di cui all’articolo 11, e ove non ancora ricevuto, provvede a chiedere immediatamente, anche tramite il servizio di cooperazione internazionale di polizia, all’autorità giudiziaria emittente la trasmissione del mandato d’arresto".

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (2431-A)

ARTICOLI NEL Testo proposto dalla Commissione

Art. 1.

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dall’articolo 9 della legge 6 luglio 2002, n. 137, sentito anche il Consiglio di Stato, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole tra loro e con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38, ivi comprese le misure di tutela menzionate nell’articolo 28 della medesima legge n. 38 del 2001.

Art. 2.

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (2516)

ARTICOLI NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

    1. L’Ordine dei dottori commercialisti e l’Ordine dei ragionieri e periti commerciali sono unificati nell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presso il quale è istituito l’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Art. 2.

    1. All’unificazione di cui all’articolo 1 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto legislativo da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti i Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.

    2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque emanato.

Art. 3.

    1. Con il decreto legislativo di cui all’articolo 2 sono definiti:

        a) le modalità per la costituzione del Consiglio nazionale e dei Consigli locali del nuovo Ordine professionale e la relativa composizione, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e rappresentatività, assicurando comunque alla componente della sezione riservata ai laureati specialistici, alla fine del periodo transitorio di cui alla lettera h), un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà e l’elettorato passivo per la nomina del presidente;

        b) le classi di laurea e di laurea specialistica, nonchè i titoli regolati dall’ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, che costituiscono requisiti di ammissione all’esame di Stato, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 173;

        c) l’istituzione di due sezioni dell’Albo, rispettivamente riservate ai possessori dei titoli di cui alla lettera b);

        d) l’ambito delle attività oggetto della professione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e delle altre disposizioni vigenti, con attribuzione specifica di attività agli iscritti nella sezione riservata ai laureati specialistici e agli iscritti nell’altra sezione. È consentita l’attribuzione di nuove competenze agli iscritti nella sezione dell’Albo unico riservata ai laureati specialistici, che presentino profili di interesse pubblico generale, nel rispetto del principio della libertà di concorrenza e fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge a professionisti iscritti ad altri Albi. Sono fatte salve, altresì, le attività di natura privatistica già consentite dalla legge agli iscritti a registri, ruoli ed elenchi speciali tenuti dalla pubblica amministrazione;

        e) le prove degli esami di Stato per l’iscrizione alle sezioni dell’Albo, tenuto conto di quanto disposto alla lettera d), con previsione della possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici ed esenzione da una delle prove scritte dell’esame di Stato all’esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni tra università e Ordini locali;

        f) le norme transitorie che disciplinano l’inserimento nella sezione dell’Albo riservata ai laureati specialistici degli attuali iscritti agli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, questi ultimi con il titolo professionale di "ragioniere commercialista", con specifica distinta indicazione, per ciascuno, dell’anzianità di iscrizione, del titolo di studio, del titolo professionale e dell’Ordine o Collegio di provenienza;

        g) la protezione dei titoli professionali di "dottore commercialista", di "ragioniere commercialista" e di "esperto contabile", nonchè del termine abbreviato di "commercialista", utilizzabile soltanto dagli iscritti nella sezione del nuovo Albo riservata ai laureati specialistici;

        h) le norme transitorie che garantiscono, per la durata di nove anni a decorrere dalla data di scioglimento degli attuali organismi dirigenti di cui all’articolo 6, le maggioranze e le presidenze dei nuovi organi, nazionali e locali, ai dottori commercialisti e le vicepresidenze ai ragionieri;

        i) le norme transitorie che definiscono le modalità, le procedure e i termini per la confluenza degli enti nazionali e locali dei due attuali Ordini, nei rispettivi enti del nuovo Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, definendo altresì l’ambito territoriale degli Ordini locali e le procedure per la prima elezione dei relativi organismi direttivi.

Art. 4.

    1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure volte a sostenere l’iniziativa dei competenti organi di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali finalizzata all’unificazione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) definizione delle regole da seguire nel processo di unificazione, sulla base di quelle fissate dagli articoli 2498 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e, comunque, nel rispetto dei princìpi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, previa adozione di progetti di unificazione da parte dei competenti organi delle Casse interessate sulla base di bilanci di unificazione che considerino le situazioni patrimoniali in atto e le previsioni sulle dinamiche demografiche e delle adesioni, da assoggettare al controllo di cui all’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 e a condizione che eventuali modifiche ai regimi previdenziali non comportino effetti peggiorativi sui risultati delle gestioni previdenziali previsti a normativa vigente;

        b) applicazione da parte delle Casse unificande del principio del pro rata, di cui all’articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rapportato alle condizioni di equilibrio di lungo periodo caratterizzanti la propria gestione;

        c) adeguamento delle normative legislative, già applicabili alle Casse, rispetto al processo di unificazione come da esse definito;

        d) esenzione da imposte e da tasse di tutti gli atti finalizzati alla unificazione.

    2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al secondo periodo senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Art. 5.

    1. Con decreto legislativo da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 2, su proposta del Ministro della giustizia, sono attribuite all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili competenze sul registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni.

    2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque emanato.

    3. Nell’esercizio della delega il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) salvaguardare l’autonomia del registro dei revisori contabili rispetto agli Albi tenuti dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

        b) mantenere le funzioni e le competenze della commissione centrale per i revisori contabili prevista dal titolo I del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni;

        c) mantenere l’attuale disciplina normativa dell’esame per l’accesso al registro dei revisori contabili prevista dall’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dal titolo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e successive modificazioni;

        d) mantenere in capo al Ministero della giustizia la competenza ad adottare i provvedimenti di iscrizione, sospensione e cancellazione dal registro dei revisori contabili.

Art. 6.

    1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 2, il Governo disciplina la durata dei Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) prevedere la proroga degli organi in carica fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge;

        b) prevedere la facoltà per i Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla naturale scadenza del loro mandato, fermo restando che gli organi così eletti decadranno comunque alla data di cui alla lettera a).

BOZZE DI STAMPA

15 ottobre 2004

N. 1

Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (2516)

ORDINE DEL GIORNO

G1

Nocco, Gentile, Giuliano, Izzo, Nessa, Ponzo

Il Senato,

        considerato che:

            solo dal 1º agosto 2002, con la legge n. 173 di conversione del decreto-legge n. 107 del 10 giugno 2002, i percorsi formativi per l’accesso alla professione di dottore commercialista e ragioniere sono identici;

            prima di detta disposizione per l’accesso alla professione di ragioniere era sufficiente il diploma di ragioniere e perito commerciale;

            a partire dal 1996 l’accesso alla professione di ragioniere implica il possesso di una laurea triennale ed il superamento di un esame di Stato;

        tenuto presente che:

            con l’introduzione della laurea triennale e dell’esame di Stato gli iscritti all’Albo dei ragionieri sono in numero prossimo allo zero per la preferenza degli aspiranti professionisti ad accedere con laurea quadriennale all’Albo dei dottori commercialisti,

        impegna il Governo:

            nella stesura dei decreti legislativi di attuazione della legge delega recante "Istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili":

            a separare nettamente i dottori commercialisti dagli iscritti al Collegio dei ragionieri e periti commerciali che verranno collocati in uno specifico elenco ad esaurimento;

            a riconoscere ai dottori commercialisti alcune particolari future prerogative in relazione al percorso formativo degli studi;

            a riconoscere il titolo professionale di "ragioniere commercialista" o il termine abbreviato di "commercialista" ai soli iscritti all’Albo dei ragionieri con laurea almeno quadriennale che abbiano superato l’esame di Stato;

            a disciplinare le relative casse di previdenza nel rispetto del principio dell’intangibilità dei diritti già acquisiti o in corso di acquisizione salvaguardando anche in caso di eventuali modifiche ai regimi previdenziali la totale assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI

Art. 3.

3.100

Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            "c) l’istituzione di tre sezioni dell’Albo:

                la sezione "A" riservata agli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e a quanti hanno titoli idonei per l’iscrizione in detto Albo tenuto dagli Ordini, nonché ai laureati in possesso di laurea specialistica che abbiano superato, previo praticantato, l’esame di Stato per l’esercizio della professione;

                la sezione "B1" riservata a coloro che, in possesso della laurea triennale, abbiano superato, previo praticantato, l’esame di Stato per l’esercizio della professione;

                la sezione "B2" riservata, ad esaurimento, a coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 2 e in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, risultano iscritti all’Albo dei ragionieri e periti commerciali tenuto dai Collegi;".

3.101

Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

3.102

Cavallaro

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: "agli Albi dei dottori commercialisti e" inserire le seguenti: ", ad esaurimento,".

3.103

Manzione, Dalla Chiesa, Magistrelli

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

            "g) l’attribuzione e la tutela del titolo di "dottore commercialista" per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e per quanti hanno titoli idonei per l’iscrizione in detto Albo tenuto dagli Ordini, nonché per i laureati in possesso di laurea specialistica che abbiano superato, previo praticantato, l’esame di Stato per l’esercizio della professione; e di "esperto contabile" per coloro che, in possesso della laurea triennale, abbiano superato, previo praticantato, l’esame di Stato per l’esercizio della professione e per coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 2, sono in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale e risultano iscritti all’Albo dei ragionieri e periti commerciali;".

Art. 4.

4.100

Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 4. - 1. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali continuano a gestire separatamente i rispettivi iscritti.

        2. Alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti sono iscritti, oltre a coloro che rientrano nell’Albo dei dottori commercialisti, anche coloro che hanno i titoli idonei per l’iscrizione di detto Albo, i laureati in possesso di laurea specialistica che abbiano superato, previo praticantato, l’esame di Stato per l’esercizio della professione, nonché coloro che, in possesso della laurea triennale, abbiano superato, previo praticantato, l’esame di Stato per l’esercizio della professione.

        3. Restano iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 2, risultano iscritti alla stessa Cassa e sono in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale".

Art. 5.

5.100

Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

Al comma 3, sopprimere le lettere a) e d).

 

 

 

 

 

 

 

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l’attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (2894)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 1 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

    1. Con la presente legge viene data attuazione alla decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, di seguito denominata "decisione".

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 2 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

(Nomina del membro nazionale e poteri del Ministro della giustizia)

    1. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust è nominato con decreto del Ministro della giustizia tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con almeno venti anni di anzianità di servizio. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura.

    2. Ai fini della nomina, il Ministro della giustizia, acquisite le valutazioni del Consiglio superiore della magistratura in ordine ad una rosa di candidati nell’ambito della quale provvederà ad effettuare la nomina stessa, richiede al medesimo Consiglio il collocamento del magistrato designato fuori del ruolo organico della magistratura o, nel caso di magistrato già in posizione di fuori ruolo, comunica al Consiglio superiore della magistratura la propria designazione.

    3. Il Ministro della giustizia può, per il tramite del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, indirizzare al membro nazionale direttive per l’esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

(Assistenti del membro nazionale)

    1. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust può essere coadiuvato da un assistente. In caso di necessità e previo accordo del collegio di cui all’articolo 10 della decisione, il membro nazionale può essere coadiuvato da ulteriori assistenti, in numero complessivo non superiore a tre. Uno di tali assistenti, purché giudice o magistrato del pubblico ministero, può sostituire il membro nazionale nell’esercizio delle sue funzioni.

    2. Gli assistenti del membro nazionale sono nominati tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con qualifica almeno di magistrato di tribunale. Essi possono altresì essere nominati tra i dirigenti dell’Amministrazione della giustizia.

    3. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, l’assistente del membro nazionale è nominato con decreto del Ministro della giustizia, secondo la procedura di cui all’articolo 2, comma 2. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, l’assistente del membro nazionale è nominato con decreto del Ministro della giustizia. Il dirigente dell’Amministrazione della giustizia è collocato fuori del ruolo organico.

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 4 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

(Durata dell’incarico e trattamento economico)

    1. I mandati del membro nazionale distaccato presso l’Eurojust e dei suoi assistenti hanno una durata di quattro anni e sono prorogabili per non più di due anni.

    2. I magistrati ordinari e i dirigenti appartenenti all’Amministrazione della giustizia ai quali sono attribuiti gli incarichi di membro nazionale o di assistente mantengono il proprio trattamento economico complessivo; agli stessi è altresì corrisposta un’indennità, comprensiva di ogni altro trattamento all’estero, corrispondente a quella percepita, rispettivamente, dal primo consigliere e dal primo segretario di delegazione.

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

(Poteri del membro nazionale dell’Eurojust)

    1. Nell’ambito delle indagini e delle azioni penali relative alle forme di criminalità e ai reati di competenza dell’Eurojust di cui all’articolo 4 della decisione e ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini e azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell’Unione europea, nonchè di assistenza delle stesse, di cui all’articolo 3 della decisione, il membro nazionale esercita i poteri di cui all’articolo 6 della decisione.

    2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il membro nazionale può, in particolare:

        a) chiedere alle autorità giudiziarie competenti di valutare se:

            1) avviare un’indagine o esercitare un’azione penale in ordine a fatti determinati;

            2) accettare che una di esse sia più indicata per avviare un’indagine o azione penale in ordine a fatti determinati;

            3) porre in essere un coordinamento con le autorità competenti di altri Stati membri interessati;

            4) istituire una squadra investigativa comune con le autorità competenti di altri Stati membri interessati, conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;

        b) assicurare l’informazione reciproca tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri interessati in ordine alle indagini e alle azioni penali di cui l’Eurojust ha conoscenza;

        c) assistere, su loro richiesta, le autorità nazionali competenti e quelle degli altri Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali, anche mediante l’organizzazione di riunioni tra le suddette autorità;

        d) prestare assistenza per migliorare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri;

        e) collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la sua base di dati documentali;

        f) ricevere dalle autorità giudiziarie, attraverso i corrispondenti nazionali o direttamente nei casi di urgenza, e trasmettere alle autorità competenti degli altri Stati membri, richieste di assistenza giudiziaria, quando queste riguardano indagini o azioni penali relative alle forme di criminalità e ai reati di competenza dell’Eurojust di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione e richiedono, per essere eseguite in modo coordinato, l’assistenza dell’Eurojust;

        g) prestare sostegno, con l’accordo del collegio di cui all’articolo 10 della decisione e su richiesta dell’autorità giudiziaria competente, anche nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano e un Paese terzo, se con tale Paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, della decisione o se tale sostegno riveste un interesse essenziale, o nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano e la Comunità;

        h) partecipare, con funzioni di assistenza, alle attività di una squadra investigativa comune costituita conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione.

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 6 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

(Poteri del collegio dell’Eurojust)

    1. Nell’ambito delle indagini e delle azioni penali relative alle forme di criminalità e ai reati di competenza dell’Eurojust di cui all’articolo 4 della decisione e ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini e azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell’Unione europea, nonchè di assistenza delle stesse, di cui all’articolo 3 della decisione, il collegio dell’Eurojust di cui all’articolo 10 della decisione esercita i poteri di cui all’articolo 7 della decisione.

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 7 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

(Richiesta di informazioni, accesso alle banche dati e ai sistemi informativi nazionali, obbligo di informativa)

    1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 della decisione, il membro nazionale può:

        a) richiedere e scambiare con l’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto di atti degli stessi;

        b) accedere alle informazioni contenute nel casellario giudiziale, nel casellario dei carichi pendenti, nell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ai sensi degli articoli 21 e 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari e in ogni altro pubblico registro;

        c) richiedere all’autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema di informazione Schengen di comunicargli dati inseriti nel Sistema.

    2. La richiesta di cui al comma 1, lettera a), ovvero di accedere alle informazioni di cui al medesimo comma 1, lettera b), è inviata all’autorità giudiziaria competente. Nella fase delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero il quale, se ravvisa motivi ostativi all’accoglimento della richiesta, trasmette la stessa, unitamente al proprio parere, al giudice per le indagini preliminari che provvede con decreto motivato. Nelle fasi successive provvedono, con decreto motivato, rispettivamente il giudice dell’udienza preliminare ovvero il giudice individuato ai sensi dell’articolo 91 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, acquisito il parere del pubblico ministero. Il decreto che accoglie o rigetta la richiesta è impugnabile dal pubblico ministero e dal membro nazionale dell’Eurojust nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento dinanzi alla Corte di cassazione. L’impugnazione sospende l’esecuzione del provvedimento di accoglimento della richiesta.

    3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 della decisione, il procuratore della Repubblica, quando procede ad indagini per talune delle forme di criminalità o dei reati di competenza dell’Eurojust di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione, che coinvolgono almeno due Stati membri dell’Unione europea, o un Paese terzo, se con tale Paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, della decisione, o la Comunità, ne dà notizia al membro nazionale dell’Eurojust.

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 8 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

(Nomina di un giudice ai fini dell’inserimento nell’elenco dei giudici che possono fare parte dell’autorità di controllo comune)

    1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato secondo la procedura di cui all’articolo 2, comma 2, è nominato un giudice, scelto tra i magistrati ordinari e non membro dell’Eurojust, affinché figuri nell’elenco dei giudici che possono fare parte dell’autorità di controllo comune istituita ai sensi dell’articolo 23 della decisione.

    2. La nomina non comporta la collocazione fuori del ruolo organico della magistratura.

    3. La durata dell’incarico è di due anni, prorogabili per non più di una volta.

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 9 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

(Designazione dei corrispondenti nazionali)

    1. Sono designati quali corrispondenti nazionali dell’Eurojust, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della decisione, l’Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, la Direzione nazionale antimafia e le procure generali della Repubblica presso le corti di appello, ciascuno rispetto alle proprie attribuzioni.

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 10 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

(Membro nazionale quale autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999)

    1. In conformità con l’articolo 26, paragrafo 4, della decisione, il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust è considerato autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativi alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 11 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

(Norma di copertura)

    1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata, a decorrere dall’anno 2004, la spesa di 362.218 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 12 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

BOZZE DI STAMPA

11 ottobre 2004

N. 1

Disposizioni per l’attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (2894)

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.1

Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Calvi

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 2. - 1. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust è scelto dal Ministro della giustizia all’interno di una rosa di candidati formata dal Consiglio superiore della magistratura e composta da giudici e magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, con almeno venti anni di anzianità. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie, ove non sussistano gravi esigenze di servizio, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura.

        2. Il Ministro della giustizia provvede alla nomina con decreto e comunica al Consiglio superiore della magistratura la propria designazione".

2.3

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 2. - (Nomina del membro nazionale e poteri del Ministro della giustizia). – 1. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato del ruolo organico della magistratura".

2.2

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 2. - (Nomina del membro nazionale e poteri del Ministro della giustizia). – 1. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie. Sulla designazione del Consiglio Superiore della Magistratura è acquisito il parere del Ministro della giustizia".

2.4

Fassone, Maritati, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole: "con decreto del Ministro della giustizia" con le parole: "dal Consiglio Superiore della Magistratura, di concerto con il Ministro della giustizia".

        Conseguentemente sopprimere il comma 2.

2.100

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti

Al comma 1 sostituire le parole: "con decreto del Ministro della Giustizia", con l’espressione: "dal Consiglio Superiore della Magistratura di concerto con il Ministro della Giustizia".

2.5

Fassone, Maritati, Calvi

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il Consiglio Superiore della Magistratura, ove non sussistano gravi esigenze di servizio, delibera il collocamento del magistrato fuori del ruolo organico".

2.6

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

Sopprimere il comma 3.

2.7

Fassone, Zancan, Maritati, Brutti Massimo

Sopprimere il comma 3.

2.8

Brutti Massimo, Calvi, Maritati

Sostituire il comma 3, con il seguente:

        "3. Il Ministro della giustizia può indirizzare al membro nazionale raccomandazioni ed informazioni utili per l’esercizio delle sue funzioni".

2.9

Fassone, Maritati, Calvi, Zancan

Al comma 3, sostituire le parole da: "indirizzare" sino alla fine con le parole: "chiedere al membro nazionale di essere tempestivametne informato di ogni sua iniziativa, e comunicare al medesimo i propri indirizzi nelle relazioni con le autorità degli altri Stati".

2.101

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti

Al comma 3 sostituire la parola: "direttive", con la parola: "raccomandazioni".

2.10

Maritati, Calvi, Ayala, Brutti Massimo

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        "Le direttive non possono comunque contenere indicazioni circa il compimento o meno di atti di indagine, né riguardare l’attività di coordinamento delle medesime indagini o azioni penali".

Art. 3.

3.3

Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Calvi, Zancan

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "può sostituire" inserire le seguenti: "in caso di suo impedimento".

3.100

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

3.4

Fassone, Maritati, Calvi, Zancan

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

3.5

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

Al comma 2, sopprimere l’ultimo periodo.

3.6

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        "1. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura. Sulla designazione del Consiglio Superiore della Magistratura è acquisito il paree del Ministro della Giustizia. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura".

3.7

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        "1. L’assistente del membro nazionale distaccato presso l’Eurojust è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura".

3.8

Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi

Al comma 3, sopprimere dalle parole: "Il magistrato" sino alla fine del comma.

3.101

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti

Al comma 3, sopprimere gli ultimi due periodi.

3.0.1

Maritati, Calvi, Brutti Massimo, Ayala

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis.

(Coadiutori del membro nazionale)

        1. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust può essere altresì assistito da un coadiutore, che non può sostituirlo nell’esercizio delle sue funzioni. Il coadiutore è nominato con decreto del Ministro della giustizia, su proposta de membro nazionale distaccato presso l’Eurojust, tra i dirigenti dell’Amministrazione della giustizia. Il dirigente dell’Amministrazione della giustizia nominato coadiutore è collocato fuori del ruolo organico".

Art. 4.

4.1

Brutti Massimo, Calvi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        "1. Il mandato del membro nazionale distaccato presso l’Eurojust e dei suoi assistenti ha una durata di sei anni e non è prorogabile".

4.100

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        "1. Il mandato del membro nazionale distaccato presso Eurojust ha una durata di cinque anni e non è prorogabile".

4.2

Maritati, Calvi, Brutti Massimo, Ayala

Al comma 1, sostituire le parole: "per non più di due anni" con le seguenti: "per non più di un quadriennio".

4.3

Brutti Massimo, Fassone, Maritati

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust ed i suoi assistenti sono inamovibili. Ad essi si applicano le disposizioni dell’articolo 107 della Costituzione".

4.101

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. Il membro nazionale distaccato presso Eurojust ed i suoi assistenti sono inamovibili. Ad essi si applicano le disposizioni dell’articolo 107 della Costituzione".

4.4

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

Al comma 2, sopprimere le parole: "e i dirigenti appartenenti all’Amministrazione della giustizia".

4.102

Caruso Antonino

Al comma 2, sostituire le parole da: "corrispondente" fino alla fine del comma con le seguenti: "corrispondente a quella percepita da un primo consigliere di delegazione, per il membro nazionale e per l’assistente di cui al terzo periodo del comma 1 dell’articolo 3, e a quella percepita da un primo segretario di delegazione per ciascuno degli altri assistenti".

        Conseguentemente all’articolo 11, al comma 1 sostituire il numero: "362.218" con il seguente: "392.218"

4.103

Caruso Antonino

Al comma 2, sostituire le parole da: "corrispondente" fino alla fine del comma con le seguenti: "corrispondente a quella percepita da un primo consigliere di delegazione, per il membro nazionale, a quella percepita da un consigliere di delegazione, per l’assistente di cui al terzo periodo del comma 1 dell’articolo 3, e a quella percepita da un primo segretario di delegazione per ciascuno degli altri assistenti".

        Conseguentemente all’articolo 11, al comma 1 sostituire il numero: "362.218" con il seguente: 2"382.218"

4.5

Fassone, Calvi, Zancan, Maritati

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per i magistrati l’espletamento degli incarichi anzidetti è equiparato a tutti gli effetti all’esercizio di funzioni giudiziarie".

4.104

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti

Al comma 2 aggingere, infine, il seguente periodo: "Per i Magistrati l’espletamento degli incarichi anzidetti è equiparato a tutti gli effetti all’esercizio di funzioni giudiziarie".

Art. 6.

6.0.100

Il Relatore

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

        1. Nell’ipotesi di cui al numero 2 della lettera a) del comma 2 dell’articolo 5, nonché nell’ipotesi di cui all’articolo 7 lettera a) punto ii), della decisione, richiamato dall’articolo 6, qualora l’autorità giudiziaria italiana accetti che l’autorità competente di un altro Stato membro sia più indicata per lo svolgimento delle indagini o per l’esercizio dell’azione penale in ordine a fatti determinati per i quali è in corso un procedimento penale, il giudice, anche a richiesta di parte, sentito il pubblico ministero, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento penale medesimo. É tuttavia fatto salvo il previo compimento di atti urgenti e di cui non sia possibile la ripetizione.

        2. Ogni sei mesi dalla pronuncia dell’ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l’esigenza, il giudice verifica lo stato del procedimento penale in corso all’estero.

        3. La sospensione è revocata con ordinanza quando risulta che nei confronti dell’imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere".

Art. 7.

7.1

Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Calvi

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.2

Brutti Massimo, Maritati, Ayala

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: ", anche in deroga" sino a: "procedura penale,".

Art. 8.

8.1

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura, è nominato un giudice, scelto tra i magistrati ordinari e non membro dell’Eurojust, affinchè figuri nell’elenco dei giudici che possono fare parte dell’autorità di controllo comune istituita ai sensi dell’articolo 23 della decisione".

8.2

Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole: "Con decreto del Ministro della giustizia" con le seguenti: "Con provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura".

8.100

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti

Al comma 1 sostituire le parole: "Con decreto del Ministro della Giustizia" con le seguenti: "Con provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura".

8.3

Maritati, Calvi, Brutti Massimo, Ayala

Al comma 1, sostituire le parole: "adottato secondo la procedura di cui all’articolo 2, comma 2" con le seguenti: "su designazione del consiglio superiore della Magistratura".

Art. 9.

9.100

Bobbio

Sostituire l’articolo con il seguente:

        "Art. 9. – (Corrispondenti nazionali e coordinatore nazionale dell’Eurojust). – 1. Sono designati quali corrispondenti nazionali dell’Eurojust, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della decisione, la Direzione nazionale antimafia e le procure generali della Repubblica presso le Corti d’appello, ciascuno rispetto alle proprie attribuzioni.

        2. Al fine di assicurare la migliore efficacia dell’attività dei corrispondenti nazionali e la unitarietà dei rapporti con l’Eurojust, il Ministro della giustizia può conferire ad un magistrato con almeno venti anni di anzianità di servizio ed individuato con i criteri di cui all’articolo 2 della presente legge, che svolge da almeno dieci anni funzioni requirenti, l’incarico di coordinatore nazionale dell’Eurojust con il compito di curare la raccolta degli atti e dei dati che pervengono ai corrispondenti nazionali, anche al fine di uniformarli, promuovendone, se necessario, l’approfondimento e collegandosi, all’esito con il membro nazionale dell’Eurojust.

        3. Il mandato del coordinatore nazionale ha una durata di quattro anni ed è prorogabile per non più di due anni.

        4. Il coordinatore nazionale dovrà essere collocato fuori del ruolo organico della magistratura ed essere assegnato al Ministero della giustizia.

9.2

Brutti Massimo, Ayala

Al comma 1, sopprimere le parole da: "l’Ufficio II della Direzione" sino a: "Ministero della giustizia".

9.3

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

Al comma 1, sopprimere le parole da: "l’Ufficio II della direzione" fino a: "Ministero della giustizia".

 

 

 

 

 

 

BOZZE DI STAMPA

12 ottobre 2004

N. 1 - ANNESSO I

Disposizioni per l’attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (2894)

EMENDAMENTO

Art. 6.

6.0.100 (testo 2)

Centaro

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

        1. Nell’ipotesi di cui al numero 2, della lettera a) del comma 2 dell’articolo 5, nonché nell’ipotesi di cui all’articolo 7 lettera a) punto ii), della decisione, richiamato dall’articolo 6, qualora l’autorità giudiziaria italiana accetti che l’autorità competente di un altro Stato membro sia più indicata per lo svolgimento delle indagini o per l’esercizio dell’azione penale in ordine a fatti determinati per i quali è in corso un procedimento penale, il giudice, anche a richiesta di parte, sentito il pubblico ministero, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento penale medesimo. È tuttavia fatto salvo il previo compimento di atti urgenti e di cui non sia possibile la ripetizione.

        2. Ogni sei mesi dalla pronuncia dell’ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l’esigenza, il giudice verifica lo stato del procedimento penale in corso all’estero.

        3. La sospensione è comunque revocata con ordinanza quando risulta che nei confronti dell’imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

        4. Il giudice provvede in ogni caso ai sensi del comma 3 se nello Stato membro di cui al comma 1:

            a) il procedimento penale è stato definitivamente chiuso da un’autorità giudiziaria per motivi di diritto sostanziale;

            b) la persona interessata ha subito una sanzione penale inflittagli o ha beneficiato di un condono ovvero la sanzione penale è prescritta;

            c) l’esecuzione della sanzione penale è parzialmente o totalmente sospesa ovvero la pronuncia della sanzione penale è rimandata".

 

 

 

DISEGNO DI LEGGE

Modifica all’articolo 52 del codice penale in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio (1899)

Articolo 1 nel tESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Diritto all’autotutela in un privato domicilio)

    1. All’articolo 52 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

    "Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma o altro mezzo idoneo al fine di contrastare la minaccia e al fine di difendere:

        a) la propria o altrui incolumità;

        b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione".

BOZZE DI STAMPA

12 ottobre 2004

N. 1


Modifica all’articolo 52 del codice penale in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio (1899)


PROPOSTE DI NON PASSARE ALL’ESAME
DEGLI ARTICOLI

NP1

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati

Proposta di non passare all’esame degli articoli.

NP2

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti

Proposta di non passare all’esame degli articoli.

NP3

Cavallaro

Proposta di non passare all’esame degli articoli.

EMENDAMENTI

1.101

Fassone

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

        "Nei casi preveduti dall’articolo 614, primo e secondo comma, non è punibile colui che, legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati, usa un mezzo idoneo a contrastare l’offesa, che non sia manifestamente sproporzionato alla stessa".

1.102

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: "un’arma", aggiungere le seguenti: "legalmente detenuta".

1.103

Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: "al fine di contrastare la minaccia e".

1.104

Cavallaro

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).

1.105

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).

1.106

Maritati

Al comma 1, capoverso, alla lettera b), sostituire le parole: "non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione." con le parole: "persista un comportamento che oggettivamente prelude all’aggressione".

1.107

Bobbio

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente capoverso:

        "La disposizione di cui al comma che precede si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale".

 

MOZIONI

Mozione con procedimento abbreviato, ai sensi dell’articolo 157, comma 3, del Regolamento, sui programmi scolastici

(1-00268 p.a.) (5 maggio 2004)

SOLIANI, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, MARINO, TOGNI, D’ANDREA, FRANCO Vittoria, MODICA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE, GIARETTA, TREU, Baio Dossi, MANCINO, CASTELLANI, BEDIN, CAMBURSANO, VERALDI, DALLA CHIESA, BASTIANONI, LIGUORI, BASSANINI, AMATO, D’AMICO, COVIELLO, GUERZONI, MARITATI, FASSONE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BARATELLA, VISERTA COSTANTINI, BATTAFARANO, BASSO, GRUOSSO, MALABARBA, BRUTTI Paolo, ROTONDO, GASBARRI, PAGLIARULO, DI SIENA, LONGHI, MANZELLA, RIGONI, VALLONE, DONATI, DE PETRIS, ZANCAN, FALOMI, MARINI, ZANDA, MONTAGNINO, DATO, VICINI, ANGIUS, MANZIONE, PETRINI, BATTISTI, BORDON, FLAMMIA, BRUNALE, IOVENE, DI GIROLAMO, PIATTI, MURINEDDU, NIEDDU, STANISCI, GAGLIONE, BONFIETTI, GARRAFFA, MASCIONI, MONTALBANO, CALVI, MACONI, SODANO Tommaso, CHIUSOLI, AYALA, PILONI, FILIPPELLI, RIGHETTI, FABRIS, OCCHETTO, MARTONE, MUZIO, GIOVANELLI, DETTORI, MICHELINI, PETERLINI, BOCO. – Il Senato,

        premesso che:

            il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante la "definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53", contiene in allegato le indicazioni programmatiche nazionali per le scuole dell’infanzia e per le scuole primarie;

            le indicazioni programmatiche sono state peraltro adottate come allegato al citato decreto delegato, e non già con il regolamento previsto dall’art. 7, comma 1, lettera a), della legge n. 53/2003;

            tali indicazioni – a norma del decreto – "esplicitano i livelli essenziali di prestazione a cui tutte le scuole (dell’infanzia e primarie) del Sistema nazionale di istruzione sono tenute per garantire il diritto personale, sociale e civile all’istruzione e alla formazione di qualità";

            le linee d’indirizzo dettate dal decreto individuano, dunque, i contenuti programmatici e le metodologie didattiche generali qualificate dallo Stato come essenziali per tutelare il diritto all’istruzione e alla formazione di qualità; un diritto la cui titolarità è riconosciuta non solo come personale, ma anche come sociale e civile, in quanto direttamente collegato alla promozione sociale e alla tutela dell’identità civile e democratica della collettività nazionale;

            in tal senso il modesto profilo culturale e la vistosa lacunosità delle indicazioni programmatiche effettivamente dettate dal citato decreto appaiono tanto più gravi e censurabili in quanto concretamente lesive del diritto delle generazioni future ad avere accesso ad un’istruzione completa, equilibrata e qualificante, nonché adeguata alle sfide della conoscenza imposte ad una società matura e consapevole;

            in particolare appare grave e inaccettabile che dai nuovi programmi della scuola media sia scomparso l’insegnamento della "Teoria dell’evoluzione delle specie" e che l’elenco degli argomenti da trattare non comprenda più "L’evoluzione della Terra", la "Comparsa della vita sulla Terra", la "Struttura, funzione ed evoluzione dei viventi" e "L’origine ed evoluzione biologica e culturale della specie umana";

            le nuove indicazioni programmatiche hanno dunque di fatto cancellato dai programmi delle scuole medie ogni traccia della storia evolutiva dell’uomo e del suo rapporto con le altre specie, con una scelta che rappresenta di fatto una limitazione culturale e una rinuncia a sviluppare la curiosità scientifica e l’apertura mentale dei ragazzi di 13-14 anni;

            il mancato apprendimento delle teorie del Darwinismo e dei loro sviluppi finisce infatti per trascurare completamente l’anello che lega passato e presente della nostra specie, inibendo una comprensione logica e coerente della storia biologica ed evolutiva delle specie;

            inoltre, i programmi scolastici della scuola primaria e dei primi due anni della scuola secondaria non contemplano affatto l’insegnamento della storia dell’età moderna e del Novecento, ammettendo la possibilità che i ragazzi non abbiano alcuna prospettiva della storia moderna e contemporanea fino all’età di 12 anni;

            nell’ambito dei programmi della terza media, inoltre, si menzionano i "totalitarismi", senza esplicito riferimento al nazi-fascismo, mentre si menziona espressamente "il crollo del comunismo nei Paesi dell’Est europeo";

            analogamente, dagli stessi programmi è scomparso ogni espresso accenno al colonialismo, sostituito dal laconico riferimento alla "competizione tra Stati";

            nello stesso contesto non è peraltro contenuto alcun riferimento all’ONU, né ad altri organismi sovranazionali, con una concezione ferma all’idea di Stati nazionali che non arriva nemmeno a cogliere l’innovazione istituzionale dell’Unione europea,

        impegna il Governo:

            a disporre l’immediato ritiro delle "Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado" allegate al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

            a disporre la revoca degli incarichi eventualmente tuttora affidati a coloro che hanno partecipato all’elaborazione delle citate indicazioni programmatiche nazionali, provvedendo contestualmente ad affidare a una Commissione nazionale di tecnici ed esperti, espressione della comunità scientifica e della scuola, l’incarico dell’elaborazione degli obiettivi culturali per la scuola italiana, da realizzare nell’ambito dell’autonomia curricolare delle istituzioni scolastiche.

Mozione sugli attacchi terroristici suicidi

(1-00290) (21 settembre 2004)

COMPAGNA, TONINI, BIANCONI, BISCARDINI, CONTESTABILE, DANIELI Franco, DEBENEDETTI, DEL PENNINO, FABRIS, FORLANI, FRAU, GUZZANTI, IANNUZZI, LABELLARTE, MALAN, MORANDO, MORSELLI, PERUZZOTTI, PIANETTA, SALERNO, SODANO Calogero, VALDITARA, GIULIANO, GUBETTI, MASCIONI, ZANDA, CASTAGNETTI, ZICCONE. – Il Senato,

        premesso che:

            l’orrore di una violenza terrorista priva di precedenti nella storia ha imposto, propria o impropria che sia, l’espressione "terrorismo da kamikaze";

            a giudizio di Elie Wiesel, premio Nobel per la pace nel 1986, fondatore della "Elie Wiesel Foundation for Humanity", a differenza dei soldati giapponesi che, sul finire della seconda guerra mondiale, sceglievano di sacrificarsi attaccando obiettivi strettamente militari, il terrorista suicida dei nostri tempi preferisce attaccare civili inermi, bambini disarmati, donne indifese, al fine di alimentare nella coscienza dei singoli e delle masse una contrapposizione assoluta, per molti aspetti più che razzista, nei confronti del "nemico/infedele", e di determinare la disumanizzazione totale dei conflitti;

            il suo scopo, quindi, è uccidere e far strage, morire per uccidere meglio, praticare il culto della morte, vivere la propria disperazione o anche magari la propria speranza soltanto nella morte, adorare come proprio dio il dio della morte;

            alcune figure ai vertici delle aggregazioni terroristiche (Al Qaeda, Hamas, Hezbollah, Esercito islamico in Iraq, e via dicendo) approvano, promuovono, esaltano la realizzazione di tali omicidi di massa, non esitando ad accreditarne il valore anche e soprattutto alla stregua di una interpretazione odiosa e distorta di taluni testi sacri;

            in particolare – nonostante la comunità musulmana, nella sua generalità, come emerso in un recente documento, si sia sempre mostrata propensa a ricusare ogni forma di violenza e di fanatismo – un numero crescente di persone, spesso giovanissime, viene indotto a ripensare i comandamenti coranici alla luce della mistica del terrorismo suicida, in quanto tale estranea al Corano e all’Islam;

            vanno senz’altro annoverati in questa inquietante prospettiva i più sanguinosi attacchi terroristici perpetrati nel mondo negli ultimi anni: dall’immane tragedia di New York e Washington dell’11 settembre 2001, sino ai gravissimi attentati compiuti in varie località dello Stato di Israele, della Russia, delle Filippine, dell’India, del Pakistan, dell’Afghanistan, dell’Iraq, ed alle stragi di Bali, Casablanca, Istanbul, Giakarta;

            anche il nostro Paese è stato tremendamente colpito da questa vile pratica di morte allorchè, il 12 novembre scorso, quattro attentatori-suicidi a bordo di due veicoli carichi di esplosivo hanno devastato gli edifici che ospitavano il contingente di militari italiani presenti a Nassiriya, in Iraq, uccidendo diciannove nostri connazionali: quindici Carabinieri, due militari dell’Esercito e due civili impegnati in attività umanitarie;

            la serie incessante di attentati terroristici compiuti, anche in Europa, da cellule riconducibili alla sigla Al Qaeda conferma – così come sottolineato nell’ultima "Relazione sulla politica informativa e sulla sicurezza", relativa al primo semestre 2004, presentata al Parlamento lo scorso 30 luglio – "concretezza ed attualità della minaccia collegata all’attività del jihadismo internazionale" (pag. 13);

        ritenuto che:

            autorevoli soggetti istituzionali da tempo rivolgono un forte richiamo agli organismi internazionali ed ai singoli governi affinché, nel rispetto dei diritti umani, siano adottati strumenti più incisivi per l’immediato contrasto del terrorismo internazionale e, specificatamente, affinché la comunità internazionale si adoperi per interrompere la serie sanguinosa di attentati-suicidi di matrice terroristica;

            la situazione di paralisi politica registratasi, durante la crisi irachena, in seno al Consiglio di sicurezza ha alimentato la sensazione di un vuoto di credibilità dell’ONU;

            le divisioni prodottesi allora in Europa hanno d’altro canto contribuito a rafforzare quell’unilateralismo americano, che pur viene denunciato come inidoneo;

            un fermo monito contro il terrorismo è stato significativamente pronunciato dal Santo Padre Giovanni Paolo II che, in più occasioni, ha affermato che "chi uccide con atti terroristici coltiva sentimenti di disprezzo verso l’umanità, manifestando disperazione nei confronti della vita e del futuro" (Messaggio di S.S. Giovanni Paolo II per la celebrazione della Giornata Mondiale della Pace, 1º gennaio 2002);

            in questa medesima prospettiva, il Centro Simon Wiesenthal, da decenni impegnato per la promozione della tolleranza religiosa e per la lotta all’antisemitismo, si è fatto esplicitamente promotore di una campagna di mobilitazione affinché la comunità internazionale riconosca come gli attentati-suicidi di matrice terroristica configurino un vero e proprio "crimine contro l’umanità";

            a tale appello hanno sin qui aderito, nel nostro Paese, per iniziativa del quotidiano "Il Riformista", esponenti della cultura e del giornalismo di varia collocazione politica, nonché diverse associazioni ed organizzazioni laiche e religiose (Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, ACLI, Legambiente, Movimento dei Focolarini, Comunità di Sant’Egidio, Focsiv);

        considerato che:

            gli attentati-suicidi di matrice terroristica integrano condotte criminali che offendono la comunità internazionale nel patrimonio di valori universalmente condivisi, sui quali essa stessa si fonda e ai quali non le è consentito abdicare;

            tale pratica di morte presuppone una palese lesione dei più elementari diritti dell’uomo e dell’ordinamento giuridico internazionale, comportando intollerabile violazione dei "principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili" (art. 38, paragrafo I, lett. c), dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia dell’ONU) in forza dei quali la vita umana trova tutela universale;

            lo Statuto della Corte penale internazionale (approvato con il Trattato di Roma del 17 luglio 1998) ha segnato un traguardo importante nel processo storico di determinazione giuridica del concetto di crimini contro l’umanità come categoria a sé stante, affermatasi da oltre mezzo secolo sul piano del diritto internazionale consuetudinario, quali crimini che fanno parte del cosidetto jus cogens;

            essi costituiscono pertanto norma inderogabile, soggetti alla giurisdizione universale, talché tutti gli Stati hanno il dovere di processare i colpevoli o di estradarli, indipendentemente dalla nazionalità del colpevole o dal luogo in cui il reato é stato commesso;

            per essi non vigono le norme di garanzia previste per i reati politici né quelle sulla prescrizione, sulle immunità o le esimenti;

            tale statuto non ha tuttavia espressamente scandito la inclusione in tale categoria di atti quali quelli di terrorismo, per contingenti ragioni negoziali di natura politico-diplomatica;

            tali ragioni negoziali, rispettabili, sono, appunto, contingenti;

            anche alla stregua di quanto solennemente sancito dallo statuto della Corte penale internazionale, si deve convenire che gli attentati-suicidi di matrice terroristica costituiscano "crimini contro l’umanità" in quanto sono consapevolmente commessi "come parte di un esteso o sistematico attacco diretto contro popolazioni civili" (art. 7, paragrafo I, dello Statuto della Corte penale internazionale), che avviene mediante la reiterata uccisione di civili inermi, "in esecuzione od in ulteriore attuazione del disegno politico di (...) una organizzazione avente come obiettivo un siffatto attacco" (art. 7, Elementi costitutivi dei crimini adottati, ex art. 9, paragrafo I, dello Statuto di Roma, dall’Assemblea degli Stati Parte a New York l’8 settembre 2002);

            inoltre la "norma di chiusura" contenuta nella lettera k) del menzionato articolo 7 dello Statuto della Corte penale internazionale include, tra i crimini contro l’umanità, "altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all’integrità fisica o alla salute fisica o mentale",

        impegna il Governo:

            a ricercare nuove intese, in ambito europeo e tra tutti gli Stati interessati, idonee a rafforzare le iniziative di lotta alla violenza terroristica, favorendo in particolare il perfezionamento degli strumenti operativi e degli apparati di contrasto nonché l’omogeneizzazione delle normative statali ed internazionali che in questa delicatissima materia si rivelano ancor oggi, per molti versi, lacunose ed inefficaci;

            ad adoperarsi presso l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite affinché sia al più presto riconosciuto, in forma chiara ed inequivocabile, che anche l’azione terroristica perpetrata mediante attacchi-suicidi costituisce, a tutti gli effetti dell’ordinamento internazionale vigente, un gravissimo ed imprescrittibile "crimine contro l’umanità", di cui i responsabili degli Stati e delle aggregazioni che ne hanno promosso o favorito il compimento devono rispondere innanzi agli organismi giudiziari internazionali a cui è affidata la repressione dei delitti universali.