[1] Sulla quale, per approfondimenti, cfr. larticolo
di PAVONE pubblicato su Filodiritto.
[2] Non va dimenticato che, nel procedere al varo
della nuova normativa, il legislatore del 2000 contemporaneamente
provvedeva a rivedere in senso più qualificante le procedure
di nomina e di formazione per i giudici di pace, proprio al fine
di garantire al cittadino un apparato giudiziario competente e qualificato.
[3] DI BUGNO, Commento articolo 4, in AA. VV.,
Giudice di pace e processo penale, Torino, 2001, 55ss.; TONINI,
La nuova competenza del giudice di pace: unalternativa alla
depenalizzazione?, cit., 929.
[4] Cfr. AGHINA PICCIALLI, Il giudice di
pace penale. Commento organico al D. Lgs. 28.8.2000, n. 274, Napoli,
2001, 78ss.
[5] Cfr. sul punto ZAGREBELSKY, Articolo 109 Cost.,
in Commentario sulla Costituzione, cur. BRANCA PIZZORUSSO,
Bologna Roma, 1992, 32ss.
[6] Di questa opinione ICHINO, La fase delle indagini
preliminari nei reati di competenza del giudice di pace, in La competenza
penale del giudice di pace, Milano, 2000, 81; PANSINI, La fase delle
indagini preliminari, in Il giudice di pace. Un modello nuovo di
giustizia penale, cur. SCALFATI, Padova, 2001, 149ss.
[7] Sul potere dovere della polizia giudiziaria
di attuare un filtro sulle notizie di reato vedasi CHIAVARIO, Lazione
penale tra diritto e politica, Padova, 1995, 101ss.
[8] E lopinione di APRILE, La competenza
penale del giudice di pace, Milano, 2001, 49.
[9] E difatti la stessa Relazione governativa
al d. lgs. 274/2000 a chiarire che lassunzione possa avvenire
anche nella fase delle indagini preliminari.
[10] Analogamente SCALFATI, Lassunzione di
prove non rinviabili, in Il giudice di pace. Un nuovo modello di
giustizia penale, Padova, 2001, 196ss.
[11] Per questa soluzione, che contrasta con quanto
recentemente affermato dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale,
(ord. 201/2004), sia consentito rinviare a LEVITA, Processo penale
innanzi al giudice di pace e garanzie difensive: cosa rimane allimputato?,
in corso di pubblicazione.
[12] Sulla questione, oltremodo spinosa e che
finisce per coinvolgere gli elementi determinanti del
processo penale, è impossibile dire in questa sede. Ci si
limita a richiamare, in aderenza allorientamento di cui nel
testo, Cassazione Penale SU 9 settembre 2003, n. 35358, Ferrara,
secondo cui lomessa notifica dellavviso di udienza preliminare
determina una nullità assoluta ex articolo 179 Cpp. Per motivazioni
analoghe, cfr. Corte Costituzionale, decisioni n. 224/2001 e 335/2002.
A sostenere lopinione negativa vedasi RICCIO, Incompatibilità
del giudice, ecco tutte le oscillazioni della Consulta, in Diritto
e Giustizia, n. 1, 2003, 35ss.
[13] Sul punto MADDALENA, Commento alla legge
234/97. Profili processuali, in Diritto penale e processo, 1997,
1056.
[14] Le legge 332/1995 consentì per la
prima volta alla difesa di presentare innanzi al giudice per le
indagini preliminari la documentazione relativa alle proprie investigazioni
(art. 38 comma 2 bis disp. att. Cpp).
[15] La legge 234/1997 era intervenuta a porre
parziale rimedio alle aporie del sistema sottolineate da attenta
dottrina, imponendo in capo al magistrato del pubblico ministero
lobbligo di invitare lindagato a rendere linterrogatorio,
contestandogli il fatto per cui si procedeva (cfr. la riscrittura
dellarticolo 416 comma 1 Cpp).
[16] E lauspicio di FERRUA, Processo
penale, contraddittorio e indagini difensive, in Studi sul processo
penale, Torino, 1997, 104ss.
[17] Cfr. Corte Costituzionale, ordinanza n. 201/2004,
unitamente a: Cassazione Penale, sez. IV, 14 gennaio 2004 n. 705,
Proc. Rep. Trib. FI in proc. Cappelletti, in Guida al Diritto, n.
14, 2004, 82ss.; Cassazione Penale, sez. IV, 14 gennaio 2004 n.
639, Proc. Rep. Trib. FI in proc. Granato, in Guida al Diritto,
n. 17, 2004, 94; Cassazione Penale, sez. IV, 29 gennaio 2004 n.
3465, PG in proc. Brunacci, in Guida al Diritto, n. 19, 2004, 81.
[18] Nei quali spesso, per ragioni di necessità,
le funzioni investigative non espressamente attribuite alla polizia
giudiziaria sono esercitate dai pubblici ministeri non togati, mentre
lattività dibattimentale ricade ordinariamente sui
soggetti di cui allarticolo 50 d. lgs. 274/2000 (uditori giudiziari,
vice procuratori onorari, ufficiali di polizia giudiziaria e frequentanti
il secondo anno delle scuole di specializzazione per le professioni
legali, laddove queste due ultime categorie addirittura non percepiscono
alcun compenso per il lavoro svolto).
[19] Cfr. le lucide considerazioni di NAPOLEONI,
Nuova disciplina per il giudice di pace e delega al governo in materia
di competenza penale. La competenza penale, in Diritto penale e
processo, n. 2, 2000, 162.
[20] Cfr. PALAZZO, La sospensione condizionale tra giudice di pace
e riforma del codice penale, in Diritto penale e processo, n. 12,
2000, 1557ss.
|