(Sergio
Briguglio 14/10/2004)
MODIFICHE APPORTATE
AL TESTO UNICO SULLĠIMMIGRAZIONE DAL D.L. 241/2004, NELLA VERSIONE EMANATA DAL
GOVERNO E IN QUELLA MODIFICATA DALLE COMMISSIONI DEL SENATO
TESTO
UNICO DI CUI AL D. LGS. 286/98 |
MODIFICHE
APPORTATE DAL D.L. 241/04 |
MODIFICHE
RISULTANTI DAL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (COME LICENZIATO DALLE
COMMISSIONI DEL SENATO) |
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Art. 11 |
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(Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9) |
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1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilit con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali . |
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1.-bis Il
Ministro dellĠinterno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per
lĠordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il
coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre
italiana. Il Ministro dellĠinterno promuove altres apposite misure di
coordinamento tra le autorit italiane competenti in materia di controlli
sullĠimmigrazione e le autorit europee competenti in materia di controlli
sullĠimmigrazione ai sensi dellĠAccordo di Schengen, ratificato ai sensi
della legge 30 settembre 1993, n. 388. |
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2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti data comunicazione all'Autorit per l'informatica nella pubblica amministrazione. |
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3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonch le autorit marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia. |
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4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dellĠinterno promuovono le iniziative occorrenti, dĠintesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare lĠespletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare lĠefficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico. A tale fine, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorit dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilit funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. |
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5. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o far ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, allĠinterno della zona di transito. |
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5-bis. Il Ministero dellĠinterno, nellĠambito degli interventi di
sostegno alle politiche preventive di contrasto allĠimmigrazione clandestina
dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, nei limiti delle
compatibilit finanziarie dello stato di previsione del Ministero
dellĠinterno, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di
strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione
migratoria verso il territorio italiano. |
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Art. 13 |
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(Espulsione amministrativa) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11) |
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1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dellĠinterno pu disporre lĠespulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. |
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2. LĠespulsione disposta dal prefetto quando lo straniero: |
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a) entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non stato respinto ai sensi dellĠarticolo 10; |
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b) si trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno stato revocato o annullato, ovvero scaduto da pi di sessanta giorni e non ne stato chiesto il rinnovo; |
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c) appartiene a taluna delle categorie indicate nellĠarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dallĠarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nellĠarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dallĠarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. |
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3. LĠespulsione disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dellĠinteressato. Quando lo straniero sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire lĠespulsione, richiede il nulla osta allĠautorit giudiziaria, che pu negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione allĠaccertamento della responsabilit di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allĠinteresse della persona offesa. In tal caso lĠesecuzione del provvedimento sospesa fino a quando lĠautorit giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede allĠespulsione con le modalit di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora lĠautorit giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore pu adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dellĠarticolo 14. |
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3 bis.
Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla
osta allĠatto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia
cautelare in carcere ai sensi dellĠarticolo 391, comma 5, del codice di
procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta
pu essere negato ai sensi del comma 3. |
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3 ter.
Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero
sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata
estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere
applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il
quale revoca o dichiara lĠestinzione della misura, decide sul rilascio del
nulla osta allĠesecuzione dellĠespulsione. Il provvedimento immediatamente
comunicato al questore. |
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3 quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita
la prova dellĠavvenuta espulsione, se non ancora stato emesso il
provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a
procedere. é sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
comma dellĠarticolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di
cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. |
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3 quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello
Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore,
prima del termine di prescrizione del reato pi grave per il quale si era
proceduto nei suoi confronti, si applica lĠarticolo 345 del codice di
procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei
termini di durata massima della custodia cautelare, questĠultima
ripristinata a norma dellĠarticolo 307 del codice di procedura penale. |
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3 sexies. Il
nulla osta allĠespulsione non pu essere concesso qualora si proceda per uno
o pi delitti previsti dallĠarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, nonch dallĠarticolo 12 del presente testo unico.
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4. LĠespulsione sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5. |
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5. Nei confronti dello straniero che si trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno scaduto di validit da pi di sessanta giorni e non ne stato chiesto il rinnovo, lĠespulsione contiene lĠintimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone lĠaccompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che questĠultimo si sottragga allĠesecuzione del provvedimento. |
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5-bis. Nei
casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque,
entro quarantotto ore dalla sua adozione al tribunale in composizione
monocratica territorialmente competente il provvedimento con il quale
disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento immediatamente
esecutivo. Il tribunale in composizione monocratica, verificata la
sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto
ore successive alla comunicazione.[1] |
5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale disposto lĠaccompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale sospeso fino alla decisione sulla convalida. LĠudienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata lĠosservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito lĠinteressato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui allĠarticolo 14. Quando la convalida concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non concessa ovvero non osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento dal territorio nazionale. |
5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale disposto lĠaccompagnamento alla frontiera. LĠesecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale sospesa fino alla decisione sulla convalida. LĠudienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. LĠinteressato anchĠesso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene lĠudienza, salva la sua espressa rinuncia. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata lĠosservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito lĠinteressato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui allĠarticolo 14, ovvero, in uno dei locali previsti dal comma 5-ter del presente articolo, per le finalit di cui al medesimo comma. Quando la convalida concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non concessa ovvero non osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento dal territorio nazionale. |
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5-ter. Al fine
di assicurare la tempestivit del procedimento di convalida dei provvedimenti
di cui ai commi 4 e 5, ed allĠarticolo 14, comma 1, le questure forniscono al
giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente
e la disponibilit di un locale idoneo. |
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6. (É) |
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7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dellĠarticolo 14, nonch ogni altro atto concernente lĠingresso, il soggiorno e lĠespulsione, sono comunicati allĠinteressato unitamente allĠindicazione delle modalit di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. |
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8. Avverso il decreto di espulsione pu
essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione
monocratica del luogo in cui ha sede lĠautorit che ha disposto lĠespulsione.
Il termine di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione.
Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso,
decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni
dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma pu
essere sottoscritto anche personalmente, ed presentato anche per il tramite
della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona
interessata, autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o
consolari che provvedono a certificarne lĠautenticit e ne curano lĠinoltro
allĠautorit giudiziaria. Lo straniero ammesso allĠassistenza legale da
parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale
rilasciata avanti allĠautorit consolare. Lo straniero altres ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello Stato[2], e, qualora sia sprovvisto di un difensore, assistito da un
difensore designato dal giudice nellĠambito dei soggetti iscritti nella
tabella di cui allĠarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, nonch ove necessario, da un interprete. |
8. Avverso il decreto di espulsione pu essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede lĠautorit che ha disposto lĠespulsione. Il termine di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il giudice di pace accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma pu essere sottoscritto anche personalmente, ed presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne lĠautenticit e ne curano lĠinoltro allĠautorit giudiziaria. Lo straniero ammesso allĠassistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti allĠautorit consolare. Lo straniero altres ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato[3], e, qualora sia sprovvisto di un difensore, assistito da un difensore designato dal giudice nellĠambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui allĠarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonch ove necessario, da un interprete. |
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9. (É) |
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10. (É) |
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11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. |
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12. Fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 19, lo straniero espulso rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ci non sia possibile, allo Stato di provenienza. |
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13. Lo straniero espulso non pu
rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del
Ministro dellĠinterno. In caso di trasgressione lo straniero punito con
lĠarresto da sei mesi ad un anno ed nuovamente espulso con accompagnamento
immediato alla frontiera. |
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13. Lo straniero espulso non
pu rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione
del Ministro dellĠinterno. In caso di trasgressione lo straniero punito con
la reclusione da un anno a quattro anni ed nuovamente espulso con accompagnamento immediato
alla frontiera. |
13 bis. Nel caso di espulsione disposta
dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso punito con la
reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero
che, gi denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto
reingresso sul territorio nazionale. |
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13 bis. Nel caso di
espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso
punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gi
denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso
sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque
anni. |
13 ter. Per i reati di cui ai commi 13
e 13-bis sempre consentito lĠarresto in flagranza dellĠautore del fatto e,
nellĠipotesi di cui al comma 13-bis, consentito il fermo. In ogni caso
contro lĠautore del fatto si procede con rito direttissimo. |
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13 ter. Per i reati di cui ai
commi 13 e 13-bis eĠ obbligatorio lĠarresto in flagranza dellĠautore del
fatto e si procede con rito
direttisimo. |
14. Salvo che
sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo
di dieci anni. Nel decreto di espulsione pu essere previsto un termine pi
breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della
complessiva condotta tenuta dallĠinteressato nel periodo di permanenza in
Italia. |
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15.Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore pu adottare la misura di cui allĠarticolo 14, comma 1. |
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16. LĠonere derivante dal comma 10 del presente articolo valutato in lire 4 miliardi per lĠanno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dallĠanno 1998. |
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Art. l3-bis |
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(Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio) |
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1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il tribunale in composizione monocratica fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini e' inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice e' notificato, a cura della cancelleria, all'autorita' che ha emesso il provvedimento. |
1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il giudice di pace fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini e' inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice e' notificato, a cura della cancelleria, all'autorita' che ha emesso il provvedimento. |
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2. L'autorita' che ha emesso il decreto di espulsione puo' stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facolta' puo' essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14, comma 4. |
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3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. |
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4. La decisione non e' reclamabile, ma e' impugnabile per Cassazione. |
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Art. 14 |
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(Esecuzione dellĠespulsione) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12) |
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1. Quando non possibile eseguire con immediatezza lĠespulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perch occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identit o nazionalit, ovvero allĠacquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilit di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza pi vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con i Ministri per la solidariet sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. |
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2. Lo straniero trattenuto nel centro con modalit tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignit. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, assicurata in ogni caso la libert di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. |
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3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al tribunale in composizione monocratica, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dallĠadozione del provvedimento. |
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dallĠadozione del provvedimento. |
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4. Il tribunale in composizione monocratica, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui allĠarticolo 13 ed al presente articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito lĠinteressato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida pu essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. |
4. LĠudienza
per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione
necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto
motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata lĠosservanza dei
termini, la sussistenza dei requisiti previsti dallĠarticolo 13 e dal
presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di
trattenimento di cui al comma 1, e sentito lĠinteressato, se comparso. Il
provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il
termine per la decisione. La convalida pu essere disposta anche in occasione
della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonch in sede
di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. |
4. LĠudienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. LĠinteressato anchĠesso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene lĠudienza, salva sua espressa rinuncia. Il giudice, nominato un interprete, se necessario, provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata lĠosservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dallĠarticolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di trattenimento di cui al comma 1, e sentito lĠinteressato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida pu essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonch in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. |
5. La convalida
comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora lĠaccertamento dellĠidentit e della nazionalit,
ovvero lĠacquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolt,
il giudice, su richiesta del questore, pu prorogare
il termine di ulteriori trenta giorni. Anche
prima di tale termine, il questore esegue lĠespulsione o il respingimento,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice. |
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5 bis. Quando non sia stato possibile
trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero
siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito lĠespulsione o il
respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio
dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine dato con provvedimento scritto, recante
l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione. |
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5 ter. Lo straniero che senza
giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione
dellĠordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis punito con
lĠarresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione
con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. |
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5 ter. Lo straniero
che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in
violazione dellĠordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, punito: a) con la reclusione da uno a quattro anni se lĠespulsione stata
disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi
dellĠarticolo 13, comma 2, lettere a) e c) ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine
prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il
permesso revocato o annullato; b) con lĠarresto da sei mesi ad un anno se lĠespulsione stata
disposta ai sensi del comma 5-bis per essere il permesso di soggiorno scaduto da pi di
sessanta giorni. In ogni caso si procede allĠadozione di un nuovo provvedimento di
espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. |
5 quater. Lo straniero espulso ai sensi
del comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme del presente
testo unico, nel territorio dello Stato punito con la reclusione da uno a
quattro anni. |
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5 quater. Lo straniero gi
espulso ai sensi del comma 5-ter, lettera a), che viene trovato, in violazione delle norme del
presente testo unico, nel territorio dello Stato punito con la reclusione
da uno a cinque anni. Se lĠipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del
comma 5-ter, lettera b),
la pena la reclusione
da uno a quattro anni. |
5 quinquies. Per i reati previsti ai
commi 5-ter e 5-quater obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto e si
procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare lĠesecuzione
dellĠespulsione, il questore pu disporre i provvedimenti di cui al comma 1
del presente articolo. |
5-quinquies. Per
i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater (É) si
procede con rito direttissimo. Il questore, per
assicurare lĠesecuzione dellĠespulsione, dispone
i provvedimenti di cui al comma 1 (É). Per il
reato previsto dal comma 5-quater obbligatorio lĠarresto dellĠautore del
fatto. |
5 quinquies. Per i reati
previsti ai commi 5-ter e
5-quater si procede
col rito direttissimo. Al fine di assicurare lĠesecuzione dellĠespulsione, il
questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai
commi 5-ter, lettera a), e 5-quater obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto. |
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lĠesecuzione della misura. |
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7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinch lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata. |
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8. Ai fini dellĠaccompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attivit di assistenza per stranieri. |
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9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonch per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilit sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dellĠinterno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri. |
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[1] Comma introdotto dal D.L.
51/2002, convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2002.
[2] Il comma 10 dellĠart. 13 era stato
modificato, dal 1 luglio 2002, dall'art. 299 L del
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia. (testo A) approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15
giugno 2002 - S.O. n. 126). Il testo modificato era il seguente:
Ò10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 pu essere sottoscritto anche
personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso
pu essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o
consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla
comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso pu essere
sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle
rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne
lĠautenticit e ne curano lĠinoltro allĠautorit giudiziaria. Lo straniero (...), qualora sia sprovvisto di un difensore, assistito
da un difensore designato dal
giudice nellĠambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui
allĠarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, nonch, ove necessario, da un interprete.Ó.
LĠart. 142 L del citato Testo unico reca peroĠ le seguenti
disposizioni:
ART. 142 (L)
(Processo avverso il provvedimento di espulsione del
cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea)
1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione
del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo
13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese
spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico
dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalit
rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed ammessa opposizione ai
sensi dell'articolo 84.
Queste disposizioni continuano evidentemente ad essere valide.
Presumibilmente, quindi, la modifica apportata al comma 10 dovrebbe essere ora
applicata al nuovo testo del comma 8 dellĠarticolo 13, che assumerebbe la forma
seguente:
Ò8. Avverso il decreto di espulsione pu essere presentato unicamente il
ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede
lĠautorit che ha disposto lĠespulsione. Il termine di sessanta giorni dalla
data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica
accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in
ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di
cui al presente comma pu essere sottoscritto anche personalmente, ed
presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare
italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte
della persona interessata, autenticata dai funzionari delle rappresentanze
diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne lĠautenticit e ne
curano lĠinoltro allĠautorit giudiziaria. Lo straniero ammesso
allĠassistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di
procura speciale rilasciata avanti allĠautorit consolare. Lo straniero (...), qualora sia sprovvisto di un difensore, assistito da un
difensore designato dal giudice nellĠambito dei soggetti iscritti nella tabella
di cui allĠarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, nonch ove necessario, da un interprete.Ó
[3] Il comma 10 dellĠart. 13 era stato
modificato, dal 1 luglio 2002, dall'art. 299 L del
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia. (testo A) approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15
giugno 2002 - S.O. n. 126). Il testo modificato era il seguente:
Ò10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 pu essere sottoscritto anche
personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso
pu essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o
consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla
comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso pu essere
sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle
rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne lĠautenticit
e ne curano lĠinoltro allĠautorit giudiziaria. Lo straniero (...), qualora sia sprovvisto di un difensore, assistito
da un difensore designato dal
giudice nellĠambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui
allĠarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, nonch, ove necessario, da un interprete.Ó.
LĠart. 142 L del citato Testo unico reca peroĠ le seguenti
disposizioni:
ART. 142 (L)
(Processo avverso il provvedimento di espulsione del
cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea)
1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione
del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo
13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese
spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico
dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalit
rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed ammessa opposizione ai
sensi dell'articolo 84.
Queste disposizioni continuano evidentemente ad essere valide.
Presumibilmente, quindi, la modifica apportata al comma 10 dovrebbe essere ora
applicata al nuovo testo del comma 8 dellĠarticolo 13, che assumerebbe la forma
seguente:
Ò8. Avverso il decreto di espulsione pu essere presentato unicamente il
ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede
lĠautorit che ha disposto lĠespulsione. Il termine di sessanta giorni dalla
data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica
accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in
ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di
cui al presente comma pu essere sottoscritto anche personalmente, ed
presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare
italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte
della persona interessata, autenticata dai funzionari delle rappresentanze
diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne lĠautenticit e ne
curano lĠinoltro allĠautorit giudiziaria. Lo straniero ammesso
allĠassistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di
procura speciale rilasciata avanti allĠautorit consolare. Lo straniero (...), qualora sia sprovvisto di un difensore, assistito da un
difensore designato dal giudice nellĠambito dei soggetti iscritti nella tabella
di cui allĠarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, nonch ove necessario, da un interprete.Ó