(Sergio Briguglio 26/10/2004)

 

PRINCIPALI ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU INGRESSO  SOGGIORNO DEI CITTADINI COMUNITARI

 

I. Normativa ordinaria

 

Libero accesso dei cittadini di uno Stato membro, salvo motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato o sanitaÕ pubblica, o restrizioni derivanti da norme penali.

 

Il cittadino di uno Stato membro eÕ tenuto ad essere in possesso di un valido (almeno al momento dellÕingresso) documento nazionale di identificazione, e ad esibirlo a richiesta dei pubblici ufficiali.

 

Hanno diritto di soggiorno (salvo restrizioni per neocomunitari relative ai lavoratori subordinati)

-       i lavoratori autonomi

-       i lavoratori subordinati (inclusi quelli che abbiano effettuato lavoro subordinato)

-       i prestatori di servizi e i destinatari di prestazioni di servizi (nota: non sembrano previste condizioni per il soggiorno dei destinatari di prestazione di servizi, in contrasto con art. 1, Direttiva 90/364/CEE, che richiede assicurazione sanitaria per il cittadino e i familiari e risorse sufficienti).

In questi casi, il diritto di soggiorno si estende anche ai seguenti familiari:

-       coniuge, figli minori

-       ascendenti e discendenti a carico del cittadino o del coniuge o dei figli minori o dei relativi coniugi

-       altri familiari conviventi o a carico, nel paese di provenienza, del coniuge, degli ascendenti del cittadino o degli ascendenti del coniuge (nota: verosimilmente deve essere incluso il caso di generico familiare convivente o a carico del cittadino comunitario; vedi, ad es., art. 1, Direttiva 73/148/CEE).

 

Hanno diritto di soggiorno, senza che debbano chiedere la carta di soggiorno i lavoratori subordinati impegnati in attivitaÕ di durata < 3 mesi e gli stagionali; titolo di soggiorno valido: dichiarazione del datore di lavoro e contratto di lavoro vistato dal consolato italiano, rispettivamente.

 

Hanno diritto di soggiorno

-       gli studenti iscritti a corsi di formazione professionale o universitari, a condizione di iscrizione al SSN o di possesso di una polizza sanitaria, e di disponibilitaÕ di mezzi tali da non richiedere misure di assistenza sociale

-       gli altri cittadini, a condizione di iscrizione al SSN o di possesso di una polizza sanitaria, e di disponibilitaÕ di un reddito (da pensione o da trattamento assicurativo) non inferiore allÕassegno sociale.

In questi casi, il diritto di soggiorno permane fincheÕ permangono i requisiti, e si estende anche ai familiari per i quali potrebbe chiedere il ricongiungimento anche lo straniero, a condizione di iscrizione al SSN o di possesso di una polizza sanitaria, e di disponibilitaÕ di mezzi tali da non richiedere misure di assistenza sociale, ovvero di un reddito non inferiore a quello previsto per il ricongiungimento con lo straniero (verosimilmente, le due condizioni si applicano agli studenti e agli altri cittadini, rispettivamente).

 

Nota: le disposizioni relative al diritto di soggiorno dei familiari vanno interpretate alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea; rilevano in proposito:

-       Sent. C-267-1983: il coniuge resta tale, ai fini del diritto di soggiorno, fino a scioglimento formale dell'unione; non rileva la semplice cessazione della convivenza, neanche nel caso vi sia l'intenzione di divorziare successivamente; nelle conclusioni dell'Avvocato Generale per la causa C-413-1999, l'interpretazione ampia, riguardo alla convivenza, si estende anche agli altri familiari

-       Sent. C-459-1999: il familiare che possa provare l'esistenza del legame coniugale o familiare non puo' essere respinto alla frontiera per il semplice fatto di non essere in possesso di documenti di identita' o di viaggio validi o del visto di ingresso

 

Per soggiorni di durata superiore ai 3 mesi, obbligatoria la richiesta di carta di soggiorno (da avanzare entro 3 mesi dallÕingresso); documentazione richiesta:

-       autorizzazioni richieste per lo svolgimento dellÕattivitaÕ che si intende svolgere;

-       attestato di lavoro (per chi abbia giaÕ lavorato come subordinato?) o dichiarazione del datore di lavoro (per lavoratori subordinati), o copia del contratto di lavoro (per gli stagionali)

-        dimostrazione dellÕappartenenza alla rispettiva categoria (per lavoratori autonomi e per prestatori o destinatari di servizi)

-       prova dellÕiscrizione al SSN o della titolaritaÕ della polizza sanitaria, della disponibilitaÕ di mezzi e dellÕiscrizione al corso di formazione o universitario (per studenti)

-       prova dellÕiscrizione al SSN o della titolaritaÕ della polizza sanitaria, della disponibilitaÕ di reddito (per gli altri)

-       documentazione attestante i rapporti di parentela (per i familiari con diritto di soggiorno)

-       documento di identificazione (o passaporto, in caso di familiari non comunitari) in corso di validitaÕ

 

Durata della carta di soggiorno: 5 anni, salvo casi di soggiorni inferiori allÕanno (durata pari alle necessitaÕ) e di soggiorni per studio (durata del corso, se inferiore a 5 anni).

 

Rinnovo della carta con

-       durata a tempo indeterminato in caso di primo rilascio con durata di 5 anni (salvo lavoro frontaliero: altri 5 anni)

-       durata di un anno (anche piuÕ volte) in caso di studente fuori corso

-       stessa durata del primo rilascio e alle stesse condizioni (nota: prevale l'uguaglianza di condizioni o quella di durata?), negli altri casi.

 

La carta non puoÕ essere revocata per assenze inferiori a 6 mesi, neÕ per assenze dovute allÕassolvimento degli obblighi militari, neÕ, per i lavoratori autonomi, per interruzione dellÕattivitaÕ per malattia o infortunio.

 

allontanamento e gli altri provvedimenti negativi rispetto al soggiorno a carico dei cittadini comunitari che siano in possesso dei requisiti che conferiscono il diritto di soggiorno

-       devono essere motivati (salvo che vi sia pericolo per la sicurezza dello Stato)

-       possono essere adottati solo per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o, in relazione a precise patologie, di sanitaÕ pubblica

-       non possono essere motivati dalla semplice esistenza di condanne penali, neÕ sulla base di pericoli per lÕordine pubblico o la sicurezza dello Stato che non siano correlati al comportamento personale, neÕ dallÕinsorgenza di patologie successiva al rilascio della carta di soggiorno

Nota: queste limitazioni dovrebbero applicarsi anche ai familiari non comunitari aventi diritto di soggiorno (la carta non ha valore costitutivo del diritto, che non viene meno per irregolarita' dei documenti, ne' per condanne che non corrispondano a una rilevante pericolosita')

 

LÕallontanamento del cittadino comunitario e dei familiari aventi diritto di soggiorno non puoÕ essere adottato sulla base della scadenza del documento di identitaÕ (nota: si applica anche agli altri provvedimenti negativi; da Sent. Corte di Giustizia C-459-1999)

 

Il cittadino oggetto di un provvedimento negativo deve lasciare il territorio dello Stato, salvo casi di urgenza

-       entro 15 gg. in caso di diniego di rilascio della carta

-       entro un mese, in caso di diniego di rinnovo o di adozione di un provvedimento di allontanamento

Decorso il termine, lÕautoritaÕ di pubblica sicurezza provvede allÕallontanamento con foglio di via obbligatorio (nota: si applica anche in caso di mancato rispetto dellÕobbligo di richiedere la carta di soggiorno? ed eÕ dimostrabile il mancato rispetto?).

 

PossibilitaÕ di appello di fronte ad unÕapposita commissione istituita presso il Mininterno, con assistenza di persona di fiducia, in caso di provvedimento negativo (salvo casi di urgenza)

 

 

II. Normativa transitoria per i neocomunitari

 

Regime transitorio per i cittadini dei nuovi Stati membri dellÕUnione europea, con eccezione di Malta e Cipro: Repubblica  Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria.

 

Si considerano decadute le espulsioni pregresse (salvo quelle irrogate dal giudice o dal Ministro dellÕinterno); revoca dei corrispondenti inserimenti nel SIS.

 

Si applica la normativa ordinaria per i comunitari per i soggiorni per motivi diversi dal lavoro subordinato (in particolare, per lavoro autonomo).

 

Libero accesso al mercato del lavoro subordinato per chi, alla data del 1 Maggio 2004, sia legalmente occupato in Italia, essendo stato ammesso al mercato del lavoro italiano per un periodo (anche in corso?) ininterrotto di durata > 12 mesi, e per i suoi familiari (coniuge e figli di etaÕ < 21 anni a carico) legalmente soggiornanti con il lavoratore.

 

Libero accesso al mercato del lavoro subordinato anche per chi, successivamente allÕadesione, svolga attivitaÕ di lavoro subordinato ininterrotta per un periodo di durata > 12 mesi.

 

Per gli altri, accesso (anche sul posto) al mercato del lavoro subordinato condizionato al rilascio dellÕautorizzazione al lavoro (non del nulla-osta o del parere della questura), entro la quota fissata con apposito decreto:

-       DPCM 20/4/04: 20.000 autorizzazioni, non ripartite per Regione

-       DPCM 8/10/04: 16.000 stagionali, non ripartiti per Regione

 

LÕautorizzazione eÕ richiesta anche per le conversioni studio-lavoro subordinato; non eÕ richiesta per le attivitaÕ di cui allÕart. 27 T.U. (ingressi extra-quota).

 

Domanda di autorizzazione spedita per raccomandata e corredata da fotocopia del passaporto in corso di validitaÕ.

 

La carta di soggiorno eÕ rilasciata con durata pari allÕautorizzazione al lavoro; dopo 12 mesi di lavoro ininterrotto, ne eÕ rilasciata una della durata ordinaria di 5 anni.

 

Ai titolari, alla data del 1 Maggio 2004, di permessi di durata > 3 mesi, eÕ rilasciata la carta di soggiorno secondo le disposizioni ordinarie.

 

Nota: la clausola che vieta il peggioramento della condizione del neocomunitario rispetto a quella preesistente allÕadesione impone di consentire lÕaccesso a qualunque rapporto di lavoro subordinato (senza previa autorizzazione) a chi si stabilisca in italia per un motivo che, allo straniero, consente di esercitare attivitaÕ di lavoro subordinato extra-quote (lavoro autonomo, famiglia, studio Ð limitatamente al part-time) e a chi soggiorni in Italia, successivamente al 1 Maggio 2004 per lavoro subordinato (quale che sia la durata del rapporto, non stagionale, autorizzato).

 

SanitaÕ: i neocomunitari, giaÕ irregolari e dotati di codice STP, si vedono rifiutare le prestazioni sanitarie essenziali, ma non urgenti, in mancanza di modulo E-111, a meno di non provvedere al pagamento delle spese relative; (applicazione molto disomogenea: le ASL di Roma invitano il paziente a recarsi alla rispettiva ambasciata, che - pare - rilascia il modulo; altre ASL, in Italia, chiedono conferma all'ambasciata e fanno valere il silenzio-assenso; altre ancora richiedono al paziente di procurarsi il modulo).