NC 3893/04

TRIBUNALE DI MILANO

 

 

Il giudice

sciogliendo la riserva

 

OSSERVA

 

LĠart. 4 del protocollo 4 allegato alla Convenzione Europea dei diritti dellĠuomo, applicabili in Italia ad integrazione della normativa vigente interna, recita, in modo laconico, ma perci˜ anche estremamente chiaro ed in suscettibile di interpretazioni che Òle espulsioni collettive di stranieri sono vietateÓ.

Con ci˜, al fine di non suscitare allarme sociale e non consentire operazioni di polizia allo scopo di espellere interi gruppi etnici, si  voluto sottolineare il principio che un provvedimento di espulsione deve essere adottato sempre individualmente e prendendo in considerazione, in modo reale e non fittizio, e di mera forma, le singole e differenziate situazioni di ogni individuo, vietando qualunque situazione di rastrellamento collettivo di appartenenti a determinate nazionalitˆ, per non trasformare lĠapplicazione di una legge, quale quella che disciplina lĠingresso e la permanenza in uno stato degli stranieri, in una forma inaccettabile e distorta di rigetto di una pluralitˆ di soggetti colpiti principalmente per essersi radunati in forza della loro comune provenienza, cultura o religione, che verrebbe a legittimare operazioni di pulizia etnica.

Nel caso in specie i ricorrenti sono stati tutti colti nella medesima operazione di sgombero in unĠunica area e si tratta di cittadini rumeni appartenenti al popolo rom e tutti sono stati poi destinatari di un provvedimento di espulsione uguale e nella sua formulazione per tutti.

        Per tanto non pu˜ dubitarsi che, stante lĠunicitˆ di luogo, tempo e di motivazione del decreto impugnati, si verte in una ipotesi di espulsione collettiva, come tale vietata, che resta tale nella sostanza anche se i provvedimenti di espulsione sono stati stilati in numero pari ad ogni soggetto ed intestati singolarmente ad ognuno, essendo ovvio che il divieto di cui al Protocollo allegato alla Convenzione Europea su Diritti dellĠ Uomo non potesse fare riferimento ad espulsioni disposte con un unico atto per pi soggetti, che sarebbe comunque illecito, ma proprio ha voluto sancire lĠilleicitˆ di azioni che colpiscono in contemporanea un gruppo di stranieri.

       Pertanto, attesa la natura di provvedimento collettivo che integrano i singoli decreti, questi devono essere dichiarati nulli, perchŽ contrari alla legge.

 

P.Q.M.

       Dichiara la nullitˆ e pertanto la revoca dei decreti di espulsione emessi in data 17/05/04 dal Prefetto della Provincia di Milano avverso: Marius Stefan, BIDILICI, Marian BIDILICI, Elena Corina PROCA, Florin PROCA, Nicu PROCA, Mariana SALI, Sorin ungureano, Ion DIMITRU, Caui MUSTAFAĠ, Costantin Cristi RADUT, Florea NEGUT, Amar NEGUT, Ionel GURAN, Ionel ZAREFU, Marius TEODOR.

       Milano 2 Agosto 2004                                Il giudice

                                                     Maria Teresa Zugaro