NC 3893/04
TRIBUNALE DI MILANO
Il giudice
sciogliendo la riserva
OSSERVA
LĠart. 4 del protocollo 4 allegato alla
Convenzione Europea dei diritti dellĠuomo, applicabili in Italia ad
integrazione della normativa vigente interna, recita, in modo laconico, ma
perci anche estremamente chiaro ed in suscettibile di interpretazioni che Òle
espulsioni collettive di stranieri sono vietateÓ.
Con ci, al fine di non suscitare
allarme sociale e non consentire operazioni di polizia allo scopo di espellere
interi gruppi etnici, si voluto sottolineare il principio che un
provvedimento di espulsione deve essere adottato sempre individualmente e
prendendo in considerazione, in modo reale e non fittizio, e di mera forma, le
singole e differenziate situazioni di ogni individuo, vietando qualunque
situazione di rastrellamento collettivo di appartenenti a determinate
nazionalit, per non trasformare lĠapplicazione di una legge, quale quella che
disciplina lĠingresso e la permanenza in uno stato degli stranieri, in una forma
inaccettabile e distorta di rigetto di una pluralit di soggetti colpiti
principalmente per essersi radunati in forza della loro comune provenienza,
cultura o religione, che verrebbe a legittimare operazioni di pulizia etnica.
Nel caso in specie i ricorrenti sono
stati tutti colti nella medesima operazione di sgombero in unĠunica area e si
tratta di cittadini rumeni appartenenti al popolo rom e tutti sono stati poi
destinatari di un provvedimento di espulsione uguale e nella sua formulazione
per tutti.
Per tanto non pu dubitarsi
che, stante lĠunicit di luogo, tempo e di motivazione del decreto impugnati,
si verte in una ipotesi di espulsione collettiva, come tale vietata, che resta
tale nella sostanza anche se i provvedimenti di espulsione sono stati stilati
in numero pari ad ogni soggetto ed intestati singolarmente ad ognuno, essendo
ovvio che il divieto di cui al Protocollo allegato alla Convenzione Europea su
Diritti dellĠ Uomo non potesse fare riferimento ad espulsioni disposte con un
unico atto per pi soggetti, che sarebbe comunque illecito, ma proprio ha
voluto sancire lĠilleicit di azioni che colpiscono in contemporanea un gruppo
di stranieri.
Pertanto, attesa la natura di
provvedimento collettivo che integrano i singoli decreti, questi devono essere
dichiarati nulli, perch contrari alla legge.
P.Q.M.
Dichiara la nullit e pertanto
la revoca dei decreti di espulsione emessi in data 17/05/04 dal Prefetto della
Provincia di Milano avverso: Marius Stefan, BIDILICI, Marian BIDILICI, Elena
Corina PROCA, Florin PROCA, Nicu PROCA, Mariana SALI, Sorin ungureano, Ion
DIMITRU, Caui MUSTAFAĠ, Costantin Cristi RADUT, Florea NEGUT, Amar NEGUT, Ionel
GURAN, Ionel ZAREFU, Marius TEODOR.
Milano 2 Agosto 2004
Il giudice
Maria Teresa Zugaro