Il presente contributo in corso di pubblicazione in Giurisprudenza italiana

 

Lefficacia giuridica

della Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea

(rassegna giurisprudenziale 2001-2004) (*)

 

di Alfonso Celotto

(Professore straordinario di Diritto costituzionale nella Facolt di Giurisprudenza dellUniversit Roma Tre)

 

e Giovanna Pistorio

(Dottoranda di ricerca in Diritto interno e comunitario: fonti, organizzazione e attivit presso la Facolt di Giurisprudenza dellUniversit degli Studi di Palermo)

 

 

(*) Il lavoro stato elaborato congiuntamente dai due autori; ad ogni modo, i paragrafi 1 e 10 sono stati materialmente redatti dal prof. Celotto, i restanti dalla dott.ssa Pistorio.

 

1. - Premessa

Il lungo cammino verso la tutela dei diritti nellUnione europea culminato con lapprovazione della Carta dei diritti fondamentali, proclamata ufficialmente a Nizza nel dicembre 2000 da Parlamento, Commissione e Consiglio europeo. La Carta non stata inserita nel Trattato di Nizza poich, nellambito delle differenti ed inconciliabili posizioni assunte dai diversi Stati membri[1], prevalsa lopinione minimalista degli euroscettici che preferivano conferire al testo un valore meramente declaratorio e simbolico. E stato cos emanato un documento politico di grande rilevanza, ma privo di valore giuridico autonomo, come confermato da tutta una serie di elementi che vanno dal mandato del Consiglio di Colonia, teso ad elaborare una Carta di tali diritti al fine di sancirne in modo visibile limportanza capitale e la portata per i cittadini dellUnione, alle conclusioni dello stesso Consiglio di Nizza, dichiarando che la questione della portata della Carta sar esaminata in un secondo tempo, allimpegno del Consiglio di Laeken del dicembre 2001, di tener conto della Carta nella redazione del Trattato costituzionale, alla stessa pubblicazione della Carta, avvenuta non nella serie L, propria degli atti normativi vincolanti, ma nella serie C, riservata agli atti non obbligatori[2], del 18 dicembre 2000.

La Carta di Nizza - documento di portata epocale nel passaggio da una Unione europea solo economica ad una Unione politica e di diritti, come epocale fu limpatto della pi famosa ed emblematica delle carte di diritti, la dichiarazione francese del 1789 - nata, ma non stata battezzata alla fonte della efficacia giuridica, cosicch cos finita in una specie di limbo, in attesa che le Istituzioni comunitarie (e gli Stati membri) ne definissero lefficacia.

La vitalit della Carta, tuttavia, non ha atteso i tempi delle decisioni politiche: cos si subito sviluppato un ampio dibattito circa la sua forza, secondo due percorsi differenti. Quello relativo alla sua forza politica si presto risolto in chiave di obbligatoriet, avendo puntualmente le Istituzioni europee tenuto fede allobbligo di rispettare la Carta nel processo decisionale, al punto che la Commissione, ad es., ha istituto apposite procedure interne in maniera da attivare un controllo preventivo di conformit ai diritti formalizzati in essa[3].

Il dibattito relativo alla forza giuridica della Carta, invece, apparso pi complesso e laborioso. Punto di partenza stato il rilievo che la Carta non pu considerarsi una semplice elencazione di principi meramente morali priva di conseguenze[4], in quanto i valori da essa espressi sono unanimemente condivisi dagli Stati membri e la loro proclamazione razionalizzata in un documento scritto, solenne ed ufficiale, costituisce un passo decisivo al fine di creare, nei cittadini dellUnione, la consapevolezza della loro comune identit e del loro comune destino europeo. Tali considerazioni hanno indotto a ritenere che, rispetto alla precedente tutela accordata ai diritti fondamentali dallUnione europea, la Carta rappresenti la formalizzazione di un vero e proprio Bill of rights[5]. Ci emerge ancor pi nitidamente ricordando che la Carta non introduce ex novo una tutela comunitaria dei diritti fondamentali ma, pi limitatamente, reca un contributo, seppur notevole, ad una realt gi radicata e consolidata nellUnione europea. Come noto, infatti, loriginario silenzio dei Trattati in tema di diritti fondamentali stato progressivamente colmato sia dalla Corte di Giustizia in via pretoria[6], sia dai vari testi comunitari[7]. Tuttavia la Carta, pur avendo una portata meramente ricognitiva[8] dei preesistenti diritti, attribuisce ad essi un plusvalore[9], quanto meno quello della scrittura, modificando inevitabilmente il modo in cui essi vengono garantiti nel contesto comunitario[10]. Ecco, quindi, che non ci si pu limitare a ritenerla soltanto un efficace testo dichiarativo del livello di tutela esistente dei diritti nel sistema europeo[11], una mera codificazione organica della materia nel contesto comunitario[12], dal momento che i redattori della Carta non hanno mancato di interpretare con una certa libert il mandato () finendo () per andare al di l di unoperazione meramente ricognitiva di diritti gi esistenti[13].

Si cos arrivati a osservare che la Carta, come prodotto di diritto costituzionale comparato internazionale ed europeo, costituisce un modello di regolamentazione combinato[14], che introduce un sistema comunitario di tutela dei diritti congeniale alle peculiari esigenze dellUnione europea[15], anche perch supera tutte le perplessit di scarsa certezza che la tutela meramente giurisprudenziale comportava[16]. La Carta, inoltre, contribuisce a creare nei cittadini dellUnione la consapevolezza della loro comune identit al fine di renderli i veri protagonisti della costruzione europea[17], recando, cos, rispetto allacquis comunitario, un contributo indispensabile per la nascita di una serie di principi comuni al demos europeo. Essendo, comunque, una dichiarazione congiunta delle tre istituzioni, di alto valore politico, ma formalmente sprovvista di valore giuridico autonomo, la Carta al momento - e fino a che non venga inserita nei Trattati - uno strumento di soft law, la cui utilit rileva soprattutto a fini interpretativi[18].

Queste conclusioni, sono, il punto pi avanzato cui le ricostruzioni circa lefficacia giuridica della Carta possono giungere senza forzare la forma giuridica dellatto stesso.

Tuttavia, non ci si fermati qui, soprattutto per lo slancio di alcuni giudici, comunitari e nazionali, che hanno comunque richiamato spesso e, a volte, applicato la Carta. Queste posizioni hanno trovato il conforto di parte della dottrina, che ha tentato di trovare un fondamento alla immediata obbligatoriet della Carta, avvicinandola alle decisioni dellart. 249 TCE[19]; ritenendola vincolante, quanto meno, per le Istituzioni che lhanno solennemente adottata[20], o anche per la Corte, mediante il portato dellart. 6 TUE[21]; leggendola come un atto di natura costituente, sostanzialmente costituzionale[22], oppure come fonte atipica, comunque direttamente produttiva[23]; o, ancora, come base per la formazione di una consuetudine europea in materia di diritti fondamentali[24].

Tale querelle pur evidenziando limpressionante forza espansiva propria della Carta - mostra oggi la sua inutilit, in quanto la Carta, come era prevedibile, incorporata nel (progetto di) Trattato che istituisce una Costituzione per lEuropa e di questo seguir i percorsi[25].

Ci , comunque, sembrato opportuno cercare di tirare le fila dellapplicazione pretorie che della Carta stata fatta, analizzando tramite una rassegna giurisprudenziale, se, e in quale misura, principi e diritti garantiti dalla Carta siano stati invocati (e/o applicati) dai Tribunali comunitari e nazionali, per determinare in fatto - gli effetti che essa ha determinato nel sistema comunitario, pur dal limbo in cui era stata relegata.

 

 

2. Preambolo.

Il preambolo della Carta dei diritti fondamentali riprende le dichiarazioni preliminari dei Trattati di Roma e di Maastricht sottolineando la condivisione, da parte dei popoli europei, di un futuro di pace allinterno di unUnione fondata sui principi di democrazia e stato di diritto e sui valori di dignit, libert, uguaglianza, solidariet e giustizia. I valori riconosciuti come indivisibili e universali, sui quali costruita lUnione, sono la sintesi dellinsieme dei diritti fondamentali che la Carta intende riaffermare e rendere meglio visibili al fine di garantirne una maggiore tutela[26].

I principi espressi nel Preambolo della Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea sono richiamati nella sentenza della Corte costituzionale 5 maggio 2003, n. 148. In tale occasione, non il Giudice delle Leggi a pronunciarsi sulla Carta dei diritti ma il giudice istruttore del Tribunale di Bari che, nellordinanza di rimessione presentata il 22 maggio 2002, n. 352, sollevando questione di legittimit costituzionale del combinato disposto degli artt. 37, comma 5, della legge della Regione Puglia 31 maggio 1980, n. 56 e 17, comma 2, della legge della Regione Puglia 27 luglio 2001, n. 20, richiama la Carta dei diritti fondamentali dellUE anche se soltanto per escludere la sua natura vincolante e, quindi, per motivare la necessit di sollevare giudizio incidentale di legittimit costituzionale, dal momento che quanto previsto dalla Carta di Nizza (nel caso di specie i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte europea inseriti nel Preambolo - quinto capoverso - della Carta stessa), non essendo parte integrante dei Trattati comunitari, non pu consentirgli di disapplicare le norme interne con esso configgenti (punto 1 del Ritenuto in fatto).

La motivazione sulla rilevanza suscita un particolare interesse nella parte in cui il giudice esclude di poter disapplicare le norme interne contrastanti con il diritto comunitario e, nel caso di specie, con la Carta dei diritti fondamentali, soltanto perch questultima, a differenza della CEDU[27], non ancora parte integrante dei Trattati. A tal proposito, opportuno rilevare che lart. 52, n. 5 della Carta prevede espressamente che le disposizioni della stessa, attualmente inserita nel Trattato che istituisce una Costituzione per lEuropa, possano essere attuate non solo da atti adottati da organi comunitari ma anche da atti degli Stati membri allorch essi diano attuazione al diritto dellUnione, nellesercizio delle loro rispettive competenze, semprech si tratti di disposizioni che contengano dei principi[28]. Pertanto, necessario attendere il momento in cui la Carta, a seguito dellentrata in vigore del Trattato, acquister efficacia vincolante, per constatare se, e in quale misura, nel rispetto delle condizioni e dei presupposti previsti dalle clausole orizzontali, la Carta potr esplicare effetti diretti negli ordinamenti degli Stati membri.

Il principio dello Stato di diritto, quale principio fondamentale dell'Unione europea e degli Stati membri, garantito sia dalla giurisprudenza della CGCE ormai consolidatasi sullargomento[29], sia dal Preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, viene invocato dallAvvocato Generale Philippe Lger, nelle sue conclusioni presentate alla Corte di Lussemburgo il 10 luglio 2001 (nota 176)[30]. Tuttavia, la CGCE nella successiva sentenza 19 febbraio 2002 relativa alla causa C-309/99, Wouters contro Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, decide la questione senza alcun riferimento alla Carta di Nizza.

Constatando lattuale rilevanza che la Carta dellUnione europea assume nel sistema comunitario di tutela dei diritti, in quanto momento importante e significativo nel processo di integrazione europea, interessante notare che alcune Regioni italiane abbiano tenuto conto dellapprovazione della Carta nellaffermare i principi fondamentali che ispirano i loro statuti[31]. La Regione Puglia, ad esempio, allart. 1, comma 3, del proprio statuto[32], favorisce lautogoverno dei suoi abitanti e ne persegue il benessere e la sicurezza ispirandosi ai principi della Dichiarazione universale dei diritti delluomo, dalla Convenzione europea dei diritti delluomo, della Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea e della Costituzione italiana[33]. Nel titolo I, relativo ai principi fondamentali, dello Statuto della Regione Calabria, approvato il 1 agosto 2003, si legge allart. 1 che la Calabria fa propria la Carta dei diritti dellUnione Europea[34]. Anche nello schema di proposta di legge statutaria, concernente il nuovo statuto della Regione Molise, approvato nella seduta del 30 ottobre 2003, lart. 2, nel proclamare i principi e i valori su cui si fonda la Regione, prevede che essa fa(ccia) propri i principi della Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea, della Carta europea dellautonomia locale e della Carta europea dellautonomia regionale[35]. Infine, lart. 5 della proposta di statuto della Regione Abruzzo, il cui testo, composto da 87 articoli, stato approvato in prima lettura dal Consiglio regionale, prevede limpegno della Regione al rispetto e alla promozione dei diritti dei cittadini previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dellUnione Europea, attraverso la legislazione, lamministrazione e le altre forme di tutela indicate dallo Statuto[36].

 

 

3. Capo I. Dignit.

Il capo I della Carta ha ad oggetto il valore della dignit e si compone di cinque articoli, ove sono riconosciuti linviolabilit della dignit umana, da rispettare e tutelare; il diritto di ogni individuo alla vita e lesclusione della pena di morte; il diritto allintegrit psico-fisica e i divieti, sia di fare del corpo umano una fonte di lucro, sia della clonazione umana; la proibizione della tortura e di trattamenti inumani e degradanti; la proibizione della schiavit e della tratta degli esseri umani. Si tratta di un primo nucleo di diritti che, in quanto universali ed assoluti, rappresentano il presupposto e la componente di ogni altra categoria di diritti.

La sentenza della CGCE del 9 ottobre 2001, causa C-377/98, Regno dei Paesi Bassi contro Parlamento e Consiglio UE, ha ad oggetto lannullamento della direttiva comunitaria n. 44/98/CE (concernente la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche) per asserita violazione del diritto allintegrit della persona e, pi in generale, dei diritti fondamentali degli esseri umani. La Corte risolve la controversia giudiziaria senza alcun riferimento alla tutela accordata a tali diritti dalla Carta di Nizza, sebbene lAvvocato Generale Jacobs, nelle sue conclusioni presentate il 14 giugno 2001, avesse invocato il diritto alla dignit umana, sancito dallart. 1 della Carta dei diritti fondamentali, in quanto considerato il pi fondamentale dei diritti ed, avesse, inoltre, riconosciuto che il diritto ad un consenso libero e informato da parte sia delle persone dalle quali vengono prelevati elementi del corpo umano, sia dei destinatari di cure mediche che trova attualmente espressione all'art. 3, n. 2, della Carta UE, il quale prescrive che nell'ambito della medicina e della biologia dev'essere rispettato il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalit definite dalla legge debba essere considerato un diritto fondamentale strettamente connesso alla tutela del diritto alla vita e allintegrit psico-fisica ( 197 e nota 174).

Un importante e significativo riferimento allo stretto rapporto che intercorre tra linviolabilit della dignit umana e il diritto allintegrit psico-fisica della persona presente nellordinanza della CGCE, V sezione, 19 marzo 2004, relativa alla causa C-196/03, Lucaccioni contro la Commissione delle Comunit europee. In tale occasione, il ricorrente, il sig. Arnaldo Lucaccioni, ex dipendente della Commissione delle Comunit europee, nelle sue conclusioni si rivolge alla Corte per ottenere il risarcimento dei danni morali e biologici che gli sono stati provocati dalla Commissione nel periodo compreso fra il 1967 e il 1990, sulla base del diritto comune, degli artt. 1 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali, derivanti dalla colpa nonch dalla responsabilit non scusabile della Commissione per aver violato la sua dignit umana e il suo diritto all'integrit fisica e psichica ( 30). Tuttavia, anche in tal caso, la Corte decide senza alcun riferimento alla Carta di Nizza.

 

 

3. Capo II. Libert.

Il valore della libert viene trattato nel Capo II della Carta, che si compone di quattordici articoli, ove sono tutelati una serie di libert e diritti fondamentali, classici, civili e politici, la maggior parte dei quali trova gi riconoscimento nella Convenzione europea dei diritti delluomo e nei relativi protocolli addizionali.

Il diritto al rispetto della vita privata e familiare, espressamente sancito dallart. 7 della Carta di Nizza, implica la pretesa di non ingerenza da parte delle pubbliche autorit e quindi, la garanzia e il rispetto del diritto to be alone, in quanto esigenze particolarmente sentite, sono spesso invocate da giudici ed avvocati. In particolare, lAvvocato Generale Christine Stix-Hackl, nelle sue conclusioni presentate il 13 settembre 2001, relative alle causa C-60/00 Carpenter contro Secretary of State for the Home Department e alla causa C-459/99, MIRAX contro lo Stato Belga, sostenendo che, entrambi i procedimenti riguardino il diritto al rispetto della vita familiare, richiama l'art. 8 della CEDU e, sia pur soltanto nelle note, lart. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza (64 e nota 26; 84 e nota 29). Tuttavia, la CGCE nelle relative sentenze, rispettivamente, dell11 e del 25 luglio 2002 non si riferisce alla formulazione di tali diritti come sanciti dalla Carta UE.

LAvvocato Generale Geelhoed nelle conclusioni, presentate il 16 maggio 2001 alla CGCE relativamente alla causa C-413/99, BAUMBAST e R., esamina una domanda pregiudiziale in merito allinterpretazione dellart. 8 A del TCE (oggi art. 18 TCE) e dellart. 12 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, concernente la libera circolazione dei lavoratori allinterno della Comunit. In tale occasione, richiama lart. 7 della Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea che tutela il rispetto della vita privata e familiare, ribadendo, tuttavia, che in considerazione dellattuale situazione del diritto comunitario, tale Carta non ha () alcuna efficacia vincolante[37] ( 59). La CGCE, nel risolvere la questione ad essa sottoposta, con sentenza 17 settembre 2002, omette ogni riferimento alla Carta di Nizza.

Per quel che concerne il diritto al rispetto della vita privata e familiare, ricordiamo che la Corte costituzionale con sentenza 24 aprile 2002, n. 135, ha dichiarato non fondata una questione di legittimit costituzionale degli artt. 189 e 266-271 del codice di procedura penale e, segnatamente, dellart. 266, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non estendono la disciplina delle intercettazioni delle comunicazioni tra presenti nei luoghi indicati dallart. 614 cod. pen. alle riprese visive o videoregistrazioni effettuate nei medesimi luoghi, in riferimento agli artt. 3 e 14 Cost. Nellargomentazione, la Corte richiama, sia pur soltanto ad adiuvandum, le Carte internazionali sul punto. In particolare, lart. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libert fondamentali, lart. 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici ed, infine, gli artt. 7 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea, che, anche se priva di efficacia giuridica viene richiamata per il suo carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei[38] (punto 2.1 del Considerato in Diritto). interessante rilevare che, nel caso di specie, il giudice costituzionale, pur potendo decidere la causa a prescindere da ogni riferimento sopranazionale, colga volutamente loccasione per fare riferimento alla Carta[39].

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 17564, pronunciata il 10 dicembre 2002, affrontando la problematica dei cosiddetti controlimiti, ribadisce il principio ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui improbabile l'eventualit che norme comunitarie siano poste in violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale o dei diritti inalienabili della persona umana, alla luce di quanto previsto dalla Carta di Nizza, che, ancorch priva di efficacia giuridica, () viene richiamata dalla Corte costituzionale, nella recente sent. n. 135 del 2002, n. 2.1 del Considerato in diritto () per il suo carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei.

Anche in un secondo momento, il giudice costituzionale italiano nuovamente intervenuto a garanzia del rispetto della vita familiare, con la sentenza 24 ottobre 2002, n. 445. In tal caso, la Corte dopo aver riaffermato linviolabilit dei diritti a contrarre matrimonio e a non essere sottoposti ad interferenze nella vita privata, sulla base degli artt. 2 e 29 della Costituzione, si riferisce ad adiuvandum agli artt. 9 (Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia) e 7 (Rispetto della vita privata e della famiglia) della Carta di Nizza. La Corte costituzionale rileva, infatti, che la norma censurata (artt. 7, numero 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 e 2, comma 2, del d.lgs. 31 gennaio 2000, n. 24) stabilendo il celibato o nubilato o la vedovanza come requisito per il reclutamento nella Guardia di finanza, viola il diritto di accedere in condizioni di eguaglianza agli uffici pubblici () e incide altres indebitamente, in via indiretta ma non meno effettiva, sul diritto di contrarre matrimonio, discendente dagli articoli 2 e 29 della Costituzione, ed espressamente enunciato nell'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e nell'articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali, resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (e vedi oggi anche l'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000)[40] (punto 3 del Considerato in Diritto). Il giudice costituzionale afferma, inoltre che la discrezionalit legislativa nella determinazione dei requisiti per laccesso ai pubblici uffici non pu e non deve tradursi in una limitazione all'esercizio di diritti fondamentali: quali, nella specie, oltre al diritto di contrarre matrimonio, quello di non essere sottoposti ad interferenze arbitrarie nella vita privata (proclamato nell'articolo 12 della Dichiarazione universale e nell'articolo 8 della Convenzione europea; e vedi oggi anche l'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)[41] (punto 3 del Considerato in Diritto).

La mancanza di qualsiasi precisazione relativa al valore giuridico della Carta di Nizza (a differenza di quanto rilevato nella precedente decisione n. 135 del 2002), ha indotto a ritenere che forse la stessa Corte costituzionale abbia semplicemente preso atto dei sempre pi concreti effetti giuridici che, sul piano sostanziale, vengono spesso attribuiti alla Carta[42].

Il principio di cui allart. 7 della Carta dei diritti fondamentali dellUE viene invocato, inoltre, dal Tribunale di Firenze che, nel sollevare una questione di legittimit costituzionale dinanzi al Giudice delle Leggi, con ordinanza 10 ottobre 2003, n. 251, rileva che il diritto al rispetto della vita familiare di ogni persona possa essere compresso dallautorit pubblica soltanto qualora lingerenza costituisca una misura necessaria ed indispensabile per la sicurezza nazionale, pubblica, per il benessere economico del Paese, per la protezione della salute o della morale o per la protezione dei diritti e delle libert altrui[43].

Infine, lAvvocato Generale Christine Stix-Hackl, nelle sue conclusioni presentate alla CGCE l11 settembre 2003, relative alle cause riunite C-493/01 Raffaele Oliveti contro Land Baden-Wrttemberg e C-482/01, Georgios Orfanopoulos e a. contro Land Baden-Wrttemberg, riporta gli argomenti addotti dalle parti e, in particolare, quanto sostenuto dal governo tedesco, secondo il quale il diritto tedesco vigente, in particolare l'art. 12 della legge sul diritto di soggiorno CEE, terrebbe conto del principio della proporzionalit e del diritto fondamentale alla tutela della famiglia ai sensi dell'art. 8 della CEDU, dell'art. 6 UE nonch della Carta dei diritti fondamentali, in quanto prevedrebbe un esame del caso specifico (34). La Corte, mantenendo salda la sua posizione, decide senza alcun riferimento alla Carta di Nizza, pronunciandosi con sentenza 29 aprile 2004.

Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale trova un primo riconoscimento, a livello comunitario, nella direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonch nellart. 286 del Trattato CE. Come si evince dalle conclusioni presentate dall A.G. Tizzano, relative alla causa C-465/00 Rechnungshof contro sterreichischer Rundfunk e altri, e alle cause riunite C-138/01 e C-139/01, presentate alla Corte di Lussemburgo il 14 novembre 2002, si tratta di un diritto la cui esigenza di tutela si resa necessaria in concomitanza con levoluzione della societ, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici. Al fine di ricordare limportanza che nel contesto comunitario assumono il diritto al rispetto della vita privata e familiare, e alla protezione dei dati personali lAvvocato riporta testualmente lart. 8 della CEDU e gli articoli 7 ( 2) ed 8 (nota 3) della Carta di Nizza. Ancora una volta, tuttavia, la CGCE decide, con sentenza 20 maggio 2003, senza alcun riferimento alla Carta dei diritti fondamentali.

La medesima posizione viene assunta dalla Corte nella sentenza 6 novembre 2003, relativa alla causa C-101/01, Lindqvist, sebbene la Commissione, nel sostenere che il diritto comunitario non si limiti alle sole attivit economiche collegate alle quattro libert fondamentali, riconosca limportanza della libert di circolazione di dati personali, come esercizio non soltanto di un'attivit economica, ma anche di un'attivit sociale nell'ambito dell'integrazione e del funzionamento del mercato interno, sulla base di quanto previsto dalla Carta di Nizza (art. 8) e dalla Convenzione del Consiglio d'Europa 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale ( 35).

Il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, sancito dallart. 9 della Carta dei diritti fondamentali, si basa sullart. 12 della CEDU, che, con la rubrica diritto al matrimonio, riconosce il diritto delluomo e della donna in et maritale di sposarsi e di formare una famiglia secondo le rispettive leggi nazionali. La Carta dei diritti fondamentali dellUE elimina il termine matrimonio e il riferimento a uomini e donne.

Limportanza di tale diritto viene rilevata dallAvvocato Generale Mischo nelle sue conclusioni, presentate il 22 febbraio 2001 alla CGCE, in riferimento alle cause riunite C-122/99 e C-125/99, D contro il Consiglio UE e concernenti la richiesta di equiparazione di un rapporto di convivenza tra due omosessuali svedesi (sulla base di ununione stabile registrata) ad un matrimonio, al fine di ottenere il beneficio dellassegno di famiglia. Nelle conclusioni, ribadendo il valore non vincolante della Carta e quindi invocando, anche se soltanto ad abundantiam, lart. 9 della medesima, lAvvocato utilizza tale disposizione della Carta in via interpretativa per spiegare la differenza di status tra matrimonio ed unione tra persone dello stesso sesso ( 97). Nellarticolare la propria difesa, richiama, inoltre, le spiegazioni redatte sotto la responsabilit del Presidio della convenzione, che pur non avendo valore giuridico sono volte a chiarire le disposizioni della Carta alla luce delle discussioni che si sono tenute in seno alla convenzione[44]; dalla lettura di esse si desume chiaramente che l'art. 9 non vieta, n impone la concessione dello status di matrimonio a unioni fra persone dello stesso sesso. Ci, secondo lavvocato, conferma la differenza di situazione tra il matrimonio e l'unione tra persone dello stesso sesso. La Corte di Lussemburgo decide con sentenza 31 maggio 2001 senza alcun riferimento alla Carta di Nizza.

Lart. 9 della Carta ha ricevuto applicazioni pi ampie. A livello di Corti costituzionali, oltre alla sentenza italiana n. 445 del 2002, gi richiamata, va ricordato che i Tribunal constitucional portoghese, nel procedimento definito con lacordao n. 275/02, equiparando trattamento delle unioni di fatto a quello riservato alle unioni matrimoniali, ha richiamato lart. 9 della Carta, la quale, pur senza avere efficacia giuridica obbligatoria, pu essere richiamata nel suo esprimere principi comuni agli ordinamenti europei.

Di grande interesse anche il caso Goodwin, deciso dalla Corte europea dei diritti delluomo l11 luglio 2002. In questa decisione, la Corte di Strasburgo ha modificato la propria giurisprudenza circa la possibilit, ora ammessa, di riconoscere anche ai transessuali il diritto di sposarsi e nel quadro di riferimento argomentativo ha rilevato anche che le libell de l'article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union europenne adopte rcemment s'carte et cela ne peut tre que dlibr de celui de l'article 12 de la Convention en ce qu'il exclut la rfrence l'homme et la femme[45]. Si tratta sempre di richiami a fini confemativi e ricognitivi, ma che al tempo stesso confermano e consolidano il valore della Carta e lampiezza della platea che vi fa riferimento.

Lart. 11 della Carta dei diritti fondamentali, tutelando il diritto alla libert di espressione e di informazione include sia la libert di opinione sia la libert di ricevere e comunicare informazioni o idee. Pertanto, tale disposizione si pone in rapporto molto stretto con il precedente art. 10, che proclamala libert di pensiero, di coscienza e di religione; pi precisamente, lart. 10 tutela laspetto interno della libert di pensiero, garantendo, quindi, il diritto di elaborare liberamente le proprie idee, lart. 11 introduce anche un profilo di tutela esterno, ovvero garantisce la libert di esprimere liberamente le proprie opinioni.

Ci premesso, opportuno rilevare che il Consiglio di Stato, nel respingere lappello proposto dallAssociazione politica nazionale Lista Marco Pannella contro lAutorit per le garanzie nelle comunicazioni e contro la Casa della Libert, Ulivo, Partito democratici di Sinistra, volto ad ottenere lannullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II, n. 3310 del 19 aprile 2001, esclude, con sentenza 2 luglio 2002, n. 374, che, nel caso di specie, risulti plausibile la lamentata violazione dellart. 11 della Carta dei diritti fondamentali dellUnione Europea, rilevando che la disciplina concernente il riparto degli spazi di comunicazione politica risulti () di per s inidonea ad incidere in senso irragionevolmente sacrificativo sulla libert di ciascuno di comunicare informazioni o idee (Considerato in Diritto).

Il rispetto della libert dei media e del loro pluralismo, stabilito dal paragrafo 2 dellart. 11 della Carta di Nizza rappresenta lapplicazione ai mezzi di informazione della libert di espressione affermata dal paragrafo 1. Si tratta di unesplicitazione basata sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di televisione[46], sul protocollo n. 32 del 1997, concernente il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al TCE, ed infine sulla direttiva 89/52 del Consiglio del 3 ottobre 1989, relativa allesercizio delle attivit televisive.

Sebbene la CGCE continui ad omettere nelle proprie pronunce qualsiasi riferimento alla Carta dei diritti fondamentali, analizzando gli argomenti addotti dalle parti nella causa C-245/01, RTL Television, decisa con sentenza 23 ottobre 2003, emerge un richiamo alla Carta. In particolare, la RTL Television, ricorrente, nellescludere che la tutela del valore artistico delle opere audiovisive possa essere estesa ai film prodotti appositamente per la televisione e concepiti sin dall'inizio con la previsione di pause per l'inserimento di messaggi pubblicitari, in quanto una tale estensione pregiudicherebbe ingiustificatamente i diritti fondamentali delle emittenti televisive, sostiene che la libert delle emittenti televisive di realizzare e trasmettere film prodotti per la televisione si riferisce, in primo luogo, alla libera comunicazione e alla libera radiodiffusione che includerebbe in particolare la pubblicit televisiva, quale forma autonoma di comunicazione che costituiscono un diritto fondamentale garantito dall'ordinamento comunitario, ed in particolare, dall'art. 11, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali ( 38).

La libert di riunione pacifica e la libert di associazione di cui allart. 11 della CEDU e allart. 12 della Carta dei diritti fondamentali dellUE sono richiamate dallAvvocato Generale Jacobs nelle sue conclusioni, relative alla causa C-112/00, Eugen Schmidberger Internationale Transport Planzge contro la Repubblica dAustria, e presentate alla Corte di Lussemburgo l11 luglio 2002. LAvvocato rileva limportanza di tali diritti affermando che, in base ad una giurisprudenza consolidata, essi si possano considerare parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l'osservanza, ispirandosi alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'uomo a cui gli Stati membri hanno cooperato ed aderito[47] ( 101 e nota 45). La CGCE, con sentenza 12 giugno 2003, decide senza alcun riferimento alla Carta di Nizza.

La libert dimpresa, di cui allart. 16 della Carta, si basa, oltre che sullart. 4 TCE in cui si afferma il principio di economia di mercato aperta e in libera concorrenza sulla giurisprudenza della CGCE, che riconosce la libert di esercitare unattivit economica e commerciale e la libert contrattuale[48].

Nelle conclusioni presentate il 27 novembre 2001 alla Corte di Lussemburgo, lAvvocato Generale Stix-Hackl, considerato il contesto in cui si inserisce la causa, ritiene che si possa senz'altro prescindere dal quesito se venga pregiudicata la libert d'impresa dell'esportatore, di cui all'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali (), giacch il fatto controverso nel giudizio a quo ebbe luogo prima della sua emanazione (nota 30). A fortiori, la CGCE nella sentenza pronunciata l11 luglio 2002 (causa C-210/00 Kserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas) risolve il caso senza alcun riferimento alla Carta.

Sulla libert di impresa si pronunciato anche il Tribunale di Avellino che, con sentenza 2 marzo 2001, afferma che il reato di esercizio illegittimo di attivit organizzata diretta al fine della raccolta di scommesse di qualsiasi genere, punito dallart. 4 bis l. 401/89 in relazione allart. 88 t.u.p.s., non possa ritenersi scriminato n in virt del principio di libera prestazione di servizi (art. 50 TCE), n perch in contrasto con la libert di stabilimento fissato dalla normativa comunitaria, n, infine, in virt del principio della libert di impresa (art. 16 della Carta dei diritti UE). In particolare, il Tribunale rileva che la Carta dei diritti UE, allart. 16, riconoscendo la libert di impresa, statuisce che la stessa debba esercitarsi conformemente al diritto comunitario e, congiuntamente, alle legislazioni e prassi nazionali.

Il diritto di propriet, corrisponde sostanzialmente a quello garantito dallart. 1 del protocollo addizionale alla CEDU, adottato il 20 marzo 1952. Si tratta di un diritto fondamentale comune a tutte le costituzioni nazionali e affermato ripetutamente dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia[49].

Il diritto riconosciuto ad ogni individuo di godere della propriet dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredit, di cui allart. 17 della Carta di Nizza, viene espressamente invocato dallAvvocato Generale Geelhoed che, nelle sue conclusioni, presentate il 12 luglio 2001 alla CGCE, relative alla causa C-313/99, Mulligan e.a. contro Minister of agriculture and food Ireland en Attorney General, subordinando lintervento delle autorit pubbliche su una quota latte individuale alla necessaria esistenza di una competenza legale, esplicita ed inequivocabile per poter intervenire, rileva che tale condicio sine qua non derivi anche dall'esigenza di tutelare il diritto di propriet, dal momento che nel corso della sua esistenza, la quota latte divenuta un elemento patrimoniale autonomo, che ha un valore in denaro sul mercato. A prima vista quindi le quote latte sono diventate anche diritti patrimoniali su cui l'interessato pu far valere un diritto di propriet. Il titolare pu quindi invocare fra l'altro la tutela di cui all'art. 1, Primo Protocollo, della CEDU. LAvvocato rinvia anche all'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che riconosce la tutela del diritto di propriet. Allo stato attuale del diritto comunitario, tuttavia, tale Carta non ha efficacia vincolante[50] ( 28). La CGCE, nella sentenza 20 giugno 2002, decide ancora una volta senza alcun richiamo alla Carta di Nizza.

Nelle conclusioni presentate alla CGCE il 4 dicembre 2001 dallAvvocato Generale Colomer relativamente alla causa C-208/00, Uberseering BV contro NCC, lAvvocato invoca il diritto garantito dallart. 17 della Carta UE, al fine di affermare che la Carta richiamando le Conclusioni dell'avvocato generale Tizzano 8 febbraio 2001, causa C-173/99, BECTU pur non costituendo un vero e proprio ius cogens, mancando dellautonomo valore vincolante, offre una preziosissima fonte del comune denominatore dei valori giuridici primordiali negli Stati membri, da cui emanano, a loro volta, i principi generali del diritto comunitario[51] (59). Nella sentenza della CGCE 5 novembre 2002 manca qualsiasi riferimento alla Carta di Nizza.

Nella causa C-491/01, British American Tobacco (Investments) Limited e Imperial Tobacco Limited contro Secretary of State for Health, lAvvocato Generale Geelhoed, presentando le sue conclusioni alla CGCE il 10 settembre 2002, rileva che il diritto di propriet, pur non essendo espressamente riconosciuto dal TCE, debba essere tutelato come diritto fondamentale ai sensi dell'art. 1, Primo Protocollo della Convenzione, e come principio generale del diritto comunitario ai sensi dellart. 17 della Carta di Nizza (259). La Corte di Lussemburgo si pronuncia il 10 dicembre 2002 senza alcun richiamo alla Carta.

Un caso interessante in cui viene invocato lart. 17 della Carta dei diritti fondamentali quello relativo alle conclusioni presentate il 20 settembre 2001 dallAvvocato Generale Mischo nelle cause C-64/00 e 20/00 Booker Aquaculture contro the Scottish Ministers. In tale occasione, lAvvocato ritiene interessante far riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dellUE, sebbene non sia giuridicamente vincolante, dato che essa costituisce l'espressione, al livello pi elevato, di un consenso politico elaborato democraticamente su quanto deve oggi essere considerato il catalogo dei diritti fondamentali, garantiti dall'ordinamento giuridico comunitario[52] ( 126). In particolare, invoca il diritto di propriet, sancito dallart. 17 della Carta, per affermare che neanche tale documento, oltre alle legislazioni adottate dai Parlamenti nazionali degli Stati membri, possa indurre a pensare che la tutela del diritto della propriet privata esiga che i proprietari di animali affetti da un'epidemia o da una zoonosi abbiano diritto ad un indennizzo. La Corte con sentenza 10 luglio 2003 decide senza alcun riferimento alla Carta di Nizza.

Lart. 17, n. 2, tutela espressamente la propriet intellettuale, costituente un aspetto particolarmente rilevante del diritto di propriet, sia perch prevista dal diritto comunitario derivato, sia per limportanza sempre crescente che essa sta assumendo nella vita economica moderna, comprendendo in s sia la propriet letteraria ed artistica, sia il diritto dei brevetti e dei marchi.

A tal proposito, opportuno rilevare che, con due successive decisioni, il Tribunale amministrativo per il Lazio, il 9 giugno 2003 e il 23 febbraio 2004, sospende i giudizi e rimette alla Corte di Giustizia CE, ai sensi dellart. 234 del Trattato, le questioni pregiudiziali sorte nel corso degli stessi, dal momento che gli atti ministeriali impugnati fanno pedissequa applicazione di disposizioni comunitarie. Pi precisamente, con riferimento alla presunta violazione, ad opera della normativa impugnata, dellart. 1 del protocollo addizionale della Convenzione Europea dei Diritti dellUomo e dellart. 17 della Carta dei diritti fondamentali dellUnione Europea, dedotta dai ricorrenti, il TAR, nel formulare diversi quesiti alla CGCE, richiama lart. 17 della Carta di Nizza al fine di comprendere se il diritto di propriet di cui allart. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti delluomo (Convenzione di Roma del 1950), e ripreso dallart. 17 della Carta dei diritti fondamentali dellUnione Europea proclamata a Nizza il 7 ottobre 2000, concerna anche la propriet intellettuale relativamente alle denominazioni di origine dei vini ed il suo sfruttamento () (punto 7 del Considerato in Diritto)[53].

Con riferimento alla tutela delle libert fondamentali garantite dalla Carta di Nizza nel Capo II, occorre precisare che lAvvocato Colomer nelle sue conclusioni, presentate alla Corte di Lussemburgo l11 luglio 2002, relative alla causa C-466/00, Kaba contro Secretary of State for the Home Department, ricorda la rilevante utilit che, in una Comunit di diritto cos particolare come lUnione Europea, riveste il contributo giurisprudenziale degli Avvocati Generali al fine di completare un ordinamento per sua natura frammentario ( 114). In particolare, a proposito della Carta dei diritti fondamentali dellUnione Europea, che contiene un elenco di diritti e libert pi ampio e moderno della Convenzione[54] lAvvocato rileva che continuano ad essere gli avvocati generali coloro che, all'interno della Corte di giustizia e pur riconoscendo la sua mancanza di efficacia vincolante autonoma, insistono sulla sua evidente vocazione a fungere da sostanziale parametro di riferimento per tutti gli attori della scena comunitaria[55], sul fatto che ha posto i diritti da essa riconosciuti al pi alto rango tra i valori comuni degli Stati membri e sul fatto che deve costituire uno strumento privilegiato utile ad identificare i diritti fondamentali[56], oppure sul fatto che offre una preziosissima fonte del comune denominatore dei valori giuridici primordiali negli Stati membri, da cui emanano, a loro volta, i principi generali del diritto comunitario[57] (nota 74). La Corte si pronuncia con sentenza 6 marzo 2003 senza alcun riferimento alla Carta.

Nella causa T-334/02, Viomichania Syskevasias Typopoiisis kai Syntirisis Agrotikon Proonton AE contro la Commissione delle Comunit europee, la parte la ricorrente nelle proprie argomentazioni addotte al fine di negare che il suo ricorso sia irricevibile rileva che, nella fattispecie, il potere discrezionale della convenuta, in quanto istituzione comunitaria, sia limitato dallobbligo, gravante su di essa, di intervenire e di agire immediatamente; la parte ricorrente sottolinea, quindi, che la Commissione debba rispettare i suoi diritti fondamentali garantiti dalla Carta di Nizza e in particolare, la libert professionale (art. 15), la libert d'impresa (art. 16), il diritto di propriet (art. 17), l'uguaglianza davanti alla legge (art. 20) e i principi di buona amministrazione (art. 41) e di non discriminazione (art. 21) ( 23). Nellordinanza del 2 dicembre 2003, il Tribunale di primo grado, III sezione, risolve la questione senza ricorrere ai principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali.

 

 

5. Capo III. Uguaglianza.

Il Capo sulluguaglianza si compone di sette articoli.

Lart. 20 afferma luguaglianza di tutte le persone davanti alla legge, presupposto e contenitore del divieto di qualsiasi discriminazione e del rispetto da parte dellUnione della diversit culturale, religiosa e linguistica, stabiliti dai due successivi articoli. Seguono, quindi, il riconoscimento della parit tra uomini e donne, da assicurare anche con ladozione di azioni positive a favore del sesso sottorappresentato, e la garanzia dei diritti di quanti meritano una considerazione speciale per il fatto di essere bambini, anziani o disabili.

In particolare, lart. 21 della Carta di Nizza viene testualmente riportato dallAvvocato Generale Colomer nelle sue conclusioni (nota 67), presentate alla CGCE il 10 giugno 2003 e relative alla causa C-117/01, K.B. contro The National Health Service Pensions Agency e the Secretary of State for Health, per affermare che n tale previsione, n l'art. 13 CE, contengono un riferimento esplicito ai transessuali. Pertanto, rilevando la necessit che i problemi relativi alla transessualit non si confondano con quelli propri delle tendenze sessuali, egli sostiene che, qualora la discriminazione di cui sono vittime i transessuali non si considerasse fondata sul sesso, si giungerebbe alla situazione paradossale per cui questa categoria di persone, particolarmente vulnerabili, sarebbe privata di una tutela specifica in ambito comunitario ( 73). La Corte di Lussemburgo si pronuncia il 7 gennaio 2004 senza far alcun riferimento alle problematiche sollevate dallAvvocato concernenti lassenza nella Carta dei diritti fondamentali di unapposita disciplina sul punto.

Lart. 23 della Carta riconoscendo la parit tra uomini e donne in tutti i campi da assicurare anche con azioni positive a favore del sesso sottorappresentato, trova il proprio fondamento nelle disposizioni del TCE in materia di eguaglianza sostanziale, come modificate dal Trattato di Amsterdam[58]. Trattandosi di un principio di carattere generale che deve ispirare tutte le scelte politiche e le azioni di governo dellordinamento comunitario[59], ripetutamente invocato dalla giurisprudenza e utilizzato dagli avvocati nellarticolare le proprie difese. Si pensi, ad esempio, alla sentenza della Corte costituzionale 10 febbraio 2003, n. 49 pronunciata nel giudizio di legittimit costituzionale promosso in via principale dal P.C.M., al fine di ottenere la declaratoria di incostituzionalit dellart. 7, comma 1, e dellart. 2, comma 2, della legge della regione Valle dAosta recante Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, approvata dal Consiglio regionale il 25 luglio 2002, e pubblicata per notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione del 2 agosto 2002. In tale occasione, la difesa regionale riconosce la coerenza delle disposizioni legislative impugnate con le nuove prospettive emergenti dalla Carta di Nizza, il cui art. 23, comma 2, proclama che il principio della parit non osta al mantenimento o alladozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato (punto 4 del Ritenuto in fatto). Tuttavia, la Corte escludendo che le disposizioni censurate incidano sui diritti dei cittadini, sulla libert di voto degli elettori, sulla parit di chances dei candidati e delle candidate ed, infine, sul carattere unitario della rappresentanza elettiva, (punto 5 del Considerato in Diritto) dichiara non fondata la questione di legittimit costituzionale sollevata, senza alcun riferimento alle libert e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti dellUE.

Nelle conclusioni rese alla CGCE il 28 novembre 2002 dallAvvocato Generale Stix-Hackl presente un riferimento alla Carta di Nizza, sia pur al solo fine di escluderne lapplicazione, dal momento che, come giustamente rilevato anche dalla Commissione, gli artt. 20, 21 e 23 della Carta, riguardanti il principio di parit e il divieto di discriminazione tra uomini e donne, vincolano gli Stati membri, ai sensi dell'art. 51, n. 1, soltanto qualora essi attuino il diritto dell'Unione; il che non si verifica nel caso di specie (52). La Corte di Lussemburgo, risolvendo la causa C-186/01, Dory contro la Repubblica federale di Germania, con sentenza 11 marzo 2003, decide, a fortiori, senza alcun riferimento alla Carta di Nizza.

Dalle osservazioni delle parti esposte nelle conclusioni presentate alla CGCE dallAvvocato Generale Geelhoed, il 6 febbraio 2003, relativamente alla causa C-25/02, Rinke contro rztekammer Hamburg, si evince limportanza del diritto alla parit di trattamento in quanto rientra fra i diritti fondamentali dell'uomo che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario da rispettare ( 76). A tal fine, la Commissione e il Consiglio rinviano anche agli artt. 20, 21, n. 2 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (nota 22). La Corte decide, con sentenza 9 settembre 2003, senza alcun riferimento alla Carta di Nizza.

Dal momento che lart. 23 della Carta dei diritti fondamentali riconosce espressamente la necessit di garantire la parit tra uomini e donne anche in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione, lAvvocato Generale Geelhoed nelle sue conclusioni presentate il 2 aprile 2003, condividendo la valutazione espressa dalla Commissione ritiene che, per quel che concerne la specifica tutela che il diritto comunitario accorda ai lavoratori, siano essi autonomi o subordinati, la parit di trattamento, quale principio fondamentale sancito dagli artt. 13 e 141 CE e confermato dagli artt. 21, n. 1, e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere considerato un elemento essenziale della suddetta tutela ( 53). La CGCE con sentenza 13 gennaio 2004 (C-256/01, Debra Allonby contro Accrington & Rossendale College e Education Lecturing Services, operante come Protocol Professional) si pronuncia omettendo qualsiasi riferimento alla Carta.

 

 

6. Capo IV. Solidariet.

Il Capo IV della Carta si compone di dodici articoli relativi al valore della solidariet. La prima serie di disposizioni disciplinate dal capitolo sulla solidariet (artt. 27-32) comprende il diritto dei lavoratori allinformazione e alla consultazione nellambito dellimpresa; il diritto di negoziare e concludere contratti collettivi anche al livello europeo e di ricorrere ad azioni collettive compreso lo sciopero; il diritto a un servizio di collocamento gratuito; il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato e, in pendenza del rapporto di lavoro, il diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose, con fissazione della durata massima del lavoro e dei periodi di riposo e ferie retribuite; il divieto del lavoro minorile a tutela di quanti sono ancora nellet dellobbligo scolastico. Ad eccezione dei primi due articoli, la collocazione dei quali nel capo della solidariet ha suscitato numerosi dubbi e perplessit, le altre norme lavoristiche perseguono obiettivi altamente qualificanti che si traducono in concrete iniziative di sostegno a favore di soggetti che, trovandosi in particolari situazioni, necessitano dellassistenza da parte delle pubbliche autorit, di adeguate condizioni per condurre una vita libera e dignitosa sia allinterno, sia allesterno dei luoghi di lavoro.

In particolare lart. 31, n. 2 della Carta, cos come richiamato dallAvvocato Generale Tizzano, nelle sue conclusioni, presentate l8 febbraio 2001, relativamente alla causa C-173/99, BECTU, prevede che ogni lavoratore ha diritto ad una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite. In tale occasione, in cui si affronta il problema del riconoscimento del diritto alle ferie annuali retribuite, lAvvocato sottolinea il valore ricognitivo della Carta in quanto consolidamento di diritti gi presenti nellordinamento comunitario. Infatti, lart. 31, da un lato si ispirato proprio all'art. 2 della Carta sociale europea e al punto 8 della Carta comunitaria dei diritti dei lavoratori, dall'altro ha tenuto debito conto della direttiva 93/104/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione del tempo di lavoro ( 26). LAvvocato prosegue ricordando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non si vista riconoscere autentica portata normativa, rimasta cio priva, dal punto di vista formale, di autonomo valore vincolante. Tuttavia, anche a non voler entrare qui nell'ampio dibattito gi in corso circa gli effetti che, in altre forme e per altre vie, la Carta potrebbe comunque produrre, resta il fatto che essa racchiude enunciazioni che appaiono in gran parte come ricognitive di diritti gi altrove sanciti[60] ( 27), come del resto appare chiaro dalla lettura del Preambolo. Pertanto, lAvvocato conclude rilevando che in un giudizio che verte sulla natura e sulla portata di un diritto fondamentale non si possano ignorare le pertinenti enunciazioni della Carta, n soprattutto se ne possa ignorare l'evidente vocazione a fungere, quando le sue disposizioni lo consentono, da sostanziale parametro di riferimento per tutti gli attori - Stati membri, istituzioni, persone fisiche e giuridiche - della scena comunitaria. In questo senso, quindi, ritiene che la Carta ci fornisca la pi qualificata e definitiva conferma della natura di diritto fondamentale che riveste il diritto a ferie annuali retribuite (28). Tuttavia, si tratta di un orientamento probabilmente non condiviso dalla CGCE che, con sentenza 26 giugno 2001, omette il richiamo alla Carta e ricostruisce il diritto alle ferie annuali retribuite solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva n. 93/104 (41 e 48).

La necessit di assicurare ad ogni lavoratore condizioni di lavoro sane e sicure sottolineata anche dallAvvocato Generale Christine Stix-Hackl, nelle sue conclusioni presentate alla CGCE il 31 maggio 2001, relativamente alla causa C-49/00, Commissione delle Comunit europee contro Repubblica Italiana, ove afferma che limportanza di garantire tale diritto si debba desumere proprio dalla sua inclusione nella Carta dei diritti fondamentali (art. 31, n. 1) del 7 dicembre 2000 (nota 11). Ancora una volta, tuttavia, la CGCE decide, pronunciandosi il 15 novembre 2001, senza alcun richiamo alla Carta di Nizza.

Nelle conclusioni presentate il 12 febbraio 2004, relativamente alla causa C-220/02, sterreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der Privatangestellten contro Wirtschaftskammer sterreich, lAvvocato Generale Kokott rileva limportanza del collegamento che intercorre tra il rapporto di impiego ed un chiaro interesse dell'impresa alla corresponsione della prestazione. Nel caso di specie, infatti, lAvvocato ritiene che, mediante il riconoscimento di periodi durante i quali non viene prestata attivit lavorativa, ad esempio, durante il congedo di maternit, in caso di malattia o nello svolgimento di un corso di formazione, si perseguono in ultima analisi obiettivi che discendono dallart. 136 n.1, CE, dalla Carta sociale europea, dalla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: da una parte il diritto all'informazione e alla consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori nell'ambito dell'impresa, dall'altra il diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose ( 39).

Al fine di chiarire la portata e il significato del principio espresso dallart. 27 della Carta, LAvvocato Generale Geelhoed nelle sue conclusioni presentate il 10 aprile 2003, ritenendo necessario dover distinguere fra il diritto (collettivo) all'esistenza di una struttura per la cogestione dei lavoratori - che corrisponde all'obbligo del datore di lavoro di creare una siffatta struttura - da un lato, e il diritto (individuale) del lavoratore di partecipare attivamente e passivamente a tale struttura, dall'altro, afferma che l'art. 27 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - citata dal ricorrente - preveda solo un diritto collettivo dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa (nota 16) ed infatti, il diritto del lavoratore di partecipare alla struttura di cogestione dell'impresa o dell'organizzazione in cui impiegato di solito garantito in altro modo e non attraverso la nozione di condizioni d'impiego (94). La Corte di Giustizia, nel decidere le sorti della causa C-165/01, Betriebsrat der Vertretung der Europischen Kommission in sterreich contro la Commissione delle Comunit europee, risolve la questione ad essa sottoposta senza alcun richiamo alla Carta.

Viene rilevata limportanza dei diritti sociali alla consultazione e all'informazione dei lavoratori anche nelle conclusioni dellAvvocato Generale Poiares Maduro, presentate alla CGCE il 25 maggio 2004, causa C-384/02, Anklagemyndigheden/Knud Grngaard e Allan Bang. Si tratta di diritti che appartengono all'ordinamento giuridico comunitario, in quanto principi generali risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, elaborati dal diritto derivato (ad esempio dalla direttiva del Consiglio 94/45/CE) e sanciti, dagli artt. 17 e 18 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, dall'art. 27 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonch dall'art. 136 del Trattato CE, il quale dispone che la Comunit e gli Stati membri hanno come obiettivi la promozione dialogo sociale. fondamentale e necessaria leffettiva tutela di tale diritto al fine di garantire unadeguata informazione e consultazione dei lavoratori soprattutto relativamente ad eventi che potrebbero ripercuotersi sulla loro situazione e nei casi in cui le decisioni che influiscono sulle loro condizioni siano prese in uno Stato membro diverso da quello in cui lavorano ( 56).

Il secondo gruppo di articoli compresi nel capitolo della solidariet (artt. 33-35) volto a garantire la protezione della vita familiare, della maternit e della conciliazione delluna e dellaltra con la vita professionale; riconosce il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale; garantisce lassistenza abitativa per quanti sprovvisti di risorse sufficienti e tutela, infine, il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche per la protezione della salute. La Carta, nel garantire tali diritti ribadisce e, nel contempo, sintetizza rilevanti situazioni giuridiche soggettive fino ad oggi riconosciute da numerose ma frammentarie fonti comunitarie[61].

Il diritto di ogni individuo di poter svolgere le proprie prestazioni lavorative in condizioni di lavoro sicure e dignitose, ex art. 31 della Carta dei diritti fondamentali, e il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali, previsto dallart. 34 della medesima, in quanto strettamente connessi, sono spesso congiuntamente invocati.

Si pensi, ad esempio alla sentenza 20 giugno 2002, n. 959, con cui il Tribunale Amministrativo per lEmilia Romagna, accoglie (in parte qua), il ricorso n. 272/2002, proposto da Coop. Sociale Ass. Coop. S.c.a.r.l. contro lAzienda U.S.L. Citt di Bologna e nei confronti di Coop. Sociale Dolce S.c.a.r.l., affermando linderogabilit (da parte dellappaltatore e della Stazione appaltante) dei minimi retributivi e previdenziali, stabiliti da leggi e contratti collettivi, al fine di garantire il rispetto della dignit e della sicurezza dei lavoratori a livello internazionale (Patto sui diritti economici, sociali e culturali approvato dallAssemblea generale delle Nazioni unite il 16 dicembre 1966; artt. 3, 4, 11 e 12 della Carta sociale europea, adottata dal Consiglio dEuropa riveduta a Strasburgo il 3 maggio 1996 e ratificata in Italia dalla legge 9 febbraio 1999, n. 30), a livello comunitario (artt. 31 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dellUnione Europea firmata a Nizza il 7 dicembre 2000; artt. 136, 137 e 140 del Trattato CE nel testo successivo al Trattato di Amsterdam; la Carta comunitaria dei diritti sociali dei lavoratori sottoscritta il 9 ottobre 1989) e a livello nazionale (artt. 2, 36 e 38 della Costituzione, artt. 2087 e 2099 del codice civile).

Analogamente deve essere valutata la sentenza 10 dicembre 2003, n. 79, pronunciata dal Tribunale amministrativo Regionale della Sicilia, sezione II; in tale occasione il TAR esclude che lart. 1 della legge 7 novembre 2000, n. 327 consenta di giustificare offerte al di sotto delle soglie fissate con i decreti ministeriali sinanche quando ci importi linosservanza dei minimi retributivi e previdenziali inderogabili () posti a presidio di valori e principi di rilievo costituzionale (artt. 2, 36 e 38 della Costituzione), comunitario (artt. 31 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dellUnione Europea, artt. 136, 137 e 140 TCE), ed internazionale (artt. 3, 4, 11 e 12 della Carta sociale europea, ratificata con legge 9 febbraio 1999, n. 30; art. 7, lett. a, punti i, del Patto sui diritti economici, sociali e culturali adottato a New York il 16 dicembre 1966 e ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881).

Con le disposizioni degli ultimi tre articoli il capo IV della Carta dei diritti fondamentali tende a garantire laccesso ai servizi di interesse economico e sociale, al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dellUnione[62], che di fatto la finalit pervasiva di tutte le norme in materia di solidariet; tende a garantire un elevato livello di tutela dellambiente e dei consumatori, i cui interessi devono essere salvaguardati in tutte le politiche dellUnione.

Quanto al diritto di riconoscere e rispettare laccesso ai servizi di interesse economico generale, nella sentenza pronunciata dalla CGCE il 20 novembre 2003, relativa alla causa C-126/01, Ministre de l'conomie, des finances et de l'industrie contro GEMO SA, sebbene il giudice comunitario non ricorra ai principi espressi dalla Carta per la risoluzione delle controversie, possibile rilevare nelle conclusioni, presentate il 1 febbraio 2001 dallAvvocato Generale Jacobs, un interessante riferimento allart. 36 della Carta di Nizza. In tale occasione, lAvvocato propone, come chiave di unanalisi corretta degli artt. 87, n. 1, e 86, n. 2, CE relativi al finanziamento statale dei servizi d'interesse generale, la distinzione tra due categorie diverse di casi, in base alla natura del rapporto tra il finanziamento concesso e gli obblighi d'interesse generale imposti e a quanto chiaramente tali obblighi sono definiti ( 118); () tale distinzione tiene in debita considerazione l'importanza attualmente attribuita ai servizi d'interesse generale, come riconosciuti all'art. 16 CE e all'art. 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, evitando al contempo il rischio di elusione delle norme sugli aiuti di Stato (124).

opportuno segnalare, inoltre, la causa C-340/99, TNT TRACO S.p.a. contro Poste Italiane, riguardante lapplicazione degli artt. 86 e 90 del TCE (ora 82 e 86) ai servizi postali, relativamente alle modalit di finanziamento del servizio universale. In tale occasione, lAvvocato Generale Siegbert Alber, nelle conclusioni presentate alla CGCE il 3 aprile 2002, affermando che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle norme del Trattato nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento in linea di diritto o di fatto della specifica missione loro affidata, fa espresso riferimento alla Carta, nel senso che la nuova versione dell'art. 16 CE e l'art. 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sottolineano il significato di tale eccezione come espressione di una fondamentale scelta di valori del diritto comunitario europeo ( 94). La Corte nella sentenza del 17 maggio 2001, non richiama la Carta ed argomenta sulla sola base del diritto europeo della concorrenza, in particolare con riferimento agli artt. 82 e 86 del TCE ( 48, 50, 57 e 59).

Infine, anche lAvvocato Generale Christine Stix-Hackl, nelle sue conclusioni presentate il 7 novembre 2002, relativamente alle cause riunite C-38/01, C-37/01, C-36/01, C-35/01, C-34/01, Enirisorse contro il Ministero delle finanze, nellaffrontare la problematica concernente il trattamento di pagamenti compensativi statali per prestazioni di servizi di interesse economico generale, analizzando la pi recente giurisprudenza della Corte[63], le fervide discussioni della dottrina e degli Avvocati generali[64], fa riferimento all'art. 36 della Carta dei diritti fondamentali nella parte in cui questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al Trattato che istituisce la Comunit europea, constatando che tali servizi siano ormai al centro dellinteresse politico (138). La Corte, con sentenza 27 novembre 2003, decide senza alcun riferimento alla Carta di Nizza.

Lart. 37 della Carta dei diritti fondamentali nel garantire un livello elevato di tutela dellambiente e il miglioramento della sua qualit, viene invocato dallAvvocato Generale Colomer nelle sue conclusioni presentate l8 gennaio 2004 alla CGCE, relativamente alla causa C-87/02, Commissione delle Comunit europee contro Repubblica italiana. LAvvocato sostiene che la Repubblica italiana, non avendo verificato se la costruzione della strada in prossimit di Teramo richiedesse una valutazione dell'impatto ambientale, incorsa nell'inadempimento contestatole dalla Commissione, dal momento che la tutela dell'ambiente rappresenta attualmente una priorit delle politiche comunitarie e considerato che, sugli stessi Stati membri, grava una responsabilit decisiva in materia di tutela dell'ambiente; pertanto, i cittadini hanno il diritto di esigere il rispetto dell'ambiente, come riconosce la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il cui art. 37 assicura un livello elevato di tutela dell'ambiente ed il miglioramento della sua qualit; perci le caratteristiche fondamentali di ogni provvedimento che comporti un discostamento dai criteri generali finalizzati alla tutela ambientale devono essere adeguatamente esplicitate, come espressione della razionalit nell'esercizio del potere, e, contemporaneamente, come strumenti atti a facilitare l'eventuale controllo a posteriori del suddetto provvedimento[65] ( 36).

Infine, opportuno segnalare che il Consiglio di Stato, con sentenza 10 giugno 2004, n. 329, in occasione del ricorso n. 2378/2002 proposto dallAutorit garante della concorrenza e del mercato contro lEnel s.p.a. e nei confronti del CODACONS, per lannullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. I, 14 novembre 2001 n. 9354, dichiari inammissibili le questioni prospettate dal CODACONS (con la memoria notificata nei giorni 5 e 6 giugno 2002), relative alle presunte violazioni (da parte della decisione impugnata) del regolamento CEE n. 4064/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989, concernente il controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, della legge 10 ottobre 1990 n. 280, degli artt. 38 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dellUnione Europea, e della giurisprudenza comunitaria in materia di legittimazione delle associazioni ambientalistiche e consumeristiche.

 

 

7. Capo V. Cittadinanza.

Gli otto articoli sulla cittadinanza compongono il Capo V della Carta. Dal vivace ed ampio dibattito sorto intorno allistituzione della cittadinanza europea, nonostante i dubbi e le incertezze[66], possibile cogliere limportanza e il valore di quel nucleo di diritti che identificano nella loro totalit lo status di cittadino europeo.

In particolare, il diritto di ogni individuo ad una buona amministrazione da parte delle istituzioni e degli organi dellUnione si basa sullesistenza della costruzione europea come una comunit di diritto. Le caratteristiche di questa comunit sono state sviluppate dalla CGCE e dal Tribunale di primo grado, che hanno ripetutamente affermato il principio della buona amministrazione[67].

Ad esempio, la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunit europee, II sezione ampliata, pronunciata il 30 gennaio 2002 nella causa T-54/99, Max.Mobil Telekommunikation Service GmbH contro Commissione delle Comunit europee, rappresenta il primo caso di concreta ed effettiva applicazione comunque quale fonte riflessa, confermativa di principi comunque desunti aliunde[68]- della Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea da parte di un giudice comunitario al fine della risoluzione di una controversia giuridica. In tale occasione, stato impugnata una decisione della Commissione che rigettava una denuncia volta a far dichiarare la responsabilit della Repubblica dAustria ex artt. 86 e 90, n. 1 del TCE (oggi 82 e 86, n. 1), per aver concesso vantaggi competitivi alla societ MobilKom rispetto alla societ ricorrente. Il Tribunale, nel sottolineare in via preliminare che il trattamento diligente ed imparziale di una denuncia trova(i) espressione nel diritto ad una buona amministrazione, che rientra tra i principi generali dello Stato di diritto comuni alle tradizioni costituzionali degli Stati membri, richiama, oltre alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, lart. 41 della Carta di Nizza, nella parte in cui conferma che ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione ( 48). Pertanto, pur senza soffermarsi espressamente sul valore giuridico vincolante della Carta il giudice europeo ne riconosce il valore ricognitivo di norme poste da altre fonti dellordinamento comunitario, rilevando che la Carta svolga una funzione di codificazione di principi generali appartenenti a tradizioni costituzionali degli Stati membri, contribuendo cos a consolidare lacquis comunitario[69].

Il rispetto del diritto ad una buona amministrazione, considerato di primaria importanza tra i principi generali dello Stato di diritto comuni alle tradizioni costituzionali degli Stati membri e, tutelato dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, viene espressamente invocato nellordinanza del Presidente del Tribunale di primo grado del 4 aprile 2002 pronunciata nella causa T-198/01, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH contro la Commissione delle Comunit europee, ove il giudice dellurgenza rileva che la Commissione ha il dovere di comportarsi, nel corso di un procedimento d'indagine formale, in modo imparziale nei confronti di tutti gli interessati ( 85)[70].

La necessit di garantire il rispetto del principio di cui allart. 41 della Carta dei diritti fondamentali viene rilevata anche nella sentenza adottata dal Tribunale di primo grado delle Comunit europee, I sezione, il 27 settembre 2002, relativa alla causa T-211/02 Tideland Signal contro Commissione delle Comunit europee, in materia di appalti pubblici. In tale occasione, il Tribunale rileva che, sebbene i comitati di valutazione della Commissione non siano tenuti a chiedere precisazioni ogni volta in cui un'offerta sia formulata in maniera ambigua, debba considerarsi in linea di massima contrario al principio di buona amministrazione che un comitato di valutazione respinga un'offerta senza esercitare il suo potere di chiedere precisazioni. Tale principio viene affermato richiamando una serie di precedenti in materia (sentenze del Tribunale 22 febbraio 2000, causa T-22/99, Rose/Commissione, 8 maggio 2001, causa T-182/99, Caravelis/Parlamento; pi in generale, sentenza 9 luglio 1999, causa T-231/97, New Europe Consulting e Brown/Commissione) e lart. 41 della Carta dei diritti fondamentali ( 37).

Nel procedimento relativo alla causa C-232/02, Commissione delle Comunit europee contro Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, conclusosi con lordinanza del Presidente della CGCE del 18 ottobre 2002, il giudice dellurgenza rilevava che Commissione ha il dovere di comportarsi, nel corso di un procedimento d'indagine formale, in modo imparziale nei confronti di tutti gli interessati; si tratta di un obbligo, come sopra precisato, che espressione del diritto ad una buona amministrazione. A tal riguardo, veniva richiamato caso unico di richiamo della Carta da parte della Corte, anche se solo in unordinanza[71] - l'art. 41, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, nella parte in cui conferma che ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione ( 85). Tuttavia, secondo la Commissione, la TGI, resistente, che aveva presentato osservazioni nell'ambito del procedimento d'indagine formale, non disponeva di alcun altro diritto (oltre a quello di ottenere dalla Commissione le considerazioni ad essa inviate da un altro concorrente), n in forza di un asserito obbligo di non discriminazione tra le parti interessate, n sulla base dell'art. 41, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali, n in applicazione per analogia dei principi sanciti nella sentenza Max.mobil/Commissione, richiamata dal giudice dellurgenza ( 50).

Lart. 41 della Carta, nel disciplinare minuziosamente il diritto ad una buona amministrazione, viene menzionato anche nel recente parere del Consiglio di Stato 3660/2002, del 9 gennaio 2003. Nel caso di specie, il Collegio ritiene opportuno osservare che listanza di essere ascoltato personalmente dal Consiglio di Stato, da parte di un soggetto che abbia proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, non possa essere accolta, in quanto contrastante con le disposizioni vigenti in materia, di cui allart. 49, comma 1, del R.D. n. 444 del 1942, in base al quale gli affari sui quali chiesto parere non possono essere discussi con lintervento degli interessati o dei loro rappresentati o consulenti. N pu assumere rilievo il principio di buona amministrazione invocato dal ricorrente di cui allart. 41 della Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea. Infatti, il procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, pur avendo natura amministrativa, si qualifica come alternativo al ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo, e riprende, dunque, alcuni caratteri propri di questultimo, quali limpulso di parte e la natura assolutamente imparziale dellOrgano consultivo (il Consiglio di Stato) che deve pronunciarsi sulle censure di legittimit prospettate dalla parte interessata. Una simile connotazione del parere sul ricorso straordinario comporta, pertanto, un carattere di terziet di tali pronunce, parificabili sotto tale profilo a quelle emesse in sede giurisdizionale come rilevato anche dalla Corte di Giustizia delle Comunit Europee con sentenza 16 ottobre 1997, relativa alle cause riunite da C-69/96 a C-79/96, Garofalo; di conseguenza, linvocato principio di buona amministrazione ex art. 41 della Carta UE non appare applicabile alla fattispecie in esame poich, prescindendo dal fatto che linteressato pu, comunque, far presenti le proprie ragioni mediante il ricorso (nel quale prospetta le censure del caso integrabili anche con motivi aggiunti), non sostenibile che il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario, reso a fini esclusivamente giudiziali, possa configurarsi come atto che di per s rechi pregiudizio ad un soggetto amministrato. Infine, lillogicit di una simile richiesta appare evidente considerando che, diversamente opinando, la preventiva audizione dellinteressato sarebbe, a rigore, necessaria soltanto se lOrgano consultivo si orientasse in senso negativo rispetto alle pretese dellinteressato ed il che, come evidente, non pu essere determinato in un momento antecedente a quello della concreta espressione del parere.

Un richiamo al principio di buona amministrazione garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea, presente nella sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 3 luglio 2003, n. 3554, con la quale lautorit giurisdizionale si pronunciata sul ricorso n. 3453/2002, proposto da M.P.M. Costruzioni Edili s.r.l. contro la Commissione delle comunit Europee e nei confronti del Consorzio Emiliano Romagnolo, al fine di ottenere lannullamento dellavviso di aggiudicazione con cui la Commissione delle Comunit europee aveva assegnato lappalto di lavori edili di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di piccola e media entit di fabbricati e fognature. La societ ricorrente, nelle memorie alle deduzioni delle controparti, insistendo per laccoglimento del ricorso, chiedeva, in caso di insorgenza di dubbi sulle questioni interpretative oggetto della controversia, il rinvio pregiudiziale alla CGCE, per la risoluzione di diversi quesiti, tra cui quello relativo alla conformit, o meno, della previsione art. 28 della Direttiva 93/97/CEE che pone a carico dellamministrazione (...) lobbligo di invitare e chiedere lintegrazione ovvero il completamento della documentazione ritenuta dallamministrazione stessa rilevante al fine della partecipazione alla gara dappalto, (...) ai principi generali di buona amministrazione, cui si ispira la Direttiva 93/97/CEE e fatti propri dallart. 41 della Carta dei diritti fondamentali dellUnione Europea. Tuttavia, il TAR, in quanto giudice di primo grado, avendo la facolt e non lobbligo di rivolgersi alla CGCE, mediante rinvio pregiudiziale, ai sensi del 234 TCE, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice nazionale, dal momento che, con riferimento ad alcuni profili della questione, reputa di poter procedere direttamente ed immediatamente allinterpretazione delle norme di diritto comunitario, in quanto la risposta al quesito si impone con evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio interpretativo (punti 3 e 5 del Considerato in Diritto) e con riferimento agli ulteriori profili (di cui al punto 6 sub b) e c) del Ritenuto in fatto), esclude che siano rilevanti ai fini della soluzione della questione (punto 5 del Considerato in Diritto).

Il Tribunale di primo grado delle Comunit europee, I sezione, con sentenza 13 gennaio 2004 adottata nella causa T-67/01, JCB Service contro la Commissione delle Comunit europee, riconosce che la Commissione abbia violato il principio generale di diritto comunitario del rispetto di un termine ragionevole nella gestione dei procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza. Si tratta del principio richiamato, quale componente del diritto a una buona amministrazione, dall'art. 41, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e tutelato dal giudice comunitario (sentenza della Corte 18 marzo 1997, causa C-282/95 P, Gurin Automobiles/Commissione; 15 ottobre 2002, 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione) ( 36).

Pi di recente, inoltre, gli Avvocati Generali Kokott e Colomer, nelle conclusioni presentate alla Corte di Lussemburgo, rispettivamente, il 19 febbraio 2004, relativamente alle cause riunite C-361/02 e 362/02, Stato ellenico contro Nikolaos Tsapalos e Konstantinos Diamantakis e l11 marzo 2004, causa C-150/03, Hectors contro il Parlamento europeo, invocano lart. 41, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in particolare, lAvvocato Kokott richiama a sostegno della propria argomentazione anche le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs presentate il 22 marzo 2001 nella causa C-270/99P, Z/Parlamento, affinch sia soddisfatta lesigenza che tutti i provvedimenti nellambito dellapplicazione del diritto comunitario rispettino il principio di buona amministrazione (nota 23 delle conclusioni presentate dallAvvocato Kokott). LAvvocato Colomer sottolinea, inoltre, la nuova dimensione in cui va inquadrato lobbligo incombente sui pubblici poteri di giustificare le proprie decisioni qualora incombano su diritti e interessi altrui da quando la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea ha riconosciuto che l'obbligo di motivazione costituisce un aspetto del diritto dei cittadini comunitari ad una buona amministrazione (art.41, n.2, terzo trattino) ( 40).

Il diritto ad una buona amministrazione sancito dalla Carta di Nizza stato invocato anche per contestare la validit dellatto di diniego concernete il rinnovo del permesso di soggiorno, nel corso di un procedimento dinanzi al TAR per il Veneto, da parte di un cittadino marocchino. Pi precisamente, con sentenza 25 marzo 2004, n. 844, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, rigetta il ricorso n. 501/04, proposto da El Achab Mohmed contro il Ministero dellInterno, per lannullamento dellistanza di rinnovo del permesso di soggiorno n. P854830 emesso dal Questore di Treviso. Il ricorrente, cittadino marocchino, vedendosi negare il rinnovo del permesso di soggiorno sulla base di una presunta pericolosit sociale, contesta la legittimit del provvedimento per violazione degli artt. 3, 7 e 8 della legge n. 241/1990, per violazione della Direttiva comunitaria n. 86 del 2003, e dellart. 41 della Carta dei diritti fondamentali dellUnione Europea (Ritenuto in fatto). Tuttavia, il TAR, constatando una serie di vicende che, complessivamente considerate, appaiono sufficienti per sostenere il giudizio di pericolosit sociale, rigetta il ricorso senza alcun riferimento alla Carta di Nizza (Considerato in Diritto).

Al fine di illustrare pi chiaramente lambito di applicazione dellart. 41 della Carta opportuno esaminare le conclusioni presentate il 18 settembre 2003 dallAvvocato Generale Geelhoed alla CGCE, relative alla causa C-111/02, Parlamento europeo contro Patrick Reynolds. LAvvocato, nel riportare il richiamo effettuato dal Sig. Reynolds allart. 41 della Carta dei diritti fondamentali dellUE, ne esclude lapplicabilit al caso di specie. Infatti, questultimo a sostegno della propria argomentazione, rimanda all'art. 41, n. 2, primo trattino, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in base al quale chiunque ha diritto di essere sentito prima che venga adottata nei suoi confronti una misura individuale arrecantegli pregiudizio ( 22 e 47); tuttavia, tale richiamo, secondo lAvvocato non pu risultare convincente. Non solo questo documento non , nella sua forma attuale, giuridicamente vincolante: i diritti che vi sono elencati riproducono i diritti oggi applicabili come principi generali del diritto nell'ordinamento giuridico comunitario e nel caso in questione non si discute in merito a una violazione del principio dei diritti della difesa. Ma anche secondo la lettera di questa norma non pu essere stabilita alcuna violazione del diritto di essere sentiti, dal momento che l'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea applicabile solo quando si tratta dell'adozione di un provvedimento individuale che (...) rechi pregiudizio ai soggetti coinvolti, mentre, a parere dellavvocato, nella fattispecie in esame non si tratta di un provvedimento siffatto ( 62)[72]. La Corte di Lussemburgo decide con sentenza 29 aprile 2004, senza alcun riferimento alla Carta di Nizza.

Inoltre, nelle conclusioni presentate alla CGCE il 16 marzo 2004, causa C-136/02, Mag Instrument Inc. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), lAvvocato Generale, riportando quanto asserito dal giudice di primo grado, afferma lirrilevanza degli elementi presentati dalla ricorrente, in base ai quali essa accusava il Tribunale di primo grado delle CE di aver violato il suo diritto al contraddittorio, ed esclude, quindi, la pretesa lesione di tale diritto, quale previsto dal combinato disposto degli articoli 6, n 2, UE, e 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali, con lart. 41, n. 2, primo trattino, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ( 53).

Infine, il principio espressamente riconosciuto dallart. 41 della Carta viene invocato nelle conclusioni dellAvvocato Generale Kokott presentate il 30 marzo 2004, causa C-417/02, Commissione delle Comunit europee contro la Repubblica ellenica. In tale occasione, lAvvocato ricorda che gli organi competenti sono tenuti a condurre la procedura di riconoscimento nel pi breve termine possibile ( 41) e a trattare le questioni entro un termine ragionevole, nel rispetto del principio di buona amministrazione di cui allart. 41, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000. Richiama, a tal fine, anche le conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs, presentate il 22 marzo 2001, relative alla causa C-270/99 P, Z/Parlamento (nota 10).

Il diritto di accedere ai documenti del triangolo istituzionale decisionale, insieme al diritto ad una buona amministrazione, contribuisce alla costruzione di un rapporto democratico tra lamministrazione comunitaria e i suoi cittadini. Lart. 41 della Carta, infatti, stabilisce i principi generali cui deve ispirarsi lattivit delle istituzioni comunitarie, mentre lart. 42 attribuisce ai cittadini un utile strumento giuridico per penetrare nella sfera dellamministrazione.

Lo stretto rapporto intercorrente tra i principi di cui allart. 41 e 42 della Carta emerge chiaramente dalla lettura delle conclusioni presentate il 10 luglio 2003 dallAvvocato Generale Leger, causa C-353/01, Mattilla contro il Consiglio e la Commissione delle Comunit europee. LAvvocato sostiene che la mancata indicazione nel regolamento 1049/2001 della deroga giurisprudenziale all'obbligo di concedere un accesso parziale ai documenti comunitari, collegata ad un onere eccessivo di lavoro, confermi, alla luce della consacrazione del diritto di accesso nel diritto comunitario primario all'art. 255 CE e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea agli artt. 41 e 42, l'interpretazione molto restrittiva che deve ricevere detta deroga nell'ambito delle decisioni di attuazione del codice di condotta relative allaccesso del pubblico ai documenti comunitari[73] ( 76). Nella successiva sentenza della CGCE del 22 gennaio 2004 manca ogni riferimento alla Carta di Nizza.

Il diritto di accesso ai documenti comunitari, configurandosi come principio generale, interpretato come una rilevante espressione del pi ampio principio di trasparenza, codificato dal Trattato di Amsterdam, che allart. 1 prevede limpegno dellUnione a prendere le proprie decisioni nel modo pi trasparente possibile e il pi vicini possibile ai cittadini. Tale diritto sancito dallart. 42 della Carta di Nizza, viene richiamato dallAvvocato Generale Leger nelle sue conclusioni, presentate il 10 luglio 2001 relative alla causa C-353/99, Consiglio UE contro Heidi Hantala. In tale occasione, lAvvocato sostiene che, pur essendo chiara la volont degli autori della Carta di non dotarla di forza giuridica obbligatoria, la natura dei diritti enunciati nella Carta dei diritti fondamentali vieta di considerarla come una semplice elencazione senza conseguenze di principi meramente morali[74]. Ci perch tali valori sono unanimemente condivisi dagli Stati membri, e la loro trascrizione in una Carta avrebbe avuto il fine di renderli visibili, per rafforzarne la tutela. LAvvocato conclude rilevando che la Carta ha innegabilmente collocato i diritti che ne costituiscono l'oggetto al pi alto rango dei valori comuni agli Stati membri[75] ( 80). Per quel che concerne il diritto di accesso ai documenti comunitari, lAvvocato precisa che il richiamo della Carta a tale principio, non solo ne conferma lesistenza ma ne chiarisce rango e contenuto, facendo s che tale diritto possa essere considerato fondamentale, come gi definito dallAvvocato generale Tesauro nelle conclusioni relative alla causa C-58/94, Paesi Bassi /Consiglio; il che costituisce una fase supplementare nellopera di riconoscimento e di gerarchizzazione di tale principio nellordinamento giuridico comunitario ( 79). Tuttavia, la Corte di Lussemburgo, non recependo tali osservazioni, si pronuncia con sentenza il 6 dicembre 2001, senza alcun riferimento alla Carta di Nizza.

Nelle cause C-219/00, C-217/00, C-213/00, C-211/00, C-205/00, C-204/00, Aalborg Portland contro la Commissione delle Comunit europee, le parti ricorrenti invocano il diritto a prendere conoscenza dei documenti che costituiscono il fascicolo istruttorio in quanto corollario indispensabile del diritto di difendersi, strettamente connesso al diritto di essere sentiti, alla presunzione d'innocenza, alla necessit di rispettare il principio audi alteram partem durante il procedimento e al principio fondamentale della parit delle armi tra la Commissione e le imprese interessate. Richiamano, a tal fine, lart. F del Trattato sull'Unione europea (divenuto, in seguito a modifica, art. 6 UE), lart. 6 della CEDU e l'art. 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dal momento che tali disposizioni riconoscono il diritto daccesso ai documenti come diritto fondamentale ( 94). Anche lAvvocato generale Colomer nelle conclusioni presentate alla CGCE l11 febbraio 2003, relativamente alla causa C-219/00, sostiene che le norme contenute nel regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1998, n. 2842, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell'art. 81 CE e dell'art. 82 CE, debbano essere interpretate in modo tale da garantire e rispettare, senza dubbi o incertezze, i diritti della difesa delle persone sottoposte a procedimento. Rileva, inoltre che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prosegue(a) su questa strada, giacch, oltre al diritto dell'accusato a vedere la sua causa esaminata equamente e pubblicamente da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, garantisce il diritto di ogni individuo di essere ascoltato dalle istituzioni dell'Unione europea prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio, nonch il diritto di accedere al fascicolo[76] ( 26). Tuttavia, nelle sentenze pronunciate dalla Corte il 7 gennaio 2204 non vi alcun rinvio alla Carta.

La libert di circolazione e soggiorno generalmente qualificata come il nucleo forte della cittadinanza europea in quanto essa costituisce la premessa per lesercizio di altri diritti riconosciuti, espressamente o implicitamente, al cittadino comunitario (diritto di esercitare unattivit economica, diritto di acquistare beni immobili, di donare, di stipulare contratti etc.). Si tratta di un diritto in continua espansione, il cui contenuto si concretizza nella libert riconosciuta al cittadino europeo di circolare (espatriare e rimpatriare) e di stabilirsi (risiedere stabilmente o soggiornare) liberamente in qualsiasi Stato dellUnione[77].

LAvvocato Generale Geelhoed nelle conclusioni presentate alla Corte di Lussemburgo il 21 febbraio 2002 e il 16 maggio 2001 concernenti, rispettivamente, le cause C-224/98, Marie-Nathalie D'Hoop contro Office national de l'emploi (Ufficio nazionale per l'impiego) e C-413/99, BAUMBAST e R., richiama, lart. 45 della la Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea, nella parte in cui riconosce ad ogni cittadino dellUnione il diritto di circolazione e di soggiorno, pur rilevando la mancanza di forza giuridica vincolante della Carta stessa (rispettivamente, nota 18 e 110). La CGCE nelle successive sentenze dell11 luglio 2002 e del 17 settembre dello stesso anno si pronuncia senza alcun riferimento alla Carta di Nizza.

LAvvocato Generale Colomer nelle conclusioni presentate alla Corte di Lussemburgo l11 dicembre 2003, relativamente alla causa C-386/02, Josef Baldinger contro Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, sottolinea che la creazione di una cittadinanza dell'Unione, con il corollario della libera circolazione dei suoi titolari nel territorio di tutti gli Stati membri, comporta un considerevole progresso qualitativo, in quanto separa tale libert dai suoi elementi funzionali o strumentali (la relazione con un'attivit economica o con la creazione del mercato interno) e la eleva a categoria di diritto proprio e indipendente, inerente allo status politico di cittadini dell'Unione. Tale progresso qualitativo trova conferma nel fatto che la libert di circolazione e di soggiorno, in senso autonomo, stata sancita all'art. 45, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ( 25).

Pi recentemente, nelle conclusioni presentate il 19 febbraio 2004, causa C-456/02, Michel Troiani contro Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Brussel, lAvvocato Generale Geelhoed invoca il principio di cui allart. 45 della Carta di Nizza in quanto diritto fondamentale che spetta a ciascun cittadino comunitario. Ci risulta dal fatto che tale diritto di soggiorno ripreso nella Carta dei diritti fondamentali (nonch nella seconda parte del progetto di Costituzione (nota 6)[78].

Infine, causa C-102/02, Ingeborg Beuttenmller contro Land Baden-Wrttemberg, sebbene la CGCE con sentenza 24 aprile 2004 continui a non pronunciarsi sullefficacia della Carta di Nizza e ad omettere qualsiasi riferimento alla medesima, lAvvocato Generale nelle conclusioni presentate il 16 settembre 2003 afferma che la libera circolazione e il suo corollario, il diritto di scegliere liberamente il luogo di residenza all'interno del territorio degli Stati membri, siano assurti, grazie al Trattato di Maastricht, al rango di contenuto dello status giuridico della cittadinanza dell'Unione e che, attualmente, figurino nella Carta dei diritti fondamentali dellunione europea e nel Trattato che istituisce una costituzione per lEuropa (nota 10).

 

 

8. Capo VI. Giustizia.

Il Capo VI della Carta, composto di quattro articoli, ha ad oggetto il valore della giustizia. Tale sezione offre una breve ma esauriente sintesi dei principi cardine in tema di giustizia. Si tratta di diritti gi riconosciuti e tutelati nelle pi importanti Convenzioni internazionali e nelle Costituzioni nazionali: il diritto ad una tutela giurisdizionale; il diritto ad un giusto processo, da svolgersi in tempi ragionevoli; il diritto di difesa e la presunzione di innocenza; i principi di legalit e di proporzionalit in materia penale; il principio del ne bis in idem.

Un significativo richiamo alla Carta presente nella sentenza del Tribunale di prima istanza 20 febbraio 2001, relativa alla causa T-112/98, Mannesmannrhren-Werke AG contro Commissione delle Comunit europee. In tale occasione, riguardante unindagine condotta dalla Commissione in materia di concorrenza contro una societ tedesca, viene invocato il diritto al silenzio della societ indagata, come corollario del suo diritto di difesa. Si tratta di un diritto riconosciuto e tutelato dalla giurisprudenza comunitaria, dalla CEDU e dalla Carta dei diritti dellUnione (ex art. 47). Il Tribunale fonda la propria decisione sulla giurisprudenza pregressa dal momento che quanto all'eventuale incidenza della Carta, invocata dalla ricorrente (), nella valutazione della presente causa, occorre ricordare che detta Carta stata proclamata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 7 dicembre 2000. Pertanto la Carta non pu avere alcuna conseguenza sulla valutazione dell'atto impugnato, adottato anteriormente (76). Il Tribunale, chiamato esplicitamente a decidere sullapplicabilit della Carta dei diritti, afferma di non poterla invocare non perch sia priva di efficacia vincolante, ma per ragioni di ordine temporale, negando, cio, che essa possa esplicare i propri effetti retroattivamente sui casi sorti prima della sua proclamazione. Il giudice comuniatrio, quindi, senza negare valore giuridico alla Carta, lascia impregiudicata e aperta la questione dellefficacia che essa possa esplicare in futuro[79].

LAvvocato Generale Philippe Lger, nelle sue conclusioni presentate alla Corte di Lussemburgo il 10 luglio 2001, relative alla causa C-309/99, Wouters contro Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, rileva limportanza del ruolo svolto dagli avvocati in quanto essi, garantendo in uno Stato di diritto, il carattere effettivo del principio dell'accesso dei singoli al diritto e agli organi giurisdizionali, hanno condotto l'Unione europea e i suoi Stati membri a porre sul piano dei diritti fondamentali quello di farsi assistere e rappresentare da un difensore. A tal proposito, lAvvocato richiama lart. 47 della Carta dei diritti fondamentali nella parte in cui riconosce che ogni individuo ha la facolt di farsi consigliare, difendere e rappresentare ( 175 e nota 181). Tuttavia, la CGCE nella successiva sentenza 19 febbraio 2002 relativa alla causa, decide la questione senza alcun riferimento alla Carta di Nizza[80].

Il principio dell'effettiva tutela giurisdizionale, radicato nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali e tutelato anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, viene invocato dai ricorrenti nella causa T-77/01, Diputation foral de Alava e a. contro Commissione delle comunit europee, in quanto diritto fondamentale riconosciuto dall'ordinamento giuridico comunitario. Le parti ricorrenti richiamano, a tal fine, la sentenza della CGCE 21 settembre 1989, relativa alle cause riunite 46/87 e 227/88, Hoechst/Commissione ( 19). Il Tribunale di primo grado delle Comunit europee, con ordinanza dell11 gennaio 2002, ribadisce quanto asserito dai ricorrenti precisando che tale diritto sia effettivamente garantito dagli articoli 6 e 13 della CEDU e 47 della Carta dei diritti fondamentali ed, infine, richiamando un ulteriore precedente giurisprudenziale sullargomento: la sentenza della CGCE 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston ( 35).

Con sentenza 30 gennaio 2002, il Tribunale di primo grado delle Comunit europee, II sezione ampliata, risolve la controversia giurisdizionale sorta nella nota causa T-54/99 Max.Mobil Telekommunikation Service GmbH contro Commissione delle Comunit europee. In tale occasione, il giudice comunitario, oltre a richiamare espressamente la Carta di Nizza nella parte in cui tutela il diritto ad una buona amministrazione[81], riconosce limportanza del sindacato giurisprudenziale del Tribunale sul procedimento della Commissione previsto dallart. 90, n. 3 del Trattato in quanto tale sindacato giurisdizionale rientra altres nei principi generali dello Stato di diritto comuni alle tradizioni costituzionali degli Stati membri, come confermato dallart. 47 della Carta () il quale prevede che ogni individuo i cui diritti garantiti dal diritto dellUnione siano stati violati ha diritto ad un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice[82]. Anche con riferimento a tale richiamo, la disposizione della Carta viene introdotta, dopo largomentazione sulla base del diritto vigente, da un peraltro. Tale scelta conferma lorientamento del Tribunale relativo alla funzione svolta dalla Carta dei diritti fondamentali dellUnione, quale strumento di codificazione dei principi generali appartenenti allacquis comunitario.

Nella causa T-198/01, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH contro la Commissione delle Comunit europee, conclusasi con lordinanza pronunciata il 4 aprile 2002 dal Presidente del Tribunale di primo grado, le parti rilevano che nel corso della prima audizione dovrebbe sempre essere possibile ottenere provvedimenti provvisori contro decisioni che ordinano il rimborso di aiuti di Stato sulla base di quanto risulta dallart. 52 della Carta dei diritti fondamentali e dalla giurisprudenza comunitaria (a titolo esemplificativo, viene ricordata la sentenza della CGCE 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston). Inoltre, esse riconoscono che la possibilit che il beneficiario di un aiuto di Stato possa ottenere provvedimenti provvisori nei limiti in cui le condizioni relative al fumus boni iuris e all'urgenza siano soddisfatte rientra nel diritto ad ottenere un effettiva tutela giurisdizionale; si tratta di un principio generale del diritto comunitario derivante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (sentenza della CGCE 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston e ordinanza del Tribunale 11 gennaio 2002, causa T-77/01, Diputacin Foral de Alava e a./Commissione) e sancito dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali ( 85 e 110)[83].

Con riferimento al principio di cui allart. 47 della Carta di Nizza, ripetutamente invocato da giudici ed avvocati, assume particolare interesse lordinanza pronunciata dalla Corte dappello di Roma l 11 aprile 2002. Pronunciandosi pregiudizialmente su un istanza per gratuito patrocinio in un processo del lavoro, la Corte dAppello di Roma ha ritenuto disapplicare la normativa della legge italiana n. 533 del 1973 per contrasto con lart. 6 della CEDU (recepita in Italia con forza di legge dalla l. n. 848 del 1955) e con lart. 47 della Carta di Nizza. Relativamente a questultima si rileva che la Carta dei diritti, anche se non ancora inserita nei Trattati, ormai considerata pienamente operante come punto di riferimento essenziale non solo per lattivit delle istituzioni comunitarie, ma anche per lattivit interpretativa dei giudici europei tanto che costantemente richiamata negli atti degli organi europei, ma anche invocata pi volte nelle conclusioni dellavvocato generale nei giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia europea[84]. Nel caso di specie particolarmente rilevante e significativo il ragionamento seguito dal giudice. La disapplicazione della normativa italiana sul gratuito patrocinio la conseguenza dellasserita antinomia tra tale disciplina e le disposizioni, sopra menzionate della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali. Tuttavia, come noto, i giudici comuni possono disapplicare norme interne soltanto se e nella misura in cui esse contrastino con atti normativi comunitari vigenti e direttamente applicabili. Pertanto, pur potendo considerare ormai superato il primo ostacolo relativo allefficacia giuridica della Carta, a seguito dellapprovazione del Trattato che istituisce una Costituzione per lEuropa, comunque opportuno ricordare che, in forza dellart. 51 della Carta, lambito di applicazione della stessa abbraccia le istituzioni, gli organi dellUnione e anche gli Stati membri, ma esclusivamente nellattuazione del diritto dellUnione. Pi precisamente, disapplicare una norma italiana in quanto contrastante con un principio o un diritto sancito dalla Carta di Nizza significa, non solo attribuire arbitrariamente i caratteri della supremazia e della diretta applicabilit a disposizioni che ne sono formalmente prive, ma eludere un giudizio fondamentale e necessario, ovvero il giudizio di legittimit della Corte costituzionale[85].

Una situazione analoga a quella svoltasi nella causa T-54/99, Max.Mobil Telekommunikation Service GmbH/Commissione, si verificata anche nel procedimento dinanzi al Tribunale conclusosi con sentenza 3 maggio 2002 (T-177/01 Jgo-Qur e Cie SA contro Commissione delle Comunit europee). In entrambe le occasioni, il Tribunale richiama lart. 47 della Carta di Nizza; tuttavia, nel caso di specie, larticolo in questione non viene invocato solo a conferma di quanto gi previsto dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri, ma viene utilizzato quale ratio decidendi per fondare la decisione, dal punto di vista dellammissibilit del ricorso ( 41 e 47). Dalla valutazione del Tribunale si desume, infatti, che la Carta dei diritti fondamentali, pur non essendo dotata di efficacia vincolante, abbia una rilevanza giuridica non trascurabile, in quanto, entrando a far parte dellordinamento comunitario rappresenta un valido strumento di integrazione dellUE che introduce un sistema di garanzie maggiormente rispettose delle posizioni giuridiche dei cittadini comunitari. Lutilizzo dellart. 47 come parametro di giudizio per fondare la decisione ha indotto a ritenere che il Tribunale con tale decisione si sia avvalso della Carta di diritti seguendo il criterio delleffetto utile che impone unapplicazione degli atti comunitari funzionale al raggiungimento delle loro finalit e conforme agli interessi della Comunit[86].

Il Consiglio di Stato, VI sezione, con sentenza 18 giugno 2002 n. 329, in occasione del ricorso n. 2378/2002 proposto dallAutorit garante della concorrenza e del mercato contro lEnel s.p.a. e nei confronti del CODACONS, per lannullamento della decisione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. I, 14 novembre 2001 n. 9354, dichiara inammissibili le questioni prospettate dal CODACONS (con la memoria notificata nei giorni 5 e 6 giugno 2002), relative alle presunte violazioni (da parte della decisione impugnata) del regolamento CEE n. 4064/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989, concernente il controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, della legge 10 ottobre 1990 n. 280, degli artt. 38 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dellUnione Europea, e della giurisprudenza comunitaria in materia di legittimazione delle associazioni ambientalistiche e consumeristiche (punto 5 del Ritenuto in fatto).

LAvvocato Generale Jacobs nelle sue conclusioni, presentate alla Corte di Lussemburgo il 21 marzo 2001, relative alla causa C-50/00, Unin de Pequeos Agricultores contro il Consiglio UE, richiama la Carta dei diritti fondamentali, poich, anche se priva di forza vincolante, sancisce un principio generalmente riconosciuto dichiarando, all'art. 47 che ogni individuo i cui diritti e le cui libert garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice[87] ( 39). Affermando, inoltre, che si tratta comunque di un principio ricavabile dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti delluomo e delle libert fondamentali, riconosce alla Carta un valore ricognitivo e codificatorio di principi e diritti gi presenti nel diritto dellUnione. Tuttavia, la CGCE si pronuncia con sentenza 25 luglio 2002, senza alcun riferimento alla Carta di Nizza.

Il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale sancito dallart. 47 della Carta dei diritti fondamentali invocato dallAvvocato Generale Colomer, nelle conclusioni presentate alla CGCE il 4 dicembre 2001, e relative alla causa C-208/00, Uberseering BV contro NCC. Nonostante lAvvocato, prendendo spunto dalle conclusioni dell'avvocato generale Tizzano presentate alla CGCE l8 febbraio 2001, relativamente alla causa C-173/99, BECTU, rilevi che la Carta pur non costituendo un vero e proprio ius cogens, mancando dellautonomo valore vincolante offre(a) una preziosissima fonte del comune denominatore dei valori giuridici primordiali negli Stati membri, da cui emanano, a loro volta, i principi generali del diritto comunitario[88], la CGCE decide, con sentenza del 5 novembre 2002, omettendo qualsiasi riferimento alla Carta di Nizza ( 59 e nota 47).

Nella cause riunite T-377/00, T-379/00, T-380/00, T-260/01, T-272/01, Philips Morris International, Inc. (e altri) contro la Commissione delle Comunit europee, le parti ricorrenti richiamano la sentenza del Tribunale 3 maggio 2002, causa T-177/01 dove si afferma la necessit di uneffettiva tutela giurisdizionale anche con riferimento allart. 47 della Carta di Nizza. Il Tribunale di prima istanza delle Comunit europee, II sezione ampliata, pronunciandosi con sentenza il 15 gennaio 2003, richiama la Carta dei diritti dellUE nella parte in cui prevede il diritto alla tutela giurisdizionale in quanto, pur se non dotata di forza giuridica vincolante, dimostra limportanza, nellordinamento comunitario, dei diritti che essa enuncia ( 122).

LAvvocato Generale Colomer nelle sue conclusioni presentate alla CGCE il 19 settembre 2002, relativamente alla causa C-187/01, Gztok, afferma che il diritto ad una tutela giuridica effettiva e ad un giudice imparziale debbano essere garantiti a tutti gli imputati come risulta dai principali accordi internazionali, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, e dallart. 47 della Carta di Nizza (nota 47). La Corte, tuttavia, decide con sentenza 11 febbraio 2003 senza alcun riferimento alla Carta di Nizza.

Nel procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunit europee e conclusosi con ordinanza pronunciata dal Tribunale il 21 marzo 2003 (T-167/02, tablissements Toulorge contro il Parlamento europeo), lunico richiamo alla Carta di Nizza stato effettuato dalla ricorrente che, facendo riferimento alla sentenza Jgo-Qur/Commissione, nonch alle conclusioni dell'avvocato generale Jacobs pronunciate nella causa Unin de Pequeos Agricultores/Consiglio, sostiene che solo un ricorso diretto dinanzi al Tribunale tale da offrirle un'adeguata tutela giuridica dal momento che, come statuito dallo stesso Tribunale, i procedimenti previsti agli artt. 234 CE, da un lato, e 235 CE e 288, secondo comma, CE, dall'altro, non possono pi essere considerati, alla luce degli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, idonei a garantire ai singoli un diritto di azione effettivo che permetta loro di contestare la legittimit di disposizioni comunitarie di portata generale direttamente incidenti sulla loro sfera giuridica ( 44).

Nelle sentenze pronunciate dal Tribunale di primo grado delle Comunit europee il 5 agosto 2003, relativamente alle cause T-118/01, e T-116/01, P&O European Ferries (Vizcaya) contro la Commissione delle Comunit europee, il giudice richiama una giurisprudenza ormai consolidata per affermare che l'esigenza di un sindacato giurisdizionale costituisce un principio generale di diritto comunitario, derivante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali (sentenze della Corte 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston,; 27 novembre 2001, causa C-424/99, Commissione/Austria e 25 luglio 2002, causa C-50/00 P. Union de pequeos agricultores/Consiglio) e riaffermato come diritto a un ricorso effettivo dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza ( 209).

LAvvocato Generale Siegbert Alber nelle conclusioni presentate alla CGCE il 24 ottobre 2002, relative alla causa C-63/01, Samuel Sidney Evans contro Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions e Motor Insurers' Bureau, rinvia all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali che, se vero che non produce ancora direttamente alcun effetto giuridico vincolante, tuttavia si pu assumere come criterio di confronto, perlomeno in quanto si richiama a principi giuridici generalmente riconosciuti[89] ( 80). La Corte di Lussemburgo, ancora una volta, con sentenza 4 dicembre 2003 decide senza alcun riferimento alla Carta di Nizza.

LAvvocato Generale Colomer nelle sue conclusioni presentate l11 febbraio 2003 alla CGCE, relativamente alle cause C-217/00, Buzzi Unicum Spa, contro Commissione delle Comunit euro, richiama la Carta dei diritti fondamentali nella parte in cui, oltre al diritto dell'accusato a vedere la sua causa esaminata equamente e pubblicamente da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, garantisce il diritto di ogni individuo di essere ascoltato dalle istituzioni dell'Unione europea prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio, nonch il diritto di accedere al fascicolo ( 26 e note 27 e 28)[90]. Come di consueto, la CGCE si pronuncia, con sentenza 7 gennaio 2004, omettendo qualsiasi richiamo alla Carta di Nizza.

La necessit di ricorrere alla tutela del diritto a un ricorso effettivo, dinanzi a un giudice imparziale, di cui allart. 47 della Carta di Nizza, emerge chiaramente anche nella decisione 23 febbraio 2004, n. 67 adottata dal Tribunale amministrativo delle Marche. In tale occasione, il Tribunale, nel dichiarare inammissibili i ricorsi nn. 307 e 470 del 2002, proposti dal Sig. Cima contro lamministrazione provinciale di Pesaro ed Urbino e contro il Comune di Gabicce Mare, respinge la domanda di risarcimento danni affermando lautonomia dellazione risarcitoria per equivalente rispetto allazione di annullamento di un provvedimento, uniformandosi, in tal modo, ad un costante orientamento della CGCE; richiama la Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea nella parte in cui, riconoscendo il principio di effettivit della tutela giurisdizionale, stabilisce che, introdotta unazione di risarcimento del danno, lo Stato membro tenuto a rendere il suo esercizio non disagevole.

Nella causa C-263/02, Commissione delle comunit europee contro Jgo-Qur e Cie SA, la CGCE, VI sezione, pronunciandosi con sentenza il 1 aprile 2004, annulla la decisione del Tribunale di primo grado delle Comunit europee 3 maggio 2002, causa T-177/01, Jego-Quere/Commissione, nella quale il Tribunale aveva riconosciuto che i procedimenti previsti agli artt. 234 CE, da un lato, e 235 CE e 288, secondo comma, CE, dall'altro, non potevano pi essere considerati, alla luce degli artt. 6 e 13 della CEDU e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, idonei a garantire ai singoli un diritto di azione effettivo che permetta loro di contestare la legittimit di disposizioni comunitarie di portata generale direttamente incidenti sulla loro sfera giuridica. LAvvocato generale Jacobs, nelle conclusioni presentate il 10 luglio 2003 alla CGCE relativamente alla causa C-263/02, rileva, come gi osservato dal Tribunale nella sentenza sopra richiamata, che, secondo costante giurisprudenza, il diritto comunitario riconosce il diritto ad un'azione effettiva dinanzi ad un giudice competente, diritto basato sulle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e sugli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo e riaffermato dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 ( 19). La CGCE, invece, omettendo, come di consueto, qualsiasi riferimento alla Carta, richiama le norme della CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri per riconoscere la necessit di garantire una tutela giurisdizionale effettiva e tuttavia, riconduce agli Stati membri ogni responsabilit concernente la predisposizione dei rimedi giurisdizionali necessari al rispetto di una tutela effettiva.

LAvvocato Generale Jacobs, nelle sue conclusioni presentate il 10 luglio 2003 alla Corte di Lussemburgo, relativamente alla causa C-263/02, Commissione delle Comunit europee contro Jgo-Qur et Cie SA, riporta quanto si desume dalla costante giurisprudenza del Tribunale di primo grado in base alla quale lordinamento comunitario riconosce il diritto ad un'azione effettiva dinanzi ad un giudice competente, diritto basato sulle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e sugli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo e riaffermato dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ( 19). La CGCE con la recente sentenza 22 aprile 2004 decide omettendo qualsiasi richiamo alla Carta.

La presunzione di innocenza dellimputato fino a quando la sua colpevolezza non venga legalmente provata e, quindi, la garanzia per lo stesso del rispetto dei diritti della difesa, di cui allart. 48 della Carta, sono principi corrispondenti, sia pur in modo pi sintetico e meno esaustivo, a quelli previsti dallart. 6 della CEDU, dove, infatti, i diritti dellaccusato riguardano anche linformazione sullaccusa, la disponibilit di tempo e mezzi per preparare la difesa, lassistenza legale gratuita, il controinterrogatorio dei testimoni a carico e linterrogatorio dei testimoni a discarico, lassistenza di un interprete[91].

Nelle conclusioni presentate il 17 ottobre 2002 alla CGCE, relativamente alla causa C-338/00, Volkswen contro la Commissione delle Comunit europee, lAvvocato generale Colomer invoca il principio della presunzione di innocenza, in quanto diritto fondamentale, sancito dall'art. 6, n. 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'art. 48, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al fine di proporre al Tribunale di respingere il ricorso proposto dalla ricorrente nella sua integrit ( 94). La Corte si pronuncia con sentenza il 18 settembre 2003, senza alcun riferimento alla Carta di Nizza.

Larticolo 49 della Carta tutela il principio di legalit dei reati e delle pene; il principio di irretroattivit, nel quale si specifica anche il principio di retroattivit della legge penale pi mite e il principio di proporzionalit fra reati e pene. Rispetto al principio di legalit gi espresso dallart. 7 della CEDU, la norma della Carta, oltre ad avere un contenuto sostanzialmente identico, aggiunge il principio di retroattivit della legge penale pi mite[92].

Nella causa C-131/00, Nilsson contro Lnsstyrelsen i Norrbottens ln, lAvvocato Generale Christine Stix-Hackl, presentando le sue conclusioni alla CGCE il 12 luglio 2001, richiama lart. 49, comma 1 della Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea per affermare che il fondamento giuridico comunitario di una sanzione pu essere individuato, in linea di principio, soltanto nelle norme che vigevano al momento del presunto illecito (nota 9). La sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia il 13 dicembre 2001 non presenta alcun richiamo alla Carta di Nizza.

LAvvocato Generale Geelhoed nelle sue conclusioni presentate il 10 luglio 2003, relativamente alla causa C-58/02, Commissione delle Comunit europee contro il Regno di Spagna, condivide il rinvio effettuato dalla Commissione al principio di legalit, in base al quale nessuno pu essere condannato per fatti non preventivamente ed esplicitamente definiti reati, sancito dal codice penale spagnolo, e garantito anche dall'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dall'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ( 39). La CGCE decide la causa con sentenza 7 gennaio 2004 omettendo qualsiasi riferimento alla Carta di Nizza.

Pi di recente, il principio di legalit, di cui allart. 49 della Carta dei diritti fondamentali, viene espressamente richiamato nelle conclusioni presentate il 10 giugno 2004 dallAvvocato Generale Kokott alla CGCE, relativamente alla causa C-457/02, Antonio Niselli. LAvvocato sostiene che una direttiva non pu avere l'effetto, di per s e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare o di aggravare la responsabilit penale di coloro che agiscono in violazione delle disposizioni da essa previste, in quanto il principio di legalit della pena (nullum crimen, nulla poena sine lege) non solo fa parte dei principi generali del diritto che stanno alla base delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, ma anche espressamente sancito nell'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali e nell'art. 49 della Carta di Nizza ( 54 e 64).

Il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato, sancito dalla Carta di Nizza, riproduce lart. 4 del protocollo n. 7 della CEDU, che tuttavia sancisce il principio come divieto alla persecuzione o alla condanna nello stesso Stato. Invece, il principio del ne bis in idem, ai sensi dellart. 50 della Carta, deve intendersi come divieto tra giurisdizioni di pi Stati membri, conformemente allacquis comunitario[93].

LAvocato Generale Colomer nelle sue conclusioni presentate il 19 settembre 2002 alla Corte di Lussemburgo, relative alle cause riunite C-187/01, Gztok e C-385/01, Brgge, afferma che, in forza dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea il principio del ne bis in idem rappresenta una garanzia talmente fondamentale per la persona che l'art. 4, n. 3, del citato Protocollo non ammette deroghe di alcun genere, neppure in caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la sicurezza della nazione; conclude definendolo un diritto assoluto (nota 22). Nella sentenza pronunciata dalla CGCE l11 febbraio non presente alcun richiamo alla Carta.

Il Tribunale di primo grado delle Comunit europee, IV sezione, esclude che lart. 50 della Carta dei diritti fondamentali, prevedendo che nessuno possa essere perseguito o condannato per un reato per il quale gi stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge, possa trovare applicazione nelle cause T-224/00, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients contro la Commissione delle Comunit europee e T-223/00, Kyowa Hakko Kogyo e Kyowa Hakko Europe contro la Commissione delle Comunit europee, dal momento che, indipendentemente dalla questione se il testo citato sopra abbia o meno valore giuridico cogente, quest'ultimo si applica solo nel territorio dell'Unione e delimita espressamente la portata del diritto previsto nel suo art. 50 ai casi in cui la decisione di assoluzione o di condanna in questione sia stata pronunciata all'interno del detto territorio[94] ( 93). Pertanto, non pu essere invocato suddetto principio poich le ricorrenti lamentano una violazione del ne bis in idem prendendo in considerazione una condanna avvenuta al fuori dellUnione europea ( 94).

LAvvocato Generale Colomer nelle sue conclusioni presentate l11 febbraio 2003 alla CGCE, relativamente alle cause C-217/00, Buzzi Unicum Spa, contro Commissione delle Comunit europee e C-213/00, Italcementi Spa contro Commissione delle Comunit europee, afferma che il principio del ne bis in idem non debba essere considerato una norma di procedura da utilizzare come palliativo al servizio della proporzionalit nel caso in cui un soggetto venga giudicato e sanzionato due volte per lo stesso comportamento, bens una garanzia fondamentale dei cittadini come risulta dallart. 4 del protocollo n. 7 della Convenzione di Roma e dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ( 178 e nota 118; 96 e nota 68)[95]. Tuttavia il giudice comunitario pronunciandosi, per entrambe la cause, con sentenza 7 gennaio 2004, mantiene salda la sua, ormai consolidata, posizione e decide senza alcun richiamo alla Carta di Nizza.

Nel procedimento conclusosi con sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunit europee, II sezione, 29 aprile 2004, concernente le cause riunite T236/01, T239/01, T244/01, T-245/01, T246/01, T251/01 e T-252/01, Tokai Carbon contro Commissione delle comunit europee, le parti ricorrenti affermano che la Commissione, rifiutandosi di detrarre l'importo delle ammende gi inflitte negli Stati Uniti e in Canada e delle somme versate a titolo di risarcimento dei danni in tali Paesi, abbia violato la norma che vieta il cumulo delle sanzioni per una medesima infrazione. Tale norma si basa, ad avviso delle ricorrenti, sui principi di equit e di proporzionalit, derivanti dal diritto costituzionale comunitario e, in particolare, dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea e dagli artt. 54-58 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese ( 119).

 

 

9. Capo VII. Disposizioni generali.

Il Capo VII riguarda le clausole orizzontali della Carta dei diritti fondamentali. A seguito della decisione di agire come se dovessimo produrre un catalogo vincolante, i membri della Convenzione hanno proceduto ad affrontare e risolvere, nella parte finale, una serie di problematiche concernenti la competenza giurisdizionale sullapplicazione della Carta stessa.

Ai sensi dellart. 51, la Carta vincola anzitutto le istituzioni e gli organi dellUnione e si rivolge, quindi, anche agli Stati membri, ma solo con riferimento alle attivit di attuazione del diritto europeo[96].

Nelle conclusioni presentate il 18 marzo 2004 alla CGCE, lAvvocato Generale Christine Stix-Hackl, relativamente alla causa C-36/02, OMEGA Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH contro Oberbrgermeisterin der Bundesstadt Bonn, richiama lart. 51, n. 1 della Carta di Nizza, dal momento che tale disposizione rispecchia laffermazione secondo cui la Comunit, in quanto comunit di diritto, concepisce se stessa come una comunit fondata sul rispetto dei diritti fondamentali e dei diritti umani; pertanto, n le misure adottate dagli organi comunitari n quelle emanate dagli Stati membri nell'ambito di applicazione del diritto comunitario possono essere consentite se incompatibili con il rispetto dei diritti dell'uomo in tal modo riconosciuti ( 55)[97].

Lart. 52 della Carta, sulla portata dei diritti garantiti, fissa le condizioni delle eventuali limitazioni allesercizio dei diritti e delle libert fondamentali e stabilisce che i diritti fondati sui trattati europei si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dagli stessi, mentre per i diritti corrispondenti a quelli della CEDU, il significato e la portata degli uni sono uguali a quelli degli altri, salva restando la possibilit di una protezione pi estesa da parte dellUnione. Quanto al sistema delle limitazioni ai diritti e alle libert opportuno rilevare che la formula utilizzata dalla Carta si ispira alla giurisprudenza della Corte di Giustizia e, in particolare, alla sentenza 13 aprile 2000 (causa C-297/97, Karlsson), dove la Corte di Lussemburgo afferma che secondo una giurisprudenza costante, restrizioni allesercizio di questi diritti possono essere operate () purch tali restrizioni rispondano effettivamente a finalit di interesse generale perseguite dalla Comunit e non si risolvano, considerato lo scopo perseguito, in un intervento sproporzionato ed inammissibile che pregiudicherebbe la stessa sostanza di tali diritti.

Il Tribunale di Genova, nel sollevare, con ordinanza 22 ottobre 2003, una questione di legittimit costituzionale dell'art. 7, comma 5, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con legge 14 novembre 1992, n. 438, dell'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 22, legge n. 488/1999, e dell'art. 36, legge n. 289/2002, nella parte in cui, nello stabilire il blocco degli aumenti, non hanno riguardo unicamente ai meccanismi automatici di indicizzazione, ma si estendono anche a voci contrattate, come il compenso per il lavoro straordinario, richiama la giurisprudenza della CGCE[98], la Carta sociale europea, la CEDU e la Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea, nella parte in cui, allart. 52, dispone che eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libert riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libert. Nel rispetto del principio di proporzionalit, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalit di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libert altrui. Il giudice a quo rileva, infine, che la Carta di Nizza, pur non essendo stata ratificata e, quindi, pur essendo priva di valore giuridico vincolante, svolge una funzione particolarmente significativa come criterio orientativo in tema di interpretazione, in quanto dichiarazione di intenti degli Stati firmatari[99].

 

 

10. - Conclusioni.

Nonostante la Carta sia stata proclamata, come atto solo privo di valore vincolante, agevole rilevare quanto tale documento, a prescindere dallo status conferitogli, abbia influito sulla giurisprudenza di questi anni.

La forza della Carta era emersa ancor prima della sua proclamazione ufficiale quando, il Tribunale costituzionale spagnolo, con la sent. 30 novembre 2000, n. 292, (al n. 8 della motivazione) ha comunque richiamato lart. 8 della Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea, al fine di rafforzare la dichiarazione di illegittimit di diversi articoli della legge n. 15 del 1999, nella parte in cui prevede, senza adeguate garanzie, lo scambio dei dati personali fra diverse amministrazioni.

Successivamente gli Avvocati generali della Corte di Giustizia, nelle Conclusioni ad essa presentate, hanno richiamato ripetutamente la Carta, quale strumento di codificazione di diritti gi riconosciuti sul piano giuridico nellUnione europea, in quanto fonte preziosissima e strumento privilegiato per identificare i diritti fondamentali e i principi generali del diritto comunitario[100]. Nel percorso argomentativo generalmente seguito nelle loro Conclusioni, gli Avvocati hanno mostrato di non ignorare che la Carta dei diritti sia priva di un autonomo valore vincolante e che, in quanto dichiarazione politica, non esplichi immediata efficacia giuridica; tuttavia, sottolineandone la significativa rilevanza, in quanto documento solenne ed ufficiale di trascrizione e di consolidamento dei diritti fondamentali gi garantiti nellordinamento comunitario, se sono avvalsi come immediato ausilio interpretativo per rafforzare conclusioni raggiungibili comunque su altre basi[101]. Pertanto, rispetto alle altre proclamazioni di diritti, la Carta gode di una maggiore autorevolezza in quanto strumento di codificazione di diritti gi riconosciuti sul piano giuridico nellordinamento comunitario: in ragione di questa sua caratteristica ricognitiva, la Carta non pu essere ignorata nella soluzione delle controversie giurisprudenziali che coinvolgono i diritti fondamentali[102], come sostenuto dallAvvocato generale Lger[103], secondo cui la Carta anzich sancire (essa stessa) un diritto positivo gli attribuisce una qualit che deve guidare la sua interpretazione ( 86).

Sebbene non siano mancati pi audaci tentativi di interpretare i richiami alla Carta dei diritti fondamentali, operati dagli Avvocati generali, quali strumenti volti a proporre una lettura progressiva, orientata ad un futuro riconoscimento degli effetti[104] la Corte di Giustizia si mostrata particolarmente riottosa ad applicare la Carta, omettendo qualsiasi riferimento alla stessa e decidendo sulla sola base del diritto europeo ricavabile da altre fonti dellordinamento comunitario. Questo silenzio impassibile, quasi provocatorio della Corte[105] - a cui fa eccezione solo (e con portata assai limitata) lordinanza 18 ottobre 2002, C-232/02 - crea una situazione paradossale, in quanto proprio i giudici che hanno svolto una funzione determinante nellevoluzione della tutela comunitaria dei diritti sono apparsi molto restii ad applicare la Carta[106].

Tale resistenza appare ancor pi paradossale, da un lato, in quanto la Corte di Lussemburgo non richiama la Carta di Nizza, mentre continua a richiamare con frequenza la CEDU e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, proprio mentre proprio la Corte di Strasburgo ha chiasmicamente - fatto riferimento alla Carta[107]. E, dallaltro, in quanto la funzione interpretativa della Carta fermamente riconosciuta nella coerente posizione del Tribunale di primo grado delle Comunit europee, da subito orientato a favore della sua utilizzabilit[108], che pi volte lha richiamata quale elemento ricognitivo e confermativo di diritti e principi gi riconosciuti a livello comunitario, citandola in un primo momento ad abundantiam, per rafforzare le motivazioni addotte a sostegno delle proprie decisioni, e successivamente quale argomentazione ulteriore della ratio decidendi delle pronunce da esso adottate[109]. Lorientamento del Tribunale risulta scolpito nelle parole della sent. 15 gennaio 2003, in cui si richiama la Carta in quanto, pur se non dotata di forza giuridica vincolante, dimostra limportanza, nellordinamento comunitario, dei diritti che essa enuncia[110].

Anche in unottica di diritto italiano, viene riconosciuta alla Carta dei diritti una valenza interpretativa di indubbio rilievo. La Corte costituzionale, nellargomentare le proprie decisioni si riferisce, sia pur soltanto ad adiuvandum, alla Carta dellUnione europea, precisando che, pur essendo essa priva di efficacia giuridica, viene richiamata per il suo carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei[111]. In altre parole, la Corte, pur potendo risolvere le controversie, prescindendo da qualsiasi riferimento alla Carta, coglie volutamente loccasione, almeno in un paio di occasioni, per riconoscere che tale documento abbia un valore essenzialmente ricognitivo di norme poste da altre fonti dellordinamento comunitario, potendo assegnare alla Carta solo una valenza interpretativa in senso debole, dal momento che manca nellordinamento italiano una norma che introduca come automatico criterio ermeneutico delle norme sui diritti fondamentali i testi internazionali relativi ai diritti umani e le pronunce giurisprudenziali degli organi che le applicano[112]. Un inequivocabile sintomo della portata interpretativa della Carta dei diritti fondamentali si rileva, inoltre, in alcune pronunce della giurisprudenza di merito, nelle quali possibile cogliere un significativo segnale in ordine alloperativit della Carta quale punto di riferimento essenziale sia per lattivit delle istituzioni comunitarie sia per lattivit interpretativa dei giudici europei[113].

Dallesperienza giuridica finora registratasi, possibile individuare un consolidamento e un progressivo ampliamento dellambito di autorit giurisdizionali ricordiamo la Corte di Strasburgo, i Tribunali costituzionali di Spagna, Portogallo, Italia - che fanno richiamo della Carta[114].

Non la prima volta che dichiarazioni politiche, ancorch prive di forza cogente, abbiano rappresentato, nellesperienza giuridica, un riferimento retorico di indubbia importanza[115], soprattutto quando, come nel caso di specie, il documento venga redatto secondo i criteri del drafting normativo.

La Carta dei diritti ha mostrato sul campo tutta la forza in s contenuta, di l da ogni polemica sulla sua efficacia formale, ha mostrato una forza giuridica sui generis che le ha consentito di produrre effetti significativi che non legati esclusivamente allattribuzione ad essa di un esplicito e vincolante valore giuridico[116], ma piuttosto intimamente connessi allesigenza che lunione degli Stati europei passi attraverso il riconoscimento di un tessuto comune di diritti e libert.

 

 



[1] In proposito, cfr. Tiberi, La questione delladesione della Comunit alla Convenzione europea dei diritti dellUomo al vaglio della Corte di giustizia, in Riv. It. Dir. Pubbl. Comunit., 1997, 437 ss.; Bifulco Cartabia - Celotto, Introduzione, in Id. (cur.), LEuropa dei diritti, Bologna, 2001, 22 s.

[2] Per ragguagli pi ampi, Villani, I diritti fondamentali tra Carta di Nizza, Convenzione europea dei diritti delluomo e progetto di Costituzione europea, in Dir. Unione. Europ., 2004, 78 ss.

[3] Cfr. i richiami e le esemplificazioni di Ferrari Montanari, I diritti nel progetto di Costituzione europea, in Dir. Pubbl. Comunit. Europ., 2003, 1714 ss.; e Villani, I diritti fondamentali tra Carta di Nizza, cit., 83 ss.

[4] Sugli effetti giuridici, seppur indirettamente, prodotti dalla Carta di Nizza, cfr. L.S. Rossi, Carta dei diritti come strumento di costituzionalizzazione dellordinamento comunitario, in Quad. Cost., 2002, 566 ss., secondo cui la Carta rappresenta una sorta di codice di autoregolamentazione delle istituzioni comunitarie, ed in particolare, del Parlamento europeo e della Commissione, destinata ad influenzare il processo legislativo comunitario, ed esplica la sua fondamentale funzione di strumento di interpretazione di norme comunitarie gi esistenti in tema di diritti fondamentali.

[5] Per tale orientamento, cfr. Pace, A che serve la Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea? Appunti preliminari, in Giur. Cost., 2001, 193 ss.

[6] A partire dalla nota sentenza 12 novembre 1969, 29/69, Stauder c. Stadt Ulm, con cui la CGCE afferma che la tutela dei diritti fondamentali costituisca parte integrante dei principi generali del diritto comunitario e che quindi la salvaguardia di quei diritti debba essere assicurata dalla Corte di Giustizia stessa nel quadro degli obiettivi e della struttura della Comunit europea, si sviluppata una giurisprudenza pi che trentennale che ha saputo elaborare un sistema di tutela dei diritti fondamentali in grado di esprimere in modo originale lidentit del sistema comunitario. In proposito, da ultimo, Villani, I diritti fondamentali tra Carta di Nizza, cit., 74 ss., con ampi riferimenti.

[7] Si vedano i numerosi testi comunitari dalla Dichiarazione di Copenhagen del 7-8 aprile 1978 sulla democrazia al Preambolo dellAtto unico europeo del 1986 ed inoltre lart. 6 TUE che prevede esplicitamente il rispetto di tali diritti (ex art. F del Trattato di Maastricht del 1992, poi modificato dal Trattato di Amsterdam del 1998).

[8] In particolare il Preambolo insiste sul carattere ricognitivo della Carta di Nizza nella parte in cui prevede che essa () riafferma i diritti derivanti i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunit e dal Consiglio d'Europa, nonch i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunit europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo.

[9] Lespressione di Pace, A che serve la Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea?, cit., 196.

[10] Mettono in luce le conseguenze positive, e anche controproducenti, della redazione per iscritto di un catalogo dei diritti R. Bifulco - Cartabia - Celotto, Introduzione, cit., 17 ss.

[11] Per tale orientamento, cfr. De Siervo, Lambigua redazione della Carta dei diritti fondamentali nel processo di costituzionalizzazione dellUnione Europea, in Diritto pubblico, 2001, Padova, 55 ss.

[12] Cos, Pocar, Commento alla Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea, in Pocar (cur.), Commentario breve ai Trattati della Comunit e dellUnione europea, Padova, 2001, 1179 s.

[13] Per un approfondimento sullargomento, si veda Adam, Da Colonia a Nizza: la Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea, in Dir. Unione Europ., 2000, 888 ss.

[14] In tal senso, cfr. Weber, Il futuro della Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea, in Riv. It. Dir. Pubbl. Comunit., 2002, 31 ss.

[15] Cos, Cavicchi, Preambolo e disposizioni generali della Carta dei diritti: una riaffermazione della specificit dellordinamento comunitario in Riv. It. Dir. Pubbl. Comunit., 2001, 599 ss.

[16] In proposito i rilievi di Villani, I diritti fondamentali tra Carta di Nizza, cit., 75 ss.

[17] Per tale orientamento, cfr. Anzon, La Costituzione europea come problema, in Riv. dir. cost., 2000, 656; Rodot, Ma lEuropa gi applica la nuova Carta dei diritti, in La Repubblica, 3 gennaio 2001; Pace, A che serve la Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea?, cit., 196 ss.; Rossi, La Carta dei diritti come strumento di costituzionalizzazione dellordinamento comunitario, cit., 566.

[18] In tal senso, Diez-Picazo, Notes sur la nouvelle Charte des droits fondamentaux de lUnion europenne, in Rev. Europ. Droit Public, 2002, 937 ss., Rossi, Carta dei diritti come strumento di costituzionalizzazione dellordinamento comunitario, cit., 566; Di Turi, La prassi giudiziaria relativa allapplicazione della Carta di Nizza, in Diritto Unione Europea, 2002, 681 ss.

[19] Pocar, Commento alla Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea, cit., 1181.

[20] De Siervo, Lambigua redazione della Carta dei diritti fondamentali nel processo di costituzionalizzazione dellUnione europea, cit., 45.

[21] Ancora De Siervo, Lambigua redazione della Carta, cit., 46; e, con qualche variante ricostruttiva, F.M. Di Majo, La Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea: aspetti giuridici e politici, in Europa e dir. priv., 2001, 56.

[22] Manzella, Dopo Nizza: la Carta dei diritti proclamata, in Rossi, L.S. (cur.), Carta dei diritti fondamentali e Costituzione europea, Milano, 2002, 241 ss.

[23] Cfr. Barbera, La Carta europea dei diritti: una fonte di ri-cognizione?, in Dir. Un. Europ., 2001, 241 ss.

[24] Mastroianni, R., Il contributo della Carta europea alla tutela dei diritti fondamentali nellordinamento comunitario, in Cass. Pen., 2002, 1873 ss.

[25] Sui problemi connessi a tale inserimento cfr., Turpin, Lintgration de la Charte des droits fondamentaux dans la Constitution europenne, in Rev. Trim. Droit Europ., 2003, 615 ss.

 

[26] Questa visibilit uno dei motivi che hanno determinato lapprovazione della Carta, come si evince dalle Conclusioni della decisione del Consiglio europeo di Colonia del 3-4 giugno 1999, riportate da A. Apostoli, La carta dei diritti dellUnione europea. Il faticoso avvio di un percorso non ancora concluso, Brescia 2000, 77 e ss., come applicato da A. Pace, A che serve la Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea? Appunti preliminari, cit., 197.

[27] Si tratta di unaffermazione che esprime chiaramente luso distorto, ma non isolato, della Convenzione e dei principi del primato e della diretta applicabilit delle norme comunitarie. Infatti, spesso i giudici ordinari applicano direttamente la CEDU, anche disapplicando leggi interne, considerandola, in quanto parte integrante del diritto comunitario sulla base del richiamo ad essa fatto dallart. 6 del Trattato UE, dotata delle caratteristiche di primato e diretta applicabilit tipiche delle norme comunitarie. Per unanalisi critica di questo destabilizzante orientamento giurisprudenziale, cfr. M. Cartabia, A. Celotto, La giustizia costituzionale in Italia dopo la Carta di Nizza, in Giur. Cost., 2002, 4476; B. Randazzo, Giudici comuni e corti europee dei diritti, in Riv. it. dir. pubbl. comunitario, 2002, 1303.

[28] Il n. 5 dellart. 52 stato introdotto con Trattato che istituisce una Costituzione per lEuropa che nella parte II incorpora la Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea.

[29] Si veda, a titolo esemplificativo, CGCE sent. 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento.

[30] Per un ulteriore richiamo alla Carta dei diritti fondamentali (art. 47), si veda la nota 80 del presente lavoro.

[31] Sebbene non faccia espressa menzione della Carta dei diritti fondamentali, il Preambolo dello Statuto della Regione Emilia Romagna, approvato nella seduta del 9 marzo 2004, prevede che la Regione si fondi sui valori del Risorgimento e della Resistenza al nazismo e al fascismo e fa(ccia) propri i principi e i diritti sanciti dalla Costituzione italiana e dallUnione europea. In particolare, nel garantire il riconoscimento della pari dignit sociale della persona, senza alcuna discriminazione per ragioni di genere, di condizioni economiche, sociali e personali, di etnia, di cultura, di religione, di opinioni politiche, di orientamento sessuale, sembra riprendere la formulazione contenuta nellart. 21 della Carta dei diritti fondamentali dellUnione Europea.

[32] Lo statuto della Regione Puglia stato approvato dal Consiglio regionale, in prima lettura, ai sensi dellart. 123 Cost., con deliberazione n. 155 del 21 ottobre 203 e confermato, in seconda lettura, con deliberazione n. 165 del 3, 4 e 5 febbraio 2004.

[33] Corsivo aggiunto.

[34] Corsivo aggiunto.

[35] Corsivo aggiunto.

[36] Corsivo aggiunto.

[37] Corsivo aggiunto.

[38] Corsivo aggiunto.

[39] In tal senso, cfr. M. Cartabia, A. Celotto, La giustizia costituzionale in Italia dopo la Carta di Nizza, cit., 4483.

[40] Corsivo aggiunto.

[41] Corsivo aggiunto.

[42] Per tale orientamento, si veda M. Cartabia, A. Celotto, La giustizia costituzionale in Italia dopo la Carta di Nizza, cit., 4485.

[43] Al giugno 2004, una questione di legittimit costituzionale non ancora decisa dalla Corte.

[44] Lallegato 10, concernente le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, introdotto nel Trattato che istituisce una Costituzione per lEuropa, aggiunge allart. II-52: Portata e interpretazione dei diritti e dei principi, il paragrafo 7, ai sensi del quale i giudici dellUnione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per linterpretazione della Carta del diritti fondamentali. Inoltre, in modo pi esplicito, espressamente previsto, nel quinto capoverso del Preambolo che (...) la Carta sar interpretata dai giudici dellUnione e degli Stati membri alla luce delle spiegazioni elaborate sotto lautorit del Praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta (...). (Corsivo aggiunto).

[45] Sent. 11 luglio 2002, Goodwin c. Regno unito, application n. 28957/95, 100.

[46] Cfr. ex plurimis CGCE sent. 25 luglio 1991, causa C-288/89, Stichting Collective Antennevoorziening Gonda e a. In dottrina, sulla giurisprudenza della CGCE in materia di media, cfr. R. Mastroianni, Telecomunicazione e televisione, in M.P. Chiti, G. Greco (a cura di) Trattato di diritto amministrativo europeo, Milano, 1997, 187 e ss.

[47] Corsivo aggiunto.

[48] Si vedano, ex plurimis, CGCE sentt. 14 maggio 1974, causa C-4/73, Nold, che dichiara la legittimit nellordinamento giuridico comunitario, di sottoporre, tra le altre, la libert di esercitare unattivit economica e commerciale a limiti giustificati dagli obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunit purch non resti lesa la sostanza dei diritti stessi; 5 ottobre 1999, causa C-240/97, Regno di Spagna c. Commissione, che, nel richiamare la libert contrattuale quale base del diritto delle parti di modificare i contratti da esse conclusi, attesta che questo diritto non pu essere limitato in mancanza di una normativa comunitaria che introduca specifiche restrizioni al proposito.

[49] Assume particolare rilievo la sentenza 13 dicembre 1979, Hauer, nella quale viene espressa la necessit che il diritto di propriet venga tutelato alla stregua dei principi comuni alle costituzioni degli Stati membri, principi recepiti nel protocollo allegato alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti delluomo. Per una rassegna pi approfondita delle decisioni CGCE sul tema, cfr. L. Daniele, La tutela del diritto di propriet e del diritto al libero esercizio delle attivit economiche nellordinamento comunitario e nel sistema della Convenzione europea dei diritti delluomo, in Il Diritto dellUnione Europea, 1998, 67 e ss.

[50] Corsivo aggiunto.

[51] Corsivo aggiunto.

[52] Corsivo aggiunto.

[53] Al giugno 2004, sono questioni pregiudiziali non ancora decise dalla Corte di Giustizia.

[54] Corsivo aggiunto.

[55] Si tratta di unespressione che lAvvocato riprende testualmente dalle conclusioni dell'avvocato generale Tizzano presentate l8 febbraio 2001, relativamente alla causa C-173/99, BECTU ( 28).

[56] Conclusioni dell'avvocato generale Lger 10 luglio 2001, causa C-353/99 P, Consiglio/Hautala ( 82-83).

[57] Si tratta di unosservazione gi constatata dallAvvocato nelle conclusioni da lui presentate alla CGCE il 4 dicembre 2001, relativamente alla causa C-208/00, berseering ( 59).

[58] Sulla giurisprudenza della CGCE in tema di azioni positive, cfr. CGCE sentt. 15 maggio 1986, causa C-222/84, Johnston; 17 ottobre 1995, causa C-459/93, Kalanke; 11 novembre 1997, causa C-409/95, Marshall; 28 marzo 2000, causa C-158/97, Badeck e a.

[59] Per tale orientamento cfr. G. Chiti, Il principio di non discriminazione e il Trattato di Amsterdam, in Riv. it. dir. pubbl. comunitario, 2000, 868.

[60] Corsivo aggiunto.

[61] Si vedano, ex plurimis, la Direttiva 92/85/CEE del 19 ottobre 1992, concernente lattuazione delle misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento; la Direttiva 96/34 del 3 giugno 1996, concernente laccordo-quadro sul congedo parentale concluso dallUNICE, dal CEEP e dal CES.; lart. 16 della Carta comunitaria dei diritti sociali, nella parte in cui dispone di sviluppare misure che consentano agli uomini e alle donne di conciliare meglio i loro obblighi professionali e familiari; gli artt. 30 e 31 della Carta sociale europea relativi ai diritti alla protezione contro la povert e lemarginazione sociale; lart. 11 della Carta sociale europea che prevede ladozione, da parte degli Stati contraenti, di misure dirette ad eliminare per quanto possibile le cause di una salute deficitaria, a prevedere consultori e servizi distruzione della salute, a prevenire malattie ed infortuni.

[62] Per un approfondimento sui servizi di interesse economico generale, cfr. L. Radicati di Brozolo, La nuova disposizione sui servizi di interesse economico generale, in AA. VV., Il Trattato di Amsterdam, Milano, 1999, 273 e ss.

[63] In tal senso, cfr. CGCE, sentt. 22 novembre 2001, causa C-53/00, Ferring; 8 novembre 2001, causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline e a.

[64] Si vedano, in particolare, le conclusioni dell'Avvocato Generale Lger nella causa pendente C-280/00, Altmark Trans e dell'Avvocato Generale Jacobs nella causa pendente C-126/01, GEMO.

[65] Corsivo aggiunto.

[66] Sullanalisi delle diverse tesi volte a riconoscere lutilit o linconsistenza della cittadinanza europea, si veda M. Cartabia, J.H.H.Weiler, LItalia in Europa. Profili istituzionali e costituzionali., Bologna, 2000, 233 e ss.

[67] Si vedano, ex plurimis, Tribunale di primo grado, sent. 18 settembre 1995, causa T-167/94, Nolle, secondo la quale il rispetto nei procedimenti amministrativi delle garanzie offerte dallordinamento giuridico comunitario tanto pi di fondamentale importanza quanto pi le istituzioni comunitarie dispongano di un ampio potere discrezionale. Tra le dette garanzie si annoverano in particolare lobbligo dellistituzione competente ad esaminare in modo accurato ed imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie, il diritto dellinteressato a far conoscere il proprio punto di vista e il diritto a una decisione sufficientemente motivata; analogamente, cfr. sent. 6 dicembre 1994, causa T-450/93, Lisretal e altri; sent. CGCE 21 novembre 1991, causa C-269/90 Hauptzollamt Munchen Mitte, nella quale la Corte ribadisce la necessit del rispetto delle garanzie cui lordinamento giuridico comunitario subordina lesecuzione dei procedimenti amministrativi perch soltanto cos la Corte sar in grado di accertare se esistessero tutti gli elementi di fatto necessari per lesercizio del potere discrezionale.

[68] Cfr. Di Turi, La prassi giudiziaria relativa allapplicazione della Carta di Nizza, cit., 676 s.; anche Rizzo, La Carta di Nizza viene applicata per la prima volta dalla giurisprudenza comunitaria, in Dir. Pubbl. Comunit. Europ., 2002, 672 ss.

[69] In tale occasione il Tribunale richiama anche lart. 47 della Carta UE; si veda, sul punto, la nota 81 del presente lavoro.

[70] In tale occasione, le parti richiamano anche gli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali. Si veda sul punto la nota 83 del presente lavoro.

[71] Cfr. Pagano, Il valore giuridico della Carta dei diritti fondamentali e le competenze dellUnione, in Dir. Pubbl. Comunit. Europ., 2003, 1725.

[72] Corsivo aggiunto.

[73] Si tratta delle decisioni 93/731 CE e 94/90 CE, CECA, EURATOM, adottate dal Consiglio e dalla Commissione il 6 dicembre 1993.

[74] Corsivo aggiunto.

[75] Corsivo aggiunto.

[76] Corsivo aggiunto.

[77] Per un approfondimento sul processo che, dal Trattato di Roma alla Carta di Nizza, ha portato ad unevoluzione del concetto di cittadinanza tramite unestensione soggettiva ed oggettiva del diritto, cfr. F. Alcaro - G. Baldini, Profili evolutivi della cittadinanza europea:verso un diritto privato comunitario?, cit. 460 e ss.

[78] A tutto giugno 2004 la CGCE non si ancora pronunciata sul caso.

[79] Su questa corretta applicazione del tempus regit actum cfr. Montanari, Una decisione del Tribunale di prima istanza fra la CEDU e la Carta di Nizza, in Diritto Pubbl. Comunit. Europ., 2001, 670 ss.

[80] Per un ulteriore richiamo alla Carta dei diritti fondamentali, in particolare ai principi espressi dal preambolo, nelle conclusioni presentate dallAvvocato Generale Philippe Lger, si veda la nota 30 del presente lavoro.

[81] Si veda sul punto la nota 69 del presente lavoro.

[82] Corsivo aggiunto.

[83] Per ulteriori richiami alla Carta, cfr. la nota 70 del presente lavoro.

[84] Corsivo aggiunto.

[85] Per una chiara ed esauriente disamina delle problematiche connesse alla disapplicazione di norme interne per contrasto con norme della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea, cfr. R. Calvano, La Corte dappello di Roma applica la Carta dei diritti Ue. Diritto pretorio o jus comune europeo?, in Giur. it., 2002, 2238 e ss.; M. Cartabia, A. Celotto, La giustizia costituzionale in Italia dopo la Carta di Nizza, cit., 4490 e ss.

[86] Per tale orientamento cfr. M.P. Chiti, La Carta europea dei diritti fondamentali: una carta di carattere funzionale?, in Riv. trim. dir. pubbl., 2002, 24 e ss., come riportato da G. Bonadio, Nuovi sviluppi in tema di legittimazione a ricorrere avverso gli atti comunitari, in Riv. it. dir. pubbl. comunitario, 2002, 1157 e ss. Per un interessante commento alla decisione, si veda R. Calvano, Un felice rvirement: il giudice comunitario allarga le maglie del ricorso individuale in base alla Cedu e alla Carta di Nizza, in www.associazionedeicostituzionalisti.it

[87] Corsivo aggiunto.

[88] Corsivo aggiunto.

[89] Corsivo aggiunto.

[90] Nelle sue conclusioni lAvvocato generale Colomer richiama anche lart. 50 della Carta dei diritti fondamentali. Cfr. sul punto la nota 95 del presente lavoro.

[91] Per un approfondimento sul rapporto tra le Convenzioni internazionali e la Costituzione italiana sullargomento, si veda P. Giocoli Nacci, Il significato del principio costituzionale di non colpevolezza dellimputato, in AA. VV., Presunzione di non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni, Milano, 2000, 231 e ss.

[92] Tale principio considerato corollario essenziale del principio di irretroattivit, stabilito in vari Stati membri e figura anche nellart. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato nellambito dellONU il 16 dicembre 1966.

[93] Si vedano sullargomento gli artt. 54-58 della Convenzione di applicazione dellaccordo di Schengen; lart. 7 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunit europee e lart. 10 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione.

[94] Corsivo aggiunto.

[95] In tale occasione lAvvocato generale richiama anche lart. 47 della Carta dellUnione europea; si veda la nota 90 del presente lavoro.

[96] Si tratta della dottrina dellincorporation, pi volte affermata dalla giurisprudenza della CGCE, in virt della quale i diritti fondamentali comunitari vincolano oltre le istituzioni e gli organi dellUnione anche le istituzioni nazionali quando attuano obblighi comunitari. Sullargomento, si vedano, tra le tante, CGCE, sentt. 13 luglio 1989, causa C-5/88, Wachuf; Id., 18 giugno 1991, causa C-260/89, ERT; Id., 8 aprile 1992, causa C-62/90, Commissione c. Germania; Id., 13 aprile 2000, causa C-292/97, Karlsson.

Per un approfondimento sulla dottrina dellincorporation, anche con riferimento allorigine americana del fenomeno, cfr. J.H.H. Weiler, Il sistema comunitario europeo, Bologna, 1985, 135 e ss.

[97] Si tratta di una questione non ancora decisa dalla CGCE al giugno 2004.

[98] Cfr, ex plurimis, CGCE, sent. 13 aprile 2000, causa C-297/97, Karlsson.

[99] Al giugno 2004, si tratta di una questione non ancora decisa dalla Corte costituzionale (corsivo aggiunto).

[100] Le prime conclusioni sono state presentate dallAvvocato generale A. Tizzano l8 febbraio 2001, causa 173/99, BECTU/ Secretary of State for Trade and Industry.

[101] In tal senso, si veda A. Pace, A che serve la Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea? Appunti preliminari, cit., 194.

[102] Per tale orientamento, si veda, Cartabia - Ninatti, Lefficacia giuridica della Carta dei diritti: un problema del futuro o una realt del presente?, in Quad. cost., 2001, 423.

[103] Si tratta delle conclusioni presentate alludienza del 10 luglio 2001, in causa C-353/99 P, Consiglio dellUnione europea c. Hautala.

[104] Cos G. Scala, Lemergere della Carta del diritti fondamentali dellUnione Europea nella giurisprudenza della Corte di giustizia, in Giur. it., 2002, 254.

[105] Cfr. le pi articolate osservazioni di Weiler, Diritti umani, costituzionalismo ed integrazione: iconografia e feticismo, in Quad. Cost., 2002, 527.

[106] Come osservano Ferrari Montanari, I diritti nel progetto di Costituzione europea, cit., 1716.

[107] Sent. 11 luglio 2002, Goodwin c. Regno unito, application n. 28957/95.

[108] Ricordiamo che gi nella sent. 20 febbraio 2001, causa T-112/98, Mannesmannrhren-Werke AG contro Commissione delle Comunit europee, il Tribunale preannuncia lapplicazione giurisprudenziale della Carta di Nizza quale strumento di codificazione di principi generali appartenenti allacquis comunitario, pur negandone la rilevanza rispetto al caso sottoposto alla sua attenzione, non perch la Carta sia priva di efficacia giuridica, ma solo per ragioni di ordine temporale, essendo stato, latto impugnato, oggetto della controversia, adottato anteriormente alla proclamazione della Carta.

[109] Cfr. sentt. 30 gennaio 2002, causa T-54/99, Max.Mobil Telekommunikation Service GmbH/Commissione delle Comunit europee e 3 maggio 2002, causa T-177/01, Jgo-Qur e Cie SA contro Commissione delle Comunit europee.

[110] Cause riunite T-377/00, T-379/00, T-380/00, T-260/01, T-272/01, Philips Morris International, Inc. (e altri) contro la Commissione delle Comunit europee, 122.

[111] Corte cost., sent. 24 aprile 2002, n. 135 ( 2.1 del Conss. diritto); e sent. 24 ottobre 2002, n. 445.

[112] Ci sia consentito rinviare a Celotto, Carta dei diritti fondamentali e Costituzione italiana: verso il trattato costituzionale europeo, in Europa e diritto privato, 2003, 33 ss. per pi ampi richiami sulla differenza tra quanto accade nellordinamento italiano e in quello spagnolo, in cui la Carta acquista una valenza interpretativa in senso forte. grazie allart. 10, comma 2, della Costituzione prevede che le norme relative ai diritti fondamentali e alle libert riconosciute dalla Costituzione, si interpretano in conformit alla Dichiarazione Universale dei diritti delluomo e ai trattati e accordi internazionali sulle stesse materie ratificati dalla Spagna.

[113] Ad es., Corte dAppello di Roma, ord. 11 aprile 2002.

[114] Accanto ai significativi richiami alla Carta dei diritti fondamentali da parte degli organi giurisdizionali occorre segnalare che anche nellambito delle istituzioni politiche dellUnione europea, la Carta esercita la sua influenza. Si pensi, ad esempio, alla decisione del Mediatore europeo 30 gennaio 2001, relativa al caso 995/98/OV e alla Comunicazione 13 marzo 2001, Application de la Charte des droits fondamentaux de lUnion europenne, SEC (2001) 380/3, approvata dalla Commissione delle Comunit europee e diretta a tutti i Servizi.

[115] Cos, A. Pace, A che serve la Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea? Appunti preliminari, cit., 194, che ricorda, ad esempio, come la Dichiarazione Universale dei diritti delluomo del 10 dicembre 1948 sia stata citata, sebbene soltanto ad abundantiam, ripetutamente dalla Corte costituzionale italiana (cfr. sentt. nn. 120 del 1967, 278 del 1992, 140 del 1993 e 168 del 1994).

[116] Sulla dimostrazione dellassenza di una stretta interdipendenza tra il valore giuridico della Carta e le sue capacit di produrre effetti, gi S. Rodot, La Carta come atto politico e documento giuridico, in Manzella-Melograni-Paciotti-Rodot, Riscrivere i diritti in Europa, Bologna, 2001, 73 e ss.