STUDIO       LEGALE        ASSOCIATO

Avvocati  Mario  Ciccarelli  e  Pietro  Massarotto

Milano  -  20121,   Via  Fatebenefratelli   n.4                       

Cornaredo  -  20010,  Via  Don  Gnocchi  n.8

tel. 02.45471418/9  -  fax 02.45471420

Ill.mo  TRIBUNALE  di  MILANO

Sezione Affari Immigrazione

Ricorso  avverso  decreto  di  espulsione, ai sensi dell'art.13,

comma 8, del D.Lgs. 286/1998

Promosso dai Signori:

1. Marius Stefan BIDILICI, nato a Craiova il 16.4.1982;

2. Marian BIDILICI, nata a Craiova il 10.8.1963;

3. Elena Corina PROCA, nata a Craiova il 19.9.1981;

4. Florin PROCA, nato a Craiova il 31.7.1978;

5. Nicu PROCA, nato a Galati il 3.7.1967;

6. Mariana SALI, nata a Craiova il 3.12.1967;

7. Sorin UNGUREANU, nato a Craiova il 20.12.1985;

8. Ion DUMITRU, nato a Craiova il 24.2.1981;

9. Caui MUSTAFA, nato a Craiova il 27.10.1971;

10.        Constantin Cristi RADUT, nato a Craiova il 30.9.1978;

11.        Florea NEGUT, Craiova 14.6.1965;

12.        Amar NEGUT, Craiova 23.11.1976;

13.        Ionel GURAN, nato a Craiova il 2.7.1979;

14.        Ione o Ionel ZARAFU, Craiova 5.6.1960;

15.        Marius TEODOR, nato a Tirgu Jiu il giorno 8.6.1972;

tutti cittadini rumeni della minoranza Rom, rappresentati e difesi giusta procure in calce al presente - dagli avvocati Mario Ciccarelli e Pietro Massarotto, nonch dal Dottor Enrico Belloli, elettivamente domiciliati presso l'Associazione onlus NAGA - SOS ESPULSIONI, viale Bligny n. 22, Milano (fax  02.700568843).

F a t t o

1)   Il giorno 17 maggio 2004 la Polizia dello Stato e la Vigilanza Urbana di Milano si sono presentate in forze presso l'edificio sito in Bruzzano in cui vivevano alcune decine di cittadini rumeni appartenenti alla minoranza Rom.

2)   Dopo aver provveduto ad identificare i presenti, sono stati isolati quelli sforniti di regolare permesso di soggiorno, che successivamente sono stati trasferiti presso la Questura di Milano con pullman appositamente predisposti per lo scopo. Al fine di documentare le modalit e le finalit dell'intervento delle autorit di Pubblica Sicurezza, si chiede fin d'ora che l'Ill.mo Giudice adito voglia ordinare al Prefetto di Milano ed al Questore di Milano di esibire in giudizio, ex art. 210 c.p.c., tutti i provvedimenti espulsivi e gli ordini di trattenimento emessi quel giorno nell'ambito dell'operazione di sgombero nonch tutti i documenti connessi e collegati (fra essi, senz'altro, il verbale e la relazione dell'intervento).

Si chiede, inoltre, che l'Ill.mo Giudice adito voglia disporre l'acquisizione al presente fascicolo di tutti i verbali delle udienze di convalida dei trattenimenti, relative ai ricorrenti, effettuate presso il C.P.T. di Via Corelli in Milano (su cui infra).

3)   A tutti i ricorrenti sono stati notificati decreti di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (docc. 1-15) del tutto analoghi e conformi tra loro, portanti la medesima motivazione: mancata richiesta del permesso di soggiorno entro 8 giorni dallingresso in Italia.

4)   Tutti sono stati trattenuti, ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.Lgs. 286/1998, presso il C.P.T. di Via Corelli in Milano.

5)   Il trattenimento di tredici tra loro stato successivamente convalidato con decreto emesso dal Giudice competente, mentre per due,  Ione o Ionel Zarafu e Marius Teodor (n.ri 14 e 15) il trattenimento non stato convalidato.

6)   Gi nell'ambito delle udienze di convalida sono stati sollevati, sia pure in modo riassuntivo, i motivi di doglianza che in oltre si avanzano.

7)   In seguito, i tredici ricorrenti qui numerati da 1 a 13 sono stati  materialmente espulsi verso la Romania in una data imprecisata (perch non comunicata ai difensori).

D i r i t t o

Il decreto di espulsione da dichiararsi nullo e/o illegittimo per le ragioni di seguito esposte.

DIVIETO DI ESPULSIONI COLLETTIVE

Ai sensi dellart. 4 del Protocollo 4 allegato alla Convenzione Europea dei Diritti dellUomo: le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.

La citata Convenzione stata firmata a Roma il 4.11.1950, mentre il Protocollo n. 4 stato firmato a Strasburgo il 16.9.1963. Si unisce al presente ricorso il testo coordinato con gli emendamenti di cui al protocollo n.11 firmato a Strasburgo il giorno 11.5.1994, entrato in vigore il giorno 1.11.1998 (doc. 16). 

La Convenzione Europea ed i Protocolli allegati sono senz'altro immediatamente applicabili in Italia, di cui integrano e completano la normativa interna. Basti a tal proposito richiamare il provvedimento di ricevibilit emesso dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in merito ad un ricorso presentato da sedici Rom bosniaci avverso lo stato italiano in un caso pressocch analogo al presente e di cui pi oltre si tratta diffusamente.

Appare evidente che il decreto di espulsione in esame sia da ritenersi emesso nell'ambito di una pi ampia espulsione collettiva di cittadini rumeni di etnia Rom, sussistendo i seguenti elementi:

unit di tempo: tutte le espulsioni sono state comminate contestualmente;

unit di luogo: tutte le espulsioni sono state comminate in seguito all'irruzione nel medesimo edificio;

unit di azione: tutte le espulsioni sono state comminate nellambito della medesima (e predisposta) azione di polizia;

unit di motivazione: tutte le espulsioni recano la medesima causale formale - il soggetto non avrebbe richiesto il permesso di soggiorno entro 8 giorni dall'ingresso in Italia;

tutti i ricorrenti sono, per l'appunto, cittadini rumeni appartenenti al popolo Rom.

A ci si aggiunga che loperazione espulsiva ha interessato alcune decine almeno un centinaio di cittadini rumeni di etnia Rom, portando all'espulsione di una ventina tra loro, di talch, anche a mero livello numerico, non pu che considerarsi collettiva.

La ratio della norma europea consiste nel porre una tutela anticipata (e preventiva) contro il rischio di operazioni di polizia strumentalmente ordinate allo scopo di rastrellare ed espellere gruppi di stranieri (nella specie appartenenti alla minoranza nomade Rom) allo scopo di evitare un uso distorto e sviato delle disposizioni legislative nazionali in materia di stranieri.

In particolare, la norma vieta agli Stati contraenti di adottare provvedimenti espulsivi che prescindano da una obiettiva presa in considerazione reale e differenziata della situazione individuale di ognuna delle persone interessate dal provvedimento espulsivo.

Nel caso di specie, l'accesso effettuato dal polizia nell'edifico dove i ricorrenti vivevano insieme ad altri connazionali di etnia Rom, l'adozione di provvedimenti basati tutti ed unicamente sulla stessa identica motivazione, l'assoluta mancanza di interpreti di lingua rumena (n tantomeno di lingua Rom) presenti al momento dell'operazione che potessero spiegare ci che stava accadendo, sono chiari indici dell'assoluta mancanza di un'adeguata e personificata istruttoria - indispensabile ai fini dell'adozione di ogni e qualsiasi provvedimento espulsivo - e dunque del carattere collettivo dell'espulsione.

D'altro canto, che l'espulsione mirata e collettiva di stranieri sia pratica correntemente utilizzata dalle Autorit di Pubblica Sicurezza nel territorio milanese stato recentemente denunciato, il 31.5.2004, anche in una conferenza stampa congiunta dalla CGIL Lombardia e dal sindacato di Polizia SILP (doc. 17 cfr. pag. 3)

Riguardo allapplicazione del citato art. 4 del Protocollo 4 allegato alla Convenzione Europea dei Diritti dellUomo, constano due casi portati allattenzione della Corte Europea dei Diritti dellUomo, uno dei quali concerne proprio lItalia (accordo giudiziale SULEJMANOVIC c. ITALIA n.ri 57574/00 e 57575/00 in data 8 novembre 2002 doc. 18), coinvolta in un analogo episodio di espulsione collettiva nei confronti di un gruppo di Rom (bosniaci).

Nel caso richiamato, una volta dichiarato ricevibile il ricorso quanto al pi volte citato art.4 del protocollo allegato alla C.E.D.U., stato raggiunto un accordo tra le parti, in cui sostanzialmente, a fronte della rinunzia allazione da parte degli espulsi, lo Stato italiano si impegnato:

    a revocare le espulsioni,

    a permettere il rientro in Italia degli espulsi,

    a concedere un permesso di soggiorno umanitario ai sensi dell'articolo 5 co. 6 del D.Lgs. n. 286/1998,

    a risarcire un danno forfettario indicato in . 7.746,90= per ciascuno dei sedici ricorrenti.

Il caso del Belgio (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, caso CONKA vs. BELGIO, sentenza del 5 febbraio 2002, ricorso n.51564/99 doc. 19) si invece concluso con la revoca delle espulsioni e la condanna dello Stato anche ai sensi dell'art. 4 del Protocollo cui sopra si fatto riferimento.

Pertanto, anche sulla base dellelaborazione giurisprudenziale europea, l'espulsione in esame, in uno con quelle degli altri Rom, da considerarsi effettuata nell'ambito di un'operazione espulsiva collettiva, integrandone tutti i requisiti.

Daltronde, il testo della norma della C.E.D.U. volutamente ampio e laconico:

- per affermare il carattere assoluto del divieto di espulsione collettiva e, con  tutta  probabilit, col verosimile intento di evitare linsorgere di conflittualit tra gli Stati membri e gli stati di provenienza dei cittadini extra-comunitari espulsi;

- per ridurre al minimo limpatto sociale delle espulsioni;

- per evitare capziose interpretazioni discrezionali nellapplicazione del principio.

La natura di provvedimento collettivo delle espulsioni comminate unitariamente il giorno 13.5.2004 emerger, inoltre, con ancora maggior vigore successivamente all'esibizione dei documenti di cui sopra si chiesto che venga ordinata la produzione ai sensi dell'art.210 c.p.c..

MANCATA ISTRUZIONE PROBATORIA

Il Prefetto si limita ad indicare che i ricorrenti sarebbero entrati in territorio italiano in data antecedente ad otto giorni, senza provare in alcun modo la sua asserzione.

Ci si rif forse ad una dichiarazione di parte ricorrente? In quale lingua?

Si rammenta che latto per essere validamente ed efficacemente motivato, ove richiami per relationem altri documenti, deve identificarli nei suoi estremi fondamentali, sottolineandosi che, comunque, tali eventuali documenti avrebbero dovuto essere prodotti ed esibiti insieme allespulsione, senza possibilit di integrazione successiva.

Ci si oppone, dunque, fin dora ad una successiva allegazione od esibizione di documenti non identificabili n rinvenibili a priori.

Al riguardo si sottolinea ancora il fatto che, non essendo stata fornita prova alcuna in ordine alla data di ingresso in Italia, non stata resa certa la data della penetrazione e, dunque, neppure si pu sostenere che parte ricorrente abbia oltrepassato il termine di 8 giorni previsto dalla legge per la richiesta di un permesso di soggiorno.

Ove eventualmente si volesse accogliere unimpostazione contraria, si addiverrebbe ad una indebita inversione dellonere della prova, addossando lincombenza della discolpa in capo a colui che si oppone, mentre, per principio generale di diritto non derogabile  nel caso di specie onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat. 

In assenza di detta prova risulta, dunque, impossibile determinare se siano o meno trascorsi i citati 8 giorni, con ci determinando la nullit piena ed assoluta del decreto de quo, che viene cos a perdere ogni consistenza in ordine allunica motivazione proposta.

QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Si solleva, altres, questione di legittimit costituzionale in relazione al combinato disposto dai commi 3, 5 bis e 8 dellart.13 del D.Lgs. 286/1998, in quanto violano quanto previsto dalla Costituzione Italiana:

- nella parte in cui si prevede che il decreto di espulsione, in esecuzione del quale viene adottato lordine di accompagnamento coattivo, sia immediatamente esecutivo, anzich disporre che esso sia esecutivo solo dopo il decorso del termine per la sua impugnazione o il rigetto dellimpugnazione medesima, per violazione degli articoli 13 e 24 della Costituzione. A tal proposito, la Corte Costituzionale, con la sentenza 16 giugno 2000, n. 198, ha statuito che: che lart. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 286 dispone che allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Anche allo straniero deve quindi essere riconosciuto il pieno esercizio del diritto di difesa, sancito dallart. 24 della Costituzione e tutelato altres dal Patto internazionale sui diritti civili e politici stipulato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 ottobre 1977, n.881, ove allart. 13 si stabilisce che uno straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato parte del presente Patto non pu esserne espulso se non in base a una decisione presa in conformit della legge e, salvo che vi si oppongano imperiosi motivi di sicurezza nazionale, deve avere la possibilit di far valere le proprie ragioni contro la sua espulsione, di sottoporre il proprio caso allesame dellautorit competente, o di una o pi persone specificamente designate da detta autorit, e di farsi rappresentare innanzi ad esse a tal fine. Principio analogo poi ribadito nell'art. 1 del Protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98.

In rassegna e sinossi, i commi indicati dell'art. 13 D.Lgs. violano, altres, lo spirito e il testo della Costituzione Italiana, per quanto di seguito esposto:

art. 2 poich anche allo straniero devono essere riconosciuti i diritti inviolabili dell'uomo e tra questi quello al diritto di difendersi in contraddittorio;

art. 10 poich ivi si prevede che lordinamento si conformi alle norme del diritto internazionale riconosciute dallItalia;

art. 24 poich la difesa viene definita diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, limpossibilit di presenziare alle udienze del procedimento espulsivo comporta grave violazione di tale diritto;

art. 111 poich vi si prevede che la giurisdizione si attui mediante un giusto processo, che deve svolgersi in contraddittorio tra le parti; ovvio che se laccompagnamento alla frontiera gi stato eseguito il contraddittorio paritario diviene impossibile;

art. 113 poich vi si tutelano anche i diritti e gli interessi legittimi nei confronti della P.A.; nel caso, per, di materiale espulsione mediante accompagnamento coattivo, anteriore rispetto alla convalida giudiziaria, lo straniero non vede tutelato il suo diritto a permanere temporaneamente in territorio italiano in una situazione di fatto ante espulsione, che non potrebbe essere ripristinata neppure ottenendo lannullamento del decreto di espulsione.

Si precisa, infine, che l'applicazione delle disposizioni sopra indicate quanto ad eventuali profili di illegittimit costituzionale hanno permesso, nel caso di specie, che nelle more del procedimento di impugnazione dell'espulsione i ricorrenti fossero concretamente espulsi e non possano quindi partecipare alle udienze.

Tale assenza determina, fra l'altro, che n i ricorrenti n gli altri espulsi possano essere sentiti dal Giudice adito al fine di assumere informazioni e/o testimonianze su quanto accaduto il 17.5.2004, in specie in ordine alla natura collettiva delle espulsioni decretate quel giorno.

      P.Q.M.  voglia, dunque, l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza o domanda, eccezione e deduzione ed emesse tutte le pi opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso:

. nel merito, accogliere il presente ricorso, dichiarando la nullit e linefficacia dei decreti espulsivi de quibus, nonch di tutti gli atti presupposti e/o conseguenti, sia per quanto attiene alla natura unitaria e collettiva dei provvedimenti sia singolarmente per quanto attiene ad ogni posizione individuale;

. in subordine e/o in alternativa, rilevare le questioni di legittimit costituzionale sopra sollevate, rimettendole per la decisione alla Corte Costituzionale;

. in ulteriore subordine, ove il Giudice adito non intenda accogliere il presente ricorso, voglia ridurre il periodo di impossibilit di rientro in Italia (conseguente allespulsione comminata) al minimo previsto;

. in via istruttoria, ordinare al Prefetto di Milano ed al Questore di Milano di esibire in giudizio, ex art. 210 c.p.c., tutti i provvedimenti espulsivi e gli ordini di trattenimento emessi quel giorno nell'ambito dell'operazione di sgombero nonch tutti i documenti connessi e collegati (fra essi, senz'altro, il verbale e la relazione dell'intervento):

. altres, disporre l'acquisizione al presente procedimento di tutti i verbali delle udienze di convalida dei trattenimenti, relative ai ricorrenti, effettuate presso il C.P.T. di Via Corelli in Milano.

Si chiede, inoltre, lammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato secondo i dettami dell'art. 13, comma 8, del D.Lgs. 286/1998 come integrato dall'art.142 del D.Lgs. 113/2002, nominando come proprio difensore l'Avv. Mario Ciccarelli del Foro di Milano. A tal proposito, si producono rituali istanze dei ricorrenti (docc. 20 - 34).

Si producono:

da 1 a 15 - decreti di espulsione;

16 - Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali e Protocollo n.4;

17 - comunicato stampa congiunto del 31.5.2004 di CGIL Lombardia e SILP;

18 - Corte Europea dei Diritti dellUomo - accordo giudiziale SULEJMANOVIC c. ITALIA n.ri 57574/00 e 57575/00 in data 8.11.2002;

19 - Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, caso CONKA vs. BELGIO, sentenza del 5 febbraio 2002, ricorso n.51564/99 (in traduzione italiana);

da 20 a 34 - istanze di ammissione al patrocinio a spese dello stato.

Ulteriori mezzi istruttori riservati e con salvezza di ogni altro eventuale diritto.

Il presente procedimento non risulta di valore determinabile ed , comunque, esente dal contributo unificato.

L, 16 luglio 2004.         

                        Avv. Mario Ciccarelli         Avv. Pietro Massarotto

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                                   Dottor Enrico Belloli

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