STUDIO LEGALE
ASSOCIATO
Avvocati Mario Ciccarelli e Pietro Massarotto
Milano - 20121, Via Fatebenefratelli
n.4
Cornaredo -
20010, Via Don Gnocchi n.8
tel.
02.45471418/9 - fax 02.45471420
Ill.mo TRIBUNALE
di MILANO
Sezione Affari Immigrazione
Ricorso avverso
decreto di espulsione, ai sensi dell'art.13,
comma 8, del D.Lgs. 286/1998
Promosso dai Signori:
1. Marius Stefan BIDILICI, nato
a Craiova il 16.4.1982;
2. Marian BIDILICI, nata a Craiova
il 10.8.1963;
3. Elena Corina PROCA, nata a
Craiova il 19.9.1981;
4. Florin PROCA, nato a Craiova
il 31.7.1978;
5. Nicu PROCA, nato a Galati il
3.7.1967;
6. Mariana SALI, nata a Craiova
il 3.12.1967;
7. Sorin UNGUREANU, nato a
Craiova il 20.12.1985;
8. Ion DUMITRU, nato a Craiova
il 24.2.1981;
9. Caui MUSTAFA, nato a Craiova
il 27.10.1971;
10.
Constantin
Cristi RADUT, nato a Craiova il 30.9.1978;
11.
Florea
NEGUT, Craiova 14.6.1965;
12.
Amar
NEGUT, Craiova 23.11.1976;
13.
Ionel
GURAN, nato a Craiova il 2.7.1979;
14.
Ione
o Ionel ZARAFU, Craiova 5.6.1960;
15.
Marius
TEODOR, nato a Tirgu Jiu il giorno 8.6.1972;
tutti cittadini rumeni della minoranza Rom, rappresentati e
difesi giusta procure in calce al presente - dagli avvocati Mario Ciccarelli
e Pietro Massarotto, nonch dal Dottor Enrico Belloli, elettivamente
domiciliati presso l'Associazione onlus NAGA - SOS ESPULSIONI, viale Bligny
n. 22, Milano (fax 02.700568843).
F a t t o
1) Il giorno 17 maggio
2004 la Polizia dello Stato e la Vigilanza Urbana di Milano si sono presentate
in forze presso l'edificio sito in Bruzzano in cui vivevano alcune decine di
cittadini rumeni appartenenti alla minoranza Rom.
2) Dopo aver provveduto
ad identificare i presenti, sono stati isolati quelli sforniti di regolare
permesso di soggiorno, che successivamente sono stati trasferiti presso la
Questura di Milano con pullman appositamente predisposti per lo scopo. Al fine
di documentare le modalit e le finalit dell'intervento delle autorit di
Pubblica Sicurezza, si chiede fin d'ora che l'Ill.mo Giudice adito voglia ordinare
al Prefetto di Milano ed al Questore di Milano di esibire in giudizio, ex art.
210 c.p.c., tutti i provvedimenti espulsivi e gli ordini di trattenimento
emessi quel giorno nell'ambito dell'operazione di sgombero nonch tutti i
documenti connessi e collegati (fra essi, senz'altro, il verbale e la relazione
dell'intervento).
Si chiede, inoltre, che l'Ill.mo Giudice adito voglia disporre
l'acquisizione al presente fascicolo di tutti i verbali delle udienze di
convalida dei trattenimenti, relative ai ricorrenti, effettuate presso il
C.P.T. di Via Corelli in Milano (su cui infra).
3) A tutti i ricorrenti
sono stati notificati decreti di espulsione con accompagnamento alla frontiera
a mezzo della forza pubblica (docc. 1-15) del tutto analoghi e
conformi tra loro, portanti la medesima motivazione: mancata richiesta del
permesso di soggiorno entro 8 giorni dallingresso in Italia.
4) Tutti sono stati
trattenuti, ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.Lgs. 286/1998, presso il
C.P.T. di Via Corelli in Milano.
5) Il trattenimento di
tredici tra loro stato successivamente convalidato con decreto emesso dal
Giudice competente, mentre per due,
Ione o Ionel Zarafu e Marius Teodor (n.ri 14 e 15) il trattenimento non
stato convalidato.
6) Gi nell'ambito
delle udienze di convalida sono stati sollevati, sia pure in modo riassuntivo,
i motivi di doglianza che in oltre si avanzano.
7) In seguito, i
tredici ricorrenti qui numerati da 1 a 13 sono stati materialmente espulsi verso la Romania in una data
imprecisata (perch non comunicata ai difensori).
D i r i t t o
Il decreto di espulsione da dichiararsi nullo e/o illegittimo
per le ragioni di seguito esposte.
DIVIETO DI ESPULSIONI COLLETTIVE
Ai sensi dellart. 4 del Protocollo 4 allegato alla Convenzione
Europea dei Diritti dellUomo: le espulsioni collettive di stranieri sono
vietate.
La citata Convenzione stata firmata a Roma il 4.11.1950,
mentre il Protocollo n. 4 stato firmato a Strasburgo il 16.9.1963. Si unisce
al presente ricorso il testo coordinato con gli emendamenti di cui al
protocollo n.11 firmato a Strasburgo il giorno 11.5.1994, entrato in vigore il
giorno 1.11.1998 (doc. 16).
La Convenzione Europea ed i Protocolli allegati sono senz'altro
immediatamente applicabili in Italia, di cui integrano e completano la normativa
interna. Basti a tal proposito richiamare il provvedimento di ricevibilit
emesso dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in merito ad un ricorso
presentato da sedici Rom bosniaci avverso lo stato italiano in un caso
pressocch analogo al presente e di cui pi oltre si tratta diffusamente.
Appare evidente che il decreto di espulsione in esame sia da
ritenersi emesso nell'ambito di una pi ampia espulsione collettiva di
cittadini rumeni di etnia Rom, sussistendo i seguenti elementi:
unit di tempo: tutte le espulsioni sono state comminate
contestualmente;
unit di luogo: tutte le espulsioni sono state comminate in
seguito all'irruzione nel medesimo edificio;
unit di azione: tutte le espulsioni sono state comminate
nellambito della medesima (e predisposta) azione di polizia;
unit di motivazione: tutte le espulsioni recano la medesima
causale formale - il soggetto non avrebbe richiesto il permesso di soggiorno
entro 8 giorni dall'ingresso in Italia;
tutti i ricorrenti sono, per l'appunto, cittadini rumeni
appartenenti al popolo Rom.
A ci si aggiunga che loperazione espulsiva ha interessato
alcune decine almeno un centinaio di cittadini rumeni di etnia Rom, portando
all'espulsione di una ventina tra loro, di talch, anche a mero livello
numerico, non pu che considerarsi collettiva.
La ratio della norma europea consiste nel porre una tutela
anticipata (e preventiva) contro il rischio di operazioni di polizia
strumentalmente ordinate allo scopo di rastrellare ed espellere gruppi di
stranieri (nella specie appartenenti alla minoranza nomade Rom) allo scopo di
evitare un uso distorto e sviato delle disposizioni legislative nazionali in
materia di stranieri.
In particolare, la norma vieta agli Stati contraenti di adottare
provvedimenti espulsivi che prescindano da una obiettiva presa in
considerazione reale e differenziata della situazione individuale di ognuna
delle persone interessate dal provvedimento espulsivo.
Nel caso di specie, l'accesso effettuato dal polizia
nell'edifico dove i ricorrenti vivevano insieme ad altri connazionali di etnia
Rom, l'adozione di provvedimenti basati tutti ed unicamente sulla stessa
identica motivazione, l'assoluta mancanza di interpreti di lingua rumena (n
tantomeno di lingua Rom) presenti al momento dell'operazione che potessero
spiegare ci che stava accadendo, sono chiari indici dell'assoluta mancanza di
un'adeguata e personificata istruttoria - indispensabile ai fini dell'adozione
di ogni e qualsiasi provvedimento espulsivo - e dunque del carattere collettivo
dell'espulsione.
D'altro canto, che l'espulsione mirata e collettiva di stranieri
sia pratica correntemente utilizzata dalle Autorit di Pubblica Sicurezza nel
territorio milanese stato recentemente denunciato, il 31.5.2004, anche in una
conferenza stampa congiunta dalla CGIL Lombardia e dal sindacato di Polizia
SILP (doc. 17 cfr. pag. 3)
Riguardo allapplicazione del citato art. 4 del Protocollo 4
allegato alla Convenzione Europea dei Diritti dellUomo, constano due casi
portati allattenzione della Corte Europea dei Diritti dellUomo, uno dei quali
concerne proprio lItalia (accordo giudiziale SULEJMANOVIC c. ITALIA n.ri
57574/00 e 57575/00 in data 8 novembre 2002 doc. 18), coinvolta in un
analogo episodio di espulsione collettiva nei confronti di un gruppo di Rom
(bosniaci).
Nel caso richiamato, una volta dichiarato ricevibile il ricorso
quanto al pi volte citato art.4 del protocollo allegato alla C.E.D.U., stato
raggiunto un accordo tra le parti, in cui sostanzialmente, a fronte della
rinunzia allazione da parte degli espulsi, lo Stato italiano si impegnato:
a
revocare le espulsioni,
a
permettere il rientro in Italia degli espulsi,
a
concedere un permesso di soggiorno umanitario ai sensi dell'articolo 5 co. 6
del D.Lgs. n. 286/1998,
a
risarcire un danno forfettario indicato in . 7.746,90= per ciascuno dei sedici
ricorrenti.
Il caso del Belgio (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, caso
CONKA vs. BELGIO, sentenza del 5 febbraio 2002, ricorso n.51564/99 doc.
19)
si
invece concluso con la revoca delle espulsioni e la condanna dello Stato
anche ai sensi dell'art. 4 del Protocollo cui sopra si fatto riferimento.
Pertanto, anche sulla base dellelaborazione giurisprudenziale
europea, l'espulsione in esame, in uno con quelle degli altri Rom, da considerarsi
effettuata nell'ambito di un'operazione espulsiva collettiva, integrandone
tutti i requisiti.
Daltronde, il testo della norma della C.E.D.U. volutamente
ampio e laconico:
- per affermare il carattere assoluto del divieto di espulsione
collettiva e, con tutta probabilit, col verosimile intento di
evitare linsorgere di conflittualit tra gli Stati membri e gli stati di
provenienza dei cittadini extra-comunitari espulsi;
- per ridurre al minimo limpatto sociale delle espulsioni;
- per evitare capziose interpretazioni discrezionali
nellapplicazione del principio.
La natura di provvedimento collettivo delle espulsioni comminate
unitariamente il giorno 13.5.2004 emerger, inoltre, con ancora maggior vigore
successivamente all'esibizione dei documenti di cui sopra si chiesto che
venga ordinata la produzione ai sensi dell'art.210 c.p.c..
MANCATA ISTRUZIONE PROBATORIA
Il Prefetto si limita ad indicare che i ricorrenti sarebbero
entrati in territorio italiano in data antecedente ad otto giorni, senza
provare in alcun modo la sua asserzione.
Ci si rif forse ad una dichiarazione di parte ricorrente? In
quale lingua?
Si rammenta che latto per essere validamente ed efficacemente
motivato, ove richiami per relationem altri documenti, deve identificarli nei
suoi estremi fondamentali, sottolineandosi che, comunque, tali eventuali
documenti avrebbero dovuto essere prodotti ed esibiti insieme allespulsione,
senza possibilit di integrazione successiva.
Ci si oppone, dunque, fin dora ad una successiva allegazione od
esibizione di documenti non identificabili n rinvenibili a priori.
Al riguardo si sottolinea ancora il fatto che, non essendo stata
fornita prova alcuna in ordine alla data di ingresso in Italia, non stata
resa certa la data della penetrazione e, dunque, neppure si pu sostenere che
parte ricorrente abbia oltrepassato il termine di 8 giorni previsto dalla legge
per la richiesta di un permesso di soggiorno.
Ove eventualmente si volesse accogliere unimpostazione
contraria, si addiverrebbe ad una indebita inversione dellonere della prova,
addossando lincombenza della discolpa in capo a colui che si oppone, mentre,
per principio generale di diritto non derogabile nel caso di specie onus probandi incumbit ei qui dicit
non ei qui negat.
In assenza di detta prova risulta, dunque, impossibile
determinare se siano o meno trascorsi i citati 8 giorni, con ci determinando
la nullit piena ed assoluta del decreto de quo, che viene cos a perdere
ogni consistenza in ordine allunica motivazione proposta.
QUESTIONE DI LEGITTIMITA'
COSTITUZIONALE
Si solleva, altres, questione di legittimit costituzionale in
relazione al combinato disposto dai commi 3, 5 bis e 8 dellart.13 del D.Lgs.
286/1998, in quanto violano quanto previsto dalla Costituzione Italiana:
- nella parte in cui si prevede che il decreto di espulsione, in
esecuzione del quale viene adottato lordine di accompagnamento coattivo, sia
immediatamente esecutivo, anzich disporre che esso sia esecutivo solo dopo il
decorso del termine per la sua impugnazione o il rigetto dellimpugnazione
medesima, per violazione degli articoli 13 e 24 della Costituzione. A tal
proposito, la Corte Costituzionale, con la sentenza 16 giugno 2000, n. 198, ha
statuito che: che lart. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 286 dispone
che allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello
Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti
dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai
principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Anche allo
straniero deve quindi essere riconosciuto il pieno esercizio del diritto di
difesa, sancito dallart. 24 della Costituzione e tutelato altres dal Patto
internazionale sui diritti civili e politici stipulato a New York il 19
dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 ottobre 1977, n.881,
ove allart. 13 si stabilisce che uno straniero che si trovi legalmente nel
territorio di uno Stato parte del presente Patto non pu esserne espulso se non
in base a una decisione presa in conformit della legge e, salvo che vi si
oppongano imperiosi motivi di sicurezza nazionale, deve avere la possibilit di
far valere le proprie ragioni contro la sua espulsione, di sottoporre il proprio
caso allesame dellautorit competente, o di una o pi persone specificamente
designate da detta autorit, e di farsi rappresentare innanzi ad esse a tal
fine. Principio analogo poi ribadito nell'art. 1 del Protocollo n. 7 alla
convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert
fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso
esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98.
In rassegna e sinossi, i commi indicati dell'art. 13 D.Lgs.
violano, altres, lo spirito e il testo della Costituzione Italiana, per quanto
di seguito esposto:
art. 2 poich anche allo straniero devono essere riconosciuti
i diritti inviolabili dell'uomo e tra questi quello al diritto di difendersi in
contraddittorio;
art. 10 poich ivi si prevede che lordinamento si conformi
alle norme del diritto internazionale riconosciute dallItalia;
art. 24 poich la difesa viene definita diritto inviolabile in
ogni stato e grado del procedimento e, quindi, limpossibilit di presenziare
alle udienze del procedimento espulsivo comporta grave violazione di tale
diritto;
art. 111 poich vi si prevede che la giurisdizione si attui
mediante un giusto processo, che deve svolgersi in contraddittorio tra le
parti; ovvio che se laccompagnamento alla frontiera gi stato eseguito il
contraddittorio paritario diviene impossibile;
art. 113 poich vi si tutelano anche i diritti e gli interessi
legittimi nei confronti della P.A.; nel caso, per, di materiale espulsione
mediante accompagnamento coattivo, anteriore rispetto alla convalida
giudiziaria, lo straniero non vede tutelato il suo diritto a permanere
temporaneamente in territorio italiano in una situazione di fatto ante
espulsione, che non potrebbe essere ripristinata neppure ottenendo lannullamento
del decreto di espulsione.
Si precisa, infine, che l'applicazione delle disposizioni sopra
indicate quanto ad eventuali profili di illegittimit costituzionale hanno
permesso, nel caso di specie, che nelle more del procedimento di impugnazione
dell'espulsione i ricorrenti fossero concretamente espulsi e non possano quindi
partecipare alle udienze.
Tale assenza determina, fra l'altro, che n i ricorrenti n gli
altri espulsi possano essere sentiti dal Giudice adito al fine di assumere
informazioni e/o testimonianze su quanto accaduto il 17.5.2004, in specie in
ordine alla natura collettiva delle espulsioni decretate quel giorno.
P.Q.M. voglia, dunque, l'On.le Tribunale adito,
respinta ogni contraria e diversa istanza o domanda, eccezione e deduzione ed
emesse tutte le pi opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso:
. nel merito, accogliere il presente ricorso, dichiarando
la nullit e linefficacia dei decreti espulsivi de quibus, nonch di tutti
gli atti presupposti e/o conseguenti, sia per quanto attiene alla natura
unitaria e collettiva dei provvedimenti sia singolarmente per quanto attiene ad
ogni posizione individuale;
. in subordine e/o in alternativa, rilevare
le questioni di legittimit costituzionale sopra sollevate, rimettendole per la
decisione alla Corte Costituzionale;
. in ulteriore subordine, ove il Giudice
adito non intenda accogliere il presente ricorso, voglia ridurre il periodo di
impossibilit di rientro in Italia (conseguente allespulsione comminata) al
minimo previsto;
. in via istruttoria, ordinare al Prefetto di
Milano ed al Questore di Milano di esibire in giudizio, ex art. 210 c.p.c.,
tutti i provvedimenti espulsivi e gli ordini di trattenimento emessi quel
giorno nell'ambito dell'operazione di sgombero nonch tutti i documenti
connessi e collegati (fra essi, senz'altro, il verbale e la relazione
dell'intervento):
. altres, disporre l'acquisizione al presente
procedimento di tutti i verbali delle udienze di convalida dei trattenimenti,
relative ai ricorrenti, effettuate presso il C.P.T. di Via Corelli in Milano.
Si chiede, inoltre, lammissione al
gratuito patrocinio a spese dello Stato secondo i dettami dell'art. 13, comma
8, del D.Lgs. 286/1998 come integrato dall'art.142 del D.Lgs. 113/2002,
nominando come proprio difensore l'Avv. Mario Ciccarelli del Foro di Milano. A
tal proposito, si producono rituali istanze dei ricorrenti (docc. 20 - 34).
Si producono:
da
1 a 15 - decreti di espulsione;
16
- Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert
fondamentali e Protocollo n.4;
17
- comunicato stampa congiunto del 31.5.2004 di CGIL Lombardia e SILP;
18
- Corte Europea dei Diritti dellUomo - accordo giudiziale SULEJMANOVIC c.
ITALIA n.ri 57574/00 e 57575/00 in data 8.11.2002;
19
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, caso CONKA vs. BELGIO, sentenza del 5
febbraio 2002, ricorso n.51564/99 (in traduzione italiana);
da
20 a 34 - istanze di ammissione al patrocinio a spese dello stato.
Ulteriori
mezzi istruttori riservati e con salvezza di ogni altro eventuale diritto.
Il presente procedimento non risulta di valore determinabile ed
, comunque, esente dal contributo unificato.
L, 16 luglio 2004.
Avv.
Mario Ciccarelli Avv.
Pietro Massarotto
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Dottor
Enrico Belloli
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