(Sergio Briguglio 7/10/2004)

 

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 241/04: COME CAMBIANO LE SANZIONI PER IL SOGGIORNO ILLEGALE IN CASO DI RECIDIVA

 

 

Art. 13

 

13. Lo straniero espulso non pu˜ rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dellĠinterno. In caso di trasgressione lo straniero  punito con lĠarresto da sei mesi ad un anno ed  nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.

13. Lo straniero espulso non pu˜ rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dellĠinterno. In caso di trasgressione lo straniero  punito con la reclusione da un anno a quattro anni ed  nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.

13 bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso  punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che, giˆ denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale.

13 bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso  punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, giˆ denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

13 ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis  sempre consentito lĠarresto in flagranza dellĠautore del fatto e, nellĠipotesi di cui al comma 13-bis,  consentito il fermo. In ogni caso contro lĠautore del fatto si procede con rito direttissimo.

13 ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis eĠ obbligatorio lĠarresto in flagranza dellĠautore del fatto e si procede con rito direttisimo.

 

 

Art. 14

 

5 ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dellĠordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis  punito con lĠarresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5 ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dellĠordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis,  punito:

a) con la reclusione da uno a quattro anni se lĠespulsione  stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dellĠarticolo 13, comma 2, lettere a) e c) ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato;

b) con lĠarresto da sei mesi ad un anno se lĠespulsione  stata disposta ai sensi del comma 5-bis per essere il permesso di soggiorno scaduto da pi di sessanta giorni.

In ogni caso si procede allĠadozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5 quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato  punito con la reclusione da uno a quattro anni.

5 quater. Lo straniero giˆ espulso ai sensi del comma 5-ter, lettera a), che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato  punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se lĠipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, lettera b), la pena  la reclusione da uno a quattro anni.

5 quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater  obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare lĠesecuzione dellĠespulsione, il questore pu˜ disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo.

5 quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede col rito direttissimo. Al fine di assicurare lĠesecuzione dellĠespulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi 5-ter, lettera a), e 5-quater  obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto.