(Sergio
Briguglio 7/10/2004)
CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 241/04: COME CAMBIANO LE SANZIONI PER IL SOGGIORNO ILLEGALE IN CASO DI RECIDIVA
13. Lo straniero espulso non
pu rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione
del Ministro dellĠinterno. In caso di trasgressione lo straniero punito con
lĠarresto da sei mesi ad un anno ed nuovamente espulso con accompagnamento
immediato alla frontiera. |
13. Lo straniero espulso non
pu rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione
del Ministro dellĠinterno. In caso di trasgressione lo straniero punito con
la reclusione da un anno a quattro anni ed nuovamente espulso con accompagnamento immediato
alla frontiera. |
13 bis. Nel caso di
espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso
punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica
allo straniero che, gi denunciato per il reato di cui al comma 13 ed
espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale. |
13 bis. Nel caso di
espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso
punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gi
denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso
sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque
anni. |
13 ter. Per i reati di cui ai
commi 13 e 13-bis sempre consentito lĠarresto in flagranza dellĠautore del
fatto e, nellĠipotesi di cui al comma 13-bis, consentito il fermo. In ogni
caso contro lĠautore del fatto si procede con rito direttissimo. |
13 ter. Per i reati di cui ai
commi 13 e 13-bis eĠ obbligatorio lĠarresto in flagranza dellĠautore del
fatto e si procede con rito
direttisimo. |
Art. 14
5 ter. Lo straniero che senza
giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione
dellĠordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis punito con
lĠarresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione
con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. |
5 ter. Lo straniero
che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in
violazione dellĠordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, punito: a) con la reclusione da uno a quattro anni se lĠespulsione stata
disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi
dellĠarticolo 13, comma 2, lettere a) e c) ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine
prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il
permesso revocato o annullato; b) con lĠarresto da sei mesi ad un anno se lĠespulsione stata
disposta ai sensi del comma 5-bis per essere il permesso di soggiorno scaduto da pi di
sessanta giorni. In ogni caso si procede allĠadozione di un nuovo provvedimento di
espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. |
5 quater. Lo straniero
espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme
del presente testo unico, nel territorio dello Stato punito con la
reclusione da uno a quattro anni. |
5 quater. Lo straniero gi
espulso ai sensi del comma 5-ter, lettera a), che viene trovato, in violazione delle norme del
presente testo unico, nel territorio dello Stato punito con la reclusione
da uno a cinque anni. Se lĠipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del
comma 5-ter, lettera b),
la pena la reclusione
da uno a quattro anni. |
5 quinquies. Per i reati
previsti ai commi 5-ter e 5-quater obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto
e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare lĠesecuzione
dellĠespulsione, il questore pu disporre i provvedimenti di cui al comma 1
del presente articolo. |
5 quinquies. Per i reati
previsti ai commi 5-ter e
5-quater si procede
col rito direttissimo. Al fine di assicurare lĠesecuzione dellĠespulsione, il
questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai
commi 5-ter, lettera a), e 5-quater obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto. |