De Agostini Professionale - LEGGI D'ITALIA
Cassazione Civile
In tema di acquisto della cittadinanza italiana "iuris
communicatione", il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide
italiano, affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio,
da parte della Pubblica Amministrazione, del potere discrezionale di valutare
l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a
detto acquisto, con la
conseguenza che, una volta precluso l'esercizio di tale potere - a seguito
dell'inutile decorso del termine previsto (un anno dalla presentazione
dell'istanza, in base all'art. 4, secondo comma, della legge n. 123 del 1983,
elevato a due anni, per il primo triennio di applicazione di detta legge, in
forza dell'art. 6 della legge citata, e definitivamente, in forza dell'art. 8,
comma secondo, della legge n. 91 del 1992) -, in caso di mancata emissione del
decreto di acquisto della cittadinanza, come di rigetto della relativa istanza,
ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati
dalla legge, sussiste il diritto soggettivo, all'emanazione dello stesso, per
il richiedente che pu adire il giudice ordinario per far dichiarare, previa
verifica dei requisiti di legge, che egli cittadino.
Sez. U., sent. n. 1000 del 27-01-1995, Frenopoulos c. Ministero dell'interno
(rv 490049).
...(Omissis)
Con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione
dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e delle norme e principi in materia
di giurisdizione esclusiva, chiedendo affermarsi la giurisdizione del giudice
ordinario, per essere a tale giudice devolute, in via esclusiva e senza
distinzioni, le questioni di stato, e negando efficacia innovativa in materia
alla legge n. 123 del 1983. In presenza dei requisiti prescritti, prosegue il
ricorrente, il coniuge straniero del cittadino italiano ha diritto allo status
civitatis, solo che manifesti la propria volont in tal senso, e, decorso un
anno dalla presentazione dell'istanza, preclusa in ogni caso l'emanazione del
decreto di rigetto.
Il motivo fondato.
La questione si di recente presentata, in termini analoghi, alle Sezioni
unite, le quali hanno affermato il principio, secondo cui, in tema di acquisto
della cittadinanza italiana iure communicatione, il diritto soggettivo del
coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse
legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della Pubblica
Amministrazione, del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi
inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, con la
conseguenza che, una volta precluso l'esercizio di tale potere - a seguito
dell'inutile decorso del termine previsto (un anno dalla presentazione
dell'istanza, in base all'art. 4, 2 comma, della legge 21 aprile 1983 n. 123,
elevato a due anni per il primo triennio di applicazione, in forza dell'art. 6)
- in caso di mancata emissione del decreto di acquisto della cittadinanza, come
di rigetto della relativa istanza, ove si contesti la ricorrenza degli altri
presupposti tassativamente indicati dalla legge, sussiste il diritto dei
requisiti di legge, che egli cittadino (sent. 7 luglio 1993 n. 7441).
Poich nel caso concreto non contestato che il rigetto dell'istanza di
attribuzione della cittadinanza, non solo non fu pronunciato nell'esercizio del
potere discrezionale di valutazione di motivi inerenti alla sicurezza della
Repubblica (bens per la ritenuta mancanza di uno dei requisiti di legge, in
relazione alla separazione legale che vi sarebbe stata tra i coniugi), ma
sopravvenne
oltre i due anni dalla presentazione dell'istanza, si da non poter determinare
l'affievolimento del diritto, deve concludersi, alla stregua del richiamato
precedente ed in accoglimento del primo motivo del ricorso, che nella presente
controversia la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, che verificher
- nel merito - la sussistenza o meno dei requisiti legali richiesti per
l'attribuzione della cittadinanza.
Resta assorbito il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole della
pronunzia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara la
giurisdizione del giudice ordinario; dichiara assorbito il
secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di
Trieste, che statuir, inoltre, sulle spese del
giudizio di cassazione.
----------------------------
Configurabilit di un diritto soggettivo all'emanazione del decreto
(motivazione)
In tema di acquisto della cittadinanza italiana "iuris
communicatione", il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide,
di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo, solo in presenza
dell'esercizio, da parte della Pubblica Amministrazione, del potere discrezionale
di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che
ostino a detto acquisto, con la
conseguenza che, una volta precluso l'esercizio di tale potere - a seguito
dell'inutile decorso del termine previsto (un anno dalla presentazione
dell'istanza, in base all'art. 4, secondo comma, della legge n. 123 del 1983 ,
elevato a due anni, per il primo triennio di applicazione di detta legge, in
forza dell'art. 6 della legge citata, e definitivamente, in forza dell'art. 8,
comma
secondo, della legge n. 91 del 1992) -, in caso di mancata emissione del
decreto di acquisto della cittadinanza, come di rigetto della relativa istanza,
ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati
dalla legge, sussiste il diritto soggettivo, all'emanazione dello stesso, per
il richiedente, che pu adire il giudice ordinario per far dichiarare, previa
verifica dei
requisiti di legge, che egli cittadino.
Sez. U., sent. n. 7441 del 07-07-1993, Ben Gharsa c. Ministero dell'interno (rv
483025). 483025).
...(Omissis)
1. Con il primo motivo - denunciando violazione dell'art. 132 c.p.c., nn. 2, 3
e 4 - i ricorrenti deducono l'inesistenza della sentenza d'appello per essere
stata la stessa pronunciata ignorando la partecipazione al giudizio della
Boscarino, intervenuta nel giudizio di primo grado e art. 105 c.p.c. e in
riferimento all'art. 3, comma secondo, della legge n. 123 del 1983 .
Con il secondo motivo - denunciando violazione dell'art. 325 c.p.c. - i
ricorrenti deducono la formazione di un giudicato nei confronti della Boscarino
a seguito del fatto che il primo appello proposto dal Ministero era stato
notificato soltanto al Ben Gharsa e che la seconda notifica della sentenza di
primo grado alla P.A. era avvenuta quando i termini per l'impugnazione nei
confronti
della Boscarino erano decorsi.
Con il terzo motivo proponendo una questione attinente alla giurisdizione - i
ricorrenti sostengono la configurabilit nella specie di un diritto soggettivo
del richiedente ad ottenere la cittadinanza, non implicando la valutazione
della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge a tal fine alcuna
discrezionalit della P.A.
2. I primi due motivi del ricorso sono infondati.
Va esaminato per primo il secondo motivo, logicamente pregiudiziale, che
propone la questione della formazione del giudicato nei confronti della
Boscarino - titolare di un autonomo diritto a richiedere la cittadinanza del
marito - per effetto della decorrenza del termine d'impugnazione, a seguito
della prima notificazione della sentenza di primo grado, cui era seguita la
notifica del gravame al solo Ben Gharsa.
La censura non ha pregio.
Va, al riguardo, osservato che la mancata notifica dell'atto di appello alla
Boscarino deve essere considerata e valutata nella prospettiva del
litisconsorzio processuale necessario costituitosi a seguito dell'intervento
della medesima Boscarino nel giudizio di primo grado e della conseguente
formazione della sentenza, che tale grado ha definito, anche nei confronti
dell'intervenuta.
Ci comporta che la notificazione dell'impugnazione dell'Amministrazione alla
Boscarino, a seguito della "seconda" notifica della sentenza
(completa) di primo grado, assume il significato di una integrazione necessaria
del contraddittorio in appello, nel quadro della previsione dell'art. 331
c.p.c., che contempla appunto, nella ipotesi d pronuncia della sentenza
impugnata tra pi parti in
causa inscindibile o in cause dipendenti, la necessit che il contraddittorio
sia esteso a tutte le parti su ordine del giudice e a pena di inammissibilit.
Trattasi, dunque, di un adempimento processuale necessario che, tendendo a
riprodurre incondizionatamente, in sede di gravame, l'assetto soggettivo del
giudizio di primo grado; prescinde dalla decorrenza del termine di gravame ed
esclude, quindi, la possibilit di formazione del giudicato nei confronti di
una delle parti "necessarie" del giudizio di impugnazione.
3. Priva di rilievo , altres, la questione proposta con il primo motivo.
La Corte del merito da atto, nella parte
espositiva della sentenza dedicata allo svolgimento delle vicende processuali,
dell'intervento della Boscarino in adesione alla domanda attrice e d atto
altres che la seconda notificazione della sentenza (completa) di primo grado
risultava estesa anche alla Boscarino, la quale veniva in tal modo ad integrare
legittimamente il contraddittorio in sede di gravame.
Orbene, nel ricorso di tali espliciti richiami, non appare revocabile in dubbio
che la sentenza impugnata debba ritenersi pronunciata anche nei confronti della
Boscarino, ancorch, quest'ultima non risulti nominativamente indicata
nell'epigrafe della pronuncia e il dispositivo della stessa risulti
genericamente rivolto "alle parti processuali".
4. Fondato invece il terzo motivo.
La legge del 21 aprile 1983, n. 123, recante: "Disposizioni in materia di
cittadinanza", attua nella prospettiva delineata da Corte cost. n. 30 del
1983, la (parziale) modifica del previgente principio della juris communicatio
nella trasmisisione della cittadinanza da parte di un coniuge all'altro
coniuge, fissando i criteri cardine del nuovo sistema nei seguenti:
a) il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la
cittadinanza italiana "quando risieda da almeno sei mesi nel territorio
della Repubblica ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi
stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non
sussista separazione legale" (art. l);
b) l'acquisto della cittadinanza italiana avviene con decreto del Presidente
della Repubblica (su proposta del Ministro dell'Interno) e su istanza
dell'interessato "presentata al sindaco del Comune di residenza ovvero
alla competente autorit consolare" (art. 3);
c) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro II, titolo I, capi I, II
e III del c.p., la condanna a pena superiore a due anni di reclusione inflitta
per qualsiasi delitto non politico dall'autorit giudiziaria italiana ed,
ancora, la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della
Repubblica precludono l'acquisto della cittadinanza (art. 2, comma primo);
d) la riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna (art. 2,
comma secondo);
e) nell'ipotesi di sussistenza di cause preclusive (di cui alla superiore lett.
c) il Ministro dell'Interno respinge (art. 4) l'istanza con decreto motivato
(su conforme parere del Consiglio di Stato nell'ipotesi di ricorso di
comprovate ragioni di sicurezza);
f) la emanazione di tale decreto preclusa, secondo l'art. 4, comma secondo,
decorso un anno (due per il primo triennio dall'entrata in vigore della legge:
art. 6) dalla proposizione della istanza.
5. La descritta trama normativa induce ad alcune osservazioni di fondo, secondo
le proposizioni che seguono.
L'acquisto della cittadinanza juris communicatione, in base alla nuova
disciplina, non si produce quale automatica conseguenza del matrimonio
accompagnato dalla presenza dei requisiti richiesti dall'art. 1 della legge.
necessario, invece, l'intervento formalmente espresso dalla Amministrazione,
tramite decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'Interno, per verificare il concorso di tali requisiti, che devono essere
(non valutati, ma semplicemente) accertati.
L'avvio del procedimento amministrativo subordinato alla previa manifestazione
di volont dell'interessato, con presentazione di propria istanza, che si
atteggia come elemento di carattere positivo (aggiungendosi ai citati requisiti
indicati dall'art. l) richiesto dalla legge per l'acquisto della cittadinanza,
nel quadro di una precisa scelta del legislatore, che ha voluto prevalentemente
evitare pericolosi automatismi nella assunzione dello status di cittadino.
Peraltro, se il conferimento della cittadinanza deve avvenire con decreto
presidenziale, l'eventuale diniego sull'istanza proposta pronunciato dal
Ministro dell'Interno con proprio decreto motivato, in presenza delle cause
ostative di cui all'art. 2.
In proposito va subito detto che alla determinazione del Ministro sono
sicuramente preclusi spazi di valutazione discrezionale in riferimento alle
cause ostative riguardanti le condanne penali (che devono essere meramente
accertate), mentre tali spazi ricorrono in riferimento alla valutazione
relativa alla sussistenza dei comprovati motivi di sicurezza. In questa ultima
ipotesi, invero, va individuata la remissione alla P.A. di ampi poteri
discrezionali, limitati soltanto dalla necessit che la valutazione negativa
sia confortata dal conforme parere del Consiglio di Stato.
6. Il decreto ministeriale di diniego della cittadinanza , peraltro, previsto,
come rilevato, per le sole cause ostative e non pure per l'insussistenza dei
requisiti positivi richiesti dall'art. 1 della legge (e dell'istanza
dell'interessato prevista dal successivo art. 3).
Distinzione, quest'ultima, di notevole portata al fine della corretta
interpretazione della norma di cui all'art. 4, comma secondo, in forza della
quale l'emanazione del decreto di rigetto preclusa quando sia trascorso un
anno (due per diritto transitorio) dalla presentazione dell'istanza.
, infatti da escludere che, decorso un anno (o due) dall'istanza, debba, in
ogni caso, intervenire il decreto presidenziale di accoglimento, potendo pur
sempre verificarsi la mancanza dei requisiti indicati nell'art. l.
In tal caso, il provvedimento sar limitato alla constatazione della mancanza
di uno o pi elementi costitutivi della fattispecie ipotizzata dalla norma, in
difetto del cui completamento neppure pu dirsi effettivamente sorto l'obbligo
dell'autorit di pronunciarsi entro il termine di un anno (o due).
Si tratter, dunque, di un provvedimento pronunciabile anche decorso il termine
di cui all'ultimo comma dell'art. 4.
7. Ci posto va sgombrato il campo da un possibile equivoco costituito
dall'eventualit di ricondurre la disposizione di cui all'art. 4, comma 2, ad
una ipotesi di silenzio-assenso.
Al riguardo va detto che di silenzio-assenso pu parlarsi soltanto allorch la
legge attribuisce all'inerzia dell'autorit il valore legale tipico di un atto
amministrativo, sostituendo alla necessit della formale espressione della
volont della P.A. il silenzio tipizzato dalla norma.
Orbene, a tale principio non sicuramente ispirata la disposizione in parola,
onde va escluso che il decorso inutile del previsto periodo di tempo dalla
presentazione dell'istanza possa produrre ipso jure l'acquisto della
cittadinanza.
8. La legge n. 123 del 1983 , alla stregua dei principi sopra enunciati,
configura l'acquisto della cittadinanza come diritto dello straniero o
dell'apolide che possegga i requisiti indicati all'art. l e nei cui confronti
non sussistano le cause ostative di cui all'art. 2.
Tale diritto affievolisce - e diviene conseguentemente una posizione di
interesse legittimo - in presenza dell'esercizio, parte della P.A., del potere
ad essa demandato di valutare la sussistenza di ragioni ostative inerenti alla
sicurezza della Repubblica, in quanto in detta ipotesi riscontrabile uno
spazio valutativo discrezionale. L'ipotesi peraltro decisamente estranea alla
fattispecie in esame.
Comunque l'esercizio di tale potere discrezionale risulta precluso per effetto
dell'inutile decorso del tempo previsto dall'art. 4, secondo comma (o dall'art.
6 in regime transitorio); con la conseguenza che, decorso un anno (o un
biennio) presentazione dell'istanza, la mancata emisssione dalla del decreto
presidenziale viola il diritto. soggettivo che il richiedente vanta
all'emanazione del provvedimento.
In tal caso l'interessato pu conseguentemente chiedere al giudice ordinario di
verificare l'esistenza dei presupposti di cui all'art. l e - in caso di esito
positivo della verifica - di dichiarare che l'istante cittadino.
appunto questo il caso della specie, in cui non si controverte in ordine alla
legittimit della valutazione della P.A. relativa all'esistenza dei comprovati
motivi di sicurezza, ma si nega la sussistenza dei presupposti tassativamente
indicati dalla legge perch potesse aver luogo il rigetto dell'istanza.
conseguente l'implicazione della giurisdizione del Giudice ordinario, che
accerter la fondatezza o meno della pretesa dell'attore sul punto in
contestazione.
In accoglimento del terzo motivo del ricorso,
va, pertanto, conclusivamente affermata la giurisdizione della autorit
giudiziaria ordinaria e, di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata sul
punto, con rinvio del giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma,
quale lo definir nei termini della presente pronuncia e decider, altres, in
ordine alle spese di questa fase
processuale.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - rigetta il primo ed il
secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo motivo;
dichiara la giurisdizione dell'Autorit giudiziaria ordinaria; cassa la
sentenza impugnata e rinvia il giudizio ad altra Sezione della
Corte d'appello di Roma anche per le spese della presente fase processuale.