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Cassazione Civile

In tema di acquisto della cittadinanza italiana "iuris communicatione", il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide italiano, affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della Pubblica Amministrazione, del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, con la
conseguenza che, una volta precluso l'esercizio di tale potere - a seguito dell'inutile decorso del termine previsto (un anno dalla presentazione dell'istanza, in base all'art. 4, secondo comma, della legge n. 123 del 1983, elevato a due anni, per il primo triennio di applicazione di detta legge, in forza dell'art. 6 della legge citata, e definitivamente, in forza dell'art. 8, comma secondo, della legge n. 91 del 1992) -, in caso di mancata emissione del decreto di acquisto della cittadinanza, come di rigetto della relativa istanza, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge, sussiste il diritto soggettivo, all'emanazione dello stesso, per il richiedente che pu adire il giudice ordinario per far dichiarare, previa verifica dei requisiti di legge, che egli cittadino.
Sez. U., sent. n. 1000 del 27-01-1995, Frenopoulos c. Ministero dell'interno (rv 490049).

...(Omissis)
Con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e delle norme e principi in materia di giurisdizione esclusiva, chiedendo affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, per essere a tale giudice devolute, in via esclusiva e senza distinzioni, le questioni di stato, e negando efficacia innovativa in materia alla legge n. 123 del 1983. In presenza dei requisiti prescritti, prosegue il ricorrente, il coniuge straniero del cittadino italiano ha diritto allo status civitatis, solo che manifesti la propria volont in tal senso, e, decorso un anno dalla presentazione dell'istanza, preclusa in ogni caso l'emanazione del decreto di rigetto.
Il motivo fondato.
La questione si di recente presentata, in termini analoghi, alle Sezioni unite, le quali hanno affermato il principio, secondo cui, in tema di acquisto della cittadinanza italiana iure communicatione, il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della Pubblica Amministrazione, del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, con la conseguenza che, una volta precluso l'esercizio di tale potere - a seguito dell'inutile decorso del termine previsto (un anno dalla presentazione dell'istanza, in base all'art. 4, 2 comma, della legge 21 aprile 1983 n. 123, elevato a due anni per il primo triennio di applicazione, in forza dell'art. 6) - in caso di mancata emissione del decreto di acquisto della cittadinanza, come di rigetto della relativa istanza, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge, sussiste il diritto dei requisiti di legge, che egli cittadino (sent. 7 luglio 1993 n. 7441).
Poich nel caso concreto non contestato che il rigetto dell'istanza di attribuzione della cittadinanza, non solo non fu pronunciato nell'esercizio del potere discrezionale di valutazione di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica (bens per la ritenuta mancanza di uno dei requisiti di legge, in relazione alla separazione legale che vi sarebbe stata tra i coniugi), ma sopravvenne
oltre i due anni dalla presentazione dell'istanza, si da non poter determinare l'affievolimento del diritto, deve concludersi, alla stregua del richiamato precedente ed in accoglimento del primo motivo del ricorso, che nella presente controversia la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, che verificher - nel merito - la sussistenza o meno dei requisiti legali richiesti per l'attribuzione della cittadinanza.
Resta assorbito il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole della pronunzia sulle spese.

P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; dichiara assorbito il
secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Trieste, che statuir, inoltre, sulle spese del
giudizio di cassazione.

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Configurabilit di un diritto soggettivo all'emanazione del decreto

(motivazione)
In tema di acquisto della cittadinanza italiana "iuris communicatione", il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo, solo in presenza dell'esercizio, da parte della Pubblica Amministrazione, del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, con la
conseguenza che, una volta precluso l'esercizio di tale potere - a seguito dell'inutile decorso del termine previsto (un anno dalla presentazione dell'istanza, in base all'art. 4, secondo comma, della legge n. 123 del 1983 , elevato a due anni, per il primo triennio di applicazione di detta legge, in forza dell'art. 6 della legge citata, e definitivamente, in forza dell'art. 8, comma
secondo, della legge n. 91 del 1992)  -, in caso di mancata emissione del decreto di acquisto della cittadinanza, come di rigetto della relativa istanza, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge, sussiste il diritto soggettivo, all'emanazione dello stesso, per il richiedente, che pu adire il giudice ordinario per far dichiarare, previa verifica dei
requisiti di legge, che egli cittadino.
Sez. U., sent. n. 7441 del 07-07-1993, Ben Gharsa c. Ministero dell'interno (rv 483025). 483025).

...(Omissis)
1. Con il primo motivo - denunciando violazione dell'art. 132 c.p.c., nn. 2, 3 e 4 - i ricorrenti deducono l'inesistenza della sentenza d'appello per essere stata la stessa pronunciata ignorando la partecipazione al giudizio della Boscarino, intervenuta nel giudizio di primo grado e art. 105 c.p.c. e in riferimento all'art. 3, comma secondo, della legge n. 123 del 1983 .
Con il secondo motivo - denunciando violazione dell'art. 325 c.p.c. - i ricorrenti deducono la formazione di un giudicato nei confronti della Boscarino a seguito del fatto che il primo appello proposto dal Ministero era stato notificato soltanto al Ben Gharsa e che la seconda notifica della sentenza di primo grado alla P.A. era avvenuta quando i termini per l'impugnazione nei confronti
della Boscarino erano decorsi.
Con il terzo motivo proponendo una questione attinente alla giurisdizione - i ricorrenti sostengono la configurabilit nella specie di un diritto soggettivo del richiedente ad ottenere la cittadinanza, non implicando la valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge a tal fine alcuna discrezionalit della P.A.
2. I primi due motivi del ricorso sono infondati.
Va esaminato per primo il secondo motivo, logicamente pregiudiziale, che propone la questione della formazione del giudicato nei confronti della Boscarino - titolare di un autonomo diritto a richiedere la cittadinanza del marito - per effetto della decorrenza del termine d'impugnazione, a seguito della prima notificazione della sentenza di primo grado, cui era seguita la notifica del gravame al solo Ben Gharsa.
La censura non ha pregio.
Va, al riguardo, osservato che la mancata notifica dell'atto di appello alla Boscarino deve essere considerata e valutata nella prospettiva del litisconsorzio processuale necessario costituitosi a seguito dell'intervento della medesima Boscarino nel giudizio di primo grado e della conseguente formazione della sentenza, che tale grado ha definito, anche nei confronti dell'intervenuta.
Ci comporta che la notificazione dell'impugnazione dell'Amministrazione alla Boscarino, a seguito della "seconda" notifica della sentenza (completa) di primo grado, assume il significato di una integrazione necessaria del contraddittorio in appello, nel quadro della previsione dell'art. 331 c.p.c., che contempla appunto, nella ipotesi d pronuncia della sentenza impugnata tra pi parti in
causa inscindibile o in cause dipendenti, la necessit che il contraddittorio sia esteso a tutte le parti su ordine del giudice e a pena di inammissibilit.
Trattasi, dunque, di un adempimento processuale necessario che, tendendo a riprodurre incondizionatamente, in sede di gravame, l'assetto soggettivo del giudizio di primo grado; prescinde dalla decorrenza del termine di gravame ed esclude, quindi, la possibilit di formazione del giudicato nei confronti di una delle parti "necessarie" del giudizio di impugnazione.
3. Priva di rilievo , altres, la questione proposta con il primo motivo.

La Corte del merito da atto, nella parte espositiva della sentenza dedicata allo svolgimento delle vicende processuali, dell'intervento della Boscarino in adesione alla domanda attrice e d atto altres che la seconda notificazione della sentenza (completa) di primo grado risultava estesa anche alla Boscarino, la quale veniva in tal modo ad integrare legittimamente il contraddittorio in sede di gravame.
Orbene, nel ricorso di tali espliciti richiami, non appare revocabile in dubbio che la sentenza impugnata debba ritenersi pronunciata anche nei confronti della Boscarino, ancorch, quest'ultima non risulti nominativamente indicata nell'epigrafe della pronuncia e il dispositivo della stessa risulti genericamente rivolto "alle parti processuali".
4. Fondato invece il terzo motivo.
La legge del 21 aprile 1983, n. 123, recante: "Disposizioni in materia di cittadinanza", attua nella prospettiva delineata da Corte cost. n. 30 del 1983, la (parziale) modifica del previgente principio della juris communicatio nella trasmisisione della cittadinanza da parte di un coniuge all'altro coniuge, fissando i criteri cardine del nuovo sistema nei seguenti:
a) il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana "quando risieda da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussista separazione legale" (art. l);
b) l'acquisto della cittadinanza italiana avviene con decreto del Presidente della Repubblica (su proposta del Ministro dell'Interno) e su istanza dell'interessato "presentata al sindaco del Comune di residenza ovvero alla competente autorit consolare" (art. 3);
c) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro II, titolo I, capi I, II e III del c.p., la condanna a pena superiore a due anni di reclusione inflitta per qualsiasi delitto non politico dall'autorit giudiziaria italiana ed, ancora, la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica precludono l'acquisto della cittadinanza (art. 2, comma primo);
d) la riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna (art. 2, comma secondo);
e) nell'ipotesi di sussistenza di cause preclusive (di cui alla superiore lett. c) il Ministro dell'Interno respinge (art. 4) l'istanza con decreto motivato (su conforme parere del Consiglio di Stato nell'ipotesi di ricorso di comprovate ragioni di sicurezza);
f) la emanazione di tale decreto preclusa, secondo l'art. 4, comma secondo, decorso un anno (due per il primo triennio dall'entrata in vigore della legge: art. 6) dalla proposizione della istanza.
5. La descritta trama normativa induce ad alcune osservazioni di fondo, secondo le proposizioni che seguono.
L'acquisto della cittadinanza juris communicatione, in base alla nuova disciplina, non si produce quale automatica conseguenza del matrimonio accompagnato dalla presenza dei requisiti richiesti dall'art. 1 della legge. necessario, invece, l'intervento formalmente espresso dalla Amministrazione, tramite decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'Interno, per verificare il concorso di tali requisiti, che devono essere (non valutati, ma semplicemente) accertati.
L'avvio del procedimento amministrativo subordinato alla previa manifestazione di volont dell'interessato, con presentazione di propria istanza, che si atteggia come elemento di carattere positivo (aggiungendosi ai citati requisiti indicati dall'art. l) richiesto dalla legge per l'acquisto della cittadinanza, nel quadro di una precisa scelta del legislatore, che ha voluto prevalentemente evitare pericolosi automatismi nella assunzione dello status di cittadino.
Peraltro, se il conferimento della cittadinanza deve avvenire con decreto presidenziale, l'eventuale diniego sull'istanza proposta pronunciato dal Ministro dell'Interno con proprio decreto motivato, in presenza delle cause ostative di cui all'art. 2.
In proposito va subito detto che alla determinazione del Ministro sono sicuramente preclusi spazi di valutazione discrezionale in riferimento alle cause ostative riguardanti le condanne penali (che devono essere meramente accertate), mentre tali spazi ricorrono in riferimento alla valutazione relativa alla sussistenza dei comprovati motivi di sicurezza. In questa ultima ipotesi, invero, va individuata la remissione alla P.A. di ampi poteri discrezionali, limitati soltanto dalla necessit che la valutazione negativa sia confortata dal conforme parere del Consiglio di Stato.
6. Il decreto ministeriale di diniego della cittadinanza , peraltro, previsto, come rilevato, per le sole cause ostative e non pure per l'insussistenza dei requisiti positivi richiesti dall'art. 1 della legge (e dell'istanza dell'interessato prevista dal successivo art. 3).
Distinzione, quest'ultima, di notevole portata al fine della corretta interpretazione della norma di cui all'art. 4, comma secondo, in forza della quale l'emanazione del decreto di rigetto preclusa quando sia trascorso un anno (due per diritto transitorio) dalla presentazione dell'istanza.
, infatti da escludere che, decorso un anno (o due) dall'istanza, debba, in ogni caso, intervenire il decreto presidenziale di accoglimento, potendo pur sempre verificarsi la mancanza dei requisiti indicati nell'art. l.
In tal caso, il provvedimento sar limitato alla constatazione della mancanza di uno o pi elementi costitutivi della fattispecie ipotizzata dalla norma, in difetto del cui completamento neppure pu dirsi effettivamente sorto l'obbligo dell'autorit di pronunciarsi entro il termine di un anno (o due).
Si tratter, dunque, di un provvedimento pronunciabile anche decorso il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 4.
7. Ci posto va sgombrato il campo da un possibile equivoco costituito dall'eventualit di ricondurre la disposizione di cui all'art. 4, comma 2, ad una ipotesi di silenzio-assenso.
Al riguardo va detto che di silenzio-assenso pu parlarsi soltanto allorch la legge attribuisce all'inerzia dell'autorit il valore legale tipico di un atto amministrativo, sostituendo alla necessit della formale espressione della volont della P.A. il silenzio tipizzato dalla norma.
Orbene, a tale principio non sicuramente ispirata la disposizione in parola, onde va escluso che il decorso inutile del previsto periodo di tempo dalla presentazione dell'istanza possa produrre ipso jure l'acquisto della cittadinanza.
8. La legge n. 123 del 1983 , alla stregua dei principi sopra enunciati, configura l'acquisto della cittadinanza come diritto dello straniero o dell'apolide che possegga i requisiti indicati all'art. l e nei cui confronti non sussistano le cause ostative di cui all'art. 2.
Tale diritto affievolisce - e diviene conseguentemente una posizione di interesse legittimo - in presenza dell'esercizio, parte della P.A., del potere ad essa demandato di valutare la sussistenza di ragioni ostative inerenti alla sicurezza della Repubblica, in quanto in detta ipotesi riscontrabile uno spazio valutativo discrezionale. L'ipotesi peraltro decisamente estranea alla fattispecie in esame.

Comunque l'esercizio di tale potere discrezionale risulta precluso per effetto dell'inutile decorso del tempo previsto dall'art. 4, secondo comma (o dall'art. 6 in regime transitorio); con la conseguenza che, decorso un anno (o un biennio) presentazione dell'istanza, la mancata emisssione dalla del decreto presidenziale viola il diritto. soggettivo che il richiedente vanta all'emanazione del provvedimento.
In tal caso l'interessato pu conseguentemente chiedere al giudice ordinario di verificare l'esistenza dei presupposti di cui all'art. l e - in caso di esito positivo della verifica - di dichiarare che l'istante cittadino.
appunto questo il caso della specie, in cui non si controverte in ordine alla legittimit della valutazione della P.A. relativa all'esistenza dei comprovati motivi di sicurezza, ma si nega la sussistenza dei presupposti tassativamente indicati dalla legge perch potesse aver luogo il rigetto dell'istanza.
conseguente l'implicazione della giurisdizione del Giudice ordinario, che accerter la fondatezza o meno della pretesa dell'attore sul punto in contestazione.

In accoglimento del terzo motivo del ricorso, va, pertanto, conclusivamente affermata la giurisdizione della autorit giudiziaria ordinaria e, di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata sul punto, con rinvio del giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, quale lo definir nei termini della presente pronuncia e decider, altres, in ordine alle spese di questa fase
processuale.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo motivo;
dichiara la giurisdizione dell'Autorit giudiziaria ordinaria; cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio ad altra Sezione della
Corte d'appello di Roma anche per le spese della presente fase processuale.