R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 1^ Sezione - composto dai Reg. Sent. n. 1300/04

Reg. Gen. n. 895/04


Signori:

- Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente

- Bernardo BAGLIETTO - Primo Referendario

- Paolo PERUGGIA - P.Ref. est.

ha pronunciato la presente

S E N T E N Z A

nella Camera di Consiglio del 7 luglio 2004.

Visto il ricorso n. 895/04 proposto da HELAL OUALID BEN THAR, rappresentato e difeso dall'avv. Marino Viola,
elettivamente domiciliato a Torino, Via Cavalli n. 28/bis, presso lo studio dello stesso;

contro

il Ministero dell'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di
Torino, preso il cui ufficio domiciliato;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

* del decreto 16.2.2004, prot. n. K10.47444, notificato l'1.4.2004, con cui il Ministero dell'Interno, nella persona del
Sottosegretario dello Stato, ha respinto "l'istanza del signor Oalid Ben Thar Helal prodotta in data 19.12.2000 ai sensi dell'art. 9,
comma 1, lettera f) della Legge 5 febbraio 1992, a. 91";
* e di ogni altro atto o provvedimento allo stesso decreto presupposto, conseguente o connesso.


Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione dell'interno;

Relatore il primo referendario Paolo Peruggia comparsi gli avvocati Marino Viola e Guido Carotenuto
Il signor Helal Oualid Ben Thar si ritiene leso dal decreto 16.2.2004, prot. K 10.47444 con cui l'amministrazione dell'interno ha respinto la sua domanda per il conseguimento della cittadinanza italiana.
Lamenta:
violazione di legge, con riferimento agli artt. 3, 7, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per carenza di motivazione, per omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento, per insufficienza e carenza istruttoria.
Violazione dell'art. 9, comma 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e dell'art. 1, comma 2 lett a) del dpr 12 ottobre 1993, n. 572.

Eccesso di potere per insufficienza e carenza istruttoria, erronea valutazione ed insussistenza dei presupposti.
Violazione di legge con riferimento all'art. 8, comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
L'interessato ha chiesto adottarsi la misura cautelare idonea ad escludere la verificazione dei pregiudizi irreparabili, che potrebbero derivargli dall'esecuzione dell'atto impugnato.
L'amministrazione dell'interno si costituita in giudizio con atto 5.7.2004, con cui ha chiesto respingersi la domanda.
Il tribunale ritiene di dovere decidere con sentenza brevemente motivata, attesa la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione dell'istanza cautelare e la sufficienza degli elementi di prova in atti.
Il giudice deve rilevare l'inammissibilit dell'impugnazione, attesa la domanda proposta con il terzo motivo. Con esso si contesta la possibilit stessa per l'amministrazione di pronunciarsi dopo il compimento del termine biennale previsto dall'art. 8, comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Al riguardo la corte di cassazione (Sez. un., sent. 27 gennaio 1995 n. 1000, e 7 luglio 1993, n. 7441) ha ritenuto che in caso di mancata emissione del decreto di acquisto della cittadinanza, cos
come di rigetto della relativa istanza, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge, sussiste il diritto soggettivo all'emanazione dello stesso per il richiedente, che pu adire il giudice ordinario per far dichiarare che egli cittadino, previa verifica dei requisiti di legge.
Tale la situazione prospettata dall'assorbente motivo in esame, che comporta la dichiarazione di inammissibilit del ricorso, per il motivo esposto.
Le spese vanno compensate, dati i giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 1^ Sezione -
pronunciando sentenza brevemente motivata, dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
La presente sentenza sar eseguita dall'Amministrazione.
Torino, 7 luglio 2004.
IL PRESIDENTE L'ESTENSORE
F.to A. Gomez de Ayala F.to P.Peruggia
Firmato il Direttore di segreteria
M. Luisa Cerrato Soave
Depositata in segreteria a sensi di legge
il 7 luglio 2004
Firmato il Direttore di segreteria
M. Luisa Cerrato Soave