DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2004, n.242

Regolamento  per  la  razionalizzazione  e  la interconnessione delle
comunicazioni   tra   Amministrazioni   pubbliche   in   materia   di
immigrazione. (G.U. 220 del 18 settembre 2004)
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189,
che   dispone   l'emanazione   di   apposito   regolamento   per   la
razionalizzazione  dell'impiego  della telematica nelle comunicazioni
concernenti  l'immigrazione,  la  condizione  dello  straniero  ed il
diritto d'asilo;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 9 febbraio e del
19 aprile 2004;
  Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del
10 dicembre 2003;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 luglio 2004;
  Sulla  proposta  del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro  dell'interno  e del Ministro per le riforme istituzionali e
la  devoluzione,  di concerto con i Ministri degli affari esteri, per
l'innovazione e le tecnologie e del lavoro e delle politiche sociali;
 
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Definizioni generali
  1. Nel presente regolamento, si intende per:
    a) Çtesto  unicoÈ:  il testo unico delle disposizioni concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero  di  cui  al  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni;
    b) ÇregolamentoÈ:  il regolamento recante norme di attuazione del
predetto  testo  unico,  emanato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
    c) ÇRUPAÈ:  la  rete  unitaria delle pubbliche amministrazioni di
cui  all'articolo  15  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59, o la sua
evoluzione definita come Çsistema pubblico di connettivitaÈ.
 
      
                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 87 della Costituzione
          della Repubblica italiana.
              ÇArt.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.È.
              - Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 17, comma 1,
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              Ç1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.È.
              - Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 34, comma 2,
          della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa
          in materia di immigrazione e di asilo):
              Ç2.  Entro  quattro mesi dalla data della pubblicazione
          della  presente  legge nella Gazzetta Ufficiale si procede,
          con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'art. 17, comma 1,
          della   legge   23 agosto   1988,   n.  400,  e  successive
          modificazioni,   alla   revisione   ed  integrazione  delle
          disposizioni regolamentari vigenti sull'immigrazione, sulla
          condizione   dello   straniero  e  sul  diritto  di  asilo,
          limitatamente alle seguenti finalita':
                a) razionalizzare  l'impiego  della  telematica nelle
          comunicazioni,    nelle    suddette    materie,    tra   le
          amministrazioni pubbliche;
                b) assicurare  la  massima  interconnessione  tra gli
          archivi   gia'   realizzati   al   riguardo  o  in  via  di
          realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;
                c) promuovere   le   opportune   iniziative   per  la
          riorganizzazione degli archivi esistenti.È.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              ÇArt.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.È.
          Note all'art. 1:
              - Il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, reca
          Çtesto  unico  delle disposizioni concernenti la disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
          1999,   n.   394,   reca:  ÇRegolamento  recante  norme  di
          attuazione  del  testo unico delle disposizioni concernenti
          la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla condizione
          dello  straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  15, legge 15 marzo
          1997,  n.  59  (Delega  al  Governo  per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa):
              ÇArt.  15.  - 1. Al fine della realizzazione della rete
          unitaria  delle  pubbliche amministrazioni, l'Autorita' per
          l'informatica nella pubblica amministrazione e' incaricata,
          per   soddisfare  esigenze  di  coordinamento,  qualificata
          competenza  e  indipendenza  di giudizio, di stipulare, nel
          rispetto  delle  vigenti  norme  in  materia  di scelta del
          contraente,   uno   o   piu'  contratti-quadro  con  cui  i
          prestatori  dei  servizi  e  delle  forniture  relativi  al
          trasporto  dei  dati e all'interoperabilita' si impegnano a
          contrarre  con  le  singole amministrazioni alle condizioni
          ivi  stabilite. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma
          1,  del  decreto  legislativo  12 febbraio  1993, n. 39, in
          relazione  alle  proprie  esigenze, sono tenute a stipulare
          gli  atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti
          esecutivi  non  sono  soggetti al parere dell'Autorita' per
          l'informatica   nella   pubblica   amministrazione  e,  ove
          previsto,  del  Consiglio  di Stato. Le amministrazioni non
          ricomprese  tra  quelle  di  cui  all'art.  1, comma 1, del
          decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facolta'
          di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.
              2.  Gli  atti,  dati e documenti formati dalla pubblica
          amministrazione  e  dai privati con strumenti informatici o
          telematici,  i  contratti  stipulati  nelle medesime forme,
          nonche'  la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
          informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
          legge.  I  criteri  e  le  modalita'  di  applicazione  del
          presente    comma   sono   stabiliti,   per   la   pubblica
          amministrazione  e per i privati, con specifici regolamenti
          da  emanare  entro centottanta giorni dalla data di entrata
          in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma
          2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400. Gli schemi dei
          regolamenti  sono  trasmessi  alla Camera dei deputati e al
          Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
          competenti Commissioni.È.
 
      
                               Art. 2.
                         Sistemi informativi
  1. I sistemi informativi automatizzati gia' realizzati o in fase di
realizzazione  presso  le  amministrazioni  pubbliche,  da utilizzare
nelle  attivita' previste dai procedimenti di cui al testo unico e al
regolamento, sono:
    a) l'anagrafe  annuale  informatizzata per il lavoro subordinato,
tenuta  dal  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi
dell'articolo 21 del testo unico;
    b) i   sistemi   informativi   automatizzati   finalizzati   alla
costruzione  del  Sistema  informativo  del  lavoro e della borsa del
lavoro,   derivanti   dall'accordo  Stato-  regioni-autonomie  locali
dell'11  luglio  2002,  dall'articolo  1, comma 2, lettera b), n. 4),
della  legge  14 febbraio  2003,  n.  30,  e  dal decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276;
    c) l'archivio  informatizzato  della  rete mondiale visti, tenuto
dal Ministero degli affari esteri;
    d) l'anagrafe  tributaria,  tenuta  dal Ministero dell'economia e
delle finanze e dalle Agenzie fiscali;
    e) l'archivio  anagrafico  dei lavoratori extracomunitari, tenuto
dall'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale,   ai  sensi
dell'articolo 41 del regolamento;
    f) il casellario giudiziale, il casellario dei carichi pendenti e
l'anagrafe  delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, di cui
al decreto legislativo 14 novembre 2002, n. 311, tenuti dal Ministero
della giustizia;
    g) l'archivio  informatizzato  dei  permessi di soggiorno, tenuto
dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza;
    h) l'archivio  informatizzato  per  l'emersione-legalizzazione di
lavoro  irregolare,  tenuto dal Ministero dell'interno - Dipartimento
per  le  liberta'  civili e l'immigrazione, ai sensi dell'articolo 33
della   legge   30 luglio   2002,  n.  189,  e  dell'articolo  1  del
decreto-legge    9 settembre    2002,   n.   195,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222;
    i) il  casellario  nazionale  d'identita',  tenuto  dal Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza;
    l) l'archivio  informatizzato  dei  richiedenti asilo, tenuto dal
Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  per  le  liberta'  civili e
l'immigrazione;
    m) l'archivio  informatizzato dei rifugiati, tenuto dal Ministero
dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione;
    n) il   sistema   anagrafico  integrato  Indice  nazionale  delle
anagrafi  (INA) - Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA)
del  Ministero  dell'interno  - Dipartimento per gli affari interni e
territoriali.
  2.  Ai fini della razionalizzazione del trattamento e dello scambio
delle  informazioni  relative ai procedimenti di cui al testo unico e
al  regolamento, sono istituiti e tenuti dal Ministero dell'interno -
Dipartimento   per   le  liberta'  civili  e  l'immigrazione  archivi
automatizzati  in  materia di immigrazione e di asilo. A tali archivi
accedono  le  pubbliche  amministrazioni interessate, individuate con
decreto del Ministro dell'interno.
  3.  Gli  archivi di cui al comma 2 sono interconnessi con i sistemi
informativi  di  cui  al  comma  1  e con quelli delle regioni, delle
province  autonome  e  degli  enti locali e possono essere aggiornati
tramite le modalita' tecniche ai sensi del presente regolamento.
  4.  Gli  archivi  indicati al comma 1, lettere g), h), l), m), e al
comma  2 costituiscono il sistema informativo in materia di ingresso,
soggiorno  e  uscita  dal  territorio nazionale, di immigrazione e di
asilo,  per l'attuazione unitaria dei procedimenti previsti dal testo
unico  e  dal  regolamento,  anche a supporto degli adempimenti dello
sportello unico di cui all'articolo 22 del testo unico.
  5.   Al  fine  di  assicurare  il  monitoraggio  dell'attivita'  di
acquisizione, certificazione e visura di dati e documenti memorizzati
nel sistema informativo di cui al comma 4, ciascuna postazione avente
accesso al sistema e' soggetta a previa registrazione con annotazioni
dei  dati  identificativi  dell'utente. I dati personali, concernenti
l'identificazione   degli   utenti  e  le  operazioni  di  accesso  e
consultazione  degli  archivi sono utilizzabili per fini di sicurezza
del sistema e di accertamento di eventuali illeciti, nel rispetto del
principio dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
  6.   Ai   fini   del   testo  unico  e  del  regolamento,  ciascuna
amministrazione  menzionata nei commi 1, 2 e 3 e' responsabile, per i
sistemi  informativi  e  gli  archivi  di  propria  competenza, delle
procedure  e delle tecnologie informatiche utilizzate; dei dati e dei
documenti raccolti, elaborati e gestiti nei propri archivi, diffusi o
scambiati  con  i  soggetti  del testo unico e del regolamento; della
sicurezza  e  dei  servizi di accesso dei propri sistemi informatici,
nel  rispetto  del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del
decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
 
      
                  Note all'art. 2:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 21  e  22 del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento
          v. nelle note all'art. 1):
              ÇArt.  21 (Determinazione dei flussi di ingresso). - 1.
          L'ingresso  nel territorio dello Stato per motivi di lavoro
          subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene
          nell'ambito  delle  quote di ingresso stabilite nei decreti
          di  cui  all'art.  3,  comma  4. Nello stabilire le quote i
          decreti  prevedono  restrizioni  numeriche  all'ingresso di
          lavoratori  di  Stati che non collaborano adeguatamente nel
          contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione
          di   propri   cittadini  destinatari  di  provvedimenti  di
          rimpatrio.  Con  tali  decreti  altresi'  assegnate  in via
          preferenziale  quote  riservate  ai  lavoratori  di origine
          italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo
          grado  in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non
          comunitari,  che chiedano di essere inseriti in un apposito
          elenco,  costituito presso le rappresentanze diplomatiche o
          consolati,   contenente  le  qualifiche  professionali  dei
          lavoratori  stessi,  nonche'  agli  Stati  non appartenenti
          all'Unione  europea,  con  i quali il Ministro degli affari
          esteri,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno e il
          Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, abbia
          concluso  accordi  finalizzati  alla  regolamentazione  dei
          flussi   d'ingresso  e  delle  procedure  di  riammissione.
          Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi
          accordi  in materia di flussi per lavoro stagionale, con le
          corrispondenti   autorita'   nazionali  responsabili  delle
          politiche del mercato del lavoro dei Paesi di provenienza.
              2.  Le  intese  o  accordi bilaterali di cui al comma 1
          possono  inoltre  prevedere la utilizzazione in Italia, con
          contratto  di  lavoro  subordinato, di gruppi di lavoratori
          per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel
          tempo;  al  termine  del  rapporto  di  lavoro i lavoratori
          devono rientrare nel Paese di provenienza.
              3.  Gli  stessi  accordi  possono prevedere procedure e
          modalita' per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.
              4.   I   decreti  annuali  devono  tenere  conto  delle
          indicazioni  fornite,  in  modo articolato per qualifiche o
          mansioni,  dal  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale  sull'andamento  dell'occupazione  e  dei  tassi di
          disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonche' sul
          numero  dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione
          europea iscritti nelle liste di collocamento.
              4-bis.  Il  decreto  annuale  ed  i decreti infrannuali
          devono  altresi'  essere  predisposti in base ai dati sulla
          effettiva  richiesta  di lavoro suddivisi per regioni e per
          bacini   provinciali  di  utenza,  elaborati  dall'anagrafe
          informatizzata,  istituita presso il Ministero del lavoro e
          delle  politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento
          di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con
          altre  strutture  pubbliche  e  private,  nei  limiti degli
          ordinari stanziamenti di bilancio.
              4-ter.   Le   regioni  possono  trasmettere,  entro  il
          30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  un  rapporto  sulla  presenza e sulla condizione
          degli  immigrati  extracomunitari nel territorio regionale,
          contenente  anche  le  indicazioni previsionali relative ai
          flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla
          capacita' di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.
              5.  Le  intese  o  accordi bilaterali di cui al comma 1
          possono  prevedere che i lavoratori stranieri che intendono
          fare  ingresso  in Italia per motivi di lavoro subordinato,
          anche   stagionale,   si   iscrivano   in  apposite  liste,
          identificate  dalle  medesime  intese, specificando le loro
          qualifiche o mansioni, nonche' gli altri requisiti indicati
          dal  regolamento  di attuazione. Le predette intese possono
          inoltre  prevedere  le modalita' di tenuta delle liste, per
          il  successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro
          e della previdenza sociale.
              6.  Nell'ambito  delle  intese  o  accordi  di  cui  al
          presente  testo  unico,  il  Ministro  degli affari esteri,
          d'intesa  con  il  Ministro  del  lavoro e della previdenza
          sociale,   puo'   predisporre  progetti  integrati  per  il
          reinserimento  di  lavoratori  extracomunitari nei Paesi di
          origine,  laddove ne esistano le condizioni e siano fornite
          idonee  garanzie  dai  governi  dei  Paesi  di provenienza,
          ovvero   l'approvazione  di  domande  di  enti  pubblici  e
          privati,  che  richiedano  di predisporre analoghi progetti
          anche per altri Paesi.
              7.  Il  regolamento  di  attuazione  prevede  forme  di
          istituzione  di  un  anagrafe  annuale informatizzata delle
          offerte   e  delle  richieste  di  lavoro  subordinato  dei
          lavoratori   stranieri   e   stabilisce   le  modalita'  di
          collegamento   con   l'archivio  organizzato  dall'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale  (I.N.P.S.)  e con le
          questure.
              8.  L'onere derivante dal presente articolo e' valutato
          in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.È.
              ÇArt.  22  (Lavoro  subordinato  a  tempo determinato e
          indeterminato).  - 1. In ogni provincia e' istituito presso
          la   prefettura-ufficio   territoriale   del   Governo  uno
          sportello    unico    per    l'immigrazione,   responsabile
          dell'intero   procedimento   relativo   all'assunzione   di
          lavoratori  subordinati  stranieri  a  tempo determinato ed
          indeterminato.
              2.   Il   datore   di   lavoro   italiano  o  straniero
          regolarmente  soggiornante in Italia che intende instaurare
          in  Italia  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
          determinato  o  indeterminato  con  uno straniero residente
          all'estero   deve   presentare  allo  sportello  unico  per
          l'immigrazione  della  provincia  di  residenza  ovvero  di
          quella  in  cui  ha sede legale l'impresa, ovvero di quella
          ove avra' luogo la prestazione lavorativa:
                a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
                b) idonea  documentazione  relativa alle modalita' di
          sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
                c) la   proposta   di   contratto  di  soggiorno  con
          specificazione   delle   relative  condizioni,  comprensiva
          dell'impegno  al  pagamento da parte dello stesso datore di
          lavoro  delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di
          provenienza;
                d) dichiarazione   di   impegno   a  comunicare  ogni
          variazione concernente il rapporto di lavoro.
              3.  Nei  casi  in  cui non abbia una conoscenza diretta
          dello  straniero,  il datore di lavoro italiano o straniero
          regolarmente   soggiornante   in  Italia  puo'  richiedere,
          presentando  la  documentazione di cui alle lettere b) e c)
          del  comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu' persone
          iscritte   nelle   liste   di  cui  all'art.  21,  comma 5,
          selezionate  secondo  criteri  definiti  nel regolamento di
          attuazione.
              4.  Lo  sportello  unico per l'immigrazione comunica le
          richieste  di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di
          cui all'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
          469,  competente  in relazione alla provincia di residenza,
          domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a
          diffondere  le offerte per via telematica agli altri centri
          ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro
          mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti
          dall'art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
          Decorsi  venti giorni senza che sia stata presentata alcuna
          domanda  da  parte  di  lavoratore nazionale o comunitario,
          anche   per   via  telematica,  il  centro  trasmette  allo
          sportello  unico  richiedente  una certificazione negativa,
          ovvero  le  domande  acquisite  comunicandole  altresi'  al
          datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il
          centro  per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello
          unico procede ai sensi del comma 5.
              5.   Lo   sportello   unico   per  l'immigrazione,  nel
          complessivo   termine  massimo  di  quaranta  giorni  dalla
          presentazione della richiesta, a condizione che siano state
          rispettate   le   prescrizioni  di  cui  al  comma 2  e  le
          prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
          alla  fattispecie,  rilascia,  in  ogni  caso,  sentito  il
          questore,  il  nulla osta nel rispetto dei limiti numerici,
          quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'art. 3,
          comma 4,  e  dell'art.  21,  e,  a  richiesta del datore di
          lavoro,  trasmette la documentazione ivi compreso il codice
          fiscale,  agli  uffici  consolari,  ove  possibile  in  via
          telematica.   Il   nulla  osta  al  lavoro  subordinato  ha
          validita'  per  un  periodo  non superiore a sei mesi dalla
          data del rilascio.
              6.  Gli  uffici  consolari  del Paese di residenza o di
          origine  dello  straniero provvedono, dopo gli accertamenti
          di  rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione
          del  codice  fiscale,  comunicato dallo sportello unico per
          l'immigrazione.   Entro   otto   giorni  dall'ingresso,  lo
          straniero   si   reca   presso   lo   sportello  unico  per
          l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
          del  contratto  di  soggiorno che resta ivi conservato e, a
          cura  di  quest'ultimo,  trasmesso  in  copia all'autorita'
          consolare competente ed al centro per l'impiego competente.
              7.  Il  datore  di lavoro che omette di comunicare allo
          sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del
          rapporto  di lavoro intervenuto con lo straniero, e' punito
          con  la  sanzione  amministrativa  da 500 a 2.500 euro. Per
          l'accertamento e l'irrogazione della sanzione e' competente
          il prefetto.
              8.   Salvo   quanto  previsto  dall'art.  23,  ai  fini
          dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
          extracomunitario  deve  essere  munito del visto rilasciato
          dal  consolato  italiano  presso  lo  Stato di origine o di
          stabile residenza del lavoratore.
              9.  Le  questure  forniscono  all'I.N.P.S. e all'INAIL,
          tramite    collegamenti    telematici,    le   informazioni
          anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali
          e'  concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro,
          o  comunque  idoneo  per  l'accesso al lavoro, e comunicano
          altresi'  il  rilascio dei permessi concernenti i familiari
          ai  sensi  delle  disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS,
          sulla  base  delle  informazioni  ricevute,  costituisce un
          ÇArchivio  anagrafico  dei  lavoratori extracomunitariÈ, da
          condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio
          delle  informazioni  avviene  in  base a convenzione tra le
          amministrazioni  interessate.  Le  stesse informazioni sono
          trasmesse,  in  via  telematica,  a  cura  delle  questure,
          all'ufficio    finanziario    competente    che    provvede
          all'attribuzione del codice fiscale.
              10.  Lo  sportello unico per l'immigrazione fornisce al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
          il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
          adottate nei decreti di cui all'art. 3, comma 4.
              11.  La  perdita  del  posto  di lavoro non costituisce
          motivo  di  revoca  del permesso di soggiorno al lavoratore
          extracomunitario    ed   ai   suoi   familiari   legalmente
          soggiornanti.  Il  lavoratore  straniero  in  possesso  del
          permesso  di  soggiorno per lavoro subordinato che perde il
          posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto
          nelle  liste  di  collocamento  per  il  periodo di residua
          validita'  del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che
          si  tratti  di permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
          per  un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di
          attuazione  stabilisce  le  modalita'  di  comunicazione ai
          centri  per  l'impiego,  anche  ai fini dell'iscrizione del
          lavoratore   straniero  nelle  liste  di  collocamento  con
          priorita' rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
              12.  Il  datore  di  lavoro  che  occupa  alle  proprie
          dipendenze  lavoratori  stranieri  privi  del  permesso  di
          soggiorno  previsto  dal  presente  articolo, ovvero il cui
          permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
          termini  di  legge,  il  rinnovo,  revocato o annullato, e'
          punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda
          di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
              13.  Salvo  quanto previsto per i lavoratori stagionali
          dall'art.  25,  comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore
          extracomunitario  conserva  i  diritti  previdenziali  e di
          sicurezza sociale maturati e puo' goderne indipendentemente
          dalla  vigenza di un accordo di reciprocita' al verificarsi
          della  maturazione  dei  requisiti previsti dalla normativa
          vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta',
          anche  in  deroga al requisito contributivo minimo previsto
          dall'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
              14.  Le  attribuzioni  degli istituti di patronato e di
          assistenza  sociale,  di  cui  alla legge 30 marzo 2001, n.
          152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
          regolare attivita' di lavoro in Italia.
              15.  I  lavoratori  italiani ed extracomunitari possono
          chiedere   il   riconoscimento   di  titoli  di  formazione
          professionale  acquisiti  all'estero; in assenza di accordi
          specifici,   il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali,  sentita  la  Commissione  centrale per l'impiego,
          dispone  condizioni  e  modalita'  di  riconoscimento delle
          qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
          puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico,
          a  tutti  i  corsi  di  formazione  e  di  riqualificazione
          programmati nel territorio della Repubblica.
              16.  Le  disposizioni  di  cui  al presente articolo si
          applicano  alle  regioni a statuto speciale e alle province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano ai sensi degli statuti e
          delle relative norme di attuazione.È.
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, lettera b),
          n.  4,  della  legge  14 febbraio  2003,  n.  30 (Delega al
          Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro):
              ÇArt.  1  (Delega  al  Governo  per  la revisione della
          disciplina  dei  servizi  pubblici e privati per l'impiego,
          nonche'  in  materia  di  intermediazione  e interposizione
          privata nella somministrazione di lavoro). - (Omissis).
              2.  La  delega  e' esercitata nel rispetto dei seguenti
          principi e criteri direttivi:
                (omissis);
                b) modernizzazione  e  razionalizzazione  del sistema
          del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente
          efficiente e competitivo, secondo una disciplina incentrata
          su:
                (omissis);
                4) mantenimento da parte dello Stato delle competenze
          in  materia  di  conduzione  coordinata  ed  integrata  del
          sistema informativo lavoro;
                (omissis).È.
              - Il   decreto  legislativo  10 settembre  2003,  reca:
          ÇAttuazione  delle  deleghe  in  materia  di  occupazione e
          mercato  del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
          30È.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  41 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto 1999, n. 394, (per
          l'argomento v. nelle note all'art. 1):
              ÇArt.    41   (Archivio   anagrafico   dei   lavoratori
          extracomunitari).   -   1.   Gli   uffici   della  pubblica
          amministrazione  che  rilasciano un titolo autorizzatorio o
          abilitativo  per  lo  svolgimento di un'attivita' di lavoro
          autonomo,   e  le  Direzioni  provinciali  del  lavoro  che
          procedono  all'iscrizione nelle liste di collocamento, sono
          tenuti a comunicare alla questura e all'Archivio anagrafico
          dei lavoratori extracomunitari costituito presso l'Istituto
          nazionale  per la previdenza sociale, per le annotazioni di
          competenza,  i  casi  in  cui  il  permesso di soggiorno e'
          utilizzato,  a norma dell'art. 14 del presente regolamento,
          per  un  motivo  diverso da quello riportato nel documento.
          Analoga  comunicazione  al predetto Archivio e' effettuata,
          in via informatica o telematica, dalla questura, sulla base
          dei  provvedimenti  di  rilascio  o rinnovo dei permessi di
          soggiorno,  delle comunicazioni concernenti le iscrizioni o
          variazioni  anagrafiche  previste dall'art. 6, comma 7, del
          testo  unico  e di quelle del datore di lavoro effettuate a
          norma dell'art.  7 del medesimo testo unico.È.
              - Il  decreto  legislativo  14 novembre  2002,  n. 311,
          reca:   ÇTesto  unico  delle  disposizioni  legislative  in
          materia   di   casellario  giudiziale,  di  anagrafe  delle
          sanzioni  amministrative dipendenti da reato e dei relativi
          carichi pendentiÈ.
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 33 della legge
          30 luglio  2002, n. 189 (per l'argomento v. nelle note alle
          premesse):
              ÇArt.   33   (Dichiarazione   di  emersione  di  lavoro
          irregolare).  -  1. Chiunque,  nei  tre mesi antecedenti la
          data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato
          alle    proprie    dipendenze    personale    di    origine
          extracomunitaria,  adibendolo  ad attivita' di assistenza a
          componenti  della  famiglia affetti da patologie o handicap
          che   ne   limitano   l'autosufficienza  ovvero  al  lavoro
          domestico   di   sostegno   al   bisogno   familiare,  puo'
          denunciare,  entro due mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro
          alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente
          per  territorio  mediante presentazione della dichiarazione
          di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La
          dichiarazione di emersione e' presentata dal richiedente, a
          proprie  spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la
          data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. La
          denuncia  di  cui  al  primo  periodo del presente comma e'
          limitata  ad  una unita' per nucleo familiare, con riguardo
          al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
              2.  La  dichiarazione  di  emersione contiene a pena di
          inammissibilita':
                a) le   generalita'  del  datore  di  lavoro  ed  una
          dichiarazione   attestante   la  cittadinanza  italiana  o,
          comunque, la regolarita' della sua presenza in Italia;
                b) l'indicazione    delle    generalita'    e   della
          nazionalita' dei lavoratori occupati;
                c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di
          impiego;
                d) l'indicazione  della  retribuzione  convenuta,  in
          misura   non   inferiore  a  quella  prevista  dal  vigente
          contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
              3.  Ai  fini della ricevibilita', alla dichiarazione di
          emersione sono allegati:
                a) attestato    di   pagamento   di   un   contributo
          forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al
          rapporto  di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori
          somme a titolo di penali ed interessi;
                b) copia  di  impegno  a  stipulare con il prestatore
          d'opera,  nei  termini  di  cui al comma 5, il contratto di
          soggiorno  previsto  dall'art. 5-bis del testo unico di cui
          al   decreto   legislativo  n.  286  del  1998,  introdotto
          dall'art. 6 della presente legge;
                c) certificazione  medica  della patologia o handicap
          del componente la famiglia alla cui assistenza e' destinato
          il lavoratore. Tale certificazione non e' richiesta qualora
          il   lavoratore  extracomunitario  sia  adibito  al  lavoro
          domestico di sostegno al bisogno familiare.
              4.  Nei  venti  giorni  successivi alla ricezione della
          dichiarazione  di  cui  al  comma  1, la prefettura-ufficio
          territoriale del Governo competente per territorio verifica
          l'ammissibilita'  e  la ricevibilita' della dichiarazione e
          la   questura   accerta   se   sussistono  motivi  ostativi
          all'eventuale  rilascio  del  permesso  di  soggiorno della
          durata    di    un   anno,   dandone   comunicazione   alla
          prefettura-ufficio  territoriale  del Governo, che assicura
          la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno
          presentato  la  denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori
          extracomunitari cui e' riferita la denuncia.
              5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della
          mancanza  di  motivi  ostativi  al rilascio del permesso di
          soggiorno   di   cui   al  comma 4,  la  prefettura-ufficio
          territoriale  del Governo invita le parti a presentarsi per
          stipulare  il  contratto  di soggiorno nelle forme previste
          dalla  presente  legge  e  alle  condizioni contenute nella
          dichiarazione  di  emersione  e per il contestuale rilascio
          del   permesso   di  soggiorno,  permanendo  le  condizioni
          soggettive di cui al comma 4.
              Il   permesso   di   soggiorno  e'  rinnovabile  previo
          accertamento  da  parte  dell'organo competente della prova
          della  continuazione del rapporto e della regolarita' della
          posizione  contributiva  previdenziale ed assistenziale del
          lavoratore   extracomunitario   interessato.   La   mancata
          presentazione  delle  parti  comporta  l'archiviazione  del
          relativo procedimento.
              6.  I  soggetti  di  cui  al  comma 1, che inoltrano la
          dichiarazione  di  emersione del lavoro irregolare ai sensi
          dei  commi  da  1  a 3, non sono punibili per le violazioni
          delle  norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere
          finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonche'
          per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque
          afferenti  all'occupazione  dei  lavoratori extracomunitari
          indicati   nella   dichiarazione   di  emersione,  compiute
          antecedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore della
          presente legge. Fino alla data del rilascio del permesso di
          soggiorno  ovvero  fino alla data della comunicazione della
          sussistenza  di motivi ostativi al rilascio del permesso di
          soggiorno  non  si  applica  l'art. 22, comma 12, del testo
          unico di cui al decreto legislativo 25 luglio l998, n. 286,
          e  successive modificazioni. Il Ministro del lavoro e delle
          politiche sociali determina con proprio decreto i parametri
          retributivi  e  le modalita' di calcolo e di corresponsione
          delle  somme  di  cui  al  comma 3,  lettera a), nonche' le
          modalita'  per  la  successiva imputazione delle stesse sia
          per  fare  fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei
          compiti  di cui al presente articolo, sia in relazione alla
          posizione  contributiva  previdenziale  e assistenziale del
          lavoratore  interessato  in  modo da garantire l'equilibrio
          finanziario   delle  relative  gestioni  previdenziali.  Il
          Ministro,   con  proprio  decreto,  determina  altresi'  le
          modalita'  di  corresponsione delle somme e degli interessi
          dovuti  per  i contributi previdenziali concernenti periodi
          denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
              7.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  ai  rapporti  di  lavoro che occupino prestatori
          d'opera extracomunitari:
                a) nei  confronti  dei  quali  sia  stato  emesso  un
          provvedimento  di espulsione per motivi diversi dal mancato
          rinnovo  del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le
          condizioni  per  la revoca del provvedimento in presenza di
          circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La
          revoca,  fermi  restando  i  casi di esclusione di cui alle
          lettere b)  e  c),  non  puo'  essere in ogni caso disposta
          nell'ipotesi  in  cui  il  lavoratore  extracomunitario sia
          stato  sottoposto  a  procedimento  penale  per delitto non
          colposo  che  non  si sia concluso con un provvedimento che
          abbia   dichiarato   che   il  fatto  non  sussiste  o  non
          costituisce  reato  o che l'interessato non lo ha commesso,
          ovvero   risulti   destinatario   di  un  provvedimento  di
          espulsione  mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo
          della  forza  pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio
          nazionale  e  si trovi nelle condizioni di cui all'art. 13,
          comma 13,  del testo unico di cui al decreto legislativo n.
          286  del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime
          di  stranieri  da  ammettere nel territorio dello Stato per
          lavoro  subordinato  di cui all'art. 3, comma 4, del citato
          decreto  legislativo  n.  286  del  1998,  come  sostituito
          dall'art.  3, comma 2, della presente legge, sono decurtate
          dello  stesso  numero  di permessi di soggiorno per lavoro,
          rilasciati   a   seguito  di  revoca  di  provvedimenti  di
          espulsione ai sensi della presente lettera;
                b) che  risultino segnalati, anche in base ad accordi
          o  convenzioni  internazionali in vigore in Italia, ai fini
          della non ammissione nel territorio dello Stato;
                c) che   risultino   denunciati  per  uno  dei  reati
          indicati  negli  articoli 380 e 381 del codice di procedura
          penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi
          con  un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non
          sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo
          ha  commesso  ovvero  nei  casi  di  archiviazione previsti
          dall'art.  411  del  codice  di  procedura  penale,  ovvero
          risultino  destinatari  dell'applicazione  di una misura di
          prevenzione,   salvi   in   ogni  caso  gli  effetti  della
          riabilitazione.  Le  disposizioni del presente articolo non
          costituiscono  comunque  impedimento  all'espulsione  degli
          stranieri  che  risultino pericolosi per la sicurezza dello
          Stato.
              8.   Chiunque   presenta  una  falsa  dichiarazione  di
          emersione  ai  sensi  del  comma  1,  al fine di eludere le
          disposizioni  in  materia  di  immigrazione  della presente
          legge,  e'  punito  con  la  reclusione da due a nove mesi,
          salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.È.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1 del decreto-legge
          9 settembre  2002,  n.  195, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222 (Disposizioni urgenti in
          materia   di   legalizzazione   del  lavoro  irregolare  di
          extracomunitari):
              ÇArt.  1  (Legalizzazione  di  lavoro irregolare). - 1.
          Chiunque,  nell'esercizio di un'attivita' di impresa sia in
          forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi
          antecedenti  la  data  di  entrata  in  vigore del presente
          decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari
          in  posizione  irregolare,  puo'  denunciare, entro la data
          dell'11 novembre  2002,  la  sussistenza  del  rapporto  di
          lavoro  alla  Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
          competente  per  territorio,  mediante  la presentazione, a
          proprie  spese,  di  apposita  dichiarazione attraverso gli
          uffici  postali.  Qualora si tratti di societa' operanti in
          Italia, la denuncia e' sottoscritta e presentata dal legale
          rappresentante.   A   tutti   gli   effetti,   la  data  di
          presentazione  e'  quella  recata  dal  timbro dell'ufficio
          postale   accettante.  La  dichiarazione  di  emersione  e'
          presentata  dal  richiedente,  a proprie spese, agli uffici
          postali.
              2.    La    dichiarazione    contiene,    a   pena   di
          inammissibilita':
                a) i  dati  identificativi  dell'imprenditore o della
          societa' e del suo legale rappresentante;
                b) l'indicazione    delle    generalita'    e   della
          nazionalita'  del lavoratore straniero occupato al quale si
          riferisce la dichiarazione;
                c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di
          impiego;
                d) l'indicazione  della  retribuzione  convenuta,  in
          misura   non   inferiore  a  quella  prevista  dal  vigente
          contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
              3. Ai fini della ricevibilita', alla dichiarazione sono
          allegati:
                a) copia  sottoscritta della dichiarazione di impegno
          a stipulare, nei termini di cui al comma 5, il contratto di
          soggiorno  per  lavoro  subordinato  a  tempo indeterminato
          ovvero  per  un contratto di lavoro di durata non inferiore
          ad  un  anno  nelle  forme  di cui all'art. 5-bis del testo
          unico   delle   disposizioni   concernenti   la  disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di  seguito  denominato:  Çtesto  unicoÈ, di cui al decreto
          legislativo  25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 6
          della legge 30 luglio 2002, n. 189;
                b) attestato    di   pagamento   di   un   contributo
          forfettario pari a 700 euro per ciascun lavoratore.
              4.  Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della
          dichiarazione  di  cui  al comma 1, la Prefettura - Ufficio
          territoriale  del  Governo,  che  assicura  la tenuta di un
          registro  informatizzato  di coloro che hanno presentato la
          predetta  dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai
          quali  e'  riferita  la  medesima  dichiarazione,  verifica
          l'ammissibilita'  e  la ricevibilita' della dichiarazione e
          la   comunica   al  centro  per  l'impiego  competente  per
          territorio.   La  questura  accerta  se  sussistono  motivi
          ostativi  all'eventuale  rilascio del permesso di soggiorno
          di validita' pari ad un anno.
              5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della
          mancanza  di  motivi  ostativi  al rilascio del permesso di
          soggiorno  di  cui  al  comma 4,  la  Prefettura  - Ufficio
          territoriale  del Governo invita le parti a presentarsi per
          stipulare  il contratto di soggiorno per lavoro subordinato
          e  per  il  contestuale rilascio del permesso di soggiorno,
          permanendo  le  condizioni soggettive di cui al comma 4. La
          mancata      presentazione     delle     parti     comporta
          l'improcedibilita'    e    l'archiviazione   del   relativo
          procedimento.   Il   permesso   di  soggiorno  puo'  essere
          rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto
          di  lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato
          di   durata   non  inferiore  ad  un  anno,  nonche'  della
          regolarita'  della  posizione contributiva previdenziale ed
          assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato.
              6.  I  soggetti  di  cui  al  comma 1, che inoltrano la
          dichiarazione  di  emersione del lavoro irregolare ai sensi
          dei  commi  da 1  a  3, non sono punibili per le violazioni
          delle  norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere
          finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonche'
          per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque
          afferenti  all'occupazione  dei  lavoratori extracomunitari
          indicati   nella   dichiarazione   di  emersione,  compiute
          antecedentemente   alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto. Fino alla data del rilascio del permesso
          di  soggiorno  ovvero  fino  alla  data della comunicazione
          della  sussistenza  di  motivi  ostativi  al  rilascio  del
          permesso  di  soggiorno non si applica l'art. 22, comma 12,
          del  testo  unico  di  cui al decreto legislativo 25 luglio
          1998, n. 286, e successive modificazioni. Le predette cause
          di  non  punibilita'  non si applicano a coloro che abbiano
          presentato  una  dichiarazione di emersione contenente dati
          non  rispondenti  al vero, al fine di procurare il permesso
          di soggiorno a stranieri.
              7.  Il  Ministro  del  lavoro e delle politiche sociali
          determina,   con   proprio   decreto,   le   modalita'  per
          l'imputazione del contributo forfettario di cui al comma 3,
          lettera  b),  sia per fare fronte all'organizzazione e allo
          svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in
          relazione   alla  posizione  contributiva  previdenziale  e
          assistenziale   del  lavoratore  interessato,  al  fine  di
          garantire  l'equilibrio finanziario delle relative gestioni
          previdenziali.  Il Ministro, con proprio decreto, determina
          altresi' le modalita' di corresponsione delle somme e degli
          interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti
          i  periodi  denunciati  antecedenti  ai  tre mesi di cui al
          comma 1.
              8.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  ai  rapporti  di  lavoro  riguardanti lavoratori
          extracomunitari:
                a) nei  confronti  dei  quali  sia  stato  emesso  un
          provvedimento  di espulsione per motivi diversi dal mancato
          rinnovo  del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le
          condizioni  per  la revoca del provvedimento in presenza di
          circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La
          revoca,  fermi  restando  i  casi di esclusione di cui alle
          lettere  b)  e  c),  non  puo' essere in ogni caso disposta
          nell'ipotesi  in  cui  il lavoratore extracomunitario sia o
          sia  stato sottoposto a procedimento penale per delitto non
          colposo  che  non  si sia concluso con un provvedimento che
          abbia   dichiarato   che   il  fatto  non  sussiste  o  non
          costituisce  reato  o che l'interessato non lo ha commesso,
          ovvero   risulti   destinatario   di  un  provvedimento  di
          espulsione  mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo
          della  forza  pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio
          nazionale  e  si trovi nelle condizioni di cui all'art. 13,
          comma 13,  del testo unico di cui al decreto legislativo n.
          286  del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime
          di  stranieri  da  ammettere nel territorio dello Stato per
          lavoro  subordinato  di cui all'art. 3, comma 4, del citato
          decreto   legislativo   n.   286  del  1998,  e  successive
          modificazioni,   sono  decurtate  dello  stesso  numero  di
          permessi  di  soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di
          revoca  di  provvedimenti  di  espulsione  ai  sensi  della
          presente lettera;
                b) che  risultino segnalati, anche in base ad accordi
          o  convenzioni  internazionali in vigore in Italia, ai fini
          della non ammissione nel territorio dello Stato;
                c) che   risultino   denunciati  per  uno  dei  reati
          indicati  negli  articoli 380 e 381 del codice di procedura
          penale,  salvo  che  il procedimento penale si sia concluso
          con  un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non
          sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo
          ha  commesso  ovvero  nei  casi  di  archiviazione previsti
          dall'art.  411  del  codice  di  procedura  penale,  ovvero
          risultino  destinatari  dell'applicazione  di una misura di
          prevenzione  o  di  sicurezza,  salvi,  in  ogni  caso, gli
          effetti della riabilitazione.
              9.   Chiunque   presenta  una  falsa  dichiarazione  di
          emersione  ai  sensi  del  comma 1,  al  fine di eludere le
          disposizioni   in  materia  di  immigrazione  del  presente
          decreto,  e'  punito  con la reclusione da due a nove mesi,
          salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
              9-bis.  Per  i  soggetti  diversi dal datore di lavoro,
          l'obbligo  relativo alla comunicazione dell'alloggio di cui
          all'art.  7  del  testo unico di cui al decreto legislativo
          25 luglio  1998,  n.  286,  e  successive modificazioni, in
          relazione  ai  lavoratori  extracomunitari denunciati, puo'
          essere  adempiuto  fino alla data dell'11 novembre 2002. La
          medesima  disposizione  si applica anche relativamente alla
          procedura  di  emersione  di  cui  all'art.  33 della legge
          30 luglio 2002, n. 189.È.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  11  del  decreto
          legislativo  30 giugno  2003,  n. 196 (Codice in materia di
          protezione dei dati personali):
              ÇArt.  11  (Modalita'  del  trattamento e requisiti dei
          dati). - 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
                a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
                b) raccolti   e  registrati  per  scopi  determinati,
          espliciti  e  legittimi,  ed utilizzati in altre operazioni
          del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
                c) esatti e, se necessario, aggiornati;
                d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
          finalita'  per  le  quali  sono  raccolti o successivamente
          trattati;
                e) conservati    in    una    forma    che   consenta
          l'identificazione  dell'interessato per un periodo di tempo
          non  superiore  a  quello necessario agli scopi per i quali
          essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
              2.  I  dati  personali  trattati  in  violazione  della
          disciplina  rilevante  in  materia  di trattamento dei dati
          personali non possono essere utilizzati.È.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
          1999,   n.   318,  reca:  ÇRegolamento  recante  norme  per
          l'individuazione  delle  misure  minime di sicurezza per il
          trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma
          2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675È.
 
      
                               Art. 3.
                       Collegamenti telematici
  1. I sistemi informativi e gli archivi di cui all'articolo 2, commi
1,  2 e 3, sono interconnessi in rete per consentire l'attuazione dei
procedimenti  del  testo  unico e del regolamento, nel rispetto delle
competenze e delle responsabilita' delle amministrazioni interessate.
  2.   I  sistemi  informativi  e  gli  archivi  automatizzati  delle
amministrazioni  pubbliche  di  cui all'articolo 2 sono interconnessi
tra  di  loro  e  con  quelli di altre amministrazioni pubbliche e di
altri  utenti,  per  l'accesso  ai dati, ai documenti ed agli archivi
stessi,  attraverso  i servizi della RUPA e della rete internazionale
della  pubblica  amministrazione,  secondo  le effettive possibilita'
tecniche, nel rispetto della normativa in vigore e con le limitazioni
da essa previste.
  3.  I collegamenti con gli uffici consolari sono realizzati tramite
la  rete  mondiale  visti del Ministero degli affari esteri o la rete
internazionale della pubblica amministrazione.
  4. Per l'attuazione dei procedimenti amministrativi di cui al testo
unico  e  al  regolamento,  allo scopo di completamento e di verifica
delle   informazioni   memorizzate,  i  sistemi  informativi  di  cui
all'articolo  2  possono  cooperare  con gli archivi automatizzati di
altre  amministrazioni  pubbliche  centrali  e territoriali e possono
trasmettere   dati   al   sistema   informativo   sanitario  relativi
all'anagrafe  degli  assistiti,  osservando  i principi del Codice in
materia   di   protezione  dei  dati  personali  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 
      
                  Note all'art. 3:
              - Per  l'argomento  del  decreto  legislativo 30 giugno
          2003, n. 196, v. nelle note all'art. 2.
 
      
                               Art. 4.
                           Regole tecniche
  1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto con il
Ministro  per  l'innovazione  e  le tecnologie, sentiti la Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  ed  il Garante per la protezione dei dati personali,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, sono stabilite le regole tecniche per l'operativita' dei
collegamenti di cui all'articolo 3, in relazione alla tipologia delle
informazioni,  all'utilizzo  di  strumenti  in grado di assicurare la
sicurezza  e  la  riservatezza  delle trasmissioni telematiche e alle
modalita' di abilitazione per l'accesso agli archivi.
 
      
                  Nota all'art. 4:
              - Per  il  testo  dell'art.  8  del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, v. nelle note alle premesse.
 
      
                               Art. 5.
                      Accesso alle informazioni
  1.   Gli   archivi   informatizzati  di  cui  all'articolo  2  sono
accessibili  in  via  telematica,  secondo i principi stabiliti nelle
regole tecniche di cui all'articolo 4.
  2.  Le  modalita'  tecniche  applicative per la consultazione degli
archivi  informatizzati  e  per  l'accesso  ai sistemi informativi di
ciascuna  amministrazione  statale, ai fini del presente regolamento,
ove   non   diversamente   stabilito,   sono   definite  con  decreto
dirigenziale,  emanato  dall'amministrazione  competente,  sentiti il
Centro  nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ed
il Garante per la protezione dei dati personali.
 
      
                               Art. 6.
                Trasmissione dei dati e dei documenti
  1.  La  trasmissione  di dati e documenti, necessari all'attuazione
dei  procedimenti  del  testo  unico  e  del regolamento, avviene nel
rispetto  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle
regole tecniche di cui all'articolo 4.
  2.  Le  specifiche  tecniche ed operative per lo scambio dei dati e
documenti  tra  i  sistemi  informativi  di  cui  all'articolo 2 sono
definite   convenzionalmente   tra   le   amministrazioni   pubbliche
interessate,  nel  rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo
4.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
 
    Dato a Roma, addi' 27 luglio 2004
 
                               CIAMPI
 
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Fini,  Vicepresidente del Consiglio dei
                              Ministri
                              Pisanu, Ministro dell'interno
                              Calderoli,   Ministro  per  le  riforme
                              istituzionali e la devoluzione
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Stanca, Ministro per l'innovazione e le
                              tecnologie
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
 
Visto,  il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il
9 settembre 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 202
 
      
                  Nota all'art. 6:
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          28 dicembre   2000,   n.  445,  reca:  Çtesto  unico  delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          documentazione amministrativaÈ.
              - Per  l'argomento  del  decreto  legislativo 30 giugno
          2003, n. 196, v. nelle note all'art. 2.