Ric. n. 2406/2004                                                               Ord200400926

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:

         Umberto Zuballi                       Presidente

         Angelo Gabbricci                     Consigliere

         Riccardo Savoia                        Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 7 settembre 2004.

         Visto il ricorso n. 2406/2004 proposto da É, rappresentato e difeso dagli avv.ti Zeno Baldo e Marco Ferrero con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro pro tempore, la Direzione Provinciale del Lavoro di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot. n. 3609 emesso lĠ11.5.2004, con il quale il Reggente del Servizio Politiche del Lavoro presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Venezia, archiviava il procedimento amministrativo instaurato con la presentazione della richiesta nominativa di nulla osta al lavoro per la cittadina extracomunitaria É, presentata ai sensi dellĠart. 22 delle legge 286/98 e dellĠart. 30 del D.P.R. 394/99 intesa ad ottenere lĠautorizzazione al lavoro a favore della suddetta cittadina moldava, nonchŽ della circolare n. 55 del 28.7.2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

         visti gli atti tutti della causa;

         vista la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente;

         uditi (relatore il Consigliere Savoia), lĠavv.to Ferrero per la parte ricorrente, lĠavv.to Cardin per lĠamministrazione intimata;

considerato

che il provvedimento impugnato non appare congruamente motivato, non emergendo le ragioni ostative alla concessione del richiesto nulla osta, posto che la mancata allegazione della capacitˆ economica che avrebbe comportato lĠarchiviazione della domanda del ricorrente risulta smentita dalla produzione, giˆ in sede di presentazione della domanda, del modello IRPEF, e non essendo sufficiente, a tal uopo, il non raggiungimento dei limiti previsti dal ÒredditometroÓ, non potendosi escludere, per ci˜ solo,  la possibilitˆ da parte del ricorrente di assolvere gli obblighi propri del datore di lavoro;

che la liquidazione delle spese e competenze relative alla presente fase del giudizio pu˜ essere riservata alla decisione di merito;

         Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti richiesti dallĠart. 21, comma 8^, della legge 6.12.1971 n. 1034, nel testo sostituito dallĠart. 3, comma 1^, della legge 21.7.2000 n. 205;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, ACCOGLIE la suindicata domanda cautelare, con obbligo di riesame della domanda del ricorrente.

         Spese al definitivo.

         La presente ordinanza sarˆ eseguita dallĠAmministrazione ed  depositata presso la Segreteria che provvederˆ a darne comunicazione alle parti.

         Venezia, li 7 settembre 2004

Il Presidente                                                                  LĠEstensore

 

                                                 Il Segretario