Consiglio di Stato Adunanza parere 28 luglio 2004, n. 8007
Presidente Santoro Estensore Borea


Oggetto: Regione Emilia-Romagna; quesito sullammissibilit allelettorato attivo e passivo, nelle circoscrizioni comunali, degli stranieri extracomunitari residenti (articoli 8 e 17 Tu D.Lgs 267/00, Tu delle leggi sullordinamento degli enti locali, ed articolo 50 Statuto Comune di Forl)


Premesso


Il Presidente della Regione Emilia-Romagna riferisce che larticolo 50 dello Statuto del Comune di Forl, approvato con delibera del C. C. in data 9 aprile 2001, prevede lestensione dellelettorato delle circoscrizioni di cui allarticolo 8 del D.Lgs 267/00 (Tu sullordinamento degli Enti locali) agli stranieri residenti, ma che la relativa disposizione stata da ultimo transitoriamente sospesa nei suoi effetti con delibera consiliare del 12 gennaio 2004, a seguito di avviso contrario del ministero dellInterno su quesito posto sul punto da altro Comune. Nelle more, interpellato dallUfficio territoriale del Governo di Forl-Cesena, il suddetto Ministero, con nota 16 gennaio 2004, ha ribadito il proprio orientamento negativo con riguardo specifico alla citata disposizione contenuta nello Statuto del Comune di Forl.
Sullargomento il ministero dellInterno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali Direzione centrale dei servizi elettorali, ha poi emanato la circolare Miaitse n. 4/2004 prot. 200400250 fasc. 15600/779 del 22 gennaio 2004, avente ad oggetto Elettorato attivo e passivo ai cittadini extracomunitari, in cui stato ribadito lorientamento negativo circa la possibilit, in generale, di riconoscere a tali soggetti il diritto di voto per lelezione del Sindaco e del Consiglio del Comune e della Circoscrizione nonch di essere eleggibili a consiglieri o nominati componenti della Giunta.
Nel fare proprie le argomentazioni svolte in proposito dal suddetto Comune, la Regione richiedente, dopo aver sottolineato la rilevanza giuridica e limportanza politico-istituzionale del problema, esprime lavviso che sia da condividere linterpretazione aperta fornita dal Comune, fondata essenzialmente sulle disposizioni contenute negli articoli 8 e 17 del citato Tu, laddove, in generale (articolo 8), si valorizzano e sincoraggiano, anche su base di quartiere o di frazione, le forme di partecipazione popolare allamministrazione locale, ed, in particolare (articolo 17) si puntualizza, in armonia con la ratio
partecipativa di cui sopra, che gli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale rappresentano le esigenze delle popolazioni delle circoscrizioni nellambito dellunit del Comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.
Obietta il Ministero che le disposizioni richiamate consentono, al pi, la formazione di appositi organi di supporto degli organi di governo locale rappresentativi degli interessi degli stranieri residenti, quali consulte degli stranieri, con compiti consultivi e propositivi, ma sempre privi di diritto di voto, ovvero anche la partecipazione ai referendum consultivi locali di cui allarticolo 8 Tu, comma 3, ma non possono essere intese nel senso di dare libero accesso allelettorato a favore degli stranieri, a ci ostando le norme costituzionali che il relativo diritto riservano ai cittadini (articoli 48 e 51), ai quali soltanto spetta lesercizio di funzioni politiche e di funzioni pubbliche.
Da parte sua il Comune di Forl, come risulta da un parere in merito reso dal Segretario generale e condiviso dalla Giunta, richiamato il fatto che gli organi circoscrizionali rappresentano la popolazione tutta e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto, ritiene che il corpo elettorale in questo caso coincida con la popolazione del Comune, stranieri residenti compresi, e che la norma rimetta alla volont statuaria lindividuazione dei soggetti titolari dellelettorato attivo e passivo. N a tale ricostruzione, si prosegue, ostano principi costituzionali, dato che il nuovo articolo 117,
comma 2, lettera p), prevede la legislazione esclusiva dello Stato in materia di organi di governo degli enti locali, e tali non sarebbero i consigli circoscrizionali, per i quali il Tu rinvia agli statuti comunali, la cui natura di fonte primaria equiordinata alle leggi ordinarie e soggetta soltanto ai principi della Costituzione, tra i quali quello della cosiddetta autonomia normativa degli Enti locali, sancita dal nuovo articolo 114.


Considerato


Ritiene la Sezione che al quesito posto dalla Regione Emilia-Romagna, sia pur con le precisazioni ed i suggerimenti che in via conclusiva si ritiene di poter proporre, possa darsi risposta nel senso indicato dalla stessa Regione e dal Comune di Forl, al quale si deve limpulso iniziale che ha portato alla richiesta di parere a questo Consiglio.
Ritiene cio la Sezione che lattribuzione agli stranieri extracomunitari residenti del diritto di elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione dei consigli circoscrizionali di cui allarticolo 17 Tu 267/00, cos come disposto dallarticolo 50 dello statuto del Comune di Forl, sia de plano
consentita dalle disposizioni di legge ordinaria di cui al citato articolo 17, e non trovi ostacolo insormontabile nelle norme e nei principi costituzionali che disciplinano la materia.
Quanto alle disposizioni di legge ordinaria, il comma 4 del citato articolo 17 recita testualmente: Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nellambito dellunit del Comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo Statuto e dal regolamento. Il termine popolazione, raccordato con il principio di partecipazione popolare in base al quale il precedente articolo 8 prevede che i Comuni, anche su base di quartiere o di frazione promuovono organismi di partecipazione popolare allamministrazione locale, implica chiaramente, nella sua onnicomprensivit, che di essa fanno parte tutti i residenti, cittadini e non, ivi compresi cio gli stranieri che, per ragioni di lavoro, vivono stabilmente nel territorio comunale e sono quindi pienamente legittimati, al pari dei cittadini, a far valere di fronte alle istituzioni le proprie particolari esigenze connesse con il loro radicamento nel territorio.
Inoltre, con una disposizione di natura procedurale finalizzata a rendere effettiva la prevista partecipazione popolare, il citato comma 4 demanda allautonomia statutaria le forme e le modalit elettorali: cos definendosi compiutamente la fattispecie.
Conclusione questa che trova in sostanza concorde anche il ministero dellInterno nella nota 16 gennaio 2004 sopra ricordata, nota nella quale, se pur pervenendosi a conclusioni negative sulla questione che qui interessa sulla base di altre considerazioni sulle quali ci si dovr presto soffermare, si ammette che gli stranieri residenti nel territorio italiano, oltre ad avere il diritto alla libert di espressione, di associazione e di riunione, hanno altres il diritto di far valere la propria voce presso gli organi di governo delle collettivit locali, secondo varie modalit gi in concreto realizzatesi di fatto, quali ad esempio le consulte comunali di stranieri, la previsione di consiglieri comunali aggiunti, laccesso ai referendum di cui allarticolo 8, comma 3, Tu cit. ed particolarmente significativo, a tale ultimo proposito, il fatto che anche il Ministero concordi nel ritenere onnicomprensivo nel senso sopra visto il termine popolazione, che anche il comma 3 cit. utilizza ai fini referendari.
Non del resto privo di significato il disposto dellarticolo 9 del D.Lgs 286/98 (Tu delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero), il cui quarto comma, nellammettere esplicitamente che, oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornare nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno pu: partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche lelettorato quando previsto dallordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, ha introdotto nellordinamento un principio del tutto conforme a quello affermato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Forl.
Pi delicato discorso richiede la verifica di compatibilit costituzionale della previsione contenuta nellarticolo 50 dello Statuto del Comune di Forl.
indubbia la consistenza dellobiezione di fondo mossa dal Ministero sul punto, ove si ricorda che gli articoli 48 e 51 della Costituzione riservano ai cittadini il diritto di elettorato attivo e passivo, nonch laccesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive.
Ritiene peraltro la Sezione, diversamente opinando rispetto alle conclusioni cui perviene il ministero dellInterno, che lobiezione mossa non sia insuperabile.
In primo luogo, si osserva che la norma statutaria in esame riguarda (soltanto) lelezione degli organi comunali circoscrizionali, ovvero di organi ai quali il pi volte ricordato articolo 17 del Tu attribuisce compiti esclusivamente partecipativi e consultivi, oltre alla gestione dei servizi di base (ad es. asili nido, giardini, campi sportivi, ed altre analoghe opere di urbanizzazione primaria e secondaria), con esclusione quindi di qualsiasi funzione politica e di governo, ovvero di funzioni che implichino scelte di fondo sulla valutazione comparazione degli interessi delle varie componenti della collettivit di quartiere o di frazione che nella circoscrizione si identifica.
Nemmeno si pu ritenere che il ristretto e minimale ambito di competenze che la legge riserva ai consigli circoscrizionali possa dar vita allespletamento di determinate pubbliche funzioni, di natura tale da doversi ritenere precluse ai non cittadini.
Al riguardo non pu non ricordarsi che il D.Lgs 165/01 (recante norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), allarticolo 38 (accesso dei cittadini degli Stati membri dellUe), secondo comma, nel prevedere che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dellarticolo 17 della legge 400/88, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non pu prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonch i requisiti indispensabili allaccesso dei cittadini di cui al comma 1, attribuisce evidente carattere di specificit ed eccezionalit alla categoria di posti e funzioni preclusi ai non cittadini, la cui consistenza non potrebbe dunque stabilirsi esclusivamente in via interpretativa od addirittura analogica, prescindendo dallindividuazione attraverso il Dpcm ivi indicato.
Vero che secondo larticolo 17 del Tu, anche le circoscrizioni possono esercitare funzioni delegate dal Comune. Non sembra peraltro che debba ricondursi ad esercizio di pubbliche funzioni in senso pieno, leventuale adozione di delibere concernenti lespletamento di pubbliche gare per lavori, servizi o forniture ovvero la stipula di contratti, connesso alla gestione dei servizi di base. Tali attivit infatti, a quanto risulta nella prassi sono in via di delega affidate alle circoscrizioni per gli ambiti territoriali di loro competenza (in questo senso del resto si muove anche larticolo 51 dello Statuto forlivese, che prevede la delega per lavori pubblici, aree veri circoscrizionali, servizi comunali, opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ecc.). Le relative delibere, al pari degli atti di concreta attuazione delle medesime (indizione appalti, stipula contratti, ecc.), in base allarticolo 107 del Tu 267/00, sono infatti rimesse ai dirigenti, nellesercizio della loro autonomia, per ci che attiene ai poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, e non possono prescindere dal rispetto dei criteri e delle norme dettati a monte dallo Statuto e dagli indirizzo politici voluti dagli organi di governo, quali il Sindaco, il Consiglio e la Giunta. Viceversa, i consigli circoscrizionali di tali indirizzi politici si configurano quindi meri esecutori a livello di quartiere, nellimmanenza, si ripete, del necessario filtro del controllo sulle delibere adottate da parte dei medesimi organi di governo. In materia di parchi e giardini, ad esempio, spetta pur sempre agli organi di governo la determinazione istitutiva, nel quadro delle scelte politiche tese ad assicurare, alla popolazione residente, il godimento di aree di gioco e di riposo. Parimenti, sempre agli organi di governo del Comune spetta lindividuazione delle aree da adibire a tale scopo, nellambito delle scelte di pianificazione dellassetto del territorio: mentre resta affidata alla circoscrizione soltanto la gestione del singolo giardino o parco e delle relative attivit complementari e gestionali (arredi, pulizia, ecc.).
Non si vede, quindi, quale vulnus ai principi costituzionali sanciti dai ricordati articoli 48 e 51, possa costituire la disposizione statutaria in esame del Comune di Forl, dato che lo straniero elettore a livello circoscrizionale non chiamato a determinare le scelte di fondo dellente, n tanto meno a dare vita ad una maggioranza di governo, ma soltanto a far valere le proprie esigenze in forma partecipativa e consultiva in materia di servizi di base, ferma restando nella competenza del Consiglio comunale e degli altri organi di governo la funzione di indirizzo e di controllo politico e amministrativo (articolo 42 Tu).
A conferma delle conclusioni raggiunte soccorre poi il fatto, in ci condividendosi le argomentazioni svolte dal Comune di Forl per voce del suo segretario generale in apposita relazione recepita dalla Giunta comunale il 7 ottobre 2003, che gli articoli 48 e 51 della Costituzione, sopra ricordati devono necessariamente essere riletti, per ci che qui interessa, alla luce della previsione contenuta nel nuovo articolo 117 Costituzione, comma 2 lettera p), ove si prevede la competenza legislativa esclusiva dello Stato con riguardo a legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citt metropolitane.
Ora, tenuto conto, da un lato, del principio, sancito poco oltre nello stesso articolo 117, comma 4, secondo il quale esclusa la riserva allo Stato ove non espressamente prevista, e, dallaltro, dellautonomia statutaria e organizzatori assicurata ai comuni dallarticolo 114, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione, da condividere la lettura fornita dal Comune di Forl, secondo cui la riserva alla legislazione statale in materia si esaurisce nella disciplina elettorale concernente gli organi di governo e le funzioni fondamentali degli enti locali: organi che, per i comuni, sono il Sindaco, il Consiglio e la Giunta, cui spetta lo svolgimento delle funzioni fondamentali con poteri di rappresentanza, coordinamento e indirizzo politico-amministrativo. Non rientrano dunque, in tale competenza riservata allo Stato, le modalit di composizione degli organi delle circoscrizioni, ivi compresa lindividuazione dei soggetti destinatari della capacit elettorale, che sono oggetto viceversa della competenza statutaria nellesercizio dellautonomia sancita dallarticolo 114. Autonomia, si osserva, che in base alle modifiche introdotte al titolo V della Costituzione della legge costituzionale 3/2001, ha come parametro diretto soltanto le norme costituzionali ai sensi dellarticolo 114, essendo stato abrogato larticolo 128, il quale prevedeva che le province e i comuni sono enti autonomi nellambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica.
Ferma, dunque, la piena operativit degli articoli 48 e 51 della Costituzione, che riservano ai cittadini lelettorato attivo e passivo riferito agli organi di governo, tra laltro, dei comuni, nulla sembra impedire che gli statuti comunali prevedano il diritto di far valere la propria voce anche a favore di quella parte della popolazione costituita dagli stranieri stabilmente radicati nel territorio, limitatamente a quei particolari organi sub-comunali quali sono le circoscrizioni, istituite per offrire alla popolazione tutta idonei strumenti per realizzare una pi stretta collaborazione e partecipazione nella gestione dei servizi di base di cui essa destinataria.
Nei sensi sopra espressi il parere della Sezione, la quale peraltro ritiene opportuno, ad integrazione delle conclusioni raggiunte, aggiungere alcune puntualizzazioni e suggerimenti con riguardo al possibile miglioramento del tenore della norma in proposito contenuta nellarticolo 50 dello Statuto del Comune di Forl.
In vista dellevidente esigenza di garantire lelettorato soltanto agli stranieri di cui sia certa, al di l di ogni dubbio, la duratura permanenza sul territorio, sembra innanzi tutto troppo breve il periodo previsto di tre e due anni (rispettivamente per lelettorato passivo e attivo) di residenza, ritenendosi dunque preferibile di elevarlo a 6 o pi anni, in armonia con il termine previsto dallarticolo 9, comma 1, del D.Lgs 286/98, nel testo modificato con legge 189/02 (cosiddetta legge Bossi-Fini) per poter chiedere la carta di soggiorno, che viene rilasciata a tempo indeterminato proprio in presenza dei presupposti che fanno supporre un duraturo radicamento sul territorio. In secondo luogo, sembra opportuno precisare preventivamente, con eventuale rinvio ad apposito regolamento, sulla base di quali criteri, il pi possibile oggettivi, si intenda accertare leffettivit della permanenza sul territorio, ad es. a seconda del tipo di lavoro svolto (stagionale o meno, subordinato o meno, stanziale o ambulante), della composizione del nucleo familiare, delleventuale legame di parentela o con altri stranieri da tempo residenti ed eventualmente gi in possesso della cittadinanza italiana, ovvero con cittadini italiani. Requisito importante sembra essere altres una padronanza perfetta della lingua italiana, di per s indicativa di unottimale volont di integrazione e dadattamento agli usi e costumi del paese che si scelto per condurvi la propria esistenza. Per inciso, sembrerebbe poi opportuno limitare il diritto a favore dei soli stranieri in Italia per ragioni di lavoro, dovendosi ritenere, ad es., quanto meno dubbio leffettivo radicamento sul territorio di coloro che vengono in Italia, soggiornandovi anche a lungo, per conseguire una laurea o altro titolo di studio, essendo viceversa ben possibile che gli interessati rientrino al paese dorigine al termine degli studi. Tanto pi che, quanto meno in parte da ritenersi prevalente, i servizi di cui tali soggetti usufruiscono, in quanto attinenti alla loro qualit di studenti, non sembrano di competenza comunale. Una particolare attenzione pare poi, ovviamente, dovuta, con riguardo sempre al grado di stabile radicamento nel territorio, alla posizione dello straniero nei confronti dellautorit di Ps (permesso e carta di soggiorno, cfr. il gi ricordato articolo 9 D.Lgs 286/98 cit.).
Ancora, si ritiene che dovrebbe essere prevista qualche misura atta ad evitare che possa verificarsi, nel caso non impossibile di presenza nellambito circoscrizionale di insediamenti di cittadini stranieri particolarmente consistenti od addirittura maggioritari, un eccessivo squilibrio nei consigli circoscrizionali del rapporto tra italiani e stranieri, squilibrio che potrebbe dar vita a disagi e malumori capaci di pregiudicare o addirittura vanificare il voluto processo di integrazione della popolazione della circoscrizione nelle sue varie componenti. Ad esempio, si potrebbe introdurre una norma che riservi ad un cittadino italiano la carica di presidente del consiglio di circoscrizione.
Unultima osservazione: larticolo 51 dello Statuto forlivese, gi in precedenza ricordato, prevede che le deliberazioni dei consigli di circoscrizione (nellesercizio di funzioni delegate) sono a tutti gli effetti atti del Comune. In armonia con quanto in precedenza si avuto occasione di osservare in ordine al principio per cui spetta agli organi di governo il controllo politico e amministrativo dellattivit comunale, e quindi anche delle circoscrizioni, sembra opportuno prevedere unapposita misura di controllo sulle delibere adottate dalle circoscrizioni stesse, da parte dellente locale superiore, prima che queste possano in via definitiva imputarsi al Comune.


PQM


Nei sensi sopra espressi il parere della Sezione.