Consiglio di
Stato Adunanza parere 28 luglio 2004, n. 8007
Presidente Santoro
Estensore Borea
Oggetto: Regione Emilia-Romagna; quesito
sullammissibilit allelettorato attivo e passivo, nelle circoscrizioni
comunali, degli stranieri extracomunitari residenti (articoli 8 e 17 Tu D.Lgs
267/00, Tu delle leggi sullordinamento degli enti locali, ed articolo 50
Statuto Comune di Forl)
Premesso
Il Presidente della Regione Emilia-Romagna
riferisce che larticolo 50 dello Statuto del Comune di Forl, approvato con
delibera del C. C. in data 9 aprile 2001, prevede lestensione dellelettorato
delle circoscrizioni di cui allarticolo 8 del D.Lgs 267/00 (Tu
sullordinamento degli Enti locali) agli stranieri residenti, ma che la
relativa disposizione stata da ultimo transitoriamente sospesa nei suoi
effetti con delibera consiliare del 12 gennaio 2004, a seguito di avviso
contrario del ministero dellInterno su quesito posto sul punto da altro
Comune. Nelle more, interpellato dallUfficio territoriale del Governo di
Forl-Cesena, il suddetto Ministero, con nota 16 gennaio 2004, ha ribadito il
proprio orientamento negativo con riguardo specifico alla citata disposizione
contenuta nello Statuto del Comune di Forl.
Sullargomento il ministero dellInterno, Dipartimento per gli Affari interni e
territoriali Direzione centrale dei servizi elettorali, ha poi emanato la
circolare Miaitse n. 4/2004 prot. 200400250 fasc. 15600/779 del 22 gennaio
2004, avente ad oggetto Elettorato attivo e passivo ai cittadini extracomunitari,
in cui stato ribadito lorientamento negativo circa la possibilit, in
generale, di riconoscere a tali soggetti il diritto di voto per lelezione del
Sindaco e del Consiglio del Comune e della Circoscrizione nonch di essere
eleggibili a consiglieri o nominati componenti della Giunta.
Nel fare proprie le argomentazioni svolte in proposito dal suddetto Comune, la
Regione richiedente, dopo aver sottolineato la rilevanza giuridica e
limportanza politico-istituzionale del problema, esprime lavviso che sia da
condividere linterpretazione aperta fornita dal Comune, fondata
essenzialmente sulle disposizioni contenute negli articoli 8 e 17 del citato
Tu, laddove, in generale (articolo 8), si valorizzano e sincoraggiano, anche
su base di quartiere o di frazione, le forme di partecipazione popolare
allamministrazione locale, ed, in particolare (articolo 17) si puntualizza, in
armonia con la ratio
partecipativa di cui sopra, che gli organi delle circoscrizioni di
decentramento comunale rappresentano le esigenze delle popolazioni delle
circoscrizioni nellambito dellunit del Comune e sono eletti nelle forme
stabilite dallo statuto e dal regolamento.
Obietta il Ministero che le disposizioni richiamate consentono, al pi, la
formazione di appositi organi di supporto degli organi di governo locale
rappresentativi degli interessi degli stranieri residenti, quali consulte
degli stranieri, con compiti consultivi e propositivi, ma sempre privi di
diritto di voto, ovvero anche la partecipazione ai referendum consultivi locali
di cui allarticolo 8 Tu, comma 3, ma non possono essere intese nel senso di
dare libero accesso allelettorato a favore degli stranieri, a ci ostando le
norme costituzionali che il relativo diritto riservano ai cittadini (articoli
48 e 51), ai quali soltanto spetta lesercizio di funzioni politiche e di
funzioni pubbliche.
Da parte sua il Comune di Forl, come risulta da un parere in merito reso dal
Segretario generale e condiviso dalla Giunta, richiamato il fatto che gli
organi circoscrizionali rappresentano la popolazione tutta e sono eletti nelle
forme stabilite dallo statuto, ritiene che il corpo elettorale in questo caso
coincida con la popolazione del Comune, stranieri residenti compresi, e che la
norma rimetta alla volont statuaria lindividuazione dei soggetti titolari
dellelettorato attivo e passivo. N a tale ricostruzione, si prosegue, ostano
principi costituzionali, dato che il nuovo articolo 117,
comma 2, lettera p), prevede la legislazione esclusiva dello Stato in materia
di organi di governo degli enti locali, e tali non sarebbero i consigli
circoscrizionali, per i quali il Tu rinvia agli statuti comunali, la cui natura
di fonte primaria equiordinata alle leggi ordinarie e soggetta soltanto ai
principi della Costituzione, tra i quali quello della cosiddetta autonomia
normativa degli Enti locali, sancita dal nuovo articolo 114.
Considerato
Ritiene la Sezione che al quesito posto dalla
Regione Emilia-Romagna, sia pur con le precisazioni ed i suggerimenti che in via
conclusiva si ritiene di poter proporre, possa darsi risposta nel senso
indicato dalla stessa Regione e dal Comune di Forl, al quale si deve limpulso
iniziale che ha portato alla richiesta di parere a questo Consiglio.
Ritiene cio la Sezione che lattribuzione agli stranieri extracomunitari
residenti del diritto di elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione
dei consigli circoscrizionali di cui allarticolo 17 Tu 267/00, cos come
disposto dallarticolo 50 dello statuto del Comune di Forl, sia de plano consentita dalle disposizioni di legge ordinaria
di cui al citato articolo 17, e non trovi ostacolo insormontabile nelle norme e
nei principi costituzionali che disciplinano la materia.
Quanto alle disposizioni di legge ordinaria, il comma 4 del citato articolo 17
recita testualmente: Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze
della popolazione delle circoscrizioni nellambito dellunit del Comune e sono
eletti nelle forme stabilite dallo Statuto e dal regolamento. Il termine
popolazione, raccordato con il principio di partecipazione popolare in base
al quale il precedente articolo 8 prevede che i Comuni, anche su base di
quartiere o di frazione promuovono organismi di partecipazione popolare
allamministrazione locale, implica chiaramente, nella sua onnicomprensivit,
che di essa fanno parte tutti i residenti, cittadini e non, ivi compresi cio
gli stranieri che, per ragioni di lavoro, vivono stabilmente nel territorio
comunale e sono quindi pienamente legittimati, al pari dei cittadini, a far
valere di fronte alle istituzioni le proprie particolari esigenze connesse con
il loro radicamento nel territorio.
Inoltre, con una disposizione di natura procedurale finalizzata a rendere
effettiva la prevista partecipazione popolare, il citato comma 4 demanda
allautonomia statutaria le forme e le modalit elettorali: cos definendosi
compiutamente la fattispecie.
Conclusione questa che trova in sostanza concorde anche il ministero
dellInterno nella nota 16 gennaio 2004 sopra ricordata, nota nella quale, se
pur pervenendosi a conclusioni negative sulla questione che qui interessa sulla
base di altre considerazioni sulle quali ci si dovr presto soffermare, si
ammette che gli stranieri residenti nel territorio italiano, oltre ad avere il
diritto alla libert di espressione, di associazione e di riunione, hanno
altres il diritto di far valere la propria voce presso gli organi di governo
delle collettivit locali, secondo varie modalit gi in concreto realizzatesi
di fatto, quali ad esempio le consulte comunali di stranieri, la previsione
di consiglieri comunali aggiunti, laccesso ai referendum di cui allarticolo
8, comma 3, Tu cit. ed particolarmente significativo, a tale ultimo
proposito, il fatto che anche il Ministero concordi nel ritenere
onnicomprensivo nel senso sopra visto il termine popolazione, che anche il
comma 3 cit. utilizza ai fini referendari.
Non del resto privo di significato il disposto dellarticolo 9 del D.Lgs
286/98 (Tu delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), il cui quarto comma, nellammettere
esplicitamente che, oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente
soggiornare nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno
pu: partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche lelettorato
quando previsto dallordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C
della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a
livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, ha introdotto
nellordinamento un principio del tutto conforme a quello affermato dalla
Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Forl.
Pi delicato discorso richiede la verifica di compatibilit costituzionale
della previsione contenuta nellarticolo 50 dello Statuto del Comune di Forl.
indubbia la consistenza dellobiezione di fondo mossa dal Ministero sul
punto, ove si ricorda che gli articoli 48 e 51 della Costituzione riservano ai
cittadini il diritto di elettorato attivo e passivo, nonch laccesso agli
uffici pubblici e alle cariche elettive.
Ritiene peraltro la Sezione, diversamente opinando rispetto alle conclusioni
cui perviene il ministero dellInterno, che lobiezione mossa non sia
insuperabile.
In primo luogo, si osserva che la norma statutaria in esame riguarda (soltanto)
lelezione degli organi comunali circoscrizionali, ovvero di organi ai quali il
pi volte ricordato articolo 17 del Tu attribuisce compiti esclusivamente
partecipativi e consultivi, oltre alla gestione dei servizi di base (ad es.
asili nido, giardini, campi sportivi, ed altre analoghe opere di urbanizzazione
primaria e secondaria), con esclusione quindi di qualsiasi funzione politica e
di governo, ovvero di funzioni che implichino scelte di fondo sulla valutazione
comparazione degli interessi delle varie componenti della collettivit di
quartiere o di frazione che nella circoscrizione si identifica.
Nemmeno si pu ritenere che il ristretto e minimale ambito di competenze che la
legge riserva ai consigli circoscrizionali possa dar vita allespletamento di
determinate pubbliche funzioni, di natura tale da doversi ritenere precluse ai
non cittadini.
Al riguardo non pu non ricordarsi che il D.Lgs 165/01 (recante norme generali
sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
allarticolo 38 (accesso dei cittadini degli Stati membri dellUe), secondo
comma, nel prevedere che con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi dellarticolo 17 della legge 400/88, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i
quali non pu prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonch i
requisiti indispensabili allaccesso dei cittadini di cui al comma 1, attribuisce
evidente carattere di specificit ed eccezionalit alla categoria di posti e
funzioni preclusi ai non cittadini, la cui consistenza non potrebbe dunque
stabilirsi esclusivamente in via interpretativa od addirittura analogica,
prescindendo dallindividuazione attraverso il Dpcm ivi indicato.
Vero che secondo larticolo 17 del Tu, anche le circoscrizioni possono
esercitare funzioni delegate dal Comune. Non sembra peraltro che debba
ricondursi ad esercizio di pubbliche funzioni in senso pieno, leventuale adozione
di delibere concernenti lespletamento di pubbliche gare per lavori, servizi o
forniture ovvero la stipula di contratti, connesso alla gestione dei servizi di
base. Tali attivit infatti, a quanto risulta nella prassi sono in via di
delega affidate alle circoscrizioni per gli ambiti territoriali di loro
competenza (in questo senso del resto si muove anche larticolo 51 dello
Statuto forlivese, che prevede la delega per lavori pubblici, aree veri
circoscrizionali, servizi comunali, opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, ecc.). Le relative delibere, al pari degli atti di concreta
attuazione delle medesime (indizione appalti, stipula contratti, ecc.), in base
allarticolo 107 del Tu 267/00, sono infatti rimesse ai dirigenti,
nellesercizio della loro autonomia, per ci che attiene ai poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, e non possono
prescindere dal rispetto dei criteri e delle norme dettati a monte dallo
Statuto e dagli indirizzo politici voluti dagli organi di governo, quali il
Sindaco, il Consiglio e la Giunta. Viceversa, i consigli circoscrizionali di
tali indirizzi politici si configurano quindi meri esecutori a livello di
quartiere, nellimmanenza, si ripete, del necessario filtro del controllo sulle
delibere adottate da parte dei medesimi organi di governo. In materia di parchi
e giardini, ad esempio, spetta pur sempre agli organi di governo la
determinazione istitutiva, nel quadro delle scelte politiche tese ad
assicurare, alla popolazione residente, il godimento di aree di gioco e di
riposo. Parimenti, sempre agli organi di governo del Comune spetta
lindividuazione delle aree da adibire a tale scopo, nellambito delle scelte
di pianificazione dellassetto del territorio: mentre resta affidata alla
circoscrizione soltanto la gestione del singolo giardino o parco e delle
relative attivit complementari e gestionali (arredi, pulizia, ecc.).
Non si vede, quindi, quale vulnus ai principi costituzionali sanciti dai
ricordati articoli 48 e 51, possa costituire la disposizione statutaria in
esame del Comune di Forl, dato che lo straniero elettore a livello
circoscrizionale non chiamato a determinare le scelte di fondo dellente, n
tanto meno a dare vita ad una maggioranza di governo, ma soltanto a far valere
le proprie esigenze in forma partecipativa e consultiva in materia di servizi
di base, ferma restando nella competenza del Consiglio comunale e degli altri
organi di governo la funzione di indirizzo e di controllo politico e
amministrativo (articolo 42 Tu).
A conferma delle conclusioni raggiunte soccorre poi il fatto, in ci
condividendosi le argomentazioni svolte dal Comune di Forl per voce del suo
segretario generale in apposita relazione recepita dalla Giunta comunale il 7
ottobre 2003, che gli articoli 48 e 51 della Costituzione, sopra ricordati
devono necessariamente essere riletti, per ci che qui interessa, alla luce
della previsione contenuta nel nuovo articolo 117 Costituzione, comma 2 lettera
p), ove si prevede la competenza legislativa esclusiva dello Stato con riguardo
a legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di
Comuni, Province e Citt metropolitane.
Ora, tenuto conto, da un lato, del principio, sancito poco oltre nello stesso
articolo 117, comma 4, secondo il quale esclusa la riserva allo Stato ove non
espressamente prevista, e, dallaltro, dellautonomia statutaria e
organizzatori assicurata ai comuni dallarticolo 114, nel rispetto dei principi
fissati dalla Costituzione, da condividere la lettura fornita dal Comune di
Forl, secondo cui la riserva alla legislazione statale in materia si esaurisce
nella disciplina elettorale concernente gli organi di governo e le funzioni
fondamentali degli enti locali: organi che, per i comuni, sono il Sindaco, il Consiglio
e la Giunta, cui spetta lo svolgimento delle funzioni fondamentali con poteri
di rappresentanza, coordinamento e indirizzo politico-amministrativo. Non
rientrano dunque, in tale competenza riservata allo Stato, le modalit di
composizione degli organi delle circoscrizioni, ivi compresa lindividuazione
dei soggetti destinatari della capacit elettorale, che sono oggetto viceversa
della competenza statutaria nellesercizio dellautonomia sancita dallarticolo
114. Autonomia, si osserva, che in base alle modifiche introdotte al titolo V
della Costituzione della legge costituzionale 3/2001, ha come parametro diretto
soltanto le norme costituzionali ai sensi dellarticolo 114, essendo stato
abrogato larticolo 128, il quale prevedeva che le province e i comuni sono
enti autonomi nellambito dei principi fissati da leggi generali della
Repubblica.
Ferma, dunque, la piena operativit degli articoli 48 e 51 della Costituzione,
che riservano ai cittadini lelettorato attivo e passivo riferito agli organi di
governo, tra laltro, dei comuni, nulla sembra impedire che gli statuti
comunali prevedano il diritto di far valere la propria voce anche a favore di
quella parte della popolazione costituita dagli stranieri stabilmente radicati
nel territorio, limitatamente a quei particolari organi sub-comunali quali sono
le circoscrizioni, istituite per offrire alla popolazione tutta idonei
strumenti per realizzare una pi stretta collaborazione e partecipazione nella
gestione dei servizi di base di cui essa destinataria.
Nei sensi sopra espressi il parere della Sezione, la quale peraltro ritiene
opportuno, ad integrazione delle conclusioni raggiunte, aggiungere alcune
puntualizzazioni e suggerimenti con riguardo al possibile miglioramento del
tenore della norma in proposito contenuta nellarticolo 50 dello Statuto del
Comune di Forl.
In vista dellevidente esigenza di garantire lelettorato soltanto agli
stranieri di cui sia certa, al di l di ogni dubbio, la duratura permanenza sul
territorio, sembra innanzi tutto troppo breve il periodo previsto di tre e due
anni (rispettivamente per lelettorato passivo e attivo) di residenza,
ritenendosi dunque preferibile di elevarlo a 6 o pi anni, in armonia con il
termine previsto dallarticolo 9, comma 1, del D.Lgs 286/98, nel testo
modificato con legge 189/02 (cosiddetta legge Bossi-Fini) per poter chiedere la
carta di soggiorno, che viene rilasciata a tempo indeterminato proprio in
presenza dei presupposti che fanno supporre un duraturo radicamento sul
territorio. In secondo luogo, sembra opportuno precisare preventivamente, con
eventuale rinvio ad apposito regolamento, sulla base di quali criteri, il pi
possibile oggettivi, si intenda accertare leffettivit della permanenza sul
territorio, ad es. a seconda del tipo di lavoro svolto (stagionale o meno,
subordinato o meno, stanziale o ambulante), della composizione del nucleo
familiare, delleventuale legame di parentela o con altri stranieri da tempo
residenti ed eventualmente gi in possesso della cittadinanza italiana, ovvero
con cittadini italiani. Requisito importante sembra essere altres una
padronanza perfetta della lingua italiana, di per s indicativa di unottimale
volont di integrazione e dadattamento agli usi e costumi del paese che si
scelto per condurvi la propria esistenza. Per inciso, sembrerebbe poi opportuno
limitare il diritto a favore dei soli stranieri in Italia per ragioni di
lavoro, dovendosi ritenere, ad es., quanto meno dubbio leffettivo radicamento
sul territorio di coloro che vengono in Italia, soggiornandovi anche a lungo,
per conseguire una laurea o altro titolo di studio, essendo viceversa ben
possibile che gli interessati rientrino al paese dorigine al termine degli
studi. Tanto pi che, quanto meno in parte da ritenersi prevalente, i servizi
di cui tali soggetti usufruiscono, in quanto attinenti alla loro qualit di
studenti, non sembrano di competenza comunale. Una particolare attenzione pare
poi, ovviamente, dovuta, con riguardo sempre al grado di stabile radicamento
nel territorio, alla posizione dello straniero nei confronti dellautorit di
Ps (permesso e carta di soggiorno, cfr. il gi ricordato articolo 9 D.Lgs
286/98 cit.).
Ancora, si ritiene che dovrebbe essere prevista qualche misura atta ad evitare
che possa verificarsi, nel caso non impossibile di presenza nellambito
circoscrizionale di insediamenti di cittadini stranieri particolarmente
consistenti od addirittura maggioritari, un eccessivo squilibrio nei consigli
circoscrizionali del rapporto tra italiani e stranieri, squilibrio che potrebbe
dar vita a disagi e malumori capaci di pregiudicare o addirittura vanificare il
voluto processo di integrazione della popolazione della circoscrizione nelle
sue varie componenti. Ad esempio, si potrebbe introdurre una norma che riservi
ad un cittadino italiano la carica di presidente del consiglio di
circoscrizione.
Unultima osservazione: larticolo 51 dello Statuto forlivese, gi in
precedenza ricordato, prevede che le deliberazioni dei consigli di
circoscrizione (nellesercizio di funzioni delegate) sono a tutti gli effetti
atti del Comune. In armonia con quanto in precedenza si avuto occasione di
osservare in ordine al principio per cui spetta agli organi di governo il
controllo politico e amministrativo dellattivit comunale, e quindi anche
delle circoscrizioni, sembra opportuno prevedere unapposita misura di
controllo sulle delibere adottate dalle circoscrizioni stesse, da parte
dellente locale superiore, prima che queste possano in via definitiva
imputarsi al Comune.
PQM
Nei sensi sopra espressi il parere della Sezione.