SCHEDA DI SINTESI

della

Proposta di Legge

di iniziativa dei Deputati

 

LANDI, LA RUSSA, ANEDDA, ed altri

 

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286, RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL’IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO

 

 

Egregi Signori,

    La presente Scheda di Sintesi riporta i passaggi fondamentali della Proposta di Legge di Alleanza Nazionale in materia di Disciplina dell’Immigrazione e di Norme sulla Condizione dello Straniero.

    Per un maggiore e più esaustivo esame dei contenuti di tale proposta si rimanda alla sua parte motivata ed al suo articolato.

 

 

PUNTI FONDAMENTALI DELLA PROPOSTA:

 

 

  1. Misure contro la clandestinità (artt. 2-5-7): si positivizzano i reati di introduzione e permanenza in clandestinità sul territorio dello Stato, di contraffazione o falsificazione dei permessi e delle carte di soggiorno, di falsa od omessa dichiarazione di generalità, per i quali è previsto l’arresto obbligatorio e la reclusione da 1 a 4 anni. Per non congestionare le carceri e al fine di evitare la “contiguità anche concettuale” tra criminali e clandestini, è prevista nelle more del giudizio, su decisione del giudice, il trattenimento in idoneo luogo di custodia, ivi compresi i centri di assistenza. A seguito di condanna definitiva, il giudice ordina l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato. Le misure non si applicano allo straniero che dimostri di avere i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico e/o quelli per l’accesso alle misure di protezione sociale e temporanea. Così si supera anche l’eccezione di incostituzionalità sollevata dalla sentenza della Corte Costituzionale in ordine all’art. 14, comma 5 quinquies.

 

 

  1. Giurisdizione del procedimento di convalida (art. 4): per gli immigrati espulsi in via amministrativa è previsto l’obbligo del passaggio giurisdizionale davanti all’autorità giudiziaria (Giudice di Pace). Si supera, così, l’eccezione di incostituzionalità della Corte Costituzionale in ordine all’art. 13, comma 5 bis, garantendo la pienezza del diritto di difesa dell’espellendo.

 

 

  1. Misure contro la contraffazione di prodotti industriali e/o commerciali (art. 7): è prevista la revoca del permesso di soggiorno e l’applicazione del provvedimento di espulsione amministrativa per il lavoratore straniero che, titolare di regolare titolo di soggiorno per lavoro autonomo, produca, commerci e/o distribuisca prodotti contraffatti.

 

 

  1. Potenziamento dei Centri di permanenza (art. 5): ogni Regione individua una struttura territorialmente idonea sotto il profilo della capienza, dell’ubicazione e della sicurezza da destinare al Centro regionale di permanenza temporanea. Ciò consente si sopperire alle carenze logistiche anche in previsione della introduzione dei reati di immigrazione clandestina e di permanenza in clandestinità.

 

 

  1. Istituzione dell’Ufficio dell’Anagrafe Tributaria dei cittadini extracomunitari - A.T.E. – (art. 8): le finalità principali dell’Ufficio sono verificare la regolare predisposizione delle dichiarazioni annuali dei redditi percepiti dai cittadini extracomunitari dimoranti in Italia e accertare e verificare la regolarità sotto l’aspetto delle leggi fiscali e valutarie delle rimesse di valuta effettuate dagli stranierio verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea. Altro importante obiettivo che l’Anagrafe Tributaria si pone consiste nel monitoraggio delle fonti di provenienza del flusso di denaro esportato verso i paesi di provenienza. Verificarne la liceità, infatti, risulta opportuno per stringere il cerchio attorno agli eventuali flussi di provenienza non regolare (quali le attività per traffici di droga, prostituzione, contrabbando, commercio illegale). Pertanto, chiunque rimette somme di denaro all’estero, in violazione delle vigenti disposizioni valutarie e fiscali nonché del presente disegno di legge, è punito con la confisca dell’intera somma illegalmente inviata all’estero e nei casi più gravi e/o di reiterazione dell’infrazione, è revocato il permesso di soggiorno.

 

  1. Misure di integrazione per i lavoratori immigrati:

                                                      a.     l’art. 9 prevede la promozione di attività di integrazione economica per incentivare l’impiego di manodopera nazionale ed extracomunitaria sul territorio, determinate dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro delle Attività produttive, sentite le Regioni, gli Enti Locali, le Camere di Commercio, il CNEL, le maggiori organizzazioni non governative che si occupano di immigrazione.

                                                      b.     L’art. 10 disciplina l’istituzione del Fondo di garanzia per l’integrazione e la cooperazione:  un fondo etico, destinato alla realizzazione di progetti di integrazione sociale in favore dei cittadini italiani ed extracomunitari, nonché progetti di cooperazione allo sviluppo in favore dei paesi di origine degli immigrati. Il Fondo, realizzerà con il capitale raccolto, proveniente dallo Stato, Banche, Onlus, Enti Locali, privati cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, soggetti giuridici di varia natura,  progetti rivolti alla politica di integrazione, alla sviluppo dell’edilizia popolare, alta formazione professionale, alla prevenzione ed educazione sanitaria, allo sviluppo di infrastrutture e alla riqualificazione del territorio, programmi di incentivazione al reimpatrio assistito. La dotazione del Fondo sarà in prevalenza finanziata mediante appositi conti etici (“Integrazione” e “Cooperazione”), che verranno offerti da primarie banche italiane in Convenzione con i Ministeri competenti. I conti verranno offerti sia ai cittadini italiani che ai cittadini extracomunitari e garantiranno un tasso di interesse privilegiato, pari al tasso di remunerazione corrisposto dalle banche sui conti correnti ordinari maggiorato sino al massimo dell’1%. In questo modo, il Fondo potrà svolgere la sua azione senza gravare sulle finanze statali, che, di fatto, dovranno coprire solo il costo della differenza tra l’interesse medio normalmente corrisposto dalle banche, e l’interesse privilegiato predisposto per i conti etici. Sul punto, si rileva che il Ministero del Tesoro determinerà l’ammontare massimo da destinare a copertura di detto costo, tenendo conto delle esigenze di bilancio dello Stato. Di contro, lo Stato italiano, grazie alta raccolta di questi capitali privati da destinare alle politiche di integrazione e di Cooperazione allo Sviluppo, potrà capitalizzare  considerevoli importi di denaro destinandoli, anziché ai predetti capitoli di spesa, ad altre fondamentali iniziative di sviluppo del nastro Paese.

 

 

  1. Rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno (art. 11): si introduce il sistema già adottato per la maxi regolamentazione. Vengono coinvolti gli uffici postali e gli uffici territoriali dell’immigrazione istituiti presso le Prefetture. Tali procedure, già sperimentate, consentono di abbreviare i termini di rilascio e rinnovo dei permessi, di ridurre il tempo consumato dai datori e dai lavoratori e di alleggerire il carico di lavoro degli Uffici di immigrazione della Pubblica sicurezza (P.S.), consentendo di destinare più organico al controllo del territorio.

 

 

  1. Ministro dell’Immigrazione (art. 13): si prevede la creazione del Ministro dell’Immigrazione cui attribuire il coordinamento delle politiche in materia di immigrazione e di integrazione dello straniero. E ciò per dare la giusta attuazione alle norme in materia secondo la logica politico-programmatica che le permea.

 

 

 

 

 

 

ALLEANZA NAZIONALE