(Sergio Briguglio 9/9/2004)

 

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA NORMATIVA SUL DIRITTO DĠASILO

 

1. Diritto dĠasilo

 

-     Presupposti:

o     persecuzione personale (rifugiato ex Convenzione di Ginevra)

o     impedimento dellĠeffettivo esercizio delle libertaĠ democratiche garantite dalla Costituzione (riconosciuto dal giudice)

 

2. Normativa vigente (riconoscimento dello status di rifugiato)

 

-     Domanda inammissibile (e richiesta irricevibile --> non vale deroga alle norme sul respingimento), se presentata in frontiera o in questura da straniero

o      riconosciuto rifugiato in altro paese

o      proveniente da paese terzo sicuro (aderente a Convenzione di Ginevra) in cui non abbia chiesto asilo pur trascorrendovi un congruo periodo

o      che soddisfi clausole di esclusione art. 1F Convenzione di Ginevra (crimini contro la pace, di guerra, contro lĠumanitaĠ, gravi di diritto comune allĠestero, azioni contrarie alle finalitaĠ dellĠONU)

o      condannato in Italia per crimini art. 380 c.p.p.

o      pericoloso per la sicurezza dello Stato

o      appartenente ad organizzazioni mafiose o terroristiche o dedite al traffico di stupefacenti

 

-     Permesso per richiesta di asilo:

o     solo per domande ammissibili, in assenza o a conclusione di trattenimento

o     durata 3 mesi

o     rinnovabile fino a decisione della Commissione territoriale (ricorsi esclusi)

 

-     Trattenimento:

o      possibile (durata < 20 gg.) per accertamento di identitaĠ o nazionalitaĠ o per verificare elementi su cui si basa la domanda (in CDI)

o     obbligatorio:

¤      straniero giaĠ oggetto di espulsione o respingimento (in CPT, con eventuale prolungamento di 30 gg.)

¤      straniero espellibile o respingibile in assenza di richiesta asilo (in CDI; durata < 20 gg. + tempi tecnici)

o      vietato in caso di minori non accompagnati

o      disabili e donne in gravidanza ricoverati, se possibile, in apposite strutture esterne, anzicheĠ in CDI

 

-     CDI:

o     garantiti

¤       interpretariato, informazione legale e informazione su diritti e doveri

¤       visite (> 4 ore al giorno) di ACNUR, ONG autorizzate, legali, familiari, cittadini italiani (su richiesta)

¤      uscita quotidiana nelle ore 8-20, previa comunicazione, per i soli trattenuti facoltativamente (ma non per quelli per cui sia necessario accertare identitaĠ o nazionalitaĠ)

¤      ulteriori allontanamenti e allontanamenti per gli altri trattenuti, previa autorizzazione (diniego motivato)

o     allontanamento non autorizzato dal CDI: rinuncia alla domanda

 

-     Commissione territoriale: funzionario carriera prefettizia (presidente), funzionario polizia di Stato, rappresentante ente locale, rappresentante ACNUR, funzionario MAE (allĠoccorrenza)

 

-     Commissione nazionale: compiti di indirizzo, formazione, coordinamento commissioni territoriali, monitoraggio flussi rifugiati, consulenza per decreto ex art. 20, revoca e cessazione status

 

-     Esame:

o      procedura ordinaria:

¤       decisione entro 35 gg.

o     procedura semplificata (per trattenimento obbligatorio):

¤       decisione entro 20 gg.

¤      riesame da parte di Commissione territoriale integrata da un membro Commissione nazionale, su richiesta entro 5 gg. da trattenuto in CDI (nuova audizione su richiesta dellĠinteressato o del membro aggiunto)

 

-     Audizione:

o     diritto allĠassistenza legale

o      rilasciato verbale

 

-     Esito:

o     riconoscimento con rilascio di permesso di 2 anni rinnovabile (con durata < 2 anni)

o      rigetto, con espulsione, salvo rilascio di altro permesso,

¤       con intimazione, in caso di titolare (da subito) di permesso per richiesta asilo, senza rischio di imboscamento

¤      con accompagnamento immediato, negli altri casi

o     rigetto con rilascio permesso motivi umanitari ex art. 5, co. 6 (rilasciabile e rinnovabile anche senza documento di viaggio)

 

-     Ricorso:

o     al giudice non sospensivo, salvo concessione, su richiesta gravemente motivata, da parte del prefetto

 

-     Assistenza:

o      possibile accoglienza per richiedenti asilo non trattenuti, rifugiati, titolari di permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, nei servizi di accoglienza territoriali (cofinanziati da ente locale e Mininterno, coordinati dallĠANCI)

o      erogazione di contributo economico al richiedente asilo non trattenuto neĠ accolto

o      accesso ai corsi di formazione e riqualificazione professionale per il titolare di permesso per richiesta asilo (di durata non superiore a quella residua del permesso)

o      iscrizione del minore alla scuola dellĠobbligo

o      cure urgenti o essenziali per il richiedente asilo trattenuto

o      iscrizione al SSN per il titolare di permesso per richiesta asilo, per il rifugiato e per il titolare di permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6

o      parificazione del rifugiato allĠitaliano ai fini dellĠassistenza sociale

 

3. Armonizzazione europea: alcuni elementi critici

 

-     Accoglienza richiedenti asilo:

o      accesso al lavoro del richiedente asilo, se entro un anno non si eĠ arrivati alla decisione di primo grado

 

-     Procedure di riconoscimento e revoca:

o      diritto a un rimedio effettivo davanti a unĠautoritaĠ giudiziaria contro ogni decisione negativa

o      in mancanza di effetto sospensivo del ricorso, deve essere prevista altra misura protettiva, anche dĠufficio

 

-     Status di rifugiato e protezione complementare:

o      protezione complementare per chi rischi pena di morte, tortura o trattamenti disumani o degradanti, minacce per la vita o per la persona a causa di violenza generalizzata in situazione di conflitto interno o internazionale

 

4. Proposta di legge (A.C. 1238-A): principali modifiche che deriverebbero dallĠapprovazione

 

-     Diritto dĠasilo:

o      anche in caso di necessitaĠ di mettersi in salvo da attuali e diretti pericoli per la vita o la sicurezza o la libertaĠ, o in caso di impedimento dellĠeffettivo esercizio delle libertaĠ democratiche garantite dalla Costituzione

 

-     Accesso al lavoro per il richiedente asilo:

o      in caso di mancata decisione della Commissione territoriale entro 6 mesi, senza responsabilitaĠ del richiedente, fino al termine della procedura

 

-     Clausole di esclusione:

o     le clausole di inammissibilitaĠ diventano clausole di esclusione

 

-     ImpossibilitaĠ temporanea di rimpatrio:

o     paritaĠ con lĠitaliano per il ricongiungimento familiare

o     dopo 4 anni, stessi diritti del rifugiato

 

-     Rigetto in caso di procedura ordinaria:

o     ricorso sospensivo

o     possibilitaĠ di chiedere la sospensione anche in caso di appello (al Presidente della Corte dĠAppello)

 

-     Rigetto in caso di procedura semplificata:

o     allontanamento, previa convalida del giudice, per il richiedente trattenuto in CPT

o     allontanamento e, nelle more, trattenimento in CPT, con convalida del giudice, per il richiedente originariamente trattenuto in CDI

o     il giudice esamina, ai fini della convalida, la legittimitaĠ e il merito della decisione negativa (in caso di mancata convalida, procedura ordinaria)

o     ricorso non sospensivo

 

5. Conclusioni

 

-     Nodi della questione:

o     alto tasso di immigrazione illegale

o     repressione (espulsione, respingimento, rilevanza penale del soggiorno illegale)

o     potenziale abuso della richiesta di asilo

o     difficile conciliare la prevenzione dellĠabuso con i tre elementi base della procedura dĠasilo:

¤      ricorso giurisdizionale (giudice terzo)

¤      ricorso sospensivo (non refoulement)

¤      detenzione a costi (finanziari e umani) limitati

o     difficile varare una legge organica

 

-     Alternativa:

o     rendere inutile lĠimmigrazione illegale

o     conversione turismo-lavoro