(Sergio Briguglio 13/9/2004)

 

ELEMENTI DI NORMATIVA SULLĠASILO

 

Nota: le disposizioni approvate nella XIV legislatura sono evidenziate dalla sottolineatura (italico sottolineato per quelle contenute nello schema di regolamento approntato in attuazione della L. 189/02[1]); le disposizioni da queste rimpiazzate sono riportate in nota

 

1. Status di rifugiato

 

Presupposti

 

 

Richiesta dĠasilo (frontiera, questura)

 

 

InammissibilitaĠ

 

o      giaĠ riconosciuto come rifugiato in altro paese

o      proveniente da paese, diverso da quello di appartenenza e aderente alla Convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un congruo periodo di tempo (non per mero transito verso lĠItalia) senza chiedere asilo

o      che soddisfi una delle clausole di esclusione previste dallĠart. 1 F della Convenzione di Ginevra: responsabile di

-       crimine contro la pace

-       crimine di guerra

-       crimine contro lĠumanitaĠ

-       crimine grave di diritto comune al di fuori del paese di accoglimento

-       azioni contrarie alle finalitaĠ delle Nazioni Unite

o      condannato in Italia per reati di cui allĠart. 380, co. 1 e 2, c.p.p.

o      straniero pericoloso per la sicurezza dello Stato

o      appartenente a organizzazioni mafiose o dedite al traffico di stupefacenti o terroristiche

 

Trattenimento (CDI, CPT, rinuncia alla domanda)

 

á      Il richiedente asilo puoĠ essere trattenuto per il tempo strettamente necessario (definito nel provvedimento con cui si dispone il trattenimento, e comunque < 20 gg.)

o      per verificarne o determinarne nazionalitaĠ o identitaĠ

o      per verificare gli elementi su cui si basa la domanda, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili (?)

o      in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato (?)

o      se eĠ stato fermato in una situazione di ingresso o tentativo di ingresso illegali o se si trova (formulazione ambigua) in condizioni di soggiorno irregolare

o      se ha presentato domanda dopo che a suo carico eĠ stato emesso un provvedimento di espulsione o respingimento

 

 

o      visite (per almeno 4 ore al giorno) da parte di

¤       rappresentanti dellĠACNUR

¤       rappresentanti di organizzazioni di tutela di richiedenti asilo e di rifugiati con provata esperienza almeno triennale, autorizzate dal prefetto, e invitate a tener conto del diritto alla riservatezza e alla sicurezza degli ospiti

¤       legali dei richiedenti trattenuti

¤       familiari e cittadini italiani (nota: non anche stranieri regolarmente soggiornanti) per i quali vi sia richiesta da parte dello straniero trattenuto e previa autorizzazione da parte della prefettura

o      la possibilitaĠ di uscita quotidiana, per i soli trattenuti facoltativamente (ma non per quelli dei quali sia necessario accertare identitaĠ o nazionalitaĠ), previa comunicazione al direttore di centro e salvo il caso di incompatibilitaĠ con lo svolgimento della procedura semplificata, nella fascia oraria 8-20 (nota: alla limitazione della libertaĠ personale non corrisponde una convalida del giudice!)

o      la possibilitaĠ di ottenere dalla prefettura, in tutti i casi di trattenimento, su richiesta adeguatamente motivata, lĠautorizzazione per un allontanamento dal centro per tempi diversi da quelli normalmente autorizzati, purcheĠ compatibile con lo svolgimento della procedura semplificata; diniego motivato e comunicato al richiedente nella lingua consentita

 

Dublino

 

 

Permesso per richiesta dĠasilo

 

 

Commissione territoriale

 

o      un funzionario della polizia di Stato

o      un rappresentante dellĠente territoriale designato dalla Conferenza unificata Stato-regioni-cittaĠ

o      un rappresentante dellĠACNUR

o      un funzionario del MAE (allĠoccorrenza)

 

Procedura semplificata

 

o      il questore trasmette gli atti alla Commissione territoriale entro 2 gg.

o      la Commissione territoriale procede allĠaudizione entro 15 gg. dalla data di ricevimento degli atti

o      la Commissione territoriale decide entro 3 gg. feriali dallĠaudizione

 

Riesame (per lo straniero trattenuto in CDI)

 

 

Procedura ordinaria

 

o      il questore trasmette gli atti alla Commissione territoriale entro 2 gg.

o      la Commissione territoriale procede allĠaudizione entro 30 gg. dalla data di ricevimento degli atti

o      la Commissione territoriale decide entro 3 gg. feriali dallĠaudizione

o      in caso di trattenimento (non obbligatorio) in corso in centro di identificazione, ammessa la richiesta di riesame (da art. 16 Regolamento asilo, non da L. 189/02; formulazione comunque ambigua); nota: certamente non prevista la possibilitaĠ di chiedere il riesame in caso di procedura ordinaria con straniero non trattenuto (discriminazione ingiustificata in assenza di un effetto sospensivo del ricorso nellĠambito della procedura ordinaria)

 

Audizione

 

o       mancata presentazione allĠaudizione (in assenza di legittima richiesta di rinvio)

o      impossibilitaĠ di notifica della convocazione, a seguito di rinnovate ricerche dellĠinteressato nei luoghi di domicilio eletto e di ultima dimora, e successivamente allĠaccertamento dellĠavvenuta scadenza del permesso di soggiorno senza che ne sia stato richiesto il rinnovo

 

Decisione della Commissione territoriale

 

o      riconosce lo status di rifugiato

o      rigetta la domanda

o      rigetta la domanda, ma, valutate le possibili conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali (in particolare, dellĠart. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellĠuomo e delle libertaĠ fondamentali) chiede al Questore il rilascio di un permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, T.U.

o      con intimazione a lasciare lĠItalia entro 15 gg. nei casi in cui al richiedente fosse stato rilasciato (da subito) un permesso per richiesta di asilo, se il prefetto non rileva il pericolo che lo straniero si sottragga al provvedimento (assurdo: dovrebbe essere applicato lĠinvito ex art. 12 Regolamento, con espulsione e conseguente divieto di reingresso solo in caso di mancato rispetto dei termini)

o      con accompagnamento immediato negli altri casi

 

Ricorso

 

 

Richiesta al prefetto

 

 

Commissione nazionale

 

o      indirizzo (anche mediante la definizione di linee-guida per la valutazione delle domande e per lĠapplicazione dellĠart. 5, co. 6, T.U.)

o      coordinamento, formazione e aggiornamento delle commissioni territoriali

o      raccolta di dati statistici

o      monitoraggio dei flussi di richiedenti (anche al fine di proporre lĠistituzione di nuove commissioni territoriali o di commissioni territoriali straordinarie)

o      collaborazione con le altre istituzioni competenti

o      consulenza per lĠeventuale adozione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri del decreto di protezione temporanea ex art. 20, T.U.

 

Assistenza del richiedente

 

 

Diritti del rifugiato

 

o      assistenziali e di sostentamento

o      per riconosciuta fragilitaĠ sociale

o      per casi gravi e urgenti

o      di sostegno allo studio

o      di sostegno allĠattivitaĠ lavorativa

o      di prima assistenza

 

 

2. Diritto dĠasilo costituzionale

 

o      contro: Consiglio di Stato 27/2/52, 2/5/58, Tribunale di Roma 13/2/97

o      a favore: TAR Lazio 15/5/86, TAR Friuli 19/2/92

o      risolutivo: Cassazione a sezioni riunite (19/2/97): la giustificazione del diritto sta nellĠimpedimento; il criterio di accertamento della situazione consiste nellĠeffettivitaĠ dellĠimpedimento; categoria dei rifugiati piuĠ ristretta: L. 39 non applicabile, in mancanza di legge attuativa; L. 39 non incostituzionale percheĠ non pretende di disciplinare il diritto dĠasilo costituzionale

o      la legge non puoĠ essere considerata attuativa se pone restrizioni (?)

o      competenza per il riconoscimento del diritto dĠasilo (diritto soggettivo perfetto): giudice ordinario; attribuita al giudice ordinario anche la competenza per il ricorso nellĠambito del riconoscimento dello status di rifugiato

 

 

3. Armonizzazione europea: alcuni elementi critici

 

Accoglienza richiedenti asilo

 

á      Se entro un anno dalla presentazione della domanda di asilo non  stata presa una decisione in primo grado e il ritardo non pu˜ essere attribuito al richiedente asilo,gli Stati membri decidono a quali condizioni  concesso al richiedente asilo l'accesso al mercato del lavoro

 

Procedure di riconoscimento e revoca

 

á      Il richiedente ha diritto a un rimedio effettivo davanti a unĠautoritaĠ giudiziaria contro ogni decisione negativa rispetto alla sua domanda

á      Se il ricorso non ha effetto sospensivo sullĠallontanamento, deve essere prevista altra misura protettiva, anche dĠufficio

 

Status di rifugiato e protezione complementare

 

á      EĠ riconosciuta la protezione complementare alla persona che non possa o non voglia avvalersi della protezione del proprio paese a causa del rischio reale di soffrire un serio pericolo (pena di morte, tortura o trattamenti disumani o degradanti, minacce per la vita o per la persona di un civile a causa di violenza generalizzata in situazione di conflitto interno o internazionale)

 

 

4. Proposta di legge (A.C. 1238-A): principali modifiche che deriverebbero dallĠapprovazione

 

Diritto dĠasilo

 

á      Diritto dĠasilo riconosciuto anche alla persona che non possa o non voglia avvalersi della protezione del proprio paese per la necessitaĠ di mettere in salvo seĠ o i familiari da attuali e diretti pericoli per la vita o la sicurezza o la libertaĠ, o percheĠ gli eĠ impedito lĠeffettivo esercizio delle libertaĠ democratiche garantite dalla Costituzione

 

Commissioni territoriali

 

 

Oneri e sanzioni per i vettori

 

 

Presentazione della domanda

 

o      a scrivere nella propria lingua (escluse forme dialettali)

o      ad essere assistito da persona a conoscenza della sua lingua o, in caso questo non sia possibile, delle lingue piuĠ diffuse

o      ad essere assistito da un legale di fiducia

 

Procedura

 

 

Accesso al lavoro per il richiedente asilo

 

 

Audizione

 

 

Clausole di esclusione

 

o      la provenienza da paese di origine ÒsicuroÓ, salvo che siano stati addoti elementi che comportino il riconoscimento dellĠasilo o dellĠimpossibilitaĠ temporanea di rimpatrio

o      lĠessere perseguito, da un tribunale internazionale istituito in applicazione di accordi cui lĠItalia aderisce, per un crimine di guerra o contro la pace o contro lĠumanitaĠ, o per un grave delitto di diritto comune o per unĠazione contro le finalitaĠ dellĠONU

o      lĠessere stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado, per reati di cui allĠart. 407, co. 2, lett. a), c.p.p., o per reati in materia di immigrazione illegale, o lĠappartenere a categorie cui si possano applicarsi misure di prevenzione

 

ImpossibilitaĠ temporanea di rimpatrio

 

 

Rigetto della domanda in caso di procedura ordinaria

 

 

Rigetto della domanda in caso di procedura semplificata

 

o      allĠesecuzione del provvedimento di allontanamento, previa convalida del giudice ordinario, per il richiedente trattenuto in CPT

o      allĠadozione del provvedimento di allontanamento e, nelle more, trattenimento in CPT, con convalida del giudice ordinario, per il richiedente originariamente trattenuto in CDI

 

Ricorsi: aspetti generali

 

 

Permesso di soggiorno e titolo di viaggio per il titolare di diritto dĠasilo

 

 

Permesso di soggiorno in caso di impossibilitaĠ temporanea di rimpatrio

 

 

Diritti

 

o      al cittadino italiano, ai fini del ricongiungimento familiare, dellĠaccesso al lavoro subordinato o autonomo (inclusa lĠiscrizione in albi professionali), della previdenza e dellĠassistenza sociale

o      al cittadino comunitario, ai fini dellĠaccesso al pubblico impiego

 

 

 



[1] Si fa riferimento alla versione portata in Consiglio dei Ministri per lĠapprovazione definitiva nel Luglio 2004.

[2] In precedenza, la possibilitaĠ di presentare domanda in questura era prevista da Circolare Mininterno.

[3] Denominazione precedente: centrale.

[4] Disposizioni precedenti: erogazione, su richiesta presentata allĠufficio di polizia del Comune di domicilio, di un contributo di prima assistenza per 45 gg. al richiedente asilo privo di risorse e di ospitalitaĠ: £. 25.000 al giorno (Decreto del Ministro dellĠinterno 237/90; aggiornata a £. 34.000 con Decreto del Ministro dellĠinterno 284/98); contributo riscosso presso la tesoreria provinciale, previa esibizione di documento di identitaĠ (in mancanza, lo straniero chiede la carta di identitaĠ al Comune di domicilio; difficoltaĠ con il requisito di dimora abituale?); ricorso contro il diniego del contributo, al Ministro dellĠinterno.