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Secondo la Corte di cassazione il lavoratore immigrato che, ogni fine settimana, torna al paese d'origine deve munirsi, pena l'espulsione, di permesso di soggiorno.      



NUMERO SCHEDA:   5232

CLASSIFICAZIONE:   IMMIGRAZIONE

SOTTOCLASSIFICAZIONE:  

FONTE:   CASSAZIONE CIVILE

AUTORE:  

NUMERO:  

DATA:  

PAGINA:  

RIFERIMENTO NORMATIVO:  

NATURA ATTO:   SENTENZA                                 DATA ATTO:   27/07/2004                  NUM. ATTO:   14098

ORGANO:   CASSAZIONE CIVILE

SCHEDE COLLEGATE:  
   

Secondo la Corte di cassazione, gli immigrati che ogni fine settimana tornano al loro paese d'origine devono munirsi di permesso di soggiorno, pena l'espulsione.

La Corte non ha riconosciuto la presenza di una sorta di pendolarismo transfrontaliero nel caso del lavoratore che, dal Venerd́ alla Domenica, tornava in Croazia, suo paese d'origine. Essa ha anche stabilito che il lavoratore abbia una situazione di effettiva residenza in Italia. Per tale ragione, alla luce dell'art. 8, comma 1 e 2, DPR 394/99 ha ritenuto legittimo il provvedimento di espulsione.

Si allega copia della sentenza della Corte di cassazione, Sez. I civ., 27 Luglio 2004, n. 14098.

REPUBBLICA ITALIANA            Ud. 12/02/04

                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  R.G.N. 10772/2003

                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

                        SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOSAVIO    Giovanni                           - Presidente  -

Dott. CECCHERINI Aldo                               - Consigliere -

Dott. FORTE      Fabrizio                           - Consigliere -

Dott. MACIOCE    Luigi                         - rel. Consigliere -

Dott. GENOVESE   Francesco A.                       - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

                              SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Danenhauer  Lovrenc  - Maruzin Robert, elettivamente  domiciliati  in

Roma, via Attilio Regolo 12/d, presso l'avv. Riccardo Zacchia, che li

rappresenta  e  difende  giusta delega in  atti  unitamente  all'avv.

Ottavio Gortardi del Foro di Traviso;

                                                       - ricorrente -

                               contro

Prefetto di Venezia, domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12 presso

l'Avvocatura Generale dello Stato;

                                                  -controricorrente -

avverso il decreto del Tribunale di Venezia del 28.1.2003.

Udita  la  relazione  della causa svolta nella Pubblica  udienza  del

12.02.04 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Marioce.

Udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.

Abbritti Pietro che ha concluso per l'inammissibilita' od il  rigetto

del ricorso.

                      SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con  decreto 18.11.2002 il Prefetto di Venezia disponeva l'espulsione

dal  territorio nazionale dei cittadini croati Danenhauer  Lovrenc  e

Maruzin Robert ai sensi dell'art. 13 c. 2 lett. B) del D.Leg.  286/98

perche',  pur  presenti in Italia dall'1.6.2002, non  avevano  ancora

richiesto il permesso di soggiorno. Gli espulsi si opponevano  ed  il

Tribunale  di  Venezia, con decreto 28.1.2003, rigettava  il  ricorso

affermando  l'irrilevanza  delle  deduzioni  per  le  quali   i   due

lavoratori (associati in partecipazione di una impresa di Scorze,  ed

addetti  alla  guida di autoveicoli da trasporto per  la  stessa)  in

realta'  ad ogni fine settimana facevano rientro in Croazia  per  poi

riprendere,  il  lunedi',  in  Italia,  la  loro  attivita'.  Per  la

Cassazione di tale decreto i due stranieri hanno proposto ricorso  in

data 7.4.2003 al quale ha resistito il Prefetto con controricorso.

                       MOTIVI DELLA DECISIONE

Il  ricorso  -  affatto infondate essendo le censure sulle  quali  si

fonda  -  deve essere rigettato. Ad avviso dei ricorrenti il  Giudice

del merito non avrebbe percepito il fatto relativo alla intermittenza

delle presenze in Italia di essi lavoratori, posto che, ferma la loro

collaborazione  con  la  ditta Autotrasporti  Scarpa  di  Scorze  sin

dall'1.06.2002 (ed in tal senso essendo inconsistente  l'ipotesi  che

essi  avessero  voluto minare la veridicita' di quanto  al  proposito

attestato  dalla Guardia di Finanza), in realta' non  era  stata  mai

registrata una loro presenza continuativa in Italia per piu' di  otto

giorni  dato  che essi, ad ogni fine settimana, facevano  rientro  in

Croazia  per  poi  riprendere  il  lavoro  il  lunedi'  mattina.   La

prospettazione di omessa- motivazione sottesa - al cosi' sintetizzato

motivo  e',  prima  ancora  che  contraddetta  dall'apprezzamento  al

proposito   formulato  in  decreto,  priva  di  alcuna   decisivita'.

Quand'anche,   infatti,  gli  odierni  ricorrenti  sin  dall'1.6.2002

avessero  fatto reiterato e costante rientro in Croazia ogni venerdi'

sera,  per riprendere il lavoro in Italia il lunedi' mattina, non  da

questo   sarebbe   derivata  una  sorta  di  neutra   condizione   di

"pendolarismo"  transfrontaliero  idonea  ad  escludere  la   cogenza

dell'obbligo per gli stessi di munirsi del titolo di soggiorno: essi,

infatti, ammettendo la integrale e continuativa prestazione di lavoro

in  Italia,  presso la stessa impresa, dall'1.6.2002 alla data  della

loro  espulsione, hanno in fatto configurato una situazione  di  loro

effettiva domiciliazione in Italia rispetto alla quale l'uscita ed il

reingresso  di ogni fine settimana non avevano rilevanza interruttiva

di sorta. Basti del resto rammentare la previsione di cui all'art.  8

c.  1  e  2 DPR 394/99 per la quale lo straniero munito di titolo  di

soggiorno  puo'  uscire e rientrare in Italia verso e  da  paese  non

appartenente  alla  c.d.  Area Schengen  sol  che  si  sottoponga  al

regolare   controllo  di  frontiera  e  che  faccia  registrare   sul

passaporto  valico e data di uscita. E di qui, stante la  irrilevanza

dei ripetuti trasferimenti e la accertata continuita' da 1.6.2002 del

soggiorno  irregolare in Italia, la corretta decisione del  Tribunale

di rigettare il ricorso.

Appare opportuno compensare tra le parti le spese del giudizio.

                               P.Q.M.

                       LA CORTE DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso.

Cosi' deciso in Roma, il 12 dicembre 2004.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2004