NĦ 766/03 Reg. Ricorsi

    706/04 Reg.  Decis.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per lĠAbruzzo, Sezione staccata di Pescara, composto dai signori

Dr. Antonio Catoni                                                                        Presidente

Dr. Mario Di Giuseppe                                                         componente

Dr. Dino Nazzaro                                                                  componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 766 del 2003, proposto da NDAYE CHEIKH, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Giannangeli e Angelo Tenaglia,

contro

il Prefetto ed il Questore della provincia di Pescara, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;

per l'annullamento

del provvedimento negativo su ricorso gerarchico contro il diniego di rilascio della carta di soggiorno e del rinnovo del  permesso di soggiorno;

Visto il ricorso con i relativi allegati,

Visto lĠatto di costituzione in giudizio;

Viste le memorie prodotte dalla parte;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito in udienza, il 3 giugno 2004, il relatore Dr. Catoni ed uditi, altres“, l'avv. Angelo Tenaglia per il   ricorrente e lĠAvv. dello Stato Lucci per lĠamministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente impugna i decreti specificati in epigrafe emanati sul presupposto della intervenuta condanna a suo carico per il reato di contraffazione e commercializzazione di prodotti informatici.

Ci˜ perchŽ si  ritenuto che la legge 189/2002 si applichi sempre e comunque alle condanne intervenute dopo lĠentrata in vigore della legge stessa.

Rileva lĠinteressato che tale interpretazione configge con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza e la legge sarebbe pertanto sospetta di incostituzionalitˆ, ove fosse cos“ interpretata.

LĠamministrazione, costituita in giudizio, ha rilevato che la questione non riguarda lĠapplicazione di una pena ma di una misura sanzionatoria diversa dalla pena e, quindi,  ragionevole che il legislatore abbia introdotto una disposizione siffatta per motivi si sicurezza pubblica.

La recente circolare del Ministero degli Interni,  che ha stabilito di scindere  le ipotesi di applicazione della sanzione in ragione del tempo della condanna, poi, non  applicabile al caso di specie, dato che una delle due sentenze di condanna a carico del ricorrente  stata emessa dopo lĠemanazione della legge 189/2003.

Dopo una prima udienza in cui il tribunale ha emanato una sentenza interlocutoria di richiesta di atti, il ricorso  tornato allĠudienza del 2 giugno 2004 nel quale  stato ritenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso ad avviso del collegio  fondato.

EĠ vero che con precedente decisione questa sezione aveva aderito ad un indirizzo pi restrittivo in materia di applicazione delle nuove norme di cui alla legge 189/2002, per quanto riguarda la commissione di reati riguardanti la contraffazione e la commercializzazione di prodotti in violazione delle leggi sui diritti di autore.

Tuttavia, melius re perpensa, deve oggi il collegio aderire ad un tesi meno restrittiva laddove il fatto per il quale  stata comminata la pena sia comunque avvenuto prima della introduzione della legge 189, dato che, anche se si tratta di una misura diversa dalla pena, lĠaffidamento che un cittadino extracomunitario possa aver fatto nel commettere il reato, che questo non poteva arrecare alcun nocumento di una certa gravitˆ come lĠespulsione, non pu˜ non essere valutato anche alla luce dei precedenti complessivi del soggetto e del fatto che, in alcuni casi, come in quello di specie, il notevole ritardo nella definizione del giudizio penale, potrebbe portare a risultati del tutto incongrui e divergenti per situazioni del  tutto simili.

Nella specie, infatti, la condanna  avvenuta per fatti risalenti allĠanno precedente, prima dellĠemanazione della nuova disposizione introdotta dalla legge 189, e se il giudizio si fosse concluso prima di questa data, nessuna conseguenza si sarebbe verificata in capo allĠinteressato, sicchŽ potrebbe accadere che due reati del tutto identici,  in ragione del momento in cui  stata pronunciata la condanna, potrebbero provocare risultati diversi,.

Non resta, quindi, che ritenere, una volta che il Ministero abbia deciso di assumere una posizione pi duttile, che la recente circolare non possa che essere interpretata nel senso che tutti i reati commessi prima dellĠentrata in vigore della legge, indipendentemente dal momento in cui si  definito il giudizio, non possano provocare le conseguenze che ai tipi di reati in questione ha connesso il legislatore nellĠemanare la legge 189/2002.

Il ricorso pertanto va accolto ma le spese del giudizio possono esser compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per lĠAbruzzo, sezione di Pescara, accoglie il ricorso in epigrafe e, per lĠeffetto annulla gli impugnati provvedimenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠAutoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Pescara il 3 giugno 2004.

Dr. Antonio Catoni Pres. Est.

 

 

Il Segretario di udienza

 

Pubblicata mediante deposito 29.07.2004

   Il Direttore di segreteria