(Sergio Briguglio 18/9/2004)

 

MODIFICHE APPORTATE AL DPR 394/99 DALLO SCHEMA DI DPR CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DI CUI ALLĠART. 34, CO. 1, L. 189/02, NELLE VERSIONI APPROVATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

DPR 394/1999

MODIFICHE APPORTATE DALLO SCHEMA DI DPR APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nota: versione non ufficiale

ULTERIORI MODIFICHE APPORTATE DALLO SCHEMA DI DPR APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 3/9/2004

Nota: versione non ufficiale; alcune delle modifiche sembrano frutto di errore (sono indicate in nota)

 

 

CAPO I

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

 

 

Art. 1

 

(Accertamento della condizione di reciprocitˆ)

 

1. Per le persone fisiche straniere, i responsabili del procedimento amministrativo che ammette lo straniero al godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino, ed i notai che redigono gli atti che comportano lĠesercizio di taluno dei predetti diritti, o che vi prestano assistenza, richiedono lĠaccertamento della condizione di reciprocitˆ al Ministero degli affari esteri, nei soli casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: "testo unico", ed in quelli per i quali le convenzioni internazionali prevedono la condizione di reciprocitˆ.

1.   Ai fini dellĠaccertamento della condizione di reciprocitˆ, nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: Òtesto unicoÓ ovvero da altre disposizioni di legge, il Ministero degli affari esteri comunica ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi dĠorigine dei suddetti stranieri, nonchŽ al Collegio notarile mediante lĠinvio di schede periodicamente aggiornate. Tali schede sono, altres“, rese disponibili e semestralmente aggiornate sul sito internet del Ministero degli affari esteri.

1.   Ai fini dellĠaccertamento della condizione di reciprocitˆ, nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: Òtesto unicoÓ (...), il Ministero degli affari esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi dĠorigine dei suddetti stranieri (...).

2. LĠaccertamento di cui al comma 1, non  richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui allĠarticolo 9 del testo unico, nonchŽ per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per lĠesercizio di unĠimpresa individuale, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.

2.   L'accertamento di cui al comma 1, non  richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonchŽ per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno

 

 

 

Art. 2

 

(Rapporti con la pubblica amministrazione)

 

1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualitˆ personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono lĠesibizione o la produzione di specifici documenti.

1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui allĠarticolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualitˆ personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono lĠesibizione o la produzione di specifici documenti.

 

2. Gli stati, fatti, e qualitˆ personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autoritˆ dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dallĠautoritˆ consolare italiana che ne attesta la conformitˆ allĠoriginale, dopo aver avvisato lĠinteressato che la produzione di atti o documenti non veritieri  prevista come reato dalla legge italiana.

2. Gli stati, fatti, e qualitˆ personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati (...) mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autoritˆ dello Stato estero, legalizzati dalle autoritˆ diplomatiche e consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui lĠautoritˆ consolare italiana attesta la conformitˆ all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri  prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui allĠarticolo 4, comma 2, del testo unico.

2. Gli stati, fatti, e qualitˆ personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autoritˆ dello Stato estero, legalizzati ai sensi dellĠarticolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.200 dalle autoritaĠ (...) consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui lĠautoritˆ consolare italiana attesta la conformitˆ all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri  prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui allĠarticolo 4, comma 2, del testo unico.

 

2-bis. Ove gli stati, fatti e qualitˆ personali di cui al comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autoritˆ straniere, in ragione della  mancanza di una autoritˆ riconosciuta o della non affidabilitˆ dei documenti, accertata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi  dellĠarticolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie,  effettuate a spese degli interessati.

2-bis. Ove gli stati, fatti e qualitˆ personali di cui al comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autoritˆ straniere, in ragione della  mancanza di una autoritˆ riconosciuta o della presunta inaffidabilitaĠ dei documenti rilasciati dallĠautoritˆ locale,  rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio Europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi  dellĠarticolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie,  effettuate a spese degli interessati.

 

2-ter. Ai fini di quanto previsto dal testo unico e dal presente regolamento, lĠarticolo 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, si applica solo in presenza di accordi internazionali vigenti per lĠItalia che cos“ prevedano.

(...)

 

 

 

Art. 3

 

(Comunicazioni allo straniero)

 

1. Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autoritˆ giudiziaria relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

 

2. Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da quelli indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti, dai questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, con le modalitˆ di cui al comma 3, o, quando la persona  irreperibile, mediante notificazione effettuata nellĠultimo domicilio conosciuto.

 

3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno, sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalitˆ di impugnazione, effettuata con modalitˆ tali da assicurare la riservatezza del contenuto dellĠatto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ci˜ non  possibile, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Analogamente si provvede per il diniego del visto di ingresso o di reingresso, e la sintesi del provvedimento, pu˜ essere effettuata, a richiesta, anche in arabo.

3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno, sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalitˆ di impugnazione, effettuata con modalitˆ tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ci˜ non  possibile per indisponibilitˆ di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato. (...)

 

4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero  altres“ informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217, ed  avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sarˆ assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con lĠavviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero  altres“ informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217, e successive modificazioni, ed  avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sarˆ assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con lĠavviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

 

 

 

Art. 4

 

(Comunicazioni allĠautoritˆ consolare)

 

1. LĠinformazione prevista dal comma 7 dellĠarticolo 2 del testo unico contiene:

 

a) lĠindicazione dellĠautoritˆ giudiziaria o amministrativa che effettua lĠinformazione;

 

b) le generalitˆ dello straniero e la sua nazionalitˆ, nonchŽ, ove possibile, gli estremi del passaporto o di altro documento di riconoscimento, ovvero, in mancanza, le informazioni acquisite in merito alla sua identificazione;

 

c) lĠindicazione delle situazioni che comportano lĠobbligo dellĠinformazione, con specificazione della data di accertamento della stessa, nonchŽ, ove sia stato emesso un provvedimento nei confronti dello straniero, gli estremi dello stesso;

 

d) il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento restrittivo della libertˆ personale, di decesso o di ricovero ospedaliero urgente.

 

2. La comunicazione  effettuata per iscritto, ovvero mediante fonogramma, telegramma, o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la rappresentanza diplomatica o consolare pi vicina dello Stato di cui lo straniero  cittadino si trovi allĠestero, le comunicazioni verranno fatte al Ministero degli affari esteri che provvederˆ ad interessare la rappresentanza competente.

 

3. LĠobbligo di informazione allĠautoritˆ diplomatica o consolare non sussiste quando lo straniero, cui la specifica richiesta deve essere rivolta dai soggetti di cui allĠarticolo 2, comma 7, del testo unico, dichiari espressamente di non volersi avvalere degli interventi di tale autoritˆ. Per lo straniero di etˆ inferiore ai quattordici anni, la rinuncia  manifestata da chi esercita la potestˆ sul minore.

 

4. Oltre a quanto previsto dallĠarticolo 2, comma 7, del testo unico, lĠinformazione allĠautoritˆ consolare non  comunque effettuata quando dalla stessa possa derivare il pericolo, per lo straniero o per i componenti del nucleo familiare, di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni personali o sociali.

 

 

 

 

 

CAPO II

 

INGRESSO E SOGGIORNO

 

 

 

Art. 5

 

(Rilascio dei visti di ingresso)

 

1. Il rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel territorio dello Stato  di competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a ci˜ abilitate e, tranne in casi particolari, territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di transito, per una durata non superiore, rispettivamente, a dieci e a cinque giorni, per casi di assoluta necessitˆ.

 

2. Il visto pu˜ essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni, per la durata occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla documentazione prodotta dal richiedente.

 

3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonchŽ i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto, sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, emanate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dellĠinterno, del lavoro e della previdenza sociale, di grazia e giustizia e della solidarietˆ sociale, periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia.

3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonchŽ i requisiti e le condizioni per lĠottenimento di ciascun tipo di visto, sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, emanate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dellĠinterno, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, della salute, dellĠistruzione, dellĠ universitˆ e della ricerca, delle attivitˆ produttive e per gli affari regionali, periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali assunti dallĠItalia.

 

4. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad assicurare, per le esigenze dell'utenza, adeguate forme di pubblicitˆ di detti requisiti e condizioni, nonchŽ degli eventuali requisiti integrativi resi necessari da particolari situazioni locali o da decisioni comuni adottate nellĠambito della cooperazione con le rappresentanze degli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dellĠAc-cordo di Schengen.

 

5. Nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalitˆ complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo dove  diretto, il motivo e la durata del soggiorno.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalitˆ complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo dove  diretto, il motivo e la durata del soggiorno.

 

6. Alla domanda deve essere allegato il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, nonchŽ la documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente:

 

a) la finalitˆ del viaggio;

 

b) l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;

 

c) la disponibilitˆ dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui allĠarticolo 4, comma 3, del testo unico, ovvero la documentazione inerente alla prestazione di garanzia nei casi di cui allĠarticolo 23 del testo unico;

c) la disponibilitˆ dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui allĠarticolo 4, comma 3, del testo unico (...);

 

 

 

c-bis) il nulla osta di approvazione del progetto da parte del ÒComitato per i minori stranieriÓ con allegata la lista dei minori e degli accompagnatori nonchŽ quello della questura per i componenti del nucleo familiare che ospita il minore, per il rilascio del visto per il soggiorno di cui allĠarticolo 10, comma 3-bis, del presente regolamento;

d) le condizioni di alloggio.

 

7. Per i visti relativi ai familiari al seguito lo straniero deve esibire, oltre alla documentazione di cui al comma 6 anche:

7. (...)

 

a) quella comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore etˆ o inabilitˆ al lavoro e di convivenza. A tal fine i certificati rilasciati dalla competente autoritˆ dello Stato estero sono autenticati dallĠautoritˆ consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti  conforme agli originali

 

b) il nulla osta della questura, utile anche ai fini dellĠaccertamento della disponibilitˆ di un alloggio, a norma dellĠarticolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico, e dei mezzi di sussistenza di cui allo stesso articolo, comma 3, lettera b). A tal fine l'interessato deve produrre lĠattestazione dellĠufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneitˆ igienico-sanitaria rilasciato dallĠAzienda unitˆ sanitaria locale competente per territorio.

 

8. Valutata la ricevibilitˆ della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto  rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta.

8. Valutata la ricevibilitˆ della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto  rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, fatto salvo quanto diversamente previsto dal testo unico e dal presente regolamento.

 

 

8-bis.   Contestualmente al rilascio del visto dĠingresso, la rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare del visto una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dallĠinteressato, che illustri i diritti e doveri dello straniero relativi allĠingresso ed al soggiorno in Italia, di cui allĠarticolo 2 del testo unico, nonchŽ lĠobbligo di presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti autoritˆ dopo il suo ingresso in Italia.

8-bis.   Contestualmente al rilascio del visto dĠingresso, la rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare del visto una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, ove sia impossibile, in inglese, francese spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dallĠinteressato, che illustri i diritti e doveri dello straniero relativi allĠingresso ed al soggiorno in Italia, di cui allĠarticolo 2 del testo unico, nonchŽ lĠobbligo di presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti autoritˆ dopo il suo ingresso in Italia.

 

 

 

Art. 6

 

(Visti per ricongiungimento familiare)

(Visti per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito)

 

1. Per i visti relativi ai ricongiungimenti familiari il richiedente deve munirsi preventivamente di nulla osta della questura, indicando le generalitˆ delle persone per le quali chiede il ricongiungimento e presentando:

1. La richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui allĠarticolo 29, comma 1,  del testo unico va presentata allo Sportello unico per lĠimmigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente. La domanda dellĠinteressato deve essere corredata dalla:

 

a) la carta di soggiorno, il permesso di soggiorno avente i requisiti di cui allĠarticolo 28, comma 1, del testo unico, o idonea documentazione attestante la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dellĠUnione Europea;

a) copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno avente i requisiti di cui allĠarticolo 28, comma 1, del testo unico (...);

 

b) la documentazione attestante la disponibilitˆ del reddito di cui allĠarticolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico;

 

c) la documentazione attestante la disponibilitˆ di un alloggio, a norma dellĠarticolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tal fine l'interessato deve produrre lĠattestazione dellĠufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneitˆ igienico-sanitaria rilasciato dallĠAzienda unitˆ sanitaria locale competente per territorio.

 

 

d) documentazione attestante il sostegno economico fornito dal cittadino straniero residente in Italia al familiare residente allĠestero, del quale viene richiesto il ricongiungimento, verificata dallo Sportello unico;

(...)[1]

 

e)  documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore etˆ e lo stato di famiglia;

 

 

f) documentazione attestante lĠinvaliditˆ totale o i gravi motivi di salute previsti dallĠarticolo 29, comma 1, lettere b-bis) e c) del testo unico, rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato con decreto della rappresentanza diplomatica o consolare;

f) documentazione attestante lĠinvaliditˆ totale o i gravi motivi di salute previsti dallĠarticolo 29, comma 1, lettere c) e b-bis) del testo unico, rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato con decreto della rappresentanza diplomatica o consolare;

 

g) documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico di cui allĠarticolo 29, comma 1, lettere b-bis) e c) del testo unico, prodotta dalle locali autoritˆ o da soggetti privati, valutata dallĠautoritˆ consolare alla luce dei parametri locali.

g) documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico di cui allĠarticolo 29, comma 1, lettere b) e c) del testo unico, prodotta dalle locali autoritˆ o da soggetti privati, valutata dallĠautoritˆ consolare alla luce dei parametri locali.

 

2. LĠautoritˆ consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere e), f) e g), salvo che gli Accordi internazionali vigenti per lĠItalia prevedano diversamente, nonchŽ alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare.

 

 

3.   Per i visti relativi ai familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista dai commi 1, lettere b) , c), e), f) e g) e 2. Ai fini della richiesta del nulla osta lo straniero pu˜ avvalersi di un procuratore speciale.

 

2. La Questura rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario dellĠufficio e della sigla dellĠaddetto alla ricezione. Verificata la sussistenza degli altri requisiti e condizioni, la questura rilascia, entro 90 giorni dalla ricezione, il nulla osta condizionato alla effettiva acquisizione, da parte dellĠautoritˆ consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore etˆ o inabilitˆ al lavoro e di convivenza.

4.  Lo Sportello unico per lĠimmigrazione rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dallĠarticolo 29 del testo unico, nonchŽ i dati anagrafici dello straniero, lo Sportello unico per lĠimmigrazione verifica lĠesistenza del codice fiscale o ne richiede lĠattribuzione, secondo le modalitˆ determinate con il decreto interministeriale, di cui allĠarticolo 11, comma 2. Lo Sportello unico per lĠimmigrazione rilascia, anche attraverso procedure telematiche, entro 90 giorni dalla ricezione, il nulla osta ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione allĠautoritˆ consolare, avvalendosi anche del collegamento previsto con lĠarchivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.

 

3. Le autoritˆ consolari, ricevuto il nulla osta di cui al comma 2, ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nulla osta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 1, ed acquisita la documentazione comprovante i presupposti di cui al comma 2, rilasciano il visto di ingresso, previa esibizione del passaporto e della documentazione di viaggio.

5.  Le autoritˆ consolari, ricevuto il nulla osta di cui al comma 4, ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nulla osta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, (...) rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica,  allo Sportello unico

 

 

 

 

 

Art. 6-bis

 

 

(Diniego del visto dĠingresso)

 

 

1.   Qualora non sussistano i requisiti previsti nel testo unico e nel presente regolamento, lĠautoritˆ diplomatica o consolare comunica allo straniero, con provvedimento scritto, il diniego del visto di ingresso, contenente lĠindicazione delle modalitˆ di eventuale impugnazione. Il visto di ingresso  negato anche quando risultino accertate condanne in primo grado di cui allĠarticolo 4, comma 3, del testo unico. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una traduzione del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile, o, comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dallĠinteressato. Il provvedimento di diniego  motivato, salvo quanto previsto dallĠarticolo 4, comma 2, del testo unico. Il provvedimento  consegnato a mani proprie dellĠinteressato.

 

 

 

 

Art. 7

 

(Ingresso nel territorio dello Stato)

 

1. LĠingresso nel territorio dello Stato  comunque subordinato alla effettuazione dei controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in attuazione della Convenzione di applicazione dellĠAccordo di Schengen, doganali e valutari, ed a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale. Per i permessi previsti dalla prassi internazionale in materia trasporti marittimi o aerei si osservano le istruzioni specificamente disposte.

 

2. EĠ fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre sul passaporto il timbro di ingresso, con lĠindicazione della data.

 

3. Nei casi di forza maggiore che impediscono lĠattracco o lĠatterraggio dei mezzi navali o aerei nei luoghi dove sono istituiti i valichi di frontiera deputati ai controlli dei viaggiatori, lo sbarco degli stessi pu˜ essere autorizzato dal comandante del porto o dal direttore dellĠaeroporto per motivate esigenze, previa comunicazione al questore e allĠufficio o comando di polizia territorialmente competente ed agli uffici di sanitˆ marittima o aerea.

 

4. Nelle circostanze di cui al comma 3, il controllo di frontiera  effettuato dallĠufficio o comando di polizia territorialmente competente, con le modalitˆ stabilite dal questore.

 

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano anche per il controllo delle persone in navigazione da diporto, che intendono fare ingresso nel territorio dello Stato, le cui imbarcazioni sono eccezionalmente autorizzate ad attraccare in localitˆ sprovviste di posto di polizia di frontiera, sulla base delle istruzioni diramate in attuazione della Convenzione di applicazione dellĠAccordo di Schengen, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388.

 

 

 

Art. 8

 

(Uscita dal territorio dello Stato e reingresso)

 

1. Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato non appartenente allo spazio di libera circolazione  tenuto a sottoporsi ai controlli di polizia di frontiera. EĠ fatto obbligo al personale addetto ai controlli di apporre sul passaporto il timbro di uscita munito dellĠindicazione del valico di frontiera e della data.

 

2. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito, intende farvi ritorno, il reingresso  consentito previa esibizione al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso di soggiorno in corso di validitˆ.

2. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito, intende farvi ritorno, il reingresso  consentito previa esibizione al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validitˆ.

 

3. Lo straniero il cui documento di soggiorno  scaduto da non pi di 60 giorni, per rientrare nel territorio dello Stato,  tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza previa esibizione del documento scaduto.

3. Lo straniero il cui documento di soggiorno  scaduto da non pi di 60 giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato  tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di 60 giorni non si applica nei confronti dello straniero che si  allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di IĦ grado o del  coniuge,  fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.

 

4. Lo straniero privo del documento di soggiorno, perchŽ smarrito o sottratto,  tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento. Il visto di reingresso  rilasciato previa verifica dellĠesistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno.

 

5. Lo straniero in possesso della carta di soggiorno rientra nel territorio dello Stato mediante la sola esibizione della carta di soggiorno e del passaporto o documento equivalente.

5. (...)

 

 

 

 

 

Art. 8-bis

 

 

(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)

 

 

1. Il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un lavoratore straniero, deve indicare con unĠapposita dichiarazione,  inserita nella richiesta di assunzione del lavoratore straniero nonchŽ nella proposta di contratto di soggiorno, di cui allĠarticolo 30-bis, comma 2, lettera d) e comma 3, lettera c) del presente regolamento, un alloggio che rientri nei parametri previsti dallĠarticolo 5-bis del testo unico, e deve impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

1. Il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un lavoratore straniero, deve indicare con unĠapposita dichiarazione,  inserita nella richiesta di assunzione del lavoratore straniero nonchŽ nella proposta di contratto di soggiorno, di cui allĠarticolo 30-bis, comma 2, lettera d) e comma 3, lettera c) del presente regolamento, un alloggio fornito di requisiti di abitabilitˆ e idoneitˆ igienico sanitaria, o che rientri nei parametri previsti dal testo unico, e deve impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

 

2.         La documentazione necessaria  per il rilascio del permesso di soggiorno, di cui allĠarticolo 5-bis, comma 1, lettere a) e b) del testo unico,  esibita dal lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, secondo le modalitˆ previste dallĠarticolo 35, comma 1.

 

 

 

 

Art. 9

 

(Richiesta del permesso di soggiorno)

 

1. La richiesta del permesso di soggiorno  presentata, entro il termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dellĠinterno, sottoscritta dal richiedente, corredata della fotografia dellĠinteressato, in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti dĠufficio e il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui allĠarticolo 49 del testo unico. In luogo della fotografia in pi esemplari allo straniero pu˜ essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dellĠimmagine, in dotazione allĠufficio.

1. La richiesta del permesso di soggiorno  presentata, entro il termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, ovvero, allo Sportello unico in caso di ricongiungimento familiare, di cui allĠarticolo 6, comma 1 ed in caso dĠingresso per lavoro subordinato, ai sensi dellĠarticolo 36, comma 1, mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, sottoscritta dal richiedente, corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti d'ufficio e il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui all'articolo 49 del testo unico. In luogo della fotografia in pi esemplari, allo straniero pu˜ essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio.

 

 

1-bis.  Le modalitˆ di richiesta del permesso di soggiorno, diverse da quelle previste dal comma 1, sono disciplinate con decreto interministeriale di attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio dellĠUnione Europea del 13 giugno 2002.

1-bis.  Le modalitˆ di richiesta del permesso di soggiorno, diverse da quelle previste dal comma 1, sono disciplinate con decreto interministeriale di attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio dellĠUnione Europea del 13 giugno 2002 di cui allĠarticolo 5, comma 8 del testo unico.

 

1-ter. In caso di ricongiungimento familiare, lo straniero, entro 8 giorni dallĠingresso nel territorio nazionale, si reca presso lo Sportello unico che, a seguito di verifica del visto rilasciato dallĠautoritˆ consolare e dei dati anagrafici dello straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applica quanto previsto dagli articoli 11, comma 2-bis e 36, comma 2.

 

 

1-quater. Lo Sportello unico competente richiede lĠannullamento dei codici fiscali non consegnati, ovvero conferma lĠavvenuta consegna, con la contestuale comunicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero, secondo le modalitˆ determinate con il decreto interministeriale di cui allĠarticolo 11, comma 2.

1-quater. Lo Sportello unico competente richiede lĠannullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di 18 mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma lĠavvenuta consegna, con la contestuale comunicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero, secondo le modalitˆ determinate con il decreto interministeriale di cui allĠarticolo 11, comma 2.

2. Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve indicare:

 

a) le proprie generalitˆ complete, nonchŽ quelle dei figli minori conviventi, per i quali sia prevista lĠiscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;

 

b) il luogo dove lĠinteressato dichiara di voler soggiornare;

 

c) il motivo del soggiorno.

 

3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti:

 

a) il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalitˆ, la data, anche solo con lĠindicazione dellĠanno, e il luogo di nascita degli interessati, nonchŽ il visto di ingresso, quando prescritto;

 

b) la documentazione, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di lavoro, attestante la disponibilitˆ dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza.

b) la documentazione, (...) attestante la disponibilitˆ dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di famiglia e di lavoro.

 

4. LĠufficio trattiene copia della documentazione esibita e pu˜ richiedere, quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, lĠesibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per comprovare:

 

a) lĠesigenza del soggiorno, per il tempo richiesto;

 

b) la disponibilitˆ dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi e alla durata del soggiorno, in relazione alle direttive di cui allĠarticolo 4, comma 3, del testo unico, rapportata al numero delle persone a carico;

 

c) la disponibilitˆ di altre risorse o dellĠalloggio, nei casi in cui tale documentazione sia richiesta dal testo unico o dal presente regolamento.

 

5. LĠesibizione della documentazione inerente alla garanzia di cui allĠarticolo 23 del testo unico, prestata con le modalitˆ di cui allĠarticolo 34 del presente regolamento, esime da ulteriori dimostrazioni della disponibilitˆ dei mezzi di sussistenza fino alla durata della garanzia.

5. Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale ai sensi dellĠarticolo 24 del testo unico per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati dallĠobbligo di cui allĠarticolo 5, comma 2-bis, del medesimo testo unico.

 

6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non  necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del testo unico.

6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non  necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del testo unico e allĠarticolo 11, comma 1, lettera c) del presente regolamento.

 

7. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identitˆ dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dellĠinteressato e del timbro datario dellĠufficio e della sigla dellĠaddetto alla ricezione, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potrˆ essere ritirato il permesso di soggiorno, con lĠavvertenza che allĠatto del ritiro dovrˆ essere esibita la documentazione attestante lĠassolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui allĠarticolo 34, comma 3, del testo unico.

 

Art. 10

 

(Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari)

 

1. Per gli stranieri in possesso di passaporto o altro documento equipollente, dal quale risulti la data di ingresso nel territorio dello Stato, e del visto di ingresso quando prescritto, che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a trenta giorni, lĠesemplare della scheda rilasciata per ricevuta a norma dellĠarticolo 9, comma 7, tiene luogo del permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Ai fini di cui allĠarticolo 6, comma 3, del testo unico, la scheda deve essere esibita unitamente al passaporto.

 

 

1-bis. In caso di soggiorno per turismo di durata non superiore a trenta giorni, gli stranieri appartenenti a Paesi in regime di esenzione di visto turistico possono richiedere il permesso di soggiorno al momento dellĠingresso nel territorio nazionale alla frontiera, attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciata dallĠufficio di polizia equivale a permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Le modalitˆ e le procedure di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

 

2. Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata non superiore a 30 giorni di gruppi guidati la richiesta del permesso di soggiorno pu˜ essere effettuata dal capo gruppo, mediante esibizione dei passaporti o documenti equipollenti e, se si tratta di passaporti collettivi, di copia dei documenti di identificazione di ciascuno dei viaggiatori, nonchŽ del programma del viaggio. La disponibilitˆ dei mezzi di sussistenza e di quelli per il ritorno nel Paese dĠorigine pu˜ essere documentata attraverso la attestazione di pagamento integrale del viaggio e del soggiorno turistico.

 

 

3. Nei casi di cui al comma 2, la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno, munita del timbro dellĠufficio con data e sigla dellĠoperatore addetto alla ricezione, rilasciata nel numero di esemplari occorrenti, equivale a permesso di soggiorno collettivo per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale, risultante dallĠapposito timbro, munito di data, apposto sul passaporto o altro documento equipollente allĠatto del controllo di frontiera.

 

 

 

3bis. Per soggiorni di durata non superiore a 90 giorni di gruppi di minori stranieri partecipanti a progetti di accoglienza a carattere umanitario promossi anche dalla Regioni e da enti pubblici locali, la richiesta di soggiorno per i minori pu˜ essere presentata dal legale rappresentante dellĠente proponente alla questura competente mediante esibizione del passaporto degli interessati

4. Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno pu˜ essere presentata in questura dallĠesercente della struttura ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunitˆ in cui lo straniero  ospitato, il quale provvede anche al ritiro e alla consegna allĠinteressato della ricevuta di cui al comma 1 e del permesso di soggiorno.

 

5. Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati dallĠobbligo di cui al comma 8 dellĠarticolo 6 del testo unico.

 

6. Negli alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei centri di accoglienza alle frontiere deve essere messa a disposizione dei viaggiatori stranieri una trascrizione, nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola e araba delle disposizioni del testo unico e del presente regolamento concernenti lĠingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.

 

 

 

Art. 11

 

(Rilascio del permesso di soggiorno)

 

1. Il permesso di soggiorno  rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto dĠingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:

 

a) per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per asilo;

 

b) per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti;

 

c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero giˆ in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento.

 

 

c-bis) per motivi di giustizia, su richiesta dellĠAutoritˆ giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui allĠarticolo 380 del codice di procedura penale, nonchŽ per taluno dei delitti di cui allĠarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;

 

 

c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dallĠinteressato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono lĠallontanamento dello straniero dal territorio nazionale;

 

 

c-quater) per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia;

 

 

c-quinquies) per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni di cui allĠarticolo 31, comma 3, del testo unico;

 

 

c-sexies) per integrazione minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui allĠarticolo 32, commi 1-bis e 1-ter del testo unico, previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui allĠarticolo 33 del testo unico.

 

 

1-bis. Allo straniero, entrato in Italia per prestare lavoro stagionale, che si trova nelle condizioni di cui allĠarticolo 5, comma 3-ter del testo unico,  rilasciato un permesso di soggiorno triennale, con lĠindicazione del periodo di validitˆ per ciascun anno. Il suddetto permesso di soggiorno  immediatamente revocato se lo straniero non si presenta allĠufficio di frontiera  esterna al termine della validitˆ annuale e alla data prevista dal visto dĠingresso per il rientro nel territorio nazionale. Tale visto dĠingresso  concesso sulla base del nulla osta, rilasciato ai sensi dellĠarticolo 38-bis.

 

2. Il permesso di soggiorno  rilasciato in conformitˆ allĠAzione Comune 97/11/GAI del Consiglio dellĠUnione Europea del 16 dicembre 1996 e contiene lĠindicazione del codice fiscale. A tal fine, con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro delle finanze, sono determinate le modalitˆ di comunicazione in via telematica dei dati per lĠattribuzione allo straniero del codice fiscale e per lĠutilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli Archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari.

2. Il permesso di soggiorno  rilasciato in conformitˆ del Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio dell'Unione Europea del 13 giugno 2002 e contiene l'indicazione del codice fiscale. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dellĠeconomia e delle finanze, sono determinate le modalitˆ di comunicazione, in via telematica, dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli Archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con decreto del Ministro dellĠinterno sono stabilite le modalitˆ di consegna del permesso di soggiorno.

2. Il permesso di soggiorno  rilasciato in conformitˆ del Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio dell'Unione Europea del 13 giugno 2002, di istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi e contiene l'indicazione del codice fiscale. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui allĠarticolo 17 rilasciati in formato elettronico possono altres“ contenere i soli dati biometrici individuati dalla normativa. A tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dellĠeconomia e delle finanze, sono determinate le modalitˆ di comunicazione, in via telematica, dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli Archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con decreto del Ministro dellĠinterno sono stabilite le modalitˆ di consegna del permesso di soggiorno.

 

2-bis. La questura, sulla base degli accertamenti effettuati, procede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare, dandone comunicazione, tramite procedura telematica, allo Sportello unico che provvede alla convocazione dellĠinteressato per la successiva consegna del permesso o dellĠeventuale diniego, di cui allĠarticolo 12, comma 1.

 

3. La documentazione attestante lĠassolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui allĠarticolo 34, comma 3, del testo unico deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno.

 

Art. 12

 

(Rifiuto del permesso di soggiorno)

 

1. Salvo che debba disporsi il respingimento o lĠespulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno  rifiutato il questore avvisa lĠinteressato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si procederˆ nei suoi confronti per lĠapplicazione dellĠespulsione di cui allĠarticolo 13 del testo unico.

 

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il questore concede allo straniero un termine, non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio dello Stato, con lĠavvertenza che, in mancanza, si procederˆ a norma dellĠarticolo 13 del testo unico.

 

3. Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare lo straniero, il prefetto ne avverte il console dello Stato di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza e pu˜ disporne il rimpatrio, munendolo di foglio di via obbligatorio, anche con la collaborazione degli organismi che svolgono attivitˆ di assistenza per stranieri o di altri organismi, anche di carattere internazionale, specializzati nel trasferimento di persone, ovvero concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per presentarsi al posto di polizia di frontiera specificamente indicato e lasciare il territorio dello Stato.

 

 

 

Art. 13

 

(Rinnovo del permesso di soggiorno)

 

1. Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti allĠAccordo di Schengen, in conformitˆ di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non pu˜ essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali.

 

2. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto dallĠarticolo 22, comma 9, del testo unico, la documentazione attestante la disponibilitˆ di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico pu˜ essere accertata dĠufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dallĠinteressato con la richiesta di rinnovo.

2. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto dallĠarticolo 22, comma 11, del testo unico, la documentazione attestante la disponibilitˆ di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico pu˜ essere accertata dĠufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dallĠinteressato con la richiesta di rinnovo.

 

 

2-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro  subordinato alla  sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro nonchŽ alla consegna della documentazione attestante la sussistenza dei parametri richiamati dallĠarticolo 5-bis, comma 1, lettera a) del testo unico, relativi allĠalloggio per il lavoratore.

(...)[2]

3. La richiesta di rinnovo  presentata in duplice esemplare. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identitˆ del richiedente, rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario dellĠufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per iscritto, con le modalitˆ di cui allĠarticolo 2, comma 6, del testo unico, lĠavvertenza che lĠesibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda sanitaria locale  condizione per la continuitˆ dellĠiscrizione al Servizio sanitario nazionale.

 

4. Il permesso di soggiorno non pu˜ essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metˆ del periodo di validitˆ del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessitˆ di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.

 

 

 

Art. 14

 

(Conversione del permesso di soggiorno)

 

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari pu˜ essere utilizzato anche per le altre attivitˆ consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validitˆ dello stesso. In particolare:

 

a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente lĠesercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per lĠesercizio dellĠattivitˆ lavorativa in forma autonoma, nonchŽ lĠesercizio di attivitˆ lavorativa in qualitˆ di socio lavoratore di cooperative;

 

b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente lĠesercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validitˆ dello stesso, previa iscrizione nelle liste di collocamento o, se il rapporto di lavoro  in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;

b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente lĠesercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validitˆ dello stesso, previo inserimento nellĠelenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro  in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;

 

c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore consente lĠesercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere precedenti.

c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui allĠarticolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole,  consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere precedenti;

 

 

c-bis) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia pu˜ essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva di cui allĠarticolo 11, comma 1, lettera c-quater).

d) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia pu˜ essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva di cui allĠarticolo 11, comma 1, lettera c-quater).

2. LĠufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e la Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno  utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento.

 

3. Con il rinnovo,  rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per lĠattivitˆ effettivamente svolta.

 

4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validitˆ dello stesso, lĠesercizio di attivitˆ lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.

 

 

4-bis. Fermi restando i requisiti previsti dallĠarticolo 6, comma 1, del testo unico, le quote dĠingresso definite nei decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4, del testo unico, per lĠanno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore etˆ. La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi  corsi di studio in Italia.

 

5. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero  ammesso a frequentare corsi di studio o di formazione in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione pu˜ essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dellĠarticolo 3 del testo unico attestati dalla Direzione provinciale del lavoro, previa idonea documentazione del rapporto di lavoro, o, in caso di lavoro autonomo, previa presentazione del titolo abilitativo o autorizzatorio, ove richiesto, della documentazione concernente ogni altro adempimento amministrativo richiesto, nonchŽ della documentazione comprovante il possesso delle disponibilitˆ finanziarie occorrenti per lĠesercizio dellĠattivitˆ.

5. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero  ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio (...) pu˜ essere convertito prima della scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dellĠarticolo 3 del testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico ai sensi dellĠarticolo 35, comma 1, del presente regolamento o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui allĠarticolo 6, comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti previsti dallĠarticolo 39, comma 9, del presente regolamento. La precedente disposizione si applica anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione in Italia. In tale caso, la conversione  possibile, soltanto, dopo la conclusione del corso di formazione frequentato.

5. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero  ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio (...) pu˜ essere convertito prima della scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dellĠarticolo 3 del testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico ai sensi dellĠarticolo 35, comma 1, del presente regolamento o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui allĠarticolo 6, comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti previsti dallĠarticolo 39, comma 7, del presente regolamento. La precedente disposizione si applica anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tale caso, la conversione  possibile, soltanto, dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.

 

 

Art. 15

 

(Iscrizioni anagrafiche)

 

1. Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal presente regolamento.

 

2. Il comma 3 dellĠarticolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,  sostituito dal seguente:

 

"3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli stranieri muniti da carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale  effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerˆ la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore."

"3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno lĠobbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dallĠiscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale  effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerˆ la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore."[3]

 

3. La lettera c) del comma 1 dellĠarticolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,  sostituita dalla seguente:

 

"c) per irreperibilitˆ accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonch, per i cittadini stranieri, per irreperibilitˆ accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui allĠarticolo 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dellĠufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.".

 

4. Al comma 2 dellĠarticolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,  aggiunto il seguente periodo:

 

" Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione  effettuata al questore.".

 

5. Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al presente articolo sono comunicate dĠufficio alla questura competente per territorio entro il termine di quindici giorni.

 

6. Al comma 2 dellĠarticolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,  aggiunto il seguente periodo:

 

"Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno.".

 

7. Con decreto del Ministro dellĠinterno, sentita lĠAssociazione nazionale dei comuni dĠItalia, lĠIstituto nazionale di statistica e lĠIstituto nazionale per la previdenza sociale, ed il Garante per la protezione dei dati personali, sono determinate le modalitˆ di comunicazione, anche in via telematica, dei dati concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici di anagrafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari, e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dellĠinterno, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 9, 22, comma 3, e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni. Lo stesso decreto disciplina anche le modalitˆ tecniche e il calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere allĠaggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri giˆ iscritti nei registri della popolazione residente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

 

Art. 16

 

(Richiesta della carta di soggiorno)

 

1. Per il rilascio della carta di soggiorno di cui allĠarticolo 9 del testo unico, lĠinteressato  tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda conforme a quella approvata con decreto del Ministro dellĠinterno.

 

2. AllĠatto della richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo straniero risiede, questi deve indicare:

 

a) le proprie generalitˆ complete;

 

b) il luogo o i luoghi in cui lĠinteressato ha soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti;

 

c) il luogo di residenza;

 

d) le fonti di reddito, specificandone lĠammontare.

d) le fonti di reddito, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento pensionistico per invaliditˆ, specificandone lĠammontare.

 

3. La domanda deve essere corredata da:

 

a) copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autoritˆ italiana da cui risultino la nazionalitˆ, la data, anche solo con lĠindicazione dellĠanno, e il luogo di nascita, del richiedente;

 

b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello 101 rilasciato dal datore di lavoro, relativi allĠanno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore allĠimporto annuo dellĠassegno sociale;

b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;

 

c) certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso;

 

d) fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro esemplari, salvo quanto previsto dallĠarticolo 9, comma 1;

 

4. Nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui allĠarticolo 9, comma 1, del testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 del presente articolo devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante:

4. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2 e 30, comma 4, del testo unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo 9, comma 1, e allĠarticolo 29, comma 1, lettera b-bis, del medesimo testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 del presente articolo devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante:

 

a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tal fine, i certificati rilasciati dalla competente autoritˆ dello Stato estero devono essere autenticati dallĠautoritˆ consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti  conforme agli originali;

a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tal fine, i certificati rilasciati dalla competente autoritˆ dello Stato estero sono legalizzati dallĠautoritˆ consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti  conforme agli originali,  o sono validati dalla stessa  nei  casi  in cui gli accordi internazionali vigenti per lĠItalia prevedano diversamente. Tale documentazione non  richiesta qualora il figlio minore abbia fatto ingresso sul territorio nazionale con visto di ingresso per ricongiungimento familiare;

 

b) la disponibilitˆ di un alloggio, a norma dellĠarticolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tal fine l'interessato deve produrre lĠattestazione dellĠufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneitˆ igienico-sanitaria rilasciato dallĠAzienda unitˆ sanitaria locale competente per territorio;

 

c) il reddito richiesto per le finalitˆ di cui allĠarticolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello dei familiari conviventi non a carico.

 

5. Se la carta di soggiorno  richiesta nelle qualitˆ di coniuge straniero o genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dellĠUnione europea residente in Italia, di cui allĠarticolo 9, comma 2, del testo unico, il richiedente, oltre alle proprie generalitˆ, deve indicare quelle dellĠaltro coniuge o del figlio con il quale convive. Per lo straniero che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui allĠarticolo 9, comma 2, del testo unico, la carta di soggiorno  richiesta da chi esercita la potestˆ sul minore.

 

6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata, oltre che della documentazione relativa al reddito familiare, anche delle certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro dellĠUnione europea residente in Italia.

 

6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata (...) delle certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro dellĠUnione europea residente in Italia.

7. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed accertata l'identitˆ dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il giorno in cui potrˆ essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno.

 

 

 

Art. 17

 

(Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno)

 

1. La carta di soggiorno  rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento delle condizioni richieste dal testo unico.

 

2. La carta di soggiorno  a tempo indeterminato ma  soggetta a vidimazione, su richiesta dellĠinteressato, nel termine di dieci anni dal rilascio. La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo  effettuato a richiesta dellĠinteressato, corredata di nuove fotografie.

2. (...) La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo  effettuato a richiesta dellĠinteressato, corredata di nuove fotografie.

 

 

 

 

 

CAPO III

 

ESPULSIONE E TRATTENIMENTO

 

 

 

Art. 18

 

(Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione)

 

1. I funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che, ai sensi dellĠarticolo 13, comma 10, del testo unico, curano lĠinoltro alla competente autoritˆ giudiziaria del ricorso presentato allĠestero, inviandone copia anche all'autoritˆ che ha adottato il provvedimento impugnato.

1. La sottoscrizione del ricorso di cui allĠart. 13, comma 8, del testo unico,  presentato dallo straniero ad una autoritˆ diplomatica o consolare italiana, viene autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono allĠinoltro al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui siede lĠautoritˆ che ha disposto lĠespulsione, cui viene inviata copia del ricorso stesso, indicando la data di presentazione del ricorso.

 

2. LĠautoritˆ che ha adottato il provvedimento impugnato pu˜ far pervenire le proprie osservazioni al giudice, entro cinque giorni dalla data di notifica del ricorso presso i propri uffici.

 

 

 

Art. 19

 

(Divieto di rientro per gli stranieri espulsi)

 

1. Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione dellĠespulsione, attestata dal timbro dĠuscita di cui allĠarticolo 8, comma 1, ovvero da ogni altro documento comprovante lĠassenza dello straniero dal territorio dello Stato.

 

 

1-bis. In relazione alla previsione di cui al comma 1, alla scadenza del termine del divieto di cui allĠarticolo 13, comma 13, del testo unico, gli stranieri di cui al medesimo comma 1, per rientrare nel territorio nazionale, devono presentare unĠistanza per ottenere la dichiarazione della cessazione degli effetti del medesimo divieto. Tale istanza  presentata dallĠinteressato alla rappresentanza diplomatica italiana dello Stato di appartenenza o di stabile residenza, che provvede, verificata lĠidentitˆ del richiedente, allĠinoltro della stessa al Ministero dellĠinterno. La rappresentanza diplomatica italiana competente provvede a notificare allĠinteressato la dichiarazione richiesta.

1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1,  lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante lĠassenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza diplomatica italiana del paese di appartenenza o di stabile residenza, che provvede, verificata lĠidentitaĠ del richiedente, allĠinoltro (...) al Ministero dellĠinterno. (...)

 

 

 

 

Art. 19-bis

 

 

(Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi)

 

 

1. La richiesta di autorizzazione speciale al rientro in Italia, di cui allĠarticolo 13, comma 13, del testo unico,  presentata dal cittadino straniero espulso alla rappresentanza diplomatica italiana dello Stato di appartenenza o di stabile residenza, che provvede allĠinoltro della stessa al Ministero dellĠinterno, previa verifica dellĠidentitˆ e autentica della firma del richiedente nonchŽ acquisizione della documentazione attinente la motivazione per la quale si chiede il rientro.

 

 

2. La rappresentanza diplomatica italiana competente provvede a notificare allĠinteressato il provvedimento del Ministero dellĠinterno.

 

 

 

Art. 20

 

(Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza)

 

1. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero ai sensi dell'articolo 14 del testo unico  comunicato allĠinteressato con le modalitˆ di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del presente regolamento unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento.

1. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza pi vicino, in relazione alla disponibilitˆ dei posti, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico,  comunicato all'interessato con le modalitˆ di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del presente regolamento unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento.

 

2. Con la medesima comunicazione lo straniero  informato del diritto di essere assistito, nel procedimento di convalida del decreto di trattenimento, da un difensore di fiducia, con ammissione, ricorrendone le condizioni, al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero  dato altres“ avviso che, in mancanza di difensore di fiducia, sarˆ assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

 

3. All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso di indebito allontanamento la misura del trattenimento sarˆ ripristinata con l'ausilio della forza pubblica.

 

4. Il trattenimento non pu˜ essere protratto oltre il tempo strettamente necessario per lĠesecuzione del respingimento o dellĠespulsione e, comunque, oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il provvedimento del questore non  convalidato.

 

5. Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non pu˜ essere motivo del ritardo dell'esecuzione del respingimento.

 

 

 

Art. 21

 

(Modalitˆ del trattenimento)

 

1. Le modalitˆ del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare svolgimento della vita in comune, la libertˆ di colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la libertˆ di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona, fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro.

 

2. NellĠambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il mantenimento e lĠassistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la libertˆ del culto, nei limiti previsti dalla Costituzione.

 

3. Allo scopo di assicurare la libertˆ di corrispondenza, anche telefonica, con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalitˆ per lĠutilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali, nonchŽ i limiti di contribuzione alle spese da parte del centro.

 

4. Il trattenimento dello straniero pu˜ avvenire unicamente presso i centri di permanenza temporanea individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso  ricoverato per urgenti necessitˆ di soccorso sanitario.

 

5. Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di cura, debba recarsi nellĠufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede, ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti per il rimpatrio, il questore provvede allĠaccompagnamento a mezzo della forza pubblica.

 

6. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia, o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore, pu˜ autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario, informando il questore che ne dispone lĠaccompagnamento.

 

7. Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e agli appartenenti alla forza pubblica, al giudice competente e allĠautoritˆ di pubblica sicurezza, ai centri possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle persone trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della rappresentanza diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietˆ sociale, ammessi a svolgervi attivitˆ di assistenza a norma dellĠarticolo 22 ovvero sulla base di appositi progetti di collaborazione concordati con il prefetto della provincia in cui  istituito il centro.

 

8. Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza allĠinterno del centro, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire lĠincolumitˆ delle persone, nonchŽ quelle occorrenti per disciplinare le modalitˆ di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalitˆ di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dellĠinterno per assicurare la rispondenza delle modalitˆ di trattenimento alle finalitˆ di cui allĠarticolo 14, comma 2, del testo unico.

 

9. Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la sicurezza e lĠordine pubblico nel centro, comprese quelle per lĠidentificazione delle persone e di sicurezza allĠingresso del centro, nonchŽ quelle per impedire lĠindebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata. Il questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la necessaria collaborazione da parte del gestore e del personale del centro che sono tenuti a fornirla.

 

 

 

Art. 22

 

(Funzionamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza)

 

1. Il prefetto della provincia in cui  istituito il centro di permanenza temporanea e assistenza provvede allĠattivazione e alla gestione dello stesso, disciplinandone anche le attivitˆ, a norma dellĠarticolo 21, comma 8, in conformitˆ alle istruzioni di carattere organizzativo e amministrativo-contabile impartite dal Ministero dellĠinterno, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con lĠente locale o con soggetti pubblici o privati che possono avvalersi dellĠattivitˆ di altri enti, di associazioni del volontariato e di cooperative di solidarietˆ sociale.

 

2. Per le finalitˆ di cui al comma 1, possono essere disposti la locazione, lĠallestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree, il trasporto e il posizionamento di strutture, anche mobili, la predisposizione e la gestione di attivitˆ per la assistenza, compresa quella igienico-sanitaria e quella religiosa, il mantenimento, il vestiario, la socializzazione, e quantĠaltro occorra al decoroso soggiorno nel centro, anche per le persone che vi prestano servizio. Quando occorre procedere all'acquisto di edifici o aree, il competente ufficio del Ministero delle finanze provvede sulla richiesta del Ministero dell'interno.

 

3. Il prefetto individua il responsabile della gestione del centro e dispone i necessari controlli sullĠamministrazione e gestione del centro.

 

4. NellĠambito del centro sono resi disponibili uno o pi locali idonei per lĠespletamento delle attivitˆ delle autoritˆ consolari. Le autoritˆ di pubblica sicurezza assicurano ogni possibile collaborazione allĠautoritˆ consolare al fine di accelerare lĠespletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti necessari, con spese a carico del bilancio del Ministero dellĠinterno.

 

Art. 23

 

(Attivitˆ di prima assistenza e soccorso)

 

1. Le attivitˆ di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze igienico-sanitarie, connesse al soccorso dello straniero possono essere effettuate anche al di fuori dei centri di cui allĠarticolo 22, per il tempo strettamente necessario allĠavvio dello stesso ai predetti centri o allĠadozione dei provvedimenti occorrenti per lĠerogazione di specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato.

 

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a cura del prefetto con le modalitˆ e con lĠimputazione degli oneri a norma delle disposizioni di legge in vigore, comprese quelle del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563.

 

 

 

 

 

CAPO IV

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO

 

 

 

Art. 24

 

(Servizi di accoglienza alla frontiera)

 

1. I servizi di accoglienza previsti dallĠarticolo 11, comma 6, del testo unico sono istituiti presso i valichi di frontiera nei quale  stato registrato negli ultimi tre anni il maggior numero di richieste di asilo o di ingressi sul territorio nazionale, nellĠambito delle risorse finanziarie definite con il documento programmatico di cui allĠarticolo 3 del testo unico e dalla legge di bilancio.

 

2. Le modalitˆ per lĠespletamento dei servizi di assistenza, anche mediante convenzioni con organismi non governativi o associazioni di volontariato, enti o cooperative di solidarietˆ sociale, e di informazione, anche mediante sistemi automatizzati, sono definite con provvedimento del Ministro dellĠinterno, dĠintesa con il Ministro per la solidarietˆ sociale.

 

3. Nei casi di urgente necessitˆ, per i quali i servizi di accoglienza di cui al presente articolo non sono sufficienti o non sono attivati,  immediatamente interessato lĠente locale per lĠeventuale accoglienza in uno dei centri istituiti a norma dellĠarticolo 40 del testo unico.

 

 

 

Art. 25

 

(Programmi di assistenza ed integrazione sociale)

 

1. I programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui allĠarticolo 18 del testo unico, realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privati convenzionati, sono finanziati dallo Stato, nella misura del settanta per cento, a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunitˆ, ai sensi dell'art. 58, comma 2, e dallĠente locale, nella misura del trenta per cento, a valere sulle risorse relative allĠassistenza. Il contributo dello Stato  disposto dal Ministro per le pari opportunitˆ previa valutazione, da parte della Commissione interministeriale di cui al comma 2, dei programmi elaborati dai comuni interessati o dai soggetti privati convenzionati con questi ultimi, dietro presentazione di progetti di fattibilitˆ indicanti i tempi, le modalitˆ e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonchŽ le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.

 

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunitˆ,  istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico, composta dai rappresentanti dei Ministri per le pari opportunitˆ, per la solidarietˆ sociale, dell'interno e di grazia e giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione pu˜ avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari opportunitˆ, dĠintesa con gli altri Ministri interessati.

 

3. La Commissione svolge i compiti di indirizzo, controllo e di programmazione delle risorse in ordine ai programmi previsti dal presente capo. In particolare provvede a:

 

a) esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nellĠapposita sezione del registro di cui allĠarticolo 52, comma 1, lettera c);

 

b) esprimere i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei comuni e degli enti locali con i soggetti privati che intendono realizzare i programmi di assistenza e di integrazione sociale di cui allĠarticolo 26;

 

c) selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da finanziare a valere sul Fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalitˆ stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunitˆ, di concerto con i Ministri per la solidarietˆ sociale, dellĠinterno e di grazia e giustizia;

 

d) verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A tal fine gli enti locali interessati devono far pervenire alla Commissione ogni sei mesi una relazione sulla base dei rapporti di cui all'articolo 26, comma 4, lettera c).

 

 

 

Art. 26

 

(Convenzioni con soggetti privati)

 

1. I soggetti privati che intendono svolgere attivitˆ di assistenza ed integrazione sociale per le finalitˆ di cui allĠarticolo 18 del testo unico debbono essere iscritti nellĠapposita sezione del registro di cui allĠarticolo 42, comma 2, del medesimo testo unico, a norma degli articoli 52 e seguenti del presente regolamento, e stipulare apposita convenzione con l'ente locale o con gli enti locali di riferimento.

 

2. L'ente locale stipula la convenzione con uno o pi soggetti privati di cui al comma 1 dopo aver verificato:

 

a) lĠiscrizione nella apposita sezione del registro di cui allĠarticolo 42, comma 2, del testo unico;

 

b) la rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di integrazione sociale, che il soggetto intende realizzare, ai criteri ed alle modalitˆ stabiliti con il decreto di cui allĠarticolo 25, comma 3, lettera c), tenuto conto dei servizi direttamente assicurati dallĠente locale;

 

c) la sussistenza dei requisiti professionali, organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione dei programmi.

 

3. L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione e sull'efficacia del programma, ed eventualmente concorda modifiche che lo rendano pi adeguato agli obiettivi fissati.

 

4. I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano programmi di assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a:

 

a) comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma;

 

b) effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per conto degli stranieri assistiti a norma dellĠarticolo 18, comma 3, del testo unico, qualora impossibilitati, per la richiesta del permesso di soggiorno, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ogni altro adempimento volto alla effettivitˆ dei diritti riconosciuti ai medesimi stranieri;

 

c) presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo stato di attuazione del programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti;

 

d) rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nonchŽ di riservatezza e sicurezza degli stranieri assistiti, anche dopo la conclusione del programma;

 

e) comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato il permesso di soggiorno l'eventuale interruzione, da parte dello straniero interessato, della partecipazione al programma.

 

 

 

Art. 27

 

(Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale)

 

1. Quando ricorrono le circostanze di cui allĠarticolo 18 del testo unico, la proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale  effettuata:

 

a) dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui allĠarticolo 52, comma 1, lettera c), convenzionati con lĠente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero;

 

b) dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento di cui alla lettera a), nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni.

 

2. Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, il questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido per le attivitˆ di cui all'articolo 18, comma 5, del testo unico, acquisiti:

 

a) il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze di cui al comma 1, lettera b), ed il procuratore abbia omesso di formulare la proposta o questa non dia indicazioni circa la gravitˆ ed attualitˆ del pericolo;

 

b) il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero, conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale di cui allĠarticolo 25;

 

c) lĠadesione dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza delle conseguenze previste dal testo unico in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalitˆ dello stesso;

 

d) lĠaccettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura presso cui il programma deve essere realizzato.

 

3. Quando la proposta  effettuata a norma del comma 1, lettera a), il questore valuta la gravitˆ ed attualitˆ del pericolo anche sulla base degli elementi in essa contenuti.

 

 

3-bis. Il permesso di soggiorno di cui allĠarticolo 18, comma 5, del testo unico,  pu˜ essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, secondo le modalitˆ stabilite per tale tipo di permesso. Le quote dĠingresso definite nei decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4, del testo unico, per lĠanno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno di cui al presente comma convertiti in permessi di soggiorno per lavoro.

 

 

 

3ter. Il permesso di soggiorno di cui allĠarticolo 18 del t.u. contiene, quale motivazione, la sola dicitura Òper motivi umanitariÓ ed  rilasciato con modalitaĠ che assicurano lĠeventuale differenziazione da altri tipi di permesso di soggiorno e lĠagevole individuazione dei motivi del rilascio ai soli uffici competenti, anche mediante il ricorso a codici alfanumerici.

 

 

Art. 28

 

(Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati lĠespulsione o il respingimento)

 

1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

 

a) per minore etˆ, salvo lĠiscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dellĠaffidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Se si tratta di minore abbandonato,  immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;

a) per minore etˆ, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato, il permesso di soggiorno per minore etˆ  rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato per i minori stranieri ed  valido per tutto il periodo necessario per lĠespletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine.  Se si tratta di minore abbandonato,  immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;

 

 

a-bis) per integrazione minore, di cui allĠarticolo 11, comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori stranieri;

a-bis) per integrazione sociale e civile del minore, di cui allĠarticolo 11, comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori stranieri;

b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui allĠarticolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico;

 

c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui allĠarticolo 19, comma 2, lettera d) del testo unico;

 

d) per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi lĠallontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui allĠarticolo 19, comma 1, del testo unico.

 



 

CAPO V

 

DISCIPLINA DEL LAVORO

 

 

 

Art. 29

 

(Definizione delle quote dĠingresso per motivi di lavoro)

 

1. Oltre a quanto espressamente previsto dal testo unico o dagli accordi internazionali stipulati a norma del medesimo testo unico, i decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di lavoro indicano le quote per il lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo.

1. I decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di lavoro indicano le quote per il lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo. Relativamente alle professioni sanitarie, si tiene conto delle valutazioni effettuate dal Ministero della salute, connesse alle rilevazioni sui fabbisogni di personale sanitario, di cui allĠarticolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.

1. I decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, definite anche in base alla indicazioni delle Regioni ai sensi dellĠarticolo 21, comma 4ter  del testo unico, indicano le quote per il lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo. Relativamente alle professioni sanitarie, si tiene conto, sentite le Regioni, delle valutazioni effettuate dal Ministero della salute, connesse alle rilevazioni sui fabbisogni di personale sanitario, di cui allĠarticolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per le finalitˆ di cui al presente Capo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta le misure occorrenti per i collegamenti informativi dei propri uffici centrali e periferici ed i trattamenti automatizzati dei dati dei lavoratori stranieri e, mediante convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti con le rappresentanze diplomatiche e consolari e con le questure.

 

3. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti).

 

 

 

 

Art.30

 

 

(Sportello unico per lĠimmigrazione)

 

 

1.   Lo Sportello unico per lĠimmigrazione, di cui allĠarticolo 22, comma 1, del testo unico, diretto da un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione provinciale del lavoro,  composto da almeno un rappresentante della Prefettura- Ufficio territoriale del Governo, da almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, designato dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro e da almeno un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, designato dal questore. Lo Sportello Unico viene costituito con decreto del prefetto, che pu˜ individuare anche pi unitˆ operative di base. Con lo stesso decreto viene designato il responsabile delle Sportello  unico, individuato in attuazione di direttive adottate congiuntamente dal Ministro dellĠinterno e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

1.   Lo Sportello unico per lĠimmigrazione, di cui allĠarticolo 22, comma 1, del testo unico, diretto da un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione provinciale del lavoro,  composto da almeno un rappresentante della Prefettura- Ufficio territoriale del Governo, da almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, designato dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro e da almeno un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, designato dal questore. Lo Sportello Unico viene costituito con decreto del prefetto, che pu˜ individuare anche pi unitˆ operative di base. Con lo stesso decreto viene designato il responsabile delle Sportello  unico, individuato in attuazione di direttive adottate congiuntamente dal Ministro dellĠinterno e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dellĠarticolo 22, comma 16 del testo unico, sono disciplinate, mediante apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo sportello unico e gli uffici regionali e provinciali per lĠorganizzazione e lĠesercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo dagli articoli 22, 24 e 27 del testo unico e dallĠarticolo 40, compreso il rilascio dei relativi nullaosta.

 

2.   Lo Sportello si avvale anche dellĠarchivio informatizzato centrale, in materia di immigrazione, previsto dal regolamento di attuazione di cui allĠarticolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189 nonchŽ di procedure e tecnologie informatiche, in modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli e speditezza delle procedure.

2.   Lo Sportello si avvale anche del sistema informativo di cui allĠarticolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica ...[4] recante regolamento per la razionalizzazione e lĠinterconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione, nonchŽ di procedure e tecnologie informatiche, in modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli e speditezza delle procedure.

 

 

Art. 30

Art. 30-bis

 

(Autorizzazione al lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato)

(Richiesta assunzione lavoratori stranieri)

 

1. LĠautorizzazione al lavoro dello straniero residente allĠestero  rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente per il luogo in cui lĠattivitˆ lavorativa dovrˆ effettuarsi, a richiesta del datore di lavoro, nei limiti qualitativi e quantitativi previsti dai decreti di cui allĠarticolo 29.

1.  Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione necessaria per la concessione del nulla osta al lavoro subordinato allo Sportello Unico, scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero quello della provincia ove ha sede legale lĠimpresa o quello della provincia ove avrˆ luogo la prestazione lavorativa, con lĠosservanza delle modalitˆ previste dallĠarticolo 22, comma 2, del testo unico.

 

2. La richiesta di cui al comma 1 deve contenere:

2.  In particolare, la richiesta nominativa o numerica viene redatta su appositi moduli che facilitano lĠacquisizione dei dati  su supporti magnetici o ottici. Essa deve contenere i seguenti elementi essenziali:

 

a) le complete generalitˆ del titolare o legale rappresentante dellĠimpresa, della sua denominazione e sede, ovvero, se si tratta di lavoro a domicilio, le complete generalitˆ del datore di lavoro committente;

a) complete generalitˆ del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dellĠimpresa, la ragione sociale, la sede e lĠindicazione del luogo di lavoro;

 

b) le complete generalitˆ del lavoratore straniero o dei lavoratori stranieri che si intende assumere;

b) nel caso di richiesta nominativa, le complete generalitˆ del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della residenza allĠestero e, nel caso di richiesta numerica, il numero dei lavoratori da assumere;

 

c) lĠimpegno di assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o comunque applicabili;

c) il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;

 

d) la sede dellĠimpresa e dello stabilimento ovvero del luogo in cui verrˆ prevalentemente svolta lĠattivitˆ inerente al rapporto di lavoro;

d) lĠimpegno  di cui allĠarticolo 8-bis, comma 1, che deve risultare anche nella proposta di contratto di soggiorno per lavoro;

 

e) lĠindicazione delle modalitˆ di alloggio.

e) lĠimpegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

 

3. Alla richiesta di cui al comma 1 devono essere allegati:

3. Alla domanda devono essere allegati:

 

a) il certificato di iscrizione dellĠimpresa alla Camera di commercio, industria e artigianato, munito della dicitura di cui allĠarticolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, salvo che il rapporto di lavoro subordinato non riguardi lĠattivitˆ dĠimpresa;

a) autocertificazione dellĠiscrizione dellĠimpresa alla Camera di commercio, industria ed artigianato, per le attivitˆ per le quali tale iscrizione  richiesta;

 

b) copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente allĠestero, sottoposto alla sola condizione dellĠeffettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno;

b) autocertificazione della posizione  previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacitˆ occupazionale e reddituale del datore di lavoro;

 

c) copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali, attestante la sua capacitˆ economica.

c) la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per lĠassegno sociale, ai sensi dellĠarticolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

4. LĠautorizzazione al lavoro  rilasciata entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica delle condizioni di cui allĠarticolo 22, comma 3, del testo unico e della congruitˆ del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacitˆ economica e alle esigenze dellĠimpresa o del lavoro a domicilio, secondo criteri omogenei, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi di cui al comma 2, lettera c).

4. Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione dellĠalloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento economico tenendo giˆ conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione del datore.

 

 

5.   Il datore di lavoro specifica nella domanda se  interessato alla trasmissione del nulla osta, di cui allĠarticolo 31, comma 4 e della proposta di contratto, di cui al comma 3, lettera c), agli uffici consolari tramite lo Sportello unico.

 

 

6.  La documentazione di cui ai commi 2 e 3  presentata allo Sportello unico, anche in via telematica, ai sensi del regolamento di cui allĠarticolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.

 

 

7.  Lo Sportello unico competente al rilascio del nulla osta al lavoro  quello del luogo in cui verrˆ svolta lĠattivitˆ lavorativa. Nel caso in cui la richiesta di nulla osta sia stata presentata allo Sportello unico del luogo di residenza o della sede legale dellĠimpresa, lo Sportello unico ricevente la trasmette allo Sportello unico competente, ove diverso, dandone comunicazione al datore di lavoro.

 

 

8. Lo Sportello unico procede alla verifica della regolaritˆ, della completezza e dellĠidoneitˆ della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonchŽ acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dellĠosservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruitˆ del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacitˆ economica e alle esigenze dellĠimpresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. La disposizione relativa alla verifica della congruitˆ in rapporto alla capacitˆ economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano lĠautosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

8. Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dallĠarticolo 30quinquies, procede alla verifica della regolaritˆ, della completezza e dellĠidoneitˆ della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonchŽ acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dellĠosservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruitˆ del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacitˆ economica e alle esigenze dellĠimpresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. La disposizione relativa alla verifica della congruitˆ in rapporto alla capacitˆ economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano lĠautosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

 

9. Nei casi di irregolaritˆ sanabile o di incompletezza della documentazione, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione ed allĠintegrazione della documentazione. In tale ipotesi, i termini previsti dagli articoli 22, comma 5 e  24, comma 2, del testo unico per la concessione del nulla osta al lavoro subordinato e per il rilascio dellĠautorizzazione al lavoro stagionale decorrono dalla data dellĠavvenuta regolarizzazione della documentazione.

 

 

 

 

 

Art. 30-ter

 

 

(Modulistica)

 

 

1. Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche informatizzata,  per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste per le esigenze dello Sportello unico sono definite con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

 

 

 

 

Art.30-quater

 

 

(Archivio informatizzato dello sportello unico)

 

 

1. I soggetti che trasmettono i dati da acquisire nellĠarchivio informatizzato in materia di immigrazione, di cui allĠarticolo 30, comma 2, sono i soggetti privati, le questure, lo Sportello unico, le regioni e le province per il tramite del responsabile del Centro per lĠimpiego,  i Centri per lĠimpiego, lĠautoritˆ consolare tramite il Ministero degli affari esteri, le Direzioni provinciali del lavoro e il competente ufficio dellĠAmministrazione centrale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

1. I soggetti che trasmettono i dati da acquisire nel sistema informatizzato in materia di immigrazione, di cui allĠarticolo 30, comma 2, sono i soggetti privati, le questure, lo Sportello unico, le regioni e le province per il tramite del responsabile del Centro per lĠimpiego,  i Centri per lĠimpiego, lĠautoritˆ consolare tramite il Ministero degli affari esteri, le Direzioni provinciali del lavoro e il competente ufficio dellĠAmministrazione centrale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

2. Sono soggetti privati le associazioni di categoria, i datori di lavoro, i lavoratori extracomunitari.

 

 

3. I dati identificativi ed informativi in materia di immigrazione, le caratteristiche e le ulteriori informazioni da registrare nellĠarchivio informatizzato dello Sportello unico sono definiti con decreto del Ministero dellĠinterno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali.

 

 

4. Le regole tecniche di funzionamento attinenti allĠarchivio informatizzato, alle eventuali e ulteriori misure di sicurezza per il trattamento dei dati e per la tenuta dellĠarchivio rispetto a quelle contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni e nei relativi regolamenti dĠattuazione, sono disciplinate con decreto del Ministero dellĠinterno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali.

 

 

5. Le modalitˆ tecniche e procedurali per la consultazione dellĠarchivio informatizzato in materia di immigrazione e per la trasmissione telematica dei dati e dei documenti allĠarchivio medesimo sono regolate con i provvedimenti previsti dal regolamento di attuazione di cui allĠarticolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189 in modo che, secondo le concrete possibilitˆ tecniche, le procedure possano svolgersi su supporto cartaceo e informatico, anche con differenziazioni territoriali.

5. LĠindividuazione dei soggetti autorizzati alla consultazione e le modalitaĠ tecniche e procedurali per la consultazione dellĠarchivio di cui al comma 1  e per la trasmissione telematica dei dati e dei documenti allĠarchivio medesimo sono regolate con il decreto del Ministro dellĠinterno di cui allĠarticolo 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica É[5] recante regolamento per la razionalizzazione e lĠinterconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione in modo che, secondo le concrete possibilitˆ tecniche, le procedure possano svolgersi su supporto cartaceo e informatico, anche con differenziazioni territoriali.

 

6. La documentazione originaria rimane in custodia delle Amministrazioni e degli organi emittenti.

 

 

 

 

 

Art. 30-quinquies

 

 

(Centro per lĠimpiego)

(Verifica delle disponibilitˆ di offerta di lavoro presso i centri per lĠimpiego)

 

1. Le richieste di lavoro subordinato, sia nominative che numeriche, sono  trasmesse, anche per via telematica, dallo Sportello unico, per il tramite del sistema informativo, al Centro per lĠimpiego competente in relazione alla  provincia di residenza, domicilio o sede legale del richiedente, ad eccezione delle richieste nominative di lavoratori stagionali, di cui allĠarticolo 24, comma 1, primo periodo, del testo unico.

1. Le richieste di lavoro subordinato, sia nominative che numeriche, sono  trasmesse, anche per via telematica, dallo Sportello unico per lĠimmigrazione, per il tramite del sistema informativo, al Centro per lĠimpiego competente in relazione alla  provincia di residenza, domicilio o sede legale del richiedente, ad eccezione delle richieste nominative di lavoratori stagionali, di cui allĠarticolo 24, comma 1, primo periodo, del testo unico.

 

2. Il Centro per lĠimpiego, entro il termine di venti giorni dalla ricezione della richiesta, provvede, per il tramite del sistema informativo, a diffonderla ed a comunicare allo Sportello unico ed al datore di lavoro i dati delle dichiarazioni di disponibilitˆ pervenute anche da parte di lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione, ovvero le eventuali certificazioni negative.

 

 

 

 

 

Art.30-sexies

 

 

(Rinuncia allĠassunzione)

 

 

1. Il datore di lavoro, entro 4 giorni dalla comunicazione di cui allĠarticolo 30-quinquies, comma 2, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per lĠimpiego se intende confermare la richiesta di nulla osta relativa al lavoratore straniero.

 

 

 

Art. 31

Art. 31

 

(Nulla osta della questura e visto dĠingresso)

(Nulla osta dello Sportello unico e visto dĠingresso)

 

1. LĠautorizzazione al lavoro, unitamente a copia della domanda e della documentazione di cui al comma 3 dellĠarticolo 30, deve essere presentata alla questura territorialmente competente, per lĠapposizione del nulla osta provvisorio ai fini dellĠingresso.

1. In presenza di certificazione negativa pervenuta dal Centro per lĠimpiego competente od in caso di espressa conferma della richiesta di nulla osta da parte del datore di lavoro o, comunque, decorsi 20 giorni senza alcun riscontro del Centro per lĠimpiego, lo Sportello unico richiede al questore della stessa sede, tramite procedura telematica, la verifica della sussistenza o meno, nei confronti del lavoratore straniero, di motivi ostativi allĠingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato e, nei confronti del datore di lavoro, di motivi ostativi di cui al comma 2.

 

2. Il nulla osta provvisorio  apposto in calce allĠautorizzazione entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti del lavoratore straniero, motivi ostativi allĠingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato e che non sussistono, nei confronti del datore di lavoro, i motivi ostativi di cui al comma 3.

2. Il questore esprime parere contrario al rilascio del nulla osta qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di  un'impresa individuale, ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione della societˆ, risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilitˆ dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.

 

3. Il nulla osta pu˜ essere rifiutato qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di unĠimpresa individuale, ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dellĠorgano di amministrazione della societˆ, risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilitˆ dellĠinteressato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.

3. Lo Sportello unico acquisisce dalle Direzioni provinciali del lavoro, tramite procedura telematica, la verifica dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma degli articoli 3, comma 4 e 21, del testo unico.

 

 

4. In assenza di motivi ostativi di cui al comma 1 e nellĠipotesi di verifica positiva dei limiti di cui al comma 3, lo Sportello unico provvede alla convocazione del datore di lavoro per il rilascio del nulla osta, la cui validitˆ  di sei mesi dalla data del rilascio stesso.

 

 

5.  Lo Sportello unico, accertati i dati identificativi del lavoratore straniero e acquisito il parere del questore, verifica lĠesistenza del codice fiscale o ne richiede lĠattribuzione, secondo le modalitˆ determinate con il decreto interministeriale  di cui allĠarticolo 11, comma 2.

 

4. LĠautorizzazione di cui allĠarticolo 30, corredata del nulla osta di cui al presente articolo  fatta pervenire a cura del datore di lavoro allo straniero interessato ed  da questi presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, entro il termine di cui allĠarticolo 22, comma 5, del testo unico.

6.  Lo Sportello unico, in presenza di espressa richiesta formulata dal datore di lavoro, anche ai sensi  dellĠarticolo 30-bis, comma 5, trasmette la documentazione di cui allĠarticolo 30-bis, commi 2 e 3, ivi compreso il codice fiscale, nonchŽ il relativo nulla-osta agli uffici consolari. NellĠipotesi di trasmissione della documentazione per via telematica, lo Sportello unico si avvale del collegamento previsto con lĠarchivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.

 

 

7.   Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dellĠavvenuto rilascio del nulla osta, al fine di consentirgli di richiedere il visto dĠingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare competente, entro i termini di validitˆ del nulla osta.

 

5. Il visto di ingresso  rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei presupposti di cui allĠarticolo 5.

8.  La rappresentanza diplomatica o consolare, alla quale sia pervenuta la documentazione di cui al comma 6, comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e  rilascia, previa verifica dei presupposti di cui allĠarticolo 5, il visto dĠingresso, comprensivo del codice fiscale, entro trenta giorni dalla richiesta del visto da parte dellĠinteressato, dandone comunicazione, per via telematica, al Ministero dellĠinterno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allĠINPS ed allĠINAIL. Lo straniero viene informato dellĠobbligo di presentazione allo Sportello unico, entro otto giorni dallĠingresso in Italia, ai sensi dellĠarticolo 35 .

 

 

 

Art. 32

 

(Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia)

 

1. Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, formate in attuazione degli accordi di cui allĠarticolo 21, comma 5, del testo unico, sono compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e per lavoro stagionale, e sono tenute nellĠordine di presentazione delle domande di iscrizione.

 

2. Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dellĠinterno, contenente:

2. Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno e, per quanto concerne la fattispecie di cui allĠarticolo 32-bis, con il concerto del Ministro per gli italiani nel mondo, contenente:

 

a) Paese dĠorigine;

 

b) numero progressivo di presentazione della domanda;

 

c) complete generalitˆ;

 

d) tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato, a tempo indeterminato;

 

e) capacitˆ professionali degli interessati o loro appartenenza ad una determinata categoria di lavoratori, qualifica o mansione;

 

f) conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese, inglese o spagnola, o di altra lingua;

 

g) eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese dĠorigine o in altri Paesi;

 

h) lĠeventuale diritto di prioritˆ per i lavoratori stagionali che si trovano nelle condizioni previste dallĠarticolo 24, comma 4, del testo unico, attestate dalla esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da cui risulti la data di partenza dallĠItalia al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale.

 

3. I dati di cui al comma 2, nellĠordine di prioritˆ di iscrizione, sono trasmessi senza ritardo, per il tramite del Ministero degli affari esteri, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per essere inseriti nellĠAnagrafe annuale informatizzata di cui allĠarticolo 21, comma 7, del testo unico, istituita, a decorrere dal 1Ħ gennaio 1999, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Ñ Direzione Generale per lĠImpiego Ñ Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

3. Le liste di cui al comma 2 sono trasmesse, in via telematica, per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previa verifica formale della rispondenza ai criteri stabiliti, provvede, entro 30 giorni dal ricevimento, alla loro diffusione mediante lĠinserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro. Le predette liste sono distinte per Paesi di provenienza.

 

4. LĠinteressato, iscritto nelle liste di lavoratori stranieri di cui al comma 1, ha facoltˆ di chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria posizione nella lista.

 

 

 

 

Art.32-bis

 

 

(Liste dei lavoratori di origine italiana)

 

 

1.   Presso ogni rappresentanza diplomatico-consolare  istituito un elenco dei lavoratori di origine italiana, di cui allĠarticolo 21, comma 1, del testo unico, compilato ed aggiornato secondo le modalitˆ previste dallĠarticolo 32, commi 1 e 2, del presente regolamento. La scheda, di cui allĠarticolo 32, comma 2, contiene, per tali lavoratori, lĠindicazione del grado di ascendenza.

 

 

2.   Agli iscritti alla lista di cui al comma 1 si applica quanto previsto dallĠarticolo 32, comma 4.

 

 

3.   Ai fini dellĠinserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro di cui allĠarticolo 33, comma 1, il Ministero degli affari esteri trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i predetti elenchi.

 

 

 

 

Art. 33

 

(Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste)

 

1. I dati di cui allĠarticolo 32 sono immessi nel Sistema informativo lavoro (S.I.L.) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui allĠarticolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite le Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla completa attuazione del S.I.L., i dati medesimi sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalitˆ previste dallĠarticolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

2. Le richieste di autorizzazione al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, relativamente ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalitˆ di cui agli articoli 30 e 31 del presente regolamento.

2. Le richieste di nulla osta al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, anche se riferite ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalitˆ di cui agli articoli 30-bis, 30-quinquies e 31.

 

 

2-bis. NellĠipotesi di richieste numeriche, oltre a quanto previsto nellĠarticolo 30-bis, lo Sportello unico acquisisce, tramite procedura telematica, dalle Direzioni provinciali del lavoro, i nominativi delle persone iscritte nelle liste di cui allĠarticolo 21, comma 5, del testo unico.

 

3. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta nominativa, per le richieste numeriche si procede nellĠordine di prioritˆ di iscrizione nella lista, a paritˆ di requisiti professionali.

 

 

 

Art. 34

Art. 34

 

(Prestazione di garanzia)

(Titoli di prelazione)

 

1. Sono ammessi a prestare la garanzia di cui allĠarticolo 23 del testo unico i cittadini italiani ed i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con un permesso di soggiorno di durata residua non inferiore a un anno, i quali abbiano una capacitˆ economica adeguata alla prestazione della garanzia di cui al comma 2 e nei cui confronti non sussistano le condizioni negative di cui allĠarticolo 31, comma 3.

1. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca sono fissate le modalitˆ di predisposizione e di svolgimento dei programmi  di cui allĠarticolo 23, comma 1, del testo unico e sono stabiliti i criteri per la loro valutazione. I programmi di formazione e di istruzione, da effettuarsi nel paese di origine, sono presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, sentito il Ministero degli affari esteri, procede allĠistruttoria e, congiuntamente con il Ministero dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca, provvede alla relativa valutazione e allĠeventuale approvazione.

1. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-Regioni,  sono fissate le modalitˆ di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nel paese di origine ai sensi dellĠarticolo 23, comma 1, del testo unico, e sono stabiliti i criteri per la loro valutazione. I programmi (...) sono presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, sentito il Ministero degli affari esteri, procede allĠistruttoria e, congiuntamente con il Ministero dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca, provvede alla relativa valutazione e allĠeventuale approvazione, dando precedenza ai programmi validati dalle Regioni e che siano coerenti con il fabbisogno da queste formalizzato ai sensi dellĠarticolo 21, comma 4 ter del testo unico.

2. La garanzia pu˜ essere prestata, per non pi di due stranieri per ciascun anno e deve riguardare:

2.         I lavoratori in possesso di specifica qualificazione professionale acquisita nellĠambito dei predetti programmi  sono inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali   Servizio problemi lavoratori immigrati.

2.         I lavoratori in possesso dellĠattestato di qualifica ovvero di frequenza con certificazione delle competenze acquisite, conseguito nellĠambito dei predetti programmi  sono inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (...).

a) lĠassicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale;

 

b) la disponibilitˆ di un alloggio idoneo;

 

c) la prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore allĠimporto annuo dellĠassegno sociale, con i criteri di cui allĠarticolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico;

 

d) il pagamento delle spese di rimpatrio.

 

3. La garanzia relativa alle prestazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d)  prestata mediante fideiussione o polizza assicurativa, il cui titolo deve depositarsi presso la questura competente allĠatto della presentazione della domanda di autorizzazione allĠingresso di cui allĠarticolo 23, comma 1, del testo unico. Il titolo  restituito:

3. Le liste di cui al comma 2, distinte per paesi di origine, constano di un elenco di nominativi contenente il Paese di origine, le complete generalitˆ, la qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato o indeterminato, nonchŽ lĠindicazione del programma formativo svolto e del rispettivo settore di impiego di destinazione.

 

a) immediatamente se lĠautorizzazione non  concessa;

 

b) a seguito della comunicazione della rappresentanza diplomatica o consolare che il visto di ingresso non  stato concesso;

 

c) a seguito del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, a norma dellĠarticolo 36.

 

4. La prestazione relativa allĠalloggio pu˜ essere attestata mediante specifico impegno di chi ne ha la disponibilitˆ, corredata delle certificazioni richieste dallĠarticolo 16, comma 4, lettera b).

4. I dati inseriti in tali liste sono posti a disposizione, tramite il sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro, dei datori di lavoro, che possono procedere con la richiesta di nulla osta al lavoro ai sensi dellĠarticolo 22, commi 3, 4 e 5, del testo unico, oppure nei casi in cui abbiano conoscenza diretta degli stranieri, con la richiesta nominativa di nulla osta di cui allĠ articolo 22, comma 2, del testo unico. Il nulla osta al lavoro per tali lavoratori  rilasciato senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dallĠarticolo 22, comma 4, del testo unico.

 

5. Sono altres“ ammesse a prestare la garanzia di cui allĠarticolo 23 del testo unico le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore delle immigrazioni da almeno tre anni, quando:

5. I lavoratori inseriti nellĠelenco hanno un diritto di prioritˆ, rispetto ai cittadini del loro stesso Paese, secondo lĠordine di iscrizione nelle liste, ai fini della chiamata numerica di cui allĠ articolo 22, comma 3, del testo unico.

 

a) sussistono le condizioni patrimoniali e organizzative previste dallĠarticolo 52 e seguenti;

 

b) nei confronti dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ovvero dei soci, se si tratta di societˆ in nome collettivo, non sussistono le condizioni negative di cui allĠarticolo 31, comma 3;

 

c) la prestazione di garanzia sia deliberata a norma dei rispettivi ordinamenti.

 

6. Le regioni, gli enti locali, comprese le comunitˆ montane, e i loro consorzi o associazioni possono prestare la garanzia di cui allĠarticolo 23 del testo unico, nei limiti delle risorse finanziarie, patrimoniali ed organizzative appositamente deliberate a norma dei rispettivi ordinamenti.

6. Nel caso di richieste  numeriche di nulla osta per lavoro stagionale, tale diritto di prioritˆ opera esclusivamente rispetto ai lavoratori che non si trovano nella condizione prevista dallĠarticolo 24, comma 4, del testo unico. 

 

7. Nei casi di cui al comma 5, la domanda di autorizzazione allĠingresso  corredata di copia autentica della deliberazione concernente la prestazione della garanzia e della documentazione attestante la disponibilitˆ delle risorse occorrenti, tenuto conto delle garanzie giˆ prestate. Nei casi di cui al comma 6,  sufficiente la copia autentica della deliberazione.

7.   Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui allĠarticolo 3, comma 4, del testo unico,  riservata una quota di ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai lavoratori inseriti nellĠelenco che abbiano partecipato allĠattivitˆ formativa nei paesi di origine, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, ai sensi dellĠarticolo 21, comma 4-ter, del testo unico. Qualora si verifichino residui nellĠutilizzo della quota riservata, trascorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri, la stessa rientra nella disponibilitˆ della quota di lavoro subordinato.

 

 

 

7-bis. Entro i limiti della riserva fissata ai sensi del precedente comma 7, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvederˆ alla ripartizione della relativa quota di ingressi tenendo conto in via prioritaria delle richieste di manodopera da impiegare nelle aree di destinazione lavorativa dei cittadini extracomunitari, individuate nei programmi di istruzione e formazione professionale approvati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

 

8.    Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pu˜ prevedere che, in caso di esaurimento della quota riservata prevista al comma 7, siano ammessi ulteriori ingressi, sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi dellĠarticolo 23 del testo unico.

 

 

9.    Ai partecipanti ai corsi di formazione destinati ai lavoratori autonomi stranieri, inseriti in appositi elenchi,  riservata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui allĠarticolo 3, comma 4, del testo unico, una quota  stabilita a livello nazionale.

 

 

 

Art. 35

Art. 35

 

(Autorizzazione allĠingresso per inserimento nel mercato del lavoro)

(Stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato)

 

1. La garanzia di cui allĠarticolo 34, unitamente a copia della documentazione ivi prescritta, deve essere presentata alla questura competente per il luogo in cui ha la residenza o la sede il soggetto che presta la garanzia, unitamente alla indicazione nominativa degli stranieri per i quali  richiesta lĠautorizzazione allĠingresso di cui allĠarticolo 23, comma 1, del testo unico. Per gli enti pubblici, lĠindicazione nominativa  fatta, salvo che disposizioni di legge o di regolamento consentano procedure diverse, nellĠordine di prioritˆ ivi indicato, sulla base delle liste di cui allĠarticolo 23, comma 4, del testo unico.

1. Entro 8 giorni dallĠingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico competente che, a seguito di verifica del visto rilasciato dallĠautoritˆ consolare e dei dati anagrafici del lavoratore straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale. Nello stesso termine, il lavoratore straniero, previa esibizione di un titolo idoneo a comprovare lĠeffettiva disponibilitˆ dellĠalloggio, della richiesta di certificazione dĠidoneitˆ alloggiativa nonchŽ della dichiarazione di impegno al pagamento delle spese di viaggio di cui allĠarticolo 5-bis, comma 1, lettera b) del testo unico, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo.

 

2. LĠautorizzazione allĠingresso  rilasciata entro 60 giorni dal ricevimento della garanzia, nellĠambito dei limiti qualitativi e quantitativi della specifica quota, previa verifica che non sussistono, nei confronti del lavoratore straniero, motivi ostativi allĠingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato e che sussistono, nei confronti di chi presta la garanzia, i requisiti e le condizioni previsti dallĠarticolo 34. Copia dellĠautorizzazione  trasmessa alla Direzione provinciale del lavoro.

2. Copia del contratto di soggiorno sottoscritto  trasmessa dallo Sportello unico, ove possibile, in via telematica, al Centro per lĠimpiego, allĠautoritˆ consolare competente nonchŽ al datore di lavoro.

 

3. Per le finalitˆ di cui al comma 2, il Dipartimento della pubblica sicurezza adotta le misure occorrenti, anche attraverso specifici trattamenti automatizzati dei dati, che possono essere effettuati in collegamento con il S.I.L. del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Lo Sportello unico competente richiede lĠannullamento dei codici fiscali non consegnati ovvero conferma lĠavvenuta consegna, secondo le modalitˆ determinate con il decreto interministeriale di cui allĠarticolo 11, comma 2, con la contestuale indicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero.

3. Lo Sportello unico competente richiede lĠannullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma lĠavvenuta consegna, secondo le modalitˆ determinate con il decreto interministeriale di cui allĠarticolo 11, comma 2, con la contestuale indicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero.

4. LĠautorizzazione di cui al comma 2  fatta pervenire, a cura del soggetto che presta la garanzia, allo straniero interessato ed  da questi presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, entro il termine di cui allĠarticolo 23, comma 1, del testo unico.

(...)

 

5. NellĠambito della disponibilitˆ delle quote, le rappresentanze diplomatiche e consolari rilasciano il visto di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro nei casi indicati nellĠarticolo 23, comma 4, del testo unico, nei limiti e con le modalitˆ stabilite dai decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4, dello stesso testo unico.

(...)

 

6. Il visto di ingresso  rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei presupposti di cui allĠarticolo 5 del presente regolamento.

(...)

 

 

 

Art. 36

Art. 36

 

(Rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro)

(Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro)

 

1. Lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in forza del visto rilasciato a norma dellĠarticolo 35  tenuto a richiedere il permesso di soggiorno per lĠinserimento nel mercato del lavoro, nel termine previsto dallĠarticolo 5, comma 2, del testo unico, alla questura che ha rilasciato lĠautorizzazione di cui allĠarticolo 35, ed a richiedere, tramite la Direzione provinciale del lavoro della stessa sede, lĠiscrizione nelle liste di collocamento, esibendo la scheda della domanda di permesso di soggiorno rilasciata dalla questura.

1. AllĠatto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, ai sensi dellĠarticolo 35, comma 1, lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui allĠarticolo 11, comma 2-bis..

 

2. Il permesso di soggiorno per lĠinserimento nel mercato del lavoro, della durata di un anno,  rilasciato previa conferma, da parte della Direzione provinciale del lavoro competente, della avvenuta iscrizione nelle liste di collocamento.

2. Lo Sportello provvede, altres“, a comunicare allo straniero la data della convocazione stabilita dalla questura per i rilievi fotodattiloscopici, previsti dallĠarticolo 5, comma 2-bis, del testo unico.

 

3. Lo straniero iscritto nelle liste di collocamento a norma del presente articolo, assunto con la prevista comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, pu˜ richiedere alla questura competente per territorio il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro a norma dellĠarticolo 5, comma 3, del testo unico. La durata di tale permesso di soggiorno :

(...)

 

a) di due anni, salvo i rinnovi, se si tratta di contratto di lavoro a tempo indeterminato;

 

b) pari alla durata del contratto di lavoro, e comunque non inferiore a 12 mesi dalla data di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 2, nel caso di lavoro stagionale o a tempo determinato.

 

4. Allo scadere del termine di cui al comma 2, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che abbia ottenuto il permesso di soggiorno di cui al comma 3.

(...)

 

 

 

 

Art. 36-bis

 

 

(Variazioni del rapporto di lavoro)

 

 

1. Per lĠinstaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dallĠarticolo 37,  deve essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, anche ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, di cui allĠarticolo 13.

 

 

2. Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello unico la data dĠinizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, ai sensi dellĠarticolo 37, nonchŽ  il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza.

2. Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello unico, entro cinque giorni dallĠevento, la data dĠinizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, ai sensi dellĠarticolo 37, nonchŽ  il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza.

 

 

Art. 37

Art. 37

 

(Iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido)

(Iscrizione nelle liste o nellĠelenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido)

 

1. Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi, lĠimpresa che lo ha assunto deve darne comunicazione alla competente Direzione provinciale del lavoro, entro cinque giorni dal licenziamento, per consentire il collocamento dello straniero e lĠassistenza economica a suo favore. La predetta Direzione provinciale provvede altres“ allĠiscrizione dello straniero nelle liste di collocamento per il periodo di residua validitˆ del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno.

1. Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione allo Sportello unico e al Centro per lĠimpiego competenti entro cinque giorni dal licenziamento (...). Il Centro per lĠimpiego procede, in presenza delle condizioni richieste dalla rispettiva disciplina generale, allĠiscrizione dello straniero nelle liste di mobilitˆ, anche ai fini della corresponsione della indennitˆ di mobilitˆ ove spettante,  nei limiti  del periodo di residua validitˆ del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Qualora il licenziamento collettivo non dia luogo allĠiscrizione nelle liste di mobilitˆ si applica la disposizione del comma 2.

 

2. Alle medesime condizioni e con le eccezioni di cui al comma 1, quando il licenziamento  disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dˆ comunicazione entro cinque giorni alla competente Direzione provinciale del lavoro che provvede allĠiscrizione dello straniero nelle liste di collocamento per il periodo di residua validitˆ del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore ad un anno.

2. Quando il licenziamento  disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dˆ comunicazione entro cinque giorni allo Sportello unico e al Centro per lĠimpiego competenti . Lo straniero, se interessato a far risultare lo stato di disoccupazione, per avvalersi della previsione di cui allĠarticolo 22, comma 11, del testo unico, deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per lĠimpiego e rendere la dichiarazione, di cui allĠarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cos“ come sostituito dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti lĠattivitˆ lavorativa precedentemente svolta, nonchŽ lĠimmediata disponibilitˆ allo svolgimento di attivitˆ lavorativa, esibendo il  proprio permesso di soggiorno.

 

 

3.         Il Centro per lĠimpiego provvede allĠinserimento del lavoratore nellĠelenco anagrafico, di cui allĠarticolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, ovvero provvede allĠaggiornamento della posizione del lavoratore qualora giˆ inserito. Il lavoratore mantiene lĠinserimento in tale elenco per il periodo di residua validitˆ del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del  lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi.

 

 

4.          Il Centro per lĠimpiego notifica, anche per via telematica, entro 10 giorni, allo Sportello unico la data di effettuazione dellĠinserimento nelle liste di cui al comma 1 ovvero della registrazione dellĠimmediata disponibilitˆ del lavoratore nellĠelenco anagrafico di cui al comma 2, specificando, altres“, le generalitˆ del lavoratore straniero e gli estremi del rispettivo permesso di soggiorno.

 

3. Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dellĠinteressato, fino ad un anno dalla data di iscrizione nelle liste di collocamento. Si osservano le disposizioni dellĠarticolo 36, commi 3 e 4.

5.   Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dellĠinteressato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione nellĠelenco di cui al comma 2. Il rinnovo del permesso  subordinato allĠaccertamento, anche per via telematica, dellĠinserimento dello straniero nelle liste di cui al comma 1 o della registrazione nellĠelenco di cui al comma 2. Si osservano le disposizioni dellĠarticolo 36-bis.

 

 

6. Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui al comma 5, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente.

 

4. Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile, lĠiscrizione nelle liste di cui allĠarticolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, equivale allĠiscrizione nelle liste di collocamento.

7.   Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile, lĠiscrizione nelle liste di cui allĠarticolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 equivale allĠiscrizione ovvero alla registrazione di cui ai commi 1 e 2.

 

Art. 38

 

(Accesso al lavoro stagionale)

 

1. Le autorizzazioni al lavoro stagionale, con validitˆ minima di venti giorni e massima di sei o nove mesi, sono rilasciate entro quindici giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, secondo le procedure definite nell'articolo 30 del presente regolamento e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri di cui all'art.24, comma 4, del testo unico.

1. Le autorizzazioni al lavoro stagionale, con validitˆ minima di venti giorni e massima di (...) nove mesi,  in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento allĠaccorpamento di gruppi di lavori di pi breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro, sono rilasciate dallo Sportello unico, con le modalitˆ previste dallĠarticolo 30bis, non oltre venti giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, secondo le procedure definite dagli articoli 30-bis e 31, commi 1, limitatamente alla parte in cui si prevede la richiesta di parere al questore,  2, 3, 4, 5, 6, 7 del  presente regolamento e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri, di cui all'articolo 24, comma 4, del testo unico.

1. Il nullaosta al lavoro stagionale, anche con riferimento allĠaccorpamento di gruppi di lavori di pi breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro e che possono avere una durata da venti giorni a nove mesi in corrispondenza alla durata del lavoro stagionale richiesto, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno, sono rilasciati dallo Sportello unico, con le modalitˆ previste dallĠarticolo 30bis, non oltre venti giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, secondo le procedure definite dagli articoli 30-bis[6] e 31, commi 1, limitatamente alla parte in cui si prevede la richiesta di parere al questore,  2, 3, 4, 5, 6, 7 (...) e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri, di cui all'articolo 24, comma 4, del testo unico.

 

1-bis.   In caso di richiesta numerica, redatta secondo le modalitˆ di cui allĠarticolo 30-bis, lo Sportello unico procede allĠimmediata comunicazione della stessa, anche per via telematica, al Centro per lĠimpiego competente che, nel termine di cinque giorni, verifica lĠeventuale disponibilitˆ di lavoratori nazionali, comunitari o extracomunitari regolarmente iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione a ricoprire lĠimpiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30-quinquies, comma 2 e 30-sexies. I termini ivi previsti sono ridotti della metˆ.

 

 

1-ter.   In caso di certificazione negativa pervenuta dal Centro per lĠimpiego o di espressa conferma della richiesta di nulla osta o, comunque, nel caso di decorso di 10 giorni senza alcun riscontro da parte del Centro per lĠimpiego, lo Sportello unico dˆ ulteriore corso alla procedura.

 

2. Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato lĠanno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nellĠambito delle medesime richieste cumulative, nonchŽ nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni.

 

3. Per le attivitˆ stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possono essere presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati.

 

4. La autorizzazione al lavoro stagionale a pi datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nella stagione, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui allĠarticolo 24, comma 3, del testo unico, deve essere unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa, presentata contestualmente, ed  rilasciata a ciascuno di essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a richiesta di datori di lavoro diversi, purchŽ nellĠambito del periodo massimo previsto.

 

5. Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed assicurativo offerto allo straniero con quello previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria, le Direzioni provinciali del lavoro si conformano alle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo unico, eventualmente stipulate.

5. Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed assicurativo offerto allo straniero con quello previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria, lo Sportello unico si conforma alle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo unico, eventualmente stipulate.

 

6. L'autorizzazione al lavoro stagionale deve essere corredata del nulla osta della questura, secondo le disposizioni dellĠarticolo 31.

6. (...)

 

7. I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato lĠanno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 29, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dellĠarticolo 9 del presente regolamento. Il permesso di soggiorno  rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal testo unico e dal presente articolo.

 

 

 

 

Art. 38- bis

 

 

(Permesso pluriennale per lavoro stagionale)

 

 

1.   Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui allĠarticolo 5, comma 3-ter, del testo unico, pu˜ richiedere il rilascio del nulla osta al lavoro pluriennale in favore del medesimo lavoratore. Lo Sportello unico, accertati i requisiti di cui al medesimo articolo, rilascia il nulla osta secondo le modalitˆ di cui allĠarticolo 38.

 

 

2.    Il nulla osta triennale  rilasciato con lĠindicazione del periodo di validitˆ, secondo quanto previsto dallĠarticolo 5, comma 3-ter, del testo unico.

 

 

3.   Sulla base del nulla osta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualitˆ successive alla prima sono concessi dallĠautoritˆ consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede, altres“, a trasmetterne copia allo Sportello unico competente. Entro otto giorni dallĠingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro, secondo le disposizioni dellĠarticolo 35.

 

 

4.         Il rilascio dei nulla osta pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale localmente assegnati. Dei nulla osta pluriennali e della rispettiva loro estensione temporale annuale si tiene conto in sede di determinazione dei flussi relativi agli anni successivi a quello di rilascio.

4.         Il rilascio dei nulla osta pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale (...). Dei nulla osta pluriennali e della rispettiva loro estensione temporale annuale si tiene conto in sede di determinazione dei flussi relativi agli anni successivi a quello di rilascio.

 

 

 

Art. 39

 

(Disposizioni relative al lavoro autonomo)

 

1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attivitˆ per le quali  richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o lĠiscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo  tenuto a richiedere alla competente autoritˆ amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attivitˆ che richiedono lĠaccertamento di specifiche idoneitˆ professionali o tecniche, il Ministero dellĠindustria, del commercio e dellĠartigianato, o altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono al riconoscimento dei titoli o attestati delle capacitˆ professionali rilasciati da Stati esteri.

1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attivitˆ per le quali  richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo  tenuto a richiedere alla competente autoritˆ amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attivitˆ che richiedono l'accertamento di specifiche idoneitˆ professionali o tecniche, il Ministero delle attivitˆ produttive o altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono, nei limiti delle quote di cui allĠarticolo 3, comma 4, del testo unico, al riconoscimento dei titoli o attestati delle capacitˆ professionali rilasciati da Stati esteri.

 

2. La dichiarazione  rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo lĠeffettiva presenza dello straniero in Italia, in possesso del prescritto permesso di soggiorno.

2. La dichiarazione  rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo, nei casi di conversione di cui al comma 9, lĠeffettiva presenza dello straniero in Italia in possesso del prescritto permesso di soggiorno.

 

3. Anche per le attivitˆ che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero  tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui lĠattivitˆ lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente Ordine professionale, lĠattestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilitˆ delle risorse finanziarie occorrenti per lĠesercizio dellĠattivitˆ.

3. Anche per le attivitˆ che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo  o autorizzatorio, lo straniero  tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l'attivitˆ lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente Ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilitˆ delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attivit. Tali parametri si fondano sulla disponibilitˆ in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari allĠassegno sociale.

 

 

4. La dichiarazione di cui al comma 2 e lĠattestazione di cui al comma 3 sono rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci prestatori dĠopera presso societˆ, anche cooperative, costituite da almeno tre anni.

 

4. La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonch lĠattestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per lĠapposizione del nulla osta provvisorio ai fini dellĠingresso.

5.   La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonchŽ l'attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso.

 

5. Il nulla osta provvisorio  posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi allĠingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nulla osta  rilasciata allĠinteressato o al suo procuratore.

6.   Il nulla osta provvisorio  posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nulla osta  rilasciata all'interessato o al suo procuratore.

 

6. La dichiarazione, lĠattestazione, ed il nulla osta di cui ai commi 2, 3 e 4 sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale provvede a norma dellĠarticolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della normativa e della documentazione fatta pervenire al Ministero degli affari esteri dai Ministeri competenti e dalla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

7.  La dichiarazione, l'attestazione, ed il nulla osta di cui ai commi 2, 3 e 5 di data non anteriore a tre mesi sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale, entro trenta giorni, provvede a norma dell'articolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della normativa e della documentazione presentata. La rappresentanza diplomatica o consolare, nel rilasciare il visto, ne dˆ comunicazione al Ministero dellĠ interno, allĠINPS e allĠINAIL e consegna allo straniero la certificazione dellĠesistenza dei requisiti di cui al presente comma, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

 

 

8.   La questura territorialmente competente provvede al rilascio del permesso di soggiorno.

 

7. Oltre a quanto previsto dallĠarticolo 14, lo straniero giˆ presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno diverso da quello che consente lĠesercizio di attivitˆ lavorativa, pu˜ chiedere alla questura competente per il luogo in cui intende esercitare lavoro autonomo la conversione del permesso di soggiorno. A tal fine, oltre alla documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3, e fino a quando non saranno operativi i collegamenti con il S.I.L., deve essere prodotta lĠattestazione della Direzione provinciale del lavoro che la richiesta rientra nellĠambito delle quote di ingresso per lavoro autonomo determinate a norma dellĠarticolo 3, comma 4, del testo unico.

9.   Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, lo straniero giˆ presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, pu˜ richiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tal fine, lo Sportello unico, su richiesta dellĠinteressato, previa verifica della disponibilitˆ delle quote dĠingresso per lavoro autonomo, determinate a norma dellĠarticolo 3, comma 4, del testo unico, rilascia la certificazione di cui allĠarticolo 6, comma 1, del testo unico, sulla base della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3. Lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere allĠinteressato il modulo per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui allĠ articolo 11, comma 2-bis.

 

 

 

Art. 40

 

(Casi particolari di ingresso per lavoro)

 

1. L'autorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del testo unico, quando richiesta,  rilasciata con lĠosservanza delle modalitˆ previste dallĠarticolo 30, commi 2 e 3, del presente regolamento e delle ulteriori modalitˆ previste dal presente articolo. LĠautorizzazione al lavoro  rilasciata al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui allĠarticolo 3, comma 4, del testo unico.

1. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del testo unico, quando richiesto,  rilasciato, fatta eccezione per i lavoratori di cui alle lettere d) e r-bis) del comma 1 del medesimo articolo, senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dallĠarticolo 22, comma 4, del testo unico. Si osservano le modalitˆ previste dallĠarticolo 30-bis, commi 2 e 3, e quelle ulteriori previste dal presente articolo. Il nulla osta al lavoro  rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del  testo unico.

 

2. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, per rapporti di lavoro determinati, lĠautorizzazione non pu˜ essere concessa per un periodo superiore a quella del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga, se prevista, non pu˜ superare lo stesso termine. La validitˆ dellĠautorizzazione deve essere espressamente indicata nel provvedimento.

2. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, il nulla osta al lavoro non pu˜ essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non pu˜ superare lo stesso termine di due anni. Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6 e 21,  il nulla osta al lavoro viene concesso a tempo indeterminato. La validitˆ del nulla osta deve essere espressamente indicata  nel provvedimento.

2. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, il nulla osta al lavoro non pu˜ essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non pu˜ superare lo stesso termine di due anni. Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6 e 21[7],  il nulla osta al lavoro viene concesso a tempo indeterminato. La validitˆ del nulla osta deve essere espressamente indicata  nel provvedimento.

3. Salvo quanto previsto dai commi 11, 13, 14 e 15 del presente articolo e dal comma 2 dellĠarticolo 27 del testo unico, lĠautorizzazione al lavoro  rilasciata dalle competenti Direzioni provinciali del lavoro. Ai fini del visto dĠingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, lĠautorizzazione al lavoro deve essere utilizzata entro 90 giorni dal rilascio, osservate le disposizioni dellĠarticolo 31.

3. Salvo quanto previsto dai commi 9, 12, 14, 16 e 19 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 27 del testo unico, il nulla osta al lavoro  rilasciato dallo Sportello unico. Ai fini del visto d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il nulla osta al lavoro deve essere utilizzato entro 120 giorni dal rilascio, osservate le disposizioni dellĠarticolo 31, commi 1 limitatamente alla richiesta del parere del questore, 2, 4, 5 , 6 , 7 e 8.

3. Salvo quanto previsto dai commi 9, 12, 14, 16 e 19[8] del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 27 del testo unico, il nulla osta al lavoro  rilasciato dallo Sportello Unico. Ai fini del visto d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il nulla osta al lavoro deve essere utilizzato entro 120 giorni dal rilascio, osservate le disposizioni dellĠarticolo 31, commi 1 limitatamente alla richiesta del parere del questore, 2, 4, 5 , 6 , 7 e 8[9].

4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico, i pi elevati limiti temporali previsti dallĠarticolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico, il visto dĠingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nellĠautorizzazione al lavoro o, se questa non  richiesta, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessitˆ.

4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico, i pi elevati limiti temporali previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nel nulla osta al lavoro o, se questo non  richiesto, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessitˆ.

 

5. Per i lavoratori di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettera a), del testo unico, lĠautorizzazione al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale altamente specializzato, assunti almeno dodici mesi prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dallĠAccordo G.A.T.S., ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747.

5. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del testo unico,  il nulla osta al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale in possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato allĠazienda distaccataria, qualificano lĠattivitˆ come altamente specialistica, occupati da almeno sei mesi nellĠambito dello stesso settore prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo GATS, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994. n. 747. Il trasferimento temporaneo, di durata legata allĠeffettiva esigenza dellĠazienda, definita e predeterminata nel tempo, non pu˜ superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo  possibile lĠassunzione a tempo determinato o indeterminato presso lĠazienda distaccataria.

 

6. Per il personale di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettere b) e c), del testo unico, lĠautorizzazione  subordinata alla richiesta dellĠUniversitˆ o dellĠistituto di istruzione universitaria che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per lĠespletamento delle relative attivitˆ .

6. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b) e c), del testo unico, il nulla osta al lavoro  subordinato alla richiesta di assunzione anche a tempo indeterminato dell'Universitˆ  o dell'istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per  l'espletamento delle relative attivitˆ.

 

7. Per il personale di cui allĠarticolo 27, comma1, lettera d), del testo unico, la richiesta deve essere presentata o direttamente dallĠinteressato corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualitˆ di lavoratore subordinato.

7. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), del testo unico, la richiesta deve essere presentata o direttamente dall'interessato, corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualitˆ di lavoratore subordinato,  noncheĠ  del titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete,  specifici per le lingue richieste, rilasciati, rispettivamente, da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato del rilascio, debitamente vistati, previa verifica della legittimazione dellĠorgano straniero al rilascio dei predetti documenti, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti.

 

8. Per i lavoratori di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettera e), del testo unico, deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. LĠautorizzazione non pu˜ essere rilasciata a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri.

 

9. Per gli stranieri di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico, lĠautorizzazione al lavoro  rilasciata esclusivamente per la durata del periodo di addestramento dichiarata dal datore di lavoro, che non pu˜ superare il biennio. Durante tale periodo di addestramento, il lavoratore interessato pu˜ svolgere le prestazioni di lavoro subordinato mediante un rapporto di tirocinio.

9. Gli stranieri autorizzati a soggiornare per motivi di formazione professionale, ai sensi dellĠarticolo 44-bis, commi 5 e 6, possono svolgere periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro, ai sensi dellĠarticolo 27, comma 1, lettera f) del testo unico, nellĠambito di corsi organizzati da enti di formazione accreditati, secondo le norme attuative dellĠarticolo 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite. Il periodo di addestramento pratico presso il datore di lavoro non pu˜ eccedere la misura del 30% del monte ore complessivo del programma formativo. La Direzione provinciale del lavoro competente per il luogo di svolgimento del periodo di addestramento rilascia, su richiesta dellĠente formatore, ai fini del visto dĠingresso per motivi di studio formazione professionale, di cui allĠarticolo 44-bis, comma 5, la certificazione che il programma formativo, comprensivo del periodo di addestramento presso datori di lavoro, soddisfa le condizioni di cui al presente comma.

9. La lettera f) dellĠart. 27, comma 1, si riferisce agli stranieri autorizzati a soggiornare per motivi di formazione professionale, ai sensi dellĠarticolo 44-bis, commi 5 e 6 che, per finalitˆ formative, devono svolgere, in unitˆ produttive del nostro Paese:

a) attivitaĠ nellĠambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale, ovvero

b) attivitaĠ di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dallĠ organizzazione dalla quale dipendono.

 

10.   Ai fini del rilascio della predetta certificazione, lĠente di formazione acclude il programma formativo, indicando le relative forme di finanziamento, lĠindividuazione delle imprese ospitanti e lĠelenco nominativo degli stranieri partecipanti al corso. LĠente di formazione comunica, altres“, prima dellĠeffettivo inizio dei corsi, di cui al presente comma, alla Direzione provinciale del lavoro, per ogni cittadino straniero interessato, il nominativo del datore di lavoro ospitante, il quale sottoscrive la comunicazione per adesione, nonchŽ il luogo e lĠorario preciso di svolgimento dellĠaddestramento. LĠente di formazione, attua, inoltre, secondo la normativa vigente, gli adempimenti per assicurare presso lĠINAIL i partecipanti allĠaddestramento. LĠente di formazione comunica al Servizio per lĠimpiego lĠattestato di qualifica ovvero di frequenza, con certificazione delle competenze acquisite dallĠallievo, rilasciato a conclusione del corso.

10. Per le attivitˆ di cui alla lettera a) del comma 9 non eĠ richiesto il nulla osta al lavoro e il visto di ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato su richiesta dei soggetti di cui allĠarticolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, nei limiti del contingente annuo determinato ai sensi del comma  6 dellĠarticolo 44 bis. Alla richiesta deve essere unito il progetto formativo, redatto ai sensi delle norme attuative dellĠarticolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, vistato dalla regione.

 

 
 Per le attivitˆ di cui al comma 9, lettera  b), il nulla osta al lavoro viene rilasciato dallo Sportello Unico, su richiesta dellĠorganizzazione presso la quale si svolgerˆ lĠattivitˆ lavorativa a finalitaĠ formativa. Alla richiesta deve essere allegato un progetto formativo, contenente anche indicazione della durata dellĠaddestramento, approvato dalla Regione.

10. Per i lavoratori di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettera g), del testo unico, lĠautorizzazione al lavoro pu˜ essere richiesta solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e pu˜ riguardare soltanto prestazioni qualificate di lavoro subordinato, per un numero limitato di lavoratori.

11.   Per i lavoratori cui all'articolo 27, comma 1, lettera g), del testo unico, il nulla osta al lavoro pu˜ essere richiesto solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e pu˜ riguardare, soltanto, prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali quelle riferite allĠesecuzione di opere o servizi particolari per i quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dellĠopera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori. LĠimpresa estera deve garantire lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari.

11.   Per i lavoratori cui all'articolo 27, comma 1, lettera g), del testo unico, il nulla osta al lavoro pu˜ essere richiesto solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e pu˜ riguardare, soltanto, prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali quelle riferite allĠesecuzione di opere o servizi particolari per i quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dellĠopera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori. LĠimpresa estera deve garantire lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari noncheĠ il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti  dallĠordinamento italiano.

11. Per gli stranieri di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettera h), del testo unico, componenti lĠequipaggio delle navi con bandiera della Repubblica e per gli stranieri dipendenti da societˆ straniere appaltatrici dellĠarmatore, chiamati allĠimbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui allĠarticolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e non  necessaria lĠautorizzazione al lavoro. I relativi visti dĠingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui allĠarticolo 5, comma 3. Essi consentono la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito.

12.   Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del testo unico, (...) dipendenti da societˆ straniere appaltatrici dellĠarmatore chiamati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e non  necessaria l'autorizzazione al lavoro. I relativi visti d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui all'articolo 5, comma 3. Essi consentono la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito.

 

12. Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lett. i), del testo unico, accordi bilaterali con Stati non appartenenti all'Unione europea possono prevedere l'impiego in Italia, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di datori di lavoro italiani o stranieri operanti in Italia, di gruppi di lavoratori, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi per un tempo non superiore a due anni, al termine del quali i lavoratori stranieri hanno l'obbligo di rientrare nel Paese di provenienza. In tali casi l'autorizzazione al lavoro, il visto dĠingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla durata del rapporto di lavoro connesso alla realizzazione dellĠopera o alla prestazione del servizio.

13.   Nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 27, comma 1, lettera i), del testo unico,  previsto l'impiego in Italia, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di datori di lavoro italiani o stranieri operanti in Italia, di gruppi di lavoratori per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi (...). In tali casi il nulla osta al lavoro, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla durata del rapporto di lavoro connesso alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente pi rappresentative nel settore interessato.

13. Nell'ambito di quanto previsto allĠarticolo 27, comma 1, lettera i), del testo unico,  previsto l'impiego in Italia (...) di gruppi di lavoratori alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro, di datori di  lavoro, persone fisiche  o giuridiche, residenti o aventi sede allĠestero, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi oggetto di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi il nulla osta al lavoro da richiedersi a cura dellĠappaltante, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario (...) alla realizzazione dell' opera o alla prestazione del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente pi rappresentative nel settore interessato. LĠimpresa estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari nonchŽ il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

13. Per i lavoratori dello spettacolo di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettere l), m), n) e o), del testo unico, lĠautorizzazione al lavoro  rilasciata dallĠUfficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma e sue sezioni di Milano e Napoli e dallĠUfficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo, per un periodo non superiore a sei mesi, salvo prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro.

14.   Per i lavoratori dello spettacolo di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettere l), m), n), e o), del testo unico, il nulla osta al lavoro, comprensivo del codice fiscale,  rilasciato dalla Direzione generale per lĠimpiego Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma (...) e dallĠUfficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo, per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga, che, nei casi di cui alla lettera n), pu˜ essere concessa, sulla base di documentate esigenze, soltanto per consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro. Il rilascio del nulla-osta  comunicato, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede legale lĠimpresa, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.

 

 

15.   I visti dĠingresso per gli artisti stranieri che effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve durata e, comunque, inferiore a novanta giorni, sono rilasciati al di fuori delle quote di cui allĠarticolo 3, comma 4, del testo unico, con il vincolo che gli artisti interessati non possano svolgere attivitˆ per un produttore o committente di spettacolo diverso da quello per il quale il visto  stato rilasciato

 

14. Per gli sportivi stranieri di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettera p), del testo unico, lĠautorizzazione al lavoro  sostituita dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sulla richiesta della societˆ destinataria delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91.

16.   Per gli sportivi stranieri di cui allĠart. 27, comma 1, lettera p)  e comma 5 bis del testo unico, il nulla osta al lavoro  sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, comprensiva del codice fiscale, sulla richiesta, a titolo professionistico o dilettantistico, della Societˆ destinataria delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91.  La dichiarazione nominativa di assenso  richiesta anche quando si tratti di prestazione di lavoro autonomo. In caso di lavoro subordinato, la dichiarazione nominativa dĠassenso  comunicata, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede la Societˆ destinataria delle prestazioni sportive, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La dichiarazione nominativa di assenso e il permesso di soggiorno di cui al presente comma possono essere rinnovati anche al fine di consentire il trasferimento degli sportivi stranieri tra Societˆ sportive nellĠambito della medesima Federazione.

 

 

17.   Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi di cui al comma 16 del presente articolo, sono considerati  al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui allĠarticolo 3, comma 4, del testo unico. Al fine dellĠapplicazione dellĠarticolo 27, comma 5-bis del testo unico, le aliquote dĠingresso stabilite per gli sportivi stranieri ricomprendono le prestazioni di lavoro subordinato e di lavoro autonomo e sono determinate sulla base dei calendari e delle stagioni sportive federali e non si applicano agli allenatori ed ai preparatori atletici. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o per motivi familiari pu˜ essere tesserato dal Comitato olimpico nazionale, nellĠambito delle quote fissate dallĠarticolo 27, comma 5-bis, del testo unico.

17.   Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi di cui al comma 16[10] del presente articolo, sono considerati  al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui allĠarticolo 3, comma 4, del testo unico. Al fine dellĠapplicazione dellĠarticolo 27, comma 5-bis del testo unico, le aliquote dĠingresso stabilite per gli sportivi stranieri ricomprendono le prestazioni di lavoro subordinato e di lavoro autonomo e sono determinate sulla base dei calendari e delle stagioni sportive federali e non si applicano agli allenatori ed ai preparatori atletici. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o per motivi familiari pu˜ essere tesserato dal Comitato olimpico nazionale, nellĠambito delle quote fissate dallĠarticolo 27, comma 5-bis, del testo unico.

 

18   NellĠipotesi in cui la dichiarazione di assenso rilasciata dal Comitato olimpico nazionale italiano riguardi un cittadino extracomunitario minore, la richiesta della predetta dichiarazione deve essere corredata dallĠautorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente ai sensi dellĠarticolo 6, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, sulla base dellĠistruttoria effettuata dalla Federazione sportiva nazionale di appartenenza della Societˆ destinataria della prestazione sportiva.

 

15. Per i lavoratori di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettera q) del testo unico, e per quelli occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, lĠautorizzazione al lavoro non  richiesta.

19.   Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera q) del testo unico, e per quelli occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, il nulla osta al lavoro non  richiesto.

 

16. Per gli stranieri di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettera r), del testo unico, lĠautorizzazione al lavoro  rilasciata nellĠambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate "alla pari" al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilitˆ di giovani, lĠautorizzazione al lavoro non pu˜ avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per lĠItalia, lĠautorizzazione al lavoro pu˜ essere rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro successivamente allĠingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non pi di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.

20.   Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r), del testo unico, il nulla osta al lavoro  rilasciato nell'ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilitˆ di giovani, il nulla osta al lavoro non pu˜ avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia, il nulla osta al lavoro pu˜ essere rilasciato dallo Sportello Unico successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non pi di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.

 

 

21.   Le disposizioni di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettera r-bis) del testo unico riguardano esclusivamente gli infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della salute. Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate allĠassunzione degli infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite specifica procedura Le societˆ di lavoro interinale possono richiedere il nulla-osta per lĠassunzione di tale personale previa acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata. Le cooperative sono legittimate alla presentazione della richiesta di nulla osta, qualora gestiscano direttamente lĠintera struttura sanitaria, o un reparto o un servizio della medesima.

21.   Le disposizioni di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettera r-bis) del testo unico[11] riguardano esclusivamente gli infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della salute. Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate allĠassunzione degli infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite specifica procedura Le societˆ di lavoro interinale possono richiedere il nulla-osta per lĠassunzione di tale personale previa acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata. Le cooperative sono legittimate alla presentazione della richiesta di nulla osta, qualora gestiscano direttamente lĠintera struttura sanitaria, o un reparto o un servizio della medesima.

17. LĠautorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettere a), b), c), e d), del testo unico, e la dichiarazione di assenso del C.O.N.I., per quelli di cui allo stesso articolo, lettera p),  richiesta anche quando si tratta di prestazioni di lavoro autonomo.

22.   Gli stranieri di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettere a), b), (...) e d), del testo unico possono far ingresso in Italia anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. I corrispondenti ingressi per lavoro autonomo sono al di fuori delle quote stabilite con decreto di cui allĠarticolo 3, comma 4, del testo unico. In tali casi, lo schema di contratto dĠopera professionale , preventivamente, sottoposto alla Direzione provinciale del lavoro del luogo di prevista esecuzione del contratto, la quale, accertato che, effettivamente, il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato, rilascia la corrispondente certificazione. Tale certificazione, da accludere alla relativa richiesta,  necessaria ai fini della concessione del visto per lavoro autonomo, in applicazione della presente disposizione.

22.   Gli stranieri di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d), del testo unico possono far ingresso in Italia anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. I corrispondenti ingressi per lavoro autonomo sono al di fuori delle quote stabilite con decreto di cui allĠarticolo 3, comma 4, del testo unico. In tali casi, lo schema di contratto dĠopera professionale , preventivamente, sottoposto alla Direzione provinciale del lavoro del luogo di prevista esecuzione del contratto, la quale, accertato che, effettivamente, il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato, rilascia la corrispondente certificazione. Tale certificazione, da accludere alla relativa richiesta,  necessaria ai fini della concessione del visto per lavoro autonomo, in applicazione della presente disposizione.

18. LĠautorizzazione al lavoro, il visto dĠingresso e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo, ad eccezione dei provvedimenti relativi agli stranieri di cui al comma 9, non possono essere rinnovati e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, non possono essere utilizzati per un diverso rapporto di lavoro. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dallĠarticolo 14, comma 5.

23.   Il nulla osta al lavoro (...) e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono essere rinnovati, tranne nei casi di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettera n) del testo unico, in costanza dello stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16,  previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento dellĠobbligo contributivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nulla-osta non pu˜ essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro. I lavoratori  di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettere d), e) e r-bis), del testo unico possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui  stato rilasciato lĠoriginario nulla osta. Si applicano nei loro confronti lĠarticolo 22, comma 11, del testo unico e gli articoli 36-bis e 37 del presente regolamento.  I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5.

23.   Il nulla osta al lavoro e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono essere rinnovati, tranne nei casi di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettera n) del testo unico, in costanza dello stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16[12] del presente articolo,  previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento dellĠobbligo contributivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nulla-osta non pu˜ essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro. I lavoratori  di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettere d), e) e r-bis), del testo unico possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui  stato rilasciato lĠoriginario nulla osta. Si applicano nei loro confronti lĠarticolo 22, comma 11, del testo unico e gli articoli 36-bis e 37 del (...) regolamento.  I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5.

 

 

Art. 41

 

(Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari)

 

1. Gli uffici della pubblica amministrazione che rilasciano un titolo autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di unĠattivitˆ di lavoro autonomo, e le Direzioni provinciali del lavoro che procedono allĠiscrizione nelle liste di collocamento, sono tenuti a comunicare alla questura e allĠArchivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito presso lĠIstituto nazionale per la previdenza sociale, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno  utilizzato, a norma dellĠarticolo 14 del presente regolamento, per un motivo diverso da quello riportato nel documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio  effettuata, in via informatica o telematica, dalla questura, sulla base dei provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni anagrafiche previste dallĠarticolo 6, comma 7, del testo unico e di quelle del datore di lavoro effettuate a norma dellĠarticolo 7 del medesimo testo unico.

 

1. Gli uffici della pubblica amministrazione che rilasciano un titolo autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di un attivitˆ di lavoro autonomo, e i Centri per lĠimpiego che ricevono dallo straniero la dichiarazione di disponibilitˆ alla ricerca di unĠattivitˆ lavorativa, ai sensi del decreto legislativo n. 181/2000 e successive modificazioni, sono tenuti a comunicare alla questura e all'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno  utilizzato, a norma dell'articolo 14 del presente regolamento, per un motivo diverso da quello riportato nel documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio  effettuata, in via informatica o telematica, dalla questura, sulla base dei provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni anagrafiche previste dall'articolo 6, comma 7, del testo unico e di quelle del datore di lavoro effettuate a norma dell'articolo 7 del medesimo testo unico.

 

 

 

 

CAPO VI

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

 

 

 

Art. 42

 

(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)

 

1. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui allĠarticolo 34, comma 1, del testo unico e per il quale sussistono le condizioni ivi previste  tenuto a richiedere lĠiscrizione al Servizio sanitario nazionale ed  iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'Azienda unitˆ sanitaria locale, dĠora in avanti indicata con la sigla U.S.L., nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a paritˆ di condizioni con il cittadino italiano. LĠiscrizione  altres“ dovuta, a paritˆ di condizioni con il cittadino italiano nelle medesime circostanze, allo straniero regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento. Alle medesime condizioni di paritˆ sono assicurate anche lĠassistenza riabilitativa e protesica.

 

2. In mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto dell'articolo 6, commi 7 e 8, del testo unico. LĠiscrizione alla U.S.L.  valida per tutta la durata del permesso di soggiorno.

 

3. Per il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione  effettuata, per tutta la durata dell'attivitˆ lavorativa, presso l'U.S.L. del comune indicato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

 

4. LĠiscrizione cessa in caso di scadenza del permesso di soggiorno, salvo il caso che lĠinteressato esibisca la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno rinnovato. LĠiscrizione cessa altres“ per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L., a cura della questura, salvo che lĠinteressato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. LĠiscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui vengono meno le condizioni di cui al comma 1.

4. L'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. LĠiscrizione cessa altres“ per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L., a cura della questura, salvo che lĠinteressato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. LĠiscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui vengono meno le condizioni di cui al comma 1.

 

5. LĠiscrizione al Servizio sanitario nazionale di cui allĠarticolo 34, comma 1, del testo unico, non  dovuta per gli stranieri di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettere a), i) e q), del testo unico, che non siano tenuti a corrispondere in Italia, per lĠattivitˆ ivi svolta, lĠimposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando lĠobbligo, per sŽ e per i familiari a carico, della copertura assicurativa di cui allĠarticolo 34, comma 3, del testo unico. LĠiscrizione non  dovuta neppure per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.

 

6. Fuori dai casi di cui allĠarticolo 34, comma 1, del testo unico, in alternativa allĠassicurazione contro il rischio di malattia, infortunio e maternitˆ prevista dall'articolo 34, comma 3, del medesimo testo unico, e fatta salva la specifica disciplina di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo, concernente gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di studio o collocati "alla pari", lo straniero che abbia richiesto un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, pu˜ chiedere l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, previa corresponsione del contributo prescritto.

 

 

 

Art. 43

 

(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)

 

1. Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono assicurate le prestazioni sanitarie urgenti, alle condizioni previste dallĠarticolo 35, comma 1, del testo unico. Gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale possono inoltre chiedere all'azienda ospedaliera o alla unitˆ sanitaria locale (U.S.L.) di fruire, dietro pagamento delle relative tariffe, di prestazioni sanitarie di elezione.

 

2. Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in regola con le norme relative allĠingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazioni sanitarie previste dallĠarticolo 35, comma 3, del testo unico.

 

3. La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate, nei limiti indicati dallĠarticolo 35, comma 3, del testo unico, utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice identificativo  composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero progressivo attribuito al momento del rilascio. Il codice, riconosciuto su tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le prestazioni di cui all'articolo 35, comma 3 del testo unico. Tale codice deve essere utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso e la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a paritˆ di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate.

 

4. Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui allĠarticolo 35, comma 3, del testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico della U.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate. In caso di prestazioni sanitarie lasciate insolute dal cittadino straniero, l'azienda ospedaliera ne chiede il pagamento alla U.S.L., ovvero, se si tratta di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, al Ministero dell'interno, secondo procedure concordate. Lo stato d'indigenza pu˜ essere attestato attraverso autodichiarazione presentata all'ente sanitario erogante.

 

5. La comunicazione al Ministero dellĠinterno per le finalitˆ di cui al comma 4,  effettuata in forma anonima, mediante il codice regionale S.T.P. di cui al comma 3, con lĠindicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso.

 

6. Salvo quanto previsto in attuazione dellĠarticolo 20 del testo unico, le procedure di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di profughi o sfollati, assistiti dal Servizio sanitario nazionale per effetto di specifiche disposizioni di legge che pongono i relativi oneri a carico dello Stato.

 

7. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano lĠassistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati o accordi internazionali di reciprocitˆ, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia. In tal caso, lĠU.S.L. chiede il rimborso eventualmente dovuto degli oneri per le prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal Ministero della sanitˆ in attuazione dei predetti accordi.

 

8. Le regioni individuano le modalitˆ pi opportune per garantire che le cure essenziali e continuative previste dallĠarticolo 35, comma 3, del testo unico, possono essere erogate nellĠambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari, pubblici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica.

 

 

 

Art. 44

 

(Ingresso e soggiorno per cure mediche)

 

1. Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto ed il relativo permesso di soggiorno, rispettivamente, alla competente rappresentanza diplomatica o consolare ed alla questura, allegando la seguente documentazione:

1. Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto, alle condizioni stabilite dal decreto di cui allĠarticolo 5, comma 3, alla competente rappresentanza diplomatica o consolare ed il relativo permesso di soggiorno alla questura, allegando la seguente documentazione:

 

a) dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali.

a) dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata dellĠeventuale degenza prevista, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali;

 

b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in lire italiane, in euro o in dollari statunitensi, dovrˆ corrispondere al 30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrˆ essere versato alla struttura prescelta;

b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, (...) in euro o in dollari statunitensi, dovrˆ corrispondere al 30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrˆ essere versato alla struttura prescelta;

 

c) documentazione comprovante la disponibilitˆ in Italia di risorse sufficienti per lĠintegrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e di rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore.

c) documentazione comprovante la disponibilitˆ in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore;

 

 

d) certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente. La certificazione rilasciata allĠestero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.

d) certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata allĠestero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.

2. Con lĠautorizzazione di cui allĠarticolo 36, comma 2, del testo unico sono stabilite le modalitˆ per il trasferimento per cure in Italia nei casi previsti dalla stessa disposizione e per quelli da effettuarsi nellĠambito dei programmi di cui allĠarticolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.


 

CAPO VII

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

 

DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONI

 

 

 

 

Art.44-bis

 

 

(Visti di ingresso per motivi di studio, borse di studio e ricerca)

 

 

1.   EĠ consentito lĠingresso in territorio nazionale, per motivi di studio, ai cittadini stranieri che intendono seguire corsi universitari, con le modalitˆ definite dallĠarticolo 39 del testo unico e dallĠarticolo 46 del presente regolamento.

 

 

2.   EĠ ugualmente consentito lĠingresso in territorio nazionale per motivi di studio, alle condizioni definite dal decreto di cui allĠarticolo 5, comma 3, in favore dei cittadini stranieri:

 

 

a) maggiori di etˆ, che intendano seguire corsi  superiori di studio o dĠistruzione tecnico-professionale, a tempo pieno e di durata determinata, verificata la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, accertate le disponibilitˆ economiche di cui allĠarticolo 5, comma 6  nonchŽ la validitˆ dellĠiscrizione o pre-iscrizione al corso da seguire in Italia;

 

 

b) minori di etˆ ma, comunque, maggiori di anni quattordici, i cui genitori o tutori, residenti allĠestero, intendano far seguire corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nellĠambito di programmi di scambi e di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'istruzione, dellĠuniversitˆ e della  ricerca o dal Ministero per i beni e le attivitˆ culturali. Al di fuori di tali fattispecie, lĠingresso dei minori per studio, limitatamente ai maggiori di anni quindici,  consentito in presenza dei requisiti di cui alla lettera a) nonchŽ accertata lĠesistenza di misure di adeguata tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire in Italia alle effettive esigenze formative e culturali del beneficiario.

 

 

3.   EĠ consentito lÔingresso in Italia ai cittadini stranieri assegnatari di borse di studio accordate dalle amministrazioni di cui allĠarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da Governi stranieri, da fondazioni ed istituzioni culturali italiane di chiara fama ovvero da organizzazioni internazionali, secondo le modalitˆ stabilite dal decreto di cui allĠarticolo 5, comma 3 del presente regolamento.

 

 

4.   EĠ consentito lĠingresso in Italia per attivitˆ scientifica ai  cittadini stranieri che, a richiesta degli enti di cui al comma 3 e per motivi di preminente interesse della Repubblica, intendano svolgere in territorio nazionale attivitˆ di alta cultura o di ricerca avanzata, che non rientrino tra quelle previste dallĠarticolo 27, comma 1, lettera c), del testo unico. Analogo visto  accordato al coniuge e ai figli minori al seguito, secondo le modalitˆ stabilite dal decreto di cui allĠarticolo 5, comma 3, del presente regolamento.

 

 

5.   Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionali organizzati da enti di formazione accreditati, secondo le norme attuative dellĠarticolo 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, di durata non superiore a 24 mesi, pu˜ essere autorizzato allĠingresso nel territorio nazionale, nellĠambito del contingente annuale determinato con decreto di cui al  comma 6.

5.   Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionali organizzati da enti di formazione accreditati, secondo le norme attuative dellĠarticolo 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, di durata non superiore a 24 mesi, pu˜ essere autorizzato allĠingresso nel territorio nazionale, nellĠambito del contingente annuale determinato con decreto di cui al  comma 6. La presente disposizione si applica anche agli ingressi per i tirocini formativi di cui allĠarticolo 40, comma 9, lettera a).

 

 6.   Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellĠinterno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e successive modificazioni, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno,  determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui al comma  5.  In sede di prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dellĠemanazione del decreto annuale e, comunque, non oltre il 30 giugno, rilasciano i visti di cui al comma 5, previa verifica dei requisiti previsti dallo stesso comma. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente annuale indicato nel predetto decreto. Per le annualitˆ successive, si applicano le stesse modalitˆ ma il numero dei visti rilasciabili anteriormente alla pubblicazione del decreto annuale di programmazione e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno, non pu˜ eccedere il numero dei visti rilasciati nel primo semestre dellĠanno precedente. Nel caso che la pubblicazione del decreto di programmazione annuale non venga effettuata entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre di ciascun anno, pu˜ provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.

 6.   Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellĠinterno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e successive modificazioni, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno,  determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui al comma 5 ovvero a svolgere i tirocini formativi.  In sede di prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dellĠemanazione del decreto annuale e, comunque, non oltre il 30 giugno, rilasciano i visti di cui al comma 5, previa verifica dei requisiti previsti dallo stesso comma. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente annuale indicato nel predetto decreto. Per le annualitˆ successive, si applicano le stesse modalitˆ ma il numero dei visti rilasciabili anteriormente alla pubblicazione del decreto annuale di programmazione e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno, non pu˜ eccedere il numero dei visti rilasciati nel primo semestre dellĠanno precedente. Nel caso che la pubblicazione del decreto di programmazione annuale non venga effettuata entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre di ciascun anno, pu˜ provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.

 

7.   La richiesta di visto per formazione professionale, se riferita a corsi che prevedono anche un periodo di addestramento presso datori di lavoro,  corredata dalla certificazione prevista dallĠarticolo 40, comma 9.

 

 

 

Art. 45

 

(Iscrizione scolastica)

 

1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolaritˆ della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa pu˜ essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.

 

2. LĠiscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identitˆ dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'etˆ anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi lĠiscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

 

a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che pu˜ determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'etˆ anagrafica;

 

b) dell'accertamento di competenze, abilitˆ e livelli di preparazione dellĠalunno;

 

c) del corso di studi eventualmente seguito dallĠalunno nel Paese di provenienza;

 

d) del titolo di studio eventualmente posseduto dallĠalunno.

 

3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione  effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.

 

4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana pu˜ essere realizzata altres“ mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attivitˆ aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

 

5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalitˆ per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.

 

6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere pi diffuse a livello internazionale.

 

7. Per le finalitˆ di cui allĠarticolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono allĠistituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in etˆ adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dallĠordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalitˆ previste dalle disposizioni in vigore.

 

8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realtˆ nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunitˆ degli stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunitˆ locale.

 

 

 

Art. 46

 

(Accesso degli stranieri alle universitˆ)

 

1. In armonia con gli orientamenti comunitari sullĠaccesso di studenti stranieri allĠistruzione universitaria, gli atenei, sulla base di criteri predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi all'istruzione universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo, anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti corsi, per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonchŽ di accordi fra universitˆ italiane e universitˆ dei Paesi interessati, studenti stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per lĠintera durata dei corsi medesimi, dal Ministero degli affari esteri o dal Governo del Paese di provenienza. Nel caso di accesso a corsi a numero programmato lĠammissione , comunque, subordinata alla verifica delle capacitˆ ricettive delle strutture universitarie e al superamento delle prove di ammissione.

 

2. Sulla base dei dati forniti dalle universitˆ al Ministero dell'universitˆ e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1,  emanato il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 39 del testo unico e con successivo provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti amministrativi per il rilascio del visto di ingresso. A tal fine, la sufficienza dei mezzi di sussistenza  valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalitˆ di cui allĠarticolo 34, le borse di studio, i prestiti dĠonore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5.

 

3. Le universitˆ italiane istituiscono, anche in convenzione con altre istituzioni formative, con enti locali e con le regioni, corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciati ai sensi del decreto di cui al comma 2, nonchŽ gli stranieri indicati all'articolo 39, comma 5, del testo unico, i quali non siano in possesso di una certificazione attestante una adeguata conoscenza della lingua italiana. Al termine dei corsi  rilasciato un attestato di frequenza.

 

4. I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno pu˜ essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per pi di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno pu˜ essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.

 

5. Gli studenti stranieri accedono, a paritˆ di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati alla generalitˆ degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi, in conformitˆ con le disposizioni previste dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge n. 390 del 1991. La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri  valutata secondo le modalitˆ e le relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autoritˆ del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autoritˆ diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione  resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficoltˆ a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dellĠarticolo 17, comma 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nella compilazione delle graduatorie generali per l'attribuzione dei predetti benefici le regioni e le universitˆ possono riservare, comunque, una percentuale di posti a favore degli studenti stranieri. Le regioni possono consentire lĠaccesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di particolare disagio economico.

5. Gli studenti stranieri accedono, a paritˆ di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati alla generalitˆ degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi, in conformitˆ con le disposizioni previste dal  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge n. 390 del 1991, che prevede criteri di valutazione del merito dei richiedenti, in aggiunta a quella delle condizioni economiche degli stessi e tenuto, altres“, conto del rispetto dei tempi previsti dallĠordinamento degli studi. La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri  valutata secondo le modalitˆ e le relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autoritˆ del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autoritˆ diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione  resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono, particolari difficoltˆ a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (...) Le regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di particolare disagio economico.

 

6. Per le finalitˆ di cui al comma 5 le competenti rappresentanze diplomatiche consolari italiane rilasciano le dichiarazioni sulla validitˆ locale, ai fini dellĠaccesso agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria stranieri, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o giudizio annotato sul titolo di studio. Con decreto del Ministro dellĠuniversitˆ e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri sono determinate le tabelle di corrispondenza per la valutazione del voto o giudizio riportato sul titolo straniero con la valutazione adottata nellĠordinamento scolastico italiano.

 

 

 

Art. 47

 

(Abilitazione allĠesercizio della professione)

 

1. Specifici visti dĠingresso e permessi di soggiorno, di durata non superiore alle documentate necessitˆ, possono essere rilasciati agli stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea presso una universitˆ italiana, per lĠespletamento degli esami di abilitazione allĠesercizio professionale.

 

2. Il superamento degli esami di cui al comma 1, unitamente allĠadempimento delle altre condizioni richieste dalla legge, consente lĠiscrizione negli albi professionali, indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana, salvo che questa sia richiesta a norma dellĠarticolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. LĠaver soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque anni  titolo di prioritˆ rispetto ad altri cittadini stranieri.

 

 

 

Art. 48

 

(Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti allĠestero)

 

1. La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso allĠistruzione superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri,  attribuita alle universitˆ e agli istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformitˆ ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.

 

2. Le istituzioni di cui al comma 1 si pronunciano sulle richieste di riconoscimento entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Nel caso in cui le autoritˆ accademiche rappresentino esigenze istruttorie, il termine  sospeso fino al compimento, entro i 30 giorni successivi, degli atti supplementari.

 

3. Contro il provvedimento di rigetto della domanda, ovvero se  decorso il termine di cui al comma 2, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, il richiedente pu˜ presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero, entro il termine previsto per questĠultimo, pu˜ presentare istanza al Ministero dellĠuniversitˆ e della ricerca scientifica e tecnologica, che, nei successivi venti giorni, se la ritiene motivata, pu˜ invitare lĠuniversitˆ a riesaminare la domanda, dandone contestuale comunicazione allĠinteressato. LĠuniversitˆ si pronuncia nei successivi sessanta giorni. Nel caso di rigetto, ovvero in assenza, nei termini rispettivamente previsti, dellĠinvito al riesame da parte del Ministero o della pronuncia dellĠuniversitˆ,  ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

 

4. Il riconoscimento dei titoli di studio per finalitˆ diverse da quelle previste al comma 1,  operato in attuazione dellĠarticolo 387 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonchŽ delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento, ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi.

 

 

 

Art. 49

 

(Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni)

 

1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.

 

 

1-bis.   Il riconoscimento del titolo pu˜ essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le Amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza. LĠingresso in Italia per lavoro sia autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie , comunque, condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato dal Ministero competente.

 

2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio, 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita.

 

3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2 per lĠapplicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui  presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui allĠarticolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e allĠarticolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, pu˜ stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale. Con il medesimo decreto sono definite le modalitˆ di svolgimento della predetta prova nonchŽ i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita.

3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2 per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui  presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e allĠarticolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, pu˜ stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalitˆ di svolgimento della predetta misura compensativa,  nonchŽ i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci si pu˜ avvalere delle regioni e delle province autonome.

 

 

3-bis.   Nel caso in cui il riconoscimento  subordinato al superamento di una misura compensativa ed il richiedente si trova allĠestero, viene rilasciato un visto dĠingresso per studio, per il periodo necessario allĠespletamento della suddetta misura compensativa.

 

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea.

 

 

 

Art. 50

 

(Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie)

 

1. Presso il Ministero della sanitˆ sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale.

 

2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

3. Il Ministro della sanitˆ pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al comma 1 nonchŽ gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.

 

4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalitˆ stabilite dal Ministero della sanitˆ. All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il Ministero della sanitˆ, con oneri a carico degli interessati.

 

5. I presidi e le istituzioni sanitarie pubbliche e private comunicano al Ministero della sanitˆ il nominativo dello straniero assunto, e comunque utilizzato, con l'indicazione del titolo professionale abilitante posseduto, entro tre giorni dalla data di assunzione o di utilizzazione.

5. (...)

 

6. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti)

 

7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dellĠarticolo 49, il Ministero della sanitˆ provvede altres“, ai fini dellĠammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivitˆ sanitarie nellĠambito del Servizio sanitario nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli abilitanti allĠesercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente allĠUnione europea.

 

8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti allĠestero, nonchŽ lĠammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, sono disposte previo accertamento del rispetto delle quote previste per ciascuna professione dallĠarticolo 3, comma 4, del testo unico. A tal fine deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della sanitˆ; il parere negativo non consente lĠiscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per lĠesercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dellĠUnione europea.

8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonchŽ l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo allĠesercizio delle relative professioni.. A tal fine, deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della salute; il parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione europea.

 

 

8-bis.   Entro due anni dalla data di rilascio del decreto di riconoscimento, il professionista deve iscriversi al relativo albo professionale, ove esistente. Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento perde efficacia. Per le professioni non costituite in Ordini o in Collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia qualora lĠinteressato non lo abbia utilizzato, a fini lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del rilascio.

 

Art. 51

 

(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti)

 

 

 

 

 

CAPO VIII

 

DISPOSIZIONI SULLĠINTEGRAZIONE SOCIALE

 

 

 

Art. 52

 

(Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivitˆ a favore degli immigrati)

 

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali,  istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attivitˆ a favore degli stranieri immigrati previste dal testo unico. Il registro  diviso in tre sezioni:

 

a) nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi privati che svolgono attivitˆ per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'art. 42 del testo unico;

 

b) nella seconda sono iscritti associazioni ed enti che possono essere ammessi a prestare garanzia per l'ingresso degli stranieri per il loro l'inserimento nel mercato del lavoro, ai sensi dell'art. 23 del testo unico;

 

c) nella terza sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del testo unico.

 

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1, lettera a),  condizione necessaria per accedere direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o con le amministrazioni statali, al contributo del Fondo nazionale per l'integrazione di cui all'articolo 45 del testo unico.

 

3. Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti o altri organismi privati il cui rappresentante legale o uno o pi componenti degli organi di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a procedimenti per lĠapplicazione di una misura di prevenzione o a procedimenti penali per uno dei reati previsti dal testo unico o risultino essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorchŽ con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilitˆ dellĠinteressato, e salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.

 

 

 

Art. 53

 

(Condizioni per lĠiscrizione nel Registro)

 

1. Possono iscriversi nella sezione del registro di cui allĠarticolo 52, comma 1, lettera a), gli organismi privati, gli enti e le associazioni che svolgono attivitˆ per l'integrazione di cui all'articolo 42, comma 1, del testo unico, che abbiano i seguenti requisiti:

 

a) forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarietˆ desumibili dall'atto costitutivo o dallo statuto in cui devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere democratico dellĠordinamento interno, l'elettivitˆ delle cariche associative, i criteri di ammissione degli aderenti, i loro obblighi e diritti. I predetti requisiti non sono richiesti per gli organismi aventi natura di organizzazione non lucrativa di utilitˆ sociale (ONLUS), ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

 

b) obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto dal quale devono risultare i beni, i contributi o le donazioni, nonchŽ le modalitˆ di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;

 

c) sede legale in Italia e possibilitˆ di operativitˆ in Italia ed eventualmente all'estero qualunque sia la forma giuridica assunta;

 

d) esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione degli stranieri e dell'educazione interculturale; della valorizzazione delle diverse espressioni culturali, ricreative, sociali, religiose ed artistiche; della formazione, dell'assistenza e dell'accoglienza degli stranieri.

 

2. I soggetti di cui al comma 1, si iscrivono al registro su richiesta del rappresentante legale, con una domanda corredata da:

 

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti;

 

b) dettagliata relazione sull'attivitˆ svolta negli ultimi due anni;

 

c) copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di attivitˆ;

 

d) eventuale iscrizione all'albo regionale delle associazioni del volontariato;

 

e) ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza dell'associazione a svolgere attivitˆ nel settore dell'integrazione degli stranieri;

 

f) dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni concernente lĠassenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dellĠente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dellĠarticolo 52.

 

3. Ai fini di cui all'articolo 23, comma 2, del testo unico, possono iscriversi nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), gli enti e le associazioni di volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), comprovati con la documentazione di cui al comma 2, nonchŽ dei seguenti ulteriori requisiti:

 

a) disponibilitˆ di strutture alloggiative idonee, al fine di ospitare il cittadino straniero per il quale viene prestata garanzia;

 

b) patrimonio e disponibilitˆ economica risultante dalla documentazione contabile e fiscale dell'ente o dell'associazione, adeguata ad assicurare il sostentamento e l'assistenza sanitaria dello straniero per la durata del permesso di soggiorno e lĠeventuale rimpatrio.

 

4. Gli enti e le associazioni di cui al comma 3, al momento della richiesta di cui all'art. 23, comma 1, del testo unico devono indicare il luogo dove intendono ospitare il cittadino straniero e le relative caratteristiche strutturali e sanitarie, certificate a norma dellĠarticolo 16, comma 4, lettera b), del presente regolamento. Gli stessi soggetti devono altres“ indicare la disponibilitˆ economica adeguata per il sostentamento dello straniero, non inferiore allĠimporto annuo dellĠassegno sociale aumentato a norma dellĠarticolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, ovvero, per un numero di ospiti superiore a cinque, aumentato del 75% per ciascuno di essi. Il decreto di cui allĠarticolo 54, comma 1, indica il numero massimo di garanzie annuali che possono essere presentate da ciascun ente o associazione iscritti al registro, individuato sulla base del suo patrimonio e della disponibilitˆ di alloggio.

 

5. Nell'ambito del registro di cui all'articolo. 52, comma 1, lettera c), possono iscriversi le associazioni, gli enti e gli organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3, del testo unico. Nella fase di prima applicazione possono richiedere l'iscrizione solo gli organismi privati che, indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano giˆ svolto attivitˆ di assistenza sociale e di prestazione dei servizi in materia di violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro minorile.

 

6. Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma 5 presentano un curriculum attestante le precedenti esperienze, e una dichiarazione dalla quale risultino:

 

a) la disponibilitˆ, a qualsiasi titolo, di operatori competenti nelle aree psicologica, sanitaria, educativa e dell'assistenza sociale, che assicurino prestazioni con carattere di continuitˆ, ancorchŽ volontarie;

 

b) la disponibilitˆ, a qualsiasi titolo, di strutture alloggiative adeguate all'accoglienza e alla realizzazione del programma di assistenza e di integrazione sociale, con la specificazione delle caratteristiche tipologiche e della ricettivitˆ;

 

c) i rapporti instaurati con enti locali, regioni o altre istituzioni;

 

d) la descrizione del programma di assistenza e integrazione sociale che intendano svolgere, articolato in differenti programmi personalizzati. Il programma indica finalitˆ, metodologia di intervento, misure specifica di tutela fisica e psicologica, tempi costi e risorse umane impiegate; prevede le modalitˆ di prestazione di assistenza sanitaria e psicologica, e le attivitˆ di formazione, finalizzate ove necessario all'alfabetizzazione e all'apprendimento della lingua italiana, e comunque alla formazione professionale in relazione a specifici sbocchi lavorativi;

 

e) l'adozione di procedure per la tutela dei dati personali, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, anche relativi ai soggetti ospitati nelle strutture alloggiative;

 

f) lĠassenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dellĠente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dellĠarticolo 52.

 

7. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono richiedere l'iscrizione anche organismi privati che non abbiano svolto precedentemente attivitˆ di assistenza nei campi indicati dal comma 6, purchŽ stabiliscano un rapporto di partenariato con uno dei soggetti giˆ iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c). Tali organismi devono presentare una dichiarazione dalla quale risultino, oltre ai requisiti indicati dal comma 6, lettere a), b) e d), il curriculum di ciascuno dei componenti ed il rapporto di partenariato.

 

 

 

Art. 54

 

(Iscrizione nel Registro)

 

1. L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle associazioni nel registro di cui all'articolo 52,  disposta dal Ministro per la solidarietˆ sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione di cui allĠarticolo 25, comma 2, limitatamente allĠiscrizione alla sezione di cui allĠarticolo 52, comma 1, lettera c).

 

2. L'iscrizione o il provvedimento di diniego dell'iscrizione  comunicato entro 90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine l'iscrizione  da ritenersi avvenuta.

 

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, provvede all'aggiornamento annuale del registro, di cui all'articolo 52, comma 1. A tal fine gli organismi privati e le associazioni e gli enti interessati trasmettono entro il 30 gennaio di ogni anno una relazione sull'attivitˆ svolta. Ogni cambiamento sostanziale di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione dovrˆ essere invece comunicato tempestivamente.

 

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, pu˜ effettuare controlli o richiedere la trasmissione di documentazione. La rilevazione di comportamenti non compatibili con le finalitˆ dei soggetti di cui al comma 1, comporta la cancellazione dal registro, a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato.

 

5. L'elenco degli organismi privati e delle associazioni e degli enti iscritte al registro  comunicato annualmente alle regioni e alle province autonome.

 

 

 

Art. 55

 

(Funzionamento della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie)

 

1. La Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'art. 42 del testo unico, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti della Consulta ai sensi del comma 4 del predetto articolo 42 del testo unico.

 

2. Il Presidente della Consulta pu˜ invitare a partecipare ai lavori della Consulta i rappresentanti dei Consigli territoriali, di cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico.

 

3. I componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni.

 

4. La Consulta  convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di una propria segreteria composta da personale in servizio presso il Dipartimento per gli affari sociali, che assicura il supporto tecnico-organizzativo.

 

5. La Consulta acquisisce le osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati ai fini della predisposizione del Documento programmatico di cui all'articolo 3 del testo unico; in relazione alle condizioni degli immigrati, inoltre, esamina le problematiche relative alla loro integrazione a livello, economico, sociale e culturale; verifica lo stato di applicazione della legge evidenziandone difficoltˆ e disomogeneitˆ a livello territoriale; elabora proposte e suggerimenti per una migliore convivenza tra immigrati e cittadinanza locale e per la tutela dei diritti fondamentali; assicura la diffusione delle informazioni relative alla realizzazione di esperienze positive maturate nel settore dell'integrazione a livello sociale, nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di dati personali.

 

6. Con il decreto di cui al comma 1, sentito il Presidente del Consiglio nazionale dellĠeconomia e del lavoro, pu˜ essere nominato il Vice presidente della Consulta e sono stabilite le modalitˆ di raccordo e di collaborazione con l'attivitˆ dell'organismo di cui all'articolo 56.

 

 

 

Art. 56

 

(Organismo nazionale di coordinamento)

 

1. LĠOrganismo nazionale di coordinamento di cui allĠarticolo 42, comma 3, del testo unico opera in stretto collegamento con la Consulta per lĠimmigrazione di cui al comma 4 dello stesso articolo, con i Consigli territoriali per lĠimmigrazione, con i centri di osservazione, informazione e di assistenza legale contro le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose, con le istituzioni e gli altri organismi impegnati nelle politiche di immigrazione a livello locale, al fine di accompagnare e sostenere lo sviluppo dei processi locali di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri, la loro rappresentanza e partecipazione alla vita pubblica,

 

2. La composizione dellĠOrganismo nazionale di cui al comma 1  stabilita con determinazione del Presidente del Consiglio nazionale dellĠeconomia e del lavoro (C.N.E.L.), dĠintesa con il Ministro per la solidarietˆ sociale.

 

3. LĠOrganismo nazionale si avvale di una segreteria composta da funzionari del C.N.E.L. e personale ed esperti con contratto a tempo determinato.

 

 

 

Art. 57

 

(Istituzione dei Consigli territoriali per lĠimmigrazione)

 

1. I Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale, sono istituiti, a livello provinciale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno. E' responsabilitˆ del prefetto assicurare la formazione e il funzionamento di detti Consigli. Essi sono cos“ composti:

 

a) dai rappresentanti dei competenti uffici periferici delle amministrazioni dello Stato;

 

b) dal Presidente della provincia;

 

c) da un rappresentante della regione;

 

d) dal sindaco del comune capoluogo, o da un suo delegato, nonchŽ dal sindaco, o da un suo delegato, dei comuni della provincia di volta in volta interessati;

 

e) dal Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato;

 

f) da almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

 

g) da almeno due rappresentanti delle associazioni pi rappresentative degli stranieri extracomunitari operanti nel territorio;

 

h) da almeno due rappresentanti degli enti e delle associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati.

 

2. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei Consigli i rappresentanti delle Aziende sanitarie locali, nonchŽ degli enti o altre istituzioni pubbliche interessati agli argomenti in trattazione.

 

3. I Consigli territoriali per l'immigrazione operano, per la necessaria integrazione delle rispettive attivitˆ, in collegamento con le Consulte regionali di cui allĠarticolo 42, comma 6, del testo unico, eventualmente costituite con legge regionale. Ai fini di una coordinata ed omogenea azione di monitoraggio ed analisi delle problematiche connesse al fenomeno dell'immigrazione e delle esigenze degli immigrati, nonchŽ di promozione dei relativi interventi, il prefetto assicura il raccordo dei Consigli territoriali con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'articolo 42, comma 4, del testo unico.

 

4. NellĠadozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri tiene conto, ai fini dell'istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione, degli eventuali organi costituiti, con analoghe finalitˆ, presso i comuni. In tal caso, il prefetto assicura il raccordo tra i predetti organi e la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.

 

 

 

Art. 58

 

(Fondo nazionale per le politiche migratorie)

 

1. Il Ministro per la solidarietˆ sociale, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri interessati secondo quanto disposto dallĠarticolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dallĠarticolo 133, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ripartisce i finanziamenti relativi al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico, in base alle seguenti quote percentuali:

 

a) una quota pari all'80% dei finanziamenti dell'intero Fondo  destinata ad interventi annuali e pluriennali attivati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonchŽ dagli enti locali, per straordinarie esigenze di integrazione sociale determinate dallĠafflusso di immigrati;

 

b) una quota pari al 20% dei finanziamenti  destinata ad interventi di carattere statale comprese le spese relative agli interventi previsti dagli articoli 20 e 46 del testo unico.

 

2. Le somme stanziate dallĠarticolo 18 del testo unico per interventi di protezione sociale confluiscono nel Fondo di cui allĠarticolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per essere successivamente riassegnate al Dipartimento per le pari opportunitˆ della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro per la solidarietˆ sociale, adottato di concerto con i Ministri interessati, secondo quanto previsto dallĠarticolo 59, comma 46, della predetta legge n. 449 e dallĠarticolo 129, comma 1, lettera e), del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

3. Le regioni possono impiegare una quota delle risorse loro attribuite ai sensi del comma 1, lettera a), per la realizzazione di programmi interregionali di formazione e di scambio di esperienze in materia di servizi per l'integrazione degli immigrati.

 

4. Le risorse attribuite alle regioni ai sensi del comma 1, lettera a), costituiscono quote di cofinanziamento dei programmi regionali relativi ad interventi nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. A tal fine le regioni partecipano con risorse a carico dei propri bilanci per una quota non inferiore al 20% del totale di ciascun programma. Le risorse attribuite alle regioni possono altres“ essere utilizzate come quota nazionale di cofinanziamento per l'accesso ai fondi comunitari.

 

5. Il decreto di ripartizione di cui al comma 1 tiene conto, sulla base dei dati rilevati dall'ISTAT e dal Ministero dell'interno:

 

a) della presenza degli immigrati sul territorio;

 

b) della composizione demografica della popolazione immigrata e del rapporto tra immigrati e popolazione locale;

 

c) delle situazioni di particolare disagio nelle aree urbane e della condizione socio-economica delle aree di riferimento.

 

6. Per la realizzazione della base informativa statistica necessaria alla predisposizione del decreto di cui al comma 1, il Ministero dellĠinterno trasmette allĠISTAT, secondo modalitˆ concordate e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, le informazioni di interesse statistico sui cittadini stranieri, contenute nei propri archivi automatizzati, incluse quelle relative ai minorenni registrati sul permesso di soggiorno o carta di soggiorno dei genitori.

 

7. Il decreto di cui al comma 1 tiene altres“ conto delle prioritˆ di intervento e delle linee guida indicate nel documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri predisposto ogni tre anni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del testo unico.

 

8. I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle regioni sono finalizzati allo svolgimento di attivitˆ volte a:

 

a) favorire il riconoscimento e l'esercizio, in condizione di paritˆ con i cittadini italiani, dei diritti fondamentali delle persone immigrate;

 

b) promuovere l'integrazione degli stranieri favorendone l'accesso al lavoro, allĠabitazione, ai servizi sociali, alle istituzioni scolastiche;

 

c) prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica o religiosa;

 

d) tutelare l'identitˆ culturale, religiosa e linguistica degli stranieri;

 

e) consentire un positivo reinserimento nel Paese dĠorigine.

 

9. Il Ministro per la solidarietˆ sociale predispone, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, un apposito modello uniforme per la comunicazione dei dati statistici e socio-economici e degli altri parametri necessari ai fini della redazione dei programmi regionali e statali, che devono essere trasmessi al Dipartimento per gli affari sociali ai sensi dell'articolo 59, comma 1, e dell'articolo 60, comma 2, e per la presentazione della relazione annuale ai sensi dell'articolo 59, comma 5, e dell'articolo 60, comma 4.

 

 

 

Art. 59

 

(Attivitˆ delle regioni e delle province autonome)

 

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per la solidarietˆ sociale di cui all'articolo 58, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle risorse del Fondo rispettivamente assegnate, comunicano al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi annuali o pluriennali, comunque della durata massima di tre anni, che intendono realizzare nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. La comunicazione dei programmi Ž condizione essenziale per la erogazione del finanziamento annuale.

 

2. Per favorire l'elaborazione dei piani territoriali anche ai fini dell'armonizzazione con i piani di intervento nazionale, il Ministro per la solidarietˆ sociale, d'intesa con la Conferenza Unificata, adotta con proprio decreto linee guida per la predisposizione dei programmi regionali.

 

3. I programmi regionali indicano i criteri per l'attuazione delle politiche di integrazione degli stranieri ed i compiti attribuiti ai comuni quali soggetti preposti all'erogazione dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 131, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I programmi regionali prevedono accordi di programma con gli enti locali che indichino gli obiettivi da perseguire, gli interventi da realizzare, le modalitˆ e i tempi di realizzazione, i costi e le risorse impegnate, i risultati perseguiti, i poteri sostitutivi in caso di ritardi e inadempienze.

 

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'attuazione dei propri programmi, possono avvalersi della partecipazione delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52 comma 1, lettera a).

 

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidarietˆ sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita degli stranieri sul territorio. Nello stato di attuazione degli interventi deve essere specificato anche il grado di avanzamento dei programmi in termini di impegni di spesa, pagamenti e residui passivi desunti dai rispettivi bilanci.

 

6. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non adempiano nei termini all'obbligo di comunicazione dei programmi che intendono realizzare ovvero, entro dodici mesi dalla data di erogazione dei finanziamenti, non abbiano provveduto all'impegno contabile delle rispettive quote assegnate, il Ministro per la solidarietˆ sociale, sentita la Conferenza Unificata provvede alla revoca del finanziamento e alla ridestinazione dei fondi alle regioni e alle province autonome.

 

7. LĠobbligo di comunicazione dei programmi di cui al comma 1 e quello dellĠiscrizione nel registro di cui al comma 4 e le quote di cofinanziamento previste a carico delle regioni dallĠarticolo 58, comma 4, operano relativamente alla ripartizione degli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

 

Art. 60

 

(Attivitˆ delle Amministrazioni statali)

 

1. Gli interventi realizzati dalle amministrazioni statali sono finanziati ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera b), secondo le prioritˆ indicate dal documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico.

 

2. Il Ministro per la solidarietˆ sociale promuove e coordina, d'intesa con i Ministri interessati, i programmi delle amministrazioni statali presentati al Dipartimento per gli affari sociali entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di ripartizione del Fondo.

 

3. Le amministrazioni statali predispongono i propri programmi anche avvalendosi delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a).

 

4. Le amministrazioni statali, entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidarietˆ sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei rispettivi programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale e sugli obiettivi conseguiti.

 

 

 

Art. 61

 

(Disposizione transitoria)

 

1. La condizione dellĠiscrizione al registro di cui allĠarticolo 52, comma 1,  richiesta per gli interventi adottati sugli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari degli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarˆ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

 

 

Art. 61-bis

 

 

(Sistemi  informativi)

 

 

1. Per lĠattuazione dei procedimenti del testo unico e del regolamento, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono degli archivi automatizzati e dei sistemi informativi indicati nel regolamento di attuazione, di cui allĠarticolo 34, comma 2, della legge 189/2002, nonchŽ dei sistemi informativi e delle procedure telematiche indicate nel presente regolamento. Le modalitˆ tecniche e procedurali per lĠaccesso e la trasmissione di dati e documenti tra i sistemi informativi delle Amministrazioni pubbliche sono disciplinate con i provvedimenti previsti nel regolamento di attuazione, di cui allĠarticolo 34, comma 2, della legge n.189/2002.

1. Per lĠattuazione dei procedimenti del testo unico e del regolamento, le Amministrazioni pubbliche si avvalgono degli archivi automatizzati e dei sistemi informativi indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica ...[13] per la razionalizzazione e lĠinterconnessione tra le pubbliche amministrazioni, nonchŽ dei sistemi informativi e delle procedure telematiche indicate nel presente regolamento. Le modalitˆ tecniche e procedurali per lĠaccesso e la trasmissione di dati e documenti tra i sistemi informativi delle Amministrazioni pubbliche sono disciplinate con i provvedimenti previsti nel regolamento di attuazione, di cui allĠarticolo 34, comma 2, della legge n.189/2002.

 

2.         Per le procedure di ingresso, soggiorno ed uscita e per i collegamenti informativi con le altre Amministrazioni pubbliche, le questure si avvalgono anche dellĠarchivio informatizzato dei permessi di soggiorno previsto dal regolamento di attuazione di cui allĠarticolo 34, comma 2, della legge n. 189/2002.

 

 

3.         I criteri e le modalitˆ di funzionamento dellĠarchivio di cui al comma 2  sono stabilite con decreto del Ministro dellĠinterno.

 

 



[1] Soppressione non concertata con il Ministro delle riforme istituzionali.

[2] Soppressione non condivisa dal Ministro del welfare e dal Ministro per le riforme istituzionali.

[3] Questa modifica eĠ introdotta, in realtaĠ, direttamente dallĠart. 14, co. 1 del DPR di revisione del DPR 394/99, che non incide sulla formulazione dellĠart. 15, co. 2 del DPR 394/99, ma la supera.

[4] Regolamento non ancora emanato.

[5] Regolamento non ancora emanato.

[6] Il testo che appare nella versione considerata sembra frutto di un errore. Si eĠ scelto qui di lasciare il testo originale.

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[11] La modifica che appare nella versione considerata sembra frutto di un errore. Si eĠ scelto qui di lasciare il testo originale.

[12] La modifica che appare nella versione considerata sembra frutto di un errore. Si eĠ scelto qui di lasciare il testo originale.

[13] Regolamento non ancora emanato.