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materiali di lavoro e rassegna stampa sull’immigrazione

2004                                                                                                                        settembre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto-Legge di

modifica alla Bossi-Fini

 

 

 

 

·      Introduzione

 

·      Decreto-Legge n. 241/04

 

 

Supplemento

“Inform. Legge”

n. 43

_________

 

 

 

 

a cura del:

 

SERVIZIO
RIFUGIATI E MIGRANTI

 

della Federazione delle Chiese Evangeliche

in Italia

 

 

 

 

 

 

 

 

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Introduzione

 

 

 

Roma, 16 settembre 2004

 

Il 14 settembre 2004 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  il Decreto-Legge n.241 che modifica il Testo Unico sull'immigrazione in materia di espulsioni. Il decreto, entrato in vigore il 15 settembre, sarà poi presentato alle Camere per la conversione in Legge.

 

Il decreto risponde alle eccezioni di incostituzionalità poste dalla Corte Costituzionale alla Legge Bossi-Fini lo scorso 15 luglio. La Corte Costituzionale, infatti, riaffermando il diritto fondamentale alla difesa e all'assistenza legale di stranieri colpiti da provvedimento di espulsione,  aveva dichiarato illegittima la norma relativa all'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero espulso, senza che l'interessato potesse far valere le proprie ragioni dinanzi a un giudice.

Il Decreto -Legge n. 241 attribuisce al giudice di pace, invece che a quello ordinario, la convalida della espulsione, nonchè la competenza in materia di ricorso contro il provvedimento di espulsione.

Il Decreto inolte cancella l'arresto obbligatorio del cittadino straniero destinatario di un provvedimento di espulsione nei casi in cui non rispetti il termine dei 5 giorni per l'allontanamento.

 

 

 

 

Franca Di Lecce

 

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia

Servizio Rifugiati e Migranti

 

 

 


DECRETO-LEGGE 14 SETTEMBRE 204, n. 241

Disposizioni urgenti in materia di immigrazione
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

    Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
    Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 15 luglio 2004, di modificare l'attuale disciplina in materia di espulsioni di immigrati clandestini, per assicurare piena efficacia alle garanzie previste dall'articolo 13 della Costituzione anche agli stranieri per i quali sia stato disposto l'accompagnamento alla frontiera e, contestualmente, prevedere adeguate misure per assicurare la massima celerità dei provvedimenti di convalida e di esecuzione delle espulsioni;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;
    Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 
E m a n a
il seguente decreto-legge:
 
Art. 1.
    1. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni», il comma 5-bis e' sostituito dai seguenti:  
    «5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 14. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non e' osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale.
    5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo.».
    2. Al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole:  «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace».
    3. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «il tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice di pace».
    4. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «al tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida.».
    5. Il comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
    «4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di trattenimento di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.».
    6. Il comma 5-quinquies dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
    «5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Il questore, per assicurare l'esecuzione dell'espulsione, dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per il reato previsto dal comma 5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.».
    7. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:
         a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma  3-quater, per ciascuna delle quali è dovuta una indennità di euro 20.»;
         b) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente:
         «3-quater. Per  i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis e 8, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, è corrisposta una indennità di euro 10.»;
         c) al comma 4, dopo le parole: «di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter» sono inserite le seguenti: «, nonche' 3-quater,».
 
Art. 2.
Norma di copertura finanziaria
    1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, determinati nel limite massimo di euro 1.397.458 per l'anno 2004 e di euro 4.192.373 a decorrere dall'anno 2005, si provvede:
         a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall'anno 2004, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
         b) quanto ad euro 819.721 per l'anno 2004 ed euro 2.459.163 a decorrere dall'anno 2005, mediante riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
         c) quanto ad euro 1.155.473 a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
    2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 3.
    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
         Dato a Roma, addi' 14 settembre 2004
 
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Calderoli, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Siti utili su temi di asilo e immigrazione

 

·      ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati):  http://www.unhcr.ch

 

·      ARCI (Associazione di promozione sociale):  http://www.arci.it

 

·      ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione - sito sul diritto dello straniero curato da Silvia Canciani dell'ASGI):  http://digilander.libero.it/asgi.italia

 

·      Briguglio Sergio:  http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo

 

·      Caritas Diocesana di Roma:  http://www.caritasroma.it/immigrazione

 

·      Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori in Italia e nel mondo): http://www.cestim.it

 

·      CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati):  http://www.cir-onlus.org

 

·      CDS (Associazione Casa dei Diritti Sociali - Focus): http://www.dirittisociali.org

 

·      ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles):  http://www.ecre.org

 

·      GOVERNO:  http://www.governo.it

 

·      ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà):  http://www.icsitalia.org

 

·      JRS (Jesuit Refugee Service): http://www.jesref.org

 

·      PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): http://www.picum.org

 

·      Save the Children (sito sui minori stranieri non accompagnati curato da Elena Rozzi):  http://www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm

 

·      UCODEP (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli):  http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp

 

·      UNIONE EUROPEA:  http://europa.eu.int.

 

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