ENAR   ITALIA

Coordinamento italiano di ENAR - European Network Against Racism

 

STATUTO

 

SEDE - OGGETTO E FINI DELLASSOCIAZIONE

 

Articolo 1

E costituita con sede in Torino, in via Conte Verde n. 9, lAssociazione denominata Coordinamento italiano di European Network Against Racism ENAR Italia".

Articolo 2

LAssociazione retta dal presente Statuto e sue modificazioni.

Per quanto lo Statuto non disponga valgono le norme del regolamento che lAssemblea potr adottare.

Sono salve le disposizioni di legge.

Articolo 3

LAssociazione non ha fini di lucro.

Articolo 4

Lassociazione costituita a tempo indeterminato. Potr essere sciolta solo con delibera dellAssemblea in sede straordinaria.

Articolo 5

LAssociazione un coordinamento in rete di organizzazioni impegnate nella lotta contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo, l'islamofobia e ogni forma di discriminazione. ENAR Italia si riconosce nella missione, nella visione, negli obiettivi e metodi indicati nello Statuto e nel Piano Strategico dell'Associazione internazionale senza fini di lucro denominata "European Network Against Racism (ENAR)" costituita in Bruxelles, rue de la Charit 43.

L'Associazione si propone di promuovere la pace e i diritti umani, combattere il razzismo, l'antisemitismo e la xenofobia nell'Unione Europea e in Italia, promuovere l'uguaglianza di trattamento, agire contro la discriminazione, le discriminazioni multiple e lesclusione, eliminare ogni elemento discriminatorio nelle politiche europee e italiane, valorizzare la diversit culturale ed etnica.  A tali fini a) incoraggia la cooperazione tra le organizzazioni antirazziste; b) facilita lo scambio d'informazioni tra le organizzazioni e tra le organizzazioni italiane e le reti europee; c) promuove e coordina campagne europee per l'adozione di strumenti efficaci di lotta contro il razzismo; d) rappresenta nella Rete europea le organizzazioni antirazziste italiane; e) collega le iniziative europee e italiane e contribuisce allo sviluppo di strategie efficaci ad entrambi i livelli; f) promuove la cooperazione nazionale, internazionale e transnazionale. g) promuove studi, incontri, congressi, iniziative editoriali, pubblicazioni, h) prepara, propone, promuove e gestisce iniziative, progetti e attivit nell'ambito delle sue finalit e obiettivi; i) partecipa ad iniziative, progetti e attivit nell'ambito delle sue finalit e obiettivi promosse da persone, enti, associazioni esterne alla rete; l) promuove, e partecipa a, iniziative e attivit educative e formative, nell'ambito delle sue finalit e obiettivi, rivolte sia ai Soci che all'esterno; m) favorisce la partecipazione dei soci alle attivit di ENAR.

Nella sua attivit l'Associazione rispetta il principio di sussidiariet. L'Associazione aiuta e sostiene, nel rispetto dei suoi obiettivi e compiti, le attivit  e iniziative dei soci senza sovrapporsi o sostituirsi a esse.

Articolo 6

LAssociazione definisce il proprio programma annuale di lavoro tenendo conto del programma di lavoro adottato dall'Assemblea Generale di ENAR.

 

SOCI

 

Articolo 7

LAssociazione composta da soci onorari , soci ordinari e da soci sostenitori.

I soci onorari sono nominati, per particolari benemerenze, con deliberazione a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo: essi non hanno diritto di voto. Possono essere persone fisiche. persone giuridiche pubbliche o private o associazioni non riconosciute.

I soci ordinari sono a) i fondatori e b) organizzazioni non governative, associazioni riconosciute e non riconosciute, organizzazioni sindacali, fondazioni, organizzazioni di tutela e di terreno che combattano il razzismo in ogni sua forma,  che condividano esplicitamente la missione e gli obiettivi di ENAR e ENAR Italia, e accettano linvito a fare parte dellAssociazione come soci ordinari, rivolto loro dal Consiglio Direttivo al quale compete il compito di nominarli.

I soci sostenitori sono persone fisiche, persone giuridiche pubbliche o private, associazioni non riconosciute che, in ragione dellattivit e/o dei propri scopi istituzionali, pur non svolgendo direttamente unattivit di lotta contro il razzismo, perseguono obiettivi di tutela dei diritti umani fondamentali e di promozione della diversit culturale, hanno interesse a partecipare al dibattito sulle tematiche inerenti alle finalit di ENAR e ENAR Italia e accettano linvito a fare parte dellAssociazione rivolto loro dal Consiglio Direttivo, al quale compete il compito di nominarli; essi non hanno diritto di voto.

Lammissione a soci ordinari ed a soci sostenitori, quandanche richiesta dagli interessati, pu essere rifiutata dal Consiglio Direttivo qualora, a suo insindacabile giudizio, si ritenga che non sussistano i requisiti richiesti dal presente Statuto o che siano perseguiti scopi incompatibili con gli scopi dellAssociazione. Per le medesime ragioni il Consiglio Direttivo pu deliberare lesclusione.

Articolo 8

I soci ordinari sono tenuti a versare allAssociazione una quota annuale nella misura che sar stabilita dall'Assemblea.

Tutti i soci assumono limpegno di offrire una valida e fattiva partecipazione allAssociazione, al fine di realizzare nel miglior modo gli scopi previsti dalloggetto della stessa, impegnandosi a favorire nei limiti delle loro possibilit le iniziative e gli interventi promossi dallAssociazione.

Articolo 8bis  

I soci sostenitori sono tenuti a versare allAssociazione una quota annuale nella misura che sar stabilita dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9

La qualit di socio si perde per recesso, per morosit nel versamento dei contributi, anche di un solo anno e per esclusione disposta dal Consiglio Direttivo.    

 

ASSEMBLEA DEI SOCI

 

Articolo 10

LAssemblea dei soci sar ordinaria o straordinaria  a seconda degli argomenti posti allordine del giorno.

Articolo 11

LAssemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta rispetto al numero dei soci ordinari, in prima convocazione, e con i due terzi dei voti dei soci ordinari presenti purch i presenti risultino almeno pari ai 3/10 dei soci, in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un arco di tempo di almeno due ore.

Articolo 12

LAssemblea ordinaria delibera sullapprovazione del bilancio annuale e del programma di lavoro, sul numero dei membri del Consiglio Direttivo ai sensi del seguente articolo 14, sulla nomina delle cariche sociali e su ogni altro argomento che interessi lAssociazione.

Articolo 13

LAssemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, convocata dal Presidente dellAssociazione tutte le volte che egli lo ritenga opportuno, anche fuori dalla sede sociale. L'Assemblea ordinaria deve comunque essere convocata almeno una volta all'anno.

Il Presidente ha lobbligo di convocare lAssemblea ogniqualvolta  ne sia richiesto da tanti soci che rappresentino almeno un quinto della totalit degli stessi.

Lavviso di convocazione sar recapitato ai soci mediante lettera raccomandata o mediante biglietto a mano con avviso di ricevimento o mediante telefax o messaggio di posta elettronica, con avviso di conferma, inviato almeno quindici giorni prima della data fissata per lAssemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in difetto, dal pi anziano dei soci presenti.

All'inizio dei lavori l'Assemblea elegge un suo segretario e, se del caso, due scrutatori. All'Assemblea i soci possono farsi rappresentare per delega scritta, purch da altro socio. Un socio non pu rappresentare per delega pi di un socio.

 

SEZIONI LOCALI E/O NAZIONALI

 

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo, in conformit agli scopi dellAssociazione, pu deliberare la costituzione di sezioni locali, delegando uno o pi soci a rappresentare disgiuntamente o congiuntamente lAssociazione limitatamente allambito territoriale di ciascuna sezione per tutta lattivit di ordinaria amministrazione, ivi compresi, a titolo esemplificativo, proposizione e gestione di progetti di ricerca, richieste di contributi o finanziamenti, iscrizioni ad albi o registri, convenzioni con soggetti pubblici o privati, organizzazione di seminari, dibattiti o partecipazione a questi; resta in ogni caso salvo lobbligo dei delegati di sezione di fornire al Consiglio Direttivo tempestiva e costante informazione preventiva sulle attivit da intraprendere e su quelle svolte, ovvero, in caso di urgenza, a tutti i suoi singoli componenti. La delega pu essere revocata in qualsiasi momento a giudizio del Consiglio Direttivo, che ne riferisce allAssemblea dei soci.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri, secondo quanto stabilito dallAssemblea dei soci in occasione della nomina delle cariche sociali. I Consiglieri, previa determinazione del loro numero, sono scelti dallAssemblea; in ogni caso la maggioranza dei Consiglieri  deve essere scelta tra i soci fondatori o comunque, qualora ci non sia possibile, tra i soci aventi maggiore anzianit di iscrizione allAssociazione.

Articolo 16  

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione: tali poteri esso pu, in tutto o in parte, delegare a uno o pi dei suoi membri anche in via permanente. Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi membri, il Presidente dellAssociazione ed il vice Presidente. Elegge anche il tesoriere ed il segretario.

Tutte le cariche hanno durata triennale.

 

IL PRESIDENTE

 

Articolo 17

Il Presidente, eletto del Consiglio Direttivo ai sensi dellultimo comma dellarticolo che precede, rappresenta lAssociazione di fronte ai terzi ed in giudizio egli ha la legale rappresentanza dellAssociazione, convoca e presiede lAssemblea ed il Consiglio Direttivo.

 

COMITATI

 

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo pu istituire singoli comitati composti da un congruo numero di membri anche se scelti fuori dal suo seno, ma preferibilmente tra i soci.

A tali comitati potr essere affidato lincarico di promuovere e sorvegliare, sotto la direzione del Consiglio singole iniziative o settori dellattivit dellAssociazione.

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 

Articolo 19

Il Collegio dei revisori dei conti, se nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci.

I revisori dei conti sono eletti dallAssemblea dei soci ordinari e durano in carica tre anni.

 

GRATUITA DELLE CARICHE

 

Articolo 20

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

 

FONDO COMUNE E PROVENTI

 

Articolo 21 

I Contributi dei soci ed i beni acquistati  con questi costituiscono il Fondo comune dellAssociazione .

Finch dura lAssociazione, i singoli soci  non potranno chiedere la divisione del fondo comune n pretendere la quota in caso di recesso .

 

Articolo 22 

I proventi dellAssociazione sono rappresentati : dai proventi derivanti dallorganizzazione di manifestazioni, iniziative culturali ed editoriali e dalla partecipazione a studi e ricerche che rientrino nelloggetto sociale; dai contributi di persone, enti, associazioni ( nazionali o non ); da donazioni e lasciti; dalle quote dei soci; dalle rendite del proprio patrimonio.

Articolo 23

In caso di scioglimento leventuale patrimonio eccedente il rimborso dei contributi del fondo comune , dovr essere devoluto a fini culturali e, in caso di comodato di beni, al comodante.

 

BILANCIO E GESTIONE

 

Articolo 24

Al termine di ogni anno solare a cura del Consiglio direttivo verr redatto il bilancio ed il conto perdite e profitti che dovr essere approvato entro quattro mesi.

Articolo 25

Gli utili che risultano dalla gestione annuale, dedotto il 20% da mandarsi al Fondo comune, saranno devoluti allincremento delle iniziative.

 

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Disposizione I

In tutte le sue attivit l'Associazione opera senza distinzioni basate su alcuno dei terreni stabiliti nell'Articolo 2 della Convenzione Internazionale sui diritti civili e politici adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 16 dicembre 1966 e nel pieno rispetto del principio di non discriminazione stabilito dall'Articolo 21.1 comma della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000. Questa disposizione non pregiudica le azioni positive volte a neutralizzare o compensare le esistenti disuguaglianze.

Disposizione II

L'Associazione non operer a favore n in collaborazione con persone o organizzazioni che non rispettino i principii richiamati nella Disposizione precedente.

Disposizione III

La prima Assemblea ordinaria dei soci dovr essere convocata entro il 15 novembre 2004. Al fine di assicurare la continuit nell'attivit dell'Associazione, nel periodo compreso tra la Costituzione dell'Associazione e la prima Assemblea ordinaria il Consiglio Direttivo sar formato da tre membri, due dei quali saranno gli attuali membri del Consiglio di Amministrazione (Management Board) di ENAR e il terzo sar scelto tra i soci fondatori.

Disposizione IV

Ai fini delle previsioni del presente Statuto sono considerati soci fondatori i partecipanti alla riunione del 22 maggio 2004 a Verona e i soci che hanno partecipato continuativamente alle attivit di ENAR dall'assemblea costitutiva (Bruxelles, 8-10 ottobre 1998) a oggi e hanno espresso, formalmente o informalmente, la loro adesione a ENAR entro il 30 aprile 2004. L'elenco provvisorio dei soci fondatori verr inviato per revisione a tutti i soci insieme al presente Statuto.