DETRAZIONI FISCALI PER I FIGLI DI RIFUGIATI POLITICI

 

Crediamo di fare cosa utile nel diffondere la risposta fornita dalla DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO della AGENZIA delle ENTRATE ad un interpello presentato da un lavoratore straniero rifugiato politico, relativo al riconoscimento dellerogazione delle detrazioni fiscali per i figli residenti nel Paese di origine, cos come stabilito dal DL 269/2003 e successive modificazioni.

 

La vicenda inizia nel febbraio di questanno, quando il datore di lavoro presso il quale il Ns. assistito lavora conguaglia negativamente le detrazioni fiscali erogate nel corso del 2004 in ragione della mancata esibizione dei certificati di nascita tradotti e legalizzati dei figli residenti nel Paese di origine. Della questione interessiamo la locale Agenzia delle Entrate che conferma la predetta interpretazione; per questo motivo siamo costretti a presentare uno specifico interpello.

 

La risposta dellAgenzia delle Entrate chiarisce quanto segue:

 

ai sensi dellarticolo 25 della Convenzione lesercizio di un diritto in Italia non pu essere impedito a causa dellimpossibilit di ottenere determinati documenti o certificati che, a tutti gli effetti, sostituiscono i corrispondenti atti ufficiali del Paese dorigine e fanno fede fino a prova contraria, la scrivente ritiene che listante possa beneficiare della detrazione per familiari a carico, fornendo al sostituto di imposta una dichiarazione nella quale siano riportati i dati anagrafici dei figli fiscalmente a carico dellistante, secondo le legislazione italiana. Tale dichiarazione, dovr essere resa nei confronti di chi riconosce la detrazione (sostituto dimposta o CAF) e agli uffici finanziari in caso di richiesta.

 

Brescia, 29.07.2005

 

Clemente Elia

FILLEA CGIL

BRESCIA

 


AGENZIA

ENTRATE

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

_________________________

Settore Fiscalit Generale e Contenzioso

Ufficio Persone Fisiche

 

Roma, 21 luglio 2005

 

 

A ..

..

25020.(BS)

 

Direzione Regionale della

Lombardia

Via Moscova n. 2

Milano

 

 

 

Prot.n../2005

 

OGGETTO:   Interpello..ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212.

                        ..

                        Codice Fiscale..

                        Istanza presentata il 04/04/2005

 

 

 

Con linterpello specificato in oggetto, concernente linterpretazione dellart 21 comma 6 del DL n. 269 del 2003, stato esposto il seguente

 

                                                          

 

QUESITO

 

 

Il Sig.  nato in..lavoratore dipendente in Italia, ha proposto interpello chiedendo chiarimenti in merito alle detrazioni per i figli a carico residenti nel Paese dorigine.

Listante, in quanto rifugiato politico, come certificato nel 1999 dallapposita Commissione Centrale allora competente, non pu avvalersi dellassistenza amministrativa da parte del Paese dorigine n pu ivi farvi ritorno.

Pertanto, listante non in possesso della documentazione a tal fine prevista dallart. 21, c. 6-bis, del DL n. 269/2003 e, quindi, la stessa non stata prodotta al proprio datore di lavoro impedendo a questultimo di riconoscere le detrazioni in argomento per il 2004.

Tuttavia stato evidenziato che, ai sensi dellart. 25 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo statuto dei rifugiati (ratificata in Italia con L. n. 722/1954), quando lesercizio di un diritto da parte di un rifugiato politico richiederebbe il concorso di autorit straniere, alle quali non pu ricorrere, gli Stati contraenti sul cui territorio risiede faranno in modo che questo concorso gli sia fornito dalle loro stesse autorit o da una autorit internazionale. Inoltre, sempre il cit. art. 25, dispone che dette autorit concederanno o faranno concedere sotto il loro controllo ai rifugiati quei documenti o certificati che normalmente sarebbero concessi agli stranieri dalle loro autorit nazionali o tramite queste, riconoscendo che i documenti o i certificati cosi rilasciati sostituiranno gli atti ufficiali concessi agli stranieri dalle loro autorit nazionali o tramite queste e faranno fede fino a prova contraria.

 

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

 

 

A motivo di ci, listante dellavviso che nel Suo caso non possa trovare applicazione lart. 21, c. 6-bis, del DL n. 269/2003, altrimenti si violerebbero anche gli artt. 7, c.1, e art. 29 della cit. Convenzione, per la conseguente disparit di trattamento che ne deriverebbe tra i rifugiati politici e gli altri cittadini extra-comunitari nonch tra i rifugiati politici e i cittadini italiani che potrebbero trovarsi in situazioni analoghe.

In particolare , nellistanza stato prospettato che i rifugiati politici possono fruire delle detrazioni per famigliari a carico residenti nel Paese dorigine certificando ci con apposito atto di notoriet reso davanti al Tribunale Ordinario Ufficio della Volontaria Giurisdizione, come gi attualmente ammesso per attestare la propria nascita al fine della concessione della cittadinanza italiana.

 

 

PARERE DELLAGENZIA DELLE ENTRATE

 

 

larticolo 21, comma 6-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 236, prevede che i cittadini extracomunitari siano tenuti a trasmettere al sostituto dimposta una certificazione che attesti lesistenza e il numero dei figli a carico, al fine di fruire della relativa deduzione ex art. 13 del TUIR.

Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico da parte del sostituto dimposta, larticolo 23 del DPR n. 600 del 1973 stabilisce, in generale, che le detrazioni di cui agli articoli 13 e 14 del TUIR sono effettuate se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni. L norma di commento, al fine di semplificare gli adempimenti dei sostituti dimposta, dispone le modalit per il riconoscimento delle detrazioni per i figli a carico da parte del sostituto dimposta nei confronti di cittadini extracomunitari residenti in Italia, prevedendo che, ai fini della spettanza delle detrazioni per figli a carico, sia prodotto:

    per i contribuenti con figli a carico residenti in Italia, lo stato di famiglia dal quale risulti liscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione;

    per i contribuenti con figli a carico non residenti in Italia, una documentazione equivalente validamente formata nel Paese di origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata dal Consolato italiano nel Paese di origine come conforme alloriginale.

E necessario per distinguere, nellambito dei lavoratori extracomunitari, coloro che hanno lo status di rifugiati politici, in virt del particolare regime di favore introdotto dallapposita Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 29 luglio 1951 e ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722.

Il caso prospettato riguarda, infatti , un lavoratore dipendente rifugiato politico che, in quanto tale, non pu fare ritorno al Paese dorigine per ottenere lassistenza amministrativa necessaria al rilascio della certificazione richiesta.

Alla luce di quanto sopra esposto e non potendo produrre i documenti amministrativi formati dalle competenti autorit del Paese dorigine, listante, non potr osservare il disposto dellarticolo 21, comma 6-bis, del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003.

Peraltro, occorre tenere presente che, larticolo 7 della citata Convenzione riconosce allo status di rifugiato politico, il medesimo status di godono in Italia gli stranieri che hanno il trattamento pi favorevole, cio gli stessi diritti e doveri dei cittadini italiani con esclusione di quei diritti che presuppongono la cittadinanza italiana.

Daltra parte, poich ai sensi dellarticolo 25 della Convenzione stessa, lesercizio di un diritto in Italia non pu essere impedito a causa dellimpossibilit di ottenere determinati documenti o certificati che, a tutti gli effetti, sostituiscono i corrispondenti atti ufficiali del Paese dorigine e fanno fede fino a prova contraria, la scrivente ritiene che listante possa beneficiare della detrazione per familiari a carico, fornendo al sostituto di imposta una dichiarazione nella quale siano riportati i dati anagrafici dei figli fiscalmente a carico dellistante, secondo le legislazione italiana. Tale dichiarazione, dovr essere resa nei confronti di chi riconosce la detrazione (sostituto dimposta o CAF) e agli uffici finanziari in caso di richiesta.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia, viene resa dalla scrivente ai sensi dellarticolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

 

 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE

Vincenzo Busa