Lecco, 24 luglio 2005
Raccomandata R.R.
ASL
di Lecco
Dott.
Massimo Trifir
Ufficio
Relazioni con il
Pubblico
Corso Carlo Alberto 120
23900
Lecco
Sono GABRIELLA FRISO, responsabile dellUFFICIO
DIRITTI dellAssociazione Les Cultures onlus, con sede a LECCO Corso Martiri
31,
scrivo a nome e per conto
dei sig. XXX nata a T. (Albania) il XXX e del Sig.
XXXX nato a T. il XXXX entrambi residenti a Lecco in Via Leonardo da Vinci 10,
genitori di tre figli minori XXX di 11 anni, XXX di 9 anni ed XXX di 7,
la signora XXX dopo aver ottenuto il rinnovo del
permesso di soggiorno si rivolta allASN per ottenere la reiterazione delliscrizione al Servizio
Nazionale ex art.34 D.Lgs 1998/286. Tale rinnovo stato negato adducendo come
motivazione che il Permesso di soggiorno posseduto dalla signora era per cure
mediche e che questa tipologia escludeva tale possibilit.
I signori XXX sono autorizzati a permanere in
Italia in forza di un provvedimento del Tribunale dei Minori di Milano reso ex
art. 31 comma 3 D.Lgs 286/1998 concesso il.. e rinnovato in data .
Tenuto conto che:
- la
modifica apportata di recente all'art. 11 del DPR 394/1999, dal DPR 334/2004,
dispone che al destinatario del provvedimento di cui all'art. 31, comma 3, T.U.
sia rilasciato un permesso per "cure mediche" Decreto del Presidente della
Repubblica 18 ottobre 2004 n. 334, Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al DPR 31 agosto 1999, n.394 in materia di immigrazione
(pubblicato sulla G.U. n. 33 del 10 febbraio 2005, S.O. n. 17), allart. 11
comma 1 lettera c-quinquies
- lassistenza
sanitaria viene concessa anche per i minori con affidamento amministrativo di
cui al primo comma dell'art. 4 della legge n. 184 del 4 maggio 1983 o
"giudiziario" di cui al secondo comma dello stesso articolo 4, sia
anche con affidamento di fatto, di cui all'art. 9 della medesima legge;
- la
circolare del Ministero della Sanit del 24/3/2000 elenca, interpretando le
disposizioni del Testo unico, le categorie di stranieri per i quali vige
l'obbligo di iscrizione al SSN. In particolare, definisce: - la categoria degli
stranieri titolari di un permesso per motivi familiari come quelli che ricadono
sotto la disciplina di cui agli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del T.U., - la
categoria degli stranieri titolari di un permesso per asilo umanitario come
quelli che ricadono sotto la disciplina di cui agli articoli 18 (comma 1
soggiorno per motivi di protezione sociale), 19 (comma 2 lettere a) e d):
divieto di espulsione e di respingimento di minori di anni diciotto e di donne
in stato di gravidanza e di puerperio fino ad un massimo di sei mesi), 20
(comma 1: misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali) e 40
(comma 1: stranieri ospitati in centri di accoglienza, qualora non abbiano
altro titolo all'assicurazione obbligatoria o all'erogazione di prestazioni
sanitarie) del T.U., evidentemente
non si sono inclusi i destinatari di un provvedimento
ex art. 31, comma 3, in questa seconda categoria perch li si riteneva inseriti
nella prima;
-
pi sotto, nella stessa circolare si precisa che "non
e' consentita l'iscrizione ai cittadini stranieri titolari di permesso di
soggiorno per motivi di cura, per effetto di quanto disposto dall'art. 36 del
T.U." Anche qui,
evidentemente il riferimento (coerente con le disposizioni all'epoca vigenti)
agli stranieri che fanno ingresso in Italia per ricevere cure mediche (previa
copertura delle spese corrispondenti);
-
in mancanza di un aggiornamento dei contenuti della
circolare citata, lo straniero autorizzato a soggiornare in Italia con un
tipo di soggiorno che ha natura di motivi di famiglia previsti nellart. 30 del
citato D.Lgs. Esso infatti disciplinato nel Titolo IV del T.U. che
rubricato: diritto allunit familiare e tutela
dei minori e la sua evidente e dichiarata funzione quella di
garantire lo sviluppo psicofisico dei minori, attraverso il mantenimento
dellunit dei rapporti familiari;
-
ai sensi dellart. 34 comma 1 dello stesso d.Lgs, gli
stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo
di soggiorno per motivi familiari hanno lobbligo di
iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Conseguentemente, anche il permesso
di soggiorno rilasciato ai genitori di minori ex art.31 comma 3 D.Lgs
286/1998 come i sig. XXX, comporta
lobbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.
A quanto sopra, va
aggiunto che in adempimento al dettato costituzionale (art.32 Cost.) il D.Lgs
286/1998 prevede che a tutti i cittadini stranieri
presenti sul territorio italiano sia assicurata lassistenza sanitaria: a
coloro che sono regolarmente soggiornanti ex art.34 e a coloro che non sono in
regola con le norme relative allingresso e al soggiorno ex art.35. Tutti i
cittadini stranieri presenti in Italia dunque, hanno diritto di ricevere una
tessera sanitaria: ordinaria quelli regolarmente soggiornanti e STP per coloro
che non sono in regola con le norme relative allingresso e al soggiorno.
Nel nostro caso, gli
istanti, che
sono titolari di un regolare titolo di soggiorno in forza di un provvedimento
emesso dallautorit giudiziaria, hanno diritto di essere
iscritti al Servizio Sanitario Nazionale ed a fruire delle prestazioni
sanitarie erogate, ovviamente per il tempo in cui autorizzata lo loro
permanenza sul territorio nazionale.
Per tutte le ragioni
sopraesposte, ritengo che listanza avanzata dai sig.XXX debba essere accolta,
e quindi Vi invito a voler iscrivere gli interessati al SSN ed a rilasciare
loro la relativa tessera sanitaria.
Cordiali saluti.
La responsabile dellUfficio Diritti di Les Cultures
(Gabriella
Friso)