DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2003/9/CE

Note e commenti

 

 

Art. 5 co. 4

Non chiaro se il cittadino straniero che non presenta domanda di asilo entro il termine di 8 giorni non sia pi in diritto di poterlo fare. Infatti necessario tenere conto del fatto che si tratta nella maggior parte di persone che arrivano sul territorio sprovviste di tutte le informazioni necessarie ad avviare liter dellistanza di asilo.

 

 

Art. 5 co. 6

La contestualit tra la comunicazione sullesito della domanda di asilo e la cessazione delle misure di accoglienza impedisce di fatto lesercizio di difesa. Il richiedente asilo, ospite di una struttura del Sistema, evidentemente sottoposto alla procedura ordinaria ovvero in possesso di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Al momento della notifica della decisione negativa sullistanza di asilo il permesso di soggiorno viene obbligatoriamente revocato, non sussistendo pi i requisiti per il soggiorno,  e lo straniero invitato a lasciare il territorio nazionale entro il termine di 15 giorni (DPR 31/08/1999 n. 394 art. 12 co. 2). In questo periodo temporale lo straniero non irregolarmente presente e quindi non espellibile. In tale lasso temporale egli pu decidere se impugnare il provvedimento negativo della Commissione o aderire ad un programma di rimpatrio volontario.

Se interpretata diversamente la normativa in parola violerebbe lart. 1 del Protocollo n. 7 CEDU d.d.22/11/1984 ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 09/08/1990 n. 98 che impone di lasciare agli stranieri gi regolarmente soggiornanti un termine per potersi difendere contro lespulsione prima che questa venga eseguita. Sul punto tutta la giurisprudenza chiara e costante. Al fine di assicurare effettivit allaccesso alla tutela giurisdizionale il periodo di accoglienza del richiedente asilo termina non prima del termine entro il quale lo straniero tenuto a lasciare il territorio nazionale, fatti salvi i casi in cui lo straniero non ricorra in giudizio avverso il provvedimento di rigetto dellistanza di asilo o aderisca ad un programma di rimpatrio volontario. Nel caso in cui lo straniero presenti ricorso, in ottemperanza allart. 10 co. 2 e art. 24 della Costituzione (La difesa diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento), nonch dellart. 13 della CEDU, nonch dellart. 19 co.1 del TU immigrazione (In nessun caso pu disporsi lespulsione o il respingimento verso uno stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanzaovvero possa rischiare di essere rinviato verso altro stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione) linteressato ha diritto a rimanere sul territorio dello stato e ad avere accesso alle misure di assistenza, fino a definizione del giudizio di merito ovvero fino allaccesso al lavoro da parte del richiedente, ove venga opportunamente modificato lart. 11 del decreto legislativo.

 

Non chiaro, nella disposizione in esame, lorientamento verso il richiedente asilo divenuto rifugiato. Infatti se questultimo non ha ancora un lavoro, potrebbe continuare a godere di misure di accoglienza senza pagare il contributo previsto allart. 11 ? In caso contrario, cՏ il rischio concreto di creare nuove sacche di emarginazione.

Sarebbe opportuno prevedere la valutazione di proroga dei tempi di permanenza da parte del  Servizio centrale sulla base di una richiesta motivata fatta dal centro di accoglienza.

 

 

 

 

Art. 5, co. 7

Il decreto legislativo lega lerogazione dellaccoglienza non gi alla avvenuta presentazione di un ricorso avverso la decisione negativa allistanza dasilo e alla conseguente inespellibilit del ricorrente bens alla concessione prefettizia del permesso di soggiorno disciplinata dallart.17 del DPR 303/04. Tale previsione, negando ogni assistenza e impedendo sine die laccesso al lavoro svuota il concetto stesso di effettivit della tutela giurisdizionale. Non pu essere lAmministrazione dellInterno ad autorizzare la permanenza sul territorio nazionale dello straniero, essendo essa parte avversa nel procedimento, ma lautorit terza chiamata a tutelare il diritto soggettivo invocato ovvero la magistratura ordinaria. Come noto, vi sono orientamenti giurisprudenziali diversi rispetto alla possibilit che lautorit giudiziaria ordinaria possa ordinare alla PA il rilascio di un permesso di soggiorno nelle more del giudizio, ma lorientamento uniforme nel sostenere che il ricorrente non espellibile. Lerogazione delle misure di accoglienza va pertanto legata allistaurarsi del procedimento giurisdizionale. Inoltre la norma non sembra chiara sul tipo di permesso di soggiorno da rilasciare (richiedente asilo o motivi di giustizia o..).

La norma non chiarisce neppure laspetto pratico relativo alla permanenza del ricorrente nel centro anche legata eventualmente (nel caso in cui lavori) al pagamento del contributo. A questo proposito appare ancora pi importante avere assicurazioni sul tipo di permesso di soggiorno che avr il ricorrente e sulla sua validit temporale (fino alla conclusione dellintero iter con una decisione finale sulla domanda del ricorrente come prevede la direttiva?) Nel caso in cui non si preveda un permesso di soggiorno specifico, la situazione rimarr invariata a quella di oggi con una impossibilit di fatto di lavorare per queste persone (la direttiva prevede che possano lavorare fino ad una decisione negativa sul ricorso).

Infine, sembrerebbe non in linea con lart. 8 co.1 pensare alle sole condizioni fisiche quali unici impedimenti al lavoro.

 

 

Art. 6, co. 2

Il Ministero dovrebbe concordare con lANCI le modalit per laccertamento delle disponibilit nel Sistema definendo, di comune accordo, il Provvedimento del Capo dipartimento a cui si fa cenno nel comma in questione dato che sono i Comuni a metter a disposizione le strutture di accoglienza di loro diretta gestione.

 

 

Art. 6 co.3  

Le previsioni contenute in tale comma appaiono quasi inapplicabili e di difficilissima gestione operativa con il meccanismo di reperimento posti e collocamento messi in atto fino ad oggi dal Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, per altro mai menzionato. La norma avrebbe dovuto pi ragionevolmente prevedere nella fattispecie che il richiedente riceva un contributo economico in attesa del reperimento (tramite Servizio centrale) di un posto di accoglienza.

 

 

Art. 6, co. 4

Sarebbe opportuno togliere le parole anche avvalendosi dei mezzi messi a disposizione dal centro stesso oppure specificare che quanto affermato vale solo per i CdI. Con riferimento ai centri del Sistema risulta di pi facile applicazione la seconda previsione, dove si specifica che i trasferimenti sono sempre a carico della Prefettura.

 

 

 

 

Art. 6, co. 5

Sarebbe meglio avere chiare le c.d. motivate ragioni almeno con una esemplificazione. Visto che si parla anche dei centri del Sistema, sarebbe bene concordare queste motivate ragioni gi nel Provvedimento del capo dipartimento o di volta in volta con il Servizio centrale. Questo al fine di regolamentare lapparente discrezionalit delle Prefetture nel prendere tali decisione senza consultarsi con il Servizio che coordina il Sistema, i centri o i Comuni.

Si ricorda inoltre che la direttiva afferma - allart 12 c. 4 - che i trasferimenti dei RA da una struttura allaltra avvengono solo se necessari.

 

 

Art. 6 co.5-6

Il comma 5 stabilisce che laccoglienza disposta nella struttura individuata ed subordinata alleffettiva residenza del RA nella struttura di accoglienza. Tale dicitura pu far sorgere perplessit  se letta in relazione alla norma che prevede la sola elezione di domicilio da parte del richiedente asilo.

 

 

Art 6, co. 7

Subordinare lerogazione del contributo alla comunicazione del domicilio piuttosto pericoloso. Lesperienza vissuta fino ad oggi induce a temere limpossibilit per i richiedenti asilo di avere il contributo se le Prefetture/Questure non accettano i c.d. domicili fittizi. Non dobbiamo , infatti, dimenticare che il contributo viene erogato a persone appena arrivate, che non trovano posto nei CdI o nei centri del Sistema; queste persone difficilmente, prima di avere un contributo qualsiasi, riusciranno ad eleggere un domicilio che non sia fittizio.

 

 

 Art. 6, co. 8

La norma non risulta affatto chiara se non letta in combinato disposto con lart. 12 co. 4.

 

 

Art. 8

Sono da segnalare due perplessit: la prima relativa alla presenza effettiva nel Sistema di centri specializzati. Rispetto alla portata della norma, forse sarebbe bene ripensare alla possibilit di prevedere nel bando la partecipazione di enti locali disposti ad accogliere e offrire servizi specifici a beneficiari appartenenti a categorie particolari. La seconda perplessit riguarda laccoglienza dei minori. Rimane materia complessa e disordinata.

 

 

Art. 8 co. 2

Non cՏ alcuna previsione sulla necessit di attivare dei servizi che permettano nei CdI una rapida individuazione e una presa in carico effettiva delle persone che hanno subito torture o altre forme di violenza e trattamenti disumani o degradanti. Tale delicatissimo compito viene genericamente delegato al centro stesso. Lindicazione di operare ove possibile con la ASL territorialmente competente rappresenta unindicazione eccessivamente vaga. Le disposizioni di cui allart. 20 della Dir. UE non appaiono pertanto rispettate. I servizi speciali di cui al co.2 sembrano essere facoltativi e discrezionali.

 

 

Art. 8, co. 3

I posti di questo tipo nel Sistema sono pochissimi e non pienamente a regime; il Ministero dovrebbe prevedere ulteriori alternative per dare pieno adempimento alla Direttiva.

 

Art. 8, co. 4 

Sembra che rispetto ai MSNA responsabilit e oneri vengano scaricati nuovamente sul Comune. Nellambito del FNPSA, che in questa parte sostenuto dai fondi per lattuazione della direttiva, il Comune pu chiedere finanziamenti per programmi specifici per minori sia RA che Rifugiati dato che la direttiva solo per i richiedenti asilo? Si rischia di fare confusione in questo intreccio di fondi.

Da sollevare anche la questione che lo stesso FER II prevede una priorit di interventi per i minori sia accompagnati che non accompagnati, se non si sta attenti forse si rischia una sovrapposizione di possibili linee di finanziamento visto che tutto confluir nel FNPSA

 

 

Art. 9, co. 1 lettera a)

Gli Stati membri garantiscono () la tutela della vita e del nucleo familiare, ove possibile. Non garantirli porterebbe il decreto al di sotto dei minimi standard previsti dalla Direttiva. Questa infatti prevede di garantire lunit familiare nella misura del possibile, ma allart. 14, c. 2 si prevede che gli Stati membri garantiscano : a) la tutela della vita familiare, senza inserire ove possibile .

 

 

Art. 10 co. 1

La responsabilit delle condizioni del centro di identificazione attribuita al sindaco della citt in cui esso ubicato. Non quindi possibile che i richiedenti asilo presenti nei CdI non siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale riconoscendo la ASL quale unica autorit sanitaria prevista per il monitoraggio.

 

 

Art. 10 co. 2

La norma non chiara, sembrerebbe prevedere la possibilit che minori non accompagnati richiedenti asilo vengano inviati ai centri di identificazione (i minori richiedenti asilo o i minori figli di richiedenti asilo) in contrapposizione con le disposizioni del regolamento.

 

 

Art. 11, co. 1

Per i ricorrenti potrebbe valere lo stesso criterio? Chi stabilisce a chi attribuibile il ritardo e in che modo?

 

 

Art. 11, co. 4

A mio avviso:

a)  il gestore del centro viola la privacy del rifugiato controllandone le entrate fiscali (sulla base di quale autorit?)

b) il contributo equivale al pro die pro capite del centro, quindi varia a seconda dei centri? Se cos fosse, credo che si potrebbe addirittura intravedere una discriminazione di fatto a meno che non si motivi la differenziazione di trattamento.

c) Bisognerebbe riflettere sul guadagno netto del centro che ha gi ricevuto un finanziamento sulla base del progetto presentato per laccoglienza dei richiedenti asilo.

Da notare il fatto che la Direttiva prevede che: gli Stati membri possono chiedere al richiedente asilo un rimborso non devono necessariamente farlo.

 

 

Art. 11, co. 5

E sufficiente che il Comune preveda corsi di formazione senza specificare nulla altro? Infatti in genere il Comune non organizza la formazione professionale e al momento del bando potrebbe non essere a conoscenza dei programmi provinciali o regionali, ad esempio.

 

 

Art. 12

Lintero impianto di questo articolo contraddice complessivamente in modo evidente quanto disposto dallart. 1 sexies della L. 39/90 cos come modificato dalla L. 189/02 in quanto non conferisce  alcun compito di coordinamento al Sistema di protezione/ANCI. I centri di accoglienza dello stesso sistema sembrano rispondere direttamente al Ministero dell Interno anzich al Servizio centrale affidato dal Ministero allAnci (pur nellambito della convenzione tra Ministero e Anci cui affidata la gestione del Sistema).

Sarebbe opportuno parlare di cessazione delle condizioni di accoglienza, che ha valore dal momento in cui disposta, e non di revoca in quanto questa prevede un rimborso delle spese in precedenza erogate.

 

 

 Art.12, co. 1 lettera d)

Sembrerebbe dunque che nei centri del Sistema dovrebbero verificarsi a carico dei singoli beneficiari controlli fiscali sulle possibilit economiche di ognuno.

La Direttiva afferma che: gli Stati membri possono chiedere al richiedente asilo un rimborso. Niente si stabilisce in merito a controllo fiscali.

 

 

Art. 12, co. 5

Non chiaro su quale base dovrebbe essere dato il rimborso: costo prodie procapite del centro, corrispettivo delleventuale contributo richiesto dal Centro (se diverso dal costo pro-die pro-capite).

La Direttiva prevede che : gli Stati possono non devono !!!

 

La portata della norma non di fatto applicabile  per lo stato di indigenza dei RA ( non detto che lavorino tutti, unica possibilit riconosciuta dalla direttiva quale criterio di richiesta rimborsi) e perch non facile immaginare chi, come e sulla base di quali criteri possa fare controlli fiscali ad hoc.

 

 

Art. 14 co. 2

Le ultime 2 righe non sono chiare, sarebbe meglio capire cosa intende il Ministero (per lanno 2005?)