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Comparazione tra il sistema
attuale e quello previsto dal Dlgs di recepimento della Direttiva europea
2003/9/CE |
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Situazione attuale |
Previsioni dopo il decreto |
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Ruolo della Prefettura e del Servizio centrale del
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati |
Ruolo della Prefettura e del Servizio centrale del
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati |
Note |
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Allo stato attuale non esiste nessuna valutazione
relativa ai mezzi di sussistenza del RA come previa condizione
all'accoglienza |
La Prefettura valuta l'insufficienza dei mezzi di
sussistenza del RA in base ai criteri relativi al soggiorno per motivi di
turismo ex art. 4 co. 3 TU. (art.5 co. 3) |
La previsione dell'espletamento di tale procedura
induce a pensare ad un'estensione dei tempi prima del possibile inserimento
in accoglienza della persona dato che tale valutazione deve essere fatta su
ogni singolo richiedente asilo |
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La disponibilit dei posti all'interno del Sistema
viene verificata dal Servizio centrale tramite Banca dati (art.32 legge
189/02) |
La Prefettura accerta, secondo le modalit stabilite
con provvedimento del Capo del Dipartimento per le libert civili e
l'immigrazione del Ministero dell'Interno, la disponibilit di posti
all'interno del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati |
Tale disposizione sembra togliere il compito di
monitoraggio e controllo delle presenze attribuito per legge al Servizio
Centrale spostandolo alle Prefetture e comunque non si prevede nel presente
decreto un meccanismo di raccordo tra Prefetture e Servizio centrale |
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Gli spostamenti sul territorio dei RA sono gestiti
dal Servizio centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati tramite la Banca dati in collaborazione con i Comuni |
La Prefettura provvede all'invio del richiedente
nella struttura individuata, anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a
disposizione del centro stesso. Gli oneri conseguenti sono a carico della
Prefettura stessa. (art.6 co. 4) |
La norma non risulta chiara in relazione ai compiti
e agli strumenti fino ad oggi propri dei Centri di accoglienza gestiti dalla
rete dei Comuni all'interno del Sistema. Si pu prevedere che i Centri del
Sistema possano incontrare notevoli difficolt nel mettere a disposizione
mezzi e personale per i trasferimenti dei RA |
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I trasferimenti tra i centri del Sistema e dal
territorio ai Centri sono gestiti dal Servizio centrale tramite Banca dati su
base di richiesta motivata del Comune, della Prefettura, di associazioni, di
privati o del beneficiario e valutata dal Servizio centrale stesso. |
La Prefettura trasferisce il richiedente asilo in
altro centro per motivate ragioni
(art.6 co.5) |
Tale disposizione sembra togliere il compito di
monitoraggio, controllo e gestione delle presenze sul territorio e nel
Sistema attribuito per legge al Servizio Centrale spostandolo alle Prefetture
e comunque non si prevede nel presente decreto un meccanismo di raccordo tra
Prefetture e Servizio centrale. Sarebbe auspicabile definire almeno in modo
esemplificativo le "motivate ragioni" che la Direttiva identifica
nei soli casi di necessit. |
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La comunicazione intercorre tra Questura e centro
del Sistema, Questura di provenienza e Questura di arrivo, Questura e
Commissione stralcio/territoriale. |
La Prefettura comunica l'indirizzo della struttura
di accoglienza alla Questura e alla Commissione territoriale. (art.6 co.6) |
Si prevede un dilatarsi dei tempi inserendo un
ulteriore passaggio a quelli gi previsti ed un aggravio del lavoro a carico
delle Prefetture |
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Il Servizio centrale monitora i servizi erogati dai
centri del Sistema tramite visite in loco e altri strumenti di monitoraggio
(relazioni intermedie e finali; schede di monitoraggio ecc.) - art.32 legge
189/02 |
La Prefettura dispone i necessari controlli per
accertare al qualit dei servizi erogati dai centri di accoglienza di cui
all'art. 6 comma 2 del decreto anche avvalendosi dei servizi sociali del
Comune (art. 9 comma 2) |
La disposizione sposta la responsabilit del
monitoraggio dei servizi offerti dai centri del Sistema dal Servizio centrale
(che lo attua per legge) alla Prefettura. Inoltre non chiaro il meccanismio
attraverso il quale la Prefettura chiede la collaborazione al Comune per
monitorare i servizi da lui stesso offerti poich la norma sembra riferirsi
esclusivamente ai centri del Sistema quindi gestiti dai Comuni |
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La decisione della revoca delle misure di
accoglienza viene presa dal Comune in base al regolamento interno del centro
previa comunicazione al Servizio centrale. |
La Prefettura dispone con proprio motivato decreto
la revoca delle misure di accoglienza, (art. 12 comma 1-3) |
La disposizione sembra andare nella direzione di
togliere l'autonomia gestionale al Comune e spostarla alle Prefetture che
scavalcano il Servizio centrale nell'adempimento delle proprie funzioni di
monitoraggio. Inoltre le Prefetture andranno incontro ad un aggravio del
proprio carico lavorativo dovendo prendere singoli provvedimenti ad personam. |
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La comunicazione sull'abbandono del centro da parte
del RA viene comunicata dal Comune alla Questura e al Servizio centrale. Il
reintegro a discrezione del Comune in accordo con il Servizio centrale dopo
valutazione delle cause dell'abbandono |
La Prefettura riceve le comunicazione del gestore
del centro sulla mancata presentazione o sull'abbandono del centro da parte
del richiedente asilo. Qualora il richiedente asilo sia rintracciato o si
presenti volontariamente alle forze dell'ordine o al centro di assegnazione,
il Prefetto dispone, con decisione motivata, sulla base degli elementi
addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienze.
Il ripristino disposto soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono
sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito (Art. 12 comma 2) |
Con riferimento ai Centri del Sistema la
disposizione sembra innanzitutto aggiungere un passaggio con conseguente
burocratizzazione e estensione dei tempi e di nuovo uno scavalcamento delle
funzioni del Servizio centrale. Il "gestore" del centro nel caso
del Sistema il Comune che si dovr coordinare con la Prefettura e non pi
con il Servizio centrale come da legge 189/02. Inoltre gli eventuali
meccanismi di raccordo tra ruolo del Servizio centrale, della Prefettura e
del Comune in qualit di gestore non sono esplicitati e quindi valutabili |
2 |
Tempi e modalit dell'inserimento in accoglienza |
Tempi e modalit dell'inserimento in accoglienza |
Note |
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In procedura ordinaria, al momento della
presentazione della domanda d'asilo la Questura rilascia immediatamente a
seguito della verbalizzazione della domanda stessa un cedolino in attesa del
rilascio del permesso di soggiorno entro 20 gg. Il RA in possesso del solo
cedolino viene segnalato alla Banca Dati del Servizio Centrale ed inserito
immediatamente in uno dei centri del Sistema. |
La Questura rilascia entro 3 giorni dalla
presentazione della domanda di asilo un "attestato nominativo",
nonch entro 20 giorni il permesso di soggiorno per richiesta di asilo al RA
che abbia presentato la domanda entro il termine di 8 giorni dall'ingresso
dall'Italia ex art. 5 comma 2 TU. (art.4 co.1). Il RA redige apposita
richiesta, previa dichiarazione, al momento della presentazione della
domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza. (art. 6 comma
1) |
I tempi e i meccanismi per l'inserimento in
accoglienza sembrano mutare sostanzialemtne in merito al fatto che : a) non
chiaro il valore dell'attestato nominativo ma sembra essere chiaro che non da
diritto al RA ad essere inserito in accoglienza come lo dava il cedolino; b)
nei 20 giorni di attesa il RA e la sua famiglia sono privati di accoglienza e
di ogni altra sussidiaria forma di assistenza; c) i tempi complessivi di
attesa sono difficilemnte prevedibili perch oltre ai 3 + 20 giorni previsti
dalla norma si devono sommare i giorni necessari ad espletare le valutazioni
del caso (mezzi di sussistenza e disponibilit dei posti in accoglienza) da
parte delle Prefetture le quali devono poi emanare atti ad
hoc per l'inserimento in accoglienza dei singoli RA |
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La verifica delle disponibilit dei posti in
accoglienza del Sistema veniva effettuata dalla Banca dati del Servizio
centrale. |
La Prefettura verifica la disponibilti di posti
all'interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (art.
6 comma 2) |
Di nuovo non sembra riconoscersi una continuit con
il passato in merito al ruolo svolto dal Servizio centrale e non si evince
dalla disposizione n dal decreto alcun meccanismo di eventuale raccordo. |
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Sulla base della gestione attuale ad opera del
Servizio centrale tramite Banca Dati nel momento in cui il richiedente entra
in contatto con la Prefettura questa provvede a segnalarlo al Servizio
centrale che lo inserisce poi in uno dei centri del Sistema. |
La Prefettura provvede all'invio del RA nella
struttura individuata (art. 6 comma 4) |
Anche questa disposizione prevede un passaggio in
pi rispetto al meccanismo precedente ed uno spostamente della responsabilit
e/o competenza dal Servizio centrale allla Prefettura con poca chiarezza in
relazione a tutti i pasaggi che portano all'inserimento in accoglienza dei RA
e delle loro famiglie. |
3 |
Tempi di permanenza in accoglienza |
Tempi di permanenza in accoglienza |
Note |
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Dopo la notifica della decisione negativa da parte
della Commissione Stralcio o Territoriale il Comune stabilisce con il
beneficiario un progetto di rimpatrio o la presentazione del ricorso entro 15
giorni |
Le misure di accoglienza hanno termine al momento
della comunicazione sulla decisione della domanda di asilo (art. 5 co.6) |
La norma presenta una vaghezza eccessiva nella
definizione della tempistica utilizzando la parola "momento" che
non giuridicamente contestualizzabile. Comunque, tale dicitura sembra non
lasciare allo straniero il tempo necessario per effettuare una scelta in
merito o ad un programma di rimpatrio assistito oppure alla presentazione del
ricorso. Fermo restando che la disposizione non prende in considerazione,
stante l'attuale dicitura, la legge (DPR 394/99 art. 12) in base alla quale
il cittadino straniero ha 15 gg di tempo - dopo la revoca del pds e l'invito
a lasciare il terriotorio - per effettuare una delle suddette scelte, periodo in cui lo straniero regolarmente presente sul
territorio nazionale. |
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