Comparazione tra il sistema attuale e quello previsto dal Dlgs di recepimento della Direttiva europea 2003/9/CE
Situazione attuale Previsioni dopo il decreto  
     
1 Ruolo della Prefettura e del Servizio centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati Ruolo della Prefettura e del Servizio centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati Note
Allo stato attuale non esiste nessuna valutazione relativa ai mezzi di sussistenza del RA come previa condizione all'accoglienza La Prefettura valuta l'insufficienza dei mezzi di sussistenza del RA in base ai criteri relativi al soggiorno per motivi di turismo ex art. 4 co. 3 TU. (art.5 co. 3) La previsione dell'espletamento di tale procedura induce a pensare ad un'estensione dei tempi prima del possibile inserimento in accoglienza della persona dato che tale valutazione deve essere fatta su ogni singolo richiedente asilo
La disponibilit dei posti all'interno del Sistema viene verificata dal Servizio centrale tramite Banca dati (art.32 legge 189/02) La Prefettura accerta, secondo le modalit stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per le libert civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, la disponibilit di posti all'interno del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati Tale disposizione sembra togliere il compito di monitoraggio e controllo delle presenze attribuito per legge al Servizio Centrale spostandolo alle Prefetture e comunque non si prevede nel presente decreto un meccanismo di raccordo tra Prefetture e Servizio centrale
Gli spostamenti sul territorio dei RA sono gestiti dal Servizio centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati tramite la Banca dati in collaborazione con i Comuni La Prefettura provvede all'invio del richiedente nella struttura individuata, anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione del centro stesso. Gli oneri conseguenti sono a carico della Prefettura stessa. (art.6 co. 4) La norma non risulta chiara in relazione ai compiti e agli strumenti fino ad oggi propri dei Centri di accoglienza gestiti dalla rete dei Comuni all'interno del Sistema. Si pu prevedere che i Centri del Sistema possano incontrare notevoli difficolt nel mettere a disposizione mezzi e personale per i trasferimenti dei RA
I trasferimenti tra i centri del Sistema e dal territorio ai Centri sono gestiti dal Servizio centrale tramite Banca dati su base di richiesta motivata del Comune, della Prefettura, di associazioni, di privati o del beneficiario e valutata dal Servizio centrale stesso. La Prefettura trasferisce il richiedente asilo in altro centro per motivate ragioni (art.6 co.5) Tale disposizione sembra togliere il compito di monitoraggio, controllo e gestione delle presenze sul territorio e nel Sistema attribuito per legge al Servizio Centrale spostandolo alle Prefetture e comunque non si prevede nel presente decreto un meccanismo di raccordo tra Prefetture e Servizio centrale. Sarebbe auspicabile definire almeno in modo esemplificativo le "motivate ragioni" che la Direttiva identifica nei soli casi di necessit.
La comunicazione intercorre tra Questura e centro del Sistema, Questura di provenienza e Questura di arrivo, Questura e Commissione stralcio/territoriale. La Prefettura comunica l'indirizzo della struttura di accoglienza alla Questura e alla Commissione territoriale. (art.6 co.6) Si prevede un dilatarsi dei tempi inserendo un ulteriore passaggio a quelli gi previsti ed un aggravio del lavoro a carico delle Prefetture
Il Servizio centrale monitora i servizi erogati dai centri del Sistema tramite visite in loco e altri strumenti di monitoraggio (relazioni intermedie e finali; schede di monitoraggio ecc.) - art.32 legge 189/02 La Prefettura dispone i necessari controlli per accertare al qualit dei servizi erogati dai centri di accoglienza di cui all'art. 6 comma 2 del decreto anche avvalendosi dei servizi sociali del Comune (art. 9 comma 2) La disposizione sposta la responsabilit del monitoraggio dei servizi offerti dai centri del Sistema dal Servizio centrale (che lo attua per legge) alla Prefettura. Inoltre non chiaro il meccanismio attraverso il quale la Prefettura chiede la collaborazione al Comune per monitorare i servizi da lui stesso offerti poich la norma sembra riferirsi esclusivamente ai centri del Sistema quindi gestiti dai Comuni
La decisione della revoca delle misure di accoglienza viene presa dal Comune in base al regolamento interno del centro previa comunicazione al Servizio centrale. La Prefettura dispone con proprio motivato decreto la revoca delle misure di accoglienza, (art. 12 comma 1-3) La disposizione sembra andare nella direzione di togliere l'autonomia gestionale al Comune e spostarla alle Prefetture che scavalcano il Servizio centrale nell'adempimento delle proprie funzioni di monitoraggio. Inoltre le Prefetture andranno incontro ad un aggravio del proprio carico lavorativo dovendo prendere singoli provvedimenti ad personam.
La comunicazione sull'abbandono del centro da parte del RA viene comunicata dal Comune alla Questura e al Servizio centrale. Il reintegro a discrezione del Comune in accordo con il Servizio centrale dopo valutazione delle cause dell'abbandono La Prefettura riceve le comunicazione del gestore del centro sulla mancata presentazione o sull'abbandono del centro da parte del richiedente asilo. Qualora il richiedente asilo sia rintracciato o si presenti volontariamente alle forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il Prefetto dispone, con decisione motivata, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienze. Il ripristino disposto soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito (Art. 12 comma 2) Con riferimento ai Centri del Sistema la disposizione sembra innanzitutto aggiungere un passaggio con conseguente burocratizzazione e estensione dei tempi e di nuovo uno scavalcamento delle funzioni del Servizio centrale. Il "gestore" del centro nel caso del Sistema il Comune che si dovr coordinare con la Prefettura e non pi con il Servizio centrale come da legge 189/02. Inoltre gli eventuali meccanismi di raccordo tra ruolo del Servizio centrale, della Prefettura e del Comune in qualit di gestore non sono esplicitati e quindi valutabili
2 Tempi e modalit dell'inserimento in accoglienza Tempi e modalit dell'inserimento in accoglienza Note
In procedura ordinaria, al momento della presentazione della domanda d'asilo la Questura rilascia immediatamente a seguito della verbalizzazione della domanda stessa un cedolino in attesa del rilascio del permesso di soggiorno entro 20 gg. Il RA in possesso del solo cedolino viene segnalato alla Banca Dati del Servizio Centrale ed inserito immediatamente in uno dei centri del Sistema. La Questura rilascia entro 3 giorni dalla presentazione della domanda di asilo un "attestato nominativo", nonch entro 20 giorni il permesso di soggiorno per richiesta di asilo al RA che abbia presentato la domanda entro il termine di 8 giorni dall'ingresso dall'Italia ex art. 5 comma 2 TU. (art.4 co.1). Il RA redige apposita richiesta, previa dichiarazione, al momento della presentazione della domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza. (art. 6 comma 1) I tempi e i meccanismi per l'inserimento in accoglienza sembrano mutare sostanzialemtne in merito al fatto che : a) non chiaro il valore dell'attestato nominativo ma sembra essere chiaro che non da diritto al RA ad essere inserito in accoglienza come lo dava il cedolino; b) nei 20 giorni di attesa il RA e la sua famiglia sono privati di accoglienza e di ogni altra sussidiaria forma di assistenza; c) i tempi complessivi di attesa sono difficilemnte prevedibili perch oltre ai 3 + 20 giorni previsti dalla norma si devono sommare i giorni necessari ad espletare le valutazioni del caso (mezzi di sussistenza e disponibilit dei posti in accoglienza) da parte delle Prefetture le quali devono poi emanare atti ad hoc per l'inserimento in accoglienza dei singoli RA
La verifica delle disponibilit dei posti in accoglienza del Sistema veniva effettuata dalla Banca dati del Servizio centrale. La Prefettura verifica la disponibilti di posti all'interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (art. 6 comma 2) Di nuovo non sembra riconoscersi una continuit con il passato in merito al ruolo svolto dal Servizio centrale e non si evince dalla disposizione n dal decreto alcun meccanismo di eventuale raccordo.
Sulla base della gestione attuale ad opera del Servizio centrale tramite Banca Dati nel momento in cui il richiedente entra in contatto con la Prefettura questa provvede a segnalarlo al Servizio centrale che lo inserisce poi in uno dei centri del Sistema. La Prefettura provvede all'invio del RA nella struttura individuata (art. 6 comma 4) Anche questa disposizione prevede un passaggio in pi rispetto al meccanismo precedente ed uno spostamente della responsabilit e/o competenza dal Servizio centrale allla Prefettura con poca chiarezza in relazione a tutti i pasaggi che portano all'inserimento in accoglienza dei RA e delle loro famiglie.
3 Tempi di permanenza in accoglienza Tempi di permanenza in accoglienza Note
Dopo la notifica della decisione negativa da parte della Commissione Stralcio o Territoriale il Comune stabilisce con il beneficiario un progetto di rimpatrio o la presentazione del ricorso entro 15 giorni Le misure di accoglienza hanno termine al momento della comunicazione sulla decisione della domanda di asilo (art. 5 co.6) La norma presenta una vaghezza eccessiva nella definizione della tempistica utilizzando la parola "momento" che non giuridicamente contestualizzabile. Comunque, tale dicitura sembra non lasciare allo straniero il tempo necessario per effettuare una scelta in merito o ad un programma di rimpatrio assistito oppure alla presentazione del ricorso. Fermo restando che la disposizione non prende in considerazione, stante l'attuale dicitura, la legge (DPR 394/99 art. 12) in base alla quale il cittadino straniero ha 15 gg di tempo - dopo la revoca del pds e l'invito a lasciare il terriotorio - per effettuare una delle suddette scelte, periodo in cui lo straniero regolarmente presente sul territorio nazionale.