NOTE
DI CARATTERE GENERALE
Decreto
legislativo di recepimento della Direttiva Europea 2003/9/CE
1. Il decreto si appiattisce molto sui minimi standard previsti dalla direttiva che gi rappresentano, come sappiamo, il minimo comune denominatore sul quale si sono trovati dĠaccordo gli Stati con i loro diversi orientamenti. Sembra non tenersi conto n di ci che il Sistema stato fino ad oggi n dellĠart. 4 della stessa direttiva che recita : ÒGli Stati membri possono stabilire o mantenere in vigore disposizioni pi favorevoli sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo (É)Ó Il Sistema si modifica infatti sostanzialmente nei sui contenuti e nelle metodologie di intervento.
2. LĠintero impianto del Decreto evidenzia un mancato rispetto dellĠautonomia degli enti locali ed in evidente contrasto con il carattere di adesione volontaria degli enti locali al sistema di protezione per far fronte innanzitutto alle esigenze del loro territorio. Pi in generale, lĠintera evoluzione del sistema di accoglienza esistente, frutto di una relazione articolata tra autonomie locali e autorit governative, non solo non emerge con chiarezza, ma al contrario sembra dissolversi in un ÒmodelloÓ verticale che riduce o annulla lo spazio del modello dellĠaccoglienza territoriale decentrata.
3. EĠ necessario richiamare lĠattenzione sulle finalit della Direttiva. Lo Stato ha lĠobbligo dellĠaccoglienza e del rispetto degli standard minimi, lo spirito della Direttiva prevede per che ogni Stato Membro preveda un appropriato coordinamento tra le autorit competenti e tra le comunit locali che dovrebbero cooperare allĠefficienza dei sistemi nazionali. Questo sembra incoraggiare una condivisione della responsabilit tra i diversi livelli e i diversi ambiti di gestione del sistema di accoglienza. Questo quello che il Sistema attuale ha realizzato fino ad oggi.
4. Non viene riconosciuto il ruolo svolto dal Servizio Centrale negli ultimi anni neppure in relazione allĠaccesso e alla permanenza nei centri di accoglienza del Sistema gestiti dai Comuni che sembra essere sostituito dalle Prefetture senza chiarezza sul tipo di raccordo, nel caso in cui sia previsto, tra queste e il Servizio Centrale che gestisce la Banca Dati del Sistema.
5.
Le Prefetture nel Sistema di accoglienza descritto dal Decreto assumono un
ruolo decisamente maggiore rispetto a quello precedente che sembra incidere
nella gestione ordinaria dellĠaccoglienza. Sono infatti le Prefetture ad
emanare atti recanti decisioni relative allĠinserimento in accoglienza, alla
permanenza, ad eventuali trasferimenti e allĠuscita dallĠaccoglienza di
richiedenti asilo e rifugiati. Questo comporta il venire meno di un ruolo
fondamentale sia del Servizio Centrale e della Banca Dati da questo gestita sia
un aumento di burocratizzazione nel sistema e un aggravio notevole di lavoro
delle singole Prefetture visto che i casi devono essere decisi singolarmente ad
personam.
6. Dal dettato del presente Decreto non emerge in modo chiaro quale saranno i meccanismi di raccordo tra i centri di accoglienza gestiti dai Comuni, il Servizio centrale, le Prefetture, i Centri di Identificazione e il Ministero dellĠInterno alla base di una gestione efficace ed efficiente dellĠintero Sistema dĠasilo nazionale. Allo stato attuale tali meccanismi sono molto chiari e discendono da unĠesperienza rodata da alcuni anni.
7. Il dettato delle singole norme del presente decreto si presta ad interpretazioni diverse comportando il rischio di diffusione di prassi e pratiche diverse sul territorio diffondendo confusione tra i funzionari chiamati ad applicare le norme, gli operatori e gli stessi richiedenti asilo e rifugiati. Ad esempio in relazione alla tempistica e alla metodologia di inserimento nellĠaccoglienza e in relazione allĠiter, al coordinamento tra i vari attori che entrano nella gestione del sistema di accoglienza e in relazione ai tempi e ai modi del ricorso.