IL RECESSO DEI LAVORATORI EXTRA COMUNITARI

 

Le seguenti considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dellautore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per lAmministrazione

 

 

Un argomento interessante sotto laspetto interpretativo posto dal DPR n. 394/1999, come modificato dal DPR n. 334/2004 (che, nella riflessione sar individuato come nuovo regolamento), rappresentato dalle questioni correlate alliscrizione del lavoratore extra comunitario nelle liste o nellelenco anagrafico del Centro per lImpiego licenziato, dimesso o affetto da status di disabilit.

La disposizione di riferimento che va esaminata rappresentata dallart. 37 il quale, sostanzialmente, ha dato attuazione allart. 22, comma 11, del D. L.vo n. 286/1998, quale risulta dopo le novit apportate dalla legge n. 189/2002: tuttavia, per ben comprendere gli istituti richiamati sar opportuno tenere presente quanto disposto dalla legge n. 223/1991 in materia di procedure collettive di riduzione di personale e di indennit di mobilit.

Ma andiamo con ordine.

Lart. 37 del regolamento vuole dettare le modalit operative riguardanti il comma 11 dellart. 22 del Testo Unico il quale afferma che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno e che la perdita del posto di lavoro, anche per dimissioni, consente liscrizione nelle liste di collocamento per il periodo di residua validit del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalit di comunicazione ai Centri per lImpiego, anche ai fini delliscrizione .. nelle liste di collocamento con priorit rispetto a nuovi lavoratori extra comunitari.

Orbene, il comma 1 dellart. 37 stabilisce che allorquando il lavoratore straniero perda il posto di lavoro a seguito di licenziamento collettivo, limpresa che lo ha assunto deve darne comunicazione sia allo Sportello Unico per lImmigrazione che al Centro per lImpiego entro i cinque giorni successivi al provvedimento di recesso. Questultimo, qualora il lavoratore sia in possesso dei requisiti, procede al suo inserimento nelle liste di mobilit anche ai fini della corresponsione dellindennit di mobilit, ove spettante, nei limiti del periodo di residua validit del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che si tratti di lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Se il licenziamento collettivo non da luogo alla iscrizione nelle liste di mobilit, il Centro per lImpiego tenuto a seguire la procedura specifica individuata al comma 2 che riguarda il caso del licenziamento individuale o delle dimissioni.

La disposizione merita qualche riflessione.

La prima riguarda lambito di applicazione della procedura sui licenziamenti collettivi (richiamata dallart. 37, comma 1, del nuovo regolamento). Essa riguarda le imprese che occupano pi di quindici dipendenti e che in conseguenza di una riduzione o trasformazione dell'attivit lavorativa, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti nellarco di centoventi giorni, in ciascuna unit produttiva o in pi unit produttive nellambito del territorio della stessa provincia (art. 24, comma 1, della legge n. 223/1991). Liter procedimentale (articoli 4 e 5) trova applicazione anche a quei licenziamenti che nello stesso arco temporale e nello stesso ambito, siano riconducibili alla medesima causale. A ci va aggiunto, per completezza di informazione, che la procedura sui licenziamenti collettivi trova applicazione anche nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori di analoghe dimensioni (art. 1, comma 1 bis, del D. L.vo n. 110/2004), pur se i lavoratori oggetto di recesso non percepiscono la relativa indennit, pur venendo iscritti, a seguito dei singoli recessi, nelle liste di mobilit. Per completezza di informazione si ricorda come lart. 24, comma 4, della legge n. 223/1991 escluda dalla procedura i casi di scadenza dei contratti a termine, il c.d. fine lavoro nelle costruzioni edili, le attivit stagionali e quelle saltuarie. Ovviamente, per computo del limite numerico restano valide, ad avviso di chi scrive, le determinazioni assunte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 155 del 29 novembre 1991, con la inclusione, ai fini delle ragioni sistemiche desumibili dallart.1, comma 1, della legge n. 223/1991  degli apprendisti, degli assunti con contratto di formazione e lavoro (ora, forse, con contratto di inserimento) e con lesclusione degli utilizzati con contratto di somministrazione e dei lavoratori gi impiegati in attivit socialmente utili.

La seconda riguarda il concetto di impresa riferito alle procedure di mobilit, identificato al comma 1 dellart. 37: esso chiaramente, riguarda quelle con un organico sopra dimensionato alle quindici unit, ma, come si diceva pocanzi, estensibile anche agli altri datori di lavoro (es. associazioni sindacali, fondazioni, associazioni culturali, ecc.) che non sono imprenditori. Tale interpretazione appare, ad avviso di chi scrive, comprensibile alla luce anche della constatazione che lambito procedurale si ampliato con il D. L.vo n. 110/2004, emanato in esecuzione di una precisa sollecitazione europea, e che il comma 11 dellart. 22 del D. L.vo n. 286/1998, di cui il nuovo  regolamento , in termini giuridici, lo strumento esplicativo non si riferisce affatto alle sole imprese.

La terza considerazione riguarda le comunicazioni alle Sportello Unico ed al Centro per limpiego che quello nel cui territorio si svolto il rapporto di lavoro. La disposizione parla di cinque giorni dalla cessazione del rapporto: qui, valgono le regole generali previste dal codice civile, nel senso che non si conta il dies a quo, mentre se il termine scade in un giorno festivo, esso  prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Ma, sullargomento, occorre aggiungere altre questioni non secondarie. La prima riguarda il ritardo nella comunicazione: quella indirizzata al Centro per lImpiego punita con una sanzione amministrativa compresa tra 100 e 500 euro, irrogata dalla Direzione provinciale del Lavoro, diffidabile, nel senso che, ai sensi dellart. 13 del D.L.vo n. 124/2004, il datore di lavoro pu pagare nel termine concesso limporto minimo e, allorquando sar operativo il modello unico per tutte le comunicazioni, potr assolvere il proprio obbligo con soli 50 euro (25 per le agenzie di somministrazione), sfruttando il c.d. ravvedimento operoso, previsto dal D. L.vo n. 297/2002, qualora lobbligo venga assolto spontaneamente nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine. Anche la comunicazione allo Sportello Unico va fatta nei cinque giorni successivi ma linottemperanza a tale nuovo adempimento, del tutto analogo a quello precedente, introdotto dalla legge n. 189/2002 e operativamente disciplinato dallart. 36 bis, comma 2, del nuovo regolamento, punito dal Prefetto con una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 2.500 euro, rispetto alla quale non pare applicabile listituto della diffida, in quanto non si tratta di una sanzione applicata da unarticolazione periferica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Da tali premesse discendono altre considerazioni. Ci si trova di fronte, infatti, ad un duplice analogo adempimento, inviato ad organi diversi, con sanzioni diverse: , quantomeno, auspicabile che allorquando dovesse essere emanato il modello unico per tutte le comunicazioni da inviare alle Amministrazioni Pubbliche per i diversi fini (INPS, INAIL, Centro per lImpiego, Direzioni provinciali e Regionali del Lavoro, ecc.), lo stesso comprenda in indirizzo anche lo Sportello Unico, s da alleviare i datori di lavoro da un ulteriore analogo adempimento burocratico.

La quarta riflessione riguarda liscrizione del lavoratore extra comunitario nelle liste di mobilit: la norma afferma, ad avviso di chi scrive, impropriamente di iscrizione dello straniero nelle liste di mobilit a cura del Centro per lImpiego, in quanto linserimento nelle stesse avviene tramite delibera della Commissioni Regionale Tripartita che ha ereditato, ex D. L.vo n. 469/1997, i compiti gi svolti dalla Commissione Regionale per lImpiego: il Centro per lImpiego svolge soltanto un compito istruttorio finalizzato alla verifica dei requisiti.

Ma a chi spetta lindennit di mobilit (ed questa la quinta considerazione)? Qui anche per il lavoratore straniero debbono valere le disposizioni contenute negli articoli 7 e 16 della legge n. 223/1991:  essa spetta, innanzitutto, ai lavoratori posti in mobilit nelle imprese sopra dimensionate alle quindici unit e che possano far valere unanzianit aziendale di dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie festivit, infortuni (circ. INPS n. 3/1992), gravidanza e puerperio (Corte Costituzionale, n. 423/1995), con un rapporto di lavoro a carattere continuativo. Essi hanno diritto (ma per lo straniero il discorso limitato al periodo di validit del permesso di soggiorno) ad un'indennit per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per gli ultraquarantenni ed a trentasei per gli ultracinquantenni, con elevazione nel Mezzogiorno, rispettivamente, a ventiquattro e trentasei mesi per chi ha compiuto i quaranta ed i cinquanta anni (art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991). Lindennit di mobilit riconosciuta, in determinati settori, anche ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro (art. 24, comma 4, della legge n. 196/1997) ed ai lavoratori a domicilio in possesso dei requisiti (circ. INPS n. 142/2001). Per completezza di informazione si ricorda che i limiti massimi di quantificazione dellindennit di mobilit (oltre che per altre forme indennitarie, come, ad esempio, quella di disoccupazione) sono riportate per lanno corrente nella circolare dellINPS n. 26/2005.

La sesta riflessione concerne la durata del trattamento di mobilit, per il cui mantenimento, bene ricordarlo, il lavoratore deve essere disponibile ad ogni sollecitazione occupazionale (offerta di lavoro a determinate condizioni, corso di qualificazione o riqualificazione professionale, ecc.) proposta dai servizi per limpiego. Il comma 1 dellart. 37 afferma che lo stesso corrisposto per il periodo di residua validit del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi: il nuovo regolamento, in sostanza, assume quale parametro di riferimento per le indennit il limite massimo di permanenza nell'elenco anagrafico del collocamento, secondo quanto affermato al comma 11 dellart. 22 del Testo Unico, trascorso il quale, in assenza di un nuovo lavoro, lextra comunitario tenuto ad abbandonare lItalia.

La settima considerazione riguarda la iscrizione nelle liste di mobilit, senza percezione dellindennit, di quei lavoratori extra comunitari, licenziati per giustificato motivo oggettivo o collettivamente dalle imprese con un organico sotto dimensionato alle quindici unit, non tenute al rispetto della procedura. La loro iscrizione (che, comunque, consente ai datori di lavoro assumenti di ottenere gli sgravi contributivi previsti) possibile fino al 31 dicembre 2005 per effetto dellart. 6 septies del D.L. n. 314/2004 convertito, con modificazioni, nella legge n. 26/2005. 

Il comma 2 dellart. 37 tratta, invece, lipotesi in cui il lavoratore extra comunitario si sia dimesso (anche per giusta causa) o sia stato oggetto di licenziamento individuale. Anche in questo caso, il datore di lavoro tenuto a fare le comunicazioni allo Sportello Unico ed al Centro per lImpiego: su tali adempimenti valgono in toto le considerazioni gi espresse.

Qualora il lavoratore extra comunitario intenda rendersi disponibile, nel periodo di residua validit del permesso di soggiorno (comunque, non inferiore a sei mesi), per una nuova occupazione, ha quaranta giorni di tempo per presentarsi al Centro per lImpiego nel cui ambito territoriale si trova il proprio domicilio, sia per dichiarare lattivit lavorativa svolta in precedenza che per offrire la  disponibilit immediata per lo svolgimento di un nuovo lavoro: a tutto ci propedeutica lesibizione del permesso di soggiorno in corso di validit. Il Centro per lImpiego tenuto a notificare, anche telematicamente, allo Sportello Unico nei dieci giorni successivi sia linserimento nelle liste di mobilit che quello nellelenco anagrafico, facendo specifico riferimento alle generalit ed agli estremi del permesso di soggiorno.

Da quanto appena affermato discendono alcune considerazioni.

La prima riguarda liscrizione nelle liste di mobilit e negli elenchi anagrafici: appena il caso di ricordare come luna non escluda laltra.

La seconda concerne leventuale trattamento di disoccupazione cui, ricorrendone le condizioni, ha diritto anche il lavoratore straniero. Su questo punto intervenuto il D.L. n. 35/2005 che, allart. 13, ha elevato il trattamento ordinario con requisiti normali per il periodo 1 aprile 2005 31 dicembre 2006 al 50% della retribuzione per i primi sei mesi, al 40% per i successivi tre mesi ed al 30% per gli ulteriori mesi. Con lo stesso provvedimento lindennit corrisposta per sette mesi in favore dei soggetti di et inferiore a cinquanta anni e per dieci mesi per i lavoratori con et pari o superiore a cinquanta anni. Lart. 13 , altres, intervenuto sugli altri tipi di disoccupazione (es. agricola, con requisiti ridotti, ecc.) gi previsti. Ovviamente, lindennit di disoccupazione per il lavoratore extra comunitario percepibile, come quella di mobilit, qualora ne ricorrano le condizioni oggettive e soggettive, nei limiti in cui consentita la permanenza sul territorio dello Stato Italiano. Per completezza di informazione occorre ricordare che, ai fini del godimento della indennit ordinaria di disoccupazione, linteressato deve essere in possesso del requisito assicurativo e contributivo di almeno due anni ed un anno di contribuzione (cinquantadue settimane) versata o dovuta nel biennio anteriore alla data di presentazione della domanda e che lo stato di disoccupazione deve essere involontario (ad esso sono equiparabili le dimissioni per giusta causa).

La terza riflessione va fatta su che cosa nel semestre successivo alla perdita del posto si pu offrire al lavoratore extra comunitario in termini di lavoro e quali sono gli adempimenti connessi. Il Centro per lImpiego, una volta entrate a regime, le c.d. prestazioni occasionali accessorie potr offrire alcune attivit lavorative occasionali, per un massimo di trenta giorni nellanno solare e con un compenso complessivo di 5.000 euro esenti da imposizione fiscale e non incidenti sullo status disoccupativo, riferite a piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare, piccoli lavori di giardinaggio, insegnamento complementare, svolgimento di lavori di emergenza, iniziative di volontariato, realizzazioni di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli. Previste dagli articoli 70 e seguenti del D. L.vo n. 276/2003 le prestazioni accessorie, gi oggetto di adattamenti con il D. L.vo n. 251/2004, non sono ancora entrate in vigore ed, anzi, sembrano oggetto di un prossimo restyling con il disegno di legge sulla competitivit, di iniziativa governativa, attualmente allesame del Parlamento. Per tali prestazioni previsto un pagamento attraverso buoni dal cui importo andr defalcato un 13% a favore dellINPS (gestione separata), un 7% a favore dellINAIL ed una ulteriore percentuale che deve essere determinata da un decreto ministeriale, in favore del soggetto autorizzato alle operazioni cambio buoni e versamenti contributivi ed assicurativi. Da quanto appena detto si comprende bene come le prestazioni accessorie per i lavoratori extra comunitari nel semestre di disoccupazione hanno una natura autonoma, non danno luogo alla sottoscrizione di alcun contratto di soggiorno e consentono la cumulabilit degli importi con il trattamento di disoccupazione eventualmente percepito.

Ovviamente, se nel semestre considerato il lavoratore straniero in mobilit o iscritto negli elenchi anagrafici trova una nuova occupazione (anche a tempo parziale, purch il reddito sia sufficiente ai fini del sostentamento) la situazione si presenta in maniera del tutto diversa. Innanzitutto, il datore di lavoro che lo assume deve adempiere a tutti gli obblighi che, in via generale, sono previsti per gli altri lavoratori: lettera di assunzione, con riportati i dati della registrazione sui libri matricola in uso, consegnata prima dellinizio dellattivit, registrazione sui libri obbligatori, denuncia istantanea allINAIL, comunicazione dellavvenuta assunzione al Centro per lImpiego entro i cinque giorni successivi (essa diverr contestuale, o almeno nel giorno antecedente linizio nel settore edile, allorquando entrer in vigore il modello unificato postulato dal D. L.vo n. 297/2002), contratto di soggiorno da inoltrare allo Sportello Unico per lImmigrazione presso la Prefettura UTG. A tal proposito, la circolare n. 9/2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha previsto lallegato 25 che compilato e sottoscritto va inviato con lettera raccomandata a cura del datore di lavoro entro i cinque giorni successivi allassunzione ed assolvono allobbligo di comunicazione, previsto dallart. 36 bis, comma 2, del nuovo regolamento. Tra gli impegni assunti dal datore di lavoro spiccano quello della sistemazione alloggiativa e del pagamento delle spese di viaggio per il rientro in caso di risoluzione del rapporto. Copia del contratto di soggiorno e della ricevuta postale va consegnata al lavoratore extra comunitario.

Lassunzione a tempo determinato od indeterminato dello straniero iscritto nelle liste di mobilit fa s che il datore di lavoro possa usufruire degli incentivi previsti, in via generale, dagli articoli 8, comma 2 e 4 e 25, comma 9, della legge n. 223/1991 (sgravi contributivi per un massimo di dodici o diciotto mesi e, in caso di assunzione a tempo indeterminato, oltre, in questultimo caso, al 50% dellindennit di mobilit, se corrisposta). Nei confronti dei lavoratori stranieri in mobilit che accettino una sede di lavoro distante pi di cento Km. dal luogo di residenza trova applicazione, ad avviso di chi scrive, lincentivo pari, a seconda dei casi, ad una o tre mensilit dellindennit di mobilit, come previsto dallart. 13, comma 2, lettera d) del D. L. n. 35/2005. E appena il caso di ricordare come lo straniero regolarmente presente in Italia possa essere assunto, ricorrendone le condizioni oggettive e soggettive, anche con un contratto a tipologia formativa, cosa che, invece, non possibile per chi entra per la prima volta nel nostro Paese in quanto la norma pone, esplicitamente, un limite riferendosi soltanto ai contratti stagionali, a quelli a tempo determinato ed a quelli a tempo indeterminato.

Linstaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato se pure la pi probabile, non la sola opportunit che si pu presentare allextra comunitario disoccupato: infatti, lart. 14 del nuovo regolamento dispone che il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente lesercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per lesercizio dellattivit lavorativa in forma autonoma, nonch lesercizio di attivit lavorativa in qualit di socio lavoratore di cooperative. Ovviamente, con il rinnovo rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per lattivit effettivamente svolta.

Se lo straniero ha diritto, in presenza dello status disoccupativo, a rimanere in Italia (comma 5) la Questura rinnova il permesso fino al termine fissato, avendo acquisito la documentazione relativa alla iscrizione negli elenchi anagrafici del collocamento o nelle liste di mobilit. Alla scadenza del permesso di soggiorno, qualora lextra comunitario non abbia titolo a rimanere, deve lasciare il nostro Paese (comma 6).

Lultimo comma riguarda liscrizione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia per motivi di lavoro nelle liste dei disabili previste dalla legge n. 68/1999, in qualit di invalido civile. Tale iscrizione, equivale in toto a quella negli elenchi anagrafici e nelle liste di mobilit.

Cos come scritta anche tale disposizione merita qualche riflessione.

Innanzitutto, anche in questo caso, liscrizione a tempo, nel senso che cadenzata sulla validit del permesso di soggiorno.

CՏ, poi, la questione del riconoscimento della disabilit. Essa deve essere stata riconosciuta dalla competente commissione medica prevista dallart. 1, comma 4, della legge n. 68/1999, secondo i criteri di indirizzo fissati nel successivo DPCM e deve comportare un minus della capacit lavorativa pari ad almeno il 46%. La dizione invalido civile va intesa, ad avviso di chi scrive, in senso ampio, ricomprendendo in tale accezione, ad esempio, i soggetti stranieri non vedenti, riconosciuti come tali in base alla nostra normativa.

Una terza considerazione riguarda gli invalidi del lavoro che, ovviamente, hanno subito un infortunio sul lavoro o una malattia professionale nel nostro Paese riconosciuti dallINAIL con una menomazione della capacit lavorativa almeno pari al 33%. La disposizione regolamentare parla soltanto di invalidi civili, ma si ritiene che la possibilit di iscrizione negli elenchi sia possibile anche per costoro. Infatti, non va dimenticata la sentenza interpretativa della Corte Costituzionale n. 454 del 16 dicembre 1998 con la quale fu affermato il pieno diritto dei lavoratori disabili ad iscriversi tra le categorie protette in condizione di assoluta parit con i cittadini italiani. Tale orientamento fu, poi, fatto proprio dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 11 del 2 febbraio 1999.

 

Modena, 21 aprile 2005

 

Eufranio MASSI

Dirigente della Direzione provinciale del Lavoro di Modena