Le seguenti considerazioni sono
frutto esclusivo del pensiero dellautore e non hanno carattere in alcun modo
impegnativo per lAmministrazione
Un argomento interessante sotto laspetto interpretativo posto dal DPR
n. 394/1999, come modificato dal DPR n. 334/2004 (che, nella riflessione sar
individuato come nuovo regolamento), rappresentato dalle questioni
correlate alliscrizione del lavoratore extra comunitario nelle liste o
nellelenco anagrafico del Centro per lImpiego licenziato, dimesso o affetto
da status di disabilit.
La disposizione di
riferimento che va esaminata rappresentata dallart. 37 il quale,
sostanzialmente, ha dato attuazione allart. 22, comma 11, del D. L.vo n.
286/1998, quale risulta dopo le novit apportate dalla legge n. 189/2002:
tuttavia, per ben comprendere gli istituti richiamati sar opportuno tenere
presente quanto disposto dalla legge n. 223/1991 in materia di procedure
collettive di riduzione di personale e di indennit di mobilit.
Ma andiamo con
ordine.
Lart. 37 del
regolamento vuole dettare le modalit operative riguardanti il comma 11
dellart. 22 del Testo Unico il quale afferma che la perdita del posto di
lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno e che la
perdita del posto di lavoro, anche per dimissioni, consente liscrizione
nelle liste di collocamento per il periodo di residua validit del permesso di
soggiorno e, comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di
attuazione stabilisce le modalit di comunicazione ai Centri per lImpiego,
anche ai fini delliscrizione .. nelle liste di collocamento con priorit
rispetto a nuovi lavoratori extra comunitari.
Orbene, il comma 1
dellart. 37 stabilisce che allorquando il lavoratore straniero perda il posto
di lavoro a seguito di licenziamento collettivo, limpresa che lo ha assunto
deve darne comunicazione sia allo Sportello Unico per lImmigrazione che al
Centro per lImpiego entro i cinque giorni successivi al provvedimento di
recesso. Questultimo, qualora il lavoratore sia in possesso dei requisiti,
procede al suo inserimento nelle liste di mobilit anche ai fini della
corresponsione dellindennit di mobilit, ove spettante, nei limiti del
periodo di residua validit del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che si
tratti di lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Se il
licenziamento collettivo non da luogo alla iscrizione nelle liste di mobilit,
il Centro per lImpiego tenuto a seguire la procedura specifica individuata
al comma 2 che riguarda il caso del licenziamento individuale o delle
dimissioni.
La disposizione
merita qualche riflessione.
La prima riguarda
lambito di applicazione della procedura sui licenziamenti collettivi
(richiamata dallart. 37, comma 1, del nuovo regolamento). Essa riguarda le
imprese che occupano pi di quindici dipendenti e che in conseguenza di una
riduzione o trasformazione dell'attivit lavorativa, intendano effettuare
almeno cinque licenziamenti nellarco di centoventi giorni, in ciascuna unit
produttiva o in pi unit produttive nellambito del territorio della stessa
provincia (art. 24, comma 1, della legge n. 223/1991). Liter procedimentale
(articoli 4 e 5) trova applicazione anche a quei licenziamenti che nello stesso
arco temporale e nello stesso ambito, siano riconducibili alla medesima
causale. A ci va aggiunto, per completezza di informazione, che la procedura
sui licenziamenti collettivi trova applicazione anche nei confronti dei datori
di lavoro non imprenditori di analoghe dimensioni (art. 1, comma 1 bis, del
D. L.vo n. 110/2004), pur se i lavoratori oggetto di recesso non percepiscono
la relativa indennit, pur venendo iscritti, a seguito dei singoli recessi,
nelle liste di mobilit. Per completezza di informazione si ricorda come lart.
24, comma 4, della legge n. 223/1991 escluda dalla procedura i casi di scadenza
dei contratti a termine, il c.d. fine lavoro nelle costruzioni edili, le
attivit stagionali e quelle saltuarie. Ovviamente, per computo del limite
numerico restano valide, ad avviso di chi scrive, le determinazioni assunte dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 155 del 29
novembre 1991, con la inclusione, ai fini delle ragioni sistemiche desumibili
dallart.1, comma 1, della legge n. 223/1991 degli apprendisti, degli assunti con contratto di formazione
e lavoro (ora, forse, con contratto di inserimento) e con lesclusione degli utilizzati
con contratto di somministrazione e dei lavoratori gi impiegati in attivit
socialmente utili.
La seconda riguarda
il concetto di impresa riferito alle procedure di mobilit, identificato al
comma 1 dellart. 37: esso chiaramente, riguarda quelle con un organico sopra
dimensionato alle quindici unit, ma, come si diceva pocanzi, estensibile
anche agli altri datori di lavoro (es. associazioni sindacali, fondazioni,
associazioni culturali, ecc.) che non sono imprenditori. Tale interpretazione appare,
ad avviso di chi scrive, comprensibile alla luce anche della constatazione che
lambito procedurale si ampliato con il D. L.vo n. 110/2004, emanato in
esecuzione di una precisa sollecitazione europea, e che il comma 11 dellart.
22 del D. L.vo n. 286/1998, di cui il nuovo regolamento , in termini giuridici, lo strumento
esplicativo non si riferisce affatto alle sole imprese.
La terza
considerazione riguarda le comunicazioni alle Sportello Unico ed al Centro per
limpiego che quello nel cui territorio si svolto il rapporto di lavoro. La
disposizione parla di cinque giorni dalla cessazione del rapporto: qui, valgono
le regole generali previste dal codice civile, nel senso che non si conta il
dies a quo, mentre se il termine scade in un giorno festivo, esso prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo. Ma, sullargomento, occorre aggiungere altre questioni
non secondarie. La prima riguarda il ritardo nella comunicazione: quella
indirizzata al Centro per lImpiego punita con una sanzione amministrativa
compresa tra 100 e 500 euro, irrogata dalla Direzione provinciale del Lavoro,
diffidabile, nel senso che, ai sensi dellart. 13 del D.L.vo n. 124/2004,
il datore di lavoro pu pagare nel termine concesso limporto minimo e, allorquando
sar operativo il modello unico per tutte le comunicazioni, potr assolvere il
proprio obbligo con soli 50 euro (25 per le agenzie di somministrazione),
sfruttando il c.d. ravvedimento operoso, previsto dal D. L.vo n. 297/2002,
qualora lobbligo venga assolto spontaneamente nei cinque giorni successivi
alla scadenza del termine. Anche la comunicazione allo Sportello Unico va fatta
nei cinque giorni successivi ma linottemperanza a tale nuovo adempimento, del
tutto analogo a quello precedente, introdotto dalla legge n. 189/2002 e
operativamente disciplinato dallart. 36 bis, comma 2, del nuovo regolamento,
punito dal Prefetto con una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 2.500
euro, rispetto alla quale non pare applicabile listituto della diffida, in
quanto non si tratta di una sanzione applicata da unarticolazione periferica
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Da tali premesse discendono
altre considerazioni. Ci si trova di fronte, infatti, ad un duplice analogo
adempimento, inviato ad organi diversi, con sanzioni diverse: , quantomeno,
auspicabile che allorquando dovesse essere emanato il modello unico per tutte
le comunicazioni da inviare alle Amministrazioni Pubbliche per i diversi fini
(INPS, INAIL, Centro per lImpiego, Direzioni provinciali e Regionali del
Lavoro, ecc.), lo stesso comprenda in indirizzo anche lo Sportello Unico, s da
alleviare i datori di lavoro da un ulteriore analogo adempimento burocratico.
La quarta
riflessione riguarda liscrizione del lavoratore extra comunitario nelle liste
di mobilit: la norma afferma, ad avviso di chi scrive, impropriamente di
iscrizione dello straniero nelle liste di mobilit a cura del Centro per
lImpiego, in quanto linserimento nelle stesse avviene tramite delibera della
Commissioni Regionale Tripartita che ha ereditato, ex D. L.vo n. 469/1997, i
compiti gi svolti dalla Commissione Regionale per lImpiego: il Centro per
lImpiego svolge soltanto un compito istruttorio finalizzato alla verifica dei
requisiti.
Ma a chi spetta
lindennit di mobilit (ed questa la quinta considerazione)? Qui anche per
il lavoratore straniero debbono valere le disposizioni contenute negli articoli
7 e 16 della legge n. 223/1991:
essa spetta, innanzitutto, ai lavoratori posti in mobilit nelle imprese
sopra dimensionate alle quindici unit e che possano far valere unanzianit
aziendale di dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato,
ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie festivit,
infortuni (circ. INPS n. 3/1992), gravidanza e puerperio (Corte Costituzionale,
n. 423/1995), con un rapporto di lavoro a carattere continuativo. Essi hanno
diritto (ma per lo straniero il discorso limitato al periodo di validit del
permesso di soggiorno) ad un'indennit per un periodo massimo di dodici mesi,
elevato a ventiquattro per gli ultraquarantenni ed a trentasei per gli
ultracinquantenni, con elevazione nel Mezzogiorno, rispettivamente, a
ventiquattro e trentasei mesi per chi ha compiuto i quaranta ed i cinquanta
anni (art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991). Lindennit di mobilit
riconosciuta, in determinati settori, anche ai soci lavoratori delle
cooperative di lavoro (art. 24, comma 4, della legge n. 196/1997) ed ai
lavoratori a domicilio in possesso dei requisiti (circ. INPS n. 142/2001). Per
completezza di informazione si ricorda che i limiti massimi di quantificazione
dellindennit di mobilit (oltre che per altre forme indennitarie, come, ad
esempio, quella di disoccupazione) sono riportate per lanno corrente nella
circolare dellINPS n. 26/2005.
La sesta
riflessione concerne la durata del trattamento di mobilit, per il cui
mantenimento, bene ricordarlo, il lavoratore deve essere disponibile ad ogni
sollecitazione occupazionale (offerta di lavoro a determinate condizioni, corso
di qualificazione o riqualificazione professionale, ecc.) proposta dai servizi
per limpiego. Il comma 1 dellart. 37 afferma che lo stesso corrisposto per
il periodo di residua validit del permesso di soggiorno e, comunque, per un
periodo non inferiore a sei mesi: il nuovo regolamento, in sostanza, assume
quale parametro di riferimento per le indennit il limite massimo di permanenza
nell'elenco anagrafico del collocamento, secondo quanto affermato al comma 11
dellart. 22 del Testo Unico, trascorso il quale, in assenza di un nuovo
lavoro, lextra comunitario tenuto ad abbandonare lItalia.
La settima
considerazione riguarda la iscrizione nelle liste di mobilit, senza percezione
dellindennit, di quei lavoratori extra comunitari, licenziati per
giustificato motivo oggettivo o collettivamente dalle imprese con un organico
sotto dimensionato alle quindici unit, non tenute al rispetto della procedura.
La loro iscrizione (che, comunque, consente ai datori di lavoro assumenti di
ottenere gli sgravi contributivi previsti) possibile fino al 31 dicembre 2005
per effetto dellart. 6 septies del D.L. n. 314/2004 convertito, con
modificazioni, nella legge n. 26/2005.
Il comma 2
dellart. 37 tratta, invece, lipotesi in cui il lavoratore extra comunitario
si sia dimesso (anche per giusta causa) o sia stato oggetto di licenziamento
individuale. Anche in questo caso, il datore di lavoro tenuto a fare le
comunicazioni allo Sportello Unico ed al Centro per lImpiego: su tali
adempimenti valgono in toto le considerazioni gi espresse.
Qualora il
lavoratore extra comunitario intenda rendersi disponibile, nel periodo di
residua validit del permesso di soggiorno (comunque, non inferiore a sei
mesi), per una nuova occupazione, ha quaranta giorni di tempo per presentarsi
al Centro per lImpiego nel cui ambito territoriale si trova il proprio
domicilio, sia per dichiarare lattivit lavorativa svolta in precedenza che
per offrire la disponibilit
immediata per lo svolgimento di un nuovo lavoro: a tutto ci propedeutica
lesibizione del permesso di soggiorno in corso di validit. Il Centro per
lImpiego tenuto a notificare, anche telematicamente, allo Sportello Unico
nei dieci giorni successivi sia linserimento nelle liste di mobilit che
quello nellelenco anagrafico, facendo specifico riferimento alle generalit ed
agli estremi del permesso di soggiorno.
Da quanto appena
affermato discendono alcune considerazioni.
La prima riguarda
liscrizione nelle liste di mobilit e negli elenchi anagrafici: appena il
caso di ricordare come luna non escluda laltra.
La seconda concerne
leventuale trattamento di disoccupazione cui, ricorrendone le condizioni, ha
diritto anche il lavoratore straniero. Su questo punto intervenuto il D.L. n.
35/2005 che, allart. 13, ha elevato il trattamento ordinario con requisiti
normali per il periodo 1 aprile 2005 31 dicembre 2006 al 50% della
retribuzione per i primi sei mesi, al 40% per i successivi tre mesi ed al 30%
per gli ulteriori mesi. Con lo stesso provvedimento lindennit corrisposta
per sette mesi in favore dei soggetti di et inferiore a cinquanta anni e per
dieci mesi per i lavoratori con et pari o superiore a cinquanta anni. Lart.
13 , altres, intervenuto sugli altri tipi di disoccupazione (es. agricola,
con requisiti ridotti, ecc.) gi previsti. Ovviamente, lindennit di
disoccupazione per il lavoratore extra comunitario percepibile, come quella
di mobilit, qualora ne ricorrano le condizioni oggettive e soggettive, nei
limiti in cui consentita la permanenza sul territorio dello Stato Italiano.
Per completezza di informazione occorre ricordare che, ai fini del godimento
della indennit ordinaria di disoccupazione, linteressato deve essere in
possesso del requisito assicurativo e contributivo di almeno due anni ed un
anno di contribuzione (cinquantadue settimane) versata o dovuta nel biennio
anteriore alla data di presentazione della domanda e che lo stato di
disoccupazione deve essere involontario (ad esso sono equiparabili le
dimissioni per giusta causa).
La terza
riflessione va fatta su che cosa nel semestre successivo alla perdita del posto
si pu offrire al lavoratore extra comunitario in termini di lavoro e quali
sono gli adempimenti connessi. Il Centro per lImpiego, una volta entrate a
regime, le c.d. prestazioni occasionali accessorie potr offrire alcune
attivit lavorative occasionali, per un massimo di trenta giorni nellanno
solare e con un compenso complessivo di 5.000 euro esenti da imposizione fiscale
e non incidenti sullo status disoccupativo, riferite a piccoli lavori
domestici, assistenza domiciliare, piccoli lavori di giardinaggio, insegnamento
complementare, svolgimento di lavori di emergenza, iniziative di volontariato,
realizzazioni di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
Previste dagli articoli 70 e seguenti del D. L.vo n. 276/2003 le prestazioni
accessorie, gi oggetto di adattamenti con il D. L.vo n. 251/2004, non sono
ancora entrate in vigore ed, anzi, sembrano oggetto di un prossimo restyling
con il disegno di legge sulla competitivit, di iniziativa governativa,
attualmente allesame del Parlamento. Per tali prestazioni previsto un
pagamento attraverso buoni dal cui importo andr defalcato un 13% a favore
dellINPS (gestione separata), un 7% a favore dellINAIL ed una ulteriore
percentuale che deve essere determinata da un decreto ministeriale, in favore
del soggetto autorizzato alle operazioni cambio buoni e versamenti
contributivi ed assicurativi. Da quanto appena detto si comprende bene come le
prestazioni accessorie per i lavoratori extra comunitari nel semestre di
disoccupazione hanno una natura autonoma, non danno luogo alla sottoscrizione
di alcun contratto di soggiorno e consentono la cumulabilit degli importi con
il trattamento di disoccupazione eventualmente percepito.
Ovviamente, se nel
semestre considerato il lavoratore straniero in mobilit o iscritto negli
elenchi anagrafici trova una nuova occupazione (anche a tempo parziale, purch
il reddito sia sufficiente ai fini del sostentamento) la situazione si presenta
in maniera del tutto diversa. Innanzitutto, il datore di lavoro che lo assume
deve adempiere a tutti gli obblighi che, in via generale, sono previsti per gli
altri lavoratori: lettera di assunzione, con riportati i dati della
registrazione sui libri matricola in uso, consegnata prima dellinizio
dellattivit, registrazione sui libri obbligatori, denuncia istantanea
allINAIL, comunicazione dellavvenuta assunzione al Centro per lImpiego entro
i cinque giorni successivi (essa diverr contestuale, o almeno nel giorno
antecedente linizio nel settore edile, allorquando entrer in vigore il
modello unificato postulato dal D. L.vo n. 297/2002), contratto di soggiorno da
inoltrare allo Sportello Unico per lImmigrazione presso la Prefettura UTG. A
tal proposito, la circolare n. 9/2005 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ha previsto lallegato 25 che compilato e sottoscritto va
inviato con lettera raccomandata a cura del datore di lavoro entro i cinque
giorni successivi allassunzione ed assolvono allobbligo di comunicazione,
previsto dallart. 36 bis, comma 2, del nuovo regolamento. Tra gli impegni
assunti dal datore di lavoro spiccano quello della sistemazione alloggiativa e
del pagamento delle spese di viaggio per il rientro in caso di risoluzione del
rapporto. Copia del contratto di soggiorno e della ricevuta postale va
consegnata al lavoratore extra comunitario.
Lassunzione a
tempo determinato od indeterminato dello straniero iscritto nelle liste di
mobilit fa s che il datore di lavoro possa usufruire degli incentivi
previsti, in via generale, dagli articoli 8, comma 2 e 4 e 25, comma 9, della
legge n. 223/1991 (sgravi contributivi per un massimo di dodici o diciotto mesi
e, in caso di assunzione a tempo indeterminato, oltre, in questultimo caso, al
50% dellindennit di mobilit, se corrisposta). Nei confronti dei lavoratori
stranieri in mobilit che accettino una sede di lavoro distante pi di cento
Km. dal luogo di residenza trova applicazione, ad avviso di chi scrive,
lincentivo pari, a seconda dei casi, ad una o tre mensilit dellindennit di
mobilit, come previsto dallart. 13, comma 2, lettera d) del D. L. n. 35/2005.
E appena il caso di ricordare come lo straniero regolarmente presente in
Italia possa essere assunto, ricorrendone le condizioni oggettive e soggettive,
anche con un contratto a tipologia formativa, cosa che, invece, non possibile
per chi entra per la prima volta nel nostro Paese in quanto la norma pone,
esplicitamente, un limite riferendosi soltanto ai contratti stagionali, a
quelli a tempo determinato ed a quelli a tempo indeterminato.
Linstaurazione di
un nuovo rapporto di lavoro subordinato se pure la pi probabile, non la sola
opportunit che si pu presentare allextra comunitario disoccupato: infatti,
lart. 14 del nuovo regolamento dispone che il permesso di soggiorno
rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente lesercizio di lavoro
autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio
eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o
condizioni previste dalla normativa vigente per lesercizio dellattivit
lavorativa in forma autonoma, nonch lesercizio di attivit lavorativa in qualit
di socio lavoratore di cooperative. Ovviamente, con il rinnovo rilasciato un
nuovo permesso di soggiorno per lattivit effettivamente svolta.
Se lo straniero ha
diritto, in presenza dello status disoccupativo, a rimanere in Italia (comma
5) la Questura rinnova il permesso fino al termine fissato, avendo acquisito la
documentazione relativa alla iscrizione negli elenchi anagrafici del
collocamento o nelle liste di mobilit. Alla scadenza del permesso di
soggiorno, qualora lextra comunitario non abbia titolo a rimanere, deve
lasciare il nostro Paese (comma 6).
Lultimo comma
riguarda liscrizione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia per
motivi di lavoro nelle liste dei disabili previste dalla legge n. 68/1999, in
qualit di invalido civile. Tale iscrizione, equivale in toto a quella negli
elenchi anagrafici e nelle liste di mobilit.
Cos come scritta
anche tale disposizione merita qualche riflessione.
Innanzitutto, anche
in questo caso, liscrizione a tempo, nel senso che cadenzata sulla
validit del permesso di soggiorno.
CՏ, poi, la
questione del riconoscimento della disabilit. Essa deve essere stata
riconosciuta dalla competente commissione medica prevista dallart. 1, comma 4,
della legge n. 68/1999, secondo i criteri di indirizzo fissati nel successivo
DPCM e deve comportare un minus della capacit lavorativa pari ad almeno il
46%. La dizione invalido civile va intesa, ad avviso di chi scrive, in senso
ampio, ricomprendendo in tale accezione, ad esempio, i soggetti stranieri non
vedenti, riconosciuti come tali in base alla nostra normativa.
Una terza
considerazione riguarda gli invalidi del lavoro che, ovviamente, hanno subito
un infortunio sul lavoro o una malattia professionale nel nostro Paese
riconosciuti dallINAIL con una menomazione della capacit lavorativa almeno
pari al 33%. La disposizione regolamentare parla soltanto di invalidi civili,
ma si ritiene che la possibilit di iscrizione negli elenchi sia possibile
anche per costoro. Infatti, non va dimenticata la sentenza interpretativa della
Corte Costituzionale n. 454 del 16 dicembre 1998 con la quale fu affermato il
pieno diritto dei lavoratori disabili ad iscriversi tra le categorie protette
in condizione di assoluta parit con i cittadini italiani. Tale orientamento
fu, poi, fatto proprio dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con
la circolare n. 11 del 2 febbraio 1999.
Modena, 21 aprile
2005
Eufranio MASSI
Dirigente della
Direzione provinciale del Lavoro di Modena