1.0.12
Il
Governo
Dopo
larticolo
1,
aggiunto il seguente:
Art. 1-bis.
(Quote
massime di lavoratori stranieri
per
esigenze di carattere stagionale)
1.
In attesa della definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato per lavoro subordinato ai sensi dellarticolo 3, comma
4, e s. m., da immettere nel territorio dello Stato del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, possono essere stabilite, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, quote massime di stranieri per lavoro subordinato per
esigenze di carattere stagionale per i settori dellagricoltura e del turismo,
anche in misura superiore alle quote stabilite nellanno precedente. Sono
comunque fatti salvi i provvedimenti gi adottati.