1.0.12

 

 

Il Governo

 

        Dopo larticolo 1, aggiunto il seguente:

 

Art. 1-bis.

 

 

(Quote massime di lavoratori stranieri

per esigenze di carattere stagionale)

 

        1. In attesa della definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato ai sensi dellarticolo 3, comma 4, e s. m., da immettere nel territorio dello Stato del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, possono essere stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quote massime di stranieri per lavoro subordinato per esigenze di carattere stagionale per i settori dellagricoltura e del turismo, anche in misura superiore alle quote stabilite nellanno precedente. Sono comunque fatti salvi i provvedimenti gi adottati.