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Pronuncia 1 di 1 1
Ordinanza 140/2005
Giudizio
Presidente CONTRI
  Relatore NEPPI MODONA
Camera di Consiglio del 09/02/2005
  Decisione del 24/03/2005
Deposito del 06/04/2005
  Pubblicazione in G. U.

Ordinanze di rimessione
949/2004  
Massime:



ORDINANZA N. 140

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Fernanda        CONTRI      Presidente

- Guido           NEPPI MODONA  Giudice

- Piero Alberto   CAPOTOSTI         "

- Annibale        MARINI            "

- Franco          BILE              "

- Giovanni Maria  FLICK             "

- Francesco       AMIRANTE          "

- Ugo             DE SIERVO         "

- Romano          VACCARELLA        "

- Paolo           MADDALENA         "

- Alfio           FINOCCHIARO       "

- Alfonso         QUARANTA          "

- Franco          GALLO             "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Foggia con ordinanza del 28 giugno 2003, iscritta al n. 949 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2004.

    Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

    Ritenuto che il Tribunale di Foggia ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

    che, ad avviso del rimettente, «la legge così come interpretata prevede l'immediata concessione del nulla osta all'espulsione dell'imputato, non contemplando la sospensione della decisione del giudice in merito a siffatta questione sino al passaggio in giudicato della sentenza»;

    che sarebbero pertanto violati gli artt. 24 e 111 Cost. in quanto l'imputato, se espulso prima del passaggio in giudicato della sentenza, viene privato della possibilità di partecipare al processo e di disporre delle condizioni necessarie per la sua difesa.

    Considerato che il rimettente omette di individuare la norma oggetto delle censure di illegittimità costituzionale;

    che l'ordinanza di rimessione difetta inoltre della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza della questione;

    che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. da ultimo ordinanze numeri 418, 385 e 156 del 2004).

    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    per questi motivi

    LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Foggia con l'ordinanza in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Piazza del Quirinale, 41 - 00187 Roma tel. 0646981 - fax. 064698916 - ccost@cortecostituzionale.it