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Ordinanza 141/2005
Giudizio
Presidente CONTRI
  Relatore NEPPI MODONA
Camera di Consiglio del 09/02/2005
  Decisione del 24/03/2005
Deposito del 06/04/2005
  Pubblicazione in G. U.

Ordinanze di rimessione
950/2004   951/2004   952/2004  
Massime:



ORDINANZA N. 141

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Fernanda        CONTRI      Presidente

- Guido           NEPPI MODONA  Giudice

- Piero Alberto   CAPOTOSTI         "

- Annibale        MARINI            "

- Franco          BILE              "

- Giovanni Maria  FLICK             "

- Francesco       AMIRANTE          "

- Ugo             DE SIERVO         "

- Romano          VACCARELLA        "

- Paolo           MADDALENA         "

- Alfio           FINOCCHIARO       "

- Alfonso         QUARANTA          "

- Franco          GALLO             "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Foggia con ordinanza del 22 gennaio 2004 (iscritta al n. 950 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2004) e con due ordinanze in data 1° ottobre 2003 (iscritte ai numeri 951 e 952 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2004).

    Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

    Ritenuto che il Tribunale di Foggia con tre ordinanze di contenuto sostanzialmente identico ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);

    che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente si riporta alle motivazioni contenute nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 12 novembre 2002.

    Considerato che, attesa l'identità delle ordinanze di rimessione, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

    che le ordinanze non contengono alcuna motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, peraltro neppure esattamente identificata nei suoi requisiti minimi, in quanto il rimettente si limita a richiamare integralmente le motivazioni contenute in una precedente ordinanza di un diverso giudice;

    che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, non possono avere ingresso nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale questioni motivate solo per relationem, in quanto il rimettente deve rendere esplicite le ragioni per cui ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata, mediante una motivazione autosufficiente, non sostituibile dal rinvio al contenuto di altre ordinanze dello stesso o di diverso giudice;

    che le questioni devono pertanto essere dichiarate manifestamente inammissibili (v., tra le tante, ordinanze numeri 84 del 2005, 59 del 2004, 234 del 2003 e 498 del 2002).

    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    per questi motivi

    LA CORTE COSTITUZIONALE

    riuniti i giudizi,

    dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Foggia con le ordinanze in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

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